Accertamento fiscale a un negozio di telefonia: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate sono strumenti essenziali per contrastare l’evasione, ma quando colpiscono un negozio di telefonia possono mettere a rischio la continuità aziendale. Le ispezioni nei punti vendita di smartphone e servizi telefonici sono sempre più frequenti perché si tratta di attività con un elevato flusso di contante, margini sottili e operazioni promozionali che richiedono registrazioni puntuali. Un accertamento non gestito correttamente può portare a cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche e blocchi di conti bancari. Per questo è fondamentale conoscere i propri diritti, i termini di difesa e le strategie per fermare sul nascere l’iniziativa del Fisco.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzato in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste contribuenti in tutta Italia nell’analisi degli atti, nella proposizione di ricorsi alle Commissioni tributarie, nella sospensione dell’esecutività, nelle trattative per la definizione agevolata dei debiti e nei piani di rientro. Oltre alle difese processuali, il team valuta le vie stragiudiziali e le misure di composizione della crisi, come i piani del consumatore previsti dalla legge 3/2012, per offrire una strategia completa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Norme principali sull’accertamento tributario

L’Agenzia delle Entrate può controllare le dichiarazioni dei contribuenti attraverso accertamenti analitici, analitico‑induttivi e presuntivi. Le principali norme che regolano l’accertamento sono:

  • Art. 39 D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) e art. 54 D.P.R. 633/1972 (IVA), che consentono all’Ufficio di ricostruire il reddito o il volume d’affari con metodi induttivi quando le scritture contabili sono inattendibili o incomplete. In caso di contabilità inattendibile, l’Amministrazione può utilizzare anche semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza .
  • Art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972, che prevedono l’uso dei dati bancari. I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi e costi non dichiarati a meno che il contribuente non fornisca prova contraria analitica per ciascuna operazione .
  • Art. 12, comma 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che prevede che, in caso di accesso o ispezione, la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate debbano redigere un processo verbale di chiusura e concedere al contribuente 60 giorni per presentare osservazioni prima di emettere l’avviso di accertamento. La Cassazione ha più volte sancito che l’inosservanza di questo termine rende illegittimo l’atto, salvo casi di urgenza adeguatamente motivata .
  • Art. 6‑bis Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che generalizza l’obbligo di contraddittorio preventivo: il contribuente deve essere coinvolto e può presentare osservazioni; l’Ufficio deve motivare l’accoglimento o il rigetto di tali osservazioni .
  • Art. 29 del D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo), convertito in legge, che attribuisce all’avviso di accertamento valore di titolo esecutivo. Decorso il termine per il ricorso o il pagamento (60 giorni), l’atto diventa esecutivo; dopo ulteriori 30 giorni può essere affidato all’agente della riscossione per l’esecuzione forzata .
  • D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione, strumento che consente al contribuente di definire l’accertamento prima del contenzioso. Il decreto è stato modificato dal D.Lgs. 81/2025, che ha ampliato le preclusioni alla richiesta: dopo l’invito o la chiusura delle osservazioni non è più possibile presentare istanza di adesione .
  • Legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento e il più recente Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019): prevedono strumenti come il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti per le persone fisiche e le microimprese, con la supervisione dell’OCC.
  • Legge 207/2024 (Legge di bilancio 2025) che impone dal 2026 l’obbligo di connettere i POS ai registratori telematici. L’obbligo si traduce in una multa da 1.000 a 4.000 euro in caso di mancanza e può comportare la sospensione dell’attività .

Evoluzioni giurisprudenziali recenti

I tribunali hanno recentemente delineato importanti principi interpretativi:

