Accertamento fiscale a un architetto: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’avviso di accertamento rappresenta per molti professionisti una delle situazioni più stressanti e potenzialmente dannose. Per un architetto, che oltre a svolgere attività creativa deve mantenere la regolarità dei propri obblighi fiscali, ricevere un accertamento può significare bloccare lavori in corso, fronteggiare sanzioni elevate e rischiare la propria reputazione professionale. Ignorare l’atto o rispondere in modo tardivo espone al pericolo di cartelle esattoriali, pignoramenti, fermi amministrativi e ulteriori controlli. Per questo è essenziale conoscere la normativa, i diritti del contribuente e le strategie difensive più efficaci.

In questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – forniamo una guida approfondita su come affrontare un accertamento tributario rivolto a un architetto, analizzando le norme vigenti, le sentenze più recenti, le procedure e gli strumenti alternativi. L’obiettivo è aiutare il professionista a difendersi fin da subito, evitando errori che potrebbero aggravare la sua posizione e valorizzando tutte le possibilità di tutela.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati su tutto il territorio nazionale. Oltre a essere Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Queste qualifiche gli permettono di offrire assistenza non soltanto nelle fasi di contenzioso tributario ma anche nell’elaborazione di piani di rientro, accordi stragiudiziali, rottamazioni, concordati e procedure di esdebitazione.

Grazie alla sua esperienza e alla struttura interdisciplinare dello studio, l’Avv. Monardo è in grado di analizzare rapidamente il provvedimento notificato (avviso di accertamento, processo verbale di constatazione, atto di recupero, ecc.), individuare vizi formali e sostanziali, predisporre ricorsi tempestivi, chiedere la sospensione dell’atto e avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione. In particolare, le competenze integrate tra avvocati e commercialisti garantiscono un esame puntuale delle scritture contabili, dei movimenti bancari, delle detrazioni, dell’IVA e dell’IRAP.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Norme generali sull’accertamento fiscale

La disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA è contenuta principalmente nei seguenti provvedimenti:

NormativaContenuto rilevanteEvidenze normative
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600Contiene le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. L’art. 32 stabilisce i poteri degli uffici (richieste di dati, accessi e verifiche) e prevede che le movimentazioni bancarie non giustificate siano considerate ricavi. La Cassazione ha precisato che, in virtù della presunzione prevista dall’art. 32, i prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari vengono imputati a ricavi se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza ai fini fiscali .Per la Corte, la presunzione ex art. 32 non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici; il contribuente può fornire prova contraria solo dimostrando che i movimenti bancari sono già stati inclusi nella base imponibile o sono estranei all’attività .
Art. 39 D.P.R. 600/73Regola l’accertamento analitico e analitico‑induttivo. Prevede che gli uffici possano correggere la dichiarazione, sia rettificando le singole componenti reddituali (accertamento analitico) sia procedendo con criteri indiziari (accertamento induttivo) quando la contabilità non è attendibile o è stata distrutta.La giurisprudenza ha chiarito che l’ufficio deve motivare l’uso di presunzioni con riferimenti concreti; il contribuente può dimostrare l’attendibilità della contabilità o la giustificazione degli scostamenti.
Art. 38 D.P.R. 600/73 (Redditometro)Disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, fondato sul valore dei beni posseduti e sulle spese di mantenimento. Il redditometro consente di determinare il reddito complessivo sulla base di indici come abitazione, autovetture, barche, spese per il tempo libero.La Corte di cassazione ha stabilito che l’Agenzia deve provare la sussistenza degli indici e che il contribuente può superare la presunzione dimostrando l’origine non reddituale dei beni o che le spese sono sostenute da terzi (Cass. 95/2024).
Art. 41‑bis D.P.R. 600/73Regola gli accertamenti parziali quando emergono elementi che dimostrano una maggiore imposta o la mancata applicazione di ritenute.Tali accertamenti possono essere emessi senza previa verifica completa e non richiedono la motivazione analitica; tuttavia il contribuente conserva il diritto al contraddittorio preventivo introdotto dal nuovo art. 6‑bis.
Art. 41‑ter (Rimodulazione dei termini)Introdotto dalla riforma fiscale 2023, prevede che la notifica del processo verbale di constatazione proroga di 180 giorni il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso.La norma mira a coordinare la fase istruttoria con il contraddittorio preventivo, riducendo il contenzioso sulle decadenze.
D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito con L. 108/2025)Ha modificato l’art. 12 dello Statuto del contribuente, introducendo l’obbligo di indicare le circostanze che giustificano l’accesso e di provare l’urgenza in caso di intervento fuori dall’orario di esercizio .La violazione di tali obblighi può costituire vizio dell’accesso e riflettersi sull’intero accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)Regola l’imposta sul valore aggiunto. L’art. 51 attribuisce agli uffici poteri di accesso, ispezione e verifiche; l’art. 57 fissa i termini di decadenza per l’accertamento IVA (in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto per i tributi armonizzati, come l’IVA .
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)Stabilisce le garanzie del contribuente. L’art. 12 prevede che gli accessi nei locali dell’attività siano autorizzati solo per effettive esigenze investigative; il contribuente deve essere informato delle ragioni della verifica e può farsi assistere da un professionista . Il comma 7 (abrogato nel 2023) dava 60 giorni per presentare osservazioni dopo la consegna del processo verbale di chiusura . L’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio: prima dell’emissione dell’atto, l’Amministrazione invia uno “schema di atto” e concede un termine per le controdeduzioni .La giurisprudenza ha evidenziato che il termine di sessanta giorni serve a garantire la partecipazione del contribuente e che l’avviso emanato prima della scadenza è illegittimo . La riforma del 2023 ha esteso l’obbligo di contraddittorio a tutti gli atti impugnabili, salvo eccezioni .
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Contenzioso tributario)Regola il processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento, ecc.), mentre l’art. 22 indica che il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’atto e depositato, con prova di notifica, entro 30 giorni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472Contiene le sanzioni amministrative tributarie. Rilevante per comprendere le sanzioni legate a infedele dichiarazione, omessa fatturazione, occultamento di contabilità e omessa presentazione di dichiarazioni.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)Istituisce l’imposta regionale sulle attività produttive. L’art. 2 definisce il presupposto impositivo; l’art. 3 esonera i professionisti che non si avvalgono di un’autonoma organizzazione. La Cassazione ha chiarito che l’esistenza di uno studio con personale o la collaborazione stabile con colleghi può integrare l’organizzazione autonoma e far scattare l’IRAP .La pronuncia della Cassazione n. 14141/2025 ha affermato che il prolungato pagamento di compensi a collaboratori è indice presuntivo serio di organizzazione autonoma e legittima l’IRAP .
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 471 e 472Riformano, a partire dal 2022, il sistema sanzionatorio penale tributario introducendo la non punibilità per particolare tenuità, la confisca per equivalente e regole sulle sanzioni accessorie. Sono rilevanti per gli architetti che dovessero incorrere in reati fiscali (es. dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false).

2. Principali sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale

Di seguito si riportano alcuni precedenti giurisprudenziali significativi per gli architetti e, più in generale, per i professionisti sottoposti a verifica fiscale:

DecisioneTema affrontatoPrincipio di diritto
Cass. SS.UU. 2015, n. 24823Contraddittorio endoprocedimentale.Le Sezioni Unite hanno affermato che l’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste integralmente per i tributi armonizzati (es. IVA). Per i tributi non armonizzati, l’obbligo è limitato ai casi in cui la legge lo preveda espressamente .
Cass. SS.UU. 25 luglio 2025, n. 21271Contraddittorio “a tavolino”.Prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto, l’obbligo di contraddittorio in ambito di verifiche “a tavolino” era generale solo per tributi armonizzati; la violazione comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra che avrebbe potuto dedurre elementi non pretestuosi . L’art. 6‑bis ha esteso dal 2023 l’obbligo anche ai tributi non armonizzati, salvo eccezioni .
Corte Costituzionale 28 luglio 2025, n. 137Legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. 600/73.La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la preclusione probatoria per i documenti non esibiti in sede amministrativa: il rimettente non ha argomentato l’applicabilità della Carta dei diritti fondamentali UE e la motivazione è stata ritenuta insufficiente .
Cass. 27 maggio 2025, n. 14141Assoggettamento a IRAP di professionisti.La Suprema Corte ha stabilito che la corresponsione continuativa di compensi a collaboratori esterni e la disponibilità di un secondo studio configurano l’autonoma organizzazione; in tali casi il professionista, anche se individuale, deve versare l’IRAP .
Cass. 23 dicembre 2019, n. 34400Accertamento bancario nei confronti di architetto.I prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari sono presunti ricavi dell’attività professionale ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/73; il contribuente deve dimostrare che tali movimenti sono stati dichiarati o che sono estranei alla produzione del reddito .
Corte Cost. 2014, n. 228Prelievi bancari.La Consulta ha stabilito che, dopo la sentenza n. 228/2014, la presunzione legale sui prelievi bancari vale solo per imprenditori e professionisti mentre per le persone fisiche si applica soltanto ai versamenti .

