Introduzione
Per chi opera nel commercio ittico all’ingrosso, essere oggetto di un accertamento fiscale non è un’eventualità remota ma un rischio concreto. Il settore del pesce e dei prodotti della pesca è caratterizzato da molteplici variabili: le merci sono per natura deperibili, esistono importanti cali di peso per scarto e resa, i margini variano in base alla specie, al periodo e al tipo di clientela (ristoranti, dettaglianti o supermercati). Gli organi di controllo, tuttavia, utilizzano metodi presuntivi (studi di settore, oggi Indici Sintetici di Affidabilità – ISA) per stimare i ricavi del grossista, raffrontandoli con la media del comparto. Scostamenti significativi – ad esempio un margine di ricarico considerato troppo basso – possono far scattare accertamenti analitico‐induttivi. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere anche scritture contabili formalmente regolari se reputate inattendibili, basandosi su presunzioni gravi e precise ex art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 e art. 54, comma 2 del DPR 633/1972 . L’accertamento induttivo consente di ricostruire il reddito partendo da indicatori come i consumi di energia, i volumi di acquisti o i dati di settore, con la conseguenza di richiedere imposte, sanzioni e interessi. In assenza di un tempestivo e adeguato contraddittorio, il contribuente rischia inoltre che l’avviso diventi esecutivo: dal 2025, con la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024), gli avvisi e gli atti di rettifica sono immediatamente azionabili dopo 60 giorni dalla notifica, senza più necessità di cartella di pagamento .
L’obiettivo di questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – è offrire a grossisti ittici, pescivendoli e consulenti fiscali un quadro completo su come difendersi da un accertamento fiscale. Analizzeremo il contesto normativo, la giurisprudenza più recente, la procedura passo‑passo dalla notifica alla difesa in giudizio, le strategie per contestare le presunzioni e per ottenere annullamenti o riduzioni. Vedremo anche gli strumenti alternativi per definire i debiti (rottamazioni, concordato preventivo biennale, ravvedimento speciale) e le tutele offerte dalle procedure di crisi da sovraindebitamento.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
Lo studio legale e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una difesa tecnica specializzata contro atti impositivi e riscossivi, con particolare esperienza nei settori bancario e tributario. L’avvocato Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti sul territorio nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a queste competenze, lo studio può:
- Analizzare l’atto di accertamento o di rettifica, verificando la legittimità della motivazione, la correttezza dei calcoli e il rispetto dei termini decadenziali.
- Richiedere la sospensione e/o l’annullamento degli atti, sia in via amministrativa (istanze di autotutela, annullamento in via di revoca) sia attraverso ricorsi dinanzi al Giudice Tributario.
- Attivare il contraddittorio preventivo introdotto dal D.Lgs. 219/2023, oggi obbligatorio per molti atti dopo il 30 aprile 2024 , raccogliendo documentazione per dimostrare i reali margini e le peculiarità della tua attività.
- Negoziare piani di rientro e rateizzazioni con l’Agente della riscossione, evitando ipoteche e pignoramenti, e gestire domande di rottamazione quater (in vigore fino al 2024) o proposte di rottamazione quinquies (in discussione nella legge di bilancio 2026) .
- Ricorrere a procedure concorsuali: concordato preventivo biennale (CPB), piani del consumatore, concordato minore, esdebitazione e strumenti della crisi d’impresa, per proteggere i beni personali e mantenere in vita l’attività.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di essere sottoposto a verifica, non aspettare: ogni giorno è prezioso per evitare decadenze e crescite del debito. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Metodi presuntivi e accertamento analitico–induttivo
Nel settore ittico l’Agenzia delle Entrate utilizza da anni studi di settore e, dal 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per stimare i ricavi e la redditività attesa di imprese e professionisti. Si tratta di strumenti statistici che confrontano le risultanze contabili e strutturali del singolo contribuente con quelle di gruppi omogenei. Le note tecniche predisposte dall’amministrazione illustrano la metodologia: per le imprese di commercio all’ingrosso di pesce (codici ATECO 46.38.10 e 46.38.20), la Nota tecnica e metodologica UM21C spiega che l’ISA mira a “determinare i ricavi/compensi potenziali” tramite funzioni economiche che correlano variabili contabili (acquisti, manodopera, personale) e strutturali (dimensione, area geografica) . La nota per il commercio al dettaglio (VM27B) ribadisce che l’obiettivo è valutare “la coerenza e la normalità della gestione aziendale” .
Quando i ricavi dichiarati dal grossista risultano inferiori ai livelli “coerenti” indicati dagli ISA o dalle medie di settore, l’Ufficio può procedere all’accertamento analitico‑induttivo. La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se emergono gravi indizi di inattendibilità (es. margine di ricarico molto inferiore alla media), l’amministrazione può ricostruire il reddito con margini e fatturati presunti . La Suprema Corte ha ricordato che la presunzione può poggiare su un unico elemento purché grave, preciso e concordante, e che grava sul contribuente l’onere di fornire prove contrarie (art. 2697 c.c.) .
In particolare, l’ordinanza Cass. n. 28030/2024 ha statuito che per determinare il ricarico bisogna considerare la natura dei beni e la loro eterogeneità: il Fisco non può applicare una media aritmetica semplice su prodotti diversi (es. pesce fresco, surgelato, molluschi) ma deve adottare un ricarico ponderato, calcolando il margine su ciascuna tipologia sulla base di fatture di acquisto e vendita . Questa pronuncia è importante per i grossisti ittici, poiché molte contestazioni derivano da margini di ricarico considerati troppo bassi rispetto alle tabelle, senza considerare che specie diverse hanno prezzi, rese e scarti differenti.
