Accertamento fiscale a un’azienda di dropshipping: come difendersi subito e bene

Introduzione

Il modello di business del dropshipping — la vendita di beni attraverso piattaforme digitali senza detenere fisicamente il magazzino — ha permesso a migliaia di imprenditori di avviare attività con costi iniziali minimi. Proprio perché basato su transazioni online e sulla facilità di operare tramite marketplace stranieri, il dropshipping è spesso oggetto di controlli fiscali approfonditi. Le Agenzie fiscali e i corpi ispettivi di tutta Europa hanno intensificato le verifiche per contrastare l’evasione in ambito e‑commerce: piattaforme come Amazon, eBay o Shopify trasmettono i dati dei venditori alle autorità; i versamenti sui conti correnti sono incrociati con i registri IVA; un avviso di accertamento può trasformarsi in un titolo esecutivo dopo soli 60 giorni, con il rischio concreto di ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi.

Per chi gestisce un’attività di dropshipping non è sufficiente limitarsi a pagare le imposte. Occorre conoscere termini e procedure dell’accertamento fiscale, i diritti del contribuente e le strategie legali e negoziali per contestare o definire gli importi richiesti. Nel corso dell’articolo spiegheremo:

  • quando e perché le vendite online sono considerate reddito d’impresa;
  • quali sono le norme che regolano accertamenti, accessi, ispezioni e prelievo dei dati bancari;
  • come impugnare un avviso di accertamento esecutivo o chiedere la sua sospensione;
  • quali alternative (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata, piani di rientro e procedure da sovraindebitamento) permettono di ridurre sanzioni o dilazionare il debito;
  • errori ricorrenti da evitare e consigli operativi per gestire un’azienda di dropshipping in modo compliant.

Chi siamo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sinergia tra legali, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio assiste aziende, professionisti e privati nella gestione delle verifiche fiscali, nell’elaborazione di ricorsi contro avvisi di accertamento o cartelle di pagamento, nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e nelle procedure di esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Quando il dropshipping è un’attività d’impresa

In ambito civile, l’imprenditore è la persona che professionalmente esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.) . La legge elenca alcune attività che sono sempre considerate commerciali, tra cui la produzione industriale, l’intermediazione nella circolazione dei beni, i trasporti, la gestione di servizi bancari e assicurativi e le attività ausiliarie . Dal punto di vista fiscale, la nozione di “impresa” è ancora più ampia: l’art. 55 del TUIR considera reddito d’impresa quello derivante dall’esercizio di attività commerciali abituali anche se non organizzate e indipendentemente dal perseguimento di profitto .

Per le attività di dropshipping, la Corte di Cassazione ha chiarito che la vendita online ripetuta nel tempo, anche attraverso piattaforme come eBay o Amazon, integra attività d’impresa. Nella sentenza n. 7552/2025 la Corte ha affermato che l’abitualità delle vendite comporta la qualificazione come reddito d’impresa anche quando manca una struttura organizzativa complessa; la definizione civilistica dell’imprenditore (che richiede l’organizzazione) non limita la definizione fiscale . Di conseguenza, chi effettua dropshipping in modo continuativo deve:

  • aprire partita IVA e iscriversi al Registro delle imprese;
  • presentare dichiarazioni IVA, IRAP e redditi;
  • tenere libri contabili secondo le disposizioni del DPR 600/1973.

Occasioni isolate di vendita non costituiscono attività d’impresa. La Cassazione n. 10117/2023 ha ritenuto non tassabili come reddito d’impresa le cessioni di mobili usati avvenute contestualmente alla vendita di un immobile: mancava infatti lo scopo speculativo e le cessioni non erano abituali . Ciò non toglie che, nel contesto del dropshipping, la frequenza delle vendite, la creazione di un sito, l’uso di fornitori abituali e il marketing sistematico sono elementi che denotano professionalità.

1.2 Potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate

L’amministrazione finanziaria può accertare l’esistenza di redditi non dichiarati o di imposte non versate attraverso diversi strumenti:

  • Accertamento analitico o analitico‑induttivo (art. 39 DPR 600/1973), quando vi sono omissioni o irregolarità nella dichiarazione .
  • Accertamento sintetico (redditometro), basato sulla capacità di spesa del contribuente, utilizzabile anche per determinare redditi di lavoro autonomo.
  • Potere di indagine presso terzi: l’Agenzia può eseguire accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente o di terzi (art. 52 DPR 633/1972). Può richiedere dati a banche, piattaforme e altri soggetti (art. 51 DPR 633/1972) .
  • Presunzioni bancarie: l’art. 32 DPR 600/1973 consente di considerare come ricavi i versamenti non giustificati sui conti bancari e come compensi i prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili, salvo prova contraria . Per il dropshipping, ciò significa che i pagamenti ricevuti su PayPal, Stripe o conti online devono essere contabilizzati e giustificati con fatture e documenti doganali.

