Accertamento fiscale a un rivenditore di bevande all’ingrosso: come difendersi subito e bene

INTRODUZIONE

L’attività di rivendita all’ingrosso di bevande non è mai stata così complessa. Negli ultimi anni il legislatore ha modificato profondamente la disciplina delle licenze per la vendita e somministrazione di alcolici, le regole sulle accise, le modalità di fatturazione elettronica e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico. A ciò si aggiungono i poteri sempre più invasivi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, i controlli telematici sui corrispettivi e sui flussi di magazzino e l’utilizzo di indici di ricarico per ricostruire i ricavi. Una verifica può sfociare in pesanti avvisi di accertamento con contestazioni su IVA, IRES, IRAP, imposta di consumo e accise; le sanzioni possono arrivare al raddoppio dell’imposta evasa e la riscossione coattiva può comportare pignoramenti, ipoteche, sequestri di beni aziendali e fermo amministrativo dei mezzi. Per un grossista di bevande, spesso a conduzione familiare, un accertamento fiscale errato o sproporzionato può mettere a repentaglio l’intera attività.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato (dicembre 2025) su come difendersi dagli accertamenti, prevenire gli errori più comuni e sfruttare gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del contribuente. In particolare, verranno esaminate le norme del d.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, del d.P.R. 633/1972 sull’IVA, del d.lgs. 504/1995 che disciplina l’accisa sui prodotti alcolici e la relativa licenza, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e delle più recenti riforme fiscali (decreto legislativo n. 219/2023; decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito nella legge 108/2025). Saranno analizzati gli orientamenti della Corte di Cassazione in tema di ricostruzione induttiva dei ricavi mediante “bottigliometro” e indicatori di consumo, la tutela del contraddittorio endoprocedimentale, il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni (quando ancora applicabile) e l’onere di provare la deducibilità dei costi. Ampio spazio sarà dedicato anche agli strumenti deflattivi e alle procedure alternative: accertamento con adesione, mediazione tributaria, definizione agevolata (“rottamazione‑quater”), rateizzazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti.

Dal punto di vista operativo, l’accertamento è una corsa contro il tempo: il contribuente ha generalmente 60 giorni per presentare memorie difensive e 30 giorni per impugnare un avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria; i termini sono perentori e una difesa tardiva rischia di essere dichiarata inammissibile. È quindi essenziale affidarsi immediatamente a professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto tributario, bancario e fallimentare. È iscritto negli elenchi dei gestori della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia, è fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Il suo studio offre consulenza e assistenza su tutto il territorio nazionale e può:

  • analizzare la legittimità dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione;
  • predisporre memorie e ricorsi per far annullare o ridurre il debito;
  • ottenere sospensioni e sgravio in autotutela;
  • avviare la procedura di accertamento con adesione o mediazione;
  • assistere nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione;
  • negoziare piani di rientro, rateizzazioni e definizioni agevolate;
  • proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o altre procedure di composizione della crisi;
  • difendere il contribuente dinanzi ai giudici tributari, fino alla Corte di Cassazione.

Se sei un grossista di bevande che ha ricevuto un avviso di accertamento, non aspettare: più tempo passa, meno margini ci sono per correggere gli errori e limitare i danni. In fondo all’articolo troverai un modulo di contatto per richiedere una valutazione legale personalizzata e immediata da parte dell’Avv. Monardo e del suo team.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. La disciplina dell’accertamento: imposte sui redditi e IVA

L’attività di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA è regolata principalmente dagli articoli 31‑43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte dirette) e dagli articoli 51‑60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA). Le norme prevedono diversi metodi di ricostruzione del reddito e del volume d’affari:

  1. Accertamento analitico: basato sui dati contabili del contribuente. Se la contabilità è regolare e completa, l’Amministrazione deve basarsi sui valori dichiarati, salvo rettifiche puntuali.
  2. Accertamento analitico‑induttivo: disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. 600/1973. Si applica quando la contabilità presenta irregolarità o quando, pur essendo formalmente regolare, emergono gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base alle caratteristiche dell’attività. L’Ufficio può ricostruire i ricavi attraverso presunzioni semplici, purché siano “gravi, precise e concordanti”. Recenti pronunce della Cassazione hanno ritenuto legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale o di tovaglioli: per la Suprema Corte l’acqua minerale è un ingrediente fondamentale delle consumazioni e, di conseguenza, il numero di bottiglie consumate è un fatto noto dal quale inferire il numero dei pasti serviti . Analogamente, il numero di asciugamani lavati è stato ritenuto un indicatore idoneo per determinare i clienti di un albergo . Queste sentenze evidenziano l’ampia discrezionalità attribuita all’Agenzia quando utilizza indicatori oggettivi, ma sottolineano anche che occorre una motivazione puntuale sulle presunzioni e sugli scarti applicati.
  3. Accertamento sintetico (“redditometro”): l’art. 38 del d.P.R. 600/1973 consente di determinare il reddito delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute e degli elementi patrimoniali posseduti. È meno utilizzato per i grossisti ma può riguardare i soci di società di persone.
  4. Accertamento induttivo puro: l’art. 55 del d.P.R. 633/1972 e l’art. 39, comma 2 del d.P.R. 600/1973 consentono di determinare l’IVA e il reddito in base a dati e notizie reperiti dall’Amministrazione (ad esempio, consumi di energia elettrica, acquisti di materie prime) quando il contribuente non ha presentato dichiarazione o quando la contabilità è talmente inattendibile da non consentire altra via.

Per i grossisti di bevande, la discrezionalità del Fisco si concretizza spesso nella determinazione di una percentuale di ricarico sui prodotti venduti. Le bevande hanno margini diversi in base alla tipologia (alcolici, soft drink, acque minerali) e al canale di vendita; utilizzare una percentuale di ricarico media, calcolata su un campione ristretto o su parametri di settore, può condurre a stime erronee. La Cassazione ha chiarito che la percentuale di ricarico deve essere determinata prendendo a riferimento la generalità dei beni trattati e non soltanto alcuni articoli; altrimenti l’accertamento è illegittimo . Inoltre, la motivazione dell’atto deve esplicitare la ragione per cui i dati contabili non sono attendibili e giustificare l’applicazione di presunzioni.