1.2 Termini di accertamento e decadenza
L’avviso di accertamento rappresenta l’atto con il quale l’ufficio liquida maggiori imposte e sanzioni. I termini entro cui può essere notificato sono disciplinati da norme precise:
- Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) – art. 43 DPR 600/1973: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno . Per il recupero di aiuti di Stato l’avviso può essere notificato entro l’ottavo anno, secondo il nuovo comma 2‑bis introdotto dal D.Lgs. 81/2025 .
- IVA – art. 57 DPR 633/1972: gli avvisi di rettifica e accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . In caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine si estende a sette anni . L’Ufficio può integrare o modificare gli avvisi, notificando nuovi atti con i nuovi elementi, prima che scada il termine .
- Riduzioni dei termini – La normativa riconosce riduzioni di un anno per i contribuenti virtuosi. Il D.L. 201/2011 (art. 10) e il D.Lgs. 127/2015 prevedono che chi utilizza la fatturazione elettronica e assicura la tracciabilità dei pagamenti abbia una riduzione di un anno nei termini di decadenza . In pratica, chi trasmette le fatture in modo telematico potrebbe subire l’accertamento entro tre anni.
- Raddoppio dei termini per violazioni penali – In presenza di violazioni che comportano la denuncia per uno dei reati tributari (D.Lgs. 74/2000), i termini per l’accertamento sono raddoppiati .
Conoscere questi termini è fondamentale: un avviso tardivo è nullo e può essere impugnato per decadenza.
1.3 Contraddittorio preventivo e giurisprudenza recente
La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria è divenuta nel 2024 obbligatoria in molti casi. Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nella Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sancendo un diritto generale al contraddittorio preventivo. Dal 18 gennaio 2024 gli uffici sono tenuti a convocare il contribuente prima di emettere l’avviso, tranne per gli atti elencati nel decreto ministeriale 24 aprile 2024 (ruoli e cartelle automatizzate, avvisi bonari ex art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972, ecc.) . La mancata convocazione determina la nullità dell’atto se il contribuente dimostra che, partecipando, avrebbe potuto far valere argomentazioni idonee a modificare l’accertamento (cd. prova di resistenza).
La giurisprudenza ha definito i contorni di questo diritto:
- Cass. n. 27745/2024 – ha affermato che gli accertamenti basati esclusivamente sugli studi di settore/ISA sono illegittimi senza contraddittorio, poiché tali strumenti forniscono solo presunzioni semplici e richiedono una interlocuzione con il contribuente .
- Cass. n. 7966/2024 – ha ricordato che il contraddittorio ex art. 6‑bis si applica soltanto agli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024 . Gli avvisi antecedenti seguono la disciplina previgente, che prevedeva il contraddittorio solo per tributi armonizzati o quando espressamente previsto.
- Cass. S.U. n. 21271/2025 – le Sezioni Unite hanno precisato che l’assenza di contraddittorio non determina automaticamente la nullità: occorre che il contribuente dimostri – mediante la prova di resistenza – che avrebbe potuto incidere sull’esito della decisione . La sentenza ribadisce che il contraddittorio non è un principio costituzionale assoluto ma opera nei casi previsti dalla legge o dal diritto UE; per le annualità precedenti al 2024 la sua violazione comporta nullità solo se il contribuente prova di avere argomenti sostanziali.
1.4 Riforma della riscossione e avviso esecutivo
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024), che introduce l’accertamento esecutivo per un numero crescente di tributi. L’avviso di accertamento non sarà più seguito dalla cartella di pagamento; trascorsi 60 giorni dalla notifica – termine per presentare ricorso – e 30 giorni dal termine di pagamento, l’avviso diventa automaticamente titolo esecutivo e viene trasmesso all’Agenzia Entrate‑Riscossione . Questa novità accelera i tempi di riscossione e riduce le chance di difesa se non si interviene tempestivamente.
La riforma prevede anche:
- la rateizzazione fino a 84 o 120 rate per chi documenta difficoltà economiche ;
- il discarico automatico delle cartelle inesigibili: i crediti affidati dal 2025 che non vengono riscossi entro il quinto anno sono cancellati ;
- il blocco dei rimborsi fiscali in presenza di debiti scaduti superiori a 500 euro .
Per i grossisti ittici è essenziale considerare che, con l’accertamento esecutivo, l’atto diviene immediatamente idoneo a generare ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti una volta decorsi i termini di impugnazione. Di conseguenza, la difesa deve attivarsi subito, richiedendo se del caso la sospensione giudiziale o aderendo a definizioni agevolate.
1.5 Rottamazione quater e quinquies
La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, denominata rottamazione quater o “Definizione agevolata 2023”. Essa permette di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni, interessi e aggio, in unica soluzione o in un massimo di 18 rate (cinque anni). Successivi interventi legislativi hanno consentito la riammissione dei decaduti entro il 30 aprile 2025. Questa definizione si applica anche ai carichi relativi a contributi INPS (esclusi quelli accertati successivamente) e ai tributi locali.
La Legge di bilancio 2026 (ad oggi in corso di approvazione) prevede l’introduzione della rottamazione quinquies, che estenderebbe la definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Secondo la bozza riportata da Fisco e Tasse, i debiti affidati tra il 2000 e il 2023 potranno essere estinti versando solo capitale e spese di notifica, con esclusione di interessi, sanzioni e aggio. Il pagamento potrà avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure in 54 rate bimestrali: le prime tre a luglio, settembre e novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima ogni due mesi dal 2027; le ultime tre a gennaio, marzo e maggio 2035 . In caso di pagamento rateale, maturano interessi al 4 % annuo dal 1° agosto 2026 .
