Introduzione
Un prelievo forzoso sulla busta paga è uno degli incubi più diffusi per lavoratori dipendenti e professionisti. Molte persone scoprono l’esistenza di un pignoramento direttamente quando vedono il proprio stipendio decurtato o il conto corrente bloccato. Per evitare errori, agire con tempestività e proteggere il proprio reddito, è essenziale conoscere quanta parte dello stipendio può essere pignorata e con quali modalità. La legge italiana tutela il debitore fissando percentuali e limiti minimi impignorabili, ma prevede anche procedure speciali per le riscossioni tributarie e disciplinando la somma delle trattenute derivanti da pignoramenti, sequestri, cessioni del quinto e obblighi alimentari.
Chi subisce un atto di pignoramento spesso non sa di poter contestare l’azione esecutiva o richiedere la riduzione della quota trattenuta. La conoscenza delle norme e della giurisprudenza consente di individuare errori nell’atto, eccepire la nullità o l’inefficacia, sospendere la procedura, impugnare il titolo o accedere a strumenti come la rottamazione, la rateizzazione, i piani del consumatore e l’esdebitazione prevista dalla legge sulla crisi da sovraindebitamento. Il tema è d’attualità perché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26252/2022) hanno esteso la tutela del minimo vitale anche ai sequestri e alle confische, mentre una recente pronuncia (n. 28520/2025) ha chiarito che, nel pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate, la banca deve girare al Fisco tutti i fondi ricevuti entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto .
Perché questo articolo è importante
- Rischio economico: un pignoramento sullo stipendio di 1.600 € può compromettere la capacità di sostenere spese essenziali (mutuo, affitto, bollette) e generare un pericoloso effetto domino con altri debiti. Comprendere i limiti di legge aiuta a prevenire trattenute superiori al consentito e ad attivarsi subito per ridurne l’importo.
- Normative complesse: le regole variano a seconda del tipo di debito (ordinario, alimentare, fiscale) e dell’autorità procedente (creditore privato, datore di lavoro, Agenzia delle Entrate). La confusione può portare a errori gravi, come non considerare l’effetto dei scaglioni fiscali o la tutela del minimo vitale.
- Soluzioni legali: esistono diversi strumenti per bloccare o ridurre la trattenuta: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, ricorsi tributari, istanze di sospensione, piani di rientro, accordi di ristrutturazione, procedure per la crisi da sovraindebitamento e definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle).
Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista, con una lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, fiscalisti e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale. Oltre a rappresentare i clienti dinanzi alla Corte di Cassazione, l’avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ente previsto dalla legge per accompagnare il debitore nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione;
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Avvocato che coordina pratiche in materia di pignoramenti, opposizioni all’esecuzione, sospensioni giudiziali e stragiudiziali, trattative con istituti di credito e piani di rientro personalizzati.
Grazie alla sua esperienza, l’Avv. Monardo è in grado di analizzare l’atto di pignoramento, verificare la regolarità del titolo esecutivo, individuare gli errori procedurali e proporre ricorsi immediati per sospendere o ridurre la trattenuta. Lo staff può assistere il cliente nella trattativa con il creditore, nella richiesta di rateizzazione o rottamazione dei debiti fiscali, nella predisposizione di accordi di ristrutturazione e nella gestione completa della crisi da sovraindebitamento.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina del pignoramento dello stipendio è contenuta in diverse norme del Codice di procedura civile, del Testo Unico sulla riscossione delle imposte (D.P.R. 602/1973), del D.P.R. 180/1950 (in tema di cessione e pignoramento di stipendi pubblici), nonché nella legge sulla crisi da sovraindebitamento. La giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale ha chiarito molti aspetti interpretativi. Di seguito si esaminano le disposizioni principali, con attenzione ai limiti di pignorabilità e alle tutele a favore del lavoratore.
1.1 Art. 545 c.p.c.: limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione
L’articolo 545 del Codice di procedura civile è la norma di riferimento sui limiti di pignoramento dei crediti da lavoro e delle pensioni. Esso prevede:
- Impignorabilità assoluta di determinate somme (ad es. assegni a favore dei poveri, sussidi di maternità o invalidità);
- Impignorabilità relativa o parziale per gli stipendi, i salari e le indennità connesse al rapporto di lavoro: non possono essere pignorati per oltre un quinto (20 %) del netto mensile ;
- Pensioni: pignorabilità sempre entro la quota del quinto ma con un minimo vitale non pignorabile pari a due volte l’assegno sociale (7.002,97 € annui, corrispondenti a 538,69 € mensili per 13 mensilità nel 2025 ) e comunque non meno di 1.000 € . Le somme eccedenti tale minimo vitale possono essere pignorate nella misura del quinto.
- Cumulabilità delle trattenute: se esistono più pignoramenti (ad esempio per debiti diversi), la somma delle quote non può superare la metà dello stipendio o pensione ;
- Stipendi e pensioni accreditati su conto corrente: il comma 8 stabilisce che la parte accreditata conserva la tutela del minimo vitale e può essere pignorata solo per l’ammontare che eccede tre volte l’assegno sociale . Questo significa che se sul conto vengono accreditati 1.600 € come stipendio, il creditore può pignorare solo l’importo che supera 1.616 € (tre volte l’assegno sociale), tutelando le somme indispensabili alla sopravvivenza.