1.2. La licenza fiscale e le accise sui prodotti alcolici

I grossisti di bevande alcoliche sono soggetti alla disciplina delle accise (imposte sulla produzione e sui consumi) contenuta nel d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise). L’art. 29, comma 2, di questo decreto impone l’obbligo di denuncia fiscale e di licenza per gli esercizi che vendono prodotti alcolici assoggettati ad accisa. Tale obbligo era stato temporaneamente abrogato dalla legge sulla concorrenza n. 124/2017, che aveva esonerato gli esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione dal dover presentare la denuncia; tuttavia la legge 58/2019 (decreto crescita) ha reintrodotto, a decorrere dal 30 giugno 2019, l’obbligo di denuncia per tutti gli esercizi che somministrano o vendono alcolici . La norma precisa che la denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la relativa licenza fiscale rimangono sempre necessarie per chi vende all’ingrosso o gestisce depositi . In sintesi:

AmbitoObbligo di denuncia secondo l’art. 29, comma 2, d.lgs. 504/1995Note
Vendita all’ingrosso o gestione di depositiSempre obbligatoria.Anche durante il periodo 2017‑2019 di esonero, i grossisti sono rimasti tenuti alla denuncia .
Vendita al dettaglio e somministrazione (bar, ristoranti, sagre)Esonero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019; obbligo reintrodotto dalla legge 58/2019 .Gli esercizi che avevano presentato la denuncia prima del 2017 non devono ripresentarla salvo variazioni .
Nuove attività (iniziate fra 29 agosto 2017 e 29 giugno 2019)Devono consolidare la posizione presentando denuncia entro il 31 dicembre 2019 .

Non avere la licenza o non tenere il registro di carico e scarico delle bevande alcoliche può comportare sanzioni severe e, in caso di verifiche, essere considerato un indizio di evasione. Occorre quindi conservare la copia della denuncia, la licenza fiscale e i registri aggiornati.

1.3. Lo Statuto del contribuente e il contraddittorio

Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) contiene norme fondamentali che regolano i rapporti fra Fisco e contribuente durante le verifiche. L’art. 12 prevede che le ispezioni nei locali dell’azienda avvengano soltanto per esigenze effettive di indagine e che il contribuente sia informato del motivo dell’accesso . Fino al 2023 l’art. 12, comma 7, stabiliva che, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura, l’Agenzia delle Entrate non potesse emettere l’avviso di accertamento prima che siano decorsi sessanta giorni, salvo casi di particolare urgenza; ciò per consentire al contribuente di formulare osservazioni. Questo comma è stato abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 . Tuttavia il decreto‑legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito nella legge 30 luglio 2025 n. 108, ha introdotto modifiche all’art. 12 che rafforzano la tutela del contraddittorio: il contribuente deve essere informato dei motivi che giustificano la verifica e dei diritti a suo favore ; negli atti di autorizzazione devono essere indicate le circostanze che hanno reso necessario l’accesso . In pratica, anche se il termine dilatorio di 60 giorni non è più previsto, la mancata redazione del verbale di chiusura o la mancanza di motivazione dell’urgenza possono rendere l’atto illegittimo. La Cassazione ha recentemente chiarito che, in caso di accesso o ispezione, deve essere redatto un verbale che attesti l’attività compiuta; solo dal rilascio di tale verbale decorre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, per la notifica dell’avviso . Nella pronuncia n. 8361/2025, la Corte ha ribadito che le garanzie statutarie si applicano anche agli accessi brevi e che la loro violazione comporta l’illegittimità dell’accertamento . Sebbene il comma 7 sia stato abrogato, questo orientamento resta utile per contestare gli atti emessi senza contraddittorio e senza motivazione.

1.4. Prova dei costi e onere del contribuente

Un altro tema ricorrente riguarda l’inerenza dei costi e la deducibilità dell’IVA. Secondo la giurisprudenza consolidata, spetta al contribuente dimostrare che le spese sostenute sono pertinenti all’attività e che i relativi documenti sono corretti. Nell’ordinanza n. 3747/2025 la Cassazione ha ribadito che, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all’attività imprenditoriale; il contribuente deve provare la natura e la destinazione del costo e non è sufficiente la mera regolarità contabile . In assenza di prova, l’Ufficio può recuperare l’imposta e negare la deducibilità. È quindi essenziale conservare fatture, documenti di trasporto (DDT), contratti di fornitura e spiegazioni sui consumi.

1.5. Recenti sentenze della Cassazione per i rivenditori di bevande

Oltre alle pronunce generali sul metodo induttivo, alcune sentenze del 2025 riguardano direttamente il settore alimentare e della ristorazione. L’ordinanza n. 13205 del 19 maggio 2025 ha giudicato legittima la ricostruzione dei ricavi di una società di ristorazione basata sul consumo di acqua minerale; la Corte ha richiamato precedenti sul “tovagliometro” e sul numero di asciugamani per gli alberghi, affermando che tali indicatori sono fatti notori idonei a far presumere il numero dei clienti . L’ordinanza sottolinea che le presunzioni sono ammissibili se la motivazione indica le ragioni del ragionamento presuntivo e se il contribuente ha la possibilità di fornire prova contraria. Per un grossista di bevande, ciò significa che il Fisco può utilizzare il consumo di bottiglie come indice di ricavi; per difendersi occorrerà dimostrare, ad esempio, che una parte delle bottiglie è destinata a campioni gratuiti, a rotture o a resi, oppure che il magazzino è stato rifornito in periodi diversi da quelli considerati.

Altre pronunce di rilievo sono:

  • Cassazione, Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 3747: ribadisce l’onere del contribuente di provare l’inerenza dei costi e la strumentalità dell’IVA. La Commissione tributaria può negare la deducibilità se manca la documentazione .
  • Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11218: in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, stabilisce che l’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve essere anteriore o contestuale al deposito in tribunale; in caso contrario l’accesso alla procedura è inammissibile . Questa pronuncia evidenzia l’importanza di rispettare scrupolosamente i tempi e le formalità quando si avvia una procedura di composizione della crisi d’impresa.
  • Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549: interpreta l’art. 8, comma 4 della legge 3/2012 (piano del consumatore) affermando che la moratoria di un anno per i creditori privilegiati è un termine iniziale; il pagamento dei crediti assistiti da pegno o ipoteca può dunque essere differito, e la falcidia dei crediti privilegiati non richiede il voto dei creditori . L’orientamento è confermato anche alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che consente una moratoria fino a due anni .

