Accertamento fiscale a un corriere internazionale pallet: come difendersi subito e bene

Introduzione: l’urgenza di difendersi dopo un accertamento fiscale

Chi gestisce un corriere internazionale specializzato in pallet vive quotidianamente la complessità di spostare merci tra Paesi, con documenti di trasporto, dazi doganali e regole sull’IVA che cambiano di continuo. Un’azienda di spedizioni può trovarsi sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate per le ragioni più diverse: una serie di fatture di acquisto di pallet usati con reverse charge, l’assenza di un contraddittorio dopo la notifica di un verbale o semplicemente l’aver emesso o ricevuto fatture con datazione errata. In un settore ad alta mobilità capita spesso che le autorità contestino operazioni transfrontaliere e presuppongano l’esistenza di una stabile organizzazione estera, imputando al corriere pallettizzato utili che, secondo la logica del contribuente, appartenevano alla filiale straniera. I rischi sono elevati: cartelle esattoriali per centinaia di migliaia di euro, sequestri di veicoli, fermi amministrativi dei mezzi e iscrizione d’ipoteca sulla sede operativa.

Affrontare un accertamento fiscale subito e bene è l’unica via per limitare i danni. Le norme in materia sono complesse ma offrono strumenti difensivi efficaci: la nullità dell’avviso per mancanza di motivazione, l’impugnazione per violazione dei termini di decadenza o la richiesta di accertamento con adesione che congela il contenzioso per 90 giorni . Per chi opera nella logistica internazionale, l’attenzione dev’essere massima anche sugli obblighi di tenuta dei documenti doganali e sulla corretta applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per la cessione di pallet recuperati, introdotto nel 2015 .

Per orientarsi fra norme, scadenze e giurisprudenza occorre il supporto di professionisti specializzati. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono consulenza e difesa in ogni fase dell’accertamento fiscale. Avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’avv. Monardo coordina un gruppo multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperienza maturata gli consente di costruire strategie difensive su misura: dall’analisi della legittimità degli atti all’impugnazione davanti alle commissioni tributarie, dal deposito di ricorsi per sospendere provvisoriamente l’esecuzione al negoziato con l’ufficio per ridurre l’imposta, fino alla predisposizione di piani di rientro o all’accesso a procedure di sovraindebitamento e rottamazione.

Se sei destinatario di un avviso di accertamento o di un verbale di constatazione per operazioni legate al traffico di pallet tra Stati, contattaci subito. Analizzeremo insieme i motivi dell’atto, i profili di illegittimità e le soluzioni applicabili. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale: leggi e sentenze da conoscere

1.1 Le norme fondamentali sull’avviso di accertamento

Per comprendere come difendersi è indispensabile conoscere cosa deve contenere un avviso di accertamento e quali sono i termini entro cui l’amministrazione può emetterlo. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. In particolare, l’art. 42 prevede che l’atto debba essere firmato dal capo dell’ufficio, indicare la base imponibile, le aliquote applicate e le ragioni di fatto e diritto su cui si fonda. La motivazione deve essere chiara e devono essere allegati gli atti richiamati; in mancanza di motivazione l’avviso è nullo . L’articolo consente inoltre al contribuente di chiedere, entro sessanta giorni dalla notifica, la riduzione del reddito mediante deduzione di perdite pregresse, sospendendo il termine per ricorrere.

L’art. 43 dello stesso decreto stabilisce il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso: cinque anni dalla dichiarazione per le imposte dirette e sette anni in caso di omissione della dichiarazione . Oltre questi termini l’atto è nullo. La norma ammette un nuovo avviso quando emergono nuovi elementi prima della scadenza ma impone di esplicitare tali elementi.

L’IVA è disciplinata dal D.P.R. 633/1972. Per il settore pallet è essenziale l’art. 74, comma 7 sul reverse charge: la Legge di stabilità 2015 ha inserito nel regime di inversione contabile anche le cessioni di pallet in legno recuperati ai fini del riutilizzo . Questo significa che l’acquirente è tenuto a versare l’IVA, mentre il cedente emette fattura senza addebito d’imposta. La corretta applicazione del reverse charge è spesso oggetto di verifica nei corrieri che acquistano pallet usati da filiere parallele.

1.2 Lo Statuto del Contribuente: diritti e garanzie durante i controlli

La Legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) riconosce garanzie fondamentali. L’art. 12 stabilisce che i controlli fiscali devono avvenire per esigenze motivate e che gli accessi presso le sedi aziendali devono avvenire durante l’orario di lavoro e recare la minima turbativa . Il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni dell’accesso, di farsi assistere da un professionista e di rilasciare dichiarazioni che saranno verbalizzate. La norma (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2023) prevedeva anche un termine di sessanta giorni per presentare osservazioni al verbale prima che l’ufficio potesse emettere l’avviso; benché la riforma fiscale abbia abrogato questo comma in favore di un contraddittorio preventivo generalizzato, il principio continua a ispirare la giurisprudenza.

Gli articoli 7 e 7-bis dello Statuto introducono l’obbligo di motivazione e il principio di trasparenza. Il nuovo art. 9-bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, sancisce il divieto di “bis in idem”: l’amministrazione deve esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni tributo e periodo d’imposta, salvo poter correggere i vizi formali. La recente sentenza delle Sezioni Unite n. 30051/2024 ha precisato che la possibilità di sostituire un avviso con un altro più gravoso (“autotutela in malam partem”) non viola l’art. 9-bis, poiché si tratta di un procedimento di secondo grado che annulla il precedente atto .

1.3 Accertamento con adesione e definizione agevolata

L’accertamento con adesione è uno strumento che permette al contribuente di definire l’accertamento prima del contenzioso. Il D.Lgs. 218/1997 prevede che, dopo un controllo o la notifica dell’avviso, il contribuente possa presentare richiesta di adesione. L’istanza sospende il termine per ricorrere per novanta giorni . L’accordo, formalizzato in un atto scritto e motivato sottoscritto dalle parti, comporta la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo . Con l’accordo il contribuente versa l’imposta e le sanzioni ridotte con possibilità di rateizzare. Se il pagamento non avviene si torna al contenzioso e l’Agenzia emette l’avviso.

