Accertamento fiscale a una tabaccheria: come difendersi subito e bene

Introduzione: importanza del tema e presentazione dello Studio Monardo

Gestire una rivendita di tabacchi è un’attività peculiare perché la vendita dei generi di monopolio (sigarette, tabacco, sali, valori bollati) avviene in concessione amministrativa. Tale caratteristica comporta regole fiscali e civilistiche differenti da quelle applicabili ad altri esercizi commerciali. Chi gestisce una tabaccheria, pur essendo imprenditore, non può trasferire liberamente la licenza di rivendita e deve adempiere a numerosi obblighi contabili. Per questo, un accertamento fiscale nei confronti di una tabaccheria rischia di travolgere l’attività e il patrimonio del titolare. Gli errori nella contabilità, nell’emissione degli scontrini o nei versamenti possono esporre al recupero di imposte, sanzioni ed interessi; inoltre, la licenza può essere revocata. L’accertamento, se non contestato nei modi e nei tempi corretti, può trasformarsi in cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti, chiusura della concessione.

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intensificato i controlli sulle tabaccherie, anche tramite indagini bancarie, redditometro, analisi dei corrispettivi telematici e verifiche sul rispetto delle normative relative al gioco e ai valori bollati. La riforma fiscale (D.Lgs. 219/2023) ha introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo: quasi tutti gli atti impositivi devono essere preceduti dall’invio di uno “schema di atto”, che consente al contribuente di rispondere e produrre memorie entro 60 giorni . Chi non si difende prontamente rischia di perdere le proprie ragioni. Nel contesto inflazionato di “pace fiscali”, rottamazioni e strumenti di definizione agevolata, è fondamentale comprendere quali strumenti siano realmente applicabili alle rivendite di tabacchi e in che modo possano ridurre il debito o bloccare l’esecuzione.

Il presente articolo, aggiornato a dicembre 2025, offre una guida completa rivolta ai titolari di tabaccherie che hanno ricevuto un avviso di accertamento o temono un controllo. Verrà analizzato il quadro normativo, le sentenze più recenti, le procedure da seguire dopo la notifica dell’atto, le strategie difensive e le possibilità di definizione. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per difendersi “subito e bene”, evitando che errori procedurali compromettano la posizione fiscale e patrimoniale del titolare.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La gestione delle tabaccherie come concessionari del monopolio

La disciplina delle tabaccherie è contenuta nella Legge 22 dicembre 1957 n. 1293, che regola l’organizzazione della distribuzione e vendita dei generi di monopolio. L’art. 31 della legge stabilisce che le rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio non possono essere cedute a qualsiasi titolo; tuttavia, in caso di cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire la rinuncia del rivenditore alla gestione e l’assegnazione della rivendita al cessionario tramite trattativa privata . In altre parole, la licenza non è trasferibile come un bene aziendale, ma l’azienda in cui è compresa la tabaccheria può essere ceduta e il nuovo titolare può chiedere la concessione. La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro sulla cessione di azienda, nel valore dell’azienda deve essere ricompreso l’avviamento relativo alla rivendita di tabacchi, perché rappresenta una componente immateriale della capacità produttiva del complesso aziendale .

Gli imprenditori che gestiscono una tabaccheria devono spesso costituire un’impresa familiare, poiché la licenza può essere intestata soltanto a una persona fisica. La dottrina sottolinea che l’art. 6 della legge 1293/1957 e l’art. 230‑bis c.c. impongono che la maggioranza dei proventi sia attribuita al titolare e la restante quota agli eventuali collaboratori familiari; ciò ha riflessi sulla determinazione del reddito e sulle modalità di tassazione .

IVA e accise sui tabacchi: regime “monofase”

La vendita dei tabacchi è assoggettata a un regime speciale. L’art. 74 del D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA) prevede che per i generi di monopolio (sale e tabacchi) l’imposta sul valore aggiunto sia assolta una sola volta dal distributore sulla base del prezzo di vendita al pubblico; le successive cessioni operate dalle rivendite sono irrilevanti ai fini IVA . L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 21/2010, ha confermato che le tabaccherie agiscono come rivenditori di un bene in regime monofase: la base imponibile e l’imposta sono assolte all’atto della prima immissione in consumo e non vi sono obblighi di addebito o detrazione dell’IVA da parte delle rivendite . Tuttavia, le tabaccherie devono compilare i corrispettivi e distinguere le vendite di tabacchi da quelle di merci extra‑privativa (valori bollati, ricariche telefoniche, gratta e vinci, articoli di cartoleria), che seguono la disciplina IVA ordinaria.

Oltre all’IVA, sui tabacchi grava l’imposta di consumo (accisa) disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 e successive modifiche. La titolarità della licenza e il rispetto dei depositi fiscali competono all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I titolari di tabaccheria sono equiparati a depositari fiscali ai fini dell’applicazione delle accise ed hanno obblighi di contabilità separata per i diversi prodotti.

Statuto del contribuente e diritti in sede di ispezione

Il D.Lgs. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è la “carta costituzionale” in materia fiscale. L’art. 12 garantisce che l’accesso dei verificatori presso l’azienda deve avvenire per reali esigenze investigative, durante l’orario di esercizio e con modalità che riducano al minimo i disagi; il contribuente deve essere informato dei motivi e dell’oggetto della verifica ed ha il diritto di farsi assistere da un professionista . La permanenza dei funzionari negli uffici del contribuente non può superare trenta giorni lavorativi prorogabili di ulteriori trenta per motivate esigenze, mentre per chi tiene contabilità semplificata (come molte tabaccherie) non si possono superare i 15 giorni di permanenza per trimestre . Al termine della verifica, l’amministrazione redige un processo verbale di constatazione (PVC); il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive, periodo durante il quale l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza .

L’obbligo di contraddittorio preventivo (D.Lgs. 219/2023)

La riforma fiscale 2023 ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente, imponendo l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per la generalità degli atti impositivi. L’Amministrazione deve inviare al contribuente un “schema di atto” contenente gli elementi essenziali dell’accertamento, concedendo almeno 60 giorni per la presentazione di memorie e documenti . L’atto definitivo non può essere emanato prima della scadenza del termine ed è invalidabile per violazione di contraddittorio. Restano esclusi solo gli accertamenti automatizzati e alcuni atti urgenti; in tutti gli altri casi la mancata instaurazione del contraddittorio comporta l’annullamento. La norma recepisce orientamenti della Corte di Giustizia UE e della giurisprudenza interna, la quale già in passato aveva affermato l’obbligo di contraddittorio nelle materie armonizzate (ad es. IVA). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 21271/2025) hanno ribadito che, per gli atti emessi prima della riforma, l’assenza di contraddittorio non determina nullità salvo che il contribuente dimostri la cosiddetta “prova di resistenza”, cioè che le sue osservazioni avrebbero condotto a un risultato diverso . Dopo il 30 aprile 2024 la prova di resistenza non è più richiesta: l’atto è nullo se manca la comunicazione preliminare.

Giurisprudenza recente sulle tabaccherie

Presunzioni bancarie e redditometro. La Cassazione ha più volte censurato gli accertamenti fondati su presunzioni non calate nella realtà del tabaccaio. Ad esempio, la sentenza n. 15289/2015 ha annullato un accertamento basato sul “redditometro” per l’acquisto di un bar-tabacchi: il pagamento del prezzo con cambiali non esprimeva capacità economica attuale, per cui non poteva essere considerato in incremento del reddito . La Corte ha sottolineato che l’Amministrazione deve tener conto dei mezzi effettivamente disponibili e non può presumere ricavi “in nero” per il solo fatto dell’acquisto.

Classificazione errata dell’attività. La sentenza n. 15848/2018 ha annullato un accertamento fondato sulla ritenuta assimilazione tra bar e tabaccheria: la società era stata tassata come attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma in realtà esercitava principalmente la vendita di generi di monopolio . L’errore nella classificazione aveva portato a un coefficiente di redditività troppo elevato; la Corte ha riaffermato la necessità di considerare le peculiarità della rivendita di tabacchi.

Donazione e plusvalenza della licenza. La Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenza n. 3776/2017) ha ritenuto illegittimo il recupero di plusvalenza nella cessione di una tabaccheria avvenuta tramite donazione; la licenza era stata trasferita gratuitamente al figlio e successivamente venduta. Il fisco pretendeva di tassare la plusvalenza sull’intero valore, ma il giudice ha stabilito che, in regime di donazione, la base imponibile deve essere calcolata sul valore effettivamente realizzato, tenendo conto dell’avviamento e del regime di concessione .

Definizione delle liti e estinzione del processo. Con l’ordinanza n. 15057/2024 la Cassazione ha accolto il ricorso di un tabaccaio che aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge 197/2022 (commi 186-205). L’avviso di accertamento riguardava un contributo pubblicitario dedotto solo per l’1,3% dei ricavi; il contribuente aveva pagato la prima rata e richiesto la definizione. La Corte ha dichiarato il processo estinto per carenza di interesse, affermando che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su eventuali sentenze non definitive . La norma prevede che, per le liti pendenti al 1° gennaio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento del tributo al netto di interessi e sanzioni e che la procedura si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata .

Avviamento nella cessione di tabaccheria. La già citata sentenza n. 29212/2024 della Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione di azienda comprendente una tabaccheria, l’avviamento commerciale deve essere incluso nel valore ai fini dell’imposta di registro, perché rappresenta la capacità futura di produrre utili . Il divieto di cessione della licenza non preclude la valutazione dell’avviamento; rileva la possibilità che l’acquirente ottenga la concessione a trattativa privata. Pertanto, nel determinare il prezzo e la plusvalenza, occorre considerare il valore futuro derivante dalla licenza, al netto delle limitazioni normative.

Definizioni agevolate e rottamazioni

Le tabaccherie, come tutti i contribuenti, possono usufruire delle definizioni agevolate introdotte dal legislatore per agevolare il recupero dei crediti erariali. L’ultima procedura “rottamazione quater” è stata introdotta dalla Legge 197/2022 (commi 231‑252) e riguarda i debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti decaduti dal beneficio per mancato pagamento al 31 dicembre 2024 possono presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025; i carichi devono essere gli stessi della domanda originaria. Gli arretrati possono essere pagati in un massimo di dieci rate o in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, con interessi al 2 % annuo dal 1º novembre 2023 . L’Agente della riscossione invia il nuovo piano di rateazione entro il 30 giugno 2025 e sospende le procedure esecutive in corso .

Oltre alla rottamazione, è prevista la misura straordinaria del saldo e stralcio (a volte denominata “stralcio 2025”) che consente, a determinate condizioni, di pagare solo una quota del debito fiscale e contributivo iscritto a ruolo e ottenere l’annullamento del residuo. Secondo la guida pubblicata dallo Studio Monardo, il saldo e stralcio è una definizione agevolata che consente l’estinzione dei carichi pagando una percentuale ridotta; le percentuali variano in base all’ISEE e alla situazione economica, e possono essere incluse sanzioni e interessi . Possono beneficiarne i contribuenti in grave difficoltà economica, i sovraindebitati e le persone fisiche con debiti nei limiti stabiliti dalla legge; sono esclusi debiti derivanti da reati o risarcimenti erariali . Per accedervi occorre presentare domanda entro i termini di legge e rispettare scrupolosamente le scadenze; in caso di mancato pagamento si decade dal beneficio .

