Accertamento fiscale a un installatore di colonnine di ricarica auto: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’evoluzione della mobilità elettrica e l’obiettivo di decarbonizzazione fissato dall’Unione Europea hanno portato a un forte aumento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. In Italia gli installatori e gestori di colonnine di ricarica accessibili al pubblico sono soggetti a obblighi fiscali sempre più stringenti: devono memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con dispositivi certificati, conservare documentazione contabile, applicare l’IVA corretta e rispettare le norme sul trattamento dei dati. La violazione di tali obblighi espone l’operatore al rischio di ispezioni, accessi e avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, con conseguenti sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali.

Questo articolo è stato scritto a dicembre 2025 per fornire un quadro completo e aggiornato su come un installatore di colonnine di ricarica possa affrontare e difendersi efficacemente da un accertamento fiscale. L’analisi si basa su fonti normative (Legge 212/2000, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 127/2015, D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 14/2019, Legge 3/2012, decreti legge più recenti) e sulle più recenti sentenze della Corte di cassazione (ordinanze n. 5317/2024, 8361/2025, 27138/2025, 7552/2025 e altre) che hanno delineato i diritti del contribuente e i limiti dell’azione accertativa.

L’attenzione si concentra sul punto di vista del debitore contribuente: gli installatori devono sapere quali sono i loro diritti durante una verifica, quali vizi possono invalidare un avviso di accertamento, quando è possibile accedere a definizioni agevolate (rottamazioni, ravvedimenti, accordi di ristrutturazione), come utilizzare l’accertamento con adesione o proporre ricorsi e opposizioni, e in che modo pianificare un’eventuale rateizzazione del debito.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obblighi fiscali per gli installatori di colonnine di ricarica

Gli operatori che installano e gestiscono colonnine di ricarica pubbliche per veicoli elettrici rientrano tra i soggetti che effettuano prestazioni di servizi al minuto e sono, quindi, in molti casi, esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (art. 22 D.P.R. 633/1972). Le operazioni effettuate tramite colonnine sono assimilate alle vendite tramite distributori automatici. La normativa principale è il D.Lgs. 127/2015 che ha introdotto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

1.1.1 Definizione di distributore automatico e applicazione agli impianti di ricarica

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Risoluzione n. 116/E del 20 dicembre 2016 e successivo Interpello n. 149 del 2019, che le colonnine di ricarica accessibili al pubblico sono distributori automatici ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015. Un distributore automatico è un apparato caratterizzato da tre elementi:

  • un sistema di pagamento che consente l’identificazione del corrispettivo (moneta elettronica, carte, app);
  • un sistema elettronico con processore e memoria per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi;
  • un erogatore di beni o servizi che fornisce il prodotto o la prestazione .

Le colonnine di ricarica in libera fruizione rispondono a questi requisiti, pertanto i corrispettivi devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Se invece la colonnina è data in uso esclusivo a un singolo cliente e la prestazione è fatturata, l’obbligo di corrispettivi telematici non si applica .

1.1.2 Evoluzione normativa (2017‑2025)

Dal 1° aprile 2017 la memorizzazione e trasmissione telematica è obbligatoria per i distributori automatici e le colonnine pubbliche. La Legge di Bilancio 2018 e il D.L. 119/2018 hanno esteso l’obbligo alla generalità dei commercianti dal 2020, prevedendo registratori telematici o software certificati. Nel Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è stata ribadita l’obbligatorietà per le colonnine e prevista la possibilità di utilizzare soluzioni software certificate integrate con sistemi di pagamento e di trasmissione . Il D.Lgs. 127/2015 è stato modificato nel 2025 con l’introduzione del comma 1‑ter: la registrazione e la trasmissione devono avvenire anche quando l’utente non è identificato, con modalità che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate; la violazione è sanzionata secondo gli artt. 6, comma 2‑bis, e 11, comma 2‑quinquies del D.Lgs. 471/1997 .

1.1.3 Sanzioni per omessa memorizzazione e trasmissione

L’art. 6, comma 2‑bis, del D.Lgs. 471/1997 punisce l’omessa o tardiva memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi con una sanzione pari al 70 % dell’IVA relativa all’operazione (fino al 31 agosto 2024 la sanzione era pari al 90 %), con minimo 300 euro . Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, è applicata una sanzione fissa di 100 euro per ogni invio irregolare (massimo 1.000 euro per trimestre). È possibile ridurre le sanzioni tramite il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come confermato dalla Ravvedimento speciale per le violazioni commesse fra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 .

1.2 Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce i principi fondamentali che regolano le verifiche e gli accertamenti. Per gli installatori di colonnine di ricarica, spesso piccoli imprenditori, la conoscenza di questi diritti è essenziale.

1.2.1 Diritti durante accessi e verifiche (art. 12)

L’art. 12 garantisce che gli accessi e le ispezioni presso la sede dell’attività avvengano in modo rispettoso e proporzionato: devono essere effettuati solo se vi sono concreti elementi investigativi, durante gli orari di apertura e minimizzando l’intrusione . Il contribuente deve essere informato subito delle motivazioni della verifica, dell’oggetto dell’accertamento, del suo diritto a farsi assistere da un professionista e dei diritti e doveri previsti dalla legge .