La riforma fiscale ha ampliato gli strumenti di definizione agevolata. Nel 2023 è stata introdotta la “rottamazione-quater”, un condono delle cartelle esattoriali per tributi e multe affidati alla riscossione dal 2000 al giugno 2022. Il D.Lgs. 108/2024 ha rinviato la quinta rata al 15 settembre 2024 con tolleranza fino al 23 settembre . Nel 2025 il D.L. 202/2024 (convertito in Legge 15/2025) ha riaperto i termini per chi era decaduto: i contribuenti esclusi per mancato pagamento possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025, sospendendo le procedure esecutive e le azioni cautelari fino alla scadenza della prima rata . Inoltre, la rata prevista per il 9 dicembre 2025 può essere pagata con cinque giorni di tolleranza .

1.4 Il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 e l’efficacia delle sentenze penali

Nel 2024 il D.Lgs. 87/2024 ha inserito l’art. 21-bis nel D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari. La norma dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” costituisce giudicato nel processo tributario, purché si tratti degli stessi fatti materiali . La Cassazione, con l’ordinanza n. 23570/2024, ha applicato per la prima volta questo principio, annullando un avviso di accertamento relativo a fatture per operazioni inesistenti sulla base di una precedente sentenza penale di assoluzione .

Nel 2025 la giurisprudenza si è divisa sull’ambito applicativo della norma. L’ordinanza n. 12418/2025 ha sospeso il giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite, osservando che l’art. 21-bis opera anche per sentenze penali pronunciate prima del 29 giugno 2024 se il giudizio tributario è pendente . L’interpretazione restrittiva della sentenza n. 3800/2025 ritiene che il giudicato penale operi soltanto sulle sanzioni e che per il tributo la pronuncia di assoluzione sia un semplice elemento probatorio, valutabile dal giudice . Tale divergenza rende necessario valutare attentamente, caso per caso, se depositare la sentenza penale nel processo tributario e chiedere la sospensione del giudizio.

1.5 Cassazione sulla notifica all’estero, sull’onere probatorio e sul transfer pricing

Per i corrieri che operano all’estero è fondamentale rispettare le regole sulle notifiche. La Cassazione 18 maggio 2023 n. 13753 ha stabilito che, quando la notifica dell’atto è fatta a un soggetto iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), l’Agenzia deve dimostrare di aver ricercato l’indirizzo estero prima di dichiarare l’irreperibilità; diversamente l’avviso è nullo . Sul piano probatorio, la Cassazione (sentenza 2025) ha ricordato che il contribuente deve contestare la ratio decidendi della sentenza d’appello e che nel processo tributario non è ammesso il riesame delle prove ma solo la verifica della corretta applicazione delle norme . In un’altra ordinanza del 2024 (n. 24205), la Corte ha riconosciuto che le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sul diritto interno e che il credito d’imposta per imposte pagate all’estero spetta anche in assenza di dichiarazione .

1.6 Il principio di unicità dell’accertamento e l’autotutela sostitutiva

Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nell’art. 7 dello Statuto del contribuente il comma 1-bis, secondo cui i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell’atto non possono essere modificati o sostituiti se non con un nuovo atto che rispetti i termini di decadenza. Lo stesso decreto ha introdotto l’art. 9-bis che vieta la reiterazione dell’azione accertativa: l’amministrazione può emettere un solo avviso per ogni tributo e periodo d’imposta . Tuttavia, la recente sentenza delle Sezioni Unite 30051/2024 ha riconosciuto la legittimità dell’autotutela sostitutiva peggiorativa: l’amministrazione può annullare un avviso illegittimo e emettere un nuovo atto più gravoso, purché non sia trascorso il termine di decadenza e non vi sia giudicato . La Corte ha spiegato che l’autotutela costituisce un riesame del precedente atto e non integra una nuova azione, pertanto non viola il principio di unicità . Queste regole sono cruciali per i corrieri che ricevono più avvisi sullo stesso periodo: occorre verificare la fondatezza del nuovo atto e se l’ufficio ha motivato adeguatamente i nuovi elementi.

1.7 La crisi d’impresa e il sovraindebitamento: strumenti per ripartire

Quando un avviso di accertamento porta a una pretesa tributaria insostenibile, la sola difesa processuale può non bastare. In tali casi la legge mette a disposizione strumenti per gestire il debito nel suo complesso. La Legge 3/2012 permette ai debitori non soggetti a procedure concorsuali di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che determina grave difficoltà a soddisfare i debiti. L’art. 7 stabilisce che la proposta deve assicurare il pagamento dei crediti privilegiati, come IVA e ritenute, e consente di dilazionare i crediti pubblici a determinate condizioni. Per i corrieri in difficoltà, l’accesso a un piano di rientro può evitare il fallimento e consentire di continuare l’attività.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso di accertamento

2.1 Ricezione dell’avviso: cosa fare immediatamente

La prima regola per un corriere internazionale che riceve un avviso di accertamento è non ignorarlo. Il plico raccomandato contiene l’avviso, il processo verbale di constatazione (se presente) e gli allegati. Occorre verificare:

  1. La data di notifica: determina il dies a quo per i termini di impugnazione. La notifica può avvenire tramite posta, messo notificatore o PEC; nel caso di residenti all’estero, l’ufficio deve provare di aver inviato l’atto all’indirizzo estero .
  2. La firma: l’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato con indicazione del provvedimento di delega. La mancanza di firma comporta nullità .
  3. La motivazione: verificare che l’avviso indichi in modo puntuale i fatti e le norme contestate, allegando i documenti richiamati. Se la motivazione è per relationem occorre che gli atti citati siano allegati; altrimenti l’avviso è annullabile.
  4. I termini: controllare se l’anno d’imposta è caduto in decadenza (5 anni per dichiarazione presentata, 7 anni per omessa dichiarazione) . In caso di accertamento integrativo o sostitutivo occorre che l’ufficio espliciti i nuovi elementi.

