Accertamento fiscale a un’azienda tessile: come difendersi subito e bene

Introduzione

Il settore tessile rappresenta una delle eccellenze italiane, ma la sua complessità gestionale lo espone frequentemente a controlli fiscali. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza conducono accertamenti per verificare la corretta tenuta della contabilità, l’emissione e la registrazione delle fatture, il regolare versamento di imposte dirette e IVA e l’osservanza delle norme su lavoro e sicurezza. Per una azienda tessile le conseguenze di un avviso di accertamento possono essere molto gravi: dal pagamento di imposte evase, sanzioni e interessi, fino al rischio di pignoramenti di beni, ipoteche e blocco dell’attività produttiva.

È fondamentale conoscere le leggi applicabili e le sentenze più recenti per difendersi fin da subito. L’obiettivo di questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – è fornire un quadro completo delle norme e della giurisprudenza italiana che disciplinano gli accertamenti fiscali, con particolare attenzione alle realtà aziendali del comparto tessile. Saranno illustrati i diritti del contribuente, le procedure step‑by‑step da seguire, le strategie legali per contestare o ridurre la pretesa fiscale, nonché gli strumenti deflattivi (accertamento con adesione, rottamazione, definizione agevolata, piani di rientro, ristrutturazione) e le soluzioni per la crisi da sovraindebitamento. Numerose FAQ, simulazioni pratiche, tabelle riepilogative e riferimenti normativi renderanno il testo utile tanto all’imprenditore quanto al professionista.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è redatto dal team legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un gruppo multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale nell’assistenza alle imprese. È gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio fornisce assistenza completa dalla fase amministrativa a quella contenziosa, inclusi:

  • Analisi dell’atto di accertamento: verifica di profili di nullità, annullabilità o irregolarità dell’avviso;
  • Ricorsi e difesa nel contenzioso tributario dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e in Cassazione;
  • Sospensioni e misure cautelari per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate per accertamenti con adesione e conciliazioni giudiziali;
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali per imprese in crisi, incluse la ristrutturazione del debito e la procedura di composizione della crisi d’impresa.

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Nel prosieguo l’articolo fornirà un percorso dettagliato su come difendersi bene e in tempi rapidi da un accertamento fiscale rivolto a un’azienda tessile.

Contesto normativo: leggi, principi e diritti del contribuente

1. Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)

La Legge 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, è il punto di riferimento per la tutela durante i controlli fiscali. L’articolo 12 disciplina accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’attività economica. Esso stabilisce che:

  • Gli accessi si effettuano solo in presenza di effettive esigenze di indagine e devono essere motivati negli atti autorizzativi. Devono svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio e con la minore turbativa possibile ;
  • Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni dell’accesso, dell’oggetto della verifica, dei suoi diritti e della facoltà di farsi assistere da un professionista ;
  • La permanenza degli ispettori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 giorni in casi eccezionali ;
  • Il contribuente può chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste, e ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nel processo verbale .

Nel 2023–2025 lo Statuto è stato riformato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 (entrato in vigore il 18 gennaio 2024) che, tra le altre modifiche, ha introdotto l’articolo 6‑bis sul principio del contraddittorio. Tale norma stabilisce che tutti gli atti impugnabili in materia tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità. L’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente lo schema di atto e assegnargli non meno di 60 giorni per formulare osservazioni o richiedere copia degli atti . Se i termini di decadenza per l’adozione dell’atto scadono prima della fine del contraddittorio, il termine è prorogato fino a 120 giorni . L’atto definitivo deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente .

Il medesimo decreto ha introdotto nuovi articoli 7‑bis, 7‑ter e 7‑quinquies, che disciplinano annullabilità, nullità e vizi dell’attività istruttoria, stabilendo che sono annullabili gli atti tributari per violazione di legge (compresa la partecipazione del contribuente) e nulli solo se viziati per difetto assoluto di attribuzione o violazione del giudicato . Inoltre l’articolo 7‑quinquies prevede l’inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge .

2. Poteri dell’Amministrazione finanziaria: art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972

Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare controlli formali e indagini bancarie. L’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 consente agli uffici di:

  • Effettuare accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 33 ;
  • Invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento ;
  • Utilizzare i dati e gli elementi acquisiti tramite indagini bancarie come base per rettifiche e accertamenti, se il contribuente non dimostra di averli considerati o che non sono rilevanti. I movimenti bancari non giustificati sono considerati ricavi o compensi non dichiarati .

L’articolo 51 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 contiene una disciplina analoga per l’IVA. Il comma 2 n. 2 autorizza l’Agenzia delle Entrate a richiedere agli istituti di credito copia delle movimentazioni dei conti bancari dei contribuenti. Giurisprudenza costante ha affermato che la mancanza di autorizzazione formale da parte del comandante regionale della Guardia di Finanza non comporta l’inutilizzabilità dei dati bancari, a meno che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio e la violazione di diritti fondamentali . La Corte di Cassazione ha precisato che l’autorizzazione ha funzione organizzativa interna e la sua mancata esibizione non invalida l’avviso .

3. Termini di notifica e decadenza

La tempestività dell’accertamento è essenziale: l’articolo 43 del DPR 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla, il termine è esteso al 31 dicembre del settimo anno . L’avviso tardivo è tardivo e nullo.