Il legislatore ha voluto garantire al debitore un reddito minimo per vivere dignitosamente. La Cassazione ha confermato che questi limiti derivano dall’art. 38 della Costituzione (diritto all’assistenza) e dagli articoli 2 e 3 (rispetto della dignità e uguaglianza). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26252/2022, hanno esteso la tutela del minimo vitale anche ai sequestri e alle confische di stipendi e pensioni, affermando che tali somme appartengono a diritti fondamentali e non possono essere sottratte in misura superiore ai limiti di legge .
1.2 Pignoramento speciale esattoriale (artt. 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973)
Per la riscossione dei crediti fiscali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizza due istituti particolari: il pignoramento diretto (o esattoriale speciale) e il pignoramento presso terzi.
1.2.1 Art. 72‑bis: ordine di pagamento al terzo entro 60 giorni
L’articolo 72‑bis consente all’agente della riscossione di intimare direttamente al terzo (datore di lavoro o banca) di versare le somme dovute al Fisco. L’atto di pignoramento può contenere, al posto della citazione in giudizio prevista dal Codice di procedura civile, l’ordine di pagare il credito direttamente al concessionario:
- entro 60 giorni dalla notifica per le somme già maturate;
- alle scadenze future per le somme che matureranno successivamente .
Questa norma, introdotta per semplificare e velocizzare la riscossione, consente al Fisco di ottenere le somme senza passare dal tribunale. In pratica, la banca deve congelare il saldo e versare al Fisco, entro 60 giorni, tutte le somme presenti sul conto al momento della notifica e quelle che vi affluiscono durante tale periodo. La recente sentenza della Cassazione n. 28520/2025 ha precisato che questo obbligo vale anche quando il conto è in rosso: se arrivano nuovi accrediti entro sessanta giorni, devono essere integralmente destinati al Fisco . Ciò rende ancora più urgente muoversi con tempestività per contestare l’atto o chiedere la rateizzazione.
1.2.2 Art. 72‑ter: scaglioni di pignoramento sullo stipendio per debiti fiscali
L’articolo 72‑ter disciplina specificamente il pignoramento dello stipendio, del salario e della pensione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La norma prevede che, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c., la trattenuta mensile segua tre scaglioni:
- 10 % (un decimo) dello stipendio per stipendi fino a 2.500 €;
- 1/7 (circa 14,29 %) per stipendi tra 2.500 € e 5.000 €;
- 1/5 (20 %) per stipendi superiori a 5.000 € .
Per gli stipendi maggiori di 5.000 € la norma richiama espressamente i limiti di cui all’art. 545 c.p.c., pertanto valgono anche le regole del minimo vitale e del tetto del 50 % in caso di più pignoramenti. Queste percentuali si sommano ad eventuali altre trattenute (cessioni del quinto, obblighi alimentari) ma senza superare la metà del reddito.
1.3 D.P.R. 180/1950: cessione del quinto e cumulo con pignoramenti
Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, regola le cessioni e i pignoramenti degli stipendi e delle pensioni dei dipendenti pubblici. Alcuni articoli sono stati estesi anche ai dipendenti privati. Dispone:
- Insequestrabilità e impignorabilità: l’art. 1 stabilisce che stipendi, salari, pensioni e altre indennità corrisposte da enti pubblici non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti salvo le eccezioni previste dalla stessa legge .
- Eccezioni: l’art. 2 ammette il sequestro e il pignoramento nei limiti del terzo per gli alimenti dovuti per legge e del quinto per debiti verso lo Stato o verso l’ente datore di lavoro (compresi tributi) . La norma precisa che il cumulo di trattenute per cause diverse non può superare la metà dello stipendio e, in presenza di cessioni del quinto, occorre rispettare le disposizioni del titolo V sul cumulo dei vincoli .
- Facoltà di cessione: l’art. 5 consente ai dipendenti e pensionati pubblici di contrarre prestiti rimborsabili mediante cessione fino a un quinto dello stipendio o della pensione . La cessione viene autorizzata dall’amministrazione e garantita da un’assicurazione sulla vita. La durata massima è di dieci anni e il debitore può rinnovare la cessione dopo due quinti del periodo originario.
La coesistenza di pignoramento e cessione del quinto può generare confusione. Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro può effettuare entrambe le trattenute purché la somma non superi il 50 % del netto e siano rispettati i limiti individuali (un quinto ciascuna). La Cassazione (sentenza n. 22361/2024) ha precisato che eventuali costi amministrativi applicati dal datore di lavoro sulla cessione devono essere giustificati con la prova di un onere economico effettivo .
1.4 Art. 543 c.p.c.: forma e contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi
Il pignoramento del credito del lavoratore presso il datore di lavoro è disciplinato dal Capo III del Titolo II del Codice di procedura civile. Ai sensi dell’art. 543, il pignoramento di crediti o cose possedute da terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, contenente:
- l’indicazione del credito e del titolo esecutivo;
- l’indicazione, almeno generica, delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice ;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore e l’indicazione della posta elettronica certificata ;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 entro dieci giorni .
Dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario consegna l’originale al creditore, che deve iscrivere a ruolo la procedura entro 30 giorni depositando l’atto, il titolo e il precetto. La mancata iscrizione rende inefficace il pignoramento . Il terzo (datore di lavoro o banca) deve comunicare la propria dichiarazione sui crediti entro dieci giorni via raccomandata o PEC, altrimenti dovrà comparire in udienza. Se non compare o non rende la dichiarazione, il credito è considerato non contestato .
