Accertamento fiscale a un grafico: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’attività di grafica o design, sia come freelance sia tramite una piccola agenzia, comporta non solo creatività e competenze tecniche ma anche rispetto di obblighi fiscali complessi. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza incrociano i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, dei movimenti bancari e degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) per individuare incoerenze tra costi, ricavi e volumi d’affari. Un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC) possono arrivare quando il fatturato dichiarato non sembra coerente con gli acquisti di software e servizi tipografici, quando emergono versamenti sui conti non giustificati oppure quando i margini dichiarati sono discordanti rispetto ai parametri di settore. Le conseguenze di un accertamento possono essere pesanti: recupero delle imposte, sanzioni e interessi, iscrizione a ruolo e successiva notifica di cartelle esattoriali, fino a misure cautelari come ipoteche o pignoramenti.

L’accertamento non è un destino inevitabile e non tutte le contestazioni del Fisco sono corrette. Spesso gli accertamenti si basano su presunzioni o su ricostruzioni induttive che possono essere contestate con successo qualora si agisca tempestivamente, presentando osservazioni, chiedendo l’adesione, impugnando l’atto in giudizio o ricorrendo alle definizioni agevolate. In questa guida – aggiornata al dicembre 2025 – vengono illustrate tutte le tutele e le strategie difensive a disposizione di un grafico o designer che riceva un avviso di accertamento. Il taglio è professionale ma divulgativo: vengono spiegate le norme, la giurisprudenza di riferimento e i passaggi operativi per proteggere i propri diritti di contribuente.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale, garantendo assistenza sia in sede amministrativa (contraddittorio, accertamento con adesione, istanze di autotutela) sia in sede contenziosa davanti alle Corti di Giustizia Tributaria. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua struttura assiste imprenditori e privati nella predisposizione di ricorsi, nella richiesta di sospensione di atti esecutivi, nelle trattative per piani di rientro e nella scelta degli strumenti più idonei (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti).

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1. Quadro normativo: leggi, decreti e giurisprudenza

L’ordinamento tributario italiano disciplina l’accertamento fiscale attraverso una pluralità di fonti: D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, D.P.R. 633/1972 per l’IVA, D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione, D.Lgs. 472/1997 sulle sanzioni, la Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e, da ultimo, i decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale 2023‑2025. Si affianca la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale che interpreta e, talvolta, limita i poteri dell’amministrazione finanziaria.

1.1 Il D.P.R. 600/1973 e le tipologie di accertamento

Il D.P.R. 600/1973 disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Di particolare interesse per i professionisti grafici sono:

  • Art. 38 – Accertamento sintetico e redditometro: consente all’amministrazione di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in modo induttivo, tenendo conto di spese sostenute, investimenti e incrementi patrimoniali. Il redditometro è stato sospeso nel 2018 ma reintrodotto con il D.Lgs. 108/2024 (decreto correttivo al concordato preventivo biennale). Secondo Studio Cataldi, il decreto ha stabilito nuove soglie (eccedenza considerata pari a circa 70 000 €) e criteri per la determinazione sintetica . L’attuazione, tuttavia, è stata rinviata dal MEF con atto di indirizzo del 23 maggio 2024 .
  • Art. 39 – Accertamento analitico-induttivo: permette di rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo quando le scritture contabili sono formalmente regolari ma inattendibili. L’ufficio può ricostruire i ricavi in base a presunzioni semplici (ad esempio, rapporto tra costi dei materiali e ricavi) o in base a parametri e ISA. Per un grafico, ciò può avvenire confrontando i costi di software, hardware, servizi tipografici e pubblicità con i ricavi dichiarati.
  • Art. 40 – Accertamento in caso di società e associazioni: consente di accertare il reddito dei soci o associati in relazione agli utili non dichiarati.
  • Art. 41 – Accertamento integrativo: l’ufficio può emettere un ulteriore avviso se emergono nuovi elementi dopo un primo accertamento.
  • Art. 32 – Poteri istruttori e indagini finanziarie: l’ufficio può ottenere dai soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, Poste) i dati bancari del contribuente. Tali dati «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti … se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine» . La norma crea una presunzione legale di evasione per i versamenti e prelievi non giustificati; il contribuente può vincerla dimostrando che le somme sono esenti o già dichiarate .

1.2 Il D.P.R. 633/1972 e l’accertamento IVA

Per l’IVA, l’amministrazione procede ai sensi del D.P.R. 633/1972. Gli articoli più significativi per i professionisti sono:

  • Art. 51 – Poteri di accertamento e indagini finanziarie: analoghi ai poteri dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, estesi ai fini IVA.
  • Art. 54 e 55 – Accertamento e rettifica dell’IVA: l’ufficio può rettificare le dichiarazioni IVA sulla base di dati acquisiti, memorizzazioni telematiche di corrispettivi, registri e fatture.
  • Art. 57 – Decadenza del potere di accertamento: l’avviso di accertamento IVA deve essere notificato, salvo frodi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno per l’IRPEF). La Cassazione ha annullato avvisi notificati oltre i termini .

1.3 La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

Lo Statuto rappresenta la «Carta dei diritti» dei contribuenti e contiene principi generali che si applicano a tutte le fasi del rapporto tributario. Tra le disposizioni rilevanti:

  • Art. 6 (Motivazione degli atti): l’Amministrazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La carenza di motivazione rende l’atto annullabile.
  • Art. 7 (Motivazione e allegati): gli atti devono indicare le date, il responsabile del procedimento e allegare gli elementi su cui si fonda la pretesa.
  • Art. 12, comma 7: dopo il rilascio del PVC, l’Agenzia deve garantire al contribuente un termine di 60 giorni per presentare osservazioni e richieste di accertamento con adesione. Le garanzie del comma 7 si applicano, secondo la giurisprudenza, solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente . La Cassazione ha affermato che nei controlli «a tavolino» tale garanzia non si applica, salvo che per tributi armonizzati (es. IVA) .
  • Art. 6‑bis (Principio del contraddittorio): introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni . Sono esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale .

Questa norma ha profondamente innovato il sistema, generalizzando il contraddittorio pre–accertamento e riducendo il contenzioso su vizi procedurali. Nel 2024, il MEF ha emanato un decreto che individua le tipologie di atti escluse dal contraddittorio (ad esempio, gli avvisi bonari e le comunicazioni automatizzate).

1.4 Decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale

La delega fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111) è stata attuata con una serie di decreti legislativi che hanno inciso sull’accertamento e sul contenzioso:

  • D.Lgs. 219/2023: ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente, introducendo il contraddittorio generalizzato (art. 6‑bis) e rafforzando l’obbligo di motivazione . Ha previsto inoltre l’applicazione generale del principio del contraddittorio a pena di nullità, salvo per gli atti automatizzati .
  • D.Lgs. 13/2024: ha coordinato il contraddittorio generalizzato con l’istituto dell’accertamento con adesione. Secondo Accademia Tributaria, quando l’avviso è escluso dal contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare istanza di adesione entro il termine per impugnare l’avviso . Se l’avviso è preceduto dal contraddittorio e il contribuente non ha presentato osservazioni, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema ; se le osservazioni sono state presentate, l’istanza va proposta entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso .
  • D.Lgs. 108/2024: ha modificato l’art. 38 del D.P.R. 600/1973 introducendo il nuovo «redditometro 2.0». Come riportato da Studio Cataldi, il decreto mira a colpire i redditi elevati, prevede una doppia soglia di scostamento e introduce nuove vie d’uscita per i contribuenti . L’entrata in vigore è stata sospesa con atto di indirizzo MEF del 23 maggio 2024 .
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e D.L. 118/2021: disciplinano la composizione negoziata della crisi. La figura dell’esperto negoziatore è stata introdotta per assistere l’imprenditore nella ricerca di una soluzione per la continuità aziendale. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco degli esperti, abilitandolo a gestire procedure di composizione negoziata.

1.5 Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione ha emesso diverse pronunce nel 2024‑2025 che incidono sull’obbligo di contraddittorio e sulle modalità di difesa del contribuente:

  • Cass. Sezioni Unite n. 21271/2025: ha stabilito che, secondo la disciplina ante D.Lgs. 219/2023, l’obbligo di contraddittorio in caso di accertamenti «a tavolino» sussiste solo per tributi armonizzati (IVA). La violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra con la prova di resistenza che avrebbe potuto addurre elementi non pretestuosi in grado di modificare l’esito del procedimento . Per i tributi non armonizzati, l’obbligo non esiste se non previsto da specifiche norme .
  • Cass. n. 24473/2025: ha confermato l’orientamento restrittivo: il contraddittorio è obbligatorio solo per l’IVA, e il contribuente deve fornire la prova di resistenza. La sentenza richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite e chiarisce che la violazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell’atto .
  • Cass. n. 9903/2020 (richiamata per analogia): ha riconosciuto che, per superare la presunzione legale di ricavi derivante da movimenti bancari (art. 32 D.P.R. 600/1973), il contribuente può utilizzare anche presunzioni semplici e dichiarazioni di terzi .
  • Giurisprudenza di merito: la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 1755/2017, ha stabilito che le garanzie del comma 7 dell’art. 12 della Legge 212/2000 si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi presso i locali del contribuente .

Queste pronunce verranno richiamate nelle sezioni sulle difese processuali.

2. Tipologie di accertamento e fasi del procedimento

Per un grafico o designer, le forme di accertamento più frequenti sono l’accertamento analitico-induttivo e l’accertamento induttivo basato su indagini finanziarie. È fondamentale conoscere la procedura, i termini e i propri diritti fin dal primo atto notificato.

2.1 Accertamento analitico-induttivo

L’accertamento analitico-induttivo (art. 39 D.P.R. 600/1973) viene utilizzato quando la contabilità risulta formalmente regolare ma inattendibile. L’ufficio può ricostruire i ricavi attraverso presunzioni “semplici” purché gravi, precise e concordanti. Nel settore della grafica e della comunicazione le presunzioni si basano su:

  • Coerenza tra acquisti di materiali e servizi e ricavi dichiarati (es. costi per software Adobe, abbonamenti a piattaforme creative, hardware, servizi tipografici e stampa digitale).
  • Comparazione con gli ISA e i dati di settore: gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sostituiscono gli studi di settore e misurano la normalità economica dell’attività. Scostamenti significativi possono generare alert e selezionare il contribuente per controlli approfonditi.
  • Margini di ricarico e tariffe medie: l’ufficio può applicare percentuali medie di ricarico sulla base di banche dati (ad es. costo medio di realizzazione di un logo o di un catalogo).

Difesa: è possibile dimostrare la specificità della propria attività (grafica d’autore, lavori in perdita o pro bono) e fornire giustificazioni documentali su sconti, lavorazioni particolari, anticipi a clienti, periodi di malattia. In sede di contraddittorio, occorre presentare le fatture, i contratti e le mail che documentano il reale valore dei progetti. Una contabilità chiara, anche per competenza, riduce la possibilità di contestazioni.

