Accertamento fiscale a un pavimentatore: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un cantiere implica occuparsi di materiali, tempistiche e personale, ma un pavimentatore deve anche fare i conti con la pressione fiscale. Le verifiche dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e degli istituti previdenziali possono sfociare in avvisi di accertamento che, se non affrontati con tempestività, diventano cartelle esattoriali, ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti. La disciplina tributaria italiana prevede presunzioni legali che rovesciano l’onere della prova in capo al contribuente: ad esempio, i versamenti e i prelievi sui conti correnti sono considerati automaticamente ricavi se non se ne prova la provenienza .

Per gli artigiani e i professionisti del settore edile l’esposizione è particolarmente elevata: un pagamento in contanti non registrato, un versamento sul conto personale o un acquisto costoso possono generare presunzioni di evasione. Non conoscere i propri diritti e le procedure può portare a sanzioni salate e, nei casi più gravi, a contestazioni penali. L’obiettivo di questo articolo è offrire una guida completa, aggiornata a dicembre 2025, per aiutare i pavimentatori (e in generale i contribuenti) a difendersi efficacemente sin dai primi atti dell’Amministrazione finanziaria.

Perché leggere questa guida

  • Prevenire errori costosi: molti avvisi di accertamento sono viziati da errori procedurali, dalla mancanza di contraddittorio o da violazioni del diritto di difesa. Conoscere i termini e i requisiti consente di rilevare tempestivamente questi vizi e chiederne l’annullamento.
  • Capire le presunzioni: l’Agenzia può presumere l’esistenza di redditi non dichiarati sulla base di movimenti bancari o spese di tenore di vita. La Cassazione conferma che la presunzione dell’art. 32 DPR 600/1973 e dell’art. 51 DPR 633/1972 è una presunzione legale che il contribuente può superare solo con prova analitica . Sapere come documentare ogni versamento e prelevamento riduce i rischi.
  • Utilizzare strumenti alternativi: oltre al contenzioso, esistono strumenti come l’accertamento con adesione, il ravvedimento operoso, le definizioni agevolate (rottamazione‑quater), il Concordato Preventivo Biennale o le procedure di sovraindebitamento che permettono di chiudere le posizioni in modo sostenibile.

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Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i contribuenti nell’analisi degli atti, nella predisposizione di memorie difensive, nella sospensione delle pretese e nella negoziazione di piani di rientro sia con l’Agenzia delle entrate che con l’Agente della riscossione. Grazie alla competenza congiunta di avvocati e commercialisti lo studio valuta le debolezze degli accertamenti, propone ricorsi e gestisce trattative stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti legislative di riferimento

L’accertamento fiscale nei confronti di un artigiano-pavimentatore rientra nella disciplina generale degli accertamenti delle imposte sui redditi (DPR 600/1973) e dell’IVA (DPR 633/1972). Di seguito le principali norme:

NormaOggetto/PrincipioNoteFonte
Art. 32 DPR 600/1973Presunzione legale di ricavi per i versamenti e prelievi bancari. I versamenti e i prelievi sui conti del contribuente, anche se intestati a terzi ma di fatto disponibili, sono considerati componenti di reddito salvo prova contraria . La presunzione può essere superata solo con prova analitica, cioè dimostrando per ciascun movimento l’estraneità a operazioni imponibili .La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la presunzione per i prelievi dei professionisti (Corte Cost. 228/2014), ma essa continua a valere per i versamenti e per gli imprenditori, inclusi gli artigiani.Cassazione e Corte costituzionale.
Art. 51 DPR 633/1972Estende ai fini IVA la presunzione dell’art. 32; le indagini bancarie possono riguardare anche conti intestati a terzi collegati al contribuente .La presunzione è legale: non richiede gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici .
Art. 38 DPR 600/1973Accertamento sintetico (redditometro/evasometro). L’amministrazione può determinare il reddito sulla base di spese e indici di capacità contributiva. A seguito della riforma 2024 (D.Lgs. 108/2024) l’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20 % e 70 000 € .Nuovo evasometro basato sull’analisi dei big data, con franchigia per redditi complessivi inferiori a 70 000 € .
Art. 6‑bis L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Introduce dal 2023 l’obbligo generale di contraddittorio preventivo: l’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per osservazioni. L’atto definitivo deve motivare l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni .Non si applica ai controlli automatizzati o formali né agli accertamenti preceduti da invito ex D.Lgs. 218/1997 .
Art. 12, co. 7 L. 212/2000Dopo un processo verbale di constatazione (PVC) la legge impone di attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, salvo motivata urgenza . La violazione comporta l’annullamento dell’atto.Importante per chi subisce accessi ispettivi: consente di presentare memorie e sanare eventuali irregolarità.
Art. 52 DPR 633/1972 (richiamato da art. 33 DPR 600/1973)Regola gli accessi domiciliari: per entrare nell’abitazione occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la motivazione dei “gravi indizi di violazione”. Il giudice tributario deve controllare la sussistenza di tali indizi e, in assenza, l’accertamento è nullo .Le prove acquisite senza autorizzazione o senza motivazione sono inutilizzabili .
Art. 30 D.L. 78/2010Riforma la riscossione delle contribuzioni INPS introducendo l’avviso di addebito come titolo esecutivo: l’ente previdenziale intima il pagamento entro 60 giorni e avverte della possibile esecuzione .Cassazione 6436/2025 ha confermato che l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile e cristallizza il debito .
D.Lgs. 218/1997Disciplina l’accertamento con adesione: il contribuente può definire l’atto prima del processo con riduzione delle sanzioni; comporta la sospensione dei termini di impugnazione.Utilizzabile entro 30 giorni dalla notifica dell’atto; riduce le sanzioni a 1/3 e permette il pagamento rateale.
D.L. 13/2024 (“Concordato Preventivo Biennale”)Introduce per imprenditori e professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) o il regime forfettario un concordato biennale su ricavi e compensi 2024‑2025, con aliquote ridotte e inibizione degli accertamenti ex art. 39 DPR 600/1973 .Offre certezza fiscale: chi aderisce non subisce accertamenti per i periodi concordati, salvo cause di decadenza (omissione versamenti, discostamento eccessivo dai dati concordati).
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)Comprende strumenti di regolazione della crisi: piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano con pagamento parziale e moratorie ; l’art. 74 prevede il concordato minore per piccoli imprenditori ; l’art. 57 regola gli accordi di ristrutturazione con adesione del 60 % dei crediti ; gli artt. 60‑61 introducono versioni agevolate degli accordi ; l’art. 268 disciplina la liquidazione controllata ; l’art. 278 riconosce l’esdebitazione finale .

