Introduzione
L’esplosione dell’e‑commerce ha cambiato radicalmente il modo di fare affari e ha attirato l’attenzione del Fisco. Migliaia di persone vendono beni o servizi su piattaforme come eBay, Amazon, Etsy o Vinted; altre gestiscono propri negozi online o attività di dropshipping. Molti imprenditori digitali ignorano che la reiterazione delle vendite può far nascere un’attività di impresa anche se non esiste un’azienda formalmente costituita e anche se l’organizzazione è minima. Il rischio è quindi di subire un accertamento fiscale con pesanti richieste di imposta, sanzioni fino al 240 % del dovuto e, nei casi più gravi, conseguenze penali.
In questa guida affrontiamo il tema dell’accertamento fiscale nei confronti di un e‑commerce dal punto di vista del contribuente: come avviene, quali norme regolano la procedura, quali sono i diritti e gli strumenti di difesa e quali strategie è opportuno adottare subito. Spiegheremo anche le novità normative introdotte dalla riforma fiscale (D.Lgs. 219/2023) e dal decreto fiscale 2025 (D.L. 84/2025) che rafforzano il contraddittorio e impongono alla Guardia di Finanza di motivare gli accessi, nonché gli obblighi dei gestori di piattaforme digitali derivanti dalla direttiva DAC7 e le opzioni per definire agevolmente le controversie (rottamazione quater, definizione degli atti di accertamento, piani del consumatore ecc.).
Chi sono e come posso aiutarti
L’articolo è redatto dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti di diritto bancario e tributario con competenza a livello nazionale. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio opera quotidianamente per tutelare privati, artigiani e imprenditori dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
Per chi riceve un avviso di accertamento o teme un controllo imminente, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono:
- Analisi dell’atto e della procedura per individuare vizi formali o sostanziali e valutare la possibilità di annullamento;
- Predisposizione di memorie e osservazioni nel contraddittorio preventivo e assistenza nei ricorsi davanti alla Corte di giustizia tributaria;
- Sospensione e blocco delle azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche) mediante istanze di sospensione e provvedimenti cautelari;
- Trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e adesione a definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio, definizione degli atti di accertamento);
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali tramite la legge sul sovraindebitamento e la composizione negoziata della crisi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 E‑commerce e qualifica di imprenditore: differenze tra diritto civile e tributario
Il primo nodo è capire quando la vendita online diventa impresa. Nel diritto civile l’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata per la produzione o scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.) , e solo alcune categorie (industriali, intermediari di commercio, trasportatori, banche, assicurazioni) sono obbligate all’iscrizione al registro imprese (art. 2195 c.c.) . Nel diritto tributario, invece, la nozione di impresa è più ampia: l’art. 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) considera redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di attività commerciali abituali, anche se non organizzate e anche se l’attività non è esclusiva . Pertanto chi vende abitualmente online beni nuovi o usati, gestendo le transazioni in modo continuativo, realizza reddito d’impresa, con obbligo di partita IVA, contabilità e dichiarazioni fiscali.
La Corte di cassazione ha ribadito la distinzione nel marzo 2025 con l’ordinanza n. 7552: un contribuente che vendeva su eBay aveva sostenuto di essere un hobbista, ma la Corte ha evidenziato che la qualificazione di imprenditore per il Fisco non richiede una struttura aziendale come nel codice civile. Basta la abitualità delle vendite e la ricerca di profitto: il reddito è tassato come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 TUIR . La Cassazione ha inoltre precisato che le presunzioni sui movimenti bancari (art. 32 D.P.R. 600/1973) valgono per tutti i contribuenti, non solo per i titolari di impresa . Il tema della abitualità è quindi centrale: un numero elevato di transazioni, la ripetitività e l’uso di piattaforme digitali indicano l’esercizio di un’attività economica abituale.
1.2 Metodi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Il D.P.R. 600/1973 prevede diversi strumenti di accertamento dei redditi delle persone fisiche e delle imprese. L’amministrazione può procedere analiticamente, presuntivamente o induttivamente:
- Accertamento analitico‑induttivo (art. 39) – L’ufficio procede in base ai dati contabili e alle dichiarazioni, ma può discostarsene usando semplici presunzioni “gravi, precise e concordanti” se vi sono irregolarità o se il contribuente non risponde alle richieste di informazioni. In caso di omessa dichiarazione, gravi infedeltà o contabilità inattendibile, l’ufficio può determinare il reddito induttivamente ignorando le scritture .
- Accertamento d’ufficio (art. 41) – Quando manca o è nulla la dichiarazione, l’Agenzia può determinare il reddito sulla base di tutti i dati e le notizie disponibili, utilizzando presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza .
- Accertamento sintetico (art. 38) – Anche detto “redditometro”, consiste nella ricostruzione del reddito complessivo basandosi sulle spese sostenute; è utilizzato meno di frequente per l’e‑commerce, ma resta applicabile.
- Accertamento bancario (art. 32) – I funzionari possono acquisire i dati dei conti correnti e, se il contribuente non prova che i versamenti o i prelevamenti non sono ricavi o sono già stati dichiarati, gli importi vengono considerati reddito imponibile . La norma stabilisce un criterio quantitativo (somme superiori a 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese), ma la Cassazione ritiene che la presunzione si applichi anche a importi inferiori se non giustificati .
Gli accertamenti su e‑commerce spesso combinano dati provenienti da piattaforme digitali, transazioni bancarie e dichiarazioni doganali. L’amministrazione può acquisire le liste di vendita e gli importi incassati dalle piattaforme; se il contribuente non tiene una contabilità, si procede con accertamento induttivo. In base alla giurisprudenza, spetta al contribuente fornire la prova contraria delle presunzioni (costi documentati, natura non imponibile delle somme, occasionalità dell’attività).
1.3 Statuto dei diritti del contribuente e contraddittorio preventivo
La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) fissa principi fondamentali per le verifiche fiscali:
- Accessi, ispezioni e verifiche devono essere motivati, effettuati durante l’orario ordinario e recare il minor pregiudizio possibile all’attività del contribuente ;
- Il contribuente deve essere informato dei motivi della verifica, dei propri diritti e può farsi assistere da un professionista ;
- I verificatori possono permanere nei locali per un massimo di 30 giorni (raddoppiabili con provvedimento motivato), mentre per chi tiene contabilità semplificata la permanenza massima è ridotta ;
- Fino al 2023 il comma 7 dell’art. 12 concedeva 60 giorni al contribuente per presentare osservazioni dopo il processo verbale di constatazione, prima che fosse emesso l’avviso di accertamento . Tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023, ma sopravvive come parte dell’art. 6‑bis (vedi oltre).
