Accertamento fiscale a una galvanica: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’attività galvanica si colloca in un settore tecnico complesso (trattamenti galvanici, bagni elettrochimici, uso di acidi e metalli) che richiede ingenti risorse materiali ed energetiche. Le aziende del comparto, essendo sottoposte a controlli ambientali e di sicurezza, vengono spesso considerate ad alto rischio anche sotto il profilo fiscale: elevato consumo di materiali, forte incidenza di costi energetici, uso di metalli preziosi e rifiuti speciali sono indicatori che l’amministrazione finanziaria può utilizzare per stimare ricavi non dichiarati. Un accertamento fiscale a carico di una galvanica può quindi comportare pretese tributarie pesantissime, sanzioni amministrative e addirittura sequestri o sospensioni dell’attività. Per questo imprenditori e professionisti devono conoscere i propri diritti, i termini per contestare gli atti e le strategie difensive per bloccare o ridurre la pretesa erariale.

L’accertamento fiscale è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito o il volume d’affari del contribuente quando ritiene che la dichiarazione sia infedele o omessa. In ambito IVA l’ufficio può rettificare le dichiarazioni quando emergano imposte inferiori a quelle dovute; tale infedeltà deve essere accertata confrontando i dati indicati in dichiarazione con quelli annotati nei registri e nei documenti, e l’ufficio può dedurre omissioni o false indicazioni anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . Il Testo Unico IVA consente inoltre all’amministrazione finanziaria di liquidare automaticamente l’imposta dovuta e di correggere errori materiali delle dichiarazioni tramite i controlli automatizzati di cui all’articolo 54‑bis DPR 633/1972; in caso di differenze l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, il quale ha sessanta giorni per fornire chiarimenti . Per le imposte sui redditi l’ufficio può rettificare o accertare il reddito sulla base delle scritture contabili e, se queste risultano inattendibili o incomplete, può procedere con metodi induttivi fondati su presunzioni anche semplici . L’avviso di accertamento deve essere motivato, contenere l’imponibile, l’imposta e le aliquote applicate ed essere sottoscritto dal capo dell’ufficio; la sua omissione comporta la nullità dell’atto .

Rispondere rapidamente ad un avviso di accertamento è cruciale. Il contribuente ha normalmente 60 giorni dalla notifica per impugnare l’atto in Commissione tributaria , termini che si allungano nei mesi estivi e in caso di accertamento con adesione. Ignorare l’atto o sottovalutarlo può portare alla formazione del ruolo, al pignoramento dei conti o al fermo dei macchinari. Per difendersi efficacemente occorrono competenze giuridiche e tecniche: è necessario analizzare la metodologia di ricostruzione dei ricavi (analitico o induttivo), verificare le presunzioni usate, contestare i vizi formali e richiedere sospensioni o adesioni che possano ridurre sanzioni e interessi.

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Come può aiutarti lo studio:

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  • Valuta la possibilità di accertamento con adesione per ridurre sanzioni e definire in via transattiva la controversia.
  • Gestisce le procedure di definizione agevolata (rottamazioni, saldo e stralcio) e l’adesione alle rottamazioni quater previste dalla L. 197/2022 .
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per costruire una difesa efficace occorre conoscere le norme che regolano l’accertamento fiscale e le più recenti pronunce della giurisprudenza. Di seguito si analizzano i principali riferimenti legislativi e alcune sentenze della Corte di Cassazione utili per le imprese galvaniche.

1.1 Normativa sugli accertamenti delle imposte sui redditi

NormaOggettoPunti chiave
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento delle imposte sui redditi in base alle scritture contabiliL’ufficio può rettificare i redditi quando dalle scritture contabili risultino elementi difformi dal bilancio o dai dati dichiarati. Se le scritture sono formalmente corrette ma inattendibili, l’Agenzia può procedere con metodo analitico‑induttivo o induttivo, utilizzando anche presunzioni semplici gravi, precise e concordanti .
Art. 42 DPR 600/1973Requisiti dell’avviso di accertamentoL’avviso deve essere motivato, indicare gli imponibili, le aliquote e le imposte, e deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato. La mancanza di questi elementi comporta la nullità dell’atto .
Art. 43 DPR 600/1973Termini dell’accertamentoLe imposte sui redditi devono essere accertate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; il termine sale a sette anni in caso di omessa dichiarazione. L’ufficio può integrare o modificare gli avvisi entro gli stessi termini .
Art. 60 DPR 600/1973NotificazioniLe notificazioni degli avvisi e degli altri atti tributari seguono le regole degli artt. 137 e seguenti c.p.c.; l’atto deve essere consegnato dal messo presso il domicilio fiscale, in busta sigillata se recapitato a persona diversa dal destinatario, e deve essere sottoscritto dal consegnatario .
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Atti impugnabiliSono impugnabili l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca, il fermo dei beni mobili e ogni atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità .
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Termine per la proposizione del ricorsoIl ricorso deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; in caso di rifiuto tacito di rimborso, dopo il 90° giorno dalla domanda e non oltre la prescrizione . La norma è stata abrogata dal 1° gennaio 2026 ma resta vigente per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2025.
Art. 10‑quater L. 212/2000Autotutela obbligatoriaL’amministrazione finanziaria deve annullare o rinunciare all’imposizione senza necessità di istanza di parte quando l’atto presenta errori manifesti (errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale riconoscibile, errore sul presupposto d’imposta, pagamenti già eseguiti, mancanza di documenti poi sanata) .
Art. 6‑bis L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023)Principio del contraddittorioTutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo: l’amministrazione invia al contribuente lo schema di atto, concedendo un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni; l’atto non può essere adottato prima della scadenza e, se il termine per il contraddittorio confligge con la decadenza, quest’ultima è prorogata di 120 giorni . L’atto finale deve motivare le ragioni dell’eventuale mancata accoglienza delle osservazioni del contribuente .
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneIl contribuente sottoposto a verifica può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione entro il termine di proposizione del ricorso; la richiesta sospende per 90 giorni il termine per impugnare e per pagare le imposte dovute .
Art. 7 D.Lgs. 218/1997Atti dell’accertamento con adesioneL’accertamento con adesione è redatto in duplice copia, firmata dal contribuente e dal capo dell’ufficio; deve indicare separatamente per ciascun tributo gli elementi, i motivi e gli importi dovuti. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore. Eventuali perdite possono essere utilizzate per ridurre la base imponibile .
Art. 54 DPR 633/1972Rettifica delle dichiarazioni IVAL’ufficio rettifica la dichiarazione annuale quando l’imposta dovuta risulta inferiore o il credito superiore. L’infedeltà deve essere accertata confrontando i dati dichiarati con i registri IVA e la documentazione; omissioni o false indicazioni possono essere desunte sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . L’ufficio può procedere alla rettifica anche senza previa ispezione se dispone di elementi certi e diretti .
Art. 54‑bis DPR 633/1972Liquidazione automatica dell’IVAL’amministrazione finanziaria effettua la liquidazione automatica dell’IVA e corregge errori materiali o di riporto avvalendosi di procedure automatizzate. Se dai controlli emerge un’imposta diversa, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che può fornire chiarimenti entro sessanta giorni .
Art. 57 DPR 633/1972Termini di accertamento IVAL’avviso di rettifica deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, il termine è di sette anni. L’ufficio può integrare l’avviso con nuovi elementi entro gli stessi termini .

