Accertamento fiscale a un residence turistico: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gli ultimi anni hanno visto un aumento significativo dei controlli fiscali verso le strutture ricettive: alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e residence sono diventati oggetto di verifiche accurate da parte di Comuni, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. L’attenzione si concentra in particolare sull’imposta di soggiorno (o contributo di soggiorno), sulla corretta dichiarazione dei pernottamenti e sul successivo versamento del tributo. La normativa ha subito importanti modifiche: con il decreto‑legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio) e la legge di conversione n. 77/2020 il legislatore ha attribuito ai gestori delle strutture ricettive la qualifica di responsabili d’imposta con diritto di rivalsa, obbligandoli a presentare la dichiarazione telematica entro il 30 giugno di ogni anno e prevedendo pesanti sanzioni (dal 100 al 200 % dell’imposta dovuta) in caso di omissione . La giurisprudenza più recente, tra cui l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6187 del 2024 e la sentenza n. 2082/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, ha chiarito che questa responsabilità si applica anche ai periodi precedenti al 19 maggio 2020 . Di fronte a un avviso di accertamento, il residence rischia non solo richieste economiche ingenti, ma anche sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità contabile e penale (peculato) quando non vengono riversate al Comune le somme incassate dai clienti .

La difesa del contribuente, tuttavia, dispone di numerosi strumenti giuridici: diritto al contraddittorio, accertamento con adesione, reclamo e mediazione, impugnazione dell’avviso entro 60 giorni (art. 21 del d.lgs. 546/1992) , possibilità di ottenere la sospensione o la cancellazione dell’atto per difetto di motivazione o decadenza, definizioni agevolate (rottamazioni), nonché piani del consumatore e accordi di ristrutturazione previsti dalla legge sulla crisi da sovraindebitamento.

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste strutture turistiche e contribuenti in ogni fase: analisi dell’atto, ricorsi in autotutela e in giudizio, sospensione dell’esecuzione, trattative con l’amministrazione, predisposizione di piani di rientro, accesso a procedure concorsuali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La disciplina dell’imposta di soggiorno

1.1 Normativa base

L’imposta di soggiorno è stata introdotta dall’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (delega fiscale sul federalismo municipale). La norma attribuisce ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni con vocazione turistica o città d’arte e alle unioni di comuni la facoltà di istituire un tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive site sul territorio comunale . Il tributo può arrivare fino a 5 euro per notte, destinato a finanziare interventi turistici e culturali. L’articolo rinvia ai regolamenti comunali ex art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare esenzioni, riduzioni e modalità applicative .

Il soggetto passivo è l’ospite che alloggia nella struttura. Inizialmente il gestore era solo un incaricato di pubblico servizio, tenuto a riscuotere l’imposta dal cliente e a riversarla al Comune (rapporto di servizio pubblico). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano stabilito nel 2018 che l’albergatore è estraneo al rapporto tributario e non può essere qualificato come sostituto d’imposta .

1.2 La riforma del 2020 e l’interpretazione autentica del 2021

Con il decreto‑legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77/2020, il legislatore ha introdotto il comma 1‑ter all’art. 4 del d.lgs. 23/2011, attribuendo al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul cliente . Il gestore deve presentare la dichiarazione telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo al fatto generatore e deve adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dal regolamento comunale . Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 % dell’importo dovuto ; per l’omesso, ritardato o parziale versamento del tributo si applica la sanzione del 30 % ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 .

Successivamente, l’art. 5‑quinquies del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 ha fornito un’interpretazione autentica del comma 1‑ter: la qualifica di responsabile d’imposta del gestore vale anche per i periodi precedenti al 19 maggio 2020 . La Corte di Cassazione (ord. n. 6187/2024) ha confermato che la norma retroattiva si applica anche ai fatti pre‑riforma .

1.3 Dichiarazioni telematiche e banca dati nazionale (CIN)

Il regolamento ministeriale prevede che la dichiarazione venga presentata esclusivamente in via telematica e che l’importo incassato venga riversato con modalità tracciate. Dal 1° gennaio 2025 le strutture ricettive già registrate nella Banca dati strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi (BDSR) dovranno essere munite di un Codice Identificativo Nazionale (CIN). L’articolo 125 del decreto legislativo n. 160/2019 e la recente normativa attuativa stabiliscono che l’assegnazione del CIN è obbligatoria e che l’assenza del codice impedisce di esercitare l’attività, con conseguenti sanzioni tributarie . I dati inseriti nella banca dati Alloggiati Web delle Questure vengono incrociati con quelli fiscali; la giurisprudenza ha però chiarito che l’amministrazione non può basarsi esclusivamente su dati aggregati delle questure per emettere l’accertamento .

2. L’avviso di accertamento: requisiti, termini e impugnazione

2.1 Contenuto e motivazione

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’amministrazione fiscale notifica al contribuente l’esito della verifica, contestando imposte, sanzioni e interessi dovuti. L’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 richiede che l’avviso sia motivatamente firmato, indichi gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda e specifichi l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi . Se l’atto fa riferimento ad altri documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati; in mancanza, l’avviso è nullo . La Cassazione nel 2025 ha ribadito che la motivazione deve contenere almeno i fatti astrattamente giustificativi per consentire al contribuente di comprendere la pretesa; la prova dell’esattezza di tali fatti spetta all’amministrazione nel giudizio .