Il legislatore ha più volte modificato tali termini: ad esempio, alcune disposizioni emergenziali hanno prorogato i termini per le annualità colpite dalla pandemia; inoltre il D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. ?? (ipotetico se esiste) potrebbe introdurre ulteriori proroghe. Occorre quindi verificare la norma vigente alla data dell’atto.

4. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Per deflazionare il contenzioso, il decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 ha introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione. Il contribuente che ha subìto accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio l’elaborazione di una proposta di accertamento . Se riceve un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto da contraddittorio preventivo, può presentare istanza di adesione entro il termine per l’impugnazione ; se l’avviso è stato preceduto dallo schema di atto (contraddittorio preventivo), l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione . La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per impugnare e per pagare l’imposta accertata . In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e l’atto perde efficacia .

5. Altri strumenti deflattivi

Oltre all’accertamento con adesione, la normativa prevede ulteriori strumenti per evitare o chiudere il contenzioso:

  1. Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare spontaneamente omissioni o irregolarità versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta, prima di ricevere l’atto di accertamento. Viene applicato tramite i coefficienti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
  2. Conciliazione giudiziale (artt. 48 e ss. D.Lgs. 546/1992): permette di chiudere la lite durante il processo tributario con una riduzione delle sanzioni al 40 % in primo grado e al 50 % in secondo grado.
  3. Definizioni agevolate (cd. “rottamazioni”): diverse leggi negli ultimi anni – ad esempio L. 197/2022 (“rottamazione‑quater”), D.L. 145/2023 (“tregua fiscale”), L. 30 luglio 2023 n. 106 – hanno introdotto la possibilità di estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione pagando solo imposte e spese di notifica, senza sanzioni né interessi. È necessario monitorare i bandi aperti, perché le scadenze cambiano.
  4. Transazione fiscale (art. 63 e 182‑ter L.F., oggi sostituiti dagli artt. 63 e 84 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – “CCII”): consente di proporre un piano ai creditori, con pagamento parziale delle imposte, nell’ambito di procedure concorsuali o concordati preventivi.
  5. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): procedura volontaria assistita da un esperto negoziatore che facilita accordi con i creditori, tra cui l’Agenzia delle Entrate.
  6. Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi integrata nel CCII): consente all’imprenditore sotto-soglia (piccole aziende) di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione del patrimonio per estinguere i debiti fiscali non più sostenibili. È uno strumento utile per aziende tessili in difficoltà, soprattutto a causa della crisi energetica e dei costi delle materie prime.

L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, assiste le aziende tessili nell’accesso a tali strumenti.

6. Presunzioni nei controlli bancari e onere della prova

Le norme sulle indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) attribuiscono all’Amministrazione un potere presuntivo molto incisivo. La Cassazione ha chiarito che i movimenti bancari sui conti di familiari o soci possono essere riferiti al contribuente se vi è una stretta contiguità e mancano prove contrarie. In tema di IVA, la Corte ha stabilito che i movimenti sui conti personali di soggetti legati da rapporti familiari o contrattuali possono essere riferiti al contribuente perché costituiscono indizi presuntivi legali . È sufficiente la ristretta composizione sociale o il rapporto familiare per spostare l’onere della prova sul contribuente . La presunzione opera anche per le società di capitali con riferimento alle somme movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro familiari: l’azienda deve dimostrare che le somme non sono ricavi .

Le Sezioni tributarie della Cassazione hanno più volte ribadito che l’assenza o l’irregolarità dell’autorizzazione alle indagini bancarie non comporta l’illegittimità dell’avviso, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio o la violazione di diritti costituzionali . L’autorizzazione è infatti considerata un adempimento interno e la sua mancata comunicazione al contribuente non ne provoca la nullità . Allo stesso modo, le irregolarità formali nel procedimento di acquisizione delle prove non annullano l’accertamento, come ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27128 del 9 ottobre 2025, a meno che non sia provata una lesione dei diritti fondamentali . La Corte ha richiamato precedenti del 2020 e del 2018, confermando che in materia tributaria non vige il principio processuale dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita .

Procedure passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Questa sezione descrive cronologicamente ciò che succede quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano un controllo nei confronti di una azienda tessile, dalla prima visita fino all’eventuale contenzioso.

1. Avvio della verifica

  1. Autorizzazione e accesso: la verifica è autorizzata da un atto motivato che indica le ragioni e l’oggetto dell’accesso (ad esempio, controlli IVA, verifiche su costo del lavoro, indagini su ricavi non dichiarati). Gli ispettori devono presentarsi durante l’orario di esercizio e portare l’atto autorizzativo, indicando la possibilità di farsi assistere da un professionista .
  2. Presentazione del personale: il team ispettivo (spesso Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) si presenta in azienda; deve redigere un processo verbale di accesso in cui annota l’inizio delle operazioni. Consiglio pratico: verificare l’identità e la qualifica dei funzionari e richiedere copia dell’autorizzazione.
  3. Diritti del contribuente: l’imprenditore o il rappresentante legale ha diritto a conoscere le ragioni del controllo, a farsi assistere da un consulente e a esprimere osservazioni su ogni rilievo . Può chiedere che l’esame dei documenti sia effettuato altrove (ad esempio presso lo studio del commercialista) .
  4. Durata della permanenza: la permanenza degli operatori non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni in casi eccezionali con provvedimento motivato . Per una grande azienda tessile la verifica può essere complessa: per questo è fondamentale segnare il calendario e verificare eventuali proroghe.