Gli ispettori non possono permanere nei locali oltre trenta giorni lavorativi (60 per contabilità complesse), salvo proroga motivata . Al termine delle operazioni viene rilasciato un processo verbale di constatazione (PVC). Il comma 7 (tuttora applicabile nonostante modifiche processuali) prevede che il contribuente abbia sessanta giorni per presentare osservazioni prima che l’Ufficio emetta l’avviso di accertamento; salvo casi di particolare urgenza, l’avviso non può essere emesso prima della scadenza del termine .

1.2.2 Obbligo di motivazione (art. 7)

L’art. 7 dello Statuto impone che ogni atto dell’amministrazione finanziaria sia motivato; deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto. Se l’atto richiama altri documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti, altrimenti l’atto è nullo . Non è consentito integrare successivamente la motivazione con nuovi elementi o documenti se non con un nuovo atto . Ogni avviso deve indicare l’ufficio che lo ha emesso, il responsabile del procedimento, l’autorità competente a ricevere il ricorso e il termine per impugnarlo .

1.3 Presunzioni e prove nel procedimento di accertamento

La verifica dei corrispettivi delle colonnine può avvenire in diversi modi: accesso diretto, analisi dei flussi telematici, controlli incrociati, indagini bancarie. La normativa tributaria prevede presunzioni legali che agevolano l’amministrazione finanziaria ma danno al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

1.3.1 Presunzione sui versamenti bancari (art. 32 DPR 600/1973)

Secondo l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, i versamenti e prelevamenti effettuati sul conto bancario del contribuente sono considerati ricavi o compensi non dichiarati quando il contribuente non ne indica la provenienza. La Cassazione ha chiarito che questa presunzione vale per tutti i contribuenti, non solo per gli imprenditori: la Corte ha affermato che il concetto di «imprenditore» in ambito fiscale è autonomo e non richiede la struttura organizzativa prevista dal codice civile . Un’ulteriore ordinanza del 2024 (Cass. 5317/2024) ha ribadito che il contribuente deve fornire prova analitica per dimostrare che ogni versamento non è imponibile; il giudice tributario deve valutare le prove in modo rigoroso, pena l’annullamento dell’atto .

I prelevamenti sono presunti compensi solo per gli imprenditori, come chiarito dalla Corte costituzionale e confermato dalla Cassazione .

1.3.2 Contraddittorio endoprocedimentale e onere della prova

Per i tributi armonizzati (es. IVA) esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: se l’amministrazione viola tale obbligo, l’atto è invalido solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto far valere (cosiddetta prova di resistenza). Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 2795 del 5 febbraio 2025 e con altre pronunce (ad es. Cass. 7552/2025), nelle quali si sottolinea che il contraddittorio è richiesto solo per i tributi armonizzati e non per gli accertamenti a tavolino che non prevedono accessi .

L’importanza della prova di resistenza emerge anche nell’ordinanza n. 8361 del 30 marzo 2025: la Corte ha precisato che basta un verbale di accesso per far decorrere i 60 giorni; la mancata emissione del PVC non rende nullo l’atto se l’accesso è stato mirato e il contribuente ha avuto tempo per presentare osservazioni . È quindi fondamentale documentare fin da subito quali documenti e deduzioni si intendono proporre, così da dimostrare che l’atto emesso prima del termine ha leso il diritto di difesa.

1.4 Altre fonti normative rilevanti

  • D.P.R. 600/1973: disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Prevede varie forme di accertamento (analitico, sintetico, induttivo) e consente all’Ufficio di basarsi su presunzioni semplici e legali. Fissa il termine ordinario di decadenza per notificare l’accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
  • D.P.R. 633/1972: regola l’IVA. L’art. 22 esenta dall’obbligo di fattura le operazioni al minuto; art. 54 prevede l’accertamento sulla base dei corrispettivi; art. 60 stabilisce i termini di decadenza per l’azione accertativa.
  • D.Lgs. 218/1997: introduce l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale; consente di definire la controversia riducendo le sanzioni. L’art. 12 prevede che l’istanza vada presentata prima di proporre ricorso e nel termine per impugnare l’avviso; sospende i termini per 90 giorni e, una volta perfezionata, rende inefficace l’atto . L’art. 14 disciplina la conciliazione giudiziale; l’art. 8 consente il pagamento rateale (fino a 8 rate trimestrali, 16 per importi > 50.000 euro) .
  • D.Lgs. 471/1997 e 472/1997: prevedono le sanzioni amministrative e il ravvedimento operoso. Le violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sono state aggiornate nel 2024‑2025 .
  • Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e Legge 3/2012: offrono strumenti di composizione della crisi e esdebitazione per soggetti sovraindebitati, utili anche all’installatore che non riesce a far fronte ai debiti tributari.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

Quando l’installatore riceve un avviso di accertamento o una richiesta di documentazione, è essenziale capire quali sono le fasi del procedimento e quali azioni intraprendere. Di seguito una guida operativa.

2.1 Ricezione dell’avviso di accesso o invito al contraddittorio

  1. Ricezione del preavviso o “invito al contraddittorio”: l’Ufficio può inviare una comunicazione preventiva per chiedere chiarimenti o invitare il contribuente a presentarsi. È consigliabile rispondere entro il termine indicato, fornendo la documentazione richiesta, eventualmente con l’assistenza di un professionista.
  2. Accesso presso la sede dell’attività: se gli agenti (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) si presentano presso la sede, devono esibire l’ordine di accesso e informare il contribuente dei motivi e dei diritti (art. 12 Statuto). L’installatore può farsi assistere dal proprio consulente che può essere contattato anche telefonicamente durante l’accesso . È opportuno collaborare, evitando comportamenti ostruzionistici che possano portare a sanzioni penali.
  3. Redazione del verbale di accesso: al termine dell’ispezione viene redatto un verbale che documenta le operazioni compiute e le irregolarità riscontrate. Anche un accesso breve e mirato, ad esempio per acquisire la documentazione del registratore telematico, può far decorrere i 60 giorni per presentare osservazioni . Verificare che il verbale contenga la data e l’indicazione dei motivi.

