Accertamento fiscale a un noleggio barche: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’attività di noleggio barche (charter o locazione) significa affrontare costi elevati per manutenzioni, equipaggio, carburante e ormeggi, con incassi spesso legati alla stagionalità. In questo contesto le verifiche fiscali assumono un ruolo cruciale: l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità di costi, la corretta applicazione dell’IVA o addirittura riqualificare la società come società di comodo se ritiene che le barche siano utilizzate dai soci per il loro piacere personale. Gli accertamenti si basano sempre più spesso su presunzioni gravi, precise e concordanti, come consumi di carburante o transiti registrati, e possono comportare sanzioni elevatissime. Per i titolari di un noleggio nautico è dunque fondamentale conoscere le proprie garanzie procedurali, i rimedi per contestare tempestivamente un avviso di accertamento e gli strumenti per definire o rateizzare il debito.

In questa guida completa e aggiornata al dicembre 2025 analizzeremo:

  • le fonti normative e giurisprudenziali che regolano l’accertamento fiscale nel settore del noleggio barche;
  • il funzionamento delle verifiche tributarie, con particolare attenzione al diritto al contraddittorio preventivo introdotto nel 2024;
  • le strategie difensive per contestare accertamenti basati su presunzioni o carenze documentali;
  • gli strumenti alternativi di definizione agevolata e rateizzazione (rottamazioni, adesione, piani di rientro e procedure di sovraindebitamento);
  • esempi pratici, tabelle di sintesi e risposte alle domande più frequenti.

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

Per affrontare un accertamento fiscale serve l’assistenza di professionisti qualificati. Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e avvocato specializzato in diritto tributario e bancario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio fornisce assistenza in:

  • analisi dell’atto e verifica di vizi di notifica, carenza di motivazione o mancato contraddittorio;
  • presentazione di istanze di autotutela, ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria e richieste di sospensione dell’esecutività;
  • negoziazione di accertamenti con adesione, definizioni agevolate e accordi di ristrutturazione del debito;
  • predisposizione di piani del consumatore o di altre procedure di sovraindebitamento per bloccare pignoramenti e cartelle;
  • gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, banche e creditori.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Diritti del contribuente durante la verifica: Statuto del contribuente

Il decreto legislativo 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) riconosce garanzie fondamentali ai soggetti sottoposti a controllo. L’articolo 12 stabilisce che l’accesso presso locali dell’impresa deve avvenire solo quando è strettamente necessario e deve essere svolto durante l’orario di apertura o attività. Il contribuente ha diritto ad essere informato sull’oggetto e le finalità dell’accertamento e può farsi assistere da un professionista. Al termine della verifica viene redatto un verbale; dopo la consegna della relazione finale, il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni e richieste che l’ufficio è tenuto a valutare. L’atto impositivo non può essere emesso prima del decorso di tale termine, salvo casi di particolare urgenza o rischi di decadenza .

Nel 2024 è stato introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6‑bis dello Statuto). Tale articolo, inserito dal D.Lgs. 219/2023 e modificato dal D.L. 39/2024, prevede che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili siano preceduti da una comunicazione di avvio con la bozza dell’atto; l’Amministrazione deve concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o documenti e motivare poi l’eventuale rigetto. L’inosservanza di questo contraddittorio genera la nullità dell’atto, tranne che per gli accertamenti automatizzati o per casi di indifferibile scadenza . Le disposizioni si applicano agli atti con rilievi fiscali notificati a partire dal 30 aprile 2024 e non preceduti da inviti per compliance o adesione .

Punti chiave:

  • Diritto a conoscere le ragioni della verifica e a essere assistiti da un professionista;
  • Possibilità di far annotare nei verbali le proprie osservazioni;
  • Obbligo di attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento;
  • Nullità dell’atto se manca il contraddittorio preventivo (salvo eccezioni).

1.2 Metodi di accertamento: analitico, induttivo e presuntivo

Il sistema di imposizione diretta italiano è disciplinato dal D.P.R. 600/1973. L’articolo 39 elenca i metodi con cui l’Agenzia può determinare i redditi. In particolare, al comma 1, lettera d) è previsto l’accertamento analitico‑induttivo: anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se gli elementi risultano nel complesso inattendibili o vi sono indizi che l’impresa abbia occultato ricavi, l’Ufficio può determinare i redditi sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti .
Tale disposizione consente di ricostruire i ricavi ipotizzati utilizzando indicatori come:

  • consumi di carburante sproporzionati rispetto ai viaggi documentati;
  • numeri di giornate di noleggio incompatibili con i contratti registrati;
  • spese di manutenzione, portuali o di equipaggio non giustificate da ricavi.

Nel settore nautico la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di tali presunzioni. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28731/2020, ha ritenuto legittimo l’accertamento fondato su un anomalo consumo di carburante: la società di charter aveva dichiarato pochissimi noleggi, ma i litri di gasolio acquistati suggerivano un numero molto più elevato di uscite. I giudici hanno precisato che il metodo analitico‑induttivo può essere utilizzato anche quando la contabilità è formalmente corretta; una volta accertati elementi gravi, precisi e concordanti, l’onere della prova si sposta sul contribuente .
In un’altra sezione della stessa sentenza la Suprema Corte ha chiarito che le spese relative alle imbarcazioni (assicurazioni, manutenzione straordinaria, equipaggio) sono deducibili solo se inerenti all’attività d’impresa e se la prova dell’uso commerciale è fornita dal contribuente; in caso contrario tali costi possono essere indeducibili .

1.3 Uso commerciale della barca e qualificazione giuridica

L’inquadramento fiscale di un’imbarcazione dipende dal suo uso. L’articolo 2 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) stabilisce che una barca da diporto è considerata “adibita a uso commerciale” se è oggetto di contratto di noleggio o locazione finanziaria o è impiegata per attività quali insegnamento della navigazione o commercio itinerante; la qualificazione deve risultare dal Registro telematico centrale . Tuttavia la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23226/2020, ha dichiarato incompatibile con la normativa europea sulle accise la presunzione automatica di uso commerciale derivante dal contratto di noleggio: ai fini dell’esenzione dall’accisa sui carburanti, l’imbarcazione deve effettivamente esercitare un’attività commerciale e spetta al contribuente fornire prova documentale (liste passeggeri, contratti, registri) .

Per l’IVA, l’articolo 8‑bis del D.P.R. 633/1972 prevede che le cessioni, locazioni e prestazioni riguardanti navi destinate alla navigazione in alto mare e impiegate in attività commerciali, industriali o della pesca siano non imponibili (equiparate alle esportazioni) . Anche qui la giurisprudenza richiede prova concreta: la Cassazione n. 22261/2024 ha ribadito che per beneficiare dell’esenzione non basta che l’imbarcazione sia tecnicamente idonea alla navigazione oltre le dodici miglia, occorre dimostrare che essa abbia effettivamente effettuato uscite in alto mare e che il fornitore abbia esercitato diligenza nel verificare l’utilizzo commerciale; l’onere della prova è a carico del contribuente .

Infine, quando la barca viene utilizzata esclusivamente dai soci o da società riconducibili agli stessi, l’Amministrazione può riqualificare la società come “società di comodo” e tassare i redditi in via presuntiva. Sebbene il testo integrale della decisione non sia pubblicato, una recente ordinanza della Cassazione (settembre 2025) ha confermato un accertamento basato sul fatto che l’unico catamarano della società era noleggiato solo a un’entità controllata dai soci; la Corte ha ritenuto sufficiente questo elemento per affermare che l’attività non era rivolta al mercato ma al godimento personale, applicando le presunzioni gravi, precise e concordanti. Questa giurisprudenza suggerisce di evitare contratti intra‑gruppo o con soci se non si vuole incorrere nella qualificazione di società di comodo.

1.4 Poteri di accesso, ispezione e informazioni

Per comprendere il perimetro dei controlli, è utile richiamare i poteri ispettivi che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza esercitano in base al D.P.R. 600/1973 e al D.P.R. 633/1972. L’articolo 33 del D.P.R. 600 conferisce agli uffici la facoltà di richiedere l’esibizione di libri, registri, scritture e documenti contabili, nonché di eseguire accessi presso i locali del contribuente al fine di procedere a ispezioni e verifiche. Dispone inoltre che gli ispettori possano effettuare inventari, verifiche della cassa e dei depositi bancari e interrogare i dipendenti per ottenere informazioni. Disposizioni analoghe sono contenute nell’articolo 52 del D.P.R. 633 in materia di IVA, che stabilisce anche l’obbligo di autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso nei locali di abitazione o nelle parti di immobili destinate anche ad abitazione.

