Accertamento fiscale a uno stampaggio pressofusione: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale nei confronti di un’azienda che opera nello stampaggio e pressofusione dei metalli è un evento che può avere un impatto devastante. Gli stabilimenti che trasformano leghe e metalli in componenti destinati a settori ad alta tecnologia – automotive, aeronautica, meccanica di precisione – operano con margini ridotti, cicli produttivi complessi e continui investimenti in impianti. Ricevere un avviso di accertamento o subire un accesso della Guardia di Finanza può mettere a rischio la continuità aziendale e compromettere la reputazione nei confronti dei clienti e dei fornitori.

La materia è complessa perché coinvolge la disciplina delle imposte dirette (IRES, IRPEF), dell’IVA, delle accise sui consumi energetici e delle imposte locali. Nel settore della pressofusione è frequente l’uso di lavorazioni conto terzi, di cessioni intracomunitarie e triangolazioni extra‑UE, elementi che aumentano il rischio di contestazioni sui prezzi di trasferimento, sulla detrazione IVA, sull’indeducibilità dei costi o sull’errata applicazione dell’aliquota. Inoltre, le aziende utilizzano macchinari ad alta potenza elettrica: eventuali prelievi di energia possono essere valutati dall’ufficio per ricostruire in maniera presuntiva la produzione e calcolare ricavi non dichiarati.

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, fornisce un quadro completo delle norme e della giurisprudenza più recente. L’obiettivo è tutelare l’imprenditore o il contribuente: spiegare cosa accade durante un controllo, quali sono i diritti del contribuente e quali strategie difensive possono essere adottate per evitare o ridurre le sanzioni. L’impostazione è giuridico‑divulgativa: ogni sezione è supportata da riferimenti normativi, pronunce della Corte di Cassazione, della Corte di giustizia tributaria e della Corte costituzionale, nonché da circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e da norme dello Statuto dei diritti del contribuente.

Perché questo tema è importante

  • Rischio finanziario. La ricostruzione presuntiva del reddito può portare a richieste di imposte e sanzioni milionarie. Nei settori manifatturieri, la stima dei ricavi sulla base di percentuali di ricarico errate o sulla presunta “energia consumata” può portare a ricostruzioni sovrastimate. La Corte di Cassazione ha ricordato che il ricarico deve essere calcolato su un campione omogeneo di beni e con criteri proporzionati alla tipologia di prodotti .
  • Errore tecnico‑contabile. Il personale tecnico contabile può commettere errori nella classificazione dei costi (manodopera, ammortamenti, scarti, resi). Gli uffici possono disconoscere i costi se non supportati da documenti, specialmente in sede di accertamento induttivo.
  • Termini per la difesa. La normativa attribuisce al contribuente termini molto stringenti per presentare deduzioni e ricorsi. L’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente prevede un termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) per consentire al contribuente di difendersi . La mancata osservanza di tale termine, salvo urgenze documentate, rende l’atto illegittimo. La Cassazione ha ribadito che l’inosservanza del termine per la chiusura del PVC comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento .
  • Riforma dello Statuto del contribuente. Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219 ha modificato la legge 212/2000 introducendo l’articolo 6‑bis, che riconosce il principio del contraddittorio per tutti gli atti impugnabili: l’atto deve essere preceduto da un contraddittorio effettivo di almeno 60 giorni a pena di annullabilità . Dal 2024 è dunque ancora più importante che le aziende esercitino le proprie difese prima dell’emissione dell’atto.

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Grazie a questa competenza multidisciplinare, il team offre:

  • Analisi preliminare dell’atto di accertamento o del processo verbale di constatazione.
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  • Richiesta di sospensione dell’esecutività delle cartelle o degli avvisi di addebito.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti legislative principali

Il sistema tributario italiano prevede diversi strumenti di accertamento. Per comprendere le contestazioni tipiche rivolte a un’azienda di stampaggio e pressofusione bisogna conoscere le norme che disciplinano i poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza:

  1. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi) – gli articoli 32‑43 disciplinano l’accertamento e prevedono:
  2. Art. 32: consente all’ufficio di effettuare indagini bancarie e presumere maggiori ricavi dai versamenti sui conti correnti se non giustificati . La presunzione riguarda tutti i contribuenti, non solo imprenditori .
  3. Art. 39: consente l’accertamento induttivo se la contabilità è inattendibile o vi sono gravi incongruenze; autorizza a determinare il reddito sulla base di presunzioni semplici o dell’energia consumata.
  4. Art. 40 e 41: disciplinano l’accertamento d’ufficio e l’accertamento parziale.
  5. Art. 43: stabilisce i termini di decadenza (ordinariamente il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione).
  6. D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA) – gli articoli 51‑54 regolano controlli, ispezioni e accertamento dell’IVA. L’articolo 56, comma 5 prevede l’obbligo di motivazione dell’atto, richiamato dalla Cassazione .
  7. Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212) – contiene disposizioni fondamentali di garanzia:
  8. Art. 6: prevede l’autotutela; la riforma del 2023 ha sostituito la parola «nulli» con «annullabili» .
  9. Art. 6‑bis (Principio del contraddittorio), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, dispone che gli atti impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto, assegnando almeno 60 giorni per controdedurre .
  10. Art. 7: impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati con specifici presupposti e mezzi di prova; la riforma del 2023 prevede che la mancanza di motivazione comporta annullabilità .
  11. Art. 7‑bis: gli atti dell’amministrazione finanziaria sono annullabili per violazione di legge, di norme sulla competenza, sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente .
  12. Art. 7‑ter: gli atti sono nulli solo in caso di difetto assoluto di attribuzione o violazione di giudicato .
  13. Art. 12: disciplina i diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Il comma 7 stabilisce che tra la consegna del PVC e l’emissione dell’avviso di accertamento devono trascorrere almeno 60 giorni salvo casi di urgenza; la violazione comporta illegittimità dell’atto .
  14. D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (accertamento con adesione) – consente di definire la pretesa con una riduzione delle sanzioni.
  15. Decreti legge n. 193/2016, n. 119/2018 e s.m.i. – disciplinano la rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate.
  16. D.L. 118/2021 – introduce la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa.

1.2 Giurisprudenza recente

La giurisprudenza fornisce importanti criteri interpretativi. Di seguito le pronunce più significative, utili per le imprese che operano nello stampaggio e pressofusione.

Accertamento induttivo e percentuale di ricarico

In materia di rettifica della dichiarazione dei redditi e dell’IVA, la Cassazione ha affermato che, nell’accertamento induttivo, la percentuale di ricarico deve essere determinata con un metodo coerente alla natura dei beni, su un campione appropriato e con una media aritmetica o ponderale adeguata . L’uso di una media aritmetica semplice su prodotti eterogenei (materiale per edilizia, ferramenta, sanitari) è stato ritenuto illegittimo . Questa pronuncia è fondamentale per le aziende che producono molti pezzi diversi: l’Ufficio deve considerare la composizione del campione e non può applicare un’unica percentuale a categorie eterogenee.

Accertamento analitico‑induttivo e deducibilità dei costi presuntivi

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19574/2025 (ottobre 2025), ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e ha stabilito che nel metodo analitico‑induttivo il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva. La Corte ha affermato che, dopo la sentenza 10/2023, sarebbe irragionevole negare la deduzione forfettaria dei costi a chi subisce un accertamento analitico‑induttivo, pena una disparità rispetto all’accertamento induttivo puro. Il principio è che il contribuente può opporre la prova contraria presuntiva dimostrando l’esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti . La Suprema Corte ha quindi riconosciuto che i costi “in nero” o “in nero fisiologico” sono deducibili in percentuale forfettaria, purché il contribuente dimostri la congruità delle spese, anche tramite presunzioni .

Obligazione del contraddittorio “a tavolino”

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21271/2025 hanno dato un’importante interpretazione sull’accertamento a tavolino (controllo documentale senza accesso presso la sede dell’azienda). Prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio riguardava solo i tributi armonizzati (IVA) e non i tributi non armonizzati. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per le verifiche a tavolino, l’amministrazione è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale solo se previsto da legge o per i tributi armonizzati . Tuttavia, la nullità dell’atto richiede che il contribuente alleghi le ragioni concrete che avrebbe potuto dedurre, non potendo opporre contestazioni pretestuose .