2.2 Fase delle osservazioni (60 giorni)

Dalla data del verbale o del processo verbale di constatazione (PVC) decorre un termine perentorio di 60 giorni entro cui il contribuente può presentare osservazioni e richieste di chiarimenti all’Ufficio. Le osservazioni possono evidenziare errori di fatto, fornire documenti giustificativi e contestare l’interpretazione dell’amministrazione. È consigliabile:

  • Inviare la memoria tramite PEC o consegnarla all’ufficio protocollando il ricevimento.
  • Richiedere copia degli atti richiamati ma non allegati (art. 7 Statuto) .
  • Precisare, in caso di tributi armonizzati (IVA), quali elementi si sarebbero potuti far valere se si ritiene violato il contraddittorio (prova di resistenza) .

2.3 Emissione dell’avviso di accertamento

Dopo la scadenza dei 60 giorni, o anche prima nei casi di urgenza motivata, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivatamente redatto, indicare le norme violate, gli imponibili accertati e il calcolo dell’imposta e delle sanzioni. Devono essere allegati tutti i documenti richiamati, come il PVC, i questionari, le comunicazioni di irregolarità, gli estratti conto, altrimenti l’atto è annullabile . L’avviso è notificato al contribuente via posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata A/R.

2.4 Termini per impugnare e sospensione dei termini

L’avviso deve indicare il termine per ricorrere (60 giorni dalla notifica) e l’autorità giudiziaria competente (Commissione di giustizia tributaria – C.G.T.). È possibile anche proporre l’accertamento con adesione che sospende il termine per 90 giorni .

Una volta ricevuto l’avviso:

  • Valutare se presentare istanza di accertamento con adesione: la domanda va presentata entro il termine per ricorrere; la sospensione opera anche se il contribuente non si presenta all’invito . La procedura consente di negoziare con l’Ufficio riducendo le sanzioni fino a un terzo.
  • Se l’istanza non viene presentata o non va a buon fine, è possibile proporre ricorso alla C.G.T. entro 60 giorni (al netto dei periodi di sospensione). Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato telematicamente tramite il portale della giustizia tributaria.
  • Valutare la possibilità di rateizzare l’imposta accertata: l’avviso di accertamento ha natura di titolo esecutivo, quindi, se non impugnato, l’imposta è iscritta a ruolo e riscossa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER). La rateizzazione può essere chiesta a partire da 120 giorni dall’iscrizione a ruolo o, in alcuni casi, durante la fase di adesione.

2.5 Controlli incrociati e verifiche documentali

Oltre agli accessi fisici, l’amministrazione finanziaria può effettuare controlli incrociati sui dati trasmessi telematicamente dalle colonnine. In caso di incongruenze tra i corrispettivi memorizzati e quelli dichiarati, l’ufficio può emettere un avviso bonario o procedere con l’accertamento. È importante conservare i log delle transazioni, le copie dei report inviati all’Agenzia delle Entrate e le fatture emesse ai clienti. Qualora l’installatore gestisca colonnine per conto di terzi, deve verificare le clausole contrattuali sulla responsabilità fiscale.

2.6 Termini di decadenza dell’azione accertativa

L’amministrazione deve rispettare termini precisi per notificare l’avviso di accertamento:

  • Imposte sui redditi: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di dichiarazione omessa o nulla).
  • IVA: 31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo in caso di omessa dichiarazione), ai sensi dell’art. 57 D.P.R. 633/1972.
  • Per le violazioni riguardanti la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, il termine è generalmente 5 anni per l’emanazione delle sanzioni.

Se la notifica avviene oltre tali termini, il contribuente può eccepire la decadenza dell’azione accertativa.

3. Difese e strategie legali

La strategia migliore dipende dal tipo di atto ricevuto, dalla natura delle irregolarità contestate e dalla situazione economica del contribuente. In questa sezione esaminiamo le principali linee difensive e gli strumenti operativi.

3.1 Verificare la legittimità dell’accesso e del processo verbale

L’avviso di accertamento che trae origine da un accesso è nullo se l’accesso stesso è illegittimo (es. mancanza di autorizzazione, violazione dei termini). È opportuno verificare:

  • Autorizzazione dell’accesso: deve essere emessa dal capo dell’ufficio o dal Procuratore della Repubblica per le verifiche domiciliari.
  • Rispetto delle modalità: l’accesso deve avvenire in orari compatibili con l’attività, deve essere motivato e notificato al contribuente.
  • Durata dell’accesso: la permanenza negli uffici non può superare i 30 giorni (o 60 in casi complessi), a meno che non sia concessa proroga motivata .
  • Consegna del verbale: deve essere rilasciato il verbale di accesso; la giurisprudenza ha precisato che il verbale è sufficiente per far decorrere il termine di 60 giorni anche se non vi è un formale PVC .

