Introduzione
Un’impresa che si occupa di restauro di edifici storici svolge un’attività preziosa per la conservazione del patrimonio culturale italiano, ma è anche soggetta a un regime fiscale complesso e a controlli severi. Negli ultimi anni, con la fine delle agevolazioni sui bonus edilizi e l’inasprimento delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, molte imprese artigiane e aziende di restauro si sono trovate a dover affrontare avvisi di accertamento per IVA, IRES, IRPEF o IRAP, cartelle esattoriali e pignoramenti. A differenza di altri settori, il restauro di immobili vincolati comporta l’uso di appalti pubblici, crediti d’imposta e norme speciali che spesso generano errori dichiarativi e contabili.
In questo articolo di taglio giuridico‐divulgativo, aggiornato a dicembre 2025, analizziamo passo dopo passo come difendersi da un accertamento fiscale, quali sono le leggi e le sentenze più recenti in materia e quali strumenti legali consentono di ristrutturare il debito evitando l’aggressione del patrimonio aziendale e familiare. L’obiettivo è fornire al debitore/contribuente una guida completa per reagire tempestivamente e nel modo più efficace alle pretese del Fisco, evitando errori comuni e sfruttando tutte le tutele previste dall’ordinamento.
Perché è un tema urgente
Molti restauratori e imprese edili hanno utilizzato negli anni scorsi le detrazioni per ristrutturazione edilizia (bonus facciate, superbonus, ecobonus). Il repentino mutamento del quadro normativo, con continui blocchi e proroghe, ha prodotto numerosi controlli retroattivi. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato le verifiche di congruità dei costi e delle fatture, contestando spesso errori formali nella comunicazione delle opzioni di sconto o cessione del credito. I controlli riguardano però anche gli ordinari redditi d’impresa: gli uffici fiscali possono emettere avvisi di accertamento se ritengono che il fatturato non corrisponda alla reale capacità produttiva o se riscontrano incoerenze nei modelli ISA.
È fondamentale sapere che l’avviso di accertamento non è un atto definitivo: il contribuente dispone di 60 giorni per reagire, chiedere un contraddittorio, proporre un’adesione o presentare un ricorso. Se si agisce con tempestività, è possibile sospendere la riscossione, ridurre sanzioni e interessi o addirittura annullare totalmente la pretesa tributaria quando sussistono vizi formali.
La professionalità dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale, offrendo assistenza qualificata a imprenditori, professionisti e privati. Oltre a essere Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa combinazione di competenze permette allo studio di integrare strategie processuali e stragiudiziali per proteggere l’impresa di restauro da pignoramenti, ipoteche e blocchi dei conti correnti.
Lo studio Monardo assiste i clienti nelle seguenti attività:
- Analisi critica degli atti: verifica della validità dell’avviso, controllo di vizi di notifica, motivazione e calcolo della pretesa.
- Ricorso e sospensione: redazione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria, istanze cautelari per sospendere l’esecuzione e richieste di autotutela.
- Accertamento con adesione e mediazione: negoziazioni con gli uffici per ridurre l’imposta e le sanzioni.
- Rinegoziazione dei debiti e composizione negoziata: predisposizione di piani di rientro, accordi di ristrutturazione, concordato minore o piano del consumatore.
- Difesa del patrimonio: protezione di beni mobili e immobili da azioni esecutive, salvaguardia dei cantieri e delle attrezzature.
Scegliere la difesa giusta significa non solo respingere la richiesta del Fisco ma anche preservare la continuità aziendale e la reputazione professionale.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
L’attività di accertamento fiscale in Italia si fonda su un complesso di leggi, decreti legislativi e circolari che disciplinano sia le modalità di controllo sia i diritti del contribuente. Conoscere queste norme consente di individuare eventuali errori dell’amministrazione e di impostare una strategia difensiva efficace.
1.1.1 Termini di decadenza dell’accertamento
L’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 stabilisce i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi. In generale, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Per l’IRAP, l’art. 25 del D.Lgs. 446/1997 rinvia alla stessa disciplina. Per l’IVA, la norma di riferimento è l’articolo 57 del D.P.R. 633/1972, che fissa l’analogo termine quinquennale .
Il calendario delle scadenze può però essere modificato da normative speciali, come gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e il Concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 13/2024. Le regole premiali prevedono riduzioni dei termini di un anno (per punteggi ISA ≥ 8) o di due anni (per l’uso esclusivo di mezzi di pagamento tracciati) . Viceversa, l’adesione al CPB prorroga di un anno i termini di accertamento , mentre il ravvedimento speciale ex art. 2‑quater D.L. 113/2024 può prorogare i termini fino al 31 dicembre 2027 . È quindi essenziale verificare se l’avviso è stato emesso dopo la scadenza: in caso positivo, la pretesa è nulla per decadenza.
1.1.2 Principio del contraddittorio
Con il D.Lgs. 219/2023 la legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata modificata introducendo l’art. 6‑bis, che codifica il principio del contraddittorio. La norma prevede che, salvo casi automatizzati o di pericolo per la riscossione, tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato . L’amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto, assegnandogli almeno sessanta giorni per presentare osservazioni . Se il termine di decadenza dell’accertamento scade prima dei 60 giorni, la scadenza è posticipata al 120° giorno successivo . L’atto finale dovrà motivare l’eventuale mancata accoglienza delle controdeduzioni . L’inosservanza di tale procedura comporta l’annullabilità dell’atto e costituisce un importante strumento difensivo per il contribuente.
1.1.3 Comunicazioni e notifiche
Il principio della scissione degli effetti della notifica, affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30227/2025, stabilisce che per evitare la decadenza dell’accertamento è sufficiente che l’ente impositore consegni l’atto al servizio postale entro il termine; la data di ricezione da parte del contribuente rileva solo per i suoi termini di impugnazione . La Corte ha chiarito che per determinare la tempestività dell’avviso non importa il giorno in cui il contribuente lo riceve, ma la data in cui il Fisco ha affidato l’atto all’agente notificatore . Questa regola, già applicata nel processo civile, è stata estesa agli atti tributari per evitare che i ritardi del servizio postale penalizzino l’amministrazione fiscale; al tempo stesso, i termini per impugnare decorrono dalla data di effettiva conoscenza dell’atto.
1.1.4 Accertamento con adesione
Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, uno strumento deflativo del contenzioso che consente al contribuente e all’ufficio di definire consensualmente le maggiori imposte dovute. La procedura può essere attivata su iniziativa del contribuente o dell’ufficio. Il contribuente può presentare un’istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sospendendo i termini per impugnare fino alla conclusione del procedimento. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo ed è possibile versare ratealmente le somme dovute. Se non si raggiunge l’intesa, il contribuente può impugnare l’avviso entro 60 giorni dal verbale di mancato accordo.
1.1.5 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto il Concordato preventivo biennale (CPB), una procedura che permette a professionisti e imprese di concordare anticipatamente con il Fisco il reddito e il valore della produzione netta per due anni. Possono accedere al CPB i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario . L’adesione comporta la determinazione di un reddito predeterminato, sul quale pagare imposte e contributi, in cambio della riduzione dei controlli ordinari. La proposta viene formulata dall’Agenzia delle Entrate attraverso una piattaforma telematica (entro il 15 giugno 2024 per la prima annualità); il contribuente può accettare entro il 15 ottobre . La mancata adesione può comportare un’intensificazione dei controlli, come previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto . L’IVA è esclusa dal CPB e resta dovuta secondo le regole ordinarie .
1.1.6 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni, vari decreti hanno introdotto definizioni agevolate o rottamazioni delle cartelle (D.L. 113/2024, D.L. 119/2018, D.L. 193/2016). Questi strumenti consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo le imposte dovute e cancellando sanzioni e interessi. Le condizioni variano a seconda della data di notifica della cartella e del periodo di riferimento; è quindi necessario verificare l’atto e la normativa vigente al momento della richiesta.
1.1.7 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa
Per l’imprenditore artigiano o la piccola impresa che non rientra nelle procedure fallimentari, la Legge 3/2012, ora trasfusa negli articoli 33‑34 e 268‑281 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), consente di accedere a procedure di composizione della crisi come il piano del consumatore, il concordato minore, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione controllata . L’esdebitazione, ovvero l’esdebitazione residua dei debiti non soddisfatti, è stata oggetto di una importante ordinanza della Cassazione (ord. 24 ottobre 2024 n. 27562), che ha affermato che non è necessario raggiungere una soglia minima di soddisfacimento dei creditori per ottenere l’esdebitazione . Questa pronuncia rafforza il principio del favor debitoris e offre una possibilità concreta alle imprese in difficoltà di liberarsi dai debiti residui.
