Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento fiscale è un evento che può creare forte preoccupazione in chiunque, ma per un ingegnere – libero professionista o titolare di studio – le conseguenze possono essere particolarmente pesanti: oltre al possibile recupero di imposte non dichiarate, l’amministrazione finanziaria può irrogare sanzioni e interessi e, se l’atto diventa definitivo, procedere a iscrizioni a ruolo, pignoramenti o ipoteche. Tra le principali cause di accertamento vi sono scostamenti dagli indici sintetici di affidabilità (ISA), irregolarità nei costi dedotti, incroci di dati con clienti e fornitori o presunti aumenti patrimoniali non giustificati.
Il 2024‑2025 ha visto profondi interventi sul sistema di accertamento. L’art. 38 del D.P.R. 600/1973 è stato integrato dal DM 7 maggio 2024 (c.d. redditometro 2024), che ha ridisciplinato l’accertamento sintetico: l’Agenzia può ricostruire il reddito complessivo sulla base delle spese sostenute purché il reddito accertabile superi di almeno un quinto quello dichiarato; il contribuente può però dimostrare che le spese sono state finanziate con risorse diverse o formatesi in anni precedenti . Inoltre, il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto il nuovo articolo 6‑bis nello Statuto del contribuente (legge 212/2000), in vigore dal 18 gennaio 2024, che rende obbligatorio il contraddittorio preventivo per qualsiasi atto impositivo, imponendo all’Agenzia di inviare al contribuente lo schema di provvedimento e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni . La Corte costituzionale (sentenza 47/2023) ha espressamente richiamato il legislatore a garantire l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale; la riforma ha quindi reso annullabile l’avviso privo di contraddittorio .
Questa guida – redatta in un linguaggio giuridico ma divulgativo – illustra il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, le procedure da seguire dopo la notifica, le strategie difensive e gli strumenti alternativi (accertamento con adesione, rottamazioni, piani di rientro, procedure per sovraindebitamento). L’obiettivo è offrire una panoramica completa e aggiornata (dicembre 2025) dal punto di vista del contribuente, con particolare attenzione agli ingegneri ma valida per ogni libero professionista.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordinatore di un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti con vasta esperienza nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’Avv. Monardo e il suo staff possono assistervi:
- Analisi dell’atto e dei presupposti: verifica della motivazione, della correttezza delle presunzioni e del rispetto del contraddittorio.
- Ricorsi e contenzioso: predisposizione di istanze di autotutela, accertamento con adesione, reclamo e mediazione, ricorso alle Corti di giustizia tributaria, fino a eventuale ricorso per Cassazione.
- Sospensione e trattative: richiesta di sospensione della riscossione, trattative con l’Agenzia per ridurre sanzioni o ottenere dilazioni.
- Piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali: definizione agevolata dei ruoli, rateazioni, rottamazioni, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione nell’ambito della crisi da sovraindebitamento.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Fonti normative principali
| Normativa | Contenuto rilevante | Aggiornamenti recenti |
|---|---|---|
| D.P.R. 600/1973, art. 38 | Disciplina l’accertamento sintetico (redditometro). L’ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base di spese e incrementi patrimoniali se l’importo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato. Il contribuente può dimostrare che le spese sono finanziate con redditi esenti o risparmi formatisi in anni precedenti . | Modifiche introdotte dal DM 7 maggio 2024 (nuovo redditometro) e dalla legge di riforma fiscale 2023‑2025. |
| DM 7 maggio 2024 (Ministero Economia) | Definisce i criteri per la determinazione sintetica del reddito: considera tutte le spese sostenute, anche dai familiari a carico, escluse quelle riferibili esclusivamente all’attività professionale; fissa un limite minimo (reddito accertabile > 1/5 di quello dichiarato e > 10 volte l’assegno sociale). Prevede che il contribuente possa fornire prova contraria . | Applicabile ai redditi dal 2016. Sospeso temporaneamente nell’agosto 2024 e rivisto con il “Decreto correttivo” che limita l’applicazione ai casi con profili di rischio fiscale. |
| Legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) | Raccoglie i principi fondamentali in materia di rapporti Fisco–contribuente (chiarezza degli atti, motivazione, tutela della privacy, autonomia del difensore). | D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis, che impone l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi; la mancata instaurazione comporta l’annullabilità dell’atto . |