  • Inversione dell’onere della prova in caso di contabilità inattendibile. La Cassazione, con ordinanza 13017/2025, ha ribadito che quando le scritture contabili sono globalmente inattendibili, l’Amministrazione può disattenderle e basarsi su presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 600/1973. In tal caso il contribuente deve dimostrare l’errore dell’Ufficio con prove concrete .
  • Obbligo di motivazione dei mezzi di notifica. La Cassazione n. 14990/2025 ha affermato che, quando l’avviso di accertamento viene notificato con le modalità di irreperibilità previste dall’art. 60 D.P.R. 600/1973, il messo notificatore deve riportare nell’atto le ricerche fatte per rintracciare il destinatario; diversamente la notifica è nulla .
  • Requisiti per l’accertamento integrativo. La Corte di Cassazione n. 22825/2025 ha stabilito che l’accertamento integrativo (ex art. 43 comma 3 D.P.R. 600/1973) è valido solo se fondato su elementi nuovi non conosciuti o non conoscibili al momento del primo accertamento; altrimenti il secondo atto è nullo .
  • Presunzioni bancarie e prova contraria. Con l’ordinanza 26996/2025 la Cassazione ha chiarito che il contribuente può dedurre anche costi presunti per giustificare i prelievi, ma deve fornire prova analitica per ogni movimentazione. Il giudice deve valutare le prove addotte; la presunzione resta semplice e l’onere probatorio grava sul contribuente .
  • Rispetto del contraddittorio. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 21271/2025) hanno affermato che l’inosservanza del contraddittorio preventivo comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra che la partecipazione al procedimento avrebbe potuto modificare l’esito. È la cosiddetta prova di resistenza .
  • 60 giorni obbligatori prima dell’accertamento. La Cassazione n. 6543/2025 ha ribadito che l’Agenzia deve attendere 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emettere l’avviso; la carenza di tempo non può essere giustificata dal rischio di decadenza .
  • Responsabilità dei soci dopo la cessazione della società. La Cassazione n. 23939/2025 ha stabilito che, quando una società è cancellata dal registro, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società è nullo; l’Ufficio può agire direttamente contro i soci sotto forma di accertamento ex art. 36 D.P.R. 602/1973, purché le motivazioni siano esplicitate .

Nuove norme e misure di favore

  • Riforma fiscale 2025 (D.Lgs. 81/2025). Oltre a modificare l’accertamento con adesione, la riforma prevede la possibilità di conciliazione anche in Cassazione, la definizione agevolata degli avvisi di recupero di aiuti di Stato, la revisione delle sanzioni e una generale digitalizzazione dei controlli .
  • “Rottamazione quinquies” (2026). La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 consente di estinguere i debiti pagando imposte e contributi senza sanzioni né interessi; è prevista la possibilità di rateizzare fino a 54 rate in 9 anni. Anche i contribuenti destinatari di accertamenti esecutivi possono aderire, purché la cartella sia stata affidata all’agente della riscossione.
  • Discarico automatico dei ruoli non riscossi entro 5 anni. Dal 2025, le somme affidate all’agente della riscossione che non siano state riscosse entro cinque anni vengono discaricate automaticamente: l’Ente può proseguire l’esecuzione solo se dimostra specifiche cause di ritardo .
  • Collegamento obbligatorio POS‑RT. Dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti che devono emettere scontrini saranno tenuti a collegare telematicamente il proprio POS al registratore telematico. Il mancato collegamento comporterà sanzioni da 1.000 a 4.000 euro e, in caso di recidiva, la chiusura del negozio .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento

Quando un negozio di telefonia riceve un avviso di accertamento, è essenziale rispettare i termini e i passaggi previsti dalla legge. Ecco la procedura da seguire:

  1. Verifica della notifica: controllare che l’atto sia stato notificato validamente. L’atto deve contenere le generalità del soggetto accertato, l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi e deve essere motivato. Se la notifica avviene per irreperibilità, il messo deve indicare le ricerche svolte .
  2. Esame dei contenuti: analizzare le motivazioni dell’Ufficio e il periodo d’imposta contestato. Verificare l’eventuale omessa consegna del processo verbale di chiusura e il rispetto del termine di 60 giorni . Se la visita della Guardia di Finanza si è conclusa da meno di 60 giorni, l’avviso potrebbe essere nullo.
  3. Contraddittorio preventivo: se il contribuente ha ricevuto un invito al contraddittorio, ha diritto a presentare osservazioni entro 60 giorni. L’Ufficio deve rispondere motivatamente alle osservazioni; in mancanza, l’avviso può essere impugnato per difetto di motivazione .
  4. Richiesta di accertamento con adesione: quando possibile, valutare l’accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. Dopo l’invito e la chiusura delle osservazioni, la riforma 2025 preclude la richiesta ; è pertanto indispensabile attivarsi tempestivamente. La richiesta sospende i termini per il ricorso e può portare a una riduzione delle sanzioni del 50 %.
  5. Pendenza dei termini: se si intende proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica occorre depositare il ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria provinciale (ex Commissione tributaria). Il termine si sospende dal 1° agosto al 31 agosto per ferie. Il pagamento della prima rata o il versamento di un terzo delle imposte non dovute non è più requisito per la proposizione del ricorso.
  6. Pagamento dell’importo: se si decide di pagare, l’avviso diventa titolo esecutivo ed è possibile avvalersi di una rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (altrimenti 16 per importi superiori a 50.000 euro). Il pagamento entro 60 giorni consente la riduzione a un terzo delle sanzioni.
  7. Ricorso e sospensione: nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando il pericolo grave e irreparabile. In caso di accertamento esecutivo, la sospensione impedisce l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione.
  8. Esame delle prove: predisporre la difesa raccogliendo documentazione contabile, giustificativi di versamenti e prelievi, contratti di telefonia, e-mail promozionali, fatture dei fornitori. È importante presentare prove analitiche per confutare i movimenti bancari presunti .
  9. Sentenza di primo grado: la Corte di Giustizia Tributaria pronuncia la sentenza. Le parti possono proporre appello entro 60 giorni (termine lungo 6 mesi se non viene notificata la sentenza). In appello non è possibile sollevare nuove eccezioni salvo quelle rilevabili d’ufficio (art. 57 D.Lgs. 546/1992).
  10. Cassazione: la sentenza di secondo grado può essere impugnata in Cassazione entro 60 giorni dalla notifica. La Cassazione non giudica il merito, ma la legittimità. Le controversie di valore fino a 50.000 euro richiedono l’assistenza del Procuratore speciale.

Difese e strategie legali

1. Eccezioni formali

  • Nullità della notifica: contestare l’irregolarità o la mancanza di relata; se la notifica è stata eseguita per irreperibilità senza specificare le ricerche effettuate, l’atto è nullo .
  • Violazione del termine dei 60 giorni: se l’avviso è stato emesso prima che decorressero i 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura, si può eccepire la violazione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente; la Cassazione ha dichiarato illegittimi gli accertamenti emessi senza attendere tale termine .
  • Difetto di motivazione: l’accertamento deve contenere l’iter logico dell’Ufficio, l’indicazione dei fatti e delle norme violate. L’omessa risposta alle osservazioni del contribuente viola il contraddittorio .
  • Illegittimità dell’accertamento integrativo: impugnare la presenza di un secondo avviso fondato su elementi già noti, in violazione dell’art. 43 comma 3 D.P.R. 600/1973 .

2. Eccezioni sostanziali

  • Inattendibilità delle presunzioni: contestare la carenza di presupposti per l’accertamento induttivo. Le presunzioni semplici richiedono che la contabilità sia inattendibile e devono essere supportate da elementi indiziari; l’onere della prova si inverte solo in caso di gravi incongruenze .
  • Dimostrazione analitica dei movimenti bancari: per superare la presunzione di ricavi non dichiarati, occorre giustificare ciascun versamento o prelievo; la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di dedurre costi presunti solo se supportati da prova analitica .
  • Dimostrazione della legittimità di costi e ricarichi: nel settore della telefonia i margini sono spesso ridotti. È utile dimostrare le politiche commerciali, i premi e gli sconti applicati dai gestori agli affiliati, l’impatto dei contratti di cessione dei telefoni e dei servizi prepagati. Bisogna provare che eventuali margini anomali sono il risultato di promozioni, cash‐back o anticipi.
  • Onere della prova sui costi in “black list”: se contestati costi sostenuti verso fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (ex art. 110 comma 10 TUIR, abrogato), occorre dimostrare che le operazioni sono reali e che i prezzi sono conformi al valore normale. Le sentenze 16478/2025 e 13679/2023 (non ufficiali) ribadiscono l’esigenza di documentare la controprestazione.
  • Ricavi omessi derivanti da ricariche telefoniche: spesso l’Ufficio contesta l’omessa annotazione di ricariche o servizi accessori. La difesa può consistere nel dimostrare che i ricavi di ricariche sono semplici riversamenti per conto della casa madre e che eventuali costi di servizio sono già compresi nei margini.