2.2 Pre-contraddittorio e osservazioni al verbale

Se l’avviso è preceduto da un processo verbale di constatazione (PVC) emesso dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia, il contribuente ha la possibilità di presentare osservazioni. Nella disciplina previgente, l’art. 12, comma 7 dello Statuto prevedeva un termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso . Dopo la riforma del 2023, il contraddittorio preventivo è generalizzato: l’ufficio deve comunicare la proposta di accertamento e attendere le osservazioni del contribuente prima di emettere l’avviso, salvo casi di particolare urgenza. Per il corriere internazionale è consigliabile utilizzare questo tempo per produrre documenti di trasporto, CMR, fatture proforma, contratti con spedizionieri esteri, registri dei pallet che dimostrino la liceità delle operazioni.

2.3 Domanda di accertamento con adesione

Ricevuto l’avviso, il contribuente può presentare domanda di accertamento con adesione entro il termine di impugnazione. La domanda sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . L’ufficio fisserà un contraddittorio durante il quale si potrà negoziare la riduzione della base imponibile, l’applicazione di sanzioni ridotte e la rateizzazione. Per un corriere è essenziale presentare documentazione tecnica (ad esempio la tracciabilità dei pallet, l’uso corretto del reverse charge, la prova delle operazioni intracomunitarie) e, se contestato l’uso di società estere, dimostrare l’assenza di una stabile organizzazione in Italia.

La procedura si conclude con la firma dell’atto di adesione, che ha natura di contratto e non è più impugnabile per gli stessi motivi . Qualora l’ufficio non accetti la proposta o non si raggiunga un accordo entro 90 giorni, il termine per ricorrere riprende.

2.4 Ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Se si decide di contestare l’avviso in giudizio, bisogna presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica . Dal 2026 il termine per impugnare è stato modificato dalla riforma, ma per gli avvisi notificati nel 2025 si applicano ancora i 60 giorni. Il ricorso deve contenere:

  • gli atti impugnati;
  • i motivi di illegittimità (es. difetto di motivazione, violazione dei termini di decadenza, inesistenza della notifica, errata applicazione del reverse charge);
  • le prove documentali;
  • la richiesta di sospensione dell’esecuzione.

È opportuno allegare la procura alle liti e depositare il ricorso tramite il portale del processo tributario telematico. In caso di contestazione di fatti penalmente rilevanti (ad esempio fatture per operazioni inesistenti), può essere utile depositare la sentenza penale di assoluzione per chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 21-bis , consapevoli però del dibattito giurisprudenziale sul suo ambito di applicazione .

2.5 Istanza di sospensione e tutela cautelare

All’atto del ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso e delle misure cautelari (fermi, ipoteche, pignoramenti). Il giudice valuterà il fumus boni iuris, ossia la ragionevolezza della contestazione, e il periculum in mora (pregiudizio grave in caso di pagamento immediato). Per i corrieri, la sospensione è cruciale perché consente di continuare l’attività senza che i mezzi siano fermati. La giurisprudenza riconosce che l’esecuzione di un avviso di importo elevato può compromettere la sopravvivenza dell’azienda e giustifica la sospensione quando vi sono seri dubbi sulla legittimità dell’atto.

2.6 Udienza, sentenza e impugnazione

Il processo tributario si svolge in forma semplificata. Dopo il deposito del ricorso e della costituzione in giudizio dell’Agenzia, il giudice fissa l’udienza pubblica o in camera di consiglio. Le parti depositano memorie illustrative e repliche. La sentenza di primo grado può essere appellata entro 60 giorni e la sentenza d’appello può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge. È essenziale che, in Cassazione, i motivi di ricorso si confrontino con la ratio decidendi della sentenza d’appello; altrimenti il ricorso è inammissibile .

3. Difese e strategie legali per il corriere internazionale dei pallet

3.1 Contestazione della notifica e dei termini

Una delle prime linee di difesa consiste nell’accertare la regolarità della notifica. Le società di spedizioni spesso hanno sede all’estero, filiali in più Paesi e si avvalgono di veicoli intestati a società collegate. La Cassazione ha chiarito che l’amministrazione deve provare l’esatto recapito estero prima di ricorrere alla notifica per irreperibilità . Se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato o a una sede italiana non più attiva, può essere dichiarato nullo. È utile verificare se è stata seguita la procedura prevista dal Regolamento UE 1393/2007 per la notifica transfrontaliera e se sono state rispettate le convenzioni internazionali (ad esempio la Convenzione di Vienna sulla notifica degli atti).

I termini di decadenza sono un’altra arma difensiva. Se l’avviso riguarda un periodo d’imposta precedente di oltre cinque anni (o sette anni in caso di omessa dichiarazione), l’atto è decaduto . In presenza di una dichiarazione infedele il termine può essere raddoppiato solo quando vi sia la denuncia all’autorità giudiziaria per reati fiscali; tuttavia la giurisprudenza richiede che la denuncia sia effettivamente presentata e non sia meramente enunciata.

3.2 Difetto di motivazione, contraddittorio e prove

Un avviso di accertamento deve essere motivato in modo chiaro e completo . Spesso, negli accertamenti sui pallet, l’amministrazione si limita a richiamare verbali o accertamenti induttivi basati su “indici di rotazione delle scorte” o “studi di settore” senza allegare i documenti. In tal caso è possibile eccepire la nullità dell’atto. La difesa può inoltre lamentare la violazione del contraddittorio preventivo: la Suprema Corte, con numerose pronunce, ha affermato che per i tributi armonizzati (come l’IVA) la mancata instaurazione del contraddittorio con l’invio di un invito a comparire invalida l’avviso. È quindi utile dimostrare di non aver ricevuto alcun invito o di non aver avuto la possibilità di fornire prove contrarie.

