Introduzione
Un pignoramento sullo stipendio può rappresentare un terremoto nella vita di un lavoratore. Con uno stipendio netto di 800 € persino trattenute relativamente contenute rischiano di compromettere l’equilibrio familiare. Molti debitori si trovano improvvisamente senza strumenti e cercano risposte in rete o cedono a soluzioni improvvisate; in realtà la legge italiana prevede limiti rigorosi alla pignorabilità di stipendi e pensioni, procedure formalizzate e molteplici rimedi per tutelare il debitore, soprattutto se lo stipendio è basso. Comprendere quanto può essere pignorato e come difendersi è quindi essenziale per evitare prelievi illegittimi, contestare errori dell’ufficiale giudiziario o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e, soprattutto, impostare un piano di recupero del debito sostenibile.
In questo articolo approfondito esamineremo il tema del pignoramento di uno stipendio di 800 € alla luce della normativa vigente aggiornata a dicembre 2025 e della giurisprudenza più recente. Riporteremo i testi delle norme (ad esempio l’art. 545 del codice di procedura civile, che disciplina i crediti impignorabili e i limiti del quinto ), le modifiche introdotte dal d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti‑bis) e dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 che hanno innalzato il limite di impignorabilità delle pensioni , e le norme speciali in materia di riscossione dei tributi (art. 72‑ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) che consentono all’Agenzia delle Entrate Riscossione di pignorare percentuali diverse in base all’importo del credito . Illustreremo inoltre le principali sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale (tra le altre la sentenza n. 12/2019, che ha esteso la tutela del minimo vitale per le pensioni anche alle procedure pendenti , e la sentenza delle Sezioni Unite n. 1545/2017, che ha escluso l’applicazione del limite del quinto agli amministratori di società ) per capire come i giudici interpretano le norme e quali precedenti possono essere invocati.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
A guidare il lettore attraverso questa materia complessa è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario e tributario, gestione delle procedure concorsuali e tutela del consumatore. È professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. In qualità di cassazionista può rappresentare i clienti anche davanti alla Suprema Corte di Cassazione; come gestore della crisi assiste i debitori nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio). Grazie alle sue competenze integrate, lo studio è in grado di:
- Analizzare la legittimità degli atti di pignoramento: verifica del titolo esecutivo, controlli sull’atto di pignoramento presso terzi, rispetto dei limiti di legge;
- Predisporre opposizioni e ricorsi: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), l’istanza di riduzione ex art. 496 c.p.c.;
- Ottenere sospensioni del pignoramento tramite istanze di sospensione al giudice dell’esecuzione o accordi stragiudiziali con il creditore;
- Avviare trattative e piani di rientro: rinegoziazione del debito, definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, transazioni stragiudiziali;
- Accedere agli strumenti di composizione della crisi: procedure introdotte dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa per la cancellazione dei debiti e l’esdebitazione;
- Tutela giudiziale e stragiudiziale per bloccare o ridurre pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Norme generali sul pignoramento dello stipendio (art. 545 c.p.c.)
Il codice di procedura civile disciplina il pignoramento presso terzi (artt. 543‑546 c.p.c.) e, in particolare, l’art. 545 stabilisce le categorie di crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità. Le disposizioni fondamentali da conoscere sono le seguenti:
- Crediti impignorabili: non possono essere pignorati i crediti alimentari, salvo che per cause di alimenti e con l’autorizzazione del giudice , e alcuni sussidi di grazia o di sostentamento. Tale impignorabilità è assoluta per evitare che il debitore venga privato dei mezzi di sostentamento.
- Stipendio, salario o altre indennità da lavoro: le somme dovute da privati al lavoratore possono essere pignorate nella misura di un quinto (20 %) per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in eguale misura per ogni altro credito . Questo significa che, di regola, il creditore può ottenere al massimo il 20 % della retribuzione netta del dipendente. La norma vale sia per i crediti ordinari (prestiti, fatture, danni, ecc.) sia per i crediti alimentari (ma in questo caso serve l’autorizzazione del giudice e la quota può essere superiore al quinto).