3. Strumenti deflattivi e definizione agevolata

  • Accertamento con adesione: consente di chiudere la controversia riducendo le sanzioni a un terzo (fino al 50 % dopo la riforma 2025). Il contribuente può formulare proposte, presentare memorie e ottenere dilazioni di pagamento. È ammesso prima dell’emissione dell’avviso o dopo un invito al contraddittorio; non può essere richiesto successivamente .
  • Acquiescenza: se il contribuente paga entro 60 giorni senza fare ricorso, le sanzioni sono ridotte di un terzo; è possibile richiedere la rateizzazione.
  • Conciliazione giudiziale: durante il giudizio di primo o secondo grado, le parti possono raggiungere un accordo (totale o parziale) riducendo le sanzioni a un terzo (oppure a un diciottesimo se si accede alla conciliazione con transazione fiscale nel concordato preventivo).
  • Definizione agevolata e rottamazione: la rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti da cartelle con sanzioni e interessi azzerati. È possibile accedervi anche se il debito deriva da un accertamento esecutivo già affidato alla riscossione. Il pagamento può avvenire in 18 rate (36 se con importi elevati) per la rottamazione 2026.
  • Stralcio automatico: a seguito del discarico dei ruoli non riscossi in 5 anni, i debiti cancellati non possono più essere riscossi . Tuttavia, l’annullamento non è automatico per le iscrizioni ipotecarie o i fermi che potrebbero richiedere un’azione di cancellazione.

4. Strumenti di composizione della crisi

  • Piano del consumatore: previsto dalla legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi), consente alle persone fisiche sovraindebitate di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con un OCC. La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati può superare un anno e non implica la soddisfazione integrale dei loro crediti; il piano può prevedere pagamenti dilazionati e parziali .
  • Accordo di ristrutturazione: destinato a imprenditori commerciali sotto soglia; consente di trattare con i creditori e ottenere l’omologazione dal tribunale anche in assenza di adesione unanime, purché sia garantito il soddisfacimento minimo dei privilegiati.
  • Concordato minore e liquidazione controllata: nell’ambito del Codice della crisi, queste procedure permettono di definire i debiti con la supervisione del tribunale. Possono essere utilizzate da imprenditori individuali e società di persone, compresi i titolari di negozi di telefonia.

5. Strumenti amministrativi e pratici

  • Rateizzazione dei ruoli: presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è possibile ottenere rateizzazioni fino a 120 rate (10 anni) per debiti inferiori a 120.000 euro senza necessità di garanzia; per importi superiori o per decadenze la rateizzazione è subordinata a dimostrazione dello stato di difficoltà.
  • Istanza di sospensione amministrativa: prima dell’affidamento del ruolo, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate la sospensione della riscossione se si ravvisano vizi. L’Ufficio ha l’obbligo di rispondere; in caso di silenzio, si può ricorrere all’autorità giudiziaria.
  • Autotutela: il contribuente può chiedere all’Ufficio l’annullamento totale o parziale dell’atto per errori palesi (ad esempio errata applicazione dell’aliquota, calcoli sbagliati, mancata detrazione di costi). L’Ufficio può intervenire anche in pendenza di giudizio.

Strumenti alternativi a tutela del contribuente

Oltre alle difese processuali, esistono strumenti che possono alleviare la posizione debitoria.

Rottamazione e definizione agevolata

Le campagne di rottamazione (Rottamazione quater 2023, Rottamazione quinquies 2026) prevedono la possibilità di pagare l’imposta senza sanzioni né interessi. Questo strumento si applica alle cartelle affidate all’agente della riscossione, comprese quelle originate da avvisi di accertamento esecutivo.

  • Rottamazione quater: introdotta dal D.L. Bilancio 2023, riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si paga l’imposta e le spese esecutive. È prevista la rateizzazione fino a 18 rate.
  • Rottamazione quinquies: prevista per il 2026, estende il periodo fino al 31 dicembre 2023 e consente un massimo di 54 rate in 9 anni. È necessario presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026.

Stralcio e cancellazione automatica

La legge di bilancio 2025 ha introdotto l’automatica cancellazione dei ruoli non riscossi entro cinque anni; l’agente della riscossione dovrà annullare le cartelle e comunicare agli enti creditori l’impossibilità di procedere . Questa misura alleggerisce i contribuenti da vecchi debiti ormai inesigibili.