Se uno di questi elementi è mancante, l’atto successivo può essere impugnato per violazione dell’art. 12, comma 7, Statuto.

3.2 Contestare la motivazione dell’avviso

Grazie all’art. 7 della Legge 212/2000, il contribuente può far valere la carenza di motivazione se l’avviso non espone i fatti in modo chiaro e comprensibile. L’atto è viziato se:

  • richiama atti non allegati (ad esempio, verbali o report dei registratori telematici) ;
  • non indica il responsabile del procedimento, l’autorità cui ricorrere o il termine per impugnare ;
  • contiene un riferimento generico a presunzioni senza spiegare l’iter logico (es. presunzione da versamenti bancari senza indicare i conti e le causali );
  • integra la motivazione successivamente con nuovi documenti, in violazione del divieto di integrazione postuma .

Una motivazione insufficiente può portare all’annullamento dell’avviso in via giudiziale.

3.3 Opporsi alla presunzione di corrispettivi non dichiarati

Quando l’accertamento si fonda su versamenti bancari, la difesa principale consiste nel fornire prova analitica della provenienza di ciascun movimento (es. rimborsi di costi anticipati, apporti di soci, prestiti, transazioni non tassabili). La Cassazione ha stabilito che il contribuente deve documentare ogni operazione , altrimenti la presunzione non è superata. Per i prelevamenti la presunzione vale solo per le imprese , quindi l’installatore non imprenditore può eccepire l’inapplicabilità.

In presenza di corrispettivi telematici, occorre dimostrare che i dati trasmessi corrispondono a quelli memorizzati e che eventuali errori sono dovuti a malfunzionamenti del sistema; conviene richiedere la perizia del costruttore dei registratori telematici.

3.4 Dimostrare la violazione del contraddittorio e la prova di resistenza

Per l’IVA e gli altri tributi armonizzati, l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente prova che avrebbe potuto presentare deduzioni decisive . Nelle difese:

  • Documentare quali prove non sono state considerate (es. contratti di servizio, report di colonnine, documenti bancari).
  • Dimostrare che, se prese in esame, tali prove avrebbero portato a un accertamento inferiore o nullo.
  • Evidenziare eventuali richieste di accesso agli atti inevase.

La Cassazione ha più volte escluso l’obbligo di contraddittorio per gli accertamenti a tavolino (senza accessi) , quindi occorre distinguere il tipo di verifica.

3.5 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento che consente al contribuente di definire l’accertamento prima del contenzioso. La procedura è disciplinata dagli artt. 6‑12 del D.Lgs. 218/1997. I passaggi principali:

  1. Richiesta: va presentata entro il termine per impugnare l’avviso e prima del ricorso. La richiesta sospende il termine per 90 giorni .
  2. Convocazione: l’ufficio deve convocare il contribuente entro 15 giorni; se non convoca, l’istanza si intende respinta e il termine riprende a decorrere. Anche se il contribuente non si presenta alla convocazione, la sospensione dei termini opera ugualmente .
  3. Negoziazione: nella sede dell’Ufficio si discute dell’imponibile, della base imponibile e delle sanzioni. Si possono produrre documenti, contestare le presunzioni e concordare un importo inferiore.
  4. Atto di adesione: se le parti raggiungono un accordo, l’Ufficio redige l’atto in due copie. Il contribuente deve versare l’imposta dovuta entro 20 giorni, con possibilità di rateizzazione (8 rate trimestrali o 16 se l’imposta supera 50.000 euro) . Le sanzioni sono ridotte a un terzo e non si applicano interessi di mora.

L’accertamento con adesione è vantaggioso perché evita il contenzioso, riduce le sanzioni e consente la rateizzazione. Tuttavia, prima di aderire, è opportuno valutare la fondatezza dell’accertamento e la capacità finanziaria.

3.6 Conciliazione giudiziale

Se il ricorso è già stato presentato, le parti possono definire la controversia attraverso la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992, artt. 14‑15 D.Lgs. 218/1997). La richiesta può essere presentata fino all’udienza di trattazione. In caso di accordo:

  • le sanzioni sono ridotte al 40 %;
  • l’imposta concordata può essere rateizzata come nel caso di adesione;
  • la sentenza della C.G.T. recepisce l’accordo e chiude la controversia.

3.7 Ricorso e gradi di giudizio

Se l’installatore ritiene infondato l’accertamento o non ottiene un accordo soddisfacente, può impugnare l’avviso dinanzi alla Commissione di giustizia tributaria provinciale (CGT). Il ricorso deve indicare i motivi specifici (vizi formali, vizi sostanziali, errata quantificazione). Alcuni punti da considerare:

  • Il ricorso va depositato telematicamente tramite il sistema SICOGE entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni ordinari se non sono stati sospesi termini).
  • È possibile richiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso allegando il pericolo di danno grave e irreparabile (es. pignoramento di conti, fermo amministrativo dei veicoli) e la fondatezza delle ragioni. La CGT decide con decreto motivato.
  • In caso di soccombenza è ammesso appello alla CGT regionale entro 60 giorni; la sentenza di secondo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione per motivi di legittimità.