Procedure di sovraindebitamento e piano del consumatore

Il legislatore ha previsto, con la L. 3/2012 e poi con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), una serie di procedure per consentire ai soggetti non fallibili (consumatori, ex‑imprenditori, agricoltori, start-up) di uscire dal sovraindebitamento. Il piano del consumatore è lo strumento pensato per la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. L’art. 67 CCII prevede che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio di un OCC, può presentare ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi, senza quote prefissate e potendo offrire percentuali differenziate di rimborso . Il piano può comprendere falcidia e moratorie, anche per crediti privilegiati o assistiti da ipoteca; l’approvazione da parte del tribunale determina la sospensione delle azioni esecutive e consente la discharge finale, cioè la cancellazione dei debiti residui una volta completati i pagamenti .

L’accesso al piano del consumatore richiede la presentazione di un’istanza presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), la predisposizione di una relazione da parte di un gestore e la verifica dei requisiti di meritevolezza. Il CCII, aggiornato dal D.Lgs. 136/2024, ha ribadito che la procedura si applica ai soggetti non fallibili e che, in caso di debiti misti (personali e d’impresa), il tribunale può ammettere il consumatore purché il piano preveda la soddisfazione dei crediti d’impresa residui . L’esdebitazione non si applica a sanzioni penali o tributarie e agli obblighi di mantenimento .

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando un tabaccaio riceve un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, è fondamentale agire tempestivamente e seguire una procedura in più fasi. Di seguito si riassumono i passaggi principali:

1. Esame della documentazione e verifica formale

  1. Verifica della notifica: occorre accertare che l’avviso di accertamento sia stato notificato nel rispetto dei termini di decadenza (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per imposte dirette e IVA, salvo raddoppi per reati tributari). Il rispetto delle modalità di notifica (PEC, raccomandata A/R, messo notificatore) è essenziale.
  2. Controllo della competenza: l’accertamento può essere emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seconda della materia (IVA, imposte sui redditi, accise). Si verifica se l’ufficio competente è quello territorialmente competente in base alla sede dell’attività.
  3. Analisi degli allegati: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto, la motivazione, le prove acquisite (contratti, estratti conto, verbali) e l’eventuale processo verbale di constatazione. È necessario verificare se sono stati rispettati i diritti del contribuente previsti dallo Statuto: comunicazione delle ragioni della verifica, durata massima, possibilità di far esaminare i documenti dal professionista .

2. Valutazione del contraddittorio e presentazione di osservazioni

  1. Controllare l’invio dello schema di atto: con la riforma 2023, per la maggior parte degli atti l’amministrazione deve inviare lo schema di atto 60 giorni prima . Se lo schema non è stato inviato o se il termine non è stato rispettato, l’atto definitivo può essere annullato.
  2. Presentazione di memorie difensive: entro il termine di 60 giorni (o 30 giorni per gli accertamenti con adesione), il contribuente può presentare memorie e documenti. È possibile eccepire errori contabili, dimostrare la provenienza di somme (ad es. cambiali o mutui, come nella sentenza 15289/2015 ), chiarire la natura delle vendite (distinguendo tra tabacchi e beni extra‑privativa) e contestare la base imponibile.
  3. Richiesta di proroga: per situazioni complesse o per esigenze di documentazione, è possibile chiedere una proroga dei termini o la convocazione di un contraddittorio presso l’ufficio. L’assistenza del professionista è fondamentale per redigere osservazioni efficaci e per predisporre eventuali istanze di autotutela.

3. Accertamento con adesione e ravvedimento operoso

Se il contribuente, dopo aver analizzato l’avviso, ritiene che gli addebiti siano (in parte) fondati o comunque preferisca evitare il contenzioso, può aderire a procedure deflative.

  1. Accertamento con adesione: regolato dal D.Lgs. 218/1997, consente di definire l’accertamento prima che diventi definitivo. Il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso e l’ufficio convoca un incontro. Se viene raggiunto un accordo, si riducono le sanzioni a un terzo del minimo e si può pagare anche in rate. Secondo lo Studio Monardo, l’adesione permette di sospendere i termini di impugnazione e di evitare l’iscrizione a ruolo .
  2. Ravvedimento operoso: se l’errore riguarda omissioni dichiarative o ritardi nei versamenti (ad esempio, mancata registrazione dei corrispettivi di beni extra‑privativa), il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, pagando spontaneamente imposte e sanzioni ridotte prima di ricevere l’avviso. Per alcune violazioni (ritardata trasmissione dei corrispettivi telematici) il ravvedimento resta possibile fino all’inizio della verifica.
  3. Definizione agevolata delle liti pendenti: in presenza di ricorsi già incardinati (come nell’ordinanza 15057/2024), la Legge 197/2022 consente di definire la lite con il pagamento del tributo in percentuali decrescenti a seconda del grado di giudizio . È necessario presentare domanda entro i termini stabiliti e versare la prima rata; la causa viene dichiarata estinta.

4. Impugnazione davanti al giudice tributario

Se l’amministrazione non accoglie le osservazioni o il contribuente non vuole aderire, occorre impugnare l’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). La procedura prevede:

  1. Termine per il ricorso: 60 giorni dalla notifica dell’atto (90 giorni se si è presentata istanza di accertamento con adesione). Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’atto e depositato telematicamente con il contributo unificato.
  2. Sospensione dell’atto: il ricorso può essere accompagnato da un’istanza cautelare per la sospensione dell’esecutività. Il giudice valuta il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). In presenza di violazioni procedurali (mancanza di contraddittorio, superamento della durata della verifica, irregolare acquisizione di documenti) aumenta la possibilità di ottenere la sospensione.
  3. Depositare prove e documenti: il contribuente deve allegare registri, scontrini, estratti conto bancari, contratti, documentazione che dimostri le origini dei fondi (prestiti, eredità, cambiali). Occorre anche produrre eventuali pronunce favorevoli (CTP, CTR) o atti di autotutela.
  4. Fasi successive: se il ricorso viene respinto, si può appellare alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Successivamente è ammesso ricorso in Cassazione per violazioni di legge o vizi di motivazione.