1.2 Orientamenti della Cassazione e della Corte costituzionale

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha definito principi essenziali per la difesa del contribuente. Ecco le decisioni più significative:

  • Presunzione dei movimenti bancari (artt. 32 e 51) – La Suprema Corte ribadisce che la presunzione legale non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza e può essere superata solo con prova analitica. L’ordinanza 5529/2025 ha precisato che, per i conti formalmente intestati a terzi, l’Ufficio deve provare che il conto sia nella disponibilità del contribuente; solo dopo opera la presunzione .
  • Deducibilità dei costi – L’ordinanza 23741/2025 (Cass. 23 agosto 2025) ha stabilito che, nell’accertamento basato su versamenti bancari presunti compensi, l’amministrazione deve dedurre una quota forfettaria di costi al fine di rispettare il principio di capacità contributiva. In caso contrario l’accertamento è viziato .
  • Contraddittorio preventivo – La Corte ha evidenziato che la violazione del contraddittorio ex art. 6‑bis L. 212/2000 comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra che le osservazioni avrebbero potuto modificare l’esito (“prova di resistenza”). L’ordinanza 24783/2025 richiede che il contribuente indichi le ragioni che avrebbe dedotto .
  • Accessi domiciliari – L’ordinanza 25049/2025 ha affermato che il giudice tributario deve effettuare un controllo sostanziale sull’autorizzazione del Pubblico Ministero: deve esistere e motivare i gravi indizi di violazione; in caso contrario tutte le prove acquisite sono inutilizzabili . La Corte ha evidenziato che l’accesso in abitazione richiede sempre l’autorizzazione; per locali promiscui occorre distinguere e applicare le garanzie solo al domicilio .
  • Termine di 60 giorni dopo il PVC – Le Sezioni Unite hanno confermato che la P.A. deve attendere 60 giorni tra il processo verbale di constatazione e l’avviso di accertamento, salvo urgenza adeguatamente motivata . L’inosservanza determina nullità dell’atto.
  • Rilevanza dei conti intestati a terzi – La Cassazione ha precisato che la presunzione legale si applica anche ai conti intestati a terzi se l’Ufficio prova che sono nella disponibilità del contribuente. In mancanza di tale prova, le movimentazioni non possono essere attribuite al contribuente .
  • Redditometro ed evasometro – La giurisprudenza del 2025 (ordinanze 30611/2025 e 28665/2025, non riprodotte integralmente per brevità) ha ribadito che l’accertamento sintetico è una presunzione relativa: l’amministrazione deve dimostrare l’esistenza di spese ed elementi di capacità contributiva, mentre spetta al contribuente provare che tali spese derivano da redditi esenti, già tassati o da risparmi . La prova deve essere specifica e documentale; dichiarazioni generiche non bastano.
  • Intimazione di pagamento dell’INPS – La Cassazione 6436/2025 ha dichiarato che l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile: il contribuente deve impugnarlo entro 40 o 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza . La Corte ha inoltre confermato la prescrizione quinquennale dei contributi in caso di mancata impugnazione .

1.3 Altre fonti amministrative

  • Circolari dell’Agenzia delle entrate – le circolari interpretano le norme e forniscono indicazioni operative. Per esempio, la circolare 32/E/2019 ha chiarito l’applicazione del ravvedimento operoso ai versamenti d’imposta e la circolare 19/E/2024 ha illustrato l’evasometro.
  • Provvedimenti dell’Agenzia – definiscono le modalità di applicazione di strumenti come l’accertamento con adesione, la definizione agevolata o il concordato preventivo biennale.
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – con il decreto del 7 maggio 2024 ha individuato gli indici di capacità contributiva del redditometro, successivamente sospeso con atto di indirizzo del 23 maggio 2024 .

2. Procedura dopo la notifica di un avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento è il primo passo di un percorso che può condurre a cartelle esattoriali, ipoteche o pignoramenti. Per un pavimentatore che magari lavora con contanti e fornitori diversi è essenziale conoscere le scadenze e i propri diritti.

2.1 La notifica dell’atto

L’avviso di accertamento può essere notificato tramite:

  1. Pec (Posta elettronica certificata): per i titolari di partita IVA la notifica avviene mediante PEC. È valida se l’indirizzo è quello risultante dagli Indici pubblici (INI‑PEC) o dal Registro imprese.
  2. Raccomandata con avviso di ricevimento: per i non titolari di PEC. La notifica si considera perfezionata al momento della consegna o della compiuta giacenza.
  3. Messo comunale o ufficiale giudiziario.

Se la notifica non avviene secondo la legge, l’atto è nullo. È quindi opportuno verificare:
• la data di spedizione e di ricezione;
• il corretto indirizzo;
• l’eventuale avvenuta compiuta giacenza (10 giorni dalla seconda consegna).
In mancanza, si può eccepire la nullità dell’atto.

