Accertamento fiscale a un produttore da forno industriale: come difendersi subito e bene

Introduzione: l’urgenza di difendersi dall’accertamento fiscale

Ricevere un avviso di accertamento fiscale è un evento che mette sotto pressione anche l’azienda più strutturata. Per un produttore di forni industriali – che gestisce macchinari complessi, investe in ricerca e sviluppo e opera in un mercato a forte concorrenza internazionale – un accertamento fiscale inatteso può significare bloccare la produzione, sospendere investimenti e subire un danno reputazionale. In alcuni casi il debito richiesto dall’Erario supera di gran lunga il margine reale dell’azienda e può portare a fermi amministrativi, pignoramenti o addirittura alla crisi d’impresa.

Gli errori più comuni riguardano la mancata verifica dei termini di decadenza, l’assenza del contraddittorio preventivo e l’omessa contestazione dei vizi di motivazione. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 219/2023 (contraddittorio generalizzato) e della recente riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto correttivo‑ter), le regole sono cambiate in profondità. Il contribuente deve conoscere i propri diritti e le tempistiche per difendersi, sfruttando strumenti come l’accertamento con adesione, la definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies), il ravvedimento operoso e, nei casi più gravi, i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore o l’esdebitazione.

Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista iscritto all’albo dei Gestori della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), coordina un gruppo multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti con competenza nazionale nelle procedure bancarie e fiscali. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il team affianca imprenditori e amministratori nell’analizzare l’avviso di accertamento, predisporre controdeduzioni nel contraddittorio preventivo, formulare istanze di accertamento con adesione, predisporre ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria e negoziare piani di rientro e soluzioni stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Grazie alla qualifica di cassazionista, l’Avv. Monardo può seguire il cliente fino in Corte di Cassazione.

Non aspettare che l’avviso diventi esecutivo: contatta subito l’Avv. Monardo per una valutazione personalizzata. Una difesa tempestiva può bloccare sul nascere cartelle, ipoteche e pignoramenti.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

L’accertamento fiscale è regolato da un complesso di norme tributarie e di giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Le principali fonti di riferimento sono il D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi), il D.P.R. 633/1972 (IVA), la Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), il D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione), il D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), le leggi sulla definizione agevolata e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I., D.Lgs. 14/2019). Di seguito vengono analizzate le norme più rilevanti e la giurisprudenza aggiornata al dicembre 2025.

1.1 Termini per l’accertamento e la notifica

L’Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento entro termini perentori. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’accertamento ordinario delle imposte dirette deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo . È possibile emettere un accertamento integrativo prima della scadenza dei termini solo se emergono nuovi elementi: la norma prevede che l’Ufficio può integrare l’accertamento “fino alla scadenza dei termini stabiliti … indicandone specificatamente i nuovi elementi” . Una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 22825/2025) ha precisato che non è consentito emettere un nuovo avviso sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove; occorrono elementi nuovi, cioè fatti o informazioni non conosciuti al momento del primo atto .

Per l’IVA si applicano regole simili: l’art. 57 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’avviso di rettifica o accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (o entro il settimo anno in caso di omissione) .

1.2 Contraddittorio preventivo obbligatorio

Con il D.Lgs. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, è stato introdotto nell’art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente il principio di contraddittorio informato ed effettivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. La norma prevede che, salvo casi specifici, prima di emettere un atto che incide sfavorevolmente sulla sfera del contribuente l’Amministrazione debba comunicare lo schema di atto e attendere almeno 60 giorni per ricevere le controdeduzioni . Sono esclusi gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e controllo formale individuati con decreto ministeriale, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione . L’atto conclusivo non può essere adottato prima della scadenza del termine assegnato e deve contenere una motivazione rafforzata, in particolare quando non accoglie le osservazioni del contribuente .

La norma estende il contraddittorio anche ai tributi locali e ai dazi doganali. La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 21271/2025) ha ricordato che, prima della riforma, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA) e per gli altri tributi soltanto quando espressamente previsto. Ora la violazione di tale obbligo comporta l’annullamento dell’atto se il contribuente dimostra che avrebbe potuto presentare deduzioni non pretestuose .

Un decreto ministeriale del 24 aprile 2024 (pubblicato in G.U. 30 aprile 2024) individua le categorie di atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio: avvisi di liquidazione automatizzata e controllo formale, atti relativi a imposte sulle successioni e donazioni quando la base imponibile deriva da autotutela, accertamenti parziali da mero incrocio di dati e comunicazioni di irregolarità. Per questi atti la procedura resta semplificata.

