Accertamento fiscale a uno psicologo: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale è una procedura con cui l’amministrazione finanziaria verifica la veridicità dei redditi dichiarati dal contribuente e determina eventuali imposte dovute. Per uno psicologo che esercita la professione in forma autonoma la prospettiva di ricevere un avviso di accertamento può essere particolarmente delicata: oltre alle ricadute economiche ci sono risvolti deontologici, perché nella documentazione extracontabile (ad esempio agende, cartelle cliniche, appunti sulle sedute) sono custoditi dati sensibili coperti da segreto professionale. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sui liberi professionisti (medici, psicologi, psicoterapeuti) incrociando i dati della tessera sanitaria, dei pagamenti POS e della fatturazione elettronica con le banche dati (studi di settore, Indici Sintetici di Affidabilità – ISA, redditometro). L’efficacia di questi strumenti statistici dipende però dal contraddittorio con il professionista, che può dimostrare con documenti e argomentazioni la particolarità del proprio caso. La mancata difesa rischia di trasformare presunzioni generiche in pretese tributarie illegittime.

Prima di analizzare norme e strategie, è bene sottolineare che un contribuente non dovrebbe affrontare un accertamento da solo: la materia fiscale è complessa e spesso un errore formale fa decadere diritti o comporta pesanti sanzioni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che da anni si occupa di diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale; è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua esperienza permette di:

  • analizzare l’atto di accertamento e verificare se rispetta le norme sul contraddittorio e sul segreto professionale;
  • predisporre ricorsi e istanze di autotutela per far annullare avvisi illegittimi;
  • richiedere la sospensione della cartella o dell’esecuzione forzata;
  • negoziare piani di rientro, aderire a rottamazioni o rateizzazioni;
  • attivare le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) per liberarsi dai debiti tributari.

Se hai ricevuto un invito o un avviso di accertamento o hai il timore di essere sottoposto a verifiche fiscali, puoi agire fin da subito:

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Potere di controllo dell’amministrazione finanziaria

Gli accertamenti fiscali sono disciplinati dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che regola le imposte sui redditi. Le norme più rilevanti sono:

  • Articolo 32 D.P.R. 600/1973 (Poteri degli uffici): consente all’amministrazione di eseguire accessi, ispezioni e verifiche (rimandando all’art. 33); invitare il contribuente a comparire per fornire dati o chiarimenti; inviare questionari; richiedere documenti a pubbliche amministrazioni, istituti di credito e assicurazioni; basare l’accertamento sulle somme prelevate dai conti bancari non giustificate . È possibile chiedere informazioni sui conti correnti (art. 32, n. 6-bis e 7) ma solo con un’apposita autorizzazione e nel rispetto delle garanzie.
  • Articolo 33 D.P.R. 600/1973 (Accessi, ispezioni e verifiche): stabilisce che le verifiche devono essere autorizzate dal capo dell’ufficio, eseguite da personale qualificato e in numero limitato; per i professionisti vi è l’obbligo di rispettare il segreto professionale. Le ispezioni presso luoghi adibiti anche ad abitazione richiedono l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica; per accedere a carte coperte da segreto professionale (ad esempio le agende di uno psicologo) è necessaria un’autorizzazione specifica successiva all’opposizione del professionista .
  • Articolo 38 D.P.R. 600/1973 (Accertamento sintetico): prevede che l’Agenzia delle Entrate possa determinare sinteticamente il reddito complessivo della persona fisica sulla base delle spese sostenute e di indici di capacità contributiva. L’“accertamento sintetico” (redditometro) si fonda su spese per consumi, investimenti e risparmi e si applica se la differenza tra reddito dichiarato e reddito presunto è significativa.
  • Articolo 39 D.P.R. 600/1973 (Redditi d’impresa e di lavoro autonomo): disciplina l’accertamento analitico-induttivo. Quando la contabilità del professionista presenta incompletezze, falsità o inesattezze (parzialmente inattendibile) l’ufficio può ricostruire induttivamente singole voci di ricavo o di costo usando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti . Se la contabilità è totalmente inattendibile (omessa o falsa) si procede con l’accertamento induttivo puro.
  • Articolo 41 D.P.R. 600/1973 (Poteri in materia di accertamento induttivo puro): consente all’ufficio di determinare il reddito prescindendo dalle scritture contabili, basandosi su dati e notizie raccolti. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
  • Articolo 43 D.P.R. 600/1973 (Termini di decadenza): l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se la dichiarazione è omessa il termine si estende al settimo anno. Dal 2024, con l’entrata in vigore dell’articolo 6-bis, la notifica deve rispettare i termini di contraddittorio (almeno 60 giorni).
  • Articolo 52 D.P.R. 633/1972 (I.V.A. – Accessi e ispezioni): richiamato dall’art. 33, regola gli accessi negli studi professionali. Se l’interessato fa valere il segreto professionale, gli agenti devono sospendere l’accesso e richiedere al Procuratore della Repubblica un’autorizzazione motivata; la Corte di Cassazione ha ribadito che l’autorizzazione deve essere specifica e successiva .