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 (art. 6‑bis), la regola generale è stata invertita: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio, salvo eccezioni per atti automatizzati . Pertanto, per accertamenti successivi al 30 aprile 2024, l’azienda ha diritto a ricevere lo schema di avviso e a controdedurre entro 60 giorni.

Termini dilatori e rispetto del termine di 60 giorni

La Cassazione (sent. 18184/2013, 25759/2014 e successive) ha ribadito che l’inosservanza del termine di 60 giorni tra il PVC e l’avviso di accertamento rende l’atto illegittimo, salvo casi di urgenza documentata e provata dall’ufficio . Inoltre, l’ufficio non può giustificare l’emissione anticipata dell’avviso invocando la prossima scadenza del termine di decadenza: secondo la Cassazione, tale motivo non integra una causa di urgenza . Se il contribuente dimostra che l’ufficio ha agito con negligenza, la violazione del termine è causa di nullità.

1.3 Norme rilevanti per le imprese di stampaggio e pressofusione

Oltre alle fonti generali sopra citate, le aziende di pressofusione devono considerare le disposizioni normative che incidono sulla produzione e sulla misurazione dei ricavi:

  • Accise su energia elettrica e consumo di gas: l’Agenzia delle Dogane può effettuare controlli sui consumi per ricostruire la produzione. È importante conservare i registri di consumo e gli attestati di utilizzo agevolato di energia per usi industriali.
  • Dichiarazione di consumo di lubrificanti e oli: per chi utilizza oli idraulici nelle macchine, esiste l’obbligo di dichiarare e versare l’imposta erariale su oli lubrificanti, se prevista.
  • Normativa doganale: per esportazioni extra UE (ad es. componenti di pressofusione destinati al Nord America) è necessario esibire le prove di avvenuta esportazione per non pagare l’IVA su cessioni all’esportazione (art. 8 DPR 633/1972). La mancanza dei documenti può portare a contestazioni.
  • Transfer pricing e valore normale: se l’azienda fa parte di un gruppo multinazionale, i prezzi di trasferimento delle fusioni devono rispettare il principio di libera concorrenza (art. 110 TUIR). L’ufficio può rettificare i valori e contestare l’eccessiva erosione di base imponibile.

1.4 Ulteriori pronunce giurisprudenziali 2024‑2025

La giurisprudenza degli ultimi anni offre ulteriori spunti difensivi. Pur non riguardando direttamente il settore della pressofusione, tali decisioni delineano principi generali utili per tutte le imprese.

Ordinanza Cass. 21916/2025: presunzioni e percentuali di ricarico

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21916/2025, ha riaffermato che la percentuale di ricarico impiegata dall’Agenzia delle Entrate per stimare ricavi non dichiarati costituisce una presunzione semplice. Per essere valida deve basarsi su circostanze gravi, precise e concordanti; non è sufficiente confrontare prezzi di acquisto e di vendita di pochi articoli. Il ricarico deve essere calcolato su un inventario generale o su un campione significativo e motivato con riferimento a dati di comune esperienza . La decisione riafferma che il ricorso a percentuali uniche su campioni eterogenei è illegittimo.

Ordinanza Cass. 26996/2025: movimenti bancari e costi presuntivi

In tema di indagini bancarie, l’ordinanza n. 26996/2025 ha ribadito che i versamenti e prelievi sui conti correnti costituiscono una presunzione legale di ricavi non dichiarati (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972). Tale presunzione può essere superata soltanto con una prova analitica che dimostri la natura non imponibile delle operazioni. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, sottolineando che, per evitare un reddito fittizio, devono essere considerati costi presuntivi correlati ai ricavi, applicando una percentuale forfettaria che rifletta la normalità economica .

Sentenza Cass. 22825/2025: accertamento integrativo e principio di unicità

Con la sentenza n. 22825/2025 la Cassazione ha delimitato i confini dell’accertamento integrativo. L’integrazione di un avviso è legittima soltanto se fondata su nuovi elementi sopravvenuti; non è ammesso un secondo accertamento che si limiti a rivalutare elementi già presenti nel fascicolo. È onere dell’Amministrazione dimostrare quali siano i nuovi elementi e perché non potessero essere esaminati nel primo avviso . Questo principio tutela l’unicità dell’azione accertativa ex art. 2, comma 4 D.Lgs. 218/1997.

Ordinanza Cass. 8361/2025: verbale di accesso e contraddittorio

L’ordinanza n. 8361/2025 ha precisato che, in caso di accesso mirato, l’attività di controllo può concludersi con un verbale di accesso privo delle contestazioni formali. Solo con la consegna del verbale di chiusura delle operazioni (PVC) nasce l’obbligo di rispettare il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7 dello Statuto. La Corte ha chiarito che la locuzione “verbale di chiusura delle operazioni” comprende tutte le tipologie di verbali che concludono l’accesso; pertanto, un avviso emesso senza attendere il termine successivo al PVC è illegittimo .

Sezioni Unite Cass. 21271/2025: prova di resistenza e contraddittorio

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271/2025, hanno stabilito che per gli accertamenti antecedenti all’art. 6‑bis il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA) o quando previsto da norme speciali. Tuttavia, anche in assenza di obbligo, l’atto può essere annullato se il contribuente dimostra, in giudizio, che avrebbe potuto fornire argomentazioni concrete capaci di modificare la decisione (la cosiddetta prova di resistenza) . Questo orientamento rimane utile anche dopo l’entrata in vigore del contraddittorio generalizzato.

1.5 Nuovo regime di invalidità degli atti: art. 7‑bis, 7‑ter e 7‑quater

Il Decreto legislativo 219/2023 non si limita a introdurre il contraddittorio generalizzato: esso ridefinisce anche i vizi degli atti impositivi. In passato, molti ricorsi invocavano la “nullità” dell’atto; la riforma distingue ora tra annullabilità, nullità e irregolarità.

  • Art. 7‑bis (annullabilità) – Gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente. I motivi devono essere dedotti con il ricorso introduttivo e non sono rilevabili d’ufficio .
  • Art. 7‑ter (nullità) – Prevede la nullità degli atti solo per difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione di giudicato o per altri vizi espressamente qualificati come nullità. Questi vizi sono rilevabili d’ufficio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato .
  • Art. 7‑quater (irregolarità) – Stabilisce che la mancata o errata indicazione delle informazioni sul responsabile del procedimento e sull’ufficio competente non costituisce vizio di annullabilità, bensì una semplice irregolarità .

Per le imprese di pressofusione è fondamentale individuare se il vizio rientra nell’annullabilità (da far valere con ricorso nei termini) o nella nullità (rilevabile sempre). Questa nuova disciplina conferisce certezza alle invalidità e richiede un’attenta analisi dell’atto.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Comprendere le fasi dell’accertamento consente all’imprenditore di prepararsi e di sfruttare le opportunità difensive. Le procedure variano a seconda che si tratti di accesso, ispezione e verifica (accertamento in loco) oppure di accertamento a tavolino (documentale). La riforma del 2023/2024 modifica alcuni passaggi, introducendo l’obbligo di contraddittorio per la maggior parte degli atti.

2.1 Accesso, ispezione e verifica nei locali aziendali

2.1.1 Avvio del controllo

  • Avviso di accesso: i verificatori (Guardia di Finanza o funzionari dell’Agenzia delle Entrate) si presentano in azienda con un ordine di servizio e consegnano il “verbale di accesso”. Devono indicare i motivi dell’accesso e i tributi oggetto della verifica (art. 12, comma 2 L. 212/2000) . L’imprenditore ha il diritto di farsi assistere da un professionista.
  • Durata e modalità: il controllo deve svolgersi durante l’orario di apertura e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile .

2.1.2 Svolgimento della verifica

  • Esame dei libri e registri: i verificatori possono consultare la contabilità, i libri IVA, i contratti con i fornitori e le commesse di lavoro. È consigliabile predisporre dossier separati per i lavori conto terzi, indicando i materiali forniti dal cliente.
  • Richiesta di informazioni: i funzionari possono chiedere chiarimenti al personale e richiedere la presenza del consulente tecnico. È importante registrare tutte le domande e le risposte.
  • Prelievo di documenti e campioni: in alcuni casi la Guardia di Finanza può sigillare documenti o prelevare campioni di materiali per analisi (ad esempio, per verificare la composizione di leghe e scarti). Ogni prelievo deve essere documentato.