1.5 Art. 546 c.p.c.: obblighi del terzo pignorato
Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi del custode. L’art. 546 stabilisce che i beni e le somme dovute devono essere conservati nei limiti del credito precettato aumentato di 1.000 € per crediti fino a 1.100 €, di 1.600 € per crediti tra 1.100,01 € e 3.200 €, e della metà per crediti superiori a 3.200 € . Per i conti correnti che ricevono stipendi o pensioni, il terzo è obbligato a congelare le somme accreditate solo se l’accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, e sempre entro i limiti dell’art. 545 c.p.c. e delle disposizioni speciali . Questo significa che le somme già accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo che eccede tre volte l’assegno sociale .
1.6 Art. 547 c.p.c.: dichiarazione del terzo
Il terzo (datore di lavoro o banca) deve, entro dieci giorni dalla notifica, comunicare al creditore quali somme deve al debitore e quando saranno pagate. L’art. 547 dispone che il terzo specifichi anche eventuali sequestri precedenti o cessioni già notificate . Se il terzo non comunica la dichiarazione, dovrà comparire in udienza; in caso di mancata comparizione, il credito si considera riconosciuto.
1.7 Giurisprudenza recente su stipendi e pensioni
La Cassazione e la Corte Costituzionale hanno affrontato numerosi casi in cui la tutela del minimo vitale e il rispetto dei limiti di pignoramento erano in discussione. I precedenti più rilevanti includono:
- Cassazione Sezioni Unite n. 26252/2022: ha stabilito che i limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione, fissati dall’art. 545 c.p.c., valgono anche per i sequestri preventivi e le confische. La Corte ha affermato che tali somme sono destinate al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, e appartengono ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione . La successiva sentenza n. 43959/2022 ha ribadito lo stesso principio .
- Cassazione civ. n. 22361/2024: si è occupata della cessione del quinto. Ha deciso che, qualora l’azienda deduca costi amministrativi ulteriori per la trattenuta, deve provare l’onerosità di tali costi, altrimenti la trattenuta extra è illegittima .
- Cassazione civ. n. 28520/2025: relativa al pignoramento esattoriale speciale ex art. 72‑bis. La Corte ha sancito che la banca deve custodire e versare al Fisco tutte le somme affluite sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica, indipendentemente dal saldo al momento del pignoramento . Ciò significa che, in questo periodo, il debitore perde la disponibilità anche dei futuri accrediti (stipendio, bonifici, ecc.).
2. Procedura passo‑passo del pignoramento dello stipendio
Comprendere il funzionamento della procedura permette al debitore di individuare gli errori formali e di esercitare correttamente i propri diritti. Di seguito si illustra il percorso tipico del pignoramento di un reddito da lavoro.
2.1 Ricezione del titolo esecutivo e del precetto
La procedura esecutiva nasce da un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, accertamento esecutivo) che attesta il credito. Il creditore deve notificare al debitore:
- Il titolo esecutivo (o far riferimento all’avviso di intimazione, nel caso delle cartelle esattoriali);
- Il precetto, cioè l’intimazione a pagare entro un termine (in genere 10 giorni) sotto pena di espropriazione.
Solo se il debitore non paga entro il termine, il creditore può procedere con il pignoramento. Nel caso del pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, la cartella e l’intimazione possono essere cumulate nell’atto dell’Agenzia delle Entrate.
2.2 Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi
L’atto di pignoramento viene notificato al terzo (datore di lavoro, banca) e al debitore. Deve contenere gli elementi indicati dall’art. 543 c.p.c. (credito, titolo, precetto, residenza, elezione di domicilio, citazione, invito al terzo a non disporre delle somme) . La notifica avviene tramite ufficiale giudiziario oppure, per il pignoramento esattoriale, mediante raccomandata o PEC. L’atto intimato dal Fisco può contenere direttamente l’ordine di pagamento senza necessità di citazione (art. 72‑bis ).
2.3 Dichiarazione del terzo
Entro 10 giorni dalla notifica, il terzo deve comunicare quali somme deve al debitore e quando le corrisponderà . La dichiarazione può essere inviata via raccomandata o PEC. È importante che il datore di lavoro specifichi eventuali altri vincoli (pignoramenti già in corso, cessioni, sequestri) affinché il giudice possa calcolare correttamente la quota pignorabile.
Se il terzo non invia la dichiarazione nei termini, è tenuto a comparire all’udienza fissata; se non compare o non fornisce la dichiarazione, il credito si considera non contestato e il giudice può disporre l’assegnazione delle somme indicate dal creditore .
2.4 Iscrizione a ruolo e udienza
Dopo la consegna dell’atto di pignoramento, il creditore ha 30 giorni per depositare in tribunale l’atto, il titolo e il precetto. L’omesso deposito rende inefficace il pignoramento . Dopo l’iscrizione, il cancelliere forma il fascicolo e fissa l’udienza per la comparizione delle parti.
All’udienza, il giudice verifica la regolarità degli atti, ascolta le parti, valuta la dichiarazione del terzo e, se non sussistono opposizioni, emette un provvedimento di assegnazione con cui dispone la trattenuta periodica e ordina al datore di lavoro di versare la quota al creditore. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, l’udienza non è necessaria perché l’ordine di pagamento proviene direttamente dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, il contribuente può impugnare l’atto in sede giudiziale.
2.5 Adempimento del terzo e versamento al creditore
Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione (o ricevuto l’ordine ex art. 72‑bis), il datore di lavoro deve trattenere mensilmente la quota pignorata dallo stipendio (o dalla pensione) del dipendente e versarla al creditore fino alla soddisfazione del debito, includendo interessi e spese. La trattenuta deve essere calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il datore di lavoro diventa custode delle somme fino al versamento e, se non ottempera, può essere condannato al pagamento in proprio.