1.3 Motivazione e chiarezza degli atti

L’art. 7 dello Statuto del Contribuente impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e indichino chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa . Se l’atto si fonda su documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o messi a disposizione. Il comma 1‑bis, introdotto nel 2020, stabilisce che l’amministrazione non può integrare o modificare la motivazione in giudizio, salvo emanare un nuovo atto . La carenza di motivazione è uno dei vizi più frequenti degli accertamenti: l’Agenzia spesso copia formule standard senza spiegare come sono stati calcolati i ricavi presunti o quali prove supportano l’induttivo.

1.4 Poteri dell’amministrazione e presunzioni bancarie

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 attribuisce agli uffici il potere di richiedere al contribuente dati e notizie rilevanti, nonché di esaminare i conti bancari. Salvo prova contraria, le rimesse sul conto corrente sono considerate ricavi non dichiarati quando il contribuente non dimostra la loro inerenza o che sono state contabilizzate. Per i prelievi bancari la presunzione vale solo oltre l’importo di 1 000 € giornalieri o 5 000 € mensili . La Cassazione e la Corte Costituzionale hanno confermato la costituzionalità di tale presunzione a condizione che il contribuente possa offrire contro‑prova e dedurre i costi forfettari . Per evitare contestazioni, è fondamentale che l’impresa conservi una documentazione completa dei flussi bancari e possa giustificare ogni versamento, ad esempio dimostrando che si tratta di un finanziamento soci o di un rimborso di spese.

1.5 Accertamento con adesione e definizione agevolata

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di definire la pretesa prima del contenzioso. L’accordo deve essere redatto in un unico atto sottoscritto sia dal contribuente sia dal capo dell’ufficio e deve specificare distintamente gli elementi relativi a imposte, sanzioni e interessi . Dal 2024 il contribuente che ha già partecipato al contraddittorio preventivo può proporre istanza di adesione solo sui nuovi elementi emersi; l’ufficio deve limitarsi a esaminare le questioni già trattate .

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione quater, introdotta dall’art. 1, commi 231‑252, legge 197/2022, e prorogata dalla legge 15/2025) consente di estinguere i carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi di mora. La Legge 108/2025, di conversione del D.L. 84/2025, ha introdotto l’art. 12‑bis che stabilisce una norma interpretativa: ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai carichi inclusi nella definizione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il pagamento della prima o unica rata e il giudice deve dichiarare estinto il giudizio su richiesta delle parti . Le somme versate restano acquisite e non sono rimborsabili .

Nel novembre 2025 la Cassazione (ordinanza 29574/2025) ha applicato per la prima volta questa norma, affermando che il processo si estingue con il pagamento della prima rata e l’esplicita rinuncia del contribuente ai giudizi pendenti .

1.6 Diritti del contribuente nel processo tributario

Il processo tributario è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992. L’art. 11 garantisce il diritto di difesa e consente alla parte di farsi assistere da un avvocato abilitato. L’art. 16 prevede la notifica dell’atto mediante ufficiale giudiziario, posta elettronica certificata (PEC) o servizio postale. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21). L’art. 47 (sospensione dell’esecuzione) consente di chiedere alla corte la sospensione degli effetti esecutivi dell’atto se l’esecuzione può causare un pregiudizio grave e irreparabile; la corte decide in via cautelare con decreto motivato.

La riforma del processo tributario (legge 130/2022) ha introdotto la figura del difensore abilitato anche per i commercialisti, la testimonianza scritta e l’interpello per la sospensione dell’atto. Nelle controversie fino a 3 000 € è possibile proporre ricorso in forma semplificata.

1.7 Giurisprudenza recente su accertamento e contraddittorio

Oltre alle pronunce già citate (Cass. 22825/2025 e Cass. 21271/2025), meritano di essere ricordate:

  • Cassazione 26966/2025 (ordinanza 7 ottobre 2025): conferma che, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 51 D.P.R. 633/1972, i versamenti e i prelievi bancari sono presunti ricavi se il contribuente non prova la loro inerenza e l’eventuale deducibilità dei costi. I giudici devono valutare, per ciascuna operazione, la prova contraria offerta dal contribuente .
  • Corte Costituzionale 137/2025: ha ritenuto costituzionale la preclusione a produrre in giudizio documenti non forniti durante la fase amministrativa (art. 32 D.P.R. 600/1973), ma solo se la richiesta dell’Ufficio era specifica e il contribuente ha avuto tempo sufficiente per rispondere; sono escluse le ipotesi di forza maggiore o di errore scusabile . La decisione rafforza la necessità di rispondere alle richieste istruttorie e di produrre in tempo utile i documenti.
  • Cassazione 24428/2024: ha stabilito che nella definizione agevolata (rottamazione quater) il processo si estingue con il versamento della prima rata e la presentazione della domanda di adesione, senza attendere il pagamento integrale dell’intero importo.
  • Cassazione 27543/2024: ha affermato che l’accertamento esecutivo emesso ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010 è nullo se privo di motivazione sulla sussistenza del debito e dei presupposti per la riscossione coattiva.

