Accertamento fiscale a un’impresa di ristrutturazioni: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate (o, per l’IVA, l’Agenzia delle Dogane) contesta ad un contribuente – persona fisica o società – l’esistenza di un maggior reddito o di imposte non versate. Per chi opera nel settore ristrutturazioni edili l’accertamento può arrivare in relazione a diverse situazioni: detrazioni per lavori non correttamente documentati, irregolarità nei pagamenti dei fornitori, utilizzo improprio dei bonus edilizi o scostamenti anomali tra ricavi dichiarati e spese sostenute. L’impatto sull’impresa è potenzialmente devastante, perché oltre alle imposte possono essere richieste sanzioni e interessi e possono essere avviate rapidamente procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). È quindi indispensabile agire in modo tempestivo e strategico.

La normativa fiscale italiana prevede numerosi obblighi per il Fisco prima di esigere imposte e sanzioni. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato e deve contenere l’indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicate, delle norme utilizzate e la motivazione che spiega l’origine della maggiore imposta. La mancanza della firma, della motivazione o della notifica corretta ne comporta la nullità . Esistono inoltre termini decadenziali: in linea generale l’Agenzia deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; in caso di omissione o infedeltà della dichiarazione il termine si estende al settimo anno. Anche questo limite, se superato, rende l’atto illegittimo.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha rafforzato i diritti del contribuente, prevedendo un vero e proprio contraddittorio preventivo. L’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), introdotto nel 2023 e progressivamente riformato, stabilisce che per gli atti autonomamente impugnabili l’amministrazione deve inviare al contribuente una bozza dell’atto e concedergli almeno 60 giorni per formulare osservazioni. Il contraddittorio è efficace e deve essere reale, pena la nullità dell’atto . Nel 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, per le verifiche “a tavolino” sui tributi armonizzati (ad esempio l’IVA), la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto; per i tributi non armonizzati, l’obbligo sussiste solo quando è espressamente previsto . Tali pronunce impongono all’amministrazione di rispettare il dialogo con il contribuente e offrono un potente strumento di difesa.

Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, illustra in dettaglio come difendersi dall’accertamento fiscale quando si è un’impresa di ristrutturazioni. L’obiettivo è fornire un percorso operativo: comprendere le ragioni della contestazione, verificare se l’atto è viziato, scegliere la strategia difensiva più adatta (ricorso, adesione, definizione agevolata, piano di ristrutturazione) e prevenire errori che potrebbero aggravare la situazione. Saranno citate le normative di riferimento (DPR 600/1973, DPR 633/1972, Statuto del contribuente, DLgs 13/2024 e 81/2025, L. 197/2022, L. 3/2012, DL 118/2021), le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Tutto sarà esaminato dal punto di vista del contribuente, fornendo soluzioni pratiche e consigli concreti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati nelle procedure fiscali e nel contenzioso tributario su tutto il territorio nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del DL 118/2021. Grazie a questa struttura, lo Studio Monardo è in grado di offrire assistenza completa: analisi dell’atto, predisposizione di memorie e ricorsi, richiesta di sospensione, trattative con l’ufficio, negoziazione di piani di rientro o definizioni agevolate, fino alla rappresentanza nei contenziosi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. La conoscenza approfondita delle procedure concorsuali e della composizione negoziata consente inoltre di fornire soluzioni alternative come accordi di ristrutturazione, piani del consumatore ed esdebitazione.

Chi riceve un avviso di accertamento deve reagire subito. L’Avv. Monardo e il suo team offrono una valutazione immediata degli atti, individuando eventuali vizi, proponendo la strategia più efficace (ricorso, adesione o definizione) e seguendo ogni fase operativa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Avviso di accertamento: forma, motivazione e termini

L’avviso di accertamento è disciplinato dall’articolo 42 del DPR 600/1973. La norma stabilisce che l’atto deve essere notificato mediante avviso sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato e deve contenere l’indicazione della base imponibile, delle imposte, delle aliquote applicate e una motivazione adeguata. In mancanza di firma, indicazioni o allegati richiesti, l’atto è nullo . Il contribuente può chiedere che le perdite siano riconosciute in compensazione con ulteriori imponibili, e in tale caso il termine di impugnazione resta sospeso per 60 giorni .

I termini per notificare l’avviso sono stabiliti dall’articolo 43 dello stesso DPR: l’ufficio deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno. Nel caso in cui siano stati concessi aiuti di Stato, il termine può arrivare all’ottavo anno. La violazione di tali termini rende l’accertamento decaduto.

Per l’IVA, l’articolo 52 del DPR 633/1972 disciplina le ispezioni e verifiche: i funzionari possono accedere ai locali dove si svolgono attività commerciali o professionali con autorizzazione contenente gli scopi dell’accesso; se l’accesso riguarda luoghi anche adibiti ad abitazione, occorre un provvedimento del pubblico ministero . L’accesso a studi professionali deve avvenire alla presenza del titolare o di un delegato e, al termine, dev’essere redatto un processo verbale che riporti le operazioni compiute . I libri e registri non possono essere sequestrati ma solo sigillati per impedirne la modifica . Queste garanzie sono importanti per le imprese edili, che spesso vengono sottoposte a accessi in cantiere o negli uffici.

L’articolo 12 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) rafforza tali garanzie. Le verifiche devono avvenire durante l’orario d’esercizio e devono causare la minima turbativa al normale svolgimento dell’attività; il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista, di richiedere che l’esame della documentazione avvenga presso l’ufficio dell’amministrazione o dello stesso professionista, di presentare osservazioni e rilievi che saranno inseriti nel processo verbale . L’accesso non può durare più di 30 giorni lavorativi prorogabili di altri 30 per casi complessi . Queste disposizioni sono fondamentali per le imprese di ristrutturazioni, che devono continuare i lavori anche durante le verifiche.

