Introduzione
Gli accertamenti fiscali nei confronti di negozi di sigarette elettroniche sono in forte aumento. L’espansione del mercato del vaping ha attirato l’attenzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dell’Agenzia delle Entrate, impegnate a contrastare fenomeni evasivi legati a imposta di consumo, IVA e altre imposte. Le sanzioni possono essere molto onerose: chi non si difende tempestivamente rischia pignoramenti, ipoteche e perfino denunce penali per contrabbando di prodotti liquidi da inalazione. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e le strategie per neutralizzare o ridurre la pretesa tributaria.
Nel presente articolo verranno spiegati in dettaglio:
- Il quadro normativo e le ultime modifiche legislative: le leggi e i decreti che disciplinano l’imposta di consumo sui liquidi da inalazione, gli obblighi di autorizzazione per la vendita e le procedure di accertamento. Saranno analizzate le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e le pronunce della Corte Costituzionale che riguardano i negozi di sigarette elettroniche.
- Cosa succede dopo la notifica di un avviso di accertamento: dalle ispezioni in negozio alla redazione del verbale e all’avviso, con i termini per presentare controdeduzioni e ricorsi.
- Difese legali e strumenti alternativi: come contestare l’atto (inesistenza del contraddittorio, errori formali, imposta calcolata male), sospenderne gli effetti, aderire a forme agevolate di definizione o elaborare piani di rientro.
- Soluzioni di composizione della crisi e sovraindebitamento: procedure come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata che consentono di bloccare le azioni esecutive e ridurre il carico debitorio.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, opera nel diritto bancario e tributario da oltre vent’anni. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti dislocati sull’intero territorio nazionale, specializzati in contenzioso fiscale, diritto bancario e procedure concorsuali. Tra le sue qualifiche figurano:
- Cassazionista iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consulente per concordati preventivi biennali e per la riforma fiscale 2023–2025.
L’Avv. Monardo e il suo team offrono assistenza completa per negozi di sigarette elettroniche: analisi tecnica degli atti, elaborazione di ricorsi e sospensioni, trattative con l’amministrazione, piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. Sono in grado di bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e cartelle esattoriali in tempi rapidi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Imposta di consumo sui liquidi da inalazione: art. 62‑quater TUA
L’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione (PLI) è disciplinata dall’articolo 62‑quater del Testo Unico Accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504). Le modifiche introdotte con il D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141, entrate in vigore dal 1 gennaio 2025, prevedono che:
- I liquidi contenenti nicotina sono tassati al 16 % del prezzo medio ponderato delle sigarette dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 e al 17 % dal 2026 .
- I liquidi senza nicotina sono tassati all’11 % del prezzo medio ponderato delle sigarette dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 e al 12 % dal 2026 .
- La tassa si calcola con un rapporto di equivalenza: 1 ml di liquido equivale a 5,63 sigarette tradizionali (determinazione ADM 83685/RU del 18 marzo 2021). Questa equivalenza si applica sia al calcolo della tassa sia alle sanzioni penali per contrabbando .
- I produttori o i fornitori devono dichiarare l’inizio dell’attività all’ADM, depositare una cauzione pari al 10 % dell’imposta calcolata sulle scorte e trasmettere campioni dei prodotti .
- La commercializzazione richiede autorizzazione preventiva dell’ADM: il soggetto deve possedere i requisiti per gestire un deposito fiscale, garantire la tracciabilità e mantenere registri aggiornati .
- La vendita al dettaglio dei liquidi da inalazione è riservata alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) e ai negozi di vicinato autorizzati, nonché a farmacie e parafarmacie. Le piccole attività (“patentini”) possono vendere solo i prodotti per i quali sono autorizzati .
- È vietata la vendita online di liquidi contenenti nicotina a consumatori finali; i prodotti senza nicotina possono essere venduti online solo da soggetti autorizzati .
La norma prevede inoltre un sistema sanzionatorio specifico: per offerta, vendita o detenzione di liquidi non dichiarati si applicano le sanzioni previste per la circolazione di tabacchi lavorati, con confisca delle merci e multe proporzionate al valore del prodotto .
1.2 Determinazione ADM 261576/RU (7 maggio 2024): aromi e nicotine pouches
L’ADM ha esteso l’oggetto delle autorizzazioni ai PLI per includere aromi e nicotine pouches (bustine di nicotina). La determinazione n. 261576/RU del 7 maggio 2024 stabilisce che:
- I patentini, già autorizzati ai sensi dell’art. 62‑quater, possono vendere prodotti liquidi da inalazione e aromi solo previa autorizzazione dell’ADM .
- Per rifornirsi, il patentino deve rivolgersi alla rivendita di aggregazione (il tabaccaio di riferimento) e compilare il modello U88PAT‑PLI/AROMI/NICOTINE in duplice copia per garantire la tracciabilità .
- Sono stati modificati i modelli e la disciplina precedente (determinazione 24 ottobre 2022) per includere aromi e nicotine pouches, con indicazione esplicita che la rivendita deve praticare un prezzo non superiore a quello usuale .
