Accertamento fiscale a un’agenzia interinale: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’agenzia di lavoro interinale (oggi “agenzia per il lavoro” o agenzia di somministrazione) comporta una serie di responsabilità fiscali e contributive molto articolate. Oltre a dover amministrare correttamente i rapporti con i lavoratori somministrati e con le imprese utilizzatrici, queste strutture sono esposte a verifiche e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte dirette (IRES o IRPEF per le società di persone), per l’IVA sulla prestazione di manodopera e per l’IRAP, nonché a controlli dell’INPS e dell’INAIL per i contributi e i premi assicurativi. Un accertamento fiscale mal gestito può tradursi in cartelle esattoriali, pignoramenti e ipoteche, con conseguenze devastanti sulla continuità aziendale.

L’importanza del tema è accentuata dalla riforma dell’accertamento tributario in vigore dal 2024, che ha introdotto il principio del contraddittorio preventivo: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio effettivo con il contribuente . Questa novità, introdotta nell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e attuata dal D.Lgs. 13/2024 e dai successivi atti ministeriali, impone all’Agenzia delle Entrate di invitare l’impresa a fornire le proprie osservazioni prima di emettere un avviso di accertamento, salvo che l’atto rientri tra quelli automatizzati o di pronta liquidazione individuati dal decreto MEF 24 aprile 2024 . Per le agenzie di somministrazione, spesso soggette ad accertamenti complessi basati su indagini finanziarie e ricostruzioni presuntive, il rispetto di questo contraddittorio è fondamentale.

Nell’articolo che segue, aggiornato a dicembre 2025, verranno esaminati i principali profili normativi e giurisprudenziali, i rimedi difensivi e gli strumenti di definizione agevolata a disposizione di un’agenzia interinale oggetto di accertamento fiscale. Saranno illustrate le procedure da seguire passo dopo passo, gli errori da evitare e le strategie pratiche per impugnare o definire la pretesa tributaria, con un taglio operativo rivolto soprattutto a imprenditori, amministratori e professionisti che operano in questo settore.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Ha fondato uno studio legale multidisciplinare che coordina un team di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. Oltre all’attività forense è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), abilitato a seguire procedure di esdebitazione per persone fisiche e piccole imprese;
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (oggi parte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
  • Specialista in procedure di accertamento tributario e difesa del contribuente, con particolare focus su imprese del settore lavoro e servizi.

Grazie alla sua esperienza e al supporto del suo staff, l’Avv. Monardo offre un servizio completo che include:

  • Analisi dell’atto (avvisi di accertamento, PVC, inviti al contraddittorio) e verifica preliminare dei vizi di notifica, di motivazione e di calcolo;
  • Predisposizione di memorie difensive nel contraddittorio preventivo e assistenza nelle riunioni con l’ufficio fiscale;
  • Ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) per ottenere l’annullamento dell’atto e la sospensione delle misure esecutive;
  • Rateizzazioni, rottamazioni e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • Trattative stragiudiziali per definire il debito attraverso l’adesione all’accertamento, la conciliazione giudiziale o l’autotutela;
  • Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito ex legge 3/2012 o Codice della crisi d’impresa.

Se la tua agenzia di somministrazione è oggetto di un accertamento fiscale o ha ricevuto cartelle esattoriali, non attendere: il termine per impugnare un avviso è normalmente di 60 giorni dalla notifica. Gli errori o i ritardi possono precludere ogni difesa. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le principali fonti normative

Per comprendere la posizione di un’agenzia interinale nei confronti del fisco è indispensabile richiamare i principali riferimenti normativi applicabili ai procedimenti di accertamento tributario. Essi si applicano a prescindere dal tipo di contribuente, ma alcuni assumono una particolare rilevanza per le agenzie di somministrazione:

Norma/AttoContenuto essenziale
D.P.R. 600/1973Disciplina i controlli e gli accertamenti delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF), comprese le indagini finanziarie, gli accertamenti analitici, sintetici e induttivi; definisce i poteri dell’Amministrazione e i termini di decadenza.
D.P.R. 633/1972Regola l’IVA; prevede gli accertamenti basati sul volume d’affari, sugli indici di evasione e sulle presunzioni gravi, precise e concordanti; impone alle agenzie di lavoro di applicare l’IVA sulla somministrazione di manodopera.
D.Lgs. 446/1997 (IRAP)Istituisce l’Imposta regionale sulle attività produttive. Le agenzie interinali sono soggette a IRAP per la presenza di un’autonoma organizzazione (dipendenti, mezzi, struttura).
D.Lgs. 472/1997Dispone sulle sanzioni amministrative tributarie. Importante per contestare l’eccessività delle sanzioni applicate negli avvisi di accertamento.
Statuto del Contribuente – L. 212/2000Definisce i diritti fondamentali del contribuente: informazioni, motivazione degli atti, garanzia del contraddittorio, termore di 60 giorni tra il PVC e l’avviso di accertamento, divieto di interpretazione retroattiva, ecc. Dal 2024 l’art. 6‑bis, introdotto e reso efficace dai decreti delegati della riforma fiscale, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio effettivo .
D.Lgs. 218/1997Regola l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale; permette al contribuente di definire bonariamente la controversia beneficiando di una riduzione delle sanzioni (di un terzo in adesione, metà in conciliazione).
D.Lgs. 546/1992Disciplina il processo tributario (ricorsi, termini, sospensione cautelare, litisconsorzio, appello).
D.Lgs. 159/2015, D.Lgs. 218/2023 e D.Lgs. 13/2024Attuano le deleghe contenute nella legge di riforma fiscale 2023. In particolare rendono operativo il contraddittorio preventivo e riformano gli istituti deflattivi e le modalità di notifica degli atti.
Decreto MEF 24 aprile 2024Elenca gli atti esclusi dal contraddittorio obbligatorio: avvisi di liquidazione automatizzati, cartelle di pagamento, accertamenti parziali basati su incroci di dati, ruoli e atti di intimazione .
Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252Ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“Rottamazione quater”), consentendo di estinguere i debiti versando solo capitale e spese di notifica .
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)Riordina la legge 3/2012, introdotto il nuovo strumento di composizione negoziata per le imprese in crisi (D.L. 118/2021); prevede procedure di sovraindebitamento applicabili anche alle società.
D.L. 118/2021Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa e l’istituto dell’esperto negoziatore.
D.L. 51/2023 e Legge 87/2023Hanno prorogato i termini della Rottamazione quater e previsto la possibilità di presentare domanda di riammissione entro il 30 giugno 2025 .
D.Lgs. 276/2003 e D.Lgs. 81/2015Riformano il mercato del lavoro e disciplinano la somministrazione di lavoro: l’agenzia è datore di lavoro e si occupa di retribuzione, versamento contributi e adempimenti fiscali; la mancata corretta gestione può generare rilevanti accertamenti per IVA, ritenute e IRAP.

2. Il contraddittorio preventivo: evoluzione normativa e giurisprudenziale

Il principio del contraddittorio garantisce al contribuente il diritto di essere sentito prima dell’emissione di un provvedimento impositivo. La sua applicazione in campo tributario è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale:

  1. Sentenza Cass., Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823 – La Cassazione ha stabilito che il contraddittorio è obbligatorio per i tributi armonizzati (IVA e dazi doganali), mentre per le altre imposte si applica solo nei casi previsti dalla legge. La violazione dell’obbligo comporta l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato (c.d. prova di resistenza).
  2. Corte Costituzionale, sent. n. 47/2023 – La Consulta, pur rigettando una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ha affermato l’essenzialità del contraddittorio preventivo e ha sollecitato il legislatore a generalizzarne la portata . Ha osservato che, per i tributi non armonizzati, manca un obbligo generalizzato e che l’obbligo di contraddittorio si applica solo nei casi espressamente previsti .
  3. Cassazione, ord. n. 21517/2023 – La Corte ha ribadito che la violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) e l’emissione dell’avviso di accertamento comporta l’illegittimità dell’atto, salvo motivata urgenza. Ha precisato che tale termine serve a garantire al contribuente un periodo utile per rivedere i rilievi e preparare la propria difesa.
  4. Riforma fiscale 2023‑2025 – Il legislatore ha recepito le indicazioni della giurisprudenza e con l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.Lgs. 159/2015 e reso operativo dal D.Lgs. 218/2023) ha esteso l’obbligo di contraddittorio a tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili, con decorrenza 18 gennaio 2024 . Un atto è valido solo se preceduto da uno “schema di atto” o invito al contraddittorio che illustri i rilievi; la mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’avviso.
  5. Decreto MEF 24 aprile 2024 – In attuazione della riforma, il decreto ha individuato alcuni atti esclusi dall’obbligo: cartelle di pagamento, ruoli e intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento parziale (ex art. 41‑bis D.P.R. 600/1973 e art. 54, comma 5, D.P.R. 633/1972) basati su incrocio di dati e atti di recupero crediti d’imposta . Tutti gli altri atti, compresi gli accertamenti completi per IVA, IRES e IRAP, devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo.