1.8 Codice della crisi d’impresa e soluzioni per il sovraindebitamento

Per le imprese in difficoltà o per gli amministratori coinvolti in pretese fiscali che possono compromettere la continuità aziendale, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre diversi strumenti. Il decreto correttivo‑ter, entrato in vigore nel settembre 2024, ha modificato in particolare le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore.

Le principali novità riguardano:

  • L’estensione della qualifica di consumatore anche ai soci di società di persone (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.) per i debiti contratti per scopi estranei all’attività d’impresa . Ciò consente a un imprenditore di accedere al piano di ristrutturazione per debiti personali diversi da quelli aziendali.
  • La possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un piano unitario di risoluzione della crisi .
  • La moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell’ambito del piano di ristrutturazione, estesa a due anni .
  • L’aumento da 60 a 90 giorni del termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo nella liquidazione controllata .
  • La modifica dell’art. 270 C.C.I.I. sulla esdebitazione, con chiarimenti sulla decorrenza del termine di tre anni per presentare le domande e la possibilità di ottenere la liberazione dai debiti anche quando la procedura è ancora in corso.

L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può accompagnare il contribuente nella scelta e nella gestione di questi strumenti per evitare il fallimento o la liquidazione giudiziale.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

2.1 Ricezione dello schema di atto e contraddittorio preventivo

Con l’entrata in vigore del contraddittorio generalizzato, l’Amministrazione (Agenzia delle Entrate o ente locale) invia al contribuente, prima di emettere l’avviso definitivo, uno schema di atto o invito al contraddittorio. Il contribuente ha almeno 60 giorni per:

  1. Prendere visione degli atti: è possibile accedere al fascicolo e richiedere copia dei documenti su cui si fonda la pretesa.
  2. Formulare osservazioni e controdeduzioni: occorre contestare l’eventuale illegittimità, chiedere chiarimenti sui calcoli, offrire prove (contratti, registri di produzione, bilanci, mail) e dimostrare l’inerenza dei costi o l’assenza di ricavi occultati.
  3. Attivare un contraddittorio effettivo: l’Ufficio deve valutare le deduzioni e, se le ritiene fondate, ridurre o annullare la pretesa; in caso contrario, deve motivare perché non le accoglie .

Se il contribuente non risponde entro il termine, l’Ufficio può emettere l’atto definitivo. Tuttavia, la mancata partecipazione non costituisce rinuncia alla difesa: in sede contenziosa si potrà contestare la mancata motivazione o la violazione del contraddittorio.

2.2 Emissione dell’avviso di accertamento

L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (v. §1.1) e deve contenere:

  • Le generalità del contribuente e del responsabile del procedimento.
  • La motivazione: l’indicazione dei fatti, dei documenti e delle norme che giustificano l’imposta e le sanzioni .
  • L’aliquota, la base imponibile, gli interessi e le sanzioni applicate.
  • La possibilità di ricorrere o aderire. Nelle ipotesi di contraddittorio preventivo, l’avviso deve dare conto delle controdeduzioni presentate e spiegare perché sono state respinte.

Per gli avvisi relativi a periodi d’imposta dal 2016 in poi, l’atto è immediatamente esecutivo (d.l. 193/2016, art. 4, co. 1): trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento o ricorso, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere a ruolo e avviare la riscossione coattiva (cartella o intimazione).

2.3 Scadenze e termini procedurali

AttivitàTermini ordinariFonti normativo/giurisprudenziali
Osservazioni allo schema di attominimo 60 giorni dalla notifica (art. 6‑bis L. 212/2000)Statuto del contribuente
Istanza di accertamento con adesioneentro 30 giorni dalla notifica dell’avviso o durante il contraddittorio; sospende i termini per 90 giorniD.Lgs. 218/1997 art. 6; art. 6-bis L. 212/2000
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 21 D.Lgs. 546/1992)Processo tributario
Sospensione dell’esecutivitàcon istanza al giudice; decisione in 30 giorni (art. 47 D.Lgs. 546/1992)Processo tributario
Definizione agevolata (rottamazione)Termine fissato dalla legge (es. 30 aprile 2023 per rottamazione quater; riammissione entro 20 maggio 2025); pagamento prima o unica rata entro il 31 luglio 2025Legge 197/2022 e successive modifiche
Ravvedimento operosopagamento spontaneo entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione; riduzione delle sanzioni variabileArt. 13 D.Lgs. 472/1997

2.4 Accertamento con adesione

Presentare una istanza di accertamento con adesione consente di avviare una trattativa con l’Ufficio, spesso con esiti vantaggiosi. I vantaggi principali sono:

  • Riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. Le sanzioni interessi restano dovuti.
  • Sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni.
  • Possibilità di pagare in rate fino a 8 anni (fino a 20 rate trimestrali) per situazioni di grave difficoltà.