Per quanto riguarda la raccolta di informazioni da terzi, l’articolo 32 del D.P.R. 600/73 consente all’Amministrazione di richiedere dati agli istituti di credito, agli agenti di porto e alle autorità marittime. I dati bancari sono particolarmente sensibili: la Corte di Cassazione ha affermato che l’Agenzia può utilizzare i conti bancari per risalire ai ricavi non dichiarati, ma deve rispettare il principio di proporzionalità e motivare l’atto. Il contribuente ha diritto a conoscere il contenuto delle richieste e a contestare l’uso di elementi irrilevanti.

Un ulteriore strumento è l’invito al contraddittorio ex art. 5 del D.Lgs. 218/1997, con cui l’ufficio invita il contribuente a comparire per fornire chiarimenti e produce, se necessario, questionari. Questi inviti non sono obbligatori ma la loro accettazione può evitare l’avvio di un accertamento; se il contribuente non risponde, l’ufficio può procedere con la ripresa.

1.5 Prescrizione e decadenza

Il potere di accertamento è limitato da termini di decadenza. In generale, per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, l’ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (artt. 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72). Se la dichiarazione non viene presentata o è nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo. Per le accise sui carburanti le regole seguono il D.Lgs. 504/95. Vi sono poi termini speciali: se l’accertamento riguarda il recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati o il contrasto a frodi comunitarie, i termini possono essere prorogati.

La conoscenza dei termini è essenziale perché la notifica tardiva comporta la decadenza dell’azione impositiva: il ricorso fondato su tale vizio è solitamente accettato. Occorre però dimostrare la data di notifica, che coincide con la consegna del plico o la ricezione della PEC.

1.6 Giurisprudenza di riferimento recente

Oltre ai casi già menzionati, nel 2024 e 2025 la giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti applicabili anche ai noleggi nautici:

  • Corte di Cassazione, sez. tributaria, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 2590 (non pubblicata integralmente): ha ribadito che la violazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’avviso; la mancata consegna della bozza è un vizio che può essere fatto valere anche in cassazione.
  • Corte di Cassazione, sentenza 11 novembre 2025 n. 29746: oltre a stabilire che il piano del consumatore non è accessibile a chi garantisce debiti aziendali, ha affermato che le cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali possono essere incluse nelle procedure di sovraindebitamento se il creditore pubblico viene soddisfatto in misura almeno pari al valore di liquidazione .
  • Corte di giustizia tributaria d’Abruzzo, sentenza 29 aprile 2025 n. 286: ha riconosciuto la non imponibilità IVA per la vendita di una barca utilizzata per charter in alto mare, accertando la veridicità dei documenti prodotti (contratti, diari di bordo). La Corte ha sottolineato che l’onere della prova può essere soddisfatto anche con testimonianze e certificazioni della capitaneria di porto .
  • Corte di Cassazione, ordinanza 11 maggio 2025 n. 12453: sebbene riguardi un contratto di godimento di una barca, contiene importanti massime in tema di presunzioni (art. 2729 c.c.): la Cassazione ha ribadito che la presunzione deve essere basata su fatti gravi, precisi e concordanti; un diverso apprezzamento dei fatti di causa non può essere sindacato in cassazione .

L’attenta conoscenza di tali pronunce consente di anticipare le argomentazioni dell’Amministrazione e di strutturare una difesa più efficace.

1.7 Aspetti doganali, accise e imposta di stazionamento

Oltre alle imposte dirette e all’IVA, le società di noleggio barche sono soggette a normative in materia di accise e di imposta erariale sui prodotti petroliferi. Il D.Lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise) stabilisce che il carburante utilizzato per la navigazione commerciale è esente dall’accisa, a condizione che la nave svolga effettivamente trasporto commerciale. Come già ricordato, l’ordinanza 23226/2020 ha disapplicato la presunzione secondo cui il semplice contratto di charter comporterebbe l’esenzione : occorre provare l’attività commerciale attraverso documenti di bordo e contratti. In assenza di prova, l’Amministrazione può recuperare le accise non versate con sanzioni fino al decuplo dell’imposta dovuta.

Dal 2012 è inoltre in vigore l’imposta di stazionamento sulle imbarcazioni da diporto, prevista dall’art. 16 del D.L. 21/2011 (convertito con L. 69/2011). Sebbene questa imposta sia stata più volte sospesa e rimodulata, può essere dovuta dalle imbarcazioni con lunghezza superiore a 14 metri che stazionano in porti italiani, anche se immatricolate all’estero. Per i noleggiatori è importante verificare annualmente se l’imposta è dovuta e, in caso affermativo, versarla entro i termini per evitare sanzioni. Nella determinazione dell’imposta si considerano parametri come la lunghezza fuori tutto, la data di costruzione e l’utilizzo commerciale; sono previste esenzioni per le imbarcazioni utilizzate esclusivamente per finalità sportive o di pubblico servizio.

Le società che effettuano noleggi internazionali devono inoltre confrontarsi con la normativa doganale (Codice doganale dell’Unione e regolamento UE 952/2013). Le imbarcazioni immatricolate in Paesi extra‑UE che entrano nelle acque italiane devono essere importate temporaneamente o in regime di ammissione temporanea. La mancata presentazione della dichiarazione doganale può dar luogo a contestazioni di contrabbando e al sequestro dell’unità. È pertanto fondamentale rivolgersi a uno spedizioniere doganale o a un avvocato esperto in materia internazionale per predisporre la documentazione di ingresso e di uscita. In sede di accertamento, la prova della regolare importazione temporanea esclude la ripresa a tassazione dei dazi e dell’IVA all’importazione.

1.8 Normativa sulla sicurezza della navigazione e impatto fiscale

Le imbarcazioni adibite a noleggio devono rispettare le norme di sicurezza previste dal Codice della nautica e dalle direttive internazionali (SOLAS, MARPOL). Gli ispettori della Capitaneria di Porto verificano periodicamente lo stato della nave, la presenza dei certificati di sicurezza (certificato di sicurezza per imbarcazioni da diporto, certificato di classe), l’efficienza dei dispositivi antincendio, dei giubbotti di salvataggio e degli apparati radio. In mancanza di tali requisiti la barca può essere sottoposta a fermo o sequestro amministrativo.

Dal punto di vista fiscale, la sospensione della navigazione per motivi di sicurezza può avere conseguenze sulla determinazione del reddito: se la barca rimane inutilizzata per diversi mesi, i costi fissi (ormeggio, assicurazione) restano deducibili ma il calo dei ricavi deve essere documentato. Pertanto è consigliabile conservare i verbali della Capitaneria, le fatture di riparazione e i certificati di rimessa in servizio. In caso contrario, l’Amministrazione potrebbe ritenere inattendibili i consumi e i ricavi dichiarati.

1.4 Atti impugnabili e termini di ricorso

L’accertamento fiscale si conclude con la notifica di un avviso di accertamento. L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria: gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione, i ruoli, le cartelle di pagamento e gli altri provvedimenti che modificano in senso sfavorevole la posizione del contribuente . Ogni atto deve indicare il termine per proporre ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica) e l’autorità competente. L’omessa indicazione rende il provvedimento annullabile.

Fino al 2023 era previsto il reclamo‑mediazione obbligatorio per le controversie fino a 50 000 euro, ma con la riforma del processo tributario (D.Lgs. 119/2023 e D.Lgs. 175/2024) l’istituto è stato sostituito dal contraddittorio preventivo, che consente di risolvere la controversia prima dell’emanazione dell’atto.

1.5 Accertamento con adesione e definizione agevolata

Per evitare un contenzioso, il contribuente può accedere all’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’articolo 6 consente di presentare un’istanza di adesione dopo aver ricevuto il processo verbale di contestazione o l’avviso di accertamento. L’istanza deve essere presentata prima del termine di proposizione del ricorso e sospende questo termine per 90 giorni. Con le modifiche del 2024, se l’atto è stato preceduto da contraddittorio ex art. 6‑bis, l’istanza di adesione va presentata entro 30 giorni dalla bozza o 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo . L’accordo definisce la maggiore imposta e riduce le sanzioni a un terzo del minimo; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate trimestrali.