- Concorso di più pignoramenti: quando vi sono più cause di pignoramento (ad esempio per tributi e per altri crediti), la trattenuta complessiva non può superare la metà dello stipendio . I vari creditori concorrono proporzionalmente.
- Pignoramento di pensioni: l’art. 545 c.p.c. distingue la tutela delle pensioni da quella degli stipendi. Le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € . La parte eccedente tale soglia è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma. Per le pensioni accreditate sul conto corrente, le somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se il pignoramento è anteriore all’accredito; se il pignoramento è successivo, si applicano i limiti ordinari .
- Inefficacia del pignoramento oltre i limiti: il pignoramento che viola i divieti o supera i limiti di legge è parzialmente inefficace; l’inefficacia può essere rilevata d’ufficio dal giudice . Questa previsione costituisce uno strumento di tutela importante: anche se il lavoratore non presenta opposizione, il giudice può ridurre d’ufficio la somma assegnata al creditore.
1.2 Modifiche recenti al limite di impignorabilità delle pensioni
Il decreto Aiuti‑bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115) convertito nella legge 142/2022 ha modificato il settimo comma dell’art. 545 c.p.c. introducendo un limite più elevato per la parte di pensione impignorabile. La nuova disposizione stabilisce che le somme a titolo di pensione o assegno di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 €, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti degli altri commi . La circolare INPS 38/2023 ha precisato che questo limite si applica dal 22 settembre 2022 anche alle procedure esecutive pendenti , in conformità alla sentenza n. 12/2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma transitoria che limitava l’applicazione del nuovo regime alle sole procedure avviate dopo il 27 giugno 2015 .
1.3 Limiti speciali per debiti tributari: l’art. 72‑ter d.p.r. 602/1973
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER), si applica una disciplina speciale contenuta nell’art. 72‑ter del d.p.r. 602/1973. Tale norma, introdotta dal d.l. 78/2010 e modificata da successive leggi, consente all’agente della riscossione di pignorare lo stipendio con percentuali diverse in base all’importo del debito:
- Fino a 2.500 €: l’AER può pignorare un decimo (10 %) dello stipendio ;
- Oltre 2.500 € e fino a 5.000 €: la quota pignorabile sale a un settimo (≈14,29 %) ;
- Oltre 5.000 €: si applica il limite ordinario del quinto (20 %) richiamato dall’art. 545 c.p.c. .
Se l’accredito avviene su conto corrente, l’art. 72‑ter prevede che l’obbligo del terzo pignorato non si estende all’ultimo emolumento accreditato ; ciò significa che l’ultimo stipendio versato prima del pignoramento non può essere toccato, garantendo un minimo vitale al debitore. Inoltre, la norma autorizza l’Agenzia delle Entrate ad accedere direttamente alle banche dati dell’INPS per reperire informazioni sul rapporto di lavoro .
1.4 Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ha chiarito numerosi aspetti applicativi del pignoramento dello stipendio:
- Notifica al debitore e inesistenza del pignoramento (Cass. 32804/2023) – La Cassazione ha stabilito che la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore determina l’inesistenza del pignoramento, vizio insanabile che comporta l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione . In altre parole, se il debitore non riceve l’atto di pignoramento presso terzi, l’intera procedura è nulla e le somme eventualmente trattenute devono essere restituite.
- Limite del quinto e soggetti esclusi (Sezioni Unite Cass. 1545/2017) – Le Sezioni Unite hanno deciso che i compensi degli amministratori di società non rientrano nelle ipotesi di lavoro parasubordinato e pertanto sono pignorabili senza i limiti del quinto . La decisione ribadisce che la tutela del lavoratore subordinato non si applica ai rapporti di amministrazione societaria o a collaborazioni autonome.