La procedura prevede la richiesta formale entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso (o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo). In sede di adesione, l’Ufficio non può proporre elementi nuovi rispetto a quelli dell’avviso, salvo che emergano nuovi fatti nel corso dell’istruttoria .

2.5 Ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria e sospensione

Se non si raggiunge un accordo o si ritiene infondato l’avviso, è possibile presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica e deve contenere:

  1. L’indicazione dell’atto impugnato e dei vizi di legittimità: violazione di legge, carenza di motivazione, incompetenza, decadenza dei termini, violazione del contraddittorio.
  2. La richiesta cautelare di sospensione dell’esecutività dell’atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esazione immediata (ad es. blocco della produzione, perdita di commesse, cassa integrazione per i dipendenti).
  3. Le prove documentali e, se necessario, perizie tecniche o consulenze di parte (ingegneri, tecnologi alimentari) per dimostrare costi di produzione, scarti, cali di peso.

Il giudice può concedere la sospensione con decreto motivato; in tal caso, la riscossione è sospesa fino alla decisione nel merito. In sede di appello (secondo grado) è possibile chiedere nuovamente la sospensione.

2.6 Attivazione di strumenti deflativi e rateizzazioni

Oltre all’accertamento con adesione e alla definizione agevolata, il contribuente può ricorrere a:

  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): consente di ridurre le sanzioni se il contribuente paga spontaneamente le imposte non versate prima della notifica dell’avviso. Le sanzioni si riducono a un decimo del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione, a un nono se entro 90 giorni, a un ottavo se la violazione è regolarizzata entro il termine della dichiarazione, e così via.
  • Autotutela: l’ufficio può annullare o correggere l’atto illegittimo anche in pendenza di giudizio. È utile inviare istanza motivata prima di avviare il contenzioso.
  • Rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: è possibile richiedere un piano fino a 72 rate mensili; in caso di comprovata difficoltà economica, si può chiedere un’estensione a 120 rate.

3. Difese e strategie legali per un produttore da forno industriale

3.1 Analisi preliminare dell’avviso

La difesa efficace inizia con un’analisi approfondita del contenuto dell’avviso:

  1. Verifica formale: controllare se l’avviso è stato notificato entro i termini e con le modalità previste; verificare la firma del funzionario e la competenza territoriale.
  2. Controllo della motivazione: verificare se l’atto espone i fatti e gli elementi presuntivi, se allega i documenti richiamati e se è stato rispettato il contraddittorio .
  3. Esame tecnico‑contabile: confrontare i ricavi presunti con i registri di produzione, i consumi energetici e i rendimenti effettivi dei forni. Nella produzione di forni industriali, il ciclo produttivo può comportare scarti, collaudi e pezzi difettosi che influiscono sui costi. È essenziale redigere una perizia tecnica per dimostrare che gli indici di redditività standard (ISA, studi di settore) non possono essere applicati meccanicamente.
  4. Verifica dei versamenti bancari: predisporre un quadro analitico dei movimenti, dimostrando per ogni versamento l’origine (ad es. acconti su commesse, finanziamenti soci, rimborsi spese) e, per i prelievi, la destinazione (pagamenti a fornitori). L’onere della prova inverte solo oltre i limiti previsti .
  5. Considerazione di agevolazioni e crediti d’imposta: verificare se l’avviso esclude o revoca indebitamente incentivi (Transizione 4.0, Industria 4.0, crediti R&S) e predisporre documentazione tecnica a supporto.

3.2 Contestazione dei vizi di legittimità

Nel ricorso o nelle controdeduzioni occorre evidenziare i seguenti vizi:

  • Violazione del contraddittorio preventivo: se l’avviso è stato emesso senza inviare lo schema di atto, o se l’Amministrazione non ha dato risposta alle controdeduzioni entro i 60 giorni. L’atto è annullabile .
  • Difetto di motivazione: l’atto deve indicare puntualmente gli elementi su cui si fonda la pretesa; un richiamo generico a studi di settore o a indici parametrici senza confronto con la realtà aziendale è illegittimo .
  • Decadenza dei termini: contestare la tardiva notifica (v. §1.1) o la mancanza di nuovi elementi in caso di accertamento integrativo .
  • Incompetenza: verificare se l’atto è stato emesso da un ufficio non competente territorialmente o materialmente.
  • Errata qualificazione delle operazioni: contestare l’erronea imputazione a ricavi di trasferimenti di denaro (ad es. rientri di finanziamenti soci) e dimostrare la correttezza della contabilità.
  • Nullità della notificazione via PEC: se la PEC è stata inviata a un indirizzo diverso da quello risultante dal Registro Imprese o non è stata firmata digitalmente.

