Accertamento fiscale a un negozio di arredamento: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un accertamento fiscale per un negozio di arredamento è una situazione delicata che può mettere in crisi la serenità dell’imprenditore. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno intensificando i controlli per contrastare l’evasione e l’omessa fatturazione; i negozi del settore arredamento, per via del valore medio elevato della merce e della difficoltà di stimare correttamente magazzino e ricarichi, sono sorvegliati speciali. Un avviso di accertamento può infatti colpire non solo l’imposta sul reddito o l’IVA, ma anche generare sanzioni pesanti, interessi, ipoteche e pignoramenti. È quindi vitale conoscere i propri diritti, evitare errori procedurali e reagire tempestivamente.

Da alcuni anni il legislatore ha riscritto molte regole del processo tributario. La riforma fiscale 2023–2025 ha introdotto il principio di contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente) e ha potenziato gli strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione. Nel 2024 è entrato in vigore il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) che, dal 1° gennaio 2026, sostituirà il d.lgs. 546/1992. Il d.lgs. 81/2025 (c.d. correttivo-bis) ha già modificato diverse disposizioni processuali, rendendo più agevoli le notifiche via PEC e imponendo al presidente della corte di giustizia tributaria di leggere immediatamente il dispositivo . A sua volta il d.lgs. 13/2024 ha integrato il procedimento di accertamento, prevedendo che l’invito al contraddittorio contenga anche l’invito alla richiesta di accertamento con adesione .

In questo contesto lo Studio legale Monardo costituisce un punto di riferimento per chi subisce controlli fiscali. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Insieme al suo staff opera su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza in ogni fase: analisi dell’atto, predisposizione di memorie e ricorsi, richiesta di sospensioni, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e – quando necessario – accesso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il quadro normativo

Per comprendere come difendersi da un accertamento fiscale occorre conoscere le fonti normative che disciplinano la procedura. Di seguito si sintetizzano le principali, con particolare riferimento alle norme applicabili al 31 dicembre 2025.