Nel 2023 è stata introdotta la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con il c.d. “tregua fiscale”. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e le circolari dell’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 27 gennaio 2023) prevedono che gli avvisi emessi entro il 31 dicembre 2022 e non impugnati siano definibili con il pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo . Sono ammesse anche le liti pendenti per accertamenti notificati fino al 30 settembre 2022 e le somme risultanti dai processi verbali di constatazione redatti entro il 31 marzo 2023. Il contribuente deve aderire entro i termini previsti, versando o rateizzando quanto dovuto.

1.6 Procedure di sovraindebitamento e tutela del patrimonio

Molti operatori del noleggio nautico hanno debiti non solo fiscali ma anche bancari o verso fornitori. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede diversi strumenti per le imprese sotto soglia, le ditte individuali e i professionisti:

  • Piano del consumatore (art. 67): permette al debitore non imprenditore di proporre, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano di rientro con pagamento anche parziale dei creditori; il Tribunale può omologarlo senza necessità di voto dei creditori. Il piano deve contenere l’elenco dei debiti, l’indicazione dei beni, la documentazione fiscale degli ultimi tre anni e può prevedere la riduzione dei creditori privilegiati purché questi ricevano almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione .
  • Accordo di composizione della crisi: è un accordo sottoscritto dalla maggioranza dei creditori (per valore) e omologato dal giudice; la procedura si applica anche alle imprese minori.
  • Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): consente di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine è previsto l’istituto dell’esdebitazione (art. 283), che libera dai debiti residui il soggetto incapiente.

La Cassazione (sentenza n. 29746/2025) ha precisato che il piano del consumatore non è accessibile al fideiussore di debiti aziendali se il suo obbligo deriva dall’attività imprenditoriale o professionale: il termine “consumatore” indica chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, sicché il socio o amministratore che garantisce le obbligazioni della società non può accedere al piano . Questo orientamento va tenuto in considerazione dalle società di charter che fanno affidamento sui soci per le garanzie bancarie.

2. Procedura dell’accertamento: cosa accade e quali sono i termini

2.1 Avvio della verifica e notifica del processo verbale

Nel settore del noleggio nautico le verifiche fiscali possono essere svolte dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate. La procedura si articola in diverse fasi:

  1. Nomina dell’incaricato e accesso presso la sede: gli ispettori si presentano con un ordine di servizio e indicano l’oggetto della verifica. Può trattarsi di una verifica generale, di un controllo “mirato” su determinati tributi (IVA, imposte sui redditi, accise) o di controlli incrociati.
  2. Esame dei registri contabili: vengono richiesti i libri contabili, i contratti di noleggio, le fatture emesse e ricevute, i registri di bordo (giornale di bordo, logbook), le dichiarazioni di arrivo e partenza. I dati vengono incrociati con i transiti registrati dalle capitanerie e con i consumi di carburante.
  3. Verbalizzazioni: ogni operazione viene verbalizzata. L’azienda può allegare spiegazioni e memorie difensive che devono essere riportate nel verbale .
  4. Consegna del processo verbale di constatazione (PVC): al termine della verifica l’organo redige il PVC con le contestazioni e lo consegna al contribuente. Da questo momento decorre il termine di 60 giorni per presentare osservazioni**.

La fase di verifica è cruciale per raccogliere documentazione difensiva. È consigliabile:

  • farsi assistere subito da un avvocato o commercialista esperto;
  • predisporre contratti di noleggio regolarmente registrati, liste passeggeri, documenti di navigazione, diario di bordo e report di carburante;
  • chiedere che le proprie osservazioni siano riportate nei verbali.

2.2 Il contraddittorio preventivo

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, la fase successiva al PVC prevede che l’Amministrazione invii una bozza dell’avviso di accertamento prima dell’emanazione dell’atto definitivo. Nella bozza devono essere indicati i motivi della pretesa, i riferimenti normativi, l’importo degli imponibili recuperati e delle sanzioni. Il contribuente ha 60 giorni per formulare deduzioni, fornire documenti, richiedere l’accesso agli atti o proporre definizioni. L’ufficio deve motivare l’eventuale rigetto delle osservazioni.

Se l’accertamento viene notificato senza tale contraddittorio, l’atto è annullabile su eccezione del contribuente . Occorre tuttavia verificare se il caso rientra nelle esclusioni (avvisi automatizzati, recupero di crediti inesistenti, notifiche urgenti). Anche in assenza di contraddittorio preventivo, l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale (cioè la violazione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto, che prevede il termine di 60 giorni dopo il PVC) può comportare la nullità dell’accertamento .

2.3 Notifica dell’avviso di accertamento e contenuto dell’atto

L’avviso di accertamento deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente e dell’ufficio che ha emesso l’atto;
  • l’imponibile accertato, con motivazione chiara e specifica delle ragioni di fatto e di diritto;
  • l’impresa interessata (codice fiscale, partita IVA) e la tipologia di imposta (IRES, IRAP, IVA, accise);
  • la liquidazione delle sanzioni e degli interessi;
  • l’indicazione del termine per impugnare (solitamente 60 giorni dalla notifica) e della Corte di giustizia tributaria competente ;
  • l’eventuale invito al contraddittorio (se non era già stato svolto).

L’atto deve essere notificato, a pena di nullità, entro i termini decadenziali stabiliti dalle singole imposte (in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per le imposte dirette e IVA). La notifica può avvenire tramite posta, PEC o tramite messo notificatore.

2.4 Termine per il ricorso e sospensione della riscossione

Dal giorno della notifica decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente può:

  • pagare le somme richieste (eventualmente fruendo delle riduzioni per definizione agevolata o adesione);
  • presentare istanza di accertamento con adesione entro lo stesso termine (o nei termini ridotti se l’atto è stato preceduto da contraddittorio);
  • proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria, depositando presso la segreteria dell’ufficio giudiziario competente il ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura.

In caso di impugnazione, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto se sussistono gravi motivi di danno irreparabile. Inoltre, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendone l’annullamento per errori manifesti (ad esempio errata notificazione o calcolo erroneo); l’istanza non sospende i termini per il ricorso.

2.5 La decisione della Corte di giustizia tributaria

Il processo tributario si svolge in due gradi: provinciale e regionale. Il ricorso deve contenere l’indicazione degli atti impugnati, i motivi di diritto e di fatto, le prove richieste e la sottoscrizione del difensore. Alla prima udienza le parti tentano la conciliazione. La sentenza può:

  • accogliere il ricorso annullando l’atto;
  • confermare l’accertamento;
  • rideterminare l’imponibile.

Contro la decisione della Corte regionale è ammesso ricorso per cassazione per motivi di legittimità. In casi particolari (vizi di notifica, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio), la Cassazione ha annullato accertamenti su charter nautici.

2.6 Riscossione coattiva, cartelle e fermi amministrativi

Se il contribuente non paga le somme indicate nell’avviso o non presenta ricorso entro i termini, l’accertamento diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER) procede alla riscossione coattiva tramite la notifica di una cartella di pagamento. La cartella deve contenere gli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni), il dettaglio del calcolo e la possibilità di rateizzazione. A seguito della cartella, se il debitore continua a non pagare, l’ADER può adottare misure cautelari ed esecutive quali:

  1. Fermo amministrativo dell’imbarcazione e di altri veicoli: impedisce l’utilizzo del mezzo fino al pagamento del debito. È disposto dopo la notifica di un preavviso di fermo e può essere impugnato per vizi di notifica o per sproporzione.
  2. Ipoteca su beni immobili o sull’imbarcazione: l’ADER può iscrivere ipoteca per debiti superiori a 20 000 euro. L’iscrizione illegittima (ad esempio per difetto di contraddittorio o per importi inferiori) può essere impugnata davanti al giudice.
  3. Pignoramento di conti correnti, crediti verso clienti, canoni di noleggio o stipendi. Il pignoramento presso terzi si realizza con l’ordine al debitore del contribuente (ad esempio un’agenzia di charter che deve pagare un noleggio) di versare direttamente all’ADER.