3.8 Sospensione dell’esecutività e tutela cautelare

L’avviso di accertamento emesso dal 2011 in poi è immediatamente esecutivo; ciò significa che, se non viene pagato o impugnato con sospensiva, può essere iscritto a ruolo e portare a misure cautelari (fermi, ipoteche, pignoramenti) dopo 60 giorni dalla notifica. Per evitare tali effetti, è necessario:

  • presentare ricorso e istanza di sospensione;
  • in caso di rigetto, valutare la possibilità di un accordo di rateizzazione con ADER (fino a 72 rate mensili, prorogabili per comprovata difficoltà);
  • utilizzare, se applicabile, le misure di tutela previste dal Codice della crisi (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti) che comportano l’automatic stay delle azioni esecutive.

3.9 Ravvedimento operoso e regolarizzazioni spontanee

Se l’irregolarità riguarda la memorizzazione o la trasmissione dei corrispettivi e non è ancora stato notificato l’avviso di accertamento, l’installatore può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Versando spontaneamente l’IVA e la sanzione ridotta (da un decimo a un quinto a seconda del tempo trascorso) evita l’irrogazione della sanzione piena . La Ravvedimento speciale introdotta dal D.L. 131/2023, conv. L. 156/2023, ha consentito di regolarizzare entro il 15 dicembre 2023 le violazioni commesse tra 2022 e 2023, pagando solo l’imposta e un diciottesimo della sanzione . Anche nel 2025 il legislatore ha prorogato istituti simili per alcune violazioni.

3.10 Utilizzo di definizioni agevolate e rottamazioni

Le definizioni agevolate delle cartelle consentono di pagare solo le imposte e gli oneri di notifica, senza sanzioni né interessi. La Rottamazione‑quater (2023) e la Rottamazione‑quinquies (legge di bilancio 2026) hanno esteso questa possibilità ai carichi affidati all’ADER dal 2000 al 2023. In particolare, la rottamazione quinquies permette di saldare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali; l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima rata va pagata entro il 31 luglio 2026 . Rientrano tutti i tributi (IRPEF, IVA, IRAP), contributi INPS, tasse locali, sanzioni su violazioni stradali ecc., mentre sono esclusi i nuovi debiti non ancora affidati . L’adesione sospende le procedure esecutive e consente di conservare la regolarità contributiva .

3.11 Strumenti di composizione della crisi e sovraindebitamento

Per gli installatori in difficoltà economica che non riescono a far fronte ai debiti tributari, gli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) possono offrire una via d’uscita:

  • Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche sovraindebitate non imprenditori. Prevede la ristrutturazione dei debiti con rate sostenibili approvata dal tribunale; comporta la sospensione delle azioni esecutive e la falcidia dei creditori in base alla capacità di pagamento.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti e imprenditori sotto soglia. Prevede la proposta ai creditori di un pagamento parziale, con l’intervento dell’OCC e l’omologazione del giudice.
  • Liquidazione controllata: per l’imprenditore non fallibile che vuole liquidare il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. Consente la esdebitazione al termine della procedura.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere l’installatore nella predisposizione di queste procedure, curando l’interazione con l’OCC e il tribunale.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

Oltre alle difese nel merito, il contribuente ha a disposizione vari strumenti per ridurre il carico fiscale o rateizzare gli importi dovuti. Di seguito un’analisi comparativa.

4.1 Definizione agevolata delle sanzioni

  1. Ravvedimento operoso – consente di sanare spontaneamente la violazione pagando un’imposta dovuta più sanzioni ridotte. La riduzione dipende dal tempo trascorso: un quindicesimo della sanzione se si paga entro 30 giorni; un decimo entro 90 giorni; un nono entro l’anno; un ottavo entro due anni; un settimo oltre due anni (oltre agli interessi legali).
  2. Ravvedimento speciale (2023‑2024) – ha consentito di ridurre le sanzioni a un diciottesimo dell’importo minimo per le violazioni commesse fino al 30 giugno 2023 . Nel 2025 il legislatore ha previsto istituti simili per specifiche violazioni legate ai bonus edilizi e alle fatturazioni elettroniche.

4.2 Rateizzazione e piani di rientro

  • Rateizzazione ordinaria con ADER: per debiti fino a 120.000 € si possono ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni); per importi superiori si può chiedere un piano straordinario fino a 120 rate mensili. Occorre dimostrare la temporanea situazione di obiettivo disagio economico.
  • Piano di rientro con l’Ufficio (art. 19 D.P.R. 602/1973): in sede di adesione o conciliazione si può rateizzare l’imposta accertata in un massimo di 8 rate trimestrali (o 16 se l’imposta supera 50.000 €) .

4.3 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Il D.L. 87/2024 ha introdotto la possibilità di definire i PVC pagando un’imposta sostitutiva e riducendo le sanzioni. Questa misura è stata prorogata con la legge di bilancio 2025. L’installatore che riceve un PVC può aderire entro 30 giorni versando l’imposta e beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10 %.

4.4 Nuovo concordato preventivo biennale (CPB)

Dal 2024 gli operatori economici di alcune categorie possono aderire al Concordato preventivo biennale, che prevede la definizione anticipata del reddito e dell’IVA per due anni, con pagamenti predeterminati. Le colonnine di ricarica rientrano tra le attività soggette a parametri di volume d’affari elaborati dall’Agenzia, ma l’adesione al CPB richiede il rispetto di precisi requisiti di affidabilità fiscale.