Questi precedenti saranno ripresi nelle sezioni che seguono per indicare le strategie difensive più efficaci.

2. Cosa accade dopo la notifica dell’atto: procedura passo‑passo

Ricevere un avviso di accertamento non significa necessariamente che il debito sia dovuto. Il percorso seguito dagli organi di controllo è disciplinato da norme precise e ogni irregolarità può rendere l’atto annullabile. Ecco i passaggi da monitorare.

2.1. La verifica e il processo verbale di constatazione (PVC)

I controlli sui grossisti di bevande possono avvenire in modo mirato (accesso presso la sede per esaminare registri e magazzino) oppure in ufficio (“controllo a tavolino”) incrociando i dati della fatturazione elettronica, delle comunicazioni DAC7, del registro telematico delle accise e degli indicatori di affidabilità fiscale (ISA). Se l’ispezione avviene in sede:

  1. Autorizzazione e motivazione: gli ispettori devono esibire l’ordine di servizio o l’autorizzazione, nella quale devono essere indicate le circostanze che giustificano l’accesso (art. 12, comma 1, Statuto del contribuente) .
  2. Informazione al contribuente: deve essere spiegato il motivo dell’ispezione, l’oggetto del controllo e i diritti del contribuente, compresa la possibilità di farsi assistere da un professionista . È consigliabile convocare subito il proprio consulente o un avvocato tributarista per assistere alle operazioni.
  3. Verbali di accesso e di chiusura: al termine dell’attività, gli ispettori devono redigere un verbale di constatazione o comunque un verbale che riporti le operazioni compiute, i documenti acquisiti e le eventuali irregolarità riscontrate. Solo con la notifica o consegna del verbale di chiusura si conclude l’istruttoria in azienda . Se non viene redatto alcun verbale, l’accertamento successivo può essere contestato per violazione delle garanzie statutarie.

Dopo l’accesso, se il comma 7 dello Statuto era ancora vigente, l’Amministrazione doveva attendere 60 giorni per emettere l’avviso; l’abrogazione del comma 7 nel 2023 ha eliminato formalmente il termine dilatorio, ma la Cassazione ha evidenziato che il contraddittorio è comunque essenziale e che, se le osservazioni del contribuente vengono ignorate senza adeguata motivazione, l’atto è illegittimo .

2.2. L’invio della “compliance” e del PVC

In alcuni casi, prima di emettere l’avviso, l’Agenzia delle Entrate può inviare una lettera di compliance (comunicazione di anomalie) invitando il contribuente a fornire chiarimenti o a ravvedersi presentando dichiarazioni integrative. La compliance non è obbligatoria, ma se viene inviata è opportuno rispondere in modo tempestivo con documenti che confutino le anomalie.

Il processo verbale di constatazione (PVC) riporta le contestazioni degli ispettori e può contenere la proposta di recupero imposte e sanzioni. Il contribuente ha il diritto di presentare osservazioni entro 60 giorni (termine confermato dalla prassi amministrativa nonostante l’abrogazione del comma 7), allegando documenti, contratti, perizie e argomentazioni giuridiche. Le osservazioni vengono esaminate dagli Uffici impositori e, se fondate, possono condurre all’archiviazione o alla rettifica dell’importo. È fondamentale rispondere in maniera analitica, punto per punto, perché eventuali argomenti non dedotti non potranno essere riproposti in giudizio.

2.3. L’avviso di accertamento e la sua notifica

Se gli Uffici ritengono che l’irregolarità sussista, emettono l’avviso di accertamento (per le imposte dirette e l’IVA) o un avviso di rettifica e liquidazione (per l’imposta di registro o per l’imposta sugli atti). L’avviso contiene:

  • i dati del contribuente;
  • la motivazione dell’accertamento (richiami normativi, presunzioni utilizzate, calcoli);
  • l’indicazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  • l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento o impugnazione.

L’avviso deve essere firmato digitalmente dal dirigente responsabile e notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. La notifica può avvenire anche tramite messo comunale o ufficiale giudiziario. È essenziale verificare la regolarità della notifica (indirizzo corretto, presenza di firma digitale, allegati) perché eventuali vizi possono renderla nulla.

2.4. I termini per impugnare

Il contribuente deve agire rapidamente:

AttoTermine per impugnareNormativa
Avviso di accertamento o rettifica60 giorni dalla notifica (30 giorni in caso di accertamento esecutivo immediato).art. 15, d.lgs. 546/1992.
Avviso bonario (cartella di pagamento emessa in seguito a liquidazione automatica)60 giorni dalla notifica, ma è possibile presentare istanza di autotutela senza ricorso.
Cartella di pagamento (riscossione)60 giorni dalla notifica se non preceduta da avviso oppure se si contestano vizi propri della cartella.
Atto di pignoramento presso terzi / iscrizione ipotecaria20 giorni dalla notifica.

Il termine per ricorrere è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto (sospensione feriale) e può essere prolungato di 30 giorni se si attiva la mediazione tributaria (obbligatoria per gli atti con valore fino a 50.000 euro).

2.5. Mediazione tributaria, accertamento con adesione e adesione con invito

Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 2023 è previsto un sistema graduato di deflazione del contenzioso:

  • Mediazione tributaria: per gli atti di valore fino a 50.000 euro (imposta, interessi e sanzioni) il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione da presentarsi entro 60 giorni dall’atto. L’Agenzia ha 90 giorni per rispondere. Se l’istanza è accolta parzialmente o respinta, il contribuente può proporre ricorso.
  • Accertamento con adesione: l’accertamento può essere definito mediante adesione del contribuente. Il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni dalla notifica dell’atto se il contribuente chiede l’adesione. La procedura permette di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo. Per i grossisti di bevande, questa soluzione può essere conveniente se le presunzioni sono difficili da smontare e se si vuole evitare la riscossione immediata.
  • Invito al contraddittorio ex art. 5‑ter d.lgs. 218/1997: per gli atti emessi dal 2024, l’Agenzia deve invitare il contribuente al contraddittorio prima di emettere l’avviso, salvo casi di particolare urgenza o di indagini di polizia giudiziaria. L’assenza dell’invito può essere motivo di nullità.