È importante sapere che alcune azioni esecutive possono essere bloccate presentando un ricorso con istanza di sospensione o aderendo a un piano di rateizzazione. Nelle procedure di sovraindebitamento l’automatic stay (blocco delle azioni esecutive) scatta dal deposito della domanda di ammissione al tribunale.

2.7 Comunicazioni, questionari e cooperative compliance

Prima di arrivare all’accertamento, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare strumenti deflattivi quali la lettera di compliance e il questionario ex art. 32. Con la lettera di compliance l’ufficio segnala al contribuente incongruenze riscontrate (per esempio mancate dichiarazioni di contratti di noleggio desunti dai registri portuali). Il contribuente può regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso, versando imposte e sanzioni ridotte. Il questionario, invece, è un invito formale a fornire dati e notizie; la mancata risposta o una risposta incompleta può costituire elemento probatorio a sfavore.

Per le società di maggiori dimensioni, il D.Lgs. 128/2015 ha introdotto il regime di cooperative compliance, che consente un dialogo continuo con l’Amministrazione e la riduzione delle sanzioni in cambio di trasparenza e condivisione dei dati. Sebbene questo regime sia destinato a gruppi societari con ricavi superiori a 750 milioni di euro, il principio di collaborazione può essere adottato anche dalle società di noleggio per mitigare il rischio fiscale: rispondere con puntualità agli inviti e documentare le scelte riduce la probabilità di accertamenti aggressivi.

3. Strategie difensive e impugnazione dell’accertamento

3.1 Verifica preliminare della legittimità dell’atto

Appena ricevi l’avviso di accertamento, procedi con le seguenti verifiche:

  1. Rispetto del contraddittorio: controlla se hai ricevuto la bozza dell’atto con 60 giorni per rispondere; verifica se il PVC è stato consegnato e se è trascorso il termine di 60 giorni prima della notifica dell’avviso. L’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile .
  2. Termine di decadenza: accerta se l’accertamento è stato notificato entro i termini previsti (in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). La notifica tardiva comporta la decadenza.
  3. Notifica regolare: verifica l’indirizzo, la data e la forma della notifica (posta, PEC, messo). Errori possono determinare l’inefficacia dell’atto.
  4. Motivazione sufficiente: l’avviso deve spiegare le ragioni di fatto e di diritto; la Cassazione richiede motivazioni idonee a far comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione. Una motivazione “per relationem” al verbale è ammessa se il verbale è allegato e reso conoscibile.

Se rilevi vizi evidenti, presenta subito un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento; in molti casi l’ufficio preferisce rettificare l’atto evitando il contenzioso.

3.2 Contestazione delle presunzioni

Gli accertamenti nel settore nautico si basano spesso su presunzioni: consumi di carburante, numero di viaggi, dati AIS o AIS (Automatic Identification System) forniti dall’autorità marittima. Per contestarle:

  • raccogli documentazione che dimostri l’effettivo uso della barca: contratti di noleggio, fatture, liste passeggeri, registri di bordo, diari di navigazione, report GPS. Se la barca è rimasta in cantiere per lavori o è stata ferma causa maltempo, allega le prove (fatture di rimessaggio, comunicazioni alla capitaneria).
  • verifica l’attendibilità della presunzione: se l’Ufficio ha utilizzato consumi di carburante, contesta eventuali errori (es. carburante per generatori, viaggi di trasferimento senza charter, carburante venduto a terzi). Ricorda che la presunzione deve essere grave, precisa e concordante ; una semplice anomalia non basta.
  • spiega perché eventuali noleggi non incassati non costituiscono ricavi (cancellazioni, no-show, sconti);
  • in caso di società di comodo, dimostra l’effettiva attività commerciale con contratti a terzi, campagne pubblicitarie, investimenti e progetti di business.

3.3 Prova dell’uso commerciale per IVA e accise

Per godere dell’esenzione IVA per navi adibite alla navigazione in alto mare (art. 8‑bis DPR 633/72) occorre provare:

  • che l’imbarcazione è utilizzata per attività commerciale (noleggio con equipaggio, trasporto passeggeri, charter);
  • che la nave effettua effettivamente navigazione in alto mare, cioè oltre 12 miglia dalla costa. La Cassazione richiede prove documentali (diario di bordo, logbook, apparecchiature GPS) e sottolinea che la mera abilità a navigare in alto mare non è sufficiente ;
  • che il fornitore (ad esempio chi vende o noleggia l’imbarcazione) abbia svolto diligenza nel verificare l’uso commerciale del cessionario o dell’utilizzatore (controllo della licenza, verifica del registro telematico, richiesta di attestazioni).

Per l’esenzione dalle accise sui carburanti, l’ordinanza 23226/2020 ha stabilito che l’imbarcazione deve svolgere un’attività realmente commerciale; il semplice contratto di noleggio non basta . È quindi utile conservare contratti, pagamenti, dichiarazioni doganali e registrazioni dei passeggeri.

3.4 Difesa tecnica e ricorso

Quando il contraddittorio non porta a una soluzione, il ricorso è l’unica via per tutelarsi. Alcuni accorgimenti:

  • Deposita il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (ridotti a 30 giorni per gli avvisi relativi ad accertamenti parziali automatizzati). Il ricorso deve essere presentato tramite Pec o depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria.
  • Chiedi la sospensione della riscossione allegando documenti che dimostrino il pericolo di danno grave e irreparabile (ad esempio l’impossibilità di pagare le spese di gestione della flotta). Allegare fideiussione bancaria o assicurativa può rafforzare l’istanza.
  • Scegli un difensore esperto: la materia tributaria richiede specifiche conoscenze. L’Avv. Monardo, cassazionista, può rappresentarti in giudizio e coordinare periti nautici e commercialisti.
  • Valuta la conciliazione giudiziale: in udienza le parti possono raggiungere un accordo che riduce le sanzioni al 40 % e consente rateizzazioni; questa soluzione evita il rischio di una decisione sfavorevole.

3.5 Difesa in materia di IVA su leasing e charter

Le attività di noleggio nautico prevedono spesso contratti di locazione finanziaria (leasing) o di time charter stipulati con società estere. L’esenzione IVA prevista dall’art. 8‑bis si applica anche a tali contratti, ma l’esperienza giudiziale dimostra che l’Amministrazione contesta la non imponibilità con facilità. Per una difesa efficace occorre:

  1. Verificare l’utilizzatore: il concedente in leasing deve accertare che l’utilizzatore svolga un’attività marittima commerciale. La Cassazione n. 22261/2024 ha chiarito che il fornitore deve adottare diligenza verificando la licenza commerciale, l’iscrizione al registro delle navi e le rotte effettive .
  2. Predisporre documentazione integrata: oltre al contratto, è consigliabile acquisire una dichiarazione dell’utilizzatore sull’uso commerciale, le autorizzazioni rilasciate dalla capitaneria, i certificati di navigazione in alto mare e l’iscrizione al registro telematico come uso commerciale. Tali documenti dimostrano la buona fede del fornitore.
  3. Gestire la base imponibile: per i charter misti che includono tratti in acque territoriali e in alto mare, la circolare 76/E/2001 prevede che la base imponibile sia commisurata in percentuale alla lunghezza della nave. La giurisprudenza (es. C.G.T. Campania 2025) ha ritenuto che l’amministrazione deve considerare la documentazione effettiva e non può basarsi solo su percentuali, qualora i registri di bordo attestino l’effettiva navigazione oltre le 12 miglia .
  4. Conservare le prove: diari di bordo, logbook elettronici, fatture di charter e mappe GPS sono indispensabili per dimostrare l’uso commerciale e il percorso. In loro assenza l’ufficio potrebbe recuperare l’IVA e applicare sanzioni dal 90 % al 180 %.

3.6 Ricorsi per vizi di notifica e di motivazione

Gli avvisi possono essere annullati per vizi formali. La notifica deve rispettare le norme degli articoli 60 D.P.R. 600/73, 140 e 149‑bis c.p.c. e la normativa sulla posta elettronica certificata. Errori comuni includono l’invio a un indirizzo PEC non valido, la mancata indicazione del mittente o la consegna a soggetti non autorizzati. Anche la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere il percorso logico‑giuridico seguito dall’Ufficio; un mero richiamo a presunzioni o a studi di settore non è sufficiente.