2.2 Accertamento induttivo basato su movimenti bancari

Tra i controlli più frequenti vi sono le indagini finanziarie (art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972). L’ufficio può acquisire i dati dei conti intestati al grafico e presupporre che ogni versamento o prelievo sia reddito salvo prova contraria . Questo metodo è utilizzato soprattutto per professionisti che incassano tramite bonifici o pagamenti elettronici e per coloro che utilizzano conti misti (personali e professionali).

Presunzione legale e inversione dell’onere: l’accredito sul conto corrente genera una presunzione di maggiore reddito. È il contribuente a dover dimostrare che il movimento riguarda somme esenti (donazioni, prestiti, rimborsi spese, ricavi già dichiarati). In mancanza di prova, l’importo è tassato e sanzionato.

Difese possibili:

  • Documentare la natura non reddituale delle somme (es. copie di contratti di finanziamento, ricevute di restituzione di prestiti, bonifici tra conti propri, note di credito, rimborsi spese o anticipo per forniture). La Cassazione ammette anche presunzioni semplici e dichiarazioni scritte di terzi per contrastare la presunzione .
  • Dimostrare l’irrilevanza reddituale: se il versamento è frutto di un finanziamento ricevuto o di una restituzione, occorre provare con atti scritti (contratto di prestito, dichiarazioni ISEE del finanziatore, estratti conto) che la somma non costituisce compenso.
  • Contestare la qualificazione di “prelievo come compenso in nero”: per le imprese, l’art. 32 considera i prelievi non giustificati come compensi in nero; per i professionisti, la Cassazione ha escluso l’applicazione automatica. In ogni caso, occorre spiegare l’utilizzo dei prelievi (pagamento fornitori in contanti, anticipi a collaboratori).
  • Richiedere il contraddittorio: dopo il PVC, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni (art. 12 comma 7 Statuto). Con l’art. 6‑bis, per gli accertamenti non automatizzati l’ufficio deve comunicare lo schema di atto e attendere 60 giorni . È essenziale utilizzare questo termine per documentare i movimenti contestati.

2.3 Accertamento sintetico (redditometro)

L’accertamento sintetico valuta la capacità contributiva in base al tenore di vita. Si guarda a spese per abitazione, mezzi di trasporto, viaggi, istruzione, polizze e investimenti. Nel 2024 il nuovo redditometro (D.Lgs. 108/2024) ha introdotto una doppia soglia di scostamento: si considera la differenza tra reddito dichiarato e spese accertate solo oltre un’eccedenza di 70 000 € . L’entrata in vigore del decreto è stata sospesa e al dicembre 2025 il regime rimane quello previgente.

Per i grafici, l’accertamento sintetico è raro ma possibile se il tenore di vita risulta superiore ai compensi dichiarati (acquisto di auto di lusso, immobili, imbarcazioni, etc.). In tali casi occorre dimostrare che le spese sono sostenute da terzi o con redditi esenti.

2.4 Procedimento: dalla verifica all’avviso

Il procedimento accertativo segue fasi precise:

  1. Selezione del contribuente: sulla base di analisi di rischio (ISA, incroci con altre banche dati, informazioni di terzi). Non è notificato al contribuente.
  2. Invito al contraddittorio (facoltativo o obbligatorio): l’ufficio può inviare un questionario oppure convocare il contribuente prima dell’accesso. Dal 2024, per gli atti soggetti al contraddittorio generalizzato, l’ufficio deve trasmettere lo schema di atto e attendere 60 giorni .
  3. Accesso, ispezione e verifica: gli ispettori eseguono l’accesso nei locali in cui si svolge l’attività. Il contribuente può farsi assistere da un professionista. I verificatori rilasciano il processo verbale di constatazione (PVC) e devono attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento (art. 12 comma 7). Le garanzie si applicano solo agli accessi fisici .
  4. Osservazioni e istanza di adesione: entro 60 giorni dalla notifica del PVC o dello schema di atto, il contribuente può presentare osservazioni, memorie o richiedere l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Se non presenta osservazioni, potrà comunque chiedere l’adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema .
  5. Emissione dell’avviso di accertamento: l’atto deve essere motivato e indicare termini, tributi dovuti, sanzioni e interessi. L’Amministrazione deve esplicitare le controdeduzioni alle osservazioni del contribuente .
  6. Notifica dell’avviso e termini di impugnazione: il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Il termine è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

2.5 Termini di decadenza e prescrizione

I termini entro cui l’Agenzia può emettere l’avviso sono importanti per eccepire la decadenza:

TributoTermine ordinarioNorme di riferimentoNote
IRPEF/IRES/IRAP31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quarto anno per violazioni gravi).Art. 43 D.P.R. 600/1973In caso di omessa dichiarazione, il termine si raddoppia a 31 dicembre dell’ottavo anno.
IVA31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione .Art. 57 D.P.R. 633/1972Per tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste per le verifiche “a tavolino” .
Indagini bancarie (accertamenti integrativi)Gli atti integrativi possono essere notificati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta in cui emergono gli elementi nuovi.Art. 41 bis D.P.R. 600/1973
Sanzioni amministrative tributarieLa prescrizione è di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, salvo notifiche interruttive.Art. 20 D.Lgs. 472/1997

3. Difese e strategie legali

Affrontare un accertamento richiede una strategia che combini opposizione procedurale, difesa nel merito e, quando opportuno, definizioni agevolate. Questa sezione illustra le principali leve difensive a disposizione del grafico.

