Introduzione
Il controllo fiscale sul settore del trasporto farmaceutico tocca un aspetto delicato della sanità, in cui l’impresa non si limita a trasferire merci ma gestisce prodotti sensibili per i pazienti (farmaci, vaccini, dispositivi medici). Una verifica dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza può trasformarsi in un accertamento fiscale con richiesta di imposte e sanzioni pesantissime: recupero di IVA, IRES/IRAP/IRPEF, applicazione di sanzioni fino al 200 % delle maggiori imposte, interessi di mora e, nei casi più gravi, denunce penali per frode o infedele dichiarazione. L’errore più grave è sottovalutare la notifica del processo verbale di constatazione o dell’avviso di accertamento: le scadenze sono brevi, la presunzione di evasione può scattare sulla semplice mancanza di documenti e l’onere della prova si sposta quasi subito sul contribuente. È quindi essenziale conoscere subito i diritti e le strategie difensive.
Questo articolo offre una guida completa, aggiornata a dicembre 2025, basata su fonti normative e giurisprudenziali italiane (statuto del contribuente, D.P.R. 633/1972, D.P.R. 441/1997, D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 218/1997, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sentenze della Corte di Cassazione, circolari dell’Agenzia delle Entrate). Verrà illustrato cosa deve contenere l’atto di accertamento e quali sono i termini, come contestare le presunzioni di cessione/acquisto nel settore farmaceutico, quali difese proporre in sede amministrativa e giudiziale, nonché gli strumenti alternativi come la rottamazione dei carichi, i piani del consumatore e l’esdebitazione. Il punto di vista è quello del debitore o del contribuente che deve proteggere l’azienda e il proprio patrimonio.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo Studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una difesa integrata per imprese e privati nel campo tributario e bancario. L’Avv. Monardo è:
- Cassazionista iscritto all’Albo speciale della Corte di Cassazione;
- Coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con presenza nazionale;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze nella composizione negoziata.
Grazie a queste competenze, lo studio analizza in tempi rapidi gli atti dell’Agenzia delle Entrate, predispone ricorsi e istanze (accertamento con adesione, autotutela, sospensione della riscossione), tratta con l’ufficio per riduzioni o rateizzazioni e propone soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Il contributo degli esperti in contabilità, logistica sanitaria e normativa sui farmaci consente di ricostruire correttamente i flussi di merci, i costi di trasporto e le percentuali di scarto o rottura, elementi fondamentali per contestare presunzioni di ricavi occulti.
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale
La difesa efficace contro un accertamento fiscale nel settore del trasporto farmaceutico richiede una conoscenza approfondita delle norme che regolano la presunzione di cessione e acquisto dei beni, dei requisiti formali dell’avviso di accertamento e dei diritti del contribuente durante le verifiche.
1.1 Presunzioni di cessione e acquisto dei beni farmaceutici
1.1.1 Articolo 53 D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 441/1997
Il presupposto su cui si fondano molti accertamenti nel settore farmaceutico è la presunzione di cessione: se l’impresa non dimostra che le merci mancanti dai luoghi in cui esercita l’attività non sono state vendute, l’Amministrazione presume che siano state cedute senza emissione di fattura. L’articolo 53 del Testo unico IVA (D.P.R. 633/1972) dispone che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la sua attività (depositi, sedi, mezzi di trasporto), salvo che il contribuente provi che:
- siano stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
- siano stati consegnati a terzi per lavorazione, deposito, comodato, appalto, trasporto, mandato o altro titolo che non trasferisce la proprietà .
Le modalità per provare la non operatività della presunzione sono state disciplinate dal D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441, emanato proprio in attuazione dell’art. 53 comma 3. L’articolo 1 del D.P.R. 441/1997 conferma che si presumono ceduti i beni che non si trovano nei luoghi dell’impresa e nei mezzi di trasporto . La presunzione non opera se l’impresa dimostra che i beni:
- sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti ;
- sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo (lavorazione, deposito, comodato, appalto, trasporto, mandato, ecc.) .
L’articolo 1 precisa anche che le sedi secondarie, filiali, depositi e mezzi di trasporto devono risultare da documenti (iscrizione alla camera di commercio, dichiarazione IVA, registri). Se la disponibilità di tali luoghi non risulta da registri ufficiali, il contribuente deve dimostrare la destinazione dei beni con documenti annotati nei registri IVA .
1.1.2 Modalità per vincere la presunzione (Art. 2 D.P.R. 441/1997)
L’articolo 2 elenca gli adempimenti per evitare la presunzione di cessione:
- Cessioni gratuite (es. donazioni di farmaci): occorre comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza con data, ora e luogo del trasporto, destinazione e valore dei beni, almeno cinque giorni prima della consegna; emissione di documento di trasporto numerato; dichiarazione sostitutiva dell’ente ricevente . Se il valore è inferiore a 15 000 € o i beni sono deperibili, la comunicazione può essere omessa .
- Perdite dovute a eventi fortuiti: devono essere provate con documentazione di un organo pubblico (polizia, vigili del fuoco) o con dichiarazione sostitutiva resa entro trenta giorni .
- Distruzione o trasformazione di beni: occorre comunicazione agli uffici fiscali con indicazione di data e modalità di distruzione e verbale redatto da pubblici funzionari o dichiarazione sostitutiva se il costo è inferiore a 10 000 € .