Piani del consumatore e strumenti di composizione della crisi

Con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il debitore può:

  • Presentare un piano del consumatore se è persona fisica non fallibile, con la possibilità di falcidiare i debiti e conservare alcuni beni. Il tribunale può imporre il piano ai creditori dissenzienti se ritiene che il trattamento sia più conveniente di una liquidazione e se il piano rispetta la capacità contributiva.
  • Adottare un accordo di ristrutturazione se imprenditore. Deve essere approvato da almeno il 60 % dei creditori e può prevedere la dilazione e la riduzione dei debiti. In presenza di crediti tributari, l’Agenzia delle Entrate può aderire o opporsi; la riforma del Codice della crisi prevede la transazione fiscale.
  • Accedere al concordato minore (ex concordato preventivo minore) per microimprese. È necessario presentare un piano attestato da un professionista e ottenere l’omologazione dal tribunale. In caso di credito tributario, l’Agenzia delle Entrate partecipa alla votazione e alla eventuale transazione.

Esdebitazione e liquidazione controllata

A conclusione di una procedura di liquidazione controllata, il consumatore può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui impagati, compresi quelli tributari, salvo alcune eccezioni (multe, danni da responsabilità extracontrattuale, crediti alimentari). L’esdebitazione consente di ripartire senza zavorre economiche.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare la notifica. Spesso i contribuenti tendono a non aprire la raccomandata, pensando che il problema possa essere rinviato. In realtà i termini decorrono dal momento della consegna; perdere il termine preclude la difesa.
  2. Distruggere o nascondere la contabilità. L’inattendibilità dei registri contabili autorizza l’Ufficio a ricostruire il reddito con presunzioni semplici ; è quindi essenziale mantenere registri e documenti integri e aggiornati.
  3. Non giustificare i movimenti bancari. L’assenza di documentazione per versamenti e prelievi conduce automaticamente a presunzioni di ricavi. È necessario fornire prove per ogni operazione, anche con dichiarazioni bancarie o estratti contabili dei fornitori .
  4. Sottovalutare i termini. Il termine per il ricorso di 60 giorni è perentorio. Anche la domanda di accertamento con adesione deve essere presentata tempestivamente prima che scadano i termini previsti .
  5. Non chiedere aiuto professionale. Le norme sono complesse e in continua evoluzione. Affidarsi a un professionista può evitare errori e individuare soluzioni come piani di rientro o definizioni agevolate.

Consigli per tutelarsi

  • Conservare tutta la documentazione: contratti con i gestori, fatture di acquisto dei telefoni, ricevute dei corrispettivi, estratti conto bancari, report del POS e del registratore telematico.
  • Adottare sistemi di contabilità affidabili: utilizzare software certificati per la fatturazione elettronica e per la trasmissione dei corrispettivi. Dal 2026, assicurarsi che il POS sia collegato al registratore telematico .
  • Verificare periodicamente i margini: monitorare le percentuali di ricarico e le giacenze di magazzino per evitare scostamenti rispetto ai parametri di settore che possono destare sospetti.
  • Compilare correttamente i registri: annotare le rimanenze per categorie omogenee come richiesto dall’art. 15 D.P.R. 600/1973; la mancata indicazione delle rimanenze è indice di inattendibilità .
  • Richiedere la rateizzazione in caso di difficoltà: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere piani di pagamento flessibili; l’inadempimento non immediato evita il blocco dei conti.
  • Valutare misure concorsuali: in presenza di debiti elevati, può essere opportuno attivare un OCC per valutare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano termini, strumenti e sanzioni rilevanti per un negozio di telefonia.