- Estensione della tutela del minimo vitale alle procedure pendenti (Corte cost. 12/2019) – La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 23, comma 6, del d.l. 83/2015 nella parte in cui limitava l’applicazione dell’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. (che tutela le pensioni accreditate in banca) alle sole procedure instaurate dopo il 27 giugno 2015. Secondo la Corte, la tutela del minimo vitale si applica anche alle procedure pendenti per evitare disparità di trattamento .
- Pignorabilità della pensione e minimo vitale (Corte cost. 506/2002) – Già nel 2002 la Corte costituzionale aveva affermato che la pensione rappresenta “salario differito” e deve essere equiparata alla retribuzione quanto ai limiti di pignorabilità. La Corte ha ritenuto irragionevole la totale impignorabilità prevista dalla legislazione previdenziale, evidenziando che il principio di solidarietà non può giustificare il privilegio assoluto del pensionato a danno del creditore .
- Rapporto fra pignoramento e cessione del quinto – La Cassazione ha più volte ricordato che la cessione del quinto è un atto volontario e non impedisce ulteriori pignoramenti; tuttavia, i limiti complessivi devono essere rispettati: la somma delle trattenute per cessioni, delegazioni di pagamento e pignoramenti non può superare la metà dello stipendio.
2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento
Capire i passaggi della procedura esecutiva presso terzi è fondamentale per far valere i propri diritti e contestare eventuali irregolarità. Di seguito descriviamo le fasi principali e i termini da rispettare.
2.1 Precetto e atto di pignoramento
- Titolo esecutivo e precetto – Il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, una cartella di pagamento esattoriale). Il titolo deve essere notificato al debitore insieme all’atto di precetto, con cui gli viene intimato di pagare entro 10 giorni. Se il debitore non paga, il creditore può procedere al pignoramento.
- Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi – Trascorsi i 10 giorni dal precetto, il creditore notifica l’atto di pignoramento al terzo (nel nostro caso il datore di lavoro o l’ente pensionistico) e al debitore. L’atto deve contenere l’indicazione del credito, del titolo, dell’importo e del soggetto a cui deve essere versata la somma. La mancata notifica al debitore, come stabilito dalla Cassazione , rende inesistente il pignoramento.
- Dichiarazione del terzo – Il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla notifica, deve presentare al creditore o al giudice una dichiarazione con cui conferma l’esistenza del rapporto di lavoro e indica l’ammontare dello stipendio. Se il datore non presenta dichiarazione, può essere condannato a pagare il debito nei limiti dell’obbligazione verso il lavoratore.
- Udienza di comparizione e assegnazione – Il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza; se il terzo riconosce il debito verso il lavoratore, il giudice può emettere ordinanza di assegnazione che dispone la trattenuta e il versamento al creditore della quota pignorata. L’ordinanza è esecutiva ma impugnabile.
2.2 Tempi e scadenze per l’opposizione
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento quando si contestano il diritto del creditore a procedere (ad esempio invalidità del titolo) o la sussistenza del credito.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto che si vuole impugnare; serve a contestare vizi formali (ad esempio mancata notifica, errori nella dichiarazione del terzo, violazione dei limiti di pignorabilità). La sentenza n. 32804/2023 della Cassazione ricorda che la mancata notifica al debitore è motivo di inesistenza e può essere fatta valere anche d’ufficio.
- Istanza di riduzione (art. 496 c.p.c.): se la quota trattenuta è superiore al dovuto o se il debitore dimostra che la misura del pignoramento è eccessiva rispetto al suo reddito e alle necessità familiari, può chiedere al giudice di ridurre la percentuale, anche oltre i limiti legali, in considerazione della “condizione economica del debitore”. Questa richiesta va motivata con documenti (busta paga, spese fisse, carichi familiari).
2.3 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta ricevuta l’ordinanza di assegnazione, deve iniziare la trattenuta sullo stipendio e versare mensilmente la quota al creditore o al terzo designato. Se non adempie, può essere ritenuto responsabile e condannato a pagare il debito nei limiti dello stipendio dovuto. Il datore è obbligato a rispettare i limiti di legge: non può trattenere più del quinto, deve considerare eventuali cessioni del quinto o altri pignoramenti e garantire che la somma complessiva delle trattenute non superi la metà dello stipendio.