Queste sentenze evidenziano l’evoluzione della giurisprudenza in tema di contraddittorio preventivo, presunzioni bancarie e imposta regionale sulle attività produttive. Conoscere questi orientamenti è fondamentale per impostare una difesa adeguata.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC) richiede una reazione rapida ma ponderata. Ecco una guida schematica:

  1. Verifica della notifica – Accertarsi che l’atto sia stato correttamente notificato. Gli atti impositivi devono essere notificati tramite raccomandata A/R, PEC o messo notificatore secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 137 ss.). Errori nella notifica possono determinare la nullità dell’atto.
  2. Analisi dell’atto – Leggere attentamente l’avviso per individuare l’anno d’imposta, le imposte interessate (IRPEF, IVA, IRAP), le motivazioni dell’accertamento, l’eventuale richiamo a studi di settore/ISA o a movimenti bancari. Questo consente di capire se l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato presunzioni legali ex art. 32 D.P.R. 600/73, la ricostruzione analitico-induttiva (art. 39), l’accertamento sintetico (art. 38) o l’azione di recupero dell’IVA.
  3. Verifica dei termini – Controllare se l’atto è stato emesso entro i termini di decadenza previsti. In generale, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/73), salvo raddoppio in caso di reati fiscali. Per l’IVA il termine è il quarto anno successivo (art. 57 D.P.R. 633/72) . L’omessa presentazione della dichiarazione consente all’Agenzia di notificare l’accertamento fino al settimo anno.
  4. Contraddittorio preventivo – Verificare se prima della notifica l’ufficio ha inviato lo “schema di atto” ex art. 6‑bis L. 212/2000. Se ciò non è avvenuto, l’atto potrebbe essere impugnato per violazione del diritto di partecipazione. In caso di comunicazione, occorre presentare osservazioni entro il termine assegnato (di norma 30 giorni). Il nuovo art. 6‑bis prevede che l’Amministrazione debba motivare l’atto anche sulle osservazioni non accolte .
  5. Richiesta di accesso agli atti – Il contribuente può chiedere copia del fascicolo, comprese le relazioni interne e le prove raccolte (ad esempio, segnalazioni antiriciclaggio o dati bancari). Ciò permette di valutare la fondatezza della pretesa e individuare vizi procedurali.
  6. Studio della documentazione contabile – Verificare se i dati indicati sono corretti: fatture emesse, registri IVA, contabilità ordinaria o semplificata, incassi, costi e spese professionali. Anche eventuali compensi da dipendenza (per architetti dirigenti di enti pubblici) devono essere considerati.
  7. Esame delle presunzioni bancarie – Se l’accertamento si basa su movimentazioni bancarie, occorre dimostrare con documentazione precisa che versamenti o prelevamenti sono estranei all’attività professionale (es. rimborsi spese, prestiti, donazioni, vendite di beni personali). La Cassazione ha affermato che per i professionisti la presunzione ex art. 32 riguarda solo i versamenti non giustificati . Tuttavia, il contribuente deve fornire prova dettagliata per superarla.
  8. Valutare la possibilità di adesione – Con il D.Lgs. 13/2024, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, l’accertamento con adesione è coordinato con il contraddittorio. Se l’avviso è escluso dal contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro il termine per ricorrere; per gli avvisi soggetti a contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dallo schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso se sono state già presentate osservazioni . L’adesione consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo.
  9. Preparazione del ricorso – Se non si aderisce, occorre presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve contenere i motivi specifici, l’indicazione delle prove e la richiesta di sospensione in pendenza del giudizio. Nel depositare il ricorso si paga il contributo unificato. È consigliabile farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo speciale, specialmente se si intendono sollevare questioni di legittimità costituzionale.
  10. Sospensione e misure cautelari – In caso di rischio immediato (es. iscrizione ipotecaria, fermo auto, pignoramento), si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’atto e delle procedure esecutive. Occorre dimostrare sia il fumus boni juris (fondatezza della contestazione) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione può essere concessa anche in sede di appello.
  11. Eventuale definizione agevolata – Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” e definizioni agevolate (D.L. 193/2016, D.L. 119/2018, D.L. 34/2020, D.L. 146/2021 e D.L. 63/2023) che hanno consentito di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi. Al momento della redazione (dicembre 2025) è in corso la discussione per una nuova definizione agevolata nell’ambito della riforma fiscale; occorre verificare se l’avviso di accertamento rientra tra gli atti definibili.

Difese e strategie legali

Affrontare un accertamento fiscale non significa automaticamente soccombere. Esistono numerose difese tecniche, sostanziali e procedurali che permettono di annullare o ridurre la pretesa. Ecco le più rilevanti per un architetto.

1. Vizi formali dell’atto

  • Violazione del contraddittorio preventivo – Se l’Amministrazione non ha attivato il contraddittorio (o ha inviato lo schema di atto senza concedere adeguato termine), l’avviso può essere annullato. Le Sezioni Unite 2025 hanno ribadito che il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, salvo eccezioni .
  • Motivazione insufficiente – L’avviso deve indicare con chiarezza le circostanze di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa; in caso contrario è illegittimo. La Cassazione ha annullato avvisi che si limitavano a richiamare il processo verbale senza allegarlo o che utilizzavano formule generiche .
  • Decadenza – L’atto emesso oltre il termine di decadenza (in genere 5 anni per le imposte dirette e 4 anni per l’IVA) è nullo . Anche la mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dal comma 7 dell’art. 12 (per le verifiche ante 2023) comporta invalidità .
  • Notifica irregolare – L’omessa o inesatta indicazione della persona a cui l’atto è destinato, la notifica effettuata a indirizzo errato o tramite soggetto non abilitato rende l’atto nullo.

2. Vizi sostanziali

  • Errata ricostruzione dei ricavi – Nel caso di accertamenti analitico-induttivi, l’ufficio può basarsi su indagini bancarie, coefficienti e parametri; tuttavia deve spiegare come ha calcolato il maggior reddito. È possibile contestare l’omesso confronto con la contabilità, l’uso di coefficienti abrogati o la non attendibilità degli indici di settore. Gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA); per i professionisti che applicano il regime forfetario o i nuovi ISA occorre verificare se l’Agenzia ha utilizzato correttamente gli indicatori di anomalia.
  • Dimostrazione dell’estraneità dei versamenti – Come ricordato dalla Cassazione, la presunzione bancaria ex art. 32 D.P.R. 600/73 può essere superata dimostrando la provenienza dei movimenti . Ad esempio, l’architetto potrebbe provare che un versamento deriva dalla vendita di un immobile o da un prestito familiare (con relativa documentazione). Le giustificazioni devono essere puntuali per ogni movimento contestato.
  • Assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP – Per evitare l’IRAP, l’architetto deve dimostrare che non dispone di un’organizzazione autonoma: ad esempio, che non utilizza dipendenti stabili, non ha attrezzature significative, non si avvale di collaboratori continuativi. La Cassazione ha chiarito che il pagamento sistematico di compensi a colleghi e l’uso di una sede secondaria rappresentano indici di autonoma organizzazione ; la difesa dovrà quindi dimostrare l’occasionalità delle collaborazioni.
  • Doppia imposizione e residenza estera – Qualora l’architetto svolga attività all’estero o percepisca compensi da committenti stranieri, è possibile invocare le Convenzioni contro le doppie imposizioni. L’onere della prova sulla residenza e sull’effettiva tassazione all’estero spetta al contribuente .

3. Strumenti deflativi e alternativi

StrumentoCaratteristiche principaliVantaggi
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)Il contribuente presenta un’istanza e avvia un contraddittorio con l’ufficio. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto. Dopo il D.Lgs. 13/2024 l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dallo schema di atto soggetto a contraddittorio o entro 15 giorni dall’avviso se sono già state presentate osservazioni .Evita il contenzioso, riduce le sanzioni e consente di rateizzare gli importi.
Ravvedimento operosoÈ possibile sanare l’omesso versamento di imposte o la presentazione tardiva della dichiarazione pagando imposta, interessi e sanzione ridotta in proporzione al ritardo.Evita l’emissione dell’avviso di accertamento; utile per errori formali o ritardi.
Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992)Nel corso del giudizio le parti possono definire la controversia davanti alla Corte di giustizia tributaria. Le sanzioni sono ridotte e il giudice recepisce l’accordo con sentenza.Riduce la durata del processo e gli oneri accessori.
Rottamazione cartelle e definizioni agevolateDiversi decreti (D.L. 193/2016, 119/2018, 34/2020, 146/2021, 63/2023) hanno introdotto rottamazioni e stralcio degli interessi. Alcune procedure consentono di definire avvisi di accertamento non impugnati.Consentono di pagare l’imposta senza sanzioni e interessi di mora; è necessario controllare le finestre normative.
Transazione fiscale e piano del consumatore (L. 3/2012)La legge sul sovraindebitamento consente al professionista in crisi di proporre ai creditori (tra cui l’Erario) un piano di rientro; dal 2020 sono state introdotte procedure semplificate e l’esdebitazione del debitore incapiente.Permette di sospendere azioni esecutive e ripartire i debiti in un piano sostenibile; l’intervento di un OCC (come l’Avv. Monardo) è necessario.
Concordato preventivo biennale (riforma fiscale 2023–2025)Ispirato al “concordato preventivo biennale” introdotto dal D.Lgs. 13/2024: i titolari di partita IVA aderenti al regime forfetario o semplificato possono concordare preventivamente la base imponibile per due anni; se rispettano i parametri, non sono soggetti a controlli analitici.Offre certezza dell’imposizione e riduce il rischio di accertamenti successivi.

4. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare l’avviso o attendere la cartella – L’avviso di accertamento diventa esecutivo dopo 60 giorni se non impugnato, con il rischio di iscrizione a ruolo. È errato attendere la cartella esattoriale: occorre intervenire subito.
  2. Presentare memorie generiche – Nel contraddittorio o nel ricorso è necessario contestare analiticamente i singoli rilievi. Affermazioni vaghe o generiche possono essere considerate pretestuose e non impediscono l’emissione dell’atto .
  3. Non conservare documenti e giustificativi – Le prove per smentire i movimenti bancari presunti ricavi devono essere precise; è importante conservare ricevute, contratti, bonifici e comunicazioni con i clienti.
  4. Affrontare l’accertamento senza consulenti – La materia tributaria è complessa; rivolgersi a un avvocato e a un commercialista esperti consente di individuare vizi procedurali e opportunità deflative.
  5. Trascurare l’IRAP – Molti architetti pensano erroneamente di essere esclusi dall’IRAP. In realtà, l’impiego di personale, l’affitto di uno studio, l’uso di software costosi o la collaborazione stabile con altri professionisti può far emergere l’autonoma organizzazione .