2. Redazione dei processi verbali

Al termine di ogni giornata, gli ispettori redigono un processo verbale in cui riportano le attività svolte e i rilievi. Il contribuente può rilasciare osservazioni e chiarimenti, che devono essere riportati nel verbale . È consigliabile far annotare tutti i documenti consegnati e le risposte fornite per evitare contestazioni future.

Al termine della verifica viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) che contiene gli esiti dell’attività ispettiva. Dalla data di consegna del PVC decorre un termine di 60 giorni (30 giorni fino al 2024) entro cui il contribuente può inviare osservazioni difensive. Se l’ufficio non invia il PVC ma direttamente il preavviso di accertamento, si applica comunque l’obbligo del contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023 .

3. Contraddittorio preventivo e fase pre‑accertativa

Con il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6‑bis), l’Agenzia delle Entrate deve notificare uno schema di atto contenente la motivazione della pretesa tributaria e deve assegnare al contribuente almeno 60 giorni per presentare memorie, documenti e controdeduzioni . Durante tale termine la decadenza dell’accertamento è sospesa; se il tempo residuo per la decadenza è inferiore a 120 giorni, esso è prorogato .

Consigli operativi:

  • Leggere attentamente lo schema di atto e verificare se la pretesa sia supportata da prove; se la contabilità è in ordine (fatture, registri, documenti di trasporto), predisporre una memoria difensiva completa.
  • Controllare la correttezza formale: indicazione del funzionario competente, riferimento alle norme violate, indicazione puntuale dei fatti e dei mezzi di prova (art. 7 dello Statuto come modificato) .
  • Inviare la memoria tramite PEC entro 60 giorni, allegando documenti e relazioni del commercialista. Mantenere prova dell’avvenuto invio.

4. Emissione dell’avviso di accertamento

Se l’Agenzia ritiene fondate le proprie conclusioni, emette l’avviso di accertamento (o di rettifica/reddito). L’atto deve essere motivato, indicare i presupposti di fatto e i mezzi di prova e riportare i riferimenti agli atti richiamati, pena l’annullabilità . Dal 2024 l’atto deve anche indicare le modalità di calcolo degli interessi e le norme applicate .

Termini per impugnare: l’avviso può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Nel caso di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .

5. Pagamento rateale e riscossione

Spesso l’avviso di accertamento è accompagnato dall’iscrizione a ruolo per un terzo delle imposte accertate. Con l’entrata in vigore del contraddittorio preventivo e della riforma della riscossione, la riscossione provvisoria interviene dopo la scadenza del termine per il contraddittorio se non viene presentata istanza di accertamento con adesione. È possibile chiedere:

  • Rateizzazione del debito tributario (fino a 8 rate trimestrali) in pendenza di giudizio;
  • Sospensione della riscossione presentando istanza in pendenza del ricorso. In caso di fondato pericolo di danno grave e irreparabile, la Corte può concedere la sospensione dell’atto.

6. Il ricorso tributario

Il ricorso deve contenere i motivi di merito (contestazione dei fatti, difetti di motivazione, violazione di norme) e di legittimità (vizi procedurali, nullità). Occorre depositare l’atto telematicamente tramite il processo tributario telematico e notificare all’Agenzia delle Entrate. Nella fase contenziosa, l’impresa può proporre istanza di conciliazione giudiziale con riduzione delle sanzioni. In caso di soccombenza in primo grado, è possibile proporre appello entro 60 giorni e successivamente ricorso per cassazione per violazione di legge.

Difese e strategie legali per l’azienda tessile

La difesa da un accertamento fiscale richiede di individuare possibili vizi dell’atto, contestare i presupposti di fatto e di diritto, proporre soluzioni deflattive e, se necessario, ricorrere al giudice. Di seguito le principali strategie pratiche.

1. Verifica della legittimità formale dell’atto

  1. Violazione del contraddittorio: se l’avviso è stato notificato senza contraddittorio preventivo (quando dovuto) o senza consentire 60 giorni per controdedurre, si tratta di annullabilità ai sensi dell’art. 6‑bis. La difesa può chiedere l’annullamento dell’atto in autotutela o nel ricorso.
  2. Mancanza di motivazione: gli atti devono indicare specificamente i presupposti e i mezzi di prova ; la motivazione deve essere comprensibile, non generica e deve richiamare eventuali allegati. In caso contrario, l’atto è annullabile ex art. 7 dello Statuto.
  3. Irregolarità nelle indagini bancarie: la mancata esibizione dell’autorizzazione o il difetto di autorizzazione non comportano l’inutilizzabilità delle prove , ma se l’autorizzazione manca del tutto e il contribuente dimostra un concreto pregiudizio (ad esempio violazione del segreto bancario), può essere invocata l’annullabilità.
  4. Violazione dei termini: verificare se l’avviso è stato notificato oltre i termini di decadenza (5 o 7 anni) . Un avviso tardivo è nullo.
  5. Violazione del limite di permanenza: se gli ispettori sono rimasti oltre 30 giorni senza proroga motivata, la Cassazione riconosce la nullità degli atti conseguenti, in quanto la permanenza eccede le garanzie dello Statuto .