2. Motivazione e contraddittorio

Il principio di motivazione degli atti impositivi è sancito dall’articolo 7 della legge 212/2000. Ogni atto che incide negativamente sulla sfera patrimoniale del contribuente deve essere motivato e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda; quando la motivazione rinvia ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato . La motivazione non può essere integrata in giudizio: eventuali nuovi elementi devono essere comunicati con un nuovo avviso. L’atto deve indicare l’ufficio al quale rivolgersi per ulteriori informazioni, l’organo competente per la revisione interna e i termini per impugnare .

L’articolo 6‑bis dello Statuto, introdotto dalla riforma del 2023 e aggiornato nel 2025, prevede il contraddittorio endoprocedimentale: prima di emettere un atto, l’amministrazione invia al contribuente uno schema motivato e concede almeno 60 giorni per presentare osservazioni; l’atto finale non può essere emesso prima di questo termine e deve tener conto delle argomentazioni del contribuente, motivando l’eventuale rigetto . Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati o agli atti per i quali una norma speciale preveda modalità diverse, ma costituisce la regola per gli avvisi di accertamento. L’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto.

Nel 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato l’ambito di applicazione del contraddittorio. Con l’ordinanza n. 21271/2025, la Corte ha affermato che, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6‑bis, l’amministrazione era obbligata al contraddittorio preventivo solo per i tributi armonizzati (come l’IVA); per le imposte non armonizzate (ad esempio l’IRPEF o l’IRAP) tale obbligo sussisteva solo se specificamente previsto. Inoltre ha chiarito che la violazione dell’obbligo comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente prova che le difese che avrebbe potuto prospettare non erano meramente pretestuose . Questa pronuncia recepisce la cosiddetta “prova di resistenza”: non basta invocare il contraddittorio astrattamente, ma occorre dimostrare quali argomenti concreti si sarebbero potuti far valere.

3. Termini e procedure per l’accertamento

Le imprese di ristrutturazione devono conoscere le fasi che portano all’emissione di un avviso:

  1. Controllo interno o verifica esterna – può essere eseguito dal personale dell’Agenzia mediante accessi o invio di questionari. Il contribuente è tenuto a rispondere, pena l’applicazione di sanzioni amministrative per infedele dichiarazione.
  2. Processo verbale di constatazione (PVC) – quando la verifica si conclude, i verbalizzanti redigono un PVC nel quale riportano i fatti accertati, le irregolarità e le norme violate. Il contribuente può presentare osservazioni che dovranno essere valutate dall’ufficio.
  3. Invio dello schema di accertamento – se l’ufficio intende procedere, deve, secondo l’art. 6‑bis, comunicare al contribuente lo schema di avviso, concedendogli 60 giorni per replicare. L’assenza di questa fase rende l’atto annullabile.
  4. Emissione dell’avviso di accertamento – l’atto finale riporta la pretesa impositiva e i motivi. La notifica avviene via PEC o tramite ufficiale giudiziario.
  5. Termini per impugnare – il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Entro lo stesso termine può presentare una istanza di accertamento con adesione che sospende per 90 giorni i termini per impugnare. Se l’accertamento riguarda l’IVA e altre imposte armonizzate, la presentazione dell’istanza può bloccare ulteriori sanzioni.

Per i tributi locali, i termini sono analoghi ma occorre valutare le normative comunali. In ogni caso è essenziale segnare le date e non far scadere i termini: anche un solo giorno di ritardo comporta l’inammissibilità del ricorso.

4. Giurisprudenza recente su accertamenti nelle ristrutturazioni

Le imprese edili si trovano spesso al centro di controversie per l’utilizzo dei bonus ristrutturazioni e superbonus. La Corte di Cassazione ha affrontato numerosi casi che forniscono indicazioni utili:

  • Comunicazione ENEA e Ecobonus – L’ordinanza n. 16112/2025 ha stabilito che l’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza dal beneficio per il risparmio energetico se la legge non prevede esplicitamente questa sanzione. La comunicazione ha finalità statistiche e non costituisce condizione di validità della detrazione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non può revocare l’ecobonus solo per questo motivo; il contribuente deve però provare la reale esecuzione dei lavori e la conformità tecnica degli interventi .
  • Fatture per operazioni inesistenti – In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti (ad esempio fatture false relative a subappalti), la Cassazione ha più volte chiarito che l’onere della prova grava sull’amministrazione. In un’importante ordinanza del 2025 (n. 29574), la Corte ha affermato che la semplice presunzione non basta: occorre dimostrare l’inesistenza del servizio. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare di aver agito con diligenza verificando l’affidabilità del fornitore.
  • Contraddittorio per tributi non armonizzati – Oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite sul contraddittorio, altre ordinanze del 2025 (n. 19516 e n. 2795) hanno ribadito che per gli accertamenti IRPEF e IRAP derivanti da controlli “a tavolino” non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio; pertanto, la mancata convocazione del contribuente non determina automaticamente la nullità dell’atto. Tuttavia, qualora l’ufficio convochi il contribuente, deve rispettare i principi di correttezza e buon andamento.
  • Prova di resistenza – La Corte ha confermato che il contribuente che eccepisce la mancata instaurazione del contraddittorio deve indicare quali elementi avrebbe potuto far valere per modificare l’esito del procedimento. La mancanza di tali elementi rende l’eccezione infondata .

Questi orientamenti devono essere tenuti presenti quando si prepara la difesa.

Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto

1. Esaminare la notifica

Appena ricevete l’avviso, la prima operazione è verificarne la validità formale.

  • Legittimazione e firma – Controllate che l’avviso sia sottoscritto dal direttore dell’ufficio o da un delegato. La mancanza di firma rende l’atto nullo .
  • Motivazione – Analizzate la descrizione dei fatti, gli elementi probatori utilizzati e le norme richiamate. La motivazione deve essere compiuta e non generica .
  • Termine di decadenza – Verificate l’anno d’imposta contestato e calcolate se l’avviso è stato notificato entro il quinto o settimo anno successivo.
  • Notifica – Controllate la regolarità della notifica (PEC, raccomandata o consegna a mani). Un’errata notificazione può comportare la nullità.

2. Raccogliere la documentazione

Per contestare efficacemente l’accertamento è necessario raccogliere tutta la documentazione fiscale e tecnica relativa al periodo contestato:

  • Fatture e ricevute – ordinare le fatture dei lavori, i bonifici “parlanti” per i bonus edilizi, eventuali fatture dei subappaltatori.
  • Contratti e preventivi – contratti di appalto, computi metrici, ordini ai fornitori, contratti con i progettisti.
  • Titoli edilizi – CILA, SCIA, permessi di costruire, comunicazione inizio lavori, eventuale documentazione ENEA.
  • Libri contabili – libro giornale, mastri, registro Iva, modelli F24.
  • Dichiarazioni fiscali – dichiarazione dei redditi, modelli ISA, liquidazioni periodiche dell’IVA.

Queste evidenze serviranno a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati o a contestare le ricostruzioni dell’Ufficio.

3. Valutare i vizi formali e sostanziali

In questa fase un consulente esperto analizza l’atto per individuare vizi formali (che comportano la nullità) e vizi sostanziali (che riguardano il merito della pretesa). Tra i vizi formali vi sono:

  • assenza di firma o di potere di firma;
  • mancata allegazione del processo verbale di constatazione o di atti richiamati;
  • motivazione insufficiente o contraddittoria ;
  • violazione del contraddittorio endoprocedimentale ;
  • decadenza per tardiva notifica.

I vizi sostanziali invece riguardano la ricostruzione dei ricavi o delle spese. Tipiche contestazioni:

  • Induttivo puro o analitico-induttivo – l’ufficio ricostruisce i ricavi ipotizzando margini di ricarico standard; occorre dimostrare l’incongruenza della metodologia (es. lavori complessi, presenza di sconti, differenze di zona). La Cassazione ha affermato che il metodo induttivo deve basarsi su dati concreti e non su mere medie.
  • Spese per manutenzioni e bonus – contestazioni sulle detrazioni; occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e la corretta effettuazione dei pagamenti.
  • Fatture soggettivamente inesistenti – l’Ufficio deve provare la fittizietà; la difesa consiste nel documentare la realtà dei lavori e la buona fede.

4. Decidere la strategia: ricorso, adesione o definizione

Una volta analizzati i vizi e la fondatezza della pretesa, occorre scegliere tra:

  1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria – Se i vizi sono gravi o la pretesa è infondata, si può presentare ricorso entro 60 giorni. Il ricorso deve essere motivato e corredato dai documenti; è possibile chiedere la sospensiva per bloccare l’esecuzione immediata.
  2. Accertamento con adesione – Se la pretesa è in parte fondata, conviene avviare una procedura di adesione: si presenta un’istanza all’ufficio entro 60 giorni, il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni, si discute con l’ufficio e si può raggiungere un accordo con riduzione delle sanzioni (dal 100% al 30% o al 50%). Il pagamento avviene in unica soluzione o a rate.
  3. Definizioni agevolate – Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. La rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e le sanzioni “ridotte”, senza interessi e aggio. Il versamento può essere dilazionato fino a 18 rate; il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio, ma è possibile chiedere un nuovo piano di rateazione ordinaria . Nel 2025, con l’art. 12‑bis del DL 84/2025, convertito nella L. 108/2025, è stato chiarito che ai fini dell’estinzione del processo tributario è sufficiente versare la prima rata della definizione .
  4. Ravvedimento operoso – Se la violazione è lieve e l’accertamento non è ancora notificato, l’impresa può regolarizzare i versamenti spontaneamente, usufruendo di riduzioni sulle sanzioni.

La scelta dipende dall’analisi tecnica: è consigliabile confrontarsi con un professionista per valutare la convenienza di ciascuna opzione.

5. Istanza di rateazione e sospensione

Se l’accertamento diventa definitivo e l’importo dovuto è elevato, è possibile chiedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo in base all’articolo 19 del DPR 602/1973. La norma prevede che il contribuente in temporanea difficoltà può ottenere un piano di pagamento: per debiti fino a 120.000 € le rate mensili possono essere 84 (per le istanze presentate nel biennio 2025‑2026), 96 (per il biennio 2027‑2028) o 108 (dal 2029) ; per somme superiori si può arrivare a 120 rate. La sospensione della prescrizione e delle procedure esecutive scatta al momento della richiesta e prosegue per tutta la durata del piano . Il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive determina la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.

Difese e strategie legali

1. Contestare la legittimità dell’accertamento

Una difesa efficace parte dalla contestazione formale dell’atto:

  • Nullità per mancanza di motivazione – Se l’avviso non spiega gli elementi su cui si fonda la pretesa, si può eccepire la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 .
  • Violazione del contraddittorio – Occorre verificare se l’ufficio ha inviato lo schema di atto e se ha valutato le osservazioni del contribuente; in caso contrario, si invoca la nullità sulla base dell’art. 6‑bis . Dopo la riforma del 2023, il contraddittorio è regola e non eccezione.
  • Decadenza – Se l’avviso è stato notificato oltre i termini, è sufficiente allegare la dichiarazione e la notifica per dimostrare la decadenza.
  • Delegazione di firma – Verificare se chi ha firmato l’atto aveva la delega; la mancanza di delega comporta nullità.