3.3 Difesa tecnica sulle presunzioni induttive

Gli accertamenti nei confronti di produttori industriali spesso si basano su presunzioni induttive: differenze tra materie prime acquistate e prodotti venduti, incroci di dati bancari e scarti di lavorazione. Per contestarle:

  • Ricostruzione del ciclo produttivo: descrivere i tempi di cottura, i materiali (acciaio, refrattari, isolanti), le tolleranze di peso e le perdite dovute al collaudo. Dimostrare la percentuale di scarti fisiologici e i resi dei clienti.
  • Analisi dei costi energetici: i forni industriali consumano grandi quantità di energia. Con l’aumento dei costi energetici, i margini si sono ridotti; occorre dimostrarlo con fatture e registrazioni contabili.
  • Documentazione doganale e intrastat: se parte della produzione è esportata, le dichiarazioni doganali provano la destinazione dei prodotti e impediscono presunzioni di vendita in nero.
  • Perizia tecnica: affidarsi a un ingegnere o perito industriale per spiegare al giudice la complessità del processo produttivo e l’erroneità di confronti standardizzati.

3.4 Utilizzo dell’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione può portare alla riduzione significativa del debito e dei contenziosi. Per un produttore di forni industriali, spesso l’accertamento verte su ricavi presunti e non su redditi effettivi; in adesione si può dimostrare l’infondatezza della pretesa e negoziare una base imponibile più bassa. È opportuno:

  1. Formulare l’istanza motivata indicando gli elementi che si intendono contestare e allegando documentazione contabile e tecnica.
  2. Partecipare agli incontri con il funzionario, illustrando le peculiarità dell’azienda e proponendo una transazione ragionevole.
  3. Verificare la convenienza: la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione rendono l’adesione vantaggiosa, ma occorre confrontarla con gli esiti probabili del contenzioso.

3.5 Ricorso e difesa in giudizio

In giudizio il difensore deve:

  • Proporre eccezioni di diritto e di fatto con precisione, indicando le norme violate e allegando documentazione.
  • Richiedere l’audizione di testimoni (nuova possibilità introdotta dalla riforma del processo) per provare fatti rilevanti, come la consegna dei beni o i termini di pagamento.
  • Chiedere la consulenza tecnica d’ufficio (CTU): un ingegnere nominato dal giudice può valutare la ragionevolezza dei dati produttivi.
  • Contestare eventuali sanzioni penali: se l’accertamento sfocia in una denuncia per dichiarazione infedele o frode, la difesa deve coordinarsi con un penalista per argomentare l’assenza di dolo.

3.6 Strategia per evitare la crisi d’impresa

Quando il debito fiscale mette a rischio la continuità aziendale, è essenziale valutare gli strumenti del Codice della crisi:

  • Concordato minore: destinato agli imprenditori minori (compresi artigiani e piccoli imprenditori), consente di proporre un piano ai creditori senza la liquidazione integrale. Il decreto correttivo‑ter prevede che la proposta è inammissibile se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti .
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: ora accessibile anche ai soci di società di persone per debiti personali ; permette di rimodulare i pagamenti e ottenere l’esdebitazione finale se il piano è adempiuto.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni in modo ordinato; il termine per la presentazione delle domande al passivo è stato aumentato a 90 giorni .
  • Esdebitazione: la liberazione residua dei debiti è possibile anche se la liquidazione non è conclusa. L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori.

3.7 Strumenti agevolativi e incentivi

Oltre alle misure difensive, è opportuno valutare se l’azienda può beneficiare di incentivi fiscali per ridurre il carico tributario legato alla produzione di forni industriali:

  • Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: consentono di recuperare parte del costo dei macchinari intelligenti. È fondamentale conservare perizia tecnica asseverata e interconnessione.
  • Super‑ammortamento e iper‑ammortamento (per investimenti 2023–2024) e le nuove agevolazioni 2025 per la transizione energetica.
  • Credito di imposta per ricerca e sviluppo: applicabile alle innovazioni nei sistemi di cottura, automazione e efficienza energetica.

Sfruttare correttamente questi benefici riduce la base imponibile e rafforza la difesa in sede di accertamento.

4. Strumenti alternativi di definizione e risoluzione del debito

4.1 Definizione agevolata e rottamazione quater/quinquies

La definizione agevolata permette di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione versando solo imposta e interessi legali. La rottamazione quater riguardava i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022; la rattamazione quinquies (in discussione nella legge di bilancio 2026) potrebbe estendere il beneficio ai ruoli 2023–2024. Per i produttori di forni industriali, spesso gravati da cartelle conseguenti a avvisi di accertamento non impugnati, la definizione agevolata può rappresentare una soluzione.