2.4 Pignoramento fiscale (Agenzia delle Entrate Riscossione)
Quando il pignoramento è eseguito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la procedura è più rapida: l’atto di pignoramento è notificato al terzo e al debitore, ma non è necessaria l’udienza. L’agente della riscossione invia al datore di lavoro una comunicazione con l’indicazione della percentuale da trattenere in base all’art. 72‑ter (10 %, 1/7 o 20 %). Il datore è tenuto a versare direttamente all’Erario la somma trattenuta. Il debitore può proporre opposizione al pignoramento avanti al giudice dell’esecuzione per contestare errori o violazioni dei limiti.
2.5 Effetti sul Trattamento di fine rapporto (TFR)
Il TFR può essere pignorato solo con le stesse regole dello stipendio. Tuttavia, se il TFR è già stato liquidato e accreditato sul conto corrente prima del pignoramento, si applicano le regole dell’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c.: la banca deve accantonare solo la quota eccedente il triplo dell’assegno sociale . Se invece il pignoramento avviene prima dell’erogazione del TFR, questo può essere assegnato al creditore nella misura di un quinto e concorre con eventuali altri pignoramenti.
3. Difese e strategie legali
La normativa offre al debitore una serie di strumenti di difesa che possono ridurre o annullare il pignoramento. Alcuni rimedi sono giudiziali (richiedono un ricorso al giudice), altri sono stragiudiziali e consistono in accordi o piani di rientro. Di seguito le principali strategie.
3.1 Controllo della regolarità degli atti
- Verifica del titolo esecutivo: spesso il creditore procede sulla base di titoli prescritti o non più validi. È essenziale verificare la prescrizione (i crediti ordinari si prescrivono in 10 anni, quelli retributivi in 5 anni) e la notifica del titolo.
- Notifica dell’atto di pignoramento: la mancata notifica al debitore è vizio insanabile. Se il lavoratore non ha ricevuto l’atto, può chiedere al giudice l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione, invocando la sentenza Cass. 32804/2023 .
- Rispetto dei limiti di legge: bisogna controllare che la trattenuta sia pari al 20 % (o alla percentuale prevista dall’art. 72‑ter). Se il datore trattiene una somma maggiore, è possibile chiedere la restituzione e la riduzione della quota.
- Concorso con altre trattenute: se sono già in corso cessioni del quinto o altri pignoramenti, il datore deve ripartire le quote e assicurarsi che la somma complessiva non superi la metà dello stipendio . In caso di irregolarità, si può ricorrere al giudice per rideterminare le percentuali.
- Vizi nell’ordinanza di assegnazione: l’ordinanza che dispone la trattenuta deve essere motivata e deve menzionare il rispetto dei limiti legali. La mancata motivazione o la violazione dei limiti costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi.
3.2 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
- Opposizione ex art. 615 c.p.c.: si propone quando si vuole contestare il diritto del creditore a procedere (ad esempio perché il debito è estinto o perché manca il titolo esecutivo). Deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento o prima dell’assegnazione se si fonda su fatti sopravvenuti.
- Opposizione ex art. 617 c.p.c.: serve a far valere irregolarità formali (notifica mancante, errori procedurali, eccesso di pignoramento). Anch’essa deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato.
- Ricorso per inammissibilità: nei casi in cui il pignoramento sia inesistente (mancanza di notifica), non è necessario proporre opposizione; si può chiedere direttamente al giudice di dichiarare l’inesistenza dell’atto, come previsto dalla Cassazione.
3.3 Istanza di riduzione e modifiche della percentuale
L’art. 496 c.p.c. consente al debitore di chiedere la riduzione della percentuale pignorata. Il giudice valuta la situazione economica del debitore e può ridurre la quota al di sotto del quinto. Ciò accade soprattutto se lo stipendio è molto basso (come nel caso di 800 €) e la trattenuta compromette il sostentamento familiare. Bisogna documentare la propria situazione (numero di figli, affitto, spese mediche, etc.).