5. Gestione del debito iscritto a ruolo

Quando l’avviso diventa definitivo (per mancata impugnazione o dopo decisione sfavorevole), l’importo viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gli strumenti a disposizione del debitore sono:

  1. Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili (o 120 in casi eccezionali). È necessario presentare domanda entro 60 giorni dalla notifica della cartella, allegando la documentazione reddituale.
  2. Rottamazione quater e riammissione: come visto, i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024 possono essere riammessi presentando istanza entro il 30 aprile 2025. Possono pagare gli arretrati in dieci rate o in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 .
  3. Saldo e stralcio: per i contribuenti in gravi difficoltà economiche, è possibile saldare i debiti versando una percentuale ridotta in base all’ISEE . Occorre presentare domanda e rientrare nei requisiti di legge.
  4. Piano del consumatore o concordato minore: se il debito è tale da compromettere la solvibilità e non può essere gestito con rateazioni o definizioni agevolate, il titolare può rivolgersi a un OCC per predisporre un piano del consumatore (per persone fisiche) o un concordato minore (per ex‑imprenditori). L’omologazione sospende tutte le azioni esecutive e, al termine, consente di ottenere l’esdebitazione .

Difese e strategie legali per contestare un accertamento

Contestare la motivazione e le presunzioni

  • Vizi formali: verificare se l’avviso indica gli elementi essenziali (soggetto, periodo d’imposta, imposte e sanzioni) e la motivazione. L’atto deve riprodurre o richiamare l’atto propedeutico (PVC) e permettere di comprendere il percorso logico. L’assenza di motivazione o il semplice rinvio “per relationem” possono determinare la nullità.
  • Prova delle presunzioni: l’Agenzia delle Entrate spesso ricorre a presunzioni (ricarico standard su vendite di tabacchi, percentuali di aggio, indagini bancarie). È possibile contrastarle dimostrando circostanze concrete: ad esempio, in caso di versamenti di contanti sul conto, bisogna provare la provenienza (mutui, prestiti, cambiali). La Cassazione 15289/2015 ha ritenuto che i pagamenti con cambiali non rappresentano ricavo perché indicano un debito futuro e non maggiore capacità di spesa .
  • Errata qualificazione dell’attività: se l’accertamento applica coefficienti e parametri relativi a bar o ristoranti, bisogna dimostrare che l’attività principale è la vendita di generi di monopolio, la quale ha margini e costi di gestione differenti. La sentenza 15848/2018 ha accolto il ricorso del contribuente perché l’ufficio aveva assimilato erroneamente bar e tabacchi .
  • Monofase IVA: contestare eventuali recuperi di IVA sulle vendite di tabacco, ricordando che l’imposta è assolta dalla distribuzione e che la rivendita non deve addebitarla al cliente . Le sanzioni per mancata fatturazione o omissione dei corrispettivi non possono riferirsi alle vendite di sigarette, ma solo alle vendite extra‑privativa.

Fare leva sul contraddittorio

La violazione del contraddittorio endoprocedimentale rappresenta uno dei motivi più efficaci di difesa. Se l’ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha rispettato il termine di 60 giorni, il contribuente può eccepire la nullità dell’accertamento ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto. Dopo il 30 aprile 2024 l’onere della prova di resistenza non è più richiesto: basta dimostrare l’assenza del contraddittorio . È opportuno conservare le PEC, le raccomandate e i protocolli di ricezione.

Eccepire la decadenza e la prescrizione

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro termini di decadenza stabiliti dalla legge (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972). In mancanza di violazione rilevante, l’ufficio non può emettere accertamenti integrativi dopo la scadenza. Inoltre, le sanzioni e gli interessi iscritti a ruolo si prescrivono in cinque anni; se trascorrono cinque anni senza atti interruttivi, si può richiedere l’annullamento per prescrizione.

Richiedere l’annullamento in autotutela

In presenza di errori evidenti (doppia imposizione, persona sbagliata, errore di calcolo), conviene presentare un’istanza di autotutela all’ufficio. L’amministrazione può annullare o rettificare l’atto anche dopo la notifica. È utile allegare documenti e citare la giurisprudenza: ad esempio, le sentenze sulla non cedibilità della licenza e l’esclusione del valore della licenza ai fini IVA; le pronunce del 2015 e del 2018 dimostrano che l’Agenzia non può assimilare bar e tabacchi.

Sospendere l’esecutività e bloccare le azioni cautelari

Mentre il ricorso è pendente, si può chiedere la sospensione dell’atto. Se il giudice accoglie l’istanza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. Anche la presentazione della domanda di rottamazione o di saldo e stralcio comporta la sospensione delle azioni esecutive; il pagamento regolare delle rate evita il rischio di decadenza .

Accedere alle procedure di sovraindebitamento

Quando il debito è insostenibile, i titolari di tabaccheria possono presentare un piano del consumatore: con l’aiuto di un OCC e dell’avvocato, si propone ai creditori un piano che prevede pagamenti parziali e la cancellazione dei debiti residui. L’art. 67 CCII consente di proporre percentuali differenziate di rimborso e di mantenere la casa di abitazione (pagando il mutuo in regola) . Al termine, il giudice dichiara l’esdebitazione: il contribuente non risponde più dei debiti residui. Questa procedura è particolarmente utile per le tabaccherie che hanno accumulato debiti fiscali, bancari e commerciali e non possono rientrare con i soli incassi.

