Introduzione
L’accertamento fiscale nei confronti di un grossista alimentare è uno degli eventi più invasivi e pericolosi per l’azienda. Il settore alimentare, soprattutto nella fase di ingrosso, si caratterizza per volumi elevati, margini ridotti e normative stringenti (sanitarie e fiscali). Un controllo improvviso della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate può bloccare la normale operatività del magazzino, portare a contestazioni induttive basate su percentuali di ricarico, o – peggio – sfociare in pesanti sanzioni e iscrizioni a ruolo che minacciano la continuità dell’impresa. Spesso la contestazione parte da irregolarità contabili, movimentazioni bancarie non giustificate o da segnalazioni dell’Autorità Sanitaria; altre volte nasce da analisi a tavolino, come l’incrocio fra dichiarazioni dei fornitori e del cliente. Qualunque sia l’origine, l’imprenditore deve intervenire subito, con l’aiuto di professionisti esperti, per evitare errori fatali (come ignorare un invito al contraddittorio o tardare nel ricorso).
Questo articolo offre una guida completa, aggiornata a dicembre 2025, per capire come difendersi da un accertamento fiscale in campo alimentare: i diritti garantiti dallo Statuto del contribuente, le procedure di verifica, le principali sentenze della Corte di cassazione, le strategie per impugnare o definire il debito, le opportunità offerte dalla riforma fiscale 2023‑2025 (contraddittorio preventivo obbligatorio, accertamento con adesione, concordato biennale), nonché gli strumenti alternativi per ristrutturare i debiti (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore). Il taglio è pratico e difensivo: l’obiettivo è fornire all’operatore economico una bussola chiara e immediata.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti
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Il suo team affianca il contribuente in tutte le fasi del procedimento: analisi puntuale dell’atto di accertamento o del verbale di constatazione, verifica della regolarità della notifica e della competenza del funzionario, predisposizione di memorie difensive e ricorsi, richiesta di sospensione delle riscossioni, negoziazione di piani di pagamento o adesione a procedure agevolate, assistenza in giudizio davanti alle Corti di Giustizia Tributaria. In caso di situazioni debitorie complesse, lo studio propone percorsi di ristrutturazione mediante piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o composizioni negoziate della crisi.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le norme di riferimento
Chi riceve un accertamento fiscale deve conoscere i fondamenti giuridici che regolano la verifica e i poteri dell’Amministrazione finanziaria, nonché i diritti del contribuente. Di seguito sono riportati gli articoli e i provvedimenti principali.
1.1.1 Statuto del contribuente (L. 212/2000)
Art. 12 – Verifiche e accessi: questo articolo disciplina i diritti e le garanzie durante le ispezioni in azienda. Il comma 1 prevede che i controlli avvengano «nel rispetto della dignità del contribuente e nella maniera meno invasiva possibile». Il comma 2 chiarisce che l’accesso deve essere autorizzato e motivato; al contribuente viene consegnato un documento indicante gli scopi e i tempi della verifica. È riconosciuto il diritto ad essere assistito da un professionista di fiducia. Il comma 7 stabilisce che «il contribuente ha sessanta giorni di tempo dalla consegna del processo verbale di constatazione per comunicare osservazioni e richieste» prima che sia emesso l’atto di accertamento . Inoltre, la permanenza presso l’azienda non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta in caso di particolari complessità ; la violazione di tali termini può determinare la nullità dell’accertamento.
Art. 6‑bis – Principio del contraddittorio (introdotto dal D.Lgs. 219/2023): dal 18 gennaio 2024 tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. Il comma 1 afferma che, a pena di annullabilità, «tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo» . Sono esclusi soltanto gli atti automatizzati, di pronta liquidazione o i casi di fondato pericolo per la riscossione . Il comma 3 prevede che l’Ufficio deve trasmettere al contribuente lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per formulare controdeduzioni o accedere al fascicolo ; se la decadenza dell’accertamento è imminente, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni . Il comma 4 precisa che l’atto finale deve tenere conto delle osservazioni e motivare quelle non accolte .
Art. 7‑bis – Nullità per violazioni procedurali: completa il principio del contraddittorio, stabilendo che l’atto è annullabile per violazione di legge, incluse le norme sulla partecipazione del contribuente; i motivi di annullabilità devono essere dedotti con il ricorso .
1.1.2 Poteri dell’Amministrazione finanziaria
Art. 32 DPR 600/1973 – Poteri degli Uffici per le imposte dirette: gli uffici possono procedere ad accessi, ispezioni e verifiche, invitare il contribuente a fornire dati e chiarimenti e esaminare libri contabili. In materia di dati bancari, l’articolo stabilisce che «i dati risultanti dai rapporti con banche, intermediari finanziari e società fiduciarie possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento» se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza. I prelevamenti e i versamenti sui conti correnti superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili costituiscono presunzione di ricavi se non è indicato il beneficiario . Questo strumento rappresenta la base per gli accertamenti bancari induttivi.
Art. 39 DPR 600/1973 – Accertamento induttivo: consente all’Ufficio di determinare il reddito in base a semplici presunzioni qualificate quando il contribuente non presenta la dichiarazione, non tiene regolari scritture o vi sono gravi irregolarità contabili. Il comma 1 consente di rettificare il reddito sulla base dei dati dichiarati e dei controlli, mentre il comma 2 permette un accertamento induttivo fondato su presunzioni quando mancano i libri o sono inattendibili . Questa norma è spesso applicata nelle verifiche sui grossisti alimentari quando l’Ufficio confronta i ricarichi medi del settore o i dati dei fornitori con quelli del contribuente.