2.6. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e sospensione

Se non si addiviene a una definizione, occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) di primo grado. Il ricorso va notificato all’Ufficio competente entro 60 giorni e depositato telematicamente attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Nel ricorso occorre indicare i motivi di opposizione, gli articoli di legge violati, le prove a supporto e allegare l’atto impugnato.

È possibile chiedere la sospensione dell’atto presentando una specifica istanza allegata al ricorso. Il giudice può concedere la sospensione se sussiste un danno grave e irreparabile per il contribuente e se il ricorso appare fondato. In alcuni casi la sospensione è automatica (ad esempio, quando si impugna l’iscrizione ipotecaria o il pignoramento).

La decisione di primo grado può essere impugnata con appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza; la decisione d’appello può essere ulteriormente impugnata in Cassazione per violazione di legge.

3. Difese e strategie legali

3.1. Analisi dell’atto: vizi formali e sostanziali

La prima cosa da fare è analizzare attentamente l’avviso di accertamento e il PVC, verificando:

  • Competenza e firma digitale: l’atto deve essere emesso dal dirigente competente ed essere firmato digitalmente; la mancanza di firma o l’utilizzo di un funzionario non competente rende l’atto nullo.
  • Motivazione: l’accertamento deve spiegare in modo chiaro le irregolarità contestate e i criteri utilizzati. La Cassazione ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito; pertanto l’atto deve contenere una motivazione puntuale, altrimenti è illegittimo .
  • Contraddittorio: occorre verificare se l’Amministrazione ha consentito al contribuente di partecipare alla fase istruttoria. La mancata redazione del verbale di chiusura e l’assenza di un invito al contraddittorio possono costituire vizi che comportano l’annullamento dell’atto.
  • Termini: bisogna controllare la tempestività della notifica. Il termine di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento, salvo proroghe, è generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno se la dichiarazione è omessa o infedele). La legge n. 221/2021 ha prorogato alcuni termini a causa dell’emergenza sanitaria.
  • Prova dell’inerenza: occorre valutare se l’Ufficio ha negato la deducibilità dei costi per mancanza di prova e se la documentazione a supporto è sufficiente. L’ordinanza 3747/2025 sottolinea che l’onere della prova spetta al contribuente .

Identificare questi vizi permette di costruire una difesa basata sul vizio procedimentale e sulla violazione di legge, spesso più efficace della discussione nel merito.

3.2. Smontare le presunzioni: documenti, perizie e consulenze tecniche

Se l’Amministrazione ricostruisce i ricavi tramite il metodo induttivo (es. “bottigliometro”, percentuale di ricarico, consumi di energia elettrica), è necessario dimostrare che tali indici non rappresentano la realtà. Le principali strategie sono:

  • Ricostruzione analitica dei ricavi: dimostrare, con le fatture attive e passive, i registri di carico e scarico, i DDT, le giacenze di magazzino e le dichiarazioni fiscali, che le vendite effettive corrispondono a quanto dichiarato. È utile predisporre un prospetto di ricavi per prodotto, indicando quantità acquistate e vendute, ricarico applicato e margine lordo. Se si tratta di più categorie (bevande alcoliche, analcoliche, acqua minerale), occorre calcolare un ricarico diverso per ciascuna.
  • Documentare resi, rotture e consumi interni: il “bottigliometro” si basa sul presupposto che ogni bottiglia acquistata sia rivenduta. In realtà esistono perdite (rotture), omaggi ai clienti, resi ai fornitori o bottiglie destinate a degustazioni interne. Tali quantità devono essere documentate con verbali di reso, note di credito e registri interni. Anche lo sfrido (scarto di produzione) deve essere spiegato e certificato, come riconosciuto dalla Cassazione .
  • Perizia tecnica: in alcuni casi è opportuno affidare a un consulente tecnico (commercialista o esperto di contabilità industriale) la ricostruzione dei margini, anche tramite campionamenti e analisi statistiche. La perizia può dimostrare che la percentuale di ricarico utilizzata dall’Ufficio non tiene conto di scontistiche, promozioni o differenze tra canali di vendita.
  • Dimostrare la stagionalità e le variazioni dei prezzi: le bevande presentano vendite stagionali (alto consumo in estate) e i listini variano in base ai costi di produzione e trasporto. Se l’Ufficio utilizza medie annuali, è possibile dimostrare che in alcuni periodi il ricarico è minore perché i prezzi di acquisto sono più elevati.
  • Confronto con le medie di settore: gli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) forniscono margini di riferimento; un valore di ricarico inferiore non significa automaticamente evasione. È utile allegare studi di settore o analisi di mercato che giustificano la marginalità dell’impresa.

3.3. Sospendere o annullare l’atto in autotutela

Se l’avviso presenta vizi evidenti, si può presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate chiedendo l’annullamento o la rettifica. L’istanza non sospende i termini per il ricorso; tuttavia, se fondata, può evitare il contenzioso. È particolarmente utile per gli errori di calcolo, le duplicazioni o gli atti emessi nei confronti di soggetti che hanno già pagato. In alcuni casi l’Agenzia riconosce l’errore e annulla l’atto.

Per ottenere la sospensione della riscossione, si può presentare una richiesta all’Agente della riscossione allegando il ricorso pendente e motivando il grave danno che deriverebbe dal pagamento. In alternativa, il giudice tributario può concedere la sospensione fino alla decisione di merito.

3.4. Negoziazione e rateizzazione

La definizione del debito tramite accordo con l’Amministrazione può comportare riduzioni significative delle sanzioni. Con l’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo; con la mediazione tributaria si può ottenere la riduzione del 40 % e, in taluni casi, la cancellazione della sanzione pecuniaria. Inoltre l’importo dovuto può essere rateizzato: l’agente della riscossione consente rate fino a 72 rate mensili (sei anni), che possono arrivare a 120 rate in caso di comprovata difficoltà finanziaria. Le rateizzazioni sopra i 60.000 euro richiedono la presentazione di documentazione reddituale.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

4.1. Definizione agevolata (“Rottamazione‑quater”)

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento (anche detta “rottamazione‑quater”) consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi di mora né sanzioni. La legge 15/2025, di conversione del decreto‑legge n. 202/2024 (mille proroghe), ha riaperto i termini per chi era decaduto dalla rottamazione per tardivo o insufficiente versamento. Secondo il documento diffuso da Caritas Roma, per poter accedere alla riammissione occorreva presentare entro il 30 aprile 2025 una dichiarazione telematica all’agente della riscossione nella quale indicare il numero di rate (massimo dieci) da pagare . Le somme dovute, maggiorate di interessi al 2 % annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, dovevano essere versate:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • in dieci rate: le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2025; le successive con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027 .