- Vendite in blocco o operazioni similari: oltre alla fattura, il trasferimento dei beni deve risultare da documento di trasporto che indica natura e quantità dei beni e contiene la firma del cessionario .
L’articolo 3 stabilisce invece una presunzione di acquisto per i beni trovati nei luoghi dell’impresa: si presumono acquistati dal contribuente se non può dimostrare di averli ricevuti a titolo non traslativo (mandato, trasporto, conto lavorazione). La prova può consistere nella fattura, nel documento di trasporto o in annotazioni nei registri contabili .
Perché è importante? Nel settore farmaceutico, l’impresa di trasporto spesso riceve e consegna prodotti per conto di diverse aziende (farmacie, grossisti, ospedali). Per evitare che un controllo rilevi ammanchi e applichi la presunzione di cessione, è necessario avere documenti di trasporto (DDT) per ogni movimentazione, registri di magazzino aggiornati e comunicazioni preventive in caso di donazioni, smaltimenti o rotture di farmaci.
1.2 Requisiti dell’avviso di accertamento (D.P.R. 600/1973)
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate recupera imposte ritenute evase. Gli articoli 42 e 43 del D.P.R. 600/1973 disciplinano la validità e i termini di notifica. Secondo l’articolo 42, l’avviso deve:
- Indicare l’imponibile accertato, le aliquote applicate e l’ammontare delle imposte e delle sanzioni;
- Essere motivato: deve contenere l’esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con riferimento agli elementi raccolti durante la verifica o le risultanze di altri atti;
- Allegare o richiamare i documenti menzionati; in mancanza di questi elementi l’avviso è nullo .
L’articolo 43 prevede i termini di decadenza: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o presentata in ritardo, il termine è il 7° anno . L’Amministrazione può emettere un accertamento integrativo sulla base di nuovi elementi conoscitivi sopraggiunti, indicando gli elementi che giustificano la rettifica .
La conoscenza di questi termini è fondamentale: se l’Ufficio notifica l’atto oltre il termine, il contribuente può eccepire la decadenza e ottenere l’annullamento.
1.3 Statuto del contribuente e diritto al contraddittorio
La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) tutela il contribuente durante i controlli. L’articolo 12 stabilisce che le verifiche fiscali devono essere motivate e condotte durante l’orario di attività con il minor pregiudizio possibile. Gli agenti devono informare il contribuente dei motivi del controllo e della possibilità di farsi assistere da un professionista . La permanenza degli ispettori nei locali dell’azienda non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di 30 in casi eccezionali . Se durante la verifica si violano le regole, il contribuente può rivolgersi al Garante del contribuente.
Il comma 7 (oggi abrogato, ma applicabile agli accertamenti antecedenti al 2023) prevedeva che, dopo il rilascio del processo verbale di constatazione, l’Amministrazione non potesse emettere l’avviso di accertamento prima di 60 giorni, salvo casi di particolare urgenza . La Corte di Cassazione ha affermato che tale termine deve essere rispettato anche nel caso di acquisizione di soli documenti, poiché il verbale di chiusura costituisce presupposto per esercitare il contraddittorio . Il legislatore ha poi introdotto l’art. 6‑bis dello Statuto, in vigore dal 2023, che generalizza il diritto al contraddittorio: l’ufficio deve comunicare lo schema di atto impositivo e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare deduzioni. L’atto emesso prima della scadenza del termine è invalido . Restano esclusi dalla procedura gli atti automatizzati o semiautomatizzati (ruoli e cartelle, accertamenti parziali, comunicazioni di irregolarità) , come precisato dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024.
1.4 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
L’accertamento con adesione consente di chiudere il contenzioso prima del ricorso. L’articolo 6 del D.Lgs. 218/1997 prevede che il contribuente possa presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione o, in mancanza, entro 30 giorni dall’avviso di accertamento . La presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare l’avviso per 90 giorni, periodo durante il quale l’Ufficio deve convocare il contribuente e formulare una proposta di definizione .
L’articolo 7 stabilisce che l’atto di adesione, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio, deve indicare l’imponibile definito, le imposte e le sanzioni concordate e la motivazione . L’articolo 8 regola il pagamento: le somme devono essere versate entro 20 giorni o in rate trimestrali fino a 16 rate se l’importo è superiore a 50 000 € . In caso di mancato pagamento della prima rata, l’adesione è inefficace.
1.5 Giurisprudenza di Cassazione rilevante
La giurisprudenza di legittimità fornisce orientamenti vincolanti sulle modalità di accertamento.
- Presunzione di cessione e calcolo del mark‑up: la Cassazione (sentenza n. 22432/2016) ha stabilito che, quando l’accertamento è basato sulla ricostruzione del reddito mediante percentuali di ricarico (mark‑up), l’Ufficio può utilizzare la media semplice se il campione di prodotti è omogeneo, mentre deve utilizzare la media ponderata quando i beni hanno margini differenti; in ogni caso, l’Ufficio deve motivare la scelta e l’onere della prova passa poi al contribuente . Sebbene la sentenza riguardasse una farmacia, il principio è applicabile al trasporto farmaceutico quando le contestazioni si fondano su calcoli standardizzati di margine.
- Contraddittorio preventivo: con ordinanza n. 24001/2024 la Cassazione ha affermato che la consegna del verbale di chiusura è necessaria in ogni accesso o ispezione, anche quando l’atto consiste nella sola acquisizione di documenti; il termine di 60 giorni per presentare osservazioni decorre da tale consegna e l’Amministrazione non può emettere l’avviso prima di scadenza salvo urgenza . In caso contrario, l’atto è nullo.