Art. 51 DPR 633/1972 – Controlli IVA: disciplina i poteri per l’imposta sul valore aggiunto. L’Amministrazione può procedere a ispezioni, inviare questionari, richiedere documenti e disporre accessi presso l’azienda. Anche per l’IVA, l’ente può utilizzare dati bancari e rilevare violazioni basate su presunzioni .
D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione: permette al contribuente di definire l’accertamento con l’Ufficio mediante un accordo. L’articolo 1 afferma che le imposte sui redditi e l’IVA possono essere definite previa adesione del contribuente su invito dell’Ufficio; l’invito deve essere inserito nella comunicazione di irregolarità o nell’avviso . L’adesione comporta la riduzione delle sanzioni e la possibilità di rateizzare il debito.
D.Lgs. 13/2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale: emanato in attuazione della riforma fiscale, introduce il concordato preventivo biennale, uno strumento opzionale con cui il contribuente stabilisce preventivamente, per un biennio, il reddito o il volume d’affari, sulla base degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Questo strumento, se accettato, vincola l’Amministrazione a non effettuare accertamenti su quel periodo salvo frodi; offre certezze e riduce il contenzioso. Si rivolge alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi in regime ordinario, e può essere interessante per un grossista alimentare con ricavi non oltre 5,16 milioni di euro.
1.1.3 Obblighi sanitari e specificità del grossista alimentare
Oltre alle norme tributarie, il grossista alimentare deve rispettare la normativa sanitaria che presidia l’intera filiera. La Corte di cassazione ha chiarito che anche il grossista è soggetto alla tariffa per i controlli sanitari prevista dal D.Lgs. 194/2008. Con l’ordinanza 8504/2023 (richiamata dalla sentenza n. 2023/2022) la Cassazione ha affermato che il grossista, in quanto anello della “catena alimentare”, deve pagare la tariffa per i controlli ufficiali, poiché la nozione di “stabilimento” include anche i magazzini dei distributori . La Corte ha richiamato i regolamenti UE 178/2002 e 882/2004, evidenziando che la sicurezza alimentare è un obiettivo dell’Unione e che la tariffa si applica a chiunque produca, trasformi, detenga o distribuisca alimenti . Pertanto, eventuali sanzioni relative a tariffe sanitarie possono sommarsi a quelle fiscali.
1.1.4 Giurisprudenza recente sulla prova e sulle presunzioni
Presunzione di reddito da movimenti bancari – Cass. n. 7552/2025: la sezione tributaria della Corte di cassazione ha ribadito che i versamenti sul conto corrente del contribuente costituiscono presunzione di reddito di impresa quando non sono contabilizzati. Nel caso di un imprenditore che vendeva beni su piattaforme online (eBay) e riceveva accrediti su un conto personale, la Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento bancario fondato sugli artt. 32 e 38 DPR 600/1973. L’imprenditore aveva contestato che le somme provenissero da attività amatoriale, ma la Corte ha evidenziato che la continuità delle transazioni e l’organizzazione dei mezzi integravano attività imprenditoriale, e che il contribuente non aveva provato la natura extra‑commerciale dei flussi . Questa pronuncia sottolinea quanto sia difficile difendersi senza prove documentali; il contribuente deve dimostrare l’irrilevanza fiscale dei movimenti.
Contraddittorio endoprocedimentale – Cass. n. 23991/2024: la Corte ha precisato che, nelle verifiche mirate svolte presso l’ufficio (non presso l’azienda), la garanzia del contraddittorio è assicurata con il rilascio del verbale e con la concessione di 60 giorni per le osservazioni. Non è necessario redigere un ulteriore processo verbale di chiusura: il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente è sufficiente . Questa sentenza conferma l’importanza del periodo dilatorio e ribadisce che l’accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni è nullo.
Rottamazione quater e definizione agevolata – Cass. n. 24428/2024: in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione quater” ex art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022), la cassazione ha stabilito che l’estinzione del processo tributario richiede la perfezione della procedura amministrativa e il versamento della prima o unica rata. Non occorre quindi aspettare il pagamento integrale del piano per dichiarare estinto il giudizio . La decisione risolve contrasti interpretativi e consente al contribuente di chiudere il contenzioso subito dopo l’adesione alla definizione agevolata.
Costituzionalità dell’art. 32 DPR 600/1973 – Corte costituzionale n. 137/2025: la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 32, commi 4 e 5, che vietano l’utilizzo di documenti non esibiti in sede di contraddittorio. La Corte ha ritenuto che le ordinanze di rinvio non motivassero adeguatamente la rilevanza della questione; pertanto la norma rimane valida . La pronuncia ribadisce che la mancata esibizione dei documenti richiesti dall’Ufficio durante il contraddittorio impedisce di produrli in giudizio: è fondamentale collaborare tempestivamente per non perdere mezzi di prova.
1.2 Le riforme fiscali 2023‑2025 e gli impatti per i grossisti
Il triennio 2023‑2025 è stato caratterizzato da una profonda revisione dell’accertamento tributario. La legge delega n. 111/2023 ha introdotto il principio del contraddittorio preventivo e ha dato mandato al Governo di riformare la riscossione. In attuazione di tale delega sono stati emanati, tra gli altri:
- D.Lgs. 219/2023: ha inserito nel Statuto del contribuente l’art. 6‑bis, rendendo obbligatorio il contraddittorio pre‑accertativo per tutti gli atti impugnabili, con esclusione degli avvisi automatizzati e dei casi di urgenza.
- D.Lgs. 13/2024: ha disciplinato il concordato preventivo biennale e ha semplificato le modalità di notifica degli inviti al contraddittorio. L’Ufficio deve inviare lo schema di atto entro 30 aprile 2024 per gli avvisi emessi dopo tale data; l’invito deve contenere anche l’opzione per l’accertamento con adesione .