In caso di debiti tributari, l’Agenzia delle Entrate Riscossione applica le percentuali fisse dell’art. 72‑ter; tuttavia, è possibile chiedere la rateizzazione del debito e la sospensione del pignoramento se si aderisce a un piano di pagamento.
3.4 Soluzioni stragiudiziali: trattative e piani di rientro
Spesso è possibile evitare il pignoramento o ridurlo tramite accordi diretti con il creditore. Con l’assistenza di un avvocato si può:
- Proporre un piano di rientro con pagamento rateale: il creditore rinuncia al pignoramento in cambio di un piano sostenibile.
- Rinegoziare il debito: riduzione degli interessi, sconto su sanzioni e accessori.
- Definizione agevolata e rottamazioni: per i debiti fiscali, ogni anno il legislatore introduce definizioni agevolate (rottamazione cartelle, saldo e stralcio). Ad esempio, la rottamazione 2023 prevedeva la possibilità di pagare le imposte senza sanzioni e interessi. Nel 2025 potrebbero essere previste ulteriori definizioni agevolate, consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
3.5 Strumenti alternativi per la cancellazione del debito
Per i soggetti in grave difficoltà economica, la legge mette a disposizione strumenti di composizione della crisi che consentono di ridurre o cancellare i debiti e, di conseguenza, di sospendere i pignoramenti:
- Piano del consumatore – Introdotto dalla legge 3/2012, consente al consumatore (persona fisica non imprenditore) di proporre ai creditori un piano di pagamento delle somme compatibile con il proprio reddito e di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura. Il Ministero della Giustizia ricorda che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i consumatori e le piccole imprese non fallibili .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Analogo al piano del consumatore ma richiede il consenso della maggioranza dei creditori; è previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019).
- Liquidazione del patrimonio – Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; al termine della procedura i debiti residui sono cancellati.
- Esdebitazione del debitore incapiente – Introdotta dal d.lgs. 14/2019, consente al debitore privo di beni di liberarsi dai debiti senza procedura liquidatoria.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa – Per le imprese in crisi, il d.l. 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore, un professionista incaricato di facilitare le trattative tra imprenditore e creditori. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere imprenditori e professionisti nell’attivare questa procedura.
- Concordato minore e ristrutturazione del debito del consumatore – Nuove procedure semplificate del Codice della crisi, con tempi ridotti e possibilità di moratoria sui pignoramenti.
L’accesso a queste procedure comporta l’automatica sospensione di tutte le azioni esecutive e dei pignoramenti, consentendo al debitore di respirare e di trovare un accordo globale con i creditori. Tuttavia, occorre essere seguiti da un professionista iscritto negli elenchi ministeriali (come l’Avv. Monardo) che predispone l’istanza e cura i rapporti con l’OCC.
3.6 Strategie per i debiti tributari
Quando il pignoramento proviene dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre alle opposizioni formali, il contribuente può accedere a strumenti specifici:
- Rateizzazione del debito: l’AER consente la dilazione in un massimo di 72 rate o, in casi particolari, fino a 120 rate. Se la rateizzazione è concessa prima dell’assegnazione, il pignoramento può essere sospeso.
- Definizioni agevolate: rottamazione delle cartelle e “saldo e stralcio” consentono di pagare l’imposta senza sanzioni e interessi. In alcuni casi, come la rottamazione 2023, il beneficio comprende anche la cancellazione degli interessi di mora.