2.1.3 Processo verbale di constatazione (PVC)

  • Redazione e consegna: al termine della verifica viene redatto il processo verbale di constatazione, in cui sono indicate le irregolarità riscontrate. Il PVC è consegnato o notificato al contribuente; da questo momento decorre il termine di 60 giorni per presentare osservazioni (art. 12, comma 7 L. 212/2000).
  • Osservazioni e richieste: il contribuente può presentare una memoria difensiva per contestare i rilievi, depositare documenti mancanti e chiedere l’audizione. In assenza di particolari urgenze, l’ufficio deve attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento . La Cassazione ha chiarito che l’urgenza deve essere provata dall’ufficio e non può essere dedotta dal semplice maturare dei termini di decadenza .

2.1.4 Emissione dell’avviso di accertamento

  • Motivazione dell’atto: l’avviso deve riportare i presupposti di fatto (le irregolarità contestate) e i mezzi di prova; se richiama altri documenti, deve allegarli o richiamarne il contenuto essenziale . La mancanza di motivazione comporta annullabilità.
  • Contraddittorio ex art. 6‑bis: dal 2024 l’ufficio deve inviare prima dello stesso avviso un “schema di atto” per consentire al contribuente di controdedurre in 60 giorni . L’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza di tale termine e, se la scadenza coincide con la decadenza, quest’ultima è prorogata al 120° giorno successivo .

2.2 Accertamento a tavolino (documentale)

In assenza di accesso presso i locali dell’azienda, l’ufficio può inviare questionari o richieste di esibizione di documenti. Nel settore della pressofusione spesso vengono richieste:

  • Bilanci e dichiarazioni: IRES, IRAP, IVA.
  • Registri di produzione e di consumo energetico: per verificare la congruità tra consumi e ricavi.
  • Contratti di cessione intracomunitaria e documenti doganali.

Prima del 2024 la giurisprudenza riconosceva l’obbligo di contraddittorio solo per l’IVA (tributo armonizzato) . Dal 2024, con l’art. 6‑bis, la regola generale dell’obbligo di contraddittorio si applica anche agli accertamenti a tavolino. In pratica:

  1. Invito al contraddittorio: l’ufficio invia lo schema di avviso e assegna 60 giorni per controdedurre.
  2. Esibizione dei documenti: l’azienda può richiedere copia del fascicolo e presentare i documenti.
  3. Chiusura del contraddittorio: l’ufficio valuta le osservazioni e può emettere l’avviso.

2.3 Accertamento induttivo puro

L’accertamento induttivo (art. 39 comma 2 DPR 600/1973) è il metodo più invasivo perché consente all’ufficio di prescindere dalla contabilità e ricostruire i ricavi con elementi extracomptabili. Viene applicato quando la contabilità è tenuta in maniera inattendibile oppure non è stata conservata. Nel settore della pressofusione, l’induttivo viene spesso basato su:

  • Consumi di energia elettrica e gas: calcolo della potenza utilizzata dai forni di fusione per stimare la quantità di metallo prodotto.
  • Acquisti di materie prime: incrocio con i dati del registro di carico e scarico per quantificare il prodotto venduto.
  • Costo manodopera: ricostruzione del ciclo produttivo, numero di dipendenti e ore lavorate.
  • Listini di mercato: utilizzo di percentuali di ricarico rilevate su listini generali.

Come ricordato dalla Cassazione, il campione di beni per calcolare il ricarico deve essere scelto in modo appropriato e la media utilizzata deve essere proporzionata . L’ufficio deve considerare differenze tra tipologie di prodotto (ad esempio, fusioni in alluminio vs. zamak, stampaggio di acciai speciali) e non può applicare una percentuale uniforme su tutti i manufatti.

2.4 Accertamento analitico‑induttivo

Si tratta di un metodo intermedio: la contabilità esiste ma presenta anomalie o irregolarità parziali. L’ufficio può integrare i dati con presunzioni semplici. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, la Cassazione ha riconosciuto che anche nell’accertamento analitico‑induttivo il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva . Pertanto, se l’ufficio ricostruisce ricavi non dichiarati sulla base di prelevamenti o consumi di energia, il contribuente può sostenere l’esistenza di costi correlati (materie prime, energia, manodopera) anche attraverso presunzioni di normalità.

2.5 Accertamento con adesione

Il D.Lgs. 218/1997 consente di definire l’accertamento tramite una procedura di adesione. L’avviso può essere oggetto di istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica. La procedura si svolge presso l’ufficio e consente di concordare l’imponibile con riduzione delle sanzioni a un terzo. Nel settore industriale, è spesso vantaggioso definire l’accertamento per evitare lunghi contenziosi, purché l’ufficio riconosca i costi dimostrati.

2.6 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se l’azienda non aderisce all’accertamento, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (30 giorni in caso di avvisi d’intimazione). Il ricorso va depositato telematicamente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). L’assistenza di un avvocato è obbligatoria per controversie sopra i 3.000 euro; la presenza di un commercialista esperto di settore è consigliata per contestare le ricostruzioni tecniche.

Nel ricorso si possono eccepire vizi formali (violazione del termine di 60 giorni, mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione) e vizi di merito (errata ricostruzione dei ricavi, mancata deduzione dei costi, errata applicazione di aliquote). Le pronunce della Cassazione ricordate in questa guida sono utili per costruire la difesa.

2.7 Sospensione della riscossione

L’impugnazione non sospende automaticamente la riscossione. È necessario presentare istanza di sospensione dell’esecutività al giudice. La Corte può sospendere il pagamento se sussistono gravi motivi (ad esempio, rischio di danno irreparabile alla continuità aziendale). Il contribuente deve dimostrare la fondatezza del ricorso e la sproporzione della pretesa.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica della legittimità dell’atto

La prima linea di difesa consiste nel controllare vizi formali:

ControlloRiferimento normativoCosa verificare
MotivazioneArt. 7 L. 212/2000L’avviso deve indicare presupposti di fatto e mezzi di prova; se richiama documenti, deve allegarli .
ContraddittorioArt. 6‑bis L. 212/2000Assicurarsi che sia stato inviato lo schema di atto e che siano trascorsi almeno 60 giorni; controllare se l’atto è automatizzato (escluso).
Termine di 60 giorni (PVC)Art. 12, comma 7 L. 212/2000Verificare che l’avviso sia stato emesso dopo 60 giorni dal PVC salvo urgenze; l’ufficio deve motivare l’urgenza .
DecadenzaArt. 43 DPR 600/1973; Art. 57 DPR 633/1972Controllare che l’avviso sia notificato entro 31 dicembre del quinto anno (imp. dirette) o quarto anno (IVA).
CompetenzaArt. 42 DPR 600/1973L’avviso deve essere firmato dal funzionario competente; la delega deve essere allegata se l’atto è firmato da sostituto.
Notifica validaCodice di procedura civileVerificare la correttezza della notifica (PEC, raccomandata) e l’indicazione del destinatario.

3.2 Dimostrazione dei costi e delle deduzioni

Una delle contestazioni più frequenti per le aziende di stampaggio è la indeducibilità dei costi per mancanza di documentazione o per ritenuta non inerenza. Strategie:

  1. Ricostruire il costo di produzione. Utilizzare le schede di produzione, i registri di carico/scarico e i costi energetici per dimostrare l’inerenza dei costi. Le aziende di pressofusione devono considerare l’elevata incidenza dell’energia elettrica, del gas e degli ammortamenti dei macchinari.
  2. Dimostrare i costi presuntivi. Dopo la sentenza n. 10/2023 della Corte costituzionale, il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva anche nell’analitico‑induttivo . È possibile elaborare una percentuale di incidenza dei costi sul fatturato basata sulla media storica dell’azienda o su studi di settore.
  3. Esibire contratti e fatture. I contratti di fornitura, le distinte materiali e le fatture di acquisto sono fondamentali. In caso di mancanza, si può fare ricorso a prove presuntive (es. consumi energetici) o a perizie.
  4. Affidarsi a periti. Nel contenzioso tecnico, è utile incaricare un ingegnere metallurgico o un perito industriale per dimostrare l’effettiva produzione e la quantità di scarto inevitabile.