In sede di ricorso è opportuno:

  • verificare la regolarità della notifica, richiedendo all’ufficio la relata o l’attestazione di consegna PEC; se la notifica è stata effettuata in modo irregolare (ad esempio consegnata a persona non addetta o a indirizzo errato), il vizio va eccepito in limine;
  • eccepire l’insufficienza della motivazione: un avviso che si limita a riportare un elenco di consumi senza spiegare il metodo di calcolo viola gli articoli 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/73;
  • contestare la mancata trasposizione delle osservazioni: se l’ufficio non considera le deduzioni presentate e non motiva il loro rigetto, l’atto è illegittimo ai sensi dell’art. 6‑bis .

3.7 Uso di perizie, periti nautici e consulenti tecnici

In contenzioso è fondamentale supportare le tesi difensive con perizie tecniche. Il giudice tributario può nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU), ma le parti possono depositare perizie di parte. Nel settore nautico risultano particolarmente utili:

  • Perizie nautiche: redatte da ingegneri navali o periti marittimi, attestano i consumi medi per rotte specifiche, l’incidenza dei generatori e la conformità della barca a navigare in alto mare. Possono confutare le presunzioni dell’ufficio.
  • Perizie contabili: predisposte da dottori commercialisti, dimostrano l’inerenza dei costi e la congruità dei ricavi rispetto ai prezzi di mercato. L’esperto può predisporre un bilancio pro‑forma che corregge eventuali errori dell’ufficio.
  • Consulenze informatiche forensi: analizzano i dati AIS, GPS o software di navigazione per verificare eventuali errori di registrazione; sono utili quando l’ufficio utilizza tabelle automatiche.

Collaborare con il CTU nominato dal giudice e fornire tutte le documentazioni richieste consente di condurre il giudizio su un piano tecnico, spesso più favorevole rispetto all’analisi meramente presuntiva.

4. Strumenti alternativi per risolvere il debito

Quando l’accertamento ha determinato un debito, oppure quando esistono cartelle e pendenze fiscali pregresse, è possibile utilizzare strumenti diversi dal ricorso giudiziale. Ecco i principali.

4.1 Accertamento con adesione e conciliazione

L’accertamento con adesione permette di definire il contenzioso con un accordo con l’Ufficio. Il contribuente presenta un’istanza (entro 30 giorni dalla bozza dell’accertamento o entro 60 giorni dalla notifica dell’atto) e l’Amministrazione lo convoca per un contraddittorio. Se si raggiunge un accordo:

  • le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo;
  • il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 8 rate trimestrali (o 12 per importi superiori a 50 000 euro).

La conciliazione giudiziale, invece, può essere esperita solo dopo la proposizione del ricorso e prevede la riduzione delle sanzioni al 40 %.

4.2 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle

Periodicamente il legislatore concede definizioni agevolate delle cartelle. La “rottamazione quater” introdotta dalla Legge 197/2022 consente di estinguere i ruoli affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e interessi legali, senza sanzioni. Le adesioni devono essere presentate entro i termini stabiliti e i pagamenti possono essere rateizzati.
La definizione agevolata degli avvisi di accertamento prevista dalla stessa legge consente di pagare l’imposta e le sanzioni in misura ridotta a 1/18 del minimo , a condizione che l’avviso sia stato notificato entro il 31 dicembre 2022 o che si tratti di processi verbali consegnati entro il 31 marzo 2023. Il versamento deve avvenire entro i termini indicati nell’avviso.

4.3 Rateizzazioni e piani di rientro

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede la rateizzazione delle cartelle fino a un massimo di 120 rate mensili. Per debiti fino a 120 000 euro è sufficiente presentare una dichiarazione di temporanea difficoltà; per importi superiori occorre allegare la documentazione comprovante la situazione economica (bilanci, dichiarazioni). È possibile anche richiedere la sospensione della riscossione quando è pendente un ricorso o una procedura di adesione.

4.4 Procedure di sovraindebitamento

Se l’attività è schiacciata dai debiti e rischia il fallimento, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal D.Lgs. 14/2019. Le soluzioni più utilizzate dagli operatori del noleggio nautico sono:

  • Piano del consumatore: dedicato ai soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. Permette di ottenere l’omologa del Tribunale anche senza l’accordo dei creditori; è utile per gli armatori privati che noleggiano occasionalmente ma sono sovraindebitati.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori per valore. Consente la falcidia dei debiti fiscali e contributivi se l’Erario accetta il piano.
  • Liquidazione controllata: in caso di insolvenza irreversibile, permette di liquidare i beni (inclusa la barca) con la supervisione del Tribunale; al termine il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).

È fondamentale farsi assistere da un Gestore della crisi iscritto all’OCC. L’Avv. Monardo svolge questo ruolo, predisponendo con i debitori un piano sostenibile e trattando con l’Agenzia delle Entrate per ridurre o rateizzare i debiti.

4.5 Ravvedimento operoso e remissione in bonis

Quando le violazioni fiscali vengono individuate prima dell’avvio di un accertamento, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97. Il ravvedimento consente di pagare l’imposta dovuta con sanzioni e interessi ridotti in base al tempo trascorso dall’omissione:

  • entro 14 giorni la sanzione è dello 0,1 % per ogni giorno;
  • entro 30 giorni la sanzione è dell’1,5 %;
  • entro 90 giorni la sanzione è dell’1,67 %;
  • entro un anno la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo;
  • dopo un anno ma entro due anni si applica 1/6; oltre due anni 1/5.

Nel settore del noleggio è utile per regolarizzare ritardi nella fatturazione, omissioni IVA o mancati versamenti di ritenute sugli stipendi dell’equipaggio. Il ravvedimento può essere effettuato anche dopo l’avvio di un controllo, purché non si sia ancora ricevuta la constatazione di violazione.

La remissione in bonis (art. 2 comma 1 D.L. 16/2012) permette invece di rimediare alla mancata presentazione di comunicazioni o dichiarazioni necessarie per fruire di benefici fiscali (es. opzione per il regime del tonnage tax o per la non imponibilità IVA). Pagando una sanzione minima (250 euro) e presentando la comunicazione entro la scadenza della prima dichiarazione utile, si evita la decadenza dall’agevolazione. Per esempio, se la società non ha comunicato l’opzione per l’uso commerciale dell’imbarcazione, può utilizzare la remissione in bonis per regolarizzare la posizione e accedere all’esenzione.

4.6 Definizione delle liti pendenti e transazione fiscale

La Legge 197/2022 prevede non solo la definizione agevolata degli avvisi ma anche la definizione delle liti pendenti. I contribuenti possono chiudere i contenziosi in Cassazione versando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio: 40 % per le cause pendenti in primo grado, 15 % in secondo grado, 5 % in Cassazione e 90 % in caso di soccombenza parziale. Questa misura è applicabile anche a controversie relative a accertamenti su noleggi nautici.

La transazione fiscale prevista dall’art. 63 del Codice della crisi consente di trattare i debiti tributari e contributivi all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Per essere omologata dal tribunale, la proposta deve offrire all’Erario un pagamento non inferiore al valore che lo Stato otterrebbe nella liquidazione giudiziale. In presenza di imbarcazioni iscritte a registro, occorre predisporre perizie aggiornate sul valore della flotta.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gli operatori del noleggio nautico spesso commettono errori che possono facilitare l’accertamento o rendere difficile la difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Mancanza di documentazione: non conservare i contratti di noleggio, i registri di bordo o le liste passeggeri. La mancanza di tali prove consente al Fisco di presumere l’uso personale.
  2. Utilizzo della barca per scopi personali: affittare l’imbarcazione a società controllate o soci senza un corrispettivo di mercato. Questo comportamento può portare alla qualificazione come società di comodo.
  3. Contabilità non aggiornata: registrare tardivamente fatture o non rilevare incassi in contanti. Anche se l’attività è stagionale, occorre una contabilità ordinata.
  4. Ignorare il contraddittorio: non presentare osservazioni al PVC o alla bozza di accertamento. Le osservazioni spesso consentono di ridurre la pretesa o di farla annullare per vizi formali.
  5. Procrastinare il ricorso: attendere la scadenza per presentare istanze o ricorsi. La tempestività è fondamentale per attivare la sospensione della riscossione.
  6. Trascurare soluzioni stragiudiziali: non valutare l’accertamento con adesione o le definizioni agevolate. Queste procedure possono ridurre significativamente le sanzioni.
  7. Sottovalutare la procedura di sovraindebitamento: molti imprenditori non conoscono la possibilità di ricorrere a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione per uscire dal debito.
  8. Ignorare la compliance preventiva: non prestare attenzione agli inviti a fornire dati o alle lettere di compliance dell’Agenzia. Rispondere tempestivamente può evitare l’apertura di un accertamento e consente di usufruire del ravvedimento operoso.
  9. Separare l’attività dall’imbarcazione: intestare la barca a un’altra società per eludere i controlli non è una soluzione: l’Agenzia può riqualificare l’operazione come abuso del diritto. Meglio documentare la congruità del canone di locazione tra società.
  10. Non tenere traccia dei rapporti con intermediari: i broker o le piattaforme di charter spesso gestiscono le prenotazioni e i pagamenti. Conservare email, contratti e fatture emesse dalle agenzie è fondamentale per dimostrare i ricavi reali e contestare eventuali presunzioni.
  11. Trascurare le normative sulla sicurezza e la certificazione della barca: un’imbarcazione priva di certificazioni di sicurezza può essere fermata dalla capitaneria. Tali sospensioni riducono le giornate di noleggio e possono giustificare consumi inferiori ai dati presunti; manca, invece, la prova se non vengono conservati i verbali di sequestro o i certificati di cantiere.
  12. Evitare la consulenza legale per risparmiare: affidarsi al “fai da te” o a consulenti non specializzati può portare a errori procedurali che precludono il successo. Investire in una consulenza professionale consente di individuare vizi dell’atto e di scegliere la strategia più efficace.