Nel pignoramento bancario, la banca deve congelare le somme presenti sul conto nei limiti dell’art. 545 c.p.c. (triplo dell’assegno sociale) e, se il pignoramento è di tipo esattoriale, custodire tutti i fondi ricevuti nei 60 giorni successivi alla notifica .
2.6 Durata e cessazione del pignoramento
Il pignoramento dura fino al pagamento integrale del credito per cui si procede, salvo opposizione o accordo tra le parti. Se il debitore estingue il debito, può chiedere la revoca dell’assegnazione e il rilascio dell’atto di quietanza. Il pignoramento può cessare anche per prescrizione del credito o per scadenza del termine previsto dal provvedimento di assegnazione. Nelle procedure fiscali, il pagamento della cartella o la concessione della rateizzazione comportano la sospensione o l’estinzione della procedura.
3. Difese e strategie legali
Un debitore informato può utilizzare diversi strumenti per proteggere il proprio stipendio e limitare la trattenuta. Le azioni difensive si suddividono in opposizioni giudiziali e strumenti alternativi. Di seguito sono illustrate le principali strategie.
3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere, cioè la validità del titolo o l’esistenza del credito. Si propone davanti al giudice competente con atto di citazione e consente di ottenere la sospensione dell’esecuzione se il giudice ritiene il ricorso non manifestamente infondato. I motivi possono essere ad esempio:
- estinzione del credito per pagamento, prescrizione o novazione;
- invalidità del titolo esecutivo (cartella notificata oltre il termine, difetto di motivazione, vizi della sentenza, ecc.);
- mancanza di un titolo esecutivo valido nel pignoramento esattoriale.
La tempestività è fondamentale: l’opposizione deve essere proposta prima del provvedimento di assegnazione (nel pignoramento presso terzi) o entro termini brevi per le cartelle esattoriali (60 giorni dalla notifica per impugnare l’iscrizione a ruolo).
3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Se il debitore non contesta il credito, ma ritiene irregolare l’atto di pignoramento, può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Esempi di vizi che rendono impugnabile l’atto sono:
- mancata o irregolare notifica al terzo o al debitore;
- mancata indicazione del titolo esecutivo o del precetto nell’atto di pignoramento ;
- omessa indicazione del numero di ruolo e mancata iscrizione in cancelleria (pignoramento inefficace );
- violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c. (pignoramento superiore al quinto o mancata applicazione del minimo vitale);
- mancata comunicazione della dichiarazione del terzo.
3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)
Il terzo che subisce il pignoramento di un bene proprio (ad esempio il datore di lavoro nel caso di somme non dovute al debitore) può proporre opposizione per far dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore su quelle somme. Per esempio, un familiare che subisce il pignoramento del proprio conto bancario sul quale il debitore è solo delegato può opporsi dimostrando la proprietà del conto. Anche il datore di lavoro può opporsi se ritiene che il pignoramento sia illegittimo o se l’atto non contenga le informazioni richieste.
3.4 Istanza di riduzione della trattenuta
La legge consente al debitore di chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata, dimostrando che la trattenuta compromette il minimo vitale e la capacità di sostentamento. La domanda va formulata al giudice dell’esecuzione, con allegata documentazione sul reddito familiare e sulle spese indispensabili (mutuo, affitto, spese mediche, figli a carico, ecc.). Le Sezioni Unite (Cass. 26252/2022) hanno riconosciuto che il giudice deve tutelare il minimo vitale, anche oltre la lettera della legge, rispettando i principi costituzionali .
In presenza di più pignoramenti, il giudice può rimodulare le quote per garantire che la somma trattenuta complessivamente non superi il 50 % dello stipendio .
3.5 Sospensione o sgravio delle cartelle
Nel pignoramento fiscale, il contribuente può presentare domanda di sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostrando l’illegittimità dell’atto (ad esempio per prescrizione, pagamento già effettuato, difetto di notifica). L’agente della riscossione può sospendere il pignoramento e richiedere conferma all’ente creditore. Se l’ente non risponde entro 220 giorni, il carico viene annullato. In alternativa è possibile proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (cartella, accertamento, ecc.), ottenendo la sospensione in caso di periculum in mora.
3.6 Rateizzazione e piani di rientro
Per i debiti fiscali e contributivi è ammessa la rateizzazione, che consente di evitare o sospendere il pignoramento. Il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di dilazionare il debito in fino a 72 rate mensili (12 per importi inferiori a 120 €). In caso di difficoltà temporanee, si può ottenere la proroga per ulteriori 72 rate. Il versamento della prima rata blocca la procedura esecutiva; se la rateizzazione viene concessa dopo l’avvio del pignoramento, l’azione esecutiva viene sospesa.
Quando il creditore è un privato o un istituto bancario, è possibile negoziare un piano di rientro con pagamenti rateali, magari proponendo un saldo e stralcio. Il datore di lavoro continuerà ad effettuare le trattenute fino all’integrale pagamento del piano concordato.
3.7 Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 disciplina le procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento. Essa consente alle persone fisiche, ai professionisti e ai piccoli imprenditori non fallibili di liberarsi dai debiti tramite:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede il pagamento parziale dei crediti concordato con i creditori e omologato dal giudice. Il piano deve assicurare la soddisfazione dei crediti impignorabili e il mantenimento del minimo vitale per il debitore . Una volta omologato, sospende le procedure esecutive.
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche con debiti di natura non professionale. Il giudice può omologarlo anche se non c’è l’assenso di tutti i creditori, purché venga garantito il soddisfacimento minimo.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente la vendita dei beni per pagare i crediti con successiva esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione di questi strumenti e nella ricerca dell’omologazione giudiziale.