Norma/LeggeOggetto essenzialeRilevanza per il contribuente
DPR 600/1973, art. 32Presunzione che prelevamenti e versamenti su conti correnti costituiscano ricavi non dichiarati. La presunzione si applica anche ai conti intestati a terzi, ma l’Amministrazione deve provare che il conto è nella disponibilità del contribuente .Nelle verifiche bancarie il Fisco può presumere ricavi da accrediti o prelevamenti. Il contribuente può però dimostrare l’origine lecita (es. prestiti, risparmi) e contestare l’imputazione di conti di familiari.
DPR 600/1973, art. 39Regole sul metodo di accertamento. L’ufficio può procedere a rettifica analitica o induttiva se i registri contabili sono incompleti o inattendibili. In caso di irregolarità gravi o non tenuta delle scritture, l’Ufficio può determinare l’imponibile in via induttiva basandosi su dati esterni .Nel settore arredamento è frequente l’accertamento induttivo (stima dei ricarichi, analisi dei corrispettivi POS, controllo magazzino). Occorre provare l’affidabilità delle scritture e contestare presunzioni arbitrarie.
DPR 600/1973, art. 42Contenuto dell’avviso di accertamento: deve indicare l’ufficio emittente, i dati del contribuente, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, il termine per ricorrere, il responsabile del procedimento.La motivazione è requisito essenziale; l’avviso privo di motivazione è nullo. Dal 2023 l’art. 7 dello Statuto impone di indicare anche le prove utilizzate .
DPR 600/1973, art. 43Termini di decadenza dell’azione accertatrice: 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (quarto per IVA). In caso di violazioni penali o di dichiarazioni omesse il termine è raddoppiato.Ricevere un avviso oltre i termini comporta la sua nullità; è fondamentale verificare le date e contestare eventuali decadenze.
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12Garantisce diritti durante le verifiche: l’accesso deve svolgersi durante l’orario d’esercizio, il contribuente può farsi assistere da un professionista, la permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni (raddoppiabile in caso di contabilità ordinaria); l’atto deve contenere l’indicazione delle ragioni del controllo .Chi subisce un accesso della Guardia di Finanza deve far annotare ogni violazione (es. permanenza oltre 30 giorni) e far valere eventuali nullità.
Legge 212/2000, art. 6‑bis (introdotto dal d.lgs. 219/2023)Contraddittorio preventivo generalizzato: tutti gli atti impositivi impugnabili (salvo quelli emessi con procedure automatizzate o di liquidazione) devono essere preceduti da un invito contenente gli elementi della pretesa e l’avviso che l’atto sarà emesso dopo 60 giorni. Il termine dilatorio è di almeno 60 giorni; se il termine di decadenza dell’accertamento scade prima dei 120 giorni successivi, l’Ufficio può emettere l’atto dopo la scadenza .Il contraddittorio preventivo è oggi regola generale. La violazione comporta l’annullamento dell’atto; il contribuente deve ricevere tutti gli elementi per difendersi e può richiedere l’accertamento con adesione già in questa fase .
Legge 212/2000, art. 7 (come modificato dal d.lgs. 219/2023)Rafforza l’obbligo di motivazione: l’avviso deve indicare “fatti, circostanze e prove” su cui si basa la pretesa; la motivazione non può essere integrata in giudizio; l’Ufficio deve indicare gli atti richiamati, mettendoli a disposizione del contribuente .In caso di motivazione carente l’atto è nullo. È fondamentale richiedere copia degli atti richiamati (PVC, documenti di magazzino) per contestare la pretesa.
Legge 212/2000, artt. 7‑bis e 7‑terIntrodotti dal d.lgs. 219/2023. L’art. 7‑bis prevede l’annullabilità degli atti per violazioni di legge e l’art. 7‑ter prevede la nullità degli atti per violazione delle norme sul contraddittorio .Offrono nuovi motivi di ricorso: il contribuente può chiedere l’annullamento anche se non esplicitamente previsto da altre norme.
D.lgs. 218/1997 (Accertamento con adesione), modificato dal d.lgs. 13/2024Stabilisce la procedura per definire l’accertamento con l’Agenzia delle Entrate. Il d.lgs. 13/2024 prevede che lo schema di atto comunicato per il contraddittorio debba contenere anche l’invito a presentare istanza di adesione ; permette l’adesione ai verbali di constatazione entro 30 giorni e sospende i termini di decadenza .L’adesione riduce le sanzioni a un terzo (o alla metà in caso di adesione al verbale) e sospende i termini per il ricorso. È un’importante opportunità per negoziare la pretesa ed evitare il contenzioso.
D.lgs. 472/1997, art. 6Disciplina le cause di non punibilità per le violazioni tributarie: errore non determinato da negligenza, incertezza oggettiva sull’interpretazione, forza maggiore, errore determinato da terzi. I nuovi commi 5‑bis e 5‑ter (2024) escludono la punibilità quando il contribuente si conforma a circolari o provvedimenti dell’Agenzia e corregge l’errore entro 60 giorni .Il negozio di arredamento può invocare l’errore scusabile quando la violazione dipende da interpretazioni incerte o da errate indicazioni dell’Amministrazione.
D.lgs. 546/1992, art. 21 (in vigore fino al 31 dicembre 2025)Il ricorso contro un avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica; contro il silenzio su una domanda di rimborso si può ricorrere dopo 90 giorni .Termini fondamentali: decorso il 60º giorno l’atto diventa definitivo. Dal 2026 si applicherà il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024).
D.lgs. 175/2024 – Testo unico della giustizia tributariaEntra in vigore l’1 gennaio 2026; sostituisce il d.lgs. 546/1992 e disciplina il processo tributario. Il d.lgs. 81/2025 (correttivo‑bis) ha già modificato alcuni articoli: la corte di giustizia deve deliberare in segreto e il presidente legge immediatamente il dispositivo; è consentito l’uso della PEC per notificare il dispositivo .Anche se non ancora vigente, conviene prepararsi alle nuove regole: le notifiche saranno telematiche e la digitalizzazione sarà la norma.
D.lgs. 87/2024 – Revisione del sistema sanzionatorioHa riscritto molte sanzioni amministrative e penali. Ad esempio ha introdotto definizioni di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” e ha modificato le pene per omesso versamento di ritenute e IVA .Per un negozio di arredamento può influire su eventuali contestazioni di crediti d’imposta (bonus) e sulla qualificazione delle violazioni (penali o amministrative).
Ordinanza Cass. 5529/2025 (banche)Ha stabilito che l’Amministrazione può applicare la presunzione bancaria dell’art. 32 anche ai conti intestati a terzi, ma deve dimostrare che quei conti sono nella disponibilità di fatto del contribuente .Se il Fisco imputa ricavi in nero basandosi su conti dei familiari, è onere dell’Ufficio provare che il contribuente li usa; la semplice delega o parentela non basta .
Ordinanza Cass. 31406/2025In caso di accertamento induttivo su un evasore totale, la ricostruzione dei ricavi deve essere considerata al netto dell’IVA: il valore ricostruito include già l’imposta e il contribuente può detrarre l’IVA sugli acquisti .L’Agenzia deve scorporare l’IVA dalla base imponibile ricostruita; anche chi non tiene contabilità può detrarre l’IVA se dimostra l’inerenza.
Sentenza Cass. 19143/2025Ha ribadito che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati; la sua violazione era causa di invalidità solo se il contribuente dimostrava che le proprie osservazioni avrebbero potuto modificare l’accertamento .La riforma del 2023 ha reso il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti; la giurisprudenza precedente è comunque utile per capire l’evoluzione e per valutare il danno in caso di violazione.
Ordinanza Cass. 11339/2023Ha chiarito che l’accertamento induttivo puro può essere legittimo anche se le scritture sono formalmente corrette ma sostanzialmente inattendibili; tuttavia l’Ufficio deve specificare gli indici di ricchezza e dimostrarne la capacità rappresentativa .Se l’Agenzia procede a stime basate su medie di settore o sugli ISA, il contribuente può contestare la mancanza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle EntrateNumerosi documenti interpretativi chiariscono la modalità di notifica, l’obbligo di allegare il PVC all’avviso, la sospensione dei termini in caso di autotutela.Anche se non sono norme, queste istruzioni rappresentano la prassi amministrativa e possono aiutare a invocare l’errore scusabile (art. 6 d.lgs. 472/1997).

1.2 Le principali tendenze giurisprudenziali (2023–2025)

Negli ultimi anni la Cassazione si è pronunciata spesso sul tema dell’accertamento nei confronti di negozi e attività commerciali. I seguenti orientamenti sono utili per impostare una difesa efficace:

  • Contraddittorio e provvedimenti “a tavolino”. Con l’ordinanza n. 21271 del 25 luglio 2025 le Sezioni Unite hanno ricordato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, il contraddittorio preventivo era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA), mentre per gli altri tributi era richiesto solo nei casi in cui la legge lo prevedesse. La violazione determinava nullità dell’atto solo se il contribuente provava che le osservazioni avrebbero influito sulla decisione . Oggi, con il contraddittorio generalizzato, la violazione comporta annullabilità/nul­lità dell’atto senza bisogno della “prova di resistenza”.
  • Disponibilità di conti intestati a terzi. L’ordinanza n. 5529/2025 ha stabilito che la presunzione dell’art. 32 DPR 600/1973 si applica anche ai conti correnti dei familiari, purché l’Amministrazione dimostri che il conto è di fatto gestito dal contribuente . La presunzione legale non può basarsi su una doppia presunzione; occorre provare la disponibilità con elementi concreti .
  • IVA nei ricavi induttivi. L’ordinanza n. 31406/2025 ha affermato che, nel caso di evasore totale, la ricostruzione induttiva dei ricavi comprende già l’IVA; il Fisco deve quindi scorporarla prima di calcolare l’imposta. La Cassazione richiama l’art. 73 della direttiva 2006/112/UE e i principi di neutralità, ammettendo anche il diritto alla detrazione degli acquisti se l’imprenditore dimostra la loro inerenza .
  • Accertamento induttivo e attendibilità delle scritture. Con l’ordinanza n. 11339/2023, la Cassazione ha ribadito che l’accertamento induttivo può essere effettuato anche se i registri contabili sono formalmente tenuti, ma l’Amministrazione deve spiegare perché li considera inattendibili e individuare gli indici di capacità contributiva . Non basta contestare genericamente scostamenti dagli ISA: la presunzione deve essere grave, precisa e concordante.
  • Prescrizione e decadenza. Numerose sentenze (es. Cass. 36281/2023, Cass. 21295/2018) hanno confermato che gli scostamenti dagli studi di settore o dagli ISA non costituiscono di per sé prova di ricavi in nero; l’Agenzia deve sempre rispettare il contraddittorio e il termine quinquennale di decadenza.
  • Motivazione “provocatio ad opponendum”. L’ordinanza n. 19143/2025 ha sottolineato che l’avviso di accertamento è una “provocatio ad opponendum”: deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa e contestarla nel merito . La motivazione può essere considerata sufficiente se contiene gli elementi essenziali per identificare l’an e il quantum; tuttavia il d.lgs. 219/2023 ha rafforzato ulteriormente questo requisito, vietando integrazioni a posteriori .

