Accertamento fiscale a un serramentista: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale è uno degli eventi più temuti per chi opera nel settore della serramentistica. La natura artigianale e industriale di questa attività comporta acquisti significativi di materie prime, la gestione di un magazzino complesso e la necessità di una corretta fatturazione di ogni singolo infisso, portone o finestra venduto. Il serramentista deve essere in grado di gestire correttamente l’IVA, le ritenute d’acconto nei rapporti con subappaltatori o artigiani esterni, le spese di trasporto e montaggio e le detrazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie. Un errore contabile o una dimenticanza può indurre l’Agenzia delle Entrate a emettere un avviso di accertamento, con richieste di imposta, sanzioni e interessi che mettono a rischio la liquidità e la sopravvivenza dell’impresa.

Nel 2025 la disciplina degli accertamenti tributari è stata profondamente modificata. Il legislatore, con il decreto legislativo 219/2023, ha introdotto nel Statuto dei diritti del contribuente il principio del contraddittorio preventivo (art. 6‑bis), rendendo obbligatorio il confronto con l’amministrazione per tutti gli atti autonomamente impugnabili . La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che gli avvisi di accertamento devono indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano e che gli atti integrativi sono legittimi solo quando si basano su fatti nuovi e non su una diversa valutazione di fatti già conosciuti . Inoltre, con la legge di Bilancio 2026 è stata varata la rottamazione quinquies, consentendo al contribuente di chiudere posizioni debitorie con la riscossione in termini più vantaggiosi .

Di fronte a un accertamento fiscale, la reazione tempestiva è decisiva. Ignorare l’atto significa far decorrere i termini di decadenza e rinunciare a strumenti difensivi efficaci, come il ricorso alle Corti di giustizia tributaria entro 60 giorni , la definizione agevolata o l’adesione all’accertamento con riduzione delle sanzioni. Le conseguenze della passività sono drammatiche: iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento, fermi amministrativi su automezzi, ipoteche sugli immobili e pignoramenti che paralizzano l’attività.

Questo articolo è stato redatto con taglio giuridico‑divulgativo e aggiornato a dicembre 2025. La lunghezza (oltre 10 000 parole) consente di analizzare in modo approfondito tutte le fasi dell’accertamento, i riferimenti normativi, le sentenze più recenti e gli strumenti di tutela. Il punto di vista è quello del contribuente: l’obiettivo non è evadere le imposte, ma difendersi legittimamente da contestazioni illegittime o sproporzionate e trovare soluzioni sostenibili per regolarizzare la propria posizione.

La guida del professionista: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale nei settori del diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Questo riconoscimento gli consente di assistere imprese e consumatori nelle procedure di composizione negoziata della crisi, aiutandoli a ristrutturare i debiti e a salvare l’azienda.

Lo Studio Monardo è particolarmente attivo nella difesa dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale. Le attività comprendono:

  • Analisi accurata dell’atto di accertamento o della cartella esattoriale per individuare vizi formali (mancata motivazione, decadenza dei termini, difetti di notifica) e sostanziali (assenza di elementi nuovi, erronea qualificazione del reddito, violazione del principio del contraddittorio);
  • Assistenza nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, predisponendo memorie difensive e partecipando alle audizioni previste dallo Statuto del contribuente ;
  • Ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie), con richiesta di sospensione dell’atto e con la formulazione di eccezioni procedurali e di merito;
  • Negoziazione e definizione agevolata del debito, tramite l’adesione ai nuovi istituti di rottamazione e definizione agevolata o mediante piani di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Piani del consumatore, accordi di composizione della crisi e liquidazione controllata per debitori sovraindebitati, ai sensi della Legge 3/2012 ;
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa, con nomina di un esperto indipendente presso la Camera di commercio per assistere le piccole imprese (come i laboratori di serramentistica) a risanare i debiti ;
  • Azioni giudiziali e stragiudiziali volte a bloccare pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi e a salvaguardare i beni essenziali dell’impresa.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

L’accertamento fiscale è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente l’esistenza di redditi non dichiarati, l’omessa o infedele dichiarazione dell’IVA o di altre imposte, oppure l’errata detrazione di costi. La procedura è disciplinata da un complesso di norme che si trovano nel D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, nel D.P.R. 633/1972 per l’IVA, nello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e in numerosi decreti attuativi. Le più recenti riforme introdotte dai decreti legislativi nn. 219/2023 e 13/2024 (riforma della giustizia tributaria) hanno ampliato i diritti del contribuente, soprattutto in materia di contraddittorio preventivo, di termini di decadenza e di mediazione.

1.1 Normativa sull’accertamento fiscale (imposte sui redditi e IVA)

Termini di decadenza. Il legislatore stabilisce un termine entro il quale l’amministrazione finanziaria deve notificare l’avviso di accertamento; spirato il termine, l’imposta non può più essere pretesa. Per le imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap) l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno . La norma consente l’integrazione o l’aumento dell’accertamento entro gli stessi termini, ma solo quando emergono nuovi elementi di cui l’ufficio non era a conoscenza; tali nuovi elementi devono essere esplicitamente indicati nella motivazione dell’atto integrativo .

Per l’IVA, l’art. 57 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’avviso di rettifica deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, il termine si protrae al 31 dicembre del quinto anno. Anche per l’IVA è consentita l’emissione di avvisi integrativi se vengono scoperti nuovi elementi, i quali devono essere indicati nell’atto . In presenza di reati tributari che comportano la responsabilità penale (dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti), i termini sono raddoppiati, ma la Corte costituzionale ne ha ridimensionato l’applicazione, richiedendo l’effettiva pendenza del procedimento penale.

Accertamento con adesione. Prima della notifica dell’avviso, l’amministrazione può inviare un invito al contraddittorio per invitare il contribuente a definire la posizione mediante l’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questo permette di ridurre le sanzioni a un terzo e di ottenere una rateizzazione del tributo. La procedura diviene obbligatoria nei casi in cui la determinazione del reddito avviene mediante studi di settore o indici sintetici di affidabilità.

Avvisi integrativi e Cassazione 2025. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22825/2025, ha precisato che l’ufficio può emettere un nuovo avviso di accertamento integrativo solo per nuovi elementi di fatto. Non è ammissibile un nuovo atto fondato su una diversa valutazione degli stessi elementi già conosciuti: ciò costituirebbe una rinnovazione arbitraria dell’esercizio del potere impositivo . Il giudice ha chiarito che gli elementi “nuovi” possono anche provenire da altri uffici dell’amministrazione finanziaria, purché non fossero già disponibili all’ufficio procedente. L’atto deve indicare in modo specifico quali fatti sono sopravvenuti e come sono stati acquisiti; in mancanza, l’accertamento integrativo è nullo.