Questi provvedimenti allargano la platea dei prodotti da controllare e impongono ai negozianti ulteriori adempimenti burocratici.
1.3 Sentenze penali: contrabbando e equivalenza liquidi/sigarette
Una sentenza fondamentale è la Cassazione penale n. 3467 del 28 gennaio 2020, che ha confermato la natura penale dei reati di contrabbando per liquidi da inalazione. La Corte ha stabilito che il rapporto di equivalenza tra ml di liquido e sigarette, definito dall’ADM, vale non solo per determinare l’imposta di consumo ma anche per configurare il reato di contrabbando . Pertanto, l’importazione o la vendita di PLI senza le dovute contrassegni e autorizzazioni può comportare:
- Sequestro dei prodotti e denuncia penale ex art. 291‑bis del D.P.R. 43/1973;
- Applicazione delle sanzioni previste per il contrabbando dei tabacchi, in base all’equivalenza 1 ml = 5,63 sigarette ;
- Possibile condanna anche in assenza di una legge penale specifica, poiché l’art. 62‑quater rinvia alle determinazioni ADM che completano il precetto .
Questo precedente dimostra che la gestione irregolare di liquidi da svapo può avere risvolti penali oltre che amministrativi.
1.4 IVA e imposta di consumo: sentenza 19243/2025 (Cassazione civile)
Nel 2025 la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento importantissimo per i venditori di liquidi da svapo. Con la sentenza n. 19243 del 13 luglio 2025, la Corte ha stabilito che l’imposta di consumo può entrare nella base imponibile IVA solo se è stata effettivamente addebitata al cliente. Nel caso esaminato, un’azienda vendeva liquidi da inalazione e aveva trasferito al cliente solo la parte di imposta relativa alla nicotina, senza includere l’imposta calcolata sull’intero volume. L’Agenzia delle Entrate aveva così contestato una base imponibile più alta. La Cassazione ha annullato l’accertamento affermando che:
- La base imponibile IVA comprende il corrispettivo effettivamente percepito dal venditore .
- Un’accisa (imposta di consumo) può essere compresa nella base imponibile solo se è trasferita al consumatore (“rivalsa”). Quando l’imposta resta a carico dell’impresa, non genera valore aggiunto e quindi non è soggetta a IVA .
- Le aziende devono conservare documentazione chiara per dimostrare l’eventuale mancata rivalsa .
Per i negozi di sigarette elettroniche ciò significa che è legittimo non applicare l’IVA sull’imposta di consumo non rivalsa: in contenzioso è una difesa efficace contro gli accertamenti errati.
1.5 Presunzioni e onere della prova: ordinanza 27118/2025
Sempre nel 2025 la Cassazione ha affrontato la questione dell’onere della prova quando la contabilità è inattendibile. Con l’ordinanza n. 27118 del 9 ottobre 2025, la Suprema Corte ha affermato che, se le scritture contabili sono incomplete o false, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire i ricavi con presunzioni semplici e invertire l’onere della prova. In particolare:
- Di fronte a contabilità inattendibili o con errori formali, l’Amministrazione può superare i dati dichiarati e ricostruire il reddito sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti .
- Quando il Fisco ha costruito un impianto indiziario coerente, l’onere di provare l’inesistenza di ricavi occulti passa al contribuente, che deve fornire documenti e spiegazioni concrete .
- La Cassazione sottolinea che la contabilità imprecisa può comportare un’inversione dell’onere della prova, mettendo l’imprenditore in posizione di svantaggio .
Per i titolari di negozi di sigarette elettroniche ciò implica che la tenuta ordinata delle registrazioni fiscali (registro acquisti, registro corrispettivi, conservazione delle fatture) è essenziale per evitare accertamenti induttivi basati su presunzioni.
1.6 Ispezioni e verbale di accertamento: art. 52 DPR 633/1972
Le ispezioni fiscali nei locali dell’azienda sono regolate dall’art. 52 del DPR 633/1972. I punti più rilevanti sono:
- I funzionari dell’amministrazione finanziaria possono accedere ai locali destinati all’esercizio dell’attività per esaminare libri, registri e documenti, ma devono essere muniti di autorizzazione che indichi lo scopo dell’accesso .
- Se i locali hanno anche funzione abitativa, è necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria .
- L’accesso avviene in presenza del titolare o di un suo delegato; al termine viene redatto un processo verbale, che deve essere firmato dai verbalizzanti e dall’interessato. Al contribuente spetta una copia del verbale .
- I documenti che il contribuente rifiuta di esibire non possono essere utilizzati a suo favore; la sequestrabilità dei documenti è limitata ai casi in cui non sia possibile trascrivere gli elementi nel verbale .
Queste garanzie sono fondamentali per verificare la legittimità dell’accertamento: eventuali irregolarità (mancanza di autorizzazione, verbale incompleto) possono essere cause di nullità dell’atto.
