Introduzione
Un accertamento fiscale notificato a un gestore di impianto carburanti è una delle situazioni più delicate e rischiose in cui può trovarsi un imprenditore o un privato. Le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate/ADM riguardano normalmente l’IVA, le accise sui carburanti, l’imposta sul reddito (IRES o IRPEF), l’IRAP e i corrispettivi telematici. Un controllo può scaturire da presunti cali di carburante non giustificati, da scostamenti fra giacenze fisiche e contabili, da irregolarità nella tenuta del registro di carico-scarico, da verifiche antifrode relative a fornitori “missing trader”, da anomalie nelle fatture di acquisto, da omesse/errate trasmissioni dei corrispettivi telematici o dalle stringenti norme sulle accise. Spesso gli accertamenti contestano importi elevatissimi e comportano l’applicazione di sanzioni, interessi e l’iscrizione di misure cautelari (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti).
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – spiegheremo come affrontare tempestivamente un avviso di accertamento nei confronti di un distributore di carburante, quali sono i principali vizi che possono portare all’annullamento dell’atto, come contestare il merito delle riprese e quali strumenti stragiudiziali o conciliativi possono essere utilizzati per chiudere la vertenza. Saranno analizzate le ultime novità normative introdotte dal decreto legislativo 219/2023 sul principio del contraddittorio, dal decreto legislativo 13/2024 sull’accertamento con adesione e il concordato preventivo biennale, dalla riforma delle sanzioni amministrative (d.lgs. 87/2024 e d.lgs. 173/2024), nonché la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente (Cassazione 2024–2025 e corti di giustizia tributaria). Alla fine dell’articolo troverai tabelle riepilogative, FAQ pratiche e simulazioni numeriche.
Perché è importante difendersi subito?
- Gli avvisi di accertamento recano termini perentori per proporre ricorso (30 o 60 giorni a seconda dei casi) che, se non rispettati, rendono definitivo il debito.
- Il mancato esercizio del diritto di contraddittorio preventiva (oggi obbligatorio per quasi tutti gli atti) può portare all’annullamento dell’accertamento .
- Errori frequenti (mancata indicazione del chilometraggio nelle schede carburante, assenza di telemisura degli erogatori, scarti nelle giacenze) possono essere spiegati con perizie e documentazione tecnica; la tempestività consente di recuperare prove prima che siano irrimediabilmente perdute.
- La normativa sulle accise (art. 40 D.Lgs. 504/1995) prevede sanzioni penali severe: sottrarre prodotti energetici all’accertamento comporta reclusione da sei mesi a tre anni e multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa ; è quindi essenziale dimostrare la propria estraneità ai fatti.
- Chi non si difende rischia iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e fermi amministrativi, ma oggi esistono strumenti per bloccare la riscossione e per rateizzare o stralciare i debiti (definizione agevolata “rottamazione quater/quinquies”, piani di ristrutturazione, composizione negoziata).
Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con molti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team nazionale composto da avvocati e commercialisti che si occupano di contenzioso tributario, diritto doganale, riscossione e crisi d’impresa. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste distributori di carburanti e operatori energetici in tutte le fasi:
- Analisi preventiva dell’atto di accertamento e verifica delle irregolarità procedurali;
- Presentazione di osservazioni nel contraddittorio preventivo e istanze di accertamento con adesione;
- Ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria e richieste di sospensione cautelare;
- Gestione delle trattative con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia Dogane e l’Agente della Riscossione;
- Elaborazione di piani di rientro, piani del consumatore, concordati minori, transazioni fiscali e procedure di composizione negoziata;
- Difesa penale in caso di contestazioni di contrabbando o sottrazione all’accertamento di accise.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1. Le fonti normative di riferimento
Per comprendere la materia degli accertamenti fiscali nei confronti degli impianti di distribuzione carburanti occorre richiamare innanzitutto le principali fonti normative italiane:
| Riferimento normativo | Contenuto essenziale | Fonti ufficiali |
|---|---|---|
| Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), art. 6‑bis come modificato dal D.Lgs. 219/2023 | Introduce il principio del contraddittorio obbligatorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione deve comunicare lo schema d’atto con un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni; se il termine di decadenza per l’accertamento scade in meno di 120 giorni, esso è prorogato . | Normattiva e Gazzetta Ufficiale . |
| D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 | Fissa i termini per accertare le imposte sui redditi: gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il settimo anno in caso di omessa dichiarazione . | DPR 600/1973 . |
| D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 57 | Stabilisce termini analoghi per l’IVA: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (o settimo anno se la dichiarazione è omessa). Prevede regole per gli importi a rimborso . | DPR 633/1972 . |
| D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 14 | Disciplina la responsabilità del cessionario d’azienda: chi acquista un impianto carburanti è responsabile in solido con il cedente per i tributi e le sanzioni riferiti all’anno della cessione e ai due precedenti, nei limiti del valore dell’azienda . Se la cessione è fraudolenta, la responsabilità diventa illimitata . | Normativa sanzionatoria . |
| D.Lgs. 504/1995, art. 40 (Testo Unico Accise) | Prevede il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici: punito con reclusione da sei mesi a tre anni e multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa . Il tentativo è punito con la stessa pena. | Testo Unico Accise . |