2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica del PVC o dell’avviso

2.1 Accesso e verifica: i diritti del negoziante

Un accertamento fiscale inizia spesso con un accesso o ispezione nei locali del negozio. La Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate possono verificare i registri contabili, controllare il magazzino, monitorare i pagamenti POS e incrociare i dati con le comunicazioni telematiche dei corrispettivi. In questa fase:

  1. Avviso di accesso: i verificatori devono consegnare un ordine di accesso che indichi l’oggetto e le ragioni della verifica. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, il controllo deve svolgersi durante l’orario d’esercizio e il titolare può farsi assistere da un professionista .
  2. Durata massima: la permanenza presso i locali non può eccedere 30 giorni lavorativi (15 per le contabilità semplificate); in caso di accertamenti complessi la permanenza può essere prorogata di ulteriori 30 giorni ma deve essere motivata .
  3. Verbale di accesso e PVC: al termine dell’accesso viene redatto un verbale descrittivo e successivamente (entro 60 giorni) un processo verbale di constatazione (PVC) che riassume gli esiti della verifica.
  4. Osservazioni al PVC: prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, il contribuente aveva 60 giorni per presentare osservazioni (art. 12 comma 7, oggi abrogato). Oggi le osservazioni rientrano nel contraddittorio preventivo ex art. 6‑bis (vedi paragrafo 2.2). Presentare memorie difensive è sempre consigliabile: possono indurre l’ufficio a correggere errori o ad avviare l’accertamento con adesione.

2.2 Contraddittorio preventivo generalizzato

Dopo la verifica (o anche senza accesso, nei cosiddetti accertamenti “a tavolino”), l’Ufficio emette uno schema di atto e lo comunica al contribuente. L’art. 6‑bis dello Statuto, in vigore dal 30 giugno 2023 e rafforzato dal d.lgs. 219/2023, prevede che:

  • Obbligo per tutti gli atti impugnabili: salvo le liquidazioni automatiche e i controlli formali, ogni avviso di accertamento, rettifica o recupero deve essere preceduto da un invito contenente gli elementi essenziali della pretesa e informando che l’atto sarà emesso dopo 60 giorni .
  • Termine dilatorio di 60 giorni: il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti. Se il termine di decadenza dell’accertamento scade prima che siano trascorsi 120 giorni dalla comunicazione, l’Ufficio può anticipare l’emissione dell’atto, ma comunque non prima di 60 giorni .
  • Invito all’adesione: il d.lgs. 13/2024 impone che lo schema di atto contenga anche l’invito a presentare istanza per la definizione con adesione, quale alternativa alle osservazioni . Ciò consente al contribuente di attivare immediatamente la procedura di adesione e beneficiare della riduzione delle sanzioni.
  • Effetti della violazione: la mancata attivazione del contraddittorio (o l’emissione dell’avviso prima dei 60 giorni salvo casi d’urgenza) determina la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 7‑ter . Non serve più dimostrare la “prova di resistenza” come richiedeva la giurisprudenza precedente .

Consigli pratici:

  • Analizza lo schema di atto: verifica se sono indicati tutti gli elementi (periodo d’imposta, motivi, prove, calcoli). Richiedi copia del PVC o dei documenti richiamati.
  • Predisponi memorie dettagliate: è l’occasione per contestare errori (es. duplicazioni, errata attribuzione di ricavi, spese deducibili ignorate) e giustificare scostamenti dai parametri di settore.
  • Richiedi l’adesione: se la pretesa appare fondata solo in parte o si desidera chiudere la lite rapidamente, chiedere l’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni (un terzo) e ottenere un piano di pagamento.

2.3 L’avviso di accertamento

Se il contraddittorio non si conclude con un’adesione, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento. Questo atto deve rispettare requisiti formali e sostanziali:

  • Competenza e sottoscrizione: l’avviso deve essere emesso dall’ufficio competente (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza delegata) e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile o da un funzionario delegato. L’indicazione del responsabile è richiesta dall’art. 7 dello Statuto; la giurisprudenza ammette la delega, ma la mancata indicazione può essere motivo di nullità.
  • Motivazione: deve contenere l’esposizione dei fatti, le ragioni di diritto, i calcoli delle imposte e sanzioni, le prove (documenti, PVC, indagini bancarie) e l’indicazione che il contribuente può accedere agli atti . La motivazione non può essere integrata successivamente; eventuali integrazioni in giudizio sono inammissibili.
  • Calcoli: l’avviso deve specificare l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Dal 2023 il primo atto di riscossione deve indicare anche il dettaglio degli interessi legali .
  • Notifica: la notifica deve avvenire entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno per le imposte dirette; quarto anno per l’IVA) e con modalità valide (PEC, raccomandata, messo notificatore). L’errata notifica può rendere l’atto nullo.