Tabella 1 – Termini e adempimenti dopo la notifica

FaseTermineRiferimenti normativiAzioni consigliate
Ricezione avviso di accertamento60 giorni per ricorso o pagamentoArt. 29 D.L. 78/2010; art. 15 D.Lgs. 546/1992Verificare notifica, analizzare motivazioni, valutare adesione o ricorso
Richiesta accertamento con adesioneEntro la notifica dell’avviso o dell’invito al contraddittorioD.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 81/2025Presentare istanza motivata, sospendere termini
Presentazione ricorso60 giorni dalla notifica (sospesi dal 1° al 31 agosto)Art. 21 D.Lgs. 546/1992Depositare ricorso presso la CGT; richiedere sospensione
Appello60 giorni dalla notifica della sentenza di primo gradoArt. 53 D.Lgs. 546/1992Analizzare motivazioni; limitarsi alle eccezioni dedotte
Ricorso per Cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo gradoArt. 62 D.Lgs. 546/1992Verificare violazioni di legge o vizio di motivazione

Tabella 2 – Strumenti difensivi e agevolativi

StrumentoVantaggiLimiti
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni del 50 %; sospensione termini; rateizzazioneNon ammesso dopo la chiusura delle osservazioni
AcquiescenzaRiduzione sanzioni a un terzo; rateizzazioneNessuna contestazione futura sul merito
Conciliazione giudizialeRiduzione sanzioni; conclusione rapida del giudizioNecessita accordo tra le parti; eventuale proroga per l’Ufficio
RottamazioneAzzeramento sanzioni e interessi; rateizzazione lungaApplicabile solo ai carichi affidati alla riscossione
Stralcio automaticoCancellazione debiti dopo 5 anniNon cancella ipoteche e fermi
Piano del consumatoreRistrutturazione debiti, falcidia tributariaNecessita giudizio di omologa; controllo OCC
Accordo di ristrutturazioneGestione debiti aziendali; transazione fiscaleRichiede consenso del 60 % dei creditori
Concordato minorePossibilità di continuare l’attività con riduzione debitiNecessita piano asseverato e omologa

Tabella 3 – Principali violazioni e sanzioni per negozi di telefonia

ViolazioneSanzioneNormativa
Omessa o irregolare tenuta del registratore di cassa o mancate memorizzazione/trasmissione dei corrispettiviSanzione pari al 100 % dell’imposta con minimo 500 euro; sospensione licenza da 3 giorni a 1 mese in caso di recidivaArt. 6 D.Lgs. 471/1997
Mancato collegamento POS‑RTDa 1.000 a 4.000 euro; sospensione dell’attivitàLegge di bilancio 2025
Omessa fatturazione o scontrinoDal 90 % al 180 % dell’imposta con minimo 500 euroArt. 6 D.Lgs. 471/1997
Mancata indicazione rimanenzeSanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro; inattendibilità delle scrittureArt. 15 D.P.R. 600/1973
Mancata accettazione di pagamenti elettroniciSanzione fissa di 30 euro + 4 % del valore della transazioneArt. 15 c.4 D.L. 124/2019
Mancata esibizione della documentazione bancariaPresunzione di ricavi non dichiaratiArt. 32 D.P.R. 600/1973, art. 51 D.P.R. 633/1972