| D.Lgs. 471/1997, art. 6 comma 2‑bis | Sanzione per omessa o errata trasmissione telematica dei corrispettivi di benzina/diesel: 70 % dell’IVA, con minimo 300 euro per ogni invio, massimale 1.000 euro per trimestre; 100 euro per ciascun invio privo di dati . | Provvedimenti del Direttore AdE/ADM 2018–2020 . |
| D.Lgs. 13/2024 | Riforma del procedimento accertativo e istituzione del concordato preventivo biennale: prevede che gli avvisi contengano anche l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione e disciplina l’invito a comparire con indicazione dei periodi, delle maggiori imposte e dei motivi . Introduce una sospensione di 90 giorni per la proposizione dell’istanza e proroga il termine di decadenza per l’amministrazione se residuano meno di 90 giorni . | Normattiva . |
| D.Lgs. 87/2024 e D.Lgs. 173/2024 | Revisione del sistema sanzionatorio tributario: dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un Testo unico delle sanzioni, che abrogherà buona parte del D.Lgs. 471/1997 e 472/1997; fino al 31 dicembre 2025 rimangono applicabili le vecchie norme e i riferimenti normativi devono essere indicati negli atti . | Mercurio Service . |
| D.L. 118/2021, D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) | Introducono e potenziano la composizione negoziata della crisi d’impresa, offrendo all’imprenditore in difficoltà la possibilità di accedere a una procedura volontaria assistita da un esperto negoziatore. Il correttivo ter estende l’accesso a situazioni di squilibrio patrimoniale e prevede la possibilità di transazioni fiscali . | Codice della crisi d’impresa. |
| Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa (CCII) | Disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore e gli accordi di ristrutturazione; il correttivo d.lgs. 136/2024 definisce meglio la nozione di “consumatore” e vieta l’inclusione di debiti non consumeristici nei piani . | Diritto del Risparmio e Cassazione . |
| Definizione agevolata (“rottamazione quater”) – Legge 197/2022 e norme successive | Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza interessi e sanzioni versando le somme dovute in un massimo di 18 rate. La decima rata scade il 9 dicembre 2025 grazie alla proroga automatica: chi non paga entro tale termine decade dai benefici e ripartono pignoramenti, fermi e ipoteche . | Informazione Fiscale . |
| Ordinanze e sentenze della Cassazione 2024–2025 | Ordinanza 23118/2024: in tema di accise non pagate sugli oli minerali importati, l’Amministrazione che contesta la frode deve provare, anche per presunzioni, l’elemento soggettivo (conoscenza o conoscibilità della frode) e la società deve dimostrare di aver usato una diligenza qualificata . | |
| Sentenza/ordinanza 29332/2025: gli impianti e le attrezzature di un distributore costituiscono bene immobile; la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria, l’intero compendio va tassato come un unico bene, anche se le apparecchiature sono smontabili . | ||
| Decisione Corte di giustizia tributaria di Salerno 2025 (avviso di accertamento per mancate giacenze): la corte ha ritenuto nullo l’avviso perché non preceduto dal contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione ; la pronuncia richiama la disciplina sul termine di decadenza (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) e la responsabilità del cessionario d’azienda (art. 14 D.Lgs. 472/97) . | Cassazione e Giustizia tributaria . |
1.2. Le obbligazioni e i controlli tipici dei distributori di carburante
I gestori di impianti carburanti sono tenuti a una serie di adempimenti fiscali e doganali che li espongono a controlli frequenti:
- Registri di carico e scarico – Ogni impianto deve tenere aggiornato il registro delle giacenze di carburante e olio lubrificante. La Guardia di Finanza effettua controlli fisici misurando i serbatoi; differenze ingiustificate tra registrazioni e quantità effettive possono generare riprese IVA e accertamenti sulle accise.
- Trasmissione telematica dei corrispettivi – Ai sensi dell’art. 2 comma 1‑bis D.Lgs. 127/2015 e dei provvedimenti AdE/ADM 28 giugno 2018 e 30 dicembre 2019, gli esercenti devono inviare mensilmente (o trimestralmente) i corrispettivi di benzina e gasolio al lordo delle fatture elettroniche . Le omissioni comportano una sanzione del 70 % dell’IVA, con minimo 300 euro per invio e tetto massimo 1.000 euro a trimestre .
- Accise – La vendita di carburanti è soggetta a accisa; i distributori devono prelevare prodotti provvisti di contrassegni (DAS) e conservare la documentazione. La sottrazione all’accertamento delle accise (art. 40 TUA) è reato punito con la reclusione .
- Fatturazione elettronica e schede carburante – Dal 2019 la scheda carburante è stata sostituita dalla fattura elettronica; per la detraibilità dell’IVA è necessario pagare con mezzi tracciabili e indicare correttamente il chilometraggio. L’omissione del chilometraggio può comportare contestazioni dell’Agenzia.
- Cessione e subentro – Chi acquisisce un impianto risponde dei debiti fiscali del cedente nei limiti previsti dall’art. 14 D.Lgs. 472/97 ; è importante verificare l’esistenza di cartelle esattoriali prima della cessione e tutelarsi con clausole di manleva.
1.3. Le principali violazioni contestate
Gli accertamenti fiscali agli impianti carburanti si concentrano su diverse tipologie di violazioni:
- Eccedenze o cali non giustificati delle giacenze di benzina e gasolio, rilevate durante gli accessi ispettivi. Se il carburante mancante non viene fatturato, l’Ufficio presume la cessione in nero e recupera IVA e accise; se si riscontra un’eccedenza non registrata, l’Ufficio presume un acquisto nero.
- Fatture soggettivamente inesistenti relative a fornitori che si rivelano “missing trader”. La Cassazione penale ha richiamato l’operatività dell’art. 40 TUA nei casi di frode carosello nel settore degli oli minerali . La sezione tributaria, con l’ordinanza 23118/2024, ha precisato che l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la conoscenza della frode da parte dell’acquirente .