3. Termini di decadenza e onere della prova

Gli accertamenti sono soggetti a termini di decadenza entro i quali l’Ufficio deve notificare l’atto. Per le dichiarazioni validamente presentate, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972). Se la dichiarazione è omessa, il termine è elevato a sette anni. I termini sono raddoppiati in caso di violazioni penali con denuncia.

Per le agenzie interinali è fondamentale documentare correttamente tutti i rapporti di somministrazione e i costi (retribuzioni, contributi, IVA) al fine di superare eventuali presunzioni. In caso di accertamento induttivo o analitico‑induttivo, l’Amministrazione può ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni semplici; tuttavia, la giurisprudenza richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti, e spetta sempre al fisco l’onere di motivare adeguatamente l’atto . La Cassazione ha ribadito che la mancata prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione (ad esempio, nel caso di piccole cooperative che operano con pochi mezzi) esclude l’assoggettamento all’IRAP; di converso, nelle agenzie di somministrazione l’utilizzo di personale e strutture qualifica l’attività come organizzazione autonoma, rendendo dovuta l’imposta.

4. Specificità fiscali delle agenzie interinali

Un’agenzia di somministrazione assume formalmente i lavoratori e li invia in missione presso altre imprese che ne richiedono i servizi. Dal punto di vista fiscale:

  • IVA sulla somministrazione – Le prestazioni di interposizione di manodopera sono soggette a IVA al 22%. Secondo le prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’imponibile comprende il costo del lavoro (retribuzione e contributi) più il margine dell’agenzia. Le imprese utilizzatrici detrarrebbero l’IVA in misura integrale, salvo casi di indetraibilità per operazioni esenti o non soggette.
  • Ritenute e contributi – L’agenzia è datore di lavoro e pertanto deve versare le ritenute IRPEF sui salari dei lavoratori e i contributi previdenziali e assistenziali all’INPS. Omissioni o ritardi possono comportare sanzioni e iscrizione a ruolo.
  • Imposte dirette – L’agenzia paga l’IRES (o l’IRPEF se società di persone) sul proprio reddito imponibile, nonché l’IRAP, in quanto dotata di autonoma organizzazione.
  • Fondi bilaterali e contributo per la somministrazione – In base al D.Lgs. 81/2015 l’agenzia versa anche il contributo al Fondo per l’occupazione e la formazione (Forma.Temp) e al Fondo bilaterale di solidarietà per la gestione delle crisi. Gli accertamenti possono riguardare la corretta applicazione di questi contributi.

Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate sono spesso mirate a contestare la non congruità dei costi dichiarati dall’agenzia rispetto ai ricavi fatturati, l’indetraibilità dell’IVA nei casi in cui l’agenzia effettui operazioni esenti o non imponibili, o la sussistenza di contratti di appalto di servizi in luogo di somministrazione (per evitare l’applicazione dell’IVA). Inoltre, i controlli possono riguardare l’omissione di ritenute o contributi, con conseguente addebito di imposte sostitutive.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

La ricezione di un invito al contraddittorio o di un avviso di accertamento richiede azioni rapide e coordinate. Di seguito si descrive la procedura tipica che un’agenzia interinale dovrebbe seguire per salvaguardare i propri diritti:

1. Ricezione dello schema di atto e contraddittorio endoprocedimentale

Dal 18 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate, salvo il caso di atti automatizzati o di pronta liquidazione, deve inviare uno schema di atto (o invito al contraddittorio) che contiene i rilievi emersi. Il contribuente può:

  1. Depositare memorie difensive entro 60 giorni dal ricevimento, indicando argomentazioni e documenti che confutino i rilievi .
  2. Richiedere l’adesione entro 30 giorni, proponendo all’Ufficio una definizione bonaria con riduzione delle sanzioni. L’adesione comporta la sospensione dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento.

È fondamentale partecipare al contraddittorio con un professionista: la mancata produzione di prove o la sottovalutazione di un vizio procedurale potrebbe precludere una successiva contestazione. L’Ufficio, al termine del contraddittorio, deve valutare le argomentazioni e motivare le ragioni dell’eventuale rigetto .

2. Ricezione dell’avviso di accertamento

Se l’Ufficio ritiene fondate le proprie pretese o se il contraddittorio non viene attivato (perché l’atto rientra tra quelli automatizzati), viene notificato un avviso di accertamento. Dal 2020 l’avviso può essere esecutivo: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza ricorso, l’atto diventa titolo esecutivo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare la riscossione. L’avviso deve contenere:

  • la descrizione dei fatti contestati e delle violazioni;
  • gli articoli di legge applicati;
  • il calcolo delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi;
  • l’indicazione del termine per il ricorso (60 giorni);
  • l’indicazione delle procedure deflattive disponibili (adesione, conciliazione).

In presenza di vizi di motivazione (ad esempio, motivazione per relationem, carenza di indicazione delle prove) o di violazioni del contraddittorio, l’avviso può essere impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine prorogabile di 46 giorni se il contribuente risiede all’estero). Nella fase di reclamo‑mediazione, che dal 2023 è stata assorbita dall’istituto della conciliazione, si può presentare un’istanza di conciliazione entro 30 giorni e l’Ufficio può accettare la riduzione delle sanzioni. Se il valore dell’atto è inferiore a 50.000 euro, il reclamo è obbligatorio; per importi superiori si passa direttamente al giudizio.

Il giudizio si articola in:

  1. Istanza di sospensione – Il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione dimostrando il pericolo grave e irreparabile. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decide sull’istanza entro breve termine.
  2. Merito – Nel ricorso si contestano i motivi di fatto e di diritto dell’avviso (ad esempio, vizi di notifica, decadenza, erronea qualificazione dei contratti, difetto di prova, errato calcolo delle imposte). L’onere della prova della pretesa fiscale spetta all’Amministrazione; il contribuente deve fornire le prove contrarie.
  3. Appello – La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

4. Esecuzione e riscossione

Se non si propone ricorso o se la sentenza conferma l’avviso, l’atto diventa definitivo. Dal 2020 (art. 29 D.L. 78/2010) gli avvisi di accertamento per i tributi erariali sono esecutivi e valgono come titolo per la riscossione. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può quindi procedere a:

  • Iscrizione ipotecaria su immobili;
  • Pignoramento di conti correnti, stipendi o crediti verso terzi;
  • Fermo amministrativo sui veicoli;
  • Notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento (atti esclusi dal contraddittorio) .

È essenziale agire prima che l’atto diventi definitivo, perché dopo l’esecutività gli strumenti difensivi si riducono alla sospensione giudiziale o a procedimenti esecutivi (opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Difese e strategie legali

Un’agenzia interinale che riceve un avviso di accertamento dispone di diversi strumenti per contestare o ridurre la pretesa fiscale. Le strategie devono essere calibrate sul tipo di contestazione (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ritenute, contributi), sull’entità del debito e sull’interesse a definire rapidamente la controversia.

1. Verifica dei vizi procedurali

Molti accertamenti contengono vizi di procedura che ne comportano l’annullamento. Tra i principali:

  • Violazione del contraddittorio – L’atto non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio obbligatorio, oppure l’invito non era effettivo (ad esempio, conteneva rilievi generici o non ha concesso un termine congruo). Tale violazione, alla luce dell’art. 6‑bis Statuto del contribuente e della riforma 2024, determina la nullità dell’atto .
  • Mancato rispetto del termine di 60 giorni – Se l’accertamento è stato emesso prima che siano decorsi 60 giorni dal rilascio del PVC e non sussiste un’urgenza adeguatamente motivata, è illegittimo.
  • Difetto di motivazione – L’avviso deve indicare i fatti, le norme violate e le ragioni del recupero; la motivazione per relationem (rinvio a un PVC o a un atto non allegato) è insufficiente.
  • Vizi di notifica – Ad esempio, notifica a indirizzo errato, notifica tramite PEC non autorizzata, mancanza di relata di notifica.
  • Decadenza dei termini – Verificare se l’avviso è stato notificato oltre i termini di decadenza (5 o 7 anni) o se vi sono sospensioni (ad esempio, per il periodo di contraddittorio o di adesione).

