Introduzione
L’accertamento fiscale in materia doganale e dell’IVA all’importazione costituisce una delle situazioni più insidiose per gli spedizionieri, i centri di assistenza doganale (CAD) e le imprese di logistica internazionale. Un avviso di rettifica o di accertamento può comportare richieste di pagamento per dazi, Iva import, accise, interessi e sanzioni che superano rapidamente i margini economici dell’operatore. La posta in gioco non riguarda solo i profitti dell’anno, ma la stessa sopravvivenza dell’attività: un pignoramento su conti e mezzi o una confisca delle merci può paralizzare le spedizioni e generare un effetto domino sui clienti. Inoltre, la normativa doganale è un corpo ibrido di norme europee e nazionali, costantemente aggiornato: un errore di classificazione merceologica, di origine o di valore può sfuggire anche ai professionisti più attenti e trasformarsi in un contenzioso estenuante.
Nelle pagine che seguono troverai una guida completa, aggiornata a dicembre 2025, per comprendere:
- Quali sono le norme italiane e dell’UE che regolano la responsabilità dello spedizioniere in caso di accertamenti doganali e IVA import.
- Come si svolge la procedura di accertamento, quali sono i termini e i diritti del contribuente, e quali strumenti deflattivi (ravvedimento, adesione, mediazione) è opportuno attivare.
- Quali difese e strategie legali permettono di annullare o ridurre l’atto: dalla contestazione della rappresentanza all’eccezione di prescrizione o di vizio di motivazione, sino al ricorso per violazione del contraddittorio.
- Gli strumenti alternativi di risoluzione dei debiti: dalla definizione agevolata (rottamazione) all’accordo di ristrutturazione dei debiti, dal piano del consumatore alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
- Gli errori più comuni da evitare e i consigli pratici per proteggere l’attività.
Il supporto professionale di Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo studio guidato dall’avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo, con il supporto di un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti, assiste operatori economici e privati su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo vanta un’esperienza pluriennale nel diritto bancario, tributario e doganale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio è in grado di:
- Analizzare l’atto di accertamento, individuando le violazioni procedurali e sostanziali.
- Attivare il contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle Dogane e dell’IVA e presentare memorie difensive.
- Proporre ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, con eventuale richiesta di sospensione dell’atto e delle esecuzioni.
- Negoziare piani di rientro o accordi di ristrutturazione con il Fisco e i creditori, anche attraverso la composizione negoziata della crisi o la procedura di sovraindebitamento.
- Bloccare pignoramenti, fermi e ipoteche con soluzioni sia giudiziali che stragiudiziali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Rappresentanza doganale: quadro normativo europeo e nazionale
Il Codice doganale dell’Unione (CDU), introdotto dal Regolamento (UE) n. 952/2013, disciplina le modalità con cui un operatore può presentare una dichiarazione in dogana. L’art. 5 distingue la rappresentanza diretta (l’agente opera a nome e per conto dell’importatore, che rimane l’unico debitore) dalla rappresentanza indiretta (l’agente opera in nome proprio per conto dell’importatore ed è coobbligato per i dazi). L’art. 77 CDU stabilisce che l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione e identifica come debitori il dichiarante e l’importatore. Secondo la Corte di Cassazione, il dichiarante è sempre responsabile dei dazi, ma lo spedizioniere può sottrarsi alla responsabilità solidale dimostrando diligenza professionale .
Il Testo unico delle leggi doganali (TULD – d.P.R. 43/1973), profondamente riformato nel 2024, conteneva l’art. 66 che, unitamente all’art. 11 del d.lgs. 374/1990, obbligava fino al 2012 a proporre un ricorso gerarchico contro gli avvisi di rettifica prima di adire il giudice. Con il d.l. 16/2012 tale obbligo è stato abolito e la riforma del 2024 ha soppresso gli articoli 66‑81 del TULD, rendendo il ricorso gerarchico facoltativo . Pertanto, ogni atto doganale è oggi immediatamente impugnabile avanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni .
La legge 213/2000 sul giuramento degli spedizionieri attribuisce ai doganalisti un potere di asseverare la conformità delle dichiarazioni e, agli articoli 2 e 8, prevede responsabilità per false o mendaci asseverazioni. Tali norme vengono spesso richiamate dalla Cassazione per valutare la diligenza professionale dello spedizioniere .
La legge n. 3/2012 (c.d. legge sul sovraindebitamento) disciplina gli strumenti di composizione della crisi per i soggetti non fallibili, tra cui il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione controllata. Nel 2021-2022 tali istituti sono confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ne ha riaffermato la finalità: consentire al debitore meritevole di proporre ai creditori un piano sostenibile e, una volta eseguito, ottenere l’esdebitazione (scarico dei debiti residui).
Infine, il d.lgs. 141/2024 ha riformato la professione di spedizioniere (doganalista), imponendo l’iscrizione in un albo nazionale e il possesso di specifici requisiti per esercitare. In particolare, l’art. 2 disciplina le condizioni di accesso (cittadinanza, assenza di condanne, abilitazione professionale) .
1.2 Cassazione e giurisprudenza recente
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha chiarito importanti principi a favore degli spedizionieri.
- Cass. 28066/2019: la Corte afferma che la procedura di domiciliazione doganale (art. 76 CDC) non impone la rappresentanza indiretta; lo spedizioniere può scegliere la rappresentanza diretta e, in tal caso, non risponde dei dazi salvo che abbia fornito dati errati .
- Cass. 25724/2020: precisa che per evitare la responsabilità lo spedizioniere deve dimostrare di aver voluto operare in rappresentanza diretta; la mera esistenza di circolari interne che favoriscono la rappresentanza indiretta non è sufficiente .
- Cass. 7258/2020: ribadisce che il rappresentante diretto non è coobbligato per i dazi; risponde solo se ha fornito dati inesatti o inesistenti .