1.3 Diritti del contribuente e contraddittorio preventivo

La legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”) tutela il soggetto sottoposto a verifica. L’art. 12 stabilisce che gli accessi e le ispezioni devono essere effettuati solo per effettive esigenze di indagine; gli ispettori devono operare durante l’orario d’esercizio e ridurre al minimo i disagi. Il contribuente ha diritto ad essere assistito da un professionista, a far esaminare i documenti presso lo studio del consulente e ad annotare osservazioni nel processo verbale . La permanenza dei verificatori presso i locali dell’impresa non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili una sola volta nei casi complessi . In caso di violazioni delle garanzie, è possibile ricorrere al Garante del contribuente.

Con il d.lgs. 219/2023 è stato introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, che impone alle amministrazioni di predisporre un contraddittorio informato ed effettivo prima dell’emissione di un atto impugnabile. La bozza di accertamento deve essere comunicata al contribuente con un preavviso di 60 giorni, durante i quali questi può prendere visione degli atti, presentare memorie e documenti e chiedere un incontro . L’amministrazione deve poi valutare le osservazioni e motivare la decisione finale. Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati o in casi di particolare urgenza.

1.4 L’avviso di accertamento esecutivo

Dal 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF, IRES, IRAP e IVA, nonché per le sanzioni connesse, contengono direttamente l’intimazione a pagare e costituiscono titolo esecutivo. L’art. 29 del D.L. 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010) dispone che l’avviso deve intimare al contribuente di versare gli importi dovuti entro il termine per proporre ricorso; se il ricorso è presentato, il pagamento provvisorio è limitato a un terzo del tributo e a due terzi delle sanzioni . La norma stabilisce che:

  • decorsi 60 giorni dalla notifica e senza pagamento, l’avviso diventa esecutivo; l’agente della riscossione prende in carico gli importi e, trascorsi altri 30 giorni, può procedere ad azioni cautelari o esecutive ;
  • l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, salvo in caso di fondato pericolo di riscossione; l’ente può comunque iscrivere ipoteche o fermi ;
  • in presenza di fondato pericolo, la riscossione può essere affidata prima del termine ;
  • l’agente della riscossione può procedere senza notificare la cartella; l’estratto dell’atto vale come titolo ;
  • gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo al termine per il ricorso .

Queste norme rendono l’accertamento immediatamente pericoloso: se non ci si oppone, dopo circa due mesi l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere ipoteca, pignorare conti o sequestrare beni mobili senza ulteriori avvisi.

1.5 Marketplace e obblighi di comunicazione

Il decreto‑legge 34/2019 (art. 13) ha introdotto obblighi per i soggetti che facilitano le vendite a distanza. Secondo la circolare 13/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, i marketplace devono trasmettere trimestralmente i dati identificativi dei venditori, il numero totale di unità vendute in Italia e il prezzo totale o medio; in caso di mancata trasmissione, il marketplace è presunto debitore dell’IVA . Queste regole anticipano la direttiva europea DAC7, recepita in Italia nel 2023, che impone a piattaforme digitali di comunicare agli Stati membri i redditi realizzati da venditori residenti.

Per chi fa dropshipping è quindi essenziale dichiarare correttamente il proprio volume d’affari, perché i ricavi comunicati dalle piattaforme saranno incrociati con le dichiarazioni fiscali. Inoltre, le piattaforme possono sospendere o chiudere gli account per mancata conformità fiscale.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

In questa sezione illustriamo cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio, con particolare riferimento ai termini per esercitare i propri diritti e alle alternative difensive.

2.1 Ricezione dell’avviso o dell’invito al contraddittorio

L’avviso di accertamento o la comunicazione preventiva viene notificato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. È fondamentale annotare la data di notifica, perché da essa decorrono tutti i termini successivi. L’atto deve contenere:

  • i fatti contestati e le norme violate;
  • l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi;
  • la motivazione, che deve consentire di comprendere le ragioni dell’accertamento (art. 7 Statuto del contribuente);
  • l’intimazione a pagare (per gli avvisi esecutivi) ;
  • l’indicazione dei termini e delle modalità di ricorso.

Se l’atto è incompleto o immotivato, può essere annullato. È consigliabile farlo esaminare subito da un professionista, che verifichi la corretta competenza dell’ufficio e la presenza del contraddittorio preventivo.