1.2 Giurisprudenza recente
Oltre alla normativa primaria, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale orienta l’interpretazione degli articoli e fornisce spunti importanti per la difesa. Di seguito riportiamo alcune pronunce rilevanti degli ultimi anni, con un commento sulle loro implicazioni pratiche.
1.2.1 Diritto alla detrazione IVA negli accertamenti induttivi
Con l’ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha stabilito che anche il cosiddetto “evasore totale” ha diritto a detrarre l’IVA assolta sugli acquisti, anche in presenza di un accertamento induttivo puro . La Corte ha precisato che, in caso di ricavi completamente occultati, l’importo ricostruito induttivamente deve essere considerato già comprensivo dell’IVA. Il principio si fonda sugli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/UE e sul principio di neutralità dell’imposta. Per le imprese di restauro, spesso soggette a ricostruzioni presuntive del reddito, questa decisione significa che l’IVA “a monte” può essere comunque detratta se il diritto viene esercitato entro i termini di decadenza . Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate conserva il potere di irrogare sanzioni per le violazioni commesse.
1.2.2 Scissione degli effetti della notifica e termini di decadenza
Nell’ordinanza n. 30227/2025, la Cassazione ha ribadito che il principio della scissione degli effetti della notifica si applica anche agli atti tributari . Per rispettare il termine di decadenza, è sufficiente che l’ente consegni l’avviso all’ufficio postale entro il 31 dicembre dell’ultimo anno utile; la ricezione successiva da parte del contribuente non comporta nullità . Questa pronuncia, estendendo un orientamento già consolidato per gli atti processuali, rafforza la posizione dell’amministrazione ma al tempo stesso conferma che i termini per impugnare decorrono dalla data di effettiva conoscenza dell’atto.
1.2.3 Esdebitazione nel Codice della crisi d’impresa
Le pronunce n. 27562/2024, 22616/2023 e 19735/2023 della Cassazione, richiamate nello studio Monardo , hanno affermato importanti principi in materia di esdebitazione. La Suprema Corte ha chiarito che non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori per concedere l’esdebitazione nel concordato minore, che il creditore può proporre reclamo contro l’apertura della liquidazione del patrimonio e che, nel fallimento, l’esdebitazione può essere concessa d’ufficio dopo tre anni dalla dichiarazione di fallimento. Anche se queste decisioni riguardano il diritto concorsuale, esse offrono spunti utili alle imprese di restauro che vogliano avvalersi di procedure di sovraindebitamento.
1.2.4 Il principio del contraddittorio: obbligo e limiti
Numerose sentenze del 2024 e del 2025 hanno applicato l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. La Corte di Cassazione ha annullato avvisi di accertamento emessi senza la preventiva comunicazione dello schema di atto o con termini di contraddittorio inferiori a 60 giorni. Al contrario, la giurisprudenza ha ritenuto legittima l’assenza di contraddittorio per gli atti automatizzati (ad esempio, avvisi bonari o lettere di compliance), come previsto dal comma 2 dell’articolo .
1.3 Obblighi e diritti del contribuente
Il contribuente, compresa l’impresa di restauro, deve rispettare una serie di obblighi formali (dichiarazione dei redditi, liquidazione IVA, versamenti entro le scadenze, conservazione delle scritture contabili). In cambio, gode di diritti fondamentali:
- Diritto alla conoscenza degli atti: ogni atto impositivo deve essere motivato e corredato dai documenti che lo giustificano (art. 7 L. 212/2000).
- Diritto al contraddittorio: come visto, l’art. 6‑bis garantisce al contribuente la possibilità di partecipare alla formazione dell’atto, con termine minimo di 60 giorni .
- Diritto alla difesa e al ricorso: il contribuente può impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica; in alcuni casi è necessario presentare preventivamente un’istanza di mediazione tributaria (D.Lgs. 546/1992 e D.Lgs. 156/2015).
- Diritto alla rateizzazione: è possibile chiedere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di comprovato disagio) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
- Diritto all’adesione e all’autotutela: l’accertamento con adesione e l’istanza di autotutela permettono di ridurre o annullare la pretesa senza avviare il contenzioso.
La conoscenza di questi diritti è la prima difesa contro abusi e irregolarità amministrative.
2. Procedura passo‐passo dopo la notifica dell’avviso
In questa sezione descriviamo il percorso che l’impresa di restauro deve seguire dal momento in cui riceve un avviso di accertamento fino alla eventuale definizione del debito. Le tempistiche e le scelte effettuate in questa fase sono determinanti per il successo della difesa.
2.1 Ricezione e verifica dell’atto
- Accertare la data di notifica. Appena ricevuto l’avviso, occorre verificare quando è stato effettivamente consegnato. Se l’atto arriva tramite raccomandata, la data riportata sull’avviso di ricevimento (A/R) è essenziale. Ricordiamo che, secondo il principio della scissione, la tempestività dell’atto per l’amministrazione è valutata in base alla data di spedizione , mentre la decorrenza dei termini per il contribuente parte dalla data di ricezione .
- Controllare la firma e la competenza dell’ufficio. L’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato con qualifica dirigenziale. La carenza di potere del firmatario costituisce vizio insanabile. Inoltre occorre verificare che l’ufficio emittente abbia competenza territoriale.
- Esaminare la motivazione. L’atto deve indicare i fatti, le ragioni e i criteri su cui si fonda la pretesa tributaria. Se l’accertamento si basa su presunzioni (ad esempio, ricavi extrapolati dal consumo di materiali di restauro o dalla superficie dei cantieri), queste devono essere gravi, precise e concordanti. L’assenza di motivazione o la mancata allegazione degli atti istruttori può comportare la nullità.
- Verificare i termini di decadenza. Come visto, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Per le imprese che non hanno presentato la dichiarazione, il termine raddoppia; tuttavia, per gli investimenti in paradisi fiscali non dichiarati, il raddoppio è subordinato alla mancata indicazione nel quadro RW .
- Controllare l’eventuale contraddittorio. Se l’avviso arriva senza che sia stato notificato lo schema di atto (o invito al contraddittorio) almeno 60 giorni prima, occorre valutare se si rientra tra i casi esclusi dal contraddittorio (atti automatizzati o pericolo per la riscossione). In caso contrario, si può eccepire la violazione dell’art. 6‑bis .
2.2 Decidere se aderire o impugnare
Dopo aver analizzato l’atto, l’impresa di restauro deve decidere se contestare integralmente la pretesa o se tentare una definizione in via amministrativa. Le opzioni principali sono:
2.2.1 Accertamento con adesione
Il contribuente può presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica. L’istanza sospende i termini per impugnare e apre una trattativa con l’ufficio. Durante il contraddittorio, possono essere esibite prove a favore dell’impresa, come contratti di appalto, certificazioni di spesa, ordini dei materiali e comunicazioni con la Soprintendenza. La conclusione dell’accordo comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni e l’eventuale rateazione fino a otto rate trimestrali. In caso di mancato accordo, il contribuente potrà impugnare l’avviso entro i 60 giorni successivi al verbale negativo.
2.2.2 Proposta di mediazione tributaria
Per gli avvisi di valore non superiore a 50.000 euro (limite aggiornato nel 2023 e confermato per il 2025), la presentazione di un ricorso deve essere preceduta da una istanza di mediazione all’Ufficio legale. La mediazione deve essere proposta entro lo stesso termine previsto per il ricorso e sospende i termini di impugnazione. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35 per cento del minimo. Se la mediazione fallisce, il ricorso prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria.
2.2.3 Definizione agevolata o rottamazione
Se è in corso una procedura di definizione agevolata delle cartelle, l’impresa può estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi legali. È fondamentale verificare se l’avviso rientra tra i carichi definibili (ad esempio, carichi affidati all’agente della riscossione entro una certa data) e rispettare i termini per l’adesione (di norma entro pochi mesi dalla pubblicazione del decreto). L’adesione alla rottamazione non preclude la possibilità di impugnare l’accertamento per contestare la sua legittimità.
2.2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se l’impresa ritiene che l’accertamento sia infondato o viziato, può presentare un ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (o dal verbale negativo della mediazione o adesione). Il ricorso deve essere motivato e può contenere domanda cautelare per la sospensione della riscossione. La sospensione può essere ottenuta se sussistono gravi motivi (periculum in mora e fumus boni iuris), ad esempio quando l’atto presenta evidenti vizi o quando la riscossione provocherebbe un danno irreparabile all’impresa (fermo dei cantieri, perdita dei finanziamenti). È consigliabile affidare la redazione del ricorso a un professionista esperto, in quanto gli errori formali potrebbero precludere la discussione nel merito.