1.2 Notifica degli atti e decadenza

Notifica dell’avviso di accertamento. L’avviso deve essere notificato secondo le regole di cui all’art. 60 del D.P.R. 600/1973. La norma rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile per la notifica, ma introduce adattamenti: la notifica è eseguita da messi comunali o messi speciali, i quali devono consegnare la copia al contribuente o a un suo familiare convivente; se ciò non è possibile, la copia è depositata nella casa comunale e la notizia è affissa all’albo pretorio . È consentito eleggere domicilio presso un professionista o utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); in caso di imprenditori e professionisti iscritti ad albi, l’Agenzia delle Entrate deve notificare gli atti esclusivamente tramite PEC. Se la casella risulta satura, l’ufficio deve effettuare un secondo tentativo e, in caso di insuccesso, procedere alla notifica tradizionale .

La validità della notifica è fondamentale: un atto notificato a un indirizzo errato è inesistente o nullo. Il contribuente deve verificare la correttezza del domicilio fiscale e, in caso di trasferimento della sede legale o della residenza, comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo agli uffici fiscali. In presenza di vizi di notifica, il ricorso può essere proposto anche dopo la scadenza dei termini, poiché l’atto non produce effetti.

Termini per l’impugnazione. Una volta notificato l’avviso di accertamento o la cartella, il contribuente ha 60 giorni per impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). L’articolo 17 del D.Lgs. 546/1992 (vigente sino al 31 dicembre 2025) prevede che il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’atto e depositato presso la segreteria della Corte entro trenta giorni dalla notifica. La mancata impugnazione nel termine comporta la definitività dell’imposta . Dal 2026 entrerà in vigore il decreto legislativo 13/2024 che ridefinisce il processo tributario e conferma il termine di 60 giorni per gli atti autonomamente impugnabili.

Effetti della mancata impugnazione. Se il contribuente non propone ricorso o non versa le somme richieste entro 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento diventa esecutivo. L’imposta viene iscritta a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emette la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale, con aggiunta di sanzioni e interessi. L’agente della riscossione può procedere a pignoramenti, fermi amministrativi e iscrizioni ipotecarie.

1.3 Diritti del contribuente durante l’ispezione: Statuto del contribuente

Il Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) è la legge fondamentale che garantisce diritti e garanzie durante i controlli fiscali. L’art. 12 regola le ispezioni nei locali aziendali. L’accesso deve essere fondato su esigenze effettive di indagine e deve avvenire durante l’orario di lavoro, minimizzando i disagi . L’ispettore è tenuto a informare il contribuente dei motivi dell’accesso e del suo diritto a farsi assistere da un professionista di fiducia. La verifica non può durare più di 30 giorni, prorogabile di altri 30 in caso di particolare complessità o presenza di libri contabili fuori sede. Il contribuente può chiedere che i documenti vengano esaminati presso l’ufficio del professionista incaricato e può presentare osservazioni scritte che devono essere verbalizzate. Il mancato rispetto di queste garanzie può comportare l’invalidità dell’accertamento.

Con il decreto legislativo 219/2023 è stato introdotto nel corpo dello Statuto il nuovo articolo 6‑bis, il quale stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato ed effettivo . Il comma 3 prevede che l’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedergli un termine non inferiore a sessanta giorni per formulare controdeduzioni. Se il termine assegnato si sovrappone con la scadenza del termine di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . Questa norma recepisce le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di IVA e supera la precedente distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati. Dal 30 aprile 2024 (data di entrata in vigore della riforma) il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli accertamenti “a tavolino”.

1.4 Giurisprudenza recente: Cassazione e Corte Costituzionale

La giurisprudenza degli ultimi anni ha rafforzato i diritti del contribuente e ha interpretato in modo restrittivo i poteri dell’amministrazione.

  1. Sezioni Unite della Cassazione n. 21271/2025 – Con questa pronuncia le Sezioni Unite hanno stabilito che la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo comporta l’annullabilità dell’avviso di accertamento. Il contraddittorio diventa un elemento essenziale del procedimento per tutti gli atti impugnabili, e il contribuente non è più tenuto a dimostrare la cosiddetta “prova di resistenza”, cioè che l’audizione avrebbe modificato l’esito dell’atto. La decisione si fonda sull’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione .
  2. Cassazione n. 22825/2025 – La Corte ha ribadito che l’avviso di accertamento integrativo può essere emesso solo sulla base di nuovi elementi emersi successivamente. Una diversa lettura degli stessi fatti non giustifica un nuovo avviso .
  3. Cassazione n. 24473/2025 – La sezione tributaria ha confermato che l’obbligo del contraddittorio preventivo è limitato ai tributi armonizzati (IVA) per i periodi anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, ma dopo tale data l’obbligo è generalizzato.
  4. Corte costituzionale – Con la sentenza n. 39/2024 la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il raddoppio dei termini di decadenza previsto dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972 per i casi di reato tributario, nella parte in cui non richiede l’effettiva pendenza del procedimento penale. L’amministrazione deve dimostrare che il procedimento penale è stato avviato prima della scadenza del termine ordinario.
  5. Corte di Cassazione n. 26631/2025 – Ha affermato che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile e deve essere notificata con le stesse forme dell’avviso di accertamento. La mancanza di motivazione o la notifica irregolare rendono l’atto nullo.

Queste decisioni dimostrano l’evoluzione giurisprudenziale verso una maggiore tutela del contribuente e sottolineano l’importanza di affidarsi a professionisti che conoscano le pronunce più recenti.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Ricevere un avviso di accertamento è un evento stressante che richiede lucidità e tempestività. Di seguito si propone una guida operativa, incentrata sulle scadenze e sulle azioni da intraprendere nelle diverse fasi della procedura. Per semplicità si considerano gli avvisi emessi dopo il 30 aprile 2024; le differenze per gli atti notificati in precedenza saranno evidenziate ove rilevanti.

2.1 Analisi dell’atto e verifica della regolarità

1. Controllo formale. Il primo passo consiste nell’analizzare la data di notifica e il contenuto dell’atto. Occorre verificare che l’avviso contenga l’indicazione dell’ufficio che lo ha emesso, la firma del dirigente, il riferimento alle norme violate e la motivazione dettagliata. Se l’avviso è stato emesso in forma esecutiva (facoltà concessa ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010), deve contenere l’invito a pagare entro sessanta giorni e l’indicazione che, in caso di mancato pagamento, l’atto diverrà immediatamente esecutivo. La data di notifica determina il decorso dei termini per l’impugnazione.