Tabelle riepilogative

A. Termini e decadenze

Tipo di imposta/attoTermine ordinario di decadenzaNormativa
IRPEF e imposte sui redditi5 anni dalla dichiarazione (31 dicembre del quinto anno successivo); 7 anni se la dichiarazione è omessa.Art. 43 D.P.R. 600/73
IVA5 anni dalla dichiarazione; il termine era di 4 anni ma dal 2024 è stato uniformato a 5 anni per coerenza con la riforma (verificare eventuali deroghe).Art. 57 D.P.R. 633/72
IRAP5 anni dalla dichiarazione; anche per l’IRAP si applicano i termini delle imposte dirette.D.Lgs. 446/97
Contraddittorio ex art. 6‑bis L. 212/2000L’ufficio deve concedere al contribuente un termine (di norma 30 giorni) per presentare osservazioni sullo schema d’atto.D.Lgs. 219/2023
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o del diniego di rimborso.Art. 21 D.Lgs. 546/92
Istanza di accertamento con adesione (post 2024)30 giorni dallo schema di atto soggetto a contraddittorio o 15 giorni dalla notifica dell’avviso se sono già state presentate osservazioni .Art. 6 D.Lgs. 218/97 come modificato dal D.Lgs. 13/2024

B. Poteri e diritti durante le verifiche fiscali

MateriaPoteri dell’AmministrazioneDiritti del contribuente
Accessi, ispezioni e verificheGli agenti possono accedere nei locali destinati all’attività per controllare registri, fatture, software, progetti. Devono avere un ordine di servizio motivato e operare durante l’orario d’ufficio .Il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso, può farsi assistere da un professionista, può chiedere che l’esame dei documenti avvenga nel suo studio professionale .
Durata delle verificheLa permanenza degli ispettori non può superare 30 giorni lavorativi prorogabili di altri 30 in casi complessi. Per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non oltre 15 giorni in un trimestre .Il contribuente può segnalare modalità irregolari al Garante del contribuente .
Verbale di chiusuraAl termine della verifica gli ispettori redigono un processo verbale e rilasciano copia al contribuente.Il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni (per le verifiche concluse prima della riforma) ; tali osservazioni devono essere valutate e menzionate nella motivazione dell’avviso.
Inviti e questionariGli uffici possono inviare questionari per chiedere dati e notizie rilevanti (es. elenchi clienti, fatture, conti bancari).Il contribuente deve rispondere entro il termine indicato; la mancata risposta può comportare sanzioni e la preclusione probatoria. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le censure all’art. 32 sulla preclusione, in quanto la questione era insufficiente motivata .

C. Strumenti difensivi e benefici

StrumentoRiduzione sanzioniRateizzazioneNote
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a 1/3 del minimo.Fino a 8 rate trimestrali (o 12 se l’imposta supera 50 mila euro).È possibile chiedere la sospensione della riscossione in pendenza della procedura.
Ravvedimento operosoSanzioni ridotte in base al ritardo (1/10 se entro 90 giorni, 1/9 se entro l’anno, 1/7 se oltre).Immediatezza (non rateizzabile).Disponibile solo prima di ricevere l’avviso di accertamento.
Conciliazione giudizialeSanzioni ridotte del 40 % se la conciliazione avviene entro la prima udienza; riduzione al 50 % successiva.Rateizzabile.Il processo si estingue con sentenza che recepisce l’accordo.
Definizioni agevolate (rottamazione)Sanzioni e interessi di mora azzerati.Rate variabili (fino a 18 rate in tre anni nelle ultime rottamazioni).Occorre attendere l’apertura delle finestre normative; non sempre gli avvisi di accertamento rientrano.
Transazione fiscale/sovraindebitamentoTaglio parziale delle imposte e degli interessi nell’ambito di un piano concordato con i creditori.Piano di rientro fino a 5 anni, prorogabile.Necessaria la nomina di un Gestore della crisi e l’approvazione del giudice.

Tipi di accertamento e criteri di determinazione del reddito

Gli strumenti di accertamento adottati dall’Amministrazione sono diversi e rispondono a logiche differenti. Comprendere la tipologia di accertamento utilizzata consente di predisporre le difese adeguate e di valutare se l’ufficio abbia rispettato le regole di procedura. Di seguito una panoramica delle principali tecniche di accertamento applicabili a un architetto o a un professionista.

Accertamento analitico

L’accertamento analitico (art. 39, comma 1, D.P.R. 600/73) si basa sulla rettifica puntuale delle singole voci dichiarate. L’ufficio può correggere componenti positivi o negativi del reddito se ritiene che siano stati dedotti impropriamente o che non siano stati dichiarati ricavi. Questo metodo presuppone la tenuta regolare della contabilità; se i registri sono completi, la rettifica deve essere motivata con prove concrete. Per gli architetti, sono tipiche contestazioni sull’inerenza delle spese (ad esempio, l’acquisto di attrezzature o software particolarmente costosi) o sulla deducibilità di compensi corrisposti a collaboratori. La strategia difensiva consiste nel documentare l’inerenza e nel fornire contratti e giustificativi.

Accertamento analitico‑induttivo

Quando la contabilità è tenuta regolarmente ma gli indici di capacità contributiva segnalano ricavi superiori o quando emergono gravi irregolarità, l’ufficio può ricorrere all’accertamento analitico‑induttivo. Tale metodo consente di integrare gli elementi analitici con presunzioni semplici: ad esempio, il Fisco può ritenere incongruo un margine di profitto inferiore alla media del settore o può utilizzare gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per stimare i ricavi. Il contribuente può contrastare questo accertamento dimostrando la particolare situazione di mercato o dell’attività (ad esempio, riduzione dei margini per sconti concessi ai clienti, commissioni pagate a subfornitori, ritardi nei pagamenti).

Accertamento induttivo puro

Se i registri contabili non sono attendibili, mancanti o vengono rifiutati, l’ufficio può utilizzare l’accertamento induttivo puro (art. 39, comma 2). L’accertamento si basa su presunzioni gravi e concordanti tratte da fatture di acquisto, spese per il personale, beni posseduti e qualsiasi altro elemento conoscitivo. Nelle professioni intellettuali, le presunzioni possono riguardare il rapporto tra costi fissi e ricavi, l’importo dei canoni di locazione, i movimenti bancari. La difesa si concentra sull’attendibilità dei dati utilizzati, sulla legittimità delle presunzioni e sulla dimostrazione che i flussi di cassa contestati derivano da fonti non imponibili (prestiti, donazioni, alienazioni patrimoniali).

Accertamento sintetico e redditometro

L’accertamento sintetico è disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/73. Questo strumento, noto come redditometro, consente all’Agenzia di determinare il reddito complessivo in base alle spese sostenute e agli indici di capacità contributiva (case, auto, barche, polizze, cripto‑attività). Le modifiche normative del 2024 hanno riattivato il redditometro: dal 6 agosto 2024 l’Agenzia ha ripreso ad inviare le lettere di invito ai contribuenti per giustificare acquisti che non trovano capienza nel reddito dichiarato . Le spese per criptovalute, beni di lusso e immobili rientrano tra gli indici più controllati .

La Corte di cassazione ha chiarito che, nell’accertamento sintetico, il contribuente può dimostrare che le spese contestate sono state finanziate con redditi esenti o con donazioni, ma la prova non si esaurisce nella mera esistenza del rapporto familiare: occorre dimostrare con documenti tracciabili che le somme sono state effettivamente utilizzate per finanziare gli esborsi contestati . Pertanto, in caso di redditometro, l’architetto dovrà raccogliere estratti conto, atti notarili o contratti di prestito che provino la provenienza delle somme.

Accertamento integrativo e parziale

L’accertamento integrativo interviene quando, dopo aver notificato un avviso, emergono ulteriori elementi che giustificano una maggiore imposta. L’ufficio può integrare o modificare l’accertamento entro i termini di decadenza. L’avviso parziale (art. 41‑bis) consente invece di recuperare singole violazioni emerse in modo chiaro e immediato senza la necessità di un’analisi completa: si pensa, ad esempio, a un versamento IVA omesso individuato grazie ai dati dell’esterometro o dell’Anagrafe tributaria. Anche per gli accertamenti parziali, la legge oggi impone l’invio di uno schema di atto soggetto a contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. Un avviso emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale o dalla comunicazione preventiva è nullo .

Accertamenti in assenza di dichiarazione o in caso di omissione

Se il professionista non presenta la dichiarazione, l’ufficio procede con l’accertamento d’ufficio. La base imponibile viene determinata in via induttiva, senza le garanzie tipiche degli accertamenti in presenza di dichiarazione, e i termini di decadenza raddoppiano. Per gli architetti che operano occasionalmente o che hanno interrotto l’attività, è cruciale non omettere la dichiarazione: anche una dichiarazione a zero evita l’applicazione di termini più lunghi e dimostra la volontà collaborativa.

Accertamenti ai fini IVA e imposte indirette

L’IVA è un tributo armonizzato: l’Agenzia deve rispettare scrupolosamente il contraddittorio preventivo. Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’obbligo di contraddittorio si applica indipendentemente dal tipo di tributo, e che la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni comporta la nullità insanabile dell’atto . Per i professionisti che svolgono anche attività di progettazione immobiliare con cessione di diritti edificatori, è fondamentale verificare la corretta applicazione dell’IVA, l’eventuale inversione contabile (reverse charge) e l’inerenza delle fatture di acquisto.