1.2 Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha più volte delineato i confini dell’accertamento analitico‑induttivo e i diritti del contribuente.

  1. Ord. Cass., sez. V, 13 maggio 2025 n. 13017 – La Suprema Corte ha ribadito che, quando la contabilità è inattendibile o non idonea a fornire elementi utili, l’Agenzia delle Entrate può determinare il reddito con metodo induttivo e avvalersi di presunzioni super‑semplici; spetta al contribuente fornire la prova contraria. Se le irregolarità sono parziali, l’accertamento può essere analitico; se invece emerge un’inattendibilità globale, l’ufficio può ricorrere al metodo induttivo . La Corte ha inoltre affermato che la scoperta di conti paralleli o “contabilità nera” sposta l’onere della prova sul contribuente .
  2. Ordinanza Cass. 25 marzo 2025 n. 5830 – In tema di rottamazione quater (definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022) la Corte ha stabilito che l’adesione di uno dei coobbligati al pagamento rateizzato determina la sospensione del giudizio e l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri coobbligati quando il debito viene estinto. L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata nei termini di legge e, in pendenza del giudizio, ne comporta la sospensione .
  3. Cass. sez. unite, ord. 28 giugno 2017 n. 11471 – Le Sezioni Unite hanno sancito che l’emissione dell’avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del verbale di constatazione costituisce violazione del diritto al contraddittorio ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente. Tale violazione comporta l’illegittimità dell’atto, salvo che sussista fondato pericolo per la riscossione. La Corte ha ribadito che la garanzia del contraddittorio opera anche per gli accessi brevi e che la prova di resistenza non è richiesta . Sebbene l’art. 12, comma 7 sia stato abrogato e sostituito dall’art. 6‑bis, la giurisprudenza mantiene valore per gli atti antecedenti al 2024 e per interpretare le garanzie del nuovo contraddittorio.
  4. Cass. sez. V, sent. n. 23991/2024 – In un accesso mirato, la Corte ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla consegna del verbale; non è necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni quando la verifica avvenga presso l’ufficio finanziario . La sentenza è oggetto di dibattito perché riduce la tutela del contribuente e contrasta con precedenti pronunce che richiedono sempre il contraddittorio previo.
  5. Altre pronunce – Numerosi arresti giurisprudenziali hanno ribadito l’importanza della motivazione dell’avviso (Cass. 20739/2021), della proporzionalità delle sanzioni e dell’obbligo per l’ufficio di allegare il processo verbale di constatazione e i documenti su cui fonda l’accertamento. Nel settore galvanico è frequente il ricorso alle indagini bancarie e alle presunzioni basate sui consumi di energia elettrica, quantità di zinco o di oro acquistato e rifiuti prodotti: la Cassazione ha ritenuto legittimi questi metodi induttivi purché siano basati su dati oggettivi e il contribuente possa fornire la prova contraria.

2. Procedure e termini dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento è sempre stressante. Di seguito viene descritto passo per passo cosa accade dalla notifica alla eventuale riscossione e quali scadenze bisogna rispettare.