2.2.5 Rateazione e sospensione del ruolo
Se l’avviso viene iscritto a ruolo e si trasforma in una cartella di pagamento, l’impresa può chiedere la rateazione fino a 72 rate (120 in casi di grave difficoltà) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. La presentazione della richiesta sospende le azioni esecutive. È possibile combinare la rateazione con un ricorso: il pagamento rateale non implica riconoscimento del debito e consente di evitare pignoramenti durante il giudizio.
2.3 Conseguenze del mancato ricorso
Se l’impresa non presenta ricorso né aderisce nei termini, l’avviso diventa definitivo e la somma dovuta sarà iscritta a ruolo. A quel punto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà avviare procedure esecutive (pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi, ipoteche sugli immobili e iscrizioni ipotecarie). Una difesa tardiva è possibile solo in presenza di vizi gravi (inesistenza o nullità dell’atto, ad esempio per mancanza di sottoscrizione), che possono essere fatti valere in ogni tempo con istanza di autotutela o opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, la strada è più complicata e spesso richiede di pagare nel frattempo parte del debito.
3. Difese e strategie legali
L’obiettivo di una strategia difensiva è evitare o ridurre al minimo la pretesa fiscale, proteggere il patrimonio aziendale e, se necessario, ristrutturare l’intero debito dell’impresa. Di seguito analizziamo le principali opzioni a disposizione dell’impresa di restauro.
3.1 Contestazione dei vizi formali
Molti avvisi di accertamento contengono vizi di forma che possono determinarne la nullità. Tra i più frequenti:
- Vizi di notifica: la notifica effettuata a un indirizzo errato, a un soggetto diverso dal legale rappresentante o fuori dai termini è nulla. La Cassazione ha ribadito che la data di spedizione conta per la decadenza , ma se l’atto è consegnato dopo la scadenza a causa di un errore dell’ufficio (ad esempio invio a indirizzo sbagliato) la notifica è inefficace.
- Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. In caso di accertamento induttivo, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la motivazione per relationem (richiamo al pvc senza allegazione) è legittima solo se il pvc è notificato al contribuente.
- Violazione del contraddittorio: la mancata comunicazione dello schema di atto ai sensi dell’art. 6‑bis comporta l’annullabilità dell’avviso . Occorre verificare se il contraddittorio sia stato effettivo (60 giorni) e se l’ufficio abbia risposto alle osservazioni.
- Sottoscrizione dell’atto: l’avviso deve essere firmato da un dirigente dell’Agenzia. La firma automatizzata non è sufficiente se manca la delega.
- Calcolo errato dell’imposta o delle sanzioni: spesso l’ufficio applica sanzioni errate (ad esempio in misura piena invece che ridotta) o calcola interessi su basi imponibili sbagliate. Un controllo contabile può ridurre sensibilmente l’importo.
3.2 Difese nel merito
Quando l’atto è formalmente valido, la strategia si sposta sul merito. L’accertamento può essere basato su presunzioni (induttivo) o su rettifiche analitiche. Alcune difese tipiche per le imprese di restauro sono:
- Dimostrazione dell’effettivo volume d’affari: l’Agenzia può ricostruire i ricavi sulla base dei metri quadri restaurati, del costo dei materiali o di parametri comparativi (studi di settore, ISA). Presentare contratti, fatture, SAL (stati di avanzamento lavori), foto dei cantieri e certificati di collaudo è fondamentale per dimostrare che i ricavi dichiarati corrispondono alle prestazioni reali. In alcuni casi, gli uffici ignorano i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni o dei condomìni; documentare queste situazioni permette di spiegare gli scostamenti.
- Inerenza dei costi: le imprese di restauro acquistano materiali specifici (intonaci, stucchi, attrezzature), spesso costosi. L’Agenzia può disconoscere i costi ritenendoli non inerenti o sovradimensionati. È opportuno conservare i documenti di spesa, le relazioni tecniche, i capitolati e i verbali della Soprintendenza. L’onere della prova sull’inerenza spetta al contribuente, ma la Cassazione riconosce che anche l’indicazione generica dei costi nel bilancio può essere sufficiente se accompagnata da prova documentale.
- Detrazione dell’IVA: come visto, anche in caso di accertamento induttivo l’impresa conserva il diritto di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti . È quindi importante presentare le fatture di acquisto e dimostrare che i beni sono stati utilizzati nell’attività. Se l’IVA non è stata detratta nel periodo corretto, è possibile recuperarla nelle dichiarazioni successive entro il termine di decadenza.
- Utilizzo di regimi forfetari o agevolati: molte imprese artigiane optano per il regime forfetario o per il regime dei minimi. Se l’Agenzia contesta la mancanza dei requisiti (es. superamento dei limiti di ricavi), occorre dimostrare che le soglie sono state rispettate o che gli incassi extra non sono imputabili all’anno contestato.
- Errori formali nei bonus edilizi: gli accertamenti possono riguardare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura. Tra i vizi più frequenti: mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, errori nella pratica ENEA, irregolarità nelle asseverazioni o nella congruità dei costi. In molti casi, l’Agenzia annulla il credito con un semplice avviso di recupero. La difesa può consistere nel dimostrare la conformità tecnica dei lavori, correggere tempestivamente le comunicazioni o invocare la buona fede in assenza di frode.
3.3 Strategie processuali
3.3.1 Richiesta di sospensione cautelare
Nel ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando che l’esecuzione immediata comporterebbe un danno grave e che il ricorso è fondato. Per un’impresa di restauro, la sospensione può evitare il fermo dei mezzi e delle attrezzature indispensabili. È utile allegare documenti che attestino l’imminente inizio di un cantiere o la necessità di conservare la liquidità per pagare i dipendenti.
3.3.2 Esecuzione parziale o garanzia
Per evitare l’iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo, il contribuente può eseguire parzialmente la pretesa versando l’imposta contestata (senza sanzioni) e depositando in giudizio garanzie reali o bancarie. Tale soluzione può essere utile se si teme una lunga durata del processo e si vuole evitare l’aggravio degli interessi di mora.
3.3.3 Conciliazione giudiziale e rinuncia
In ogni stato e grado del giudizio è possibile chiedere la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992). In caso di accordo, l’imposta si riduce e le sanzioni sono ulteriormente abbattute. La conciliazione può essere proposta anche dalla Corte in camera di consiglio. La rinuncia al ricorso con accettazione della pretesa (eventualmente con adesione ad una rottamazione) deve essere valutata quando il contenzioso appare di difficile successo.
3.4 Difesa patrimoniale e procedure concorsuali
Nel caso di debiti molto elevati o di impossibilità di pagare, l’impresa di restauro può ricorrere agli strumenti del Codice della crisi d’impresa. In particolare:
- Concordato minore: consente all’imprenditore non fallibile di proporre ai creditori un piano di rientro con falcidia dei debiti. Occorre nominare un esperto e depositare la proposta presso il tribunale. La Corte di Appello di Venezia (10 ottobre 2024) ha riconosciuto la possibilità per il giudice di superare il dissenso dell’Erario (cram down) se il piano è congruo .
- Piano del consumatore: è destinato all’imprenditore persona fisica che ha cessato l’attività e ha debiti misti (civili e commerciali). È sufficiente dimostrare di non agire più per fini d’impresa. La Corte di Appello de L’Aquila (3 novembre 2023) ha affermato che anche l’imprenditore cancellato dal Registro può accedere al piano .
- Liquidazione controllata: comporta la vendita dei beni per soddisfare i creditori; al termine, l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione. L’ordinanza 19735/2023 ha riconosciuto l’esdebitazione d’ufficio dopo tre anni .
La scelta della procedura concorsuale deve essere valutata con un professionista: spesso un accordo stragiudiziale o la rateazione può essere sufficiente, ma in altri casi è preferibile avviare una procedura pubblica per tutelarsi da azioni dei creditori.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
Oltre alle classiche difese, l’imprenditore del settore restauro può sfruttare strumenti fiscali e finanziari che consentono di ridurre la pressione tributaria o di pianificare meglio il carico fiscale.
4.1 Concordato preventivo biennale (CPB)
Come spiegato, il CPB consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito per due anni. Per gli operatori di restauro, spesso soggetti a oscillazioni nel fatturato legate ai bandi pubblici, il CPB può offrire stabilità. Tuttavia, l’adesione va ponderata: comporta l’obbligo di pagare imposte su un reddito prefissato anche se l’attività dovesse subire cali inattesi. Inoltre, la mancata adesione può comportare un maggiore rischio di accertamenti . È quindi opportuno fare simulazioni economiche prima di aderire.