4.5 Bonus e crediti d’imposta per installatori

Nel periodo 2022‑2025 diversi decreti hanno previsto bonus colonnine (contributi a fondo perduto per l’installazione di colonnine domestiche e condominiali) e superbonus 110 % per l’infrastrutturazione elettrica, pur con continue modifiche. L’installatore deve tenere conto degli incentivi e delle relative modalità di fruizione (sconto in fattura, cessione del credito) per non incorrere in sanzioni.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica o la comunicazione: molti installatori sottovalutano le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o non ritirano le raccomandate. Questa inerzia comporta la decadenza dei termini di difesa e l’iscrizione a ruolo.
  2. Non conservare i dati: la normativa richiede la conservazione dei dati dei corrispettivi telematici per almeno cinque anni. La perdita dei log o la mancata archiviazione può impedire di dimostrare la correttezza della memorizzazione.
  3. Mancata consulenza professionale: il sistema fiscale è complesso; affidarsi a un consulente esperto consente di individuare vizi dell’atto (mancata motivazione, tardività, difetto di contraddittorio) e sfruttare gli istituti deflativi.
  4. Ritardi nei pagamenti: non rispettare le scadenze delle rate di adesione o di rottamazione comporta la perdita dei benefici e l’iscrizione a ruolo del debito residuo. È importante pianificare i flussi finanziari o richiedere ulteriori proroghe.
  5. Omettere la prova di resistenza: nei tributi armonizzati è necessario dimostrare come il contraddittorio avrebbe potuto influire sul risultato; non farlo può precludere l’annullamento dell’atto .
  6. Confondere i termini: occorre distinguere tra il termine di 60 giorni per presentare osservazioni (successivo al PVC), il termine di 60 giorni per il ricorso, il termine di 30 giorni per aderire alla rottamazione o al ravvedimento. Un calendario preciso è fondamentale.
  7. Sottovalutare il valore probatorio del verbale: un verbale di accesso privo di processo verbale di chiusura può comunque far decorrere i termini ; non contestare per tempo i rilievi può precludere difese successive.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, termini e strumenti difensivi.

6.1 Diritti del contribuente durante la verifica

NormaOggettoDiritti/obblighi principali
Art. 12 L. 212/2000Accessi, ispezioni e verificheAccesso motivato; informazioni su finalità e diritti; assistenza di un professionista; permanenza max 30‑60 giorni; termine di 60 giorni per osservazioni
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli attiObbligo di motivazione; allegazione degli atti richiamati; divieto di integrazione postuma
Art. 32 DPR 600/1973Presunzioni bancarieVersamenti considerati ricavi salvo prova contraria; prelevamenti presunti compensi solo per imprese
D.Lgs. 127/2015Corrispettivi telematiciMemorizzazione e trasmissione dei corrispettivi delle colonnine; sanzioni per omesso invio
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneIstanza entro termini di ricorso; sospensione 90 giorni; sanzioni ridotte a un terzo

6.2 Termini e scadenze principali

Atto/ProceduraTermineRiferimento
Presentazione osservazioni dopo PVC60 giorniArt. 12 L. 212/2000
Presentazione ricorso contro avviso60 giorniD.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro termine per ricorrereArt. 12 D.Lgs. 218/1997
Sospensione termini per adesione90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Richiesta rottamazione quater/quinquies30 aprile 2026 (quinquies)Legge Bilancio 2026
Prima rata rottamazione31 luglio 2026Legge Bilancio 2026
Durata massima rate rottamazione54 rate bimestraliLegge Bilancio 2026

6.3 Sanzioni e misure correttive

ViolazioneSanzione basePossibile riduzione
Omissione/tardiva trasmissione corrispettivi70 % dell’IVA, minimo 300 €Ravvedimento operoso (riduzione fino a un decimo); definizione PVC (riduzione al 10 %)
Omissione non rilevante ai fini IVA100 € per invio (max 1.000 €/trimestre)Ravvedimento operoso
Violazione di accessi e 60 giorniNullità dell’atto se provata lesione del diritto di difesaRicorso C.G.T.; prova di resistenza
Omessa indicazione di motivazioneNullità dell’attoRicorso C.G.T.

6.4 Strumenti per la gestione del debito

StrumentoDescrizioneVantaggiNormativa
Accertamento con adesioneProcedura negoziale con l’Ufficio per definire l’imposta e le sanzioniSospensione termini; sanzioni ridotte a 1/3; rateizzazione fino a 8/16 rateD.Lgs. 218/1997
Conciliazione giudizialeAccordo in sede processualeSanzioni ridotte al 40 %, chiusura del contenziosoArt. 48 D.Lgs. 546/1992
Ravvedimento operosoPagamento spontaneo dell’imposta e sanzioni ridotteEvita sanzioni maggiori e interessiD.Lgs. 472/1997
Rottamazione (quater/quinquies)Pagamento del solo capitale e spese; esclusione di sanzioni e interessiSospensione delle azioni esecutive; rateizzazione fino a 54 rateLegge di bilancio 2026
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneRistrutturazione del debito sotto la vigilanza del tribunaleSospensione azioni esecutive; esdebitazione finaleD.Lgs. 14/2019; Legge 3/2012

7. FAQ (Domande frequenti)

1. Ho ricevuto un verbale di accesso presso la mia azienda: quanto tempo ho per presentare osservazioni?
Hai 60 giorni a decorrere dalla data del verbale o del processo verbale di constatazione . Entro tale termine puoi inviare memorie difensive con documenti e chiarimenti.