Statuto dei diritti del contribuente e contraddittorio

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) contiene principi generali a tutela del contribuente. Tra gli articoli più utili:

  • Articolo 7 (Conoscenza degli atti e motivazione): impone che ogni atto dell’amministrazione finanziaria sia motivato e indichi il responsabile del procedimento. Il contribuente ha diritto di conoscere i fatti, i documenti e le valutazioni sui quali si fonda l’atto.
  • Articolo 7‑ter (Tutela del contraddittorio): sancisce che la partecipazione del contribuente al procedimento e il contraddittorio sono condizioni di legittimità dell’atto. Quando la legge prevede forme di contraddittorio, la mancanza lo rende invalido.
  • Articolo 7‑quater: dispone che le informazioni acquisite in violazione di norme o nell’ambito di procedimenti estranei non possono essere utilizzate; quindi se l’amministrazione acquisisce illegalmente dati coperti da segreto professionale (ad esempio, appunti psicologici senza autorizzazione) tali elementi sono inutilizzabili .
  • Articolo 10 (Buona fede e collaborazione): prevede che i rapporti tra amministrazione e contribuente siano improntati alla collaborazione e alla buona fede; il contribuente non incorre in sanzioni se si è conformato alle indicazioni dell’amministrazione.

Una delle più importanti innovazioni recenti è l’articolo 6‑bis dello Statuto, introdotto con la Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) e modificato dal D.L. 39/2024. Tale norma impone che:

  • tutti gli atti autonomi dell’amministrazione finanziaria che contengono una pretesa tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio con il contribuente, salvo i casi di controlli automatizzati, di atti vincolati o di accertamenti con regime sanzionatorio ridotto. La legge specifica che il contraddittorio non si applica se l’atto è già preceduto da altre forme di interlocuzione.
  • Il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni o documenti. Solo dopo tale termine l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento .
  • Il termine di decadenza per l’emissione dell’atto si sospende durante la fase di contraddittorio.
  • L’atto finale deve contenere l’esame delle osservazioni del contribuente e le motivazioni per le quali sono state respinte.

Il decreto n. 39/2024 (art. 7-bis) ha chiarito che l’articolo 6-bis si applica solo agli atti con pretesa tributaria e non ai controlli automatizzati, agli inviti bonari o a quelli per cui la legge prevede tempi più brevi. Pertanto, per un accertamento fiscale basato su indagini bancarie, redditometro o ISA, la mancanza di contraddittorio può comportare la nullità dell’atto.

Studi di settore, ISA e redditometro

Per gli esercenti arti e professioni come gli psicologi, l’amministrazione utilizza indicatori statistici per individuare anomalie:

  • Studi di settore e Indici di affidabilità (ISA): gli articoli 9‑bis del D.L. 50/2017 e articolo 6-bis del D.Lgs. 90/2023 disciplinano l’evoluzione degli studi di settore negli ISA. Gli ISA assegnano un punteggio (da 1 a 10) che esprime l’affidabilità del professionista rispetto a parametri standard di redditività e sostenibilità. Il punteggio basso non genera automaticamente un avviso di accertamento; l’amministrazione deve valutare la peculiarità del singolo caso e instaurare il contraddittorio. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9554 del 9 aprile 2024, ha affermato che l’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore è nullo se non preceduto dal contraddittorio: la motivazione dell’atto deve spiegare perché le osservazioni del contribuente sono state disattese e perché gli indicatori sono gravi, precisi e concordanti . Non è necessario il contraddittorio se l’accertamento si basa anche su altri elementi (ad esempio irregolarità contabili).
  • Accertamento sintetico (redditometro): l’articolo 38 D.P.R. 600/1973 consente di determinare il reddito sulla base delle spese sostenute. Il decreto ministeriale 7 maggio 2024 ha aggiornato il sistema redditometrico: la determinazione si basa su elementi indicativi della capacità contributiva ricavati dai consumi, dagli investimenti e dal risparmio, con riferimento anche alle aree territoriali di appartenenza e alle dimensioni del nucleo familiare . Il decreto rinvia a una tabella A con le categorie di spesa (alimentari, auto, viaggi, istruzione, ecc.) e prevede l’attivazione del contraddittorio per permettere al contribuente di giustificare la provenienza delle risorse. Dopo forti critiche il redditometro è stato sospeso dal Governo nel giugno 2024, ma la disciplina dell’accertamento sintetico resta: se le spese superano del 20 % il reddito dichiarato per almeno due anni, l’ufficio può accertare un maggior reddito; il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con risparmi, donazioni o redditi esenti.

Accertamento analitico-induttivo: presunzioni e deduzione dei costi

Quando la contabilità dello psicologo presenta irregolarità (mancanza di parcelle, omissione di fatture, agenda extrabooks con pagamenti in contanti), l’ufficio può ricostruire i ricavi ricorrendo a presunzioni. L’art. 39 D.P.R. 600/1973 precisa che l’accertamento analitico-induttivo si basa sulle scritture esistenti integrate con elementi extra-contabili; le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . La giurisprudenza ha chiarito che:

  • Il metodo analitico-induttivo è diverso dall’induttivo puro: nel primo la contabilità è parzialmente inattendibile e l’ufficio deve dimostrare l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività sulla base di presunzioni semplici; nel secondo la contabilità è completamente inattendibile e si può ricostruire l’intero reddito .
  • La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19669 del 17 luglio 2024, ha ribadito che la motivazione dell’atto di accertamento “standardizzato” non può limitarsi allo scostamento dai parametri; deve integrare le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni del contribuente. Il contraddittorio è elemento essenziale per adeguare l’elaborazione statistica alla realtà economica dell’impresa . Solo così emerge la “gravità, precisione e concordanza” della presunzione e si giustifica l’onere della prova contraria a carico del contribuente.
  • Con l’ordinanza n. 19574 del 15 luglio 2025, la Cassazione ha affrontato il tema della deducibilità forfettaria dei costi nell’accertamento analitico-induttivo. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, la Corte ha affermato che anche in presenza di contabilità parzialmente inattendibile il contribuente può opporre una prova presuntiva dei costi: può eccepire una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti . Ciò evita la disparità di trattamento rispetto all’accertamento induttivo puro, in cui la deduzione forfetaria dei costi è già ammessa.