- Irregolarità nella trasmissione telematica dei corrispettivi e nei documenti di trasporto. Dal 2020 vige l’obbligo di indicare nella trasmissione telematica anche i corrispettivi fatturati (al lordo), al fine di permettere all’ADM di confrontare i dati con il registro carico/scarico e con le accise .
- Mancato contraddittorio. Dopo il D.Lgs. 219/2023, la mancanza di contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto . Alcune corti di merito (es. Sentenza Commissione Tributaria di Salerno 2025) hanno annullato accertamenti emessi senza previo avviso e motivazione .
- Violazione dei termini di decadenza. Gli accertamenti devono essere notificati entro cinque anni dalla dichiarazione (sette anni in caso di omissione) per l’IVA e le imposte sui redditi . Un atto notificato fuori termine è nullo.
- Responsabilità del cessionario d’azienda. Nei contenziosi relativi alla cessione dell’impianto, l’Agenzia può pretendere le imposte non versate dal cedente. Il cessionario risponde entro il limite del valore dell’azienda, a meno che la cessione non sia fraudolenta .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso
Una volta notificato l’avviso di accertamento o il processo verbale di constatazione, il contribuente deve attivarsi rapidamente. Ecco la procedura da seguire.
2.1. Verifica della notifica e dei termini
- Controllo della notifica – Verificare che l’atto sia stato notificato correttamente (PEC, raccomandata A/R, messo comunale). Ogni vizio nella notifica (atto inviato a un indirizzo errato, mancanza di prova di consegna) può determinare la nullità dell’atto, come riconosciuto dall’art. 7‑sexies dello Statuto modificato: la notifica priva degli elementi essenziali è inesistente .
- Verifica dei termini di decadenza – Confrontare la data di notifica con il periodo d’imposta contestato e con la data di presentazione della dichiarazione. Se l’atto è tardivo (oltre il 31 dicembre del quinto o settimo anno) invocare la decadenza .
- Verifica del contraddittorio – Controllare se l’Ufficio ha inviato una comunicazione preventiva (bozza di avviso) con 60 giorni di tempo. Se l’atto è stato emesso senza contraddittorio salvo i casi di urgenza (atti automatizzati, fondato pericolo per la riscossione), l’atto è annullabile . È importante che lo schema d’atto contenga tutti gli elementi (presupposti, prove, motivazione); la normativa prevede che la motivazione dell’atto definitivo dia conto delle osservazioni del contribuente .
- Valutare l’istanza di accertamento con adesione – Con il D.Lgs. 13/2024 l’invito alla presentazione dell’istanza è contenuto direttamente nell’avviso . Il contribuente può chiedere di definire con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso, ottenendo una sospensione di 90 giorni . La definizione permette di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare l’importo.
2.2. Raccolta delle prove e predisposizione delle controdeduzioni
- Reperire la documentazione contabile e tecnica – Occorre predisporre copie dei registri di carico/scarico, DDT, fatture di acquisto, registrazioni telematiche dei corrispettivi, misurazioni dei serbatoi, dati delle pompe, eventuali perizie metrologiche. Ogni differenza fra giacenze fisiche e contabili va spiegata (per esempio, cali fisiologici dovuti a temperatura e tracciabilità).
- Esaminare le forniture – Controllare l’affidabilità dei fornitori. Se l’Agenzia contesta l’uso di fatture inesistenti, è necessario dimostrare la buona fede, mostrando di aver verificato la regolarità del fornitore (esistenza, partita IVA, registrazione VIES). Secondo l’ordinanza 23118/2024, l’Amministrazione ha l’onere di provare che l’acquirente conosceva la frode o avrebbe dovuto conoscerla; l’operatore deve però dimostrare di aver usato la diligenza qualificata di un operatore accorto .
- Calcolare gli scarti – Se le differenze di carburante derivano da errori di misurazione o da perdite fisiologiche, predisporre un piano di riconciliazione evidenziando le cause (evaporazione, trasbordo, temperature). È opportuno coinvolgere un perito chimico o un ingegnere per dimostrare la conformità dei serbatoi.
- Controdeduzioni – Le osservazioni devono essere presentate entro 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto. È consigliabile redigerle con l’ausilio di un professionista, contestando gli aspetti formali (mancanza di contraddittorio, motivazione generica, mancanza di prove) e quelli sostanziali (correttezza delle giacenze, buona fede nelle forniture, ricalcolo di IVA e accise). L’atto definitivo dovrà motivare il rigetto di tali osservazioni, pena la nullità .
2.3. Accertamento con adesione e concordato preventivo biennale
L’accertamento con adesione è una procedura che consente di definire la pretesa riducendo le sanzioni ed evitando il contenzioso. Dopo la riforma del 2024 la procedura è più flessibile:
- Richiesta di adesione – L’avviso o la bozza d’atto contiene l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione . Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto d’atto (o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso) il contribuente può chiedere di concludere con adesione . La presentazione dell’istanza sospende i termini di impugnazione e il pagamento per 90 giorni .
- Incontro con l’Ufficio – L’ufficio invita il contribuente a comparire e discute la rettifica; se le parti raggiungono un accordo, redigono l’atto di adesione indicando gli elementi su cui si fonda la definizione (imposte, sanzioni ridotte e interessi). Le sanzioni sono ridotte a un terzo; l’importo può essere rateizzato (fino a 8 rate trimestrali se non supera 50.000 euro, 16 rate se superiore).