2.2 Contraddittorio informato e accesso agli atti

A seguito della novella del 2023, prima di emettere l’avviso l’Amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto contenente i rilievi accertati e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni o richiedere un incontro . Durante tale periodo è possibile:

  • chiedere copia del fascicolo istruttorio (verbali di accesso, questionari, estratti conto);
  • produrre documenti, contratti con i fornitori o prove che giustifichino i versamenti bancari;
  • contestare l’applicazione di presunzioni;
  • segnalare eventuali vizi procedurali.

La mancata instaurazione del contraddittorio costituisce causa di nullità dell’avviso.

2.3 Termini per il ricorso e pagamento

Dalla data di notifica dell’avviso decorrono:

  • 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado). Il termine è prorogato di 30 giorni se la notifica avviene tra il 1° agosto e il 31 agosto.
  • 60 giorni per pagare quanto richiesto (integralmente o in misura ridotta) prima che l’atto diventi esecutivo .
  • 90 giorni di sospensione del termine per ricorrere se si presenta istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs 218/1997) .

Trascorso il termine per il ricorso, l’avviso diventa definitivo. Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione passa all’agente e può iniziare l’esecuzione forzata .

2.4 Ispezioni e accessi in azienda

Durante l’istruttoria l’Agenzia può effettuare accessi presso la sede dell’azienda o il domicilio del contribuente. In caso di e‑commerce/dropshipping la sede può coincidere con il domicilio del titolare: gli ispettori devono sempre rispettare i diritti previsti dall’art. 12 della L. 212/2000 (preavviso salvo motivi di urgenza, durata massima di 30 giorni lavorativi, diritto all’assistenza del professionista) . Ogni prelievo di documenti o copia di file deve essere verbalizzato, con indicazione di data e ora; è consigliabile conservare una copia dei verbali e fare annotazioni circa la correttezza delle operazioni. Le perquisizioni domiciliari sono ammesse solo con autorizzazione della Procura della Repubblica.

2.5 Verifiche bancarie e incrocio dei dati

L’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce all’Amministrazione la facoltà di richiedere alle banche, alle piattaforme di pagamento e ai gestori di marketplace l’elenco completo dei movimenti bancari. Tutti i versamenti non giustificati sono presunti ricavi, mentre i prelievi superiori ai limiti indicati (1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili) sono considerati compensi in nero . Il contribuente deve dimostrare che i versamenti provengono da redditi tassati o da soggetti che non generano ricavi (ad esempio, prestiti da familiari). Nel dropshipping, è fondamentale conservare prove di ogni transazione: ordini ai fornitori, fatture dei marketplace, documenti doganali, estratti PayPal e rapporti di spedizione.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione dell’avviso di accertamento

Presentare ricorso al giudice tributario consente di chiedere l’annullamento totale o parziale dell’avviso e di sospendere l’esecutività (istanza cautelare). Le principali motivazioni difensive sono:

  • Violazione di legge o di norme procedurali: mancanza di contraddittorio (art. 6‑bis L. 212/2000), inosservanza dei termini per l’accesso, vizi di notifica, incompetenza dell’ufficio, mancata motivazione dell’atto .
  • Inesistenza del presupposto: la vendita non è abituale o manca l’organizzazione; prove della natura saltuaria (esempio: vendite di beni personali) .
  • Errata qualificazione dei ricavi: contestazione delle presunzioni bancarie con dimostrazione che i versamenti provengono da prestiti o da attività non imponibili; dimostrazione delle spese sostenute (ad esempio costo d’acquisto della merce, commissioni dei marketplace).
  • Incongruità nel calcolo delle sanzioni: applicazione di percentuali errate, omessa riduzione per il ravvedimento o l’acquiescenza.

La proposizione del ricorso sospende la riscossione limitatamente a un terzo del tributo fino alla sentenza di primo grado; restano però dovuti gli importi provvisori e, in caso di rigetto, potranno essere eseguite azioni cautelari . È quindi opportuno chiedere contestualmente la sospensione dell’atto al giudice, dimostrando il danno grave e irreparabile.

3.2 Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs 218/1997)

È una procedura di definizione consensuale tra contribuente e ufficio. Può essere richiesta:

  • su iniziativa dell’ufficio, che invita il contribuente a comparire per discutere i rilievi;
  • su iniziativa del contribuente, anche se non è stato inviato l’invito, entro il termine per proporre ricorso (60 giorni) ;
  • entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, quando è stato attivato il contraddittorio preventivo .

La presentazione della domanda sospende per 90 giorni il termine di impugnazione. Durante la procedura le parti discutono sui rilievi, possono rideterminare l’imponibile e le sanzioni e sottoscrivere un atto di adesione. I benefici sono:

  • riduzione delle sanzioni a 1/3 (33,3%) del minimo irrogabile;
  • pagamento dilazionato degli importi dovuti (inizialmente pari a 1/3 alla firma, il resto in rate trimestrali);
  • estinzione del giudizio se il ricorso è stato già presentato.