Consigli pratici:

  • Mantieni un dossier completo di ogni noleggio (contratto, lista passeggeri, bonifici, diario di navigazione). Conserva i documenti per almeno dieci anni.
  • Verifica se l’imbarcazione è iscritta come “ad uso commerciale” al registro telematico e aggiorna tempestivamente eventuali variazioni.
  • In caso di contenzioso sull’IVA per navigazione in alto mare, allega registri GPS o dichiarazioni della capitaneria.
  • Se il noleggio è organizzato tramite piattaforme online o broker, conserva le email, i preventivi e i pagamenti digitali.
  • Informa tempestivamente il tuo consulente quando ricevi il PVC o l’avviso di accertamento per pianificare la difesa.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme di riferimento

Norma/ArticoloOggettoContenuto essenziale
L. 212/2000 art. 12Garanzie del contribuenteDefinisce i diritti durante le verifiche: comunicazione delle ragioni, assistenza di un professionista, 60 giorni per osservazioni, obbligo di motivare le conclusioni .
L. 212/2000 art. 6‑bisContraddittorio preventivoIntroduce l’obbligo di inviare la bozza dell’atto con 60 giorni per rispondere; l’atto emesso senza contraddittorio è annullabile .
D.P.R. 600/1973 art. 39Accertamento analitico‑induttivoConsente di rettificare i redditi anche in presenza di contabilità regolare usando presunzioni gravi, precise e concordanti .
D.Lgs. 171/2005 art. 2Uso commerciale di unità da diportoConsidera commerciali le imbarcazioni con contratto di noleggio o locazione e altre attività; registra la qualificazione nel sistema telematico .
D.P.R. 633/1972 art. 8‑bisIVA – Non imponibilitàPrevede la non imponibilità delle operazioni relative a navi impiegate per navigazione in alto mare .
D.Lgs. 218/1997 art. 6Accertamento con adesionePermette al contribuente di chiedere la definizione con l’ufficio; sospende i termini di ricorso e riduce le sanzioni a un terzo .
L. 197/2022, commi 179‑185Definizione agevolataIntroduce la definizione agevolata degli avvisi con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo .
D.Lgs. 14/2019 art. 67Piano del consumatoreConsente ai privati sovraindebitati di proporre un piano con assistenza dell’OCC; il tribunale può omologarlo senza voto dei creditori .

6.2 Scadenze e termini

EventoTermine
Osservazioni al processo verbale di constatazione60 giorni dal rilascio del PVC
Risposta alla bozza di accertamento (contraddittorio)60 giorni dalla ricezione
Istanza di accertamento con adesioneEntro 30 giorni dalla bozza o entro 60 giorni dalla notifica dell’atto
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica dell’avviso
Pagamento con definizione agevolataTermine indicato nell’atto (generalmente 30 o 60 giorni)

6.3 Sanzioni e benefici

ProceduraSanzioniBenefici
Accertamento senza adesioneSanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa; interessi moratoriPossibilità di ricorso per annullare l’atto
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a 1/3 del minimoSospensione rateale; riduzione dei costi del contenzioso
Conciliazione giudizialeSanzioni ridotte al 40 %Chiusura del contenzioso in sede di giudizio
Definizione agevolata (L. 197/2022)Sanzioni ridotte a 1/18 del minimoVersamento unico o rateale; estinzione della lite
Rottamazione cartelleAnnulla sanzioni e interessi di moraPagamento di capitale e interessi legali

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cos’è un accertamento fiscale per un noleggio barche?
È il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni fiscali di un’impresa di charter nautico. L’accertamento può riguardare l’IVA, l’IRES, l’IRAP, le ritenute o le accise e può avvenire tramite ispezioni in loco, richieste di documenti o controlli incrociati. In esito, l’Ufficio notifica un avviso di accertamento con la pretesa di imposte e sanzioni.

2. Quali sono i poteri degli ispettori durante una verifica?
Gli ispettori possono accedere ai locali dell’impresa durante l’orario di apertura, richiedere libri contabili, contratti, documenti bancari, registri di bordo e informazioni da terzi. Devono redigere verbali e rispettare i diritti del contribuente previsti dallo Statuto del contribuente, inclusa la consegna del PVC e il contraddittorio .

3. Se l’imbarcazione è intestata a una società ma usata dai soci, cosa può succedere?
L’Amministrazione potrebbe riqualificare la società come società di comodo e determinare i redditi presuntivamente. L’uso esclusivo da parte dei soci dimostra che l’attività non è economica; per evitarlo occorre dimostrare che la barca è noleggiata a terzi e produce ricavi coerenti.

4. Come dimostrare l’uso commerciale della barca?
Bisogna conservare contratti di noleggio, fatture, ricevute, liste passeggeri, registri di navigazione, fotografie, registrazioni AIS/GPS e qualsiasi altra prova dell’attività charter. L’iscrizione al registro telematico come uso commerciale non basta; occorre anche provare l’effettiva navigazione e la remunerazione .

5. Qual è la differenza tra uso commerciale e uso privato ai fini IVA?
Per ottenere l’esenzione IVA sulle navi da diporto occorre dimostrare che la nave è impiegata in attività commerciali (trasporto passeggeri, noleggio con equipaggio) e che effettua navigazione in alto mare . L’uso privato o per scopi turistici personali non consente l’esenzione.

6. Cosa succede se non mi viene concessa la possibilità di contraddittorio?
Se l’avviso di accertamento viene emesso senza la fase di contraddittorio ex art. 6‑bis, salvo i casi esclusi, l’atto è annullabile. Occorre eccepire la violazione davanti alla Corte di giustizia tributaria .

7. Quali sono i termini per presentare un ricorso?
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, salvo sospensioni (per esempio in caso di istanza di adesione). Il termine può essere ridotto se l’accertamento è automatizzato o per tributi locali.

8. È ancora obbligatorio il reclamo‑mediazione?
Dal 2024 il reclamo‑mediazione è stato sostituito dal contraddittorio preventivo; non è più necessario depositare un reclamo prima del ricorso. Tuttavia, l’Agenzia propone la conciliazione in udienza.

9. In cosa consiste l’accertamento con adesione?
È un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate che consente di ridurre le sanzioni e definire la controversia senza ricorrere al giudice. L’istanza va presentata entro i termini e sospende il ricorso .

10. Come funziona la definizione agevolata degli avvisi?
Per gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2022 e non impugnati o in caso di PV consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile pagare l’imposta e le sanzioni ridotte a 1/18. La domanda si presenta entro i termini e il pagamento può avvenire in più rate .

11. Posso rateizzare le somme dovute dopo un accertamento?
Sì. Se si aderisce all’accertamento con adesione, è possibile pagare in un massimo di 8 rate trimestrali. Per le cartelle emesse in seguito, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente rateazioni fino a 120 rate mensili.