- Concordato preventivo biennale – Il D.Lgs. 13/2024 introduce la possibilità, per chi applica gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di aderire a un concordato preventivo biennale: un accordo con l’Agenzia che stabilisce in anticipo il reddito per due anni, evitando futuri accertamenti. Chi aderisce al concordato deve versare l’imposta concordata in due anni, potendo spalmare l’ammontare su più periodi. È uno strumento utile per i distributori con variazioni di margini, ma richiede il rispetto dei requisiti ISA.
2.4. Ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria
Se l’Ufficio non accoglie le osservazioni o la trattativa fallisce, si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine ridotto a 30 giorni per gli atti dell’esattore). La procedura è telematica tramite il portale della Giustizia Tributaria.
- Motivi di ricorso – È possibile eccepire nullità per violazione del contraddittorio , per motivazione insufficiente (art. 7, l. 212/2000), per violazione dei termini, per difetto di prova (onere della prova non assolto dall’Agenzia). Si può contestare la ripresa di IVA e accise se la giacenza è stata misurata in modo errato, se i cali sono fisiologici o se le fatture sono valide. Inoltre, si può dedurre la violazione dell’art. 14 D.Lgs. 472/97 se l’Agenzia imputa al cessionario debiti eccedenti il valore dell’azienda.
- Domanda di sospensione – Contestualmente al ricorso si può chiedere la sospensione della riscossione; occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La Corte può sospendere in tutto o in parte l’atto; in alternativa, si può chiedere la sospensione al Direttore provinciale dell’Agenzia.
- Gradi di giudizio – La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, per i soli vizi di legittimità, alla Corte di cassazione.
2.5. Riscossione e misure cautelari
Dopo la notifica dell’avviso, trascorsi 60 giorni senza ricorso o definizione, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia iscrive a ruolo l’imposta. L’Agente della riscossione può intraprendere azioni cautelari e esecutive:
- Iscrizione di ipoteca sui beni immobili e mobili registrati; l’importo ipotecato deve essere almeno il doppio del debito.
- Fermo amministrativo sui veicoli.
- Pignoramento presso terzi (conti correnti, crediti, stipendi) o presso il debitore.
- Misure cautelari penali in caso di reato di sottrazione all’accertamento delle accise (sequestro preventivo del distributore, come previsto dalle sentenze 2017 e 2025 ).
Per evitare tali situazioni, occorre proporre ricorso o aderire alla definizione entro i termini. Anche dopo la formazione del ruolo, è possibile chiedere la rateizzazione del debito all’Agente della riscossione (fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 se sussiste grave situazione economica) oppure accedere alla definizione agevolata o alla composizione negoziata.
3. Difese e strategie legali
3.1. Difese procedurali: contraddittorio e motivazione
Il primo strumento per contestare un accertamento è la verifica del rispetto delle procedure previste dallo Statuto del contribuente.
- Contraddittorio obbligatorio – Dal 18 gennaio 2024, salvo eccezioni per gli atti automatizzati o in presenza di fondato pericolo per la riscossione, l’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni . Se l’atto è stato emesso prima di tale termine, è annullabile. Nei ricorsi vanno evidenziate la data di ricezione dello schema, la data dell’atto definitivo e l’eventuale scadenza del termine di decadenza; se il contraddittorio avrebbe impedito di notificare l’atto entro la decadenza, è previsto che il termine di decadenza si proroghi di 120 giorni .
- Motivazione dell’atto – L’art. 7 dello Statuto, come modificato dal d.lgs. 219/2023, impone che gli atti indichino specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni che sostengono la decisione; se l’atto richiama altri documenti deve riprodurne il contenuto essenziale . Inoltre, l’atto conclusivo deve rispondere puntualmente alle osservazioni del contribuente .
- Notifica e vizi sanabili – La notifica dell’avviso deve avvenire secondo le regole del codice di procedura civile; se manca un elemento essenziale (per esempio non è individuabile il destinatario), la notificazione è inesistente e l’atto è inefficace . I vizi della notifica possono essere sanati solo se l’atto raggiunge comunque lo scopo.
- Termini di decadenza – Qualora l’avviso sia notificato oltre il termine quinquennale o settennale, va eccepita la decadenza . La pronuncia della Corte di giustizia tributaria di Salerno ha annullato un avviso emesso in prossimità della decadenza senza contraddittorio .
3.2. Difesa nel merito: IVA, accise e giacenze
- Eccedenze e cali fisiologici – In molti casi l’Ufficio recupera IVA e accise contestando cali di carburante. È possibile difendersi dimostrando che gli scarti rientrano nei cali fisiologici (temperature, evaporazione, rottura dei sigilli) e che la differenza è inferiore alla tolleranza prevista dalle normative tecniche. È utile presentare relazioni di periti, foto dei serbatoi, certificati metrologici. Le giacenze devono essere registrate quotidianamente.
- Buona fede nelle operazioni con fornitori – Quando l’Agenzia disconosce la detraibilità dell’IVA su fatture ritenute inesistenti (per esempio perché il fornitore è un missing trader), la Cassazione tributaria ha chiarito che l’Amministrazione ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, che l’acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo. L’operatore deve dimostrare di aver adottato una diligenza qualificata: verificare la partita IVA, la licenza di esercizio, i mezzi di pagamento, la congruità dei prezzi e la consegna della merce . La regolarità formale delle fatture e della contabilità non basta se non si prova di aver agito con prudenza.