Per aderire, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione telematica all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2026, indicando il numero di rate desiderato e rinunciando ai giudizi pendenti . La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e blocca nuove ipoteche, fermi e procedure esecutive fino alla scadenza della prima rata .
È importante notare che la rottamazione quinquies è ancora in fase di elaborazione. I benefici potrebbero includere la riduzione degli interessi dal 4 % al 3 % e l’estensione ai contribuenti in regola con la rottamazione quater . Fino alla pubblicazione definitiva, resta in vigore la rottamazione quater per i carichi affidati fino a giugno 2022.
1.6 Concordato preventivo biennale (CPB) 2025–2026
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e poi corretto dal D.Lgs. 81/2025, è uno strumento che consente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli ISA di concordare preventivamente, con l’Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile e l’IVA dovuta per il biennio 2025–2026. La procedura si articola così:
- Proposta dell’Agenzia delle Entrate – Entro il 15 aprile 2025 l’Agenzia mette a disposizione nel cassetto fiscale un software che elabora la proposta di reddito/IVA per il biennio sulla base dei dati ISA, della capacità contributiva e della congiuntura economica .
- Adesione del contribuente – Il contribuente deve accettare o rifiutare la proposta entro il 30 settembre 2025 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) o entro nove mesi dalla chiusura del periodo per gli esercizi “a cavallo” . L’accettazione avviene tramite la dichiarazione dei redditi (modello CPB) e comporta l’impegno a rispettare le condizioni concordate.
- Condizioni di accesso – Possono aderire solo i contribuenti che applicano gli ISA (esclusi i forfettari), che non hanno debiti fiscali superiori a 5.000 euro oppure li estinguono prima dell’adesione . Restano esclusi i soggetti con condanne per reati tributari, in amministrazione straordinaria o con procedure concorsuali in corso.
- Benefici – L’adesione comporta notevoli vantaggi: esonero dal visto di conformità per i rimborsi fiscali, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni, anticipazione di un anno dei termini di accertamento, e protezione dalla determinazione sintetica del reddito .
- Cause di decadenza – Il contribuente decade dal CPB se: omette le dichiarazioni dei redditi; non versa le imposte concordate entro 60 giorni; commette reati tributari (D.Lgs. 74/2000); occulta redditi superiori al 30 % di quanto dichiarato; fornisce dati ISA falsi; o omette la comunicazione dei dati rilevanti .
La normativa prevede che chi aderisce al CPB possa versare le imposte attraverso un nuovo ravvedimento speciale disciplinato dall’art. 12‑ter del D.L. 84/2025, convertito nella L. 108/2025. Questa sanatoria consente di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 versando un’imposta sostitutiva in unica soluzione o in 10 rate mensili tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. Le aliquote sono ridotte del 30 % per i periodi 2020–2021, in considerazione della pandemia .
1.7 Altri strumenti di definizione e di crisi
Oltre alla rottamazione e al CPB, esistono numerosi strumenti per i contribuenti in difficoltà:
- Ravvedimento operoso – Permette di regolarizzare violazioni dichiarative o versamenti omessi pagando sanzioni ridotte. Con la legge di bilancio 2024 è stato introdotto il ravvedimento operoso frazionato, che consente di versare l’imposta dovuta in 12 rate mensili.
- Ravvedimento speciale 2023/24 – Introdotto dalla L. 197/2022, consente di regolarizzare i periodi d’imposta 2021 e precedenti versando sanzioni ridotte a 1/18. Tale sanatoria è scaduta il 30 settembre 2023 ma alcune regioni ne hanno prorogato l’adesione.
- Saldo e stralcio – Riservato ai contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €), consente di saldare i debiti fino a 1.000 € con importi ridotti.
- Piano del consumatore (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – Destinato a privati e professionisti con debiti personali, consente di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile che blocca le azioni esecutive . Il piano è omologato dal tribunale e non richiede il voto dei creditori.
- Concordato minore – Pensato per imprenditori non fallibili, artigiani e professionisti, permette di ristrutturare i debiti aziendali con il voto favorevole del 50 % dei creditori . Consente la continuità aziendale e prevede l’esdebitazione finale.
- Esdebitazione – Istituto che consente di liberarsi dai debiti residui dopo l’esecuzione di una procedura di sovraindebitamento. La riforma del 2021 ha introdotto anche l’esdebitazione senza utilità per i debitori meritevoli che non riescono a offrire utilità ai creditori; la liberazione opera purché il debitore comunichi eventuali miglioramenti patrimoniali entro quattro anni .
Conoscere questi strumenti e valutarne l’applicabilità può fare la differenza tra salvare l’impresa o soccombere sotto il peso del debito.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento
Ricevere un avviso di accertamento può generare ansia, ma agire con metodo consente di prevenire conseguenze più gravi. Ecco i passaggi fondamentali per un grossista ittico:
2.1 Verifica dell’atto
- Identificare il tipo di atto – Può trattarsi di un avviso di accertamento “parziale” (art. 41‑bis DPR 600/1973), un avviso di rettifica IVA (art. 54 DPR 633/1972) o di un invito al contraddittorio (art. 5‑ter D.Lgs. 218/1997). Ogni atto ha contenuti e termini diversi.
- Controllare i termini di notifica – Verificare se l’atto è stato notificato entro il termine quinquennale o settennale (v. § 1.2). Se tardivo, è nullo.