2. Confutare le ricostruzioni induttive

Nel settore delle ristrutturazioni, il Fisco spesso ricorre a ricostruzioni induttive basate su parametri o ISA. Per contestarle:

  • Analisi dei costi effettivi – Produrre documentazione contabile per dimostrare che i margini applicati dall’ufficio non corrispondono alla realtà; ad esempio, lavori in zone di difficile accesso o con vincoli paesaggistici possono comportare costi più elevati.
  • Dimostrazione di eventi eccezionali – calamità naturali, varianti in corso d’opera, ritardi della committenza possono avere inciso sui ricavi.
  • Confronto con parametri di settore – Fare riferimento alle tabelle ISTAT o ai rapporti ANCE per evidenziare la marginalità reale del settore.

3. Difendersi dalle contestazioni sui bonus edilizi

Le imprese di ristrutturazioni spesso operano con agevolazioni fiscali (bonus ristrutturazioni, eco‑bonus, sismabonus, superbonus). Le contestazioni tipiche riguardano:

  • Mancanza dei requisiti soggettivi – Ad esempio, lavori effettuati su immobili non residenziali per i quali non spetta il bonus. È necessario dimostrare che l’intervento rientra tra quelli agevolabili.
  • Pagamenti non tracciabili – I pagamenti devono essere effettuati con bonifico specifico (bonifico “parlante”) che indica causale, codice fiscale del beneficiario e numero della fattura. In mancanza, si può invocare la buona fede dimostrando comunque il pagamento.
  • Omissione o ritardo della comunicazione ENEA – Come visto, la Cassazione ha escluso che la tardiva comunicazione comporti la perdita dell’ecobonus . Occorre però aver conservato la documentazione tecnica.
  • Cessione del credito – In caso di cessione dei crediti fiscali, è necessario documentare i contratti, le fatture e le asseverazioni. Le irregolarità nelle asseverazioni possono essere sanate con integrazioni.

4. Sospendere l’esecuzione e proteggere l’azienda

Se l’Agenzia avvia procedure esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti), è possibile richiedere la sospensione al giudice tributario quando si propone ricorso, dimostrando il periculum (danno grave ed irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di successo).

In parallelo, la normativa offre strumenti per proteggere i beni e garantire la continuità dell’impresa:

  • Piano di rientro – Accordo con l’ufficio che preveda pagamenti rateali, garanzie e sospensione degli interessi. Spesso l’amministrazione preferisce un rientro programmato piuttosto che un contenzioso.
  • Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – La L. 3/2012 consente agli imprenditori “sotto soglia” (non fallibili) e ai consumatori di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. L’OCC nomina un Gestore che assiste il debitore nell’elaborazione del piano; quest’ultimo può prevedere la sospensione delle procedure esecutive e, se omologato, è obbligatorio per tutti i creditori . Nel caso del piano del consumatore, non è richiesto il consenso dei creditori; è sufficiente che il giudice ne riconosca la fattibilità . Le imprese che operano come ditte individuali o società di persone e non raggiungono i requisiti per la liquidazione giudiziale possono usufruire di questa procedura.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa – Il DL 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto un istituto per gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in squilibrio patrimoniale. L’imprenditore può chiedere al Segretario generale della Camera di Commercio la nomina di un esperto negoziatore che lo assista nelle trattative con i creditori. L’istanza si presenta tramite una piattaforma telematica; l’esperto è nominato da una commissione composta da un magistrato, un membro della Camera di Commercio e un rappresentante del Prefetto . Tra i vantaggi vi è la possibilità di ottenere misure protettive e la riduzione delle sanzioni tributarie . L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda, mentre il compenso dell’esperto è parametrato al valore dell’attivo .

5. Utilizzare il Concordato preventivo biennale

La riforma fiscale 2024‑2025 ha introdotto il Concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). L’istituto consente di concordare con l’Agenzia un reddito imponibile per due periodi d’imposta, ottenendo la garanzia che non saranno effettuati controlli ulteriori sui redditi concordati. Il DLgs 12 febbraio 2024, n. 13 ha disciplinato il CPB, stabilendo requisiti, modalità di adesione e cause di esclusione.

Il decreto correttivo DLgs 81/2025 ha apportato importanti modifiche:

  • Abrogazione per i forfetari – È stato abrogato il Capo III del DLgs 13/2024 riguardante i contribuenti in regime forfetario, con decorrenza 1 gennaio 2025 .
  • Imposta sostitutiva opzionale – È stato introdotto un nuovo comma 1‑bis all’articolo 20‑bis, che prevede un’aliquota sostitutiva applicabile entro un’eccedenza non superiore a 85.000 €; oltre tale limite si applicano le aliquote ordinarie IRPEF o IRES .
  • Ulteriori cause di esclusione e cessazione – Sono state inserite cause di esclusione per i professionisti che partecipano a società tra professionisti o associazioni ma non vi aderiscono, e cause di decadenza per il mancato pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione .
  • Proroga del termine di adesione – Il termine per aderire al concordato è stato spostato dal 31 luglio al 30 settembre di ciascun anno .
  • Introduzione di soglie per la proposta – La proposta concordata non può superare il reddito dichiarato nel periodo precedente oltre certe percentuali, variabili in base al livello di affidabilità fiscale (10%, 15% o 25%) .