L’art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) estende questi principi a tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria: l’atto deve essere motivato secondo l’art. 3 della legge 241/1990 e indicare l’ufficio competente, il responsabile del procedimento, gli organi cui ricorrere . La legge 212/2000 inoltre garantisce il diritto al contraddittorio: dopo la consegna del verbale finale, il contribuente ha 60 giorni per formulare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento; l’amministrazione non può procedere prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare urgenza .

2.2 Termini di decadenza

Il rispetto dei termini di notifica è essenziale. Per le imposte sui redditi l’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce che l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla il termine è sette anni. Per l’IVA, l’art. 57 del DPR 633/1972 fissa il termine al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione, elevato a cinque anni se la dichiarazione è omessa. In presenza di violazioni penalmente rilevanti, i termini sono raddoppiati. La norma prevede inoltre che l’avviso integrativo debba indicare gli elementi sopravvenuti.

Per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno il decreto Rilancio ha fissato l’obbligo di presentazione entro il 30 giugno dell’anno successivo . L’amministrazione può emettere l’accertamento per omessa o infedele dichiarazione entro cinque anni dalla commissione del fatto, applicando le sanzioni.

2.3 Impugnazione e ricorso

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie). L’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Il termine è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto (sospensione feriale dei termini processuali) e può essere allungato qualora il contribuente presenti una istanza di accertamento con adesione (ciò comporta un periodo di 90 giorni di sospensione). Il ricorso si propone mediante notifica a mezzo PEC o ufficiale giudiziario e deve contenere gli elementi indicati dall’art. 18 dello stesso decreto: indicazione dell’atto impugnato, motivi, prova della legittimazione, eventuali documenti.

Per controversie di importo non superiore a 3.000 euro (per sanzioni) o 50.000 euro (per imposte) è obbligatorio presentare reclamo e mediazione prima di introdurre il ricorso (art. 17‑bis del d.lgs. 546/1992). Il contribuente deve depositare il reclamo presso la Direzione Provinciale entro 60 giorni; se dopo 90 giorni non perviene risposta o non viene raggiunta la mediazione, il reclamo acquista efficacia di ricorso.

3. Giurisprudenza recente sulla responsabilità dei gestori e sull’imposta di soggiorno

3.1 Cassazione 2024 n. 6187 e 2025 n. 2082 (Corte di giustizia tributaria di Roma)

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 6187/2024 ha fissato un principio chiaro: a seguito dell’art. 5‑quinquies del d.l. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva è responsabile dell’imposta di soggiorno anche per periodi precedenti al 19 maggio 2020, con diritto di rivalsa sul turista . La conseguenza è che i Comuni possono pretendere il tributo direttamente dal gestore, anche se l’ospite non ha corrisposto l’imposta .

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha ribadito nella sentenza n. 2082/2025 che la norma primaria (art. 4 del d.lgs. 23/2011) individua il soggetto passivo nell’ospite, ma dal 2020 il gestore è divenuto responsabile per il pagamento con diritto di rivalsa【908458949891775†L88-L155】. La Corte ha precisato che i regolamenti comunali non possono introdurre responsabilità ulteriori; il gestore è tenuto a informare l’ospite, riscuotere l’imposta, calcolarla e versarla al Comune . La responsabilità comporta obblighi amministrativi, contabili (il gestore è considerato agente contabile) e penali (peculato) per omesso riversamento .

La sentenza richiama inoltre l’art. 1‑ter: la dichiarazione deve essere presentata telematicamente entro il 30 giugno . Per l’omessa o infedele dichiarazione è prevista la sanzione dal 100 al 200 % ; per l’omesso versamento la sanzione del 30 % . La Corte ricorda che l’art. 5‑quinquies rende retroattiva la responsabilità .

3.2 Decisione della Corte di giustizia tributaria di Roma del 2024 (caso “The Inn at the Spanish Steps”)

Il 17 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Roma (sezione 29) ha emesso la sentenza n. 2082/2025 riguardante il residence “The Inn at the Spanish Steps”. La struttura aveva impugnato un avviso di accertamento per infedele dichiarazione del contributo di soggiorno relativi al 2022, contestando la differenza di 139 pernottamenti tra quanto dichiarato e i dati dell’Agenzia delle Entrate . Il giudice ha accolto il ricorso, osservando che l’ente impositore deve verificare le dichiarazioni dei gestori e non può basarsi esclusivamente su dati aggregati delle Questure; solo in assenza di dichiarazione o in presenza di dati palesemente incongrui può ricorrere a criteri induttivi . La sentenza sottolinea che i dati delle Questure (Alloggiati Web) sono coperti da segretezza e non possono essere utilizzati in modo generalizzato .

3.3 Giurisprudenza in tema di motivazione dell’avviso

Numerose sentenze della Cassazione hanno ribadito l’importanza della motivazione dell’atto impositivo. L’ordinanza n. 25423/2025 ha chiarito che, ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/1973, la motivazione richiede solo l’indicazione dei fatti astrattamente idonei a giustificare la pretesa; la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di tali fatti spetta al giudice nel merito . In precedenti pronunce (Cass. 29998/2017, 24788/2023) la Suprema Corte ha affermato che il giudice può ridurre le sanzioni in presenza di circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 472/1997 . Altre decisioni (ordinanza n. 21875/2025) hanno vietato l’integrazione postuma della motivazione: l’amministrazione non può sanare un vizio motivazionale con argomentazioni nuove in giudizio.