3.8 Definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazioni) per i carichi iscritti a ruolo. Le rottamazioni consentono di pagare il debito senza interessi di mora e sanzioni, in un’unica soluzione o in rate. La rottamazione quater, introdotta dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), consente di definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con rate fino a 18 mensilità, eliminando le sanzioni e gli interessi. Nuove definizioni sono previste dalla normativa del 2025 (D.L. 131/2025) per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Chi aderisce alla definizione agevolata ottiene la sospensione delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti.
Per gli altri debiti, l’accordo con il creditore può prevedere la rinuncia al pignoramento in cambio del pagamento immediato di una parte del credito.
4. Strumenti alternativi al pignoramento
Oltre alle opposizioni e ai piani di rientro, esistono strumenti che consentono di liberarsi dai debiti o ridurne l’importo prima che si arrivi al pignoramento, o per porre fine al pignoramento in corso.
4.1 Transazione e saldo e stralcio con il creditore
Un accordo saldo e stralcio consiste nel pagamento immediato di una somma ridotta rispetto al debito complessivo, a fronte della rinuncia del creditore alla parte restante. Spesso i creditori preferiscono ottenere subito un importo certo anziché intraprendere lunghe e costose procedure esecutive. La transazione va formalizzata in un accordo scritto. Con l’assistenza di un avvocato è possibile negoziare un importo vantaggioso e, una volta pagata la somma concordata, ottenere la revoca del pignoramento.
4.2 Concordato minore e liquidazione controllata (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore nel 2022, prevede nuove procedure come il concordato minore, destinato agli imprenditori sotto-soglia e ai professionisti. Anche questi strumenti permettono di pagare i crediti con percentuali ridotte e di ottenere la cancellazione dei debiti residui, con la sospensione delle esecuzioni individuali. L’applicazione combinata del Codice e della Legge 3/2012 consente di trovare la soluzione migliore caso per caso.
4.3 Mediazione e negoziazione assistita
In alcune materie (condominio, locazione, divisione, successione, diritti reali), la mediazione civile è obbligatoria prima di iniziare l’azione giudiziaria. Anche i debiti bancari e finanziari possono essere risolti mediante la mediazione o la negoziazione assistita. In questi procedimenti le parti, assistite dagli avvocati, cercano un accordo per risolvere la controversia e interrompere l’esecuzione.
5. Errori comuni e consigli pratici
Di fronte ad un pignoramento sullo stipendio da 1.600 €, molti debitori commettono errori che aggravano la propria posizione. Ecco i principali e come evitarli.
5.1 Ignorare la notifica o non leggere l’atto
Non prendere in considerazione la notifica di un precetto o di un atto di pignoramento è l’errore più grave. Anche se la notifica è indirizzata presso l’ufficio, la casa o la PEC, ha pieno valore. È necessario leggere attentamente il documento per verificare:
- Chi è il creditore e a quanto ammonta il debito;
- Quale titolo esecutivo viene richiamato;
- Le eventuali irregolarità formali (mancanza della firma, del titolo, del precetto);
- Il tipo di pignoramento (ordinario o esattoriale) e i termini per l’impugnazione.
5.2 Non verificare i limiti di pignorabilità
Spesso il datore di lavoro o la banca applicano in modo automatico la trattenuta indicata dal creditore senza calcolare correttamente i limiti imposti dalla legge. È necessario controllare che la quota non superi il quinto dello stipendio (o il decimo nel pignoramento esattoriale per stipendi fino a 2.500 € ) e che venga rispettato il minimo vitale (doppio dell’assegno sociale). Nel caso di più pignoramenti, la somma non può eccedere la metà del netto .
5.3 Dimenticare altri vincoli (cessione del quinto, alimenti, delegazioni di pagamento)
Il datore di lavoro deve tener conto di tutte le trattenute già in corso, come la cessione del quinto o le somme versate per alimenti. Il cumulo di questi vincoli non può superare 50 % dello stipendio . Spesso le finanziarie non comunicano al datore di lavoro la presenza di una cessione, oppure il creditore non considera un pignoramento già in atto. È opportuno chiedere all’ufficio paghe di verificare e comunicare tutti i vincoli presenti.
5.4 Lasciare lo stipendio sul conto pignorato
Molti lavoratori ritirano lo stipendio tramite bonifico sul proprio conto corrente. Se il conto è pignorato, la banca congela le somme eccedenti tre volte l’assegno sociale ; nel pignoramento esattoriale, deve trattenere tutti gli accrediti entro 60 giorni . Una strategia consigliata è chiedere al datore di lavoro il pagamento in contanti o tramite carta prepagata non nominativa, per evitare che lo stipendio venga interamente assorbito. Questa scelta deve essere valutata con l’avvocato, in quanto potrebbero sussistere obblighi contrattuali con la banca.
5.5 Rinunciare all’assistenza di un professionista
Molte persone cercano di gestire da sole il pignoramento, sperando che la trattenuta sia di importo contenuto. In realtà è fondamentale affidarsi ad un avvocato esperto che possa:
- analizzare l’atto e individuare i vizi;
- proporre opposizione nei termini;
- trattare con il creditore per la riduzione o la rateizzazione del debito;
- predisporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.
Investire in una consulenza legale può far risparmiare cifre significative e ridurre lo stress derivante dalla procedura.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono riassumono i principali limiti e strumenti difensivi. Le colonne contengono parole chiave e valori numerici per agevolare la consultazione.