Strumenti alternativi: rottamazioni, saldo e stralcio, piano del consumatore e accordi di ristrutturazione

Rottamazione quater e riammissione

  • Riapertura 2025: la Legge 18/2024 ha riaperto i termini per chi era decaduto dalla rottamazione quater. Il contribuente decaduto al 31 dicembre 2024 può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare gli arretrati con interessi al 2 % in dieci rate o in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 .
  • Carichi inclusi: solo i carichi affidati tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e già inclusi nella precedente domanda possono essere riammessi .
  • Benefici: pagamento del solo capitale, cancellazione di sanzioni e interessi di mora; sospensione delle esecuzioni; riduzione dell’aggio .

Saldo e stralcio 2025

  • Definizione straordinaria: consente di estinguere cartelle e tributi pagando una percentuale ridotta calcolata in base all’ISEE e alla situazione patrimoniale .
  • Requisiti: riservato a persone fisiche in grave difficoltà economica (ISEE basso), sovraindebitati e soggetti che hanno avviato procedure di esdebitazione .
  • Debiti ammessi: imposte dirette (IRPEF, IRES), IVA, contributi previdenziali e sanzioni; sono esclusi debiti derivanti da reati, risarcimenti erariali e violazioni disciplinari .
  • Limiti: bisogna rispettare le scadenze di presentazione e pagamento; la decadenza comporta il ripristino del debito originario .

Piano del consumatore e concordato minore

  • Chi può accedere: consumatori (lavoratori dipendenti, pensionati, ex‑imprenditori) che agiscono per scopi non imprenditoriali . Il CCII ha esteso la procedura a soggetti che hanno cessato l’attività d’impresa, purché inseriscano nel piano i debiti residui d’impresa .
  • Contenuto libero del piano: l’art. 67 consente falcidia delle posizioni, moratorie fino a due anni, mantenimento di contratti essenziali (es. mutuo per l’abitazione principale) . Il piano prevede allegati obbligatori (elenco dei creditori, stato patrimoniale, operazioni straordinarie, dichiarazioni dei redditi) e viene valutato da un OCC.
  • Procedura: presentazione della domanda, nomina del gestore, redazione del piano, omologazione da parte del tribunale, sospensione delle esecuzioni, esecuzione del piano, esdebitazione .
  • Vantaggi: sospensione di pignoramenti, fermi e ipoteche; riduzione del debito; salvaguardia della casa di abitazione; possibilità di ripartire senza debiti.

Accordi di ristrutturazione e concordato minore (per imprese e professionisti)

Per le tabaccherie gestite in forma di impresa o società, il concordato minore ex art. 74 CCII o l’accordo di ristrutturazione dei debiti possono rappresentare un’alternativa al fallimento. Il concordato minore consente di proporre un piano ai creditori, anche senza il loro consenso, purché sia garantito un rimborso non inferiore a quello ottenibile con la liquidazione; l’omologazione produce l’esdebitazione finale. Gli accordi di ristrutturazione, invece, richiedono l’approvazione di almeno il 60 % dei creditori, hanno costi inferiori e sono più rapidi.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Trascurare la separazione tra vendite di tabacchi e vendite extra‑privativa. Molti titolari non distinguono correttamente le due tipologie di incasso, determinando errati versamenti IVA. È essenziale tenere registri separati e trasmettere i corrispettivi telematici per i soli beni soggetti a IVA.
  2. Sottovalutare i controlli bancari. I versamenti di contanti o di assegni sui conti personali e familiari possono essere presi a base per ricostruzioni induttive del reddito. Bisogna sempre poter dimostrare l’origine dei fondi (ad esempio prestiti tra privati formalizzati, cambiali, vendita di beni). La Cassazione ha ribadito che i versamenti ingiustificati possono essere considerati ricavi .
  3. Non richiedere assistenza al momento della verifica. I funzionari dell’Agenzia possono accedere al locale con motivazione specifica; il titolare ha diritto a far visionare la documentazione al proprio consulente e a chiedere che l’esame avvenga presso lo studio del professionista . Non concedere pieno accesso ai documenti o non fornire dichiarazioni precise può aggravare la posizione.
  4. Ignorare il contraddittorio. Alcuni contribuenti credono che la risposta allo “schema di atto” non serva perché l’ufficio è orientato a confermare l’accertamento. In realtà la mancanza di osservazioni può compromettere l’esito del giudizio. Anche se si intende aderire, è opportuno presentare memorie per evidenziare errori e ridurre la base imponibile.
  5. Accettare accordi non sostenibili. Nell’accertamento con adesione molti contribuenti sottoscrivono verbali senza aver simulato la sostenibilità dei pagamenti. È preferibile concordare importi in linea con la liquidità aziendale, prevedere eventuali rateazioni e, se necessario, abbinare l’adesione a un successivo piano del consumatore o rottamazione.
  6. Perdere i termini per la rottamazione. Le procedure di definizione agevolata hanno scadenze stringenti. Non rispettare la scadenza della prima rata comporta la decadenza e la ripresa dell’esecuzione. Gli importi devono essere versati con puntualità; in caso di difficoltà, occorre valutare tempestivamente alternative come il saldo e stralcio o il piano del consumatore.
  7. Confondere strumenti diversi. Rottamazione, saldo e stralcio, accertamento con adesione, piano del consumatore sono strumenti differenti con requisiti specifici. È fondamentale analizzare la propria posizione complessiva e scegliere la procedura adeguata, evitando di attivare contemporaneamente più strumenti incompatibili.