Procedura operativa dopo la notifica: guida passo per passo

Ricevere un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità richiede una reazione tempestiva e metodica. Di seguito un percorso operativo per difendersi efficacemente.

1. Verifica della notifica e dei termini

Controlla la data di notifica (PEC, raccomandata A/R, messo notificatore) e conserva la prova di consegna. Verifica che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo per IRPEF e IVA, salvo omessa dichiarazione o raddoppio). Anche la data di emanazione dell’atto è rilevante: la Cassazione ha stabilito che se l’avviso viene sottoscritto prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni, è inesistente anche se la notifica avviene successivamente .

2. Analisi della motivazione

Leggi attentamente la motivazione: deve indicare i fatti, le prove e i criteri di calcolo che giustificano la maggiore imposta. In presenza di contestazioni per abuso del diritto (art. 37‑bis), l’ufficio deve aver inviato una specifica richiesta di chiarimenti al contribuente e motivare l’avviso in relazione alle giustificazioni ricevute . L’assenza di richiesta o la mancata considerazione delle difese rende l’atto nullo .

3. Richiesta di accesso agli atti e raccolta documenti

Chiedi copia integrale del fascicolo dell’istruttoria, comprensivo dei documenti bancari, questionari, rapporti informativi, studi di settore. Prepara la documentazione per la difesa: estratti conto, giustificativi di versamenti, contratti di collaborazione, dichiarazioni sostitutive, perizie. Se l’accertamento si basa su versamenti bancari, raccogli le prove della loro provenienza (donazioni, prestiti, rimborsi spese).

4. Osservazioni e contraddittorio preventivo

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’ufficio deve inviare al contribuente uno schema di atto (lettera di invito) contenente le violazioni contestate. Hai diritto di presentare osservazioni entro il termine indicato (normalmente 30 giorni) e l’ufficio è tenuto a valutarle in modo puntuale, motivando l’eventuale rigetto. Se il contraddittorio non viene attivato o se l’avviso è emesso prima della scadenza, puoi dedurne la nullità in ricorso . In fase di contraddittorio, può essere utile fornire prova di resistenza, ovvero indicare gli argomenti e le prove che avresti presentato; la Cassazione richiede una dimostrazione non pretestuosa per censurare l’atto .

5. Istanza di accertamento con adesione o concordato

Se dopo la fase interlocutoria permangono divergenze, valuta la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/97). Dal 2024, in caso di avvisi soggetti a contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dallo schema di atto o, se hai già presentato osservazioni, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . Questa procedura consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare il debito. In alternativa, se rientri tra i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità e desideri pianificare il reddito per i prossimi due anni, puoi aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Il decreto correttivo 81/2025 impone che l’adesione sia condivisa tra il professionista e l’associazione o società di cui fa parte, evitando adesioni parziali .

6. Ricorso e sospensione dell’esecuzione

Se l’avviso è illegittimo o se non si raggiunge un accordo, puoi presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni. È possibile chiedere la sospensione degli effetti esecutivi se l’imposta richiesta arreca grave e irreparabile danno. Nel ricorso è fondamentale evidenziare i vizi formali (notifica, contraddittorio, motivazione) e sostanziali (inesistenza dei ricavi, errori di calcolo, inapplicabilità dell’IRAP).

7. Pagamento rateale o definizioni agevolate

Durante il contenzioso o dopo la decisione, puoi accedere a forme di rateizzazione (fino a 72 rate mensili) o a definizioni agevolate se disponibili (rottamazione quater e quinquies, saldo e stralcio). Le misure approvate dalla legge di Bilancio 2023 e prorogate nel 2025 consentono di estinguere i debiti con il versamento delle sole imposte e delle spese di procedura, mentre sanzioni e interessi sono annullati. Resta tuttavia esclusa la definizione degli avvisi di accertamento che non siano ancora iscritti a ruolo.

8. Interventi di sovraindebitamento e piani di rientro

Qualora il debito risulti elevato e il professionista non sia in grado di pagarlo, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) o al piano del consumatore. Con l’assistenza di un Gestore della crisi, come l’Avv. Monardo, è possibile proporre un piano di ristrutturazione che prevede la falcidia di parte delle imposte e la rateizzazione del residuo fino a cinque anni, con liberazione dai debiti residui a determinate condizioni.

Difese e vizi degli atti: analisi dettagliata

Una volta identificata la tipologia di accertamento e seguite le prime fasi, è necessario impostare correttamente la strategia difensiva. I vizi dell’atto si distinguono in formali e sostanziali.

Vizi formali

  1. Incompetenza o difetto di sottoscrizione: l’avviso deve essere sottoscritto dal funzionario competente; la firma autografa può essere sostituita da firma digitale. L’assenza o l’illeggibilità della firma comporta nullità.
  2. Difetto di motivazione: la motivazione deve essere specifica e congruente. In materia di abuso del diritto, la Cassazione impone che l’Amministrazione richieda preventivamente chiarimenti e motivi l’atto rispondendo alle giustificazioni fornite . Una motivazione generica, che si limiti a richiamare la normativa, è censurabile.
  3. Violazione del contraddittorio: la mancata attivazione del contraddittorio o l’emanazione dell’atto prima dello scadere del termine dilatorio comportano invalidità . È irrilevante che l’Amministrazione abbia svolto confronti informali; il termine di sessanta giorni “non ammette equipollenti” .
  4. Vizi della notifica: l’atto va notificato al domicilio fiscale corretto. Notifiche via PEC prive del file allegato firmato digitalmente o recapitate a indirizzi non validi sono nulle. Occorre eccepire tali vizi nel primo atto difensivo.
  5. Ritardo nell’emanazione: se l’atto viene emanato oltre i termini di decadenza, è nullo. Il contribuente deve conservare le ricevute di spedizione per dimostrare la tardività.

Vizi sostanziali

  1. Erronea qualificazione dei ricavi: l’ufficio potrebbe imputare a reddito versamenti che in realtà sono prestiti, restituzioni o trasferimenti tra conti. La prova contraria deve essere documentale e tracciabile .
  2. Inerzia del contribuente: un’errata interpretazione delle norme dell’imposta (ad esempio, detrazioni per lavori edilizi, superbonus, contributi a fondo perduto) può generare riprese illegittime. È necessario fornire documentazione tecnica, asseverazioni, certificazioni di conformità.
  3. Applicazione indebita dell’IRAP: la presunzione di autonoma organizzazione non può derivare dal mero possesso di attrezzature ordinarie. Le sentenze 2025 hanno ricordato che la presenza di collaboratori stabili e di strutture distaccate è indice di organizzazione ; occorre dimostrare il carattere occasionale delle collaborazioni e l’assenza di valore aggiunto.
  4. Abuso del diritto e operazioni elusive: in caso di contestazione ai sensi dell’art. 37‑bis, l’Amministrazione deve provare che l’operazione aveva come unico scopo il risparmio d’imposta e che non vi erano ragioni economiche apprezzabili. La Cassazione n. 10872/2025 ha evidenziato che l’ufficio deve valutare e confutare le giustificazioni fornite, altrimenti l’atto è nullo .
  5. Mancata considerazione di perdite o detrazioni: l’ufficio può aver dimenticato di scomputare perdite pregresse o detrazioni per investimenti. In questo caso si può chiedere il ricalcolo o proporre ricorso.

Strumenti probatori e onere della prova

L’onere della prova, nelle controversie tributarie, è ripartito in base alla presunzione utilizzata. In caso di accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare con idonea documentazione la provenienza delle somme . Per superare la presunzione relativa ai movimenti bancari (art. 32), occorre provare che le somme sono incluse nella dichiarazione o sono irrilevanti ai fini delle imposte . L’assenza di riscontri comporta l’utilizzazione delle presunzioni dell’ufficio.

Studi di settore, ISA e concordato preventivo

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) hanno sostituito gli “studi di settore” e rappresentano un parametro di riferimento per l’Agenzia delle Entrate nella valutazione della congruità e coerenza dei ricavi. Con il provvedimento n. 131055 del 17 marzo 2025, l’Agenzia ha approvato 172 modelli ISA per il periodo d’imposta 2024 . Tra le attività professionali interessate rientrano le attività di architettura (codice ATECO 71.11.09), di ingegneria e altre professioni tecniche .

Il professionista che compila il modello ISA ottiene un punteggio (da 1 a 10) che misura l’affidabilità fiscale. Un punteggio elevato consente l’accesso a benefici (esenzione da alcuni controlli, rimborsi accelerati, riduzione dei termini) mentre un punteggio basso può indurre l’ufficio a effettuare controlli. Per migliorare il punteggio, è importante dichiarare correttamente ricavi, costi, rimanenze e indicatori di qualità. Gli ISA sono spesso utilizzati nell’accertamento analitico‑induttivo; tuttavia non costituiscono presunzione legale e possono essere superati dimostrando particolari circostanze (mercato locale depresso, lavori eseguiti a favore di enti pubblici con pagamenti dilazionati).

Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e perfezionato dal D.Lgs. 81/2025, il Concordato Preventivo Biennale consente ai contribuenti ISA di stabilire in anticipo il reddito da dichiarare per due anni in base a una proposta dell’Agenzia. L’adesione comporta diversi vantaggi: predeterminazione dei ricavi, riduzione dei controlli e certezza degli oneri fiscali. Le novità del 2025 hanno reso il CPB più restrittivo: la scelta deve essere uniforme tra professionista e struttura (STP o associazione) alla quale partecipa . È previsto l’esonero per le attività per le quali non sono stati approvati gli ISA e vi sono cause di esclusione legate alla mancanza di coerenza tra professionista e struttura .