- Nullità dell’avviso per omesso contraddittorio (2025): la giurisprudenza recente ha esteso questi principi applicando il nuovo art. 6‑bis dello Statuto. Un articolo dottrinale del 2025 evidenzia che l’atto impositivo deve essere preceduto da comunicazione dello schema, con assegnazione di almeno 60 giorni; se l’atto è emesso prima, è invalido . Sono esclusi i ruoli e le cartelle, gli accertamenti parziali, le intimazioni ex art. 29 D.L. 78/2010 e gli accertamenti per omesso versamento di tasse automobilistiche, addizionali e altre sanzioni amministrative .
Questi principi devono essere richiamati nel ricorso per evidenziare vizi di procedura.
1.6 Rottamazione e definizione agevolata (Legge 197/2022 e aggiornamenti 2023‑2025)
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, nota come rottamazione quater. Secondo l’art. 1, commi 231‑252, i contribuenti possono estinguere i debiti relativi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica; non sono dovuti interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio . Per le sanzioni amministrative non tributarie (es. multe stradali) sono dovuti solo gli interessi di maggiorazione previsti dall’art. 27 L. 689/1981 e dall’art. 30 D.P.R. 602/1973 .
Il D.L. 51/2023 (conv. in L. 87/2023) ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione . Il “Decreto Milleproroghe” 2025 ha reintrodotto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti, estendendo i versamenti mancanti al 31 dicembre 2024 . Queste misure, nonostante non siano specifiche per il trasporto farmaceutico, costituiscono un importante strumento di regolarizzazione.
1.7 Codice della crisi d’impresa e ristrutturazione dei debiti del consumatore
Per le persone fisiche o i piccoli imprenditori del settore che si trovano in sovraindebitamento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), modificato dal D.Lgs. 83/2022, offre diversi istituti:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65‑73): riservata al consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale; consiste in un piano che prevede la soddisfazione, anche parziale, dei creditori sotto la supervisione dell’Organismo di Composizione della Crisi. È destinata ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale e consente la liberazione dai debiti residui dopo l’adempimento .
- Accordo di composizione della crisi: aperto anche a imprenditori cessati o a debitori con debiti misti; prevede la votazione dei creditori su un piano di ristrutturazione .
- Liquidazione controllata: per debitori che non possono proseguire l’attività; un commissario liquida i beni al fine di soddisfare i creditori .
L’articolo 69 del CCII richiede che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e non abbia già beneficiato di due esdebitazioni negli ultimi cinque anni .
Con il decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) la definizione di consumatore è stata chiarita come la persona fisica che contrae debiti per bisogni personali o familiari . Questi istituti possono costituire, per i soci o titolari di imprese di trasporto, un’alternativa per ristrutturare il debito fiscale quando l’accertamento genera debiti superiori alle capacità di pagamento.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
- Ricezione del processo verbale di constatazione (PVC). L’ispezione della Guardia di Finanza presso l’impresa di trasporto farmaceutico si conclude con il PVC, che riassume le violazioni riscontrate. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, il contribuente deve riceverne copia e può presentare osservazioni e documenti entro 60 giorni (termini previgenti) per contestare le conclusioni . Dal 2024 il nuovo art. 6‑bis impone comunque una comunicazione preventiva dello schema di atto che concede almeno 60 giorni per replicare .
- Verifica dei requisiti formali dell’avviso di accertamento. Una volta ricevuto l’avviso, occorre controllare se l’atto indica tutti gli elementi previsti dall’art. 42 D.P.R. 600/1973 (imponibile, aliquote, motivazione, documenti allegati). La mancanza di tali elementi comporta la nullità . Inoltre, bisogna verificare il termine di decadenza: se la notifica è avvenuta dopo il 31 dicembre del quinto anno (o settimo in caso di omessa dichiarazione) successivo a quello di imposta, l’atto è tardivo .
- Valutazione della presunzione di cessione/acquisto. Se l’avviso assume presunti ricavi non dichiarati perché il magazzino o i documenti registrano ammanchi, bisogna verificare se la presunzione è legittima: l’Ufficio deve provare l’ammanco (ad esempio tramite inventario o contabilità) e il contribuente può contrastarlo fornendo documentazione di trasporto, registri di magazzino, verbali di smaltimento, comunicazioni ex art. 2 D.P.R. 441/1997 (cessioni gratuite, distruzioni) . Nel settore farmaceutico la corretta gestione dei DDT e delle autorizzazioni del Ministero della Salute è decisiva.
- Richiesta di accertamento con adesione. Entro 60 giorni dalla notifica del PVC o entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di adesione ex art. 6 D.Lgs. 218/1997 . L’istanza sospende i termini per impugnare l’atto per 90 giorni, tempo durante il quale si svolge il contraddittorio con l’Ufficio per definire la maggiore imposta dovuta e le sanzioni ridotte.
- Preparazione del ricorso. Se non si raggiunge l’adesione o l’atto è viziato, occorre presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (o dalla fine della sospensione). Il ricorso deve contenere i motivi di diritto e di fatto (vizi di motivazione, violazione del contraddittorio, errata applicazione della presunzione, calcoli sbagliati) e può essere accompagnato da istanza di sospensione dell’esecutività per evitare fermi, ipoteche o pignoramenti.