Il CPB può essere una valida soluzione per le imprese edili con redditi stabili e attività prevedibili, poiché consente di ottenere certezza fiscale per due anni e riduce notevolmente il rischio di accertamenti. Tuttavia, occorre valutare attentamente la proposta elaborata dall’Agenzia (tramite il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) e confrontarla con la propria marginalità, perché accettare un reddito troppo elevato può generare costi fiscali eccessivi. Lo Studio Monardo assiste le imprese nel calcolo della proposta e nella scelta di aderire o meno.

6. Ricorso al giudice: fasi e consigli

Se si decide per il ricorso, la procedura segue le regole del DLgs 546/1992 (processo tributario), recentemente riformato. Il ricorso deve indicare i motivi in fatto e in diritto, elencare i documenti allegati, indicare la PEC per le comunicazioni e il valore della controversia. Dopo la notifica all’ufficio, occorre depositare il ricorso sulla piattaforma SIGIT; l’ufficio presenterà la controdeduzione. La Commissione può invitare le parti alla conciliazione. Nella fase cautelare si può chiedere la sospensione dell’esecuzione.

Con la riforma del contenzioso (DLgs 220/2023 e DLgs 175/2024) sono state introdotte innovazioni: la difesa è sempre obbligatoria per importi superiori a 3.000 €, è possibile celebrare udienze da remoto, e le liti di importo inferiore a 50.000 € possono essere definite con un giudizio semplificato. In appello, si applica il principio della ragionevole durata; in Cassazione, la decisione può avvenire in camera di consiglio. Lo Studio Monardo assiste i clienti in tutte le fasi, predisponendo memorie, evidenziando i vizi e sostenendo la propria tesi con dottrina e giurisprudenza.

Strumenti alternativi e soluzioni negoziali

1. Accordi transattivi e transazione fiscale

In presenza di debiti tributari significativi, l’impresa può proporre all’Agenzia una transazione fiscale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo o di ristrutturazione. La transazione fiscale consente di ottenere una riduzione del debito e la dilazione del pagamento. Il DLgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) disciplina l’istituto della transazione, che può essere utilizzata anche nelle procedure di composizione negoziata.

2. Rottamazioni e definizioni agevolate

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto definizioni agevolate:

  • Rottamazione‑quater (L. 197/2022) – consente di pagare il dovuto senza interessi e aggio, in un massimo di 18 rate. È possibile includere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In caso di mancato pagamento di una rata, i versamenti effettuati restano a titolo di acconto e l’iscrizione a ruolo torna esigibile . Il DL 84/2025 ha chiarito che ai fini dell’estinzione del processo è sufficiente il pagamento della prima rata .
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 € – Alcuni enti locali hanno aderito allo stralcio automatico dei debiti anteriori al 2015. Verificate se il comune in cui opera l’azienda ha adottato questa misura.
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle liti pendenti – Nel 2023 e 2024 sono state introdotte norme che permettono di definire avvisi bonari con sanzioni ridotte (3%) o di chiudere le liti pendenti con pagamento di una percentuale del tributo, variabile in base al grado di giudizio. È opportuno valutare queste misure con il supporto di un professionista.

3. Procedure di sovraindebitamento

Per gli imprenditori individuali o le società che non superano le soglie per la liquidazione giudiziale (fino a 200 dipendenti o 2 milioni di euro di debiti), la L. 3/2012 offre la possibilità di risolvere la crisi attraverso:

  • Piano del consumatore – rivolto a consumatori e imprenditori sotto‑soglia che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari. La proposta viene presentata dall’OCC e deve essere omologata dal giudice. Non è necessario il consenso dei creditori; se omologato, il piano è obbligatorio per tutti e può prevedere la sospensione dei pignoramenti . I pagamenti possono avvenire con cessione di redditi futuri (stipendi, pensioni, ecc.) .
  • Accordo di composizione della crisi – rivolto alle imprese sotto‑soglia. Necessita del voto favorevole del 60% dei creditori; se approvato e omologato, consente di pagare i debiti in modo sostenibile e di ridurre le sanzioni.
  • Liquidazione controllata – prevede la liquidazione del patrimonio del debitore con l’esdebitazione finale, permettendogli di ripartire. È una procedura analoga alla liquidazione giudiziale ma semplificata per i soggetti non fallibili.

Lo Studio Monardo, tramite l’Avv. Monardo in qualità di Gestore della crisi, accompagna i clienti nella valutazione e nella scelta della procedura più idonea e nell’interlocuzione con l’OCC.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le società che rischiano l’insolvenza ma che hanno chance di risanamento, la composizione negoziata (DL 118/2021) rappresenta uno strumento prezioso. L’imprenditore può presentare un’istanza al Segretario della Camera di Commercio tramite una piattaforma telematica; deve allegare un test di auto‑diagnosi e una documentazione dettagliata. La commissione nominerà un esperto negoziatore che aiuterà l’imprenditore a elaborare un piano di risanamento e a negoziare con i creditori. Il decreto prevede incentivi (riduzione delle sanzioni, dilazioni sui debiti tributari) e consente di richiedere misure protettive al tribunale . Questo strumento è interessante per le imprese edili che hanno crediti verso la pubblica amministrazione o che subiscono ritardi nei pagamenti.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso o i termini – Molti contribuenti ignorano la notifica sperando che la vicenda si risolva da sola. È un errore grave: il decorso dei termini rende definitiva la pretesa. Occorre sempre fare qualcosa: presentare ricorso, adesione o pagamento.
  2. Pagare senza analisi – Alcune imprese pagano integralmente l’importo richiesto per “chiudere la faccenda”. Spesso però si tratta di somme indebite; conviene sempre far analizzare l’avviso da un professionista.
  3. Consegnare documenti in modo disordinato – L’accertamento può essere basato su errori di interpretazione. Presentare documenti ordinati e commentati consente all’ufficio di comprendere le ragioni del contribuente.
  4. Non documentare le eccezioni – Se si eccepisce la violazione del contraddittorio, occorre indicare quali difese si sarebbero potute far valere; diversamente l’eccezione sarà respinta .
  5. Fare da soli – La materia tributaria è complessa; affidarsi a professionisti con esperienza consente di individuare vizi che un non addetto ai lavori potrebbe non vedere.
  6. Omettere la comunicazione ENEA – Sebbene la Cassazione abbia chiarito che la mancata trasmissione non comporta la decadenza , è sempre consigliabile inviare la comunicazione per evitare contestazioni e per rispettare eventuali norme sopravvenute.
  7. Sottovalutare le procedure alternative – Strumenti come la composizione negoziata o il piano del consumatore possono offrire soluzioni migliori rispetto al pagamento immediato; informatevi sulle possibilità di ridurre i debiti.