La riforma fiscale ha introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato. L’art. 6‑bis dello Statuto, inserito dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato pienamente in vigore nel 2024, stabilisce che tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere non meno di 60 giorni per presentare controdeduzioni; l’atto non può essere emanato prima della scadenza del termine . Se l’amministrazione non rispetta il contraddittorio, l’atto è nullo. Sono escluse soltanto le contestazioni automatizzate e i casi di particolare urgenza per evitare la decadenza .
Il decreto attuativo del 24 aprile 2024 (Ministero dell’Economia e Finanze) ha elencato gli atti esclusi (es. comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari), confermando la portata generale del contraddittorio per gli avvisi di accertamento. Dal 2024 il contribuente deve quindi essere sempre coinvolto prima che l’atto venga emesso, potendo presentare memorie e documenti.
1.4 Maggiori garanzie sugli accessi: il D.L. 84/2025 e la sentenza CEDU Italgomme
Il decreto fiscale 2025 (D.L. 84/2025), convertito in legge n. 108/2025, rafforza le tutele durante gli accessi. L’art. 13‑bis, introdotto durante l’esame parlamentare, modifica l’art. 12 dello Statuto dei contribuenti imponendo che l’atto di autorizzazione e il processo verbale indichino espressamente le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso . La norma risponde a una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Italgomme Pneumatici Srl e altri c. Italia, 6 febbraio 2025) che ha censurato l’ordinamento italiano per l’eccessiva discrezionalità negli accessi e la mancanza di motivazione, richiamando l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto del domicilio) . Oggi i verificatori devono esplicitare perché ritengono necessario l’accesso e quali elementi lo hanno giustificato; l’assenza di motivazione può rendere nullo il verbale e l’accertamento.
1.5 Obblighi di comunicazione delle piattaforme digitali (DAC7)
La direttiva UE 2021/514 (denominata DAC7) ha introdotto nuovi obblighi per i gestori di piattaforme digitali. In Italia la direttiva è stata attuata dal D.Lgs. 32/2023. Dal 1º gennaio 2023 i gestori (anche stranieri con filiale in Italia) devono raccogliere e comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni sui venditori attivi sulla piattaforma . Le piattaforme devono identificare i venditori, raccogliere dati anagrafici e fiscali (nome, indirizzo, codice fiscale/NIF, partita IVA, ragione sociale) e comunicare l’ammontare dei corrispettivi percepiti per trimestre . L’obbligo riguarda la vendita di beni, il noleggio di mezzi, la locazione di immobili e la prestazione di servizi personali. Tuttavia, i gestori sono esonerati dalla comunicazione se il venditore effettua meno di 30 transazioni annue o percepisce corrispettivi inferiori a 2.000 € .
Questi obblighi consentono al Fisco di incrociare i dati forniti dalle piattaforme con le dichiarazioni dei venditori e con i movimenti bancari. Il contribuente che supera la soglia delle 30 transazioni o dei 2.000 € sarà segnalato all’Agenzia delle Entrate e potrà essere soggetto a verifiche. È fondamentale per chi opera online sapere che i dati vengono raccolti in automatico e che l’anonimato non esiste più.
1.6 Misure deflattive e “tregua fiscale”
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto numerose misure di definizione agevolata che interessano anche gli e‑commerce. La circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (17 febbraio 2023) spiega che i commi 179‑185 dell’art. 1 consentono di definire in modo agevolato gli atti del procedimento di accertamento: il contribuente rinuncia al ricorso e versa l’imposta, gli interessi e la sanzione in misura ridotta (un diciottesimo del minimo), entro il termine per proporre ricorso . La definizione riguarda gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1º gennaio 2023, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023; per gli accertamenti con adesione il pagamento va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione . L’importo può essere versato in un massimo di 20 rate trimestrali .
I commi 231‑252 della medesima legge introducono una nuova edizione della rottamazione (o definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione). I carichi affidati tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi né sanzioni . Sono esclusi dall’agevolazione i carichi relativi alle risorse proprie UE, all’IVA all’importazione, agli aiuti di Stato da recuperare e alle sanzioni penali . Il contribuente aderisce presentando una dichiarazione entro una data stabilita (per l’edizione 2023 era il 30 aprile 2023), scegliendo fino a 18 rate . Il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni comporta l’inefficacia della definizione e la ripresa delle azioni esecutive .
Oltre alla rottamazione, la manovra prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186‑205), la conciliazione agevolata (commi 206‑212) e la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione (commi 213‑218). Questi istituti consentono di chiudere i contenziosi in corso con riduzioni significative delle sanzioni e degli interessi.
1.7 Legge sul sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi
Chi gestisce un e‑commerce può trovarsi schiacciato da debiti fiscali e commerciali. Due strumenti normativi consentono di riorganizzare i debiti e ripartire:
- Legge 3/2012 (crisi da sovraindebitamento) – La legge consente a consumatori, artigiani, professionisti e microimprese di proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore quando i debiti superano la capacità di pagamento. La norma definisce l’“over‑indebitamento” come la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile ; la procedura può portare all’esdebitazione totale dopo l’esecuzione del piano . Il piano viene gestito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e permette di sospendere le azioni esecutive.
- D.L. 118/2021 (composizione negoziata della crisi d’impresa) – Introdotto per favorire il risanamento delle imprese, permette all’imprenditore in difficoltà di accedere a una piattaforma telematica e di essere assistito da un esperto indipendente per negoziare con i creditori soluzioni che evitino l’insolvenza . L’istituto si affianca alla legge sulla crisi d’impresa (Codice della crisi) e al fallimento, fornendo un percorso più flessibile per le piccole imprese.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
2.1 Accesso, ispezione e verifica: come avvengono
Le verifiche in materia di e‑commerce possono avvenire in loco (presso l’abitazione o la sede del contribuente) oppure a tavolino (analisi documentale in ufficio). Gli accessi in locali commerciali o abitativi devono essere autorizzati dal dirigente dell’Agenzia delle Entrate; per i locali promiscui è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica . Con l’entrata in vigore del D.L. 84/2025 gli atti autorizzativi devono contenere la motivazione, cioè indicare le circostanze che giustificano l’accesso .