Tabelle riepilogative

Principali norme e termini

Norma/ProvvedimentoContenuto essenzialeTermine/Applicabilità
Art. 12 Statuto del contribuente (L. 212/2000)Diritti durante la verifica: obbligo di motivazione, presenza del professionista, durata massima (30 giorni prorogabili; 15 giorni per contabilità semplificata), 60 giorni per memorieValido per tutte le verifiche fiscali
Art. 6-bis Statuto (D.Lgs. 219/2023)Contraddittorio obbligatorio: invio schema di atto, termine minimo di 60 giorni, nullità per omissioneApplicabile dal 30 aprile 2024, salvo accertamenti automatizzati
Art. 31 L. 1293/1957Divieto di cedere la rivendita di tabacchi; possibile rinuncia e nuova concessione in caso di cessione d’aziendaSempre vigente
Art. 74 D.P.R. 633/1972Regime IVA monofase: l’imposta sui tabacchi è assolta dal distributore; le rivendite non applicano IVA sulle sigaretteSempre vigente
Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/2010Conferma che i tabaccai non addebitano IVA sulle vendite di tabacco; le successive cessioni sono irrilevantiSempre vigente
Cass. 15289/2015I versamenti con cambiali per l’acquisto di tabaccheria non rappresentano capacità economica e non giustificano un accertamento induttivoPrecedente vincolante
Cass. 15848/2018Errore nel qualificare un bar come tabaccheria: l’accertamento va annullato se l’attività effettiva differiscePrecedente vincolante
Cass. 29212/2024L’avviamento della tabaccheria va incluso nella base imponibile dell’imposta di registro nella cessione di aziendaPrecedente vincolante
Cass. 15057/2024La definizione agevolata delle controversie (Legge 197/2022) estingue il giudizio se il contribuente paga la prima rataApplicabile alle liti pendenti al 1º gennaio 2023
Legge 197/2022 (commi 231‑252)“Rottamazione quater”: definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo tra 2000 e 2022, pagamento del solo capitale, possibilità di rateazioneTermine originario 30 novembre 2023; riammissione entro 30 aprile 2025
Legge sul saldo e stralcio 2025Pagamento di una percentuale ridotta dei debiti in base all’ISEE, cancellazione del residuo, riservata a contribuenti in gravi difficoltàTermine 2025 (da verificare con il professionista)
Art. 67 CCIIPiano del consumatore: proposta ai creditori con percentuali differenziate; possibilità di moratoria fino a 2 anni; omologazione sospende le esecuzioniAccessibile a consumatori sovraindebitati

Cronologia delle scadenze in caso di accertamento

FaseTermineAzione
Notifica avviso di accertamentoData ricezioneVerificare motivazione, competenza e termini di decadenza
Richiesta di accertamento con adesioneEntro 30 giorni dalla notificaPresentare istanza e sospendere i termini per il ricorso
Invio schema di atto (contraddittorio)Almeno 60 giorni prima dell’atto definitivoPresentare osservazioni e documenti
Ricorso alla CGT di primo gradoEntro 60 giorni dalla notifica dell’atto definitivo (90 se adesione)Redigere ricorso e depositarlo telematicamente
Istanza di sospensioneCon il ricorsoChiedere la sospensione dell’esecutività
Rateizzazione della cartellaEntro 60 giorni dalla notifica della cartellaPresentare domanda all’Agenzia Entrate‑Riscossione
Istanza di riammissione alla rottamazione quaterFino al 30 aprile 2025Presentare domanda per carichi decaduti
Istanza di saldo e stralcioPeriodo previsto dalla legge (indicativamente 2025)Presentare domanda con ISEE e documentazione
Domanda di piano del consumatoreQuando l’indebitamento è eccessivoPresentare domanda a OCC con documenti

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se durante una verifica fiscale non sono presenti il titolare o il suo consulente?

I funzionari possono accedere senza il titolare solo in casi urgenti, ma devono comunque motivare l’accesso. Il contribuente ha il diritto di essere assistito da un professionista; se l’accesso avviene in sua assenza può eccepire la violazione dell’art. 12 dello Statuto, chiedendo l’annullamento degli atti che ne sono derivati .

2. La licenza di rivendita di tabacchi può essere venduta insieme alla tabaccheria?

No. L’art. 31 della L. 1293/1957 vieta la cessione della licenza, ma consente la rinuncia del titolare e la nuova assegnazione al cessionario dell’azienda . La vendita della tabaccheria implica quindi la successiva richiesta di concessione all’Amministrazione. Ai fini fiscali, però, l’avviamento derivante dalla possibilità di ottenere la licenza deve essere valorizzato .

3. Una tabaccheria deve addebitare l’IVA sui pacchetti di sigarette?

No. Il regime IVA sui tabacchi è monofase: la distribuzione assolve l’IVA all’immissione in consumo e le rivendite non devono addebitarla ulteriormente . Rimangono soggette a IVA le altre merci vendute (cartoleria, gadget) secondo l’aliquota ordinaria.

4. È vero che i versamenti sul conto corrente possono essere considerati ricavi?

Sì. L’Agenzia delle Entrate, mediante l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, può presumere che i versamenti non giustificati siano ricavi. Tuttavia, il contribuente può dimostrare la diversa provenienza (prestiti, cambiali, risparmi). La Cassazione ha escluso che i pagamenti con cambiali rappresentino ricavi perché esprimono un impegno futuro e non un reddito .

5. Cosa fare se l’Agenzia non ha inviato lo schema di atto prima dell’avviso?

Dal 30 aprile 2024 quasi tutti gli avvisi devono essere preceduti da uno schema di atto. Se l’ufficio non lo invia o non concede 60 giorni per rispondere, l’atto è nullo per violazione del contraddittorio . È consigliabile eccepire immediatamente la nullità nelle memorie e nel ricorso.

6. Come funziona l’accertamento con adesione?

È una procedura deflativa prevista dal D.Lgs. 218/1997. Dopo aver ricevuto l’avviso, il contribuente presenta istanza di adesione; l’ufficio convoca un incontro, discute le contestazioni e propone una riduzione delle sanzioni. Se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive un verbale e si pagano le somme concordate (anche rateizzabili). Il pagamento perfeziona la definizione e preclude future contestazioni .