- Cass. 40142/2021: ricorda che la responsabilità per i dazi del rappresentante diretto deriva dall’art. 201, par. 3, CDC, solo se il professionista era consapevole o avrebbe dovuto esserlo dell’inesattezza dei dati . La sentenza valorizza l’art. 11 del d.lgs. 374/1990, secondo cui il contribuente deve essere convocato per il contraddittorio prima dell’adozione dell’avviso .
- Cass. 18627/2023: la Corte chiarisce che lo spedizioniere rappresentante indiretto risponde solidalmente dei dazi ma non dell’IVA all’importazione; tale responsabilità per l’IVA spetta solo all’importatore, in assenza di una norma nazionale che la estenda .
- Cass. 2703/2024 (depositata il 29 gennaio 2024): la sentenza esclude la responsabilità del rappresentante indiretto per l’IVA all’importazione, evidenziando che l’IVA non fa parte dell’obbligazione doganale. La Corte richiama la direttiva IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, affermando che, mancando una disposizione italiana “esplicita e inequivocabile”, non è possibile estendere la responsabilità solidale . In materia di dazi, la responsabilità permane ma non è oggettiva: il rappresentante può liberarsi dimostrando di aver adottato la diligenza qualificata richiesta a un professionista .
- Cass. 17501/2024 (25 giugno 2024): la Corte dichiara estinto il ricorso delle Entrate perché l’Agenzia ha rinunciato ad appellare una sentenza che escludeva la responsabilità del rappresentante indiretto per l’IVA. La Commissione regionale aveva chiarito che lo spedizioniere deve limitarsi a verificare la corrispondenza tra la dichiarazione e la merce e che, in forza dell’art. 8, comma 3, l. 213/2000, dell’IVA risponde solo l’importatore .
- Cass. 35861/2023: pur non disponibile integralmente, viene richiamata dalla stessa Agenzia delle Dogane come orientamento consolidato per escludere la responsabilità del rappresentante per l’IVA .
- Ordinanza Cass. 18627/2023: ribadisce la non responsabilità dello spedizioniere per l’IVA; conferma però la responsabilità solidale per i dazi doganali e sottolinea che essa non è oggettiva ma subordinata alla prova della diligenza .
- Corte Costituzionale 93/2025: dichiara l’incostituzionalità dell’art. 70, d.P.R. 633/1972 (che estendeva al recupero dell’IVA import le misure di confisca previste dall’art. 301 TULD). La Corte ha precisato che l’IVA all’importazione è un tributo interno e non un diritto di confine; applicare la confisca comporta una sanzione sproporzionata, contraria al principio di proporzionalità europeo.
Queste decisioni costituiscono un baluardo difensivo per gli spedizionieri. Esse consentono di contestare gli avvisi nei quali l’Amministrazione pretende l’IVA all’importazione dal rappresentante indiretto o applica confische ingiustificate.
1.3 Norme sulla definizione agevolata e rottamazione
La legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come “rottamazione‑quater”. L’art. 1, commi 231‑252, consente al contribuente di estinguere i debiti versando solo l’importo del capitale e le spese esecutive, senza interessi e sanzioni . Il termine per presentare la domanda è stato prorogato dal d.l. 51/2023 alla data del 30 giugno 2023 e successivamente al 30 giugno 2025 per la riammissione dei decaduti . Le scadenze di pagamento si estendono fino al 2026.
Alla fine del 2025 il Parlamento discute l’ulteriore rottamazione‑quinquies, destinata a includere i carichi del 2023‑2024, ma al momento della stesura non è ancora in vigore.
1.4 Strumenti di composizione della crisi e ristrutturazione dei debiti
Per gli spedizionieri e gli imprenditori in difficoltà esistono diversi strumenti per gestire i debiti fiscali e bancari:
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – procedura volontaria rivolta agli imprenditori commerciali e agricoli che consente, con l’assistenza di un esperto negoziatore nominato dalla Camera di Commercio (ad esempio l’Avv. Monardo), di negoziare con tutti i creditori un piano di ristrutturazione. Durante la composizione negoziata possono essere sospese le azioni esecutive e si può chiedere al tribunale misure protettive.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) – consente all’impresa di concordare con i creditori una riduzione e dilazione dei debiti, inclusi quelli tributari mediante transazione fiscale (art. 63 CCII). Il tribunale può omologare l’accordo anche in presenza di dissenso dell’Amministrazione finanziaria, applicando il c.d. cram‑down fiscale .
- Piano del consumatore (art. 12-bis l. 3/2012, ora artt. 67‑70 CCII) – riservato al consumatore o al piccolo imprenditore non soggetto a fallimento. Prevede la presentazione di un piano di pagamento sostenibile, con possibile falcidia dei debiti chirografari. Il giudice, dopo l’omologazione, sospende le procedure esecutive individuali; l’esecuzione del piano consente l’esdebitazione.
- Concordato minore e liquidazione controllata – procedure di sovraindebitamento per imprenditori in forma individuale e professionisti; permettono la ristrutturazione del debito o la liquidazione del patrimonio con esdebitazione.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso di accertamento
2.1 Contraddittorio preventivo: come nasce l’avviso
Prima di emettere l’avviso di rettifica la Dogana deve instaurare un contraddittorio endoprocedimentale. Il d.lgs. 374/1990 prevede (art. 11, comma 4‑bis) che, in caso di revisione d’ufficio della bolletta doganale, l’ufficio invii all’operatore una comunicazione di irregolarità, concedendo 30 giorni per presentare osservazioni . Nel 2023 la regola è stata generalizzata dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 6‑bis): tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo pena l’annullabilità .
Durante il contraddittorio lo spedizioniere può:
- presentare documenti (contratti, fatture, prove di pagamento) per dimostrare il valore, l’origine o la classificazione corretti;
- contestare i calcoli dell’Agenzia, specialmente se derivano da banche dati generiche non pertinenti ;
- chiedere l’annullamento per motivi di diritto (es. carenza di motivazione, errore di persona, decadenza);
- proporre istanza di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 e art. 96, comma 13, d.lgs. 141/2024, ottenendo l’esonero dalle sanzioni se la revisione è stata attivata spontaneamente .