Per i corrieri internazionali il ricorso alle presunzioni da parte dell’ufficio è frequente: ad esempio, l’Agenzia presume che l’acquisto di pallet sia avvenuto “in nero” perché vi sono differenze tra le rimanenze inventariali e le dichiarazioni. La difesa deve contrastare tali presunzioni fornendo prova contraria (contratti con fornitori, registri di carico/scarico, bolle di accompagnamento) e facendo emergere la logica economica delle operazioni (ad esempio, il fatto che il pallet venga riutilizzato più volte e che la differenza tra acquisti e vendite sia fisiologica). Nei casi di transfer pricing con consociate estere, la Cassazione richiede che l’ufficio adduca indizi gravi, precisi e concordanti; se l’accertamento si fonda solo sull’esterovestizione della consociata, il ricorso deve essere respinto .

3.3 Corretto utilizzo del reverse charge e difesa in caso di frodi pallet

Il settore dei pallet è stato interessato da frodi carosello: società filtro emettevano fatture senza addebito d’IVA e si rendevano irreperibili, mentre gli acquirenti detraevano l’imposta. Con la Legge di Stabilità 2015, il legislatore ha previsto l’inversione contabile per le cessioni di pallet recuperati . Ciò significa che il corriere-acquirente deve integrare la fattura e versare l’IVA. Le verifiche fiscali spesso contestano la mancanza di autofatture o l’utilizzo del reverse charge per pallet non qualificabili come “recuperati” ma “nuovi”. La difesa deve dimostrare:

  • che i pallet acquistati rientrano nella categoria dei beni usati destinati al riutilizzo;
  • che le fatture estere indicano correttamente la clausola “reverse charge – art. 74, comma 7, DPR 633/72”;
  • che il corriere ha integrato le fatture e versato l’IVA;
  • che non sussistono elementi di frode (ad esempio, l’assenza di rapporti economici tra il fornitore e la società filtro, la regolarità dei pagamenti e l’assenza di correlazioni societarie).

Un caso emblematico del 2025 riguardava una rete di aziende che acquistavano pallet usati da autisti e li rivendevano tramite società filtro senza versare l’IVA, sfruttando il reverse charge. Le indagini coordinate dalla Procura di Parma hanno evidenziato un danno all’erario di 63 milioni di euro e hanno portato a sequestro preventivo dei conti. Questo precedente mostra come l’amministrazione sia particolarmente attenta alla tracciabilità dei pallet e all’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti. Il corriere che riceve un avviso in tale contesto deve immediatamente presentare prova dell’effettività degli acquisti e della rivendita con regolari documenti di trasporto.

3.4 Difesa penale e impatto delle sentenze di assoluzione

L’accertamento fiscale può originare anche procedimenti penali per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) o omessa dichiarazione (art. 5). La difesa penale, condotta parallelamente a quella tributaria, deve mirare ad ottenere un’assoluzione con formula piena. Con l’introduzione dell’art. 21-bis l’assoluzione definitiva perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario . Tuttavia, la Cassazione 3800/2025 ha limitato tale efficacia alle sanzioni ; per i tributi l’assoluzione è solo un elemento di prova. In attesa del chiarimento delle Sezioni Unite, conviene sempre depositare la sentenza penale e chiedere la sospensione del giudizio tributario, evidenziando come la prova sia già stata valutata in sede penale. Nel caso dell’ordinanza 23570/2024 l’avviso è stato annullato proprio in virtù della sentenza di assoluzione .

3.5 Richiesta di rimborso per imposte estere e doppia imposizione

I corrieri internazionali spesso percepiscono redditi o profitti esteri soggetti a tassazione all’estero. L’art. 165 del TUIR riconosce un credito per le imposte pagate all’estero, ma l’Agenzia può negarlo se il reddito non è stato indicato nella dichiarazione. La Cassazione n. 24205/2024 ha statuito che le convenzioni contro la doppia imposizione prevalgono sulle norme interne: il credito spetta anche se il reddito estero non è stato dichiarato . Per far valere il diritto è necessario presentare domanda di rimborso entro il termine di decadenza e dimostrare l’avvenuto pagamento dell’imposta estera. In caso di rigetto tacito, il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni dalla richiesta .

3.6 Eccezione di nullità per violazione del principio di unicità e autotutela

Quando l’Agenzia emette un avviso sostitutivo con una pretesa maggiore, occorre verificare se il primo avviso fosse affetto da vizi tali da giustificare l’autotutela. La sentenza delle Sezioni Unite 30051/2024 chiarisce che l’annullamento e la sostituzione sono legittimi se l’amministrazione agisce entro il termine di decadenza e annulla l’atto viziato . Tuttavia, se l’ufficio emette un secondo avviso senza annullare il primo o senza spiegare i nuovi fatti, si viola il principio di unicità e l’atto è nullo. Inoltre l’art. 7, comma 1-bis dello Statuto prevede che i fatti posti alla base dell’atto non possono essere modificati senza adottare un nuovo avviso .

3.7 Strategie negoziali e transazioni

Oltre alla difesa processuale, il corriere può negoziare con l’Agenzia mediante:

  • Rottamazione delle cartelle: aderire alle definizioni agevolate per ridurre sanzioni e interessi, presentando le domande nei termini previsti dal D.L. 202/2024 ;
  • Transazione fiscale nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento o di concordato preventivo. L’accordo prevede una riduzione del carico tributario in funzione della capacità di rimborso e deve essere approvato dagli organi dell’OCC;
  • Piano del consumatore: per l’imprenditore individuale che opera come corriere; il piano prevede il pagamento parziale dei debiti con esclusione di quelli privilegiati.