4.2 Rottamazione quater e definizione agevolata delle liti pendenti
Il D.L. 113/2024 (cosiddetto “Decreto Omnibus”) ha riaperto i termini della rottamazione quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2023. Pagando il solo capitale e un modesto onere di riscossione, l’impresa può estinguere l’intero debito. È inoltre prevista la definizione agevolata delle liti pendenti: le controversie in corso davanti alla Corte di giustizia tributaria possono essere definite versando una percentuale ridotta del tributo in funzione dello stato e dell’esito del giudizio. Queste misure richiedono il rispetto di specifici termini; lo studio Monardo assiste nella verifica e nella presentazione delle domande.
4.3 Ravvedimento speciale e regolarizzazione delle dichiarazioni
Il medesimo D.L. 113/2024 ha introdotto un ravvedimento speciale che consente di regolarizzare errori e omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA 2021 e 2022, pagando un diciottesimo del minimo della sanzione con dilazione in cinque rate annuali. Chi aderisce al ravvedimento beneficia della proroga dei termini di accertamento fino al 31 dicembre 2027 . Per le imprese di restauro che hanno commesso errori formali nella gestione dei crediti edilizi, questa può essere un’opportunità per sanare la posizione ed evitare futuri accertamenti.
4.4 Crediti d’imposta e bonus edilizi
Pur non essendo più generosi come in passato, alcuni incentivi fiscali rimangono attivi nel 2025. Il bonus ristrutturazioni (detrazione del 50 per cento per interventi edilizi su immobili abitativi) è stato prorogato fino al 2026 ma con gradualità. Il bonus facciate è scaduto nel 2022; tuttavia, gli avvisi di recupero dei crediti spesso contestano la mancanza del titolo di impresa di restauro. Una sentenza della Corte di Cassazione del 2017 (ord. 29194/2017) ha chiarito che le agevolazioni spettano solo alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e non alle società immobiliari che gestiscono patrimoni . Questa distinzione va tenuta presente: l’impresa che esegue lavori di restauro deve dimostrare di avere i requisiti di impresa di costruzione per poter usufruire delle detrazioni.
4.5 Finanza agevolata e bonus cultura
Le imprese che restaurano beni culturali possono accedere a contributi a fondo perduto o a crediti d’imposta erogati dal Ministero della Cultura e da fondazioni bancarie. Il 2025 ha visto l’istituzione del Registro per le Imprese Culturali e Creative (ICC), che consente alle imprese iscritte di ottenere agevolazioni fiscali e finanziarie. Alcuni bandi regionali prevedono contributi per la digitalizzazione dei processi di restauro e per la formazione di artigiani. Queste misure possono essere utilizzate per migliorare la liquidità e ridurre il carico fiscale complessivo.
5. Errori comuni e consigli pratici
Durante l’assistenza alle imprese di restauro il team dello studio Monardo ha individuato alcuni errori ricorrenti che compromettono la difesa. Conoscerli aiuta a evitarli.
- Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia. Molti imprenditori non aprono le PEC o le raccomandate ritenendo che si tratti di pubblicità o di “soliti avvisi”. La mancata lettura impedisce di rispettare i termini di 60 giorni e rende l’avviso definitivo.
- Pagare senza verificare. Alcuni contribuenti versano immediatamente le somme richieste per paura di aggravare la posizione. È invece opportuno verificare la legittimità dell’atto; in caso di dubbio, versare in acconto o chiedere rateizzazione ma presentare comunque ricorso.
- Usare modelli precompilati senza personalizzazione. Le memorie difensive generiche e senza riferimenti specifici al caso concreto rischiano di essere respinte. Una difesa efficace richiede l’analisi dettagliata dei lavori eseguiti, dei contratti, dei pagamenti ricevuti e delle normative applicabili.
- Trascurare la contabilità. L’impresa di restauro spesso si concentra sui cantieri trascurando la tenuta dei registri IVA e dei libri contabili. In sede di controllo, l’assenza di documenti può trasformarsi in presunzione di evasione. Investire nella formazione e nell’affidamento della contabilità a professionisti è essenziale.
- Non chiedere il contraddittorio. Talvolta l’ufficio non invia lo schema di atto; è possibile richiederlo e sollecitare l’attivazione del contraddittorio, ampliando i termini di decadenza .
- Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento. Quando i debiti diventano insostenibili, molti imprenditori temono che aprire una procedura concorsuale possa danneggiare la reputazione. In realtà, un concordato minore o un piano del consumatore possono salvare l’azienda e liberare il debitore.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, le scadenze e gli strumenti difensivi disponibili. Le tabelle hanno scopo orientativo e non sostituiscono l’analisi personalizzata del caso concreto.
6.1 Termini di decadenza dell’accertamento (anno 2025)
| Periodo d’imposta | Regime del contribuente | Scadenza se NO CPB | Scadenza se CPB (senza sanatoria) | Scadenza con sanatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ordinario | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
| 2020 | ISA ≥ 8 | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
| 2021 | Tracciabilità dei pagamenti | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 |
Nota: le scadenze presuppongono che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata e che non vi siano integrazioni successive .
6.2 Principali strumenti difensivi e relative scadenze
| Strumento | Normativa | Termine per l’attivazione | Vantaggi | Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Sospensione dei termini; riduzione a un terzo delle sanzioni; pagamento rateale | Necessario accordo con l’ufficio; non sempre comporta sconti elevati |
| Mediazione tributaria | D.Lgs. 546/1992, art. 17‑bis | Contestualmente al ricorso, per atti ≤ 50 000 € | Riduzione delle sanzioni al 35 %; definizione rapida | Non applicabile per importi superiori; richiede il pagamento integrale dell’imposta |
| Ricorso | D.Lgs. 546/1992 | 60 giorni dalla notifica (90 per alcuni atti) | Possibilità di annullare l’atto; sospensione cautelare | Procedura lunga; oneri legali; rischio di soccombenza |
| Rottamazione/Definizione agevolata | D.L. 113/2024 e precedenti | Termini fissati dal decreto (variano) | Cancellazione di sanzioni e interessi; pagamento in rate | Applicabile solo ai carichi iscritti a ruolo; non cancella l’imposta |
| Ravvedimento speciale | D.L. 113/2024 art. 2‑quater | Fino al 30 settembre 2024 (per errori 2021‑2022) | Sanzioni ridotte al 5,55 % (un diciottesimo); rate in 5 anni; proroga termini | Non riguarda le imposte dichiarate; impone il versamento delle somme dovute |
| Concordato preventivo biennale | D.Lgs. 13/2024 | Adesione entro il 15 ottobre dell’anno | Stabilità del reddito; riduzione dei controlli | Obbligo di pagare anche se i ricavi calano; esclusione dell’IVA |
| Concordato minore/Piano del consumatore | CCII (D.Lgs. 14/2019) | Presentazione al tribunale dopo nomina dell’OCC | Riduzione/eliminazione dei debiti; esdebitazione | Procedura complessa; richiede un piano credibile e l’approvazione del giudice |
6.3 Sanzioni e riduzioni possibili
| Tipo di sanzione | Aliquota ordinaria | Riduzione con adesione | Riduzione con mediazione | Riduzione con ravvedimento |
|---|---|---|---|---|
| Sanzione per dichiarazione infedele | Dal 90 % al 180 % della maggiore imposta | 1/3 del minimo (30 %) | 35 % del minimo | Variabile in funzione dell’epoca della regolarizzazione |
| Sanzione per omessa dichiarazione | Dal 120 % al 240 % | 1/3 del minimo | 35 % del minimo | Non applicabile se la violazione è già accertata |
| Sanzione per indebita detrazione IVA | Dal 90 % al 180 % | 1/3 del minimo | 35 % del minimo | 1/7 del minimo se ravvedimento entro l’anno |
| Sanzione per mancato versamento | 30 % dell’importo non versato | Non riducibile (salvo definizione agevolata) | Non riducibile | Ridotta a 1/10 se pagamento entro 30 giorni |
7. Domande frequenti (FAQ)
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni poste dalle imprese di restauro e dai professionisti che operano nel settore. Le risposte hanno carattere generale e devono essere adattate al caso concreto.
- Cos’è un avviso di accertamento?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida l’imposta dovuta, applicando sanzioni e interessi. Contiene la motivazione, gli importi richiesti e le modalità di impugnazione. Deve essere notificato entro i termini previsti dalla legge . - Quanto tempo ho per reagire a un avviso di accertamento?