3.1 Verifica dell’atto e controllo dei vizi formali

Gli avvisi di accertamento devono rispettare requisiti formali stringenti. Sono cause di annullamento:

  1. Violazione del contraddittorio: se l’accertamento è emanato senza concedere il termine di 60 giorni per le osservazioni nei casi previsti dall’art. 6‑bis dello Statuto, l’atto è annullabile . Prima del 2024, il contraddittorio era obbligatorio solo per accessi fisici e tributi armonizzati . La Cassazione richiede la “prova di resistenza” affinché la violazione determini la nullità .
  2. Nullità per omessa sottoscrizione o incompetenza: l’atto deve essere sottoscritto dal dirigente competente. Se manca la firma digitale o la delega, si può eccepire l’incompetenza.
  3. Mancanza di motivazione e allegati: l’avviso deve indicare in modo dettagliato i presupposti di fatto e di diritto, allegando il PVC o lo schema di atto. La mancata allegazione integra vizio di motivazione ex art. 7 Statuto.
  4. Vizi di notifica: l’atto deve essere notificato con raccomandata A/R o PEC all’indirizzo risultante dagli indici pubblici. Notifiche a indirizzi errati o senza prova di consegna sono nulle.
  5. Decadenza dal potere di accertare: se l’atto è notificato oltre i termini (v. tabella 2.5), può essere eccepita la decadenza. La Cassazione ha annullato avvisi notificati oltre il 31 dicembre del quarto/quinto anno .
  6. Vizi nelle indagini bancarie: l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari deve essere motivata e allegata all’atto (art. 7 Statuto). L’omessa allegazione è causa di nullità. Inoltre, se i conti sono cointestati, l’Ufficio deve dimostrare la riferibilità al contribuente.

3.2 Difesa nel merito: contestare le presunzioni e ricostruire i ricavi

Oltre ai vizi procedurali, è fondamentale contestare la ricostruzione del reddito:

  1. Documentazione analitica: raccogliere fatture, ricevute, contratti e mail relativi alle forniture e ai servizi grafici. Dimostrare che i margini sono più bassi a causa di sconti, progetti pro bono o lavori a forfait.
  2. Prova contraria nelle indagini bancarie: per i versamenti, fornire dimostrazione della natura non imponibile (donazioni, prestiti, restituzioni) o dell’avvenuta dichiarazione. Per i prelievi, dimostrare l’uso per spese documentate. Ricorrere a dichiarazioni giurate di terzi e presunzioni semplici, come riconosciuto dalla Cassazione .
  3. Contestazione dei parametri e ISA: dimostrare l’inapplicabilità degli ISA a causa di particolarità dell’attività (es. grafico specializzato in nicchie artistiche con costi elevati). Presentare perizie e analisi economiche.
  4. Prova di resistenza (in caso di violazione del contraddittorio): se l’atto è emesso senza contraddittorio, allegare le osservazioni che si sarebbero presentate e dimostrare che avrebbero potuto modificare l’esito (elementi nuovi, documenti, giurisprudenza). Senza prova di resistenza, la nullità non è accolta .
  5. Richiesta di autotutela: prima di impugnare, si può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto per errori evidenti (calcoli errati, identità sbagliata, duplicazione). L’istanza non sospende i termini di ricorso, ma in alcuni casi l’ufficio può annullare l’avviso.

3.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di definire bonariamente le contestazioni con una riduzione delle sanzioni (in genere a 1/3 del minimo). La riforma 2024 (D.Lgs. 13/2024) ha coordinato l’istituto con il contraddittorio generalizzato. Le regole principali sono:

  • Istanza facoltativa: il contribuente può chiedere l’adesione per tutti gli atti di accertamento, eccezion fatta per gli avvisi automatizzati. Se l’avviso è preceduto dal contraddittorio e non sono state presentate osservazioni, l’istanza va proposta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema . Se le osservazioni sono state già presentate, l’istanza va proposta entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . Per gli avvisi non soggetti al contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro il termine di ricorso .
  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo edittale se l’avviso è emesso a seguito di invito (art. 1 commi 157‑160 L. 197/2022). Nel regime ordinario la riduzione è a 1/3.
  • Pagamento: il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione. È possibile rateizzare (fino a 8 rate trimestrali se l’importo supera 50 000 €). Il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo del residuo.
  • Effetti: l’adesione preclude la contestazione dei medesimi tributi per lo stesso periodo. L’atto di adesione non è impugnabile.

Per un grafico, l’accertamento con adesione può essere vantaggioso quando le contestazioni sono circoscritte o documentabili solo in parte. Tuttavia occorre valutare se conviene contestare il merito in giudizio e se l’importo ridotto è sostenibile.

3.4 Rottamazioni e definizioni agevolate

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione‑quater). Secondo la guida dell’Avv. Monardo, i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere definiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi di mora . Il beneficio è stato prorogato più volte: un emendamento del 2024 ha spostato la scadenza di alcune rate , e la legge 15/2025 (conversione del Milleproroghe 2024) ha introdotto la riammissione alla rottamazione per i contribuenti decaduti .

Come funziona:

  • Possono essere inclusi tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA), tributi locali, contributi previdenziali e multe stradali.
  • Si paga in un’unica soluzione o in rate fino a 18 mesi; l’importo minimo per rata varia a seconda del totale dovuto.
  • Il pagamento puntuale di tutte le rate è condizione per mantenere i benefici. Il mancato pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza (5 giorni) comporta la perdita del beneficio e la ripresa dell’attività di riscossione .
  • La legge 15/2025 ha previsto la riammissione per i contribuenti che non hanno pagato le rate entro il 2024, permettendo di versare le rate scadute entro il 30 aprile 2025 e continuare il piano .