2. Verifica della notifica. Bisogna accertare che l’atto sia stato notificato secondo le modalità prescritte dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e, per i professionisti e le imprese individuali, tramite PEC. L’assenza della relata di notifica o l’errato indirizzo può rendere l’atto nullo. In caso di notifica via posta, occorre controllare l’integrità della busta e la correttezza del destinatario.

3. Rilevazione dei termini di decadenza. Il contribuente deve verificare se l’avviso rientra nei termini di decadenza: ad esempio, un avviso emesso per l’anno 2019 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2024 (quinto anno) per le imposte sui redditi o entro il 31 dicembre 2023 (quarto anno) per l’IVA . Se l’accertamento arriva fuori termine, è nullo.

4. Valutazione degli elementi di prova. Occorre esaminare le prove su cui si fonda l’accertamento: controlli incrociati con i dati delle forniture, presunzioni bancarie, ricarichi presunti, studi di settore, fatturazione elettronica. Spesso l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il volume d’affari del serramentista confrontando gli acquisti di alluminio e legno con il fatturato dichiarato. Tale metodologia può essere contestata se non tiene conto dei margini reali, degli scarti di produzione e dei resi. L’assistenza di un commercialista esperto è fondamentale per valutare la coerenza dei dati.

5. Valutazione della legittimità della motivazione. L’atto deve spiegare in modo chiaro e comprensibile le ragioni della ripresa a tassazione. È illegittimo l’accertamento che si limiti a richiamare la normativa senza spiegare come si applica al caso concreto o che si basi su presunzioni non adeguatamente motivate. La Cassazione ha affermato che la motivazione deve contenere anche l’indicazione dei nuovi elementi nel caso di accertamento integrativo .

2.2 Termini e scadenze per l’azione

Subito dopo aver ricevuto l’avviso, il contribuente deve annotare due scadenze fondamentali:

  1. Termine di 30 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione o per proporre l’istanza di mediazione tributaria (per gli avvisi inferiori a 50 000 euro, salvo modifiche normative). La presentazione dell’istanza interrompe i termini di impugnazione e sospende l’esecuzione dell’atto.
  2. Termine di 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria . Per gli atti notificati via PEC, la data di ricezione che risulta dalla ricevuta di consegna è determinante. Il termine si calcola in giorni naturali consecutivi; se l’ultimo giorno cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile.

Entro lo stesso termine il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso, depositando un’istanza motivata al giudice tributario. La sospensione è concessa quando sussistono gravi motivi (ad esempio, rischio di danno grave e irreparabile). In caso di accoglimento, l’esecuzione dell’atto è sospesa fino alla pronuncia della sentenza di merito.

2.3 Contraddittorio e adesione

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’amministrazione deve sempre instaurare un contraddittorio preventivo prima di emettere l’avviso . Se l’Ufficio non si attiva, il contribuente può eccepire la nullità dell’atto e far valere la violazione del principio di collaborazione e buona fede. In pratica la procedura è la seguente:

  1. Comunicazione dello schema di atto. L’ufficio invia al contribuente una bozza dell’avviso di accertamento, indicandone i motivi e gli importi contestati. Nella comunicazione è fissato un termine non inferiore a 60 giorni per formulare osservazioni o richiedere l’accesso agli atti .
  2. Presentazione delle osservazioni. Il contribuente, assistito da un professionista, può inviare una memoria difensiva argomentata, allegando la documentazione (contabilità, fatture, perizie). In tale fase possono emergere elementi che inducono l’ufficio a ridurre l’imposta o a non procedere all’accertamento.
  3. Esito del contraddittorio. L’amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni e a motivare l’eventuale rigetto . In caso di mancato accordo, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento e il contribuente può impugnarlo.

Per importi rilevanti, il contribuente può optare per l’accertamento con adesione. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso (o entro 60 giorni dalla ricezione dello schema nel caso di contraddittorio). L’adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di ottenere una rateizzazione fino a otto anni.

2.4 Ricorso alle Corti di giustizia tributaria

Il ricorso è redatto da un avvocato o da un commercialista munito di abilitazione, salvo che il valore della controversia sia inferiore a 3 000 euro (in tal caso il contribuente può difendersi personalmente). Il ricorso deve indicare:

  1. L’atto impugnato, con la data di notifica e gli estremi identificativi;
  2. Le motivazioni di diritto e di fatto per cui si chiede l’annullamento;
  3. Le prove documentali e le richieste istruttorie (esame testi, perizie);
  4. La richiesta di sospensione dell’esecutività.

Il ricorso va notificato all’Ufficio emittente mediante PEC o raccomandata A/R e depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria entro 30 giorni dalla notifica. Dal 1° gennaio 2023 il processo tributario è integralmente telematico: la notifica e il deposito avvengono tramite il portale telematico SIGIT; l’omissione comporta inammissibilità.

Durante il giudizio di primo grado l’Ufficio deposita la controdeduzione e possono essere svolte memorie ulteriori. L’udienza di trattazione si svolge in presenza o a distanza con collegamento telematico. In caso di rigetto del ricorso, il contribuente può appellare la sentenza entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, successivamente, ricorrere in cassazione per motivi di diritto.

2.5 Pagamento e definizione agevolata

Se, all’esito dell’analisi, l’accertamento risulta fondato o si ritiene che le contestazioni siano difficilmente difendibili, il contribuente può scegliere di pagare le somme richieste entro 60 giorni dalla notifica beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo. In alternativa, può aderire alle definizioni agevolate previste dalla legge:

  1. Definizione agevolata degli avvisi di accertamento (art. 1 commi 186 e 193 legge 197/2022): consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, con sanzioni ridotte al 5 %. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. Per aderire occorre presentare istanza entro il 31 luglio 2023 (per gli atti notificati fino al 31 marzo 2023); per gli atti notificati successivamente, la scadenza è fissata dalle nuove leggi di bilancio.
  2. Rottamazione quater: introdotta dalla legge di Bilancio 2023, permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le somme a titolo di rimborso spese e notifiche; si estinguono interessi e sanzioni . I contribuenti devono presentare domanda entro il 30 aprile 2023 e possono pagare in 18 rate (quattro anni) con interessi del 2 % . Le rate scadono il 31 luglio, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno; il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni comporta la perdita del beneficio.
  3. Rottamazione quinquies: prevista dalla legge di Bilancio 2026 (in approvazione), estende la definizione agevolata ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente di saldare il debito in 54 rate bimestrali su 9 anni . Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, con prima rata al 31 luglio 2026 e successive il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . È aperta anche ai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni .
  4. Stralcio automatico dei carichi fino a 1 000 euro: il decreto legislativo 110/2024 ha previsto la cancellazione automatica dei debiti affidati alla riscossione fino a 1 000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi. Tuttavia, il contribuente deve verificare se il debito rientra nei requisiti e se la cancellazione comporta l’estinzione integrale della posizione.

