Quanto possono pignorare su uno stipendio di 900 €? Tutte le regole aggiornate

Introduzione: perché è importante conoscere i limiti del pignoramento su uno stipendio da 900 €

In tempi di incertezza economica e di pressione fiscale crescente, sempre più lavoratori e pensionati si trovano a fare i conti con esecuzioni forzate e pignoramenti. La domanda che molti si pongono è: quanto possono trattenere su uno stipendio di 900 €? La questione è tutt’altro che banale, perché da un lato il creditore ha il diritto di soddisfare il proprio credito, ma dall’altro la legge tutela il minimo vitale del debitore, imponendo limiti severi alle somme prelevabili. Una gestione superficiale di queste regole può portare a errori costosi o addirittura a trattenute illegittime.

Questo articolo fornisce un’analisi completa e aggiornata alla data odierna (dicembre 2025) su come si calcola la quota pignorabile di un salario o di una pensione di 900 € e su quali strategie difensive può attivare il debitore. Esamineremo le fonti normative fondamentali (codice di procedura civile, DPR 602/1973, DPR 180/1950, Legge 207/2024 e D.Lgs. 110/2024) e le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Vedremo anche quali opportunità offrono gli strumenti di definizione agevolata, i piani del consumatore, la legge sul sovraindebitamento e le procedure di negoziazione assistita.

Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario a livello nazionale. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera in tutta Italia, fornendo assistenza specializzata in materia di esecuzioni, riscossione e sovraindebitamento. L’avv. Monardo è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre:

  • Analisi dell’atto di pignoramento e verifica delle eventuali irregolarità.
  • Ricorsi e opposizioni contro cartelle esattoriali e atti di pignoramento (artt. 615 e 617 c.p.c.).
  • Richieste di sospensione dell’esecuzione e trattative per la definizione stragiudiziale del debito.
  • Piani di rientro e ristrutturazione del debito tramite legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) e strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, piani del consumatore).
  • Assistenza in sede giudiziale e nelle procedure esecutive per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Se hai ricevuto un pignoramento dello stipendio o temi di subirlo, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. In fondo all’articolo troverai una call to action diretta per ottenere assistenza.

Contesto normativo e giurisprudenziale sul pignoramento dello stipendio

1. Regole generali dell’art. 545 c.p.c. per stipendi e salari

Il codice di procedura civile (art. 545) stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, retribuzione o altre indennità collegate al rapporto di lavoro sono pignorabili nei limiti di un quinto per la generalità dei creditori. Lo stesso articolo precisa che:

  • non possono essere pignorati i crediti alimentari, salvo cause di alimenti e solo con autorizzazione del presidente del tribunale;
  • i crediti derivanti da lavoro dipendente possono essere pignorati entro il limite di un quinto per tributi o altri debiti ordinari ;
  • quando coesistono più pignoramenti o vi è la cessione del quinto, la somma complessiva prelevata non può superare la metà dello stipendio netto ;
  • le pensioni sono impignorabili fino a un importo corrispondente a due volte l’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € ;
  • quando lo stipendio o la pensione è accreditato su un conto corrente, è impignorabile per la parte corrispondente al triplo dell’assegno sociale (1.616,04 € nel 2025 ), se accreditato prima del pignoramento ;
  • la parte eccedente è pignorabile secondo i limiti ordinari (1/5). Il successivo accredito dello stipendio dopo il pignoramento è soggetto al medesimo limite di un quinto .

Queste regole sono state aggiornate dal D.L. 83/2015 (convertito con modifiche in Legge 132/2015) che ha introdotto la disciplina dell’impignorabilità dell’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento e della soglia del triplo dell’assegno sociale .

2. Pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: art. 72-ter DPR 602/1973

L’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi effettuato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). A differenza dei creditori ordinari, l’ente riscossore applica scaglioni differenti che riducono la quota pignorabile per i redditi più bassi:

Fascia di stipendio netto mensile (2025)Percentuale massima pignorabileRiferimento normativo
Fino a 2.500 €10 % (un decimo)Art. 72-ter DPR 602/73
Da 2.501 € a 5.000 €14,285 % (un settimo)Art. 72-ter DPR 602/73
Oltre 5.000 €20 % (un quinto)Art. 72-ter DPR 602/73

La norma prevede inoltre che l’ultima mensilità accreditata sul conto corrente prima dell’atto di pignoramento sia integralmente impignorabile . Questo significa che, se sul conto corrente era presente lo stipendio di 900 € prima del pignoramento, l’AdER non può toccarlo; solo le somme accreditate successivamente saranno sottoposte ai limiti sopra indicati.