In tutte queste ipotesi è fondamentale un approccio cooperativo: presentare documenti che dimostrino la capacità di pagamento, proporre piani di rientro sostenibili e dimostrare la volontà di adempiere. L’esperienza dell’avv. Monardo consente di valutare se la definizione agevolata sia conveniente rispetto all’esito del giudizio.

4. Strumenti alternativi e procedure di composizione della crisi

4.1 La rottamazione‑quater e le nuove riaperture 2025

La rottamazione-quater è stata introdotta dal D.L. 34/2023 per consentire ai contribuenti di definire i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022. Il contribuente che aderisce paga solo l’imposta e una quota ridotta di interessi e aggio, senza sanzioni. Dopo la proroga del 2024, la scadenza della quinta rata è stata fissata al 15 settembre 2024 con tolleranza fino al 23 settembre . Il D.L. 202/2024 ha riaperto i termini per chi era decaduto: la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025 e l’aderente doveva versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 . La misura ha sospeso le procedure esecutive e cautelari fino al versamento della prima rata.

Per un corriere sotto accertamento, la rottamazione può rappresentare un sollievo: consente di cancellare cartelle relative ad anni antecedenti e di concentrare le risorse sulla contestazione in corso. È importante, però, non confondere l’adesione con la definizione del nuovo avviso: l’avviso di accertamento non iscritto a ruolo non può essere definito con la rottamazione, ma solo attraverso l’accertamento con adesione o il ricorso.

4.2 Piani del consumatore e accordo di ristrutturazione del debito

La Legge 3/2012 consente ai piccoli imprenditori e ai professionisti di accedere alla procedura di sovraindebitamento. Il piano del consumatore è rivolto al debitore persona fisica che non abbia debiti derivanti da attività imprenditoriale, mentre l’accordo di ristrutturazione è destinato anche agli imprenditori minori. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come uno squilibrio che rende difficoltoso il pagamento. L’art. 7 prevede che il piano debba assicurare il pagamento di IVA e ritenute. Per il corriere in forma di ditta individuale l’accordo consente di proporre ai creditori un piano di rientro con falcidia dei debiti chirografari e pagamento dilazionato dei tributi. La procedura è gestita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) con l’assistenza di un professionista come l’avv. Monardo, che valuta la fattibilità del piano, redige la relazione e assiste il debitore davanti al tribunale.

4.3 Concordato preventivo e transazione fiscale

Le società di capitali che gestiscono flotte di veicoli e grandi magazzini possono ricorrere al concordato preventivo, disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Nel concordato preventivo il contribuente può proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate ex art. 63 CCII, offrendo il pagamento parziale dei tributi e delle sanzioni. La transazione deve garantire un trattamento non deteriore rispetto agli altri creditori e richiede il parere dell’Agenzia. Anche in questo caso è necessario rispettare l’ordine di prelazione: i debiti per IVA e ritenute vanno saldati integralmente o con un accordo autorizzato dal tribunale. Il corriere che affronta un accertamento da milioni di euro può trovare nel concordato l’unico strumento per salvare l’azienda e assicurare la prosecuzione dell’attività.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Non reagire alla notifica: ignorare l’avviso o pensare che “non succederà nulla” è l’errore più grave. I termini decorrono dalla notifica e non possono essere prorogati. È indispensabile rivolgersi immediatamente a un professionista.
  2. Non conservare i documenti: nel settore logistico il volume di carte è enorme. Spesso il contribuente non conserva bolle di trasporto, CMR o contratti; senza prova documentale la difesa è quasi impossibile. Adottare un sistema di archiviazione digitale è fondamentale.
  3. Sottovalutare l’accertamento induttivo: l’agenzia può ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni e studi di settore. È necessario fornire dati analitici che spieghino eventuali scostamenti.
  4. Confondere rottamazione e accertamento con adesione: la rottamazione estingue i carichi iscritti a ruolo, non gli avvisi di accertamento non definitivi. Per ridurre le pretese dell’avviso occorre la via dell’adesione.
  5. Non considerare il sovraindebitamento: quando l’ammontare dei debiti supera le capacità economiche, occorre valutare le procedure di composizione della crisi. Ignorare questa possibilità può portare al fallimento.
  6. Non depositare la sentenza penale: se il contribuente è assolto in sede penale, la sentenza può avere effetti nel processo tributario . Non depositarla significa rinunciare a una potente arma difensiva.
  7. Non verificare la qualifica dei pallet: l’IVA sul pallet recuperato è assolta tramite reverse charge ; se l’azienda utilizza pallet nuovi senza applicare il regime ordinario l’avviso è fondato. Occorre classificare correttamente le operazioni.
  8. Presentare ricorsi generici: la Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che non si confrontano con la ratio decidendi . La difesa deve essere specifica e argomentata.
  9. Dimenticare i termini: oltre ai 60 giorni per ricorrere, ricordarsi dei termini per l’adesione (90 giorni di sospensione) e per la rottamazione (al 30 aprile 2025 per la riapertura ). Una scadenza saltata può precludere la tutela.
  10. Rinunciare alla negoziazione: anche quando l’atto appare illegittimo, considerare la possibilità di una transazione o di un piano di rientro può evitare anni di contenzioso e garantire la continuità aziendale.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme di riferimento e termini