- Esaminare la motivazione – L’atto deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo sorreggono, compresi i dati dello studio di settore/ISA utilizzati. La motivazione deve essere concreta e non generica.
- Verificare la sottoscrizione – L’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un suo delegato; la mancanza di sottoscrizione determina nullità.
2.2 Attivazione del contraddittorio preventivo
Se l’atto è stato preceduto da un invito al contraddittorio, è necessario partecipare e fornire tutta la documentazione contabile (fatture di acquisto, scontrini, registri carico/scarico, documenti di trasporto) che dimostri:
- la reale quantità di merce scartata per deperimento e calo di peso;
- gli sconti concessi per merce invenduta o rovinata;
- la varietà dei prodotti e i diversi margini di ricarico per specie e clientela.
Durante il contraddittorio è possibile proporre osservazioni scritte e fornire memorie per correggere i parametri presuntivi. Se l’ufficio non ne tiene conto, la motivazione dell’avviso dovrà esplicitare perché ha scartato tali argomentazioni; diversamente, l’atto è impugnabile.
2.3 Ricorso dinanzi al giudice tributario
Se l’avviso è stato notificato senza contraddittorio o nonostante la tua difesa, il passo successivo è proporre ricorso al Giudice Tributario (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato attraverso l’ufficio del giudice telematico (portale SIGIT) e deve contenere:
- Fatto e motivi di diritto – esposizione dei fatti e delle ragioni per cui l’avviso è illegittimo: tardività, difetto di motivazione, mancata prova, errore nel calcolo del ricarico, violazione del contraddittorio, ecc.
- Domanda cautelare di sospensione – Si può chiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) depositando la domanda unitamente al ricorso, dimostrando il periculum (rischio di danno grave e irreparabile, ad es. pignoramento dell’unica abitazione) e il fumus boni iuris (apprezzabile fondatezza delle censure). Il giudice deciderà in via d’urgenza.
- Documentazione – Allegare i libri contabili, i registri IVA, le fatture, gli studi di settore/ISA e ogni documento utile a dimostrare che i ricavi dichiarati corrispondono alla realtà.
- Versamento del contributo unificato – Il ricorso è soggetto al pagamento di un contributo proporzionato al valore della controversia. Per importi fino a 50.000 €, il contributo è fisso; oltre, cresce progressivamente.
Il giudizio si articola in due gradi (giudice provinciale e regionale) e può culminare con il ricorso in Cassazione. Lo studio dell’Avv. Monardo segue la pratica in ogni fase, curando i termini processuali e la strategia difensiva.
2.4 Richiesta di rateizzazione e sospensione dell’esecutività
Se l’avviso è divenuto esecutivo (accertamento esecutivo), è possibile richiedere una rateizzazione del debito direttamente all’Agenzia Entrate‑Riscossione. Dal 2025 la rateizzazione può arrivare fino a 120 rate mensili per i contribuenti in difficoltà . Il pagamento della prima rata sospende le azioni esecutive in corso e consente di ottenere il DURC regolare. La domanda può essere presentata online tramite SPID/CIE. Per debiti inferiori a 120.000 € non è richiesta la garanzia; oltre tale soglia può essere necessario prestare fideiussione o ipoteca.
Nella domanda si può chiedere anche la sospensione di fermi amministrativi e ipoteche, dimostrando l’avvio di un contenzioso o l’esistenza di gravi difficoltà economiche. In caso di pignoramento immobiliare, ricordiamo che l’abitazione principale è impignorabile dall’Agente della riscossione , ma i creditori privati possono procedere. Con la riforma 2025 gli enti locali potranno avviare pignoramenti diretti per IMU e Tari decorsi 60 giorni : perciò è opportuno attivare rapidamente la rateizzazione.
3. Difese e strategie legali nel merito
3.1 Contestare i margini di ricarico e la metodologia presuntiva
Una delle contestazioni più frequenti negli accertamenti ai grossisti ittici riguarda il margine di ricarico. L’Ufficio applica percentuali standard basate su media di settore e non considera:
- La stagionalità – alcune specie hanno margini più elevati in determinati periodi (es. Natale) e più bassi in altri.
- La deperibilità e gli scarti – pesce fresco e molluschi subiscono cali di peso e scarti; parte della merce viene resa invenduta.
- La diversa clientela – vendite a supermercati o ristoranti generano margini diversi rispetto alle vendite a pescherie; le condizioni commerciali possono prevedere sconti a fine giornata.
L’ordinanza Cass. 28030/2024 ha chiarito che il Fisco deve utilizzare un ricarico ponderato e non una media semplice . Pertanto, il contribuente può difendersi dimostrando:
- Registro di carico e scarico – è obbligatorio nel settore ittico e documenta l’ingresso e l’uscita di ogni partita di merce, i pesi e i cali di peso. È utile per dimostrare gli scarti.
- Distinte di vendita e fatture – dimostrano i prezzi praticati, le promozioni, i resi e le differenze tra specie.
- Prove documentali di svalutazione – certificati veterinari, fotografie, comunicazioni ai fornitori sullo stato della merce. Possono giustificare abbattimenti di valore.
- Perizie di parte – per determinare i margini medi per ciascuna specie, con riferimento al mercato ittico di riferimento (es. quotazioni all’asta).
In sede di contraddittorio o giudizio, l’avvocato può eccepire che l’applicazione di un unico margine al fatturato totale viola i criteri della Cassazione e conduce a una presunzione non grave né precisa, quindi inidonea a fondare l’accertamento.