3. Difese e strategie legali

Difendersi da un accertamento fiscale richiede l’elaborazione di una strategia su misura. Le difese possono essere procedurali, basate su vizi formali o sulla decadenza, oppure di merito, volte a confutare l’esistenza del reddito o l’inesattezza del calcolo. Una difesa efficace unisce entrambe le dimensioni e cerca soluzioni negoziali, se opportuno, per contenere i costi e il rischio di condanna alle spese.

3.1 Eccezioni procedurali

  1. Violazione del contraddittorio. Se l’Ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha concesso i 60 giorni per le osservazioni, l’avviso è annullabile. La Cassazione ha chiarito che, dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili .
  2. Vizi di notifica. Notifiche fatte a indirizzi errati o senza relata di notifica sono nulle . Se l’indirizzo PEC è inesistente o la casella è piena, l’ufficio deve effettuare un nuovo invio . La notifica tramite posta ordinaria a un contribuente che ha comunicato la PEC è invalida.
  3. Decadenza. Occorre verificare che l’avviso sia stato emesso entro i termini di legge (cinque anni per le imposte sui redditi e quattro anni per l’IVA ). Se la dichiarazione è stata presentata regolarmente e l’ufficio non prova il dolo o il reato, il raddoppio dei termini non è applicabile.
  4. Motivazione insufficiente. L’atto deve indicare i fatti e le ragioni giuridiche su cui si fonda. Un avviso che si limita a richiamare le norme senza spiegare le ragioni della pretesa è nullo. L’atto integrativo deve indicare i nuovi elementi .
  5. Difetto di legittimazione del funzionario. Se l’avviso è firmato da un funzionario privo del potere di firma, l’atto è nullo. Occorre verificare la delega di firma e la qualifica del dirigente.
  6. Applicazione retroattiva di norme. Non è consentito applicare retroattivamente norme sanzionatorie o riforme che peggiorano la posizione del contribuente.

3.2 Eccezioni di merito

  1. Inesistenza del reddito o del maggior volume d’affari. Si contesta che il contribuente abbia effettivamente percepito il reddito o che il volume d’affari sia maggiore di quanto dichiarato. Nel settore della serramentistica possono essere utilizzate prove come ordini, contratti, documenti di trasporto, resi di merce, scarti di produzione, per dimostrare che gli acquisti di materia prima non hanno prodotto ricavi perché destinati a campioni o prototipi. Se l’ufficio utilizza gli studi di settore o gli indici sintetici di affidabilità, bisogna dimostrare che il caso concreto si discosta per ragioni specifiche (ad esempio, crisi di mercato, calo della domanda, lavori sospesi).
  2. Manifesta illogicità dei calcoli. Si verifica se l’ufficio ha calcolato l’imposta su basi errate (es. riattribuzione di costi deducibili, duplicazione di ricavi, errata applicazione delle aliquote). La consulenza di un commercialista è fondamentale per ricostruire la base imponibile corretta.
  3. Prescrizione dei crediti. In presenza di cartelle notificate dopo la decadenza, si può eccepire la prescrizione quinquennale (per i tributi erariali) o decennale (per i diritti delle regioni e degli enti locali). La mancata impugnazione nei tempi non estingue la prescrizione, la quale può essere eccepita anche successivamente.
  4. Prova dell’esattezza delle detrazioni. Per le detrazioni fiscali relative a ristrutturazioni e riqualificazione energetica occorre dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici e l’invio delle comunicazioni all’ENEA. L’omissione non comporta necessariamente la perdita della detrazione, se l’adempimento può essere regolarizzato.
  5. Cause di non punibilità. Talvolta il serramentista subisce l’accertamento per fatti imputabili ai fornitori (false dichiarazioni, indebita detrazione di crediti IVA) o per errori di terzi. In tali casi il contribuente può invocare la buona fede, dimostrando di aver controllato i documenti e di essere estraneo alla frode.

3.3 Sospensione e rateizzazione

Durante il contenzioso il contribuente può ottenere la sospensione della riscossione: occorre dimostrare che l’esecuzione del tributo causerebbe un pregiudizio grave e irreparabile (es. impossibilità di pagare gli stipendi o di proseguire l’attività). Se la sospensione è accolta, l’Agenzia delle Entrate non può procedere a pignoramenti fino alla decisione definitiva.

La legge consente di rateizzare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di sentenza definitiva. Il pagamento rateale si ottiene presentando istanza all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione; in caso di importi superiori a 120 000 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria. Per le imprese in temporanea difficoltà è possibile ottenere la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali mediante le norme emergenziali emanate nel periodo 2023–2025.

3.4 Autotutela e definizione agevolata

L’autotutela consente all’Agenzia delle Entrate di annullare o rettificare l’avviso quando emergono errori evidenti (doppia imposizione, errata intestazione, scambio di persona). La richiesta può essere presentata anche oltre i termini di impugnazione e non sospende automaticamente la riscossione. Tuttavia, se l’errore è macroscopico, l’ufficio può sospendere l’atto in via di autotutela.

Le definizioni agevolate (rottamazioni, stralci, ravvedimenti operosi) rappresentano strumenti di pace fiscale. Il contribuente deve valutare se aderire per risparmiare sulle sanzioni. Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia al contenzioso e l’accettazione dell’imposta. È consigliabile confrontarsi con un professionista prima di aderire.

4. Strumenti alternativi per gestire il debito

Per il serramentista che, oltre all’accertamento in corso, presenta una situazione debitoria complessa e difficilmente sostenibile, esistono strumenti straordinari che consentono di ristrutturare o abbattere i debiti, evitare il fallimento e salvaguardare l’attività. Di seguito sono illustrati i principali istituti previsti dalla Legge 3/2012, dal Codice della crisi d’impresa e dal D.L. 118/2021.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Le definizioni agevolate sono misure straordinarie introdotte con le leggi di bilancio degli ultimi anni per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie con l’Erario e con gli enti di riscossione. La rottamazione quater del 2023 consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica, azzerando interessi e sanzioni . Per poter aderire bisogna che il carico sia stato affidato all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022; non sono ammessi i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, recupero di aiuti di Stato e sanzioni penali . Le rate sono 18 in 5 anni, con interessi al 2 % .