1.7 Il contraddittorio preventivo: art. 6‑bis Statuto del contribuente e D.Lgs. 81/2025
L’art. 6‑bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, ha generalizzato il principio del contraddittorio. La norma prevede che:
- Tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed efficace con il contribuente, salvo eccezioni per i controlli automatizzati .
- La comunicazione del progetto di atto deve concedere almeno 60 giorni al contribuente per presentare osservazioni e documenti .
- L’amministrazione è tenuta a motivare l’atto finale anche in relazione alle osservazioni del contribuente .
Il D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, nel quadro della riforma fiscale, ribadisce l’obbligo di applicare in via generalizzata il contraddittorio, a pena di nullità, prevedendo una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità di controllo e garantendo un termine non inferiore a 60 giorni . L’obiettivo è assicurare la partecipazione del contribuente al procedimento e limitare le presunzioni arbitrarie.
1.8 Rottamazione e definizione agevolata (rottamazione quater)
La legge di bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione quater (art. 1, commi 231–252, L. 197/2022) per definire in via agevolata le cartelle affidate all’agente della riscossione. La riapertura dei termini con la legge 15/2023 ha consentito ai contribuenti di dilazionare i pagamenti in 18 rate. Secondo gli aggiornamenti di dicembre 2025:
- La decima rata della rottamazione quater deve essere pagata entro il 9 dicembre 2025 (con 5 giorni di tolleranza); in caso di omesso o insufficiente pagamento si decade dal beneficio .
- Il pagamento può avvenire online o agli sportelli, utilizzando i bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione .
Ricorrere alla definizione agevolata può essere utile per liquidare velocemente cartelle esattoriali relative a vecchi debiti, incluse imposte di consumo e IVA.
1.9 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
Per le imprese di piccole dimensioni e per gli imprenditori individuali che non possono accedere al fallimento, la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (detta legge “Salva Suicidi”) offre strumenti per ristrutturare o cancellare i debiti. Gli interventi successivi e l’inserimento nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) hanno portato a tre procedure principali:
- Accordo di ristrutturazione con i creditori: un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti, con il consenso della maggioranza dei creditori. L’apertura della procedura sospende le azioni esecutive.
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche (compresi piccoli imprenditori non fallibili). Il debitore propone un piano di rimborso basato sulla sua capacità economica; una volta omologato, consente la falcidia dei debiti e l’esdebitazione finale. La norma permette di sospendere pignoramenti, ipoteche e altri atti esecutivi .
- Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine, i debiti residui vengono cancellati.
La Legge 3/2012 consente anche la esdebitazione del debitore incapiente, introdotta nel 2021, che prevede il “perdono” totale dei debiti per chi dimostra di non avere alcuna capacità di rimborso. Tali strumenti possono essere decisivi quando l’imposta di consumo e le sanzioni generano un debito insostenibile.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o l’ADM per l’imposta di consumo) comunica al contribuente le maggiori imposte dovute. Nel caso dei negozi di sigarette elettroniche, l’accertamento può riguardare:
- Imposta di consumo sui liquidi non dichiarati o non contrassegnati;
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata su una base imponibile errata;
- Imposte dirette (IRPEF/IRAP) in caso di contabilità inattendibile o ricavi in nero;
- Sanzioni penali per contrabbando (art. 291‑bis DPR 43/1973), se vengono sequestrati liquidi clandestini.
Di seguito i passaggi da conoscere:
2.1 Accesso e ispezione dei locali
- Autorizzazione e notifica: i funzionari dell’ADM o della Guardia di Finanza si presentano presso il negozio con un ordine di servizio o autorizzazione che descrive l’oggetto della verifica. Devono esibire il tesserino e consegnare copia dell’autorizzazione .
- Presenza del titolare o delegato: l’accesso avviene in presenza del titolare o di un suo rappresentante. Se il negozio è annesso a un’abitazione, occorre il permesso del pubblico ministero .
- Esibizione di documenti: i verificatori possono richiedere documenti contabili (registri, fatture, tabulati), catalogare i prodotti in vendita e prelevare campioni di liquidi da inviare all’ADM per analisi.
- Redazione del verbale: al termine dell’ispezione viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) contenente i rilievi riscontrati. Il verbale deve essere firmato dai funzionari e dal titolare, che può aggiungere note o osservazioni .
- Consegna del verbale: una copia del PVC è consegnata immediatamente al contribuente, che potrà presentare controdeduzioni entro i termini.
2.2 Contraddittorio e invio della lettera di contestazione
- Comunicazione dei rilievi: dopo l’ispezione, l’ufficio invia al contribuente una lettera di contestazione o un invito al contraddittorio, contenente la quantificazione delle imposte e delle sanzioni. La lettera è il progetto di avviso di accertamento.
- Termine di 60 giorni: ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni, documenti e memorie difensive . Il D.Lgs. 81/2025 conferma che la mancata osservanza di questo termine comporta la nullità dell’atto .
- Esame delle osservazioni: l’ufficio deve motivare la risposta alle osservazioni, indicando se accoglie o respinge le deduzioni del contribuente.