3.2 Prova contraria e inattendibilità degli studi di settore
Gli ISA e gli studi di settore costituiscono solo presunzioni semplici. La Cassazione ha ribadito che non possono giustificare da soli la rettifica; l’Ufficio deve indicare elementi concreti (eccessiva diminuzione dei ricavi rispetto agli acquisti, incongruenze tra quantità acquistate e vendute, ecc.). Il contribuente può produrre:
- Dichiarazioni dei clienti e fornitori – attestano i prezzi praticati, i termini di pagamento e le dinamiche commerciali.
- Dati meteo e mercuriali – condizioni climatiche eccezionali possono aver danneggiato la pesca e ridotto i margini.
- Bilanci civilistici – eventuali perdite o ridotti utili possono derivare da costi fissi elevati (affitti dei locali di stoccaggio, costi energetici) che gli studi di settore non considerano.
È possibile chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per verificare la congruità dei margini e dei prezzi.
3.3 Violazione del contraddittorio
Se l’Ufficio non ha convocato il grossista per il contraddittorio, o se non ha risposto alle osservazioni presentate, la difesa può eccepire la nullità dell’avviso. Occorre però dimostrare quali argomenti avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento (prova di resistenza), in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite . La documentazione sulla reale incidenza degli scarti e sui margini di ricarico costituisce la prova principale.
3.4 Errori formali e vizi dell’atto
I vizi più frequenti che possono determinare la nullità dell’avviso sono:
- Difetto di motivazione – L’atto non indica i criteri di ricostruzione dei ricavi, le fonti dei dati o i motivi del discostamento dai dati dichiarati.
- Incompetenza dell’ufficio – L’avviso deve essere emesso dalla direzione provinciale territorialmente competente; diversamente, è nullo.
- Violazione del principio di cooperazione – L’Ufficio non fornisce al contribuente i documenti posti a base dell’accertamento, impedendo la difesa.
- Carenza di prova – L’assenza di prove gravi, precise e concordanti a supporto delle presunzioni.
3.5 Strumenti stragiudiziali e transazioni
Prima o durante il contenzioso, è possibile attivare strumenti per evitare l’instaurarsi di lunghe liti:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) – Il contribuente propone all’ufficio una definizione concordata della controversia, ottenendo la riduzione delle sanzioni a 1/3. Richiede il versamento di un acconto e la firma di un accordo.
- Conciliazione giudiziale – In corso di processo, le parti possono raggiungere un accordo; le sanzioni sono ridotte del 40 %.
- Transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali – Per i grossisti in crisi, la transazione ex art. 182‑ter L.Fall. consente di proporre ai creditori pubblici una riduzione e dilazione del debito.
Lo studio dell’Avv. Monardo valuta l’opportunità di queste soluzioni in base all’entità del debito, alle prospettive di vittoria in giudizio e alla situazione patrimoniale del cliente.
4. Strumenti alternativi per la gestione del debito
4.1 Rateizzazione e piani di rientro
La forma più semplice di gestione del debito è la rateizzazione presso l’Agente della riscossione. Come illustrato, dal 2025 è possibile chiedere fino a 120 rate mensili . Il piano di pagamento deve prevedere rate di importo almeno pari a 50 euro e richiede di essere in regola con i versamenti precedenti. Il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
Se esistono più cartelle o avvisi, è possibile richiedere un piano di accorpamento. In caso di sopravvenienza di ulteriori carichi, il piano può essere rinegoziato.
4.2 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le rottamazioni consentono di definire i debiti iscritti a ruolo eliminando sanzioni e interessi. La rottamazione quater ha riguardato carichi affidati fino al 30 giugno 2022. La rottamazione quinquies, se approvata, estenderà il beneficio ai carichi fino al 31 dicembre 2023 e prevede un piano di 54 rate . La domanda telematica comporta la sospensione delle procedure esecutive e richiede la rinuncia ai giudizi pendenti . Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza; tuttavia, la legge di bilancio potrà introdurre tolleranze (ad es. due rate tollerate).
4.3 Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale
Il CPB offre ai contribuenti coerenti con gli ISA la possibilità di concordare preventivamente il reddito, evitando accertamenti presuntivi e beneficiando di numerosi vantaggi (v. § 1.6). L’adesione richiede l’accettazione entro il 30 settembre 2025 e comporta l’impegno a versare le imposte concordate. Se si aderisce, è possibile avvalersi del ravvedimento speciale: i soggetti ISA che aderiscono al CPB possono regolarizzare le annualità 2019–2023 versando un’imposta sostitutiva con aliquote ridotte e ottenendo lo sconto del 30 % per il 2020 e il 2021 . Il pagamento deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, in unica soluzione o in dieci rate mensili.
4.4 Crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore e concordato minore
Per i grossisti che non riescono a sostenere i debiti fiscali e commerciali, il Codice della crisi offre procedure giudiziali che consentono di evitare il fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) e di ottenere una ristrutturazione:
- Piano del consumatore – è riservato a persone fisiche (privati, professionisti senza partita IVA, soci di società, ex amministratori). Il debitore presenta al tribunale un piano di pagamento sostenibile, da realizzarsi con il proprio reddito; i creditori non votano e il giudice approva se il piano è fattibile . Ad esempio, un grossista che ha cessato l’attività e ha contratto debiti con l’erario può destinare una quota del proprio stipendio pensionistico al soddisfacimento pro rata, ottenendo la sospensione di pignoramenti e il blocco degli interessi.