Il contribuente ha 60 giorni dalla data di notifica per presentare un ricorso o un’istanza di adesione. Se l’atto è preceduto da contraddittorio, i 60 giorni decorrono dalla chiusura del contraddittorio . - Cosa succede se non presento ricorso entro 60 giorni?
L’avviso diventa definitivo. L’imposta verrà iscritta a ruolo e l’agente della riscossione potrà avviare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Sarà possibile contestare solo vizi gravi con istanza di autotutela o ricorso tardivo per inesistenza dell’atto. - Posso pagare a rate il debito contestato?
Sì. È possibile chiedere la rateazione dell’avviso (prima del ruolo) attraverso l’adesione o l’accollo. Una volta iscritto a ruolo, si può chiedere la rateazione fino a 72 rate (120 per importi elevati) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. - Che differenza c’è tra adesione e mediazione?
L’adesione (D.Lgs. 218/1997) può essere richiesta per qualsiasi importo e consente di ridurre le sanzioni a 1/3. La mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992) è obbligatoria per avvisi di valore non superiore a 50.000 euro e comporta la riduzione delle sanzioni al 35 % del minimo. - L’ufficio non mi ha inviato lo schema di atto: l’avviso è nullo?
Dipende dal tipo di atto. L’art. 6‑bis impone l’obbligo di contraddittorio per gli atti impugnabili, salvo per gli avvisi automatizzati o in caso di fondato pericolo per la riscossione . Se non rientra nelle esclusioni e non è stato concesso il contraddittorio di 60 giorni, l’avviso è annullabile. - Come posso dimostrare che l’avviso è stato notificato fuori termine?
Occorre controllare la data di spedizione e la data di ricezione. La decadenza si valuta sulla data di spedizione ; la data di ricezione serve a calcolare i termini per impugnare. Se l’atto è stato spedito dopo la scadenza o notificato a un indirizzo errato, si può contestare la tardività. - Posso detrarre l’IVA anche se l’accertamento è induttivo?
Sì. La Cassazione ha stabilito che anche l’evasore totale mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA a monte, purché la base imponibile ricostruita sia intesa come comprensiva di IVA . Occorre però esercitare il diritto entro i termini di decadenza e dimostrare l’inerenza degli acquisti. - Se accetto il concordato preventivo biennale posso subire accertamenti?
L’adesione al CPB riduce il rischio di accertamento ma non lo elimina. Il decreto prevede che l’Amministrazione intensifichi i controlli nei confronti di chi non aderisce o decade dal concordato . Inoltre, l’IVA resta esclusa dal concordato . - Quali documenti devo presentare nel contraddittorio?
È consigliato predisporre: registri IVA, libro giornale, fatture di acquisto e vendita, contratti di appalto, stati di avanzamento lavori, certificazioni rilasciate dalla Soprintendenza, dichiarazioni dei subappaltatori, e ogni documento che dimostri la congruità dei costi e l’effettiva esecuzione dei lavori. - Cosa accade se l’impresa non ha presentato la dichiarazione dei redditi?
In caso di omessa dichiarazione, i termini di accertamento raddoppiano (dieci anni) e l’Agenzia può procedere con accertamenti induttivi in base ai dati disponibili. La sanzione per omessa dichiarazione è più elevata. È opportuno regolarizzare prima possibile mediante ravvedimento operoso o speciale. - È possibile contestare l’avviso senza andare in giudizio?
Sì. Oltre all’accertamento con adesione e alla mediazione, si può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio, chiedendo l’annullamento per vizi formali o di merito. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, per cui è prudente presentarla contestualmente a un ricorso per evitare decadenze. - Come funziona la sospensione cautelare?
Occorre presentare una domanda nel ricorso dimostrando la gravità e irreparabilità del danno. La Corte può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione dell’atto, subordinando la sospensione alla prestazione di garanzie. In caso di rigetto, è possibile riproporre la domanda in appello. - Il piano del consumatore è riservato ai privati?
No. La giurisprudenza consente anche all’ex imprenditore di accedere al piano del consumatore se ha cessato l’attività e i debiti derivano in parte dalla vita privata . È sufficiente dimostrare di non svolgere più attività d’impresa. - Posso proteggere i mezzi e gli immobili aziendali dal pignoramento?
È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione o proporre un piano di rientro. Inoltre, alcuni beni strumentali indispensabili per l’attività possono essere esclusi dal pignoramento (art. 515 c.p.c.) se si dimostra che senza di essi l’impresa non può funzionare. - Le sanzioni possono essere diminuite in caso di buona fede?
La buona fede non esclude la sanzione, ma può influire sulla misura: la Cassazione ha riconosciuto che l’errore derivante da obiettive condizioni di incertezza può giustificare la disapplicazione delle sanzioni. È necessario dimostrare di essersi conformati a pareri autorevoli o a prassi amministrative. - Quando conviene avviare una procedura di sovraindebitamento?
Quando l’impresa non è in grado di pagare i debiti nel breve termine e rischia azioni esecutive. Le procedure (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata) consentono di ottenere una falcidia dei debiti e l’esdebitazione . È consigliabile consultare un professionista per valutare i costi e i benefici. - I contributi previdenziali sono inclusi negli accordi con il Fisco?
I debiti verso l’INPS possono essere inclusi nell’adesione e nella conciliazione giudiziale solo per quanto riguarda le sanzioni civili. Per le procedure concorsuali (concordato minore, liquidazione), anche i crediti previdenziali possono essere falcidiati, ma è necessario il consenso dell’ente o il cram down giudiziario. - L’impresa può continuare a lavorare durante il contenzioso?
Sì. La pendenza del ricorso non impedisce la partecipazione a gare o l’esecuzione di lavori, ma l’esistenza di debiti fiscali può influire sulla certificazione DURC e sull’iscrizione alle white list. È importante rateizzare o sospendere i debiti per ottenere il DURC regolare. - Cosa succede se l’avviso riguarda un credito edilizio inesistente?
L’Agenzia può emettere un avviso di recupero del credito se ritiene che l’agevolazione non spettasse. In tal caso, si deve dimostrare la validità dell’intervento (permesso edilizio, certificazioni dei tecnici, congruità dei costi). È consigliabile agire tempestivamente per evitare la decadenza delle detrazioni.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le possibili implicazioni di un accertamento e le opportunità di difesa, proponiamo alcune simulazioni basate su casi realistici. Le cifre sono indicative e utili per illustrare i meccanismi fiscali; in un caso reale occorre adattare i calcoli alle specifiche della contabilità aziendale.
8.1 Simulazione di accertamento induttivo
Scenario: la “Restauri Antichi S.r.l.”, impresa specializzata nel recupero di palazzi storici, riceve a dicembre 2025 un avviso di accertamento per l’anno 2020. L’ufficio presume che i ricavi dichiarati (500 000 €) siano sottostimati sulla base dei consumi di materiali e del numero di cantieri. I ricavi presunti vengono determinati in 800 000 €. Le spese documentate ammontano a 350 000 €, mentre l’ufficio ne riconosce solo 250 000 €, ritenendo il resto non inerente. La società applica l’aliquota IRES del 24 % e l’IVA al 22 %. Di seguito i calcoli:
- Ricavi rettificati: 800 000 €.
- Costi riconosciuti: 250 000 € (anziché 350 000 €). Il margine imponibile diventa 550 000 €.
- IRES dovuta: 550 000 € × 24 % = 132 000 €.
- IVA dovuta: l’ufficio considera i 800 000 € comprensivi di IVA. Applicando il principio della sentenza 31406/2025, l’IVA inclusa nel ricavo è 800 000 € ÷ 1,22 × 22 % ≈ 144 262 € . L’impresa ha già versato IVA per 90 000 €. L’ulteriore IVA richiesta è 54 262 €.
- Sanzioni: per dichiarazione infedele, la sanzione è pari al 90 % della maggiore imposta. Sulle 132 000 € di IRES la sanzione sarebbe 118 800 €. Con l’accertamento con adesione, la sanzione scende a un terzo: 39 600 €. Sull’IVA dovuta la sanzione è 90 % di 54 262 € = 48 836 €, ridotta a 16 279 € con l’adesione.
- Totale da versare: imposte dovute (132 000 € + 54 262 €) + sanzioni ridotte (39 600 € + 16 279 €) = 242 141 €.
Se la società opta per l’accertamento con adesione, può rateizzare l’importo in otto rate trimestrali di circa 30 268 € ciascuna. In alternativa, potrebbe contestare il disconoscimento dei costi presentando documenti che provano l’inerenza (contratti con la Soprintendenza) e rivendicare la detrazione integrale dell’IVA sugli acquisti.