Tabelle riepilogative

Principali norme e termini dell’accertamento

NormaContenutoNote
Art. 42 DPR 600/1973L’avviso di accertamento deve essere firmato dal capo dell’ufficio, indicare imponibile, imposta, aliquota e contenere motivazione; è nullo se manca firma o motivazione .Possibilità di compensare perdite e sospensione di 60 gg
Art. 43 DPR 600/1973Termini di notifica: 5 anni dalla dichiarazione; 7 anni in caso di omessa dichiarazione; 8 anni per recupero di aiuti di Stato.Termini prorogati per recupero aiuti
Art. 52 DPR 633/1972Accessi e verifiche: necessaria autorizzazione con indicazione dello scopo; accesso in abitazioni solo con autorizzazione del PM ; redazione del processo verbale e limitazioni alla sequestrabilità .Garanzie durante i controlli
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli atti: devono indicare presupposti di fatto e diritto; se richiamano altri atti, questi devono essere allegati .Indica anche l’ufficio competente e le modalità di ricorso
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivo: invio di uno schema di atto e 60 gg per le osservazioni; l’atto definitivo deve tener conto delle osservazioni .Non si applica a atti automatizzati o in casi specifici
Art. 12 L. 212/2000Diritti del contribuente durante le verifiche: operazioni durante l’orario d’esercizio, minore turbativa, diritto all’assistenza di un professionista; durata massima 30 gg prorogabile .Possibilità di contestare i comportamenti illeciti davanti al Garante
Art. 19 DPR 602/1973Rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo: fino a 84 rate (bi 2025‑2026) o 120 per importi elevati .Decadenza dopo 8 rate non pagate
DLgs 13/2024 e DLgs 81/2025Introducono e modificano il Concordato preventivo biennale; abrogazione per forfetari, aliq. sostitutiva entro 85.000 €, nuove cause di esclusione e proroga del termine .Adesione entro 30 settembre
L. 197/2022, commi 231‑252Rottamazione‑quater dei carichi iscritti a ruolo: pagamento dell’imposta e sanzioni ridotte senza interessi; perdita del beneficio in caso di mancato pagamento di una rata .Possibilità di chiedere nuova rateizzazione
L. 3/2012Discipline della crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore e accordo di composizione della crisi; sospensione delle azioni esecutive e obbligatorietà del piano dopo l’omologa .Rivolta a consumatori e imprese sotto‑soglia
DL 118/2021Composizione negoziata della crisi: nomina di un esperto tramite la Camera di Commercio; misure protettive e riduzione delle sanzioni; l’imprenditore mantiene la gestione .Compenso dell’esperto parametrato all’attivo

Strumenti di difesa: sintesi

StrumentoDescrizioneVantaggiLimiti
RicorsoRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 gg; richiede motivazione dettagliata e presentazione di prove.Possibilità di annullare completamente l’accertamento; sospensione dell’esecuzione.Tempi lunghi; costi legali; esito incerto.
Accertamento con adesioneProcedura conciliativa con l’Ufficio; sospende i termini e consente di ridurre le sanzioni.Risparmio su sanzioni; evita il contenzioso; pagamento rateale.Occorre trovare un accordo; non si applica se la pretesa è manifestamente infondata.
Rottamazione‑quaterDefinizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2022, pagando imposta e sanzioni ridotte .Azzeramento degli interessi e aggio; pagamenti dilazionati.Perdita del beneficio se non si paga una rata; le somme versate restano acconto.
Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973)Piano di pagamento fino a 84/120 rate .Evita azioni esecutive; compatibile con pendenze fiscali.Decadenza dopo 8 rate; pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi.
Piano del consumatore / Accordo di composizione (L. 3/2012)Procedura di sovraindebitamento che consente di ristrutturare i debiti con l’assistenza di un Gestore .Sospensione dei pignoramenti; riduzione dei debiti; esdebitazione finale.Richiede la meritevolezza e la sostenibilità del piano; necessità dell’intervento del giudice.
Composizione negoziata (DL 118/2021)Nomina di un esperto che assiste l’imprenditore nella negoziazione con i creditori .Possibilità di ottenere misure protettive e riduzione delle sanzioni ; gestione mantenuta.Procedura complessa; costo dell’esperto; non sempre raggiunge l’accordo.