La rottamazione quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, estende la definizione ai debiti affidati sino al 31 dicembre 2023. I contribuenti devono presentare la domanda tra gennaio e aprile 2026 e potranno estinguere i debiti in 54 rate bimestrali su nove anni . La norma prevede che anche coloro che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni possono aderire . Le prime tre rate (luglio, settembre e novembre 2026) sono particolarmente rilevanti perché, se anche una sola rata non viene pagata, l’intera agevolazione decade.

Oltre alle rottamazioni, la legge prevede altre definizioni agevolate, come lo stralcio delle sanzioni per le violazioni formali e il ravvedimento speciale, che permette di regolarizzare le violazioni non contestate pagando un decimo delle sanzioni. Queste misure sono soggette a scadenze e condizioni specifiche, per cui occorre verificare se rientrano nel caso concreto.

4.2 Legge 3/2012: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione controllata

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (così come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 – e dal D.L. 137/2020) è dedicata ai soggetti sovraindebitati che non possono accedere al fallimento (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e piccoli imprenditori). Essa prevede tre strumenti:

  1. Accordo di composizione della crisi (artt. 7–11 L. 3/2012). Si tratta di un accordo con i creditori, sottoscritto dalla maggioranza dei crediti ammessi (almeno il 60 %) e omologato dal tribunale. Il debitore presenta una proposta di ristrutturazione che può prevedere la falcidia dei debiti, il pagamento rateale, la vendita dei beni o l’intervento di un terzo fideiussore. L’organismo di composizione della crisi (OCC) svolge un ruolo di mediatore e redige una relazione sulla situazione patrimoniale e sulle cause dell’indebitamento.
  2. Piano del consumatore (artt. 12 bis e 12 ter L. 3/2012). È riservato ai consumatori (persone fisiche che non operano in veste di imprenditori) e non richiede l’approvazione dei creditori. La proposta viene presentata al giudice tramite l’OCC; il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni e, verificata l’ammissibilità e la fattibilità, omologa il piano, disponendo la sospensione delle azioni esecutive in corso . Dalla data dell’omologazione i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquisire nuove garanzie . Il piano può prevedere la falcidia di debiti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio o da mutui, con il consenso del creditore. L’omologazione impedisce l’apertura di fallimenti o liquidazioni coatte.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 14‑quater e seguenti). Il debitore cede tutti i propri beni (ad eccezione di quelli impignorabili) a favore dei creditori, sotto la supervisione del tribunale. Al termine della procedura può chiedere l’esdebitazione (art. 14‑terdecies), che estingue i debiti residui a condizione che abbia collaborato, non abbia aggravato la procedura e non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi otto anni . L’esdebitazione non cancella i debiti derivanti da obblighi di mantenimento, risarcimento da illecito extracontrattuale e debiti fiscali accertati successivamente . Se il debitore è incapiente e non può offrire alcuna utilità ai creditori, può ottenere l’esdebitazione per una sola volta con l’obbligo di pagare il debito se sopravvengono utilità nei quattro anni successivi .

Questi strumenti permettono di ridurre notevolmente l’indebitamento e di ripartire, ma richiedono la consulenza di un professionista esperto e l’intervento dell’OCC. Il serramentista che opera come ditta individuale può accedere al piano del consumatore se i debiti hanno natura familiare; in caso di debiti derivanti dall’attività commerciale, dovrà presentare l’accordo di composizione o la liquidazione controllata.

4.3 Esdebitazione e debitore incapiente

L’esdebitazione è il beneficio che consente al debitore onesto ma sfortunato di liberarsi dai debiti residui dopo aver completato la procedura di liquidazione. Come visto, il giudice può concederla se il debitore ha collaborato e se sono stati soddisfatti almeno in parte i creditori . Il beneficio è escluso se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode, o se il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi otto anni. L’esdebitazione non si applica alle sanzioni penali, agli obblighi di mantenimento e ai debiti fiscali accertati successivamente . Per i debitori incapienti, la legge consente di ottenere l’esdebitazione anche senza soddisfare i creditori, ma solo una volta nella vita . Questa misura è preziosa per chi ha perso tutto e vuole ripartire, ma deve essere gestita con prudenza perché eventuali sopravvenienze patrimoniali nei quattro anni successivi devono essere destinate ai creditori.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’art. 2 consente all’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza di chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente . L’esperto ha il compito di assistere l’imprenditore e i creditori nella ricerca di una soluzione per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa . La procedura è riservata e può sfociare in varie soluzioni: accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato semplificato, piano attestato di risanamento. Per i serramentisti, questa procedura può essere utile quando l’impresa presenta sofferenze connesse a investimenti in macchinari, mancati pagamenti di clienti o riduzioni della domanda. L’assistenza di un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo può agevolare il dialogo con le banche e con i fornitori.

4.5 Transazione fiscale e piani di rientro

Un ulteriore strumento è la transazione fiscale, disciplinata dagli artt. 63 e 182‑ter della legge fallimentare (ora sostituita dal Codice della crisi d’impresa). Questa istituzione consente di proporre all’Agenzia delle Entrate un accordo transattivo nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, con pagamento parziale del debito fiscale. La transazione richiede la relazione di un professionista attestatore che certifichi la convenienza del piano per l’Erario. Il serramentista può inoltre negoziare direttamente con l’Agente della riscossione un piano di rientro in 72 rate mensili (estendibili a 120 in caso di comprovata situazione di difficoltà). Tali piani comportano l’iscrizione di ipoteca o altre garanzie sui beni dell’azienda.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare l’atto. La principale causa di soccombenza è la mancata reazione. Molti contribuenti lasciano trascorrere i 60 giorni senza impugnare, convinti che non ci sia rimedio. In realtà, spesso l’atto presenta vizi sanabili; l’inerzia comporta l’esecutorietà e l’iscrizione a ruolo.
  2. Pagare subito senza verificare. Alcuni imprenditori pagano immediatamente per paura di sanzioni maggiori. È un errore: se l’accertamento è infondato o viziato, si pagano somme non dovute senza possibilità di recupero.
  3. Confondere termini. C’è differenza tra il termine per l’adesione (30 giorni), il termine per il contraddittorio (60 giorni) e il termine per l’impugnazione (60 giorni dalla notifica). Confonderli può comportare decadenze.
  4. Trascurare la documentazione. Non conservare le fatture di acquisto, i contratti o le comunicazioni con i clienti impedisce di dimostrare la correttezza dell’operato. È bene tenere una contabilità ordinata e digitalizzare i documenti.
  5. Non aggiornare il domicilio fiscale. Il trasferimento della sede o della residenza deve essere comunicato tempestivamente; altrimenti si rischia di non ricevere l’atto e di perdere i termini per l’impugnazione .
  6. Affidarsi a consulenti improvvisati. Le controversie fiscali richiedono conoscenze specialistiche. Un errore nella redazione del ricorso o nella strategia può precludere la vittoria. È consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati.