- D.L. 202/2024 convertito con L. 15/2025: ha riaperto i termini della rottamazione quater, consentendo ai contribuenti decaduti di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di rateizzare nuovamente le somme.
- L. 108/2025 (conversione del D.L. 84/2025): ha introdotto un articolo 12‑bis nel D.L. 84/2025, interpretando autenticamente l’art. 1, comma 236, della L. 197/2022: la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata; il giudice può dichiarare l’estinzione del processo su richiesta del debitore o dell’Agenzia .
Queste riforme mirano a favorire la partecipazione del contribuente, ridurre il contenzioso e fornire strumenti flessibili di definizione. Per un grossista alimentare possono rappresentare opportunità per prevenire contenziosi (concordato biennale), ridurre i costi delle sanzioni (accertamento con adesione) o azzerare interessi e sanzioni (rottamazione).
2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto
Quando un grossista riceve una verifica o un avviso di accertamento, è essenziale conoscere le fasi procedurali e i termini per esercitare i propri diritti. Di seguito la sequenza tipica:
2.1 Avvio della verifica
- Accesso o ispezione presso l’azienda: la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate possono presentarsi presso il magazzino per controllare la contabilità, i registri di carico e scarico, le bolle di accompagnamento e i documenti sanitari. Devono esibire un ordine di accesso e informare il legale rappresentante degli scopi e della durata. Il contribuente può farsi assistere da un consulente. È importante redigere un verbale per ogni giorno di permanenza e richiedere copia degli atti.
- Richiesta di esibizione documenti o questionario: l’Ufficio può chiedere conti economici, registri IVA, fatture e movimenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973. Le richieste vanno soddisfatte nel termine indicato; la mancata consegna può impedire la successiva produzione in giudizio .
- Processo verbale di constatazione (PVC): alla fine della verifica viene redatto il PVC, che riporta le violazioni riscontrate. In base all’art. 12 comma 7, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o memorie . Durante questo periodo l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento (salvo fondato pericolo per la riscossione o decadenza imminente).
2.2 Invito al contraddittorio e accertamento pre‑contenzioso
- Notifica dello schema di atto (contraddittorio preventivo): a partire dal 18 gennaio 2024 l’Ufficio deve notificare lo schema dell’atto impositivo con un invito a comparire; il termine di 60 giorni consente al contribuente di produrre difese, documenti o di richiedere l’accesso al fascicolo . Lo schema deve indicare la base imponibile, le sanzioni e gli elementi di prova; in mancanza, l’atto finale è nullo.
- Istanza di accertamento con adesione: contestualmente all’invito al contraddittorio, il contribuente può presentare domanda di adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. L’istanza sospende il termine per l’impugnazione per 90 giorni e avvia una trattativa con l’Ufficio . Se l’accordo è raggiunto, le sanzioni sono ridotte (in genere a un terzo) e il pagamento può essere rateizzato.
- Emissione dell’avviso di accertamento: se il contribuente non aderisce o la trattativa fallisce, l’Ufficio emette l’atto definitivo. Quest’ultimo deve essere motivato anche in riferimento alle osservazioni del contribuente e riportare l’indicazione del responsabile del procedimento. In caso di violazione del termine dilatorio o di carenza di motivazione, l’atto è annullabile.
2.3 Impugnazione dell’avviso e fase contenziosa
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT): il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare il ricorso. Se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio, i termini decorrono dalla notifica dell’avviso definitivo. Il ricorso va depositato tramite il Processo Tributario Telematico e deve contenere le eccezioni di nullità (es. violazione dell’art. 6‑bis, omessa motivazione, carenza di delega). Per importi fino a 50 000 euro è obbligatorio proporre un’istanza di mediazione prima del ricorso.
- Istanza di sospensione: contestualmente al ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se sussiste periculum (danno grave e irreparabile). L’istanza deve essere motivata (ad esempio, dimostrando che il pagamento metterebbe a rischio la continuità aziendale o che l’avviso è manifestamente infondato).
- Udienza e sentenza: la CGT di primo grado esamina il ricorso; la decisione è appellabile entro 60 giorni. In caso di soccombenza, si può proporre ricorso in cassazione per violazione di legge. La partecipazione a tutti i gradi è consigliata, poiché la fase contenziosa è complessa e richiede competenze specialistiche.
2.4 Riscossione e iscrizione a ruolo
- Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento: se l’avviso non è impugnato o se la sentenza conferma il debito, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive a ruolo le somme e notifica la cartella. Dal momento della notifica decorrono 60 giorni per pagare o impugnare (solo per vizi propri della cartella). Il mancato pagamento può comportare fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti.
- Rateazione e definizione agevolata: il contribuente può chiedere la rateazione alla Riscossione (fino a 72 rate ordinarie, 120 rate in casi di grave difficoltà). In alternativa può aderire a definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) se previste dalla legge; nel 2024‑2025 la rottamazione quater consente di pagare solo imposta e interessi, senza sanzioni, in un massimo di 18 rate. La definizione estingue eventuali giudizi pendenti dopo il pagamento della prima rata .
- Azioni esecutive: in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può procedere a pignoramenti di conti correnti, crediti verso clienti, o ipoteche su immobili. Anche in questa fase è possibile chiedere la sospensione al giudice o ricorrere a strumenti di composizione della crisi per proteggere l’azienda.
3. Difese e strategie legali
Affrontare un accertamento fiscale richiede analisi, tempestività e conoscenza delle norme. Di seguito le principali strategie difensive per un grossista alimentare.
3.1 Verifica della legittimità dell’atto
- Controllo della notifica e della competenza: accertare se l’avviso è stato notificato correttamente entro i termini di decadenza. Verificare la legittimazione del funzionario che ha firmato l’atto (deve risultare la delega); eventuali carenze comportano nullità.