2.3 Emissione dell’avviso di accertamento
- Notifica: trascorso il termine del contraddittorio, l’ufficio emette l’avviso di accertamento. La notifica può avvenire via PEC o per posta; la Corte di Cassazione ha confermato che la copia cartacea di un atto originariamente firmato digitalmente è valida se conforme all’originale .
- Contenuto: l’avviso deve indicare:
- i motivi della pretesa;
- i periodi d’imposta contestati;
- le aliquote applicate e i calcoli;
- il termine per ricorrere (di norma 60 giorni dalla notifica per impugnare presso la Corte di Giustizia Tributaria). In assenza di contraddittorio, l’atto può essere nullo.
- Rateizzazione e definizione agevolata: insieme all’avviso, l’ufficio può inviare le istruzioni per il ravvedimento operoso o l’accertamento con adesione, consentendo al contribuente di definire la lite pagando sanzioni ridotte.
2.4 Presentazione del ricorso o adesione
Dopo la notifica, il negoziante può scegliere diverse opzioni:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): permette di definire il debito mediante accordo con l’ufficio, pagando le imposte dovute più sanzioni ridotte a un terzo del minimo. L’istanza di adesione sospende i termini per il ricorso. Si può pagare in un’unica soluzione o in rate fino a 8 trimestri, con interessi legali.
- Istanza di autotutela: richiesta all’ufficio affinché annulli o modifichi l’atto per evidenti errori di calcolo o di persona. L’autotutela non sospende i termini per ricorrere, ma può evitare il contenzioso.
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente presenta ricorso indicando i motivi (vizi formali, mancanza di contraddittorio, errata applicazione dell’imposta di consumo, ecc.). Il giudice può sospendere l’esecutività dell’atto su istanza del contribuente.
- Rottamazione/Definizione agevolata: se rientra tra i carichi affidati alla riscossione, il debito può essere estinto aderendo a una rottamazione (es. rottamazione quater), con pagamento dell’imposta senza sanzioni e interessi di mora .
3. Difese e strategie legali
Gli strumenti di difesa variano a seconda del tipo di imposta e delle circostanze del caso. Di seguito le principali strategie per i negozi di sigarette elettroniche.
3.1 Contestare l’imposta di consumo
- Verifica dell’autorizzazione e della cauzione: l’imposta si applica solo ai soggetti regolarmente autorizzati. Se l’ufficio contesta la mancata dichiarazione di liquidi, è necessario verificare se l’autorizzazione ADM è stata richiesta e se la cauzione è stata correttamente determinata. Omessa autorizzazione può costituire violazione formale ma non sempre comporta imposta evasa.
- Classificazione dei prodotti: l’art. 62‑quater distingue tra liquidi contenenti nicotina e privi di nicotina, con aliquote differenti. È indispensabile verificare la composizione del liquido per contestare la classificazione dell’Ufficio (ad esempio se il prodotto è un aroma senza nicotina e non soggetto a imposta). Le determinazioni ADM e i campioni analizzati sono fondamentali.
- Quantificazione della base imponibile: controllare il calcolo della tassa secondo il rapporto di equivalenza (1 ml = 5,63 sigarette) e l’aliquota vigente nel periodo di imposta. Errori nell’applicazione delle aliquote o nella quantità di liquido possono ridurre notevolmente il debito.
- Prescrizione e decadenza: l’imposta di consumo si prescrive in cinque anni. Se l’avviso arriva oltre questo termine, si può eccepire la prescrizione. Occorre considerare eventuali atti interruttivi (PVC, inviti al contraddittorio).
- Nullità per violazione del contraddittorio: se l’Ufficio non ha rispettato il termine di 60 giorni né ha comunicato al contribuente l’esito del PVC, l’avviso può essere annullato per violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente . La prova di resistenza (cioè dimostrare quali argomentazioni avrebbero potuto essere presentate) è però necessaria per i tributi armonizzati (come l’IVA), secondo la giurisprudenza Cassazione .
- Irragionevolezza dell’imposta: in casi eccezionali si può eccepire la violazione dei principi costituzionali per imposte sproporzionate. La Corte Costituzionale n. 83/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un precedente regime (58,5 %) sui liquidi senza nicotina . Sebbene l’attuale imposta sia stata modulata, le questioni di legittimità possono riemergere su aliquote troppo elevate.
3.2 Difendersi dall’IVA e dai tributi diretti
- Dimostrare la mancanza di rivalsa: se l’imposta di consumo non è stata trasferita al consumatore, la Cassazione esclude l’inclusione nella base imponibile IVA . Occorre documentare i prezzi applicati, le fatture e i registri di cassa.
- Contrastare le presunzioni induttive: in caso di contabilità inattendibile, l’Ufficio può ricostruire i ricavi per presunzioni. Per evitare l’inversione dell’onere della prova, è essenziale mantenere una contabilità ordinata e fornire giustificativi puntuali (contratti di fornitura, ordini, pagamenti). L’ordinanza 27118/2025 ricorda che la minima incoerenza può aprire la strada ad accertamenti pesanti .