2.1 Ricezione della notifica

  1. Notifica dell’avviso – L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza notifica l’avviso di accertamento mediante messo comunale o servizio postale. L’art. 60 DPR 600/1973 stabilisce che la notifica deve avvenire nel domicilio fiscale del contribuente e che il messo, se consegna l’atto a persona diversa, deve sigillare la busta e indicare il motivo dell’assenza . L’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio e contenere motivazione, imponibile e imposta .
  2. Decorrenza dei termini – Dal giorno successivo alla notifica decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 . Il termine è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto (sospensione feriale) e può essere sospeso per ulteriori periodi in caso di accertamento con adesione o contraddittorio preventivo.
  3. Impugnabilità – Possono essere impugnati, entro lo stesso termine, non solo l’avviso di accertamento ma anche l’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il fermo o l’ipoteca . Il contribuente deve controllare se l’atto contiene l’indicazione del termine e dell’organo giurisdizionale competente; la mancanza di queste indicazioni costituisce vizio procedurale.

2.2 Verifica dei requisiti formali

Una volta ricevuto l’atto è essenziale verificare i vizi formali che possono comportare l’annullamento dell’avviso. Alcuni controlli da effettuare:

  • Motivazione: l’atto deve esporre in maniera chiara gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; l’omessa motivazione è causa di nullità . La motivazione deve altresì confrontarsi con eventuali osservazioni del contribuente in sede di contraddittorio, come richiesto dall’art. 6‑bis .
  • Sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal dirigente responsabile o da un delegato. L’assenza di firma rende l’atto inesistente.
  • Notifica regolare: verificare la data di consegna indicata nell’avviso di ricevimento e la corretta individuazione del domicilio fiscale. Eventuali errori di consegna (es. notifica a persona non convivente senza invio di raccomandata) possono invalidare l’atto .
  • Termini di decadenza: confrontare la data di notifica con i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972. Se l’atto è notificato oltre i 5 o 7 anni indicati, è nullo .
  • Contraddittorio: accertarsi che sia stato rispettato il termine di 60 giorni per presentare osservazioni in seguito al verbale di constatazione o allo schema di atto. La violazione di tale termine, salvo casi di urgenza, comporta l’illegittimità dell’accertamento .

2.3 Fase di contraddittorio preventivo

L’art. 6‑bis Statuto del contribuente, in vigore dal 2024, prevede che l’Agenzia delle Entrate debba trasmettere al contribuente lo schema di atto con un termine non inferiore a 60 giorni per consentire controdeduzioni . Durante tale periodo:

  1. Accesso agli atti – Il contribuente può richiedere di visionare e copiare il fascicolo. È consigliabile farsi assistere da un professionista per capire le contestazioni (presunzioni sui consumi, indagini bancarie, differenze inventariali). Un esame tecnico può evidenziare errori di metodo o di calcolo.
  2. Osservazioni difensive – Entro il termine, il contribuente presenta memorie difensive; queste devono essere valutate dall’ufficio e il provvedimento finale deve motivare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni . In assenza di risposta, l’atto può essere contestato per difetto di motivazione.
  3. Proroga dei termini di decadenza – Se il termine di 60 giorni per il contraddittorio scade dopo la fine del termine di decadenza dell’accertamento o se tra la scadenza del contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . Questo evita che l’ufficio emetta l’atto in fretta a scapito del contraddittorio.

2.4 Accertamento con adesione

Il D.Lgs. 218/1997 prevede la possibilità di definire l’accertamento in via amichevole. Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento o lo schema di atto, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione. La disciplina, riassunta nella tabella seguente, consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo e di rateizzare il pagamento.

Passaggi dell’accertamento con adesioneDescrizione
Presentazione dell’istanzaIl contribuente presenta istanza all’ufficio che ha emesso l’atto entro il termine per impugnare. L’istanza può essere presentata anche dopo la notifica del processo verbale e sospende il termine di impugnazione per 90 giorni .
ConvocazioneL’ufficio convoca il contribuente per formulare una proposta. È possibile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista.
Redazione dell’attoLa definizione è formalizzata in un atto redatto in duplice copia, firmato dalle parti, in cui sono indicati gli elementi accertati, le imposte e le sanzioni .
PagamentoLe somme dovute possono essere rateizzate. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 e gli interessi sono calcolati al tasso legale.
EffettiCon l’accertamento con adesione il contribuente rinuncia al contenzioso e il procedimento penale (se sussistente) può essere estinto per pagamento integrale. L’atto non è più impugnabile salvo che emergano nuovi elementi.

2.5 Impugnazione e giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Se l’accertamento non viene definito o annullato in autotutela, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle Commissioni tributarie). Il ricorso deve essere notificato all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ; l’atto deve indicare il termine e l’organo competente. Dopo la notifica, entro 30 giorni (o 60 in alcuni casi) il ricorso va depositato presso la cancelleria con la documentazione allegata. Il giudizio è scritto, ma può prevedere udienza pubblica su richiesta. Dal 2024 è previsto l’uso della telematica tramite il sistema SIGIT.

Nel giudizio, la prova spetta all’amministrazione; quando il reddito è ricostruito per presunzioni, la Cassazione richiede che siano gravi, precise e concordanti . Il contribuente può produrre documenti, perizie, contabilità di magazzino, registrazioni dei consumi per confutare le presunzioni (es. dimostrare l’uso di energia per trattamenti non remunerativi, la presenza di scarti o prodotti difettosi, l’acquisto per conto di terzi). In caso di indagini bancarie, è fondamentale giustificare le movimentazioni mediante fatture o contratti; in difetto, le somme versate sui conti sono presunte ricavi .