3.3 Contestazione delle presunzioni sui ricavi

Spesso l’ufficio ricava il reddito dall’energia consumata o applica una percentuale di ricarico uniforme. È possibile contestare queste presunzioni:

  • Campione errato: se il campione di beni non è rappresentativo o comprende prodotti eterogenei, la percentuale di ricarico deve essere rivista .
  • Energia e produzione: per il settore pressofusione, l’energia elettrica è utilizzata non solo per fondere metalli ma anche per mantenere gli impianti in temperatura e per i servizi ausiliari (compressori, impianti di aspirazione). Il consumo non è direttamente proporzionale alla quantità di prodotto. Si può dimostrare che la maggiore energia è dovuta a scarti o a lavorazioni interne.
  • Prezzi di mercato: i listini generali non riflettono il prezzo praticato nei contratti di fornitura a lungo termine; è necessario produrre i contratti con i clienti.

3.4 Invocare il contraddittorio preventivo e le nullità

Se l’accertamento è stato emesso prima di 60 giorni dal PVC o senza contraddittorio ex art. 6‑bis, occorre sollevare il vizio:

  • Nullità per violazione dell’art. 12, comma 7. La Cassazione ha chiarito che l’atto è illegittimo se emesso prima della scadenza del termine dilatorio . Il contribuente deve dimostrare l’effettiva inosservanza e la mancanza di motivazioni urgenti.
  • Annullabilità ex art. 6‑bis. La riforma ha declassato la nullità ad annullabilità, ma l’atto resta illegittimo e impugnabile. .
  • Prova di resistenza. Nel processo è necessario allegare quali difese si sarebbero potute presentare se il contraddittorio fosse stato osservato. Le Sezioni Unite hanno stabilito che il ricorrente deve dimostrare che le proprie deduzioni avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento .

3.5 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate (rottamazioni cartelle, stralcio parziale). Nel 2024–2025 sono state varate quarte e quinte rottamazioni. L’azienda può valutare se aderire per chiudere i debiti fiscali con sconto su sanzioni e interessi. Tuttavia, la rottamazione non sana eventuali reati tributari (dichiarazione fraudolenta, omesso versamento IVA). Le strategie:

  • Verificare l’inclusione del debito nel perimetro della sanatoria.
  • Presentare l’istanza entro i termini (solitamente 30 aprile o 30 giugno).
  • Valutare la compatibilità con eventuali piani di ristrutturazione o transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali.

3.6 Strumenti alternativi per la risoluzione della crisi

Per le aziende che si trovano in difficoltà a causa del debito fiscale, esistono diversi strumenti:

  1. Piani del consumatore e liquidazione controllata (L. 3/2012, oggi Codice della crisi e dell’insolvenza). Sono rivolti a imprenditori sotto soglia e persone fisiche. Consentono di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti fiscali se l’Erario aderisce.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57–63 del Codice della crisi. Prevede la riduzione dei debiti e può coinvolgere anche l’erario tramite la transazione fiscale. Il tribunale omologa l’accordo se il debito fiscale è soddisfatto in misura non inferiore a quella che l’erario otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale.
  3. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Consente all’imprenditore di accedere a una procedura riservata con l’assistenza dell’esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per trovare un accordo con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore

4.1 Rottamazioni e stralcio di sanzioni

Nel 2023–2025 il legislatore ha introdotto varie rottamazioni delle cartelle e definizioni agevolate. Le imprese possono aderire per ridurre il carico fiscale:

ProvvedimentoAnnoCaratteristiche principali
Rottamazione‑quater (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, commi 231–252)2023Stralcio di sanzioni e interessi per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022; pagamento in 18 rate; esclusione dei debiti oltre 1.000 € di comuni e enti locali.
Definizione agevolata liti pendenti (D.Lgs. 119/2018 e successive riaperture)2023–2024Possibilità di definire le controversie pendenti con riduzione delle sanzioni; pagamento del 10% se il ricorso è stato vinto dal contribuente, 40% se vinto dall’Agenzia.
Rottamazione‑quinquies (ipotesi 2025)2025Si prevede l’estensione ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023; in attesa di normativa definitiva.

Prima di aderire, è bene valutare con un professionista se la definizione agevolata convenga rispetto al contenzioso. Spesso i debiti dell’azienda di pressofusione includono sanzioni per recupero IVA su reverse charge o su indebita detrazione, che possono essere ridotte in sede di rottamazione.

4.2 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di chiudere la controversia prima del contenzioso. L’azienda presenta istanza entro 60 giorni dall’avviso; l’ufficio fissa un incontro. Se si raggiunge l’accordo:

  • le sanzioni sono ridotte a un terzo;
  • non si applicano gli interessi di mora;
  • l’importo può essere dilazionato in rate trimestrali (fino a 12 rate o 36 se importo > 50.000 €).

In fase di contenzioso è possibile la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992). Il giudice può definire la lite con il pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, previo accordo tra le parti. Dal 2019 la conciliazione è ammessa anche in Cassazione, con pagamento di un quinto delle sanzioni.

4.3 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione

Per imprenditori individuali o piccole società schiacciati dai debiti tributari, la legge sulla crisi da sovraindebitamento (oggi confluita nel Codice della crisi) offre strumenti di esdebitazione:

  • Piano del consumatore: riservato a soggetti non imprenditori e imprenditori sotto soglia. Consente di proporre un piano di pagamento ai creditori con falcidia dei debiti fiscali. È necessario dimostrare la meritevolezza e la capacità di assolvere almeno una parte del debito.
  • Liquidazione controllata: consente la liquidazione del patrimonio con esdebitazione residua.
  • Accordo di composizione: simile all’accordo di ristrutturazione, richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza.

L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere l’imprenditore nella presentazione del piano, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nell’ottenimento dell’omologa dal tribunale.

5. Errori comuni e consigli pratici

Le imprese di stampaggio e pressofusione devono adottare comportamenti preventivi per ridurre il rischio di accertamenti e per difendersi efficacemente.

5.1 Errori frequenti

  1. Mancata distinzione tra lavorazioni proprie e conto terzi. Le aziende spesso contabilizzano come ricavi tutte le fatture, ma non specificano la parte relativa ai materiali forniti dal committente. In sede di verifica, ciò può generare confusione su costi e ricavi.
  2. Inconsistenza tra consumo energetico e produzione. Gli uffici utilizzano i consumi di energia per stimare la produzione. Se la ditta non tiene registri precisi degli scarti, l’ufficio può presumere che tutta l’energia sia stata utilizzata per produrre pezzi vendibili.
  3. Doppia contabilità o registri incompleti. La mancanza dei registri obbligatori (GMP, carico‑scarico, cespiti) giustifica l’accertamento induttivo. L’azienda deve conservare i documenti per 10 anni.
  4. Gestione carente dell’IVA intracomunitaria. Nel reverse charge, l’errata compilazione di registri e intrastat comporta contestazioni su detrazione IVA.
  5. Non utilizzo dell’accertamento con adesione. Molti contribuenti si affidano alla difesa giudiziale ignorando la possibilità di chiudere la lite con riduzione delle sanzioni.

5.2 Consigli operativi

  1. Organizzare la documentazione. Predisporre un archivio ordinato con fatture, contratti, registri di produzione, certificazioni di qualità, registri ambientali. Questo facilita la risposta alle richieste dell’ufficio.
  2. Monitorare i consumi energetici. Utilizzare software di monitoraggio e conservare i dati. Distinguere l’energia utilizzata per produzione, manutenzione e servizi generali.
  3. Tenere evidenza dei resi e degli scarti. Documentare con foto, verbali e registri la quantità di scarto e i motivi (difetti, rifiuti). Gli scarti sono costi deducibili e possono giustificare differenze tra materia prima acquistata e prodotto venduto.
  4. Preparare l’assistenza legale prima della verifica. È consigliato farsi assistere da un professionista fin dall’inizio. L’Avv. Monardo può monitorare i verificatori, redigere memorie e richiedere la proroga del termine di 60 giorni se necessario.
  5. Richiedere il contraddittorio. Con la riforma del 2023/2024, il contraddittorio è un diritto. Se l’ufficio non lo concede, bisogna sollevare la questione subito e, in caso di atto annullabile, impugnare.
  6. Valutare la definizione agevolata. In presenza di accertamenti pesanti, aderire a un accertamento con adesione può essere conveniente. Tuttavia, è utile confrontare la pretesa con le pronunce giurisprudenziali e con i propri margini di difesa.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. La Guardia di Finanza può accedere ai miei locali senza preavviso?