Quando conviene: la definizione agevolata è utile per grafici con debiti iscritti a ruolo (cartelle) relativi a tributi già accertati. Non riguarda gli avvisi in fase di accertamento. In caso di contenzioso pendente, la rottamazione estingue il giudizio se il pagamento avviene; la Cassazione ha precisato che il giudizio può estinguersi anche senza pagamento integrale se il contribuente aderisce (sentenza citata in IlTributo.it, 2024).

3.5 Conciliazione giudiziale e definizione delle liti pendenti

La riforma del processo tributario (L. 130/2022, D.Lgs. 149/2022, D.Lgs. 220/2023) ha potenziato gli istituti di conciliazione giudiziale. Nei giudizi pendenti, le parti possono raggiungere un accordo entro la prima udienza. La conciliazione può essere totale o parziale; comporta la riduzione delle sanzioni e degli interessi e l’estinzione del giudizio. È consigliabile quando la controversia riguarda questioni di diritto non controvertibili o quando si vuole evitare costi processuali.

La legge di bilancio 2023 ha previsto anche la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può chiudere i giudizi pendenti al 1° gennaio 2023 versando un importo variabile a seconda del grado di giudizio e dell’esito (100% dell’imposta se il Fisco ha vinto, 40% se ha perso). Questa misura non era più operativa nel 2025 ma potrebbe essere riproposta nelle future manovre.

3.6 Strumenti di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione

Quando l’avviso di accertamento si inserisce in una situazione di forte indebitamento, può essere opportuno valutare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha incorporato la legge 3/2012. Esse si rivolgono a persone fisiche, professionisti, start-up e piccoli imprenditori non fallibili.

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile con falcidia dei debiti e, dopo l’esecuzione del piano, ottenere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui . Restano esclusi i debiti per sanzioni penali o tributarie e gli obblighi di mantenimento . Il tribunale approva il piano su relazione di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione del piano.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori commerciali, professionisti o imprese minori. Prevede la ristrutturazione concordata con i creditori e l’omologazione del tribunale. Può essere utilizzato per ristrutturare debiti fiscali attraverso transazioni fiscali.
  • Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio del debitore per soddisfare in modo coordinato i creditori.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: per il debitore che non dispone di beni o redditi per soddisfare i creditori; viene dichiarata l’esdebitazione senza piano, previo controllo di buona fede.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): per imprenditori in crisi ma non insolventi, prevede la nomina di un esperto negoziatore che assiste nella trattativa con i creditori per garantire la continuità aziendale. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, può attivare la procedura per grafici che svolgono la propria attività in forma societaria e si trovano in difficoltà.

Questi strumenti consentono di gestire i debiti tributari in modo globale, evitando pignoramenti e misure esecutive. Tuttavia, richiedono la collaborazione dell’ OCC e l’approvazione del tribunale.

3.7 Difese penali

In caso di contestazione di reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA o ritenute, dichiarazione infedele), occorre distinguere tra profili amministrativi e penali. Per i professionisti grafici l’omesso versamento IVA oltre 250 000 € per anno o l’evasione di imposta superiore a determinate soglie può integrare i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter, 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000. Le difese prevedono:

  • Dimostrare l’assenza di dolo o la crisi di liquidità non colpevole.
  • Rateizzare o definire il debito: l’integrale pagamento dei debiti IVA e ritenute o l’adesione a definizioni agevolate può condurre alla cause di non punibilità.
  • Richiedere l’applicazione delle attenuanti per particolare tenuità del fatto.

Le procedure di sovraindebitamento o la rottamazione non estinguono automaticamente le sanzioni penali; occorre un’analisi congiunta dei due profili.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alle difese tradizionali, esistono misure che consentono di ridurre o estinguere il debito fiscale con modalità alternative.

4.1 Ravvedimento operoso e autoliquidazione

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni, pagando l’imposta e riducendo le sanzioni in base al tempo trascorso. Ad esempio, per l’omessa fatturazione di un compenso, il grafico può emettere fattura tardiva, versare IVA e imposte, pagando una sanzione minima.

Il ravvedimento è escluso se è già iniziata una verifica formale o è stato notificato l’avviso. Tuttavia, può essere utilizzato per regolarizzare errori formali prima del controllo.

4.2 Compliance collaborativa e cooperative compliance

Il D.Lgs. 221/2023 ha ridisegnato la cooperative compliance, consentendo alle imprese di adeguate dimensioni di instaurare un dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Pur rivolto alle imprese più grandi, può essere esteso alle reti di professionisti associati con ricavi superiori a 5 milioni di euro. Per i grafici strutturati, aderire al regime può ridurre i rischi di accertamento.

4.3 Concordato preventivo biennale

Introdotto dal D.Lgs. 13/2024, consente ai contribuenti di concordare in anticipo l’imponibile e le imposte per due periodi d’imposta, ricevendo certezza sull’imponibile e riduzioni delle sanzioni. È applicabile a chi è soggetto agli ISA e ha accettato le pagelle di affidabilità. Per un grafico con ricavi stabili e regolari, il concordato può garantire certezza di imposizione e impedire accertamenti.

4.4 Estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione

Come anticipato, l’adesione alla rottamazione quater può estinguere i giudizi tributari. Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 176/2025) ha chiarito che il giudizio si estingue anche se non è stato versato l’intero importo, purché l’adesione sia perfezionata .

4.5 Mediazione e negoziazione assistita in materia tributaria

Per le controversie sino a 50 000 € (elevati a 100 000 € dalla L. 130/2022 per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023) è obbligatoria la mediazione tributaria: il ricorso è proposto direttamente all’Ufficio, che deve rispondere entro 90 giorni. In mancanza di risposta, il ricorso si intende respinto e si può adire la Corte di Giustizia Tributaria. La mediazione riduce le sanzioni a un terzo.