2. L’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento prima dei 60 giorni?
Solo in casi di particolare urgenza motivata; altrimenti l’avviso emesso prima dei 60 giorni è nullo . L’urgenza deve essere dimostrata (es. rischio di prescrizione del tributo).

3. Che succede se l’accesso dura più di 30 giorni?
La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi (60 in casi complessi) se non con proroga motivata . Il mancato rispetto può determinare la nullità delle prove raccolte.

4. Posso farmi assistere da un professionista durante l’ispezione?
Sì. L’art. 12 Statuto prevede il diritto di farsi assistere da un professionista fin dal momento dell’accesso . Puoi anche chiedere che l’accesso sia rinviato per consentire al professionista di intervenire, se non comporta pregiudizio alle indagini.

5. La presunzione sui versamenti bancari vale anche per i non imprenditori?
Sì. La Cassazione ha stabilito che la presunzione dell’art. 32 DPR 600/1973 si applica a tutti i contribuenti, non solo agli imprenditori . Tuttavia, i prelevamenti sono presunti ricavi solo per le imprese .

6. Che cos’è la prova di resistenza?
Quando l’atto riguarda tributi armonizzati (IVA), la nullità per violazione del contraddittorio scatta solo se dimostri quali deduzioni avresti potuto far valere (prova di resistenza) . Devi allegare documenti e argomentazioni che, se valutati, avrebbero portato a un risultato diverso.

7. Come funziona l’accertamento con adesione?
È una procedura che permette di definire l’avviso prima del ricorso, con riduzione delle sanzioni a un terzo. Presenti una domanda entro il termine per ricorrere; l’Ufficio ti convoca entro 15 giorni; se trovate un accordo, sottoscrivete l’atto e paghi l’imposta in unica soluzione o rate .

8. Posso aderire alla conciliazione se ho già presentato ricorso?
Sì. La conciliazione giudiziale è possibile fino all’udienza. Riduce le sanzioni al 40 % e chiude la controversia.

9. Cosa succede se non pago le rate dell’adesione o della rottamazione?
Il mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile, con applicazione delle sanzioni originarie.

10. Posso ottenere la sospensione dei pagamenti se presento ricorso?
Puoi chiedere alla C.G.T. la sospensione dell’esecutività dimostrando periculum in mora (rischio di pregiudizio grave e irreparabile) e fumus boni iuris (probabilità di vittoria). Se concessa, blocca temporaneamente riscossione, fermi e pignoramenti.

11. Quali documenti devo conservare per dimostrare la correttezza dei corrispettivi?
È necessario conservare i log dei registratori telematici, le ricevute di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, i contratti con gli operatori di pagamento, le fatture emesse e la corrispondenza con l’AdE. La conservazione deve durare almeno 5 anni.

12. Sono obbligato a emettere fattura per le ricariche?
No, se la colonnina è accessibile al pubblico e il pagamento avviene tramite sistema automatico. Se invece il servizio è riservato a un cliente specifico o se il cliente richiede la fattura, devi emetterla e sei esonerato dalla trasmissione dei corrispettivi .

13. Esiste un limite di importo oltre il quale scatta l’accertamento induttivo?
No. L’ufficio può procedere all’accertamento induttivo se riscontra gravi irregolarità nei registri, anche indipendentemente dall’importo. Tuttavia, per importi modesti è più frequente un avviso bonario prima di un vero e proprio accertamento.

14. Se ricevo un avviso bonario, è meglio pagare o ricorrere?
Dipende dalla fondatezza della pretesa. L’avviso bonario consente di pagare l’imposta con sanzioni ridotte a un terzo. Se ritieni le contestazioni infondate, puoi presentare osservazioni o attendere l’avviso di accertamento per impugnare.

15. Posso chiedere l’esdebitazione dei debiti tributari?
Sì, attraverso le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) o la liquidazione controllata. Dopo il corretto svolgimento e il pagamento di quanto stabilito, puoi ottenere l’esdebitazione residua.

16. Cosa succede se l’avviso non indica il responsabile del procedimento?
La mancata indicazione del responsabile è un vizio formale che può portare all’annullamento dell’atto, perché viola l’art. 7 Statuto .

17. Posso ottenere la sospensione dell’accesso per motivi di salute o impedimenti?
Puoi chiedere il differimento dell’accesso se la presenza degli ispettori rischia di pregiudicare l’attività o per motivi documentati (malattia, assenza del legale rappresentante). La richiesta deve essere motivata e l’ufficio valuta se concederla.

18. Come vengono calcolati gli interessi nella rateizzazione?
Negli accertamenti con adesione gli interessi legali decorrono dalle singole scadenze rateali. Nelle rateizzazioni con ADER gli interessi sono applicati al tasso previsto dal D.M. Economia e Finanze vigente (solitamente attorno al 4‑5 %).

19. Che differenza c’è tra preavviso di accertamento e avviso di accertamento esecutivo?
Il preavviso (o invito al contraddittorio) serve a invitare il contribuente a fornire chiarimenti ed evitare l’accertamento. L’avviso di accertamento esecutivo, invece, è un atto definitivo che determina l’iscrizione a ruolo se non pagato o impugnato.

20. È possibile chiedere l’archiviazione dell’accertamento per prescrizione?
Sì, se l’atto è notificato oltre i termini di decadenza (es. oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo per le imposte dirette). Occorre verificare le notifiche interruttive e i periodi di sospensione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico di un accertamento e delle diverse strategie, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni tipiche per un installatore di colonnine di ricarica.