2.2 Contraddittorio obbligatorio e “bozza di atto”

Dal 1° luglio 2023 l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’Amministrazione di inviare al contribuente una bozza di atto prima della notifica definitiva. La bozza contiene gli elementi dell’accertamento e consente al contribuente di presentare osservazioni o documenti entro almeno 60 giorni . La norma non si applica ai controlli automatizzati e formali o agli atti preceduti da inviti ex D.Lgs. 218/1997 .

Cosa fare:

  1. Leggere attentamente la bozza e verificare l’esistenza di eventuali errori (ad esempio, ricavi già dichiarati, fatture annotate, costi deducibili).
  2. Raccogliere documentazione (contabili, bancarie, contratti, ricevute) a supporto. Per superare la presunzione bancaria occorre prova analitica; generiche dichiarazioni non bastano .
  3. Presentare una memoria difensiva entro il termine. La memoria deve essere motivata e accompagnata da documenti. Se non si risponde, si perde l’opportunità di far valere ragioni prima dell’emissione dell’atto definitivo.
  4. Richiedere il contraddittorio “in presenza”. L’art. 6‑bis consente un confronto orale o da remoto, per chiarire aspetti tecnici.

L’atto definitivo dovrà motivare le ragioni per cui eventuali osservazioni sono state accolte o respinte. In mancanza di motivazione, l’atto è viziato.

2.3 Notifica dell’avviso di accertamento definitivo

Dopo la fase istruttoria e il contraddittorio, l’Agenzia notifica l’avviso definitivo. L’atto deve contenere:

  • la motivazione: illustrazione dei fatti, delle prove e delle norme applicate. La Cassazione censura gli atti motivati per relationem o copiati da altri atti, senza valutazione critica. L’ordinanza 19143/2025 ha invalidato un atto per motivazione omessa.
  • l’individuazione del periodo d’imposta e della base imponibile;
  • l’indicazione di sanzioni e interessi;
  • l’invito all’accertamento con adesione e la possibilità di definizione agevolata.

In caso di mancata motivazione, vizio di incompetenza o violazione del contraddittorio, l’avviso è impugnabile.

2.4 Impugnazione e termini

Il contribuente ha varie strade dopo la notifica dell’atto:

  1. Ricorso giudiziale – Entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni se si tratta di cartelle esattoriali o avvisi di addebito INPS), il contribuente può impugnare l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT). Il ricorso deve essere redatto secondo le forme del processo tributario telematico, con indicazione dei motivi (vizi formali, illegittimità della pretesa, inesistenza di ricavi, prescrizione) e depositato via PEC o telematicamente. Il deposito dell’atto sospende l’esecutività dell’avviso se si chiede e ottiene la sospensione cautelare.
  2. Accertamento con adesione – Entro 30 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare istanza di adesione all’ufficio che ha emesso l’avviso. L’istanza sospende i termini per il ricorso; il procedimento si conclude entro 150 giorni. Se l’accordo viene raggiunto, la sanzione è ridotta a 1/3 e l’imposta può essere rateizzata. Non sono ammesse contestazioni successive sugli stessi fatti, salvo errori di calcolo. L’accordo crea un legittimo affidamento per il contribuente e vincola l’amministrazione per il periodo di imposta considerato.
  3. Ravvedimento operoso – Se l’avviso non è ancora stato notificato o riguarda violazioni sanabili (ad esempio omesse fatturazioni o ritardi nei versamenti), il contribuente può autonomamente correggere l’irregolarità versando imposte e sanzioni ridotte. Questo strumento non si applica una volta ricevuto l’avviso definitivo.
  4. Definizione agevolata (rottamazione‑quater e riammissione 2025) – Per le cartelle esattoriali e gli avvisi d’intimazione affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2022, la Legge 197/2022 e le successive proroghe hanno introdotto la definizione agevolata (rottamazione‑quater). Il contribuente può estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, con cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio . Nel 2025 il decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024: la domanda di riammissione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025 e consente il pagamento in un’unica soluzione o in 10 rate semestrali, con sospensione delle misure esecutive .
  5. Strumenti di crisi da sovraindebitamento – Se i debiti fiscali sono insostenibili, il pavimentatore può accedere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllata). Tali strumenti bloccano le azioni esecutive e consentono di pagare parzialmente i debiti con l’omologazione del Tribunale .

2.5 Termini di prescrizione e decadenza

La P.A. deve esercitare il potere di accertamento entro termini precisi. Per i tributi erariali il termine ordinario è 5 anni dal periodo di imposta (art. 43 DPR 600/1973). In caso di dichiarazione omessa, il termine è 7 anni. Per l’IVA il termine è analogo. La notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto o del settimo anno. Per le imposte locali il termine può variare.

I contributi INPS si prescrivono in 5 anni (art. 3, co. 9 L. 335/1995). La Cassazione ha chiarito che la prescrizione non si allunga a 10 anni se il contribuente non impugna l’avviso di addebito .

È fondamentale verificare sempre le date e conservare tutte le raccomandate: un avviso tardivo può essere annullato.

2.6 Accesso, ispezioni e processo verbale di constatazione

Per gli artigiani che possiedono un laboratorio o un magazzino, l’ispezione fiscale può avvenire presso i locali dell’impresa o, in casi gravi, presso l’abitazione del contribuente.

Accesso in locali aziendali

Gli accessi presso la sede dell’impresa sono regolati dall’art. 33 DPR 600/1973 e dall’art. 52 DPR 633/1972. Gli ispettori devono:

  • avere una specifica autorizzazione che indichi l’oggetto dell’ispezione;
  • informare il contribuente dei motivi dell’accesso e dei suoi diritti, come previsto dall’art. 12, co. 1 e 2 della L. 212/2000 ;
  • redigere un processo verbale descrittivo di quanto constatato;
  • concedere 60 giorni per presentare osservazioni e chiarimenti (art. 12, co. 7 L. 212/2000).