Durante l’accesso, i verificatori devono comportarsi correttamente: devono operare durante l’orario ordinario, arrecare il minimo disturbo, rilasciare una copia del verbale e informare il contribuente dei motivi e dei diritti di difesa . La permanenza non può superare 30 giorni (salvo proroga motivata) . Se gli accessi vengono effettuati senza motivazione o in violazione dei limiti temporali, il verbale può essere impugnato.
2.2 Processo verbale di constatazione e contraddittorio preventivo
Al termine della verifica, la Guardia di Finanza o l’Agenzia redige un processo verbale di constatazione (PVC) che riassume gli accertamenti. Fino al 2023 il comma 7 dell’art. 12 prevedeva l’obbligo di attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, in modo da consentire al contribuente di presentare osservazioni . Con l’introduzione dell’art. 6‑bis, il contraddittorio preventivo è divenuto generale: la pubblica amministrazione deve inviare al contribuente un invito al contraddittorio con un progetto di avviso e concedere non meno di 60 giorni per le controdeduzioni . Nessun atto può essere emesso prima della scadenza; in caso contrario, è nullo.
Il decreto attuativo del 2024 ha escluso dall’obbligo gli atti automatizzati (es. controlli formali di cui all’art. 36‑ter D.P.R. 600/1973), i casi di particolare urgenza e gli atti emessi a tutela del credito erariale in pericolo; tuttavia gli avvisi di accertamento per attività di e‑commerce rientrano normalmente nel contraddittorio. Il contribuente deve quindi esaminare attentamente il PVC, raccogliere documenti, predisporre memorie difensive e presentarle nei termini. Le osservazioni devono essere valutate dall’ufficio, che deve motivare l’atto definitivo indicando perché ha accolto o rigettato le deduzioni del contribuente.
2.3 Avviso di accertamento, avviso bonario e altri atti
Gli atti che possono colpire un venditore online sono diversi:
- Avviso di accertamento – È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate determina un maggiore reddito o una maggiore imposta. Deve contenere la motivazione, l’indicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi e l’invito a comparire o a presentare istanza di adesione. In mancanza di motivazione, l’atto è nullo (art. 7 della legge 212/2000) .
- Avviso bonario – Deriva da controlli automatizzati (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis D.P.R. 633/1972). Non è un vero atto impositivo, ma una comunicazione di irregolarità che consente di correggere errori e pagare con riduzione delle sanzioni. Poiché si tratta di un atto automatizzato, non si applica il contraddittorio ex art. 6‑bis.
- Avviso di liquidazione – È emesso per la liquidazione di imposte d’atto (registro, successioni) e segue regole particolari.
- Cartella di pagamento – Emanata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, è lo strumento con cui si riscuotono le somme a seguito di avvisi definitivi o di accertamenti divenuti esecutivi. Può essere impugnata per vizi propri o per invalidità dell’atto originario.
2.4 Termini e scadenze da rispettare
Quando si riceve un atto impositivo, è essenziale rispettare i termini di legge:
| Atto/Procedura | Termine per agire | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Invio delle osservazioni dopo PVC | Almeno 60 giorni dal ricevimento dell’invito al contraddittorio | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Adesione all’accertamento (D.Lgs. 218/1997) | 15 giorni dalla ricezione dell’invito all’adesione e 20 giorni dal verbale in caso di PVC | Art. 2 e 3 D.Lgs. 218/1997; L. 197/2022, commi 179‑185 |
| Presentazione del ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella (termine ordinario prorogato a 90 giorni per l’adesione) | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Mediazione tributaria (controversie fino a 50.000 €; limite elevato a 100.000 € dal 2024) | Va proposta contestualmente al ricorso; l’Agenzia ha 90 giorni per rispondere | Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 |
| Sospensione del pagamento delle cartelle | Istanza al giudice tributario: entro la data dell’udienza o con ricorso; il giudice decide con decreto motivato | Art. 47 D.Lgs. 546/1992 |
| Adesione alla rottamazione dei carichi | Termine indicato nel provvedimento (es. 30 aprile 2023 per l’edizione 2023) | L. 197/2022, commi 231‑252 |
Rispettare queste scadenze è fondamentale: la decadenza dal termine rende l’atto definitivo e preclude l’accesso alle riduzioni di sanzioni.
2.5 Accertamento con adesione, mediazione e ricorso
Accertamento con adesione – Regolato dal D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente di definire l’avviso prima del contenzioso. Dopo la notifica dell’invito all’adesione o dell’avviso, si avvia un confronto con l’ufficio: se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive l’atto di adesione e si paga l’imposta e gli interessi, con sanzioni ridotte a un terzo. La riforma 2023 prevede la definizione agevolata per gli atti non impugnati o impugnabili al 1º gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, con sanzioni ulteriormente ridotte a un diciottesimo .
Mediazione tributaria – Per controversie di valore non eccedente (fino a 50.000 €, elevato a 100.000 € dal 2024), il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’ufficio ha 90 giorni per rispondere; se accoglie parzialmente o totalmente l’istanza, si stipula l’accordo. Le sanzioni sono ridotte al 35 %. L’istituto mira a ridurre il contenzioso.
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria – Se non si aderisce o non si raggiunge l’accordo, si può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (primo grado). Il ricorso va notificato all’ufficio e depositato telematicamente entro 30 giorni dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione dell’atto; la Corte decide in via cautelare se la richiesta è fondata e se c’è pericolo di danno grave. In caso di soccombenza, si può impugnare la sentenza in secondo grado. Dal 2023 il processo tributario è completamente telematico e si tiene davanti a giudici togati e laici.
2.6 Sospensione e tutela cautelare
Quando un avviso o una cartella è impugnato, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività per evitare pignoramenti e fermi amministrativi. L’istanza deve dimostrare sia il fumus boni iuris (probabile fondatezza delle ragioni) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile). In alternativa, è possibile chiedere la sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione presentando una istanza di rateizzazione o un piano di rientro. Le rateizzazioni possono arrivare fino a 120 rate mensili per importi elevati.
3. Difese e strategie legali efficaci
3.1 Documentazione e prova contraria alle presunzioni
La difesa più efficace contro un accertamento è la documentazione: occorre dimostrare la provenienza delle somme e la correttezza dei costi. In particolare:
- Per i movimenti bancari contestati, l’onere di dimostrare che i versamenti o prelievi non sono ricavi o sono già stati dichiarati spetta al contribuente (art. 32 D.P.R. 600/1973) . È consigliabile conservare estratti conto, ricevute di vendita, fatture, copie di trasferimenti da parenti o amici, prove di restituzioni di prestiti, ecc.