- Rispettate le garanzie del contraddittorio?: valutare se l’Ufficio ha osservato il termine di 60 giorni per l’art. 12 comma 7 e per l’art. 6‑bis. Se l’avviso è stato emesso prima della scadenza, l’atto è annullabile. Ricordare che l’esclusione del contraddittorio è possibile solo per atti automatizzati o pericolo di riscossione .
- Motivazione dell’accertamento: l’atto deve riportare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; deve indicare le fonti dei dati (ad esempio, acquisizione bancaria, indici di ricarico). In caso di accertamento induttivo deve specificare perché sono state scartate le scritture contabili e quali presunzioni sono state utilizzate . Un atto generico o privo di motivazione specifica è viziato.
3.2 Contestazione delle presunzioni bancarie
Gli accertamenti sui grossisti alimentari spesso si basano su prelievi e versamenti bancari non giustificati. L’art. 32 DPR 600/1973 attribuisce valore presuntivo a tali movimenti . Per difendersi occorre:
- Documentare l’origine non imponibile dei versamenti: ad esempio, provare che si tratta di prestiti familiari, restituzioni di anticipi o operazioni personali. Occorre fornire prove scritte (bonifici, contratti di mutuo, estratti conto). La Cassazione n. 7552/2025 ha affermato che la prova deve essere certa e analitica .
- Distinguere tra conto personale e conto aziendale: evitare di utilizzare il conto privato per operazioni aziendali. Se avviene, spiegare la natura e gli importi con dettaglio; in mancanza, l’Ufficio presume che si tratti di ricavi non dichiarati.
- Contestare la continuità e l’abitualità: se le entrate derivano da vendite occasionali (es. cessione di beni di proprietà), dimostrare l’occasionalità; la Cassazione ha sottolineato che per escludere l’attività d’impresa non basta l’assenza di partita IVA, ma occorrono elementi che escludano l’organizzazione .
3.3 Difesa contro l’accertamento induttivo
Quando l’Ufficio ritiene inattendibili le scritture o mancano i libri contabili, può ricostruire i ricavi con presunzioni (art. 39 DPR 600/1973). Per un grossista alimentare ciò avviene spesso mediante l’applicazione di percentuali di ricarico calcolate sulla base di aziende similari. Le strategie di difesa includono:
- Dimostrare l’attendibilità delle scritture: conservare registri di carico/scarico, inventari di magazzino, contratti di fornitura e ordini. Se il software gestionale produce report, salvarli con firma digitale. Le scritture ben tenute limitano la possibilità di accertamento induttivo.
- Controdedurre sulle percentuali di ricarico: ricostruire la marginalità del proprio settore. Ad esempio, dimostrare che i prodotti alimentari freschi hanno margini diversi da quelli secchi; fornire studi di settore o indici di affidabilità che supportano ricarichi inferiori. Portare a prova la contrattazione con la GDO o i fornitori, le politiche di sconto e la presenza di merce invenduta.
- Dimostrare eventi straordinari: un grossista potrebbe aver venduto a prezzi di liquidazione per smaltire lotti in scadenza o per posizionamento di mercato; occorre documentare tali eventi con comunicazioni commerciali e contratti.
- Eccepire l’inidoneità dei campioni: se l’Ufficio ha utilizzato aziende comparabili, verificare se sono effettivamente simili per dimensioni, area geografica e settore. La Cassazione ha riconosciuto che l’accertamento è illegittimo quando l’Ufficio non motiva la scelta dei campioni .
3.4 Accertamento con adesione e ravvedimento operoso
L’accertamento con adesione consente di chiudere il procedimento con uno sconto sulle sanzioni. I vantaggi per un grossista alimentare sono:
- Riduzione delle sanzioni fino a un terzo e riduzione degli interessi. Il D.Lgs. 218/1997 consente di rateizzare le somme fino a 8 rate trimestrali o 12 per importi superiori a 50 000 euro.
- Blocco dei termini per impugnare: la presentazione dell’istanza sospende i termini per 90 giorni, permettendo di raccogliere documentazione e trattare con serenità.
- Possibilità di rinegoziare il valore dei beni: l’Ufficio può accogliere contestazioni sulle percentuali di ricarico o sui costi; è possibile proporre un importo inferiore al recuperato in accertamento.
In alternativa, il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di correggere spontaneamente errori nelle dichiarazioni prima che inizi la verifica, con sanzioni ridotte; per esempio, la sanzione per omesso versamento dell’IVA può scendere dal 30 % al 1,5 % se il pagamento avviene entro 15 giorni. Per un grossista che rileva irregolarità prima della notifica di accesso, il ravvedimento è una soluzione rapida.
3.5 Autotutela e annullamento in via amministrativa
Qualora l’avviso presenti errori evidenti (duplicazioni, errata individuazione del soggetto passivo, mancata considerazione di documenti), è possibile chiedere l’annullamento in autotutela. L’Agenzia delle Entrate può annullare o correggere l’atto senza necessità di ricorso, anche dopo il termine di impugnazione. È consigliabile inviare l’istanza tramite PEC, allegando la documentazione probatoria. La presentazione dell’autotutela non sospende i termini, per cui è prudente depositare comunque il ricorso.
3.6 Sospensione dell’esecuzione e ricorso cautelare
Durante il contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto all’organo giurisdizionale competente. Deve dimostrare il fumus boni iuris (fondamento delle ragioni) e il periculum in mora (danno grave). Ad esempio, dimostrare che il pagamento immediato comporterebbe insolvenza o chiusura del magazzino; allegare bilanci, piani di rientro, contratti con fornitori che sarebbero compromessi.