2.6 Fase della riscossione e definizioni agevolate

Se l’accertamento diventa definitivo (per mancata impugnazione o dopo sentenza passata in giudicato) le somme sono iscritte a ruolo e affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È possibile:

  • Rottamazione delle cartelle: la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater, che consente di estinguere i carichi affidati tra il 2000 e il 2021 pagando solo imposte e contributi senza sanzioni né interessi. La Cassazione ha riconosciuto che l’adesione del coobbligato sospende il giudizio e, se il debito viene pagato, la causa si estingue . È importante rispettare le scadenze per la presentazione dell’istanza (generalmente entro aprile) e per il pagamento delle rate.
  • Saldo e stralcio: misura prevista per i contribuenti in difficoltà economica con ISEE ridotto; consente di estinguere le cartelle con una percentuale variabile (16%, 20%, 35%) del debito.
  • Definizione dei processi tributari pendenti: occasionalmente il legislatore consente di definire le liti pendenti pagando una percentuale del valore (es. 90% se si soccombe, 40% se si è vittoriosi in primo grado). Verificare le norme vigenti.

3. Difese e strategie legali per una galvanica

3.1 Analisi del metodo di accertamento

Le galvaniche registrano nel magazzino l’entrata di materie prime (acidi, zincati, galvanizzanti, energia elettrica) e l’uscita di prodotti finiti. Poiché è difficile controllare ogni fase, l’amministrazione ricorre spesso a metodi induttivi: raffronta i consumi (energia, metalli) con gli output dichiarati, deducendo che la produzione reale sia superiore. È fondamentale capire quale metodo l’ufficio abbia utilizzato:

  • Accertamento analitico: avviene quando le scritture contabili sono formalmente corrette ma emerge qualche discostamento. L’ufficio rettifica singole poste (ricavi, costi). Il contribuente può opporsi dimostrando la veridicità delle registrazioni (es. prove di resa variabile dei bagni galvanici, scarti di produzione, lavorazioni per conto terzi). Le presunzioni devono essere gravi e concordanti .
  • Accertamento analitico‑induttivo: viene utilizzato quando le scritture sono tenute ma presentano irregolarità sostanziali (mancata tenuta di registri di magazzino, incongruenze tra movimenti bancari e contabili). L’ufficio ricalcola i ricavi in base a coefficienti tecnici (es. consumo di kWh per kg di prodotto galvanizzato). È cruciale contestare i coefficienti e dimostrare che la produzione effettiva è diversa (documentando lavorazioni interne non remunerate, ritrattamenti, rifiuti). Giurisprudenza: se la contabilità è inattendibile, l’ufficio può avvalersi di presunzioni super‑semplici ma deve sempre motivare le ragioni e il metodo di calcolo .
  • Accertamento induttivo puro: previsto quando la contabilità è assente o totalmente inaffidabile (libri non tenuti o occulti). L’ufficio può ricostruire il reddito con qualsiasi elemento, comprese presunzioni semplici e dati di settore. La Cassazione ha confermato che l’esistenza di contabilità occulta (“mastrini neri”) legittima il metodo induttivo e sposta l’onere della prova sul contribuente .

Suggerimenti pratici:

  • Raccogliere tutta la documentazione tecnica: schede di lavorazione, schemi dei bagni galvanici, certificazioni ambientali. Questi documenti possono spiegare consumi elevati non collegati a ricavi.
  • Verificare i coefficienti tecnici usati dal Fisco; se non corrispondono alla tecnologia impiegata (es. impianti ad alta efficienza) possono essere contestati con perizie.
  • Dimostrare l’esistenza di lavorazioni in conto terzi non fatturate perché escluse dal fatturato (es. prove, campionature, scarti).
  • Controllare le indagini bancarie: l’art. 32 DPR 600/1973 consente all’ufficio di richiedere dati bancari e di presumere che i prelievi non giustificati siano reddito. È necessario documentare l’origine di ogni versamento (prestiti, rimborsi spese, anticipo su forniture).

3.2 Contestazione dei vizi formali

Spesso gli avvisi contengono errori che possono condurre all’annullamento dell’atto. Alcuni vizi da rilevare:

  1. Vizio di motivazione – L’avviso deve spiegare il percorso logico‑giuridico che porta alla ricostruzione del reddito. Una motivazione generica (“sulla base di consumi medi”) è insufficiente. La mancanza di allegazione del verbale di constatazione impedisce al contribuente di conoscere gli elementi su cui l’ufficio si è basato. Giurisprudenza: Cassazione 20739/2021 ha ritenuto nullo l’avviso fondato su presunzioni non spiegate.
  2. Violazione del contraddittorio preventivo – L’art. 6‑bis impone di comunicare lo schema di atto con almeno 60 giorni di preavviso e di motivare la decisione finale anche sulle osservazioni non accolte . L’emissione dell’avviso prima del decorso del termine è causa di annullamento, salvo fondato pericolo per la riscossione .
  3. Decadenza – Verificare il rispetto dei termini quinquennali o settennali. In caso di errori contabili scoperti tramite indagini bancarie, l’ufficio deve notificare l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, salvo omissione della dichiarazione . Per l’IVA valgono i termini dell’art. 57 DPR 633/1972 .
  4. Nullità per difetto di sottoscrizione o delega – Se l’avviso non è firmato dal dirigente competente o se la delega non è stata conferita validamente (ad esempio delega generale priva di indicazione della durata), l’atto è nullo. È opportuno richiedere la prova della delega.
  5. Carenza di notifica – Qualora l’atto sia notificato a un indirizzo errato o consegnato a un soggetto privo di legame con l’azienda senza successivo invio di raccomandata, la notifica è inesistente .