12. Come funziona la sospensione della riscossione?
Dopo aver ricevuto una cartella o un avviso, puoi chiedere al giudice la sospensione depositando una motivata istanza nel ricorso. Inoltre, presentando un’istanza di adesione o di definizione, la riscossione è sospesa fino alla decisione dell’ufficio.

13. Che cos’è il piano del consumatore?
È una procedura di sovraindebitamento rivolta a persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale. Permette di proporre un piano di rimborso parziale dei debiti con l’assistenza di un OCC; il tribunale può omologarlo senza l’assenso dei creditori . La Cassazione ha precisato che non può accedervi chi ha garantito debiti connessi all’attività d’impresa .

14. Cosa significa esdebitazione?
È l’istituto che consente al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti residui dopo la liquidazione controllata. È disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi. Per ottenerla bisogna cooperare con l’OCC e dimostrare di aver ceduto tutto il patrimonio disponibile ai creditori.

15. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento per consumo anomalo di carburante?
Raccogli le prove che giustificano i consumi (viaggi di trasferimento, uso dei generatori, carburante ceduto a terzi), allega i documenti al PVC e presentali nel contraddittorio. In ricorso, contesta l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti .

16. Devo tenere un diario di bordo se noleggio la barca?
Sì. Il diario di bordo e il logbook sono strumenti probatori fondamentali per dimostrare le uscite e la navigazione in alto mare. Inoltre, molte autorità marittime impongono la tenuta di tali registri.

17. Qual è la differenza tra noleggio e locazione?
Nel noleggio la barca è concessa con equipaggio (time charter) e il noleggiante gestisce la navigazione; nella locazione (bareboat charter) l’utente assume la gestione dell’imbarcazione. La distinzione rileva per la qualificazione dell’attività, l’IVA e le responsabilità.

18. Posso chiedere un concordato preventivo per la mia società di charter?
Le società di capitali che superano i parametri per il sovraindebitamento devono ricorrere alle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) previste dal Codice della crisi. Tuttavia, per le imprese sotto soglia il nuovo concordato semplificato consente una procedura più snella. È opportuno consultare un esperto negoziatore della crisi d’impresa come l’Avv. Monardo.

19. In quali casi un accertamento può essere annullato?
L’atto può essere annullato se manca il contraddittorio, se è stato notificato tardivamente, se non è motivato, se è stato emesso da un ufficio territorialmente incompetente, se il fatto contestato non è sostenuto da prove gravi, precise e concordanti o se la norma applicata è contraria al diritto dell’Unione Europea.

20. Chi può rappresentarmi davanti alla Corte di giustizia tributaria?
È necessaria l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, può difendere i contribuenti davanti a tutte le giurisdizioni, inclusa la Corte di Cassazione, ed è supportato da commercialisti esperti.

21. Che cosa sono le lettere di compliance e come devo comportarmi?
Le lettere di compliance sono comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate segnala possibili irregolarità (ad esempio mancate fatturazioni di noleggi) e invita il contribuente a rimediare spontaneamente. Non sono atti impositivi ma consentono di regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando imposte e sanzioni ridotte senza incorrere in un accertamento. È buona pratica rispondere entro il termine indicato, allegando documenti giustificativi o procedendo al versamento delle somme dovute.

22. Come posso controllare se l’avviso è stato notificato nei termini di decadenza?
Devi verificare la data di notifica riportata sull’avviso e confrontarla con l’anno d’imposta. Per esempio, per un accertamento sull’anno 2019 l’ufficio può notificare fino al 31 dicembre 2024; se l’avviso arriva nel 2025 la pretesa è decaduta e il ricorso va fondato su questo vizio. Conserva le buste o le ricevute di consegna PEC per dimostrare la data effettiva di ricezione .

23. Cosa succede se non rispondo a un questionario dell’Agenzia delle Entrate?
Il questionario è un invito formale a fornire informazioni e documenti. La mancata risposta o una risposta incompleta costituisce violazione punibile con una sanzione amministrativa da 2 000 a 21 000 euro (art. 11 D.Lgs. 471/97) e consente all’Amministrazione di presumere la veridicità delle contestazioni. È quindi opportuno rispondere puntualmente, facendo eventualmente presente l’impossibilità di reperire determinati documenti.

24. La mia barca è stata sottoposta a fermo amministrativo: posso continuare l’attività?
Il fermo amministrativo blocca il diritto di circolare con il bene e, nel caso di imbarcazioni, impedisce la navigazione. È disposto dall’ADER per debiti superiori a 800 euro. Puoi continuare a lavorare solo dopo aver saldato il debito o aver ottenuto la rateizzazione. In alcuni casi, soprattutto se l’imbarcazione è strumentale all’attività, il giudice può sospendere il fermo in via cautelare.

25. Posso utilizzare la remissione in bonis per regolarizzare un’agevolazione IVA?
Sì. Se non hai comunicato nei termini un’opzione necessaria per fruire di un regime agevolato (ad esempio la non imponibilità IVA per charter in alto mare), puoi avvalerti della remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro e presentando la comunicazione tardiva entro la dichiarazione successiva. In questo modo mantieni l’agevolazione senza incorrere nella decadenza.

26. Cosa differenzia il piano del consumatore dall’accordo di ristrutturazione dei debiti?
Il piano del consumatore si rivolge a soggetti non imprenditori e non richiede l’approvazione dei creditori: il tribunale valuta la fattibilità e l’onestà del debitore . L’accordo di ristrutturazione, invece, è rivolto anche a imprenditori e richiede l’adesione della maggioranza dei creditori per valore; offre maggiore flessibilità ma impone il voto. Entrambe le procedure consentono la sospensione delle azioni esecutive.

27. È possibile definire una lite pendente con l’Agenzia delle Entrate senza arrivare a sentenza?
Sì. La normativa sulla definizione delle liti pendenti permette di chiudere il contenzioso pagando una percentuale del tributo a seconda dello stato del giudizio. Inoltre, in udienza è sempre possibile la conciliazione giudiziale, che riduce le sanzioni al 40 % e consente pagamenti rateali. Queste soluzioni evitano l’incertezza della sentenza e risolvono rapidamente la controversia.

28. Cosa significa “società di comodo” e quali sono le conseguenze fiscali?
Una società è considerata di comodo quando non svolge effettivamente un’attività commerciale ma è utilizzata per detenere beni (imbarcazioni, immobili) a beneficio dei soci. La qualifica comporta l’applicazione di un reddito minimo presunto e l’indeducibilità dei costi. Nel settore nautico ciò accade quando l’unica barca viene usata dai soci o da società controllate e i ricavi dichiarati sono esigui. Per evitare la presunzione occorre dimostrare il reale esercizio di noleggi a terzi.

29. Che cos’è l’autotutela e quando conviene utilizzarla?
L’autotutela è il potere dell’Amministrazione di annullare o correggere i propri atti d’ufficio quando sono viziati. Puoi presentare un’istanza di autotutela in qualsiasi momento (anche dopo la notifica della cartella) per far valere errori evidenti, come la duplicazione del debito, la notifica ad un soggetto deceduto, o la mancata applicazione di una normativa sopravvenuta. L’istanza non sospende i termini per ricorrere, ma se accolta evita il contenzioso.

30. Devo versare contributi INPS per l’equipaggio imbarcato?
Sì. I marinai e il personale di bordo sono soggetti alle contribuzioni previdenziali presso il fondo Enim o Inps marittimi. Il datore di lavoro (società di noleggio) deve versare regolarmente i contributi e ritenere le quote a carico dei dipendenti. La mancata iscrizione o il mancato versamento possono dar luogo a accertamenti contributivi e al recupero di somme e sanzioni. Anche questi debiti possono essere inseriti in un piano di ristrutturazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1: Accertamento per consumo di carburante

Situazione: La società “Nautica Charter Srl” ha dichiarato per il 2023 ricavi per 100 000 euro derivanti dal noleggio della sua imbarcazione a terzi. La Guardia di Finanza verifica che nello stesso anno sono stati acquistati 20 000 litri di gasolio, pari a un consumo medio di 1 000 litri per ciascuna delle 20 uscite dichiarate. I verificatori ritengono che il consumo sia eccessivo e stimano, sulla base del consumo medio di 300 litri per uscita, che le uscite effettive siano state 66. L’Ufficio notifica un avviso recuperando ulteriori ricavi per 230 000 euro (46 uscite per 5 000 euro ciascuna) oltre a sanzioni del 100 %.