L’accordo comporta definitività dell’accertamento; se non si pagano le rate, l’intero debito diventa riscuotibile.

3.3 Ravvedimento operoso e acquiescenza

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/1997) permette al contribuente di sanare spontaneamente irregolarità dichiarative o omessi versamenti prima dell’inizio dell’accertamento, beneficiando di riduzioni delle sanzioni proporzionali al tempo trascorso:

  • entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10 del minimo ;
  • entro 90 giorni: ridotta a 1/9 ;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva: ridotta a 1/8 ;
  • oltre il termine ma prima della constatazione della violazione: 1/7 ;
  • dopo la constatazione (ma prima della notifica dell’atto): 1/6 ;
  • dopo la notifica del processo verbale di constatazione: 1/5 .

Le sanzioni ridotte devono essere versate con gli interessi legali, insieme alle imposte dovute. Il ravvedimento non è ammesso per i tributi doganali se è già iniziata un’attività istruttoria formale.

L’acquiescenza (art. 15 D.Lgs 218/1997) consente di chiudere la lite pagando entro il termine per proporre ricorso. Le sanzioni sono ridotte a 1/3; se l’avviso non era preceduto da invito al contraddittorio, la sanzione è ulteriormente dimezzata . L’acquiescenza è conveniente quando si riconosce l’infondatezza dei rilievi e si vuole evitare ulteriori interessi o spese di giudizio.

3.4 Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”)

La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il comma 231 consente di estinguere tali debiti versando solo il capitale e le spese di notifica ed esecutive, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio . I principali aspetti normativi sono:

  • il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna pari al 10 % dell’importo, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le altre scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno) ;
  • in caso di rateazione si applicano interessi del 2 % annuo ;
  • entro il 30 aprile 2023 il debitore deve presentare istanza telematica indicando i carichi che intende definire e il numero di rate ; in tale dichiarazione deve indicare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciarvi ;
  • dalla presentazione della domanda si sospendono i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere avviate nuove azioni esecutive o cautelari ;
  • i versamenti fatti prima della domanda restano acquisiti e non sono rimborsati ;
  • sono esclusi alcuni debiti, tra cui risorse proprie UE, IVA all’importazione, somme recuperate per aiuti di Stato, crediti da sentenze penali e multe per violazioni del Codice della strada (l’elenco completo è ai commi 241–250).

Nel 2024 il decreto “alluvione” (L. 18/2024) e il D.Lgs 108/2024 hanno prorogato alcune scadenze: la prima rata è slittata al 15 marzo 2024, la seconda al 15 maggio 2024 e la quinta rata al 15 settembre 2024. Chi non ha pagato le rate di ottobre e novembre 2023 ha potuto rientrare versando quanto dovuto entro marzo 2024. Sebbene queste norme siano di natura transitoria, indicano che il legislatore predilige soluzioni deflative per i debiti iscritti a ruolo.

3.5 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione

La Legge 3/2012 offre ai soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) la possibilità di ristrutturare i debiti attraverso tre procedure:

  1. Accordo di composizione della crisi: previsto dagli art. 6 e 7 della legge, consente al debitore in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un piano di pagamento, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). L’accordo è omologato dal tribunale se approvato dalla maggioranza dei creditori e se rispetta il pagamento integrale dei crediti privilegiati (iva, ritenute e risorse proprie UE) .
  2. Piano del consumatore: disciplinato dagli artt. 12‑bis e 12‑ter. È riservato alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale. Il giudice omologa il piano se la proposta è fattibile e non determina un pregiudizio per i creditori; può sospendere le azioni esecutive pendenti e, se il consumatore dimostra buona fede, il piano è omologato anche senza l’assenso dei creditori . Con l’omologazione il decreto è equiparato all’atto di pignoramento .
  3. Liquidazione del patrimonio: prevista dall’art. 14‑ter, consiste nel conferire tutti i beni (salvo quelli impignorabili) a un liquidatore che li vende e ripartisce il ricavato tra i creditori. Il deposito della domanda sospende il decorso degli interessi e blocca le azioni esecutive; al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) .

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione della domanda e delle relazioni necessarie (inventario dei beni, elenco dei creditori, attestazione di fattibilità), ottenendo l’omologazione del piano o la liquidazione del patrimonio. Per le imprese in difficoltà, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019) e il D.L. 118/2021 introducono lo strumento della composizione negoziata: un esperto nominato dalla Camera di commercio aiuta l’imprenditore e i creditori a individuare soluzioni di risanamento. Anche in questo caso l’assistenza di professionisti con competenze tributarie e bancarie è determinante.