8.2 Simulazione di definizione agevolata
Scenario: la “Arte Restauri S.n.c.” ha ricevuto nel 2022 una cartella di pagamento per 70 000 € (principalmente sanzioni e interessi su IVA e IRAP 2017). Nel 2025 è stata riaperta la rottamazione quater. La società presenta domanda di adesione alla definizione agevolata. Il capitale dovuto ammonta a 20 000 €, mentre il resto sono sanzioni e interessi.
- Importo da pagare: la rottamazione consente di estinguere il debito pagando solo 20 000 € + oneri di riscossione (circa 3 %); quindi 20 600 €.
- Rateazione: il decreto consente di pagare in 18 rate. L’impresa potrà versare circa 1 144 € a rata.
L’adesione alla rottamazione non preclude l’impugnazione di eventuali nuovi avvisi. È importante versare puntualmente ogni rata: il mancato pagamento di una rata fa decadere l’intera definizione e ripristina l’intero importo.
8.3 Simulazione di concordato minore per impresa artigiana
Scenario: un artigiano restauratore ha debiti fiscali e previdenziali per 150 000 €, tra cui cartelle esattoriali per 80 000 € e debiti bancari per 70 000 €. I ricavi annuali sono 60 000 € e i beni immobiliari consistono nella casa familiare gravata da mutuo. L’imprenditore non è fallibile e decide di proporre un concordato minore ai sensi degli artt. 74‑80 CCII.
- Nomina un gestore della crisi presso un OCC. Il gestore verifica la situazione patrimoniale e invita i creditori a partecipare al piano.
- Presenta al tribunale un piano di rientro che prevede il pagamento di 40 000 € in quattro anni (10 000 € all’anno), attingendo a parte del reddito e alla vendita di un veicolo aziendale.
- L’Agenzia delle Entrate e l’INPS votano contro il piano perché il pagamento è inferiore al 30 % del loro credito. Tuttavia, il giudice applica il cram down (art. 80 CCII) ritenendo il piano congruo e indispensabile a evitare la liquidazione .
- Al termine dei quattro anni, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione per i debiti residui grazie alla pronuncia della Cassazione che ha escluso la necessità di una soglia minima di soddisfacimento .
Questa simulazione mostra come anche l’impresa artigiana di restauro possa utilizzare gli strumenti del diritto concorsuale per salvare la propria attività e ripartire.
9. Novità normative 2024-2025: contraddittorio generalizzato e riforma dell’accertamento
Negli ultimi due anni la disciplina dell’accertamento tributario è stata travolta da una riforma sistematica che ha portato al contraddittorio generalizzato e alla revisione delle procedure di controllo. Per una impresa di restauro, comprendere queste novità è indispensabile per prepararsi ai controlli e sfruttare le opportunità offerte dalla legislazione recente. Questo capitolo approfondisce l’evoluzione normativa, le categorie di atti esclusi, le innovazioni del D.Lgs. 13/2024, i più recenti orientamenti giurisprudenziali, il principio della scissione soggettiva delle notifiche, i programmi di compliance e le agevolazioni specifiche per chi opera nel settore del restauro.
9.1 Evoluzione del contraddittorio: dalla legge sul procedimento alla riforma 2023‑2024
Il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un atto impositivo non è sempre stato riconosciuto in modo organico. Per decenni, i tributi sono rimasti esclusi dall’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), la quale garantiva trasparenza e partecipazione per gli altri settori. Il primo passo verso una tutela procedurale è arrivato con lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) che all’art. 12, comma 7, ha introdotto l’obbligo per la Guardia di Finanza e per gli uffici dell’Agenzia di concedere 60 giorni di osservazioni dopo un processo verbale di constatazione emesso a seguito di accesso presso la sede del contribuente . La norma riguardava però solo le verifiche “in loco” e lasciava fuori gli accertamenti c.d. “a tavolino” (basati su incroci di dati, controlli documentali o analisi di banca dati).
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha cercato di colmare queste lacune. Nel 2008 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la causa Sopropé (C‑349/07), ha affermato che il principio di difesa richiede un dialogo preventivo nei procedimenti che possono condurre a sanzioni. Questa decisione ha influenzato la Cassazione, la quale con la sentenza 24823/2015 ha riconosciuto l’obbligo di contraddittorio soltanto per i tributi armonizzati (IVA e dazi), lasciando invece alla discrezionalità del legislatore la tutela nei tributi diretti . La stessa sentenza ha introdotto la prova di resistenza: l’atto non era automaticamente nullo per mancanza di contraddittorio, ma il contribuente doveva dimostrare quali argomentazioni concrete avrebbe potuto esporre se fosse stato ascoltato .
Parallelamente, il legislatore ha introdotto strumenti settoriali: il D.Lgs. 218/1997, riformato nel 2019 con il cosiddetto Decreto Crescita, ha previsto all’art. 5‑ter un invito a comparire obbligatorio per accertamenti “a tavolino” su imposte dirette e IVA; tuttavia la nullità era subordinata ancora una volta alla prova di resistenza . Questa disciplina frammentata è stata giudicata insufficiente dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 47/2023, ha definito anomalo il quadro normativo e ha invitato il legislatore a estendere l’obbligo di contraddittorio a tutti i tributi .
La risposta è arrivata con il Decreto legislativo 219/2023. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto da tale decreto, stabilisce che «tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo» . Ciò significa che, salvo casi tassativamente previsti, l’Agenzia deve inviare al contribuente uno schema dell’atto impositivo e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . L’adempimento del contraddittorio non è più una gentile concessione: è un requisito di validità. La riforma ha inoltre previsto che se il termine di decadenza per l’accertamento scade prima dei 60 giorni, questo termine si proroga di 120 giorni , assicurando al contribuente un tempo congruo per difendersi. Questa disciplina, entrata in vigore il 18 gennaio 2024, segna un passaggio epocale: il contraddittorio non è più limitato a casi specifici ma costituisce la regola generale.
9.2 Atti esclusi dal contraddittorio: cosa deve sapere l’impresa di restauro
Il nuovo art. 6‑bis prevede alcune eccezioni. Non sono soggetti all’obbligo di contraddittorio gli atti automatizzati o di pronto recupero e quelli emessi in situazioni di pericolo per la riscossione (ad esempio quando si sospetta che il debitore stia sottraendo beni). Il D.M. 24 aprile 2024 ha elencato quattordici categorie di atti esclusi . Tra questi rientrano:
- Ruoli e cartelle di pagamento: gli atti con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive a ruolo il tributo e ne avvia la riscossione coattiva non richiedono un contraddittorio preventivo.
- Avvisi di recupero crediti d’imposta ex art. 38‑bis D.P.R. 600/1973: si tratta degli atti che revocano crediti d’imposta non spettanti (ad esempio bonus edilizi); essendo basati su incroci automatici, rientrano tra gli atti esclusi .
- Atti di intimazione e di sollecito (art. 29 D.L. 78/2010): ordinanze con cui l’agente della riscossione invita il contribuente a pagare entro cinque giorni; la legge li considera mera esecuzione del ruolo, per cui non vi è contraddittorio.
- Accertamenti catastali: gli avvisi di riclassamento delle rendite e altri provvedimenti catastali, per loro natura documentale, non sono preceduti da invito al contraddittorio .
- Liquidazioni automatizzate ex artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis D.P.R. 633/1972: si tratta di controlli automatici o formali che verificano errori materiali nelle dichiarazioni; rientrano tra gli atti esclusi in quanto basati su elementi dichiarati dallo stesso contribuente.
- Accertamenti parziali e recupero crediti per imposte di registro: gli atti che rettificano singoli elementi di reddito, i recuperi di imposta di registro su autoveicoli e i provvedimenti di recupero di crediti inesistenti sono esclusi dal contraddittorio .
Per un’impresa di restauro, conoscere queste eccezioni è fondamentale. Se l’atto ricevuto rientra in una di queste categorie, non potrà eccepire la nullità per mancanza di contraddittorio. Tuttavia, qualora si tratti di un avviso ordinario di accertamento o di contestazione sanzioni, l’assenza del contraddittorio costituisce motivo di annullabilità e può essere eccepita in sede di ricorso.
9.3 Riforma dell’accertamento con adesione: come cambia la procedura
La generalizzazione del contraddittorio ha imposto un riordino dell’accertamento con adesione, attuato con il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Questa riforma coordina l’adesione con la fase preliminare del contraddittorio, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso e incentivare le definizioni consensuali. Le principali novità sono le seguenti:
- Differenziazione tra atti soggetti o meno al contraddittorio. Se l’atto rientra tra quelli che devono essere preceduti da invito, il contribuente dispone di 15 giorni dalla ricezione dello schema per chiedere l’adesione. La richiesta sospende il termine per la presentazione delle osservazioni; se l’adesione va a buon fine, l’ufficio emette un atto di accertamento con riduzione delle sanzioni, evitando l’emissione dell’avviso definitivo. In caso contrario, il contribuente potrà comunque presentare memorie entro il termine ordinario .