3.4 Condotte penalmente rilevanti

L’omesso o ritardato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno configura il reato di peculato (art. 314 c.p.), perché il gestore maneggia denaro pubblico . La Cassazione ha affermato che il gestore riveste il ruolo di agente contabile e deve rendere conto; la mancata presentazione del rendiconto costituisce illecito contabile di competenza della Corte dei Conti.

4. Strumenti deflattivi e soluzioni normative

4.1 Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che consente al contribuente di definire in via consensuale la controversia con l’amministrazione. L’art. 5 del d.lgs. 218/1997 prevede che l’ufficio possa notificare al contribuente un invito a comparire per formulare una proposta di definizione; il contribuente può presentare istanza di adesione prima della notifica dell’avviso o dopo averlo ricevuto. Il contraddittorio può concludersi con un atto di adesione, con riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di rateizzare le somme. Il versamento delle somme indicate nell’atto di adesione estingue la pretesa e impedisce l’impugnazione in giudizio.

4.2 Reclamo e mediazione (art. 17‑bis d.lgs. 546/1992)

Per controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il reclamo e mediazione è condizione di procedibilità del ricorso. Il contribuente presenta reclamo entro 60 giorni; se l’ufficio non risponde entro 90 giorni, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Durante tale periodo la riscossione è sospesa e possono essere proposte soluzioni transattive. L’istituto consente spesso di evitare un contenzioso lungo e costoso.

4.3 Rottamazione-quater e definizioni agevolate

La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 della legge 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I debiti possono essere estinti versando solo le somme a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e le notifiche, senza interessi e sanzioni . Possono aderire tutti i contribuenti, anche quelli con procedimenti concorsuali o piani di rientro ; i debiti inseriti in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono ammessi alla definizione secondo le modalità dell’accordo omologato . Questa misura permette ai gestori di residence di eliminare le morosità fiscali pregresse con un rilevante risparmio e di ottenere la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

4.4 Rateizzazioni e sospensioni

L’agente della riscossione concede la rateizzazione dei debiti fino a 72 rate mensili (con possibilità di estensione fino a 120 in caso di comprovata difficoltà) e sospende la riscossione in presenza di richiesta di sospensione giudiziale o di definizione agevolata. La presentazione del ricorso in Commissione tributaria non sospende automaticamente la riscossione: il contribuente deve chiedere al giudice la sospensione in via cautelare dimostrando il periculum in mora e il fumus boni iuris.

4.5 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e codice della crisi d’impresa

La Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), consente ai soggetti non fallibili (privati, consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia) di accedere a piani di rientro e esdebitazione. Tre sono le procedure principali:

  1. Accordo di composizione della crisi: il debitore, assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC) iscritto presso il Ministero della Giustizia, propone ai creditori un piano di pagamento con eventuali falcidie. Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale.
  2. Piano del consumatore: riservato ai soggetti con debiti verso banche, fisco e fornitori; non richiede il voto dei creditori ma l’omologazione del giudice. Può prevedere il pagamento parziale del debito in base alle reali possibilità del debitore.
  3. Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori; al termine, ottiene la liberazione dei debiti residui (esdebitazione).

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto agli elenchi ministeriali, può assistere le strutture ricettive nell’accesso a queste procedure, predisponendo un piano sostenibile e ottenendo la cancellazione delle esposizioni fiscali.

4.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)

Dal 2021 le imprese commerciali e agricole in difficoltà possono attivare la composizione negoziata della crisi, procedura volontaria introdotta dal d.l. 118/2021. Il debitore nomina un esperto indipendente (professionista iscritto nell’elenco della Camera di Commercio) che assiste nella ricerca di una soluzione con i creditori. L’istituto consente di negoziare accordi di ristrutturazione, richiedere misure protettive (blocco delle azioni esecutive) e accedere al concordato semplificato. Per un residence in crisi, la procedura può evitare l’insolvenza e salvaguardare l’attività.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