| D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) | Stabilisce le regole del contenzioso: termini di impugnazione, deposito del ricorso, costituzione in giudizio, onere della prova. | Dal 1° gennaio 2023 le Commissioni tributarie sono diventate Corti di giustizia tributaria, con giudici professionisti e nuove norme sulla fase cautelare. |
| D.Lgs. 218/1997 | Disciplina l’accertamento con adesione, procedura deflattiva che consente di definire l’accertamento pagando imposta e sanzioni ridotte. | Soglie modificate dalle leggi di bilancio 2023‑2025. |
| D.L. 34/2023 e leggi successive | Introducono la rottamazione quater e la definizione agevolata degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti. | Termine per aderire prorogato per il 2024, rateizzazione fino a 18 rate; proroghe in bilancio 2025 per chi ha perso la rottamazione. |
| Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) | Regolano gli strumenti di sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, esdebitazione del sovraindebitato). | Dal luglio 2022 il codice è entrato a regime; nel 2025 sono state ampliate le soglie per l’accesso e l’esdebitazione immediata per i debiti sotto 15 000 €. |
| D.L. 39/2024 (convertito in L. 67/2024) | Estende la portata del contraddittorio ed esclude taluni atti automatizzati; chiarisce che il contraddittorio si applica agli atti emessi dal 30 aprile 2024 (per gli atti antecedenti vale ancora l’eventuale contraddittorio facoltativo). | In combinazione con il D.Lgs. 219/2023, consente di impugnare gli avvisi emanati senza contraddittorio. |
2. Giurisprudenza recente
2.1 Cassazione e redditometro
- Cassazione, sez. tributaria, ordinanza 10075/2024 – La Corte ha ribadito che, nell’accertamento sintetico, una volta verificati gli elementi che indicano la maggiore capacità contributiva (spese, beni, incrementi patrimoniali), il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo attribuito dal legislatore; spetta al contribuente dimostrare la provenienza non reddituale delle somme usate . La prova contraria può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo e non deve necessariamente provare l’utilizzo diretto per le spese, ma deve provare l’esistenza e la disponibilità delle risorse .
- Cassazione, sez. tributaria, sentenza 37985/2022, 1980/2020 e 10266/2019 (richiamate nell’ordinanza 10075/2024) – La Corte ha consolidato il principio per cui l’accertamento sintetico è presunzione legale relativa e il giudice deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente .
- Cassazione, sez. V, sentenza 25049/2025 – La Suprema Corte si è pronunciata sulla validità degli accessi domiciliare: l’avviso di accertamento basato su indagini bancarie e accessi domiciliari è legittimo se la Guardia di Finanza dispone di autorizzazione motivata del pubblico ministero e se viene rispettato l’art. 12 dello Statuto del contribuente; in mancanza, le prove raccolte sono inutilizzabili. La sentenza richiama il principio costituzionale dell’inviolabilità del domicilio e la necessità di motivare l’urgenza dell’accesso.
2.2 Contraddittorio preventivo
- Corte costituzionale, sentenza 47/2023 – La Consulta ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sull’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ma ha affermato che la frammentazione normativa rende necessario un intervento legislativo che garantisca la generalizzazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il legislatore ha recepito l’invito con l’introduzione dell’art. 6‑bis tramite il D.Lgs. 219/2023.
- Cassazione, sez. tributaria, ordinanza 2239/2018 – La Corte ha precisato che l’atto adottato all’esito del contraddittorio deve motivare espressamente le ragioni per cui non sono state accolte le osservazioni del contribuente; il mero richiamo al verbale non è sufficiente .
- MEF, atto di indirizzo 29 febbraio 2024 – Ha fornito istruzioni operative agli uffici per l’applicazione dell’art. 6‑bis: gli uffici devono inviare lo schema di atto al contribuente concedendo almeno 60 giorni, sospendere i termini di decadenza e considerare l’eventuale richiesta di proroga se la scadenza coincide con il periodo di ferie. Gli atti automatizzati restano esclusi.
2.3 Accertamento analitico‑induttivo
La giurisprudenza recente ha ridefinito i confini tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro. Con l’ordinanza 8753/2024 la Cassazione (non riportata integralmente qui per motivi di spazio) ha chiarito che nel metodo analitico‑induttivo l’amministrazione può rettificare il reddito anche se la contabilità è formalmente regolare ma presenta irregolarità sostanziali; tuttavia il contribuente ha diritto a dedurre costi anche in via presuntiva quando ricorrono “presunzioni gravi, precise e concordanti”. L’ordinanza 19574/2025 ha ulteriormente precisato che i costi indeducibili possono essere ricostruiti con presunzioni favorevoli al contribuente.