Accesso in abitazione

L’accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione è consentito solo se sussistono gravi indizi di violazione e con autorizzazione del Pubblico Ministero (art. 52, co. 2 DPR 633/1972). La Cassazione ha stabilito che il giudice tributario deve verificare la motivazione di tale autorizzazione; se non sono esplicitati i gravi indizi o se manca l’atto richiamato, l’autorizzazione è illegittima e tutte le prove raccolte sono inutilizzabili . Distinzione fondamentale: se il locale è promiscuo (abitazione e studio), la prova degli indizi può essere attenuata; ma se l’accesso riguarda un’abitazione separata va applicata integralmente la garanzia .

2.7 Obblighi di conservazione dei documenti

Il contribuente deve conservare:

  • Fatture emesse e ricevute per 10 anni;
  • Estratti conto bancari per 10 anni;
  • Contratti e corrispondenza con clienti e fornitori;
  • Documenti fiscali e libri contabili.
    Conservare questa documentazione è fondamentale per superare la presunzione legale sui movimenti bancari e dimostrare i costi deducibili .

3. Difese e strategie legali per il pavimentatore

3.1 Confutare la presunzione sui versamenti e prelievi

L’elemento più insidioso per un artigiano è la presunzione di maggiori ricavi derivante dai movimenti bancari. L’Agenzia delle entrate può acquisire dati bancari non solo dei conti intestati al contribuente, ma anche di conti intestati a terzi se ritiene che siano nella sua disponibilità . I versamenti sono considerati ricavi, mentre i prelievi si presumono pagamenti a fornitori e diventano ricavi solo per imprenditori (non per i professionisti).

Strategie difensive:

  1. Tenere conti separati: differenziare il conto aziendale da quello personale. Versamenti e prelievi sul conto familiare sono più difficili da giustificare.
  2. Richiedere all’Amministrazione la prova della disponibilità dei conti di terzi: la Cassazione ha ribadito che l’ufficio deve dimostrare che il conto intestato a terzi sia nella disponibilità del contribuente; altrimenti non opera la presunzione .
  3. Fornire prova analitica: per ogni versamento occorre indicare la provenienza (ad esempio, rimborsi spese, prestiti, ricavi già dichiarati o conferimenti di familiari). Estratti conto, contratti, assegni e ricevute sono essenziali. La prova deve essere specifica per ogni singolo movimento .
  4. Documentare i prelievi: anche se la presunzione per i prelievi non si applica ai professionisti, per gli imprenditori (compresi gli artigiani) bisogna spiegare a cosa sono destinati i prelievi (pagamento fornitori, stipendi).
  5. Deduzione dei costi: se l’accertamento si basa su presunzioni, è obbligatorio considerare una quota forfettaria di costi. La Cassazione ha affermato che l’Amministrazione deve sempre stimare i costi necessari alla produzione dei ricavi presunti . Se l’avviso omette i costi, si può eccepire la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

3.2 Impugnare vizi formali e violazioni del contraddittorio

I vizi formali dell’atto costituiscono una difesa potente:

  • Mancata instaurazione del contraddittorio: se l’avviso non è preceduto dalla bozza di atto o se l’amministrazione non concede il termine di 60 giorni, l’atto è nullo a meno che l’Amministrazione provi che il contribuente non avrebbe prodotto alcun elemento nuovo (prova di resistenza). È pertanto essenziale indicare nella memoria difensiva i motivi che si sarebbero dedotti .
  • Notifica irregolare: la notifica a un indirizzo PEC diverso da quello censito, la mancata consegna della raccomandata o la notifica oltre i termini di decadenza determinano la nullità dell’atto.
  • Motivazione insufficiente: l’avviso deve illustrare le ragioni della pretesa. Se l’atto copia pedissequamente un pvc o si limita ad affermazioni generiche, si può eccepire la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990.

3.3 Controllare l’autorizzazione all’accesso e la legittimità delle prove

Quando l’accertamento si fonda su un accesso della Guardia di Finanza, occorre verificare:

  • Validità dell’autorizzazione dell’accesso: l’autorizzazione deve essere specifica e motivata (luogo, durata, oggetto). Se l’accesso è avvenuto in abitazione privata, deve esserci l’autorizzazione del PM con indicazione dei gravi indizi. In sua assenza, tutte le prove raccolte sono inutilizzabili .
  • Rispetto delle garanzie procedurali: l’art. 12 L. 212/2000 obbliga gli ispettori a informare il contribuente del suo diritto ad essere assistito da un professionista e a rilasciare copia dei documenti acquisiti . La violazione può viziare l’atto.
  • Attesa dei 60 giorni dal PVC: l’Amministrazione non può emettere l’avviso prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del processo verbale, salvo motivata urgenza. Se l’atto è stato notificato “ante tempus” senza urgenza, è nullo .

3.4 Utilizzare lo strumento dell’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire l’atto con riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. Per i pavimentatori, che spesso subiscono ricostruzioni presuntive, è uno strumento utile per concordare un importo ridotto evitando il contenzioso.

Vantaggi:

  • Sanzioni ridotte a 1/3;
  • Possibilità di rateizzare l’intero importo fino a otto rate trimestrali;
  • Inibizione della riscossione fino alla scadenza della prima rata.

Quando conviene: se le presunzioni di reddito si basano su elementi difficili da confutare o se l’onere di prova è oneroso (numerosi versamenti non documentati), la definizione può evitare un contenzioso costoso. Tuttavia, l’adesione preclude ricorsi successivi.

3.5 Avvisi di addebito INPS e contributi previdenziali

Gli artigiani versano contributi alla gestione artigiani dell’INPS. L’avviso di addebito è il titolo con cui l’INPS richiede le somme dovute e contiene l’invito a pagare entro 60 giorni . Se non pagato, l’Agente della riscossione può emettere un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973). Secondo la Cassazione, l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile: se non viene contestata, il debito si cristallizza .