4. Strumenti alternativi per la definizione e la ristrutturazione del debito
Oltre all’accertamento con adesione, la normativa prevede vari strumenti per definire o ristrutturare i debiti fiscali e commerciali. Il grossista alimentare deve valutare attentamente quale opzione sia più vantaggiosa in base all’entità del debito, al patrimonio e alla prospettiva di continuare l’attività.
4.1 Rottamazione, definizione agevolata e saldo e stralcio
4.1.1 Rottamazione quater (L. 197/2022 e successive modifiche)
La c.d. rottamazione quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta, le somme iscritte a titolo di interessi e gli aggi, con esclusione di sanzioni e interessi di mora. È possibile pagare in unica soluzione entro una scadenza stabilita o in 18 rate, con interessi al 2 % annuo. Il contribuente deve presentare l’adesione entro i termini previsti (scaduti il 30 aprile 2023 ma riaperti al 30 aprile 2025 dal D.L. 202/2024) e rinunciare ai giudizi pendenti. La Corte di cassazione ha stabilito che il processo si estingue non appena il debitore ha perfezionato la procedura pagando la prima rata .
Vantaggi: stralcio di sanzioni e interessi, rateazione lunga, sospensione delle azioni esecutive. Svantaggi: il contribuente deve rinunciare al contenzioso e perdere eventuali pronunce favorevoli; in caso di mancato pagamento di una rata si perde il beneficio e si pagano sanzioni intere.
4.1.2 Definizione agevolata liti pendenti
Talvolta la legge di bilancio offre la definizione delle liti pendenti con l’Agenzia. In tali casi (ad esempio, art. 1, commi 186‑218, L. 197/2022), il contribuente può estinguere il giudizio pagando una percentuale del tributo in base al grado di soccombenza: 90 % in caso di sentenza sfavorevole, 40 % in caso di soccombenza dell’ente. Questa disciplina varia con le leggi annuali; occorre monitorare le finestre normative.
4.1.3 Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà
La legislazione consente, in determinati periodi, il saldo e stralcio dei debiti fiscali per contribuenti con ISEE basso o in gravi difficoltà economiche. Ad esempio, la legge di bilancio 2019 prevedeva il pagamento di una percentuale dal 16 % al 35 % dell’imposta per soggetti con ISEE fino a 20 000 euro. Al momento (dicembre 2025) non è prevista una nuova finestra di saldo e stralcio, ma è possibile che la legge di bilancio 2026 reintroduca la misura; è consigliabile verificare.
4.2 Concordato preventivo biennale e ISA
Introdotto dal D.Lgs. 13/2024, il concordato preventivo biennale consente ai titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di concordare preventivamente l’imponibile di due anni. Il contribuente presenta, mediante applicativo telematico, una proposta di reddito o volume d’affari; se l’Agenzia accetta, l’importo concordato è vincolante e non può essere oggetto di accertamento (salvo frodi). In cambio, il contribuente deve rispettare obblighi di fedeltà e non può beneficiare di ulteriori deduzioni. Per un grossista alimentare con ricavi regolari e margini stabili, il concordato può offrire certezza e riduzione del rischio di verifiche.
4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (crisi da sovraindebitamento)
La legge 3/2012, come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), offre strumenti per la ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche e dei piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento (ora denominato liquidazione giudiziale). Sono previste tre procedure: piano del consumatore, concordato minore (ex accordo di ristrutturazione) e liquidazione controllata.
4.3.1 Piano del consumatore (artt. 65‑73 CCII)
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Consente di proporre al tribunale un programma di pagamento dei debiti calibrato sulle effettive capacità reddituali. L’istanza deve essere presentata tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC); la proposta può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei creditori . Il giudice valuta la “meritevolezza” del consumatore, ossia che il sovraindebitamento non derivi da colpa grave o frode, e se omologa il piano, i creditori privilegiati non possono opporsi . Il pagamento è vigilato dall’OCC e, se eseguito, produce l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
Per un grossista alimentare persona fisica (es. ditta individuale) con debiti fiscali e commerciali, il piano del consumatore può essere utilizzato solo per i debiti non legati all’attività imprenditoriale; per i debiti professionali occorre il concordato minore.
4.3.2 Concordato minore e accordo di ristrutturazione
Il concordato minore (artt. 74‑83 CCII), già conosciuto come accordo di ristrutturazione dei debiti, è accessibile ai piccoli imprenditori che non superano i limiti per l’accesso alla liquidazione giudiziale. Prevede un accordo con i creditori che deve essere approvato dalla maggioranza e omologato dal tribunale. A differenza del piano del consumatore, i creditori possono votare; se l’accordo è approvato e rispettato, i debiti sono falcidiati. Questo strumento è utile per un grossista in forma di impresa individuale o di società di persone, in quanto consente di includere debiti fiscali e contributivi.
4.3.3 Liquidazione controllata
Se il piano o il concordato non sono praticabili, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata (artt. 268‑280 CCII). Si tratta di una procedura giudiziale in cui il patrimonio viene liquidato per soddisfare i creditori secondo l’ordine previsto dalla legge. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione (salvo eccezioni). È l’ultima ratio, ma consente di chiudere una situazione insostenibile.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese in continuità che presentano squilibri patrimoniali o finanziari ma che sono ancora in grado di proseguire l’attività, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata. L’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore nominato dalla Camera di Commercio, incontra i creditori per raggiungere un accordo su ristrutturazione e rientro. L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore della crisi d’impresa, può accompagnare l’impresa nella procedura, predisporre piani di risanamento e negoziare con l’Amministrazione finanziaria per ottenere transazioni fiscali, sospensioni di tributi e dilazioni.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti compromettono la propria difesa a causa di comportamenti imprudenti. Di seguito i principali errori da evitare e i consigli per affrontare l’accertamento con efficacia.