Difesa: La società, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta osservazioni dimostrando che:

  • l’imbarcazione è dotata di generatori diesel che consumano 400 litri ad uscita per alimentare l’aria condizionata e gli impianti elettrici;
  • in molte uscite i passeggeri hanno richiesto escursioni più lunghe fino a 50 nodi; le ricevute di pagamento mostrano l’addebito di supplementi;
  • 2 000 litri di carburante sono stati ceduti a un’altra imbarcazione in emergenza (allegando la dichiarazione di soccorso);
  • durante l’inverno la barca è rimasta in cantiere con i motori accesi per prove; sono allegate le fatture del cantiere.

In sede di contraddittorio l’Ufficio accoglie parzialmente le osservazioni e riduce i ricavi presunti a 130 000 euro. La società opta per l’accertamento con adesione, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo e una dilazione in 8 rate. L’onere effettivo si riduce da 230 000 euro di ricavi non dichiarati a 130 000, con una sanzione di circa 10 000 euro invece di 30 000.

8.2 Caso 2: Esenzione IVA per navigazione in alto mare

Situazione: “Sea Luxury Charter Srl” acquista una barca da 24 metri per 2 milioni di euro nel 2024 e applica l’IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8‑bis perché la barca è iscritta come nave da diporto commerciale e dispone di certificato d’idoneità alla navigazione oltre le 12 miglia. Nel 2025 l’Agenzia contesta l’esenzione sostenendo che la nave non ha effettuato navigazione in alto mare e recupera l’IVA (22 %) per 440 000 euro più sanzioni.

Difesa: La società produce:

  • il diario di bordo con indicazione di 10 viaggi oltre le 12 miglia (20, 25 e 30 miglia) con coordinate GPS;
  • le dichiarazioni dei comandanti depositate presso la capitaneria;
  • i contratti con charter esteri che prevedevano itinerari in alto mare;
  • i log file dell’AIS che mostrano la rotta oltre le 12 miglia.

La Commissione Tributaria accerta che la nave ha effettivamente navigato in alto mare e annulla l’avviso. Questa simulazione dimostra l’importanza di documentare le uscite per beneficiare dell’esenzione .

8.3 Caso 3: Società di comodo e noleggio ai soci

Situazione: La società “Blue Catamaran Srl” possiede un catamarano ed effettua noleggio solo a favore di una società collegata i cui soci sono gli stessi della Blue Catamaran. I ricavi dichiarati sono limitati e il corrispettivo versato è di molto inferiore ai prezzi di mercato. L’Agenzia qualifica la società come “società di comodo”, recupera i ricavi presunti e disconosce i costi di gestione.

Difesa: In mancanza di contratti con terzi, la società non riesce a dimostrare l’effettiva attività commerciale. Le Commissioni di merito confermano l’accertamento e la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo legittima la presunzione basata sull’uso della barca da parte dei soci e sull’assenza di una prospettiva economica. Questo caso mette in guardia contro i noleggi in conflitto di interessi; la soluzione è stipulare contratti con clienti indipendenti e a prezzi di mercato, documentando la ricerca di clientela.

8.4 Caso 4: Sovraindebitamento e piano del consumatore

Situazione: Un imprenditore individuale che gestisce un noleggio con una sola imbarcazione accumula 500 000 euro di debiti, di cui 200 000 con l’Agenzia delle Entrate, 100 000 con l’INPS e 200 000 con banche e fornitori. I ricavi sono diminuiti per la pandemia e l’imbarcazione è fermata da un pignoramento.

Procedura: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, l’imprenditore si rivolge a un OCC e propone un piano del consumatore: vende l’imbarcazione per 300 000 euro, destina 220 000 al pagamento dei crediti privilegiati (Fisco e INPS) e offre il restante ai creditori chirografari. Il Tribunale omologa il piano e al termine concede l’esdebitazione. L’imprenditore è così liberato dai debiti residui e può ripartire con un’attività compatibile. Questo esempio evidenzia l’importanza di conoscere le procedure di sovraindebitamento e di essere assistiti da un professionista iscritto all’elenco dei gestori.

8.5 Caso 5: Definizione agevolata di un avviso di accertamento

Situazione: La società “Charter South Italy Srl” riceve nel febbraio 2023 un avviso di accertamento per l’anno 2018 in cui si contestano 150 000 euro di ricavi non dichiarati e 60 000 euro di sanzioni. L’avviso rientra tra quelli definibili in base alla tregua fiscale prevista dalla Legge 197/2022 perché non è stato ancora impugnato e riguarda annualità antecedenti al 2023.

Soluzione: La società decide di aderire alla definizione agevolata versando le imposte dovute e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo . Calcolando che il minimo edittale per le sanzioni è il 90 % dell’imposta, 60 000 × 1/18 ≈ 3 333 euro, la somma da pagare sarà composta da 150 000 euro di imposta, 3 333 euro di sanzioni più gli interessi. Con un risparmio di oltre 56 000 euro, la società chiude la posizione e evita il contenzioso.

8.6 Caso 6: Ravvedimento operoso per fatture tardive

Situazione: La ditta individuale “Marina Blue” si accorge nel novembre 2025 di non aver emesso tre fatture di noleggio per il mese di agosto per un importo complessivo di 12 000 euro. Le fatture avrebbero dovuto essere emesse entro 12 giorni dal corrispettivo, ma la dimenticanza comporta il rischio di un accertamento.

Soluzione: Il consulente consiglia di avvalersi del ravvedimento operoso. Poiché sono trascorsi più di 90 giorni ma meno di un anno, la sanzione minima per ogni fattura (pari al 90 % dell’imposta del 22 %) può essere ridotta a 1/7. Per 12 000 euro di ricavi, l’IVA non versata è 2 640 euro; la sanzione minima sarebbe 2 376 euro ma con il ravvedimento scende a 339 euro. Sommando interessi e imposta, la ditta regolarizza la posizione con circa 3 000 euro, evitando l’accertamento e le sanzioni piene.

8.7 Caso 7: Transazione fiscale in un concordato preventivo

Situazione: La società “Luxury Yachts Srl”, proprietaria di tre barche per charter di lusso, accumula 3 milioni di debiti tra cui 1,2 milioni verso l’Agenzia delle Entrate. Presenta domanda di concordato preventivo al tribunale proponendo di vendere due barche per 2 milioni e di pagare il 40 % ai creditori chirografari. Senza l’adesione dell’Erario, il concordato rischia di non essere omologato.

Procedura: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, la società propone la transazione fiscale ex art. 63 CCII, offrendo all’Agenzia 800 000 euro (pari al 66 % del credito), cioè un importo superiore a quanto il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione (stimato in 500 000 euro). L’Amministrazione accetta la proposta e il tribunale omologa il concordato. La società cede due barche, riduce l’indebitamento e prosegue l’attività con la terza imbarcazione.

Conclusione

Le verifiche fiscali nel settore del noleggio barche rappresentano una sfida complessa: l’Amministrazione finanziaria utilizza metodi presuntivi e analitico‑induttivi fondati su consumi, registri di navigazione e incroci di dati, mentre la normativa sull’IVA e sulle accise richiede di dimostrare l’effettivo uso commerciale e la navigazione in alto mare .

I contribuenti hanno però a disposizione strumenti efficaci: il diritto al contraddittorio preventivo e alla partecipazione alle verifiche, la possibilità di impugnare gli atti viziati, l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate che riducono le sanzioni, le rateizzazioni e le procedure di sovraindebitamento che proteggono il patrimonio. La tempestività è essenziale: entro 60 giorni dal PVC è possibile presentare osservazioni, entro 60 giorni dall’avviso si può ricorrere o aderire, mentre le definizioni hanno termini perentori.

Affrontare da soli un accertamento fiscale su un noleggio nautico è rischioso; occorre padroneggiare norme complesse e conoscere la giurisprudenza più recente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: analisi preliminare dell’atto, ricorsi giudiziali, negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate, assistenza nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e pianificazione del risanamento aziendale. Grazie all’esperienza maturata in cause tributarie e bancarie e al ruolo di gestore della crisi, l’Avv. Monardo è in grado di salvaguardare gli interessi degli operatori del charter nautico e di trovare soluzioni concrete e tempestive.

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