4. Strumenti alternativi e soluzioni operative

4.1 Rateizzazioni e sospensioni

Se l’avviso di accertamento è definitivo o se è stata emessa una cartella di pagamento, è possibile chiedere:

  • Rateizzazione ordinaria all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (art. 19 DPR 602/1973) per importi fino a 120.000 euro senza necessità di documentare la situazione economica; per importi superiori occorre presentare la dichiarazione di temporanea difficoltà economica. Le rate possono essere fino a 72 (o 120 in casi eccezionali) e la richiesta sospende le procedure esecutive.
  • Sospensione legale: l’art. 39 DPR 602/1973 prevede che in pendenza di giudizio la riscossione è sospesa per i tributi impugnati ; occorre allegare la prova del ricorso o dell’istanza di sospensione al giudice.
  • Sospensione amministrativa: l’Agenzia della Riscossione può sospendere le azioni esecutive se il contribuente prova che il debito è stato pagato, prescritto o annullato, oppure se un giudice ha sospeso l’atto.

4.2 Autotutela e annullamento in sede amministrativa

L’ufficio può annullare d’ufficio gli atti viziati o palesemente illegittimi, anche dopo la scadenza dei termini di ricorso. È opportuno inviare un’istanza circostanziata citando gli errori di fatto (doppia imposizione, mancanza di motivazione, errori di calcolo) e allegando i documenti probatori. L’autotutela non sospende i termini per l’impugnazione; pertanto va presentata parallelamente al ricorso o alla richiesta di adesione.

4.3 Stralcio dei debiti inferiori a 1.000 euro e altre misure

La stessa legge 197/2022 prevede uno stralcio automatico dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni (commi 222–227). Per i tributi locali lo stralcio opera limitatamente agli interessi e alle sanzioni, lasciando a regioni e comuni la facoltà di decidere se cancellare anche il capitale.

4.4 Procedure speciali per l’importazione di merci

Chi fa dropshipping spesso importa merce dalla Cina o da altri paesi extra‑UE. Dal 1° luglio 2021 l’UE ha eliminato l’esenzione IVA per i pacchi di valore inferiore a 22 euro e ha introdotto lo schema IOSS (Import One‑Stop Shop). Registrandosi allo IOSS, il venditore applica l’IVA del paese di destinazione direttamente al checkout e versa l’imposta tramite un portale unico europeo. In alternativa, la responsabilità dell’IVA all’importazione ricade sul cliente o sullo spedizioniere. È fondamentale registrare correttamente lo IOSS, emettere fatture elettroniche se il cliente è italiano e conservare le prove di sdoganamento.

4.5 Obblighi di conservazione dei dati digitali

Le attività online generano una grande mole di dati (ordine clienti, e‑mail, log del sito, estratti di pagamento). Il Codice dell’amministrazione digitale e le norme fiscali impongono di conservare le fatture elettroniche per almeno 10 anni e di garantirne l’integrità e la leggibilità. È consigliabile:

  • utilizzare piattaforme di gestione contabile che integrino marketplace e servizi di pagamento;
  • salvare periodicamente gli estratti conto PayPal/Stripe e le ricevute di invio merce;
  • adottare sistemi di archiviazione in cloud certificati.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Errore/DisattenzionePerché è pericolosoSuggerimenti
Vendere tramite codice fiscale senza partita IVALe vendite abituali generano reddito d’impresa; l’omessa apertura della partita IVA comporta sanzioni e accertamenti retroattiviAprire tempestivamente partita IVA, scegliere il regime fiscale (forfettario o ordinario) e iscriversi al Registro delle imprese
Non registrare i fornitori esteri e non conservare le fatture doganaliL’Agenzia presume che i versamenti sui conti siano ricavi non giustificatiRichiedere sempre fattura al fornitore, conservare la documentazione di sdoganamento e usare sistemi che scaricano i dati automaticamente
Utilizzare conti personali per l’attivitàI prelievi e i versamenti sono considerati compensi occulti se non giustificatiAprire un conto bancario dedicato all’attività e usare conti PayPal Business
Ignorare l’invito al contraddittorio o non rispondere entro 60 giorniL’ufficio può emettere l’avviso definitivo e l’atto diventa esecutivoRichiedere accesso agli atti, produrre memorie e chiedere l’assistenza di un professionista
Non presentare ricorso entro 60 giorni o non richiedere la sospensioneDecorso il termine, l’atto è definitivo e l’esecuzione forzata può iniziareAnnotare le scadenze, presentare ricorso nei termini e chiedere sospensione cautelare
Trascurare le possibilità di definizione agevolata (ravvedimento, adesione, rottamazione)Si rinuncia a riduzioni significative delle sanzioni o a rateizzazioniValutare sempre l’opzione più conveniente con un consulente; a volte conviene aderire parzialmente e impugnare il resto