2. Contestazione nel merito

Oltre ai vizi formali, è possibile contestare la fondatezza della pretesa. Alcune questioni tipiche per le agenzie interinali includono:

  • Errata qualificazione del rapporto – In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate contesta che la prestazione sia un appalto di servizi piuttosto che una somministrazione di lavoro; ciò può influire sull’aliquota IVA applicata e sulla deducibilità dei costi. È necessario dimostrare la genuinità della somministrazione (gestione del personale in capo all’agenzia, temporaneità, supervisione). Caso per caso, la giurisprudenza esamina elementi contrattuali e fattuali.
  • Incoerenza dei ricavi e dei costi – Gli accertamenti induttivi o analitico‑induttivi possono contestare l’antieconomicità dei costi del personale rispetto ai ricavi fatturati. È importante fornire la documentazione contabile (buste paga, versamenti contributivi, modelli F24) che giustifichi i costi e dimostri la congruità dei margini.
  • Indetraibilità dell’IVA – La detrazione dell’IVA pagata sui servizi di somministrazione può essere contestata se l’agenzia effettua operazioni esenti o se il committente non esercita pienamente il diritto alla detrazione. La Corte di Giustizia UE richiede che il diritto alla detrazione non sia esercitato abusivamente e che vi sia coerenza tra l’operazione a monte e a valle; l’agenzia deve dimostrare la destinazione dell’operazione ad attività imponibili.
  • Errori nella determinazione delle imposte e delle sanzioni – Gli avvisi devono riportare correttamente le aliquote, le deduzioni, i crediti d’imposta e i coefficienti di redditività. Errori di calcolo (ad esempio nella determinazione del margine di intermediazione) possono essere contestati con apposite perizie.
  • Non spettanza o errata applicazione di detrazioni contributive – Alcune agenzie beneficiano di incentivi (es. bonus assunzioni, sgravi per apprendisti). Il fisco può contestare la spettanza. Occorre dimostrare di aver rispettato le condizioni normative (regolarità contributiva, conformità contrattuale).

3. Accertamento con adesione

Il procedimento di adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di definire l’accertamento prima del giudizio con una riduzione delle sanzioni a un terzo. Per avviarlo occorre presentare istanza entro il termine per il ricorso o entro 15 giorni dalla notifica dell’invito a comparire. La procedura prevede:

  1. Istanza motivata – Indicazione dei punti contestati e delle proposte di definizione.
  2. Incontro con l’Ufficio – Discussione dei rilievi e definizione dell’accordo, con possibile riduzione delle imposte accertate e applicazione delle sanzioni al terzo del minimo.
  3. Verbale di adesione – Formalizzazione dell’accordo; il pagamento va effettuato entro 20 giorni (o rateizzato). In caso di pagamento rateale, è necessaria la garanzia (fideiussione) oltre le 50.000 euro.

L’adesione è particolarmente utile per le agenzie che riconoscono parzialmente le contestazioni e desiderano evitare un lungo contenzioso. Tuttavia occorre valutare l’impatto finanziario e l’eventuale preclusione a impugnare l’atto.

4. Conciliazione giudiziale e definizione delle liti

Nel corso del giudizio di primo grado, le parti possono conciliare la controversia riducendo le sanzioni alla metà. Dal 2023 la fase di reclamo‑mediazione è stata sostituita da un istituto unico di conciliazione: la proposta di conciliazione può essere presentata entro la prima udienza e può prevedere il pagamento rateale delle somme. Una volta perfezionata, estingue la lite.

La definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, commi 206–219, L. 197/2022) consente di chiudere le liti in cui l’Agenzia delle Entrate è parte, pagando una percentuale ridotta dell’imposta in base al grado e all’esito del giudizio (es. 90 % se il contribuente è soccombente, 40 % se è soccombente l’Ufficio, 15 % in Cassazione). Nel 2023 e 2024 questa definizione è stata applicata a molte controversie; eventuali futuri provvedimenti potrebbero riaprire la definizione per le liti pendenti al 2025.

5. Ricorso all’autotutela

L’amministrazione finanziaria può annullare o correggere i propri atti in autotutela quando l’atto è illegittimo o infondato. L’istanza di autotutela può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza del termine per il ricorso, ma l’Ufficio non ha obbligo di rispondere. Per le agenzie interinali, l’autotutela può essere utile per ottenere la correzione di errori evidenti (ad esempio, doppia imposizione, erroneo conteggio delle ritenute, omessa considerazione di crediti d’imposta).

6. Difesa penale in caso di reati tributari

Le violazioni fiscali più gravi (omesso versamento di ritenute e IVA superiori alle soglie di punibilità, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documenti) integrano reati puniti dal D.Lgs. 74/2000. Un’agenzia interinale può trovarsi sotto indagine penale, ad esempio, per omesso versamento di ritenute superiori a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta o per omesso versamento dell’IVA oltre 250.000 euro. In questi casi è fondamentale la tempestiva consulenza di un avvocato penalista: l’estinzione del debito mediante ravvedimento operoso o definizione agevolata può estinguere il reato (art. 13 D.Lgs. 74/2000).

Strumenti alternativi e soluzioni per gestire il debito

Quando l’avviso di accertamento comporta un debito difficile da saldare immediatamente, il contribuente può accedere a strumenti che consentono di dilazionare o ridurre l’onere. Di seguito i principali.

1. Rateizzazione e piani di rientro

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili (10 anni). Per debiti inferiori a 120.000 euro la rateizzazione è concessa a semplice richiesta; per importi superiori occorre dimostrare lo stato di difficoltà economica. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio e l’agente può riprendere le azioni esecutive. Le rate possono essere variate nel tempo e, in caso di peggioramento della situazione finanziaria, si può richiedere la dilazione straordinaria.

2. Definizione agevolata (Rottamazione quater e quinquies)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231‑252) ha istituito la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione per il periodo 2000‑2022 (c.d. Rottamazione quater). Tale misura consente di estinguere i debiti pagando solo le imposte (capitale) e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi . La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023, ma il D.L. 51/2023 (convertito dalla L. 87/2023) ha prorogato i termini al 30 giugno. Il Decreto Milleproroghe 2025 ha previsto la riammissione dei contribuenti decaduti che non hanno versato le rate dovute al 31 dicembre 2024 .

Nel 2025 si parla di una rottamazione quinquies per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, con possibili ulteriori agevolazioni; per ora è allo studio, ma gli operatori devono monitorare le novità. Le agenzie interinali con debiti iscritti a ruolo possono verificare se rientrano nell’ambito della rottamazione per beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi.

3. Stralcio parziale dei carichi sotto i 1.000 euro

La legge di bilancio ha previsto lo stralcio automatico dei carichi sotto i 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Lo stralcio non si applica però ai debiti relativi a risorse proprie dell’Unione europea, ai recuperi di aiuti di Stato, alle sanzioni per violazioni penali o contributive e agli importi dovuti a titolo di recupero di crediti di imposta.

4. Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Prima dell’avvio dell’accertamento o in fase di contraddittorio è possibile regolarizzare spontaneamente eventuali omissioni o errori mediante ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), beneficiando di una riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo trascorso. Nel 2023 la legge di bilancio ha introdotto un ravvedimento speciale per correggere alcune irregolarità formali con versamento di una sanzione fissa; nel 2025 tali misure potrebbero essere prorogate. L’agenzia deve valutare se convenga ricorrere a questi istituti per sanare spontaneamente le violazioni.

5. Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito

Se l’agenzia interinale si trova in una situazione di insolvenza o di grave crisi finanziaria, può avvalersi delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e dalla vecchia legge 3/2012 (ancora applicabile alle procedure pendenti):

  • Piano del consumatore (per imprenditori sotto soglia e persone fisiche): consente di proporre al giudice un piano di rientro da omologare senza l’accordo dei creditori, con falcidia dei debiti e protezione del patrimonio essenziale;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori e permette la ristrutturazione del debito con riduzioni e dilazioni;
  • Liquidazione controllata del patrimonio: procedura liquidatoria che consente l’esdebitazione al termine;
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): prevede la nomina di un esperto negoziatore che facilita la trattativa con i creditori per evitare l’insolvenza.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere l’agenzia nella scelta e nella gestione di queste procedure, proteggendo l’operatività aziendale.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli inviti o le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate – Anche le semplici lettere di compliance o gli inviti al contraddittorio richiedono attenzione; ignorarli può portare a un accertamento con sanzioni più elevate. È consigliabile rispondere prontamente, fornendo chiarimenti o documenti.
  2. Ritenere che gli accertamenti automatizzati siano irrilevanti – Gli atti di liquidazione automatizzata (art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973) non sono preceduti dal contraddittorio, ma restano impugnabili per vizi di calcolo. Non rispondere può generare ruoli immediati.
  3. Non conservare adeguata documentazione – Le agenzie di somministrazione devono custodire contratti, fatture, buste paga, versamenti contributivi e corrispondenza con il cliente. La mancanza di documenti rende più difficile provare la correttezza delle operazioni.
  4. Aspettare la cartella per agire – Spesso il termine per il ricorso è già scaduto quando arriva la cartella. È indispensabile rivolgersi a un professionista appena notificato l’avviso.
  5. Sottovalutare la possibilità di definizione agevolata – Adesioni, conciliazioni e rottamazioni permettono di risparmiare sulle sanzioni; rifiutare a prescindere può portare a un contenzioso costoso.
  6. Confondere la somministrazione con l’appalto – Un errato inquadramento contrattuale può avere conseguenze fiscali e contributive; perciò i contratti con i clienti devono essere redatti con attenzione, prevedendo la gestione del personale in capo all’agenzia.

Tabelle di sintesi

Per una rapida consultazione, riportiamo alcune tabelle che riassumono norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle presentano solo parole chiave, numeri o brevi frasi, evitando periodi complessi, per facilitare la lettura.

Tabella 1 – Tipi di avvisi di accertamento e termini

Tipo di avvisoDescrizione (parole chiave)Termine per ricorsoContraddittorio obbligatorio?
Avviso di accertamento analitico/analitico‑induttivoBasato su documenti contabili e presunzioni; frequente per IVA, IRES, IRAP60 giorniSì (escluse ipotesi automatizzate)
Avviso di accertamento induttivo puroPresunzioni gravi, precise e concordanti; omessa contabilità60 giorni
Avviso sintetico (redditometro)Ricostruzione sulla base delle spese sostenute60 giorni
Avviso di accertamento parzialeRecupero immediato di singoli redditi o IVA; ex art. 41‑bis DPR 600/197360 giorniNo (atto automatizzato, salvo contraddittorio su richiesta)
Avviso di liquidazione automatizzata (36‑bis e 36‑ter)Liquidazione di imposte da dichiarazioni; calcolo automatico60 giorniNo (escluso dal contraddittorio)
Cartella di pagamento/intimazioneTitolo esecutivo per la riscossione60 giorni (opposizione esecutiva)No

Tabella 2 – Strumenti deflattivi e benefici

StrumentoCaratteristicheRiduzione sanzioni
Adesione (D.Lgs. 218/1997)Richiesta dal contribuente o dall’Ufficio; accordo su imposte e sanzioni; pagamento unico o rateale1/3 del minimo
Conciliazione giudizialeNel processo tributario di primo grado; definisce la lite con atto omologato dal giudice1/2 del minimo
Definizione agevolata liti pendenti (art. 1 commi 206‑219 L. 197/2022)Chiude la lite pagando una percentuale dell’imposta in base all’esito del giudizioVariabile (10–90 %)
Rottamazione quater (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022)Estingue carichi affidati all’agente dal 2000 al 30/6/2022; pagamento solo del capitale e speseSanzioni e interessi azzerati
Rateizzazione ordinariaDilazione fino a 120 rate; possibile rateizzazione straordinariaNessuna riduzione
Ravvedimento operosoRegolarizzazione spontanea; pagamenti ridotti in base al tempoRiduzione progressiva
Procedure sovraindebitamentoPiano del consumatore, accordi, liquidazione, composizione negoziataPossibilità di falcidia e esdebitazione

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se un’agenzia interinale riceve un invito al contraddittorio?
    L’invito al contraddittorio è uno schema di atto che illustra i rilievi fiscali. L’agenzia deve analizzare le contestazioni con il proprio consulente e, entro 60 giorni, può presentare memorie difensive o aderire. Ignorare l’invito comporta il rischio che l’Agenzia delle Entrate emetta l’avviso di accertamento senza tener conto delle proprie ragioni .
  2. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
    Dal 18 gennaio 2024 quasi tutti gli atti impositivi impugnabili sono preceduti dal contraddittorio. Fanno eccezione gli atti automatizzati, quelli sostanzialmente automatizzati, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento parziale individuati dal decreto MEF 24 aprile 2024 .
  3. Posso impugnare un avviso se non ho ricevuto l’invito al contraddittorio?
    Sì. Se l’atto non rientra tra quelli esclusi, la mancata attivazione del contraddittorio lo rende nullo. È quindi possibile proporre ricorso eccependo la violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e la giurisprudenza della Corte di Cassazione .
  4. Quanto tempo ho per fare ricorso?
    Il termine è di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Il termine è sospeso per 90 giorni se viene presentata istanza di adesione e per 60 giorni durante il contraddittorio preventivo.
  5. È possibile sospendere la riscossione durante il giudizio?
    Sì. In sede di ricorso è possibile chiedere la sospensione cautelare dimostrando un danno grave e irreparabile. La sospensione, se concessa, blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado.
  6. Cosa rischio se non pago le ritenute o l’IVA?
    Oltre alle sanzioni amministrative, l’omesso versamento di ritenute superiori a 150.000 euro o dell’IVA superiore a 250.000 euro integra i reati previsti dagli artt. 10‑bis e 10‑ter del D.Lgs. 74/2000. In caso di pagamento del debito (anche tramite rateizzazione o rottamazione) prima dell’apertura del dibattimento, il reato può essere estinto (art. 13 D.Lgs. 74/2000).
  7. È possibile dedurre i costi del personale somministrato?
    Sì. I costi del personale (retribuzioni, contributi, TFR) sono deducibili dal reddito d’impresa, purché correttamente documentati. L’agenzia deve conservare contratti, cedolini e versamenti contributivi. In mancanza di documentazione il fisco può contestare la deducibilità.
  8. Come si determina l’IVA su un contratto di somministrazione?
    L’IVA si applica sull’intero corrispettivo (costo del lavoro più margine). L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’indetraibilità dell’IVA se l’agenzia o il committente effettuano operazioni esenti. È importante valutare la propria posizione IVA e, se necessario, presentare interpello preventivo.
  9. La mia agenzia può accedere alla Rottamazione quater?
    Se ha debiti iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, può estinguerli versando solo le imposte e le spese di notifica . Le domande presentate entro il termine consentivano il pagamento in un massimo di 18 rate. Chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024 può chiedere la riammissione entro giugno 2025 .
  10. Cosa succede se l’agenzia è in crisi e non può pagare?
    Può valutare di accedere alle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata. Questi strumenti permettono di ridurre o falcidiare i debiti e di proteggere l’operatività.
  11. Il contraddittorio riguarda anche i contributi INPS?
    Sì, se l’accertamento è emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS con atto impugnabile. Tuttavia, alcuni atti INPS (come i verbali di accertamento dei premi INAIL) possono seguire procedure specifiche. Occorre verificare la normativa di settore.
  12. È possibile impugnare una cartella di pagamento basata su un accertamento divenuto definitivo?
    Solo per motivi diversi dal merito (vizi propri della cartella, ad esempio errori di calcolo o notifica). Il merito dell’accertamento non può più essere contestato. Per questo è essenziale impugnare l’avviso nei termini.
  13. Qual è il ruolo del commercialista nella difesa?
    Il commercialista redige le memorie tecniche, ricostruisce i conti e supporta l’avvocato nel contraddittorio. La collaborazione tra avvocato e commercialista consente di affrontare la procedura con competenze complementari.
  14. Si può chiedere l’autotutela dopo aver perso il ricorso?
    Sì, l’autotutela può essere richiesta in ogni momento se emergono errori o illegittimità evidenti. Tuttavia, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla; conviene presentare memoria dettagliata con l’indicazione della giurisprudenza favorevole.
  15. Cosa accade se l’agenzia non impugna l’avviso?
    L’atto diventa definitivo ed esecutivo trascorsi 60 giorni. L’agente della riscossione può procedere a pignoramenti e ipoteche. È quindi fondamentale agire tempestivamente.
  16. È possibile chiedere la rateizzazione dopo aver aderito all’accertamento?
    Sì. L’adesione può essere rateizzata su richiesta; l’atto di adesione prevede il numero delle rate e, per importi elevati, la prestazione di garanzia.
  17. Come posso dimostrare la legittimità della somministrazione rispetto a un appalto?
    Occorre produrre il contratto con la società utilizzatrice evidenziando che l’agenzia mantiene il potere organizzativo e disciplinare sul personale, definisce il compenso sulla base del costo del lavoro e del proprio margine e che l’attività prestata è temporanea e non coincide con il core business del committente. Testimonianze e comunicazioni interne possono rafforzare la prova.
  18. La Corte di Cassazione ha pronunciato altre sentenze rilevanti per le agenzie interinali?
    Oltre alle pronunce sulla disciplina del contraddittorio, ricordiamo sentenze sul diritto del lavoratore somministrato alla stabilizzazione (Cass. nn. 23495/2022 e 23499/2022) e sulla possibilità di reiterare i contratti di somministrazione solo se sussistono esigenze temporanee. Pur non riguardando direttamente la fiscalità, tali sentenze possono incidere sulla gestione del personale e, di riflesso, sui costi deducibili.
  19. Se l’Agenzia delle Entrate contesta ricavi presunti, come posso difendermi?
    Va dimostrata l’infondatezza delle presunzioni fornendo i registri contabili, i contratti di somministrazione, le ricevute di pagamento, gli estratti conto. Nel caso di presunzioni derivate da indagini finanziarie, occorre spiegare l’origine dei versamenti e giustificarne la coerenza con l’attività. La giurisprudenza richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; in mancanza, il ricorso può essere accolto.
  20. Cos’è il “concordato preventivo biennale” dei ricavi?
    Introdotto dalla riforma fiscale per le piccole imprese, consente di concordare preventivamente con il fisco il reddito per due anni, ottenendo certezza degli oneri fiscali. Al momento (2025) il regime è sperimentale e applicabile a imprese con determinati volumi. Potrebbe diventare un’opportunità per le agenzie di piccole dimensioni che desiderano stabilità e riduzione dei controlli.