2.4 Corte di giustizia tributaria e accessi domiciliari
Le Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie) hanno affrontato numerosi casi relativi agli accessi nei locali del professionista o del contribuente. Una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del maggio 2025 ha annullato un avviso basato su un accesso eseguito in assenza di autorizzazione del procuratore della Repubblica, richiamando le garanzie di cui all’art. 52 del D.P.R. 633/1972 (ispezioni ai fini IVA) e all’art. 33 del D.P.R. 600/1973.
3. Tipologie di accertamento
L’ordinamento prevede diverse tipologie di accertamento che possono interessare un ingegnere libero professionista:
- Accertamento analitico – Retifica analitica dei singoli componenti del reddito; l’ufficio rettifica i costi e i ricavi sulla base dei dati contabili e di controlli documentali.
- Accertamento analitico‑induttivo – Usato quando le scritture sono formalmente corrette ma inaffidabili; l’ufficio può basarsi su presunzioni semplici purché gravi e concordanti. Recenti pronunce ammettono la deduzione di costi presuntivi in favore del contribuente.
- Accertamento induttivo puro – Ricostruzione totale del reddito per inattendibilità assoluta della contabilità (omessa tenuta, mancata esibizione, irregolarità gravi). L’ufficio può utilizzare qualsiasi elemento (indagini bancarie, coefficienti di ricarico, consumi di energia).
- Accertamento sintetico (redditometro) – Ricostruzione del reddito sulla base della capacità di spesa e degli incrementi patrimoniali. È applicabile alle persone fisiche e ai professionisti; prevede doppia soglia (superamento di almeno 1/5 del reddito dichiarato e almeno 10 volte l’assegno sociale) e consente la prova contraria .
- Accertamento parziale – Permette di rettificare un singolo elemento di reddito senza incidere su tutta la dichiarazione (art. 41‑bis D.P.R. 600/1973). È usato per recuperare rimborsi indebiti o per contestare componenti reddituali specifiche.
- Accertamento automatizzato (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973) e controllo formale (art. 36‑ter) – Derivano da controlli automatici sui dati dichiarativi; generano comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento; dal 2024 restano esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo .
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Di seguito la sequenza di attività da seguire dopo la ricezione di un avviso di accertamento fiscale:
- Data della notifica: la notifica può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), servizio postale o agente notificatore. Verificate la data di ricezione: i termini per impugnare decorrono da quella data.
- Analisi dell’atto: controllate che l’avviso sia stato emesso da un ufficio competente, che riporti la motivazione (indicazione dei fatti e delle norme violate) e l’indicazione del responsabile del procedimento. L’art. 7 dello Statuto impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e che le sanzioni siano proporzionate .
- Verifica del contraddittorio: se l’atto è stato emesso dopo il 18 gennaio 2024 ed è autonomamente impugnabile, l’ufficio doveva inviarvi lo schema dell’atto e attendere almeno 60 giorni. In mancanza, l’avviso è annullabile . Controllate se vi è stata comunicazione preventiva (invito al contraddittorio). Se non c’è e l’atto non è automatizzato, la violazione può essere dedotta già in autotutela o nel ricorso.
- Termini per reagire:
- 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado. Il termine si sospende per 90 giorni se si presenta un reclamo‑mediazione (obbligatorio per le controversie fino a 50 000 €) o se si attiva l’accertamento con adesione. Per i professionisti soggetti a correttivo ISA, l’adesione riduce le sanzioni a un terzo.
- Dal 2025 è prevista la mediazione rafforzata: se il reclamo viene accolto dall’ufficio, la sanzione è ulteriormente ridotta a 1/6.
- Richiesta di autotutela o annullamento in sede amministrativa**: il contribuente può chiedere all’ufficio l’annullamento o la rettifica dell’atto se vi sono errori evidenti. Non sospende i termini di impugnazione ma può portare all’annullamento senza ricorso.
- Accertamento con adesione: presentabile entro 15 giorni dalla notifica o dal contraddittorio; sospende i termini e consente di definire la lite con riduzione delle sanzioni. Le somme dovute possono essere rateizzate in un massimo di 8 rate trimestrali (12 se superiori a 50 000 €).
- Reclamo e mediazione (D.Lgs. 156/2015): obbligatoria per avvisi inferiori a 50 000 €; si presenta entro 60 giorni dalla notifica. La CGT non può decidere finché non si esaurisce la fase di mediazione (90 giorni). Se l’ufficio accoglie parzialmente il reclamo, l’atto viene rideterminato e le sanzioni ridotte.