Possono rientrare nella rottamazione‑quater i debiti per imposte dirette, IVA, contributi previdenziali e multe stradali; restano esclusi i carichi relativi a recupero di aiuti di Stato, multe penali, risorse proprie UE e l’IVA all’importazione . Per i grossisti di bevande, la rottamazione può essere utile per cartelle derivanti da accertamenti definitivi o da liquidazioni automatiche. La domanda va presentata attraverso il sito dell’agente della riscossione e l’adesione comporta l’automatica sospensione delle procedure esecutive.

4.2. Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

La legge 3/2012 (ora in gran parte confluita nel Codice della crisi d’impresa) prevede diversi strumenti per i soggetti sovraindebitati, fra cui il piano del consumatore. Possono accedervi le persone fisiche non imprenditori (o imprenditori agricoli) che non sono fallibili e che si trovano in una situazione di perdurante squilibrio fra debiti e patrimonio. Il piano consente di proporre ai creditori un rimborso parziale o dilazionato, con possibilità di falcidia dei crediti chirografari e di moratoria per i crediti privilegiati. La Cassazione, con la sentenza n. 9549/2025, ha precisato che il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 per la moratoria dei crediti privilegiati è un termine iniziale: il piano può prevedere che il pagamento dei crediti assistiti da privilegio inizi entro un anno dall’omologa e prosegua successivamente . Inoltre, la falcidia dei crediti privilegiati non richiede il voto dei creditori; spetta al giudice valutare la convenienza del piano . La riforma del Codice della crisi ha esteso a due anni la moratoria (art. 67, comma 4, C.C.I.) .

Per i rivenditori di bevande che operano come ditte individuali o soci di società di persone, il piano del consumatore può rappresentare un’ancora di salvezza quando i debiti con il fisco e i fornitori sono divenuti insostenibili. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre la proposta, attestare la fattibilità e assistere il debitore nella procedura dinanzi al tribunale.

4.3. Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo

Per le imprese commerciali soggette a fallimento, il Codice della crisi prevede strumenti di regolazione negoziata della crisi, fra cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 C.C.I., che riprende l’art. 182‑bis legge fallimentare). L’accordo richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e consente di ottenere l’omologazione dal tribunale; i creditori non aderenti sono vincolati solo nei limiti dell’esecuzione dell’accordo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11218/2025, ha precisato che, affinché l’accesso alla procedura sia ammissibile, l’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve precedere o essere contestuale al deposito in tribunale . La motivazione è di tutela dei terzi e dei creditori: consentire al debitore di registrare il ricorso a proprio piacimento genererebbe incertezza e pregiudicherebbe il diritto di informazione dei creditori. È quindi essenziale affidarsi a un professionista che curi tempestivamente gli adempimenti.

Oltre agli accordi di ristrutturazione, esistono strumenti come il concordato preventivo e il concordato minore, che permettono di gestire la crisi liquidando il patrimonio o continuando l’attività. In caso di accertamenti fiscali rilevanti, l’ammissione al concordato sospende le azioni esecutive e consente di falcidiare i debiti erariali previa transazione fiscale.

4.4. Esdebitazione e altre misure

Al termine delle procedure di liquidazione controllata (liquidazione del patrimonio o liquidazione giudiziale), il debitore può ottenere l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui. Le recenti sentenze della Cassazione del 2025 (n. 30108/2025, 18517/2025, 14835/2025) hanno precisato che l’esdebitazione ex art. 142 Legge fallimentare non è applicabile a chi non ne abbia usufruito durante il fallimento e che la sentenza di patteggiamento può costituire causa ostativa al beneficio. Sebbene queste pronunce non riguardino direttamente i grossisti di bevande, è utile sapere che la procedura di esdebitazione è possibile anche per i debiti fiscali non pagati e consente di ripartire da zero.

5. Errori comuni e consigli pratici

La difesa contro un accertamento fiscale richiede tempestività e precisione. Di seguito sono elencati gli errori più frequenti che un grossista di bevande dovrebbe evitare, insieme a consigli operativi:

  1. Ignorare l’avviso o non leggere attentamente la motivazione: il tempo per reagire è limitato. È essenziale esaminare l’atto appena ricevuto e, se non si hanno le competenze, rivolgersi subito a un professionista.
  2. Non conservare i documenti: fatture, DDT, registri di carico e scarico e contratti devono essere conservati per dieci anni. Senza documenti è difficile contestare le presunzioni del Fisco.
  3. Non rispondere al PVC o alla lettera di compliance: fornire chiarimenti tempestivi può evitare l’emissione dell’avviso o ridurre l’importo.
  4. Utilizzare documenti irregolari: la Cassazione ha chiarito che la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza . Fatture intestate a soggetti diversi o per operazioni inesistenti non possono essere portate in deduzione e costituiscono violazioni penali.
  5. Trascurare la licenza fiscale: vendere alcolici senza licenza espone a sanzioni e rende più difficile difendersi in caso di accertamento. È necessario presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane e conservare la licenza .
  6. Non aggiornare i registri di magazzino: scarti, resi e rotture devono essere annotati in tempo reale. Il “bottigliometro” può essere contestato solo se si dimostra con appositi verbali che una parte delle bottiglie non è stata venduta.
  7. Fidarsi delle voci di corridoio: ogni caso è diverso; non esistono soluzioni standard. Occorre analizzare il singolo accertamento e valutare se conviene aderire, impugnare o rateizzare.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Principali norme e termini