Segreto professionale e garanzie nelle verifiche

Gli psicologi sono tenuti al segreto professionale sull’identità dei clienti e sulle informazioni acquisite durante l’esercizio. L’art. 33 D.P.R. 600/1973 e l’art. 52 D.P.R. 633/1972 impongono che, quando durante una verifica l’operatore oppone il segreto professionale, gli agenti della Guardia di Finanza devono sospendere l’accesso e chiedere al Procuratore della Repubblica un’autorizzazione specifica. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025, ha annullato un accertamento basato su appunti di un avvocato acquisiti senza autorizzazione: il giudice ha stabilito che l’autorizzazione deve essere emessa dopo che il professionista ha dichiarato l’esistenza del segreto e deve essere specifica e motivata, non generica. Gli atti e i documenti acquisiti in violazione del segreto sono inutilizzabili . Questa giurisprudenza si applica anche alle agende, ai quaderni o ai fascicoli clinici degli psicologi.

Altri riferimenti giurisprudenziali

Oltre alle ordinanze menzionate, il panorama giurisprudenziale degli ultimi anni offre numerosi spunti utili per la difesa del contribuente:

  • Cass. civ. sez. V, ord. 12021/2015: ha confermato che le presunzioni fondate sugli studi di settore sono semplici e non sono predeterminate ex lege; pertanto è sempre necessario il contraddittorio e l’Ufficio deve motivare le ragioni del proprio giudizio.
  • Cass. civ. sez. V, ord. 13908/2018: in tema di studi di settore, se il contribuente in sede di contraddittorio contesta gli standard con argomenti specifici, l’ufficio deve motivare l’atto in modo adeguato. La carenza di motivazione rende illegittimo l’accertamento .
  • Corte Costituzionale n. 10/2023: ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che limitava la prova contraria ai costi nel metodo induttivo puro. La sentenza ha aperto la strada alla deducibilità presuntiva dei costi anche per l’accertamento analitico-induttivo, come confermato dalla Cassazione 19574/2025.
  • Cass. civ. sez. V, ord. 5586/2023 e 18563/2023: hanno stabilito che nel metodo analitico-induttivo la parziale inattendibilità della contabilità consente di ricostruire soltanto le singole poste inattendibili, non l’intero reddito, e che le presunzioni devono essere supportate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Riforma della giustizia tributaria

Dal 2022 le Commissioni Tributarie sono state trasformate nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. Le nuove Corti seguono regole processuali simili ma prevedono la nomina di magistrati professionisti accanto ai membri laici. È importante che il ricorso sia depositato entro i termini presso la Corte competente e che tutte le difese siano articolate sin dal primo grado, poiché i motivi nuovi sono inammissibili nei successivi gradi se non dedotti tempestivamente.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di accertamento

1. Invito a comparire e contraddittorio preventivo

Prima di emettere l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza invia un invito al contraddittorio. In questa fase:

  1. Notifica dell’invito: l’ufficio comunica al professionista gli elementi anomali rilevati (scostamento dagli ISA, ricavi non giustificati, spese ritenute incongrue) e lo invita a presentarsi entro un termine (di norma 15 giorni per gli studi di settore, 60 giorni per gli atti rientranti nell’art. 6-bis). L’invito deve indicare le norme violate e i periodi d’imposta interessati.
  2. Preparazione alla difesa: il contribuente, con l’assistenza di un avvocato e di un commercialista, raccoglie tutta la documentazione che giustifica i ricavi dichiarati: registri IVA, parcelle, agende, contratti, prove dei pagamenti, fatture sanitarie inviate al sistema Tessera Sanitaria, bilanci, note spese. Per gli psicologi è essenziale anonimizzare i riferimenti ai pazienti, sostituendo i nomi con codici o sigle per tutelare la privacy. È consigliabile richiedere la presenza di un rappresentante di fiducia durante la verifica.
  3. Svolgimento del contraddittorio: il colloquio con i funzionari consente di esporre le proprie ragioni. È possibile depositare memorie scritte, prospetti contabili e perizie. L’ufficio deve redigere un verbale contenente le dichiarazioni rese e le richieste di documenti. Secondo l’art. 6‑bis, l’ufficio deve attendere almeno 60 giorni prima di emettere l’avviso e deve tenere conto delle osservazioni.

2. Avviso di accertamento

Se il contraddittorio non porta a una definizione, l’amministrazione emette l’avviso di accertamento. L’atto deve contenere:

  • l’indicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi richiesti;
  • i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa;
  • il termine per proporre ricorso (60 giorni) e per pagare l’imposta (60 giorni con riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza);
  • l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento.

Se l’atto è privo di motivazione o non riporta le ragioni per cui sono state respinte le osservazioni del contribuente, è impugnabile. La Cassazione ha ribadito che la motivazione non può limitarsi al mero scostamento dai parametri: deve indicare le ragioni per cui l’ufficio ritiene inattendibili le argomentazioni del contribuente .

3. Accertamento con adesione

Prima di impugnare l’avviso, il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione, prevista dagli articoli 5‑bis e 6 del D.Lgs. 218/1997. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; la presentazione sospende i termini per l’impugnazione per 90 giorni. L’ufficio convoca il contribuente per concordare i maggiori imponibili, le sanzioni e le modalità di pagamento. I vantaggi:

  • riduzione a un terzo delle sanzioni;
  • rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (16 per somme superiori a 50.000 euro);
  • estinzione del contenzioso e impossibilità di subire azioni cautelari.