3. La cessione del quinto e il DPR 180/1950

Il D.P.R. 180/1950 regola la cessione del quinto dello stipendio per i dipendenti pubblici e privati, introducendo la possibilità di cedere volontariamente una quota (non superiore al 20 %) della retribuzione in cambio di un finanziamento. La stessa legge stabilisce che la durata della cessione non può superare i dieci anni e che il datore di lavoro deve trattenere la rata ceduta e versarla al cessionario. Quando al dipendente sono applicate sia una cessione del quinto sia un pignoramento, la somma delle trattenute non può superare il 50 % dello stipendio netto . Se vi sono più pignoramenti o più cessioni, il datore di lavoro deve calcolare la quota residua affinché l’insieme delle trattenute non superi la metà della retribuzione .

4. Legge 207/2024: sospensione dei pagamenti per debiti superiori a 5.000 €

La Legge 207/2024 (Legge annuale per la giustizia e l’efficienza del processo civile) ha introdotto un’importante novità a decorrere dal 1° gennaio 2026. Secondo i commi 84 e 86 dell’art. 1, se il dipendente della Pubblica Amministrazione o il pensionato percepisce un trattamento mensile superiore a 2.500 € e ha debiti con l’AdER eccedenti 5.000 €, l’ente erogatore deve sospendere il pagamento della quota eccedente i 2.500 € e versarla direttamente al concessionario della riscossione . Tale misura si applica ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o di qualsiasi emolumento corrisposto dalle amministrazioni pubbliche e mira a garantire un recupero più rapido dei tributi.

Questa norma non riguarda direttamente i lavoratori del settore privato che guadagnano 900 € al mese; tuttavia, rappresenta un segnale della crescente attenzione del legislatore verso la riscossione fiscale e potrebbe ispirare futuri interventi anche per gli stipendi più bassi. Per il momento, ai redditi inferiori a 2.500 € continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

5. Decreto legislativo 110/2024 (Codice della riscossione): discarico automatico e immediata esecutività

Il D.Lgs. 110/2024, entrato in vigore il 30 aprile 2024, ha riordinato la materia della riscossione introducendo il Codice della riscossione. Due aspetti rilevanti per chi subisce un pignoramento salariale sono:

  1. Discarico automatico dei carichi affidati all’AdER: dal 1° gennaio 2025, i carichi affidati all’agente della riscossione che non sono stati riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento sono automaticamente discaricati, con conseguente inefficacia del titolo esecutivo. Questa innovazione è stata spiegata dalla dottrina e dai commentatori come un modo per liberare i contribuenti da debiti divenuti irriscuotibili e per alleggerire i ruoli .
  2. Immediata esecutività degli atti: il decreto ha previsto che gli atti dell’agente della riscossione (ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi) siano immediatamente esecutivi e costituiscano titolo per il pignoramento senza necessità di iscrizione a ruolo . Allo stesso tempo, la procedura esecutiva resta sospesa per 180 giorni dalla notifica, durante i quali il contribuente può pagare o chiedere la rateazione .

6. Circolari e pronunce giudiziarie recenti

Numerose pronunce della Corte di Cassazione e circolari di enti pubblici hanno chiarito l’applicazione delle norme su pignoramenti e cessioni del quinto. Tra le più importanti (da citare nelle singole sezioni dell’articolo):