  1. Esame dell’atto e verifica preliminare
  2. Controllare la data di notifica per calcolare i termini di impugnazione (60 giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992 ).
  3. Verificare la competenza dell’ente (Comune, Agenzia delle Entrate, agente della riscossione) e la norma applicata.
  4. Controllare la motivazione: l’atto deve indicare fatti e ragioni giuridiche; se fa riferimento a documenti non allegati, può essere nullo .
  5. Valutare la firma e la carica del funzionario: la mancanza di firma del dirigente comporta nullità.
  6. Richiesta di accertamento con adesione (facoltativa)
  7. Entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. La richiesta sospende i termini per 90 giorni.
  8. L’ufficio può convocare il contribuente; le parti discutono e, se raggiungono un accordo, si sottoscrive l’atto di adesione con riduzione delle sanzioni.
  9. Se l’accordo non viene raggiunto, il contribuente può comunque proporre ricorso entro il termine sospeso.
  10. Reclamo e mediazione (solo per importi fino a 50.000 euro)
  11. Presentare il reclamo presso la Direzione provinciale entro 60 giorni. L’ente ha 90 giorni per rispondere; in difetto, il reclamo assume efficacia di ricorso.
  12. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
  13. Redigere il ricorso indicando l’atto impugnato, le norme violate, i fatti e le prove a sostegno, la richiesta di annullamento totale o parziale.
  14. Notificare il ricorso via PEC o ufficiale giudiziario all’ente impositore e all’agente della riscossione, poi depositarlo presso la segreteria della Corte entro 30 giorni dalla notifica.
  15. Chiedere, ove necessario, la sospensione dell’esecutività dell’atto dimostrando il rischio di danno grave e irreparabile.
  16. Opposizioni ulteriori e giudizio di merito
  17. In caso di rigetto in primo grado, è possibile proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o 6 mesi dalla pubblicazione) .
  18. Contro la sentenza di secondo grado si può proporre ricorso per Cassazione entro 60 giorni.
  19. Pagamenti e rateizzazioni
  20. Se si intende aderire all’atto (senza contestarlo), è possibile richiedere la rateizzazione all’agente della riscossione; il piano massimo ordinario è di 72 rate mensili (in casi gravi 120). Il pagamento rateale evita ipoteche o fermi amministrativi.
  21. È consigliabile valutare l’opportunità di pagare l’imposta dovuta e contestare solo le sanzioni o gli interessi, soprattutto quando l’importo è modesto.
  22. Alternative concorsuali e sovraindebitamento
  23. Se il residence versa in grave difficoltà economica, è opportuno valutare la procedura di sovraindebitamento (accordo o piano del consumatore) o la composizione negoziata della crisi per ottenere una sospensione delle azioni esecutive e un rientro concordato.

Difese e strategie legali

1. Difetto di motivazione e violazione del contraddittorio

Una delle difese più efficaci contro l’avviso di accertamento consiste nel contestare la mancanza di motivazione. Se l’atto non espone le ragioni di fatto e diritto o rimanda a documenti non allegati, viola l’art. 42 del DPR 600/1973 e l’art. 7 dello Statuto del contribuente . La giurisprudenza riconosce la nullità dell’avviso motivato per relationem quando il p.v.c. non è stato notificato o allegato.

Il diritto al contraddittorio (art. 12, comma 7, legge 212/2000) impone all’amministrazione di consentire al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni . Se l’accertamento viene emesso prima della scadenza di tale termine, l’atto è nullo. Tale principio è stato rafforzato dalla Corte costituzionale (sent. n. 190/2016) e dalla giurisprudenza europea.

2. Eccezione di decadenza dei termini

È fondamentale verificare se l’atto sia stato notificato oltre i termini di decadenza: 5 anni per le imposte sui redditi, 4 anni per l’IVA, 5 anni per l’imposta di soggiorno. Se l’avviso è tardivo, occorre eccepirne la decadenza.

3. Inesistenza del presupposto impositivo e soggetto passivo

Prima del 19 maggio 2020 i gestori non erano responsabili d’imposta; eventuali accertamenti per periodi precedenti dovranno essere rivolti al soggetto passivo (l’ospite). Anche dopo il 2020, l’imposta è dovuta solo per i pernottamenti effettivi decurtati delle esenzioni; l’ente non può basarsi su dati aggregati o presunzioni generiche . Se l’amministrazione non produce prove delle presenze, l’accertamento può essere annullato.

4. Errori nei calcoli e nelle presenze

Gli avvisi spesso contengono errori nel conteggio dei pernottamenti, nel calcolo delle tariffe o nell’applicazione di esenzioni (minori, disabili, forze dell’ordine, cure sanitarie). È necessario confrontare i dati con le dichiarazioni annuali, i registri di arrivi e partenze e la documentazione trasmessa alla questura. In caso di discrepanze, l’accertamento è infondato.

5. Nullità per mancanza di firma o incompetenza

L’atto deve essere firmato dal dirigente o funzionario competente (art. 42 DPR 600/1973). La firma deve essere autografa o digitale; l’assenza di firma comporta la nullità. Inoltre, l’ente impositore deve avere la competenza territoriale: l’avviso emesso da un ufficio diverso è nullo per incompetenza.

6. Difesa contabile e penale

Se l’amministrazione ipotizza il reato di peculato, è necessario dimostrare l’assenza di dolo: l’omesso versamento potrebbe dipendere da difficoltà finanziarie o da errori materiali. Può essere utile presentare un rendiconto e, se del caso, chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata per evitare l’azione penale.

7. Strategie processuali

  • Sospensione cautelare: durante il contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso. Occorre dimostrare la fondatezza del ricorso e il danno grave.
  • Istanza di autotutela: anche dopo l’impugnazione è possibile presentare richiesta di annullamento in autotutela all’ente, adducendo motivi di illegittimità o infondatezza.
  • Transazione e conciliazione giudiziale: in corso di giudizio le parti possono proporre conciliazione (art. 48 d.lgs. 546/1992) con riduzione di sanzioni e interessi.
  • Utilizzo di giurisprudenza favorevole: citare le pronunce della Cassazione (S.U. 19654/2018; ord. 6187/2024; sent. 2082/2025) che riconoscono i limiti della responsabilità del gestore e la necessità di motivazione.