In sede di appello o cassazione, è possibile esperire la negoziazione assistita in materia tributaria (sperimentale), che consente alle parti di trovare un accordo fuori dal processo con l’assistenza di avvocati.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti professionisti commettono errori che rendono più difficile la difesa. Ecco alcuni punti da tenere presenti:

  1. Conti promiscui: usare lo stesso conto per incassare compensi e gestire spese personali espone a contestazioni. È consigliabile separare il conto professionale da quello personale e annotare nel dettaglio ogni movimento.
  2. Mancanza di documentazione: conservare contratti, e‑mail, preventivi e report di progetti. Nel mondo della grafica digitale, molte consegne avvengono via cloud o piattaforme; è importante archiviare le prove del lavoro svolto per giustificare ricavi e sconti.
  3. Incoerenza tra costi e ricavi: dichiarare ricavi troppo bassi rispetto ai costi sostenuti (software, campagne marketing, attrezzature) suscita sospetti. Pianificare con il commercialista l’andamento economico e adeguare i ricavi.
  4. Trascurare il contraddittorio: non rispondere allo schema di atto o al PVC equivale a perdere un’occasione di difesa. Anche se i 60 giorni sembrano lunghi, è fondamentale raccogliere i documenti e presentare osservazioni efficaci.
  5. Pagamenti in contanti non giustificati: prelievi frequenti possono essere considerati compensi in nero. Utilizzare strumenti tracciabili e documentare i pagamenti ai fornitori.
  6. Non affidarsi a professionisti: difendersi da soli può portare a errori procedurali. Un avvocato tributarista con esperienza nel settore grafico può individuare vizi e predisporre strategie difensive appropriate.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e loro contenuto

Norma/ArticoloContenuto sinteticoImplicazioni pratiche
Art. 32 D.P.R. 600/1973Poteri di indagine finanziaria: i dati dei conti bancari sono posti a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza .Presunzione di reddito per ogni versamento/prelievo; il contribuente deve fornire prova contraria (donazioni, prestiti, somme esenti).
Art. 38 D.P.R. 600/1973Accertamento sintetico (redditometro): determina il reddito in base alle spese. Modificato dal D.Lgs. 108/2024 con nuove soglie .Accertamenti rari ma possibili; occorre dimostrare che le spese sono sostenute da altri o con redditi esenti.
Art. 39 D.P.R. 600/1973Accertamento analitico-induttivo: ricostruzione dei ricavi in base a presunzioni.Utilizzato per professionisti con contabilità inattendibile; è fondamentale documentare i costi e giustificare scostamenti.
Art. 6‑bis Legge 212/2000Introduce il contraddittorio preventivo: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo di almeno 60 giorni .Il contribuente riceve lo schema di atto, può accedere agli atti e presentare controdeduzioni; l’atto adottato deve motivare le osservazioni non accolte .
Art. 12 comma 7 Legge 212/2000Dopo il PVC il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni; la garanzia si applica solo agli accessi fisici .In caso di accesso nei locali, l’avviso emesso prima dei 60 giorni è nullo; nei controlli a tavolino la garanzia non sussiste salvo tributi armonizzati .
D.Lgs. 13/2024Coordina il contraddittorio con l’accertamento con adesione: fissa termini differenziati per proporre l’istanza di adesione .Il grafico deve valutare se presentare istanza entro 15, 30 o 60 giorni a seconda del caso.
D.Lgs. 218/1997Disciplina l’accertamento con adesione e le riduzioni delle sanzioni (1/3 o 1/18).Consente di definire le liti con il Fisco con una riduzione delle sanzioni; utile se la pretesa è parzialmente fondata.
L. 197/2022 art. 1 commi 231‑252Introduce la “rottamazione‑quater” dei carichi affidati all’agente della riscossione .Permette di pagare solo l’imposta e le spese, senza sanzioni e interessi; scadenze prorogate nel 2024 e riammissione nel 2025 .
D.Lgs. 14/2019, L. 3/2012, D.L. 118/2021Norme sul sovraindebitamento e sulla composizione negoziata della crisi.Offrono strumenti per ristrutturare o cancellare i debiti (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) .

6.2 Termini procedimentali e di ricorso

FaseTermineFonte normativa
Presentazione di osservazioni al PVC / schema di atto60 giorniArt. 12 comma 7 e art. 6‑bis Legge 212/2000
Istanza di accertamento con adesione (avviso non soggetto al contraddittorio)Entro il termine per impugnare l’avviso (60 giorni)D.Lgs. 13/2024
Istanza di adesione dopo contraddittorio senza osservazioni30 giorni dalla comunicazione dello schema di attoD.Lgs. 13/2024
Istanza di adesione dopo contraddittorio con osservazioni15 giorni dalla notifica dell’avvisoD.Lgs. 13/2024
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica dell’avvisoD.Lgs. 546/1992, art. 21
Appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado30 giorni dalla notificazione della sentenzaD.Lgs. 546/1992
Ricorso per cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di appelloCodice di procedura civile