  • Cassazione civile, sentenza n. 26549/2021: ha stabilito che la banca può trattenere le somme ritenute impignorabili (triplo assegno sociale) solo sotto il controllo di un giudice. Il debitore deve dimostrare la provenienza stipendiale delle somme accreditate e ottenere un’ordinanza che ne ordina lo svincolo .
  • Cassazione civile, ordinanza n. 15595/2019 e successive pronunce (Cass. 9054/2020)**: hanno affermato che quando si sono eseguite più cessioni del quinto e pignoramenti, la quota complessiva non può superare la metà dello stipendio; qualsiasi superamento comporta l’inefficacia del pignoramento .
  • Cassazione civile, sentenza n. 19708/2018: ha riconosciuto la pignorabilità del TFR (trattamento di fine rapporto) anche se non ancora maturato, poiché si tratta di un credito certo e liquidabile, ma rientra nel limite di un quinto .
  • Cassazione civile, sentenza n. 3913/2020: ha affermato che la cessione del TFR non è soggetta alla limitazione del quinto, ma concorre con eventuali pignoramenti sullo stipendio .
  • Circolare INPS n. 38/2023: ha dato attuazione alla conversione del D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), disponendo che le pensioni sono impignorabili fino a un importo pari a due volte l’assegno sociale, con minimo di 1.000 €, misura valida anche per le esecuzioni in corso .

Procedura passo‑passo del pignoramento presso terzi dello stipendio

Quando un creditore (banca, finanziaria, condomìnio, Agenzia delle Entrate, ex coniuge per assegni arretrati ecc.) non ottiene volontariamente il pagamento del proprio credito, può attivare la procedura di pignoramento presso terzi. Di seguito descriviamo le fasi principali e i diritti del debitore.

1. Notifica del titolo esecutivo e precetto

  1. Titolo esecutivo: Il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, avviso di accertamento esecutivo). Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024, gli atti dell’AdER sono immediatamente esecutivi .
  2. Notifica del precetto: prima di procedere al pignoramento, il creditore deve notificare al debitore l’atto di precetto, con cui lo invita a pagare entro 10 giorni. In mancanza di pagamento, potrà iniziare l’esecuzione forzata.
  3. Termini di efficacia: il pignoramento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica del precetto, pena l’inefficacia.

2. Atto di pignoramento presso terzi

Il creditore notifica l’atto di pignoramento al terzo pignorato (di solito il datore di lavoro o l’INPS) e al debitore. L’atto deve indicare con precisione il credito vantato, il titolo esecutivo e l’intimazione al terzo di non pagare al debitore le somme pignorate. Dal 2025, per i crediti di AdER, la legge prevede che il terzo pignorato versi le somme entro 60 giorni .

3. Udienza e dichiarazione del terzo

Entro 10 giorni dalla notificazione del pignoramento (o 30 per l’AdER), il terzo pignorato deve rendere dichiarazione scritta al creditore o presentarsi in udienza per dichiarare se e quali somme è tenuto a corrispondere al debitore. Se non compie la dichiarazione, può essere condannato al pagamento dell’importo dovuto nei limiti del pignoramento.

4. Ordinanza di assegnazione

Il giudice dell’esecuzione, valutata la documentazione e le dichiarazioni, emette l’ordinanza di assegnazione con cui dispone il pagamento diretto al creditore della quota pignorata. Il provvedimento è impugnabile nei limiti previsti dagli artt. 617 (opposizione agli atti esecutivi) e 615 (opposizione all’esecuzione) c.p.c. Il giudice può anche dichiarare inefficace il pignoramento se riscontra la violazione dei limiti di impignorabilità o la presenza di più pignoramenti oltre la metà dello stipendio .

5. Pagamento delle somme pignorate

Il datore di lavoro, ricevuto l’ordine del giudice, trattiene le somme secondo le percentuali indicate e le versa al creditore. Se il terzo è una banca (pignoramento del conto corrente), dovrà bloccare le somme eccedenti la soglia del triplo dell’assegno sociale e attendere l’autorizzazione del giudice per sbloccare le somme impignorabili .

6. Termine dell’esecuzione e discarico automatico

L’esecuzione prosegue fino al soddisfacimento del credito e delle spese. Dal 2025 il D.Lgs. 110/2024 prevede che, se entro cinque anni dall’affidamento il credito non è stato riscosso, l’Agente della riscossione deve procedere al discarico automatico , con conseguente estinzione del titolo esecutivo e cessazione delle trattenute. In altre esecuzioni, l’estinzione avviene quando il credito è saldato o quando le parti raggiungono un accordo.