2. Controllo della fondatezza sostanziale

È necessario esaminare i presupposti fattuali su cui si basa l’accertamento:

  • Ricavi non dichiarati: verificare se i maggiori ricavi sono ricostruiti con metodo analitico (confronto tra costi e ricavi) o induttivo (coefficiente di redditività). In ambito tessile sono frequenti accertamenti induttivi basati su prezzi medi di mercato e sulla comparazione con indici di settore. Spesso la Guardia di Finanza utilizza dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) e parametri di consumo. Tali ricostruzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la difesa può dimostrare l’incongruenza dei parametri rispetto alla specificità aziendale (linea di prodotto, segmenti di mercato, magazzini, stagionalità).
  • Costo del lavoro: nell’industria tessile il costo del personale è rilevante. L’ente può contestare l’uso di lavoratori irregolari o l’indebito utilizzo di fringe benefits. Documentare i contratti, le buste paga e gli adempimenti contributivi è essenziale.
  • IVA e indagini bancarie: come visto, l’Amministrazione può presumere ricavi non dichiarati dai movimenti bancari sui conti dei soci e dei familiari . La difesa deve fornire prova analitica della provenienza delle somme (ad esempio, conferimenti di capitale, prestiti, redditi tassati in capo ai soci) per superare la presunzione .
  • Costi indeducibili: l’ufficio può contestare costi privi di fattura idonea o giudicati antieconomici. La Cassazione ha riconosciuto che il contribuente deve dimostrare non solo l’esistenza del costo ma anche l’inerenza all’attività. In ambito tessile, costi di ricerca e sviluppo, campionari e consulenze stilistiche devono essere dimostrati da contratti e relazioni.
  • Utilizzo del magazzino: le aziende tessili gestiscono ingenti scorte. Disallineamenti tra inventari fisici e contabili possono originare accertamenti per evasione dell’IVA o omessa fatturazione. È opportuno predisporre inventari trimestrali e far firmare i verbali di consistenza.

3. Sfruttare l’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente di ridurre il rischio di contenzioso e le sanzioni. La strategia consiste nel:

  • Presentare l’istanza entro il termine (30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o 60 giorni dall’avviso) ;
  • Negoziare con l’ufficio la rideterminazione dei maggiori imponibili: ad esempio, contestare solo alcune voci (ricavi presunti) e concordare su altre (ad esempio costi deducibili). È possibile chiedere rateazioni anche nell’accertamento con adesione;
  • Considerare l’effetto premiale: le sanzioni sono ridotte a un terzo e non si applicano interessi di mora dalla data dell’adesione. Inoltre, l’adesione evita il rischio di ulteriori sanzioni penali (per esempio dichiarazione infedele) se l’imposta evasa resta sotto la soglia di rilevanza penale.

Per le aziende tessili con margini ridotti, l’adesione può limitare il danno economico e preservare i rapporti con fornitori e istituti di credito.

4. Accertamento integrativo e rettifiche

L’ufficio può emettere avvisi integrativi fino alla scadenza dei termini di decadenza (art. 43 comma 3 DPR 600/1973). L’avviso integrativo deve indicare i nuovi elementi a pena di nullità . La difesa deve verificare se i nuovi elementi non erano già conosciuti dall’ufficio e se sono stati comunicati nel contraddittorio. Altrimenti è possibile eccepire la nullità dell’atto.

5. Ricorso giudiziale e profili penali

Se la fase amministrativa non si conclude positivamente, occorre valutare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Le questioni da affrontare in giudizio includono:

  • L’infondatezza della pretesa: la difesa deve dimostrare con prove documentali e perizie che i ricavi presunti sono inesistenti o inferiori, che i costi sono inerenti, che le presunzioni non sono gravi né precise.
  • Vizi procedurali: come visto, la mancata osservanza dell’art. 12, del contraddittorio o della motivazione comporta l’annullabilità dell’atto.
  • Proporzionalità delle sanzioni: se le sanzioni sono sproporzionate rispetto alla condotta (es. errori formali), il giudice può ridurle. La riforma del sistema sanzionatorio prevede sanzioni commisurate al vantaggio fiscale e la non punibilità per violazioni meramente formali.
  • Penal‑tributario: per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta o occultamento di documenti, il p.m. può avviare un procedimento penale. L’adesione o il pagamento integrale del tributo prima della sentenza riducono le sanzioni penali o determinano la non punibilità. L’assistenza di un penalista esperto è essenziale.

6. Procedure concorsuali e strumenti di ristrutturazione

Se il debito fiscale mette a rischio la continuità aziendale, è necessario valutare strumenti di ristrutturazione. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi e esperto negoziatore, guida le imprese tessili in questi percorsi:

  • Concordato preventivo e transazione fiscale: il piano prevede il pagamento parziale dei crediti tributari; occorre dimostrare la convenienza per l’erario rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • Concordato semplificato (art. 284 CCII): procedura rapida per chiudere l’attività cedendo beni ai creditori. L’Agenzia delle Entrate può partecipare al riparto come chirografaria.
  • Composizione negoziata: strumento extragiudiziale in cui un esperto imparziale (iscritto al registro) aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori. Prevede misure protettive (sospensione di pignoramenti) e può sfociare in accordi di ristrutturazione del debito fiscale.
  • Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO): introdotti dal D.Lgs. 14/2019, consentono di regolare i debiti con adesione della maggioranza dei creditori; l’Agenzia delle Entrate è vincolata se la proposta è conveniente.
  • Procedura di sovraindebitamento: disponibile per imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità e per imprenditori agricoli. Prevede tre strumenti: piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione controllata. In tal modo si ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui, compresi i tributi. Importante: occorre dimostrare la meritevolezza e pagare almeno una parte dell’imposta.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme di riferimento