L’adesione al CPB è vantaggiosa se si prevede un incremento dei ricavi o se si desidera evitare accertamenti induttivi. Tuttavia occorre analizzare attentamente la proposta e verificare la capacità di sostenere il reddito concordato. In assenza di uniformità tra i soci di uno studio associato, l’adesione può decadere e comportare il recupero delle imposte.

Redditometro e accertamento sintetico: difendersi dalle presunzioni

Il redditometro utilizza indicatori di spesa per ricostruire il reddito complessivo del contribuente. Con le modifiche normative del 2024 l’Agenzia ha riattivato i controlli, inviando lettere di invito a giustificare gli acquisti di beni e servizi che non trovano copertura nei redditi dichiarati . Le spese monitorate includono immobili, autoveicoli, imbarcazioni, criptovalute, viaggi e investimenti. In particolare, l’Agenzia incrocia le informazioni provenienti dall’Anagrafe patrimoniale e dai fornitori di servizi (agenzie immobiliari, concessionarie, piattaforme di scambio di criptovalute) con le dichiarazioni dei contribuenti.

Per difendersi da un accertamento sintetico è necessario:

  1. Rispondere all’invito: la mancata presentazione giustifica l’avviso immediato. Fornisci prove documentali che giustifichino la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta (donazioni, prestiti, risparmi pregressi).
  2. Documentare le liberalità: la Cassazione ha affermato che, per superare la presunzione, non è sufficiente allegare l’esistenza del rapporto familiare; occorrono elementi sintomatici e documenti che provino la reale utilizzazione delle somme ricevute dal coniuge .
  3. Verificare l’anno di riferimento: l’Agenzia deve esaminare le spese nell’anno in cui sono sostenute e non può basarsi su spese di periodi diversi per determinare il reddito complessivo.
  4. Richiedere la prova dell’inserimento di beni in comproprietà con altre persone (ad esempio, l’immobile familiare). La quota parte non imputabile al contribuente deve essere esclusa dal calcolo.
  5. Contestare le spese non effettive: nel redditometro vengono considerati anche i costi di mantenimento stimati (es. bollo auto). Se il veicolo o il bene non è stato utilizzato o è stato ceduto, occorre documentarlo.

Esempio di difesa redditometro

Supponiamo che un architetto abbia acquistato un’autovettura di lusso nel 2024 per 80 mila euro e che, secondo il Fisco, il suo reddito dichiarato non giustifichi la spesa. In risposta alla lettera di invito, il professionista produce:

  • copia dell’atto di vendita di un terreno ereditato nel 2023 con accredito di 90 mila euro su un conto bancario;
  • estratto conto che dimostra il transito della somma dalla vendita al concessionario;
  • dichiarazione sostitutiva del notaio attestante l’operazione.

Secondo la Cassazione, questa prova può bastare per dimostrare che la spesa è stata sostenuta con risorse diverse dal reddito . Se, invece, l’architetto si limita a dichiarare che la vettura è stata pagata con fondi del coniuge senza produrre documenti, l’Amministrazione potrà confermare la presunzione, come avvenuto nell’ordinanza 18576/2024.

Errori comuni e consigli pratici (approfondimento)

Molti professionisti commettono errori che compromettono la difesa. In questa sezione ampliamo e aggiorniamo gli errori da evitare:

  1. Non conservare i documenti: anche dopo anni, le scritture e i giustificativi devono essere conservati. I termini di accertamento possono estendersi se emergono reati o se l’Amministrazione rileva l’omessa dichiarazione. Conservare fatture, contratti, email e estratti conto consente di ricostruire i flussi finanziari.
  2. Ignorare gli ISA: trascurare la compilazione corretta del modello ISA o ottenere un punteggio basso espone a controlli. È utile confrontarsi con un commercialista per comprendere come migliorare la propria affidabilità.
  3. Accettare proposte di adesione senza valutazione: sottoscrivere un accertamento con adesione o una proposta di CPB senza analizzare la congruità può comportare un onere eccessivo. Occorre simulare l’impatto finanziario e verificare se sono presenti vizi che consentono l’annullamento.
  4. Trascurare la coerenza con la struttura professionale: con le nuove regole del CPB, la scelta deve essere condivisa con i soci o l’associazione . Adesioni parziali possono determinare l’esclusione dal regime e la perdita dei benefici.
  5. Rispondere in modo generico al Fisco: sia in fase di questionario sia di contraddittorio è essenziale fornire risposte puntuali e documentate. Dichiarazioni sommarie o difese “di principio” sono facilmente respinte.
  6. Rimandare la consulenza: attendere la scadenza dei termini per rivolgersi a un professionista limita lo spazio di manovra. Una consulenza immediata consente di individuare le criticità, richiedere la sospensione e attivare le procedure deflattive.
  7. Confondere tributi e sanzioni: alcuni professionisti ritengono che, adesionando a rottamazioni o definizioni agevolate, si estinguano anche le imposte. Le definizioni agevolate di solito eliminano sanzioni e interessi, ma il capitale va sempre pagato.
  8. Sottovalutare i reati tributari: l’evasione sopra determinate soglie può integrare reati (dichiarazione infedele, occultamento di documenti contabili). Nel predisporre la difesa è opportuno valutare la comunicazione alla Procura e la possibilità di ravvedimento operoso o di definizione penale.
  9. Non utilizzare i rimedi alternativi: oltre al ricorso, esistono la conciliazione, la mediazione, la transazione fiscale e le procedure di sovraindebitamento. Ignorarle significa perdere opportunità di riduzione del debito.
  10. Trascurare l’effetto reputazionale: un accertamento pubblicato sui media locali o sugli albi professionali può danneggiare l’immagine dell’architetto. Affrontare la questione con trasparenza e professionalità, e avvalersi di un avvocato esperto, è fondamentale per tutelare la reputazione.

Nuove FAQ e approfondimenti

Di seguito un ulteriore elenco di domande frequenti con risposte aggiornate al 2025. Queste si aggiungono alle FAQ già presenti.

  1. Cosa sono gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e come influenzano i controlli?
    Gli ISA attribuiscono un punteggio (da 1 a 10) basato su dati economici e contabili del professionista. Un punteggio alto garantisce minori controlli e vantaggi come i rimborsi rapidi. Se il punteggio è basso, l’Agenzia può attivare accertamenti analitico‑induttivi. Compilare correttamente il modello e spiegare eventuali incoerenze consente di evitare contestazioni.
  2. Sono obbligato ad aderire al Concordato Preventivo Biennale?
    No. Il CPB è facoltativo. È riservato ai soggetti ISA che ricevono una proposta dall’Agenzia. Dal 2025 l’adesione deve essere condivisa con lo studio associato o la STP a cui appartieni . Valuta con il tuo commercialista se conviene accettare la proposta o proseguire con la determinazione ordinaria dei redditi.
  3. Se decido di non aderire al CPB, rischio un accertamento?
    La mancata adesione non comporta sanzioni, ma l’Agenzia potrebbe dedicare maggiore attenzione ai contribuenti con punteggi ISA bassi o incoerenti. È consigliabile migliorare il proprio profilo ISA e conservare documenti utili alla difesa.
  4. Come si supera la presunzione del redditometro?
    Occorre produrre documenti che dimostrino che le spese contestate sono state finanziate con redditi esenti o con disponibilità già tassate. Non è sufficiente indicare l’esistenza di un coniuge facoltoso: la Cassazione richiede prove documentali tracciabili .
  5. È possibile impugnare l’atto perché l’Agenzia non ha valutato le mie osservazioni?
    Sì. La legge impone che l’ufficio motivi l’avviso tenendo conto delle osservazioni del contribuente. La Cassazione ha ribadito che la mancata considerazione dei chiarimenti forniti in risposta al questionario o all’invito ai sensi dell’art. 37‑bis comporta la nullità dell’atto .
  6. Cosa succede se una parte dello studio professionale aderisce al CPB e l’altra no?
    Dal 2025, l’adesione deve essere uniforme. Se un socio non aderisce, la struttura (STP/associazione) non può accedere al CPB e viceversa . La mancanza di coerenza è causa di esclusione o di cessazione del concordato.
  7. Ho ricevuto una lettera di compliance per criptovalute: come devo comportarmi?
    Rispondi con precisione, allegando la documentazione di acquisto delle criptovalute, le transazioni bancarie e le eventuali plusvalenze già dichiarate. Le nuove regole del redditometro considerano gli investimenti in cripto‑asset tra gli indici di capacità contributiva .
  8. Posso rateizzare l’importo concordato nel CPB?
    No. Il CPB stabilisce il reddito presunto da dichiarare; l’imposta corrispondente deve essere versata secondo le scadenze ordinarie delle imposte sui redditi. La rateizzazione è prevista per l’accertamento con adesione o per le definizioni agevolate.
  9. Cosa succede se nel biennio CPB i miei ricavi superano quanto concordato?
    Il CPB non impedisce di dichiarare un reddito superiore. Il professionista può dichiarare maggiori ricavi senza perdere i benefici. Se, invece, i ricavi effettivi sono inferiori, occorre comunque versare le imposte calcolate sul reddito concordato.
  10. In caso di sovraindebitamento, posso sospendere la riscossione delle imposte?
    Sì. Con il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, il giudice può sospendere le procedure esecutive e bloccare pignoramenti, fermi e ipoteche. La ristrutturazione comprende i debiti fiscali, che possono essere falcidiati se approvata la proposta.
  11. Se ho presentato osservazioni nel contraddittorio ma non ho ricevuto risposta, cosa posso fare?
    Nella fase di accertamento con adesione, se l’ufficio non risponde entro 90 giorni, si considera rigettata l’istanza e i termini di impugnazione riprendono a decorrere. In ogni caso, l’omesso riscontro può essere dedotto nel ricorso per violazione del contraddittorio e della partecipazione al procedimento .
  12. L’Agenzia può utilizzare dati dell’Anagrafe patrimoniale senza avvisarmi?
    Sì, l’Anagrafe dei rapporti finanziari e il Sistema Tessera Sanitaria forniscono dati all’Agenzia, che può utilizzarli nelle analisi di rischio. Tuttavia, se questi dati vengono posti a base dell’accertamento, devono essere indicati nell’atto e devono essere messi a disposizione del contribuente, affinché possa difendersi. In caso contrario, la motivazione è carente.
  13. È possibile estinguere i debiti fiscali con la procedura di esdebitazione dell’ex imprenditore?
    Sì, la riforma del Codice della crisi consente all’ex imprenditore o al professionista che chiude l’attività di accedere alla procedura di esdebitazione, ottenendo la cancellazione dei debiti residui se dimostra la buona fede e la completa soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità.
  14. Quali sono i rischi penali in caso di evasione?
    Il superamento delle soglie di punibilità (dichiarazione infedele oltre 100 mila euro di imposta evasa, omesso versamento dell’IVA oltre 250 mila euro, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) integra reato. L’architetto può incorrere in sanzioni penali, interdizione dalla professione, confisca dei beni. È consigliabile valutare il ravvedimento operoso e l’adesione alle definizioni penali.