- Reintroduzione della possibilità di definire i Verbali di Constatazione (PVC). La riforma consente di proporre l’adesione anche sulla base di un PVC, con riduzione delle sanzioni e versamento rateale; questa previsione era stata soppressa nel 2020 e si è rivelata fondamentale per chiudere tempestivamente le contestazioni. Il D.Lgs. 13/2024 prevede che il contribuente possa richiedere l’adesione entro 30 giorni dalla redazione del PVC .
- Coordinamento con la generalizzazione del contraddittorio. Per gli atti esclusi (automatizzati, ruoli, liquidazioni) resta la disciplina precedente: il contribuente può chiedere l’adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Per gli atti soggetti a contraddittorio, invece, l’adesione si colloca nella fase preliminare e richiede una risposta rapida; questa impostazione mira a favorire la definizione anticipata e a evitare che il contribuente presenti memorie difensive senza proporre l’accordo.
- Riduzione e rateazione delle sanzioni. Le sanzioni restano ridotte a un terzo del minimo, ma è prevista la possibilità di pagare in un numero maggiore di rate. Il pagamento della prima rata perfeziona l’adesione; le restanti possono essere dilazionate fino a otto rate trimestrali.
Le imprese di restauro che ricevono un invito al contraddittorio devono valutare attentamente se chiedere l’adesione: essa può portare a un notevole abbattimento delle sanzioni e consente di chiudere la questione in tempi rapidi. Tuttavia, in presenza di contestazioni infondate o sproporzionate, è spesso preferibile presentare osservazioni dettagliate e, se necessario, ricorrere alla giustizia tributaria.
9.4 Orientamenti giurisprudenziali 2024‑2025: Cassazione e contraddittorio
Nonostante la riforma, la giurisprudenza continua a svolgere un ruolo centrale nel delineare i confini del contraddittorio. L’ordinanza n. 21271/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione rappresenta un punto di riferimento: essa ha chiarito che, per la disciplina previgente, l’obbligo di contraddittorio “a tavolino” sussisteva solo per i tributi armonizzati (come l’IVA) e che la violazione dell’obbligo comportava l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostrava quali elementi avrebbe potuto far valere . In altre parole, la prova di resistenza rimaneva un requisito indispensabile. Questa pronuncia ha confermato la necessità del contraddittorio per l’IVA, ma ha ribadito che per le imposte dirette, in assenza di norma, il vizio non era automatico.
Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis la situazione è cambiata. Dal 18 gennaio 2024, la norma generale impone il contraddittorio per tutti gli atti impugnabili, salvo eccezioni. Tuttavia, la Cassazione ha già segnalato che la questione della nullità in caso di mancanza del contraddittorio dovrà essere riesaminata alla luce della nuova disciplina. Una ordinanza del 5 febbraio 2025 (Cass. n. 2795) ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito se l’atto debba essere annullato automaticamente oppure se resti necessario dimostrare il pregiudizio . Questo dibattito è cruciale perché inciderà sulla strategia processuale: se l’atto è nullo “ipso iure” il contribuente potrà limitarsi a eccepire la violazione; al contrario, se resterà la prova di resistenza, bisognerà dimostrare in concreto quali argomenti si sarebbero potuti addurre.
Un’altra linea giurisprudenziale riguarda la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La Cassazione ha ribadito che il contraddittorio dev’essere garantito non solo al destinatario dell’avviso ma anche agli altri soggetti solidalmente responsabili (soci, coobbligati). In materia di contenzioso, la mancata notifica del ricorso a un litisconsorte necessario comporta la nullità della sentenza; analoga attenzione dovrà essere rivolta in sede amministrativa per evitare contestazioni su eventuali violazioni del diritto di difesa.
9.5 Principio della scissione soggettiva delle notifiche: conferme e conseguenze operative
La riforma del contraddittorio si affianca alla scissione soggettiva degli effetti della notificazione, principio già applicato nel processo civile e ora esteso agli atti tributari. Secondo questo principio, enunciato dalla Corte di Cassazione e richiamato dalla dottrina, gli effetti della notifica si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario: per il primo, la notifica si considera avvenuta nel momento in cui consegna l’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario o servizio postale); per il destinatario, invece, l’atto si perfeziona al momento della ricezione . La ratio è evitare che i ritardi del servizio postale facciano decadere il Fisco dall’azione mentre, allo stesso tempo, garantire al contribuente la piena conoscenza dell’atto prima che decorra il termine per impugnare.
La giurisprudenza ha chiarito che la scissione non pregiudica la certezza del diritto perché, se la notifica non si perfeziona (ad esempio per indirizzo errato), gli effetti provvisori prodotti dalla consegna decadono . Per gli accertamenti tributari questo si traduce in una regola pratica: la decadenza dal potere di accertare è evitata se l’atto viene consegnato al servizio postale entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza, anche se il destinatario lo riceve dopo pochi giorni . Di converso, il termine per presentare ricorso decorre dalla data di ricezione: il contribuente può sfruttare l’intero periodo anche quando la notifica è avvenuta a ridosso della scadenza. È importante quindi verificare la data di spedizione (sul bollo postale) e la data di ricezione per calcolare correttamente i termini.
9.6 Compliance e adempimento collaborativo: prevenire l’accertamento
Accanto alla fase contenziosa, la riforma ha valorizzato gli strumenti di compliance e di adempimento collaborativo. Per le imprese di grandi dimensioni (con fatturato inizialmente superiore a 10 miliardi, poi abbassato a 1 miliardo) il regime di adempimento collaborativo disciplinato dal D.Lgs. 128/2015 consente un dialogo costante con il Fisco: l’azienda istituisce un sistema di tax control framework, condivide preventivamente le operazioni rischiose e riceve risposte vincolanti; in cambio ottiene certezza sul trattamento fiscale e riduzione delle sanzioni . Questo regime, sebbene destinato soprattutto alle multinazionali, si sta aprendo a imprese di media dimensione e potrebbe interessare aziende di restauro che operano in grandi appalti pubblici.
Per la generalità dei contribuenti, il legislatore ha previsto strumenti di cooperazione “light”, descritti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate e dal D.Lgs. 128/2015. Tra questi:
- Lettere di compliance: l’Agenzia incrocia le banche dati (anagrafe tributaria, anagrafe rapporti finanziari, banche dati estere) e invia al contribuente una comunicazione “bonaria” se rileva anomalie nei redditi dichiarati, nei versamenti IVA o nelle detrazioni . Il contribuente può correggere spontaneamente la dichiarazione con ravvedimento operoso. Se aderisce, evita l’apertura di un accertamento.
- Tutoraggio per nuove partite IVA: per le imprese di nuova costituzione (start‑up artigianali comprese) l’Agenzia offre assistenza e monitoraggio nei primi anni, con l’obiettivo di prevenire errori nella fatturazione o nelle detrazioni .
- Accordi preventivi e interpelli: l’impresa può sottoporre in anticipo al Fisco operazioni complesse (ad esempio l’imputazione di lavori su beni culturali, l’ammortamento di beni materiali immateriali, la gestione di crediti d’imposta) e ottenere una risposta vincolante . Per le imprese di restauro che operano con la Soprintendenza o con fondazioni, presentare un interpello può prevenire contestazioni.
Queste politiche premiali riducono la probabilità di un accertamento e dimostrano che la gestione del rischio fiscale non deve essere solo reattiva. Una impresa di restauro può attivare fin da subito un rapporto di collaborazione con il proprio ufficio territoriale, comunicando eventuali anomalie e documentando accuratamente le operazioni: spesso gli uffici preferiscono chiudere la questione in modo bonario piuttosto che avviare un contenzioso.
9.7 Implicazioni specifiche per il settore restauro
Le imprese che operano nel restauro di edifici storici sono particolarmente esposte alle novità normative per diversi motivi. Innanzitutto, il settore è fortemente regolato: oltre alle leggi tributarie, occorre rispettare il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e le direttive della Soprintendenza. I lavori sono spesso pagati in ritardo dagli enti pubblici, con riflessi sulla liquidità e sull’IVA; inoltre, l’utilizzo di bonus fiscali (come il bonus facciate, il superbonus e il bonus restauro) comporta obblighi di comunicazione e asseverazione. Le recenti vicende sui crediti edilizi hanno generato numerosi avvisi di recupero e contestazioni per irregolarità formali.