NormaOggetto/diritto tutelatoPunti chiave
Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Accessi, ispezioni e verificheAccesso motivato e durante orario di esercizio; diritto a essere informati; presenza di un professionista; limite di 30 giorni prorogabile
Art. 6‑bis L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023)Contraddittorio preventivoTutti gli atti impugnabili sono preceduti da contraddittorio; schema di atto; 60 giorni per controdeduzioni; proroga termini di decadenza
Art. 7 L. 212/2000 (motivi)Motivazione degli attiGli atti devono indicare presupposti, mezzi di prova e motivi; annullabilità in caso di violazione
Art. 32 DPR 600/1973Poteri dell’Ufficio e indagini bancarieInviti a comparire; uso dei dati bancari come base degli accertamenti se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza
Art. 51 DPR 633/1972Accertamenti IVA e indagini bancarieAnalogo al precedente; l’autorizzazione ha funzione interna; i movimenti bancari su conti di terzi possono essere riferiti al contribuente
Art. 43 DPR 600/1973Termini di decadenzaAvvisi notificati entro il 31 dicembre del 5º anno (o 7º se omissione)
D.Lgs. 218/1997, art. 6Accertamento con adesioneIstanza possibile dopo accessi e avvisi; sospensione termini; riduzione sanzioni

Tabella 2 – Procedura di accertamento: scadenze principali

FaseTermineRiferimento
Inizio verifica e redazione PVCDurata massima 30 giorni, prorogabile di altri 30Art. 12 Statuto
Invio osservazioni al PVC o allo schema di atto60 giorni (contraddittorio preventivo)Art. 6‑bis
Presentazione istanza di accertamento con adesioneEntro 30 giorni dallo schema di atto o 60 giorni dall’avvisoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Sospensione termini con adesione90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Impugnazione dell’avviso di accertamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Termini di decadenza per notificare l’avviso5 anni (o 7 in caso di omessa dichiarazione)Art. 43 DPR 600/1973

Tabella 3 – Strumenti di difesa e relativi benefici

StrumentoDescrizioneBenefici
Contraddittorio preventivoPresentazione di osservazioni prima dell’emissione dell’attoPossibilità di chiarire l’attività, correggere errori, evitare accertamenti; sospensione dei termini
Accertamento con adesioneProcedimento consensuale successivo all’avvisoRiduzione a un terzo delle sanzioni; pagamento rateizzato; sospensione termini
Ravvedimento operosoRegolarizzazione spontanea prima dell’attoSanzioni ridotte; azzeramento interessi di mora; evita l’accertamento
Conciliazione giudizialeAccordo in corso di contenziosoRiduzione al 40 %-50 % delle sanzioni; fine della lite
Transazione fiscale e concordatoAccordo in sede concorsuale o negoziataPagamento parziale dei tributi; protezione da azioni esecutive
Rottamazione/definizione agevolataLeggi speciali periodicheEstinzione del debito con sanzioni e interessi azzerati; rateizzazioni fino a 72 rate
Procedure di sovraindebitamentoPiano del consumatore, accordo, liquidazioneEsdebitazione dei tributi; protezione del patrimonio; possibilità di ripartire

FAQ – Domande frequenti

  1. Cosa devo fare se ricevo la visita della Guardia di Finanza?

Innanzitutto mantenere la calma, verificare l’identità dei funzionari e richiedere copia dell’autorizzazione. È importante far intervenire il proprio commercialista o avvocato, far annotare nel verbale ogni documento consegnato e chiedere copia dei verbali. Ricordare che gli ispettori devono indicare il motivo della verifica e non possono restare in azienda oltre i termini previsti .

  1. È obbligatorio firmare il processo verbale?

Firmare non significa accettare i rilievi; serve solo a certificare la consegna. È possibile firmare “con riserva” e far inserire eventuali osservazioni nel verbale .

  1. Posso oppormi alla permanenza degli ispettori?

Se la permanenza supera i 30 giorni senza proroga motivata, si può contestare la violazione dell’art. 12, comma 5, e chiedere l’annullamento degli atti. È consigliabile segnalare tempestivamente l’irregolarità e documentarla .

  1. Cosa succede se non rispondo allo schema di atto entro 60 giorni?

Se non si presentano osservazioni, l’Agenzia emette l’avviso basandosi sulle proprie conclusioni. Si perde l’opportunità di chiarire aspetti o ridurre l’imponibile. L’atto sarà impugnabile, ma si dovrà sostenere un contenzioso.

  1. Ho ricevuto un avviso basato su versamenti sui conti dei miei familiari. È legittimo?

La Cassazione ritiene che i movimenti bancari sui conti di soggetti legati da rapporto familiare siano riferibili al contribuente in presenza di elementi indiziari e della ristretta compagine societaria . È possibile superare la presunzione fornendo prova analitica della provenienza delle somme.

  1. L’assenza di autorizzazione alle indagini bancarie rende nullo l’accertamento?

No. L’autorizzazione prevista dagli artt. 32 e 51 ha valore organizzativo interno. La mancanza o l’omessa esibizione non comporta l’inutilizzabilità della prova, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio o la violazione di diritti fondamentali .

  1. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento?

Il termine generale è di 60 giorni dalla notifica. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .

  1. Cosa succede se l’avviso è notificato oltre il quinto anno?

L’avviso è decaduto e può essere annullato. L’art. 43 DPR 600/1973 prevede la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno (settimo se la dichiarazione è omessa) .

  1. Posso rateizzare il debito?

Sì. In pendenza di giudizio o con l’adesione è possibile chiedere il pagamento dilazionato. Le modalità variano in base alla normativa vigente, ma in genere prevedono fino a 8 rate trimestrali, con garanzie per importi elevati.