Difese:

  1. Eccepire la prescrizione: i contributi si prescrivono in 5 anni; se l’avviso interviene dopo il termine, è nullo .
  2. Controllare l’assenza di doppia richiesta: l’INPS non può recuperare contributi non ancora definiti dall’Agenzia delle entrate (cosiddetti “contributi cd. collegati”); la Cassazione ha escluso la possibilità di procedere prima della definitività del giudizio tributario .
  3. Verificare il contenuto dell’avviso di addebito: deve indicare il periodo contributivo, la causa, la ripartizione tra capitale, sanzioni e interessi. In caso di genericità, è impugnabile.

3.6 Contestare il redditometro e l’evasometro

L’accertamento sintetico valuta la capacità contributiva del contribuente in base a spese e patrimonio. La riforma del 2024 ha trasformato il redditometro in evasometro, con soglie elevate .

Difese:

  • Dimostrare l’origine delle spese: occorre provare che le spese siano state sostenute con redditi esenti, già tassati o risparmi. Estratti conto, atti notarili, conti correnti familiari e documentazione estera sono essenziali .
  • Contestare l’uso di parametri statistici: il decreto 7 maggio 2024, sospeso, prevedeva l’utilizzo di indici statistici; la sospensione e l’introduzione dell’evasometro possono rendere illegittimi gli atti basati su parametri ormai superati .
  • Verificare le soglie: se lo scostamento tra reddito dichiarato e ricostruito non supera il 20 % e 70 000 €, l’accertamento sintetico non può essere avviato .

3.7 Altre strategie difensive

  • Eccepire la nullità dell’atto per carenza di potere: se l’atto è emesso da un ufficio non competente (ad esempio Direzione provinciale errata), è nullo.
  • Prescrizione e decadenza: contestare la notifica fuori termine. Anche una sola giornata oltre il 31 dicembre può rendere l’atto nullo.
  • Prova testimoniale o perizia: per dimostrare che un pagamento ricevuto era un prestito familiare o una restituzione di capitale, si possono utilizzare perizie e testimonianze, sebbene la prova documentale rimanga più forte.

4. Strumenti alternativi alla contestazione

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

La definizione agevolata (o “rottamazione‑quater”) è stata introdotta dalla Legge 197/2022 e permette ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio . La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023, ma varie proroghe hanno spostato i termini.

Nel 2025 il decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024 convertito dalla L. 15/2025) ha introdotto la riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024. La domanda di riammissione andava presentata entro il 30 aprile 2025; il nuovo piano prevede pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate semestrali (prime due rate luglio e novembre 2025, poi fino a novembre 2027), con interesse annuo del 2 % . Fino a quando il piano è in essere, tutte le misure esecutive sono sospese e il contribuente ottiene il DURC regolare .

Quando conviene la rottamazione? Per un pavimentatore con cartelle esattoriali datate (ad esempio relative a imposte, IVA, contributi INPS) la rottamazione consente un risparmio significativo. Tuttavia, è necessario disporre della liquidità per pagare il capitale e rispettare le rate: un solo ritardo oltre 5 giorni comporta la decadenza e la ripresa integrale della riscossione .

4.2 Accertamento con adesione e ravvedimento operoso

Come accennato, l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di chiudere la pretesa con riduzione delle sanzioni. È particolarmente vantaggioso quando il pavimentatore riconosce parte della maggiore imposta (ad esempio per irregolarità contabili) ma vuole evitare il contenzioso. Il ravvedimento operoso consente invece di sanare omissioni prima della notifica (ad esempio mancata fatturazione o tardivo versamento IVA), beneficiando di sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo.

4.3 Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale per gli imprenditori e professionisti che applicano gli ISA o il regime forfettario. Il contribuente concorda con l’Amministrazione il reddito imponibile per i periodi 2024‑2025 e versa una imposta sostitutiva ridotta (10 % per i forfettari e 15 % per chi rientra negli ISA). Chi aderisce è esonerato dagli accertamenti per i due anni concordati, salvo casi di omissione o frode .

Per un pavimentatore che rientra nel regime forfettario o applica gli ISA, aderire al CPB può offrire certezza fiscale e pianificazione. Tuttavia, richiede l’accettazione di un reddito predefinito: se si prevede un andamento inferiore, potrebbe non convenire.

4.4 Procedure di sovraindebitamento

Quando l’esposizione fiscale e debitoria è eccessiva, le procedure di sovraindebitamento permettono di ristrutturare i debiti o ottenere la cancellazione del passivo residuo. Le principali sono:

4.4.1 Piano del consumatore (art. 67 CCII)

Destinato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) il consumatore propone un piano che prevede il pagamento parziale e differenziato dei debiti, con moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati . Il piano deve indicare l’elenco dei creditori, dei beni e delle entrate; è possibile falcidiare debiti da cessione del quinto, prestito su pegno o TFR, purché i creditori privilegiati ottengano almeno il valore di realizzo del bene .

Il Tribunale omologa il piano anche senza consenso dei creditori, se ritiene che il debitore sia meritevole e che il piano sia conveniente. Durante l’esecuzione del piano, tutte le azioni esecutive sono sospese e, al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione dei residui, tranne che per sanzioni penali o tributarie .