- Transazione fiscale: nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento e del concordato preventivo, è possibile proporre all’Erario una transazione con pagamento parziale del debito tributario.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di esdebitazione
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per i debiti iscritti a ruolo. Tali misure permettono di pagare le imposte dovute senza sanzioni e interessi e, in alcuni casi, con la possibilità di rateizzare in più anni. Di seguito un riepilogo dei principali provvedimenti (le date sono indicative e potrebbero essere prorogate o rinnovate con nuove leggi nel 2025):
| Misura | Anno di riferimento | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Rottamazione ter | 2019 | Pagamento di imposte e contributi senza sanzioni e interessi di mora; possibilità di rate in cinque anni. |
| Saldo e stralcio | 2019 | Destinato ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 €; pagamento di una percentuale del debito in base alla capacità economica. |
| Rottamazione quater | 2023 | Reintroduzione della definizione agevolata con pagamento in 18 rate; cancellazione di sanzioni e interessi; possibilità di sanare anche multe stradali. |
| Definizione agevolata degli avvisi bonari | 2023‑2024 | Permette di pagare le somme dovute con sanzioni ridotte al 3 % e rateizzazione in 20 rate trimestrali. |
| Pace fiscale 2025 (ipotetica) | 2025 | In attesa di conferma legislativa; potrebbe prevedere una nuova rottamazione delle cartelle pendenti. |
Per aderire a queste misure è necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro le scadenze fissate dalle relative leggi. La presentazione della domanda sospende i pignoramenti in corso fino alla definizione dell’istanza.
4.2 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
La legge 3/2012 e il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’obiettivo è consentire alle persone fisiche, ai professionisti e alle piccole imprese non fallibili di superare situazioni di indebitamento eccessivo e ottenere l’esdebitazione. Le procedure previste sono:
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno debiti di natura consumeristica (mutui, prestiti, bollette). Il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole e che la proposta sia sostenibile. Durante la procedura i pignoramenti sono sospesi.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori; il debitore propone un pagamento rateale che soddisfa almeno in parte i crediti.
- Concordato minore: introdotto dal Codice della crisi, è destinato agli imprenditori sotto soglia (ditte individuali, professionisti) che non possono accedere al concordato preventivo. Consente di proporre ai creditori un piano di rientro con falcidia dei debiti.
- Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i beni per soddisfare i creditori; al termine ottiene l’esdebitazione. È indicata per chi non ha reddito sufficiente per un piano di pagamento.
- Esdebitazione del debitore incapiente: procedura semplificata per chi non ha beni né reddito; consente di ottenere la cancellazione dei debiti senza passare dalla liquidazione.
Il Ministero della Giustizia monitora gli organismi della crisi da sovraindebitamento (OCC) e ricorda che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto queste procedure per consumatori e piccole imprese . L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è abilitato a gestire tali procedure, predisporre la domanda, interfacciarsi con i creditori e seguire l’iter fino all’omologazione.
5. Errori comuni e consigli pratici
Spesso chi subisce un pignoramento commette errori che possono aggravare la situazione. Di seguito alcuni consigli per evitare passi falsi:
- Ignorare la notifica – Molti debitori ignorano il precetto o l’atto di pignoramento pensando di non poter far nulla. Al contrario, la tempestiva consultazione di un avvocato può portare alla sospensione o alla riduzione del pignoramento.
- Rivolgersi a soggetti non qualificati – L’affidamento a consulenti improvvisati o a società “cancella debiti” può esporre a truffe. Solo un professionista abilitato (avvocato, commercialista) può valutare la legittimità degli atti e proporre rimedi efficaci.
- Omettere di comunicare con il datore di lavoro – Alcuni lavoratori temono di informare il datore di lavoro per vergogna; tuttavia, è nell’interesse del dipendente che il datore applichi correttamente i limiti (20 %, 10 %, 1/7), evitando trattenute maggiori.
- Non tenere conto del cumulo – Quando esistono più pignoramenti o una cessione del quinto, è necessario controllare che la somma delle trattenute non superi la metà dello stipendio. In caso contrario si può chiedere al giudice di rimodulare le quote.
- Sottovalutare le soluzioni di sovraindebitamento – Molti debitori non conoscono le procedure di composizione della crisi. Un piano del consumatore ben strutturato può annullare i pignoramenti e ridurre drasticamente i debiti.
- Trasferire il conto o cambiare datore di lavoro senza avviso – Spostare il conto corrente o cambiare lavoro non elimina il pignoramento, che segue il debitore. È meglio cercare una soluzione legale piuttosto che eludere l’obbligo.