Strumenti alternativi e piani di risoluzione del debito

1. Definizioni agevolate e rottamazioni

Le rottamazioni e le definizioni agevolate consentono di chiudere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica, con azzeramento di sanzioni e interessi. La rottamazione‑quater introdotta dalla legge 197/2022 (art. 1, commi 231‑252) ammette i carichi affidati dal 2000 al 2022 . Possono partecipare anche i contribuenti con procedure concorsuali o piani di sovraindebitamento . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate distribuite su 5 anni. È un’opportunità per i residence con debiti pregressi verso l’agente della riscossione. Ulteriori definizioni agevolate introdotte nel 2024 e 2025 (ad esempio la c.d. tregua fiscale) potrebbero essere prorogate: è opportuno verificare le normative vigenti al momento dell’adesione.

2. Rottamazione delle ingiunzioni fiscali comunali

Alcuni comuni hanno introdotto proprie definizioni agevolate (condono delle sanzioni per le imposte di soggiorno). Occorre consultare il regolamento del Comune. Nella maggior parte dei casi, la domanda deve essere presentata entro termini specifici e comporta il pagamento dell’imposta e di eventuali diritti di riscossione.

3. Accordo di ristrutturazione del debito e piani del consumatore

Per strutture che operano come società di persone o ditte individuali, la legge 3/2012 consente l’accesso a un accordo di composizione o al piano del consumatore. Tramite l’OCC, si propone al giudice un piano che prevede la falcidia dei debiti fiscali e la rateizzazione nel tempo. Il piano può prevedere la sospensione delle azioni esecutive e l’esdebitazione finale.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Se la struttura è gestita da una società di capitali, dal 2021 è possibile ricorrere alla composizione negoziata (d.l. 118/2021). L’imprenditore nomina un esperto negoziatore iscritto nell’elenco della Camera di Commercio (l’Avv. Monardo ricopre tale ruolo). L’esperto assiste nella trattativa con i creditori (fisco, banche, fornitori) per trovare un accordo e può chiedere misure protettive al tribunale. La procedura può culminare in un concordato semplificato o in accordi di ristrutturazione omologati.

5. Transazione fiscale nelle procedure concorsuali

Nei casi di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, l’impresa può proporre al fisco una transazione fiscale con riduzione di imposta e sanzioni. La legge consente di falcidiare l’imposta di soggiorno come tributo comunale, purché il Comune accetti. È uno strumento complesso, ma può rappresentare una soluzione per salvare l’attività.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso: molti gestori non aprono la PEC o non ritirano la raccomandata; in tal caso l’atto si perfeziona ugualmente e i termini decorrono. È essenziale controllare regolarmente la propria casella PEC e ritirare la posta.
  2. Pagare senza verificare: versare l’imposta e le sanzioni senza una verifica può precludere l’impugnazione. È opportuno analizzare l’atto con un professionista per valutare la legittimità e decidere se pagare o contestare.
  3. Omettere la dichiarazione annuale: la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno; l’omissione comporta sanzioni dal 100 al 200 % . In mancanza di dichiarazione, l’ente potrà procedere con accertamento induttivo. Meglio inviare la dichiarazione anche se l’imposta dovuta è zero.
  4. Confondere l’imposta con l’IVA: l’imposta di soggiorno non è soggetta a IVA e non deve essere indicata in fattura; va registrata in contabilità separata.
  5. Sottovalutare l’obbligo di rendicontazione: il gestore è un agente contabile; deve tenere un registro delle somme incassate e rendicontare al Comune. La mancanza di rendiconto espone a responsabilità contabile e penale .
  6. Non conservare la documentazione: è necessario conservare le ricevute del pagamento dell’imposta da parte degli ospiti, le dichiarazioni inviate, i moduli di esenzione. Senza prove, il gestore difficilmente potrà difendersi.
  7. Non osservare la privacy: i dati degli alloggiati sono protetti dalla normativa sulla privacy e dalla circolare del Ministero dell’Interno; non possono essere trasmessi al Comune se non nei limiti previsti . Attenzione a non violare il GDPR.
  8. Dimenticare la scadenza dei termini processuali: oltre al termine di 60 giorni per il ricorso, occorre considerare la sospensione feriale (dal 1° agosto al 31 agosto) e la sospensione in caso di accertamento con adesione.
  9. Non considerare soluzioni alternative: spesso un accordo in fase precontenziosa, una definizione agevolata o un piano di ristrutturazione sono più vantaggiosi di un contenzioso lungo. Valutare tutte le opzioni con un professionista.
  10. Gestire da soli la controversia: la normativa è complessa e in continua evoluzione; affidarsi a un esperto evita errori e consente di individuare le migliori strategie. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono consulenza specializzata e multidisciplinare.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e termini