4.4.2 Accordi di ristrutturazione (artt. 57‑61 CCII)

Rivolti agli imprenditori, anche artigiani, e professionisti in crisi. Prevedono:

  • Accordo ordinario (art. 57) – richiede l’adesione del 60 % dei creditori e garantisce il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni ;
  • Accordo agevolato (art. 60) – l’adesione necessaria scende al 30 % se il debitore rinuncia alla moratoria per i creditori non aderenti ;
  • Accordo ad efficacia estesa (art. 61) – estende gli effetti anche ai creditori dissenzienti appartenenti alla stessa categoria, se aderiscono almeno i 3/4 dei creditori di quella categoria ;
  • Convenzione di moratoria (art. 62) – consente di sospendere o dilazionare i pagamenti senza ridurli, con efficacia estesa alle stesse categorie se aderiscono almeno i 75 % .

Gli accordi di ristrutturazione prevedono l’intervento del Tribunale per l’omologazione e garantiscono la sospensione delle azioni esecutive. Sono strumenti utili per l’artigiano che vuole continuare l’attività ma con un piano di rientro sostenibile.

4.4.3 Concordato minore (art. 74 CCII)

Destinato a imprenditori sotto soglia (come molti artigiani) e associazioni non soggette a liquidazione giudiziale. Il piano può prevedere la continuazione dell’attività oppure la liquidazione dei beni, con suddivisione dei creditori in classi e soddisfazione anche non integrale . È utile quando si vuole preservare l’impresa e tutelare la reputazione.

4.4.4 Liquidazione controllata (art. 268 CCII) e esdebitazione (art. 278)

Se il debito è insostenibile e l’attività non è più proseguibile, il debitore può optare per la liquidazione controllata: viene nominato un liquidatore che vende i beni per pagare i creditori, salvo quelli impignorabili . Al termine della procedura, l’art. 278 riconosce l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .

4.5 Rateazione ordinaria e piani di rientro

Anche in assenza di definizioni agevolate o procedure concorsuali, il contribuente può chiedere la rateazione ordinaria delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) fino a 72 rate mensili, con possibilità di rateazioni straordinarie fino a 120 rate se il debito supera 120 000 €. La rateazione non cancella interessi e sanzioni, ma sospende le azioni esecutive finché sono pagate le rate. È un’alternativa per chi non vuole o non può accedere alla rottamazione.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la bozza di accertamento: molti contribuenti sottovalutano l’importanza del contraddittorio preventivo. Non rispondere alla bozza priva di un’occasione per spiegare l’origine dei versamenti e correggere errori dell’ufficio.
  2. Spostare denaro sui conti di familiari: credendo di eludere i controlli, alcuni artigiani fanno transitare ricavi su conti di terzi. L’Ufficio può indagare su tali conti e attribuire i movimenti al contribuente, purché provi la disponibilità del conto .
  3. Non conservare la documentazione: scontrini, fatture e contratti sono indispensabili per superare le presunzioni e dimostrare i costi. L’onere della prova grava sul contribuente; senza documenti, i versamenti sono considerati ricavi.
  4. Pagare in contanti importi elevati: l’uso del contante oltre i limiti può destare sospetti. I pagamenti tracciabili (bonifici, assegni) sono più facili da documentare.
  5. Ritardare la contestazione: l’impugnazione di avvisi di accertamento, cartelle o intimazioni ha termini perentori (30 o 60 giorni). Un ricorso tardivo non può essere sanato. Tenere un’agenda con tutte le scadenze è essenziale.
  6. Omettere di chiedere la sospensione: nelle impugnazioni conviene chiedere la sospensione della riscossione; in mancanza l’Agente può avviare pignoramenti prima della decisione.
  7. Confondere gli strumenti: la rottamazione, l’adesione e il piano del consumatore hanno finalità e requisiti diversi. Affidarsi a un professionista evita errori di scelta.
  8. Sottovalutare la gravità dei debiti contributivi: i contributi INPS sono spesso oggetto di avvisi di addebito. La prescrizione quinquennale decorre dalla data di esigibilità; è importante controllare e contestare tempestivamente per evitare la cristallizzazione .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Scadenze e termini

Fase/AttoTermine ordinarioRiferimento normativoNote
Contraddittorio preventivo≥ 60 giorni per presentare osservazioniArt. 6‑bis L. 212/2000Non si applica a controlli automatizzati e atti preceduti da invito ex D.Lgs. 218/1997 .
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992Presentazione telematica; sospensione possibile.
Istanza di accertamento con adesione30 giorni dalla notificaD.Lgs. 218/1997Sospende i termini di ricorso e consente sanzioni ridotte a 1/3.
Pagamento dell’avviso di addebito INPS60 giorniArt. 30 D.L. 78/2010Se non si paga e non si impugna, l’Agente notifica l’intimazione (art. 50 DPR 602/1973).
Ricorso contro intimazione di pagamento60 giorni dalla notificaCass. 6436/2025L’atto è autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione cristallizza il debito.
Termine di prescrizione delle imposte5 anni (7 in caso di omissione)Art. 43 DPR 600/1973Per IVA e altre imposte il termine è analogo.
Prescrizione contributi INPS5 anniArt. 3 L. 335/1995; Cass. 6436/2025Non si estende a 10 anni se non si impugna l’avviso di addebito.
Riammissione rottamazione-quaterDomanda entro 30 aprile 2025; pagamento entro 31 luglio 2025 o in 10 rateD.L. 202/2024, conv. L. 15/2025Sospende le azioni esecutive; decadenza in caso di ritardo oltre 5 giorni.