La legge 108/2025 (art. 12‑bis) ha chiarito che l’estinzione del giudizio si verifica con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata . È consigliabile:

  1. Verificare l’inclusione dei carichi: controllare se le cartelle rientrano nel periodo ammesso e se sono escluse le entrate non tributarie (es. multe, contributi INPS).
  2. Presentare la domanda nei termini (per la riammissione 2025 entro il 20 maggio 2025) e scegliere il piano di pagamento (fino a 18 rate).
  3. Pagare la prima rata entro la scadenza (31 luglio 2025 per la quater) per perfezionare la definizione.
  4. Rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati; in caso contrario, il giudizio prosegue.

4.2 Ravvedimento speciale e ravvedimento operoso

Per le violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2022, la legge 197/2022 ha introdotto il ravvedimento speciale, prorogato fino al 2024, che consente di regolarizzare le dichiarazioni integrando le imposte dovute con il pagamento di una sanzione ridotta a 1/18 del minimo. Il pagamento può avvenire in 8 rate trimestrali. Tale istituto è utile se l’azienda individua errori nella propria contabilità che potrebbero generare accertamenti futuri.

Il ravvedimento operoso ordinario (art. 13 D.Lgs. 472/1997) rimane disponibile e consente di ridurre la sanzione in proporzione al ritardo.

4.3 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale è uno strumento di programmazione introdotto dal d.lgs. 13/2024. L’impresa concorda con l’Agenzia delle Entrate un livello di ricavi e compensi per due anni, evitando controlli basati su ISA. La partecipazione al CPB non preclude l’accesso alla rottamazione, ma decadere dal CPB non sana eventuali omissioni pregresse. È quindi necessario valutare la convenienza rispetto alla redditività effettiva.

4.4 Piani di ristrutturazione, esdebitazione e accordi di ristrutturazione del debito

Quando il debito fiscale supera le capacità dell’azienda, l’imprenditore può ricorrere alle procedure del C.C.I.I.:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: consente a un soggetto persona fisica di ristrutturare i debiti senza il voto dei creditori. Il decreto correttivo‑ter ne estende l’accesso ai soci di società di persone per debiti personali .
  • Accordo di ristrutturazione del debito: è un accordo con i creditori che deve essere approvato dal 60 % degli stessi e omologato dal tribunale. Può prevedere la transazione fiscale e la falcidia delle pretese dell’Erario.
  • Concordato minore: consente di continuare l’attività d’impresa presentando un piano di pagamento parziale ai creditori. Le modifiche del correttivo‑ter hanno introdotto limiti per chi ha beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi cinque anni .
  • Liquidazione controllata e esdebitazione: in caso di insostenibilità, si procede alla liquidazione dei beni; al termine (o anche prima, con le nuove norme) è possibile ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti.

L’Avv. Monardo è esperto in negoziazioni con l’Erario nell’ambito di queste procedure, anche grazie al ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021).