- Riscossione e sospensione. In caso di mancato pagamento, l’avviso diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni. È possibile chiedere la rateizzazione o sospensione dell’esecuzione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Con la riforma della riscossione, la rateizzazione ordinaria può estendersi fino a 72 rate mensili, mentre il mancato pagamento di 5 rate non consecutive comporta la decadenza. Lo studio legale valuta se proporre domanda di definizione agevolata (rottamazione), se aperta, oppure ricorrere a strumenti di crisi (piano del consumatore).
3. Difese e strategie legali per un trasporto farmaceutico
3.1 Contestare la presunzione di cessione
La presunzione di cessione è il perno degli accertamenti riguardanti ammanchi di farmaci o prodotti sanitari. Per difendersi occorre:
- Dimostrare l’esistenza di DDT e registri: i beni possono trovarsi presso clienti, depositi terzi o in transito su camion; occorre produrre documenti di trasporto con causale (conto deposito, comodato, conto visione) come previsto dall’art. 1, comma 5, D.P.R. 441/1997 . In mancanza di DDT, la prova può consistere in annotazioni nel libro giornale o in registri IVA che indichino la natura, la qualità e la quantità dei beni e il destinatario .
- Prova della distruzione o perdita: se i farmaci sono scaduti o deteriorati durante il trasporto (ad esempio per interruzione della catena del freddo), l’azienda deve dimostrare la perdita con verbali di smaltimento redatti da pubblici funzionari (ASL, carabinieri NAS) o dichiarazione sostitutiva, come richiede l’art. 2, commi 3 e 4, D.P.R. 441/1997 . Anche i referti del sistema di telecontrollo della temperatura possono costituire prova.
- Documentare le cessioni gratuite o donazioni: in caso di distribuzione gratuita di farmaci per solidarietà o emergenze (ad esempio durante catastrofi), è necessario rispettare la comunicazione preventiva e la redazione del verbale, salvo i casi in cui il valore sia inferiore a 15 000 € .
- Dimostrare l’autoconsumo o l’impiego produttivo: se i beni sono stati utilizzati per l’attività (es. lubrificanti, materiali di imballaggio), occorre fornire schede di produzione e prove tecniche. Il Mef ha riconosciuto percentuali di calo tecnico per alcuni prodotti, che possono essere invocate.
- Rilevare errori di campionamento e mark‑up: quando l’Ufficio ricostruisce i ricavi applicando percentuali di ricarico, bisogna verificare se il campione di merci è omogeneo. La Cassazione ha affermato che il semplice calcolo della media su un campione non rappresentativo viola il principio di capacità contributiva . Si possono presentare perizie tecniche che dimostrino margini differenti (trasporto a temperatura controllata, costi di sicurezza) rispetto alle medie di settore.
3.2 Vizi formali dell’avviso di accertamento
Oltre a contestare le presunzioni, la difesa può basarsi su vizi formali:
- Insufficiente motivazione: se l’atto non indica i fatti su cui si basa, le ragioni della ripresa e i calcoli effettuati, viola l’art. 42 D.P.R. 600/1973 e l’art. 7 Statuto del contribuente .
- Violazione del contraddittorio: se l’Ufficio emette l’avviso prima dello scadere dei 60 giorni concessi per le osservazioni (art. 6‑bis L. 212/2000) o se non invia lo schema di atto, l’atto è nullo . Occorre verificare anche se l’accesso è stato legittimamente autorizzato, se la permanenza non ha superato 30 giorni e se è stata data comunicazione dei motivi .
- Decadenza: se l’atto è notificato oltre il termine quinquennale (o settennale), il ricorso può essere fondato sulla tardività . Anche la proroga per cause eccezionali (es. pandemia) va verificata.
- Soggetto passivo errato: nel settore dei trasporti è frequente il subappalto. Se l’avviso è emesso contro un soggetto che non è il reale destinatario del reddito (es. cooperativa anziché il vettore), si può eccepire la carenza di legittimazione.
3.3 Accertamento con adesione e definizione del contenzioso
L’accertamento con adesione rappresenta una soluzione alternativa alla lite. Lo Studio Monardo segue questa procedura per ridurre l’imposta e le sanzioni. I punti chiave sono:
- Domanda tempestiva: presentare l’istanza entro 60 giorni dal PVC (o 30 giorni dall’avviso se il PVC non è stato notificato) . La domanda deve indicare le irregolarità contestate e le ragioni per cui il contribuente ritiene eccessiva la pretesa.
- Sospensione dei termini: la presentazione sospende i termini di impugnazione per 90 giorni . L’ufficio può convocare il contribuente per definire l’imponibile e le sanzioni.
- Riduzione delle sanzioni: in caso di adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo; in alcuni casi l’Agenzia consente di definire la controversia con sanzioni al 30 % dell’imposta dovuta.
- Pagamento rateale: l’atto di adesione può prevedere fino a 8 rate trimestrali (16 se l’importo supera 50 000 €). La prima rata deve essere pagata entro 20 giorni ; la mancata corresponsione determina la decadenza dall’adesione.
Lo Studio fornisce assistenza nella negoziazione con l’Ufficio, predisponendo memorie, perizie e documentazione tecnica per ottenere la riduzione della pretesa.