Queste FAQ completano la sezione precedente e aiutano a chiarire i dubbi più comuni. Per una valutazione specifica è sempre opportuno consultare l’Avv. Monardo e il suo staff.

FAQ – Domande e risposte frequenti

  1. Ho ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2021: quanto tempo ho per presentare ricorso?
    Devi presentare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso va poi depositato entro 30 giorni dalla notifica con la prova dell’avvenuto deposito.
  2. La notifica è avvenuta via PEC ma non mi è stato allegato il file dell’atto, è valido?
    La notifica a mezzo PEC deve contenere il file informatico dell’avviso in formato immodificabile (PDF/A) con firma digitale. In mancanza di allegato o con file illeggibile, la notifica può essere nulla. Occorre tuttavia impugnare l’atto entro 60 giorni, deducendo il vizio.
  3. Se non rispondo al questionario dell’Agenzia entro il termine, cosa rischio?
    La mancata risposta agli inviti dell’ufficio comporta una sanzione amministrativa e soprattutto la preclusione alla possibilità di utilizzare in giudizio i documenti non esibiti. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le censure contro l’art. 32 sulla preclusione , pertanto è fondamentale fornire una risposta tempestiva.
  4. L’avviso si basa su prelevamenti e versamenti bancari: posso dimostrare che il denaro non è un ricavo?
    Sì. La Cassazione ha stabilito che la presunzione sui versamenti può essere superata dimostrando che i movimenti sono stati già dichiarati o sono estranei all’attività . È necessario produrre prova documentale (contratti, fatture, estratti conto, ricevute) riferita a ciascun movimento contestato.
  5. Ho assunto una segretaria part‑time per alcune pratiche: devo pagare l’IRAP?
    L’IRAP si applica quando l’attività è organizzata in forma autonoma. La Cassazione ritiene che l’impiego non occasionale di lavoro altrui e la disponibilità di strutture stabili integrano l’autonoma organizzazione . Se la segretaria svolge attività continuativa ed è essenziale per il funzionamento dello studio, l’IRAP è dovuta. In caso contrario (prestazione saltuaria), si può contestare l’imponibilità.
  6. Ho ricevuto un processo verbale di constatazione: posso proporre subito il ricorso?
    Il PVC non è un atto impugnabile autonomamente (salvo casi specifici). Dopo la consegna hai diritto di presentare osservazioni entro 60 giorni (per le verifiche ante 2023) . Solo l’avviso di accertamento o l’avviso di irrogazione sanzioni sono impugnabili.
  7. Posso aderire all’accertamento con adesione se l’atto è soggetto al contraddittorio?
    Sì. Dopo la riforma 2024, se l’avviso è soggetto al contraddittorio e non hai presentato osservazioni, puoi presentare istanza di adesione entro 30 giorni dallo schema di atto. Se hai già presentato osservazioni, il termine è di 15 giorni dalla notifica dell’avviso .
  8. Cosa comporta la definizione con adesione?
    L’accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e consente di rateizzare gli importi dovuti. L’accordo concluso produce effetti immediati e non è più impugnabile. In mancanza di pagamento, l’atto torna esecutivo.
  9. Ho ricevuto un avviso di accertamento per IVA e IRPEF: posso chiedere il contraddittorio solo per l’IVA?
    Dopo l’art. 6‑bis L. 212/2000, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, salvo eccezioni. Prima della riforma, il contraddittorio era generalizzato solo per i tributi armonizzati (IVA) . Oggi puoi contestare la mancata attivazione del contraddittorio anche per l’IRPEF.
  10. Se l’avviso è notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno, è nullo?
    Sì, l’Amministrazione decade dal potere di accertare oltre tale termine (salvo omessa dichiarazione o raddoppio per reati tributari). Il rispetto del termine è fondamentale e va verificato con precisione .
  11. È vero che i compensi percepiti da un architetto dipendente sono tassabili due volte?
    No. L’Agenzia potrebbe sommare i redditi da lavoro dipendente ai redditi da lavoro autonomo; occorre tuttavia evitare la doppia imposizione dimostrando che gli emolumenti dipendenti sono già stati tassati alla fonte e che eventuali rimborsi spese non costituiscono compensi. La Cassazione ha trattato casi in cui dirigenti comunali svolgevano attività professionale e venivano sottoposti a doppia tassazione .
  12. Posso beneficiare dello stralcio delle cartelle se l’avviso è oggetto di contenzioso?
    Le definizioni agevolate riguardano carichi affidati all’Agente della riscossione. Se l’avviso di accertamento non è ancora diventato definitivo o non è stato iscritto a ruolo, non può rientrare nella rottamazione. In caso di contenzioso pendente, alcune definizioni prevedono la possibilità di pagare il 90 % o il 60 % dell’imposta in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado.
  13. Cosa succede se non pago l’avviso di accertamento?
    Trascorsi i termini, l’avviso diventa esecutivo e l’importo viene iscritto a ruolo. L’Agente della riscossione può procedere con pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, blocco dei crediti professionali. È fondamentale agire per tempo con ricorsi o richieste di rateizzazione.
  14. In quali casi è possibile impugnare l’avviso per vizio di motivazione?
    Quando l’atto non contiene gli elementi essenziali: indicazione puntuale delle violazioni contestate, riferimenti alle norme, metodologia di calcolo, allegazione del processo verbale e delle prove. Una motivazione generica o solo apparente comporta nullità .
  15. È possibile chiedere l’esdebitazione per i debiti fiscali?
    Sì. La legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) consente la esdebitazione del debitore incapiente e il piano del consumatore, anche per debiti fiscali. È necessario presentare la domanda attraverso un OCC e dimostrare la non colpevolezza nell’indebitamento. Il giudice, valutata la fattibilità e la convenienza per i creditori, può cancellare i debiti residui.
  16. Qual è il ruolo del Garante del contribuente?
    Il Garante è un organo istituito in ogni regione con funzioni di tutela dei contribuenti. Può intervenire su richiesta per segnalare irregolarità nelle verifiche e nei comportamenti degli uffici finanziari. La legge prevede che il contribuente possa rivolgersi al Garante se ritiene che i verificatori operino in violazione della normativa .
  17. Se ricevo una richiesta di dati da parte dell’Anagrafe tributaria, posso rifiutarmi?
    La trasmissione di dati e documenti è un obbligo; la mancata collaborazione può comportare sanzioni e preclusioni probatorie. Tuttavia, si può contestare la richiesta se è generica o sproporzionata rispetto all’oggetto della verifica. L’avvocato può valutare se ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.
  18. È possibile sospendere la riscossione durante l’accertamento con adesione?
    Sì. Una volta presentata l’istanza di adesione, l’ufficio sospende l’esecuzione dell’atto e dei termini di impugnazione. Se la procedura non si conclude, i termini riprendono a decorrere.
  19. Cosa significa prova di resistenza nel contraddittorio?
    Secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale, l’atto è nullo per violazione del contraddittorio solo se il contribuente dimostra che, se fosse stato ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi non pretestuosi in grado di influire sull’esito del procedimento . Non basta lamentare l’assenza di audizione: occorre indicare concretamente le ragioni che si sarebbero fatte valere.
  20. Le dichiarazioni rese al Fisco possono essere utilizzate contro di me?
    Sì, ma è riconosciuto il principio del diritto al silenzio nei casi in cui le informazioni potrebbero costituire autodenuncia di reati. La Corte costituzionale ha più volte richiamato il bilanciamento tra dovere tributario e diritti fondamentali, affermando che il contribuente deve collaborare ma può evitare l’autoincriminazione .

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Avviso di accertamento per ricavi non dichiarati

Scenario: L’Agenzia delle Entrate notifica a un architetto un avviso di accertamento relativo all’anno 2021. Vengono contestati 30 mila euro di ricavi non dichiarati, desunti da versamenti bancari per i quali non è stata fornita giustificazione. Le maggiori imposte richieste sono: IRPEF 7.500 € (aliquota 25 %), addizionali regionali e comunali 600 €, IVA 6.600 € (aliquota 22 %) e IRAP 1.200 €. Le sanzioni per infedele dichiarazione ammontano al 90 % delle imposte.

Calcolo:

  • Imposte totali: 7.500 € + 600 € + 6.600 € + 1.200 € = 15.900 €
  • Sanzioni (90 %): 15.900 € × 90 % = 14.310 €
  • Totale richiesto: 30.210 € (oltre interessi).