Cosa verificare:

  • Termini: controlla la data di notifica e verifica se è nei termini di legge.
  • Oggetto: verifica che l’avviso si riferisca al periodo d’imposta corretto e non contenga duplicazioni.
  • Motivazione: leggi con attenzione la descrizione delle presunzioni e dei ricalcoli; segnala eventuali incongruenze.

2.4 Le possibili reazioni del contribuente

2.4.1 Ricorso gerarchico (istanza di autotutela)

Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’avviso chiedendone l’annullamento o la rettifica per evidenti vizi di legittimità o di merito. Dal 2023 la presentazione dell’istanza sospende il termine per proporre ricorso fino a un massimo di 90 giorni e la risposta negativa è autonomamente impugnabile . L’autotutela è utile quando vi sono errori materiali (es. calcoli sbagliati, scambio di persona) o duplicazioni di imposta.

2.4.2 Accertamento con adesione

L’adesione consente di chiudere l’accertamento con un accordo. La procedura è disciplinata dal d.lgs. 218/1997 e dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 13/2024. In sintesi:

  • Avvio: può essere proposto dall’Ufficio (invito a comparire) o dal contribuente entro il termine per il ricorso . Con lo schema di atto l’Ufficio deve invitare alla richiesta di adesione .
  • Udienza: le parti discutono e possono concordare la base imponibile e le imposte. Le sanzioni amministrative vengono ridotte a un terzo; gli interessi legali sono dovuti. Se l’adesione riguarda il verbale di constatazione, le sanzioni sono dimezzate .
  • Effetti: l’accordo è definitivo e non impugnabile, salvo vizi di invalidità. Le somme dovute possono essere rateizzate; la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione. Il mancato pagamento determina l’iscrizione a ruolo .

L’adesione è particolarmente utile quando il negozio riconosce la fondatezza di parte della pretesa ma desidera ottenere una riduzione delle sanzioni e dilazionare il pagamento.

2.4.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se non si aderisce o l’adesione non chiude tutte le contestazioni, si può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sino al 31 dicembre 2025 si applicano le regole del d.lgs. 546/1992; dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il d.lgs. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria). Le principali regole da rispettare:

  • Termine: 60 giorni dalla notifica dell’avviso ; in caso di autotutela la scadenza è sospesa per un massimo di 90 giorni.
  • Notifica del ricorso: deve avvenire per via telematica tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) o, fino alla piena operatività, tramite PEC o ufficiale giudiziario. Dal 2025 è consigliabile utilizzare la PEC per evitare vizi di notifica.
  • Contenuto: il ricorso deve indicare l’atto impugnato, le motivazioni di diritto e di fatto, le prove e le conclusioni; deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
  • Pagamento del contributo unificato: la presentazione del ricorso richiede il pagamento del contributo unificato proporzionato al valore della causa.

Il d.lgs. 81/2025 ha modificato alcune regole procedurali:

  • il presidente della corte di giustizia tributaria deve leggere il dispositivo subito dopo la deliberazione, potendo depositare la motivazione entro 7 giorni ;
  • le notifiche del dispositivo possono essere effettuate anche via PEC .

2.4.4 Conciliazione giudiziale

Anche nel corso del processo è possibile definire la lite mediante conciliazione giudiziale. Dal 2023 la conciliazione è stata estesa anche ai giudizi pendenti in Cassazione. La corte, su richiesta congiunta delle parti o sulla base di un accordo, omologa la conciliazione determinando le somme dovute; le sanzioni vengono ridotte al 40% (50% se la conciliazione avviene in appello) e gli interessi si calcolano al tasso legale.

2.4.5 Definizione agevolata dei ruoli e rottamazioni

Se l’accertamento giunge alla fase della riscossione (cartelle esattoriali), il contribuente può valutare l’accesso alla definizione agevolata (rottamazione), misura straordinaria prevista dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e prorogata. La rottamazione-quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica e di esecuzione, mentre sanzioni e interessi sono azzerati . Le rate possono arrivare fino a 10 e le scadenze sono state prorogate fino al 2025 con la possibilità di riammissione per i decaduti.

Nel 2025 si discute di una possibile rottamazione-quinquies per i debiti affidati entro il 2023, ma al momento di redazione di questo articolo non è ancora operativa. È comunque importante monitorare le future leggi di bilancio per cogliere eventuali nuove agevolazioni.

2.5 Pignoramenti, ipoteche e misure cautelari

Oltre all’avviso di accertamento, il Fisco può adottare misure cautelari per garantire il recupero delle somme: iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e pignoramenti presso terzi. La notifica dell’avviso di accertamento esecutivo può essere seguita, decorso un periodo di 60 giorni, dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella.

Per evitare l’aggressione del patrimonio occorre agire tempestivamente:

  • Richiedere la sospensione dell’esecutività presentando ricorso e chiedendo alla Corte la sospensione dell’atto in presenza di danno grave e irreparabile.
  • Accedere a procedure di composizione della crisi (vedi § 4.3) per proteggere il patrimonio personale e negoziare un piano di rientro.

3 – Difese e strategie legali per i negozi di arredamento

3.1 Perché i negozi di arredamento sono soggetti a controlli

Le imprese che vendono mobili, complementi d’arredo e articoli per la casa presentano caratteristiche che attirano l’attenzione del Fisco:

  • Elevato valore unitario dei beni: la vendita di pochi pezzi può generare ricavi significativi.
  • Difficoltà nella gestione del magazzino: la valutazione delle rimanenze e l’individuazione dei margini di ricarico possono dare luogo a errori e a presunzioni induttive.
  • Pagamenti tracciati: l’uso diffuso di carte di credito e POS permette controlli incrociati. Differenze tra corrispettivi memorizzati e incassi bancari possono far scattare accertamenti.
  • Promozioni e sconti: periodi di saldi, svendite o vendite sottocosto possono creare scostamenti rispetto ai parametri di settore.
  • Controlli da parte dei fornitori: l’Agenzia può ricevere segnalazioni incrociando gli acquisti (fatture passive) con i ricavi dichiarati.