NormaContenuto essenzialeTermini/obblighi
Art. 4 d.lgs. 23/2011Istituisce l’imposta di soggiorno per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive; rinvia ai regolamenti comunali per esenzioni e modalità .Imposta fino a 5 €/notte; il tributo è dovuto dal cliente.
Art. 1‑ter d.lgs. 23/2011 (introdotto dal d.l. 34/2020)Qualifica il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa; obbligo di dichiarazione telematica .Dichiarazione entro il 30 giugno; sanzioni 100–200 % per omissione o infedeltà ; sanzione 30 % per omesso versamento .
Art. 5‑quinquies d.l. 146/2021Interpretazione autentica del comma 1‑ter: la responsabilità del gestore si applica anche ai periodi anteriori al 19 maggio 2020 .Responsabilità retroattiva con diritto di rivalsa.
Art. 42 DPR 600/1973Prevede che l’avviso di accertamento sia firmato dal dirigente e motivato; l’atto deve indicare elementi di fatto e diritto e allegare i documenti richiamati .L’assenza di firma o di motivazione determina la nullità.
Art. 21 d.lgs. 546/1992Fissa a 60 giorni il termine per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento .Termine sospeso in caso di accertamento con adesione (90 giorni) e nel periodo feriale.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000Impone all’amministrazione di notificare il processo verbale finale e concedere 60 giorni per le osservazioni prima di emettere l’avviso .La violazione del contraddittorio comporta nullità dell’atto.
Art. 57 DPR 633/1972Termini di decadenza per l’IVA: avviso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione o quinto anno se omessa.Raddoppio dei termini in caso di reati; l’avviso integrativo deve indicare i nuovi elementi.
Art. 13 d.lgs. 471/1997Sanzione del 30 % per omesso o tardivo versamento di imposte.Applicata anche all’imposta di soggiorno .
Art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997Consente al giudice di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo quando ricorrono circostanze eccezionali .Il giudice valuta la proporzione tra tributo e sanzione.

Tabella 2 – Strumenti difensivi

StrumentoRequisiti e vantaggiCriticità
Accertamento con adesionePuò essere chiesto entro 60 giorni dalla notifica; sospende i termini per 90 giorni; consente una riduzione delle sanzioni a 1/3 e la rateizzazione.Necessita di un contraddittorio; l’ufficio non è obbligato a accettare.
Reclamo e mediazioneObbligatorio per controversie fino a 50.000 €; consente la definizione in fase amministrativa; sospende la riscossione.Applicabile solo entro i limiti di valore; richiede la presentazione di un’istanza motivata.
Ricorso giudizialePermette di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto; tutela i diritti del contribuente davanti a un giudice indipendente.Costi e tempi del contenzioso; esito incerto; occorre rispettare i termini di impugnazione.
Definizioni agevolate (rottamazione‑quater)Consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese ; ammesso anche chi è in procedure concorsuali .Termine per aderire; possibilità di esclusione di imposte non iscritte a ruolo; occorre verificare la propria posizione.
Sovraindebitamento – piani del consumatore e accordo di composizioneConsentono la falcidia dei debiti fiscali, la sospensione delle azioni esecutive e l’esdebitazione.Procedure complesse; necessitano di un OCC; richiedono la buona fede del debitore.
Composizione negoziata della crisiConsente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto; offre misure protettive e accesso al concordato semplificato.Non è gratuita; occorre un piano di risanamento; adatta a imprese in difficoltà ma non a privati.