5.2 Consigli pratici

  1. Verificare la notifica e i termini. Appena si riceve l’atto, controllare la data, il modo di notifica e la correttezza del destinatario. Annotare immediatamente la scadenza dei 60 giorni.
  2. Richiedere la documentazione all’Agenzia. Ai sensi dell’art. 6‑bis, l’ufficio deve fornire al contribuente copia del fascicolo entro il termine per il contraddittorio . Acquisire la documentazione consente di valutare le prove.
  3. Raccogliere prove. Ordinare la contabilità, ricostruire i flussi di cassa e predisporre eventuali perizie. Nel settore serramentistico è utile predisporre tabelle di approvvigionamento e produzione per dimostrare le rese.
  4. Considerare la rottamazione. Valutare l’opportunità di aderire alle definizioni agevolate se il debito è certo e non contestabile. La rottamazione quater e la quinquies offrono notevoli riduzioni .
  5. Utilizzare gli strumenti di composizione della crisi. Se la posizione debitoria complessiva è pesante, valutare con il professionista la possibilità di ricorrere al piano del consumatore, all’accordo di composizione o alla composizione negoziata. L’intervento dell’OCC e dell’esperto negoziatore consente di proteggere il patrimonio e negoziare con i creditori.
  6. Agire con tempestività. Anche la più solida strategia difensiva può fallire se i termini vengono ignorati. Per questo è fondamentale farsi assistere sin da subito da un professionista che coordini tutte le attività.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle con le principali informazioni normative, i termini e gli strumenti difensivi.

Tabella 1 – Termini di decadenza dell’accertamento

ImpostaDichiarazione presentataDichiarazione omessa o nullaRiferimento normativo
Imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap)Avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’impostaAvviso entro il 31 dicembre del settimo anno successivoArt. 43 D.P.R. 600/1973
IVAAvviso entro il 31 dicembre del quarto anno successivoAvviso entro il 31 dicembre del quinto annoArt. 57 D.P.R. 633/1972

Tabella 2 – Scadenze dopo la notifica dell’atto

AzioneTermineEffetto
Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione o mediazione30 giorni dalla notificaSospensione del termine per l’impugnazione e riduzione delle sanzioni
Contraddittorio preventivo60 giorni per presentare osservazioniL’ufficio deve valutare le osservazioni e motivare la decisione
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notificaIn caso di omessa impugnazione l’atto diviene definitivo
Istanza di sospensioneCon il ricorsoSospensione dell’esecuzione se vi sono gravi motivi

Tabella 3 – Principali rottamazioni

RottamazionePeriodo dei carichiDomanda entroRate e interessiNote
Quater (2023)Carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/06/202230 aprile 202318 rate in 5 anni; interessi al 2 %Si pagano solo imposta e spese; esclusi interessi e sanzioni
Quinquies (2026)Carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/202330 aprile 202654 rate bimestrali; durata 9 anniApre anche ai decaduti dalle precedenti rottamazioni

Tabella 4 – Strumenti di composizione della crisi (L. 3/2012)

StrumentoSoggetti ammessiCaratteristicheEffetti
Accordo di composizioneConsumatori, professionisti, imprenditori commerciali non fallibiliRichiede l’approvazione della maggioranza dei creditori; prevede falcidia e rateizzazioneSospensione delle azioni esecutive dalla presentazione; omologazione del tribunale
Piano del consumatoreConsumatori (nessuna attività d’impresa)Non richiede l’assenso dei creditori; il giudice valuta ammissibilità e fattibilitàDall’omologazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive
Liquidazione controllataConsumatori e imprenditori sotto sogliaVendita di tutti i beni; nomina di un liquidatorePossibilità di esdebitazione al termine, se ricorrono le condizioni
Esdebitazione del debitore incapientePersone fisiche prive di beniEsdebitazione concessa anche se i creditori non sono soddisfattiBeneficio concesso una sola volta; eventuali utilità sopravvenute vanno ai creditori

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito si propone una raccolta di 20 domande frequenti, con risposte concise ma esaurienti, utili ai serramentisti e a chiunque riceva un avviso di accertamento.

  1. Cos’è un avviso di accertamento e perché può essere emesso contro un serramentista?

L’avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate determina d’ufficio l’imposta dovuta quando ritiene che il contribuente abbia omesso o infedelmente dichiarato i propri redditi o abbia calcolato in modo errato l’IVA. Nel settore serramentistico, un avviso può derivare da presunti ricavi non dichiarati, dalla mancata fatturazione di installazioni o dalla detrazione indebita di costi per ristrutturazioni.

  1. Quanto tempo ha l’amministrazione per emettere l’avviso?

Per le imposte sui redditi l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, che sale a sette anni se la dichiarazione è omessa . Per l’IVA i termini sono quattro e cinque anni . In presenza di reati tributari i termini possono essere raddoppiati, ma solo se vi è effettiva pendenza del procedimento penale.

  1. Quali sono le differenze tra accertamento fiscale e verifica?

La verifica è l’attività ispettiva svolta nei locali dell’azienda per acquisire documenti e informazioni. L’accertamento è l’atto finale con cui l’amministrazione stabilisce l’imposta dovuta. La verifica non comporta necessariamente un accertamento; tuttavia se emergono irregolarità, l’ufficio procederà a notificare l’avviso.

  1. Il Fisco può accedere liberamente nel laboratorio di un serramentista?

No. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, l’accesso nei locali dell’azienda deve avvenire sulla base di motivi specifici ed è consentito durante l’orario di lavoro, limitando i disagi e informando il contribuente dei suoi diritti . L’imprenditore può farsi assistere da un professionista.

  1. Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

Occorre verificare la data e il modo di notifica, calcolare i termini di impugnazione (30 giorni per l’adesione, 60 giorni per il ricorso ), analizzare la motivazione, raccogliere i documenti e contattare un professionista esperto. Non bisogna ignorare l’atto.

  1. È sempre necessario il contraddittorio?

Sì, dal 30 aprile 2024 l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato . Tuttavia sono esclusi gli atti automatizzati e di controllo formale (come gli avvisi bonari). La violazione comporta l’annullabilità dell’avviso.