- Concordato minore – destinato a imprenditori commerciali non assoggettabili a liquidazione giudiziale (ricavi inferiori a 200.000 €, debiti inferiori a 500.000 € e passività da dipendenti inferiori a 200.000 €), artigiani, agricoli e professionisti. Prevede una proposta ai creditori con la votazione della maggioranza del 50 %. Consente di continuare l’attività, di ridurre i debiti e di ottenere l’esdebitazione finale .
- Esdebitazione senza utilità – per i debitori meritevoli che non riescono a offrire utilità ai creditori, il giudice può cancellare i debiti residui con l’obbligo di comunicare eventuali miglioramenti economici entro quattro anni .
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere il contribuente nell’attivazione di queste procedure, predisponendo la documentazione e interfacciandosi con l’OCC.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare un accertamento fiscale richiede attenzione ai dettagli e tempestività. Ecco gli errori più frequenti che i grossisti ittici commettono e come evitarli:
- Ignorare l’avviso di accertamento – Non leggere o non ritirare l’atto non evita le conseguenze: l’avviso diventerà esecutivo e porterà a pignoramenti. Ritira sempre le raccomandate e contatta subito un professionista.
- Non partecipare al contraddittorio – Ritenere inutile l’incontro con l’ufficio è un errore grave; al contrario, è l’occasione per produrre documenti e correggere i dati presuntivi. Partecipare consente di far valere scarti, resi e variazioni di margine.
- Non documentare gli scarti – Nel settore ittico gli scarti rappresentano una componente rilevante; occorre tenere registri di carico/scarico, certificati di smaltimento o distruzione e note di credito per merce resa.
- Confondere IVA e imposte dirette – I termini e le sanzioni variano: per l’IVA l’accertamento è spesso più severo e le sanzioni sono progressive; per le imposte dirette esistono deduzioni e ammortamenti che vanno correttamente imputati.
- Aspettare di ricevere la cartella – Con l’accertamento esecutivo dal 2025, la cartella non arriverà più; trascorsi 60 giorni dalla notifica l’atto è immediatamente eseguibile . Non attendere oltre.
- Sottovalutare le sanzioni penali – L’utilizzo di false fatture o l’omessa dichiarazione IVA possono integrare reati tributari. La Cassazione penale (sent. 26092/2025) ha chiarito che la non punibilità prevista dall’art. 9 D.Lgs. 74/2000 per emittere e utilizzatore di fatture false non si applica quando lo stesso soggetto ricopre entrambe le qualità o partecipa consapevolmente al disegno fraudolento . Pertanto, è fondamentale evitare pratiche irregolari e, in caso di contestazioni penali, farsi assistere da un penalista.
- Non considerare le definizioni agevolate – Rottamazioni, saldo e stralcio, CPB, ravvedimenti sono occasioni per ridurre il debito. Ignorarle comporta il pagamento integrale con sanzioni e interessi.
- Rivolgersi a professionisti improvvisati – La difesa tributaria richiede competenze tecniche e conoscenza della giurisprudenza. Un avvocato cassazionista con un team di commercialisti esperti può individuare vizi dell’atto e predisporre prove efficaci.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e termini dell’accertamento
| Normativa | Ambito | Termine ordinario | Estensione | Riduzioni |
|---|---|---|---|---|
| Art. 43 DPR 600/1973 | Imposte dirette (Irpef/Ires/Irap) | 5 anni dalla dichiarazione | 7 anni se la dichiarazione è omessa o nulla; 8 anni per il recupero di aiuti di Stato | −1 anno per fatturazione elettronica/tracciabilità |
| Art. 57 DPR 633/1972 | IVA | 5 anni dalla dichiarazione | 7 anni se la dichiarazione è omessa | Riduzione di 1 anno con fattura elettronica/tracciabilità |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Contraddittorio preventivo | Obbligatorio dal 18 gennaio 2024 | Non si applica agli atti automatizzati elencati nel DM 24 aprile 2024 | — |
| DLgs 110/2024 | Riforma riscossione | Avviso esecutivo: esecutività dopo 60 gg | Rateizzazione fino a 120 rate ; discarico crediti inesigibili dopo 5 anni | — |
| Rottamazione quater | Carichi affidati 2000–2022 | Domanda entro 30/4/2025; pagamento fino a 18 rate | — | Esenzione da sanzioni e interessi |
| Rottamazione quinquies (bozza 2026) | Carichi affidati 2000–2023 | Domanda entro 30/4/2026; pagamento in 54 rate bimestrali | Estensione a chi è in regola con la quater; interessi al 3–4 % | Esenzione da sanzioni e interessi |
| CPB 2025–2026 | Concordato preventivo biennale | Accettazione entro 30/9/2025 | Solo soggetti ISA senza debiti >5.000 € | Anticipazione di 1 anno dei termini di accertamento; esonero da accertamenti presuntivi |
| Ravvedimento speciale (art. 12‑ter DL 84/2025) | Adesione al CPB | Versamento tra 1/1/2026 e 15/3/2026 | Regolarizzazione 2019–2023; aliquote ridotte del 30 % per 2020‑21 | 10 rate mensili; non si perfeziona se interviene un processo verbale |
6.2 Strumenti di difesa e soluzioni alternative
| Strumento | Destinatari | Vantaggi | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Tutti i contribuenti | Riduzione sanzioni a 1/3; definizione amichevole | Versamento di un acconto; negoziazione con l’ufficio |
| Conciliazione giudiziale | Parti in contenzioso | Riduzione sanzioni del 40 % | Aderire prima della sentenza di primo grado |
| Rateizzazione | Contribuenti con debiti esecutivi | Dilazione fino a 120 rate ; sospensione di fermi e pignoramenti | Presentare domanda con SPID/CIE; garanzia per debiti >120.000 € |
| Rottamazione quater/quiquies | Carichi affidati 2000–2023 | Pagamento solo del capitale; sanzioni e interessi azzerati; sospensione esecuzioni | Domanda telematica; rinuncia ai giudizi; decadenza se si salta più di due rate |
| CPB | Soggetti ISA senza debiti >5.000 € | Preventivo biennale del reddito; protezione da accertamenti; anticipo termini | Accettare entro 30/9/2025; rispettare gli impegni; cause di decadenza |
| Ravvedimento speciale | Aderenti al CPB | Sanatoria 2019–2023 con imposta sostitutiva ridotta | Pagamento entro 15/3/2026; non applicabile se sono stati notificati PV o atti di accertamento |
| Piano del consumatore | Privati, professionisti con debiti personali | Blocca esecuzioni; piano sostenibile approvato dal giudice | Debitore meritevole; regolare pagamento delle rate |
| Concordato minore | Imprese non fallibili, artigiani | Ristrutturazione dei debiti con voto dei creditori | Piano omologato; almeno 50 % di consensi |
| Esdebitazione | Debitori in procedura di sovraindebitamento | Cancellazione dei debiti residui | Adempimento della procedura; obbligo di comunicare miglioramenti economici |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento per differenza di margine di ricarico?