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?
    È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate accerta un maggiore debito d’imposta e che, trascorsi 60 giorni senza pagamento o impugnazione, assume valore di titolo esecutivo e può essere messo in riscossione .
  2. Quali sono i termini per contestare un avviso di accertamento?
    Entro 60 giorni dalla notifica occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto. In alternativa, si può presentare domanda di adesione prima di quel termine.
  3. È possibile richiedere l’accertamento con adesione dopo la scadenza del termine di 60 giorni?
    No. La riforma 2025 ha precluso la possibilità di presentare l’istanza dopo l’invito al contraddittorio o dopo l’emissione dell’avviso .
  4. Cosa succede se non si paga o non si impugna?
    L’avviso diventa esecutivo: l’Agenzia delle Entrate affida il credito all’agente della riscossione, il quale può notificare l’atto di intimazione ad adempiere ed avviare il pignoramento .
  5. È possibile sospendere l’esecuzione?
    Sì. Nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’atto dimostrando il pericolo grave ed irreparabile. In alternativa, si può chiedere la sospensione amministrativa all’Ufficio.
  6. Cosa fare se i ricavi ricostruiti non corrispondono alla realtà?
    Bisogna fornire prova contraria: per i prelievi bancari, giustificazioni analitiche; per i margini ridotti, documentazione di politiche commerciali; per i costi contestati, fatture e contratti .
  7. Le presunzioni si applicano anche ai pagamenti con POS?
    Sì, le presunzioni di ricavi si applicano a tutte le movimentazioni bancarie; tuttavia il collegamento POS‑RT dal 2026 ridurrà le discrepanze tra incassi e scontrini .
  8. Posso dedurre l’IVA anche se ho commesso violazioni formali?
    La Cassazione ha affermato che la violazione di obblighi formali non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione: è necessario verificare se il contribuente possiede i requisiti sostanziali e se la detrazione è stata esercitata entro due anni .
  9. Che succede se l’avviso di accertamento è notificato a una società cancellata?
    È nullo; l’Agenzia può agire direttamente contro i soci ex art. 36 D.P.R. 602/1973, ma l’avviso deve essere specificamente motivato .
  10. Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
    Sì per imposte armonizzate (IVA), non sempre per le altre. Tuttavia il D.Lgs. 219/2023 ha generalizzato l’obbligo e la Corte di Cassazione richiede la prova di resistenza per eccepire l’invalidità .
  11. Cosa devo fare se ricevo una PEC con un avviso di accertamento?
    Controllare la validità della firma digitale, la casella mittente e scaricare l’atto con la relata. La notifica via PEC è valida se indirizzata alla casella risultante da IPA o INI‑PEC.
  12. È obbligatorio presentare perizie o consulenze tecniche?
    Non sempre, ma può essere utile allegare perizie econometriche che dimostrino che i margini o i ricavi contestati sono in linea con il settore telefonia. Ciò può ridurre la valutazione dell’Ufficio.
  13. Posso ottenere il rimborso delle somme versate se il ricorso viene accolto?
    Sì, l’Agenzia deve restituire le somme indebitamente riscosse con gli interessi legali. In caso di accertamento esecutivo, la sospensione o l’annullamento comporta il venir meno della pretesa.
  14. Le sanzioni penali sono possibili?
    Se l’avviso riguarda imposte evase oltre una certa soglia (ad esempio, per IRES oltre 150.000 euro), il pubblico ministero può procedere per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). È dunque necessario valutare anche l’aspetto penale.
  15. Posso compensare il debito con crediti tributari?
    Sì, presentando istanza di compensazione con i crediti d’imposta maturati (ad esempio crediti IVA). L’Agenzia dovrà verificare la spettanza e sospendere l’esecuzione se i crediti sono certi, liquidi ed esigibili.
  16. Quanto dura il controllo dell’Agenzia nel negozio?
    Le ispezioni in loco devono svolgersi durante l’orario di apertura e durare il tempo strettamente necessario. Le permanenze prolungate possono essere contestate.
  17. Le procedure concorsuali sospendono gli accertamenti?
    L’apertura di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore) sospende le esecuzioni individuali, ma non ferma l’accertamento. Occorre quindi gestire parallelamente l’accertamento e la procedura.
  18. Come calcolare la convenienza della rottamazione?
    Occorre confrontare l’importo dovuto con e senza sanzioni, valutare il beneficio della rateizzazione e verificare se si hanno altre procedure pendenti. In alcuni casi può essere più conveniente il piano del consumatore che consente una falcidia maggiore dei debiti tributari.
  19. È possibile contestare la pretesa davanti al Garante del contribuente?
    Sì, è possibile presentare istanza al Garante regionale per ottenere un parere sulla correttezza dell’operato dell’Ufficio. Il parere non è vincolante ma può influenzare la decisione dell’Agenzia.
  20. Cosa succede se la contabilità è in ordine ma l’Ufficio ricostruisce il reddito?
    È possibile eccepire l’illegittimità dell’accertamento. L’Amministrazione deve dimostrare l’inattendibilità delle scritture; in caso contrario l’accertamento basato su presunzioni semplici è nullo .

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Contestazione di incassi POS non registrati

Fatto: il negozio “PhoneStore” riceve un avviso di accertamento per l’anno 2024. L’Ufficio contesta la differenza tra gli incassi registrati nel registratore telematico (180.000 euro) e gli incassi comunicati dal POS (240.000 euro). La presunzione è che 60.000 euro di corrispettivi non siano stati registrati. Il negoziante sostiene che parte degli incassi riguarda ricariche telefoniche per conto terzi e che alcune transazioni POS si riferiscono a acconti per telefoni non ancora consegnati.