Strategie:

  • Contraddittorio preventivo: presentare osservazioni documentando che i versamenti derivano da un prestito familiare e dalla vendita di un bene personale; allegare contratti, bonifici, dichiarazioni delle controparti.
  • Accertamento con adesione: se i documenti sono parzialmente accettati, si può concordare un maggior reddito ridotto, pagando sanzioni a 1/3 (4.770 € anziché 14.310 €).
  • Ricorso: eccepire la mancanza di contraddittorio (se non attivato), la decadenza (se notificato oltre il termine) e contestare l’errato calcolo dell’IVA; chiedere sospensione.

Esempio 2 – IRAP su studio professionale

Scenario: Un architetto individuale ha uno studio in città con due collaboratori a progetto e una segretaria part‑time. Nel 2024 ha corrisposto 50 mila euro di compensi ai collaboratori. L’ufficio notifica un avviso di accertamento per IRAP, ritenendo che l’organizzazione autonoma generi valore aggiunto.

Calcolo:

  • Valore della produzione: 120 mila euro (compensi ricevuti) – 20 mila euro (beni ammortizzabili) = 100 mila €
  • Aliquota IRAP (in Calabria per professionisti 3,9 % + eventuale addizionale): 3,9 %
  • IRAP pretesa: 100.000 € × 3,9 % = 3.900 €

Strategie:

  • Dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione: i collaboratori operano occasionalmente, la segretaria è pagata a voucher o con contratti saltuari, non esiste un laboratorio autonomo. Se non vi è valore aggiunto generato dall’organizzazione, l’IRAP non è dovuta.
  • In alternativa, aderire all’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e, se necessario, rateizzare il debito.
  • Valutare se la Legge di Bilancio 2022 (che esentava i contribuenti persone fisiche dall’IRAP) si applica alla propria attività: la norma ha abolito l’IRAP per professionisti fino al 2021, ma alcune interpretazioni ne hanno limitato l’ambito.

Conclusione

L’accertamento fiscale per un architetto non deve essere considerato una “condanna” senza appello. La normativa italiana e la giurisprudenza offrono numerosi strumenti di difesa, sia procedurali (come la violazione del contraddittorio o la decadenza) sia sostanziali (dimostrazione dell’estraneità dei versamenti, assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP). Le sentenze più recenti – come quelle delle Sezioni Unite sulla validità del contraddittorio , della Corte costituzionale sulla preclusione probatoria e della Cassazione sull’organizzazione autonoma – tracciano un quadro più chiaro dei diritti del contribuente.

È fondamentale agire tempestivamente. Dal momento in cui l’atto è notificato, i termini decorrono rapidamente e ogni giorno può essere decisivo. Le procedure di adesione, le definizioni agevolate, i piani di rientro e le procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre l’imposta e di evitare conseguenze devastanti come pignoramenti e ipoteche. Tuttavia, per sfruttare al meglio queste opportunità è indispensabile l’assistenza di professionisti qualificati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono una consulenza completa e personalizzata per architetti e professionisti sottoposti ad accertamento: dall’analisi preliminare dell’atto alla predisposizione di ricorsi, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, fino alla pianificazione finanziaria e alla ristrutturazione dei debiti. La loro esperienza nel diritto tributario e nella gestione della crisi consente di individuare la soluzione più efficace per ogni caso.

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Appendice – Profili penali e responsabilità tributaria

Negli anni recenti la normativa tributaria e penale italiana si è evoluta in senso sempre più integrato: accanto alla procedura amministrativa di accertamento esistono fattispecie penali che puniscono i comportamenti più gravi del contribuente. Per un architetto che riceve un avviso di accertamento è quindi fondamentale comprendere quando la contestazione fiscale può sfociare in un procedimento penale e come difendersi efficacemente. Di seguito vengono riassunti i principali reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 e le più recenti riforme.

Principali reati tributari del D.Lgs. 74/2000

Il decreto legislativo n. 74/2000 disciplina i reati in materia di dichiarazioni, di documentazione contabile e di riscossione. Le fattispecie più rilevanti per un libero professionista, come un architetto, sono le seguenti:

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2) – punisce chi, al fine di evadere le imposte, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi o utilizza fatture per operazioni inesistenti. La soglia di punibilità è elevata: l’imposta evasa deve superare 50.000 €, e i costi fittizi devono superare il 5 % dei ricavi o in ogni caso i 30.000 €.
  2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) – simile alla fattispecie precedente, ma la frode è realizzata con artifici e mezzi fraudolenti diversi dalle false fatture.
  3. Dichiarazione infedele (art. 4) – punisce chi, al fine di evadere, indica in dichiarazione un reddito inferiore o detrazioni superiori al dovuto. La soglia di punibilità prevede un’imposta evasa superiore a 150.000 € o elementi attivi non dichiarati superiori al 10 % dei ricavi o a 3.000.000 €. Il contribuente può difendersi dimostrando che la violazione non è significativa o che si è trattato di un errore contabile.
  4. Omessa dichiarazione (art. 5) – punisce il professionista che non presenta la dichiarazione annuale, superando un’imposta evasa di 50.000 €. In presenza di giustificati motivi, è possibile chiedere l’esclusione della punibilità; in ogni caso, la presentazione tardiva entro l’anno successivo con pagamento consente di evitare il processo penale.
  5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) – punisce l’emittente di false fatture; la soglia di punibilità dipende dall’importo di imposta evasa.
  6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) – si riferisce alla distruzione o sottrazione di libri e registri per impedire la ricostruzione dell’imponibile.
  7. Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10‑bis) – sanziona chi non versa le ritenute operate sui compensi dei collaboratori o dipendenti, se l’importo supera 150.000 € annui.
  8. Omesso versamento dell’IVA (art. 10‑ter) – punisce il mancato versamento dell’IVA per un importo superiore a 250.000 € per ciascun anno. La riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha modificato la fattispecie e introdotto nuove cause di non punibilità.
  9. Indebita compensazione (art. 10‑quater) – riguarda la compensazione di crediti inesistenti.

Questi reati hanno soglie precise e presuppongono l’elemento doloso (la volontà di evadere). Per i professionisti che operano mediante studi associati o società tra professionisti (STP), la responsabilità può estendersi agli amministratori e ai soci che materialmente firmano la dichiarazione o che hanno delegato i pagamenti. È quindi cruciale assicurarsi che la contabilità sia corretta, che la dichiarazione sia presentata e che le ritenute e l’IVA vengano versate tempestivamente.

Riforme del 2024‑2025: rateizzazione e non punibilità

La disciplina dei reati di omesso versamento è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 87/2024, che, come evidenziato da dottrina autorevole, “ridefinisce i tempi di consumazione dei reati, introduce nuove condizioni di punibilità legate alla rateizzazione del debito e amplia le cause di non punibilità, soprattutto in presenza di crisi di liquidità non imputabile al contribuente” . In particolare:

  • Nuove soglie e nuovi termini di consumazione – la riforma ha ridisegnato le tempistiche in cui il reato si considera consumato, prevedendo che il mancato versamento dell’IVA (art. 10‑ter) sia punibile solo se il debito non è in corso di estinzione mediante rateizzazione. Viene anche chiarito che la rateizzazione attivata prima della scadenza consente di evitare la punibilità.
  • Cause di non punibilità con rateizzazione in corso – la norma prevede che, se il debito è in fase di estinzione tramite un piano di rateizzazione e il contribuente rispetta le scadenze, non scatta la punibilità. La Cassazione n. 38438/2025 ha precisato che tale causa di non punibilità si applica anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma (29 giugno 2024) quando ricorrono due condizioni: (1) al momento del reato deve essere stato avviato un piano di rateazione e (2) i pagamenti devono essere in regola . Ciò consente di evitare il processo penale anche per fatti antecedenti, a patto che il piano sia rispettato e che l’eventuale residuo sia coperto dalla definizione agevolata (rottamazione).
  • Crisi di liquidità e attenuanti – la riforma introduce la possibilità di non punire il contribuente che non versa l’IVA o le ritenute a causa di una crisi di liquidità non transitoria e non imputabile al contribuente, purché dimostri di aver tempestivamente chiesto la rateizzazione e di aver operato in buona fede.

Queste innovazioni hanno spostato l’attenzione dal profilo puramente repressivo alla funzione riscossiva: l’obiettivo è recuperare il tributo piuttosto che infliggere pene. Tuttavia il contribuente deve fare molta attenzione a rispettare le scadenze del piano; la decadenza dal beneficio può riattivare la responsabilità penale se il debito residuo supera le soglie fissate dalla norma (75.000 € per l’IVA).

Il pagamento del debito come causa di non punibilità (art. 13 D.Lgs. 74/2000)

Prima ancora della riforma, l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 stabiliva che l’integrale pagamento del debito tributario – comprensivo di sanzioni e interessi – prima dell’apertura del dibattimento di primo grado costituisce causa di non punibilità per i reati di omesso versamento delle imposte certificate, di omesso versamento dell’IVA e di indebita compensazione . Questa norma, tuttora vigente, consente al contribuente di evitare il processo penale estinguendo il debito con il ravvedimento operoso o con le procedure conciliative o di adesione previste dalla legislazione tributaria. La Cassazione ha chiarito che il patteggiamento è ammissibile solo se il debito è pagato integralmente prima dell’apertura del dibattimento .

La riforma del 2015 (d.lgs. 158/2015) e quella del 2019 hanno esteso le fattispecie che beneficiano di questa causa di non punibilità, includendo anche la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e altre fattispecie similari . Pertanto, qualora l’architetto riesca a versare quanto dovuto prima di conoscere formalmente l’accertamento penale, o comunque prima dell’inizio del dibattimento, potrà evitare l’imputazione.