5.1 Errori frequenti
- Ignorare gli inviti o i questionari: non rispondere alle richieste dell’Ufficio o consegnare documentazione incompleta comporta la presunzione che i documenti non esistano e preclude la loro utilizzabilità in giudizio .
- Non rispettare i termini: trascurare il termine di 60 giorni per osservazioni o per il ricorso comporta la decadenza del diritto di difesa. Occorre tenere un calendario delle scadenze.
- Confondere conti personali e aziendali: utilizzare un unico conto corrente per pagare fornitori e spese personali facilita gli accertamenti bancari. È fondamentale separare le finanze.
- Mancata tenuta delle scritture: registri di magazzino, fatture e prima nota devono essere accurati; l’assenza autorizza l’accertamento induttivo.
- Non farsi assistere: affrontare da soli la Guardia di Finanza è rischioso; un professionista può far valere i diritti e rilevare eventuali illegittimità.
- Perdere le opportunità di definizione agevolata: molti contribuenti trascurano la possibilità di aderire alla rottamazione o di proporre l’accertamento con adesione, rinunciando a significative riduzioni delle sanzioni.
5.2 Consigli operativi
- Prepararsi prima della verifica: controllare la corrispondenza tra registro IVA, conti economici e movimenti bancari. Predisporre dossier con contratti, bonifici, documentazione sulle merci (certificazioni sanitarie, DDT).
- Conservare la documentazione digitale: archiviare i file del software gestionale, backup delle email con clienti e fornitori. La prova digitale può supportare la ricostruzione del flusso di merci.
- Richiedere sempre il verbale: al termine di ogni accesso o ispezione, pretendere la redazione del verbale e far annotare eventuali eccezioni; firmare con riserva quando non si concorda con il contenuto.
- Partecipare attivamente al contraddittorio: preparare memorie puntuali, con tabelle che ricostruiscano i ricarichi reali, allegare prove e citare normative e giurisprudenza. Un contraddittorio ben argomentato può portare all’archiviazione o a un accertamento con importo ridotto.
- Valutare la consulenza tecnica di parte (CTP): se la controversia riguarda ricostruzioni contabili complesse, è utile nominare un consulente tecnico di parte che rediga una perizia per confutare i calcoli dell’Ufficio.
- Considerare gli strumenti di ristrutturazione del debito: se l’accertamento mette a rischio la sopravvivenza dell’azienda, non esitare a valutare piani del consumatore, concordati minori o composizioni negoziate.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme applicabili
| Norma | Contenuto sintetico | Rilevanza per il grossista |
|---|---|---|
| Art. 12 L. 212/2000 | Garanzie durante le verifiche: obbligo di motivazione, durata massima 30 + 30 giorni, periodo dilatorio di 60 giorni per osservazioni | Assicura tempo per preparare la difesa e impedisce accertamenti affrettati |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Contraddittorio preventivo obbligatorio: schema di atto, 60 giorni per controdeduzioni, esclusioni solo per atti automatizzati o rischio riscossione | Il grossista può far valere nullità se l’avviso non è preceduto dal contraddittorio |
| Art. 32 DPR 600/1973 | Poteri di accesso e presunzione sui movimenti bancari; prelevamenti e versamenti non giustificati sono presunti ricavi | Fondamento degli accertamenti bancari sugli ingrossi |
| Art. 39 DPR 600/1973 | Accertamento induttivo basato su presunzioni in caso di scritture inattendibili | Permette all’Ufficio di applicare percentuali di ricarico |
| Art. 51 DPR 633/1972 | Controlli IVA: accessi e richieste di documenti | L’Ufficio può verificare fatture, registri, tenuta dei libri IVA |
| D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione; invito inserito nell’avviso, riduzione sanzioni, possibilità di rateazione | Soluzione negoziale per ridurre il debito |
| D.Lgs. 13/2024 | Introduce il concordato preventivo biennale e disciplina il contraddittorio; estende la possibilità di concordare preventivamente il reddito | Strumento per pianificare due anni di imposte e evitare controlli |
| L. 197/2022 e L. 108/2025 | Definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater); l’estinzione del processo si perfeziona con il pagamento della prima rata | Offre l’opportunità di eliminare sanzioni e interessi |
| CCII (D.Lgs. 14/2019) | Disciplina piano del consumatore e concordato minore; consente ristrutturazione dei debiti a piccoli imprenditori | Possibile soluzione per imprenditori individuali o società di persone |
6.2 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine | Riferimento normativo | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Presentazione osservazioni al PVC | 60 giorni dalla consegna | Art. 12 comma 7 L. 212/2000 | Vietata l’emissione dell’avviso prima dello spirare del termine |
| Contraddittorio preventivo | Almeno 60 giorni dalla notifica dello schema di atto | Art. 6‑bis L. 212/2000 | Se la decadenza è imminente, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni |
| Istanza accertamento con adesione | Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 218/1997 | Sospende i termini per 90 giorni |
| Ricorso CGT | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 546/1992 | Decorso del termine preclude l’impugnazione |
| Richiesta sospensione dell’atto | Con il ricorso o separatamente | Art. 47 D.Lgs. 546/1992 | Necessario dimostrare fumus e periculum |
| Adesione alla rottamazione quater | Termini stabiliti dalla legge; riaperto al 30 aprile 2025 | L. 197/2022, D.L. 202/2024 | Pagamento in 18 rate con estinzione del processo dopo la prima rata |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Per quali motivi viene avviato un accertamento presso un grossista alimentare?