- Accise e documenti di accompagnamento – I prodotti energetici devono circolare con Documento Amministrativo Semplificato (DAS) e codici di riscontro (SOAC). In caso di documenti falsi, l’Agenzia chiede il pagamento dell’accisa e della sanzione penale (art. 40 TUA). È possibile opporsi dimostrando l’estraneità alla frode, la validità dei documenti e l’ignoranza scusabile. La sentenza n. 22593/2025 della Cassazione penale ha confermato che il tentativo è punito e che l’elemento soggettivo può essere dedotto da circostanze oggettive .
- Corrispettivi telematici – Gli importi da trasmettere devono includere anche le vendite documentate da fattura elettronica e devono essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo . Se l’Agenzia contesta omissioni o ritardi, è possibile ridurre la sanzione applicando l’istituto del ravvedimento operoso. Occorre dimostrare che l’omissione è avvenuta per errore meritevole di scusabilità (problemi di trasmissione, sostituzione del registratore). La sanzione del 70 % è calcolata sull’IVA relativa all’operazione trasmessa in ritardo; in caso di ravvedimento entro il primo mese la sanzione è ridotta a un nono.
- Responsabilità del cessionario – Se l’Agenzia pretende imposte relative agli anni precedenti la cessione dell’impianto, il cessionario può eccepire il limite del valore dell’azienda e l’irrilevanza dei debiti non iscritti nei tre anni antecedenti . Se la cessione è avvenuta nell’ambito di una procedura concorsuale o di composizione della crisi, si applica l’esenzione prevista dal comma 7 .
3.3. Strumenti processuali e stragiudiziali
- Sospensione cautelare e tutela urgente – Presentando apposite istanze al giudice o all’Agenzia, è possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione se l’accertamento presenta vizi seri o se la riscossione arrecherebbe danno grave. La sospensione può riguardare sia l’esecuzione dell’atto sia l’efficacia dei provvedimenti cautelari (ipoteche, fermi).
- Transazione fiscale e definizione giudiziale – Nei processi tributari è possibile proporre la transazione fiscale (art. 182‑ter Legge fallimentare, ora art. 63 CCII) per ridurre imposte e sanzioni in caso di procedure concorsuali. In sede processuale si può chiedere la sospensione del giudizio per avviare trattative.
- Autotutela – L’art. 7‑bis Statuto prevede l’annullabilità degli atti per violazione di legge. L’amministrazione può annullare d’ufficio gli atti illegittimi; il contribuente può presentare istanza in ogni momento, anche se l’atto è definitivo.
3.4. Strumenti alternativi e di risoluzione dei debiti
I distributori di carburante che non riescono a sostenere il debito fiscale possono accedere a diversi strumenti di definizione o ristrutturazione.
3.4.1. Definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies)
La legge 197/2022 (art. 1, commi 231 e 232) ha riaperto i termini della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022, nota come rottamazione quater. Gli importi da pagare sono la somma del capitale e delle spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Il versamento può avvenire in un massimo di 18 rate in cinque anni.
- Scadenze 2025 – La decima rata della rottamazione quater scadeva il 30 novembre 2025, ma, cadendo di domenica, la scadenza è slittata al 9 dicembre 2025 grazie al termine di tolleranza di cinque giorni . Chi non paga entro tale data decade dai benefici: ripartono i pignoramenti e non si può accedere alla rottamazione quinquies .
- Versamento – Il pagamento può essere effettuato online sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, presso banche, poste, tabaccai o sportelli. È necessario utilizzare i modelli forniti dall’Agente e generati al momento della domanda .
- Decadenza e effetti – L’omesso pagamento comporta la ripresa delle azioni esecutive e l’iscrizione di sanzioni e interessi precedentemente stralciati; vengono revocati eventuali DURC ottenuti . È comunque possibile chiedere una rateizzazione ordinaria dei carichi non pagati .
- Rottamazione quinquies – Nella legge di bilancio 2026 è allo studio la rottamazione quinquies, che potrebbe permettere a chi è in regola con la quater di passare a un piano più lungo. Al momento (dicembre 2025) le regole non sono definitive .
3.4.2. Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore
Per le persone fisiche e per gli imprenditori sotto soglia (micro-imprese, ditte individuali) esistono strumenti di composizione della crisi previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Consente al consumatore, inteso come persona fisica non professionista, di proporre ai creditori un piano di rimborso proporzionato al reddito e al patrimonio, con possibile falcidia dei debiti. Il correttivo d.lgs. 136/2024 ha chiarito che il consumatore può accedervi solo per debiti contratti per fini estranei all’attività imprenditoriale; l’inclusione di debiti di natura non consumeristica rende il piano inammissibile . La Cassazione ha escluso che il socio fideiussore di una società possa qualificarsi consumatore per il debito garantito .
- Concordato minore – È rivolto a imprenditori non fallibili e a professionisti; consente di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione. Spesso è usato congiuntamente alla transazione fiscale per ridurre il carico tributario. Nel biennio 2024–2025 la Cassazione ha affermato che i creditori privilegiati non possono essere sacrificati oltre il limite di ciò che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale; bisogna quindi predisporre un piano che garantisca il rispetto di tali valori .
- Liquidazione controllata dei beni – Quando il debitore non dispone di redditi per un piano, può ricorrere alla liquidazione controllata, nella quale i beni vengono liquidati per soddisfare i creditori e, dopo tre anni, viene concessa l’esdebitazione.