Difese e strategie legali per il debitore

1. Verificare la legittimità dell’atto e impugnare irregolarità

Il debitore ha il diritto di controllare la regolarità del titolo esecutivo e del pignoramento. Le principali eccezioni sono:

  1. Nullità della notifica: se l’atto di precetto o il pignoramento non è stato validamente notificato, l’esecuzione è nulla. Occorre proporre opposizione ex art. 617 c.p.c..
  2. Prescrizione o decadenza: molti crediti (canoni condominiali, fatture, rate di prestiti) si prescrivono in 5 o 10 anni. La cartella esattoriale si prescrive in 3, 5 o 10 anni a seconda del tributo. Se è decorso il termine, occorre eccepire la prescrizione.
  3. Assenza di titolo esecutivo: l’ingiunzione o l’avviso di accertamento privo di esecutività non può giustificare il pignoramento; la riforma del 2024 ha reso immediatamente esecutivi gli atti di AdER , ma gli altri creditori devono presentare un titolo valido.
  4. Somme già pagate o errori di calcolo: è frequente che l’ente o il creditore abbia omesso di registrare un pagamento o abbia applicato interessi usurari. In questi casi si può chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  5. Violazione dei limiti di impignorabilità: se la quota trattenuta supera un quinto o, nel caso di debiti fiscali, il decimo o il settimo, il pignoramento è inefficace . Analogamente, il giudice deve verificare il rispetto della soglia del triplo dell’assegno sociale per i conti correnti .

Per queste ragioni è opportuno far esaminare l’atto da un professionista esperto. L’avv. Monardo offre consulenze tempestive per individuare le irregolarità e proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

2. Ricorsi e sospensione del pignoramento

L’opposizione può essere accompagnata da richiesta di sospensione immediata dell’efficacia esecutiva quando ricorrono gravi motivi. Il giudice può sospendere l’esecuzione e fissare un’udienza per decidere sul merito. In parallelo, per i debiti fiscali è possibile:

  • Presentare un’istanza di sospensione amministrativa all’AdER se ricorrono motivi di illegittimità o se si intende aderire a una definizione agevolata.
  • Chiedere la rateizzazione del debito (fino a 120 rate) che, se concessa, blocca i pignoramenti in corso.

3. Accordi di pagamento e trattative stragiudiziali

Spesso i creditori, soprattutto privati, sono disponibili a negoziare un piano di rientro o un saldo e stralcio. Grazie alla competenza dell’avv. Monardo e del suo staff, è possibile:

  • Concordare un piano di rientro sostenibile con rate adeguate al reddito del debitore;
  • Ottenerne la formalizzazione in un accordo transattivo che sospende la procedura;
  • Richiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione in attesa del pagamento concordato.

4. Ricorso agli strumenti del sovraindebitamento

Quando il debitore si trova in una situazione di crisi tale da non poter far fronte a tutti i debiti, può fare ricorso alla Legge 3/2012 (sovraindebitamento) che prevede:

  1. Procedura del piano del consumatore: riservata a consumatori con debiti di natura personale, consente di ristrutturare i debiti con un piano omologato dal tribunale. L’avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre un piano che prevede, ad esempio, la falcidia di interessi e l’abbattimento della quota pignorata.
  2. Accordo di composizione della crisi: destinato a imprenditori sotto soglia (ex art. 1 Legge fallimentare), prevede un accordo con i creditori omologato dal giudice. Si applicano limiti analoghi a quelli dei concordati preventivi.
  3. Liquidazione del patrimonio: permette al debitore di liberarsi dei debiti cedendo il proprio patrimonio e ottenendo l’esdebitazione dopo tre anni.

5. Definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate che consentono di estinguere i debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi. Le rottamazioni quater (Legge 197/2022) e le successive edizioni hanno offerto piani con rate fino a cinque anni. È possibile accedervi anche se è già in corso un pignoramento; l’effetto è la sospensione della procedura esecutiva per tutta la durata del piano. Nel 2025 sono attese nuove iniziative di definizione agevolata.