Se l’ufficio non valuta le osservazioni o omette il contraddittorio senza motivare l’urgenza, l’atto può essere annullato in sede contenziosa .
2.2 Emissione e contenuto dell’avviso
L’avviso di accertamento doganale o di rettifica è un atto scritto che deve indicare:
- i maggiori tributi richiesti (dazi, IVA, accise) e la base di calcolo;
- gli interessi di mora e le sanzioni irrogate, con l’indicazione delle norme violate ;
- l’ufficio competente e il termine entro il quale il contribuente può ricorrere.
L’avviso costituisce titolo esecutivo decorsi 10 giorni dal termine di pagamento, salvo che il contribuente presenti ricorso . Dopo la scadenza, l’ammontare è iscritto a ruolo e affidato all’Agente della riscossione.
2.3 Scadenze e modalità di impugnazione
Dal momento della notifica l’operatore ha 60 giorni per:
- Presentare un’istanza di accertamento con adesione (D.lgs. 218/1997), che sospende il termine di ricorso per 90 giorni .
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) competente, in via telematica tramite il portale SIGIT. Il ricorso va notificato all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e depositato entro 30 giorni dalla notifica .
Se si sceglie l’adesione, è necessario presentare l’istanza prima di proporre ricorso. Durante i 90 giorni di sospensione le parti possono raggiungere un accordo con riduzione delle sanzioni. L’istanza presentata dopo la comunicazione di contraddittorio (schema di atto) comporta la sospensione di 30 giorni .
Nel processo tributario il contribuente può richiedere la sospensione dell’atto per evitare la riscossione immediata. Se la Commissione giudica fondato il ricorso concede la sospensione condizionandola talvolta alla prestazione di una garanzia fideiussoria.
2.4 Ravvedimento operoso e revisione volontaria
Il d.lgs. 141/2024 ha introdotto un’esplicita esimente per chi corregge spontaneamente le proprie dichiarazioni: se il contribuente chiede la revisione a posteriori prima che l’ufficio avvii il controllo, non si applicano sanzioni né confisca . Lo spedizioniere o l’importatore possono presentare un’istanza ex art. 5 CDU, allegando la nuova documentazione e pagando la differenza dovuta. È consigliabile avvalersi di questo strumento quando ci si accorge di errori involontari (es. tariffa doganale errata, aliquota dazio sbagliata) per evitare un futuro accertamento con sanzioni.
2.5 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione, previsto dal d.lgs. 218/1997, consente al contribuente di definire la controversia in sede amministrativa, concordando l’importo con l’ufficio e beneficiando di una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo . La procedura si articola in:
- Presentazione dell’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o entro 15 giorni se l’avviso segue una comunicazione di contraddittorio).
- Sospensione dei termini per 90 giorni (o 30 se l’istanza segue lo schema di atto).
- Convocazione presso l’ufficio per l’esame congiunto della posizione e la negoziazione. Lo spedizioniere può far valere circostanze esimenti (es. buona fede, cooperazione immediata) per ridurre le sanzioni .
- Redazione dell’atto di adesione: in caso di accordo, si fissano gli importi dovuti. È possibile richiedere un piano di rateizzazione (fino a 8 rate trimestrali o 16 se il debito supera 50 000 €). Una volta sottoscritto, l’accordo preclude il ricorso.
L’adesione è conveniente quando la pretesa è fondata ma si mira a ridurre le sanzioni o a dilazionare il pagamento. Se l’accordo fallisce, il termine per ricorrere riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione .
2.6 Reclamo‑mediazione per le liti di modico valore
Per le controversie di valore fino a 50 000 € (tributo al netto di sanzioni e interessi) il contribuente deve presentare un reclamo‑mediazione ex art. 17‑bis d.lgs. 546/1992 prima di depositare il ricorso . L’ADM può accogliere il reclamo o formulare una proposta; se la mediazione fallisce decorso il termine di 90 giorni, il ricorso diviene efficace. La procedura comporta la riduzione delle sanzioni al 35 % del minimo in caso di accoglimento .
2.7 Il giudizio tributario
Se l’avviso non è definito con ravvedimento, adesione o mediazione, il contenzioso prosegue davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) provinciale, con possibilità di appello alla CGT regionale e ricorso per cassazione. Alcuni elementi essenziali:
- Competenza territoriale: si radica presso la CGT nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto .
- Termine di ricorso: 60 giorni dalla notifica; il ricorso telematico deve indicare tutti i vizi dedotti .
- Onere della prova: spetta all’Amministrazione provare i fatti costitutivi (es. maggior valore della merce); il contribuente deve provare eventuali esimenti o la correttezza delle proprie dichiarazioni . La Cassazione ha cassato numerose sentenze di merito che si erano limitate ad accogliere i valori presuntivi della Dogana senza verificare i documenti .
- Decisione: la CGT può annullare l’atto, annullarlo parzialmente o confermarlo. Se annulla, il debito si estingue e il contribuente può chiedere il rimborso; se conferma, il debito diviene definitivo . In caso di soccombenza parziale, la legge prevede il pagamento provvisorio di una quota prima del secondo grado .