È però essenziale valutare se le pretese dell’ufficio sono fondate: accettando l’adesione si rinuncia al ricorso.

4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se il contribuente ritiene l’avviso infondato, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso nei mesi di agosto). Il ricorso va depositato telematicamente nel sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT), firmato digitalmente dall’avvocato. Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione della Corte di Giustizia Tributaria competente (in base alla residenza del contribuente);
  • i motivi di impugnazione (violazione di legge, difetto di motivazione, errori di calcolo, violazione del segreto professionale, mancanza di contraddittorio);
  • la richiesta di sospensione dell’atto, motivando il pericolo di danno grave e irreparabile (pignoramenti, fermi amministrativi). La sospensione può essere concessa dal Presidente della sezione con decreto.

Il processo tributario prevede che l’amministrazione depositi la propria costituzione in giudizio (entro 60 giorni dal ricorso). Si tengono poi la fase predecisoria (trattazione scritta) e l’udienza di discussione. La decisione di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza; la successiva impugnazione avviene davanti alla Corte di Cassazione per violazione di legge.

5. Pagamento e riscossione coattiva

Se il contribuente non paga né impugna l’atto entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo e l’ufficio iscrive a ruolo le somme. L’Agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) emette la cartella di pagamento; se non pagata entro 60 giorni, possono essere avviate azioni cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) ed esecutive (pignoramento dei conti correnti, stipendio, beni immobili). In questa fase l’avvocato può proporre istanze di rateizzazione o sospensione per motivi di illegittimità (ad esempio, pignoramento di somme impignorabili), o attivare procedure concorsuali.

6. Termini di decadenza

È importante conoscere i termini entro cui l’amministrazione può notificare l’avviso, perché la sua scadenza rende l’atto nullo:

SituazioneTermine per accertamentoRiferimento normativo
Dichiarazione presentata regolarmente31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (es.: per l’anno d’imposta 2020, termine 31 dicembre 2026)Art. 43, comma 1 D.P.R. 600/1973
Dichiarazione omessa o presentata oltre il termine31 dicembre del settimo anno successivo (es.: per l’anno d’imposta 2020, termine 31 dicembre 2028)Art. 43, comma 2 D.P.R. 600/1973
Notifica dell’avviso dopo invio di richiesta dati (questionario) ex art. 3231 dicembre del ottavo anno successivo (un anno in più)Art. 43, comma 3 D.P.R. 600/1973
Procedure di cooperazione internazionale31 dicembre del decimo anno successivoArt. 43, comma 3-bis D.P.R. 600/1973

Il termine può essere interrotto dalla notifica di atti interlocutori (inviti al contraddittorio) o dall’adesione; l’interruzione dilata la decadenza.

Difese e strategie legali per lo psicologo accertato

Verifica formale dell’atto

La prima difesa è analizzare se l’avviso rispetta le condizioni di legge:

  1. Motivazione completa: verificare se l’atto espone i fatti contestati e le norme violate; se riporta i conteggi; se riassume le controdeduzioni presentate nel contraddittorio e spiega perché sono state respinte. Una motivazione generica (ad esempio: “scostamento dagli ISA”) senza spiegare le ragioni concrete è illegittima .
  2. Contraddittorio: controllare se è stato rispettato l’art. 6‑bis: invito preventivo con almeno 60 giorni; verbale di contraddittorio; possibilità di depositare memorie. L’assenza di contraddittorio rende l’atto nullo.
  3. Sottoscrizione e competenza: l’avviso deve essere firmato dal dirigente competente. La mancanza di firma comporta nullità.
  4. Termine di decadenza: verificare se l’atto è stato notificato oltre i termini. In tal caso il ricorso può essere fondato sul vizio di decadenza.
  5. Notifica valida: controllare se l’atto è stato notificato con PEC o tramite ufficiale giudiziario all’indirizzo corretto; la notifica a indirizzo sbagliato è nulla.

Contestazione del metodo di accertamento

A seconda del metodo utilizzato, la difesa può prendere direzioni diverse.

1. ISA e studi di settore

  • Argomentare le ragioni dello scostamento: gli ISA sono basati su medie statistiche. Lo psicologo può documentare cause oggettive (lavoro part‑time, maternità, malattia, investimenti per aggiornamento professionale, consulenze pro bono, opere di beneficenza) che giustificano un reddito inferiore agli standard. In base alla Cassazione 9554/2024, l’assenza di contraddittorio rende nullo l’accertamento e la motivazione deve indicare perché le ragioni del contribuente non sono state accolte .
  • Dimostrare la peculiarità della clientela: alcune aree (psicologia dell’età evolutiva, psicoterapia low-cost) hanno tariffe più basse; l’ufficio deve tenerne conto.
  • Controllare le fonti dei dati: gli ISA sono alimentati dalle dichiarazioni dei contribuenti; eventuali errori o omissioni possono falsare il punteggio. È possibile chiedere la revisione.

2. Accertamento sintetico (redditometro)

  • Dimostrare la provenienza delle spese: il contribuente può provare che le spese contestate sono state sostenute con risparmi, donazioni da parenti, indennità non tassate, eredità. Le prove possono essere contabili, bancarie o testimoniali. Per esempio, l’acquisto dell’auto può essere stato finanziato con un prestito di un genitore; la ristrutturazione di casa può essere stata pagata con un mutuo intestato al coniuge.
  • Verificare l’aliquota di scostamento: l’accertamento sintetico si applica se la spesa supera del 20 % il reddito dichiarato per almeno due anni. In caso contrario l’avviso è illegittimo.
  • Controllare il DM 7 maggio 2024 e successive sospensioni: al momento della redazione (dicembre 2025) il redditometro è sospeso ma l’accertamento sintetico resta. È possibile contestare l’uso di tabelle non aggiornate o non pubblicate.