- Esdebitazione del sovraindebitato – La legge prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione se, nonostante la liquidazione, i debiti non siano stati integralmente soddisfatti. Il consumatore deve essere meritevole (niente dolo o colpa grave). Una volta esdebitato non può accedere di nuovo alla procedura nei cinque anni successivi .
3.4.3. Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e potenziata dal d.lgs. 136/2024, è uno strumento innovativo per le aziende, compresi i gestori di impianti di carburante, che si trovano in uno stato di crisi o anche solo in squilibrio finanziario. Prevede:
- Nomina di un esperto negoziatore su istanza dell’imprenditore, scelto dagli elenchi tenuti dalla Camera di commercio.
- Misure protettive che impediscono ai creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, di iniziare o proseguire azioni esecutive, ipoteche o sequestri.
- Possibilità di transazioni fiscali e accordi con l’Agente della riscossione per ridurre o rateizzare le imposte e le sanzioni .
- Esclusione dalle procedure concorsuali: la composizione è volontaria e non comporta lo spossessamento, consentendo al gestore di continuare l’attività sotto la guida dell’esperto.
L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, assiste gli imprenditori nel predisporre il piano di risanamento, nel negoziare con i creditori e nel presentare al tribunale la richiesta di misure protettive. Il correttivo ter del 2024 ha ampliato l’accesso alla procedura e introdotto la possibilità di estenderla ai debiti tributari mediante transazioni con l’Agenzia .
3.5. Errori comuni da evitare
- Ignorare la comunicazione preliminare – Molti contribuenti sottovalutano lo schema di avviso, pensando che l’Ufficio emetterà comunque l’atto definitivo. Invece, presentare osservazioni ben documentate spesso porta a un annullamento o a una riduzione della pretesa. Ignorare la bozza equivale a perdere un’opportunità di difesa.
- Non verificare i fornitori – In presenza di prezzi particolarmente competitivi, i distributori talvolta si affidano a fornitori poco trasparenti. Una semplice visura camerale o la verifica della partita IVA può evitare di restare coinvolti in frodi carosello. Ricordiamo che l’onere della prova dell’elemento soggettivo grava sull’Agenzia , ma l’operatore deve dimostrare di aver agito con diligencia.
- Mancata conservazione dei documenti – È fondamentale conservare per almeno dieci anni le fatture elettroniche, i rapporti di misurazione, i registri carico/scarico e i file xml dei corrispettivi telematici. In assenza di documentazione, l’Agenzia procede con accertamento induttivo e presunzioni gravi.
- Tardiva adesione o ricorso – Molti contribuenti si rivolgono a un professionista solo dopo la notifica della cartella; a quel punto è più difficile annullare l’atto. È essenziale rispettare i termini di 60 o 30 giorni per aderire o impugnare.
- Confusione fra definizione agevolata e rateizzazione – La rottamazione quater non consente il pagamento parziale delle rate: se si perde una scadenza, si decade. Le rate ordinarie dell’agente della riscossione sono invece rateizzabili ma non prevedono lo stralcio di interessi e sanzioni. Bisogna valutare con un esperto quale soluzione sia più adatta.
4. Tabelle riassuntive
4.1. Termini e scadenze principali
| Adempimento/atto | Termine ordinario | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Notifica avviso di accertamento per imposte sui redditi | 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione (7° se omessa) | art. 43 DPR 600/73 |
| Notifica avviso di accertamento IVA | 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione (7° se omessa) | art. 57 DPR 633/72 |
| Contraddittorio preventivo | 60 giorni per presentare osservazioni; proroga della decadenza a 120 giorni | art. 6‑bis Statuto |
| Istanza di accertamento con adesione (dopo bozza) | 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto | D.Lgs. 13/2024 |
| Istanza di accertamento con adesione (dopo avviso) | 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento | D.Lgs. 13/2024 |
| Presentazione ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’atto (30 per atti di riscossione) | D.Lgs. 546/1992 |
| Trasmissione telematica dei corrispettivi carburante | Entro l’ultimo giorno del mese successivo (mensile) o trimestre successivo | Provv. AdE/ADM; art. 2 D.Lgs. 127/2015 |
| Definizione agevolata – scadenza rata 2025 | 9 dicembre 2025 (tolleranza dopo il 30 novembre) | Informazione Fiscale |
4.2. Sanzioni e benefici
| Violazione | Sanzione (prima della riforma) | Note |
|---|---|---|
| Omessa/errata trasmissione corrispettivi carburante | 70 % dell’IVA relativa, minimo 300 € per invio; tetto 1.000 €/trimestre; 100 € per invio senza dati | Possibile ravvedimento con riduzione fino a 1/9 |
| Irregolarità nei registri e mancata contabilizzazione | Applicazione di IVA e accise sulla presunta cessione, con sanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta; confisca del prodotto | Calo fisiologico e perizia possono giustificare la differenza |
| Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa (art. 40 TUA) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa dal doppio al decuplo dell’imposta ; aumentata se > 10.000 kg di prodotto | Il tentativo è punito; il sequestro del distributore può essere richiesto |
| Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti | Indetraibilità dell’IVA; recupero imposta e sanzione dal 90 % al 180 % (o 200 %) dell’imposta; possibile reato penale (art. 2 D.Lgs. 74/2000) | Si difende dimostrando la buona fede e la diligenza |
| Responsabilità del cessionario d’azienda | Responsabilità solidale nei limiti del valore dell’azienda per i debiti dell’anno di cessione e due precedenti ; responsabilità illimitata se la cessione è fraudolenta | Conviene fare due diligence prima della cessione |
| Decadenza rottamazione quater | Decadenza dal beneficio: ripresa di pignoramenti, fermi, ipoteche; non accesso alla rottamazione quinquies | È possibile chiedere rateizzazione ordinaria |
5. Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è un avviso di accertamento fiscale per un distributore di carburante?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane contesta irregolarità fiscali (IVA, accise, imposte sui redditi) rilevate a seguito di controlli. L’avviso indica le maggiori imposte dovute, le sanzioni e gli interessi e costituisce un titolo esecutivo se non impugnato. - Cosa succede se ricevo un processo verbale di constatazione?