3.2 Strategie difensive sui ricavi e sulle rimanenze

3.2.1 Documentare la gestione del magazzino

Un elemento centrale negli accertamenti sui negozi di arredamento è la valutazione delle rimanenze di magazzino. Il Fisco potrebbe presumere che il valore della merce in magazzino sia superiore a quanto dichiarato, aumentando i ricavi presunti. Per difendersi:

  • Inventari periodici: effettuare inventari dettagliati almeno annualmente, registrando quantità e valore di ogni articolo. Mantenere documentazione fotografica e contratti di acquisto.
  • Gestione informatica: utilizzare software di magazzino (possibilmente integrati con registratori telematici) per tracciare le entrate e le uscite dei prodotti.
  • Valutazione prudenziale delle rimanenze: la normativa permette di valutare il magazzino al costo o al valore di mercato se inferiore. È importante motivare la scelta (es. prodotti invenduti o obsoleti).
  • Giustificare svalutazioni: se si effettuano svalutazioni per lentezza di rotazione o obsolescenza, bisogna dimostrare con dati di vendita e trend di mercato che il valore di realizzo è inferiore al costo.

3.2.2 Contestare le presunzioni sui ricarichi

Un metodo tipico degli accertamenti nel settore arredamento è la stima del ricarico medio (differenza fra prezzo di vendita e costo di acquisto) applicato uniformemente su tutti i prodotti. Ciò può portare a ricavi presunti molto più elevati di quelli reali. Per contrastare tali presunzioni:

  • Prodotti eterogenei: evidenziare che il negozio vende articoli con margini diversi (mobili di lusso, articoli economici, accessori, servizi di trasporto). Non esiste un unico ricarico.
  • Sconti e promozioni: documentare campagne promozionali, vendite sottocosto, sconti per fine serie. Conservare volantini, ordini, fatture di sconto dei fornitori.
  • Servizi aggiuntivi: se si offrono servizi inclusi nel prezzo (es. consegna e montaggio), il margine effettivo sulla merce può essere inferiore a quello standard.
  • Analisi di settore: produrre studi di settore propri (o perizie tecniche) che dimostrino che il ricarico medio della zona o del tipo di prodotti è più basso di quanto stimato dall’Agenzia.

La Cassazione ha più volte annullato accertamenti basati su ricarichi forfetari quando il giudice di merito ha applicato criteri equitativi o non ha analizzato le prove del contribuente. Per esempio, una decisione del 2019 (Cass. 14636/2019) ha ritenuto illegittimo l’uso della media aritmetica semplice su categorie differenti di mobili senza tenere conto delle diverse incidenze di costo.

3.2.3 Rispondere alle richieste di indagini bancarie

L’Agenzia delle Entrate può chiedere alla banca i movimenti dei conti intestati al titolare o all’azienda e, a certe condizioni, anche dei familiari. Le somme versate o prelevate si presumono ricavi a meno che il contribuente dimostri il contrario (art. 32 DPR 600/1973). Le recenti pronunce della Cassazione ricordano che:

  • La presunzione legale opera anche per i conti di terzi, ma è necessario che il Fisco provi la disponibilità di fatto del conto da parte del contribuente .
  • È legittimo giustificare i movimenti con prestiti, rientri di capitale, ricapitalizzazioni, risparmi familiari o anticipazioni da parte dei soci. È necessario, però, produrre prova documentale (contratti di prestito, bonifici, dichiarazioni dei terzi).
  • È utile predisporre un prospetto delle movimentazioni con l’indicazione dell’origine di ciascun versamento/prelevamento per dimostrare che non si tratta di ricavi di vendita.

3.2.4 Verificare la corretta imputazione dell’IVA

In accertamenti induttivi l’IVA è spesso calcolata aggiungendo l’aliquota al ricavo ricostruito. Dopo l’ordinanza n. 31406/2025, la Cassazione ha chiarito che nei casi di evasione totale la base imponibile ricostruita include già l’IVA, che deve essere scorporata . È quindi necessario verificare che l’Ufficio abbia considerato il ricavo al netto dell’imposta. Inoltre, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti non si perde per il semplice fatto di non avere registrato le fatture, purché si dimostri l’inerenza e la realtà dell’acquisto .

3.3 Errori comuni da evitare

  • Ignorare l’invito al contraddittorio: non rispondere allo schema di atto può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni. Bisogna inviare osservazioni articolate o richiedere l’adesione.
  • Non allegare documenti: le difese generiche (es. “le presunzioni sono infondate”) sono quasi sempre respinte. Occorre allegare documenti contabili, estratti, perizie, fotografie, contratti e qualsiasi altra prova dell’inerenza dei costi.
  • Aspettare l’ultimo giorno: i termini sono perentori. È necessario calendarizzare scadenze e agire con anticipo per evitare la decadenza dal ricorso o la mancata adesione.
  • Utilizzare conti di familiari: far transitare incassi su conti intestati a parenti espone a presunzioni difficili da superare; la Cassazione pretende la prova della disponibilità di quei conti . È preferibile utilizzare conti aziendali o personali dedicati all’attività e mantenere traccia delle operazioni.
  • Sottovalutare la motivazione dell’avviso: molti accertamenti presentano motivazioni generiche o incomplete. Richiedere copia degli atti richiamati e contestare la carenza motivazionale può portare all’annullamento.

3.4 Focus sui tributi locali e sull’IMU per locali commerciali

Oltre a IRPEF/IRES e IVA, un negozio di arredamento deve fare attenzione anche a:

  • IMU su immobili commerciali: l’imposta spetta sia sul fabbricato sia sull’area pertinenziale. Occorre verificare la corretta classificazione catastale. Per le unità accatastate come abitazioni (cat. A/2) non di lusso, la Cassazione ha confermato l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’IVA sull’acquisto e non è rilevante la destinazione urbanistica dell’area.
  • TARI e TOSAP: controllare che i metri quadri imponibili siano corretti e che siano state applicate eventuali riduzioni (es. per locali non utilizzati). Le cartelle relative a queste imposte sono impugnabili davanti alla corte tributaria.