- Ricorso alla CGT di primo grado: depositare ricorso entro 60 giorni (o entro 30 giorni dalla notifica della cartella derivante da controllo automatizzato). Il ricorso deve indicare le motivazioni, i mezzi di prova e la richiesta di sospensione dell’esecutività. Con il D.Lgs. 119/2021 la fase cautelare è stata potenziata: il contribuente può chiedere la sospensione quando il pagamento causerebbe un danno grave e irreparabile.
- Appello e ricorso per Cassazione: la sentenza della CGT di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni dinanzi alla CGT di secondo grado. L’ulteriore ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Tabelle riepilogative: termini e adempimenti
| Atto/Procedura | Termine base | Sospensioni/Riduzioni | Normativa |
|---|---|---|---|
| Ricorso CGT | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | sospeso se si presenta istanza di accertamento con adesione (fino a 90 gg) o reclamo‑mediazione | D.Lgs. 546/1992 art. 21 |
| Accertamento con adesione | 15 giorni per l’istanza; definizione entro 90 gg | Sanzioni ridotte a 1/3 (1/6 se accolta mediazione); rate fino a 8 o 12 trimestri | D.Lgs. 218/1997 |
| Reclamo‑mediazione | obbligatorio per controversie <50 000 €; presentazione entro 60 gg | sospende termini per 90 gg; riduzione sanzioni a 35% se accolto | D.Lgs. 156/2015 |
| Contraddittorio preventivo | Ufficio deve concedere almeno 60 gg per le osservazioni | la mancata instaurazione comporta annullabilità; esclusi atti automatizzati | L. 212/2000 art. 6‑bis |
Difese e strategie legali
1. Verifica formale e sostanziale dell’atto
La prima difesa è analizzare l’avviso di accertamento per individuare eventuali vizi formali (incompetenza dell’ufficio, mancanza di motivazione, omessa sottoscrizione, tardiva notifica) o sostanziali (erronea ricostruzione dei ricavi, presunzioni infondate, calcoli sbagliati). L’art. 7 della legge 212/2000 impone che gli atti siano motivati; se la motivazione è generica o si limita a richiamare il verbale, l’atto è annullabile .
2. Valutare la tipologia di accertamento
Occorre capire se l’accertamento è analitico, analitico‑induttivo, induttivo o sintetico. Nel caso di ingegneri, l’amministrazione utilizza spesso:
- Accertamenti analitici/induttivi basati su indagini bancarie (art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972). I versamenti e prelevamenti sui conti correnti si presumono ricavi se non giustificati; il contribuente deve documentare la provenienza delle somme. Le sezioni unite hanno stabilito che la presunzione di ricavo sui prelevamenti vale solo per i titolari di reddito d’impresa, non per i professionisti.
- Accertamenti sintetici (redditometro): comparano spese e tenore di vita con il reddito dichiarato. Il DM 07/05/2024 richiede che il reddito accertabile superi due soglie e obbliga l’amministrazione a considerare tutte le spese sostenute dal contribuente e dai familiari . La prova contraria deve dimostrare che le spese provengono da redditi esenti o risparmi; la Cassazione 10075/2024 ha precisato che il contribuente deve provarne la disponibilità e la durata .
Identificare la tipologia aiuta a scegliere la strategia: per l’accertamento induttivo occorrono prove più robuste (perizie, testimoni), mentre per quello sintetico occorre dimostrare l’origine delle spese e presentare estratti conto, documenti su donazioni, eredità o risparmi.
3. Raccogliere prove e documentazione
È fondamentale raccogliere ogni documento che possa contrastare le presunzioni dell’amministrazione:
- Estratti conto bancari che dimostrino l’origine delle somme (ad esempio, rimborsi spese, prestiti, assegni familiari).
- Contratti e fatture: se l’accertamento contesta compensi non dichiarati, provare che si tratta di somme già tassate o esenti.
- Documenti di finanziamenti o mutui: le spese per acquisto di immobili o auto possono essere finanziate da mutui; la prova del finanziamento esclude l’imputazione a reddito.
- Dichiarazioni ISEE dei familiari: per gli ingegneri in studio associato, dimostrare che determinate spese sono sostenute dai soci o dalla società.
- Perizie e studi di settore: se l’accertamento sintetico si basa su dati ISTAT generici, presentare perizia di tecnico che dimostri che i consumi sono inferiori.