3.4 Ricorso e processo tributario
Se la via conciliativa non produce risultati, l’unica soluzione è proporre ricorso. Le fasi:
- Istanza di sospensione: unitamente al ricorso (o con separata istanza) si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto per gravi e fondati motivi, allegando bilanci, flussi di cassa e documenti che dimostrino il pregiudizio grave e irreparabile.
- Discussione in camera di consiglio: il giudizio di primo grado si svolge con depositi telematici e discussione orale davanti al collegio; l’onere della prova è a carico dell’Agenzia. Il contribuente può richiedere la prova testimoniale o la consulenza tecnica per dimostrare la corretta gestione del magazzino.
- Appello: la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In caso di esito sfavorevole, è possibile proporre ricorso per cassazione entro 90 giorni, solo per motivi di diritto.
3.5 Autotutela e annullamento parziale
Nel corso del contenzioso, l’Amministrazione può annullare l’atto in autotutela se riconosce l’errore. La giurisprudenza del 2024‑2025 ha ammesso l’autotutela sostitutiva peggiorativa: l’Ufficio può ritirare l’atto viziato e sostituirlo con uno nuovo più gravoso, purché non sia scaduto il termine di accertamento e non vi sia un giudicato. Il difensore deve quindi valutare se convenga chiedere l’autotutela o proseguire nella lite.
4. Strumenti alternativi per definire o gestire il debito
4.1 Rottamazione dei carichi (Definizione agevolata)
Come visto, la rottamazione quater (L. 197/2022) consente di chiudere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo imposta e spese di procedura, senza interessi, sanzioni e aggio . La domanda va presentata nei termini stabiliti dai decreti annuali; nel 2025, grazie al decreto Milleproroghe, è stata introdotta la possibilità di riammissione per coloro che hanno perso i benefici a causa del mancato pagamento delle rate . Per le imprese di trasporto farmaceutico con debiti pregressi, questa può essere una via rapida per rientrare in bonis.
4.2 Transazioni fiscali e accordi con l’Agenzia delle Entrate
Per i debiti erariali inclusi in un piano di ristrutturazione del consumatore o un accordo di composizione della crisi, l’Agenzia delle Entrate può partecipare al concordato accettando un pagamento parziale dei crediti privilegiati. Lo Studio negozia con i funzionari per ottenere la falcidia delle sanzioni e la dilazione delle imposte.
4.3 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti
Per l’amministratore o il socio di una società di trasporto che ha garantito personalmente i debiti o che ha debiti personali (es. fideiussioni, cartelle), il piano di ristrutturazione del consumatore può offrire una soluzione. Come ricordato, è disciplinato dagli artt. 65‑73 CCII e si rivolge ai debitori non soggetti a liquidazione giudiziale . Il piano permette:
- Sospensione delle procedure esecutive: con la presentazione della domanda al tribunale tramite l’OCC, il giudice concede misure protettive che bloccano pignoramenti e azioni cautelari.
- Pagamenti sostenibili: il debitore propone un programma di pagamenti compatibile con il suo reddito, che può includere la cessione di beni non essenziali e il mantenimento dell’abitazione principale.
- Esdebitazione: una volta eseguito il piano, il tribunale dichiara la cancellazione dei debiti residui (con esclusione di quelli derivanti da dolo o obbligazioni alimentari). È una forma di “fresh start” per ripartire.
4.4 Accordi di ristrutturazione dei debiti d’impresa
Per le aziende di trasporto farmaceutico che operano come società di capitali e affrontano una crisi economica, il Codice della crisi offre la composizione negoziata (introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi confluita nel CCII). L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto negoziatore iscritto negli elenchi presso le Camere di commercio. L’esperto aiuta le parti a individuare un accordo con i creditori, che può prevedere moratorie, ristrutturazioni del debito e interventi finanziari.
Il coinvolgimento di un professionista con competenze specialistiche nel settore farmaceutico (trasporto e logistica sanitaria) consente di valorizzare elementi quali la concessione di servizi pubblici e la responsabilità verso terzi.
4.5 Rateizzazioni e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Anche al di fuori della rottamazione, l’agente della riscossione può concedere rateizzazioni fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di comprovata difficoltà). Nel 2023 è stata introdotta la possibilità di rateizzare importi inferiori a 120 000 € con semplice richiesta on‑line, senza documenti. Lo Studio accompagna il cliente nella valutazione della sostenibilità della rata rispetto ai flussi di cassa.
4.6 Esdebitazione dell’incapiente
L’art. 282‑288 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente: se, dopo l’esecuzione del piano o della liquidazione, il patrimonio non consente di soddisfare i creditori, il debitore può chiedere l’esdebitazione immediata. È una procedura residuale ma utile per coloro che non possiedono beni e non hanno redditi attuali.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: non leggere o non ritirare la raccomandata con l’avviso di accertamento non ferma i termini. La notifica si perfeziona comunque e i 60 giorni per il ricorso decorrono dalla compiuta giacenza.
- Mancata conservazione dei documenti: molti accertamenti nel trasporto farmaceutico nascono dall’assenza di DDT, registri di magazzino o verbali di smaltimento. Conservate i documenti per almeno dieci anni e digitalizzate i file.
- DDT incompleti: le diciture generiche come “collo” o “merce” non bastano. Indicate sempre natura, quantità e causale (conto deposito, comodato, reso, prova) come richiede il D.P.R. 441/1997 .