3. Difese e strategie legali efficaci
3.1 Contestare la rappresentanza e la responsabilità
Una delle prime verifiche da svolgere è capire in quale forma è stata resa la dichiarazione doganale:
| Tipo di rappresentanza | Responsabilità per i dazi | Responsabilità per l’IVA import | Difese principali |
|---|---|---|---|
| Diretta (l’agente agisce a nome e per conto dell’importatore) | L’obbligazione doganale grava unicamente sull’importatore. Il rappresentante risponde solo se ha fornito dati errati o falsi (art. 201, par. 3, CDC) | Nessuna responsabilità. | Dimostrare di avere agito in rappresentanza diretta; allegare istruzioni del cliente, deleghe e documenti doganali; provare la propria diligenza professionale (art. 1176, co. 2, c.c.). |
| Indiretta (l’agente agisce in nome proprio per conto dell’importatore) | Responsabilità solidale per i dazi (art. 77 CDU), ma non oggettiva: l’agente può esimersi se prova di aver agito con diligenza qualificata . | Esclusa in assenza di norma nazionale: la Cassazione ha stabilito che l’IVA è un tributo interno e ne risponde solo l’importatore . | Dimostrare la diligenza adottata: verifica dei documenti, informazione all’importatore su eventuali rischi, rispetto delle disposizioni doganali. Invocare la giurisprudenza che esclude la responsabilità per l’IVA. |
In molti casi la Dogana imputa allo spedizioniere la rappresentanza indiretta per il solo fatto di aver presentato bollette domiciliate. Cass. 28066/2019 e le decisioni successive hanno chiarito che la procedura di domiciliazione consente la rappresentanza diretta; non esiste un obbligo di indiretta . Lo spedizioniere deve però dimostrare di aver esplicitato la propria volontà di operare come rappresentante diretto (es. moduli firmati, deleghe). In mancanza, la Dogana può presumere l’indiretta e pretendere i dazi.
3.2 Contestare la pretesa su IVA all’importazione
Le sentenze del 2023‑2025 (n. 2703/2024, 17501/2024, 18627/2023) rappresentano un argomento decisivo:
- L’IVA all’importazione non è un diritto di confine e non forma parte dell’obbligazione doganale.
- In mancanza di una norma nazionale che estenda la responsabilità al rappresentante indiretto, solo l’importatore è debitore .
- La Dogana non può applicare la confisca per IVA import; la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 70 d.P.R. 633/1972.
Pertanto, ogni avviso che richieda l’IVA allo spedizioniere o minacci la confisca della merce può essere annullato per violazione di legge. Il contribuente deve eccepire espressamente tale illegittimità nei motivi di ricorso.
3.3 Difese procedurali: termini, contraddittorio e motivazione
- Decadenza: la revisione d’ufficio delle dichiarazioni doganali si prescrive entro tre anni dalla data di accettazione della bolletta (art. 103 CDU). Decorso tale termine, l’avviso è illegittimo e va impugnato.
- Violazione del contraddittorio: se l’ADM non ha inviato la comunicazione di irregolarità o non ha concesso 30 giorni per le osservazioni, l’avviso è nullo .
- Vizio di motivazione: l’atto deve contenere la motivazione in modo chiaro e specifico. Non sono sufficienti generiche indicazioni di banche dati; occorre indicare gli elementi concreti da cui emerge l’errore del contribuente. La Cassazione ha censurato sentenze che avevano avallato rettifiche basate su liste di valori non pertinenti .
- Incompetenza e legittimazione passiva: dopo la soppressione del ricorso gerarchico, l’atto deve essere emanato dall’ufficio doganale territorialmente competente. Se proviene dalla direzione regionale, la legittimazione passiva in giudizio spetta comunque all’ufficio locale . Un atto emesso da organo incompetente può essere annullato.
3.4 Contestazione del valore, dell’origine e della classificazione
Le rettifiche doganali più frequenti riguardano:
- Valore delle merci: l’ADM deve seguire la gerarchia delle norme sul valore (artt. 70‑74 CDU), partendo dal valore di transazione. Solo in presenza di dubbi fondati (es. legami tra venditore e acquirente, discordanze di prezzo) può ricorrere a metodi alternativi. L’uso indiscriminato di banche dati interne è stato censurato dalla Cassazione (ord. 7870/2024 e sent. 2703/2024). Il contribuente può produrre contratti, fatture pro-forma, pagamenti e perizie indipendenti per dimostrare l’attendibilità del valore dichiarato.
- Origine preferenziale: l’importatore deve possedere certificati di origine, dichiarazioni su fattura o prove alternative. L’ADM deve dimostrare l’inesistenza dei requisiti (es. lavorazioni insufficienti, transito in Paesi non abilitati). In mancanza di prova, la rettifica è illegittima.
- Classificazione TARIC: i dazi dipendono dalla voce TARIC attribuita alla merce. Se la Dogana reclassifica la merce in una voce con dazio più elevato, deve motivare puntualmente le caratteristiche tecnico-merceologiche. Spesso è necessario nominare un perito. Una perizia di parte supportata da pareri tecnici può convincere il giudice.
3.5 Proporzionalità e riduzione delle sanzioni
Il principio di proporzionalità europeo, richiamato dalla Cassazione, impone che le sanzioni siano adeguate alla violazione. L’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 consente al giudice di ridurre la sanzione “fino alla metà del minimo” in caso di manifesta sproporzione . La difesa può quindi:
- eccepire la sproporzione della sanzione rispetto alla violazione e chiedere la riduzione ex art. 7, comma 4;
- fare leva sulla cooperazione dell’importatore (es. consegna tempestiva di documenti) per ottenere la sanzione minima;
- evidenziare eventuali attenuanti specifiche (es. errore scusabile derivante da indicazioni contraddittorie dell’ADM).
3.6 Sospensione e tutela cautelare
Se l’ADM iscrive a ruolo i tributi e avvia la riscossione (pignoramenti, ipoteche, fermi) prima della definizione della controversia, è possibile:
- Chiedere la sospensione in autotutela all’ADM, allegando elementi che rendono probabile l’accoglimento del ricorso o che evidenziano danno grave e irreparabile. L’ADM può richiedere una garanzia fideiussoria .
- Richiedere la sospensione cautelare al giudice tributario: il contribuente deve dimostrare il fumus boni iuris (fondamento della pretesa) e il pericolo nell’esecuzione (rischio di fallimento o blocco dell’attività). La sospensione blocca la riscossione fino alla sentenza.
4. Strumenti alternativi di definizione del debito
4.1 Rottamazione (definizione agevolata)
La rottamazione‑quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese esecutive, senza sanzioni né interessi . La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023; la legge Milleproroghe ha riaperto i termini per la riammissione fino al 30 aprile 2025 . Chi è ammesso versa il dovuto in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con interessi al 2 %. La definizione estingue anche eventuali giudizi pendenti, previa rinuncia.