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento

AmbitoPrincipali norme e sentenze
Qualificazione dell’attività come impresaArt. 2082 c.c. (definizione di imprenditore); Art. 2195 c.c. (attività commerciali); Art. 55 TUIR (reddito d’impresa) ; Cass. 7552/2025 (vendite online abituali) ; Cass. 10117/2023 (vendite di beni usati non abituali)
Potere di accertamentoArt. 39 DPR 600/1973 (accertamento analitico/sintetico) ; Art. 32 DPR 600/1973 (presunzioni bancarie) ; Art. 52 e 51 DPR 633/1972 (accessi IVA e controlli)
Diritti del contribuenteArt. 12 L. 212/2000 (diritti durante i controlli) ; Art. 6‑bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo)
Avviso di accertamento esecutivoArt. 29 D.L. 78/2010 (concentrazione della riscossione)
Definizione agevolataArt. 1 commi 231–240 L. 197/2022 (rottamazione‑quater)
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs 472/1997
Accertamento con adesione e acquiescenzaArtt. 6 e 15 D.Lgs 218/1997
Procedure da sovraindebitamentoArtt. 6–14 L. 3/2012 (accordo e piano del consumatore)

6.2 Termini principali

EventoTermine
Presentazione memorie dopo schema di atto (contraddittorio)60 giorni dalla notifica dello schema
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (proroga di 30 giorni ad agosto)
Istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni (o 30 giorni dopo schema)
Sospensione termini per adesione90 giorni
Esecutività avviso di accertamento60 giorni dalla notifica
Avvio esecuzione forzataDopo ulteriori 30 giorni
Rottamazione quater – presentazione domandaEntro 30 aprile 2023 (termine originario)
Rottamazione quater – pagamentoUnica soluzione 31 luglio 2023 o 18 rate (scadenze 31 luglio, 30 novembre 2023, poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre)

6.3 Riduzioni delle sanzioni

IstitutoQuando si applicaRiduzione
Ravvedimento operosoViolazione non ancora contestata o contestata ma prima della notifica dell’attoda 1/10 a 1/5 del minimo
Accertamento con adesioneRilievi discussi e condivisi con l’ufficioSanzioni ridotte a 1/3
AcquiescenzaPagamento integrale entro il termine di ricorsoSanzioni ridotte a 1/3 (o a 1/6 se non preceduto da invito)
Rottamazione‑quaterDebiti iscritti a ruolo 2000–2022Azzeramento di interessi, sanzioni e aggio