3.3 Autotutela e autotutela obbligatoria

Prima di ricorrere al giudice è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio, chiedendo l’annullamento dell’atto per errori manifesti. La Legge 212/2000 distingue due tipi di autotutela:

  • Autotutela facoltativa: l’amministrazione ha la facoltà, ma non l’obbligo, di correggere i propri atti, anche su istanza del contribuente. È utile quando si evidenzia un errore di fatto o di diritto evidente.
  • Autotutela obbligatoria (art. 10‑quater): l’ufficio deve annullare o rinunciare all’imposizione senza necessità di richiesta in caso di errori manifesti, come errori di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errori materiali facilmente riconoscibili, errori sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di versamenti e documenti . Se l’atto rientra in una di queste ipotesi e l’ufficio non provvede, l’omissione può essere oggetto di ricorso.

L’istanza di autotutela non sospende i termini per impugnare, salvo che la legge preveda diversamente (es. sospensione di 90 giorni per l’accertamento con adesione). Pertanto va presentata contestualmente alla predisposizione del ricorso per evitare decadenze.

3.4 Accertamento con adesione: strategia utile?

Per le aziende galvaniche, l’accertamento con adesione può essere uno strumento conveniente quando i rilievi dell’ufficio contengono presunzioni plausibili e le difese tecniche non consentono di azzerare la pretesa. In concreto:

  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni amministrative (30% per l’omesso versamento, 90% per l’infedele dichiarazione) sono ridotte a un terzo del minimo.
  • Rateizzazione: è possibile pagare in un massimo di 8 rate trimestrali (o 12 per importi elevati) con interessi legali.
  • Abbandono dell’azione penale: se l’imposta evasa supera le soglie penali di cui al D.Lgs. 74/2000, il pagamento integrale può comportare la non punibilità o l’estinzione del reato.
  • Chiusura definitiva: l’adesione impedisce successive rettifiche sui medesimi periodi, salvo i casi di frode.

È consigliabile ricorrere all’adesione dopo aver negoziato con l’ufficio e aver definito parametri accettabili. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste il contribuente nella quantificazione del risparmio e nella negoziazione.

3.5 Rottamazioni, saldo e stralcio e altre definizioni agevolate

Le definizioni agevolate consentono di regolarizzare la posizione debitoria con l’Agente della Riscossione pagando solo una parte del debito. In base all’ultima legge di bilancio (L. 197/2022) sono state previste:

  1. Rottamazione quater – Può aderire chi ha carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2021. Il contribuente paga solo l’imposta, gli interessi da ritardata iscrizione e l’aggio; sanzioni e interessi di mora sono stralciati. Il pagamento può essere rateizzato fino a 18 rate in 5 anni. L’adesione deve essere presentata entro i termini stabiliti (per la quater, la scadenza era il 30 aprile 2023; nel 2025 il legislatore potrebbe introdurre nuove definizioni). La Cassazione ha ribadito che il pagamento da parte di un coobbligato estingue la lite anche per gli altri debitori .
  2. Saldo e stralcio – Riguarda soggetti in grave e comprovata difficoltà economica. Permette di chiudere i debiti per tributi e contributi con una percentuale sul dovuto in base all’ISEE (16%, 20% o 35%) e senza sanzioni.
  3. Definizione delle liti pendenti – Periodicamente le leggi di bilancio consentono di chiudere le controversie pendenti in ogni grado con il pagamento di una percentuale dell’imposta (es. 100% in caso di soccombenza del contribuente, 40% se vittorioso in primo grado). Occorre verificare se la legge vigente prevede questa facoltà.
  4. Ravvedimento operoso – Consiste nella regolarizzazione spontanea di errori e omissioni (compresa l’omessa fatturazione) con il versamento dell’imposta, degli interessi e di una sanzione ridotta in funzione del tempo trascorso. Può essere utilizzato anche dopo l’avvio di controlli se non è stata notificata la constatazione.

3.6 Procedure per la crisi d’impresa e il sovraindebitamento

La galvanica è un’attività capital‑intensiva e può facilmente incorrere in difficoltà finanziarie se vengono contestati debiti tributari elevati. Lo studio dell’Avv. Monardo è specializzato nella gestione della crisi e offre strumenti legali per proteggere il patrimonio e continuare l’attività.

  1. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e D.Lgs. 14/2019) – È una procedura volontaria che consente all’imprenditore in crisi di nominare un esperto indipendente iscritto all’Albo (generalmente un commercialista o un avvocato) il quale assiste l’impresa nella predisposizione di un piano di risanamento e nella negoziazione con i creditori. Il decreto introduce misure protettive automatiche (sospensione di azioni esecutive, impossibilità di acquisire titoli di prelazione) e permette di concordare nuovi accordi con fornitori e banche. Il piano può prevedere anche la transazione fiscale. Pur non avendo a disposizione un testo normativo da citare, le indicazioni istituzionali pubblicate dal Ministero della Giustizia evidenziano che la composizione negoziata è integrata nel Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e opera come procedura stragiudiziale destinata a prevenire l’insolvenza.
  2. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi) – Le procedure (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata) permettono a imprese minori, professionisti e consumatori di ristrutturare i debiti (inclusi quelli fiscali) o ottenere l’esdebitazione. È possibile chiedere la sospensione degli accertamenti e la falcidia dei debiti tributari previa approvazione del giudice e dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può predisporre i piani e presentare le istanze all’Organismo di Composizione della Crisi.
  3. Concordato preventivo e concordato minore – Nel caso di imprese di maggiori dimensioni è possibile ricorrere al concordato preventivo o al concordato minore previsto dal Codice della crisi. Tali procedure prevedono la presentazione di un piano attestato che consenta la continuità aziendale e il pagamento parziale dei debiti fiscali. Le transazioni fiscali permettono di ridurre le sanzioni e gli interessi.
  4. Ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F. – Le transazioni fiscali possono essere inserite negli accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori ex art. 67 L.F. (oggi art. 57 del Codice della crisi). Ciò consente di avere l’omologazione giudiziale e l’esdebitazione parziale.