Tabella 1 – Limiti di pignoramento dello stipendio (importo netto 1.600 €)
| Tipo di debito | Percentuale massima | Calcolo su 1.600 € |
|---|---|---|
| Debiti ordinari (creditori privati) | 1/5 (20 %) | 320 € |
| Debiti alimentari | 1/3 (33,33 %) | 533 € |
| Debiti fiscali (art. 72‑ter) – stipendio ≤ 2.500 € | 1/10 (10 %) | 160 € |
| Debiti fiscali – stipendio 2.500–5.000 € | 1/7 (≈14,29 %) | n.d. |
| Debiti fiscali – stipendio ≥ 5.000 € | 1/5 (20 %) | n.d. |
| Pensioni | 1/5 oltre il minimo vitale | minimo impignorabile: 2 × assegno sociale (1.077,38 €) o 1.000 € |
| Somme accreditate su conto corrente | pignorabili solo oltre 3 × assegno sociale | impignorabile ≤ 1.616 € |
| Cumulo pignoramenti | ≤ 50 % del netto | ≤ 800 € |
Tabella 2 – Scaglioni fiscali art. 72‑ter e confronto con pignoramento ordinario
| Scaglione di reddito | Aliquota art. 72‑ter | Aliquota ordinaria | Note |
|---|---|---|---|
| ≤ 2.500 € | 10 % | 20 % | Valido anche per pensioni; cumulabile fino al 50 % |
| 2.500–5.000 € | 1/7 ≈ 14,29 % | 20 % | Oltre 2.500 €, l’aliquota aumenta ma resta inferiore al quinto |
| ≥ 5.000 € | 20 % | 20 % | Richiamo all’art. 545 c.p.c. per il minimo vitale |
Tabella 3 – Riepilogo delle norme principali
| Norma | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 545 c.p.c. | Limiti di pignorabilità | Stipendi pignorabili fino a un quinto; pensioni con minimo vitale; cumulo ≤ 50 % |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Pignoramento fiscale dello stipendio | Scaglioni 10 %, 1/7, 1/5 ; minimo vitale come da art. 545 |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento esattoriale sui crediti verso terzi | Ordine di pagamento diretto entro 60 giorni |
| D.P.R. 180/1950, artt. 1–5 | Insequestrabilità e cessione del quinto | Regole per dipendenti pubblici; cumulo di pignoramenti e cessioni ≤ 50 % |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo | Il terzo è custode e deve conservare le somme; accreditati pre-pignoramento tutelati |
| Art. 543 c.p.c. | Forma del pignoramento | Atto deve indicare credito, titolo, residenza, citazione; iscrizione entro 30 giorni |
| Legge 3/2012 | Crisi da sovraindebitamento | Piani del consumatore e accordi; tutela del minimo vitale |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Qual è la percentuale di stipendio pignorabile su un netto di 1.600 €?
Per debiti ordinari (creditori privati) la legge consente di pignorare fino a un quinto dello stipendio netto, quindi 320 €. Per debiti fiscali, l’art. 72‑ter prevede il 10 % (160 €) per stipendi fino a 2.500 €, mentre per importi superiori si applica 1/7 o 1/5 . Se si tratta di debiti alimentari, la quota può arrivare a un terzo (circa 533 €). In ogni caso la somma totale delle trattenute (pignoramenti, cessioni, alimenti) non può superare la metà dello stipendio . - Il datore di lavoro può applicare più pignoramenti contemporaneamente?
Sì, ma deve rispettare il limite del 50 %. Se esistono già una cessione del quinto e un pignoramento ordinario, un nuovo pignoramento potrà essere applicato solo entro la quota disponibile. Il datore deve tenere conto di tutti i vincoli e comunicarli al giudice nella dichiarazione del terzo . - Se l’Agenzia delle Entrate notifica un pignoramento, la banca può prelevare l’intero stipendio?
No. Anche nel pignoramento esattoriale le somme accreditate a titolo di stipendio e pensione godono della tutela del minimo vitale: sono pignorabili solo oltre tre volte l’assegno sociale . Tuttavia, l’art. 72‑bis obbliga la banca a versare al Fisco tutti i fondi affluiti nei sessanta giorni successivi alla notifica . Per evitare di vedere lo stipendio interamente assorbito, è consigliabile accordarsi con il datore di lavoro per ricevere il pagamento in contanti o su una carta non pignorata. - Cosa succede se il conto corrente è a zero o in negativo al momento della notifica?
La Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha stabilito che la banca deve custodire e versare al Fisco anche i fondi che arriveranno successivamente entro sessanta giorni . Dunque, il saldo negativo non evita il pignoramento; al contrario, il conto diventa una “trappola” per i futuri accrediti. Questo principio si applica solo al pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis; negli altri casi, le somme che arriveranno dopo la notifica non sono automaticamente pignorate. - Come si calcola il “minimo vitale” sulle pensioni?
La legge prevede che le pensioni siano pignorabili nella misura del quinto solo per l’importo eccedente il doppio dell’assegno sociale (7.002,97 € annui, 538,69 € mensili nel 2025) e comunque non meno di 1.000 € . Ad esempio, una pensione netta di 1.200 € comporta un minimo impignorabile di 1.077,38 € (due assegni sociali), con possibilità di pignorare solo 122,62 € (pari al 1/5 dell’eccedenza). - È possibile opporsi al pignoramento se il titolo esecutivo è nullo o prescritto?