- Verificare la competenza dell’Ufficio: eventuali errori nell’individuazione dell’Ufficio impositore (ADM vs Agenzia delle Entrate) o nella delega di firma possono rendere nullo l’atto. È utile controllare che l’avviso sia firmato dal funzionario competente.
- Controllo della firma digitale: dopo la sentenza 16846/2024, la firma digitale sugli avvisi è legittima, ma la copia cartacea deve essere conforme all’originale . Qualsiasi discrepanza può essere contestata.
- Eccepire vizi di notifica: la notifica deve avvenire via PEC all’indirizzo del domicilio digitale del contribuente o, se non disponibile, per posta raccomandata. Errori nell’indirizzo PEC, nella raccomandata o nella relata possono causare l’annullamento.
3.3 Accertamento con adesione e mediazione tributaria
L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni ed evitare il contenzioso. La procedura prevede:
- Istanza di adesione: va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; sospende i termini per ricorrere.
- Incontro presso l’Ufficio: il contribuente (assistito dal professionista) discute con il funzionario le ragioni della pretesa. È possibile portare documenti e prospetti per dimostrare incongruenze.
- Redazione dell’atto di adesione: se le parti raggiungono un accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3 e l’imposta può essere rateizzata (fino a 8 rate trimestrali). Il pagamento integrale estingue il contenzioso.
Per avvisi inferiori a 50.000 €, alternativamente, può essere esperita la mediazione tributaria: si presenta un reclamo all’ufficio e si propone una mediazione. Se accolta, si forma un accordo con riduzione delle sanzioni. La mancata risposta dell’ufficio equivale a rigetto, consentendo il ricorso.
3.4 Strumenti di sospensione e rateizzazione
- Istanza di sospensione al giudice: nel ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto dimostrando il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (fondamento delle proprie ragioni).
- Rateizzazione in sede di riscossione: anche dopo l’iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione può concedere una dilazione fino a 72 rate mensili (8 anni) se il debitore dimostra temporanea difficoltà economica. Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
3.5 Soluzioni giudiziali e stragiudiziali
- Ricorso alle sezioni penali: qualora il negoziante sia indagato per contrabbando di liquidi, è possibile ottenere l’archiviazione dimostrando che i prodotti erano autorizzati, correttamente contrassegnati e importati con documenti validi. La difesa può basarsi sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
- Transazioni e piani di rientro: in alcuni casi è possibile proporre al Fisco un accordo transattivo giudiziale o stragiudiziale che preveda il pagamento parziale del debito in tempi concordati. Ciò richiede la valutazione dell’ente impositore e l’assistenza di professionisti.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate. Oltre alla rottamazione quater menzionata, è probabile che nel 2026 venga lanciata una rottamazione quinquies. Le caratteristiche comuni sono:
- Estinzione dei carichi affidati alla riscossione pagando solo imposte e interessi legali, con annullamento di sanzioni e interessi di mora. I carichi devono riguardare imposte iscritte entro una certa data.
- Pagamento rateale fino a 18 o 20 rate semestrali; decadenza in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
- Domanda telematica da presentare entro il termine previsto dalla legge; l’Agenzia delle Entrate Riscossione invia i bollettini.
Nel 2025 la rottamazione quater è stata particolarmente vantaggiosa per i negozi che avevano accumulato cartelle per l’imposta di consumo: molti hanno potuto azzerare sanzioni elevate e chiudere il debito con rate sostenibili.
4.2 Ravvedimento operoso e definizione agevolata degli avvisi bonari
Per errori dichiarativi minori (omessa o tardiva dichiarazione di PLI, errata aliquota IVA) si può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Consiste nel pagamento spontaneo dell’imposta dovuta con sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso (dal 1/10 dell’imposta se pagato entro 30 giorni, al 1/5 dell’imposta se oltre 1 anno). È applicabile anche alle imposte di consumo.
Gli avvisi bonari derivanti dal controllo automatico delle dichiarazioni possono essere definiti pagando l’imposta e sanzioni ridotte al 10 % entro 30 giorni. Dal 2025 gli avvisi bonari emessi per imposta di consumo sono rateizzabili e rientrano nel c.d. condono parziale per chi aderisce al concordato preventivo biennale.
4.3 Concordato preventivo biennale (CPB)
Introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e integrato dal D.Lgs. 81/2025, il concordato preventivo biennale consente al contribuente di concordare con l’Agenzia delle Entrate l’imponibile IRPEF e IRAP dei successivi due anni. Può rappresentare una soluzione per i negozi che vogliono evitare accertamenti: si basa su dati di settore e consente il pagamento di un’imposta predefinita, con riduzione dei controlli. L’adesione richiede l’accettazione delle proposte dell’Agenzia entro 30 giorni e il rispetto di determinati indicatori di affidabilità.
4.4 Procedure di sovraindebitamento: accordo, piano del consumatore e liquidazione
Come anticipato, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono una via d’uscita ai debitori non fallibili:
- Accordo di ristrutturazione: richiede l’approvazione del 60 % dei creditori. Il negoziante propone un pagamento rateale delle somme derivanti da imposta di consumo, IVA e altri debiti. Il giudice omologa l’accordo se verifica la fattibilità del piano.