Sì. Secondo l’art. 12 L. 212/2000, l’accesso può avvenire senza preavviso se vi sono esigenze effettive di indagine. Tuttavia, i verificatori devono indicare i motivi dell’accesso e l’orario deve rispettare la normale attività .

2. Cosa succede se non conservo la contabilità?

La mancanza di contabilità o di alcuni registri giustifica l’accertamento induttivo puro. L’ufficio può ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni, come i consumi di energia o i prelievi bancari. Tuttavia, la Cassazione ha imposto che la ricostruzione sia basata su criteri coerenti .

3. Posso chiedere di prorogare il termine di 60 giorni per il contraddittorio?

Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6‑bis e dall’art. 12, comma 7, è minimo. La norma dispone che, se il termine scade vicino alla decadenza, la decadenza si proroga di 120 giorni . L’azienda può dunque chiedere di prorogare il termine per presentare osservazioni.

4. Nel settore della pressofusione, come posso dimostrare gli scarti?

È consigliato tenere registri di scarto, corredati da foto e verbali di smaltimento. Le scorie di alluminio o zama possono essere vendute a recuperatori; è importante conservare le fatture per dimostrare che parte del materiale non si è tradotto in prodotto finito.

5. Qual è la differenza tra accertamento induttivo e analitico‑induttivo?

  • Induttivo puro: prescinde dalla contabilità; l’ufficio ricostruisce il reddito con presunzioni quando mancano le scritture contabili.
  • Analitico‑induttivo: la contabilità è presente ma presenta irregolarità o inattendibilità parziale; l’ufficio integra i dati con presunzioni. Dopo la sentenza n. 10/2023, il contribuente può dedurre costi in via presuntiva .

6. La percentuale di ricarico può essere contestata?

Sì. La Cassazione ha stabilito che la determinazione della percentuale di ricarico deve essere coerente con la natura dei beni e basata su un campione rappresentativo; l’uso di una media aritmetica su prodotti eterogenei è illegittimo .

7. Cosa succede se l’ufficio non allega la delega alla firma dell’avviso?

L’avviso di accertamento deve essere firmato dal dirigente responsabile; se è firmato da un funzionario delegato, la delega deve essere indicata e allegata. In mancanza, l’atto è annullabile per difetto di legittimazione.

8. È possibile dedurre costi presuntivi anche se non ho documentazione?

Sì. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e l’ordinanza Cass. 19574/2025, il contribuente può dedurre costi in via presuntiva anche nel metodo analitico‑induttivo . Occorre però dimostrare la congruità dei costi (ad esempio, tramite consumi energetici) e proporre una percentuale ragionevole.

9. Cos’è la prova di resistenza?

Nel contestare la violazione del contraddittorio, il contribuente deve indicare le ragioni che avrebbe potuto dedurre se avesse potuto partecipare al procedimento. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la nullità richiede che le argomentazioni non siano pretestuose .

10. Quali atti sono esclusi dal contraddittorio ex art. 6‑bis?

Gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, gli atti di pronta liquidazione e controllo formale, individuati con decreto ministeriale, sono esclusi dal contraddittorio . Nel settore della pressofusione, ciò riguarda gli avvisi emessi da procedure automatizzate su liquidazioni IVA o su versamenti unificati.

11. Cosa devo fare se ricevo un avviso di liquidazione per imposte di registro?

Gli avvisi di liquidazione rientrano tra gli atti impugnabili. Devono essere preceduti da contraddittorio (art. 6‑bis) e motivati; è possibile presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria.

12. Come posso utilizzare l’accertamento con adesione a mio favore?

L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni e di rateizzare il debito. Presentando l’istanza, si sospende il termine per impugnare l’atto e si apre un tavolo di trattativa con l’ufficio. È consigliato preparare un dossier tecnico per convincere l’ufficio a ridurre i maggiori ricavi presunti.

13. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata e il debito viene ripristinato con sanzioni e interessi. È importante pianificare le rate e valutarne la sostenibilità.

14. Posso compensare il credito IVA con il debito contestato?

Sì, se sussiste un credito IVA certo, liquido ed esigibile. Tuttavia, durante il contenzioso la compensazione può essere contestata; è necessario verificare che il credito non sia oggetto di rettifica e che la compensazione sia effettuata nei limiti di legge.

15. Cosa succede se la verifica riguarda più annualità?

La Cassazione ha chiarito che, se un’unica imposta è frazionata in più anni, il giudicato relativo a un’annualità può estendersi alle altre solo se la questione è identica in tutti i suoi aspetti. In caso contrario, il giudicato si riferisce solo a quell’annualità . Pertanto, le aziende devono contestare ogni annualità separatamente.

7. Sanzioni amministrative e penali

7.1 Sanzioni amministrative tributarie

Nell’ambito degli accertamenti fiscali, oltre al recupero dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate applica sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e dalla normativa correlata. Le sanzioni variano in relazione al tipo di violazione e possono essere molto pesanti. Per le imprese di stampaggio e pressofusione, che operano con margini ridotti, tali sanzioni possono mettere a rischio la continuità aziendale.

Tra le principali fattispecie:

  • Dichiarazione infedele: la dichiarazione dei redditi o dell’IVA è infedele se l’imposta evasa supera determinati importi o percentuali. La sanzione può variare dal 90 al 180 % dell’imposta dovuta per le imposte sui redditi e per l’IVA. Se l’infedeltà deriva da errori di valutazione nell’applicazione delle aliquote o dal disconoscimento di costi ritenuti non inerenti, la sanzione è ridotta. È importante dimostrare la buona fede, l’inerenza dei costi e l’assenza di comportamenti fraudolenti.
  • Omessa o tardiva dichiarazione: l’omissione della dichiarazione dei redditi, IRES o IVA comporta una sanzione dal 120 al 240 % dell’imposta dovuta. Se la dichiarazione è presentata con ritardo ma entro 90 giorni, si applicano sanzioni ridotte. Nel settore della pressofusione, talvolta le imprese non presentano dichiarazioni IVA per un trimestre perché convinte di non avere operazioni da indicare; ciò può portare a sanzioni elevate.
  • Mancata emissione di fatture o scontrini: la mancata fatturazione di cessioni di semilavorati o di servizi (ad esempio lavorazioni conto terzi) comporta una sanzione dal 90 al 180 % dell’imposta evasa; per l’IVA la sanzione può salire al 200 %. È fondamentale dotarsi di procedure interne che registrino tutte le lavorazioni e gli eventuali acconti.
  • Violazioni formali: errori nei registri IVA, nell’annotazione dei corrispettivi o nella conservazione delle fatture sono puniti con sanzioni di importo fisso o proporzionale (ad esempio, 500 euro per irregolarità formali). Benché minori, tali sanzioni possono cumularsi e generare importi considerevoli.

Le sanzioni amministrative sono cumulate con il recupero dell’imposta e gli interessi; l’ufficio può concedere la riduzione se il contribuente aderisce all’accertamento o si avvale del ravvedimento operoso. Per questo è sempre consigliato valutare l’adesione e la definizione agevolata.

7.2 Il sistema penale tributario (D.Lgs. 74/2000)

Oltre alle sanzioni amministrative, alcune condotte costituiscono reati tributari. Il decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 elenca i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Le imprese di pressofusione possono incorrere in responsabilità penali quando, ad esempio, utilizzano fatture fittizie per dedurre costi inesistenti o omettono il versamento dell’IVA. A differenza delle sanzioni amministrative, le pene sono costituzionalmente rilevanti e comprendono la reclusione; la procedura penale è autonoma rispetto al contenzioso tributario.