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto un avviso di accertamento come libero professionista grafico. Che cosa devo fare per primo?
    È fondamentale analizzare immediatamente l’atto con un professionista. Controlla la data di notifica (per calcolare i termini di impugnazione), la motivazione, le imposte e le sanzioni richieste. Entro 60 giorni dalla notifica puoi presentare ricorso; nel frattempo puoi valutare un’istanza di accertamento con adesione o l’autotutela.
  2. È obbligatorio partecipare al contraddittorio prima dell’accertamento?
    Dal 18 gennaio 2024, l’art. 6‑bis dello Statuto prevede che tutti gli atti impugnabili (salvo quelli automatizzati) siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, con un termine non inferiore a 60 giorni per le osservazioni . Se l’ufficio non ti ha inviato lo schema di atto, puoi eccepire la nullità; tuttavia, devi dimostrare con la prova di resistenza che le tue osservazioni avrebbero potuto influire sull’esito .
  3. Posso ottenere l’annullamento dell’accertamento per mancata allegazione del PVC?
    Sì. L’avviso di accertamento deve contenere o allegare il PVC e i documenti su cui si basa la pretesa (artt. 6 e 7 Statuto). La mancata allegazione integra un vizio di motivazione e può determinare l’annullamento.
  4. Se sul mio conto personale ricevo un bonifico da un familiare, può essere tassato?
    Sì, l’art. 32 D.P.R. 600/1973 presume che ogni versamento sia reddito. Devi provare che si tratta di un prestito o di una donazione, ad esempio con un contratto di prestito o una dichiarazione del familiare . La Cassazione ammette anche presunzioni semplici e dichiarazioni giurate di terzi .
  5. Qual è la differenza tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro?
    L’analitico-induttivo parte da una contabilità esistente ma inattendibile e utilizza presunzioni semplici. L’induttivo puro si applica quando non esistono scritture contabili o sono totalmente inattendibili; l’ufficio può determinare il reddito sulla base di qualsiasi elemento (indagini bancarie, beni posseduti). I margini di difesa sono più ridotti.
  6. Posso aderire alla rottamazione per gli importi contestati in un avviso di accertamento?
    No. La rottamazione-quater riguarda solo i debiti già iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) relativi a periodi d’imposta fino al 30 giugno 2022 . Per gli avvisi in corso puoi valutare l’accertamento con adesione o impugnare l’atto.
  7. Cosa succede se salto una rata della rottamazione-quater?
    Il mancato pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza (5 giorni) comporta la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione . Tuttavia, la legge 15/2025 ha consentito la riammissione per i contribuenti decaduti, permettendo di saldare le rate scadute entro il 30 aprile 2025 .
  8. Sono tenuto a consegnare i file di lavoro ai verificatori?
    Durante l’accesso, i verificatori possono richiedere la documentazione inerente all’attività, incluse fatture, contratti e registrazioni contabili. I file creativi possono essere richiesti solo se rilevanti ai fini fiscali (per esempio, per verificare che il lavoro sia stato effettivamente eseguito). È consigliabile proteggere la riservatezza con clausole di non divulgazione e far assistere la verifica da un professionista.
  9. Quanto costa un ricorso tributario?
    Il contributo unificato dipende dal valore della controversia: per importi fino a 2 582 €, 30 €; oltre 2 582 €, 60 €; oltre 5 000 €, 120 €; oltre 25 000 €, 250 €; oltre 75 000 €, 500 €. A queste spese vanno aggiunti gli onorari dell’avvocato. Se il ricorso viene accolto, le spese possono essere poste a carico dell’Agenzia.
  10. Esiste il rischio di reati tributari per le contestazioni?
    Sì, se la maggiore imposta evasa supera determinate soglie (es. 150 000 € per l’IVA) o se si tratta di emissione di fatture false. Tuttavia, i reati possono essere estinti con il pagamento integrale del debito o con cause di non punibilità. È consigliabile consultare un penalista e valutare il ravvedimento o la definizione agevolata.
  11. Quali sono le opportunità del piano del consumatore?
    Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un programma di pagamento sostenibile e, al termine, ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). È riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi non imprenditoriali . Può essere utile se i debiti fiscali sono solo una parte di un indebitamento più ampio.
  12. Posso chiedere l’annullamento in autotutela e impugnare l’atto contemporaneamente?
    Sì. L’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso. È prudente presentare il ricorso entro 60 giorni e, parallelamente, chiedere l’annullamento in autotutela. Se l’istanza viene accolta, si può rinunciare al ricorso.
  13. È vero che le presunzioni nelle indagini bancarie non devono essere gravi, precise e concordanti?
    Sì. La presunzione derivante dall’art. 32 D.P.R. 600/1973 ha natura legale e pertanto non richiede i requisiti delle presunzioni semplici . Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto che il contribuente può superarla con presunzioni semplici e dichiarazioni di terzi .
  14. Se l’Agenzia non replica alle mie osservazioni, l’atto è nullo?
    L’art. 6‑bis prevede che l’atto debba essere motivato con riferimento alle osservazioni non accolte . La mancata replica può integrare un vizio di motivazione. In tal caso, occorre eccepire il vizio nel ricorso.
  15. Che differenza c’è tra concordato preventivo biennale e accertamento con adesione?
    Il concordato preventivo biennale è un istituto nuovo (D.Lgs. 13/2024) che consente di concordare anticipatamente l’imponibile per due anni, evitando accertamenti. L’accertamento con adesione si attiva dopo che l’Agenzia ha contestato un maggior reddito; è un accordo sul debito già emerso. Il concordato mira alla certezza fiscale futura, l’adesione alla definizione di un’accertamento già iniziato.
  16. Posso portare in detrazione le spese per software e hardware non fatturati?
    No. Le spese deducibili devono essere documentate da fatture o documenti fiscalmente validi. L’acquisto di software tramite piattaforme estere senza fattura può essere contestato; inoltre, l’uso di software pirata può costituire illecito penale.
  17. In caso di conti cointestati con il coniuge, l’Agenzia può tassare i movimenti come miei?
    In linea di principio, l’ufficio deve dimostrare la riferibilità personale delle operazioni. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto legittimo presumere che le somme siano imputabili al contribuente salvo prova contraria . È quindi necessario dimostrare che i movimenti appartengono all’altro cointestatario.
  18. Il mio commercialista non mi ha avvisato di alcune scadenze e ora sono sotto accertamento. Posso rivalermi su di lui?
    Il professionista può essere responsabile se ha commesso errori professionali (es. omessa trasmissione della dichiarazione). In sede civile è possibile richiedere il risarcimento; tuttavia, ciò non esonera dal pagamento delle imposte dovute.
  19. La definizione agevolata estingue i reati tributari?
    No. La rottamazione o il piano del consumatore non incidono direttamente sulle sanzioni penali. Per i reati di omesso versamento o dichiarazione infedele l’estinzione avviene solo con il pagamento integrale del debito e degli interessi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 13 D.Lgs. 74/2000).
  20. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche non imprenditori, con procedure semplificate e senza necessità di accordo con la maggioranza dei creditori. L’accordo di ristrutturazione si applica ai debitori commerciali o ex imprenditori e richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. Entrambi consentono la falcidia di debiti fiscali ma la transazione fiscale deve essere approvata dall’Agenzia delle Entrate.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto di un accertamento e l’efficacia delle difese, si propongono due simulazioni riferite a un grafico freelance con partita IVA in regime ordinario.