6. Strategie specifiche per un reddito di 900 €

Con uno stipendio netto mensile di 900 €, la quota pignorabile dipende dal tipo di credito:

Tipo di creditorePercentuale massimaSomma pignorabile su 900 €Note
Creditore ordinario (prestito, condominio, danno)20 %180 €Limite generale dell’art. 545 c.p.c.
Debiti fiscali (AdER)10 %90 €Art. 72-ter DPR 602/73 ; si applica l’aliquota minima perché il reddito è inferiore a 2.500 €
Assegni alimentari (ex coniuge, figli)Fino a 50 %450 €Il giudice può elevare la quota ma deve assicurare il minimo vitale
Concorso di più pignoramentiMax 50 %Fino a 450 €Inclusa la cessione del quinto, la somma delle trattenute non può superare la metà

Va ricordato che, se lo stipendio è accreditato su un conto corrente e il pignoramento interviene sul saldo, la banca può bloccare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (1.616,04 € nel 2025) . Con un saldo di 900 € preesistente, l’intera somma è impignorabile e il giudice dovrà autorizzarne lo svincolo .

Strumenti alternativi per risolvere il debito

Oltre alla difesa processuale, esistono strumenti che consentono di ridurre o cancellare il debito evitando il protrarsi del pignoramento:

  1. Rottamazione delle cartelle esattoriali: permette di pagare solo la quota capitale e una piccola percentuale di interessi. Le edizioni precedenti (rottamazione-ter, quater) hanno ridotto le sanzioni del 100 %. È prevista la sospensione delle esecuzioni durante il piano di pagamento.
  2. Saldo e stralcio: il contribuente in comprovata difficoltà economica può ottenere una riduzione del debito fino all’80 %. Occorre presentare l’ISEE e documentare il disagio economico.
  3. Transazione fiscale: nell’ambito delle procedure concorsuali (es. concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), è possibile ridurre la pretesa fiscale previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
  4. Piani del consumatore e accordi di composizione: come visto, permettono di dilazionare e ridurre i debiti sotto la supervisione del tribunale.
  5. Negoziazione assistita e mediazione: per debiti di natura civilistica, la legge consente alle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale con l’assistenza di avvocati o mediatori. L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere il debitore nelle trattative.

Errori comuni e consigli pratici

Le seguenti accortezze possono evitare problemi e massimizzare le possibilità di successo:

  1. Non ignorare gli atti: trascurare la notifica di un precetto o di una cartella porta alla maturazione di interessi e alla perdita dei termini per impugnare. Verifica sempre la data della notifica.
  2. Controllare la provenienza dei fondi: se il pignoramento è sul conto corrente, conserva le buste paga e i documenti che attestano che le somme sono salari o pensioni; ciò è fondamentale per dimostrare l’impignorabilità .
  3. Richiedere l’intervento del giudice: la banca non può liberare le somme impignorabili senza un’ordinanza; occorre presentare ricorso al giudice dell’esecuzione .
  4. Verificare i limiti di quinto: chiedi al datore di lavoro il dettaglio delle trattenute. Se la somma supera un quinto (o i decimi previsti per l’AdER), contesta immediatamente l’eccedenza.
  5. Valutare la legge sul sovraindebitamento: se hai più debiti e il pignoramento mette a rischio la tua sussistenza, una procedura di composizione della crisi può ridurre notevolmente l’importo dovuto.
  6. Attenzione alle truffe: diffida da chi promette l’annullamento dei debiti senza esaminare i documenti; rivolgiti a professionisti iscritti negli albi.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità e soglia dell’assegno sociale

ElementoValore 2025Fonte
Assegno sociale mensile538,68 €Ministero del Lavoro, art. 3 D.Lgs. 503/1992 (valore riportato da LaLeggePerTutti)
Triplo assegno sociale (conto corrente)1.616,04 €L’art. 545 c.p.c. in combinato con D.L. 83/2015: somma impignorabile su conto
Doppio assegno sociale per pensioni (minimo vitale)1.077,36 € (minimo 1.000 €)Circolare INPS n. 38/2023
Quota massima pignorabile (crediti ordinari)20 % dello stipendioArt. 545 c.p.c.
Quota massima pignorabile (AdER fino a 2.500 €)10 %Art. 72-ter DPR 602/73
Quota massima pignorabile (concorso di cause)50 %Art. 545 c.p.c. e DPR 180/1950