Di seguito una panoramica dei principali reati:

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2). Consiste nella presentazione di una dichiarazione fraudolenta (IVA o redditi) con uso di fatture false. È punita con la reclusione da quattro a otto anni. Nel settore della pressofusione, questo reato può verificarsi se l’azienda utilizza fatture emesse da società cartiere per fittizi acquisti di materie prime o di servizi (ad esempio consulenze mai prestate). L’uso di fatture false è sanzionato anche amministrativamente, ma l’impatto penale è gravoso.
  2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3). Comporta l’adozione di artifici o raggiri, come l’alterazione delle scritture o l’utilizzo di documentazione fittizia non riconducibile a fatture false. La pena prevista va da tre a otto anni. Rientrano in questa categoria la simulazione di operazioni di esportazione o l’utilizzo di scarti come materia prima per gonfiare i costi.
  3. Dichiarazione infedele (art. 4). Avviene quando la dichiarazione omette redditi o espone componenti negativi fittizi, se l’imposta evasa supera 100.000 euro e il reddito sottratto è superiore al 10 % dei ricavi. La pena è la reclusione da due a quattro anni. Per le aziende di pressofusione, l’utilizzo di percentuali di ricarico non coerenti o la mancata dichiarazione di ricavi derivanti da lavorazioni interne può costituire infedele dichiarazione.
  4. Omessa dichiarazione (art. 5). La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA quando l’imposta evasa supera 50.000 euro è punita con la reclusione da due a cinque anni. L’omessa dichiarazione può riguardare anche l’IRAP. Se la società non presenta il modello IVA per un anno, l’omessa dichiarazione è integrata; è quindi fondamentale rispettare i termini di presentazione.
  5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8). Punisce chi emette fatture false al fine di consentire a terzi di evadere le imposte. La pena è la reclusione da quattro a otto anni. Oltre al soggetto emittente, la responsabilità penale può estendersi ai legali rappresentanti della società.
  6. Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10). Consiste nella distruzione o l’occultamento di libri e registri contabili al fine di impedire la ricostruzione del reddito. La pena va da sei mesi a cinque anni. In caso di controlli presso gli stabilimenti, nascondere i registri di consumo energetico o i contratti di conto terzi può integrare questo reato.
  7. Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis). L’omesso versamento delle ritenute operate sulle buste paga dei dipendenti per un ammontare superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  8. Omesso versamento dell’IVA (art. 10‑ter). L’omesso versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  9. Indebita compensazione (art. 10‑quater). Punisce la compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti. Se l’utilizzo indebito di crediti supera 50.000 euro per periodo d’imposta, la pena è la reclusione da sei mesi a due anni. Per le imprese di pressofusione che compensano crediti IVA con importi non spettanti (ad esempio, crediti da esportazione non documentati), sussiste questo reato.
  10. Reati di occultamento di beni o frode fiscale: altre disposizioni del decreto 74/2000 puniscono le frodi fiscali aggravate, l’occultamento o la distruzione di documenti e l’omesso versamento di imposte sostitutive.

La qualificazione penale dipende dalla consapevolezza del contribuente, dall’ammontare dell’imposta evasa e dal superamento delle soglie. È importante notare che le soglie possono essere aggiornate dal legislatore; pertanto, le cifre qui indicate sono orientative e vanno verificate alla data del controllo.

7.3 La causa di non punibilità per pagamento del debito (art. 13)

L’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, aggiornato al 1° gennaio 2025, introduce una causa speciale di non punibilità collegata al pagamento del debito tributario. Secondo il testo vigente , i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis), omesso versamento IVA (art. 10‑ter) e indebita compensazione (art. 10‑quater) non sono punibili se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingue il debito tributario, comprese sanzioni e interessi . Lo stesso articolo prevede che i reati di dichiarazione fraudolenta o infedele (art. 2, 3, 4, 5) non siano punibili se il debito è estinto mediante integrale pagamento tramite ravvedimento operoso o dichiarazione omessa, purché intervenga prima che l’autore abbia conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche .

La norma prevede inoltre che, se il debito è oggetto di rateizzazione, il giudice concede un termine di tre mesi per estinguere il residuo, prorogabile una sola volta di ulteriori tre mesi . Durante tale periodo la prescrizione è sospesa. L’estinzione del debito tramite rottamazione o definizione agevolata può non essere sufficiente se non comporta il pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi.

Il comma 3‑bis prevede che i reati di omesso versamento non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, come la crisi di liquidità dovuta all’insolvenza dei clienti o al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione; in questi casi il giudice valuta la crisi e la non esperibilità di altre azioni . Il comma 3‑ter introduce parametri per valutare la particolare tenuità del fatto ai fini dell’art. 131‑bis c.p., considerando l’entità della differenza tra imposta evasa e soglia, l’adempimento del piano di rateizzazione, il debito residuo e la situazione di crisi dell’impresa .

Per le imprese di pressofusione accusate di omesso versamento IVA o ritenute, la strategia migliore per evitare la condanna penale consiste nel pagare integralmente il debito prima dell’inizio del giudizio. Ciò può comportare la necessità di reperire risorse finanziarie o di accedere alla liquidazione controllata o ad altre procedure di composizione della crisi. Il pagamento va effettuato anche se si partecipa a una rottamazione; l’importo residuo (sanzioni e interessi) deve essere saldato.

7.4 Rapporti tra sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni penali e amministrative sono autonome ma convergono sullo stesso fatto. L’Agenzia delle Entrate irroga le sanzioni amministrative anche se è avviato un procedimento penale; tuttavia, il giudice penale può applicare il principio del ne bis in idem in caso di sanzioni sostanzialmente penali. La giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che le sanzioni amministrative tributarie hanno natura afflittiva, ma è possibile cumulare la sanzione penale con quella amministrativa se la legge prevede soglie e principi di proporzionalità.

Per le imprese di pressofusione la contemporanea irrogazione di sanzioni può essere devastante: ad esempio, un’omessa dichiarazione IVA può comportare una sanzione amministrativa fino al 240 % dell’imposta e un procedimento penale con reclusione. È pertanto essenziale attuare politiche di compliance fiscale: tenere una contabilità accurata, versare l’IVA e le ritenute nei termini, monitorare i flussi di cassa per non superare le soglie che integrano il reato.

7.5 Simulazione pratica: omesso versamento dell’IVA

Per comprendere l’impatto delle norme penali e delle possibili strategie difensive, consideriamo un esempio pratico.

Scenario: La Gamma S.r.l., azienda di pressofusione con 50 dipendenti, dichiara per l’anno d’imposta 2024 un’IVA dovuta di 400.000 euro. A causa di difficoltà finanziarie derivanti dalla crisi dei fornitori e dal ritardo nei pagamenti dei clienti, l’azienda paga solo 150.000 euro entro il 16 marzo 2025 e omette il versamento del saldo di 250.000 euro entro la scadenza. L’amministrazione intraprende un accertamento; la soglia per il reato di omesso versamento IVA (art. 10‑ter) è superata (250.000 euro).

Conseguenze:

  1. Sanzione amministrativa: l’ufficio contesta il mancato versamento dell’imposta e applica una sanzione pari al 30 % dell’importo non versato (75.000 euro), oltre a interessi di mora. L’azienda riceve un avviso di accertamento con richiesta di 325.000 euro (imposta + sanzione + interessi).
  2. Procedimento penale: il legale rappresentante è indagato per il reato di omesso versamento IVA; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.
  3. Difesa: l’azienda può avvalersi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000. Decide di stipulare un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate: versa 325.000 euro in 12 rate trimestrali. Secondo l’articolo, se il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione prima del dibattimento, il giudice deve concedere un termine di tre mesi per il pagamento del residuo . L’azienda chiede un finanziamento bancario e paga il residuo entro tre mesi, estinguendo il debito.
  4. Esito: avendo estinto l’intero debito, comprese sanzioni e interessi, il reato non è punibile . Il procedimento penale viene archiviato. Inoltre, la definizione amministrativa consente di evitare la condanna; la società ha comunque sostenuto un costo elevato, ma ha evitato la reclusione.

Questo esempio evidenzia che, nei casi di omesso versamento, la tempestiva estinzione del debito è la strada più efficace per evitare responsabilità penale. Tuttavia, la rateizzazione deve essere completata entro i termini concessi dal giudice; se la società non paga, la causa di non punibilità non opera.