- Se la vendita di beni usati deriva da un patrimonio personale (es. collezione di francobolli o vestiti), bisogna provare la provenienza (donazioni, eredità) e l’occasionalità delle vendite. In assenza di prova, la Cassazione ha riconosciuto che la frequenza e l’organizzazione fanno presumere l’attività d’impresa .
- È opportuno predisporre una contabilità anche se non vi è obbligo legale; registrare le entrate e le spese consente di dimostrare i costi deducibili e di ridurre la base imponibile.
3.2 Contestazioni procedurali e vizi formali
Molti accertamenti possono essere annullati per vizi formali:
- Difetto di motivazione – L’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, nonché le prove su cui si basa. Se è motivato per relationem a un PVC non allegato o se non tiene conto delle osservazioni del contribuente, l’atto è nullo .
- Violazione del contraddittorio preventivo – L’inosservanza dell’art. 6‑bis (mancanza di invito o riduzione del termine) comporta nullità insanabile. È necessario eccepirla sin dal ricorso.
- Mancata motivazione dell’accesso – Dopo l’art. 13‑bis del D.L. 84/2025, l’autorizzazione e il verbale devono contenere le circostanze che giustificano l’accesso . La loro assenza può far annullare l’accertamento.
- Incompetenza o carenza di potere – L’atto deve essere firmato dal dirigente competente; un avviso firmato da soggetto non titolato è nullo.
- Prescrizione o decadenza – Verificare che l’atto sia notificato entro i termini (5 anni per le imposte dirette, 8 anni in caso di violazioni penali). L’interruzione dei termini deve essere comunicata.
3.3 Strategie negoziali: adesione, definizioni agevolate e conciliazione
Quando i presupposti sostanziali sono difficili da contrastare, è opportuno valutare le procedure deflattive che riducono sanzioni e interessi:
- Accertamento con adesione – Comporta uno sconto delle sanzioni a 1/3 e permette il pagamento rateale (fino a un massimo di 8 rate trimestrali per i privati). L’adesione è vantaggiosa se la ricostruzione del reddito è corretta o se si vuole evitare un contenzioso incerto. Nel 2023 una definizione agevolata speciale ha ridotto la sanzione a 1/18 per gli atti non impugnati e per quelli notificati entro il 31 marzo 2023 .
- Mediazione e reclamo – Obbligatoria per i valori inferiori a 100.000 € (dal 2024). La procedura è gratuita e può portare a una riduzione delle sanzioni al 35 %. È utile quando vi sono vizi formali o quando si può dimostrare una diversa quantificazione del reddito.
- Conciliazione giudiziale – Nel corso del processo tributario è possibile chiudere la lite con un accordo. Dal 2023 le sanzioni si riducono a metà se la conciliazione avviene nel primo grado; si riducono a 1/3 nel secondo grado.
- Definizione agevolata delle controversie e rinuncia – I commi 186‑205 e 213‑218 della legge 197/2022 permettono di chiudere i contenziosi pendenti versando l’imposta e una percentuale ridotta delle sanzioni, a seconda del grado di giudizio. L’adesione richiede il pagamento entro termini prefissati e la rinuncia al giudizio.
3.4 Sospensione e riduzione del rischio penale
Quando i tributi evasi superano determinate soglie (ad esempio 50.000 € per l’IVA o 100.000 € per le imposte dirette), si integrano reati come dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e omessa dichiarazione (art. 5). È quindi fondamentale attivarsi subito per ridurre il debito. Il pagamento integrale del tributo e della sanzione amministrativa prima dell’apertura del dibattimento può comportare la non punibilità (art. 13 del D.Lgs. 74/2000). Attraverso l’adesione o la definizione agevolata è possibile chiudere la posizione amministrativa e attenuare gli effetti penali.
3.5 Pianificazione preventiva e consulenza professionale
La prevenzione è la migliore difesa. Chi intraprende attività di vendita online deve:
- Aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale (forfettario, ordinario) quando l’attività diventa abituale. È consigliabile non attendere l’accertamento ma regolarizzarsi spontaneamente (ravvedimento operoso) per beneficiare di sanzioni ridotte.
- Tenere una contabilità (anche semplificata) annotando entrate, costi e giacenze di magazzino. Utilizzare strumenti digitali per registrare le transazioni.
- Verificare la conformità IVA: la vendita di beni usati è soggetta al regime del margine, mentre la vendita di beni nuovi richiede l’emissione di fattura elettronica. Per le vendite transfrontaliere si applicano le regole del One‑Stop Shop (OSS) e dell’Import OSS (IOSS).
- Monitorare i limiti DAC7 per non superare le soglie di 30 transazioni o 2.000 € senza dichiarare. Anche sotto soglia può esserci l’abitualità se l’attività è organizzata.
- Rivolgersi a professionisti qualificati per predisporre contratti con le piattaforme, piani di business, strategie di protezione del patrimonio.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure per sovraindebitamento
4.1 Rottamazione quater e definizione agevolata dei carichi (commi 231‑252)
La rottamazione quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 permette di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di riscossione . Si tratta di una novità importante per chi ha ricevuto cartelle riferite a imposte, contributi INPS e multe:
| Caratteristiche | Spiegazione |
|---|---|
| Ambito di applicazione | Carichi affidati all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi i debiti delle precedenti rottamazioni non perfezionate . |
| Esclusioni | Restano esclusi i carichi relativi a risorse proprie UE, IVA all’importazione, aiuti di Stato, crediti da sentenze della Corte dei conti e sanzioni penali . |
| Benefici | Pagamento del solo capitale e delle spese di notifica; azzeramento di interessi, sanzioni e aggio . Per le multe stradali si pagano solo capitale e spese, con abbattimento degli interessi di mora. |
| Adesione | Il contribuente deve presentare una dichiarazione all’agente della riscossione (via web) entro il termine stabilito dal provvedimento (es. 30 aprile 2023 per l’edizione 2023), indicando il numero di rate (fino a 18) . |
| Pagamento | Una soluzione unica entro una certa data (31 luglio 2023 nella prima edizione) o rate mensili/trimestrali; il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni comporta la perdita dei benefici . |
Questa misura è utile per chi ha maturato debiti a seguito di avvisi di accertamento o cartelle relative agli anni precedenti e vuole regolarizzarsi con pagamenti più leggeri.