A fine 2025 è allo studio la rottamazione‑quinquies che potrebbe estendere il perimetro ai carichi 2023‑2024 e introdurre ulteriori riduzioni. Tuttavia, finché non sarà approvata, non costituisce strumento operativo.
4.2 Rateizzazione e sospensione della riscossione
Indipendentemente dalla rottamazione, il contribuente può richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali:
- Fino a 120 rate mensili (10 anni) per debiti tributari ordinari; in caso di comprovata temporanea difficoltà è possibile chiedere la dilazione straordinaria.
- Per debiti inferiori a 120 000 € la rateizzazione si ottiene senza dover dimostrare lo stato di difficoltà.
- La rateizzazione sospende le procedure esecutive se il contribuente è in regola con i pagamenti.
Per i tributi doganali, l’art. 79 TULD (prima dell’abrogazione) prevedeva la possibilità di pagare i dazi in due rate; oggi la disciplina è ricavabile dalle norme generali del d.P.R. 602/1973 e dalle disposizioni dell’ADM, che consente rateazioni fino a 18 mesi per i dazi e 36 mesi per l’IVA import.
4.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) è una procedura concorsuale negoziata che consente all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano attestato da un professionista indipendente. È necessario l’assenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti (o 30 % nel caso di accordi con continuità aziendale). Il piano può contenere una transazione fiscale (art. 63 CCII) con la quale si propone all’Agenzia delle Entrate e all’INPS il pagamento parziale e dilazionato dei debiti erariali e contributivi. Se l’Amministrazione vota contro ma la proposta è più vantaggiosa per l’erario rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale può comunque omologare l’accordo (cram‑down fiscale) .
Per un’azienda di spedizioni con debiti ingenti, l’accordo di ristrutturazione consente di preservare l’operatività, bloccare le azioni esecutive e ristrutturare anche i debiti doganali. Occorre predisporre un piano industriale credibile e dimostrare la capacità di rimborso nel tempo. Lo studio dell’Avv. Monardo può assistere l’impresa nella predisposizione del piano e nelle negoziazioni con Fisco e banche.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Introdotta dal d.l. 118/2021, la composizione negoziata è una procedura volontaria che mira alla risanamento dell’impresa mediante la negoziazione assistita da un esperto indipendente designato dalla Camera di Commercio. Durante il percorso:
- l’imprenditore mantiene la gestione ma è tenuto a informare l’esperto su tutte le operazioni rilevanti;
- può chiedere al tribunale l’adozione di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive, inibizione dei pignoramenti) e autorizzazioni per contrarre nuova finanza prededucibile;
- può concludere accordi con i creditori, rinegoziare i debiti e accedere a strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato).
L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può essere nominato come facilitatore per guidare le trattative e preservare la continuità dell’azienda.
4.5 Piano del consumatore e sovraindebitamento
Quando lo spedizioniere è una persona fisica o una microimpresa non fallibile, può ricorrere agli strumenti della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore (art. 12‑bis l. 3/2012, ora art. 67 CCII) consente al debitore meritevole di proporre ai creditori un piano di rimborso sostenibile, anche con falcidie, che viene omologato dal tribunale. Se il piano è eseguito integralmente, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
Il piano del consumatore è accessibile solo a chi non svolge attività d’impresa commerciale o la svolge in forma minimale (es. ditte individuali con fatturato ridotto). Per gli imprenditori individuali in crisi esistono il concordato minore e la liquidazione controllata, che permettono di ristrutturare o liquidare il patrimonio con l’ausilio dell’OCC e ottenere l’esdebitazione. Lo spedizioniere può quindi presentare un piano con cui propone di pagare i creditori in percentuale in funzione dei redditi futuri o della liquidazione di alcuni beni. La procedura sospende tutte le azioni esecutive e consente di salvaguardare l’abitazione principale quando il valore è proporzionato ai bisogni familiari.
La legge consente di falcidiare anche i debiti fiscali e contributivi; tuttavia, l’Amministrazione finanziaria è chiamata a esprimere un parere e spesso le falcidie sono limitate ai soli interessi e sanzioni. In ogni caso, l’omologazione del piano impedisce al Fisco di procedere esecutivamente e, una volta eseguito, comporta la definitiva liberazione.
4.6 Esdebitazione del debitore incapiente
Il CCII prevede altresì l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Se la persona sovraindebitata non possiede beni o redditi tali da offrire una soddisfazione ai creditori, può richiedere al tribunale la cancellazione dei debiti non soddisfatti, a condizione di aver cooperato con l’OCC e non avere commesso atti in frode. Questa misura si applica anche ai debiti fiscali, con il limite che l’esdebitazione non cancella i debiti per risarcimenti da illecito extracontrattuale e per obbligazioni alimentari. Per gli ex imprenditori o professionisti che hanno cessato l’attività è prevista la esdebitazione dell’imprenditore fallito (art. 142 L.F./art. 283 CCII), che consente la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura della procedura.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare i termini: molti spedizionieri subiscono la pretesa perché non presentano ricorso entro 60 giorni. Anche un giorno di ritardo rende l’atto definitivo. Segna sempre le scadenze.
- Non attivare il contraddittorio: ignorare la comunicazione di irregolarità significa perdere l’occasione di evitare l’avviso. Rispondi per iscritto e con documenti.
- Non documentare la diligenza: per evitare la responsabilità devi dimostrare di aver controllato la merce, informato il cliente e compilato correttamente la dichiarazione. Conserva deleghe, fatture e contratti.
- Confondere IVA e dazi: la responsabilità per l’IVA grava solo sull’importatore . Non accettare richieste di pagamento dell’IVA da parte della Dogana senza verificare la base legale.
- Trascurare la sospensione: se ricevi un pignoramento o un fermo, puoi chiedere la sospensione al giudice o all’ADM. Agire tempestivamente evita la paralisi dell’attività.
- Non valutare gli strumenti deflattivi: la definizione con adesione o la mediazione possono ridurre le sanzioni di oltre il 65 %. Sempre meglio valutare queste opzioni prima del giudizio.