Particolare tenuità del fatto e definizione agevolata

L’esimente di cui all’art. 131‑bis c.p. (“particolare tenuità del fatto”) consente di non punire reati con offesa minima. La Cassazione (sentenza n. 4145/2025) ha chiarito che il giudice deve valutare il comportamento successivo del contribuente, incluso l’adempimento integrale o parziale del debito tramite rateizzazione o rottamazione, quando decide se applicare tale esimente . Più precisamente, la riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha previsto che ai fini della non punibilità il giudice debba considerare in via prevalente alcuni indici, tra cui: (a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità; (b) l’avvenuto adempimento secondo il piano di rateizzazione; (c) l’entità del debito residuo; (d) la situazione di crisi di impresa . Pertanto, regolarizzare il debito con un piano di rientro e sfruttare la rottamazione delle cartelle può avere effetti positivi non solo in sede amministrativa ma anche in sede penale.

Prova e onere della difesa: costi deducibili e documentazione

Nei reati dichiarativi (artt. 4 e 5) la determinazione dell’imposta evasa segue in parte i criteri dell’accertamento tributario ma è sottoposta alle regole del processo penale. La Cassazione n. 14821/2024 ha affermato un principio importante: i costi deducibili non contabilizzati possono essere considerati dal giudice solo se supportati da elementi concreti . Non basta allegare generiche dichiarazioni; occorrono documenti, contratti, estratti conto, testimoni. Se l’imputato invoca costi non registrati (ad esempio fatture perdute o spese in contanti), ha l’onere di produrre almeno un principio di prova, altrimenti si presume che il costo non esista e l’imposta evasa resta confermata . Inoltre, lo stesso orientamento sottolinea che il giudice penale non può procedere a ricostruzioni induttive illimitate come nell’accertamento fiscale, e deve attenersi a prove specifiche .

Difendersi efficacemente: consigli pratici

Per un architetto che si trovi coinvolto in un procedimento penale tributario, è essenziale adottare tempestivamente strategie di difesa coordinate con quelle del contenzioso fiscale:

  • Presidiare la contabilità – mantenere una contabilità ordinata, conservare documenti, contratti, ricevute, e farsi assistere da un commercialista. Ciò permette di fornire prove concrete in sede penale.
  • Attivare la rateizzazione – se ci sono difficoltà di liquidità, richiedere immediatamente la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate. La riforma del 2024 consente di evitare la punibilità purché il piano sia avviato prima della scadenza e rispettato .
  • Sfruttare il ravvedimento e la definizione agevolata – pagare integralmente l’imposta e le sanzioni prima dell’apertura del dibattimento estingue il reato . L’adesione a rottamazione, saldo e stralcio o definizione agevolata dimostra buona fede e può essere valutata dal giudice ai fini dell’esimente per particolare tenuità .
  • Verificare le soglie di punibilità – non tutti gli errori o le omissioni integrano reato: è necessario che le imposte evase superino le soglie previste dalle norme (50.000 € per l’omessa dichiarazione, 150.000 € per la dichiarazione infedele e per l’omesso versamento delle ritenute, 250.000 € per l’omesso versamento dell’IVA). Un calcolo preciso può evitare l’iscrizione nel registro degli indagati.
  • Coordinare difesa tributaria e penale – le argomentazioni sviluppate nel processo tributario devono essere coerenti con la difesa penale. Ad esempio, se nel contenzioso fiscale si sostiene l’inapplicabilità dell’IRAP o l’irrilevanza di alcuni versamenti, occorrerà dimostrare tali circostanze anche in sede penale. L’Avv. Monardo e il suo staff, specializzati sia in diritto tributario sia in diritto penale tributario, possono assicurare questa coerenza.

Esempio pratico: omesso versamento IVA e rateizzazione

Scenario: un architetto, titolare di studio associato, non versa l’IVA dovuta per l’anno 2022 per un importo di 300.000 €. A causa di una crisi di liquidità legata al fallimento di alcuni committenti, avvia nel 2023 una rateizzazione dell’intero debito e paga regolarmente le rate. Nel 2025 riceve un avviso di garanzia per omesso versamento dell’IVA.

Applicazione della legge: nella vecchia disciplina, l’omesso versamento dell’IVA costituiva reato (art. 10‑ter) anche se era stato attivato un piano rateale, salvo che l’intero debito fosse stato saldato prima del dibattimento. La riforma del 2024 prevede che il reato non è punibile se, al momento della consumazione, il debito è in corso di estinzione e il contribuente è in regola con i pagamenti . La Cassazione 38438/2025 estende questa causa di non punibilità anche ai reati commessi prima della riforma. Nel caso in esame, l’architetto, avendo avviato la rateizzazione prima della scadenza e avendo sempre pagato regolarmente, può invocare la nuova norma e ottenere l’archiviazione del procedimento. Se la crisi di liquidità era determinata da fattori esterni (clienti insolventi), potrà far valere l’ulteriore esimente legata alla crisi non imputabile, introdotta dal D.Lgs. 87/2024.

Lezioni da trarre: (1) aderire tempestivamente a un piano di rateizzazione e rispettarlo può evitare il rischio penale; (2) in presenza di atti di accertamento, è opportuno coinvolgere subito un avvocato penalista per coordinare le difese; (3) documentare la crisi di liquidità con bilanci, corrispondenza con i clienti e certificazioni bancarie può rafforzare la posizione.

Domande frequenti (FAQ) aggiuntive

Per completare l’analisi, si riportano ulteriori domande frequenti sui profili penali degli accertamenti fiscali. Le risposte sono formulate in modo semplificato ma si basano su normative e giurisprudenza aggiornate.

31. Se l’Agenzia delle Entrate mi contesta l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, rischio sempre il penale?
Sì, l’emissione di fatture false o gonfiate è un reato autonomo (art. 8 D.Lgs. 74/2000). Rileva anche se l’imposta evasa non è elevata, perché l’uso delle false fatture innesca la frode. Per evitare la condanna è necessario provare che la prestazione è stata realmente eseguita (contratti, report di progetto, fotografie dei lavori).

32. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, esistono scadenze per evitare la denuncia?
Il reato di omessa dichiarazione si perfeziona se la dichiarazione non viene presentata entro il termine previsto per l’anno successivo e l’imposta evasa supera 50.000 €. Presentare la dichiarazione entro l’anno successivo e pagare quanto dovuto tramite ravvedimento operoso può evitare la punibilità.

33. Se ho già pagato tramite rottamazione o saldo e stralcio, il processo penale si estingue?
Non necessariamente. Il pagamento tramite definizione agevolata deve essere integrale e avvenire prima dell’apertura del dibattimento . Tuttavia, il successivo pagamento può essere valutato dal giudice come indice della particolare tenuità del fatto .

34. Posso rateizzare il debito con l’Agenzia delle Entrate durante un procedimento penale?
Sì. La richiesta di rateizzazione può essere presentata anche dopo la comunicazione d’indagine; se accettata e rispettata, può condurre all’estinzione del reato di omesso versamento .

35. Le soglie di punibilità degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000 sono cumulate se gestisco più studi?
No. La Cassazione richiede di considerare separatamente ciascun anno d’imposta e ciascun soggetto passivo. Tuttavia, se le violazioni sono commesse con l’intento di eludere i limiti di legge (ad esempio, frazionando i ricavi su più soggetti), l’Autorità giudiziaria può contestare il concorso di reati.

36. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche per reati di importo elevato?
In linea generale no, poiché la norma richiede che l’offesa sia minima. Tuttavia, le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 e dal D.Lgs. 87/2024 consentono di valutare il comportamento successivo (pagamento, rateizzazione, crisi) e, in casi eccezionali, di applicare l’esimente anche se l’imposta evasa supera le soglie, purché gli indici previsti siano favorevoli .

37. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?
La decadenza dal piano comporta la perdita della causa di non punibilità e può riattivare il reato. Se il debito residuo supera 75.000 € (per l’IVA) o 50.000 € (per le ritenute), l’Autorità giudiziaria procederà penalmente. In ambito fiscale, la decadenza comporta la ripresa delle azioni di riscossione e l’iscrizione a ruolo.

38. L’utilizzo di criptoasset o pagamenti in contanti ha impatti penali?
L’uso di criptovalute è legittimo, ma le transazioni devono essere tracciabili e dichiarate. Il nuovo redditometro 2024 prevede controlli specifici su acquisti di crypto e altri investimenti non tracciati ; omettere la dichiarazione può integrare dichiarazione infedele o omessa dichiarazione, e l’anonimato può aggravare l’ipotesi di frode. L’eccessivo uso di contante, inoltre, impedisce di provare i costi deducibili in sede penale .

39. Posso difendermi sostenendo che i proventi derivano dal coniuge?
Nel processo penale, come in quello tributario, è necessario dimostrare con documenti che le somme versate provengono effettivamente dal coniuge (bonifici, estratti conto, atti di donazione). La Cassazione ha escluso che la sola dimostrazione della disponibilità del coniuge basti a giustificare le spese contestate .

40. Qual è il ruolo dell’avvocato penalista nei procedimenti tributari?
L’avvocato penalista assiste il contribuente nella fase delle indagini e del processo, coordinandosi con il consulente fiscale. Verifica la corretta notifica degli atti, analizza le soglie di punibilità, propone istanze di archiviazione, patteggiamento o sospensione del procedimento in attesa della definizione del debito, e valuta l’applicazione delle cause di non punibilità. Conoscere sia il diritto penale sia quello tributario è fondamentale per evitare conflitti tra le difese.

Con questo approfondimento sui profili penali si conclude l’articolo. L’obiettivo è fornire al professionista una panoramica completa degli strumenti di tutela, sia amministrativi sia penali, e sottolineare che l’azione tempestiva – con l’assistenza di un avvocato esperto – può trasformare un accertamento fiscale in un’occasione per regolarizzare la propria posizione e tutelare il proprio patrimonio.

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