8.1 Simulazione 1: omessa trasmissione dei corrispettivi

Scenario: L’installatore gestisce 5 colonnine pubbliche e, per un trimestre, non ha trasmesso i corrispettivi di 30.000 € (IVA 10 %).

  • Calcolo della sanzione: Il 70 % dell’IVA omessa (30.000 × 10 % = 3.000 €) è 2.100 €, con minimo 300 €. La sanzione applicata sarà quindi 2.100 € .
  • Ravvedimento operoso: Se l’installatore si ravvede entro 30 giorni dal termine previsto, paga un decimo della sanzione (210 €) più l’IVA dovuta (3.000 €) e gli interessi legali. Se si ravvede entro 90 giorni, la sanzione è un nono (233 €).
  • Ravvedimento speciale: Qualora rientri nel periodo di regolarizzazione agevolata (es. violazioni commesse nel 2023), la sanzione può essere ridotta a un diciottesimo (116 €) .
  • Accertamento: Se non regolarizza, l’Ufficio emetterà un avviso di accertamento con sanzione piena e interessi; potrebbe contestare anche l’omessa contabilizzazione, con conseguente ripresa a tassazione.

Strategia: Regolarizzare tempestivamente con ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni; in caso di accertamento, valutare l’adesione o la rottamazione.

8.2 Simulazione 2: presunzione sui versamenti bancari

Scenario: Il titolare della ditta individuale che installa colonnine riceve un accertamento basato su versamenti bancari per 50.000 € non giustificati. Il reddito dichiarato era di 20.000 €.

  • Presunzione: La legge considera questi versamenti come ricavi non dichiarati . L’Ufficio calcola l’IVA (10 % per prestazioni di ricarica) e le imposte dirette su 50.000 €.
  • Difesa: Il contribuente dimostra che 30.000 € sono rimborsi di spese anticipate per conto di un consorzio e 10.000 € provengono da un finanziamento personale. Fornisce bonifici, contratti e prova dell’entrata non imponibile.
  • Risultato: Il residuo di 10.000 € resta imponibile. Le imposte saranno ricalcolate su tale importo. La capacità di documentazione riduce notevolmente l’ammontare accertato.
  • Prova di resistenza: Essendo l’IVA un tributo armonizzato, il contribuente dimostra che se avesse avuto il contraddittorio preliminare avrebbe potuto fornire tali prove, ottenendo la possibile nullità dell’atto .

Strategia: Raccogliere e conservare documenti sui flussi finanziari; presentare osservazioni nel termine di 60 giorni; evidenziare la prova di resistenza.

8.3 Simulazione 3: Adesione e rateizzazione

Scenario: L’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per IVA e IRPEF relativo a corrispettivi non memorizzati, quantificando un’imposta dovuta di 40.000 € e sanzioni di 20.000 €. Il contribuente decide di ricorrere all’accertamento con adesione.

  • Negoziazione: Nella fase di adesione, l’installatore contesta alcuni costi indeducibili e ottiene una riduzione dell’imponibile. L’imposta concordata scende a 30.000 €. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, cioè a 6.667 € (invece di 20.000 €).
  • Pagamenti: Sceglie di rateizzare in 8 rate trimestrali. Paga 4.583 € ogni trimestre più interessi legali .
  • Vantaggio: Risparmia 13.333 € di sanzioni e gestisce il pagamento su due anni. Se avesse impugnato, avrebbe rischiato sanzioni piene e interessi di mora.

Strategia: Valutare la fondatezza delle eccezioni e negoziare un abbattimento del reddito imponibile; scegliere la rateizzazione compatibile con la propria liquidità.

9. Conclusione: agire tempestivamente con il supporto di professionisti

L’accertamento fiscale nei confronti di chi installa e gestisce colonnine di ricarica per auto elettriche può essere un evento particolarmente complesso: non solo perché coinvolge normative speciali sui corrispettivi telematici, ma anche perché espone a pesanti sanzioni e rischia di compromettere la continuità dell’attività. Conoscere i propri diritti è il primo passo per difendersi: l’art. 12 dello Statuto del contribuente garantisce la presenza di un professionista, un termine di 60 giorni per presentare osservazioni e limiti di durata delle ispezioni . L’art. 7 richiede che l’avviso sia adeguatamente motivato, altrimenti è annullabile .

Se ricevi un processo verbale o un avviso di accertamento:

  1. Non perdere tempo: annota le scadenze e coinvolgi un professionista immediatamente.
  2. Analizza l’atto: verifica la legittimità dell’accesso, la motivazione dell’avviso, la correttezza della quantificazione delle imposte.
  3. Valuta gli strumenti deflativi: accertamento con adesione, conciliazione, ravvedimento, definizione agevolata, rottamazioni.
  4. Conserva tutte le prove: documenti bancari, report dei registratori telematici, contratti con clienti e fornitori.
  5. Considera la sostenibilità finanziaria: pianifica i pagamenti e valuta eventuali procedure di sovraindebitamento per evitare la paralisi dell’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono in grado di fornire un’assistenza completa in tutte le fasi: dalla verifica dell’atto alla predisposizione del ricorso o dell’istanza di adesione, dalla negoziazione con l’Ufficio alla gestione delle rateizzazioni e delle procedure di sovraindebitamento. L’esperienza come cassazionista e la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento garantiscono un supporto tecnico qualificato.

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