5. Errori comuni e consigli pratici per il produttore di forni industriali

  1. Ignorare l’avviso o aspettare troppo: molti imprenditori sottovalutano l’avviso, pensando che “si sistemerà da solo”. In realtà, trascorsi i 60 giorni, l’atto diventa esecutivo. È fondamentale rivolgersi subito a un professionista.
  2. Non partecipare al contraddittorio: la mancata partecipazione priva il contribuente della possibilità di far valere prove e può essere vista negativamente in giudizio.
  3. Omettere la documentazione bancaria: ogni versamento deve essere giustificato. È necessario predisporre un dossier che spieghi origini e destinazioni dei movimenti.
  4. Trascurare i termini di decadenza: molti avvisi sono emessi oltre i termini. Verificare sempre l’annualità accertata e confrontarla con i termini di decadenza.
  5. Non verificare la competenza dell’ufficio: in alcuni casi l’accertamento è emesso da un ufficio territorialmente incompetente, rendendo nullo l’atto.
  6. Confondere la contabilità aziendale con quella personale: i soci devono tenere separate le spese personali dalle spese aziendali, pena la presunzione di utili occultati.
  7. Non considerare gli strumenti deflativi: spesso la definizione agevolata, il ravvedimento o l’accertamento con adesione consentono risparmi notevoli rispetto al contenzioso.
  8. Sottovalutare il rischio penale: se l’imposta evasa supera determinate soglie, si integra il reato di dichiarazione infedele o frode. È essenziale coordinarsi con un penalista.
  9. Eccedere nelle rateizzazioni senza piano finanziario: richiedere un piano di rate troppo lungo senza realistiche proiezioni di cassa può portare a default e a decadenza dalla rateizzazione.
  10. Non considerare la crisi d’impresa: quando il debito è insostenibile, occorre valutare subito gli strumenti del C.C.I.I. (piano del consumatore, concordato minore) per evitare iniziative esecutive.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’accertamento fiscale?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o un ente locale ricostruisce la base imponibile di un tributo quando ritiene che il contribuente abbia dichiarato meno del dovuto. L’avviso indica le imposte, le sanzioni e gli interessi pretesi.
  2. Cosa si intende per contraddittorio preventivo?
    È la fase in cui l’Ufficio, prima di emettere l’avviso, invia al contribuente uno schema di atto e gli concede almeno 60 giorni per presentare osservazioni . La mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto annullabile.
  3. Se ricevo lo schema di atto, sono obbligato a rispondere?
    Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. Le osservazioni possono evitare l’emissione dell’avviso o ridurre la pretesa. Se non si risponde, l’Ufficio può considerare la posizione definitiva.
  4. In quanto tempo devo impugnare l’avviso di accertamento?
    Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992). È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività.
  5. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e rottamazione?
    L’accertamento con adesione riguarda un singolo avviso ed è una trattativa con l’Ufficio per concordare l’imposta dovuta. La rottamazione riguarda carichi già iscritti a ruolo e consente di pagare solo l’imposta senza sanzioni e interessi .
  6. Posso rateizzare il pagamento dell’accertamento?
    Sì. In adesione si possono ottenere rate fino a 8 anni. Per le cartelle si possono chiedere piani ordinari fino a 72 rate o, in casi gravi, fino a 120 rate.
  7. Come dimostrare che un versamento bancario non è ricavo occulto?
    Occorre documentare l’origine (es. contratto di finanziamento, restituzione di un prestito, anticipo da cliente) e contabilizzare correttamente l’operazione. L’onere della prova grava sul contribuente .
  8. Cosa succede se l’accertamento si basa su parametri ISA o su presunzioni?
    Gli ISA e le presunzioni rappresentano indizi, non prove. È possibile dimostrare con dati concreti (costruzione dei forni, costi energetici, scarti di produzione) che i ricavi effettivi sono diversi. La giurisprudenza impone all’Amministrazione di considerare gli elementi forniti dal contribuente.
  9. Posso utilizzare la definizione agevolata se ho un processo pendente?
    Sì, ma occorre presentare la domanda di adesione e pagare la prima rata. La norma interpretativa prevede che il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata . È necessario rinunciare ai motivi di ricorso relativi ai carichi rottamati.
  10. La rottamazione cancella anche le sanzioni penali?
    No. La definizione agevolata estingue solo l’obbligazione tributaria e le sanzioni amministrative. I reati tributari non vengono estinti; tuttavia, il pagamento del debito può attenuare la pena.
  11. Che cos’è il concordato preventivo biennale?
    È un accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di fissare anticipatamente il livello dei ricavi e dei compensi per due anni. Parteciparvi comporta il rispetto degli impegni concordati; la decadenza non sana i debiti pregressi.
  12. In cosa consiste la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
    È una procedura riservata alle persone fisiche che consente di proporre al tribunale un piano di pagamento sostenibile. Il decreto correttivo‑ter riconosce la qualifica di consumatore anche ai soci di società di persone per i debiti personali .
  13. Cos’è l’esdebitazione?
    È la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione controllata. Il decreto correttivo‑ter consente di ottenere l’esdebitazione anche prima della chiusura della procedura, trascorsi tre anni dalla sua apertura.
  14. Posso utilizzare contemporaneamente più strumenti?
    Sì. Ad esempio, si può aderire all’accertamento per un’annualità e rottamare le cartelle relative ad anni precedenti. È possibile anche combinare la rateizzazione con il ravvedimento operoso o, in caso di insolvenza, ricorrere a un piano di ristrutturazione.
  15. Perché è importante rivolgersi a un avvocato cassazionista?
    L’avvocato cassazionista può assistere il contribuente in tutte le fasi, fino al giudizio di legittimità, garantendo una strategia coerente. L’Avv. Monardo, oltre a essere cassazionista, è Gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, potendo quindi offrire una consulenza integrata.
  16. Se l’accertamento riguarda la contestazione di crediti d’imposta 4.0, come posso difendermi?
    Occorre dimostrare l’interconnessione dei beni, l’effettivo utilizzo dei macchinari e la conformità agli allegati A e B della legge 232/2016. Una perizia tecnica asseverata e la corretta conservazione delle fatture e dei documenti di interconnessione sono essenziali.
  17. Cosa comporta la mancata produzione di documenti in sede amministrativa?
    Secondo la Corte Costituzionale, il contribuente non può produrre in giudizio documenti richiesti dall’Ufficio ma non esibiti, salvo che dimostri l’impossibilità di produrli per causa di forza maggiore o errore scusabile . È quindi fondamentale rispondere tempestivamente alle richieste dell’Agenzia.
  18. L’amministrazione può integrare la motivazione in giudizio?
    No. L’art. 7, comma 1‑bis, dello Statuto del contribuente vieta di integrare la motivazione durante il processo. Se l’atto è carente, deve essere emanato un nuovo avviso .
  19. Gli ISA possono giustificare un accertamento induttivo?
    Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono strumenti di selezione del rischio. Non possono costituire prova presuntiva esclusiva; devono essere supportati da ulteriori elementi. Molte sentenze hanno annullato accertamenti fondati unicamente sugli ISA.
  20. Cosa succede se pago una rata in ritardo nella rottamazione?
    Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione dei carichi residui. Tuttavia, la legge 15/2025 ha introdotto la possibilità di riammissione purché il ritardo non superi cinque giorni e sia corrisposto l’intero importo entro il termine fissato.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Calcolo del debito in caso di accertamento induttivo