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono un piccolo venditore che spedisce occasionalmente prodotti tramite piattaforme: devo aprire la partita IVA?
    Se le vendite sono sporadiche e prive di organizzazione, non costituiscono attività d’impresa. La Cassazione ha escluso la tassazione per la cessione di beni personali senza intento speculativo . Tuttavia, se i ricavi sono ricorrenti o vi è struttura (sito web, pubblicità, marketplace), l’attività diventa abituale e va aperta la partita IVA.
  2. Cosa succede se non rispondo all’invito al contraddittorio?
    L’ufficio può emanare l’avviso definitivo decorsi 60 giorni. La mancata partecipazione preclude la possibilità di far valere in quella sede circostanze favorevoli. La successiva impugnazione potrà contestare la mancanza di contraddittorio solo se il contribuente dimostra di non aver ricevuto la comunicazione.
  3. Come posso giustificare i versamenti sul conto PayPal?
    Ogni incasso deve essere riconducibile a vendite fatturate. Conserva report dettagliati dal marketplace, fatture emesse ai clienti, ordini d’acquisto dai fornitori e documenti di spedizione. Per i versamenti provenienti da conti personali o finanziamenti, predisponi contratti di prestito o scritture private.
  4. Le spese pubblicitarie su Facebook e Google sono deducibili?
    Sì, se inerenti all’attività d’impresa e documentate. Conserva le fatture dei fornitori esteri (con identificazione fiscale, eventuale reverse charge) e registra le operazioni nelle apposite sezioni IVA.
  5. Posso aderire alla rottamazione quater se ho già rateizzato alcune cartelle?
    Sì, puoi includere nella domanda i carichi già dilazionati, purché rientrino nel periodo 1/1/2000–30/6/2022. La presentazione della domanda sospende gli obblighi di pagamento derivanti dalle precedenti rateizzazioni .
  6. Cosa succede se non pago una rata della definizione agevolata?
    La definizione perde efficacia e i benefici decadono. Le somme già versate restano acquisite e il debito residuo viene affidato alla riscossione con aggravio di interessi.
  7. È possibile chiedere la rateizzazione di un avviso di accertamento prima che diventi esecutivo?
    Sì, presentando istanza di accertamento con adesione o acquiescenza. Dopo la definitività è possibile rateizzare il debito presso l’Agenzia della Riscossione (72/120 rate) o utilizzare la definizione agevolata se ne ricorrono i presupposti.
  8. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di composizione?
    Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali e non imprenditoriali; non richiede l’approvazione dei creditori, ma è omologato dal giudice se giudicato fattibile . L’accordo, invece, richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti e può essere proposto anche da professionisti e piccoli imprenditori .
  9. Le piattaforme estere inviano davvero i miei dati al fisco?
    Sì. La circolare 13/E/2020 prevede che marketplace come Amazon, eBay, Alibaba trasmettano trimestralmente i dati delle vendite all’Agenzia delle Entrate . Dal 2023 la direttiva DAC7 impone un reporting obbligatorio a livello UE. I dati vengono incrociati con le dichiarazioni fiscali.
  10. Quanto dura la procedura di accertamento con adesione?
    Dopo la presentazione della richiesta, il termine di impugnazione è sospeso per 90 giorni. Se si raggiunge l’accordo, viene redatto l’atto entro tale periodo. Se non si trova un accordo, il termine per il ricorso riprende a decorrere.
  11. Se non presento ricorso, posso ancora impugnare l’esecuzione?
    È possibile contestare gli atti esecutivi (pignoramento, ipoteca) per vizi propri, ma non si potrà più far valere l’illegittimità dell’avviso originario. Pertanto è sempre preferibile valutare il ricorso entro i termini.
  12. Cosa devo fare se ricevo un prelievo forzoso sul conto?
    Verificare immediatamente se è stato notificato l’avviso di accertamento esecutivo o la cartella. Se non hai ricevuto l’atto, puoi richiedere la sospensione per mancata notifica. In caso contrario, puoi chiedere la rateizzazione o attivare un piano del consumatore.
  13. Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento se ho un’azienda?
    Sì, purché l’azienda non sia soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali (ad esempio, se i ricavi sono inferiori ai limiti per l’assoggettabilità a fallimento). Puoi proporre un accordo di composizione o la liquidazione dei beni tramite l’OCC .
  14. L’esperto negoziatore previsto dal D.L. 118/2021 può aiutare un e‑commerce in difficoltà?
    Sì. L’imprenditore commerciale o agricolo in crisi può avviare la composizione negoziata nominando un esperto. Con l’assistenza dell’esperto, l’imprenditore può sospendere temporaneamente alcuni pagamenti e trattare con creditori e fisco un piano di risanamento. L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può assistere nella procedura.
  15. Posso cedere o sospendere la mia attività di dropshipping durante un accertamento?
    Puoi sospendere l’attività e chiudere il negozio, ma rimani responsabile per le imposte relative ai periodi già maturati. Se decidi di cedere la società, verifica che l’acquirente assuma anche le passività fiscali o prevedi specifiche clausole di manleva.
  16. Le sanzioni tributarie possono essere ridotte in caso di crisi di impresa?
    Alcune procedure consentono la riduzione o la falcidia delle sanzioni: nel piano del consumatore le sanzioni non privilegiate possono essere stralciate; nell’accordo di composizione possono essere falcidiate previo consenso dell’ente. Tuttavia IVA, ritenute e risorse proprie UE devono essere pagate integralmente .
  17. Cosa succede se l’Agenzia mi contesta l’omessa emissione di fatture?
    L’omessa fatturazione comporta sanzioni amministrative e penali se l’imposta evasa supera determinate soglie. È possibile sanare l’irregolarità con il ravvedimento operoso se non è stato notificato l’atto; in caso contrario, si può discutere in sede di accertamento con adesione o giudizio circa la riconducibilità delle vendite all’attività d’impresa.
  18. La vendita tramite magazzini di Amazon (FBA) comporta stabili organizzazioni all’estero?
    La Commissione europea considera FBA un deposito di beni presso un prestatore di servizi logistici; non costituisce stabile organizzazione se non vi sono dipendenti o poteri decisionali nello Stato estero. Tuttavia l’IVA deve essere assolta nel paese di deposito e le soglie di vendita a distanza devono essere monitorate. La registrazione OSS/IOSS e la nomina di rappresentanti fiscali possono essere necessarie.
  19. Posso chiedere il rinvio dell’udienza se ho bisogno di più tempo?
    Sì, è possibile chiedere un breve rinvio per giustificati motivi (es. malattia, necessità di reperire documenti). Tuttavia i termini per la costituzione in giudizio non sono prorogati.
  20. Dopo quanto tempo si prescrivono le imposte sui redditi?
    In genere l’amministrazione può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione. L’emissione dello schema di atto e l’instaurazione del contraddittorio sospendono il decorso.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Calcolo dell’imponibile presunto da conti online

Scenario: un’azienda individuale di dropshipping ha ricevuto nel 2024 versamenti per 80.000 euro su PayPal e sul conto corrente. Non tutte le vendite sono state fatturate perché il titolare riteneva che i clienti finali fossero all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto i movimenti bancari e, ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973, ha considerato versamenti non giustificati per 30.000 euro e prelievi superiori alla soglia per 10.000 euro .