Soluzione: il negozio deve fornire la documentazione che separi le ricariche (ricavi di terzi) dagli incassi effettivi, dimostrando che i 60.000 euro non sono utili propri. Deve produrre contratto con l’operatore telefonico, contabile per le ricariche e registrazioni di acconti. Può anche rilevare che il collegamento POS‑RT (in vigore dal 2026 ) avrebbe evitato l’incongruenza. Se l’Ufficio non considera le osservazioni, si può eccepire violazione del contraddittorio.

Esempio 2 – Ricostruzione induttiva per margini troppo bassi

Fatto: il negozio “Smartworld Srl” dichiara per il 2023 un fatturato di 500.000 euro con margine del 3 %. L’Agenzia delle Entrate ritiene anti‑economico l’andamento sulla base degli studi di settore (ora ISA) e ricostruisce il reddito aumentando il margine al 10 %. L’azienda ritiene che il margine ridotto sia dovuto a promozioni e cash back dei fornitori.

Soluzione: la difesa può presentare documentazione sui programmi promozionali delle case produttrici di smartphone, contratti di fornitura che prevedono premi e premi su volumi, note di credito per cash back e sconti. Può dimostrare che l’anti‑economicità è apparente perché i margini sono compensati da altri contributi; quindi l’accertamento induttivo è privo di presupposti. In mancanza di prova di inattendibilità, l’Ufficio non può procedere con presunzioni semplici .

Esempio 3 – Prelievi bancari ingiustificati

Fatto: l’Ufficio contesta al titolare di un negozio prelievi dal conto corrente per 100.000 euro non giustificati, applicando la presunzione di ricavi non dichiarati. Il contribuente afferma di aver utilizzato i fondi per finanziare lavori di ristrutturazione dell’abitazione e per prestare somme ai familiari.

Soluzione: la difesa deve produrre contratti di prestito, fatture e bonifici per i lavori, documentazione attestante la provenienza dei fondi e i movimenti contabili. Secondo la Cassazione, la presunzione resta semplice e il contribuente deve fornire prova analitica per ogni operazione . Se la prova è ritenuta sufficiente, i prelievi non verranno considerati ricavi.

Esempio 4 – Piano del consumatore per negozio indebitato

Fatto: il negozio “MobilePoint” accumula debiti tributari e bancari per 150.000 euro. I ricavi sono in calo e l’Agenzia notifica un accertamento con ulteriori 50.000 euro. Il titolare non può pagare e rischia la chiusura.

Soluzione: oltre a impugnare l’accertamento contestandone l’illegittimità (mancanza di contraddittorio e presunzioni infondate), il debitore può attivare un piano del consumatore presso l’OCC. Il piano prevede il pagamento del 30 % dei debiti in 5 anni, con moratoria di 18 mesi per i privilegiati. La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la moratoria può superare un anno . L’approvazione del piano comporta l’esdebitazione al termine.

Esempio 5 – Rottamazione di un debito da accertamento esecutivo

Fatto: un negozio riceve un avviso di accertamento esecutivo per 20.000 euro (imposta, sanzioni e interessi). Non impugna per dimenticanza; l’atto diventa esecutivo e il ruolo viene affidato al concessionario. Nel 2026 viene introdotta la rottamazione quinquies.

Soluzione: il negozio può aderire alla rottamazione quinquies estinguendo il debito versando solo l’imposta e le spese, senza sanzioni né interessi. Se l’importo residuo è 15.000 euro, può essere pagato in 18 rate da 833 euro. Se, invece, il ruolo è decorso da oltre 5 anni senza incassi, l’ente dovrà discaricarlo automaticamente .

Conclusione

Difendersi da un accertamento fiscale è complesso, specialmente per i negozi di telefonia, dove l’elevato volume di operazioni e i margini ridotti possono generare scostamenti e contestazioni. L’analisi accurata degli atti, la conoscenza dei termini e la raccolta di prove sono essenziali per impugnare efficacemente l’avviso. Le pronunce giurisprudenziali più recenti confermano la centralità del contraddittorio, l’onere probatorio del contribuente in caso di presunzioni, l’obbligo di attendere 60 giorni prima di emettere l’atto e l’importanza di motivare correttamente le notifiche e gli accertamenti.

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