Sì. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di contestare la validità del titolo (ad esempio una cartella emessa oltre il termine di prescrizione, una sentenza non definitiva, un decreto ingiuntivo decaduto). Occorre promuovere l’azione entro i termini (generalmente 20 giorni dalla conoscenza dell’atto) e chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. - Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Nel pignoramento ordinario il creditore deve notificare l’atto di pignoramento al terzo e al debitore, iscrivere la procedura a ruolo, attendere l’udienza e ottenere l’ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento esattoriale (art. 72‑bis), l’Agenzia delle Entrate può intimare al terzo di versare le somme dovute direttamente senza passare dal tribunale, con effetto immediato entro 60 giorni . - Cosa può fare il debitore se il datore di lavoro trattiene una somma maggiore del dovuto?
Il lavoratore può diffidare il datore di lavoro a ridurre la trattenuta ai limiti di legge, allegando il calcolo corretto e l’eventuale documentazione (ad esempio, presenza di altri pignoramenti o cessioni). Se il datore non adegua la trattenuta, è possibile adire il giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’illegittimità della trattenuta e ottenere la restituzione delle somme. - Quando il pignoramento si estingue?
Il pignoramento si estingue con il pagamento integrale del debito, comprese spese e interessi. L’estinzione può avvenire anche per rinuncia del creditore o per prescrizione. In caso di accordo con il creditore (saldo e stralcio, rateizzazione) la procedura viene sospesa; una volta pagate tutte le rate, il creditore deve rilasciare la dichiarazione di estinzione e il giudice revoca l’ordinanza di assegnazione. - È possibile pignorare la tredicesima o la quattordicesima?
Sì. Tredicesime e quattordicesime mensilità fanno parte della retribuzione e sono assoggettate agli stessi limiti di pignoramento dello stipendio ordinario (quinto per debiti civili, decimo o settimo per debiti fiscali). Tuttavia, la somma aggiuntiva potrebbe essere utilizzata per saldare una parte più ampia del debito ed abbreviare la durata del pignoramento. - Cosa succede se il debitore cambia lavoro?
Il pignoramento segue il debitore. Il nuovo datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione, deve applicare la trattenuta sulle nuove retribuzioni. Se il creditore non invia l’ordine al nuovo datore, il pignoramento può rimanere sospeso; tuttavia, la responsabilità del pagamento grava comunque sul debitore. - La cessione del quinto blocca il pignoramento?
No. La cessione del quinto è un contratto volontario con una finanziaria che prevede la trattenuta di un quinto dello stipendio. In presenza di un pignoramento, il giudice calcola la quota pignorabile tenendo conto della cessione. Ad esempio, se lo stipendio netto è di 1.600 € e già esiste una cessione di 320 €, la quota residua pignorabile non può superare altri 480 € (ossia fino al 50 % del netto cumulato ). La Cassazione ha chiarito che eventuali costi aggiuntivi applicati sulla cessione devono essere provati dal datore . - Esistono tempi massimi per la durata del pignoramento?
Non vi è un termine fisso: il pignoramento dura fino a quando il debito non è saldato. Tuttavia, il giudice può revocarlo se il creditore non compie gli atti esecutivi entro i termini (es. mancata iscrizione a ruolo entro 30 giorni ) o se il debito si prescrive. Nelle procedure fiscali, il pagamento della cartella o l’adesione alla definizione agevolata estingue la procedura. - Si può chiedere il pagamento di quanto già pagato oltre i limiti di legge?
Sì. Se il datore di lavoro o la banca hanno trattenuto somme superiori a quelle dovute, il debitore può richiedere la ripetizione dell’indebito. L’azione va proposta contro il creditore pignorante e, se del caso, contro il terzo custode (datore/banca) che abbia versato somme non dovute. - Il pignoramento può riguardare anche le indennità di fine rapporto (TFR)?
Sì. Il TFR è un credito che matura con la cessazione del rapporto di lavoro e può essere pignorato. La Corte di Cassazione ha chiarito che il TFR è pignorabile nella misura del 20 %, salvo debiti di natura alimentare (fino a un terzo). Nel pignoramento esattoriale, si applicano i scaglioni dell’art. 72‑ter. - Che cosa si intende per opposizione di terzo nella procedura di pignoramento bancario?
Un soggetto diverso dal debitore può proporre opposizione quando subisce un pignoramento su un bene proprio; ad esempio, un convivente il cui conto corrente, cointestato con il debitore, viene congelato. È necessario dimostrare la propria proprietà e l’assenza di obbligazioni verso il creditore. Se l’opposizione è accolta, il giudice libera il conto o la quota spettante al terzo. - Quali documenti servono per avviare un piano del consumatore?
Per predisporre un piano del consumatore (Legge 3/2012) bisogna presentare al gestore della crisi un dettaglio di tutti i debiti, un elenco dei beni (immobili, mobili, conti), i redditi del nucleo familiare e le spese di mantenimento. È inoltre necessario indicare le cause dell’indebitamento e proporre un progetto di pagamento compatibile con il minimo vitale . Il gestore trasmette la proposta al tribunale, che può omologarla anche senza l’unanimità dei creditori se il piano è conveniente. - È legittimo pignorare il conto su cui viene accreditato lo stipendio?
Sì, ma solo nei limiti dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 546 c.p.c. Le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale ; quelle accreditate dopo seguono i limiti del quinto (ordinario) o del decimo/settimo/quinto (fiscale). Nel pignoramento esattoriale, la banca deve trattenere tutti gli accrediti nei 60 giorni successivi . - Posso chiedere all’azienda di pagarmi in contanti per evitare il pignoramento?