OperazioneImportoTrattamento
Versamenti giustificati con fatture50.000 €Non rilevano ai fini del recupero
Versamenti privi di fattura30.000 €Presunti ricavi da tassare
Prelievi > soglia mensile (5.000 €/mese)10.000 €Presunti compensi sottratti a tassazione

L’imponibile accertato sarà 40.000 € (30.000 + 10.000). Supponendo un’aliquota IRPEF media del 27 % e IRAP del 3,9 %, l’imposta dovuta è pari a circa 12.000 €, oltre a IVA, interessi e sanzioni (dal 90 % al 180 % del tributo). Se il contribuente aderisce all’accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a 1/3; con il ravvedimento, se attuato prima della notifica, la sanzione può ridursi a 1/7 o 1/6.

8.2 Confronto tra ricorso e adesione

IpotesiImporto tributoSanzione (100 %)Sanzione ridotta (adesione)Sanzione ridotta (ravvedimento post‑verifica)
Avviso senza adesione20.000 €20.000 €
Accertamento con adesione20.000 €20.000 €6.666 €
Ravvedimento dopo verbale (1/6)20.000 €20.000 €3.333 €

La scelta dipende dalla fondatezza dei rilievi: se le prove documentali permettono di ridurre la base imponibile e di far annullare le presunzioni, conviene impugnare; se si riconosce l’evasione ma si vuole ridurre le sanzioni, l’adesione o il ravvedimento sono preferibili.

8.3 Piano del consumatore per debiti fiscali e bancari

Caso pratico: un imprenditore in regime forfettario accumula 60.000 € di debiti fiscali (IVA non versata, IRPEF non pagata) e 20.000 € di debiti bancari. Gli incassi mensili netti sono 1.500 € e l’unico bene è un’autovettura di valore 7.000 €. L’imprenditore non ha dipendenti e non può accedere al fallimento; decide di presentare un piano del consumatore.

  • Si rivolge all’OCC tramite l’Avv. Monardo. Viene redatto il piano che prevede il pagamento di 300 € al mese per 5 anni (18.000 € complessivi) e la vendita dell’autovettura con il ricavato destinato ai creditori fiscali privilegiati (IVA).
  • Il giudice omologa il piano; gli atti esecutivi vengono sospesi ; gli interessi e le sanzioni vengono falcidiati; i creditori chirografari riceveranno una percentuale del loro credito.
  • Al termine del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione per la parte residua.

Questo esempio dimostra come le procedure di sovraindebitamento possano essere utilizzate anche per debiti fiscali quando l’impresa non è fallibile.

Conclusioni

L’accertamento fiscale in ambito dropshipping rappresenta una sfida complessa. Le autorità fiscali dispongono di potenti strumenti d’indagine: l’incrocio dei dati bancari e delle piattaforme digitali, le presunzioni sui versamenti non giustificati e gli avvisi di accertamento esecutivi che diventano titoli immediatamente riscossibili . D’altra parte, il contribuente ha diritti e tutele: il contraddittorio preventivo, l’assistenza di un professionista, la possibilità di contestare la motivazione e la legittimità dell’atto, nonché diversi strumenti deflativi (ravvedimento, adesione, rottamazione) che consentono di ridurre sanzioni o rateizzare il debito.

Affrontare un accertamento richiede tempestività e competenza. È fondamentale:

  • analizzare l’atto per individuare vizi formali e contestare presunzioni infondate;
  • raccogliere documentazione di supporto (fatture, contratti, estratti conto) per dimostrare la correttezza fiscale;
  • scegliere la strategia più adatta: ricorso giudiziale, adesione, ravvedimento, definizione agevolata, piano del consumatore o accodo di composizione;
  • rispettare scrupolosamente i termini, evitando che l’avviso diventi esecutivo e che si attivino pignoramenti o ipoteche.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono specializzati nella difesa dei contribuenti contro accertamenti fiscali, cartelle di pagamento e azioni esecutive. Grazie all’esperienza in diritto bancario e tributario, alla qualifica di cassazionista e ai ruoli di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, offrono soluzioni personalizzate che spaziano dal ricorso in Commissione tributaria alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, fino alla predisposizione di piani di rientro e procedure da sovraindebitamento.

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