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate contesti al produttore Tizio Forni S.r.l. ricavi non dichiarati per 300 000 €, applicando un’aliquota IRES del 27,5 % e IRAP del 3,9 %. Le sanzioni base per infedele dichiarazione sono pari al 90 % della maggiore imposta (art. 1 D.Lgs. 471/1997). Gli interessi legali sono calcolati al tasso annuo del 4 %.

VoceCalcoloImporto
Maggiori ricavi accertati300 000 €300 000 €
Maggior imposta IRES (27,5 %)300 000 × 27,5 %82 500 €
Maggior imposta IRAP (3,9 %)300 000 × 3,9 %11 700 €
Totale imposta82 500 + 11 70094 200 €
Sanzioni (90 % IRES + 90 % IRAP)82 500 × 90 % = 74 250 €
11 700 × 90 % = 10 530 €84 780 €
Interessi legali (4 % su 94 200 € per 3 anni)94 200 × 4 % × 311 304 €
Totale dovuto94 200 + 84 780 + 11 304190 284 €

Se l’azienda opta per l’accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un terzo del minimo, ossia circa 28 260 € (84 780 ÷ 3). Il totale scende a circa 133 764 €, pagabile anche in rate. Se invece aderisce alla rottamazione (se il carico è iscritto a ruolo), la sanzione viene azzerata e restano dovuti solo imposta e interessi legali: 105 504 €.

7.2 Confronto tra contenzioso e definizione agevolata

ScenarioImpostaSanzioniInteressiTotaleVantaggi
Ricorso senza adesione94 200 €84 780 €11 304 €190 284 €Possibile annullamento totale o parziale ma rischio di sconfitta; tempi lunghi
Accertamento con adesione94 200 €28 260 €11 304 €133 764 €Riduzione sanzioni; pagamento rateale; evita processi
Rottamazione94 200 €0 €11 304 €105 504 €Annulla sanzioni e interessi di mora; estinzione del giudizio con la prima rata

Naturalmente, la convenienza dipende dalla fondatezza dell’accertamento. Un ricorso ben fondato può portare all’annullamento totale; tuttavia comporta costi e tempi maggiori. La consulenza di un professionista è indispensabile per scegliere la strategia più adeguata.

Conclusione

L’accertamento fiscale è un procedimento tecnico che richiede un approccio rapido, documentato e strategico. Per un produttore di forni industriali, la difesa si gioca su più fronti: dalla corretta tenuta dei registri contabili e delle prove tecniche, alla tempestiva attivazione del contraddittorio preventivo, alla scelta tra adesione, ricorso o definizione agevolata. Le riforme intervenute nel 2024‑2025 hanno potenziato i diritti del contribuente, imponendo all’Amministrazione l’obbligo di contraddittorio e rafforzando le garanzie di motivazione .

Agire tempestivamente è fondamentale: decorsi i 60 giorni, l’avviso diventa esecutivo e l’agente della riscossione può procedere con pignoramenti e ipoteche. La difesa personalizzata offerta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare consente di:

  • Analizzare l’atto e individuare i vizi formali e sostanziali.
  • Partecipare efficacemente al contraddittorio, presentando osservazioni e prove tecniche.
  • Negoziarne la definizione mediante adesione o rottamazione, ottenendo rilevanti riduzioni.
  • Ricorrere al giudice per ottenere l’annullamento o la sospensione dell’atto e difendersi in tutte le fasi di merito e legittimità.
  • Attivare strumenti di composizione della crisi come piani del consumatore, concordato minore ed esdebitazione, per proteggere il patrimonio aziendale e garantire la continuità dell’impresa.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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