- Rinviare la gestione dei debiti: se l’azienda ha debiti fiscali e bancari, non attendere l’aggressione dei creditori; la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione possono salvare l’attività.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme e sentenze
| Ambito | Norme rilevanti e fonti | Principio |
|---|---|---|
| Rappresentanza doganale | Art. 5 CDU, art. 201 par. 3 CDC, art. 40 TULD, art. 2 l. 213/2000 | Distinzione tra rappresentanza diretta (responsabilità solo dell’importatore) e indiretta (responsabilità solidale per i dazi); lo spedizioniere può liberarsi provando la diligenza professionale . |
| Contraddittorio | Art. 11 d.lgs. 374/1990; art. 6‑bis Statuto contribuenti; art. 140 Reg. UE 2447/2015 | Obbligo della Dogana di instaurare il contraddittorio prima di emettere l’avviso; mancanza comporta l’illegittimità dell’atto . |
| Termini di impugnazione | D.lgs. 546/1992, art. 21; d.lgs. 218/1997; d.lgs. 472/1997 | Ricorso entro 60 giorni; adesione sospende i termini; mediazione obbligatoria sotto i 50 000 €. |
| Sanzioni e proporzionalità | Art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 | Il giudice può ridurre la sanzione fino alla metà del minimo per manifesta sproporzione . |
| IVA all’importazione | Art. 70 d.P.R. 633/1972 (dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. 93/2025); Cass. 2703/2024, Cass. 17501/2024 | L’IVA non è un diritto di confine e grava solo sull’importatore; lo spedizioniere non risponde dell’IVA . |
| Rottamazione-quater | L. 197/2022, commi 231‑252; d.l. 51/2023; Milleproroghe 2025 | Possibilità di estinguere i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale . |
| Composizione della crisi | L. 3/2012; CCII, artt. 57 ss., 63, 67 ss., 283; D.L. 118/2021 | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e composizione negoziata consentono di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. |
6.2 Termini e strumenti difensivi
| Fase | Termine | Strumento | Effetto |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio | 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità | Presentare osservazioni e documenti | L’ADM deve valutare le osservazioni prima di emettere l’avviso . |
| Ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Ricorso alla CGT | Contesta merito e vizi; possibile sospensione della riscossione. |
| Adesione | Istanza entro 60 giorni (o 15 se avviso segue lo schema) | Accertamento con adesione | Sospende i termini per 90 giorni (30 se istanza dopo schema); riduce le sanzioni a 1/3 . |
| Mediazione | Valore ≤ 50 000 €; reclamo entro 60 giorni | Reclamo‑mediazione (art. 17‑bis d.lgs. 546/92) | Sospende per 90 giorni; sanzioni ridotte al 35 %; se fallisce, ricorso procede . |
| Ravvedimento operoso | Prima dell’accertamento | Revisione volontaria (art. 96, co. 13 d.lgs. 141/2024) | Esenzione dalle sanzioni in caso di correzione spontanea . |
6.3 Benefici e rischi delle procedure concorsuali
| Strumento | Destinatari | Vantaggi | Criticità |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione | Aziende e professionisti | Blocca le azioni esecutive; consente transazione fiscale; cram‑down fiscale . | Richiede approvazione dei creditori; piano attestato; costi professionali. |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi (D.L. 118/2021) | Misure protettive; supporto di un esperto; negoziazione libera con creditori. | Necessità di piano industriale credibile; trasparenza verso l’esperto. |
| Piano del consumatore | Consumatori e microimprese non fallibili | Possibile falcidia e dilazione dei debiti; sospensione delle esecuzioni; esdebitazione finale. | Occorre dimostrare la meritevolezza; coinvolgimento OCC; durata del piano. |
| Liquidazione controllata / Concordato minore | Imprenditori individuali, professionisti | Liquidazione del patrimonio con liberazione dai debiti; protezione dell’abitazione principale se proporzionata. | Perdita dei beni non necessari; tempi più lunghi; oneri procedurali. |
| Rottamazione | Tutti i contribuenti con debiti affidati alla riscossione | Estingue il carico pagando solo il capitale; stralcia sanzioni e interessi . | Termine di adesione limitato; non include i carichi non affidati; pagamento rateizzato con interessi. |
7. Domande frequenti (FAQ)
- In quali casi lo spedizioniere è responsabile dei dazi doganali?
Lo spedizioniere è coobbligato per i dazi solo se opera come rappresentante indiretto e, anche in quel caso, può esimersi dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta (art. 1176, co. 2, c.c.) . Se opera in rappresentanza diretta, il debitore è soltanto l’importatore . - Il rappresentante indiretto risponde anche dell’IVA all’importazione?
No. La Cassazione ha stabilito che l’IVA all’importazione non rientra nell’obbligazione doganale; in assenza di una norma nazionale che estenda la solidarietà, l’IVA grava esclusivamente sull’importatore . - Cosa fare se ricevo una comunicazione di irregolarità dalla Dogana?
Hai 30 giorni per presentare osservazioni e documenti. È fondamentale rispondere per tempo: la mancata risposta può portare all’emissione di un avviso di rettifica. La Dogana deve valutare le tue memorie; se non lo fa, l’atto potrà essere annullato . - Quali termini ho per impugnare un avviso di accertamento doganale?
60 giorni dalla notifica. Puoi nel frattempo presentare un’istanza di accertamento con adesione che sospende i termini per 90 giorni . - Cosa succede se non presento il ricorso entro il termine?
L’avviso diventa definitivo, l’importo viene iscritto a ruolo e l’Agente della riscossione può avviare pignoramenti, fermi, ipoteche e confische. È quasi impossibile annullare l’atto successivamente. - Posso pagare i dazi in forma rateale?
Sì. L’ADM concede piani di rateizzazione (normalmente fino a 18 o 36 mesi per i tributi doganali). Inoltre, per i carichi affidati all’Agente della riscossione è possibile chiedere dilazioni fino a 120 rate, sospendendo la riscossione. - Che differenza c’è tra accertamento con adesione e reclamo‑mediazione?