4.2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 179‑185)
Per gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero notificati entro il 31 marzo 2023 o ancora impugnabili al 1º gennaio 2023, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata. Il contribuente può scegliere di non presentare ricorso (o rinunciarvi) e di pagare l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo . Gli atti definibili includono accertamenti con adesione, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione e atti di recupero; sono escluse le voluntary disclosure e le adesioni già perfezionate . Il pagamento deve avvenire entro il termine per proporre ricorso o entro 20 giorni dalla sottoscrizione per gli accertamenti con adesione ; è ammessa la rateazione fino a 20 rate trimestrali .
4.3 Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186‑205) e conciliazione agevolata (commi 206‑212)
La stessa legge consente di definire le controversie tributarie pendenti al 1º gennaio 2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. L’importo da versare dipende dal grado di giudizio e dall’esito dell’ultima pronuncia: se il contribuente ha vinto in primo grado, la percentuale da pagare è del 15 %, se ha perso del 40 %. La definizione agevolata blocca il contenzioso e riduce sanzioni e interessi. La conciliazione agevolata si applica alle liti pendenti non ancora decise in primo grado; prevede il pagamento dell’intero tributo e degli interessi, con riduzione delle sanzioni a 1/18.
4.4 Rinuncia agevolata in Cassazione (commi 213‑218)
Chi ha una causa pendente in Cassazione può rinunciare al ricorso pagando il 5 % del valore delle imposte contestate (se l’Agenzia ha perso in primo e secondo grado) o una quota maggiore se ha vinto in uno dei gradi. Questa opzione consente di chiudere contenziosi annosi con costi contenuti.
4.5 Stralcio dei debiti fino a 1.000 € e altre misure
La manovra prevede lo stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 € affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (commi 222‑230). L’agente cancella automaticamente i carichi salvo opposizione degli enti creditori. L’istituto alleggerisce la posizione di piccoli debitori e consente di ripartire.
4.6 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
Per i venditori online che, oltre ai debiti tributari, hanno debiti finanziari o commerciali, la Legge 3/2012 rappresenta una via di uscita. La legge definisce l’over‑indebitamento come lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile, che determina l’impossibilità di adempiere regolarmente . Attraverso l’accordo con i creditori o il piano del consumatore, il debitore può proporre il pagamento parziale dei debiti in proporzione alle proprie possibilità; il piano deve essere omologato dal tribunale e l’esecuzione comporta l’esdebitazione . Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non operano in qualità di imprenditore; tuttavia, la vendita di beni usati a livello occasionale rientra in questa categoria. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i clienti nella redazione del piano e nelle trattative con i creditori.
4.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le microimprese e i piccoli imprenditori digitali che hanno accumulato debiti ma desiderano proseguire l’attività, la composizione negoziata della crisi offre un percorso meno traumatico rispetto al fallimento. Il D.L. 118/2021 consente di accedere a una piattaforma nazionale, nominare un esperto indipendente e negoziare con i creditori, con misure protettive temporanee e strumenti come il concordato semplificato . L’esperto aiuta a redigere un piano di risanamento e a ottenere la moratoria sui debiti; in caso di esito positivo, l’impresa salva la propria continuità.
5. Errori comuni e consigli pratici
L’esperienza maturata dallo studio dell’Avv. Monardo evidenzia alcuni errori frequenti dei venditori online sottoposti a verifiche fiscali:
- Sottovalutare la soglia di abitualità – Molti ritengono che vendere qualche decina di articoli all’anno non costituisca impresa. In realtà, la Cassazione ha chiarito che ciò che conta è la regolarità e sistematicità delle vendite . Anche transazioni inferiori a 2.000 € possono essere considerate attività imprenditoriale se organizzate e continuative.
- Non aprire la partita IVA – Gestire un negozio su eBay o Shopify senza partita IVA espone a sanzioni per omessa dichiarazione e a reati penali. Occorre valutare fin da subito se l’attività è occasionale o abituale e regolarizzarsi.
- Non tenere traccia delle transazioni – L’assenza di documentazione impedisce di dedurre i costi e di giustificare i versamenti. È fondamentale conservare ricevute, fatture di acquisto, contratti con i fornitori e screenshot delle vendite.
- Ignorare le notifiche – Avvisi bonari, inviti al contraddittorio e avvisi di accertamento hanno termini stretti; ignorarli comporta la definitività della pretesa e l’aumento delle sanzioni.
- Rivolgersi a professionisti poco esperti – La materia tributaria è complessa e richiede competenze specialistiche. Affidarsi a consulenti generici o improvvisati può peggiorare la situazione.