Tabella 2 – Termini e rimedi processuali

Atto o rimedioTermineDestinatariDescrizione
Notifica del precetto10 giorniDebitoreInvita a pagare per evitare l’esecuzione. Valido 90 giorni.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)20 giorni dalla notifica del pignoramentoDebitoreContesta la sussistenza del titolo o l’impignorabilità del credito.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)5 giorni prima dell’udienza di comparizioneDebitore o terzoContesta la regolarità formale dell’atto esecutivo.
Rateizzazione AdERFino a 120 rateDebitore fiscaleSospende l’esecuzione durante il pagamento.
Domanda di sovraindebitamentoVariabile (tempi della procedura)Consumatori e soggetti non fallibiliPrevede piano del consumatore, accordo o liquidazione.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Lo stipendio di 900 € può essere completamente pignorato?
    No. In nessun caso l’intero stipendio può essere pignorato. Per i creditori ordinari la quota massima è il 20 % (180 €) . Per i debiti fiscali inferiori a 2.500 € si applica il 10 % (90 €) . In caso di assegni alimentari il giudice può fissare una quota maggiore ma deve garantire il minimo vitale.
  2. Cosa succede se ho già una cessione del quinto?
    La somma delle trattenute (cessione + pignoramenti) non può superare la metà dello stipendio netto . Se lo supera, occorre chiedere la riduzione del pignoramento.
  3. Come si calcola la quota pignorabile su un conto corrente?
    Per i saldi esistenti prima del pignoramento, il conto è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (1.616,04 € nel 2025). La banca deve bloccare solo l’eccedenza . Per le somme accreditate dopo il pignoramento, si applicano le percentuali del 20 % o del 10 % .
  4. L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento è sempre impignorabile?
    Sì, sia per i creditori ordinari che per l’AdER, l’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata sul conto prima del pignoramento non può essere toccata . Tuttavia, è necessario ricorrere al giudice per ottenere lo svincolo .
  5. Posso oppormi al pignoramento se sono trascorsi molti anni dalla cartella?
    Sì. Le cartelle esattoriali si prescrivono in tre anni per tributi locali e in cinque o dieci anni per altre imposte. Se il termine è decorso, il pignoramento è illegittimo e va contestato.
  6. I premi aziendali e gli straordinari sono pignorabili?
    Sì, se fanno parte della retribuzione. Anche gli straordinari e i premi sono soggetti ai limiti dell’art. 545 c.p.c. e possono essere trattenuti fino a un quinto.
  7. La tredicesima mensilità può essere pignorata?
    La tredicesima e la quattordicesima rientrano nella retribuzione annuale e sono pignorabili con le stesse percentuali dello stipendio ordinario, salvo che siano già state accreditate prima del pignoramento e quindi protette dal triplo assegno sociale.
  8. Cosa succede con il trattamento di fine rapporto (TFR)?
    La Cassazione ha stabilito che il TFR è pignorabile fino a un quinto anche se non ancora maturato . Tuttavia, se il dipendente ha ceduto il TFR a garanzia di un prestito, tale cessione prevale sul pignoramento .
  9. Posso chiedere la rateizzazione del debito durante il pignoramento?
    Sì. Per i debiti fiscali è possibile chiedere all’AdER una rateazione fino a 120 rate; per i debiti ordinari si può proporre un piano di rientro al creditore e chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione.
  10. Se percepisco un reddito da lavoro autonomo, valgono gli stessi limiti?
    I compensi di lavoro autonomo non sono assimilati allo stipendio e possono essere pignorati senza il limite del quinto. Tuttavia, se il giudice accerta che il compenso è essenziale per la sussistenza, può applicare un criterio analogo.
  11. Con un pignoramento già in corso, posso aderire alla legge sul sovraindebitamento?
    Sì. La presentazione di un piano del consumatore o di un accordo di composizione sospende l’esecuzione e, una volta omologato, riduce il debito secondo quanto approvato dal tribunale.
  12. È possibile revocare un pignoramento per gravi motivi di salute?
    Il giudice può ridurre la quota pignorata o sospendere l’esecuzione se il debitore dimostra che la trattenuta compromette la sua dignità o le esigenze di sostentamento. Ad esempio, in presenza di disabilità o malattia grave si può invocare l’art. 2 della Costituzione.
  13. Se cambio lavoro, il pignoramento continua?
    Sì. Il credito pignorato segue il debitore. Il nuovo datore di lavoro dovrà essere informato e dovrà effettuare le trattenute nei limiti di legge. Se il reddito diminuisce, si può chiedere la riduzione della quota.
  14. Il pignoramento ha limiti diversi per i dipendenti pubblici?
    In generale le regole sono le stesse. Tuttavia, a partire dal 2026, le amministrazioni pubbliche devono sospendere la parte di stipendio eccedente 2.500 € se il dipendente ha debiti fiscali superiori a 5.000 € .
  15. Cosa succede quando un debito fiscale è discaricato automaticamente?
    Dal 2025 i carichi dell’AdER non riscossi entro cinque anni vengono discaricati e il titolo esecutivo perde efficacia . Ciò comporta l’estinzione del pignoramento e la restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccesso.
  16. È necessario l’avvocato per opporsi a un pignoramento?
    L’assistenza legale è fortemente consigliata. L’opposizione all’esecuzione e le procedure di sovraindebitamento richiedono competenze specifiche. L’avv. Monardo offre assistenza qualificata in ogni fase della procedura.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1: pignoramento di uno stipendio da 900 € per debito bancario