È possibile, ma dipende dal contratto di lavoro e dalle politiche aziendali. Il datore può pagare in contanti o con assegno circolare se il contratto non impone l’accredito su conto corrente. Tuttavia, il creditore può sempre procedere con pignoramento presso terzi (datore) per ottenere la trattenuta direttamente dallo stipendio. Prima di cambiare metodo di pagamento, è opportuno consultare un avvocato e verificare eventuali obblighi contrattuali. - Come incide il pignoramento sulle detrazioni fiscali?
Le detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente o spese mediche si calcolano sull’imponibile fiscale. Il pignoramento riduce l’importo erogato al dipendente ma non modifica le detrazioni. Il datore di lavoro continua ad applicare le ritenute IRPEF e previdenziali sullo stipendio lordo; la quota pignorata viene prelevata sul netto. È comunque possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, recuperare eventuali crediti d’imposta.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente l’impatto di un pignoramento su uno stipendio di 1.600 €, consideriamo alcune simulazioni. Gli importi sono indicativi e devono essere personalizzati in base al caso concreto (al netto delle ritenute fiscali e contributive).
8.1 Pignoramento ordinario per debito civile
Stipendio netto mensile: 1.600 €
- Quota pignorabile: 20 % = 320 €.
- Reddito disponibile: 1.600 € − 320 € = 1.280 €.
- Durata: fino al pagamento integrale del debito. Se il debito è, ad esempio, 8.000 €, occorreranno 25 mensilità (8.000 € ÷ 320 €). Gli interessi e le spese possono allungare il periodo.
8.2 Pignoramento fiscale (Agenzia delle Entrate) per debito di 5.000 €
Stipendio netto mensile: 1.600 €
- Scaglione art. 72‑ter: stipendio ≤ 2.500 € → aliquota 10 % .
- Quota pignorabile: 10 % = 160 €.
- Reddito disponibile: 1.440 €.
- Durata: 5.000 € ÷ 160 € = circa 31 mensilità (2 anni e 7 mesi). Con gli interessi potrebbe salire.
8.3 Pignoramento per assegno alimentare (ad esempio mantenimento figli)
Stipendio netto: 1.600 €
- Quota pignorabile: fino a un terzo = 533 €.
- Reddito disponibile: 1.067 €.
- Il giudice può modulare l’importo tenendo conto delle esigenze del debitore e dei figli e può autorizzare anche un importo inferiore.
8.4 Cumulo di pignoramento e cessione del quinto
Stipendio netto: 1.600 €
- Cessione del quinto già in corso: 320 €.
- Pignoramento per debito civile: la quota pignorabile non può superare il 50 % del netto (800 €) comprensivo della cessione. Poiché 320 € sono già trattenuti, il pignoramento potrà arrivare a 480 € (pari al 30 % del netto).
- Reddito disponibile: 800 €.
- Durata: dipende dall’ammontare del debito. È consigliabile valutare la possibilità di un piano del consumatore per ridurre l’onere.
8.5 Pignoramento su conto corrente con saldo di 500 €
Saldo precedente alla notifica: 500 € (stipendio accreditato).
- Triplo dell’assegno sociale: 1.616 € .
- Poiché il saldo è inferiore al triplo dell’assegno sociale, non è pignorabile per creditori ordinari. La banca deve lasciare intatti 500 €.
- Per debiti fiscali, la banca può comunque trattenere i futuri accrediti entro 60 giorni . Se nel mese successivo arrivano 1.600 €, la quota pignorabile sarà 160 € (10 %) per l’Agenzia delle Entrate.
8.6 Esempio di piano del consumatore
Debiti totali: 30.000 € (banche, finanziarie, cartelle fiscali).
Reddito mensile: 1.600 €.
Utenze e spese fisse: 900 € (affitto, bollette, alimenti).
Minimo vitale: 1.077,38 € (doppio assegno sociale).
Il gestore della crisi valuta che il debitore può destinare 200 € al mese al piano (1.600 € – 900 € – 400 € per imprevisti). Il piano del consumatore prevede il pagamento di 200 € per 60 mesi = 12.000 € complessivi. La proposta viene presentata al tribunale: i creditori rinunciano al restante 18.000 € e il debito residuo viene cancellato. Durante il piano, tutte le procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) sono sospese. Il debitore può dunque liberarsi del pignoramento con un importo sostenibile.
9. Conclusione
Il pignoramento dello stipendio è una procedura complessa che, se non gestita correttamente, può compromettere la stabilità finanziaria del lavoratore. Con uno stipendio di 1.600 €, la legge consente di trattenere al massimo un quinto del netto per i debiti civili (320 €) e un decimo per i debiti fiscali (160 €), garantendo sempre il minimo vitale e il tetto del 50 % in caso di cumulo di vincoli . Le pensioni godono di una tutela più forte con la soglia del doppio assegno sociale e il minimo di 1.000 € .
Le normative – art. 545 c.p.c., art. 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973, D.P.R. 180/1950 – e la giurisprudenza recente (Cass. 26252/2022, 28520/2025) offrono strumenti per impugnare gli atti illegittimi, sospendere l’esecuzione e ridurre la trattenuta. Allo stesso tempo, la legge sulla crisi da sovraindebitamento e la rottamazione delle cartelle consentono di definire il debito in modo sostenibile e cancellare gli importi residui.
In questo quadro, l’intervento di un professionista è decisivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, è in grado di analizzare la tua situazione, individuare gli errori nei pignoramenti, proporre ricorsi e soluzioni personalizzate e accompagnarti in procedure giudiziali e stragiudiziali per bloccare o ridurre la trattenuta, ottenere la rateizzazione del debito o predisporre un piano del consumatore.
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