- Piano del consumatore: non richiede l’assenso dei creditori. È sufficiente dimostrare la meritevolezza (ovvero di non aver creato il debito con colpa grave o frode). Il piano può prevedere una riduzione consistente dei debiti e l’esdebitazione finale. Tutte le procedure esecutive vengono sospese .
- Liquidazione controllata: il debitore cede il proprio patrimonio ai creditori. Gli utili derivanti dalla liquidazione vengono ripartiti secondo le regole concorsuali e i debiti residui vengono cancellati.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione di questi piani e nella loro omologazione.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel corso della nostra esperienza abbiamo riscontrato diversi errori che i titolari di negozi di sigarette elettroniche commettono quando ricevono un accertamento. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Ignorare le notifiche: non aprire le PEC o le raccomandate equivale a rinunciare ai propri diritti. I termini per presentare ricorso decorrono dalla prima notifica valida.
- Non richiedere assistenza specialistica: affrontare da soli un accertamento complesso può comportare errori nella gestione del contraddittorio o nella scelta della strategia. Rivolgersi a un professionista (avvocato tributarista e commercialista) consente di valutare tutte le opzioni.
- Tenuta contabile approssimativa: registrare a mano i corrispettivi o affidarsi a fogli Excel non conformi rende facile l’accertamento induttivo. È fondamentale utilizzare software certificati, conservare fatture e documenti di trasporto e aggiornare il registro dei liquidi da inalazione.
- Sottovalutare l’imposta di consumo: spesso i negozianti considerano la tassa sui liquidi come un costo secondario e non comunicano correttamente le quantità. Il mancato deposito dei campioni o la mancata dichiarazione all’ADM possono generare sanzioni pesanti.
- Omettere il contrassegno e i warning: le confezioni di liquidi devono riportare contrassegni fiscali e avvertenze in italiano. La mancanza dei contrassegni comporta presunzione di evasione e rischio di sequestro.
- Confondere prodotti e classificazioni: vendere aromi o nicotine pouches senza aggiornare l’autorizzazione ADM è una violazione. È necessario verificare che il patentino sia esteso a questi prodotti .
- Non aderire alle definizioni agevolate: molti imprenditori credono che aderire alla rottamazione equivalga ad ammettere la colpa. In realtà permette di eliminare sanzioni e bloccare azioni esecutive. È bene considerare questa opzione.
- Rinunciare alla prova di resistenza: nei tributi armonizzati, la Cassazione richiede di dimostrare che, se il contraddittorio fosse stato attivato, avreste presentato argomentazioni efficaci . Preparate sempre documenti e memorie.
- Non considerare le procedure di sovraindebitamento: anche i titolari di negozi possono accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione. Ignorarli significa perdere l’occasione di ottenere una riduzione significativa del debito.
- Pagare senza contestare: talvolta l’ADM invia avvisi di importi errati. Pagare immediatamente può precludere la possibilità di ottenere una riduzione. Consultare un professionista prima di versare è sempre consigliabile.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la lettura, ecco alcune tabelle sintetiche con le principali aliquote, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo dati numerici o parole chiave (non frasi lunghe) per rispettare le indicazioni.
Tabella 1 – Aliquote imposta di consumo sui liquidi da inalazione (Art. 62‑quater)
| Periodo | Liquidi con nicotina | Liquidi senza nicotina | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2024 | 15 % del prezzo sigarette | 10 % del prezzo sigarette | Art. 62‑quater TUA |
| 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 | 16 % | 11 % | D.Lgs. 141/2024 |
| Dal 1 gennaio 2026 | 17 % | 12 % | D.Lgs. 141/2024 |
| Rapporto di equivalenza | 1 ml = 5,63 sigarette | 1 ml = 5,63 sigarette | Determinazione ADM 83685/RU |
Tabella 2 – Termini principali
| Procedura | Termine | Normativa |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | ≥ 60 giorni per osservazioni | Art. 6‑bis Statuto del contribuente |
| Ricorso alla CGT | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992 |
| Istanza accertamento con adesione | 30 giorni dalla notifica | D.Lgs. 218/1997 |
| Pagamento rottamazione quater (10ª rata) | 9 dicembre 2025 | L. 197/2022 |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Benefici principali | Limiti |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Sanzioni ridotte a 1/3; rate fino a 8 trimestri | Necessario accordo con l’ufficio |
| Mediazione tributaria (<50 k €) | Riduzione sanzioni; chiusura senza giudizio | Solo per imposte gestite dall’Agenzia Entrate |
| Rottamazione | Annullamento di sanzioni e interessi di mora | Decadenza se non si pagano due rate |
| Ravvedimento operoso | Riduzione sanzioni proporzionale al ritardo | Non applicabile dopo avviso di accertamento |
| Piano del consumatore | Riduzione e cancellazione dei debiti; sospensione esecuzioni | Richiede meritevolezza e omologazione |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Quali liquidi sono soggetti a imposta di consumo?