4. Accertamento con adesione e mediazione
L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo che consente di evitare il contenzioso. In pratica, il contribuente presenta un’istanza di adesione e avvia un contraddittorio con l’ufficio. Se si raggiunge un accordo:
- Le sanzioni sono ridotte a 1/3 (al 35% se la contestazione riguarda IVA e ritenute).
- È possibile rateizzare le somme: fino a 8 rate trimestrali o 12 se l’imposta supera 50 000 €. In caso di versamento tardivo, si decade dai benefici.
- L’accordo definisce anche i contributi previdenziali comunicati all’INPS.
L’istituto del reclamo‑mediazione è obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 50 000 €. Se la mediazione va a buon fine, le sanzioni sono ridotte a 35% e l’ufficio rinuncia alle spese di giudizio. La mancata proposizione del reclamo rende improcedibile il ricorso.
5. Ricorso al giudice e richiesta di sospensione
Se non si raggiunge un accordo, occorre presentare ricorso alla CGT. La difesa deve essere articolata, indicando tutte le violazioni commesse dall’ufficio (ad esempio, mancata motivazione, violazione del contraddittorio, errata qualificazione dei compensi).
È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto: la CGT può sospendere l’esecuzione se sussiste un danno grave e irreparabile (ad esempio, rischio di pignoramento del conto corrente professionale). Presentare documentazione sui flussi finanziari e dimostrare l’effettivo pericolo.
6. Strumenti alternativi per chi è in difficoltà
Gli ingegneri che, oltre all’avviso di accertamento, si trovano in condizioni di sovraindebitamento possono ricorrere agli strumenti previsti dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019):
- Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche prive di partita IVA; il giudice omologa un piano di pagamento basato sulle effettive possibilità del debitore.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori e professionisti; richiede l’assenso dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: consente di liberarsi dai debiti non soddisfatti mediante liquidazione del patrimonio sotto controllo del tribunale.
- Esdebitazione: possibilità di liberarsi residualmente dai debiti una volta conclusa la procedura; dal 2025 è prevista l’esdebitazione immediata per i debiti inferiori a 15 000 €.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere gli ingegneri nella predisposizione del piano e nell’interazione con l’OCC, garantendo la continuità professionale e salvaguardando i beni necessari alla professione (pc, strumenti di misura, software).
7. Definizioni agevolate, rottamazioni e altre opportunità
Rottamazione quater (D.L. 34/2023)
La rottamazione quater consente di estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Sono dovuti solo capitale, interessi da dilazione e compensi di riscossione. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate (le prime due entro il 2023, le restanti nel 2024‑2025).
Nel 2024 e 2025 sono state introdotte proroghe: chi non ha pagato le prime rate può essere riammesso versando entro i nuovi termini; sono stati inoltre estesi i benefici ai carichi affidati entro il 30 giugno 2023 per le regioni colpite da calamità.
Definizione agevolata degli avvisi di accertamento (art. 1, co. 180, L. 197/2022)
Consente di definire gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 versando interamente le imposte e riducendo le sanzioni a 1/18 (5,55 %) del minimo; il pagamento può essere rateizzato. I carichi definibili comprendono anche le somme dovute per contributi previdenziali relativi agli stessi redditi. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che l’accettazione della definizione costituisce acquiescenza e preclude il contenzioso .
Definizione agevolata delle liti pendenti
È possibile definire le controversie pendenti in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione) pagando una percentuale dell’imposta contestata: 90 % in caso di soccombenza del contribuente, 40 % se l’Agenzia è soccombente in primo grado; 15 % se l’Agenzia è soccombente in secondo grado; 5 % per i giudizi pendenti in Cassazione in cui l’Agenzia ha perso in entrambi i gradi. Dal 2025 la definizione agevolata si applica anche ai giudizi innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado istituiti dopo la riforma.
Ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare violazioni dichiarative relative al periodo d’imposta 2021‑2022 versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione fissa del 5 %. È particolarmente utile per gli ingegneri che hanno commesso errori formali o mancata indicazione di compensi; il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto (31 marzo 2024) o in rate trimestrali maggiorate del 2 % di interessi annui.
8. Errori comuni da evitare
- Ignorare l’avviso: non rispondere all’avviso comporta che la pretesa diventi definitiva e l’iscrizione a ruolo avvenga in tempi rapidi. Anche una semplice richiesta di informazioni sospende i termini? No: solo gli atti formali di adesione o reclamo sospendono i termini.