Il processo verbale di constatazione (PVC) contiene le violazioni riscontrate durante l’ispezione. Dopo la riforma, l’ufficio deve notificare uno schema di atto e attendere almeno 60 giorni per ricevere le osservazioni del contribuente . - Quanto tempo ho per presentare le osservazioni?
Lo schema di atto deve concedere un termine non inferiore a 60 giorni; se l’Amministrazione notifica l’atto prima del termine, esso è annullabile . - Posso definire l’accertamento senza ricorrere?
Sì, tramite accertamento con adesione. Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso si può presentare istanza . In tal caso si ottiene una riduzione delle sanzioni e la rateizzazione. - Che cos’è il concordato preventivo biennale?
È un accordo biennale con l’Agenzia per chi applica gli ISA, che stabilisce anticipatamente il reddito e l’IVA da versare. Serve a evitare futuri accertamenti e ad ottenere certezza fiscale. - Cosa prevede il principio del contraddittorio?
Prevede che l’Amministrazione debba avvertire il contribuente prima di emettere l’atto, inviando una bozza e concedendo 60 giorni per controdeduzioni . Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati o in presenza di pericolo per la riscossione. - Se l’avviso non contiene l’invito ad aderire cosa succede?
Dopo il d.lgs. 13/2024 l’invito a presentare istanza di adesione deve essere contenuto nell’avviso . La mancanza può determinare nullità dell’atto per violazione di legge. - È vero che le sanzioni sulle corrispettive telematiche sono del 90 %?
No. Dopo la riforma, la sanzione per omissione/errore è il 70 % dell’IVA relativa, con minimo 300 € per invio . Il 90 % si applicava prima della modifica. - Se compro un impianto carburante rispondo dei debiti del cedente?
Sì, nei limiti del valore dell’azienda e per i debiti dell’anno di cessione e dei due precedenti . La responsabilità diventa illimitata se la cessione è fraudolenta . - Come calcolare i cali fisiologici?
I cali variano in base al prodotto e alle condizioni climatiche. Esistono tabelle e percentuali approvate dall’Agenzia. È opportuno rivolgersi a un perito per dimostrare che la differenza rientra in tali limiti. - Cosa comporta la riforma delle sanzioni del 2024?
Il d.lgs. 87/2024 e il d.lgs. 173/2024 prevedono un testo unico delle sanzioni che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 . Fino al 2025 restano applicabili i d.lgs. 471/97 e 472/97, ma dal 2026 cambieranno i riferimenti normativi. - Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quater?
Si decade dai benefici: le somme versate sono considerate acconto e tornano applicabili sanzioni e interessi; riprendono pignoramenti e non si può accedere alla rottamazione quinquies . - Posso ancora rateizzare se decado dalla rottamazione?
Sì, è possibile chiedere una rateizzazione ordinaria all’Agente della riscossione, ma si perdono gli sconti e occorre pagare interessi e sanzioni . - Cos’è la composizione negoziata e quando conviene?
È una procedura volontaria che consente all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore; offre misure protettive e la possibilità di transazioni fiscali . È utile quando il debito è elevato e si vuole salvare l’azienda senza ricorrere al fallimento. - Che differenza c’è fra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e consente la falcidia dei debiti consumeristici; il concordato minore riguarda imprenditori e professionisti e richiede l’approvazione dei creditori. Entrambi sono regolati dal CCII e possono prevedere l’esdebitazione dopo la liquidazione. - Il giudice può ridurre le sanzioni?
Nei contenziosi tributari il giudice può applicare l’istituto della continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/97) riducendo le sanzioni in caso di violazioni plurime. Può anche disapplicare sanzioni sproporzionate per violazione del principio di proporzionalità. - Si può sospendere un pignoramento avviato dall’Agente della riscossione?
Sì, chiedendo la sospensione alla Corte di giustizia tributaria o presentando istanza di sospensione all’agente della riscossione per motivi di errore o sussistenza di definizione agevolata. Nel contesto della composizione negoziata o della transazione fiscale si possono ottenere misure protettive. - Cosa sono i corrispettivi al lordo delle fatture?
Dal 2018 i distributori devono trasmettere al Fisco i corrispettivi giornalieri al lordo delle fatture emesse; ciò significa che anche le somme fatturate devono essere incluse nel totale comunicato, per consentire confronti con le accise . - Le pompe bianche sono soggette agli stessi adempimenti?
Sì, tutti gli impianti stradali di benzina e gasolio sono obbligati alla fatturazione elettronica, alla tenuta dei registri, alla trasmissione telematica dei corrispettivi e al rispetto delle accise. Il mancato rispetto comporta accertamenti e sanzioni. - Cosa succede se l’avviso di accertamento riguarda un impianto classificato come immobile?
L’ordinanza Cassazione 29332/2025 ha stabilito che l’impianto di distribuzione e le sue attrezzature sono considerati beni immobili ai fini dell’imposta di registro, anche se smontabili . Pertanto, nel caso di cessione, l’imposta deve essere calcolata sull’intero compendio; la decisione può incidere anche su eventuali accertamenti in materia di imposta di registro.