Normativa/temaContenuto essenzialeAggiornamento/citazione
d.P.R. 600/1973, art. 39Accertamento analitico‑induttivo e induttivo in materia di imposte dirette; legittimo l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Cassazione ammette la ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di acqua minerale o di tovaglioli .Ultimo aggiornamento 2025.
d.P.R. 633/1972, art. 55Accertamento induttivo dell’IVA in assenza o inattendibilità della contabilità.
d.lgs. 504/1995, art. 29, comma 2Obbligo di denuncia fiscale e licenza per la vendita e somministrazione di alcolici. Esonero 2017‑2019; reintroduzione dal 30 giugno 2019 . Obbligo sempre vigente per i grossisti .Aggiornato al 2025.
Statuto del contribuente, art. 12Diritti del contribuente durante le verifiche; obbligo di indicare le ragioni dell’accesso ; diritto all’assistenza ; redazione di un verbale di chiusura . Il comma 7 (termini di 60 giorni) è stato abrogato nel 2023 .Modificato dalla legge 108/2025 che rafforza gli obblighi di informazione.
Cassazione n. 3747/2025Onere del contribuente di provare l’inerenza dei costi ai fini IVA; la mera regolarità contabile non basta .Sentenza 13 febbraio 2025.
Cassazione n. 13205/2025Legittima la ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di acqua minerale; richiamo ai precedenti sul tovagliometro .Ordinanza 19 maggio 2025.
Cassazione n. 11218/2025L’iscrizione del ricorso per l’accordo di ristrutturazione deve essere anteriore o contestuale al deposito .Ordinanza 28 aprile 2025.
Cassazione n. 9549/2025Piano del consumatore: la moratoria di un anno per i crediti privilegiati è un termine iniziale; falcidia senza voto dei creditori .Sentenza 11 aprile 2025.
Legge 15/2025 (conversione DL 202/2024)Riammissione alla rottamazione‑quater: domanda entro 30 aprile 2025; pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2025 o in 10 rate con scadenze da luglio 2025 a novembre 2027 .Vigente dal 29 marzo 2025.

6.2. Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizione sinteticaBenefici
Memorie difensive post‑PVCOsservazioni inviate entro 60 giorni dal verbale di constatazione.Possono portare all’archiviazione o alla riduzione delle imposte; dimostrano collaborazione e buona fede.
AutotutelaIstanza all’Agenzia per annullare o correggere l’atto in presenza di vizi evidenti o duplicazioni.Evita il contenzioso; l’atto può essere annullato senza spese.
Accertamento con adesioneProcedura di negoziazione dell’accertamento.Riduzione delle sanzioni a un terzo; possibilità di rateizzare; sospensione del termine per ricorrere.
Mediazione tributariaObbligatoria per atti fino a 50.000 euro; istanza da presentare entro 60 giorni.Riduzione del 40 % delle sanzioni; evita il processo; costi ridotti.
Definizione agevolata / Rottamazione‑quaterEstinzione dei carichi affidati alla riscossione pagando solo il capitale e le spese .Eliminazione di sanzioni e interessi; dilazione fino a 10 rate; sospensione delle azioni esecutive.
RateizzazionePagamento dilazionato delle somme iscritte a ruolo.Evita pignoramenti; rate fino a 72 o 120 mesi; possibile riduzione delle misure cautelari.
Piano del consumatoreProcedura di sovraindebitamento per persone fisiche non fallibili.Possibilità di falcidia dei debiti; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazione residua.
Accordi di ristrutturazioneAccordo con i creditori ex art. 57 CCII (ex art. 182‑bis L. fall.).Ristrutturazione del debito aziendale; blocco delle azioni; possibili transazioni fiscali; procedura rapida.

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Che cos’è l’avviso di accertamento e quali conseguenze comporta?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate determina, a seguito di verifica, le maggiori imposte dovute dal contribuente. Contiene la motivazione dell’accertamento, l’indicazione delle imposte, sanzioni e interessi e l’invito al pagamento. Se non si reagisce entro i termini, l’avviso diventa definitivo e l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca, procedere a pignoramenti o fermo amministrativo dei beni.

2. Cosa devo fare appena ricevo un processo verbale di constatazione (PVC)?

Leggi attentamente il PVC e raccogli tutta la documentazione relativa ai punti contestati. Hai 60 giorni per presentare osservazioni scritte con documenti, perizie e chiarimenti. Rispondere in modo completo può portare all’archiviazione delle contestazioni. In questo periodo è consigliabile avvalersi di un avvocato tributarista.

3. Quali sono i principali vizi formali che rendono nullo un avviso di accertamento?

I vizi più frequenti sono: mancanza di firma digitale del dirigente; mancanza di motivazione; notifica irregolare; mancato rispetto delle garanzie statutarie (verbale di chiusura inesistente o non comunicato); omessa indicazione dei dati e delle ragioni dell’accesso . Anche l’emissione ante tempus (prima della chiusura della verifica) può essere eccepita. Se individui uno di questi vizi, segnalalo immediatamente nel ricorso.

4. Il Fisco può ricostruire i ricavi di un grossista di bevande sulla base del consumo di acqua minerale o di altre merci?

Sì, la Cassazione ha ritenuto legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale e del numero di tovaglioli utilizzati . Per i grossisti di bevande l’Amministrazione può utilizzare il “bottigliometro”: confrontando le bottiglie acquistate con quelle vendute e ipotizzando un margine medio. Tuttavia il contribuente può dimostrare che una parte delle bottiglie è stata destinata a campioni, omaggi, rotture o resi, oppure che i margini sono inferiori a causa di sconti e promozioni. La motivazione dell’avviso deve indicare in modo preciso gli elementi presuntivi utilizzati e consentire la prova contraria.

5. Posso impugnare un avviso fondato su percentuali di ricarico calcolate su un campione di prodotti?

Sì. Secondo la giurisprudenza, la percentuale di ricarico utilizzata per l’accertamento deve essere determinata sulla generalità dei beni trattati e non solo su un campione ristretto. Una percentuale ricavata da pochi articoli può essere contestata come non rappresentativa. È possibile predisporre un proprio calcolo dei ricarichi per categorie di bevande e allegare la documentazione che dimostra l’effettiva marginalità.

6. È ancora valido il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente?

Il comma 7 dello Statuto è stato abrogato dal d.lgs. 219/2023 . Tuttavia la giurisprudenza continua a riconoscere l’importanza del contraddittorio. Alcune sentenze (es. Cass. 8361/2025) hanno ritenuto illegittimi gli avvisi emessi senza la redazione del verbale di chiusura e senza concedere al contribuente un ragionevole lasso di tempo per replicare . Pertanto, se hai ricevuto un avviso pochi giorni dopo la verifica senza poter formulare osservazioni, puoi eccepire la violazione del contraddittorio.