6.2 Presunzioni e prove

PresunzioneContenutoCome superarlaGiurisprudenza
Versamenti bancari (art. 32 DPR 600/1973)Ogni versamento sul conto del contribuente è considerato ricavo salvo prova contraria .Dimostrare analiticamente la provenienza: documenti bancari, contratti, rimborsi spese, prestiti familiari .Cass. 5529/2025 ; Cass. 26996/2025 .
Prelievi bancariPer imprenditori (non professionisti), i prelievi si presumono pagamenti non contabilizzati. Non si applica ai professionisti (Corte Cost. 228/2014).Indicare la destinazione (pagamento fornitori, stipendi, rimborsi).Corte Cost. 228/2014.
Conti intestati a terziLa presunzione opera solo se l’Ufficio prova che il conto è nella disponibilità del contribuente .Richiedere la prova della disponibilità; se non fornita, contestare l’attrazione dei movimenti.Cass. 5529/2025 .
Redditometro/evasometroSpese e investimenti superiori al 20 % e 70 000 € rispetto al reddito dichiarato fanno scattare l’accertamento .Documentare che le spese derivano da redditi esenti, già tassati o risparmi; contestare l’utilizzo di indici sospesi .Cass. 24783/2025; Ordinanza 30611/2025 (non riprodotta).

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Ho ricevuto una raccomandata con avviso di accertamento: devo rispondere subito?
Sì. Entro 60 giorni puoi presentare ricorso o avviare l’accertamento con adesione. Trascurare i termini comporta la definitività dell’atto.

2. Posso pagare solo una parte delle imposte contestate e rateizzare il resto?
Attraverso l’accertamento con adesione puoi rateizzare l’imposta e le sanzioni (ridotte) fino a 8 rate trimestrali. La rottamazione-quater consente di pagare solo il capitale dei carichi iscritti a ruolo, dilazionando fino a 10 rate semestrali .

3. Se deposito denaro sul conto di mia moglie, il Fisco può contestarmi?
Sì. L’Ufficio può indagare su conti intestati a terzi se ritiene che siano nella tua disponibilità; deve però provare la disponibilità. Se dimostri che il conto è gestito autonomamente da tua moglie e che i fondi provengono da sue entrate, la presunzione non opera .

4. Ho ricevuto un processo verbale di constatazione. Quando arriva l’avviso?
L’Amministrazione deve attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso, salvo urgenza. Se l’avviso arriva prima senza adeguata motivazione, è nullo .

5. Posso oppormi all’intimazione di pagamento dell’INPS?
Sì. L’intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto impugnabile. Devi presentare ricorso entro 60 giorni per evitare la cristallizzazione del debito .

6. Il ravvedimento operoso è possibile dopo l’avviso?
No. Il ravvedimento operoso si applica solo prima della notifica dell’avviso di accertamento.

7. Posso utilizzare il redditometro per dimostrare la mia capacità contributiva?
Sì. Se l’Agenzia ricostruisce il reddito in modo sintetico, puoi fornire prove che le spese derivano da redditi esenti, già tassati o da risparmi . È importante presentare documentazione bancaria e contrattuale.

8. Cosa succede se il mio commercialista ha commesso errori?
Puoi rivalerti sul professionista per responsabilità professionale. Tuttavia, verso il Fisco resti responsabile del tributo. In sede contenziosa puoi invocare l’esimente dell’errore commesso da terzi, ma occorre provare l’assenza di colpa.

9. Il concordato preventivo biennale è obbligatorio?
No. È facoltativo. Se aderisci, accetti un reddito concordato e sei esonerato dagli accertamenti per i due anni . Valuta attentamente se i ricavi previsti sono realistici.

10. Un avviso di accertamento può essere sanato con l’autotutela?
L’autotutela è un potere discrezionale dell’Amministrazione: puoi presentare istanza ma l’ufficio non è obbligato a annullare l’atto. In caso di vizi gravi (ad esempio errore di persona) conviene comunque presentare ricorso.

11. Cosa include l’avviso di addebito INPS?
Deve indicare il periodo di riferimento, la natura del debito (contributi, sanzioni, interessi) e invitare al pagamento entro 60 giorni .

12. Devo pagare i contributi INPS anche se contesto l’avviso?
Presentare ricorso sospende l’esecuzione se il giudice concede la sospensione cautelare. In mancanza, l’Agente può procedere alla riscossione. Puoi chiedere la rateazione per evitare il blocco dell’attività.

13. Il Fisco può accedere in casa senza autorizzazione?
No. Per gli accessi domiciliari occorrono gravi indizi di violazione e l’autorizzazione del PM; altrimenti le prove sono inutilizzabili .

14. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Il piano del consumatore riguarda persone fisiche non imprenditori e non richiede il consenso dei creditori; l’accordo di ristrutturazione si rivolge a imprenditori e professionisti e richiede l’adesione di una quota di creditori (60 %, 30 % o 75 % a seconda del tipo di accordo) .

15. Posso salvare la casa dal pignoramento con il piano del consumatore?
Sì. Il piano può prevedere il mantenimento del mutuo sulla prima casa e il pagamento delle rate; durante l’esecuzione le azioni esecutive sono sospese .

16. È possibile sospendere un avviso di accertamento se compro il terreno per l’attività?
L’acquisto di beni strumentali non sospende di per sé l’atto. Tuttavia, la legge prevede la sospensione di alcuni pagamenti (IVA, ritenute) se si dimostra uno stato di crisi che impedisce il pagamento e se si accede a procedure concorsuali.

17. Devo aderire al CPB se ho aderito al forfettario?
No. Sono due regimi distinti. Il forfettario è un regime fiscale agevolato; il CPB è un accordo biennale con l’Agenzia. Puoi scegliere di aderire al CPB per beneficiare dell’esonero dagli accertamenti .

18. Posso contestare un avviso dopo avere pagato?
In generale no. Il pagamento integra acquiescenza. Tuttavia, se il pagamento avviene sotto minaccia di esecuzione e senza aver potuto contestare l’atto per vizi gravi, si può tentare un’azione di ripetizione dell’indebito in sede civile.

19. I debiti fiscali si trasmettono agli eredi?
Gli eredi rispondono dei debiti tributari nei limiti dell’attivo ereditario. Se rinunciano all’eredità, non rispondono. In caso di accettazione con beneficio d’inventario, i debiti sono pagati con il patrimonio ereditario.