NormaContenuto principaleTermini e note
D.P.R. 600/1973, art. 42L’avviso di accertamento deve essere motivato, firmato dal capo dell’ufficio e contenere base imponibile, aliquote e motivazione; è nullo in caso di mancanza di motivazione .Possibilità di chiedere deduzione delle perdite entro 60 giorni; sospensione termini di ricorso.
D.P.R. 600/1973, art. 43Termini di decadenza: 31 dicembre del quinto anno successivo per dichiarazione presentata; settimo anno se dichiarazione omessa .Nuovo avviso ammesso solo con indicazione di nuovi elementi.
D.P.R. 633/1972, art. 74, comma 7Reverse charge per cessione di pallet in legno recuperati .L’acquirente integra la fattura e versa l’IVA.
Legge 212/2000, art. 12Diritti durante i controlli: autorizzazione motivata, orari di lavoro, osservazioni entro 60 giorni (norma abrogata ma principio ancora rilevante) .Il contraddittorio preventivo resta fondamentale.
Legge 212/2000, art. 9-bisPrincipio di unicità dell’azione accertativa: un solo avviso per tributo e periodo .Corretta attraverso l’autotutela se vi sono vizi formali; la riforma 2024 ha introdotto limite.
D.Lgs. 218/1997, art. 6 e 7Accertamento con adesione: richiesta sospende il termine per 90 giorni; accordo scritto riduce le sanzioni .Rappresenta un contratto non impugnabile per gli stessi motivi.
D.Lgs. 546/1992, art. 21Termine per proporre ricorso: 60 giorni dalla notifica .Dal 2026 saranno 30 o 90 giorni a seconda della modalità di notifica.
D.Lgs. 74/2000, art. 21-bisLa sentenza penale irrevocabile di assoluzione costituisce giudicato nel processo tributario in relazione ai medesimi fatti .Applicazione controversa: Cass. 3800/2025 la limita alle sanzioni .
Legge 3/2012, artt. 6-7Definisce il sovraindebitamento e consente di proporre accordi o piani del consumatore.È necessario soddisfare i crediti privilegiati; procedure attraverso OCC.
D.L. 202/2024 e Legge 15/2025Riapertura della rottamazione-quater per chi è decaduto; sospensione esecuzioni .Domande fino al 30 aprile 2025 e prima rata al 31 luglio 2025.

6.2 Strumenti difensivi e loro benefici

StrumentoFinalitàBeneficiLimiti
Accertamento con adesioneDefinire bonariamente l’accertamentoRiduzione sanzioni a un terzo del minimo; rateizzazione; chiusura del contenziosoIn caso di mancato pagamento o falso dichiarato, l’atto riprende effetto; non si applica alle imposte iscritte a ruolo.
Ricorso in Commissione TributariaContestare l’atto davanti al giudicePossibilità di annullare l’avviso; sospensione esecuzioneProcessi lunghi; costi legali; incertezza dell’esito.
Rottamazione-quaterEstinguere i carichi iscritti a ruoloAbolizione sanzioni e interessi di mora; rateizzazione; sospensione esecuzioneNon riguarda avvisi non ancora iscritti; pagamento deve avvenire nei termini.
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)Gestione globale dei debiti per imprenditori minoriPossibilità di falcidia dei debiti chirografari; tutela dell’abitazione; esdebitazione finaleNecessità di dimostrare la meritevolezza; pagamento integrale dei crediti privilegiati.
Transazione fiscale (CCII)Ridurre i debiti tributari nell’ambito del concordatoDilazione e riduzione dei tributi; continuità aziendaleRichiede approvazione del tribunale e parere favorevole dell’Agenzia; deve assicurare trattamento non deteriore.
Sentenza penale di assoluzioneFar valere l’assoluzione nel processo tributarioPossibile annullamento dell’avviso grazie all’art. 21-bisEfficacia incerta: la Cass. 3800/2025 la limita alle sanzioni ; necessaria coincidenza dei fatti.

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande pratiche che i titolari di corrieri internazionali ci pongono spesso. Le risposte sono formulate in modo chiaro ma basate su norme e giurisprudenza aggiornate.

  1. Ho ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2018 nel dicembre 2025. È ancora valido?

Probabilmente no. Per le imposte dirette il termine di decadenza è cinque anni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo) . Un avviso relativo al 2018 doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2023, salvo raddoppio dei termini in caso di reato. Verifica se vi sono denunce penali a carico; in loro assenza puoi eccepire la decadenza.

  1. L’Agenzia mi contesta l’omesso reverse charge su pallet “nuovi”, ma io ho acquistato pallet usati. Come difendermi?

Il reverse charge si applica solo ai pallet recuperati per il riutilizzo . Devi dimostrare che i pallet erano usati (ad esempio attraverso la certificazione del fornitore) e che hai integrato la fattura e versato l’IVA. Se l’ufficio considera erroneamente “nuovi” i pallet recuperati, l’avviso è impugnabile per difetto di motivazione.

  1. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione-quater?

Il mancato pagamento oltre cinque giorni di tolleranza comporta la decadenza dai benefici: ritornano sanzioni e interessi e riprendono le azioni esecutive . Verifica se puoi aderire alla riapertura del 2025 presentando domanda entro il 30 aprile .

  1. È vero che l’amministrazione può emettere più avvisi sullo stesso periodo?

In linea di principio no. Il nuovo art. 9-bis dello Statuto impedisce più azioni accertative per lo stesso periodo . Tuttavia la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della sostituzione dell’avviso viziato con uno nuovo entro i termini di decadenza . Se ricevi due avvisi verifica se il secondo annulla il primo e se sono esplicitati i nuovi elementi.

  1. Come posso contestare un avviso basato su presunzioni?

Devi produrre prove documentali che smontino gli indizi. Ad esempio, se l’ufficio contesta ricavi non dichiarati perché il numero di pallet spediti risulta superiore al fatturato, puoi esibire contratti di conto deposito, note di credito, documenti di trasporto o dimostrare che i pallet sono stati restituiti dal cliente. Ricorda che l’onere probatorio è dell’amministrazione ma può essere invertito se non fornisci la controprova.

  1. Ho una filiale in Francia che gestisce i pallet per i clienti francesi. L’Agenzia mi contesta l’esterovestizione e mi tassa i ricavi in Italia. Cosa fare?

Devi dimostrare che la filiale ha una propria organizzazione, personale, mezzi e poteri decisionali. La Cassazione richiede prove gravi, precise e concordanti per riqualificare la società estera come stabile organizzazione; se l’accertamento non entra nel merito della gestione francese ma si limita a supporre l’esterovestizione, il ricorso può essere accolto . Fornisci contratti di lavoro, bilanci, fatture e documenta la presenza fisica in Francia.