Per evitare questi errori si suggerisce di:
- Analizzare l’attività con l’aiuto di un professionista per stabilire se si tratta di hobby o impresa;
- Regolarizzare la posizione in caso di superamento delle soglie, avvalendosi del ravvedimento operoso (che riduce le sanzioni) e di dichiarazioni integrative;
- Documentare ogni operazione con fatture, contratti, estratti conto e screenshot delle vendite;
- Richiedere il contraddittorio e partecipare attivamente alla fase pre‑accertativa per far valere le proprie ragioni;
- Valutare la definizione agevolata o la rottamazione per ridurre il debito e chiudere le pendenze;
- Considerare la legge sul sovraindebitamento o la composizione negoziata se i debiti non sono sostenibili.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e sentenze principali
| Norma/Sentenza | Contenuto essenziale |
|---|---|
| Art. 2082 c.c. | Definisce l’imprenditore come chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata . |
| Art. 2195 c.c. | Elenca le categorie di imprese soggette a registrazione . |
| Art. 55 TUIR | Qualifica come redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio abituale di attività commerciali, anche senza organizzazione . |
| Cassazione, ord. 7552/2025 | La vendita abituale su eBay integra attività d’impresa indipendentemente dall’organizzazione; la presunzione sui movimenti bancari si applica a tutti i contribuenti . |
| Art. 32 D.P.R. 600/1973 | Presunzione sui versamenti/prelevamenti bancari; il contribuente deve dimostrare che non sono ricavi . |
| Art. 39 e 41 D.P.R. 600/1973 | Regolano l’accertamento analitico‑induttivo e d’ufficio; consentono all’Agenzia di utilizzare presunzioni in caso di omissioni o contabilità inattendibile . |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023) | Introduce il contraddittorio preventivo generalizzato: ogni atto impositivo impugnabile deve essere preceduto da un invito e da un termine di almeno 60 giorni . |
| D.L. 84/2025, art. 13‑bis | Impone di motivare l’autorizzazione e il verbale di accesso; l’assenza di motivazione rende nullo l’atto . |
| Direttiva DAC7 (D.Lgs. 32/2023) | Impone ai gestori di piattaforme digitali di raccogliere e comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori; esonera gli account con meno di 30 transazioni o 2.000 € . |
| L. 197/2022, commi 179‑185 | Definizione agevolata degli atti di accertamento: pagamento dell’imposta e degli interessi con sanzioni ridotte a 1/18 . |
| L. 197/2022, commi 231‑252 | Rottamazione quater: estinzione dei carichi 2000‑2022 pagando solo il capitale e le spese . |
| Legge 3/2012 | Introduce accordo con i creditori e piano del consumatore per i soggetti sovraindebitati . |
| D.L. 118/2021 | Disciplina la composizione negoziata della crisi d’impresa . |
6.2 Termini e scadenze principali
| Procedura/Atto | Termine |
|---|---|
| Osservazioni dopo PVC (contraddittorio) | ≥ 60 giorni |
| Adesione accertamento | 15 giorni dall’invito, 20 giorni dalla sottoscrizione |
| Presentazione ricorso | 60 giorni dall’avviso; sospeso in caso di adesione |
| Mediazione | Va presentata con il ricorso; 90 giorni per la risposta |
| Ricorso alla Corte di giustizia | 30 giorni dopo la notifica |
| Rottamazione quater (2023) | Dichiarazione entro 30 aprile 2023, pagamento entro 31 luglio 2023 |
6.3 Strumenti difensivi e loro benefici
| Strumento | Vantaggi | Norme |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Permette di evitare l’emissione di avvisi infondati; consente di presentare documenti e memorie; rende nullo l’atto emesso in violazione del termine | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Accertamento con adesione | Sconto sanzioni a 1/3, rateazione; definizione agevolata 2023 riduce le sanzioni a 1/18 | D.Lgs. 218/1997; L. 197/2022 |
| Mediazione tributaria | Necessaria per importi fino a 100.000 €; riduce sanzioni al 35 %; evita il processo | Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 |
| Conciliazione giudiziale | Riduce sanzioni e chiude la lite; sconto maggiore se in primo grado | D.Lgs. 546/1992 |
| Rottamazione quater | Pagamento del solo capitale e spese, azzeramento interessi e sanzioni; rate fino a 18 | L. 197/2022 |
| Definizione atti di accertamento | Sanzioni ridotte a 1/18; pagamento rateale fino a 20 rate trimestrali | L. 197/2022 |
| Legge 3/2012 | Possibilità di proporre un piano del consumatore o accordo con i creditori e ottenere l’esdebitazione | L. 3/2012 |
| Composizione negoziata | Permette di ristrutturare l’impresa con l’assistenza di un esperto; evita il fallimento | D.L. 118/2021 |
6.4 Sanzioni e benefici in caso di definizione
| Situazione | Sanzione ordinaria | Sanzione ridotta |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento non definito | Dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa | |
| Accertamento con adesione | 1/3 della sanzione | 1/3 |
| Definizione agevolata atti 2023 | 1/18 della sanzione | 1/18 |
| Conciliazione giudiziale | 40 % delle sanzioni nel primo grado | 40 % |
| Rottamazione quater | Sanzioni azzerate | 0 |
| Piano del consumatore | Riduzione dei debiti secondo la capacità di pagamento | Variabile |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Quando la vendita online su piattaforme come eBay o Vinted diventa attività d’impresa?
La linea di demarcazione dipende dalla abitualità e organizzazione dell’attività. Secondo l’art. 55 TUIR, la natura di impresa si configura anche senza una struttura organizzata quando l’attività è esercitata abitualmente e con finalità di lucro . La Cassazione ha affermato che la vendita regolare su eBay, accompagnata da un numero elevato di transazioni e da una minima organizzazione, integra attività d’impresa . Non esistono limiti quantitativi rigidi: è decisivo il comportamento complessivo (continuità delle vendite, varietà dei prodotti, gestione del magazzino, gestione di recensioni, promozioni ecc.).
2. È vero che se vendo meno di 2.000 € all’anno non devo dichiarare nulla?
No. Il limite di 2.000 € o 30 transazioni si riferisce agli obblighi di comunicazione delle piattaforme ai sensi della direttiva DAC7 . Superare queste soglie comporta la segnalazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, ma anche sotto soglia l’attività può essere considerata abituale e tassabile se organizzata e ripetitiva. È opportuno valutare l’apertura della partita IVA e presentare la dichiarazione dei redditi quando la finalità è di lucro.
3. Devo aprire la partita IVA se vendo i miei oggetti usati online?
Se la vendita è occasionale e riguarda beni personali, rientra nei redditi diversi (art. 67 TUIR) e non richiede la partita IVA; tuttavia bisogna inserire i proventi nella dichiarazione. Se invece la vendita diventa abituale, con acquisto di merci al fine di rivenderle e promozioni sistematiche, è obbligatorio aprire la partita IVA e adempiere agli obblighi contabili.
4. Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento?
È fondamentale conservare: – Contratti con fornitori e piattaforme; – Fatture di acquisto e di vendita; – Estratti conto bancari e ricevute di pagamento; – Prove della provenienza dei beni (donazioni, eredità); – Registrazioni delle spese (spedizioni, commissioni); – Screenshot o report delle piattaforme con l’elenco delle transazioni.
Questa documentazione permette di dimostrare la natura e l’ammontare dei ricavi, di dedurre i costi e di confutare le presunzioni del Fisco.
5. L’Agenzia delle Entrate può controllare il mio conto bancario?
Sì. Ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, l’Agenzia può chiedere agli istituti di credito l’accesso ai conti correnti. I versamenti e prelievi non giustificati sono considerati ricavi, salvo prova contraria . È quindi importante poter dimostrare la provenienza di ogni somma (prestiti, rimborsi, donazioni). La presunzione si applica a tutti i contribuenti e non solo alle imprese .
6. Cosa succede se non rispondo all’invito al contraddittorio?
Se il contribuente non presenta osservazioni nel termine di 60 giorni, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento e la mancata partecipazione non preclude la contestazione in sede di ricorso. Tuttavia, sfruttare il contraddittorio preventivo consente di correggere eventuali errori dell’ufficio e di evitare l’emissione dell’atto. Se l’ufficio emette l’atto prima della scadenza del termine di 60 giorni, l’atto è nullo .