Simulazioni pratiche

Per meglio comprendere l’impatto di un accertamento su un’agenzia interinale, si presentano tre simulazioni numeriche basate su casi ipotetici ma realistici. Le cifre sono puramente indicative e servono a illustrare le dinamiche fiscali e le possibili soluzioni.

Simulazione 1 – Accertamento IVA e IRES per costi non congrui

Scenario: L’Agenzia delle Entrate invia a “Tempora S.r.l.” (agenzia interinale) un invito al contraddittorio contestando, per l’anno d’imposta 2022, la deducibilità di 1.500.000 euro di costi del personale. L’Ufficio ritiene che tali costi siano eccessivi rispetto ai ricavi dichiarati (4.000.000 euro) e ipotizza una rettifica del margine di intermediazione.

Procedura:

  1. Contraddittorio: Tempora produce contratti di somministrazione, buste paga e F24 che giustificano i costi. L’Ufficio, ritenendo parzialmente non provati 300.000 euro, emette avviso di accertamento per maggior imponibile IRES di 300.000 euro e IVA indetraibile su 500.000 euro.
  2. Calcolo dell’imposta:
  3. IRES: Aliquota 24 %; imposta accertata = 300.000 × 24 % = 72.000 euro.
  4. IVA recuperata: Su 500.000 euro di costi ritenuti indetraibili, IVA al 22 % = 110.000 euro.
  5. Sanzioni: 90 % sull’IRES (64.800 euro) e 90 % sull’IVA (99.000 euro) ridotte a un terzo se si aderisce.
  6. Difesa: Tempora presenta ricorso contestando l’indetraibilità dell’IVA e portando prove ulteriori. La CGT accoglie parzialmente il ricorso, riducendo l’IVA non detraibile a 200.000 euro.
  7. Esito: L’imposta finale dovuta è: IRES 72.000 euro + IVA 44.000 euro + sanzioni ridotte. Con l’adesione, le sanzioni si riducono a circa 54.600 euro. Totale complessivo (imposte + sanzioni + interessi) ≈ 180.000 euro.

Osservazioni: Partecipare al contraddittorio e fornire documentazione ha consentito di ridurre sensibilmente la pretesa iniziale. L’adesione ha ulteriormente abbattuto le sanzioni.

Simulazione 2 – Omesso versamento di ritenute e accesso al ravvedimento

Scenario: L’agenzia “WorkPlus S.a.s.”, nel 2023, ha omesso di versare ritenute IRPEF per 200.000 euro per difficoltà di liquidità. Nel 2024 riceve comunicazione di irregolarità automatizzata (36‑bis) e decide di sanare.

Procedura:

  1. Ravvedimento operoso: WorkPlus versa le ritenute dovute con sanzione ridotta al 3,75 % (un ottavo del minimo) più interessi legali. Importo versato = 200.000 + 7.500 euro di sanzione + 1.200 euro di interessi ≈ 208.700 euro.
  2. Riduzione del rischio penale: Poiché l’omesso versamento di ritenute superiori a 150.000 euro integra il reato ex art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000, il tempestivo ravvedimento consente di evitare la denuncia penale (art. 13).
  3. Eventuale rateizzazione: Se l’agenzia non avesse potuto versare subito, avrebbe potuto richiedere la rateizzazione in 8 rate. Tuttavia, per beneficiare dell’esclusione della responsabilità penale è necessario che l’intero importo sia versato prima dell’apertura del dibattimento.

Osservazioni: Il ravvedimento è uno strumento efficace per sanare omissioni prima che sfocino in un accertamento con sanzioni maggiorate e conseguenze penali.

Simulazione 3 – Rottamazione quater per cartelle pregresse

Scenario: “FlexJob S.p.A.” ha maturato debiti iscritti a ruolo per IVA, IRAP e contributi dal 2015 al 2021, per un totale iscritto di 600.000 euro (capitale 350.000 euro, sanzioni 150.000 euro, interessi e aggio 100.000 euro). L’azienda valuta la Rottamazione quater.

Procedura:

  1. Domanda di definizione: FlexJob presenta la domanda nei termini (30 giugno 2023). L’Agenzia conferma l’ammissibilità.
  2. Importo da pagare: Grazie alla rottamazione, deve versare solo il capitale (350.000 euro) e le spese di notifica (poniamo 10.000 euro), azzerando sanzioni, interessi e aggio .
  3. Rateizzazione: L’importo (360.000 euro) è suddiviso in 18 rate trimestrali da 20.000 euro. Le prime due rate, di importo maggiore, sono versate nel 2023; le restanti 16 rate sono versate tra il 2024 e il 2027.
  4. Effetti: Con il pagamento della prima rata il processo pendente davanti alla CGT per le cartelle viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, come riconosciuto dalla Cassazione e dalla giurisprudenza tributaria. FlexJob risparmia 250.000 euro di sanzioni e interessi.

Osservazioni: La rottamazione ha permesso di ridurre considerevolmente l’onere finanziario e di chiudere il contenzioso. È fondamentale, tuttavia, rispettare le scadenze: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza e il ripristino dei debiti originari.

Ulteriori approfondimenti e aggiornamenti 2024‑2025

Negli ultimi due anni sono emersi importanti sviluppi legislativi e giurisprudenziali che incidono direttamente sulle agenzie interinali. Di seguito vengono esaminati alcuni temi di particolare attualità.

1. Contratti di somministrazione: obblighi fiscali e responsabilità

Le agenzie interinali operano in base al contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 e, successivamente, dal D.Lgs. 81/2015. Questo contratto prevede che i rapporti tra l’agenzia, i lavoratori e l’azienda utilizzatrice siano formalizzati per iscritto e contengano informazioni essenziali:

Elemento del contrattoDescrizione (parole chiave)
Autorizzazione e indicazioni dell’agenziaIl contratto deve indicare l’autorizzazione ministeriale dell’agenzia, il numero di lavoratori e i dettagli dell’utilizzatore .
Periodo e mansioniVanno specificati la data di inizio e la durata della missione, la mansione assegnata, il luogo di lavoro e l’orario .
Retribuzione e dirittiI lavoratori somministrati hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice (principio di parità di trattamento) .
Responsabilità dell’agenziaL’agenzia rimane datore di lavoro: paga la retribuzione e versa i contributi all’INPS/INAIL; esercita il potere disciplinare; risponde dei premi assicurativi .
Responsabilità dell’utilizzatoreL’azienda utilizzatrice esercita il potere direttivo e organizzativo durante la missione; è responsabile civilmente per i danni causati dal lavoratore a terzi e risponde solidalmente con l’agenzia per il pagamento della retribuzione e dei contributi .