8.1 Simulazione 1 – Accertamento analitico-induttivo con ricavi non dichiarati

Scenario: il grafico ha dichiarato per l’anno 2023 ricavi per 45 000 € con costi per 20 000 € (software, hardware, fornitori), risultando un margine di 25 000 €. Gli ISA segnalano un ricavo atteso di almeno 70 000 € in base ai costi sostenuti. L’Agenzia effettua un accesso e rileva che i progetti venduti ad alcuni clienti non sono stati fatturati (ricavi nascosti per 20 000 €). L’ufficio emette un avviso di accertamento analitico-induttivo contestando 20 000 € di ricavi non dichiarati, applicando sanzioni pari al 90% e interessi.

  • Imposta evasa: 20 000 € × 25% (aliquota IRPEF media) = 5 000 €.
  • IVA non versata: 20 000 € × 22% = 4 400 €.
  • Sanzioni: 5 000 € + 4 400 € = 9 400 € × 90% = 8 460 € (riducibili a 1/3 con adesione, 2 820 €).
  • Interessi: ipotizziamo 300 €.

Totale richiesto: 5 000 € + 4 400 € + 8 460 € + 300 € = 18 160 €.

Difesa possibile:

  1. Contraddittorio: il grafico dimostra che alcuni costi sono stati sostenuti per progetti non ancora fatturati e altri ricavi erano già stati fatturati l’anno successivo. Presenta la lista dei lavori e le relative mail con i clienti. L’Agenzia riduce la rettifica a 10 000 €.
  2. Accertamento con adesione: il grafico accetta la maggiore imposta su 10 000 € (imposta 2 500 €, IVA 2 200 €, sanzioni ridotte a 1/3 = 1 567 €, interessi 150 €).
  3. Importo finale: 2 500 € + 2 200 € + 1 567 € + 150 € = 6 417 € da pagare in un’unica soluzione o in rate trimestrali. Risparmio rispetto alla pretesa iniziale: circa 11 743 €.

8.2 Simulazione 2 – Indagini finanziarie su conto personale

Scenario: l’Agenzia richiede gli estratti conto del grafico (anno 2023) e riscontra versamenti per 50 000 € da cui non risultano fatture. Il contribuente spiega che:

  • 25 000 € provengono dalla vendita di un’auto di famiglia (atto di vendita depositato).
  • 10 000 € sono un prestito del padre (contratto di prestito con bonifico).
  • 5 000 € sono rimborsi spese da un’associazione sportiva per la realizzazione di locandine (note spese).
  • 10 000 € sono realmente ricavi non dichiarati.

Accertamento dell’ufficio: poiché il contribuente non fornisce spiegazioni prima del PVC, l’ufficio presume che l’intero importo sia reddito.

Difesa:

  • Nel termine di 60 giorni ex art. 12 comma 7 il grafico presenta documentazione: contratto di vendita, contratto di prestito, note spese. Sulla base della prova contraria, l’ufficio riduce l’accertamento a 10 000 €.
  • In sede di adesione, la sanzione è ridotta e l’importo complessivo dovuto (imposta + IVA + sanzioni + interessi) risulta inferiore rispetto alla pretesa iniziale.

Lezione: documentare i movimenti prima dell’accertamento e partecipare al contraddittorio permette di ridurre drasticamente l’imposta accertata.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale è uno dei momenti più delicati per un professionista grafico. La complessità della normativa e la continua evoluzione del quadro legislativo – con la riforma del 2023‑2025, l’introduzione del contraddittorio generalizzato e del nuovo redditometro – impongono di conoscere i propri diritti e di adottare strategie tempestive. Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (artt. 6, 7, 12 e 6‑bis) garantiscono un’adeguata partecipazione al procedimento; la giurisprudenza della Cassazione ribadisce la necessità di un contraddittorio effettivo e limita gli automatismi nelle indagini bancarie .

Per difendersi efficacemente è essenziale:

  • Analizzare l’atto e verificare i vizi formali;
  • Partecipare attivamente al contraddittorio presentando osservazioni e documenti;
  • Valutare l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni quando la pretesa è parzialmente fondata;
  • Impugnare l’atto in sede contenziosa quando le presunzioni non sono supportate;
  • Usare le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento per gestire i debiti pregressi;
  • Mantenere una contabilità trasparente e separare i conti personali da quelli professionali.

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