  1. Quali sanzioni rischia un’azienda tessile per omessa fatturazione?
  • Le sanzioni amministrative variano dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa, con maggiorazioni per recidiva. Se l’evasione IVA supera 250 000 € in un anno, la condotta può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta (D.Lgs. 74/2000), punita con reclusione.
  1. Cosa prevede la “pace fiscale” 2024–2025?
  • Le leggi annuali di bilancio hanno introdotto definizioni agevolate delle cartelle: la rottamazione‑quater (L. 197/2022) consentiva di pagare il debito senza sanzioni né interessi. Nel 2025 sono state prorogate alcune scadenze e introdotte ulteriori sanatorie per i ruoli inferiori a 1 000 € relativi al periodo 2000–2015. È necessario verificare se la propria posizione rientra.
  1. Che differenza c’è tra accertamento analitico e induttivo?
  • L’accertamento analitico si basa sulla contabilità e sulle singole voci di costo e ricavo; se la contabilità è inattendibile, l’ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo, ricostruendo il reddito in base a presunzioni, indici di settore e indagini bancarie. Nel comparto tessile l’accertamento induttivo è frequente perché il magazzino e i costi di produzione possono nascondere ricavi non dichiarati.
  1. Posso chiedere la compensazione tra crediti e debiti?
  • Se l’azienda vanta crediti IVA o crediti d’imposta utilizzabili in compensazione, può chiedere di compensare i debiti derivanti dall’accertamento, previa iscrizione a ruolo. Tuttavia, in caso di debiti iscritti a ruolo definitivi, la compensazione può essere inibita fino al pagamento.
  1. Quando conviene ricorrere a un piano di sovraindebitamento?
  • Se l’azienda è sotto-soglia (ricavi inferiori a 200 000 € o debiti inferiori a 500 000 €) e non riesce a pagare i debiti tributari, il piano di sovraindebitamento consente di proporre un pagamento parziale in più anni. La procedura tutela da pignoramenti e consente, in caso di esecuzione positiva, l’esdebitazione finale.
  1. Le aziende tessili possono beneficiare degli incentivi fiscali (4.0, green) anche se hanno debiti?
  • Gli incentivi per investimenti in macchinari e digitalizzazione (beni 4.0) sono riconosciuti se l’azienda è in regola con i versamenti e non presenta irregolarità fiscali. Un accertamento pendente può sospendere l’erogazione del credito d’imposta. Occorre dunque regolarizzare tempestivamente la propria posizione.
  1. Come vengono tassati gli aiuti di Stato nel settore tessile?
  • Gli aiuti (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta) devono essere indicati in dichiarazione. In caso di fruizione indebita, l’Agenzia può emettere un atto di recupero che segue le regole dell’avviso di accertamento. Secondo la giurisprudenza, il termine di decadenza coincide con quello dell’atto di accertamento .
  1. Se firmo l’accertamento con adesione, posso successivamente impugnare?
  • No. L’adesione comporta la definizione definitiva dell’accertamento e la rinuncia al ricorso. Prima di aderire occorre valutare attentamente la fondatezza della pretesa.
  1. Cosa fare se l’Agenzia utilizza dati OMI non pertinenti al tessile?
  • Dimostrare, con perizia e documentazione, che i valori di mercato utilizzati dall’ufficio (ad esempio prezzi al metro quadro di immobili o costi medi di produzione) non sono applicabili alla specifica realtà dell’impresa, a causa di diversi livelli qualitativi, produzione su commessa, campionari etc. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
  1. Il pagamento integrale del debito estingue i reati tributari?
  • Per i reati di cui al D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele, omesso versamento), il pagamento integrale del tributo, delle sanzioni e degli interessi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento estingue il reato. In caso di dichiarazione fraudolenta con fatture false, il pagamento attenua la pena ma non estingue il reato.
  1. Come posso proteggere il patrimonio personale?
  • Le aziende individuali o le società di persone rispondono con il patrimonio del titolare o dei soci. È possibile costituire società di capitali, fondi patrimoniali o trust per proteggere beni, ma occorre evitare atti in frode ai creditori. La consulenza preventiva di un avvocato esperto è imprescindibile.

Simulazioni pratiche

Di seguito alcune simulazioni numeriche che mostrano l’impatto economico di un accertamento fiscale su un’azienda tessile e i vantaggi delle diverse opzioni difensive.

Caso 1: accertamento IVA con indagini bancarie

Situazione: un’azienda tessile con fatturato dichiarato di 2 milioni di euro riceve un PVC che contesta ricavi non dichiarati per 300 000 €, basandosi su versamenti non giustificati sui conti dei soci e su una ristretta compagine societaria. L’ufficio emette un avviso per maggiori ricavi imponibili pari a 300 000 €, con IVA al 22 % e sanzioni al 90 %. La base imponibile IRES viene innalzata di 300 000 €.

Calcolo:

  • Maggiori IVA: 300 000 € × 22 % = 66 000 €
  • Maggiori IRES (aliquota 24 %) = 300 000 € × 24 % = 72 000 €
  • Maggiori IRAP (aliquota 3,9 %) ≈ 11 700 €
  • Sanzioni IVA (90 %) = 59 400 €
  • Sanzioni dirette (IRES/IRAP) ipotizzate al 30 % = 25 170 €

Totale imposte e sanzioni: 234 270 € (esclusi interessi).