L’adesione è un accordo con l’ufficio che ha emesso l’avviso, valido per tutte le controversie e senza limiti di valore; sospende i termini per 90 giorni e riduce le sanzioni a 1/3 . Il reclamo‑mediazione (art. 17‑bis d.lgs. 546/1992) è obbligatorio solo per le liti fino a 50 000 € e comporta la riduzione delle sanzioni al 35 % . - È ancora necessario il ricorso gerarchico?
No. Dal 2012 l’obbligo è stato abolito e la riforma del 2024 ha soppresso anche le norme residue. Oggi qualsiasi atto doganale può essere impugnato direttamente in sede giudiziaria . - Come posso dimostrare la mia diligenza professionale?
Mantieni una documentazione completa: deleghe firmate, istruzioni dell’importatore, dichiarazioni su fattura, contratti, prova dei pagamenti, analisi merceologiche. Una relazione di asseverazione redatta dallo spedizioniere ai sensi della l. 213/2000 attesta che i dati sono stati verificati. Anche le email con cui si informa l’importatore dei rischi (es. mancanza di documenti) sono utili. - È possibile contestare la confisca della merce per IVA import?
Sì. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 70 d.P.R. 633/1972 che permetteva la confisca per l’IVA import. Se l’ADM ordina la confisca invocando tale norma, l’atto va impugnato. - Cosa succede se la Dogana rettifica il valore sulla base di una banca dati?
La Dogana può usare i database solo se sorgono dubbi fondati sul valore dichiarato e dopo aver richiesto prove all’importatore. Non può basarsi esclusivamente su dati generici. Il contribuente può contestare la rettifica, chiedendo al giudice la nomina di un perito e presentando prove concrete. La Cassazione ha annullato avvisi fondati solo su banche dati interne . - Che vantaggi offre il ravvedimento operoso doganale?
Se prima dell’inizio dell’accertamento ti accorgi di un errore nella dichiarazione, puoi chiedere la revisione e pagare i tributi dovuti senza alcuna sanzione né confisca . È uno strumento consigliato per errori involontari. - Quando conviene aderire alla rottamazione?
La rottamazione è utile quando il debito è affidato alla riscossione e si desidera evitare interessi e sanzioni. Tuttavia, richiede la disponibilità a pagare il capitale entro i termini. Per debiti elevati può essere più conveniente una ristrutturazione integrale (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) che consenta una riduzione del capitale. - Quali sono le conseguenze penali delle irregolarità doganali?
Oltre alle sanzioni amministrative, alcuni comportamenti costituiscono reato: l’emissione o l’uso di documenti falsi, la dichiarazione fraudolenta con documenti inesistenti (art. 4 d.lgs. 74/2000), l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori a 250 000 € (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). In presenza di importi elevati è necessario valutare il rischio penale e adottare iniziative di regolarizzazione. - Cos’è il piano del consumatore e quando può essere usato da uno spedizioniere?
Il piano del consumatore è uno strumento di sovraindebitamento riservato alle persone fisiche o alle microimprese che non possono fallire. Permette di proporre un piano di pagamento sostenibile con eventuali falcidie e, una volta omologato ed eseguito, consente l’esdebitazione. Può essere utilizzato dallo spedizioniere persona fisica o dalla ditta individuale con debiti fiscali e commerciali quando non esistono i presupposti per la procedura concorsuale ordinaria . - L’accordo di ristrutturazione può includere i debiti doganali e IVA?
Sì. L’art. 63 CCII prevede la transazione fiscale, che consente di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’ADM un pagamento parziale e dilazionato dei tributi e delle sanzioni. Se l’accordo è più vantaggioso della liquidazione, il tribunale può omologarlo anche contro il voto negativo del Fisco . - Come funziona la composizione negoziata della crisi?
È una procedura attivata dall’imprenditore tramite la piattaforma della Camera di Commercio. Un esperto indipendente (ad es. l’Avv. Monardo) guida le trattative con i creditori; l’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive, autorizzazioni per contrarre nuova finanza e la nomina di facilitatori. Se le trattative hanno esito positivo, si può accedere a un accordo di ristrutturazione o a un concordato. - Che cosa si intende per esdebitazione del debitore incapiente?
È una misura prevista dall’art. 283 CCII per chi non dispone di alcun patrimonio o reddito utile per soddisfare i creditori. Consente la cancellazione dei debiti residui dopo aver collaborato con l’OCC, a patto di non aver agito in mala fede. Si applica anche ai debiti tributari, ma non estingue obbligazioni da illecito extracontrattuale. - Posso essere ritenuto responsabile se presento una dichiarazione con false indicazioni dell’importatore?
Sì. Se lo spedizioniere era consapevole o avrebbe dovuto esserlo della falsità delle informazioni (ad esempio perché i documenti erano palesemente mendaci), risponde dei dazi e può incorrere anche in sanzioni penali (art. 2 l. 213/2000). La Cassazione ha precisato che l’obbligo di verifica dipende dalla professionalità dello spedizioniere . - È possibile recuperare i dazi e l’IVA pagati in eccesso?
Sì. Se la sentenza annulla in tutto o in parte l’avviso, o se emergono elementi a favore del contribuente, è possibile chiedere il rimborso dei tributi pagati indebitamente entro due anni dalla data di definitività dell’atto. Per i dazi l’istanza va presentata all’ADM, per l’IVA al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il rimborso comprende anche gli interessi.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso 1 – Contestazione del valore della merce
Scenario: una società di import-export di Reggio Calabria importa 500 paia di scarpe da uno stabilimento cinese, dichiarando un valore di 10 € a paio. La Dogana ritiene il valore sottostimato basandosi su una banca dati interna che indica un prezzo medio di 20 €. Emette un avviso di rettifica chiedendo il pagamento di 5 000 € di dazi aggiuntivi, 2 200 € di IVA e 4 000 € di sanzioni.