Consigli operativi
- Verifica sempre il tuo stipendio netto e calcola la quota pignorabile; ricorda che l’importo su cui si applica la percentuale è quello netto, dopo le ritenute fiscali e previdenziali.
- Raccogli documentazione (buste paga, dichiarazione del datore, copia degli atti notificati) per permettere al tuo avvocato di valutare la legittimità del pignoramento.
- Ricorri tempestivamente: la legge prevede termini brevi, quindi è essenziale agire entro 20 giorni.
- Considera le procedure di composizione della crisi se i debiti sono molteplici e non sostenibili; la sospensione dei pignoramenti potrebbe ridarti respiro.
- Non rinunciare al tuo “minimo vitale”: la legge protegge una quota di stipendio e pensione; qualsiasi trattenuta oltre i limiti può essere contestata.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Limiti di pignoramento dello stipendio e della pensione
| Tipologia di credito | Norma di riferimento | Percentuale pignorabile e soglia |
|---|---|---|
| Crediti ordinari (prestiti, fatture, danni) | Art. 545 c.p.c. | Fino a 1/5 (20 %) dello stipendio netto ; la pensione è impignorabile fino a 2× l’assegno sociale con minimo 1.000 € e pignorabile per la parte eccedente nei limiti del quinto. |
| Crediti alimentari (mantenimento, alimenti) | Art. 545 c.p.c. | Pignoramento ammesso oltre il quinto, previa autorizzazione del giudice . La percentuale è determinata caso per caso. |
| Debiti fiscali con l’Agenzia Entrate Riscossione | Art. 72‑ter d.p.r. 602/1973 | Fino a 2.500 €: pignoramento 1/10 dello stipendio ; 2.500‑5.000 €: 1/7 ; oltre 5.000 €: 1/5 . |
| Concorso di cause (tributi + altri crediti) | Art. 545 c.p.c. | La somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio . |
| Pensioni accreditate su conto corrente | Art. 545 c.p.c. | Pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . |
6.2 Principali termini della procedura esecutiva
| Fase | Descrizione | Termine |
|---|---|---|
| Notifica del precetto | Il creditore intima al debitore di pagare in base al titolo esecutivo | 10 giorni per adempiere |
| Notifica del pignoramento | L’atto è notificato al datore di lavoro e al debitore | Dopo i 10 giorni del precetto |
| Dichiarazione del terzo | Il datore comunica al giudice l’ammontare dello stipendio e l’esistenza del rapporto | 10 giorni dalla notifica |
| Opposizione all’esecuzione/atti esecutivi | Ricorso al giudice per contestare il pignoramento | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto |
| Istanza di riduzione | Richiesta al giudice di diminuire la quota pignorata | In qualunque momento dell’esecuzione, con documenti |
6.3 Strumenti di composizione della crisi e loro effetti
| Procedura | Destinatari | Effetti principali |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori | Sospensione pignoramenti; pagamento rateale dei debiti; esdebitazione finale. |
| Accordo di ristrutturazione | Consumatori con consenso dei creditori | Rimodulazione del debito con falcidia; necessità del voto favorevole della maggioranza. |
| Concordato minore | Piccole imprese e imprenditori sotto soglia | Ristrutturazione dei debiti; sospensione procedure esecutive; eventuale cessione di beni. |
| Liquidazione del patrimonio | Debitori con beni cedibili | Vendita di beni per soddisfare i creditori; cancellazione dei debiti residui al termine. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori senza beni né reddito | Cancellazione dei debiti senza procedura liquidatoria; richiede la verifica dell’incapienza. |
| Conciliazione negoziata (d.l. 118/2021) | Imprese in difficoltà | Intervento di un esperto negoziatore per mediare con i creditori; sospensione dei pignoramenti durante le trattative. |
7. FAQ: domande frequenti
1. Quanto possono pignorare su uno stipendio netto di 800 €?
Di norma, per debiti ordinari, il creditore può ottenere al massimo un quinto dello stipendio netto . Su un reddito di 800 €, la quota pignorabile è quindi 160 €. Il datore di lavoro deve verificare l’importo netto dopo le ritenute fiscali e previdenziali. Se ci sono già altre trattenute (cessioni del quinto, pignoramenti preesistenti), la percentuale deve essere ripartita e la somma totale non può superare la metà dello stipendio .