7. Cos’è la rottamazione quater e chi può richiederla?

È una definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Consente di pagare solo il capitale e le spese, eliminando sanzioni e interessi. La riammissione consente a chi è decaduto al 31 dicembre 2024 di presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare in dieci rate o in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 con interessi al 2 % .

8. Posso aderire al saldo e stralcio e contemporaneamente alla rottamazione?

No. Le misure sono alternative. Il saldo e stralcio è riservato a contribuenti in grave difficoltà economica e prevede il pagamento di una quota ridotta; la rottamazione consente di pagare l’intero capitale senza interessi. È necessario valutare con il professionista quale misura sia più conveniente .

9. Con il piano del consumatore posso cancellare i debiti fiscali?

Sì. Il piano del consumatore approvato dal giudice consente di pagare parte dei debiti e ottenere l’esdebitazione sul residuo . Tuttavia, le sanzioni penali e tributarie, gli obblighi alimentari e i risarcimenti per dolo non sono cancellabili .

10. È possibile mantenere la casa di abitazione nel piano del consumatore?

Sì. L’art. 67 CCII consente di includere una moratoria fino a due anni per i crediti ipotecari e di continuare a pagare il mutuo sulla casa se essenziale per il sostentamento . Il giudice valuta la proporzionalità e può autorizzare il mantenimento dell’immobile a patto che la proposta soddisfi i creditori in misura non inferiore alla liquidazione.

11. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione o del saldo e stralcio?

Il mancato pagamento o il ritardo superiore a cinque giorni comporta la decadenza dalla definizione. In tal caso si perdono i benefici (sospensione delle sanzioni e degli interessi) e l’Agenzia della riscossione riprende le azioni esecutive. Le somme versate sono considerate acconti .

12. È necessario essere assistiti da un avvocato o commercialista?

Per le procedure deflative (accertamento con adesione, rottamazione, saldo e stralcio) l’assistenza professionale non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata per evitare errori e valutare la convenienza. Per il piano del consumatore e il concordato minore è obbligatorio rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi e ad un professionista iscritto negli elenchi del Ministero .

13. Posso utilizzare i contanti della cassa per pagare fornitori senza registrare l’uscita?

No. È necessario documentare tutte le operazioni con fattura o scontrino. I prelevamenti di cassa non giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati. È quindi consigliabile utilizzare conti dedicati e registrare ogni pagamento.

14. Se la tabaccheria è in perdita, posso chiedere l’annullamento delle imposte?

La perdita fiscale va documentata con dichiarazioni e registri. L’ufficio può contestare l’inattendibilità se la perdita non è credibile rispetto ai margini tipici delle tabaccherie. In caso di accertamento induttivo, è fondamentale dimostrare i costi effettivi, le spese di gestione e l’eventuale riduzione degli incassi (lavori stradali, crisi economica).

15. Le sanzioni amministrative per tabacchi irregolari rientrano nel piano del consumatore?

Le sanzioni per violazioni tributarie e amministrative non connesse a reati possono essere incluse nel piano e falcidiate. Tuttavia, le sanzioni penali e le sanzioni tributarie con carattere punitivo non sono esdebitabili . È necessario distinguere le somme in base alla loro natura.

16. Cosa succede se la licenza viene revocata?

La revoca della licenza per violazioni gravi (ad esempio contrabbando o ripetuti inadempimenti) può essere impugnata davanti al TAR. Se la revoca diventa definitiva, l’attività deve cessare e i debiti fiscali restano. In tal caso, il piano del consumatore o il concordato minore diventano strumenti fondamentali per gestire i debiti residui e ripartire.

17. Posso vendere o cedere la licenza a un familiare?

Non direttamente. La licenza non è cedibile; il titolare può rinunciare e il familiare può fare domanda per l’assegnazione a trattativa privata . La donazione dell’azienda senza corrispettivo non produce plusvalenza, ma la successiva cessione sarà tassata in base al valore reale .

18. Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?

La durata media varia da 6 mesi a 1 anno per la fase di approvazione; l’esecuzione del piano può durare da 3 a 5 anni. Il rispetto puntuale delle rate è essenziale per ottenere l’esdebitazione finale.

19. È possibile ottenere la sospensione immediata di un pignoramento bancario?

Se il pignoramento deriva da cartelle esattoriali, la presentazione dell’istanza di rottamazione o di piano del consumatore può determinare la sospensione. È necessario presentare la richiesta in tribunale o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’assistenza del professionista.

20. Come incide il pagamento con POS sulle presunzioni di ricavo?

L’uso scarso del POS può destare sospetti ma non è sufficiente a fondare un accertamento; è necessario dimostrare i motivi (clientela prevalentemente contante, costi del POS). In caso di accertamento induttivo, si devono fornire prove dei ricavi effettivi (registri telematici, corrispettivi) e dimostrare la regolarità dei versamenti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreto quanto finora illustrato, si propongono alcune simulazioni basate su casi reali affrontati dallo Studio Monardo. I dati sono semplificati a fini didattici.

Caso 1 – Accertamento induttivo su versamenti di contanti

Premessa: Tizio gestisce una tabaccheria a Catanzaro e versa frequentemente somme in contanti sul proprio conto corrente personale. L’Agenzia delle Entrate esegue un’indagine finanziaria e gli contesta ricavi non dichiarati per € 100.000, emettendo un avviso di accertamento IRPEF, IVA (sulle vendite extra‑privativa) e IRAP.