  1. C’è un termine per chiedere l’accertamento con adesione?

Sì. La domanda va presentata entro il termine di impugnazione dell’avviso (60 giorni) e sospende il termine per 90 giorni . Se ricevi un invito al contraddittorio dopo il PVC, hai 30 giorni per chiedere l’adesione. In ogni caso conviene presentare l’istanza il prima possibile per avere più tempo per prepararsi.

  1. Posso utilizzare una sentenza penale di assoluzione per annullare un avviso?

Con l’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 la sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato nel processo tributario . Tuttavia l’applicabilità è oggetto di contrasto: la Cassazione 3800/2025 la ritiene limitata alle sanzioni . In ogni caso depositare la sentenza è utile per ottenere la sospensione del giudizio e per fornire un elemento probatorio decisivo.

  1. Sono stato assolto in un processo penale nel 2023. Posso invocare l’art. 21-bis nel processo tributario pendente?

Sì, se il giudizio tributario di Cassazione era pendente al 29 giugno 2024. L’ordinanza 12418/2025 ha chiarito che la norma si applica retroattivamente in questi casi . Devi dimostrare che si tratta degli stessi fatti materiali e che la sentenza penale è definitiva.

  1. L’Agenzia può pignorare i camion o iscrivere ipoteca sulla sede?

Se non paghi o non impugni l’avviso, l’amministrazione può iscrivere ipoteca e procedere al fermo dei veicoli. Presentando ricorso e chiedendo la sospensione puoi bloccare tali azioni in via cautelare. Inoltre, aderendo alla rottamazione o presentando un piano di rientro potrai evitare i pignoramenti.

  1. È necessario farsi assistere da un avvocato cassazionista?

Per i ricorsi in Cassazione sì: la difesa deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ma già nelle fasi antecedenti è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in diritto tributario e crisis management, come l’avv. Monardo, che può analizzare l’atto, assisterti nel contraddittorio e valutare le alternative.

  1. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione del debito?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale; l’accordo è esteso anche agli imprenditori minori. Entrambi permettono di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato; tuttavia l’accordo richiede l’approvazione dei creditori, mentre il piano può essere omologato dal giudice anche senza il consenso di tutti. In ogni caso, i crediti fiscali privilegiati devono essere soddisfatti integralmente o con trattamento adeguato.

  1. Cosa succede se l’Agenzia annulla un avviso e ne emette uno peggiore?

Si tratta di autotutela sostitutiva. La Cassazione ha ritenuto legittimo annullare un avviso viziato e sostituirlo con uno più gravoso purché non sia decorso il termine di decadenza e il primo avviso sia formalmente annullato . Se manca l’annullamento o se sono trascorsi i termini, l’avviso è illegittimo.

  1. Quali sono i costi dell’accertamento con adesione?

Oltre alle imposte e alle sanzioni ridotte, occorre versare gli interessi legali e le spese di notifica. In caso di rateizzazione si applicano interessi sugli importi dilazionati. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo . È richiesto il versamento della prima rata al momento della firma dell’accordo.

  1. Posso compensare le perdite pregresse con l’accertamento?

Sì, l’art. 42 del DPR 600/1973 consente al contribuente di chiedere la deduzione delle perdite pregresse entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . La richiesta sospende per lo stesso periodo il termine per ricorrere. Presenta un’istanza motivata indicando le perdite da portare in deduzione.

  1. Se aderisco alla rottamazione, posso continuare a contestare l’avviso?

La rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo. Se l’avviso non è stato ancora iscritto, l’adesione alla rottamazione non preclude l’impugnazione dell’avviso. Potrai definire le cartelle pregresse e contestare l’avviso per ridurre i nuovi importi.

  1. Come si calcola il termine per ricorrere quando la notifica avviene all’estero?

Il termine decorre dal momento in cui l’atto è effettivamente consegnato al destinatario o all’autorità estera. Occorre verificare la prova dell’avvenuta consegna. Se l’ufficio non prova la consegna, l’atto è inefficace . In tal caso, l’impugnazione può essere proposta in qualsiasi momento.

  1. È possibile sospendere un fermo amministrativo su un camion?

Presentando ricorso e un’istanza di sospensione cautelare si può ottenere la sospensione del fermo. Occorre dimostrare che il veicolo è indispensabile per l’attività e che il fermo causa un danno grave e irreparabile.

  1. L’Agenzia può revocare una sua decisione favorevole?

Sì, nell’ambito dell’autotutela sostitutiva. Se l’ufficio accerta che la decisione è illegittima (ad esempio, ha concesso un rimborso non dovuto) può annullarla e emettere un nuovo atto più sfavorevole . Tuttavia l’autotutela non può essere esercitata se è intervenuto un giudicato o se sono decorsi i termini di decadenza.

  1. La pandemia o eventi eccezionali possono giustificare proroghe?

In passato sono state emanate norme che hanno prorogato i termini di versamento e di accertamento per emergenze sanitarie o calamità naturali. Al momento non sono previste proroghe generalizzate, ma è possibile che norme future concedano dilazioni per determinati territori o settori. È bene monitorare la legislazione per non perdere agevolazioni.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Esempio: corriere internazionale con accertamento IVA su pallet

Scenario: Un corriere internazionale con sede in Germania e filiale italiana riceve un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2021. L’ufficio contesta:

  • l’omessa applicazione del reverse charge su cessioni di 50.000 pallet recuperati, per un valore di 1 milione di euro;
  • la riqualificazione della filiale tedesca come stabile organizzazione in Italia, con maggiore reddito imponibile di 2 milioni di euro;
  • l’assenza di contraddittorio preventivo.