7.6 Crisi d’impresa e reati tributari

L’art. 13, comma 3‑ter, impone al giudice di considerare la situazione di crisi dell’azienda ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto . Se la crisi è documentata (ad esempio, mediante l’accesso alla procedura di composizione negoziata o alla liquidazione controllata), il tribunale può ritenere il fatto meno grave e applicare pene alternative o persino riconoscere la non punibilità per particolare tenuità.

Per le imprese di pressofusione che si trovano in stato di insolvenza, è utile intraprendere percorsi di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) prima che la situazione degeneri. Ciò non solo consente di ristrutturare il debito, ma può avere effetti positivi sul procedimento penale, dimostrando la volontà di risanamento e la non intenzionalità della condotta.

7.7 Suggerimenti pratici per evitare reati e sanzioni

  1. Monitorare le soglie penali. Verificare periodicamente l’importo dell’IVA da versare e delle ritenute; evitare di superare le soglie di punibilità. Se si prevede di non riuscire a pagare, contattare l’Agenzia delle Entrate per richiedere una rateizzazione o un piano di rientro.
  2. Non utilizzare fatture false. In caso di servizi o forniture, verificare sempre l’esistenza del fornitore e la genuinità dell’operazione. Le fatture false non solo comportano la perdita di deduzione dei costi, ma integrano reato penale.
  3. Conservare la contabilità. Non occultare o distruggere registri; la loro conservazione non solo è obbligatoria ma consente di dimostrare la propria innocenza.
  4. Ravvedersi tempestivamente. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare l’omesso pagamento con sanzioni ridotte; inoltre, in caso di reati come la dichiarazione infedele, il ravvedimento prima della conoscenza di accertamenti estingue la punibilità .
  5. Ricorrere a professionisti. Nel dubbio, è opportuno farsi assistere da un avvocato penalista e da un commercialista per evitare che irregolarità amministrative si trasformino in reati. L’Avv. Monardo e il suo team hanno competenze in diritto penale tributario e possono assistere nel pagamento del debito e nel rapporto con la Procura.

7.8 Interazione tra definizioni agevolate e reati tributari

Un quesito frequente è se la rottamazione delle cartelle o la definizione agevolata delle liti pendenti comportino l’estinzione dei reati tributari. La risposta è generalmente negativa: queste procedure riducono il carico fiscale, ma non equivalgono al pagamento integrale delle somme dovute. La causa di non punibilità ex art. 13 richiede che sia pagato l’intero ammontare di imposta, sanzioni e interessi . Se, ad esempio, l’azienda aderisce alla rottamazione‑quater pagando solo l’imposta senza interessi, il reato di omesso versamento IVA non viene meno e la Procura proseguirà il processo.

Tuttavia, la definizione agevolata può costituire un passo verso l’estinzione del debito: spesso la rottamazione prevede il pagamento integrale dell’imposta e la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora; in tal caso, la causa di non punibilità non opera perché il debito tributario include anche le sanzioni amministrative. Pertanto, se il contribuente desidera beneficiare della non punibilità, dovrà pagare la quota di sanzioni e interessi residui, eventualmente fuori dalla rottamazione.

Per evitare dubbi, l’azienda dovrebbe presentare al giudice la prova dei pagamenti e verificare con l’Agenzia delle Entrate l’importo esatto da versare. Nel dubbio, è consigliabile versare somme maggiori per coprire eventuali differenze e ottenere una certificazione dall’ente impositore.

7.9 Conclusioni sul capitolo sanzionatorio

La disciplina delle sanzioni tributarie richiede una conoscenza approfondita sia delle norme amministrative che di quelle penali. L’imprenditore della pressofusione deve essere consapevole che l’omissione di adempimenti fiscali può comportare non solo pesanti sanzioni ma anche la responsabilità penale. La prevenzione passa attraverso la gestione finanziaria, la puntualità nei pagamenti e la consultazione di professionisti. L’Avv. Monardo e il suo staff, grazie alla competenza in diritto tributario e penale, sono in grado di valutare la posizione dell’azienda, quantificare il debito, proporre soluzioni di pagamento e difendere il contribuente in sede penale.

7.10 Domande frequenti specifiche sulle sanzioni e sui reati

16. Che differenza c’è tra sanzioni amministrative e penali?
Le sanzioni amministrative consistono in multe pecuniarie proporzionali all’imposta evasa o in importi fissi per violazioni formali. Le sanzioni penali comportano la reclusione e si applicano quando la violazione integra un reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Le due sanzioni possono coesistere, ma la non punibilità penale richiede il pagamento integrale del debito .

17. Se aderisco alla rottamazione della cartella, evito il processo penale?
No. La rottamazione riduce sanzioni e interessi, ma la causa di non punibilità si applica solo se l’imposta, le sanzioni amministrative e gli interessi sono pagati per intero . La rottamazione da sola non estingue il reato.

18. Posso essere incriminato per omessa dichiarazione se non presento la dichiarazione ma l’imposta evasa è inferiore alla soglia?
Se l’imposta evasa è inferiore alla soglia (50.000 euro per l’IVA o 150.000 euro per altre imposte), il reato non è configurabile, ma permangono le sanzioni amministrative. È comunque consigliato presentare la dichiarazione tardiva e ravvedersi.

19. È possibile ottenere la sospensione del processo penale se sto pagando il debito?
L’art. 13 prevede che, se il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione, il giudice può sospendere il processo per tre mesi, prorogabili di altri tre . La prescrizione è sospesa durante questo periodo. È fondamentale rispettare le scadenze del piano di rateizzazione.

20. Cosa succede se la crisi di liquidità dipende dal mancato pagamento dei miei clienti?
Il comma 3‑bis dell’art. 13 stabilisce che i reati di omesso versamento non sono punibili se la crisi di liquidità dipende da cause non imputabili al contribuente, come l’insolvenza dei clienti o il mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione . Tuttavia, occorre dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni possibili per recuperare i crediti.

21. Quale ruolo ha l’esperto negoziatore della crisi d’impresa nelle vicende penali tributarie?
L’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) può assistere l’azienda nel predisporre un piano di risanamento e nel negoziare con l’Agenzia delle Entrate. Dimostrare la procedura di composizione negoziata può incidere positivamente nella valutazione della tenuità del fatto . L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore, può supportare l’imprenditore anche nel procedimento penale.

22. Posso detrarre i costi di eventuali sanzioni penali o amministrative?
No. Le sanzioni amministrative e le pene pecuniarie non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Sono considerate oneri non deducibili.

23. Se utilizzo crediti tributari inesistenti per compensare l’IVA, quale sanzione rischio?
L’indebita compensazione integra il reato di cui all’art. 10‑quater se l’importo supera 50.000 euro. La pena è la reclusione da sei mesi a due anni. In ambito amministrativo, la sanzione è pari al 30 % del credito indebitamente compensato oltre agli interessi.

24. La buona fede può escludere la responsabilità penale?
Sì, la buona fede può essere un elemento scriminante. Se l’imprenditore dimostra di aver commesso l’errore a causa di un’interpretazione plausibile della norma, di indicazioni del consulente o di un errore materiale, può essere esclusa la frode. Tuttavia, la semplice trascuratezza non è sufficiente a escludere la responsabilità.

25. Cosa succede se il giudice penale emette sentenza di assoluzione?
L’assoluzione in sede penale non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento tributario o delle sanzioni amministrative. Il giudizio tributario è autonomo e può confermare le maggiori imposte. Tuttavia, l’assoluzione per insussistenza del fatto può costituire elemento favorevole nel processo tributario.

7.11 Giurisprudenza penale recente

Le pronunce penali degli ultimi anni integrano il quadro delle sanzioni e forniscono importanti indicazioni operative. Particolarmente significativa è la sentenza della Corte di Cassazione n. 35893/2025, che ha analizzato la portata della causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.Lgs. 74/2000 e la sua interazione con la causa di particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata doveva essere interpretata alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024. Il legislatore ha inserito il comma 3‑ter nell’art. 13, introducendo i criteri che il giudice deve considerare per valutare la particolare tenuità: lo scostamento dell’imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, l’avvenuto adempimento del piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi dell’impresa . La Corte ha sottolineato che il pagamento del debito, anche in sede di accertamento con adesione, non è di per sé sufficiente a rendere il fatto tenue; esso costituisce solo uno degli elementi da valutare .