FAQ (Domande frequenti)

  1. Cos’è un avviso di accertamento e quando può essere emesso? – È l’atto con cui l’amministrazione finanziaria rettifica la dichiarazione dei redditi o dell’IVA. Può essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; se questa è omessa il termine è il settimo anno.
  2. L’avviso deve essere firmato? – Sì. Deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato; in mancanza la nullità è assoluta .
  3. Qual è la differenza tra accertamento “a tavolino” e “sul posto”? – Nel primo caso l’ufficio esamina le dichiarazioni e i dati a propria disposizione, eventualmente invitando il contribuente a fornire documenti. Nel secondo caso vi è un accesso fisico presso i locali dell’impresa. Le garanzie di cui all’art. 52 DPR 633/1972 (autorizzazione, presenza del contribuente, processo verbale) si applicano solo agli accessi .
  4. La mancata comunicazione ENEA comporta la perdita dell’ecobonus? – No, secondo la Cassazione la comunicazione ha funzione statistica e non è prevista a pena di decadenza . Tuttavia, è sempre consigliabile inviarla.
  5. Cosa succede se non rispondo allo schema di accertamento? – Se l’ufficio ha inviato lo schema nell’ambito del contraddittorio (art. 6‑bis), l’assenza di risposta comporta che l’avviso può essere emesso trascorsi 60 gg. Rispondere permette di far valere argomenti che potrebbero ridurre o annullare la pretesa.
  6. Posso pagare a rate un accertamento? – Sì. In sede di accertamento con adesione si possono concordare rate; dopo l’iscrizione a ruolo si può chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 fino a 84/120 rate .
  7. Che differenza c’è tra rottamazione e rateizzazione ordinaria? – La rottamazione permette di pagare solo l’imposta e le sanzioni ridotte, senza interessi e aggio , ma prevede poche rate e la perdita del beneficio se una rata viene saltata. La rateizzazione ordinaria consente piani più lunghi ma comporta il pagamento integrale del debito .
  8. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento su conto o beni aziendali? – Se è stato presentato ricorso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. In alternativa, richiedere un piano di rateazione, aderire ad una rottamazione o attivare una procedura di sovraindebitamento.
  9. Il contraddittorio è sempre obbligatorio? – Dal 2023, l’art. 6‑bis rende il contraddittorio obbligatorio per gli atti impugnabili, salvo eccezioni . Per gli accertamenti “a tavolo” antecedenti, la Cassazione ha affermato che l’obbligo riguarda solo i tributi armonizzati .
  10. Quali sono i vantaggi del Concordato preventivo biennale? – Permette di concordare in anticipo il reddito imponibile per due anni, ottenendo la certezza di non subire ulteriori accertamenti. Con il decreto correttivo DLgs 81/2025 il termine per aderire è stato prorogato al 30 settembre e sono state introdotte soglie massime per la proposta . Non si applica ai forfetari dal 2025 .
  11. Cosa succede se salto una rata della rottamazione‑quater? – Perdi il beneficio; le somme pagate restano a titolo di acconto e il residuo torna esigibile . Puoi però chiedere una nuova rateizzazione ordinaria.
  12. Posso ancora aderire alla rottamazione dopo essere decaduto? – Il legislatore, con l’art. 12‑bis DL 84/2025, ha previsto che il perfezionamento ai soli fini dell’estinzione del processo avviene con il pagamento della prima rata . In caso di decadenza, si può richiedere un piano di rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973.
  13. La cessione del credito per il superbonus è sicura? – È legittima se avviene nel rispetto delle norme e previa asseverazione. In caso di contestazioni, è necessario dimostrare la genuinità dei lavori e l’esistenza del credito.
  14. Quali sono i requisiti per avviare una procedura di sovraindebitamento? – Bisogna essere un consumatore, un imprenditore sotto‑soglia o un professionista; non si deve essere soggetto a liquidazione giudiziale. Occorre rivolgersi ad un OCC che nominerà un Gestore, il quale elaborerà un piano .
  15. Cos’è la composizione negoziata della crisi e chi può accedervi? – È una procedura introdotta dal DL 118/2021 che consente agli imprenditori in crisi di nominare un esperto per negoziare con i creditori, ottenere misure protettive e riduzione di sanzioni . Possono accedervi le imprese commerciali e agricole che non sono ancora insolventi.
  16. Se l’accertamento riguarda un tributo locale (IMU, TARI) cosa cambia? – Bisogna fare riferimento al regolamento comunale; spesso si applicano gli stessi principi (motivazione, termini, contraddittorio), ma occorre verificare le norme specifiche. Anche per i tributi locali sono previste rateizzazioni e definizioni agevolate.
  17. Posso compensare le perdite pregresse con il maggior reddito accertato? – Sì. L’art. 42 DPR 600/1973 prevede che il contribuente possa chiedere la compensazione delle perdite pregresse e in tal caso il termine per impugnare è sospeso per 60 gg .
  18. Cosa succede se l’avviso non allega il processo verbale di constatazione? – La mancata allegazione di un atto richiamato nella motivazione comporta la nullità, salvo che il contenuto essenziale dell’atto sia riprodotto nell’avviso .
  19. Le sanzioni possono essere annullate se l’errore è formale? – Sì. La giurisprudenza e le circolari dell’Agenzia distinguono tra errori formali e sostanziali; i primi non determinano la perdita dell’agevolazione e comportano sanzioni ridotte o l’annullamento dell’atto se il contribuente prova l’assenza di danno erariale.
  20. Come può aiutarmi concretamente l’Avv. Monardo? – Lo Studio Monardo analizza l’atto, individua i vizi formali e sostanziali, assiste nella predisposizione di memorie e ricorsi, tratta con l’ufficio per l’adesione o la definizione agevolata, richiede la sospensione delle procedure esecutive e accompagna il cliente nelle procedure concorsuali (sovraindebitamento, composizione negoziata). Grazie all’esperienza multidisciplinare, è in grado di individuare la soluzione più efficace per ogni caso.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Contestazione di ricavi presunti

L’impresa EdilCasa Srl, con sede a Catanzaro, fattura nel 2022 lavori di ristrutturazione per 450.000 €. L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli Indici sintetici di affidabilità e di un margine medio del 25%, ipotizza che l’impresa abbia sottratto ricavi per 100.000 € e notifica un avviso con imposta IRPEF e IRES maggiori per complessivi 30.000 € e sanzioni del 100% (30.000 €), per un totale di 60.000 €. L’avviso viene notificato il 30 novembre 2025.