Analisi difensiva:

  • Verifichiamo la motivazione dell’atto: l’ufficio si basa su presunzioni, ma non tiene conto dei cambiali che Tizio aveva ricevuto per l’acquisto della tabaccheria. Ricordiamo che la Cassazione ha stabilito che le cambiali non esprimono capacità economica .
  • Con il commercialista ricostruiamo il flusso di cassa: dimostriamo che i versamenti erano costituiti da capitali di terzi, restituzione di prestiti e rimborsi spese. Alleghiamo contratti di mutuo tra familiari, ricevute di vendita di un’autovettura, estratti del libretto di risparmio.
  • Contestiamo l’omessa notifica dello schema di atto: l’ufficio non ha inviato l’avviso 60 giorni prima; la riforma 2023 prevede la nullità .

Risultato possibile: il ricorso viene accolto in primo grado. L’ufficio annulla l’accertamento in autotutela e ridetermina il reddito su base analitica. Le sanzioni vengono abrogate. Costi del contenzioso: contributo unificato € 98; consulenza legale/contabile € 2.000.

Caso 2 – Cessione della tabaccheria e plusvalenza

Premessa: Caia vende la propria tabaccheria (comprensiva di arredamento e licenza) per € 250.000. L’Agenzia delle Entrate calcola una plusvalenza imponibile sull’intero importo, ritenendo che la licenza abbia valore economico. Caia ricorre sostenendo che la licenza non è cedibile.

Analisi giuridica:

  • Applichiamo l’art. 31 L. 1293/1957: la licenza non può essere ceduta , ma in caso di cessione dell’azienda l’Amministrazione può assegnarla all’acquirente.
  • Richiamiamo la sentenza 29212/2024: la Cassazione ha stabilito che l’avviamento legato alla tabaccheria deve essere incluso nella base imponibile dell’imposta di registro . Pertanto, la plusvalenza non può essere azzerata ma deve essere calcolata correttamente sul valore del complesso aziendale al netto dei beni materiali.
  • Con il commercialista calcoliamo il valore di avviamento (ad es. € 50.000) e gli ammortamenti. Chiediamo l’accertamento con adesione proponendo il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza rideterminata.

Risultato possibile: l’Agenzia accoglie la proposta; la plusvalenza imponibile si riduce da € 200.000 a € 50.000. Le imposte e le sanzioni vengono ricalcolate con riduzione di un terzo. Caia paga in tre rate; il contenzioso viene chiuso.

Caso 3 – Rottamazione e riammissione

Premessa: Sempronio, titolare di tabaccheria, aderisce alla rottamazione quater per debiti di € 30.000 iscritti a ruolo (capitale € 20.000, interessi e sanzioni € 10.000). Paga la prima rata ma non le successive; decade quindi al 31 dicembre 2024. Nel 2025 la legge riapre la procedura.

Analisi e azione:

  • Entro il 30 aprile 2025 presentiamo domanda di riammissione. Gli arretrati ammontano a € 2.000 (prima rata pagata € 3.000; residuo € 27.000). L’Agente della riscossione calcola gli interessi al 2 % annuo dal 1º novembre 2023 .
  • Decidiamo di pagare in dieci rate: prima rata il 31 luglio 2025, poi 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026, 31 maggio 2026 ecc. L’importo mensile è € 2.700 + interessi.
  • Durante la procedura le esecuzioni sono sospese; il pignoramento presso terzi in corso viene sospeso. In caso di nuova inadempienza, si perde definitivamente il beneficio.

Risultato possibile: Sempronio completa il pagamento in dieci rate e ottiene l’estinzione del debito residuo. Le sanzioni e gli interessi (10 mila euro) sono cancellati.

Conclusione: agire tempestivamente e affidarsi a professionisti

Ricevere un avviso di accertamento o subire una verifica fiscale può essere un’esperienza traumatico, soprattutto per i titolari di tabaccherie che operano in un settore complesso e altamente regolato. Agire immediatamente è la chiave per evitare che un’irregolarità contabile si trasformi in cartelle esattoriali, ipoteche o pignoramenti. La normativa vigente, arricchita dal contraddittorio preventivo e dalle definizioni agevolate, offre numerosi strumenti di difesa: presentare memorie, chiedere l’accertamento con adesione, aderire a rottamazioni o saldo e stralcio, proporre un piano del consumatore o un concordato minore.

Il punto di vista del debitore impone di valutare non solo la legittimità dell’accertamento, ma anche la sostenibilità finanziaria delle soluzioni. Pagare subito un importo eccessivo può compromettere l’esercizio, mentre attendere l’esito del giudizio senza sospendere l’esecutività può portare a pignoramenti. Per questo la consulenza di un team integrato di avvocati e commercialisti è determinante.

Lo Studio Legale Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per:

  • Analizzare il processo verbale, l’avviso di accertamento e i documenti bancari;
  • Verificare la correttezza della procedura (contraddittorio, durata della verifica, motivazione);
  • Predisporre memorie difensive e istanze di autotutela;
  • Assistere nelle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e nei piani di rientro con rateizzazione;
  • Avviare procedimenti giudiziali davanti alle Corti di giustizia tributaria e alla Cassazione;
  • Predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori per ottenere l’esdebitazione;
  • Bloccare azioni esecutive, fermi amministrativi e ipoteche mediante sospensioni giudiziali o accordi stragiudiziali.

Non aspettare che la situazione peggiori. Ogni giorno di ritardo può comportare l’aumento del debito, la perdita dei termini per ricorrere o per aderire alle definizioni agevolate e il rischio di procedimenti penali per omesso versamento di imposte o accise. Il settore delle tabaccherie, con i suoi margini limitati e i rigidi obblighi di legge, richiede competenze specialistiche. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme individueremo la strategia migliore per difenderti, salvaguardare il tuo patrimonio e garantire la continuità dell’attività.

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La legge prevede strumenti efficaci per difendersi: l’importante è conoscerli, muoversi nei tempi giusti e affidarsi a professionisti di fiducia. Lo Studio Monardo sarà al tuo fianco in ogni fase per trasformare un accertamento fiscale in un’opportunità di regolarizzazione e di ripartenza.

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