- Firmare in bianco l’adesione: non accettate proposte di definizione senza aver calcolato l’effettiva convenienza. L’adesione comporta l’impossibilità di impugnare l’atto; occorre valutare sanzioni ridotte, possibilità di rateizzare e rischi di insolvenza.
- Non documentare i versamenti: le indagini bancarie presumono che i versamenti non giustificati siano ricavi; la Cassazione richiede al contribuente prova contraria. Conservate ricevute e giustificativi.
- Confondere rottamazione e definizione agevolata: la rottamazione riguarda debiti già affidati alla riscossione, mentre la definizione agevolata degli avvisi riguarda atti ancora nella fase dell’accertamento. Aderire alla rottamazione non blocca l’esecuzione dei ruoli non inclusi.
- Dimenticare il contraddittorio: dal 2024 l’obbligo di contraddittorio generalizzato rende annullabile l’atto. Verificate sempre se l’ufficio ha rispettato la procedura .
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un avviso di accertamento?
È l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate (o l’ufficio dell’imposta) contesta un maggior debito d’imposta al contribuente, indicando le ragioni della rettifica e le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi). L’avviso deve essere motivato e notificato al contribuente.
2. Quali sono le cause più frequenti di accertamento per un ingegnere?
Scostamenti dagli indici ISA, mancata registrazione di compensi, deduzione di costi non inerenti, differenze tra dichiarazioni e incassi sui conti bancari, spese patrimoniali elevate rispetto al reddito dichiarato (auto, immobili, investimenti) e omissioni IVA.
3. Cosa succede se non rispondo all’avviso entro 60 giorni?
L’avviso diventa definitivo e l’amministrazione iscrive a ruolo le somme. Può seguire la cartella di pagamento e, in caso di mancato pagamento, il pignoramento dei beni.
4. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione prima di presentare ricorso?
Sì. Contestualmente al ricorso o al reclamo, è possibile chiedere alla CGT la sospensione dell’esecutività. È necessario dimostrare il danno grave e irreparabile (ad esempio, per un ingegnere, il blocco del conto professionale comprometterebbe l’attività). La CGT decide in camera di consiglio.
5. Cos’è il contraddittorio preventivo e perché è così importante?
Il contraddittorio preventivo è il diritto del contribuente a essere ascoltato prima che l’atto di accertamento sia emesso. Dal 18 gennaio 2024 gli uffici devono inviare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni. L’atto emanato senza contraddittorio è annullabile .
6. Il contraddittorio è obbligatorio anche per gli avvisi basati su controlli automatizzati?
No. L’art. 6‑bis esclude dall’obbligo gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (liquidazioni e controlli formali ex art. 36‑bis e 36‑ter). Tuttavia l’Agenzia può instaurare un contraddittorio facoltativo per favorire la compliance.
7. Se l’avviso riguarda solo IVA, devo comunque presentare il reclamo?
Il reclamo‑mediazione è obbligatorio per tutte le controversie di valore fino a 50 000 €, indipendentemente dal tributo. Quindi anche per l’IVA. L’assenza del reclamo rende il ricorso improcedibile.
8. Posso dedurre i costi presunti se l’accertamento è analitico‑induttivo?
Sì. La Cassazione con l’ordinanza 19574/2025 ha riconosciuto al contribuente il diritto di dedurre costi anche in via presuntiva purché fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti. Tuttavia occorre dimostrare la congruità dei costi rispetto all’attività.
9. Per l’accertamento sintetico, che prove devo presentare?
È necessario dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi non imponibili (rendite, prestiti, donazioni, premi) o risparmi accumulati negli anni precedenti. La prova deve riguardare la disponibilità, l’entità e la durata delle risorse .
10. Posso rateizzare le somme dopo aver perso il contenzioso?
Sì. Anche dopo una sentenza sfavorevole è possibile chiedere la rateizzazione del debito iscritto a ruolo all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) fino a 72 rate mensili (120 in caso di grave difficoltà), salvo che non si sia già decaduti da precedenti rateizzazioni.
11. Se pago la prima rata della rottamazione e salto la seconda, perdo tutto?
La legge prevede termini di tolleranza di 5 giorni. Il mancato pagamento di una rata entro il termine determina la perdita dei benefici e l’obbligo di versare l’intero debito residuo. Tuttavia nel 2024 il legislatore ha previsto la riammissione per chi paga le rate arretrate entro un nuovo termine; occorre verificare le proroghe vigenti.