7. Come posso impugnare un avviso di accertamento?
Entro 60 giorni dalla notifica si può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso deve indicare i motivi di diritto e di fatto, allegare le prove (documenti, perizie), quantificare le imposte e chiedere l’annullamento dell’atto. È possibile contestare vizi formali (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione) e vizi sostanziali (errata ricostruzione dei ricavi). Se il valore dell’atto non supera 50.000 € (100.000 € dal 2024) è obbligatoria la mediazione.
8. Esiste un modo per bloccare l’esecuzione di una cartella?
Si può chiedere la sospensione giudiziale in sede di ricorso: il giudice valuta se la pretesa è infondata e se c’è pericolo di danno grave e irreparabile. In alternativa, si può presentare domanda di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o aderire alla rottamazione. La sospensione blocca azioni esecutive, fermi e ipoteche fino alla decisione sul merito.
9. Quali sono i vantaggi della rottamazione quater?
La rottamazione consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo capitale e spese di notifica, senza interessi né sanzioni . È utile per alleggerire vecchie cartelle e ripulire la propria posizione fiscale. Il pagamento può avvenire in rate fino a 5 anni e il mancato versamento di una sola rata oltre cinque giorni fa decadere il beneficio .
10. Posso definire agevolmente un avviso di accertamento notificato nel 2023?
Se l’avviso è stato notificato tra il 2 gennaio e il 31 marzo 2023 o era ancora impugnabile al 1º gennaio 2023, si può aderire alla definizione agevolata: si rinuncia al ricorso e si paga l’imposta con sanzioni ridotte a 1/18 . Il pagamento deve avvenire entro il termine per proporre ricorso o in 20 rate trimestrali .
11. Cos’è la mediazione tributaria e quando è obbligatoria?
La mediazione è una procedura deflattiva che si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 € (elevato a 100.000 € dal 2024). Il contribuente deve presentare un’istanza di mediazione contestualmente al ricorso; l’ufficio ha 90 giorni per rispondere. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni si riducono al 35 % e non si va a giudizio. Se l’istanza è respinta o non accolta, il ricorso prosegue.
12. In cosa consiste il piano del consumatore?
Il piano del consumatore (Legge 3/2012) è uno strumento riservato alle persone fisiche non imprenditori che si trovano in stato di sovraindebitamento. Consente di proporre al giudice un programma di pagamento parziale dei debiti, calibrato sulle proprie possibilità. Se il piano viene omologato e adempiuto, il debitore ottiene l’esdebitazione . È un rimedio utile per chi ha debiti fiscali, bancari e personali e non è più in grado di pagarli integralmente.
13. Quando conviene la composizione negoziata della crisi?
La composizione negoziata (D.L. 118/2021) conviene quando l’imprenditore intende continuare l’attività ma ha difficoltà temporanee. L’esperto nominato aiuta a negoziare con i creditori la ristrutturazione dei debiti, a ottenere moratorie e a identificare soluzioni (ristrutturazione o cessione d’azienda). È un percorso flessibile e meno costoso di un concordato preventivo.
14. Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate emette un avviso prima dei 60 giorni?
L’emissione dell’avviso prima della scadenza del termine di 60 giorni, senza che vi sia urgenza e senza motivo, viola l’art. 6‑bis e comporta la nullità dell’atto. Il contribuente deve eccepire la violazione sin dal ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato numerosi accertamenti perché l’ufficio aveva emesso l’avviso senza attendere il termine, ritenendo irrilevante l’urgenza se non adeguatamente motivata. .
15. Le piattaforme come Amazon o Shopify segnalano automaticamente i miei dati all’Agenzia?
Dal 2023 i gestori di piattaforme digitali sono obbligati a raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano 30 transazioni annue o 2.000 € di corrispettivi . Le informazioni includono nome, indirizzo, NIF, partita IVA, importi per trimestre e dati del conto bancario . Il venditore riceve una richiesta di compilazione del modulo KYC; in caso di mancato invio dei dati, la piattaforma può sospendere l’account. Anche se l’attività non supera le soglie, l’Agenzia può comunque acquisire i dati su richiesta.
16. Se vivo all’estero o vendo all’estero, devo pagare le tasse in Italia?
La tassazione dipende dalla residenza fiscale. Se sei residente in Italia (cioè vivi in Italia per più di 183 giorni o hai il centro degli interessi vitali nel Paese), devi dichiarare i redditi ovunque prodotti. Se gestisci un e‑commerce da un altro Paese ma vendi a clienti italiani, potresti avere una stabile organizzazione in Italia. In tal caso devi aprire partita IVA e adempiere agli obblighi IVA; dal 2021 è possibile utilizzare l’OSS per dichiarare l’IVA sui beni venduti all’interno dell’UE. Le piattaforme segnalano i dati alle autorità fiscali di diversi Paesi in virtù della DAC7.
17. Posso pagare a rate un avviso di accertamento?
Sì. L’adesione con l’Agenzia prevede la rateazione; la definizione agevolata 2023 ammette fino a 20 rate trimestrali . Anche le cartelle esattoriali possono essere rateizzate; l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani fino a 72 rate mensili (120 se il debitore dimostra una situazione di grave difficoltà). In presenza di rateizzazione si evita il pignoramento e il fermo amministrativo.
18. Qual è la differenza tra definizione agevolata e rottamazione?
La definizione agevolata riguarda gli atti del procedimento di accertamento (avvisi, accertamenti con adesione) e prevede il pagamento dell’imposta e degli interessi con sanzioni ridotte; la rottamazione, invece, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione già iscritti a ruolo e permette di pagare solo il capitale e le spese, azzerando interessi e sanzioni . Sono due istituti distinti ma complementari: la prima evita la nascita della cartella, la seconda estingue i debiti già iscritti.
19. Quali conseguenze penali posso subire se non dichiaro i redditi dell’e‑commerce?
Se l’imposta evasa supera determinate soglie, si integrano i reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) o occultamento di documenti contabili (art. 10). Le pene prevedono la reclusione da 1 a 6 anni. Il pagamento integrale del debito e delle sanzioni amministrative prima del giudizio può comportare la non punibilità (art. 13 D.Lgs. 74/2000). È importante quindi regolarizzare la propria posizione appena emerge il problema.