Difesa:

  1. Controdeduzioni: l’azienda dimostra che parte dei versamenti sui conti dei soci provengono da rimborsi spese e da un finanziamento bancario già tassato, riducendo i ricavi contestati da 300 000 € a 120 000 €.
  2. Accertamento con adesione: l’ufficio accetta la riduzione. Nuove imposte:
  3. IVA: 120 000 € × 22 % = 26 400 €
  4. IRES: 120 000 € × 24 % = 28 800 €
  5. IRAP: 120 000 € × 3,9 % = 4 680 €
  6. Sanzioni IVA ridotte a un terzo: 26 400 € × 30 % = 7 920 €
  7. Sanzioni dirette ridotte a un terzo: (28 800 € + 4 680 €) × 10 % ≈ 3 348 €

Totale: 71 148 €.

Risultato: grazie alla difesa tempestiva e all’adesione, l’esborso è ridotto di circa 163 000 € e l’azienda evita il contenzioso.

Caso 2: accertamento induttivo su magazzino e margini

Situazione: la Guardia di Finanza riscontra che i margini dichiarati dall’azienda (3 %) sono inferiori a quelli medi del settore tessile (8 %). Ricostruisce il reddito imponibile applicando il margine medio ai ricavi, determinando un maggior reddito di 400 000 €.

Calcolo:

  • Maggiori imposte (IRES + IRAP) = 400 000 € × 27,9 % ≈ 111 600 €
  • Sanzioni (60 %) ≈ 66 960 €
  • Totale ≈ 178 560 €

Difesa:

  • L’azienda dimostra con documenti che produce tessuti di fascia bassa con margini effettivi del 4 %, che parte della produzione è conto terzi e che ha registrato rimanenze obsolete per 150 000 €. Il ricavo reale è ridefinito e la pretesa scende a 100 000 €.
  • Grazie all’accertamento con adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo: imposte 27 900 €; sanzioni 9 300 €; totale 37 200 €.

Caso 3: crisi d’impresa e sovraindebitamento

Situazione: una piccola impresa tessile (ditta individuale) accumula debiti fiscali per 250 000 € (IVA e ritenute), contributi previdenziali per 50 000 € e debiti verso fornitori per 200 000 €. Il fatturato è crollato a causa della concorrenza internazionale. L’imprenditore ha pochi beni personali: un’abitazione ipotecata e qualche macchinario.

Soluzione:

  • L’imprenditore accede alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) presentando un piano di rientro in 5 anni con pagamento del 25 % dei debiti fiscali e del 40 % dei debiti verso fornitori. Il piano prevede la cessione di un macchinario e la prosecuzione dell’attività.
  • L’OCC valuta la meritevolezza e attesta la fattibilità. Il tribunale omologa il piano, bloccando le azioni esecutive. L’Agenzia delle Entrate riceve 62 500 € e rinuncia alla restante parte; alla fine del piano l’imprenditore ottiene l’esdebitazione.

Sentenze e orientamenti giurisprudenziali recenti

Di seguito si riportano le principali decisioni della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria che hanno inciso sulla disciplina degli accertamenti fiscali, con riferimento alla tutela del contribuente.

Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 9 ottobre 2025 n. 27128

La Corte ha ribadito che la mancanza dell’autorizzazione per le indagini bancarie ex art. 51, comma 2, n. 7, del DPR 633/1972 non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio o la violazione di diritti costituzionali . La stessa ordinanza ha richiamato la giurisprudenza precedente (Cass. nn. 22754/2020 e 13353/2018) affermando che in materia tributaria non vige il principio della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita .

Cassazione, ord. 27 agosto 2025 n. 24023

Con l’ordinanza n. 24023/2025 la Cassazione ha escluso che i termini di decadenza quinquennali potessero essere ridotti dall’Ufficio per violazioni precedenti, ribadendo il principio di legalità e la tassatività dei termini di notifica.

Cassazione 26 giugno 2025 n. 17228

La Corte ha precisato i limiti del segreto professionale nelle indagini fiscali: il segreto non può essere invocato per sottrarsi alle richieste dell’Amministrazione se i documenti sono rilevanti ai fini dell’accertamento dell’imposta, salvo casi di difesa tecnica (pareri legali). Tuttavia, l’acquisizione di corrispondenza tra avvocato e cliente è consentita solo con autorizzazione del pubblico ministero.

Cassazione 20 marzo 2025 n. 7495

La Suprema Corte ha affrontato il tema della società “schermo” e delle indagini bancarie sui conti dei soci: quando esiste una ristretta base sociale, i versamenti sui conti personali dei soci possono essere imputati alla società se non ne è dimostrata la provenienza lecita. Ciò deriva dall’interpretazione combinata degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 .

Cassazione 11 febbraio 2025 n. 4459 (ribadita il 9 ottobre 2025 n. 27128)

La Corte ha richiamato l’insegnamento secondo cui l’autorizzazione alle indagini bancarie è un atto interno; la sua mancanza o irregolarità non determina la nullità dell’avviso se non sia provato un pregiudizio concreto per il contribuente .

Cassazione 7403/2025 e 7583/2025

Le due ordinanze hanno stabilito che l’onere della prova dell’irrilevanza dei movimenti bancari spetta al contribuente. Le somme versate sui conti dei soci e dei loro familiari sono considerate ricavi della società se non si dimostra che provengono da altre fonti lecite .