Devi verificare la motivazione dell’atto e partecipare al contraddittorio per spiegare la struttura dei tuoi costi. Puoi impugnare l’avviso se l’Ufficio ha applicato una media semplice e non ha considerato la varietà dei prodotti . - L’Agenzia può disconoscere la mia contabilità anche se è formalmente regolare?
Sì. La Cassazione ha stabilito che la contabilità può essere considerata inattendibile se emergono gravi indizi di falsità o incongruenze (es. margini troppo bassi) . In tal caso l’Ufficio può ricostruire i ricavi con metodo induttivo. - Per quanto tempo può essere notificato un accertamento IVA?
L’avviso di rettifica deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa, il termine è il settimo anno . - La mancata convocazione al contraddittorio rende nullo l’avviso?
Dipende. Per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024, il contraddittorio preventivo è obbligatorio . Tuttavia, la nullità è subordinata alla prova di resistenza: devi dimostrare che la tua partecipazione avrebbe potuto modificare l’esito . - Posso attendere la cartella esattoriale prima di pagare?
No. Dal 2025 l’avviso diventa esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica, senza cartella . Pertanto, devi attivarti immediatamente per impugnare o pagare. - È possibile rateizzare un avviso esecutivo?
Sì. Puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili . Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive. - In cosa consiste la rottamazione quinquies?
È una proposta di definizione agevolata dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale in 54 rate bimestrali e sospende le esecuzioni . La norma è ancora in bozza e potrebbe essere modificata . - Come funziona il CPB per i grossisti ittici?
L’Agenzia fornisce una proposta di reddito e IVA per il biennio 2025–2026. Se accetti entro il 30 settembre 2025, pagherai le imposte concordate ed eviterai accertamenti presuntivi . - Posso aderire al CPB se ho debiti fiscali?
Sì, purché i debiti non superino 5.000 euro o siano estinti prima dell’adesione . - Cosa succede se non rispetto il CPB?
Decadi dal concordato e torni alla tassazione ordinaria; l’Agenzia potrà accertare eventuali maggiori redditi e recuperare le imposte con interessi e sanzioni . - Che cos’è il ravvedimento speciale?
È una sanatoria per chi aderisce al CPB: consente di regolarizzare le annualità 2019–2023 versando un’imposta sostitutiva ridotta. Il pagamento deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, in un massimo di 10 rate . - La casa può essere pignorata per debiti fiscali?
L’Agente della riscossione non può pignorare l’abitazione principale ; tuttavia, i creditori privati possono procedere. Gli immobili diversi dalla prima casa restano aggredibili. - Come funzionano il piano del consumatore e il concordato minore?
Si tratta di procedure di sovraindebitamento: il piano del consumatore è un accordo con pagamento graduale che non richiede l’approvazione dei creditori , mentre il concordato minore è un piano proposto al 50 % dei creditori per ristrutturare i debiti aziendali . - Posso impugnare un avviso per difetto di motivazione?
Sì. Se l’atto non indica gli elementi presuntivi, le ragioni del discostamento o le fonti dei dati, è nullo. La motivazione deve essere specifica e permettere al contribuente di difendersi. - Quali sanzioni penali rischio per false fatture?
L’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti integra reati ai sensi del D.Lgs. 74/2000; la Cassazione penale ha precisato che la non punibilità per concorso nel reato (art. 9) non si applica se chi emette e chi utilizza coincide o partecipa alla frode . - Cosa succede se non pago la rateizzazione?
Il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive. Per le rottamazioni, il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio, salvo eventuali tolleranze legislative. - Il contraddittorio è obbligatorio anche per i controlli formali?
No. Il DM 24 aprile 2024 ha escluso dal contraddittorio gli atti automatizzati, come gli avvisi bonari ex art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972 . - È possibile proporre ricorso solo contro la parte IVA o solo contro le imposte dirette?
Sì. Il giudice può accogliere il ricorso limitatamente a uno dei tributi; le altre imposte restano dovute. Tuttavia, gli argomenti difensivi devono essere adeguati per ciascun tributo. - Posso chiedere la compensazione dei crediti erariali con i debiti?