3. Accertamento analitico-induttivo

  • Dimostrare la completezza della contabilità: presentare registri IVA, parcelle, prospetti di cassa, ricevute dei pagamenti con POS o bonifici. Eventuali agende extrabooks devono essere spiegate come appunti non retributivi (ad esempio per prenotazioni o appunti di studio). Gli importi contanti devono essere documentati.
  • Presunzioni semplici e prova contraria: l’ufficio può ricavare i ricavi da elementi extra-contabili (ad esempio, numero di sedute registrate in un’agenda). Il contribuente può opporre la prova contraria anche presuntiva, come sancito dalla Cassazione 19574/2025: può calcolare una percentuale forfetaria di costi correlati ai ricavi presunti e chiederne la deduzione .
  • Contestare l’attendibilità delle presunzioni: se la Guardia di Finanza acquisisce un’agenda senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, i dati sono inutilizzabili . Se le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti (ad esempio, si basano su appunti generici o su stime senza riscontri) l’avviso è annullabile.

Difese procedurali e strumenti alternativi

  1. Istanza di autotutela: prima o anche dopo l’emissione dell’avviso, è possibile presentare all’ufficio un’istanza motivata di annullamento parziale o totale dell’atto per evidenti errori (scomputo di ricavi già tassati, errata applicazione delle sanzioni). L’amministrazione può annullare l’atto in tutto o in parte. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso.
  2. Definizione agevolata delle sanzioni (ravvedimento operoso): se l’irregolarità è riconosciuta e il contribuente decide di regolarizzarsi spontaneamente prima della notifica del verbale, può presentare dichiarazioni integrative e pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte (da un ottavo a un settimo del minimo). Il ravvedimento è previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e consente di sanare errori con grande risparmio.
  3. Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle: la Rottamazione quater (Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo capitale e spese: interessi, sanzioni e aggio vengono abbonati. Il “decreto Milleproroghe” 2025 ha riaperto i termini per la riammissione dei debitori decaduti: chi non ha pagato le rate 2024 può presentare domanda entro 30 aprile 2025 . La misura è stata prorogata per i residenti nei territori colpiti dall’alluvione (Legge 100/2023). Occorre rispettare le scadenze (rate fino al 2027) perché l’omesso pagamento comporta la perdita dei benefici. In caso di importi elevati, la rottamazione può essere combinata con un piano del consumatore per abbattere la quota residua.
  4. Saldo e stralcio (Legge 145/2018): previsto per i contribuenti in difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 euro). Consente di pagare le cartelle per imposte non versate con una percentuale del capitale variabile (16‑35 %); gli interessi e le sanzioni sono azzerati. I bandi per il saldo e stralcio sono stati riaperti nel 2019 e 2021; al momento (dicembre 2025) non è attiva una nuova finestra, ma il legislatore potrebbe riproporla.
  5. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019): la legge sul sovraindebitamento (“legge anti-suicidi”) consente al consumatore o professionista non fallibile di ristrutturare i debiti. Le procedure principali sono:
  6. Piano del consumatore: riservato a persone fisiche non imprenditori o a piccoli imprenditori; il debitore presenta al giudice un piano di pagamenti proporzionato al proprio reddito; non richiede l’approvazione dei creditori ma necessita del parere favorevole dell’OCC. Se il piano è omologato, le azioni esecutive sono sospese e, una volta completato, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione) .
  7. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede il consenso della maggioranza dei creditori. Consente di falcidiare i debiti con il voto favorevole del 60 % (o percentuale diversa a seconda del Codice della crisi). È adatto ai professionisti con un patrimonio da salvaguardare.
  8. Liquidazione controllata del patrimonio: se il debitore non può proporre un piano, può chiedere la liquidazione dei beni. Un liquidatore nomina un professionista che vende i beni e ripartisce il ricavato; alla fine il debitore è esdebitato.

La Legge 3/2012 prevede la nomina di un gestore della crisi designato dall’OCC; l’Avv. Monardo ricopre tale ruolo e può assistere lo psicologo in tutte le fasi. 6. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 conv. in Legge 147/2021): permette all’imprenditore (anche individuale) in stato di crisi di chiedere la nomina di un esperto negoziatore, che aiuta a trovare un accordo con i creditori. L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può gestire trattative con l’Agenzia delle Entrate per ristrutturare i debiti fiscali.

  1. Transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII): nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione è possibile proporre all’erario il pagamento parziale dei tributi e l’abbattimento delle sanzioni. Se la proposta garantisce il recupero di una somma non inferiore a quella ottenibile con l’alternativa liquidatoria, l’Agenzia può approvare. Recenti prassi (risoluzioni dell’Agenzia e pronunce di giurisprudenza) hanno riconosciuto ampia flessibilità.

Errori comuni da evitare

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio: non presentarsi alla convocazione o non rispondere alle richieste di documenti espone al rischio che l’ufficio consideri ammessi i fatti contestati. È fondamentale partecipare e motivare le differenze.
  2. Consegnare documenti senza anonimizzare i dati dei pazienti: la normativa sulla privacy e sul segreto professionale impone di cancellare nomi, indirizzi e dati sanitari. Consegnare cartelle cliniche integrali espone a responsabilità disciplinari e penali.
  3. Tenere una contabilità approssimativa: la mancanza di registri, l’utilizzo di blocchetti ricevute generiche e l’uso eccessivo del contante favoriscono l’applicazione dell’accertamento induttivo. È essenziale emettere fatture elettroniche e registrare tutte le entrate.
  4. Accettare l’accertamento senza valutarlo: firmare un verbale o aderire senza consulenza può comportare il pagamento di importi non dovuti e pregiudicare la difesa. È opportuno sempre valutare la legittimità dell’atto prima di aderire.
  5. Confondere rottamazione e definizione agevolata con il condono totale: la rottamazione quater abbuona interessi e sanzioni ma non il capitale. Non pagare le rate comporta la decadenza dai benefici e il ripristino dell’intero debito.