Inoltre, la Cassazione ha rilevato che le condotte successive al reato (ad esempio l’adesione alla rottamazione o la definizione del debito) non possono trasformare un fatto grave in un fatto di particolare tenuità se, al momento dell’illecito, l’evasione superava sensibilmente le soglie legali . La sentenza afferma che il giudice deve effettuare un giudizio complessivo sull’offesa, considerando i parametri dell’art. 133 c.p., ma senza perdere di vista la gravità originaria del comportamento.

La pronuncia ha anche evidenziato che, per ottenere la non punibilità, la difesa deve produrre in giudizio la documentazione dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate e le ricevute di pagamento (modelli F24) che attestano l’estinzione del debito . L’assenza di prova del pagamento integrale impedisce l’applicazione della causa di esclusione della pena. Questa precisazione è importante per le imprese: aderire a un accertamento con adesione o a un piano di rateizzazione non è sufficiente; occorre adempiere a tutte le rate e conservare la prova del versamento.

La sentenza 35893/2025 consolida l’indirizzo giurisprudenziale che valorizza la condotta riparatoria ma mantiene rigorosi gli oneri di allegazione a carico del contribuente . Essa conferma che la prova dell’estinzione del debito deve essere completa e presentata sin dal giudizio di merito, pena l’esclusione della causa di non punibilità. Questo orientamento impone alle aziende di pianificare attentamente la strategia difensiva, raccogliere tempestivamente la documentazione e depositarla nei termini processuali.

Altre pronunce del 2025 citate negli articoli di dottrina confermano che il pagamento parziale del debito può essere considerato ai fini della valutazione della pena, ma non consente l’applicazione della causa di non punibilità se non è integrale. Una decisione del giugno 2025 (Sez. III) ha ribadito che, per il reato di dichiarazione fraudolenta, la causa del fatto tenue non è applicabile quando l’evasione supera del 16 % la soglia . Il pagamento parziale, pur apprezzabile, non elimina la gravità del reato. Ciò dimostra che, nelle vertenze penali tributarie, l’imprenditore non può fare affidamento su definizioni agevolate che riducono solo una parte del debito.

Alla luce di questa giurisprudenza, le imprese di pressofusione devono:

  • programmare i pagamenti in modo da estinguere integralmente il debito tributario prima del giudizio;
  • conservare la documentazione attestante l’adempimento del piano di rateizzazione, inclusi gli F24 e le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
  • evitare di confidare sulla sola rottamazione o accertamento con adesione come strumento di esclusione della punibilità;
  • presentare in giudizio la prova della crisi d’impresa e dell’insolvenza dei clienti, quando possibile, per beneficiare della particolare tenuità del fatto.

Queste indicazioni, unite alle regole generali illustrate nelle sezioni precedenti, completano il quadro difensivo e sottolineano l’importanza di un approccio proattivo e documentato.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Simulazione di accertamento basato su consumi energetici

Scenario: L’azienda Alfa S.p.A., attiva nello stampaggio e pressofusione di alluminio, riceve un PVC in cui l’Ufficio ricostruisce i ricavi dell’esercizio 2023 sulla base dell’energia elettrica consumata. L’Ufficio calcola che i forni di fusione assorbono 600 kWh per tonnellata di alluminio prodotto e applica una percentuale di ricarico del 35% sui costi delle materie prime. Dai dati del gestore elettrico risulta che l’azienda ha consumato 1.200.000 kWh; quindi l’Ufficio presume una produzione di 2.000 tonnellate di alluminio e ricavi per 8 milioni di euro, mentre l’azienda ha dichiarato ricavi per 6 milioni.

Difesa:

  1. Contestazione del rapporto energia/tonnellata. L’azienda produce getti di varie dimensioni e lega alluminio con inserti in acciaio; parte dell’energia è utilizzata per le presse e gli impianti di aspirazione. È necessario dimostrare, con perizia tecnica, che il rapporto kWh/tonnellata è superiore a quello ipotizzato dall’Ufficio (ad es. 800 kWh/ton). Ciò riduce la produzione presunta da 2.000 a 1.500 ton.
  2. Documentazione degli scarti. I registri di produzione mostrano che il 10% del metallo fuso diventa scarto da rifusione; l’Ufficio deve detrarre gli scarti dal prodotto finito.
  3. Costi presuntivi. Applicando il principio riconosciuto dalla Cassazione, l’azienda dimostra che i costi di energia, manodopera e manutenzione incidono per il 30% sui ricavi; quindi, anche se venissero considerati maggiori ricavi, i costi devono essere dedotti in via presuntiva .

Risultato: la base imponibile presunta si riduce; in fase di accertamento con adesione, è possibile concordare una riduzione del recupero.

7.2 Simulazione di ricostruzione del ricarico su campione eterogeneo

Scenario: L’Ufficio effettua un accertamento analitico sui prezzi praticati dalla Beta S.r.l., produttrice di componenti stampati in zama. I verificatori prelevano 10 pezzi di varie tipologie (coperchi motore, maniglie, staffe) e confrontano il prezzo di vendita con il prezzo di acquisto della materia prima, calcolando un ricarico medio del 40%. Applicano la stessa percentuale a tutte le vendite dell’anno.

Difesa:

  1. Contestazione dell’omogeneità del campione. I pezzi analizzati appartengono a categorie diverse; alcuni richiedono lavorazioni extra, trattamenti superficiali o assemblaggi. La Cassazione ha affermato che il campione deve essere appropriato e la media ponderata . L’azienda deve dimostrare che per alcune categorie il ricarico reale è inferiore (ad esempio, 25%), per altre superiore (60%).
  2. Media ponderata. Presentando i costi e i ricavi per categoria, la media ponderata risulta del 30%. L’accertamento deve essere ricalcolato sulla base della media ponderata.

Risultato: l’accertamento viene ridotto e, con il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, la società può ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto.

7.3 Calcolo dei termini

Esempio: Il PVC viene notificato il 10 gennaio 2025. L’ufficio intende emettere l’avviso di accertamento e il termine di decadenza (per l’anno 2019) scade il 31 dicembre 2025.

  • Termine di 60 giorni: decorre dal 11 gennaio e scade il 11 marzo 2025.
  • Contraddittorio ex art. 6‑bis: se l’atto rientra tra quelli soggetti a contraddittorio, l’ufficio deve inviare lo schema di atto entro marzo e attendere 60 giorni.
  • Proroga di 120 giorni: se tra la scadenza del termine di contraddittorio (maggio 2025) e il termine di decadenza (dicembre 2025) decorrono meno di 120 giorni, la decadenza si proroga al 120° giorno successivo (fino a settembre 2025) .
  • Emissione dell’avviso: l’atto potrà essere emesso entro settembre 2025.

Questo esempio dimostra che la riforma consente all’ufficio di prorogare i termini, ma impone il contraddittorio.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale nel settore dello stampaggio e della pressofusione richiede un approccio difensivo completo e tempestivo. Le aziende devono conoscere i propri diritti, le norme e la giurisprudenza per prevenire contestazioni e per reagire in modo efficace. Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale degli ultimi anni hanno riconosciuto importanti garanzie:

  • l’obbligo di contraddittorio per tutti gli atti impugnabili (art. 6‑bis L. 212/2000) con termine minimo di 60 giorni ;
  • l’illegittimità dell’avviso emesso prima di 60 giorni dal PVC salvo urgenti motivazioni da provare ;
  • la necessità di motivare l’atto e allegare le prove ;
  • la corretta determinazione della percentuale di ricarico su campioni omogenei ;
  • il riconoscimento dei costi presuntivi nell’accertamento analitico‑induttivo ;
  • la prova di resistenza come requisito per l’annullamento dell’atto in caso di mancato contraddittorio .

Agire tempestivamente è fondamentale. L’impresa deve predisporre la documentazione, richiedere il contraddittorio, contestare i vizi formali e dimostrare i costi. In molti casi, definire la controversia in via stragiudiziale (accertamento con adesione) o aderire alle definizioni agevolate può essere la scelta migliore per salvaguardare la continuità aziendale.

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