12. Cosa significa definizione agevolata degli avvisi?
È la possibilità di chiudere le liti pagando integralmente l’imposta e riducendo le sanzioni a una frazione (1/18). Si applica agli avvisi non impugnati e ancora impugnabili alla data prevista dalla legge. Una volta accettata, non è più possibile contestare l’atto.
13. Posso aderire contemporaneamente alla definizione agevolata e al ravvedimento speciale?
Sì, se l’atto riguarda periodi d’imposta diversi. Il ravvedimento speciale riguarda violazioni dichiarative; la definizione agevolata si applica ad avvisi di accertamento ancora pendenti. Non è possibile cumulare le stesse somme.
14. Come funziona l’accordo di ristrutturazione dei debiti per un ingegnere?
L’ingegnere che svolge attività professionale può accedere all’accordo di ristrutturazione se non è fallibile (fatturato inferiore ai limiti soglia). Bisogna predisporre un piano attestato da un professionista, ottenendo l’assenso dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nell’elaborazione e depositare la proposta presso il tribunale.
15. L’accesso dei verificatori nello studio o nella casa dell’ingegnere è sempre legittimo?
No. L’accesso nei locali destinati esclusivamente ad abitazione richiede autorizzazione del pubblico ministero (art. 52 D.P.R. 633/1972). In mancanza, le prove raccolte sono inutilizzabili. Per i locali promiscui (studio professionale in casa) l’autorizzazione è necessaria solo se l’accesso riguarda zone non adibite a studio. La Cassazione ha chiarito che l’autorizzazione è atto amministrativo e il giudice tributario può valutarne la legittimità.
16. Cosa succede se l’avviso si basa su presunzioni errate?
L’accertamento fondato su presunzioni infondate è illegittimo. Il contribuente deve contestare le presunzioni, fornire prova contraria e chiedere l’annullamento. Se le presunzioni sono contraddette da fatti certi (documenti, contratti), l’atto può essere annullato in autotutela o in giudizio.
17. Posso richiedere il supporto di un commercialista o di un avvocato per predisporre la documentazione?
Sì. È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario: l’analisi delle norme, l’interpretazione delle circolari e la predisposizione di memorie richiedono competenze tecniche. L’Avv. Monardo coordina avvocati e commercialisti per fornire una difesa integrata.
18. La mancata indicazione del responsabile del procedimento rende nullo l’atto?
L’art. 7 della legge 212/2000 prevede che gli atti impositivi debbano indicare il responsabile del procedimento. La giurisprudenza non considera tale omissione una causa di nullità assoluta, ma è un elemento che può essere dedotto insieme ad altri vizi.
19. Posso chiedere il contraddittorio anche se non è obbligatorio?
Sì. Anche prima della riforma, era possibile chiedere un incontro all’ufficio per chiarire la propria posizione. L’amministrazione spesso accoglie la richiesta per evitare contenzioso. Con la riforma, il contraddittorio è divenuto obbligatorio, ma resta consigliabile chiedere comunque un confronto per evidenziare elementi a proprio favore.
20. Che ruolo hanno gli ISA (Indici sintetici di affidabilità) nell’accertamento?
Gli ISA sostituiscono gli studi di settore. Esprimono un voto di affidabilità sulla base di dati dichiarati e indicatori di coerenza economica. Un punteggio basso può far scattare controlli o esclusione dai benefici premiali. Tuttavia l’adeguamento agli ISA non impedisce l’accertamento se emergono irregolarità; al contrario, un elevato punteggio può essere utilizzato come elemento difensivo per dimostrare l’adeguatezza del reddito dichiarato.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: Accertamento sintetico su spese per l’acquisto di un immobile
Scenario: l’ingegnere A dichiara un reddito lordo di 40 000 € ma nel 2022 acquista un immobile da 200 000 €. L’Agenzia calcola un reddito presunto di 80 000 € e emette un avviso di accertamento sintetico.
- Soglia redditometro: il reddito presunto (80 000 €) eccede di più di 1/5 quello dichiarato (40 000 €) e di oltre 10 volte l’assegno sociale (circa 6 600 € nel 2025). Pertanto l’accertamento sintetico è ammissibile.
- Prova contraria: A dimostra che l’immobile è stato finanziato per 170 000 € tramite mutuo ipotecario e per 30 000 € con donazione dei genitori (documentata con atto notarile).
- Esito: l’ufficio deve tenere conto del mutuo e della donazione; il reddito presunto si riduce a 10 000 €, inferiore a 1/5 del reddito dichiarato. L’avviso viene annullato in autotutela.