Tabella 3 – Sanzioni e benefici dell’imposta di soggiorno

InadempimentoSanzioneNorma
Omessa o infedele dichiarazione dell’imposta di soggiornoSanzione amministrativa 100–200 % dell’imposta dovuta .Art. 4, comma 1‑ter, d.lgs. 23/2011; art. 180 d.l. 34/2020.
Omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiornoSanzione amministrativa 30 % dell’importo non versato .Art. 13 d.lgs. 471/1997.
Omesso riversamento delle somme riscosseResponsabilità contabile (agente contabile) e reato di peculato .Art. 314 c.p.; giurisdizione della Corte dei Conti.
Presentazione dichiarazione telematica entro il 30 giugnoObbligo con sanzione in caso di omissione; dà certezza dei pernottamenti e riduce il rischio di accertamenti.Art. 4, comma 1‑ter, d.lgs. 23/2011.
Adesione alla rottamazione‑quaterAzzeramento di sanzioni e interessi; pagamento del solo capitale .Art. 1, commi 231‑252, legge 197/2022.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’imposta di soggiorno e chi la deve pagare?
    L’imposta di soggiorno è un tributo comunale istituito dall’art. 4 del d.lgs. 23/2011; è dovuta da chi alloggia nelle strutture ricettive situate nei comuni che hanno istituito il tributo . L’ospite è il soggetto passivo; il gestore riscuote l’imposta e, dal 2020, è responsabile del pagamento con diritto di rivalsa .
  2. Che differenza c’è tra imposta di soggiorno e contributo di soggiorno?
    Entrambi sono tributi finalizzati a finanziare servizi turistici. Il contributo di soggiorno è previsto dall’art. 14, comma 16, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (per Roma Capitale), mentre l’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. 23/2011. Le norme e le aliquote variano a seconda del Comune.
  3. Il residence deve addebitare l’imposta di soggiorno nella fattura?
    No. L’imposta di soggiorno non è soggetta a IVA e non costituisce corrispettivo. Deve essere riscossa a parte e registrata su un apposito registro; la fattura o ricevuta fiscale può menzionarla per trasparenza, ma non incide sul totale imponibile.
  4. Cosa succede se l’ospite si rifiuta di pagare l’imposta?
    Dal 2020 il gestore è responsabile del pagamento con diritto di rivalsa ; deve comunque versare l’imposta al Comune e può rivalersi sul cliente (ad esempio trattenendo l’importo dal deposito cauzionale o avviando un’azione civile). La mancata riscossione non lo esonera dalla responsabilità.
  5. Entro quando va presentata la dichiarazione dell’imposta di soggiorno?
    Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo . La dichiarazione va presentata telematicamente sul portale del Ministero dell’Economia o dell’Agenzia delle Entrate (a seconda del Comune).
  6. Quali sono le sanzioni per l’omessa dichiarazione?
    La sanzione va dal 100 al 200 % dell’imposta dovuta . Ad esempio, se l’imposta non dichiarata è 1.000 €, la sanzione può variare da 1.000 a 2.000 €.
  7. È possibile rateizzare l’imposta e le sanzioni?
    Sì. Il Comune o l’agente della riscossione possono concedere la rateizzazione fino a 72 rate (talvolta 120). Occorre presentare una domanda motivata, dimostrando la situazione di difficoltà.
  8. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento per l’imposta di soggiorno?
    Esaminare l’atto (motivazione, firma, calcoli); valutare se mancano la dichiarazione o il contraddittorio; verificare i termini di notifica. Entro 60 giorni è possibile proporre ricorso , chiedere accertamento con adesione o presentare reclamo (per importi fino a 50.000 €). È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto.
  9. Il Comune può basarsi sui dati forniti dalle Questure (Alloggiati Web)?
    La giurisprudenza (sentenza n. 14012/6/2024 del C.G.T. di Roma) ha chiarito che l’amministrazione non può basarsi solo su dati aggregati delle questure; deve verificare la dichiarazione del gestore e considerare che i dati delle Questure sono coperti da segretezza . Solo in assenza di dichiarazione o in caso di incongruenze gravi l’accertamento può essere induttivo.
  10. Posso aderire alla rottamazione dei carichi anche per l’imposta di soggiorno?
    Sì, se il debito è iscritto a ruolo. La rottamazione‑quater consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica , eliminando sanzioni e interessi. Occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti dalla legge (verificare le scadenze annuali).
  11. Il gestore può essere perseguito penalmente per l’omesso versamento?
    Sì. L’omesso riversamento delle somme riscosse integra il reato di peculato, poiché il gestore è un agente contabile che maneggia denaro pubblico . È quindi essenziale versare l’imposta entro i termini o rateizzarla.
  12. Posso richiedere l’annullamento dell’avviso in autotutela?
    Sì. Il contribuente può presentare un’istanza motivata di autotutela all’ente impositore, indicando gli errori di fatto o di diritto. L’ente ha il potere di annullare o rettificare l’atto senza ricorrere al giudice. Tuttavia, l’istanza non sospende i termini di ricorso, che devono comunque essere rispettati.
  13. Cosa è il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e cosa comporta?
    Il CIN è un codice alfanumerico assegnato alle strutture ricettive e alle locazioni brevi iscritte nella BDSR. Dal 1° gennaio 2025 diventa obbligatorio . L’assenza del codice comporta l’impossibilità di pubblicizzare l’immobile e l’applicazione di sanzioni amministrative. È necessario verificare l’iscrizione e richiedere il CIN.
  14. Cosa succede se l’imposta di soggiorno è riscossa da piattaforme online (es. Airbnb)?
    Alcune piattaforme incassano l’imposta di soggiorno in nome e per conto del Comune; tuttavia, il gestore rimane responsabile del pagamento. È opportuno verificare le convenzioni tra Comune e piattaforme e assicurarsi che l’imposta venga effettivamente versata.
  15. La dichiarazione annuale sostituisce quella mensile o trimestrale?
    La normativa nazionale prevede una dichiarazione unica annuale entro il 30 giugno ; tuttavia, i regolamenti comunali possono richiedere dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali). La dichiarazione annuale non sostituisce quelle periodiche; occorre rispettare entrambe.
  16. In quali casi il giudice può ridurre la sanzione?
    Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 472/1997, il giudice può ridurre la sanzione fino alla metà del minimo quando ricorrono circostanze eccezionali che rendono sproporzionata la sanzione rispetto al tributo . La Cassazione ha ribadito che la valutazione spetta al giudice di merito.
  17. Posso sospendere il pagamento in attesa del ricorso?
    La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. È necessario chiedere la sospensione al giudice tributario, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora. In alcuni casi, l’agente della riscossione sospende la riscossione in pendenza di accertamento con adesione o rottamazione.
  18. Cosa succede se la struttura è chiusa o inattiva?
    Se la struttura non ha esercitato l’attività nel periodo d’imposta, l’imposta di soggiorno non è dovuta. Tuttavia, è consigliabile comunicare la chiusura al Comune e inviare comunque la dichiarazione annuale con importo zero per evitare accertamenti.
  19. È possibile compensare il credito dell’imposta di soggiorno con altri tributi?
    In linea generale, l’imposta di soggiorno non è compensabile tramite F24, poiché non è un tributo erariale. Alcuni Comuni consentono di compensare eccedenze dell’imposta con tributi locali; occorre verificare il regolamento comunale.
  20. Il regolamento comunale può introdurre obblighi non previsti dalla legge?
    No. L’art. 4 del d.lgs. 23/2011 consente ai Comuni di disciplinare esenzioni e modalità dell’imposta, ma non attribuisce il potere di definire nuovi soggetti passivi o nuove sanzioni . Le norme regolamentari in contrasto con la legge sono nulle e possono essere impugnate.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Omessa dichiarazione e rottamazione

Scenario: il residence “Mare Azzurro” ha omesso di presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022. L’imposta dovuta, calcolata sulle presenze effettive, è 10.000 €. Il Comune emette un avviso di accertamento il 10 luglio 2024, contestando l’omessa dichiarazione e applicando la sanzione massima (200 %). L’atto viene notificato via PEC il 15 luglio 2024.