Sono tassati tutti i liquidi da inalazione con o senza nicotina destinati alle sigarette elettroniche. Gli aromi senza nicotina e i nicotine pouches sono inclusi se venduti dal patentino . - Come si calcola l’imposta di consumo?
Si applica la percentuale prevista (16 % per liquidi con nicotina e 11 % per liquidi senza nicotina nel 2025) sul prezzo medio ponderato delle sigarette. Si moltiplica la quantità di liquido (ml) per il valore equivalente in sigarette (1 ml = 5,63 sigarette) . - È consentita la vendita online di liquidi?
Sì per i liquidi senza nicotina da parte di soggetti autorizzati; è vietata la vendita online di liquidi contenenti nicotina agli utenti finali . - Cosa succede se vendo liquidi senza autorizzazione ADM?
La vendita senza autorizzazione costituisce violazione dell’art. 62‑quater. Le sanzioni includono sequestro delle merci, multa amministrativa e possibile denuncia penale per contrabbando . - Quanto dura l’ispezione dell’ADM?
La durata non è predeterminata, ma il verbale deve essere redatto al termine. Se l’ispezione riguarda solo l’acquisizione di documenti, il controllo non può estendersi oltre 30 giorni salvo proroga motivata. - Posso oppormi se i funzionari si presentano senza autorizzazione?
Sì. L’accesso ai locali deve essere autorizzato; in mancanza di autorizzazione l’ispezione è nulla . - Ho diritto a una copia del verbale?
Sì. Il verbale deve essere consegnato all’interessato. La mancata consegna può essere motivo di impugnazione . - L’impresa può chiedere la rateizzazione dell’imposta di consumo?
Sì, sia in sede di accertamento con adesione (fino a 8 rate trimestrali) sia in fase di riscossione con l’agente (fino a 72 rate mensili), purché dimostri temporanea difficoltà. - Posso includere la tassa sui liquidi nella base IVA?
Solo se la trasferisci al cliente. La Cassazione 19243/2025 esclude l’inclusione della parte di imposta non rivalsa . - Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
Per tutti gli atti autonomamente impugnabili sì, salvo controlli automatizzati. Il contribuente ha almeno 60 giorni per rispondere . L’omissione rende l’atto nullo salvo che il contribuente non dimostri la prova di resistenza . - Cosa succede se non rispondo alla lettera di contestazione?
L’ufficio emetterà l’avviso sulla base dei rilievi. È consigliabile presentare osservazioni per correggere eventuali errori o chiedere l’accertamento con adesione. - La firma digitale sull’avviso è valida?
Sì. La Cassazione 16846/2024 ha stabilito che la firma digitale è valida; la notifica può avvenire anche per posta se la copia è conforme . - Cos’è la prova di resistenza?
È la dimostrazione che, se fosse stato attivato il contraddittorio, il contribuente avrebbe presentato argomentazioni in grado di incidere sull’atto. È necessaria nei tributi armonizzati come l’IVA per ottenere l’annullamento . - Quali sono i vantaggi del piano del consumatore?
Permette di ristrutturare i debiti in base alla capacità economica, sospende le azioni esecutive e, una volta eseguito, consente l’esdebitazione definitiva . - Posso riaprire un negozio dopo la confisca?
Sì, ma occorre sanare la posizione con l’ADM, pagare le imposte dovute, ottenere una nuova autorizzazione e dimostrare l’assenza di pregiudizi penali. - Se la mia società si è estinta, l’avviso è valido?
In linea generale no: l’avviso emesso a società estinta non produce effetti nei confronti dei soci, salvo specifiche garanzie. La Cassazione ha ribadito che l’estinzione della società chiude la posizione debitoria, salvo i casi di evasione fraudolenta. - Chi è responsabile in una società di persone?
Le imposte accertate a carico della società si riflettono sui soci pro quota; ciascun socio può ricevere un proprio avviso. È consigliabile coordinare la difesa a livello societario e individuale. - Gli aromi senza nicotina sono tassati?
No, ma la detenzione e la vendita sono subordinate all’autorizzazione ADM e alla registrazione presso l’ADM. Gli aromi non sono soggetti ad imposta ma rientrano nelle quantità da dichiarare, e la mancata dichiarazione può comportare sanzioni . - Come funziona la rottamazione per i debiti di un negozio?
Se le cartelle riguardano imposte iscritte a ruolo (imposta di consumo, IVA, IRPEF), è possibile aderire alla rottamazione, pagando solo l’imposta e gli interessi legali. È necessario presentare domanda entro i termini e rispettare le rate . - Posso vendere liquidi al di fuori della mia regione?