Dal punto di vista fiscale, la corretta qualificazione del rapporto come somministrazione o appalto di servizi incide sull’applicazione dell’IVA e sulla deducibilità dei costi. Se l’agenzia mantiene il potere organizzativo e disciplinare sul personale e applica il principio di parità di trattamento, l’operazione è qualificata come somministrazione e l’IVA si applica sull’intero corrispettivo. Se, invece, il committente organizza autonomamente l’attività del personale, l’operazione può essere qualificata come appalto e l’agenzia rischia contestazioni per somministrazione illecita. È fondamentale conservare i contratti e la documentazione che dimostrano la regolare gestione del personale.

2. Nuovo Statuto del Contribuente e contraddittorio generalizzato

La legge di delega fiscale (L. 111/2023) ha previsto la redazione di un nuovo Statuto dei diritti del contribuente, attuato con il D.Lgs. 219/2023. Tra le innovazioni principali vi sono:

  • Generalizzazione del contraddittorio preventivo – Per quasi tutti gli atti non automatizzati, l’Amministrazione deve invitare il contribuente a presentare le proprie osservazioni con un preavviso di almeno 60 giorni. Sono escluse solo le liquidazioni automatizzate e i casi previsti dal MEF. .
  • Motivazione rafforzata – Gli uffici fiscali devono rispondere puntualmente alle osservazioni del contribuente, motivando l’eventuale rigetto delle eccezioni e fornendo i criteri di calcolo. La mancata motivazione può rendere nullo l’atto.
  • Trasparenza e proporzionalità – Il nuovo Statuto mira a rafforzare la fiducia tra contribuente e fisco, prevedendo l’obbligo di comportamenti collaborativi e la riduzione delle sanzioni nei casi di lieve entità.

Queste novità si collocano nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione e mirano a garantire un rapporto più equilibrato tra fisco e contribuente. Le agenzie interinali devono sfruttare il contraddittorio per evidenziare tutti i fatti che possono incidere sulla pretesa (es. irregolarità della notifica, corretta qualificazione dei rapporti, applicazione di incentivi contributivi). L’assistenza di un professionista esperto consente di redigere memorie efficaci e di evitare che una tesi venga scartata per carenza di prova.

3. Giurisprudenza recente (2024‑2025) sul contraddittorio e sulla prova di resistenza

Nel biennio 2024‑2025 la Corte di Cassazione è tornata più volte sul tema del contraddittorio, precisando l’ambito di applicazione dell’art. 6‑bis e il concetto di prova di resistenza.

a. Ordinanza Cass. n. 18979/2024 – Riguardava un accertamento analitico‑induttivo per IRES e IRAP. La Corte ha ribadito che per i tributi non armonizzati (come IRES e IRAP) il contraddittorio è obbligatorio solo quando la legge lo prevede espressamente (ad esempio per studi di settore); per l’IVA, invece, il contraddittorio è generale ma la nullità dell’atto dipende dalla capacità del contribuente di dimostrare quali argomentazioni avrebbe potuto sollevare. La Corte ha evidenziato che una semplice dichiarazione di omissione del contraddittorio non basta: occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito . Questo orientamento impone alle agenzie di predisporre sempre argomentazioni e prove concrete da presentare in giudizio.

b. Sezioni Unite Cass. n. 21271/2025 – La massima diffusa in giugno 2025 ha confermato l’orientamento delle sezioni semplici: prima dell’introduzione del nuovo Statuto, l’obbligo di contraddittorio esisteva solo per i tributi armonizzati; per gli altri tributi è necessario un’esplicita previsione normativa . La pronuncia precisa che la nullità dell’atto per mancanza di contraddittorio è subordinata alla prova di resistenza: il contribuente deve indicare le difese che avrebbe potuto formulare e dimostrare che non si tratta di motivazioni pretestuose . Per gli avvisi notificati dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, il contraddittorio è obbligatorio, ma la giurisprudenza continua a richiedere la prova di resistenza per ottenere l’annullamento dell’atto.

c. Ordinanza Cass. n. 2795/2025 – La Corte ha ribadito che, per l’IVA e gli altri tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio rende l’atto nullo solo se il contribuente indica in modo concreto le osservazioni che avrebbe potuto formulare e non si limita a un’eccezione generica . L’ordinanza richiama il principio di buona fede e invita le parti a un comportamento collaborativo. Le agenzie interinali dovranno quindi formulare memorie dettagliate e, in caso di omissione del contraddittorio, allegare le argomentazioni non espresse.

Questo filone giurisprudenziale evidenzia che la prova di resistenza resta un requisito essenziale: occorre dimostrare che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto modificare la pretesa impositiva. È quindi consigliabile, in ogni fase, predisporre un dossier che illustri in modo puntuale le ragioni della propria contestazione, così da poterlo utilizzare anche in giudizio.

4. Riammissione alla Rottamazione Quater nel 2025

Con il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 convertito in L. 15/2025), il legislatore ha riaperto i termini per la Rottamazione quater. Questa misura consente ai contribuenti decaduti per il mancato pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2024 di essere riammessi alla definizione agevolata. Secondo la circolare illustrativa di Finanza & Fisco, la procedura prevede:

  1. Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025 attraverso il servizio “Riammissione Rottamazione‑quater” sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È possibile accedere tramite la propria area riservata (con SPID o CIE) dove il sistema propone automaticamente le cartelle ammissibili, oppure tramite la sezione pubblica compilando un form e allegando il documento d’identità e la precedente comunicazione delle somme dovute .
  2. Comunicazione dell’esito – Entro il 30 giugno 2025 l’Agente della riscossione trasmette una comunicazione con l’elenco dei carichi riammessi e l’importo da versare, unitamente ai bollettini di pagamento. In caso di rigetto, viene motivata la ragione (ad esempio, carichi esclusi come multe stradali, sanzioni penali, risorse UE).
  3. Pagamento – Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate: le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025; le restanti otto nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2026 e 2027 . In ogni caso, la norma conferma che la rottamazione comporta il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica, con l’esclusione di interessi e sanzioni .

Le agenzie interinali che non sono riuscite a rispettare le rate della Rottamazione quater nel 2023‑2024 hanno così la possibilità di rientrare nel beneficio. È consigliabile verificare attentamente l’elenco dei carichi e valutare la convenienza a definire il debito con questo strumento, considerando che la decadenza comporterebbe il ripristino delle sanzioni e degli interessi.

5. Concordato preventivo biennale e strumenti di compliance 2025

La riforma fiscale ha introdotto un nuovo istituto di concordato preventivo biennale per le imprese di piccole dimensioni. Pur essendo ancora in fase sperimentale, il concordato consente di concordare preventivamente con il fisco il reddito imponibile per due anni, garantendo la certezza del carico tributario e la riduzione dei controlli. Si applica alle imprese in regime forfettario o con ricavi non superiori a determinate soglie (ad esempio, 5 milioni di euro) e prevede l’impegno a versare le imposte concordate anche in caso di ricavi effettivi superiori, mentre in caso di ricavi inferiori l’imposta rimane quella concordata. Per le agenzie interinali di piccola dimensione, questo strumento può essere valutato come alternativa per stabilizzare la fiscalità.

Il concordato si affianca ad altri strumenti di compliance, quali il ravvedimento speciale (per regolarizzare irregolarità formali con sanzioni ridotte) e la cooperative compliance per aziende di grandi dimensioni. Nel contesto di un settore caratterizzato da margini ridotti e da un’elevata mobilità dei lavoratori, la certezza del carico tributario offerta dal concordato può rappresentare un vantaggio competitivo.

6. Glossario dei termini tecnici

Per agevolare la lettura, si riportano alcuni termini ricorrenti con brevi definizioni:

  • Contraddittorio endoprocedimentale: il confronto tra contribuente e fisco durante la fase istruttoria, prima dell’emissione dell’atto.
  • Prova di resistenza: l’onere per il contribuente di dimostrare come la mancata partecipazione al contraddittorio abbia inciso sull’esito dell’accertamento.
  • Somministrazione di lavoro: rapporto trilaterale in cui un’agenzia (somministratore) assume lavoratori e li invia temporaneamente presso un altro soggetto (utilizzatore), che esercita il potere direttivo .
  • Appalto di servizi: contratto in cui l’appaltatore realizza un’opera o un servizio con organizzazione dei mezzi propri e gestione del rischio; diversamente dalla somministrazione, l’appaltatore ha l’autonoma gestione del personale.
  • Rottamazione quater: definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022; comporta il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica .
  • Riammissione: possibilità di essere riammessi alla rottamazione dopo la decadenza, presentando domanda entro il termine previsto .