Un accertamento può essere avviato per diverse ragioni: anomalie tra i dati dichiarati e quelli comunicati dai fornitori o clienti (es. fatture emesse non registrate), segnalazioni dell’Autorità Sanitaria per mancanza di pagamenti delle tariffe di controllo , incrocio con gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che indicano ricavi inferiori alla media, movimentazioni bancarie sospette, segnalazioni di operazioni in contanti o emissione di fatture irregolari.
2. L’Amministrazione può presentarsi senza preavviso?
Sì. In caso di accesso presso la sede, la Guardia di Finanza può intervenire senza preavviso quando vi è pericolo che documenti possano essere nascosti o distrutti. Deve però esibire l’autorizzazione e consegnare un documento che spiega le ragioni del controllo. Nei casi diversi (es. questionari o inviti), la richiesta arriva per iscritto.
3. Cosa succede se non consegno i documenti richiesti?
La mancata consegna consente all’Ufficio di presumere che i documenti non esistano e vieta di produrli in seguito . Inoltre, l’assenza di libri contabili legittima l’accertamento induttivo. È consigliabile consegnare comunque i documenti, anche se incompleti, accompagnandoli con una memoria esplicativa.
4. Posso chiedere più tempo per rispondere all’invito al contraddittorio?
Il termine minimo è di 60 giorni; non è possibile ridurlo. È però possibile chiedere all’Ufficio di prorogare la data della riunione per ragioni documentate (es. malattia), ma la richiesta non sospende la decadenza. In caso di decadenza imminente, il termine può essere prorogato d’ufficio a 120 giorni .
5. L’atto emesso prima dei 60 giorni è sempre nullo?
In linea di principio sì: la Corte di cassazione ha confermato che l’emissione dell’avviso prima dello spirare del termine dilatorio viola il diritto al contraddittorio ed è causa di nullità . Tuttavia, se sussiste un fondato pericolo per la riscossione (es. rischio di trasferimento all’estero), l’Ufficio può emettere l’atto senza attendere, ma deve motivare la scelta.
6. Come posso contestare la presunzione sui movimenti bancari?
Occorre presentare documenti che provino la natura extra‑imprenditoriale dei versamenti/prelievi: ricevute di prestiti, prove di restituzione di somme, contratti di compravendita di beni personali, ecc. Senza documenti, la presunzione è difficilmente superabile .
7. Se le scritture contabili sono incomplete, cosa posso fare?
È possibile ricostruire il volume d’affari tramite documenti esterni: contratti con clienti, ordini, pagamenti elettronici, registrazioni del gestionale. Un consulente può aiutare a redigere una perizia. Dimostrare l’inattendibilità delle presunzioni dell’Ufficio (es. ricarichi errati) può ridurre l’imposta.
8. Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?
Riduce le sanzioni, consente la rateazione e può evitare il contenzioso. Permette di discutere con l’Ufficio e di proporre dati alternativi. Le sanzioni sono ridotte a un terzo e gli interessi possono essere abbattuti.
9. Devo rinunciare al ricorso se aderisco?
No, fino alla firma dell’atto di adesione il contribuente può decidere se accettare o proseguire il contenzioso. Una volta firmato, non è più possibile impugnare i medesimi rilievi.
10. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
La decadenza dal beneficio comporta la perdita dello sconto su sanzioni e interessi e l’intero debito ritorna esigibile; le somme già versate rimangono acquisite. È importante pianificare i pagamenti e valutare se il piano è sostenibile.
11. Cos’è il concordato preventivo biennale?
È un accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di determinare il reddito per due anni sulla base degli indici ISA. Se accettato, l’Agenzia non può emettere accertamenti per quel periodo salvo frodi. Lo strumento è volontario e richiede la trasmissione telematica di una proposta.
12. Posso inserire i debiti fiscali nel piano del consumatore?
Per i debiti legati all’attività di impresa è necessario utilizzare il concordato minore; il piano del consumatore è riservato ai debiti personali . Tuttavia, se il grossista è una ditta individuale e i debiti sono misti, il giudice può ammettere la procedura con un’analisi specifica.
13. Quali sono i costi della composizione negoziata?
La procedura richiede la nomina di un esperto e il supporto di professionisti (avvocati, commercialisti). I costi variano in base alla dimensione dell’impresa; tuttavia, la procedura può evitare il fallimento e consentire la continuità aziendale.
14. Il pagamento della tariffa sanitaria è sempre dovuto?
Secondo la Cassazione, sì: la tariffa per i controlli sanitari si applica a tutti gli operatori della catena alimentare, compresi i grossisti . La violazione comporta sanzioni amministrative e potrebbe generare accertamenti induttivi se i pagamenti non sono contabilizzati.
15. Come posso proteggere i beni aziendali da pignoramenti?
È possibile chiedere la sospensione cautelare in giudizio, aderire a definizioni agevolate o avviare procedure di composizione della crisi (concordato minore, composizione negoziata). Un professionista può valutare la strategia migliore per evitare il blocco del magazzino o l’ipoteca sugli immobili.
16. La sospensione feriale dei termini si applica anche al contraddittorio?
Nel 2024 è stato chiarito che il termine di 60 giorni per il contraddittorio è sospeso nel periodo feriale; pertanto, la scadenza slitta di 31 giorni se ricade in agosto. Occorre tuttavia verificare eventuali normative specifiche o indicazioni dell’Amministrazione.
17. Cosa fare se non riesco a pagare l’IVA entro le scadenze?
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando l’imposta con interessi ridotti. Se l’inadempimento è reiterato, l’Ufficio può avviare controlli e applicare sanzioni; è consigliabile contattare un professionista per valutare un piano di rientro.
18. Qual è la differenza tra concordato minore e liquidazione controllata?
Nel concordato minore si cerca un accordo con i creditori, i quali votano; nella liquidazione controllata il patrimonio viene liquidato per soddisfare i creditori secondo la legge. Il concordato consente di continuare l’attività, mentre la liquidazione comporta la cessione dei beni e la cessazione dell’impresa.