Sì, ma la vendita deve avvenire attraverso rivendite autorizzate o tramite patentino. È vietata la vendita ambulante o presso fiere senza autorizzazione.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Calcolo dell’imposta di consumo e dell’IVA rivalsa
Scenario 1:
Un negozio vende 10.000 ml di liquido con nicotina nel 2025 a un prezzo di 5 € per flacone da 10 ml. La tassazione prevede:
- Imposta di consumo: aliquota 16 % sul prezzo medio delle sigarette. Supponiamo che il prezzo medio di 1.000 sigarette sia 280 €. L’equivalenza è 1 ml = 5,63 sigarette; pertanto 10 ml corrispondono a 56,3 sigarette. L’imposta di consumo per 10 ml sarà: 56,3 sigarette × 0,16 × (prezzo sigaretta media/1.000). Se 1.000 sigarette costano 280 €, il prezzo unitario è 0,28 €; l’imposta per un flacone = 56,3 × 0,16 × 0,28 ≈ €2,53. Per 1.000 flaconi (10.000 ml) l’imposta totale sarà €2.530.
- IVA su rivalsa: se il negozio decide di rivalsa integrare l’imposta di consumo nel prezzo, il prezzo al consumatore sarà 5 € + 2,53 € = 7,53 €. L’IVA al 22 % si calcola su 7,53 € (non solo sui 5 €), per un totale di 1,66 € di IVA per flacone. In alternativa, se il negozio non ribalta l’imposta sul cliente (come nel caso deciso dalla Cassazione), l’IVA si calcolerà solo sui 5 € e la differenza di 2,53 € resterà un costo interno .
Scenario 2:
Durante un controllo, la Guardia di Finanza rinviene 4500 ml di liquido senza contrassegni. Applicando il rapporto 1 ml = 5,63 sigarette, i 4.500 ml equivalgono a 25.335 sigarette (4.500 × 5,63). Se fossero sigarette, avrebbero generato un’accisa evasa di 0,28 € per unità × 25.335 × 11 % (aliquota 2025 per liquidi senza nicotina). La sanzione per contrabbando consisterà nella confisca dei liquidi e nella multa pari al doppio dell’accisa evasa, oltre a eventuale denuncia penale .
8.2 Applicazione del piano del consumatore
Scenario:
Il titolare di un negozio accumula debiti per 50.000 € (imposta di consumo + IVA + contributi) e riceve atti di pignoramento. Le sue entrate mensili sono 1.800 € e possiede un appartamento con valore modesto. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo viene predisposto un piano del consumatore:
- Valutazione della meritevolezza: si dimostra che il debitore non ha agito con dolo ma è rimasto vittima della crisi economica e del mutamento normativo.
- Proposta di rimborso: viene offerto un pagamento di 20.000 € in 5 anni (rate da 333 € al mese), con rinuncia al restante 60 % del debito. I creditori privilegiati (erario e agenti della riscossione) ricevono il pagamento proporzionale.
- Omologazione del tribunale: il giudice verifica che il piano sia sostenibile e sospende i pignoramenti. Al termine del piano, i debiti residui sono cancellati .
8.3 Applicazione della rottamazione quater
Scenario:
Una società ha ricevuto cartelle per 30.000 € di imposta di consumo e sanzioni relative al 2018–2021. Aderisce alla rottamazione quater nel 2023. L’importo dovuto, privo di sanzioni e interessi di mora, è di 18.000 € da pagare in 18 rate. Entro il 9 dicembre 2025 deve versare la decima rata di circa 1.000 €. In caso di omesso versamento, la rottamazione decade e l’agente della riscossione riprende le azioni esecutive .
9. Conclusione
L’accertamento fiscale a un negozio di sigarette elettroniche può trasformarsi in un incubo se non si agisce tempestivamente. Le normative in materia di imposta di consumo sui liquidi da inalazione sono complesse e in continuo mutamento; le aliquote variano di anno in anno e l’ADM impone adempimenti rigidi come dichiarazioni preventive, cauzioni, contrassegni e autorizzazioni. Gli errori possono comportare non solo l’iscrizione di somme ingenti, ma anche sanzioni penali per contrabbando.
Le recenti sentenze della Cassazione offrono tuttavia strumenti importanti di difesa:
- L’imposta di consumo non va assoggettata a IVA se non è stata rivalsa ;
- In caso di contabilità imprecisa, il Fisco può utilizzare presunzioni, ma il contribuente può ribaltare l’onere della prova mantenendo registrazioni corrette ;
- Il contraddittorio è un diritto fondamentale: l’assenza della comunicazione preventiva e dei 60 giorni rende l’atto nullo ;
- La vendita online di liquidi con nicotina è vietata; la vendita di aromi richiede un’estensione dell’autorizzazione .
È quindi indispensabile:
- Monitorare gli adempimenti (registrazione ADM, cauzione, contrassegni);
- Tenere una contabilità precisa e trasparente;
- Presentare osservazioni e ricorsi nei termini;
- Valutare gli strumenti deflativi come accertamento con adesione, rottamazione, ravvedimento operoso;
- Considerare le procedure di sovraindebitamento in caso di debiti insostenibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti ad assisterti in ogni fase: dalla verifica del verbale all’elaborazione del ricorso, dalla negoziazione con l’amministrazione alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Con la sua esperienza di cassazionista e di gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può bloccare pignoramenti, fermare ipoteche e ridurre notevolmente il debito fiscale.
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