7. Domande aggiuntive

  1. La prova di resistenza è richiesta anche per gli atti successivi al 2024? Sì. Sebbene l’art. 6‑bis abbia generalizzato il contraddittorio, la Cassazione (ordinanza 2795/2025) continua a richiedere che il contribuente dimostri concretamente quali difese avrebbe svolto e che le stesse non siano pretestuose .
  2. Cosa succede se il contraddittorio non è stato attivato per un accertamento emesso nel 2025? L’atto è nullo perché emesso in violazione dell’art. 6‑bis, ma l’annullamento in giudizio presuppone che il contribuente alleghi la prova di resistenza; in assenza, il giudice potrebbe disapplicare la sanzione.
  3. L’azienda utilizzatrice può essere chiamata a rispondere delle imposte non versate dall’agenzia? In linea generale, l’utilizzatore risponde soltanto in solido per la retribuzione e i contributi, non per le imposte dirette o l’IVA dovuta dall’agenzia. Tuttavia, se la prestazione è qualificata come appalto e l’agenzia non dispone dei requisiti, il fisco potrebbe recuperare le imposte anche nei confronti dell’utilizzatore come coobbligato o datore di lavoro sostanziale.
  4. Quali documenti sono essenziali per dimostrare la parità di trattamento dei lavoratori somministrati? Contratti collettivi applicati, buste paga, comunicazioni di missione, attestazioni di contributi, eventuali differenziali retributivi riconosciuti ai lavoratori in missione .
  5. Il concordato preventivo biennale può evitare l’accertamento? Se accettato, il concordato preclude l’accertamento per i periodi concordati, salvo gravi violazioni. Tuttavia, l’agenzia deve rispettare la soglia di affidabilità fiscale e gli obblighi dichiarativi; in caso contrario, decade dal beneficio.

8. Responsabilità contributive e fondi bilaterali

Un elemento peculiare delle agenzie interinali è il versamento di contributi a specifici fondi bilaterali. Oltre alle ordinarie obbligazioni previdenziali e assistenziali, infatti, la legge prevede il finanziamento di:

  • Forma.Temp – È il fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. Nato con la legge 196/1997 e disciplinato dal D.Lgs. 276/2003, forma parte delle cosiddette “bilateralità” del settore. Le agenzie devono versare una percentuale del monte salari per finanziare corsi di formazione, indennità di disponibilità e progetti di riqualificazione professionale. La mancata contribuzione può essere oggetto di recupero e sanzioni da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. I contributi a Forma.Temp sono deducibili dal reddito e l’IVA relativa è detraibile in quanto strettamente connessa alla prestazione di somministrazione.
  • Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione – Istituito per assicurare prestazioni integrative di sostegno al reddito durante i periodi di inattività dei lavoratori in somministrazione. L’agenzia versa un contributo mensile calcolato sulla retribuzione imponibile. In caso di crisi aziendale o di riduzione dell’attività, il fondo eroga indennità ai lavoratori, sostenendo l’occupazione. Anche questo contributo rientra tra i costi deducibili.
  • Ebitemp (Ente bilaterale) – Affianca Forma.Temp fornendo servizi di welfare e assistenza ai lavoratori, come rimborsi per spese sanitarie e contributi per la maternità. Gli oneri versati dall’agenzia sono deducibili e, se correttamente documentati, non sono contestabili in sede di accertamento.

Il rispetto degli obblighi contributivi è fondamentale: omissioni o ritardi possono generare accertamenti con contestazioni di evasione contributiva e recupero delle somme dovute con sanzioni e interessi. Ricordiamo che l’utilizzatore è solidalmente responsabile per il pagamento dei contributi e delle retribuzioni ; pertanto anche l’azienda cliente rischia azioni esecutive. È opportuno verificare periodicamente, con il supporto del consulente del lavoro, la corretta applicazione delle aliquote e la tempestività dei versamenti.

9. Ulteriori casi pratici e strategie per la prova di resistenza

L’esperienza maturata in sede contenziosa insegna che la prova di resistenza rappresenta spesso l’elemento decisivo per l’esito del ricorso. Di seguito si propongono alcune strategie pratiche e casi esemplificativi.

a. Redigere un dossier difensivo completo

Fin dalla fase di contraddittorio è opportuno predisporre un dossier difensivo contenente:

  • Copia dei contratti di somministrazione, con indicazione delle mansioni, dei tempi e degli emolumenti;
  • Buste paga, modelli F24 e comunicazioni UniEmens che attestano il versamento delle retribuzioni e dei contributi;
  • Fatture emesse ai clienti con dettaglio del costo del lavoro e del margine di intermediazione;
  • Prove documentali (e-mail, circolari interne) che dimostrano il potere organizzativo esercitato dall’agenzia e non dal cliente;
  • Eventuali consulenze peritali che confermano la congruità dei costi.

Questo dossier serve non solo a convincere l’Ufficio durante il contraddittorio, ma soprattutto a dimostrare al giudice quali sarebbero state le difese nel caso in cui il contraddittorio non fosse stato attivato. La Corte di Cassazione richiede infatti di allegare concretamente le contestazioni che si sarebbero formulate .

b. Documentare le osservazioni omesse

Spesso l’Agenzia delle Entrate contesta che il contribuente non abbia indicato in giudizio le osservazioni che avrebbe formulato. È utile redigere un documento con tutte le osservazioni predisposte, anche se non presentate perché l’invito al contraddittorio non è pervenuto. Nella memoria difensiva da depositare in giudizio, andranno poi trascritte tali osservazioni, dimostrando che l’amministrazione ne era priva e che, se conosciute, avrebbero potuto modificare la determinazione dell’imposta. Questo metodo è stato riconosciuto valido da diverse sentenze post 2024 che hanno annullato accertamenti per violazione del contraddittorio.

c. Richiedere l’accesso agli atti e alle indagini finanziarie

Quando l’accertamento si basa su indagini finanziarie, l’Amministrazione deve mettere a disposizione del contribuente tutti i documenti, compresi gli estratti conto bancari e le segnalazioni ottenute. Attraverso l’accesso agli atti (art. 24 della L. 241/1990) è possibile ottenere copia dei documenti e verificare l’esattezza delle presunzioni. Se il contraddittorio è stato omesso, l’accesso serve a dimostrare quali verifiche non sono state possibili e a motivare la prova di resistenza.

d. Dimostrare il nesso causale tra le difese e l’esito dell’accertamento

La Cassazione richiede che il contribuente dimostri non solo le difese che avrebbe presentato, ma anche l’idoneità di tali difese a modificare l’atto . È quindi indispensabile spiegare perché le prove (contratti, pagamenti) avrebbero dimostrato l’infondatezza della pretesa e allegare gli elementi probatori in giudizio. Ad esempio, se l’accertamento contesta l’indetraibilità dell’IVA per operazioni esenti, il contribuente dovrà dimostrare che le operazioni in questione erano imponibili e che l’IVA era stata regolarmente versata. Se contesta costi non congrui, dovrà dimostrare che i costi del personale sono coerenti con i contratti e con i ricavi.

e. Valutare la conciliazione per ridurre il rischio

In alcuni casi, nonostante la sussistenza di vizi, la prova di resistenza potrebbe non essere sufficiente a garantire l’annullamento totale dell’atto. È opportuno valutare l’offerta di conciliazione giudiziale che permette di ridurre le sanzioni alla metà e di ottenere la sospensione della riscossione. Ciò consente di chiudere il contenzioso con un esborso inferiore, evitando i rischi di condanna alle spese.