Azioni dello spedizioniere e del legale:
- Presentare osservazioni nel contraddittorio, allegando il contratto di acquisto, le fatture, i pagamenti bancari e una perizia sullo standard qualitativo delle scarpe. Dimostrare che il prezzo è conforme al valore di transazione previsto dagli art. 70‑71 CDU.
- Eccepire che la Dogana ha saltato la sequenza dei metodi di valutazione e si è basata solo su banche dati generiche, in violazione della giurisprudenza .
- Chiedere la riduzione delle sanzioni per sproporzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 .
- Se l’avviso viene comunque emesso, presentare ricorso entro 60 giorni, chiedendo la sospensione dell’atto. Nel giudizio, richiedere la CTU per determinare il valore corretto.
Esito possibile: il giudice accoglie parzialmente il ricorso, rilevando l’insufficiente motivazione basata su banche dati e riduce la rettifica a un valore medio di 12 € a paio. I dazi aggiuntivi si riducono a 2 000 €, l’IVA a 1 000 €, le sanzioni a 600 € (1/3 del minimo). Risparmio complessivo: 7 600 €.
8.2 Caso 2 – Rottamazione‑quater
Scenario: un CAD di piccole dimensioni ha accumulato 40 000 € di cartelle per IVA all’importazione, contributi previdenziali e accise, affidate all’Agente della riscossione nel 2015. Con la rottamazione‑quater può estinguere il debito versando solo il capitale (40 000 €) e le spese di notifica (250 €), senza interessi né sanzioni . Opta per un piano di 18 rate (4 000 € l’una) con interessi al 2 %.
Risultato: rispetto al pagamento integrale (40 000 € di capitale + 12 000 € di sanzioni + 6 000 € di interessi), la definizione agevolata comporta un risparmio di circa 18 000 €. Il CAD deve comunque reperire la liquidità per rispettare le scadenze; in caso di ritardo viene escluso dalla rottamazione e il debito ritorna per intero.
8.3 Caso 3 – Piano del consumatore di uno spedizioniere persona fisica
Scenario: un imprenditore individuale che svolge l’attività di spedizioni internazionali accumula debiti per 35 000 € (tributi, contributi INPS e fornitori). Non possiede immobili di pregio e ha un reddito mensile di 1 500 €. Non essendo fallibile, decide di accedere alla procedura di sovraindebitamento. Con l’assistenza dell’OCC predispone un piano del consumatore che prevede il pagamento del 40 % dei debiti in 5 anni (14 000 € totali) utilizzando il reddito eccedente le spese vitali.
Fasi:
- Presentazione dell’istanza al tribunale competente con documentazione completa (elenco creditori, situazione reddituale, attestazione OCC). Il giudice concede la sospensione di tutte le esecuzioni.
- I creditori vengono convocati; l’Agenzia delle Entrate esprime parere ma il piano può essere omologato anche con parere negativo se i debitori privilegiati ricevono il trattamento minimo previsto.
- Il piano viene omologato e si dà avvio ai pagamenti. Al termine dei 5 anni il debitore ottiene l’esdebitazione e il residuo di 21 000 € viene cancellato.
Vantaggi: sospensione di fermi e ipoteche, riduzione del debito del 60 %, salvaguardia dell’attività di spedizioni.
8.4 Caso 4 – Composizione negoziata di un’impresa di logistica
Scenario: una società di logistica con 15 dipendenti accumula debiti per 500 000 € (dazi, IVA, fornitori, banche) a causa di ritardi nei pagamenti. Attiva la composizione negoziata. L’esperto nominato (Avv. Monardo) verifica la sostenibilità della continuità aziendale e assiste la società nella predisposizione di un piano di risanamento che prevede:
- rinegoziazione dei debiti bancari con allungamento delle scadenze;
- accordo con l’ADM per dilazionare i dazi e ridurre le sanzioni tramite la transazione fiscale;
- razionalizzazione dei costi e vendita di un magazzino secondario per reperire liquidità;
- accesso a nuova finanza prededucibile.
Il tribunale concede la sospensione dei pignoramenti. Dopo sei mesi di trattative, si raggiunge un accordo di ristrutturazione omologato che riduce il debito a 300 000 € con pagamento in 8 anni. L’azienda mantiene la propria operatività e evita il fallimento.
Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di uno spedizioniere è un evento complesso che richiede una reazione immediata e strategica. Le norme del Codice doganale dell’Unione, le riforme legislative del 2023‑2024 e la giurisprudenza più recente hanno delineato un quadro in cui lo spedizioniere può difendersi con efficacia:
- La rappresentanza diretta esclude la responsabilità per i dazi, mentre la rappresentanza indiretta non implica responsabilità oggettiva ma richiede la prova della diligenza .
- L’IVA all’importazione grava solo sull’importatore: la Cassazione e la Corte costituzionale hanno escluso la responsabilità dello spedizioniere e la legittimità della confisca .
- Il contraddittorio preventivo e l’obbligo di motivazione sono strumenti fondamentali per invalidare gli avvisi viziati .
- Gli strumenti deflattivi (ravvedimento, adesione, mediazione) e le procedure concorsuali (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, composizione negoziata) offrono soluzioni concrete per ridurre o estinguere i debiti.
L’urgenza è la chiave: ogni giorno perso aumenta il rischio di pignoramenti, fermi, confische e ulteriori sanzioni. Un avvocato esperto in diritto tributario e doganale può individuare i vizi dell’atto, attivare i rimedi più efficaci e negoziare con l’Amministrazione un piano di rientro sostenibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff vantano un’esperienza pluriennale nella difesa degli operatori doganali. Grazie alla qualifica di cassazionista e alla competenza specifica in diritto bancario e tributario, lo Studio è in grado di:
- bloccare immediatamente le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, confische);
- presentare ricorsi tempestivi e ben argomentati alla CGT;
- negoziare con l’ADM e l’Agenzia delle Entrate la riduzione dei tributi e delle sanzioni;
- assistere nell’accesso alla rottamazione, alla rateizzazione o alle procedure di ristrutturazione;
- attivare le procedure di sovraindebitamento e le soluzioni concordate per liberare il debitore dai propri debiti.
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