4. Errori comuni delle aziende galvaniche e consigli pratici

Le aziende galvaniche, a causa della complessità dei processi e degli obblighi ambientali, commettono spesso errori che diventano terreno fertile per l’Agenzia delle Entrate. Conoscere questi errori e prevenirli può evitare accertamenti o rafforzare la difesa.

Errori frequenti

  1. Contabilità di magazzino incompleta – La mancata registrazione dei carichi e scarichi di materie prime (acidi, metalli, energia) impedisce di giustificare le quantità acquistate e apre la porta a presunzioni sui ricavi. È essenziale tenere schede di lavorazione e bilanci dei consumi per ogni bagno galvanico.
  2. Incongruenze tra consumi energetici e produzione dichiarata – Le fatture di energia elettrica sono facilmente reperibili e l’ufficio può compararle con la produzione dichiarata. L’assenza di spiegazioni (es. manutenzioni, funzionamento a vuoto, riscaldamenti) fa presumere ricavi occulti.
  3. Movimentazioni bancarie non giustificate – Versamenti di contanti o bonifici senza documentazione (prestiti informali, rimborsi spese) vengono presunti ricavi. È necessario conservare contratti di finanziamento, fatture e memorie interne.
  4. Fatturazione irregolare – Emissione di fatture cumulative o postdatate, mancanza di fatture per lavorazioni in conto terzi, sottofatturazione: tutte queste condotte alimentano l’accertamento.
  5. Omissione del contraddittorio – Alcune aziende ignorano la comunicazione dello schema di atto e non presentano osservazioni; in tal modo perdono la possibilità di far valere circostanze favorevoli e di provocare errori dell’ufficio.
  6. Assenza di difesa specialistica – Rivolgersi a professionisti non specializzati può portare a sottovalutare vizi formali o opportunità di definizione agevolata.

Consigli pratici

  • Tenere una contabilità accurata: utilizzare software gestionali per registrare entrate e uscite di materie prime, energie e prodotti. Conservare registri di magazzino e schede tecniche.
  • Monitorare i consumi: predisporre tabelle interne che correlino i consumi di energia e materie prime con le quantità prodotte; giustificare eventuali differenze (es. scarti, ritrattamenti, prove).
  • Documentare le operazioni bancarie: ogni versamento o prelievo deve essere supportato da documentazione (contratti, ricevute). Evitare movimenti in contanti non tracciati.
  • Utilizzare il ravvedimento operoso: regolarizzare eventuali errori prima che vengano scoperti consente di ridurre notevolmente sanzioni e interessi.
  • Prepararsi al contraddittorio: quando si riceve il verbale o lo schema di atto, consultare immediatamente un professionista per predisporre le controdeduzioni. Fornire documenti e dati tecnici che dimostrino l’infondatezza delle presunzioni.
  • Valutare l’accertamento con adesione: se la difesa è debole, l’adesione può ridurre la pretesa e rateizzare il pagamento. Tuttavia, non bisogna aderire acriticamente: l’importo concordato deve essere sostenibile.
  • Attivare procedure di crisi: quando il debito fiscale è superiore alle capacità di rimborso, valutare l’accesso alla composizione negoziata o alle procedure di sovraindebitamento; esse consentono di bloccare azioni esecutive e salvaguardare l’azienda.

5. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento per la mia galvanica?
Analizza immediatamente l’atto verificando i dati anagrafici, la motivazione, la firma e la data di notifica. Poi contatta un professionista per valutare se presentare osservazioni (entro 60 giorni) o ricorrere. Non aspettare che decorra il termine di impugnazione .

2. Qual è il termine per impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Il termine è sospeso in agosto e può essere sospeso di 90 giorni se si presenta istanza di accertamento con adesione .

3. Cosa succede se l’ufficio non mi concede il contraddittorio preventivo?
Se l’avviso è emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni per presentare osservazioni, l’atto è annullabile per violazione del contraddittorio, salvo fondato pericolo per la riscossione . Con il nuovo art. 6‑bis l’atto deve motivare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni .

4. Posso correggere una dichiarazione IVA sbagliata dopo aver ricevuto l’avviso?
Sì. L’art. 54‑bis DPR 633/1972 consente di emendare la dichiarazione tramite dichiarazione integrativa e di sanare errori materiali. Nel ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte. Tuttavia, dopo la notifica dell’avviso la rettifica è possibile solo con l’accertamento con adesione o il contenzioso.

5. Quali elementi deve contenere l’avviso di accertamento?
Deve indicare il tributo, l’imponibile, l’aliquota, la motivazione e deve essere firmato dal dirigente competente . L’assenza di questi requisiti comporta la nullità.

6. Cosa significa presunzione grave, precisa e concordante?
Sono presunzioni che devono fondarsi su fatti certi e concordi tra loro; un singolo elemento di sospetto non basta. Ad esempio, i consumi di energia elevati devono essere correlati alle quantità prodotte, ai materiali acquistati e alle vendite dichiarate .