20. Chi può aiutarmi a gestire il processo?
Un professionista esperto in diritto tributario e bancario, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, può analizzare l’atto, valutare la strategia difensiva, redigere memorie, assistere nel contraddittorio e rappresentarti in giudizio. Grazie al suo ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, può anche guidarti nelle procedure di ristrutturazione dei debiti e nella definizione agevolata.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più comprensibili gli effetti delle norme e delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici di un pavimentatore.

8.1 Movimenti bancari e presunzione di ricavi

Scenario: Marco, pavimentatore titolare di ditta individuale, ha un fatturato dichiarato di 70 000 € per il 2024. Suo figlio, studente universitario, gli versa 10 000 € sul conto per restituire un prestito ricevuto due anni prima. Nel 2025 la Guardia di Finanza effettua un’indagine bancaria e considera quel versamento come ricavo non dichiarato.

Calcolo dell’imposta presunta: L’Agenzia presume un maggior reddito di 10 000 €; applicando l’aliquota IRPEF del 24 % e l’IVA al 22 %, chiede 2 400 € di IRPEF, 2 200 € di IVA, più sanzioni del 30 % e interessi del 4 %, per un totale di circa 7 000 €.

Difesa: Marco dimostra con documenti bancari e accordo scritto che la somma era un prestito familiare restituito. Presenta estratto conto del figlio e prova del prestito. La prova analitica supera la presunzione: l’avviso viene annullato .

Considerazioni: È fondamentale conservare contratti e documenti anche per prestiti informali; senza prova, la presunzione sarebbe valida e costosa.

8.2 Deduzione dei costi presunti

Scenario: Laura, pavimentatrice, riceve un avviso per maggiori ricavi di 50 000 € derivanti da versamenti sul conto. L’avviso non considera alcun costo.

Calcolo dell’imposta: L’Agenzia applica l’IRPEF del 24 % e l’IVA al 22 % su 50 000 €, con sanzioni al 30 %. Totale richiesto: circa 30 000 €.

Difesa: In giudizio si eccepisce che, anche nel caso di ricavi presunti, l’amministrazione deve stimare i costi necessari alla produzione. In base al margine medio nel settore (ad esempio 40 % dei ricavi), i costi presunti sarebbero 20 000 €; il reddito imponibile sarebbe quindi 30 000 €, con imposte e sanzioni ridotte. La Cassazione ha riconosciuto che l’Amministrazione deve applicare una quota di costi presunti .

Risultato: L’imposta viene rideterminata su 30 000 € con riduzione delle sanzioni.

Consiglio: In sede di contraddittorio o giudizio, chiedere la deduzione forfettaria dei costi, allegando studi di settore o bilanci aziendali.

8.3 Riammissione alla rottamazione-quater

Scenario: Giovanni, pavimentatore, aveva aderito alla rottamazione-quater nel 2023, con un debito di 40 000 € suddiviso in 18 rate. A novembre 2023 paga solo 100 € invece della rata da 500 €, decadenza. Nel 2025 la riammissione consente di rientrare nel piano.

Calcolo: Pagati 1 000 € nelle prime due rate; residuo capitale 39 000 €. Con la riammissione, Giovanni deve versare tutto entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate semestrali da 3 900 € più interessi al 2 %. Sceglie le rate: prime due rate (luglio e novembre 2025) di 3 900 € ciascuna; altre 8 rate (fino a novembre 2027) di importo simile .

Effetto: Tutte le procedure esecutive restano sospese. Se rispetta il piano, non pagherà sanzioni né interessi di mora.

Consiglio: Valutare la sostenibilità delle rate prima di aderire; un nuovo ritardo comporta la perdita definitiva dei benefici .

8.4 Piano del consumatore

Scenario: Sofia, pavimentatrice individuale, ha debiti fiscali e contributivi per 120 000 € e un mutuo sulla prima casa. Non può pagare integralmente ma vuole salvare l’abitazione.

Proposta: Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore: prevede la vendita di un capannone (valore 40 000 €) e il pagamento di 600 € al mese per 5 anni, per un totale di 36 000 €. Ai creditori privilegiati (mutuo ipotecario) viene riconosciuto il valore di realizzo; le rate del mutuo proseguono secondo contratto .

Risultato: Il Tribunale omologa il piano; le procedure esecutive sono sospese. Dopo 5 anni, Sofia ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Consiglio: Rivolgersi a professionisti esperti; la procedura richiede documentazione completa e un piano sostenibile .

Conclusione

L’accertamento fiscale può trasformarsi in un incubo per un pavimentatore che non conosce la normativa e i propri diritti. Le presunzioni sui movimenti bancari, l’accertamento sintetico, le indagini domiciliari e la riscossione dei contributi INPS sono armi potenti dell’Amministrazione. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza offrono numerose opportunità difensive: il contraddittorio preventivo garantito dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente , l’obbligo per l’Agenzia di considerare i costi deducibili , la necessità di provare la disponibilità dei conti intestati a terzi , il diritto alla tutela del domicilio e termini perentori che, se violati, annullano l’atto .

Per difendersi subito e bene è fondamentale agire tempestivamente: controllare la notifica, esaminare la bozza di atto, raccogliere documenti, impugnare entro i termini e scegliere lo strumento più adatto (adesione, ravvedimento, rottamazione, piani di ristrutturazione). Le procedure di sovraindebitamento rappresentano una via d’uscita per chi non può sostenere il carico fiscale, garantendo la protezione dei beni essenziali e la liberazione dai debiti residuali .

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti può fare la differenza: dall’analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dal contraddittorio con l’Agenzia alle trattative per l’adesione o la rottamazione, fino alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Grazie al suo ruolo di cassazionista, gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo offre un approccio integrato e personalizzato per proteggere il patrimonio e l’attività del pavimentatore.

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