19. Posso presentare ricorso senza avvocato?
Per controversie fino a 3 000 euro di valore è possibile difendersi personalmente davanti alla CGT. Tuttavia, dati la complessità delle norme e la necessità di utilizzare il processo telematico, è fortemente consigliato rivolgersi a un avvocato specializzato.
20. Come posso contattare l’Avv. Monardo?
Alla fine di questo articolo trovi un modulo per inviare la tua richiesta. Riceverai una consulenza personalizzata e un preventivo gratuito.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Ricostruzione induttiva con percentuale di ricarico
Scenario: la Guardia di Finanza effettua una verifica presso il magazzino di un grossista di prodotti surgelati. Dalle scritture risulta un ricarico medio del 5 %. I verificatori ritengono inattendibile il dato perché confrontano i ricavi con quelli di tre concorrenti e rilevano un ricarico medio del 12 %. Applicano quindi un ricarico del 12 % sul costo del venduto (1 000 000 €), ricostruendo un volume d’affari di 1 120 000 €. La differenza di 120 000 € viene tassata con aliquota IRPEF/IRES del 24 %, IVA al 10 % e sanzioni del 90 %.
Difesa: l’azienda dimostra che il 40 % della merce è invenduto a causa di scadenze ravvicinate e che il margine effettivo è ridotto per sconti alla GDO. Presenta contratti con i clienti, liste di prezzi e note di credito. Propone di applicare un ricarico dell’8 %, riducendo la base imponibile. Nel corso del contraddittorio, l’Ufficio accoglie in parte le osservazioni e applica un ricarico del 9 %. L’accertamento si riduce a 90 000 €, con IVA e sanzioni proporzionalmente minori. Successivamente, attraverso l’accertamento con adesione, l’impresa ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo e rateizza il pagamento in 8 rate trimestrali.
8.2 Contestazione di movimenti bancari
Scenario: l’Agenzia delle Entrate invia al grossista un questionario su versamenti per 200 000 € registrati su un conto personale. L’ufficio presume che siano ricavi non dichiarati. Il contribuente documenta che 120 000 € provengono da un mutuo bancario intestato a lui e trasferito al conto aziendale e 50 000 € rappresentano la vendita di un immobile ereditato (con rogito). Restano 30 000 € non giustificati. L’Ufficio riconosce l’esclusione di 170 000 € e tassa la differenza con sanzioni ridotte. Grazie alla documentazione, la base imponibile viene ridotta dell’85 %. Questo esempio dimostra l’importanza di conservare contratti di mutuo, rogiti e prove di origine delle somme.
8.3 Adesione alla rottamazione quater
Scenario: la società ALFA S.r.l. ha cartelle per IVA e imposte dirette relative agli anni 2016‑2020 per un importo complessivo di 300 000 € tra imposta, sanzioni e interessi. Grazie alla rottamazione quater, decide di aderire e pagare solo imposta e interessi per 180 000 €. Sceglie il pagamento in 18 rate: 8 rata annuali da 10 000 € e 10 rata bimestrali da 4 000 €. Dopo il versamento della prima rata (10 000 €), la società rinuncia ai giudizi pendenti; il giudice dichiara estinto il processo . La società risparmia 120 000 € di sanzioni e azzera il rischio di pignoramenti.
8.4 Piano del consumatore
Scenario: il titolare di una ditta individuale, con debiti fiscali e bancari per 150 000 €, non riesce a pagare le imposte a seguito di un accertamento. Attraverso l’OCC propone un piano del consumatore: prevede il pagamento di 50 000 € in cinque anni (10 000 € l’anno) grazie al proprio stipendio e alla vendita di un’auto; i restanti 100 000 € vengono falcidiati. Il giudice omologa il piano. Al termine del quinquennio, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione e può ripartire senza il fardello dei debiti residui.
9. Conclusione
La verifica fiscale nei confronti di un grossista alimentare non è un evento straordinario ma un passaggio spesso inevitabile nella vita dell’azienda. L’accertamento può nascere da discrepanze contabili, da controlli sanitari, da flussi bancari non giustificati o dall’applicazione degli ISA. Grazie alla riforma fiscale, però, il contribuente dispone oggi di maggiori garanzie: il contraddittorio preventivo obbligatorio garantisce 60 giorni per spiegare la propria posizione ; la mancata osservanza di tale termine rende nullo l’atto; la partecipazione attiva consente di ridurre sensibilmente l’imposta o di ottenere l’archiviazione.
Le sentenze della Corte di cassazione dimostrano che l’onere della prova grava ancora pesantemente sul contribuente: senza documenti i versamenti bancari sono presunti ricavi , le scritture inattendibili autorizzano l’accertamento induttivo , la mancata esposizione dei documenti preclude l’utilizzo in giudizio . Tuttavia, le stesse pronunce evidenziano opportunità: l’accertamento emesso prima dei 60 giorni è nullo ; l’adesione alla rottamazione estingue il processo con la prima rata ; il piano del consumatore e il concordato minore offrono esdebitazione.
In questo scenario complesso, la tempestività e la competenza fanno la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono:
- Analizzare rapidamente l’atto di accertamento e individuare vizi di forma e di motivazione;
- Predisporre memorie difensive efficaci per il contraddittorio e l’eventuale contenzioso;
- Negoziare l’accertamento con adesione o il concordato preventivo biennale;
- Valutare la convenienza della rottamazione o di altre definizioni agevolate;
- Assistere l’imprenditore in procedure di ristrutturazione dei debiti (piano del consumatore, concordato minore, composizione negoziata);
- Richiedere la sospensione delle riscossioni e proteggere i beni aziendali.
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