4 – Strumenti alternativi e soluzioni per gestire il debito

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Come accennato, la definizione agevolata (rottamazione) permette di chiudere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il tributo e le spese di riscossione, con esclusione di sanzioni e interessi . Le edizioni più recenti (rottamazione-ter/quater) riguardano i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino al 30 giugno 2022.

Nel 2025 sono previste scadenze per le rate residue; chi non ha potuto pagare entro dicembre 2024 può chiedere la riammissione versando le rate arretrate entro aprile 2025. Le ipotesi di “rottamazione‑quinquies” dovranno essere introdotte con la legge di bilancio 2026. Prima di aderire è consigliabile verificare che i debiti rientrino nel periodo ammesso e calcolare l’effettivo risparmio.

4.2 Rateizzazione e sospensione della riscossione

Anche in assenza di rottamazione, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) di rateizzare le somme dovute. Normalmente sono concesse fino a 72 rate mensili (8 rate possono essere non consecutive per importi inferiori a 120 mila euro). Per importi più elevati occorre presentare documenti che dimostrino la temporanea situazione di difficoltà economica. Il mancato pagamento di cinque rate determina la decadenza dal beneficio.

4.3 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Quando le esposizioni debitorie (fiscali e non) sono tali da mettere a rischio l’attività e il patrimonio, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa). Queste procedure, riservate a debitori non soggetti a fallimento (es. ditte individuali, piccoli imprenditori, professionisti e consumatori), consentono di proporre ai creditori un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.

Caratteristiche principali:

  • Piano del consumatore: riguarda le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Il debitore propone un piano di pagamento commisurato al proprio reddito e patrimonio. L’approvazione del giudice vincola tutti i creditori; i debiti fiscali sono trattati alla pari degli altri crediti privilegiati ma possono essere falcidiati entro i limiti consentiti dalla legge.
  • Accordo di composizione della crisi: applicabile anche agli imprenditori minori. Prevede l’approvazione della maggioranza dei creditori e può includere la falcidia dei debiti fiscali.
  • Liquidazione controllata: permette di liquidare il patrimonio residuo con l’esdebitazione finale.

L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere nella predisposizione dei piani, rappresentare il debitore davanti all’OCC e al tribunale, e negoziare con l’Agenzia delle Entrate la transazione fiscale prevista dall’art. 63 del Codice della crisi d’impresa.

5 – Tabelle riepilogative

5.1 Scadenze e termini principali

Fase proceduraleTermine ordinarioNormaNote
Accesso e verifica30 giorni (prorogabili a 60)Art. 12 L. 212/2000Permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa.
Osservazioni al PVC / schema di atto60 giorniArt. 6‑bis L. 212/2000Termine dilatorio prima dell’emissione dell’avviso; sospensione decadenze se l’Ufficio emette atto dopo il 120º giorno.
Istanza di adesioneEntro il termine di ricorso (60 giorni)Artt. 5–6 d.lgs. 218/1997 (mod. d.lgs. 13/2024)Può essere presentata su invito dell’Ufficio o su istanza del contribuente; sospende i termini per l’impugnazione.
Adesione al verbale di constatazione30 giorni dalla consegna del PVCArt. 5‑quater d.lgs. 218/1997Sospende i termini di accertamento; riduzione delle sanzioni alla metà .
Ricorso alla corte di giustizia tributaria60 giorniArt. 21 d.lgs. 546/1992Dal 2026: d.lgs. 175/2024 (stesse scadenze).
Termine di decadenza accertamento31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione; 4° per IVA; raddoppiato in caso di reatiDPR 600/1973, art. 43Controllare eventuali sospensioni (es. adesione o contraddittorio).
Pagamento dopo adesione20 giorni dalla notifica dell’atto di definizioned.lgs. 218/1997Possibile rateazione; la mancata rata comporta iscrizione a ruolo .

5.2 Cause di non punibilità (art. 6 d.lgs. 472/1997)

CausaDescrizioneImpatto
Errore non determinato da negligenzaQuando la violazione deriva da interpretazioni giuridiche complesse o da prassi discordanti dell’Amministrazione.Possibile disapplicazione delle sanzioni .
Incertezza normativa oggettivaMancanza di norme chiare o di prassi univoche.L’errore può essere scusato; sanzioni non dovute .
Forza maggiore o fatto imputabile a terziEs. guasti informatici, comportamenti fraudolenti del commercialista.Esclude la responsabilità del contribuente.
Adeguamento a circolariI nuovi commi 5‑bis e 5‑ter prevedono che non si applichino sanzioni se il contribuente si adegua a provvedimenti dell’Agenzia e corregge l’errore entro 60 giorni .
Violazioni formaliViolazioni che non incidono sulla determinazione del tributo (es. tardiva registrazione di fatture senza evasione).Non comportano sanzioni.

5.3 Principali presunzioni a favore del Fisco e come contrastarle

PresunzioneBase normativaCome contrastarla
Prelevamenti e versamenti bancari = ricaviArt. 32 DPR 600/1973Dimostrare l’origine dei movimenti (prestiti, restituzione di capitale, rimborsi). Nei conti di terzi l’Ufficio deve provare la disponibilità del contribuente .
Ricavi stimati da ricarico medioArtt. 39 e 39 comma 1 lett. d) DPR 600/1973Documentare la varietà dei margini (prodotti diversi), sconti, servizi accessori; produrre studi di settore alternativi e perizie.
Scostamenti dagli ISA o studi di settoreArt. 1 c. 109 L. 296/2006; art. 9‑bis DPR 600/1973Gli scostamenti non costituiscono prova di evasione; occorre contraddittorio e prova grave, precisa e concordante .
Azienda occulta da controlli bancariArt. 32 DPR 600/1973; Cass. 31406/2025L’IVA deve essere scorporata dal ricavo ricostruito ; il contribuente può detrarre l’IVA sugli acquisti se dimostra l’inerenza .