Calcolo delle pretese:

  1. IVA su pallet: l’ufficio calcola 22 % di IVA su 1 milione = 220.000 € di imposta, applicando sanzioni del 90 % (198.000 €) per omessa autofatturazione. Totale 418.000 €.
  2. Imposte dirette: maggiore imponibile di 2 milioni; con aliquota IRES 24 % e IRAP 3,9 % si ottengono 558.000 € di imposte. Le sanzioni sono del 30 % (167.400 €). Totale 725.400 €.
  3. Totale avviso: 1.143.400 € più interessi. L’ufficio notifica l’atto il 10 ottobre 2025.

Azioni difensive:

  1. Controllo della notifica: la filiale italiana riceve la PEC il 13 ottobre. Termini per ricorrere: 60 giorni, quindi fino al 12 dicembre 2025.
  2. Verifica dei termini: per l’anno 2021 l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre 2026 (termine ordinario). Nessuna decadenza.
  3. Contestazione del reverse charge: si dimostra con documenti che i pallet erano recuperati e che l’IVA è stata assolta con autofatture. Si chiede l’annullamento della contestazione da 418.000 €.
  4. Stabile organizzazione: si presentano contratti, bilanci e prove dell’autonomia della filiale tedesca. Si sostiene l’insussistenza della stabile organizzazione e si contesta la presunzione di ricavi nascosti.
  5. Violazione del contraddittorio: l’avviso è stato emesso senza invito a comparire. Si eccepisce la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12 dello Statuto .
  6. Accertamento con adesione: si presenta istanza entro il 12 dicembre. Durante il contraddittorio, l’ufficio riconosce l’errata contestazione del reverse charge e riduce la ripresa a 200.000 € per differenze inventariali. Le sanzioni scendono a 66.000 € (un terzo del minimo). Sulle imposte dirette, dopo aver valutato i documenti, l’ufficio riduce il maggior imponibile a 800.000 €.
  7. Accordo finale: pagamento di 800.000 € × (24 % + 3,9 %) = 223.200 € di imposte dirette; sanzioni ridotte a 22.320 €; IVA residua 200.000 € × 22 % = 44.000 € con sanzioni ridotte a 14.520 €. Totale da versare: circa 304.040 € in cinque rate semestrali.

Questo esempio evidenzia quanto possa incidere la qualità della difesa: da una pretesa di oltre un milione di euro, si arriva a un accordo da 304.040 €. Senza una corretta strategia e senza presentare i documenti idonei, l’ufficio avrebbe probabilmente confermato l’intero importo.

8.2 Esempio: rottamazione e sovraindebitamento per salvare l’azienda

Scenario: Una società italiana di logistica ha accumulato cartelle esattoriali per 600.000 € relative a IRPEF, IVA e contributi, oltre ad essere destinataria di un avviso di accertamento per 400.000 €. L’impresa ha quattro autocarri ipotecati e non riesce a far fronte ai pagamenti.

Strategia integrata:

  1. Rottamazione-quater: l’azienda presenta domanda entro il 30 aprile 2025 e ottiene lo sgravio delle sanzioni e degli interessi su 600.000 € di carichi iscritti. Supponendo che le sanzioni e gli interessi rappresentino il 35 % del totale (210.000 €), il debito da rottamare scende a 390.000 €, pagabile in 18 rate.
  2. Accertamento con adesione: per l’avviso da 400.000 € viene richiesta l’adesione; nel contraddittorio si dimostra che una parte delle fatture contestate riguarda pallet già tassati e si riduce la pretesa a 180.000 €, con sanzioni di 54.000 € ridotte a 18.000 €. Totale da versare: 198.000 €.
  3. Procedure di sovraindebitamento: nonostante la riduzione, l’azienda non riesce a pagare. Si avvia un accordo di ristrutturazione del debito ex Legge 3/2012. Nel piano si propone il pagamento integrale dei debiti fiscali (390.000 € + 198.000 €) in 7 anni, con falcidia dei debiti chirografari. Gli autocarri vengono vincolati al piano e non sono pignorati.
  4. Outcome: con la procedura l’impresa evita il fallimento, mantiene i veicoli e può proseguire l’attività. Dopo l’adempimento del piano ottiene l’esdebitazione residua.

Questo caso dimostra come l’integrazione di più strumenti (rottamazione, adesione, sovraindebitamento) consenta di gestire anche situazioni estremamente difficili.

Conclusione: agire tempestivamente è la chiave del successo

L’accertamento fiscale per un corriere internazionale specializzato nel trasporto di pallet è una sfida complessa che richiede competenze giuridiche, contabili e operative. Abbiamo visto che la normativa vigente impone regole stringenti sulla motivazione dell’avviso, sulla notifica, sul contraddittorio e sul rispetto dei termini . Allo stesso tempo, offre al contribuente numerosi strumenti per difendersi: dall’accertamento con adesione alla rottamazione, dalle procedure di sovraindebitamento alla transazione fiscale. La giurisprudenza recente ha rafforzato i diritti del contribuente, riconoscendo l’efficacia delle sentenze penali , la prevalenza delle convenzioni internazionali e il principio di unicità dell’azione accertativa .

Il segreto del successo sta nell’agire tempestivamente. Ogni giorno che passa riduce le possibilità di contestare l’avviso, di aderire a definizioni agevolate o di presentare piani di rientro. È fondamentale raccogliere tutti i documenti, analizzare le ragioni dell’avviso e costruire una strategia. Inoltre, non bisogna trascurare gli strumenti di composizione della crisi: un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione possono salvare l’azienda e preservare i mezzi di trasporto.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono al fianco degli imprenditori e dei privati che operano nella logistica internazionale. Con competenza e determinazione, l’avv. Monardo analizza l’atto, individua le nullità, redige ricorsi efficaci, conduce trattative per l’adesione e assiste nella predisposizione di piani di rientro. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, può proporre soluzioni a 360 gradi: dalla difesa processuale alla ristrutturazione dei debiti.

Se sei alle prese con un avviso di accertamento o con cartelle esattoriali relative al tuo business di corriere internazionale, non aspettare che la situazione peggiori.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!