  • Reddito netto: 900 €
  • Tipo di credito: rata di prestito non pagata (creditore ordinario)
  • Limite pignorabile: 20 % dello stipendio = 180 €
  • Quota residua per il debitore: 720 €
  • Caso con cessione del quinto in corso: se il debitore ha già ceduto il 20 % (180 €) per un prestito, il pignoramento potrà colpire solo la differenza tra la metà dello stipendio (450 €) e la quota ceduta (180 €), quindi massimo 270 € . La quota complessiva (cessione + pignoramento) sarà 180 € + 270 € = 450 €, pari al 50 % dello stipendio.

Simulazione 2: pignoramento fiscale su stipendio da 900 €

  • Reddito netto: 900 €
  • Tipo di credito: cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate per imposta IRPEF.
  • Scaglione applicabile: reddito fino a 2.500 € → 10 %
  • Quota pignorabile: 90 €
  • Quota residua per il debitore: 810 €

Se il conto corrente presenta un saldo di 2.000 € al momento del pignoramento, la banca può bloccare solo 384 € (2.000 € – 1.616,04 €) . Tale somma sarà versata all’AdER nei limiti del 10 % mensile, salvo decisione del giudice.

Simulazione 3: concorso di pignoramenti e assegni alimentari

  • Reddito netto: 900 €
  • Tipo di crediti: assegno di mantenimento arretrato e prestito personale.
  • Assegno alimentare: il giudice può disporre una trattenuta superiore al quinto, ad esempio 30 % = 270 €.
  • Prestito personale: soggetto al limite di un quinto = 180 €.
  • Somma complessiva: 270 € + 180 € = 450 € (esattamente metà stipendio, limite massimo)
  • Residuo per il debitore: 450 €

In questo scenario, se il debitore subisce anche una cessione del quinto, non potrà essere pignorato oltre 450 € complessivi e dovrà chiedere al giudice l’adeguamento della quota.

Conclusione: agire con tempestività e affidarsi a professionisti

Il pignoramento dello stipendio è uno strumento potente nelle mani dei creditori, ma la legge italiana prevede numerosi limiti per tutelare il reddito necessario al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Con uno stipendio di 900 €, la quota pignorabile varia dal 10 % al 20 % a seconda del tipo di creditore e non può mai superare la metà in caso di concorso con altri pignoramenti . È fondamentale conoscere le norme (artt. 545 c.p.c., 72-ter DPR 602/73, DPR 180/50, Legge 207/2024, D.Lgs. 110/2024) e le interpretazioni della giurisprudenza per poter opporre le giuste difese.

L’assistenza di un professionista esperto permette di:

  • Verificare la legittimità del pignoramento e proporre ricorsi tempestivi;
  • Negoziare soluzioni stragiudiziali con il creditore o aderire a definizioni agevolate;
  • Accedere alla legge sul sovraindebitamento per ridurre o cancellare i debiti;
  • Sfruttare le novità normative come il discarico automatico per ottenere la liberazione dai carichi fiscali .

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