10. Altre domande frequenti (FAQ)

  1. Quali sono le principali sanzioni per somministrazione illecita di lavoro? Se l’agenzia stipula un contratto di appalto fittizio dissimulando una somministrazione, può incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2015: ammende fino a 50.000 euro e responsabilità solidale con l’utilizzatore per i contributi e le retribuzioni arretrate. Inoltre l’Amministrazione finanziaria può contestare l’indetraibilità dell’IVA e recuperare imposte e sanzioni.
  2. L’utilizzatore può recuperare l’IVA versata all’agenzia se l’operazione è qualificata come appalto? Sì, se l’operazione viene riqualificata come appalto di servizi, l’IVA eventualmente versata può essere chiesta a rimborso dall’utilizzatore, sempre che dimostri di non averla detratta. Tuttavia l’agenzia potrebbe subire un recupero della maggiore IVA dovuta e sanzioni per errata fatturazione.
  3. Cosa si intende per missione a-causale? È il contratto di somministrazione stipulato senza indicare la causa concreta (esigenze temporanee, sostituzione) prevista dalla legge. La missione a‑causale può essere contestata come somministrazione irregolare e comportare sanzioni. È quindi necessario specificare sempre la causale nelle lettere di missione.
  4. Esistono incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori somministrati? Sì. Le norme per l’occupazione prevedono contributi a carico dell’agenzia ridotti per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori già somministrati, nonché sgravi contributivi per l’apprendistato. È importante conoscere queste agevolazioni per ridurre il costo del lavoro e migliorare la compliance.
  5. Cosa succede se l’agenzia non versa i contributi a Forma.Temp? L’omissione dei contributi comporta l’intervento dell’ente bilaterale e dell’INPS per il recupero delle somme con sanzioni e interessi. Poiché l’utilizzatore è solidalmente responsabile , quest’ultimo potrebbe essere chiamato a versare i contributi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere la deduzione dei costi correlati, generando un maggiore imponibile.
  6. Posso dedurre l’indennità di disponibilità corrisposta ai lavoratori in missione? Sì, l’indennità pagata ai lavoratori a tempo determinato tra una missione e l’altra è un costo deducibile e soggetto a contributi. Deve essere indicata separatamente nelle dichiarazioni fiscali e nei contratti.
  7. Come si calcola l’IRAP per un’agenzia interinale? L’IRAP si calcola applicando l’aliquota regionale al valore della produzione netta, che per le agenzie di somministrazione è costituito dal margine di intermediazione (differenza tra ricavi e costi per il personale somministrato e altri costi deducibili). I costi del personale somministrato, essendo costi per servizi, sono deducibili ai fini IRAP; rimangono indeducibili le retribuzioni dei dipendenti dell’agenzia impiegati nell’organizzazione.
  8. L’Agenzia delle Entrate può contestare la deduzione delle provvigioni pagate ai consulenti? Sì, se le provvigioni non sono inerenti o se la documentazione è carente. È necessario dimostrare che i compensi ai consulenti (recruiter, formatori) sono direttamente connessi all’attività di somministrazione. In mancanza di contratti e fatture dettagliate, l’Amministrazione può considerare tali costi come indeducibili.
  9. Qual è la differenza tra accertamento con adesione e conciliazione giudiziale? L’adesione si svolge prima dell’impugnazione e prevede una riduzione delle sanzioni al terzo; la conciliazione avviene in giudizio, con riduzione delle sanzioni alla metà. Entrambi gli istituti richiedono il pagamento dell’imposta e degli interessi ma differiscono per tempi e condizioni. L’adesione può essere più rapida, mentre la conciliazione può essere una soluzione per evitare il rischio di soccombenza in giudizio.
  10. È possibile rateizzare i contributi INPS in caso di accertamento? Sì, l’INPS concede la rateizzazione dei contributi recuperati a seguito di accertamento fino a 60 mesi, a seconda dell’entità del debito e della situazione economica dell’azienda. La domanda va presentata all’istituto allegando un piano di rientro e la documentazione contabile.

11. Ulteriori considerazioni sull’IRAP e sul margine di intermediazione

L’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) è spesso terreno di contenzioso per professionisti e piccole imprese. Pur non riguardando in modo specifico le agenzie interinali — la cui struttura organizzata rende ordinariamente dovuta l’imposta — è utile conoscere i criteri applicati dalla giurisprudenza, poiché gli stessi principi possono essere invocati per contestare accertamenti e per definire il margine di intermediazione.

In una recente ordinanza (Cass. 26338/2024), la Corte di Cassazione ha ricordato che l’impiego non occasionale di lavoro altrui è un elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, presupposto per l’assoggettamento a IRAP . Tuttavia, la Corte ha precisato che non è sufficiente dimostrare la semplice collaborazione continuativa: occorre valutare concretamente il contributo fornito dai collaboratori e il rapporto tra i compensi corrisposti a terzi e il reddito prodotto . Una bassa percentuale di compensi rispetto al reddito può indicare occasionalità e, quindi, l’assenza di autonoma organizzazione.

Per le agenzie interinali l’autonoma organizzazione è quasi sempre presente, poiché l’attività richiede un organico, strutture, software gestionale e rapporti con una pluralità di clienti e lavoratori. Di conseguenza l’IRAP è normalmente dovuta sul margine di intermediazione (differenza tra ricavi e costo del lavoro somministrato) e non sull’intero fatturato. L’agenzia può però contestare l’IRAP se riesce a dimostrare che la propria struttura non supera i limiti della mera attività professionale o che opera in assenza di un’organizzazione autonoma (ad esempio, nel caso di microimprese che si avvalgono unicamente del lavoro dei soci senza dipendenti). È onere dell’Amministrazione provare l’esistenza dell’organizzazione; la giurisprudenza considera rilevante l’ammontare dei costi per collaboratori e la loro incidenza sul reddito .

Nel definire la base imponibile IRAP, è cruciale distinguere tra costo del lavoro somministrato (deducibile perché rientra nei costi per servizi) e costo del personale dell’agenzia (indeducibile). La corretta separazione di questi costi e la documentazione delle attività svolte dai dipendenti dell’agenzia sono fondamentali per evitare contestazioni. Anche il trattamento contabile dei contributi a Forma.Temp e al fondo di solidarietà, se correttamente imputati, può incidere sul margine di intermediazione e sull’IRAP dovuta.

Principali sentenze e atti ufficiali citati

Prima di concludere, si riportano gli atti normativi e le pronunce della giurisprudenza che hanno ispirato le analisi precedenti. La loro indicazione puntuale consente al lettore di approfondire direttamente dalle fonti istituzionali.

FonteContenuto rilevante
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823Stabilisce l’obbligo del contraddittorio solo per tributi armonizzati; introduce la prova di resistenza.
Cassazione, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21517La violazione del termine di 60 giorni tra il PVC e l’avviso di accertamento, salvo urgenza, comporta l’illegittimità dell’atto.
Corte Costituzionale, sentenza 21 marzo 2023, n. 47Aff erma l’essenzialità del contraddittorio preventivo e invita il legislatore a generalizzarne l’obbligo .
Statuto del contribuente, art. 6‑bis (introdotto dal D.Lgs. 159/2015, attuato dal D.Lgs. 218/2023)Sancisce l’obbligo di contraddittorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili .
Decreto MEF 24 aprile 2024Elenca gli atti esclusi dal contraddittorio: cartelle, intimazioni, ruoli, avvisi di accertamento parziale e atti di recupero crediti d’imposta .
Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252Introduce la definizione agevolata (Rottamazione quater) con pagamento del solo capitale .
D.L. 51/2023 convertito in L. 87/2023Proroga i termini per la presentazione della domanda di rottamazione e prevede la riammissione per i decaduti .
D.Lgs. 13/2024Modula la procedura di adesione in funzione del contraddittorio; rende operativo l’obbligo di invio dello schema di atto .
D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972Disciplinano gli accertamenti di imposte sui redditi e IVA, comprese le presunzioni, gli accertamenti analitico‑induttivi e i termini di decadenza.
D.Lgs. 218/1997Regola l’adesione e la conciliazione; riduzione delle sanzioni al 1/3 o 1/2.
D.Lgs. 546/1992Prevede la disciplina del processo tributario (ricorso, appello, sospensione).
D.Lgs. 472/1997Stabilisce le sanzioni amministrative tributarie e il ravvedimento operoso.
D.Lgs. 14/2019 e D.L. 118/2021Regolano le procedure di gestione della crisi d’impresa e la composizione negoziata.
D.Lgs. 276/2003 e D.Lgs. 81/2015Disciplina la somministrazione di lavoro, definendo la responsabilità fiscale e contributiva dell’agenzia.

Conclusione

L’accertamento fiscale in una agenzia interinale è una procedura complessa che può minacciare la continuità aziendale. Le riforme degli ultimi anni, culminate nell’obbligo di contraddittorio preventivo e nella digitalizzazione dei controlli, richiedono ai contribuenti una maggiore preparazione e tempestività. In caso di ricezione di uno schema di atto o di un avviso di accertamento, è indispensabile:

  • Agire subito, analizzando l’atto e verificando i termini;
  • Attivare il contraddittorio con memorie articolate e prove documentali;
  • Valutare le opportunità deflattive (adesione, conciliazione, rottamazione) per ridurre sanzioni e interessi;
  • Impugnare l’atto dinanzi alla CGT se presenta vizi procedurali o sostanziali;
  • Gestire la crisi con strumenti come rateizzazioni, sovraindebitamento o composizione negoziata, se il debito è insostenibile.

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