20. Come può aiutarmi lo studio dell’Avv. Monardo?
Lo Studio Legale Monardo offre consulenza completa per i venditori online e gli imprenditori digitali. Possiamo: – Analizzare la tua posizione, valutare se l’attività è occasionale o abituale e consigliarti sulla partita IVA; – Esaminare avvisi di accertamento, cartelle e atti di accesso, individuando vizi formali (difetto di motivazione, violazione del contraddittorio) e sostanziali; – Predisporre memorie difensive nel contraddittorio preventivo e rappresentarti davanti alla Corte di giustizia tributaria; – Attivare sospensioni e piani di rateizzazione, aderire alla rottamazione o alla definizione agevolata; – Assisterti nelle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi come Gestore della crisi.
Per un’analisi personalizzata della tua situazione fiscale, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo utilizzando i riferimenti in fondo all’articolo.
8. Simulazioni pratiche e casi reali
8.1 Ricostruzione dei ricavi tramite i movimenti bancari
Scenario – Marta ha venduto su eBay abbigliamento per un totale di 15.000 € nel corso del 2024. Non ha emesso fatture né aperto partita IVA. Nel 2025 riceve un invito al contraddittorio: l’Agenzia delle Entrate ha acquisito i dati DAC7 dalle piattaforme (più di 30 transazioni e 9.000 € di incassi) e ha ottenuto gli estratti conto bancari. L’avviso di accertamento provvisorio imputa a Marta ricavi per 15.000 €, applicando il coefficiente di ricarico del 80 % e sanzioni del 90 %.
Difesa – Marta deve dimostrare: 1. Che una parte delle somme deriva dalla vendita di vestiti personali e quindi rientra nei redditi diversi; 2. I costi sostenuti per l’acquisto dei capi nuovi (documentati con scontrini e ricevute); 3. Le spese di spedizione e le commissioni pagate alla piattaforma; 4. Che non vi è organizzazione imprenditoriale e che le vendite sono occasionali.
Marta conserva fatture d’acquisto e prove di pagamento; il suo professionista redige una memoria in cui dimostra che il margine effettivo è del 30 %. L’Agenzia accoglie parzialmente le osservazioni e ricalcola il reddito imponibile a 4.500 €. Marta aderisce all’accertamento con adesione, paga l’imposta e gli interessi, mentre le sanzioni sono ridotte a un terzo. Grazie alla difesa tempestiva e alla prova documentale, evita la presunzione di totale imponibilità.
8.2 Adesione alla rottamazione di vecchie cartelle
Scenario – Giovanni gestisce un negozio online dal 2018. A causa di difficoltà economiche durante la pandemia, non ha pagato le imposte per gli anni 2019–2021. Le cartelle per IRPEF, IVA e contributi, consegnate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nel 2021 e 2022, ammontano complessivamente a 60.000 € (capitale 30.000 €, interessi e sanzioni 30.000 €). Nel 2023 aderisce alla rottamazione quater: presenta la domanda entro il termine, scegliendo il pagamento in 18 rate trimestrali. Verserà solo il capitale e le spese (circa 31.000 €) , risparmiando 29.000 € tra sanzioni e interessi. Giovanni deve rispettare puntualmente le scadenze; in caso di mancato pagamento, perde il beneficio e l’intero debito (con sanzioni) torna esigibile .
8.3 Piano del consumatore per un venditore sovraindebitato
Scenario – Laura, artigiana che vende gioielli fatti a mano online, ha accumulato debiti fiscali (40.000 €), un finanziamento bancario (25.000 €) e debiti verso fornitori (15.000 €). I ricavi non bastano a coprire le rate. Temendo pignoramenti, si rivolge all’Avv. Monardo. Dopo l’analisi si valuta la procedura di sovraindebitamento: Laura presenta un piano del consumatore al tribunale tramite l’OCC. Il piano prevede il pagamento di 30.000 € (pari al 40 % dei debiti) in 5 anni con la cessione di parte dei ricavi e la vendita di un bene di famiglia. I creditori votano e il giudice omologa il piano. In seguito all’esecuzione, Laura ottiene l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati . Grazie alla procedura mantiene l’attività online e ottiene protezione dalle azioni esecutive.
8.4 Accertamento con adesione e definizione agevolata
Scenario – Nel gennaio 2023 Marco riceve un avviso di accertamento per l’anno 2020: l’Agenzia contesta 20.000 € di ricavi non dichiarati derivanti da vendite su Shopify e chiede 10.000 € di imposte e 12.000 € di sanzioni. L’avviso è ancora impugnabile al 1º gennaio 2023 e rientra quindi nella definizione agevolata (commi 179‑185). Marco rinuncia al ricorso e versa l’imposta e gli interessi (circa 11.000 €) con sanzioni ridotte a 1/18 (circa 667 €). Paga in 20 rate trimestrali da circa 600 € ciascuna . In questo modo evita il rischio di un contenzioso lungo e costoso e l’applicazione di sanzioni più elevate.
Conclusione
L’e‑commerce è un settore in continua crescita che offre opportunità enormi ma anche nuovi rischi fiscali. La normativa italiana, rafforzata dalle direttive europee, ha ampliato i poteri dell’amministrazione finanziaria nel controllare le attività online attraverso l’accesso ai dati delle piattaforme (DAC7) e ai conti bancari. Al contempo, il legislatore ha introdotto garanzie (contraddittorio preventivo, motivazione degli accessi) per tutelare i contribuenti e ha predisposto strumenti deflattivi (rottamazioni, definizioni agevolate) per chiudere le pendenze con costi ridotti.
Chi vende abitualmente online deve sapere che, secondo la Corte di cassazione, l’attività è qualificata come impresa anche senza una struttura organizzata e che le presunzioni sui movimenti bancari si applicano a tutti . È fondamentale, quindi, attivarsi in modo tempestivo: aprire la partita IVA quando necessario, tenere una contabilità accurata, conservare documenti e rispondere agli inviti dell’Agenzia. Di fronte a un accertamento, la partecipazione al contraddittorio, l’analisi dei vizi formali e l’uso degli istituti deflattivi possono ridurre o annullare la pretesa tributaria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo ai venditori online, analizzando le posizioni, predisponendo memorie, impugnando gli atti e proponendo piani di rientro e procedure di sovraindebitamento. Grazie all’esperienza nella gestione delle crisi e nella difesa tributaria a livello nazionale, lo studio è in grado di individuare la strategia più adatta a ogni caso, sia in sede amministrativa sia giudiziaria.
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