In presenza di crediti d’imposta certificati, è possibile chiedere la compensazione; però, dal 2025 i rimborsi fiscali superiori a 500 € saranno automaticamente utilizzati per saldare i debiti . - Che succede se ricevo un invito a comparire della Guardia di Finanza?
È una fase preliminare di raccolta dati. Puoi farti assistere da un professionista, presentare la documentazione richiesta e rilasciare dichiarazioni. È consigliabile non fornire dati approssimativi e chiedere copia del verbale.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere l’impatto concreto delle presunzioni sul margine di ricarico e la difesa possibile, esaminiamo una simulazione semplificata.
8.1 Calcolo del ricarico presunto e reale
Dati di un grossista ittico (anno 2023):
- Acquisti di merce: 1.000.000 € (totale fatture fornitori, IVA esclusa)
- Scarti e calo peso: 10 % (100.000 € di merce scartata)
- Spese generali (personale, affitti, energia): 250.000 €
- Ricavi dichiarati: 1.300.000 €
Ricarico dichiarato:
L’ISA del settore, secondo la nota metodologica UM21C, ipotizza un margine medio del 40 %. L’Ufficio ritiene inattendibile la contabilità e ricostruisce i ricavi applicando un ricarico del 40 % sull’intero importo degli acquisti (senza considerare gli scarti), così:
L’imposta evasa (Irpef/Ires e IVA) viene calcolata sul maggior imponibile di 100.000 € (1.400.000 € meno 1.300.000 €). Supponendo un’aliquota Ires del 24 % e IVA del 10 %, il maggior debito fiscale ammonterebbe a 34.000 € oltre sanzioni e interessi.
Come difendersi?
Durante il contraddittorio, il grossista produce documenti attestanti che 100.000 € di merce sono stati scartati per deperimento (certificati di distruzione) e che il ricarico per le specie a basso valore (es. alici, sardine) è del 15 %. Presenta, inoltre, una perizia che calcola un ricarico ponderato del 29 % basato sui diversi prodotti. In giudizio, l’avvocato eccepisce che l’Ufficio ha violato il principio stabilito dalla Cassazione n. 28030/2024, applicando una media non ponderata e che l’ISA fornisce solo una presunzione semplice confutata dai documenti. Se il giudice accoglie le doglianze, l’avviso viene annullato o le maggiori imposte ridotte.
8.2 Simulazione di rottamazione quinquies
Supponiamo che il grossista abbia cartelle per 200.000 € affidate nel periodo 2005–2023, di cui:
- Capitale: 100.000 €
- Sanzioni e interessi: 90.000 €
- Agio e spese di notifica: 10.000 €
Con la rottamazione quinquies (bozza 2026), pagherebbe solo il capitale (100.000 €) e le spese (10.000 €). Optando per 54 rate bimestrali, le prime tre rate (luglio, settembre, novembre 2026) sarebbero di circa 2.037 € ciascuna. Dalla quarta alla cinquantunesima rata (gennaio 2027 – novembre 2034), l’importo sarebbe di 1.923 €; le ultime tre rate (gennaio, marzo, maggio 2035) sarebbero di 1.928 €. Gli interessi del 4 % annuo si applicano dal 1° agosto 2026 . Il risparmio sulle sanzioni e sugli interessi originari è di 90.000 €.
8.3 Esempio di adesione al CPB con ravvedimento speciale
Un grossista con ricavi 2023 pari a 1.300.000 € e ISA coerente decide di aderire al CPB. L’Agenzia propone un reddito imponibile per il biennio 2025–2026 di 200.000 € annui. Il contribuente accetta entro il 30 settembre 2025. Contestualmente decide di regolarizzare le annualità 2019–2023 mediante il ravvedimento speciale:
- Imposte dovute (calcolate dall’Agenzia) per i cinque anni: 50.000 €.
- Imposta sostitutiva in base all’ISA: 15.000 €.
- Sconto del 30 % per le annualità 2020 e 2021: –4.500 €.
L’imposta dovuta con il ravvedimento speciale è quindi 10.500 €. Il grossista paga in dieci rate mensili da gennaio a ottobre 2026. In assenza del ravvedimento, avrebbe rischiato accertamenti analitico‑induttivi per gli anni pregressi.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale a un grossista ittico è una procedura complessa, basata su presunzioni e calcoli statistici che spesso non riflettono la realtà aziendale. La normativa prevede termini stringenti per la notifica degli avvisi e l’esercizio del diritto di difesa; la giurisprudenza più recente ha circoscritto l’uso degli studi di settore e dell’ISA, imponendo un contraddittorio effettivo e la prova di resistenza. Nel contempo, la riforma della riscossione e le nuove definizioni agevolate accelerano la fase esecutiva e offrono opportunità di sanatoria.
Per difendersi in modo efficace occorre agire prontamente: partecipare al contraddittorio, documentare gli scarti, contestare le presunzioni, verificare i vizi formali e attivare gli strumenti di definizione o di crisi. Un professionista esperto può aiutare a valutare se aderire alla rottamazione quater, attendere la quinquies, aderire al CPB con ravvedimento speciale o intraprendere procedure di sovraindebitamento.
Perché scegliere l’Avv. Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, offre un’assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla redazione del ricorso, dalla negoziazione di piani di rientro alla gestione delle procedure concorsuali. Supportato da un team di avvocati e commercialisti specializzati, opera su tutto il territorio nazionale e coordina professionisti fidati iscritti agli albi ministeriali. La sua esperienza nel diritto bancario e tributario, unita alla qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), gli permette di proporre soluzioni stragiudiziali efficaci e di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Affrontare un accertamento fiscale da soli può essere un errore fatale.
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