6 – Domande frequenti (FAQ)

1. Che cosa succede se non rispondo all’invito al contraddittorio?
La mancata risposta non preclude la possibilità di impugnare l’avviso, ma impedisce di far valere eccezioni che avrebbero potuto essere accolte in sede amministrativa. Inoltre, presentare osservazioni può evitare l’emissione dell’avviso o portare a un accertamento con adesione. Dal 2023 la mancata attivazione del contraddittorio rende l’avviso nullo .

2. L’Agenzia può emettere l’avviso prima dei 60 giorni?
Solo in caso di motivata urgenza (es. rischio di prescrizione imminente) o se il contraddittorio non è previsto (liquidazioni automatiche e controlli formali). Anche in caso d’urgenza deve comunque trascorrere almeno 60 giorni salvo che il termine di decadenza scada prima dei 120 giorni successivi .

3. Posso pagare subito con sconto senza fare ricorso?
Sì. Il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a un terzo. È però consigliabile verificare l’esattezza della pretesa prima di pagare.

4. Che differenza c’è tra l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale?
L’adesione si svolge in fase amministrativa, prima del ricorso; comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di rateizzare. La conciliazione giudiziale avviene dopo l’avvio del processo e consente di ridurre le sanzioni al 40% (o al 50% in appello). Entrambe chiudono la lite.

5. Cosa devo fare se ho ricevuto un avviso su vendite online effettuate dal negozio?
L’attività di vendita abituale di beni online integra attività d’impresa. È importante dichiarare i ricavi e l’IVA. La Cassazione ha chiarito che la presunzione sui movimenti bancari (art. 32) si applica a tutti i contribuenti, anche se l’attività è esercitata online .

6. Il Fisco può considerare ricavi i versamenti sul conto di mia moglie?
Solo se dimostra che il conto è nella tua effettiva disponibilità. L’ordinanza 5529/2025 ha stabilito che la presunzione bancaria si applica anche ai conti di terzi, ma l’Ufficio deve provare la disponibilità di fatto del conto . In mancanza di prova, la contestazione è illegittima.

7. Se non ho conservato le fatture d’acquisto, posso comunque detrarre l’IVA?
La Cassazione (ord. 31406/2025) ha riconosciuto che, in caso di evasione totale, la ricostruzione dei ricavi deve considerare l’IVA inclusa nel prezzo e l’imprenditore può detrarre l’IVA sugli acquisti se prova l’inerenza . Tuttavia è più difficile senza documenti; conviene recuperare prove (contratti, pagamenti).

8. Come si calcolano le sanzioni?
Le sanzioni tributarie variano in base alla violazione. Ad esempio, l’omessa fatturazione comporta una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta; la dichiarazione infedele comporta una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata; l’omessa dichiarazione dal 120% al 240%. In caso di adesione o ravvedimento le sanzioni sono ridotte.

9. Gli accertamenti basati sui nuovi ISA sono sempre validi?
Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono strumenti di analisi del rischio fiscale. Uno scostamento dai valori ISA non costituisce prova di evasione; l’ufficio deve motivare la propria ricostruzione e rispettare il contraddittorio . È possibile giustificare lo scostamento con elementi specifici (sconti, periodo di avviamento, mercato locale).

10. Quanto tempo dura un processo tributario?
Il tempo varia da alcuni mesi a diversi anni. In primo grado il giudizio può durare 6–12 mesi; in appello altri 12–18 mesi; in Cassazione diversi anni. Con il Testo unico della giustizia tributaria e le nuove norme sul deposito del dispositivo (entro 7 giorni) si punta a velocizzare i tempi.

11. Posso proporre ricorso senza avvocato?
Per cause di valore inferiore a 3.000 euro (escluse sanzioni e interessi) è possibile difendersi personalmente. Tuttavia, nei procedimenti tributari la difesa tecnica è consigliata per la complessità delle norme e per la necessità di utilizzare il sistema telematico.

12. La firma digitale del funzionario sull’avviso è obbligatoria?
L’atto può essere sottoscritto digitalmente o manualmente. L’importante è che sia apposta la firma del dirigente responsabile o del funzionario delegato. La giurisprudenza ritiene valida anche la firma di funzionari con posizione organizzativa.

13. Che succede se l’avviso è stato notificato a un indirizzo errato?
La notifica è nulla se inviata a un indirizzo diverso da quello risultante dall’anagrafe tributaria o se non effettuata via PEC all’indirizzo del domicilio digitale. In tal caso bisogna eccepire la nullità immediatamente nel ricorso.

14. Se presento ricorso, devo pagare le imposte?
No, l’avviso impugnato è sospeso fino alla decisione della corte. Tuttavia, in caso di rigetto, si dovranno pagare le imposte, le sanzioni e gli interessi. Presentare istanza di sospensione cautelare può evitare l’iscrizione a ruolo nelle more del giudizio.

15. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver perso il ricorso?
Sì. Dopo la sentenza sfavorevole è possibile chiedere all’AdER la rateizzazione del debito. Nel caso di definizione giudiziale (conciliazione o adesione) la rateizzazione è prevista dalla legge; se si perde in giudizio, la rateizzazione è concessa previa dimostrazione di difficoltà economica.

16. Come influisce il d.lgs. 87/2024 sulle mie sanzioni?
Il d.lgs. 87/2024 ha modificato molte norme penali e amministrative. Ad esempio, ha ridefinito l’omesso versamento delle ritenute (art. 10‑bis) e dell’IVA (art. 10‑ter) stabilendo che il reato scatta solo sopra soglie elevate e solo se il debito non è in corso di rateizzazione . Per il settore arredamento, queste modifiche sono rilevanti se l’avviso comporta contestazioni penali (es. omesso versamento IVA superiore a 150 mila euro).