6. Simulazioni pratiche
6.1. Calcolo della sanzione per omessa trasmissione telematica dei corrispettivi
Supponiamo che un impianto carburanti, soggetto a liquidazione mensile IVA, ometta di trasmettere i corrispettivi per il mese di settembre 2025, in cui ha incassato 50.000 euro di benzina e 20.000 euro di gasolio, con IVA al 22 % (su parte del margine). L’IVA relativa ai corrispettivi omessi è pari a 15.400 euro. La sanzione del 70 % prevista dall’art. 6 comma 2‑bis D.Lgs. 471/97 è calcolata sull’IVA e quindi ammonta a:
- 70 % x 15.400 € = 10.780 €, con minimo 300 €.
L’impianto riceve un avviso per tale importo, oltre al recupero dell’IVA non versata. Se, entro il primo mese dalla scadenza, presenta una trasmissione integrativa e si avvale del ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta a 1/9:
- 10.780 € ÷ 9 ≈ 1.198 €.
A ciò vanno aggiunti interessi legali calcolati dal giorno in cui la trasmissione avrebbe dovuto essere inviata sino al ravvedimento.
6.2. Esempio di definizione con adesione
Un distributore riceve un avviso di accertamento per il 2022 con le seguenti riprese:
- IVA non dichiarata: 40.000 €;
- Accisa non versata: 20.000 €;
- Sanzioni: 30.000 €.
Il contribuente contesta i cali di carburante e dimostra che parte delle differenze è fisiologica. In contraddittorio l’Ufficio riconosce una riduzione dell’imposta da 60.000 a 40.000 €, con sanzioni ridotte a un terzo. La definizione con adesione comporta:
- Imposte dovute: 40.000 € (IVA e accise);
- Sanzioni ridotte a 10.000 € (un terzo di 30.000 €);
- Interessi legali (2.000 €).
Totale da versare: 52.000 €, rateizzabili in 8 rate trimestrali da 6.500 € ciascuna. L’adesione evita l’applicazione della sanzione penale per evasione d’imposta e preclude la riscossione coattiva.
6.3. Piano del consumatore con esdebitazione
Una persona fisica è ex gestore di impianto carburanti e, a seguito di fallimento, si ritrova con debiti tributari per 200.000 €, tra cui accertamenti IVA e accise e cartelle esattoriali. Non svolge più attività imprenditoriale e percepisce uno stipendio netto di 1.800 € al mese. Dopo la chiusura della ditta, può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta al giudice un piano quinquennale che prevede:
- Versamento del 25 % dell’ammontare complessivo in 60 rate da 833 € (pari al quinto dello stipendio);
- Stralcio del restante 75 % dei debiti;
- Esdebitazione al termine della procedura.
Il Tribunale omologa il piano perché il debitore è meritevole e non ha contratto i debiti con dolo. Trascorsi i cinque anni e versato il 25 %, ottiene l’esdebitazione residua.
6.4. Composizione negoziata per un impianto con debiti multimilionari
Una società che gestisce tre stazioni di servizio ha debiti fiscali e bancari per 3 milioni di euro. Il fatturato è in calo per la concorrenza delle pompe bianche. Invece di attendere gli avvisi di accertamento, decide di avviare la composizione negoziata. Viene nominato l’esperto negoziatore (Avv. Monardo). La procedura consente di ottenere:
- Misure protettive: sospensione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie per 120 giorni, prorogabili;
- Accordo con l’Agenzia delle Entrate: l’imposta e le sanzioni vengono ridotte del 40 % con un piano di pagamento in 10 anni;
- Accordo con le banche: prolungamento delle scadenze dei mutui e riduzione del tasso.
Dopo sei mesi la società conclude un accordo di ristrutturazione che consente di salvare l’azienda e i 15 posti di lavoro, evitando il fallimento.
7. Conclusione
Gli accertamenti fiscali nei confronti dei distributori di carburante presentano un elevato grado di complessità perché coinvolgono imposte indirette (IVA e accise), adempimenti telematici, normative doganali e, talvolta, profili penali. La recente riforma fiscale ha rafforzato i diritti del contribuente con l’introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio e la revisione delle sanzioni; al tempo stesso, l’Amministrazione dispone di strumenti sempre più sofisticati di controllo incrociato e non esita a contestare forniture sospette o cali di carburante. Per questo è fondamentale agire tempestivamente.
Le principali difese passano attraverso la verifica della regolarità procedurale (contraddittorio, motivazione, termini di decadenza), la raccolta scrupolosa di prove (registri, contabilità, perizie), la dimostrazione della buona fede e della diligenza nell’approvvigionamento e il ricorso a strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione. In caso di debiti rilevanti, è possibile accedere alla definizione agevolata (rottamazione) o, più radicalmente, a procedure di ristrutturazione dei debiti e composizione negoziata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono specializzati in diritto tributario, bancario e crisi d’impresa. In qualità di avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di assisterti in ogni fase: dall’analisi dell’avviso alla redazione delle osservazioni, dalla negoziazione con l’Agenzia al ricorso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, fino all’elaborazione di piani di rientro o alla proposizione di procedure di composizione negoziata e piani del consumatore.
Non aspettare che il problema si aggravi. Se hai ricevuto un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti esamineranno la tua situazione e ti proporranno le soluzioni più efficaci per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e cartelle, difendendoti con competenza e tempestività.