  1. Che differenza c’è tra contraddittorio e adesione?

Il contraddittorio è il confronto preventivo obbligatorio tra l’ufficio e il contribuente prima dell’emissione dell’avviso. L’adesione è una procedura a cui il contribuente può aderire dopo aver ricevuto l’avviso, per definire la pretesa pagando l’imposta e riducendo le sanzioni. Il contraddittorio non implica necessariamente la definizione.

  1. Cosa succede se non si impugna l’avviso entro 60 giorni?

L’avviso diventa definitivo. L’imposta è iscritta a ruolo e l’agente della riscossione può emettere la cartella di pagamento o procedere al pignoramento . In alcuni casi si può ancora presentare un’istanza di autotutela se l’atto è manifestamente infondato.

  1. È possibile rateizzare le somme richieste?

Sì. Nell’ambito dell’accertamento con adesione e dell’esecuzione della sentenza è possibile chiedere la rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate consente fino a otto rate trimestrali; l’agente della riscossione permette rate mensili fino a 72 o 120 rate, a seconda della difficoltà economica.

  1. Quando conviene aderire alla rottamazione?

La rottamazione conviene quando il debito è certo e l’importo delle sanzioni e degli interessi è elevato, poiché consente di pagare solo il capitale e le spese . Se invece sussistono vizi dell’atto o motivi per contestare la debenza dell’imposta, è preferibile presentare ricorso e chiedere l’annullamento.

  1. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione?

Sono esclusi i debiti per risorse proprie dell’Unione europea (dazi doganali e IVA intracomunitaria), i recuperi di aiuti di Stato, le sanzioni penali, le multe penali e le spese di condanna della Corte dei Conti . I debiti per contributi previdenziali e imposte locali sono generalmente ammessi.

  1. Cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?

Il piano del consumatore è uno strumento previsto dalla Legge 3/2012 che consente alle persone fisiche non imprenditrici di proporre al giudice un piano per il pagamento parziale dei debiti, senza il consenso dei creditori. Il giudice verifica l’ammissibilità e la fattibilità . Una volta omologato, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive .

  1. In cosa consiste l’accordo di composizione della crisi?

È un accordo tra il debitore sovraindebitato e i creditori, approvato dalla maggioranza qualificata. L’OCC verifica la veridicità dei dati e redige una relazione. Il piano può prevedere la falcidia dei debiti, la moratoria dei pagamenti e la cessione di beni. Il tribunale omologa l’accordo e ne assicura l’esecuzione.

  1. Quali sono le condizioni per ottenere l’esdebitazione?

Per ottenere l’esdebitazione il debitore deve aver collaborato al regolare svolgimento della procedura, non deve aver aggravato la propria posizione, deve aver soddisfatto almeno in parte i creditori e non deve aver beneficiato di analogo vantaggio negli ultimi otto anni . L’esdebitazione non riguarda i debiti per mantenimento, risarcimento extracontrattuale e sanzioni penali .

  1. È possibile ottenere l’esdebitazione se non si ha nulla da offrire ai creditori?

Sì. L’art. 14‑quaterdecies della Legge 3/2012 consente al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione anche se non può offrire alcuna utilità, ma solo una volta nella vita . Se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti, il debitore deve destinarle ai creditori fino al 10 % del debito.

  1. Cos’è la composizione negoziata e quando si applica?

È un procedimento introdotto dal D.L. 118/2021 in cui l’imprenditore in difficoltà richiede la nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori. Si applica quando la crisi è probabile ma non irreversibile e consente di individuare soluzioni per il risanamento dell’impresa .

  1. È obbligatorio rivolgersi a un avvocato?

Per controversie di importo superiore a 3 000 euro è necessario farsi assistere da un avvocato abilitato o, in alcune materie, da un commercialista. Data la complessità della normativa e l’importanza di formulare correttamente le eccezioni, è consigliabile ricorrere sempre a un professionista.

  1. Cosa succede se l’avviso è basato su elementi sbagliati?

Se l’avviso si fonda su errori materiali o su presunzioni infondate, il contribuente può dimostrarne l’infondatezza davanti al giudice. Ad esempio, un ricarico basato sui consumi di materiale deve tenere conto di scarti e resi; se l’ufficio non considera questi aspetti, il giudice può annullare o ridurre l’imposta.

  1. Posso contestare l’avviso dopo aver aderito alla rottamazione?

No. Con la presentazione della domanda di rottamazione si rinuncia implicitamente alla contestazione del merito del debito. Tuttavia, se la domanda viene respinta o il contribuente non versa le rate, l’atto riacquista efficacia e può essere impugnato per eventuali vizi.

  1. Come può aiutarmi l’Avv. Monardo?

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, offre un’assistenza completa: analisi degli atti, presentazione delle istanze di adesione o di mediazione, redazione di ricorsi, negoziazione di piani di rientro, elaborazione di piani del consumatore o accordi di composizione della crisi e difesa in sede giudiziale. La sua esperienza e la collaborazione con commercialisti, mediatori e periti garantiscono un approccio integrato e la massima tutela per il contribuente.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente come le norme e gli strumenti difensivi possano incidere sulla situazione di un serramentista, si presentano due simulazioni ispirate a casi reali. I nomi e i dati sono di fantasia ma riflettono dinamiche verosimili.

8.1 Accertamento IVA su vendite sottostimate

Scenario. L’impresa “Serramenti Verde S.r.l.”, con sede a Catanzaro, ha dichiarato nel 2022 un volume d’affari di 600 000 euro con un reddito imponibile di 40 000 euro. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento contestando l’occultamento di ricavi per 150 000 euro e recuperando IVA per 33 000 euro, oltre a sanzioni e interessi. L’accertamento è emesso il 15 dicembre 2024, a ridosso del termine di decadenza. L’azienda non aveva ricevuto alcuna comunicazione preventiva.

Analisi. L’avvocato incaricato verifica che l’avviso è stato notificato correttamente via PEC ma senza contraddittorio. Il medesimo si basa su una stima dei ricavi ottenuta dividendo il consumo di alluminio (acquisti per 200 000 euro) per un margine del 40 %. Non sono stati considerati gli scarti di produzione (pari al 10 %) né i resi per difetti. In sede di contraddittorio l’azienda avrebbe potuto dimostrare che i ricavi dichiarati erano coerenti con l’andamento del mercato e che un cliente ha risolto un contratto per insolvenza, generando una perdita.

Strategia difensiva.