Simulazione 2: Accertamento analitico‑induttivo con indagini bancarie
Scenario: l’ingegnere B riceve un avviso basato su indagini bancarie. L’ufficio contesta 50 000 € di ricavi non dichiarati, derivanti da versamenti su due conti personali. B sostiene che i versamenti provengono da rimborsi spese e da un prestito infruttifero del fratello.
- Onere della prova: secondo l’art. 32 D.P.R. 600/1973, i versamenti non giustificati si presumono ricavi. B deve provare l’origine delle somme.
- Documenti raccolti: B produce contratto di prestito con data certa, bonifici di restituzione, note spese dei clienti.
- Accertamento con adesione: B attiva l’adesione, l’ufficio riconosce 30 000 € come prestito e rimborsi; restano 20 000 € di ricavi non documentati. Le sanzioni vengono ridotte a 1/3.
- Pagamento: B definisce la lite pagando l’imposta su 20 000 € (circa 7 400 €), sanzioni ridotte e rateizza in 8 rate trimestrali.
Simulazione 3: Accesso nello studio professionale senza contraddittorio
Scenario: la Guardia di Finanza effettua un accesso presso lo studio dell’ingegnere C il 10 giugno 2024 e redige un processo verbale di constatazione; il 20 giugno l’ufficio emette l’avviso senza instaurare il contraddittorio.
- Violazione: l’atto è stato emesso dopo il 18 gennaio 2024 senza contraddittorio, in violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto .
- Ricorso: C presenta ricorso chiedendo l’annullamento per violazione del contraddittorio.
- Esito: la CGT annulla l’avviso; l’ufficio deve riavviare il procedimento instaurando il contraddittorio e concedendo 60 giorni per le osservazioni.
Simulazione 4: Definizione agevolata di un avviso
Scenario: l’ingegnere D riceve un avviso di accertamento per l’anno 2021 con una maggiore imposta di 10 000 € e sanzioni di 8 000 €. Decide di aderire alla definizione agevolata.
- Calcolo: D versa l’intera imposta (10 000 €), gli interessi e la sanzione ridotta a 1/18 (circa 444 €).
- Rateizzazione: paga in 8 rate trimestrali con interessi del 2 %.
- Effetti: la definizione produce acquiescenza; non può più impugnare l’atto ma evita il contenzioso e riduce la sanzione dell’94 %, risparmiando circa 7 556 €.
Simulazione 5: Piano del consumatore per professionista sovraindebitato
Scenario: l’ingegnere E ha accumulato debiti fiscali per 150 000 € (imposte e sanzioni) e debiti bancari per 100 000 €, con un reddito annuo di 35 000 €. E non è in grado di pagare.
- OCC e piano: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, E si rivolge a un OCC. Viene predisposto un piano del consumatore che prevede il pagamento di 60 000 € in 5 anni, proporzionato al reddito disponibile, con sacrificio del 40 % dei compensi.
- Omologazione: il tribunale omologa il piano; le cartelle e gli avvisi sono sospesi e, al termine, E ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
- Effetti: E mantiene la sua attività professionale, restituisce la somma concordata e ottiene la liberazione dai debiti irrimediabilmente eccedenti la sua capacità.
Conclusione
L’avviso di accertamento fiscale rappresenta uno snodo cruciale per ogni ingegnere o libero professionista. La riforma fiscale 2023‑2025 ha introdotto il redditometro 2024 e il contraddittorio preventivo generalizzato, rafforzando i diritti del contribuente ma al tempo stesso ponendo nuove regole procedurali. È essenziale conoscere le tipologie di accertamento, i termini e gli strumenti difensivi per evitare che l’atto diventi definitivo.
Come dimostrano le pronunce della Cassazione, il contribuente può vincere se dimostra l’origine non reddituale delle spese contestate o se l’amministrazione non ha instaurato il contraddittorio . Le procedure di accertamento con adesione, reclamo‑mediazione, rottamazione e definizione agevolata consentono di ridurre sanzioni e interessi, mentre gli strumenti di sovraindebitamento permettono di preservare la continuità dell’attività professionale.
Agire tempestivamente è decisivo: dalla notifica decorrono termini rigidi e la scelta tra adesione, ricorso o definizione agevolata deve essere ponderata. È altresì fondamentale raccogliere prove, verificare la legittimità dell’atto e valutare la convenienza delle diverse opzioni.
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