7. L’Agenzia può usare i movimenti bancari per accertare i ricavi?
Sì. L’art. 32 DPR 600/1973 (non riportato nelle tabelle per limiti di spazio) consente di acquisire i dati bancari e di presumere che i versamenti non giustificati siano ricavi e i prelievi non giustificati siano costi. È onere del contribuente dimostrare l’origine delle somme.

8. Posso rateizzare il pagamento dopo l’accertamento?
Se non si impugna l’atto, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente la rateizzazione del debito in un massimo di 72 rate mensili. Con l’accertamento con adesione, le rate sono previste dal D.Lgs. 218/1997 (8 o 12 rate trimestrali) . Con le rottamazioni quater si può pagare in 18 rate quinquennali .

9. Cos’è l’autotutela obbligatoria?
È l’obbligo dell’amministrazione di annullare un atto impositivo quando presenta errori manifesti, senza necessità di istanza del contribuente (ad es. errore di persona, di calcolo, pagamenti già eseguiti) .

10. Se accetto l’accertamento con adesione posso ancora ricorrere?
No. La sottoscrizione dell’atto di adesione comporta la rinuncia al ricorso e rende definitivo l’accertamento. È quindi necessario valutare attentamente la convenienza prima di aderire.

11. Cosa succede se non rispondo all’avviso bonario (art. 54‑bis)?
La comunicazione degli esiti dei controlli automatici concede 60 giorni per presentare chiarimenti. Se non si risponde, l’ufficio procede alla liquidazione e alla iscrizione a ruolo . È consigliabile rispondere per evitare l’iscrizione di un debito errato.

12. Come funziona la rottamazione quater?
Consiste nel pagamento integrale del tributo e degli interessi da ritardata iscrizione senza sanzioni e interessi di mora. Si può dilazionare fino a 18 rate. L’adesione sospende i giudizi pendenti e, in caso di pagamento, li estingue .

13. In quali casi è consigliabile presentare una perizia tecnica?
Quando l’accertamento si basa su presunzioni derivanti da consumi energetici o di materie prime. Una perizia di un ingegnere o di un esperto galvanico può dimostrare che il consumo medio per unità di produzione è diverso o che sussistono scarti inevitabili. Questo riduce il reddito presunto.

14. Una galvanica in difficoltà può accedere alla composizione negoziata?
Sì. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto che lo assista nella ristrutturazione. La procedura è volontaria e prevede misure protettive che sospendono i pagamenti e gli accertamenti durante le trattative. Al termine, si può sottoscrivere un accordo di ristrutturazione o accedere a un concordato minore.

15. Le procedure di sovraindebitamento consentono di cancellare i debiti fiscali?
Le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi permettono di ridurre o cancellare i debiti fiscali con l’approvazione dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice può omologare piani di rientro sostenibili e concedere l’esdebitazione. Lo studio dell’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può valutare l’idoneità del caso.

16. Gli accertamenti ambientali possono influire su quelli fiscali?
Sì. Le violazioni ambientali (es. smaltimento irregolare di rifiuti galvanici) possono dare luogo a controlli incrociati e a recuperi fiscali legati a costi indeducibili o a presunzioni di ricavi. È importante mantenere la conformità ambientale.

17. Che differenza c’è tra accertamento parziale e accertamento integrale?
L’accertamento parziale ricostruisce solo una parte dell’imponibile (ad es. maggiori ricavi da un solo fornitore) e non preclude ulteriori accertamenti entro i termini di legge . L’accertamento integrale esaurisce il potere dell’ufficio per quel periodo d’imposta.

18. È possibile sospendere la riscossione durante il ricorso?
Sì. Presentando istanza di sospensione al presidente della Corte di Giustizia Tributaria e dimostrando il periculum (pericolo grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria). In alternativa, l’ufficio può concedere la sospensione in autotutela.

19. Cosa accade se non presento il ricorso entro i 60 giorni?
L’accertamento diventa definitivo e viene iscritto a ruolo. È comunque possibile chiedere la rateizzazione o aderire a definizioni agevolate, ma non si potrà contestare il merito dell’accertamento.

20. Posso far valere le stesse difese nell’esecuzione (pignoramento)?
No. Il pignoramento deriva da un titolo definitivo. Tuttavia, se l’atto originario era viziato da nullità insanabile (es. notifica inesistente), è possibile proporre opposizione all’esecuzione presso il giudice ordinario.

6. Simulazioni pratiche e numeriche

6.1 Esempio di ricostruzione dei ricavi tramite consumi energetici

Una galvanica “MetalGal” produce componenti zincati. Nel 2023 l’azienda dichiara un volume d’affari di 800 000 €, con un consumo elettrico di 250 000 kWh e un acquisto di 1 000 kg di zinco. Nel 2024 la Guardia di Finanza effettua un accesso e rileva che un impianto simile consuma in media 0,2 kWh e 0,8 kg di zinco per euro di fatturato. Applicando questi coefficienti ai consumi di MetalGal, l’ufficio stima un fatturato potenziale di:

  • Energia: 250 000 kWh / 0,2 kWh per euro = 1 250 000 €.
  • Zinco: 1 000 kg / 0,8 kg per euro = 1 250 000 €.