  1. Eccezione di nullità per mancato contraddittorio. Ai sensi dell’art. 6‑bis, la mancata comunicazione dello schema di avviso rende l’atto annullabile . L’avvocato deduce che il contribuente è stato privato del diritto di difendersi e che l’ufficio non ha motivato la mancata instaurazione.
  2. Prova di elementi di fatto. Si depositano copie dei contratti risolti, dei resi merce, delle schede di lavorazione che dimostrano gli scarti del 10 %. Viene prodotta una perizia tecnica redatta da un ingegnere che spiega la percentuale di sfrido nella lavorazione dell’alluminio.
  3. Richiesta di sospensione. Nel ricorso si chiede la sospensione dell’esecutività per evitare il blocco dell’attività. La Corte di giustizia tributaria la concede in ragione dei gravi motivi economici.

Esito probabile. In udienza, l’Ufficio riconosce la violazione del contraddittorio e propone l’annullamento parziale dell’accertamento tramite adesione, eliminando 20 000 euro di maggiore imponibile e riducendo le sanzioni a un terzo. La società accetta la transazione. Il risparmio è notevole: l’IVA dovuta scende a 20 000 euro e le sanzioni, invece di 12 000 euro, ammontano a 4 000 euro. L’azienda rateizza il pagamento in otto rate trimestrali. Grazie alla difesa tempestiva, l’impresa continua la sua attività senza subire pignoramenti.

8.2 Posizione debitoria complessa e Legge 3/2012

Scenario. Il sig. Mario Rossi è un artigiano serramentista titolare di una ditta individuale. Negli anni 2018–2021 ha maturato un debito complessivo di 120 000 euro tra IVA, imposte sui redditi, contributi INPS e finanziamenti bancari. Nel 2022 subisce un grave incidente che lo costringe a sospendere l’attività. I debiti tributari vengono iscritti a ruolo e l’agente della riscossione notifica diverse cartelle di pagamento. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per l’anno 2021 e, non avendo la liquidità per pagare, teme di perdere la casa e l’officina dove ha installato i macchinari.

Analisi. Il professionista incaricato rileva che le cartelle sono notificate correttamente e che il termine per il ricorso è scaduto. Tuttavia, il sig. Rossi non è in grado di pagare. Si valuta la possibilità di accedere agli strumenti di composizione della crisi.

Strategia.

  1. Piano del consumatore o accordo di composizione? Il sig. Rossi è un artigiano: i debiti sono in parte di natura personale (mutui, prestiti) e in parte legati all’attività d’impresa. L’OCC suggerisce di proporre un accordo di composizione della crisi, coinvolgendo i creditori bancari, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate.
  2. Elaborazione della proposta. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo si redige una proposta che prevede il pagamento del 40 % dei debiti tributari e il 30 % dei debiti bancari, attraverso la cessione di un immobile non adibito a residenza e un piano di versamenti in cinque anni. Un familiare si offre come garante. L’OCC redige una relazione che attesta la sostenibilità del piano.
  3. Omologazione e effetti. La maggioranza dei creditori (che rappresentano il 70 % dei crediti) approva l’accordo. Il tribunale omologa e dispone la sospensione delle procedure esecutive. I creditori che non hanno votato non possono avviare azioni di recupero. Dopo cinque anni, il sig. Rossi ha pagato integralmente il piano e ottiene l’esdebitazione per la parte residua, liberandosi definitivamente dai debiti . L’attività può riprendere.

Vantaggi. Grazie alla procedura, il sig. Rossi evita il fallimento, conserva la propria abitazione e ottiene una riduzione significativa dei debiti. Inoltre, può riprendere l’attività in regola, riqualificando il proprio laboratorio con nuovi macchinari finanziati tramite contributi regionali.

9. Conclusione

La disciplina degli accertamenti fiscali è in continua evoluzione e richiede una conoscenza approfondita delle norme e delle pronunce giurisprudenziali più recenti. Nel 2025, con l’introduzione del principio del contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili e con le nuove definizioni agevolate, il legislatore ha compiuto passi importanti verso un sistema più equo e trasparente. Tuttavia, queste tutele sono efficaci solo se il contribuente si attiva tempestivamente e con competenza.

Per i serramentisti, l’accertamento fiscale può rappresentare una minaccia alla sopravvivenza dell’azienda. È indispensabile analizzare l’atto, verificare i termini, contestare i vizi formali e sostanziali e, quando conviene, aderire alle definizioni agevolate o alle procedure di composizione della crisi. La rottamazione quater e la futura quinquies offrono la possibilità di chiudere i debiti con pagamento del solo capitale , mentre la Legge 3/2012 consente di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione . Il D.L. 118/2021 introduce la composizione negoziata, un percorso di risanamento assistito da un esperto indipendente .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati, commercialisti e mediatori sono a disposizione per valutare la tua situazione e difenderti con efficacia. Grazie all’esperienza maturata nel settore bancario e tributario, alle competenze in materia di sovraindebitamento e alla qualifica di esperto negoziatore, lo Studio Monardo è in grado di bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi, e di proporti soluzioni personalizzate e tempestive. Non aspettare che l’avviso diventi definitivo: contatta subito l’Avv. Monardo per una consulenza personalizzata. Solo un intervento rapido e competente può trasformare un accertamento in un’opportunità di riorganizzazione e di rilancio.

Sentenze e fonti normative più aggiornate

  • Statuto del contribuente, art. 12: disciplina gli accessi e le ispezioni, imponendo l’obbligo di motivazione dell’accesso, la limitazione della durata e la tutela del contraddittorio .
  • Statuto del contribuente, art. 6‑bis: introdotto dal D.Lgs. 219/2023, sancisce il principio del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili .
  • D.P.R. 600/1973, art. 43: fissa i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e prevede che gli avvisi integrativi siano ammessi solo in presenza di nuovi elementi .
  • D.P.R. 633/1972, art. 57: stabilisce i termini per l’accertamento IVA e le condizioni per gli avvisi integrativi .
  • D.P.R. 600/1973, art. 60: regola le notificazioni degli atti tributari, prevedendo l’uso della PEC e le modalità per i casi di irreperibilità .
  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. 21271/2025: contraddittorio preventivo obbligatorio; l’omissione rende l’atto annullabile .
  • Corte di Cassazione, sent. 22825/2025: limiti agli accertamenti integrativi; occorrono nuovi elementi di fatto .
  • Legge 3/2012, artt. 12‑bis e 12‑ter: disciplinano il piano del consumatore e i suoi effetti .
  • Legge 3/2012, art. 14‑terdecies: regola l’esdebitazione dopo la liquidazione .
  • D.L. 118/2021, art. 2: introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa con nomina di un esperto indipendente .
  • Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) – rottamazione quater: definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 .
  • Legge di Bilancio 2026 – rottamazione quinquies: definizione agevolata dei debiti affidati sino al 31 dicembre 2023 con rateazione fino a nove anni.

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