  1. Verifica dei termini: la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023 ; l’accertamento è stato notificato entro 5 anni.
  2. Controllo della motivazione: l’atto indica l’omessa dichiarazione e allega il verbale di verifica con l’indicazione delle presenze.
  3. Decisione di aderire alla rottamazione: il gestore non contesta l’imposta ma vuole ridurre la sanzione. Nel 2024 è aperta la rottamazione‑quater. Presentando la domanda entro la scadenza, il debitore potrà pagare solo i 10.000 € di imposta, senza i 20.000 € di sanzione e gli interessi .
  4. Rateizzazione: la rottamazione prevede il pagamento in 18 rate; la rata semestrale sarà di circa 555,56 € (10.000 ÷ 18).
  5. Vantaggi: il residence risparmia 20.000 € di sanzioni e regolarizza la posizione.

Esempio 2 – Infedele dichiarazione e difetto di motivazione

Scenario: il residence “La Collina” presenta regolarmente la dichiarazione 2022 indicando 3.000 presenze imponibili su 3.100 pernottamenti totali (100 esenti). Nel 2023 il Comune invia un avviso di accertamento per infedele dichiarazione contestando 150 pernottamenti in più, sulla base dei dati Alloggiati Web. L’atto non allega il verbale delle Questure.

  1. Contestazione del difetto di motivazione: l’avviso richiama dati di terzi (Questura) non allegati; viola l’art. 42 DPR 600/1973 .
  2. Eccezione di illegittimità dei dati: i dati Alloggiati Web sono coperti da segretezza e non possono essere utilizzati senza l’autorizzazione del Ministero .
  3. Proposizione del ricorso: il gestore propone ricorso entro 60 giorni. Il giudice, applicando la giurisprudenza (CGT Roma 14012/6/2024), annulla l’avviso.
  4. Risultato: il residence non paga né l’imposta supplementare né la sanzione.

Esempio 3 – Accertamento con adesione

Scenario: il residence “Luna Bianca” riceve un avviso di accertamento il 1° settembre 2024 per omesso versamento di 5.000 € dell’imposta di soggiorno 2022. Il gestore riconosce di aver incassato le somme ma, per difficoltà finanziarie, non le ha versate.

  1. Istanza di accertamento con adesione: entro 60 giorni il gestore presenta istanza di adesione. I termini per il ricorso sono sospesi per 90 giorni.
  2. Contraddittorio: l’ufficio convoca il gestore; le parti concordano il pagamento dell’imposta e la riduzione della sanzione a un terzo (1.500 € invece di 1.500 € × 30 % = 1.500).
  3. Rateizzazione: si stipula un piano in 12 rate da 550 € ciascuna. L’atto di adesione chiude la controversia e impedisce l’impugnazione.
  4. Vantaggi: il residence evita un contenzioso, paga una sanzione ridotta e mantiene rapporti collaborativi con l’amministrazione.

Esempio 4 – Sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: il residence “Sole e Mare”, gestito da una ditta individuale, accumula debiti per 200.000 € (imposte, contributi, fornitori). Il calo del turismo rende impossibile il pagamento.

  1. Ricorso alla legge 3/2012: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, il gestore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi e presenta un piano del consumatore.
  2. Proposta: pagamento del 40 % dei debiti fiscali in 5 anni, falcidia dei debiti chirografari e mantenimento dell’attività.
  3. Omologazione: il tribunale omologa il piano; le azioni esecutive sono sospese. Al termine, i debiti residui sono cancellati.
  4. Vantaggi: il residence continua a operare, tutela i posti di lavoro e ottiene l’esdebitazione.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un residence turistico è un evento complesso che richiede tempestività, competenze specialistiche e una strategia mirata. La normativa italiana – dalle disposizioni sull’imposta di soggiorno all’art. 42 del DPR 600/1973 – impone adempimenti rigorosi ma riconosce al contribuente importanti garanzie procedurali: il diritto al contraddittorio, l’obbligo di motivazione, la possibilità di definire la pretesa in via consensuale o di impugnare l’atto in giudizio . Le recenti riforme hanno attribuito ai gestori delle strutture ricettive la responsabilità del tributo, rendendo essenziale una corretta gestione delle dichiarazioni e dei versamenti .

Agire tempestivamente è fondamentale: entro 60 giorni occorre scegliere se presentare istanza di accertamento con adesione, reclamo, ricorso o aderire a una definizione agevolata. La difesa può basarsi su difetti di motivazione, decadenza, errori nei calcoli, illegittimità dei dati, violazione del contraddittorio. Gli strumenti alternativi – rottamazioni, piani di sovraindebitamento, composizione negoziata della crisi – offrono vie d’uscita sostenibili e spesso convenienti.

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