L’ufficio contesta quindi ricavi non dichiarati per 450 000 € (1 250 000 – 800 000) e applica un’IVA al 22% di 99 000 € più sanzioni. MetalGal contesta che:

  1. Consumo di energia – L’impianto ha un rendimento migliore grazie a un nuovo recuperatore di calore; il consumo effettivo è di 0,3 kWh per euro. Dimostrato con certificazione tecnica.
  2. Consumo di zinco – Una parte del metallo viene scartata perché i pezzi difettosi devono essere rilavorati. Documentato con registri di scarti.
  3. Lavorazioni gratuite – L’azienda effettua prove per clienti che non vengono fatturate ma comportano consumi. Esempi allegati.

Ricalcolando con i nuovi coefficienti (0,3 kWh/€ e 1 kg/€) e tenendo conto degli scarti e delle prove, il fatturato presunto scende a 900 000 €, riducendo l’evasione a 100 000 €. Attraverso l’accertamento con adesione, la società concorda un imponibile di 950 000 €, versa l’imposta integrativa e ottiene la riduzione delle sanzioni.

6.2 Simulazione di accertamento bancario

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate acquisisca i dati bancari di una galvanica e rilevi, nel 2023, versamenti in contanti per 120 000 € che non risultano dalle scritture. L’ufficio presume che si tratti di ricavi non dichiarati. La società dimostra che:

  • 50 000 € provengono da un finanziamento soci (contratto registrato).
  • 30 000 € sono rimborsi di anticipi spese per lavori commissionati all’estero (fatture allegate).
  • 10 000 € derivano dalla vendita di un macchinario usato (atto di cessione allegato).

Rimangono 30 000 € di provenienza ignota. L’ufficio ridetermina il reddito per questa somma e applica le imposte. Presentando istanza di autotutela per i 90 000 € giustificati e accertamento con adesione per il residuo, la società ottiene l’annullamento parziale e la riduzione delle sanzioni sul residuo.

7. Tabelle di sintesi

7.1 Termini per l’accertamento e per il ricorso

Imposta/AttoTermine di accertamentoTermine di impugnazione
Irpef/Ires (dichiarazione presentata)31 dicembre del 5° anno successivo60 giorni dalla notifica
Irpef/Ires (dichiarazione omessa o nulla)31 dicembre del 7° anno successivo60 giorni
IVA (dichiarazione presentata)31 dicembre del 5° anno successivo60 giorni
IVA (dichiarazione omessa)31 dicembre del 7° anno successivo60 giorni
Avviso di rettifica IVA (art. 54)Entro i termini suddetti; rettifica anche senza ispezione se basata su elementi certi60 giorni
Avviso di liquidazione automatizzata (art. 54‑bis)Entro l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione successiva60 giorni dalla comunicazione
Ricorso al giudice (art. 21 D.Lgs. 546/1992)60 giorni dalla notifica

7.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizioneBenefici
Autotutela obbligatoria (art. 10‑quater)L’ufficio annulla d’ufficio atti con errori manifestiAnnullamento totale o parziale; nessuna sanzione
Autotutela facoltativaIstanza del contribuente per correggere errori; a discrezione dell’ufficioPossibile annullamento o riduzione
Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis)Schema dell’atto e 60 giorni per controdeduzioniPossibilità di chiarire e correggere; atto annullabile se non rispettato
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)Definizione amichevole; sospensione dei termini per 90 giorniSanzioni ridotte a 1/3 ; rateizzazione
Ravvedimento operosoRegolarizzazione spontanea prima della notifica dell’accertamentoSanzioni ridotte fino a 1/10; evita l’accertamento
Rottamazione quaterDefinizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della RiscossioneStralcio di sanzioni e interessi; rateizzazione lunga
Saldo e stralcioPagamento parziale in presenza di ISEE bassoRiduzione sostanziale del debito
Procedura di composizione negoziataNomina di un esperto per ristrutturare i debitiSospensione delle azioni esecutive; accordi con creditori
Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012)Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllataCancellazione totale o parziale dei debiti; protezione del patrimonio

8. Conclusione

L’accertamento fiscale per una galvanica è un momento delicato che richiede competenze tecniche e giuridiche. L’amministrazione finanziaria dispone di ampi poteri investigativi e può ricorrere a metodi induttivi basati sui consumi di energia, sull’acquisto di metalli e su dati bancari. Tuttavia, il contribuente gode di importanti garanzie procedurali: il contraddittorio preventivo, l’obbligo di motivazione, i termini di decadenza e la possibilità di annullamento d’ufficio degli atti viziati. La Corte di Cassazione, con recenti pronunce, ha confermato che la violazione del contraddittorio rende nullo l’accertamento , che l’uso di presunzioni deve essere motivato e che l’adesione alla rottamazione può estinguere i giudizi pendenti .

Agire tempestivamente è fondamentale: entro 60 giorni occorre valutare i vizi formali, presentare le osservazioni difensive, attivare l’accertamento con adesione o predisporre il ricorso. Una corretta gestione dei registri di magazzino, delle fatture e dei movimenti bancari riduce il rischio di accertamenti. Quando la pretesa fiscale supera la capacità di rimborso, le procedure di crisi (composizione negoziata e sovraindebitamento) permettono di ristrutturare i debiti e continuare l’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono al fianco delle imprese galvaniche per esaminare ogni atto, contestare gli abusi e costruire soluzioni personalizzate. Grazie alla competenza cassazionista, alla conoscenza delle ultime riforme e alla capacità di coordinare avvocati e commercialisti, lo studio offre una difesa completa: ricorsi, adesioni, trattative, piani di rientro e procedure concorsuali. Non rimandare: un confronto tempestivo può ridurre notevolmente il debito e salvare la tua azienda.

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