Passaggi della difesa:

  1. Verifica dei termini – Il 2022 può essere accertato fino al 31 dicembre 2027. La notifica è tempestiva.
  2. Esame della motivazione – L’avviso non allega il PVC e non spiega perché il margine del 25% sia applicabile; la motivazione si limita a richiamare i parametri ISA. Viene eccepita la violazione dell’art. 7 .
  3. Contraddittorio – L’ufficio non ha inviato lo schema di accertamento; si eccepisce la violazione dell’art. 6‑bis .
  4. Ricostruzione reale dei costi – Si producono i contratti e le fatture che dimostrano un costo dei materiali e della manodopera superiore al previsto (ad es. incremento dei prezzi per inflazione nel 2022). Il margine reale è del 16%.
  5. Ricorso – Entro il 29 gennaio 2026 si presenta ricorso chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione del maggior reddito a 36.000 €.
  6. Possibile adesione – In sede di mediazione, l’Ufficio potrebbe proporre una riduzione delle sanzioni al 40% e riconoscere un maggior reddito di 40.000 €. L’impresa valuta se aderire o proseguire.

Esempio 2 – Recupero di Ecobonus per omessa comunicazione ENEA

Il signor Mario, titolare di una ditta individuale di ristrutturazioni, effettua nel 2017 un intervento di riqualificazione energetica su un immobile locato. Spende 60.000 € e utilizza l’ecobonus 65%. Nel 2025 riceve una cartella di pagamento che recupera l’intera detrazione (39.000 €) perché non ha inviato la comunicazione ENEA entro 90 giorni. Mario si rivolge allo Studio Monardo.

Analisi:

  1. Normativa applicabile – Nel 2017, la comunicazione ENEA aveva finalità statistica e non era prevista a pena di decadenza .
  2. Ricorso – Si impugna la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, eccependo la violazione del principio di legalità e l’inesistenza della causa di decadenza.
  3. Precedenti – Si allegano le sentenze di Cassazione (ord. 16112/2025) che affermano che la tardiva comunicazione non comporta la perdita dell’ecobonus .
  4. Esito probabile – La Corte annulla l’atto; in alternativa si può proporre una definizione agevolata con sanzioni ridotte.

Esempio 3 – Rottamazione‑quater e estinzione del processo

La Rossi Impresa ha un contenzioso pendente relativo a un avviso di accertamento del 2018 per 80.000 € di IVA e sanzioni. Con la Legge 197/2022 aderisce alla rottamazione‑quater pagando in 18 rate. Presenta la domanda nel luglio 2023 e versa la prima rata di 4.500 € nel luglio 2025. In novembre 2025, la Corte di Cassazione (ord. 29574/2025) dichiara l’estinzione del processo, in applicazione dell’art. 12‑bis DL 84/2025, in quanto il pagamento della prima rata e la rinuncia al giudizio perfezionano la definizione . L’Agenzia delle Entrate non può più recuperare il residuo in sede di processo; se l’impresa non paga le rate successive, perderà la definizione e il debito tornerà esigibile, ma il processo resterà estinto.

Conclusione

L’accertamento fiscale è un momento critico per ogni impresa, ma lo è in particolare per le imprese di ristrutturazioni, che operano in un settore complesso, soggetto a normative in continua evoluzione e a controlli rigorosi sui bonus edilizi. Difendersi efficacemente significa innanzitutto conoscere le regole del gioco: le modalità di notifica, i termini di decadenza, la necessità di motivazione e di contraddittorio, le garanzie durante le verifiche . La giurisprudenza recente ha rafforzato la tutela del contribuente, imponendo all’amministrazione di instaurare un dialogo preventivo e riconoscendo la nullità degli atti viziati .

Dal punto di vista pratico, una difesa vincente richiede di agire tempestivamente: esaminare l’avviso, raccogliere la documentazione, individuare i vizi formali e sostanziali, scegliere la strategia più appropriata (ricorso, adesione, definizione agevolata, concordato preventivo biennale) e considerare le procedure alternative come la rottamazione, le rateizzazioni, il piano del consumatore o la composizione negoziata. Ogni strumento ha i suoi vantaggi e limiti; solo la consulenza di un professionista esperto consente di valutare correttamente le implicazioni e di evitare errori che potrebbero costare caro.

Lo Studio Monardo, grazie all’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team di avvocati e commercialisti, offre un supporto completo e personalizzato. Dalla verifica della legittimità dell’accertamento alla predisposizione di ricorsi e memorie difensive, dalla negoziazione con l’ufficio alla gestione delle definizioni agevolate, fino alle procedure di crisi da sovraindebitamento o composizione negoziata, lo Studio è in grado di proteggere gli interessi del contribuente e di preservare la continuità aziendale. La competenza come cassazionista, Gestore della crisi, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore permette di affrontare le situazioni più complesse con professionalità e creatività.

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