Il contraddittorio generalizzato consente ora all’impresa di far valere le proprie ragioni prima della notifica dell’avviso. Ad esempio, se la Soprintendenza ha imposto una variante in corso d’opera, determinando costi aggiuntivi non previsti, questi elementi potranno essere spiegati durante il contraddittorio e inseriti nelle osservazioni. Il nuovo regime offre quindi un’importante opportunità di chiarimento e riduzione del contenzioso. Tuttavia, bisogna prestare attenzione agli atti esclusi: gli avvisi di recupero dei bonus edilizi rientrano tra le eccezioni e quindi possono essere notificati senza contraddittorio . In tali casi, la difesa dovrà concentrarsi sui vizi intrinseci dell’atto (motivazione, prova, termini) e sull’eventuale legittimità del credito.
Anche la riforma dell’adesione influenza il settore: in presenza di un PVC riguardante la congruità dei costi di un cantiere finanziato con fondi pubblici, l’impresa può ora definire bonariamente la contestazione. La definizione del PVC è particolarmente utile perché evita l’applicazione di sanzioni elevate e consente di chiudere la controversia prima che l’avviso sia emesso. Le imprese di restauro devono, però, organizzarsi per rispondere rapidamente: i termini di 15 o 30 giorni previsti dal D.Lgs. 13/2024 richiedono una gestione interna efficiente dei documenti.
9.8 Bonus restauro 2025‑2027: credito d’imposta e opportunità
Tra le agevolazioni fiscali che interessano il settore c’è il bonus restauro degli edifici storici. La legge di bilancio 2025 ha prorogato il credito d’imposta del 50 % delle spese sostenute per interventi di restauro e conservazione su immobili di interesse storico artistico per il triennio 2025‑2027 . Il bonus è rivolto alle persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali sugli immobili, nonché ai comodatari e agli inquilini. Sono esclusi i soggetti IRES (società e imprese), poiché l’intento è sostenere il patrimonio privato .
Le spese agevolabili comprendono gli interventi di prevenzione, manutenzione, restauro, miglioramento strutturale, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di impianti di sicurezza . Il credito è riconosciuto fino a un massimo di 200 000 € all’anno per ciascun immobile, non è cumulabile con altre detrazioni e non può essere ceduto; l’utilizzo avviene in compensazione mediante modello F24 . Per il triennio 2025‑2027 si attendono un nuovo modello e istruzioni da parte del Ministero della Cultura. Le imprese di restauro non possono beneficiare direttamente del bonus, ma possono essere coinvolte come appaltatori e devono assicurarsi che il cliente presenti correttamente la domanda. Un errore nella presentazione o nella documentazione potrebbe comportare il recupero del credito e l’emissione di un avviso di recupero (atto escluso dal contraddittorio), con conseguente responsabilità solidale in caso di concorso nella frode.
Oltre al bonus restauro, per il 2025 sono previste altre misure di sostegno all’artigianato e alla cultura, come il Registro delle Imprese Culturali e Creative (ICC) che consente di accedere a contributi a fondo perduto per progetti di restauro e digitalizzazione. Le imprese che operano nel settore dei beni culturali possono ottenere finanziamenti agevolati e detrazioni per l’acquisto di tecnologie digitali (scanner 3D, software di mappatura), contribuendo così alla modernizzazione dei cantieri. È consigliabile consultare periodicamente i bandi regionali e nazionali e verificare la cumulabilità delle agevolazioni.
9.9 Ulteriori riflessioni e consigli pratici per i restauratori
Le riforme tributarie descritte fin qui rendono evidente che la gestione fiscale di un’impresa di restauro non può essere improvvisata. Per limitare il rischio di accertamenti e contestazioni è necessario adottare un approccio metodico e proattivo. Di seguito alcuni spunti pratici che l’esperienza professionale dell’Avv. Monardo ha permesso di maturare:
- Digitalizzare la documentazione: l’utilizzo di software gestionali che archiviano in cloud contratti, fatture, relazioni tecniche, verbali della Soprintendenza e fotografie dei cantieri facilita la ricostruzione dei costi e dei ricavi. In sede di contraddittorio, poter esibire in modo ordinato la documentazione accelera la discussione e riduce il rischio di presunzioni a sfavore.
- Formare il personale amministrativo: spesso gli errori nelle dichiarazioni dei bonus edilizi o nelle liquidazioni IVA dipendono da una scarsa conoscenza delle procedure. Investire nella formazione degli addetti (anche attraverso corsi organizzati da ordini professionali e associazioni di categoria) evita omissioni formali che possono compromettere l’accesso ai crediti d’imposta.
- Coinvolgere consulenti esterni qualificati: la predisposizione di un tax control framework, seppure in forma semplificata, consente di individuare tempestivamente i rischi fiscali. Avvalersi di consulenti esperti in fiscalità immobiliare e dei beni culturali può far emergere soluzioni come la monetizzazione dei crediti d’imposta o l’adesione a strumenti deflattivi.
- Curare i rapporti con la Soprintendenza: in molti casi le varianti in corso d’opera o le prescrizioni tardive incidono sui costi e sui tempi di esecuzione. Documentare ogni richiesta della Soprintendenza e ottenere pareri scritti consente di opporsi a eventuali contestazioni di costi “non inerenti” da parte del Fisco.
- Verificare la coerenza con gli ISA: gli indicatori sintetici di affidabilità premiano chi rispetta le soglie. Prima di presentare la dichiarazione, è utile simulare il punteggio ISA e valutare l’opportunità di regolarizzare eventuali incongruenze. Un punteggio elevato riduce i termini di accertamento e il rischio di verifiche .
- Prepararsi alle ispezioni: se l’ufficio effettua un accesso ai cantieri, l’impresa deve collaborare ma anche tutelare i propri diritti. È importante richiedere un verbale di sopralluogo, annotare il contenuto delle domande e fornire risposte circostanziate. In caso di comportamenti illegittimi (acquisizione di documenti non pertinenti, abuso di potere) è possibile presentare memoria difensiva e segnalare la violazione.
- Monitorare le norme speciali: il settore dei beni culturali è soggetto a norme variabili (bandi del PNRR, decreti emergenziali, regolamenti regionali). Tenersi aggiornati consente di sfruttare nuove agevolazioni, ad esempio per l’efficientamento energetico degli edifici storici o per la digitalizzazione del patrimonio.
Queste raccomandazioni non sostituiscono la consulenza specifica, ma rappresentano un orientamento generale per ridurre le contestazioni e migliorare la compliance. A fronte di un accertamento notificato, tuttavia, la reazione tempestiva e l’assistenza professionale restano decisive per bloccare gli effetti immediati (pignoramenti, blocchi dei conti correnti) e per impostare una linea difensiva vincente. Ricordiamo che il contraddittorio è un diritto ma anche un obbligo: se l’impresa ignora la comunicazione di “schema di atto”, perde un’occasione preziosa per spiegare la propria posizione. Altrettanto importante è valutare la convenienza di adesione, mediazione o ricorso, tenendo conto di tutti gli aspetti economici, contabili e patrimoniali.
10. Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di un’impresa di restauro di edifici storici è una procedura complessa che richiede preparazione e tempestività. Le normative in continua evoluzione, l’introduzione del contraddittorio obbligatorio e del concordato preventivo biennale, le recenti pronunce della Cassazione e le possibilità offerte dal Codice della crisi d’impresa rappresentano al tempo stesso sfide e opportunità. Chi riceve un avviso di accertamento deve valutare immediatamente la legittimità dell’atto, controllare i termini di notifica e di decadenza, verificare i propri diritti e scegliere la strategia più adatta: adesione, mediazione, ricorso, rottamazione, concordato preventivo o procedure concorsuali.
L’esperienza maturata dallo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo dimostra che una difesa tempestiva e mirata può:
- bloccare l’esecuzione di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
- annullare o ridurre avvisi di accertamento viziati;
- negoziare piani di rientro sostenibili con l’Erario e gli enti previdenziali;
- tutelare il patrimonio aziendale e familiare;
- riorganizzare l’impresa attraverso procedure di sovraindebitamento con l’esdebitazione dei debiti residui.
Nel panorama del restauro edilizio, un settore prezioso ma fragile, la conoscenza delle regole fiscali e degli strumenti di difesa è imprescindibile. Affidarsi a un team di professionisti multidisciplinare consente di affrontare il contenzioso con competenza, di prevenire gli errori e di cogliere le agevolazioni disponibili.
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