Cassazione 9645/2024 e 1306/2023

Queste decisioni, richiamate anche nell’ordinanza 27128/2025, hanno affermato che l’assenza di autorizzazione non comporta l’inutilizzabilità della prova e che gli elementi acquisiti in modo irrituale possono essere utilizzati se non sono state violate garanzie costituzionali .

Cassazione 20668/2014 e 428/2015

Queste sentenze hanno consolidato l’orientamento secondo cui i movimenti bancari sui conti dei familiari o di persone legate da rapporti di contiguità possono essere riferiti al contribuente, salvo prova contraria .

Cassazione 15186/2016 e 19561/2014

Le Sezioni tributarie hanno assimilato l’atto di recupero crediti d’imposta all’avviso di accertamento, applicando quindi lo stesso termine di decadenza previsto dall’art. 43 DPR 600/1973 . Ciò comporta che la pretesa di restituzione di crediti d’imposta può essere esercitata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione: non aprire o non rispondere agli atti dell’Agenzia comporta la perdita di opportunità per ridurre o annullare la pretesa. Leggere subito la corrispondenza e contattare un professionista.
  2. Mancata documentazione: nella fase di verifica è fondamentale predisporre una cartella fiscale contenente registri IVA, libro giornale, inventari, contratti con fornitori, distinte di produzione. Anche email e corrispondenza commerciale possono essere utili per dimostrare l’inerenza dei costi.
  3. Trascurare i termini: i tempi delle procedure sono rigidi. Un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile e comporta la definitività della pretesa. Annotare su un calendario le scadenze (60 giorni, 90 giorni, 5 anni, ecc.).
  4. Sottovalutare il contraddittorio: la fase pre‑accertativa è spesso considerata una formalità. Invece è il momento cruciale per fornire spiegazioni, produrre documenti e convincere l’ufficio a ridimensionare la pretesa. La riforma del 2023–2024 ha rafforzato questo strumento .
  5. Non valutare l’accertamento con adesione: rifiutare a priori l’adesione per “principio” può essere controproducente. Occorre valutare costi e benefici; in molti casi la riduzione delle sanzioni e l’assenza di interessi compensano il pagamento dell’imposta.
  6. Confondere ruoli e competenze: alcuni contribuenti si rivolgono a professionisti non specializzati. Le procedure fiscali richiedono competenze specifiche in diritto tributario, contabilità e processuale. È utile scegliere un team multidisciplinare come quello dell’Avv. Monardo, che coordina avvocati e commercialisti.
  7. Atteggiamento dilatorio: rimandare l’analisi dell’atto o la predisposizione della memoria peggiora la posizione. Un’azione tempestiva consente di reperire documenti, ricostruire le operazioni e negoziare con l’ufficio.
  8. Non considerare gli strumenti di crisi d’impresa: molte aziende tessili, gravate da debiti fiscali, potrebbero beneficiare della composizione negoziata o del sovraindebitamento. Posticipare tali scelte può portare all’insolvenza e alla liquidazione giudiziale.
  9. Dimenticare i tributi locali: oltre a IVA e imposte sui redditi, le aziende tessili sono soggette a IMU, TARI e tributi locali. Anche questi possono essere oggetto di accertamenti. È opportuno verificare la corretta dichiarazione e versamento.
  10. Assenza di una policy interna: le imprese dovrebbero adottare un modello di compliance fiscale, con procedure per l’emissione delle fatture, la gestione del magazzino e la verifica dei fornitori. Ciò riduce il rischio di contestazioni e dimostra l’adempimento degli obblighi.

Conclusione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per ogni impresa e in particolare per le aziende tessili, caratterizzate da cicli di produzione complessi, ampi magazzini e margini spesso ridotti. Un approccio superficiale o dilatorio può portare a conseguenze devastanti: sanzioni elevate, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, fermi amministrativi e perfino la chiusura dell’attività. Al contrario, una difesa tempestiva e competente consente di ridurre la pretesa fiscale, evitare il contenzioso e pianificare la continuità aziendale.

Il quadro normativo aggiornato a dicembre 2025 – con lo Statuto del contribuente riformato dal D.Lgs. 219/2023, le nuove regole sul contraddittorio e l’accertamento con adesione, l’evoluzione giurisprudenziale sulla validità delle indagini bancarie e sulle presunzioni – offre strumenti efficaci per difendere i diritti del contribuente. Le sentenze della Corte di Cassazione confermano che l’irregolarità formale non invalida l’accertamento, ma allo stesso tempo richiedono all’Amministrazione di motivare adeguatamente e rispettare il contraddittorio .

La strategia vincente per un’azienda tessile consiste nel:

  • Prepararsi ai controlli con una contabilità ordinata e documentazione puntuale;
  • Esercitare i propri diritti durante la verifica (assistenza di un professionista, osservazioni sui verbali, richiesta di contraddittorio);
  • Analizzare attentamente l’avviso per individuare vizi formali o contestare gli importi;
  • Valutare l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate per ridurre sanzioni e interessi;
  • Utilizzare strumenti di ristrutturazione in caso di crisi (concordato, composizione negoziata, sovraindebitamento);
  • Agire tempestivamente: i termini sono rigidi e la difesa richiede rapidità.

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è in grado di accompagnare le imprese tessili attraverso tutte le fasi del procedimento, dalla verifica alla difesa giudiziale, fino alla ristrutturazione del debito. La combinazione di competenze in diritto tributario, bancario e della crisi d’impresa consente di proporre soluzioni personalizzate e di bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) grazie a sospensive e ricorsi efficaci.

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