7. Cosa succede se non ho la licenza fiscale per la vendita di alcolici?

L’art. 29, comma 2 del d.lgs. 504/1995 obbliga alla denuncia all’Agenzia delle Dogane e alla tenuta della licenza fiscale. Tale obbligo è stato reintrodotto a partire dal 30 giugno 2019 , ma per i grossisti era già vigente. Se non hai la licenza puoi essere multato e, in caso di accertamento, la mancanza di registri di carico e scarico può essere interpretata come indizio di evasione. Provvedi immediatamente a presentare la denuncia presso lo sportello competente, anche se l’attività è iniziata nel periodo 2017‑2019 .

8. È possibile rateizzare le somme iscritte a ruolo?

Sì. L’agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) concede rateazioni fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti inferiori a 120.000 euro senza necessità di garanzie particolari. Per debiti di importo maggiore o in caso di comprovata difficoltà economica si può chiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). Durante la rateizzazione non vengono intraprese azioni esecutive, ma il contribuente deve rispettare le scadenze; se salta cinque rate anche non consecutive perde il beneficio e l’intero importo diventa immediatamente esigibile.

9. In cosa consiste l’accertamento con adesione?

È una procedura negoziale disciplinata dal d.lgs. 218/1997. Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di adesione all’Ufficio entro il termine per il ricorso. Si apre così un contraddittorio che, se si conclude con l’adesione, determina la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, la possibilità di rateizzare l’imposta e la rinuncia al contenzioso. Se la trattativa non va a buon fine, il contribuente può comunque impugnare l’atto.

10. Qual è la differenza tra mediazione tributaria e accertamento con adesione?

La mediazione tributaria è obbligatoria per gli atti di valore fino a 50.000 euro e consiste nella presentazione di un’istanza con la quale si propone all’Amministrazione di ridurre l’importo; la mediazione dura 90 giorni e, se accolta, consente di pagare con riduzione del 40 % delle sanzioni. L’accertamento con adesione può essere richiesto per qualsiasi importo e comporta una trattativa diretta; se si raggiunge l’accordo le sanzioni si riducono a un terzo. Entrambe le procedure sospendono i termini per ricorrere.

11. Posso aderire alla rottamazione‑quater se il mio debito deriva da un accertamento contestato?

Sì, purché l’accertamento sia divenuto definitivo (ovvero non sia più impugnabile o siano decorsi i termini per ricorrere) e il relativo carico sia stato affidato all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Se l’accertamento è ancora pendente, non si può inserire nella rottamazione; in tal caso conviene valutare la definizione con adesione o la rateizzazione. La legge 15/2025 prevede la riammissione per chi aveva aderito alla rottamazione e era decaduto per mancato pagamento .

12. Cosa succede se l’impresa non riesce a pagare nemmeno con la rateizzazione?

In caso di crisi irreversibile, è possibile accedere a procedure di composizione della crisi. Per l’imprenditore individuale o il consumatore esiste il piano del consumatore che consente di proporre il pagamento dei debiti in misura proporzionata al patrimonio disponibile e di ottenere l’esdebitazione finale; la Cassazione ha chiarito che la moratoria per i crediti privilegiati è un termine iniziale e non finale . Per le società e le imprese commerciali si possono attivare la composizione negoziata della crisi, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore e gestore della crisi, può guidarti nella scelta dello strumento più adatto.

13. È vero che la sentenza penale di assoluzione impedisce l’applicazione delle sanzioni tributarie?

Non necessariamente. La Cassazione con la sentenza n. 3800/2025 ha chiarito che la sentenza penale di assoluzione influisce sulle sanzioni amministrative solo se è fondata sul fatto che il fatto non sussiste o non costituisce illecito; non ha invece effetti se l’assoluzione è motivata da altre ragioni (ad esempio presunta innocenza). L’ordinanza n. 3800/2025 si inserisce nel quadro della riforma del d.lgs. 74/2000 e del nuovo art. 21‑bis introdotto nel 2024. Il tema è complesso e richiede una valutazione caso per caso.

14. Quali sono le principali cause di illegittimità degli avvisi fondati su presunzioni?

Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. Un avviso è illegittimo se: * le presunzioni si fondano su dati astratti o su parametri di settore non adeguati alla realtà aziendale; * non viene spiegata la metodologia utilizzata per passare dal dato presuntivo (bottiglie di acqua, tovaglioli, energia elettrica) ai ricavi; * non si tiene conto di elementi contrari portati dal contribuente (resoconti di magazzino, resi, rotture); * la percentuale di ricarico è calcolata su un campione ristretto di prodotti; * manca la motivazione sulla ragione di scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi presunti.

In questi casi il ricorso deve evidenziare l’insufficienza delle presunzioni e, se possibile, proporre una ricostruzione alternativa.

15. Devo pagare le sanzioni se definisco l’accertamento con adesione?

Sì, ma vengono ridotte. L’adesione comporta il pagamento dell’imposta accertata, degli interessi e di sanzioni pari a un terzo del minimo. La mediazione tributaria riduce le sanzioni del 40 %. La rottamazione consente di pagare solo il capitale, mentre gli interessi di mora e l’aggio sono annullati . È importante valutare con un professionista se la definizione sia conveniente rispetto all’eventuale esito del ricorso.

16. È possibile compensare il debito d’imposta con crediti d’imposta o con perdite fiscali?

In linea generale sì. Il contribuente può compensare le somme dovute a seguito di accertamento con crediti disponibili (IVA a credito, crediti d’imposta per investimenti, bonus fiscali) utilizzando il modello F24. Tuttavia bisogna rispettare i limiti alla compensazione e verificare se il credito è liquidabile; in alcuni casi l’Agenzia può sospendere la compensazione per effettuare controlli. La compensazione non si applica alle sanzioni, che devono essere versate in denaro.

17. Che differenza c’è tra le varie procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata)?

Il piano del consumatore si rivolge a persone fisiche non fallibili e consente di proporre un rimborso parziale ai creditori, con falcidia dei debiti chirografari e moratoria per i crediti privilegiati . L’accordo di ristrutturazione è destinato alle imprese e richiede il consenso di almeno il 60 % dei creditori . La liquidazione controllata del patrimonio (già liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012) prevede la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine è possibile chiedere l’esdebitazione. La scelta dello strumento dipende dalla natura del soggetto (consumatore o imprenditore), dalla consistenza del patrimonio e dalla sostenibilità del piano.