Tabelle riepilogative

Principali norme e garanzie

NormativaOggettoContenuto essenzialeFonte
Art. 32 D.P.R. 600/1973Poteri degli ufficiPossibilità di accessi, inviti, questionari; richieste a banche; basare l’accertamento sui prelievi non giustificatiD.P.R. 600/1973
Art. 33 D.P.R. 600/1973Accessi e verificheAccessi autorizzati dal capo ufficio; obbligo di rispettare il segreto professionale; per luoghi adibiti ad abitazione serve autorizzazione del PMD.P.R. 600/1973
Art. 38 D.P.R. 600/1973Accertamento sinteticoDeterminazione del reddito sulla base delle spese; si applica se le spese superano del 20 % il reddito dichiarato; contraddittorio obbligatorioD.P.R. 600/1973; DM 7 maggio 2024
Art. 39 D.P.R. 600/1973Accertamento analitico-induttivoRicostruzione del reddito con presunzioni semplici in caso di contabilità parzialmente inattendibile; onere della prova contraria a carico del contribuenteD.P.R. 600/1973
Art. 6-bis L. 212/2000Contraddittorio obbligatorioL’avviso con pretesa tributaria deve essere preceduto da contraddittorio informato; 60 giorni per rispondere; sospensione dei termini di decadenzaLegge 212/2000, introdotto da L. 213/2023
Art. 7-quater L. 212/2000Inutilizzabilità di prove illegittimeLe informazioni acquisite in violazione di norme o del segreto professionale non possono essere usateLegge 212/2000
Art. 13 D.Lgs. 472/1997Ravvedimento operosoConsente di regolarizzare le violazioni pagando imposte e sanzioni ridotte
L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019Crisi da sovraindebitamentoPrevedono piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio; sospensione delle azioni esecutive e esdebitazione finale
Legge 197/2022 art. 1 commi 231‑252Rottamazione quaterDefinizione agevolata per i carichi affidati tra 1/1/2000 e 30/6/2022; pagamento del solo capitale; sanzioni e interessi azzerati; riammissione entro 30/4/2025
D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021Composizione negoziata della crisiIntroduce l’esperto negoziatore per trattare con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate

Termini processuali e scadenze

FaseTermineNote
Invito al contraddittorio15 giorni per rispondere ai questionari (ISA) / 60 giorni per atti ex art. 6‑bisLa mancata risposta non impedisce l’accertamento ma indebolisce la difesa
Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione30 giorni dalla notifica dell’avvisoSospende per 90 giorni il termine per il ricorso
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avvisoIl termine è sospeso dal 1° al 31 agosto
Appello60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado
Rottamazione quater – domanda di riammissione30 aprile 2025Termini prorogati per alluvione (3 mesi in più)
Piano del consumatoreTermine fisso per presentare la domanda presso l’OCCSuccessivo esame del giudice; sospende le procedure esecutive

Sanzioni applicabili

ViolazioneSanzioneNorme
Omessa o infedele dichiarazione dei redditiSanzione dal 90 % al 180 % della maggiore imposta accertataArt. 1 comma 2 D.Lgs. 471/1997
Omissione di fattureSanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta relativaArt. 6 D.Lgs. 471/1997
Mancata presentazione di documenti al contraddittorioSanzione minima ma comporta la perdita della possibilità di prova
Inottemperanza a richieste di dati o documentiSanzione amministrativa da 250 a 2.000 euroArt. 32 comma 1 n. 3 D.P.R. 600/1973

Agevolazioni e benefici

StrumentoBeneficio
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a un terzo; rateizzazione; sospensione delle azioni cautelari
Ravvedimento operosoRiduzione delle sanzioni fino a un decimo del minimo; interessi legali
Rottamazione quaterPagamento del solo capitale; cancellazione di interessi, sanzioni e aggio; rateizzazione fino a 5 anni
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneBlocco delle azioni esecutive; pagamento sostenibile; esdebitazione finale
Composizione negoziataPossibilità di rinegoziare con i creditori; sospensione degli obblighi contabili in certi casi

Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è un avviso di accertamento?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la rettifica del reddito o dell’imposta, indicando le ragioni e le somme dovute. Deve essere motivato e preceduto, quando previsto, dal contraddittorio.
  2. Quali sono i diritti dello psicologo durante una verifica fiscale?
    Lo psicologo ha diritto al segreto professionale, quindi può rifiutarsi di consegnare agende o cartelle cliniche senza un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica; ha diritto al contraddittorio (art. 6‑bis) con almeno 60 giorni per fornire spiegazioni; ha diritto a una motivazione completa dell’atto e a essere assistito da un professionista.
  3. Cosa devo fare se ricevo un invito al contraddittorio?
    È fondamentale partecipare. Raccogliere la documentazione, nominare un avvocato e un commercialista, preparare una memoria con le giustificazioni dei ricavi e dei costi. Presentarsi con puntualità e richiedere copia del verbale.
  4. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
    60 giorni dalla notifica; il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto. Se si presenta l’istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni.
  5. Posso dedurre costi anche se non ho conservato le fatture?
    Sì. La Cassazione ha riconosciuto che nell’accertamento analitico-induttivo il contribuente può opporre una prova presuntiva dei costi, deducendo una percentuale forfetaria calcolata sui ricavi presunti . Occorre tuttavia dimostrare, anche con indizi, che i costi sono stati sostenuti (ad esempio, contratti con collaboratori, consumi di energia, noleggio strumenti). Nel dubbio è opportuno ricostruire il valore medio dei costi.
  6. Cosa succede se non rispondo all’invito a comparire?
    L’ufficio può emettere l’avviso senza considerare le tue giustificazioni. Ciò non impedisce la difesa, ma rende più difficile dimostrare la correttezza dei dati. È sempre consigliato rispondere.
  7. La Guardia di Finanza può esaminare la mia agenda degli appuntamenti?
    Solo se ottiene un’autorizzazione motivata dal Procuratore della Repubblica e solo dopo che il professionista ha opposto il segreto professionale . Senza autorizzazione, le annotazioni sono inutilizzabili.
  8. Gli Indici di affidabilità (ISA) possono giustificare da soli un avviso di accertamento?
    No. La Cassazione (ordinanza 9554/2024) ha ribadito che l’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore o sugli ISA è nullo se non preceduto da contraddittorio e se non motivato adeguatamente . Gli ISA sono presunzioni semplici che devono essere adattate alla realtà del contribuente.
  9. È possibile rateizzare le somme dovute?
    Sì. In sede di accertamento con adesione si può ottenere la rateizzazione fino a otto rate trimestrali; dopo l’emissione della cartella di pagamento si può chiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione (fino a 72 rate mensili, o 120 in caso di comprovata difficoltà).
  10. Cosa accade se non pago le rate della rottamazione?
    Si decade dal beneficio e ritornano dovuti gli importi originari (capitale, sanzioni, interessi, aggio). I versamenti effettuati sono considerati acconto. È quindi essenziale rispettare le scadenze .
  11. Quando conviene aderire a un accertamento con adesione?
    Quando l’atto è fondato su elementi difficilmente contestabili (ad esempio, omissione di fatture o incassi in contanti accertati) e si vuole evitare un contenzioso lungo e costoso. L’adesione consente una riduzione consistente delle sanzioni e una rateizzazione.
  12. Posso chiedere l’annullamento di un avviso illegittimo senza andare in giudizio?
    Sì. Si può presentare un’istanza di autotutela motivata all’ufficio che ha emesso l’atto. Se l’errore è evidente (vizio di decadenza, calcolo errato), l’ufficio può annullare l’atto. Tuttavia, l’autotutela è discrezionale e non sospende i termini per il ricorso.
  13. Cosa succede se ho pagato in contanti alcuni compensi senza emettere fattura?
    L’omessa fatturazione espone a sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta. Se la contabilità risulta parzialmente inattendibile, l’ufficio può ricostruire i ricavi presunti e applicare il metodo analitico-induttivo. È consigliabile regolarizzare la posizione tramite dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso.
  14. Il pagamento tramite POS e la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria mi tutelano?
    L’utilizzo del POS e l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dimostrano la correttezza della registrazione dei compensi. Tuttavia non escludono automaticamente i controlli: l’ufficio può contestare discordanze tra quanto trasmesso e quanto dichiarato. È fondamentale conservare le quietanze e le dichiarazioni.
  15. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Nel piano del consumatore non serve il consenso dei creditori: è il giudice che valuta la sostenibilità del piano. L’accordo di ristrutturazione, invece, richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori; è più flessibile per le imprese e i professionisti con molti debiti. Entrambe le procedure garantiscono l’esdebitazione a fine percorso .
  16. Posso ottenere la cancellazione totale dei debiti?
    La cancellazione totale (esdebitazione) è prevista a condizione che il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione siano regolarmente eseguiti. Se il debitore prova di aver destinato tutte le risorse disponibili al pagamento e di non aver commesso atti di frode, il giudice dichiara l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati .
  17. Cosa comporta l’apertura della procedura di composizione negoziata?
    La composizione negoziata consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore. Durante la procedura alcune azioni esecutive e misure cautelari sono sospese; il debitore mantiene la gestione dell’impresa ma sotto vigilanza. È utile quando si prevede di poter risanare la posizione con accordi e piani di pagamento.
  18. Come posso tutelarmi se l’ufficio usa dati ottenuti da terzi?
    L’amministrazione può utilizzare dati provenienti da banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni solo se li acquisisce nel rispetto delle norme (art. 32, 33). Se ritieni che dati riservati (ad esempio, estratti conto) siano stati utilizzati senza autorizzazione o senza contraddittorio, puoi eccepire l’inutilizzabilità delle prove e chiederne l’esclusione.
  19. È possibile chiedere il rinvio del pagamento per gravi motivi?
    Sì. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo per comprovate difficoltà (fino a 72 rate, prorogabili a 120). In caso di situazioni di particolare gravità (malattia, calamità) l’ufficio può concedere sospensioni. È opportuno allegare documentazione medica o certificazioni.
  20. Chi paga le spese di giudizio se vinco il ricorso?
    Se il ricorso è accolto, la Corte condanna l’amministrazione al rimborso delle spese legali; l’importo è determinato secondo i parametri del D.M. 55/2014. Se il ricorso è solo parzialmente accolto, le spese possono essere compensate.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Accertamento ISA per psicologo con punteggio basso

Il Dott. Marco è uno psicologo libero professionista. Nel 2023 dichiara un reddito di 30.000 euro ma ottiene un punteggio ISA di 4 su 10, inferiore alla soglia di affidabilità. L’Agenzia delle Entrate lo convoca per spiegare lo scostamento. Ecco come può difendersi:

  1. Raccolta documenti: Marco raccoglie le parcelle emesse, le ricevute POS, gli estratti del sistema Tessera Sanitaria e un prospetto delle spese sostenute per corsi di aggiornamento (circa 5.000 euro). Dimostra di aver lavorato part‑time per maternità e di aver offerto sessioni pro bono a un’associazione.
  2. Contraddittorio: durante l’incontro espone che il punteggio basso dipende dal ridotto numero di sedute; presenta i contratti di consulenza con scuole e cooperative sociali a tariffe ridotte; produce certificati che documentano le malattie dei figli. Chiede che gli indicatori siano adeguati alla sua realtà.
  3. Esito: l’ufficio, tenuto a motivare il provvedimento, riconosce le circostanze e chiude l’accertamento con adesione, riducendo l’imposta e le sanzioni. Se l’ufficio ignorasse le sue osservazioni e fondasse l’avviso solo sullo scostamento dagli ISA, Marco potrebbe impugnare l’atto basandosi sulla giurisprudenza 9554/2024 .

Esempio 2 – Accertamento sintetico (redditometro) per acquisto auto di lusso

La Dott.ssa Paola, psicoterapeuta, nel 2022 dichiara un reddito di 35.000 euro ma nel 2023 acquista un’auto di lusso da 70.000 euro in contanti e sostiene spese elevate per viaggi all’estero e scuola privata dei figli. L’ufficio avvia un accertamento sintetico:

  1. Calcolo del redditometro: secondo le tabelle (DM 7 maggio 2024) le spese della famiglia ammontano a 80.000 euro annui. La differenza con il reddito dichiarato è del 128 %. Poiché lo scostamento supera il 20 % per due anni consecutivi, si configura l’accertamento sintetico.
  2. Difesa: Paola spiega che l’auto è stata pagata con una donazione del padre (produce atto notarile); le spese dei viaggi sono state sostenute dal coniuge che ha un reddito elevato; le rate della scuola privata sono state pagate con un prestito. Dimostra inoltre di avere risparmi accumulati negli anni precedenti. Presenta estratti conto bancari e contratti di donazione.
  3. Esito: l’amministrazione riconosce le giustificazioni e riduce la pretesa. Se non lo facesse, il ricorso potrebbe far annullare l’accertamento perché l’ufficio non può attribuire a Paola spese sostenute da terzi e perché il redditometro richiede un contraddittorio effettivo.

Esempio 3 – Accertamento analitico‑induttivo con agenda sequestrata

Lo psicologo Giovanni non emette fatture per alcune sedute in contanti. Durante un accesso, la Guardia di Finanza trova un’agenda con appunti (“S. – 50 € contanti”). Giovanni oppone il segreto professionale, ma gli agenti acquisiscono l’agenda senza autorizzazione della Procura. L’Agenzia emette un avviso di accertamento induttivo.

  1. Violazione del segreto: secondo l’art. 52 D.P.R. 633/1972 l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è necessaria e deve essere specifica e successiva all’opposizione . L’assenza rende inutilizzabili i dati. Giovanni può eccepire la violazione nel ricorso.
  2. Presunzioni non gravi: l’ufficio basa l’accertamento su presunzioni (numero di appuntamenti in agenda × tariffa media). Tuttavia l’agenda non indica i pagamenti; alcuni appunti si riferiscono a colloqui gratuiti. Le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti .
  3. Controdeduzioni: Giovanni presenta la propria contabilità, elenca i pazienti che hanno pagato tramite POS, dimostra che gli appunti in contanti si riferivano a sedute gratuite o di prova. Chiede in via subordinata l’applicazione della deduzione forfetaria dei costi come da ordinanza 19574/2025 .
  4. Esito: la Corte accoglie il ricorso annullando l’avviso per inutilizzabilità delle prove e mancanza di presunzioni gravi; in subordine riduce l’imposta applicando la deduzione presuntiva.

Conclusione

L’accertamento fiscale non è una condanna anticipata ma un procedimento amministrativo che deve rispettare rigorosamente le norme e le garanzie del contribuente. Per uno psicologo, la posta in gioco riguarda non solo la propria finanza ma anche l’inviolabilità del segreto professionale e della relazione terapeutica. Come abbiamo visto, le fonti normative (D.P.R. 600/1973, Statuto del contribuente, Legge 212/2000), le recenti riforme sul contraddittorio e la giurisprudenza più aggiornata (Cass. 9554/2024 , Cass. 19669/2024 , Cass. 19574/2025 , Cass. 17228/2025 ) offrono molteplici strumenti di difesa. La motivo azione dell’atto, il rispetto del contraddittorio, la correttezza delle presunzioni e la tutela del segreto sono i perni su cui impostare un ricorso vincente.

Agire tempestivamente è determinante: presentarsi all’invito, raccogliere la documentazione, contestare la legittimità dell’atto e valutare le opzioni (adesione, ricorso, autotutela, rottamazione, piano del consumatore). Un professionista esperto sa individuare gli errori dell’amministrazione e proporre la soluzione più vantaggiosa, anche combinando procedure fiscali e strumenti di gestione della crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa in materia tributaria: analisi dell’atto, difesa nel contraddittorio, ricorsi e istanze, trattative con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della riscossione, predisposizione di piani di rientro e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di cassazionista, alle competenze di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo è in grado di rappresentarti in ogni fase del procedimento e di trovare soluzioni efficaci per bloccare pignoramenti, ipoteche e cartelle esattoriali.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che le sanzioni diventino definitive: la difesa vincente comincia dal primo giorno.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!