17. Cosa succede dal 1° gennaio 2026 con il nuovo Testo unico della giustizia tributaria?
Dal 2026 le regole processuali saranno disciplinate dal d.lgs. 175/2024. La notifica del ricorso e la gestione del processo saranno integralmente telematiche; il presidente dovrà leggere il dispositivo immediatamente e depositare la sentenza entro 30 giorni; aumentano i casi di conciliazione e mediazione. È importante adeguarsi alle nuove modalità e dotarsi di firma digitale e PEC.

18. Posso proporre transazione fiscale nelle procedure di sovraindebitamento?
Sì. In caso di accordo o piano del consumatore, l’Agenzia delle Entrate può aderire alla transazione fiscale, accettando una falcidia dei propri crediti. La transazione deve offrire un trattamento non deteriore rispetto agli altri creditori privilegiati e prevedere un pagamento almeno pari al valore di liquidazione dei beni.

19. Le spese per la consulenza legale sono deducibili?
Le spese legali e peritali sostenute per difendersi in un accertamento sono deducibili come spese professionali inerenti all’attività, purché documentate e ragionevoli. Possono essere portate in deduzione nell’esercizio di competenza.

20. Che succede se l’accertamento riguarda periodi non più accertabili?
In tal caso bisogna eccepire la decadenza. L’avviso emesso oltre i termini (quarto/quinto anno o raddoppio) è nullo. È necessario allegare la prova della data di presentazione della dichiarazione o dell’assenza di reati.

7 – Simulazioni pratiche

Di seguito alcuni esempi numerici che mostrano come cambia la pretesa fiscale a seconda della strategia adottata.

7.1 Ricostruzione induttiva con ricarico medio

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate contesti a un negozio di arredamento di avere sottodichiarato i ricavi nel 2024. I verificatori stimano un ricarico medio del 50% sui costi di acquisto. L’azienda ha dichiarato ricavi per 150 000 € e costi per 100 000 € (ricarico del 50%). L’Ufficio rileva acquisti non registrati per 40 000 € (da controlli incrociati con i fornitori) e stima ricavi non dichiarati pari a 60 000 € applicando il medesimo ricarico.

VoceImporto dichiaratoImporto accertatoNote
Costi di acquisto100 000 €140 000 €L’Ufficio considera 40 000 € di acquisti in più (non registrati).
Ricavi presunti (applicando ricarico 50%)150 000 €210 000 €Calcolati come 140 000 € × 1,5.
Ricavi non dichiarati60 000 €Differenza tra 210 000 € e 150 000 €.
IVA sui ricavi presunti (22%)10 820 €Se il Fisco applica l’IVA sul ricavo lordo di 60 000 €, la differenza netta è 49 180 € + IVA 10 820 €.

Difesa. Il contribuente può contestare:

  • l’applicazione di un ricarico unico su prodotti con margini diversi;
  • la mancata considerazione di sconti e promozioni che riducono il margine;
  • l’eventuale errata attribuzione di acquisti (ad es. fatture intestate a terzi ma riferite a vendite online).

Se si dimostra che il ricarico medio reale è del 30%, i ricavi presunti scendono a 182 000 € (140 000 € × 1,30) e i ricavi non dichiarati sarebbero solo 32 000 €, con conseguente riduzione dell’imposta e delle sanzioni.

7.2 Esempio di accertamento con adesione

Riprendendo l’esempio precedente, supponiamo che le parti concordino su ricavi non dichiarati pari a 40 000 € (anziché 60 000 €). L’IVA netta dovuta, considerando lo scorporo, è 7 213 € (40 000 € ÷ 1,22 × 22%). L’IRPEF/IRES aggiuntiva dipenderà dall’aliquota marginale (es. 24% IRES: 8 000 €). Le sanzioni ordinarie sarebbero dal 90% al 180% (fino a 13 000 €). Con l’adesione si riducono a un terzo, pari a circa 4 333 €. Il totale dovuto sarebbe quindi 7 213 € + 8 000 € + 4 333 € = 19 546 €, pagabile anche in rate.

7.3 Accertamento basato su versamenti bancari di familiari

L’Agenzia contesta accrediti per 50 000 € sul conto della moglie del titolare, ritenendoli ricavi occultati. L’ordinanza 5529/2025 richiede all’Ufficio di provare la disponibilità di fatto del conto . In assenza di prova, il contribuente può dimostrare che i versamenti derivano da un finanziamento erogato dai genitori della moglie (contratto di mutuo) e che non sono connessi all’attività commerciale. L’importo contestato potrebbe essere annullato.

8 – Conclusioni

L’accertamento fiscale rappresenta un momento critico per ogni imprenditore, soprattutto per i negozi di arredamento in cui la valorizzazione del magazzino, i ricarichi e le modalità di pagamento possono facilmente generare incongruenze. La riforma fiscale 2023–2025 ha tuttavia potenziato gli strumenti di difesa dei contribuenti: il contraddittorio preventivo generalizzato permette di conoscere in anticipo la pretesa e di presentare osservazioni; l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale offrono percorsi deflattivi vantaggiosi; il nuovo Testo unico della giustizia tributaria promette un processo più rapido e digitale.

Affrontare un avviso di accertamento richiede conoscenze tecniche e tempestività. Occorre verificare i termini, esaminare la motivazione, raccogliere prove e scegliere la strategia (adesione, ricorso, definizione agevolata). È inoltre possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per proteggere il patrimonio e ristrutturare i debiti.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa, dalla fase del contraddittorio alla difesa in giudizio, fino alla gestione della crisi. Sono cassazionisti esperti in diritto bancario e tributario, Gestori della crisi da sovraindebitamento e fiduciari di organismi di composizione della crisi. Possono aiutarti a:

  • analizzare il PVC e l’avviso di accertamento;
  • predisporre memorie difensive efficaci;
  • avviare l’accertamento con adesione o la conciliazione;
  • presentare ricorsi e domande di sospensione;
  • negoziare piani di rientro o definizioni agevolate;
  • accedere alle procedure di sovraindebitamento e alla transazione fiscale.

Agire tempestivamente e con il supporto di professionisti è la chiave per evitare errori e proteggere il proprio business.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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