- Non presentare osservazioni al PVC: anche se la legge non sempre impone il contraddittorio, inviare memorie e documenti può spingere l’Ufficio a rivedere la pretesa o a formulare un accertamento con adesione più favorevole.
- Ignorare i termini di accertamento con adesione: l’istanza sospende il termine di impugnazione e consente di ridurre le sanzioni. Saltare questa fase significa perdere una chance di definire.
- Assenza di consulenti specializzati: la logistica dei farmaci richiede competenze tecniche (catena del freddo, normative AIFA, registri di tracciabilità). I periti devono supportare le contestazioni.
- Confondere ruoli e cartelle: gli atti automatizzati (cartelle di pagamento, ruoli) non sono soggetti al contraddittorio preventivo , ma possono essere annullati se privi di motivazione o emessi da agente della riscossione incompetente. Verificate sempre il titolo su cui si basa.
- Rinunciare al ricorso per paura delle spese: il processo tributario ha costi accessibili e, se il ricorso è fondato, il giudice può condannare l’Agenzia alle spese.
- Accettare calcoli standardizzati: non fatevi intimidire da percentuali ISA o studi di settore. Dimostrare la specificità del vostro business (trasporti a temperatura controllata, apparecchiature costose) può annullare le presunzioni di margine.
- Non richiedere la sospensione: se l’accertamento è impugnato, è possibile chiedere la sospensione per evitare pignoramenti. La mancata richiesta può portare a misure cautelari (ipoteca su magazzino, fermo amministrativo dei mezzi).
6. Tabelle riepilogative
| Norma/istituto | Oggetto e requisiti principali | Termini e vantaggi |
|---|---|---|
| Art. 53 D.P.R. 633/1972 | Presunzione di cessione: i beni non rinvenuti nei luoghi dell’attività si presumono ceduti; la presunzione non opera se è dimostrato che i beni sono utilizzati nella produzione, perduti o ceduti a titolo non traslativo . | Il contribuente deve documentare cessioni, distruzioni o depositi per evitare l’accertamento; l’Ufficio può accertare anche senza presunzione quando emerge la vendita occulta. |
| D.P.R. 441/1997, art. 1 | Disciplina le presunzioni di cessione/acquisto. Elenca i casi in cui la presunzione non opera (impiego, distruzione, consegna a terzi) e richiede la documentazione delle sedi e dei mezzi . | La mancanza di registrazione dei luoghi o dei mezzi implica presunzione di cessione. |
| D.P.R. 441/1997, art. 2 | Stabilisce le modalità per provare la non operatività: comunicazioni per cessioni gratuite, documenti per perdite e distruzioni . | Le comunicazioni devono pervenire almeno 5 giorni prima della consegna; la perdita fortuita va documentata entro 30 giorni . |
| Art. 42 D.P.R. 600/1973 | Avviso di accertamento: deve indicare imponibile, aliquote, imposte e motivazione; mancanza di tali elementi comporta nullità . | La difesa può eccepire nullità per carenza di motivazione o mancanza di allegati. |
| Art. 43 D.P.R. 600/1973 | Termini di decadenza: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; settimo anno per omessa dichiarazione . | Il contribuente può sollevare eccezione di decadenza; eventuali accertamenti integrativi devono indicare i nuovi elementi di fatto. |
| Art. 12 L. 212/2000 | Diritti durante l’ispezione: l’accesso deve essere giustificato, comunicato e limitato nel tempo; il contribuente può farsi assistere da un professionista . | Eventuali violazioni (mancata comunicazione o superamento dei 30 giorni) possono essere segnalate al Garante del contribuente. |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 (2023) | Contraddittorio preventivo: l’Amministrazione deve inviare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per dedurre; l’atto emesso prima della scadenza è invalido . | È escluso per atti automatizzati, ruoli e accertamenti parziali . |
| D.Lgs. 218/1997 (artt. 6‑8) | Accertamento con adesione: consente al contribuente di chiedere la definizione; l’istanza sospende i termini per 90 giorni ; l’atto di adesione riduce le sanzioni ; possibilità di rateizzare fino a 16 rate . | Riduzione delle sanzioni e possibilità di rateazione; evita il contenzioso. |
| L. 197/2022, art. 1 (Definizione agevolata) | Rottamazione quater: consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2022 pagando solo capitale e spese ; interessi e sanzioni non sono dovuti. | Scadenze prorogate dal D.L. 51/2023 (L. 87/2023) e riaperture 2025 ; strumento per abbattere il debito fiscale. |
| CCII (artt. 65‑73) | Ristrutturazione dei debiti del consumatore: piano che consente al consumatore di pagare i debiti in modo sostenibile, con omologazione giudiziale . | Blocco delle azioni esecutive, liberazione dai debiti residui; richiede meritevolezza e buona fede . |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Ho ricevuto un verbale della Guardia di Finanza per mancanza di alcuni farmaci sul camion. Posso contestare l’accertamento?
Sì. La presunzione di cessione scatta solo se i beni non sono rinvenuti nei luoghi dell’attività e mancano prove contrarie. Presentando documenti di trasporto, comunicazioni preventive di distruzione o donazione e registri di magazzino, si può dimostrare che i farmaci sono stati smaltiti, donati o resi. - In quanto tempo devo impugnare l’avviso di accertamento?