18. Posso dedurre i costi per le bevande date in omaggio o assaggiate dai clienti?

Le spese relative a prodotti destinati ad omaggi, degustazioni o promozioni sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e detraibili ai fini IVA solo se documentate e inerenti all’attività d’impresa. È necessario emettere autofatture per gli omaggi soggetti ad IVA o annotare correttamente gli omaggi di valore inferiore. La mancanza di documentazione può indurre l’Ufficio a ritenere che le bevande siano state vendute in nero e ad applicare il “bottigliometro”.

19. La cancellazione dal registro IVA per inadempimenti può costituire causa di illegittimità dell’avviso di accertamento?

Nel 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C‑164/24) ha stabilito che la cancellazione d’ufficio di un soggetto passivo dal registro IVA per presunti inadempimenti può violare il principio di neutralità dell’IVA se non è preceduta da un contraddittorio e se impedisce al contribuente di esercitare il diritto alla detrazione. In Italia la cancellazione dal registro IVA può comportare l’inutilizzabilità della partita IVA e la ripresa d’imposta. È consigliabile impugnare immediatamente il provvedimento e chiedere la riammissione.

20. Posso chiedere la sospensione immediata dell’iscrizione ipotecaria o del pignoramento?

Sì. L’iscrizione di ipoteca e l’avvio del pignoramento possono essere sospesi con un’istanza motivata all’Agente della riscossione o con la domanda cautelare al giudice tributario. La sospensione può essere concessa se l’atto è viziato o se sussiste un danno grave e irreparabile. Inoltre la legge prevede che, in presenza di un ricorso pendente e del pagamento di un terzo delle somme dovute, l’esecuzione sia sospesa di diritto.

8. Simulazioni pratiche

8.1. Esempio di accertamento con “bottigliometro”

Scenario: La società “Acqua & Vino s.r.l.”, rivenditore all’ingrosso di bevande, viene sottoposta a verifica. Dalla contabilità risultano 100.000 bottiglie acquistate nel 2024 e vendite dichiarate per 80.000 bottiglie. L’Agenzia ricostruisce i ricavi presumendo che tutte le bottiglie acquistate siano state rivendute. Applica un ricarico medio del 50 % sul costo unitario di 2 euro (prezzo medio d’acquisto) e contesta ricavi non dichiarati pari a 20.000 bottiglie × 2 euro × 1,50 = 60.000 euro. Su tale base rettifica IRES e IRAP e recupera IVA per 13.200 euro (22 % di 60.000), oltre a sanzioni del 100 %.

Difesa: La società dimostra con verbali e note di credito che 5.000 bottiglie sono state restituite ai fornitori per difetti di produzione; altre 10.000 bottiglie sono state destinate a campioni gratuiti per i clienti (con emissione di autofattura) e 2.000 sono state rotte durante il trasporto (documentazione assicurativa). Restano 3.000 bottiglie di differenza, che la società giustifica con un errore contabile (errata registrazione di un DDT). Presenta una perizia che calcola un ricarico medio reale del 20 % (anziché 50 %) perché la società pratica sconti per grandi forniture e promozioni. Il ricorso evidenzia che l’Ufficio ha applicato una percentuale di ricarico non rappresentativa e non ha considerato i costi sostenuti. La Commissione tributaria accoglie il ricorso parziale: riconosce l’esclusione delle bottiglie rese e rotte, accoglie il ricarico del 20 % e riduce l’imponibile non dichiarato a 6.000 euro. L’IVA recuperata scende a 1.320 euro e le sanzioni vengono ridotte.

8.2. Simulazione di definizione agevolata

Situazione: La ditta individuale “Calabria Drink” ha ricevuto cartelle di pagamento per un totale di 90.000 euro (capitale 50.000 euro, sanzioni 30.000 e interessi 10.000). Nel 2024 aveva aderito alla rottamazione‑quater ma non aveva pagato le prime due rate a causa della crisi di liquidità; pertanto era decaduta. Con la legge 15/2025 può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . La ditta sceglie di pagare in 10 rate; il piano prevede il versamento del solo capitale (50.000 euro) maggiorato degli interessi al 2 % dal 1° novembre 2023. Le scadenze sono: 31 luglio 2025 (prima rata: 5.500 euro), 30 novembre 2025 (seconda rata: 5.500 euro), 28 febbraio 2026 (terza rata), 31 maggio 2026, e così via fino al 30 novembre 2027 . Le sanzioni e gli interessi di mora (40.000 euro) vengono cancellati. La ditta ottiene la sospensione delle procedure esecutive e può proseguire l’attività.

Considerazioni: La definizione agevolata può essere conveniente quando le sanzioni e gli interessi superano l’imposta. Tuttavia non è applicabile ai carichi affidati dopo il 30 giugno 2022 o agli atti ancora oggetto di contenzioso. È necessario valutare con attenzione la sostenibilità del piano di pagamento.

Conclusione

Affrontare un accertamento fiscale è un passaggio delicato che richiede conoscenze giuridiche e contabili approfondite. I grossisti di bevande sono particolarmente esposti ai controlli sia per la presenza di accise e licenze fiscali, sia per la natura merceologica che si presta a metodi induttivi come il “bottigliometro”. Tuttavia la legge offre numerosi strumenti per difendersi: dalla contestazione delle presunzioni alla dimostrazione dei costi, dalla mediazione tributaria all’accertamento con adesione, dalla rottamazione all’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Le recenti pronunce della Cassazione del 2025 confermano la necessità di una motivazione puntuale delle presunzioni, il rispetto del contraddittorio e l’importanza di documentare l’inerenza dei costi .

Agire con tempestività è fondamentale: il contribuente dispone di termini precisi per presentare memorie, ricorrere e aderire alle definizioni agevolate. Lasciare scadere questi termini significa perdere diritti importanti. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi subito a professionisti esperti in diritto tributario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno maturato una pluriennale esperienza nella difesa dei contribuenti soggetti ad accertamenti fiscali e doganali. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, di gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, di professionista fiduciario di un OCC e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di offrire soluzioni mirate: dall’analisi dell’atto alla predisposizione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia alla predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Lo studio opera su tutto il territorio nazionale e coordina consulenti locali per garantire interventi rapidi e qualificati.

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