Entro 60 giorni dalla notifica (dopo eventuale sospensione per accertamento con adesione). Se l’avviso non è preceduto da PVC, l’istanza di accertamento con adesione deve essere presentata entro 30 giorni . - L’Amministrazione deve ascoltarmi prima di emettere l’avviso?
Sì. Dal 2023 l’art. 6‑bis dello Statuto obbliga l’Ufficio a inviare lo schema di atto e ad accordare almeno 60 giorni per controdedurre , salvo che si tratti di atti automatizzati o parziali . - Cosa succede se l’avviso è notificato dopo cinque anni?
L’accertamento è decaduto. L’art. 43 D.P.R. 600/1973 limita la potestà dell’Ufficio al 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo per omessa dichiarazione). È un vizio che va eccepito nel ricorso. - Se non pago l’accertamento, possono pignorare i mezzi?
Sì. Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagare o impugnare, l’atto diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca sui magazzini e procedere al fermo amministrativo dei veicoli. Presentare ricorso con istanza di sospensione evita tali effetti. - È possibile rateizzare il debito derivante dall’accertamento?
Con l’accertamento con adesione si può rateizzare fino a 16 rate trimestrali . In fase di riscossione, l’Agenzia può concedere rate fino a 72 mesi (120 in casi di grave difficoltà). - Che differenza c’è tra accertamento con adesione e rottamazione?
L’accertamento con adesione si applica prima che il debito diventi definitivo e consente la riduzione delle sanzioni. La rottamazione riguarda debiti già iscritti a ruolo e consente di pagare solo il capitale e le spese, senza sanzioni . - Posso usare la rottamazione per un avviso relativo al 2024?
Al momento la rottamazione quater riguarda i carichi affidati entro il 30 giugno 2022. Per gli avvisi successivi è possibile aderire solo se la legge di bilancio future estenderà le annualità. Tuttavia, l’accertamento può essere definito con adesione. - Cosa significa “prova di resistenza” nel contraddittorio?
La Cassazione ha affermato che, in caso di omissione del contraddittorio, l’atto può essere annullato solo se il contribuente dimostra che, se avesse potuto presentare deduzioni, l’esito sarebbe stato diverso. Per questo è importante predisporre documenti tecnici e contabili. - La media dei ricarichi utilizzata dall’Ufficio è sempre valida?
No. Se i prodotti trasportati hanno margini diversi (farmaci a temperatura controllata, dispositivi medici, vaccini), la media semplice può essere fuorviante. La Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione deve giustificare la metodologia scelta e la rappresentatività del campione . - Posso ancora contestare l’accertamento se ho pagato una rata?
Il pagamento non equivale ad acquiescenza se specificato che si tratta di pagamento in pendenza di ricorso. Tuttavia, aderire all’accertamento con adesione comporta la rinuncia all’impugnazione. - Se l’avviso è intestato alla società ma le somme riguardano l’amministratore, come mi difendo?
È possibile eccepire l’errata imputazione soggettiva. Il Fisco deve dimostrare il trasferimento del reddito all’amministratore; in mancanza di prove, l’accertamento può essere annullato. - Nel trasporto farmaceutico quale documentazione deve accompagnare i farmaci?
Oltre alla bolla di accompagnamento, è necessario il documento di trasporto (DDT) con indicazione del numero di lotto, della quantità, del tipo di farmaco, della temperatura di conservazione e della causale (conto deposito, cessione, restituzione). È consigliabile conservare anche le registrazioni dei sistemi di monitoraggio della temperatura. - Ho smarrito alcuni farmaci durante il trasporto. Come evito la presunzione di cessione?
In caso di furto o smarrimento, occorre presentare denuncia alle autorità e ottenere un verbale. Il D.P.R. 441/1997 prevede che la perdita dei beni deve essere provata con documentazione di un organo pubblico o con dichiarazione sostitutiva fatta entro 30 giorni . - Cosa succede se l’ispezione si protrae per più di 30 giorni?
L’art. 12 Statuto del contribuente prevede che la permanenza negli spazi dell’azienda non può superare 30 giorni lavorativi salvo proroga motivata . Un eccesso ingiustificato può rendere nullo l’accertamento o far riconoscere un risarcimento per attività illegittima. - Posso chiedere un piano del consumatore se l’accertamento supera la mia capacità di pagamento?
Sì, se sei una persona fisica (non titolare di impresa) e i debiti riguardano esigenze personali o familiari. Il piano di ristrutturazione consente di pagare solo una parte dei debiti e ottenere l’esdebitazione . Se invece sei imprenditore, puoi valutare l’accordo di composizione della crisi o la liquidazione controllata. - L’accertamento con adesione impedisce la possibilità di ricorrere al piano del consumatore?
No. L’adesione definisce il debito d’imposta ma, se il contribuente non riesce a pagare, può inserire il debito definito in un piano di ristrutturazione. Tuttavia, le sanzioni già ridotte non subiranno ulteriori falcidie. - Quali sono le conseguenze penali di un accertamento nel trasporto farmaceutico?
Se l’accertamento rileva ricavi evasi superiori a determinate soglie (es. 200 000 € per l’IVA non versata), può essere contestato il reato di dichiarazione infedele o omesso versamento. L’assistenza di un penalista è indispensabile per coordinare la difesa. - È possibile annullare l’atto per “difetto di motivazione” se si limita a richiamare il verbale della Finanza?
Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 29190/2025 (sintesi dottrinale), la motivazione dell’avviso può consistere anche in un richiamo al verbale se questo è stato notificato e contiene le ragioni della ripresa. Tuttavia, l’atto deve indicare gli importi accertati e consentire al contribuente di difendersi. Un richiamo generico è insufficiente. - L’accertamento notificato via PEC è valido?
Sì, purché la notifica avvenga all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente e sia rispettata la normativa sul processo telematico. Occorre verificare l’integrità dei file e la data di consegna.
8. Simulazioni pratiche e casi numerici
8.1 Caso di presunzione di cessione per ammanchi di farmaci
Scenario: la società di logistica sanitaria “Salus Express” gestisce il trasporto di farmaci per conto di diverse farmacie e grossisti. In occasione di un controllo, la Guardia di Finanza rileva che nel magazzino risultano mancanti 2 000 confezioni di un antibiotico generico acquistate nel 2024 per un valore di 30 € ciascuna. L’azienda ha documentato 1 600 confezioni consegnate a depositi terzi con DDT e 200 confezioni distrutte per rottura del contenitore (con verbale ASL). Mancano prove per 200 confezioni.
Presunzione: ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 441/1997, i beni mancanti si presumono ceduti. L’Ufficio calcola la presunta cessione di 200 confezioni × 30 € = 6 000 € di ricavi non dichiarati, applicando l’aliquota IVA del 10 %. Recupera quindi:
- IVA dovuta: 6 000 € × 10 % = 600 €;
- Maggiore IRES/IRAP: ipotizziamo aliquota complessiva 28 %; maggiore imposta = 6 000 € × 28 % = 1 680 €;
- Sanzioni: 90 % dell’imposta (per dichiarazione infedele) = 1 512 €;
- Interessi (3 % annuo per due anni) = circa 120 €.
Totale pretesa: 600 + 1 680 + 1 512 + 120 = 3 912 €.
Difesa: lo studio ricostruisce che le 200 confezioni mancanti erano state consegnate gratuitamente a un’organizzazione no‑profit durante una campagna di solidarietà. Viene prodotto:
- comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate 6 giorni prima della consegna (rispetto dell’art. 2 D.P.R. 441/1997);
- documento di trasporto numerato;
- dichiarazione dell’ente ricevente con quantità e valore .
Il giudice ritiene superata la presunzione e annulla l’accertamento. Questo esempio dimostra l’importanza di documentare le cessioni gratuite.
8.2 Calcolo del risparmio con accertamento con adesione
Scenario: l’Agenzia emette un avviso di accertamento per recupero IVA e imposte sul reddito per un totale di 50 000 € (tra imposta e sanzioni). Il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione.
Trattativa: nella fase di contraddittorio l’Ufficio riconosce errori e ricalcola l’imponibile, riducendo l’imposta a 30 000 €. Le sanzioni, ridotte a un terzo, ammontano a 10 000 €.
Pagamento rateale: con l’accordo l’importo complessivo (40 000 €) può essere dilazionato in 8 rate trimestrali. La prima rata (20 %) è di 8 000 €; le successive rate comportano interessi legali (1 %). Senza adesione, la pretesa di 50 000 € avrebbe sanzioni piene e interessi maggiori.
Risparmio: la differenza tra 50 000 € e 40 000 € è di 10 000 € più interessi e spese legali. Inoltre, l’accordo evita il rischio di soccombenza in giudizio.
8.3 Beneficio della rottamazione quater
Scenario: l’azienda ha debiti iscritti a ruolo per 100 000 €, di cui 60 000 € di capitale, 30 000 € di sanzioni e 10 000 € di interessi e aggio. Presenta domanda di rottamazione quater.
Calcolo rottamazione: secondo la L. 197/2022, paga solo il capitale e le spese di notifica, cioè 60 000 € (più eventuali spese). Le sanzioni, gli interessi e l’aggio (40 000 €) vengono abbonati . La somma può essere versata in un massimo di 18 rate in cinque anni, con interessi del 2 %.
Risparmio: l’azienda risparmia 40 000 €, ottiene una dilazione fino a cinque anni e chiude definitivamente i carichi. Se non avesse aderito, dovrebbe versare l’intero importo con aggio del 6 % e interessi di mora.
Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un’azienda di trasporto farmaceutico può avere impatti devastanti: oltre al recupero delle imposte e alle sanzioni, il fermo dei mezzi o l’ipoteca sui magazzini può bloccare l’attività, con conseguenze anche per la catena di approvvigionamento dei medicinali. Tuttavia, la normativa offre numerosi strumenti per difendersi e risolvere la controversia. Conoscere l’esatta portata delle presunzioni di cessione e acquisto (art. 53 D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 441/1997) e documentare scrupolosamente ogni passaggio dei farmaci consente di contrastare gli accertamenti basati su ammanchi. Esaminare attentamente i requisiti formali dell’avviso (art. 42 D.P.R. 600/1973), rispettare i termini di impugnazione e richiamare il diritto al contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente sono la chiave per far valere la nullità dell’atto.
Le difese legali comprendono la contestazione della motivazione e della presunzione, l’istanza di accertamento con adesione per negoziare la pretesa, il ricorso al giudice tributario per far valere vizi e prove tecniche, e l’uso delle procedure di crisi (rottamazione, piano del consumatore, accordi di ristrutturazione) per ristrutturare il debito. Ogni strategia richiede competenze giuridiche, contabili e tecniche settoriali.
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