2. Il pignoramento si calcola sullo stipendio lordo o netto?
La percentuale si applica sul netto. Si considera lo stipendio al netto di tasse, contributi previdenziali e altre trattenute obbligatorie. Le eventuali detrazioni per familiari a carico riducono la base di calcolo.
3. Cosa succede se ho già una cessione del quinto?
La cessione del quinto è un prestito rimborsato con trattenuta del 20 %. Se interviene un pignoramento, il datore di lavoro deve verificare la somma delle trattenute: la quota complessiva (cessione + pignoramenti) non può superare la metà dello stipendio . Se la metà è già impegnata dalla cessione, il nuovo pignoramento non può essere eseguito sino a quando la cessione non sia estinta o ridotta.
4. Le trattenute per debiti fiscali sono diverse?
Sì. Per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione si applicano le percentuali previste dall’art. 72‑ter: 1/10 per importi fino a 2.500 €; 1/7 per importi tra 2.500 € e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 € . Queste percentuali si calcolano sullo stipendio netto e sostituiscono il limite generale del quinto.
5. Se lo stipendio viene accreditato sul conto corrente, la banca può pignorarlo interamente?
No. L’art. 545 c.p.c. prevede che, nel caso di accredito sul conto corrente, possono essere pignorate solo le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è anteriore al pignoramento; se il pignoramento è successivo, vale il limite ordinario del quinto. La norma tutela il minimo vitale e impedisce alle banche di bloccare l’intero saldo.
6. Che differenza c’è tra pignoramento e cessione del quinto?
La cessione del quinto è un contratto di prestito volontario: il lavoratore autorizza il datore a trattenere il 20 % dello stipendio per rimborsare la finanziaria. Il pignoramento è un atto coattivo disposto dal giudice o dall’agente della riscossione. La cessione si basa su un accordo; il pignoramento su un titolo esecutivo.
7. È possibile pignorare lo stipendio di un lavoratore part‑time?
Sì. Il limite del quinto si applica anche ai contratti part‑time, calcolato sul compenso netto percepito. Se lo stipendio è molto basso, è possibile chiedere la riduzione della percentuale, dimostrando che la trattenuta compromette la sopravvivenza.
8. Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta?
Il datore che, dopo aver ricevuto l’ordinanza di assegnazione, non effettua la trattenuta o versa tardivamente la quota al creditore può essere condannato a pagare il debito nei limiti dell’obbligazione verso il lavoratore, oltre a eventuali sanzioni.
9. Posso cambiare lavoro per evitare il pignoramento?
Il pignoramento segue il lavoratore. Se cambi datore di lavoro, il creditore notificherà l’atto al nuovo datore. Tentare di occultare il rapporto può configurare un inadempimento e comportare responsabilità penale. È preferibile cercare soluzioni legali.
10. Quanto dura un pignoramento dello stipendio?
Il pignoramento dura finché il credito non è soddisfatto o finché non interviene un provvedimento di sospensione. Se il debito è elevato, la trattenuta può proseguire per anni. Per questo è importante valutare la possibilità di un piano di rientro o di una procedura di esdebitazione.
11. È possibile pignorare gli straordinari o i premi?
Sì. Tutte le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle per straordinari o premi di produttività, sono pignorabili nei limiti del quinto . Non sono invece pignorabili indennità per maternità, malattia o funerali.
12. Come si calcola il quinto se ho figli a carico?
Le detrazioni per familiari a carico incidono sulla retribuzione netta e quindi sul calcolo della quota pignorabile. Maggiori detrazioni riducono lo stipendio netto e, di conseguenza, la quota pignorabile. Tuttavia i carichi familiari non consentono di applicare una percentuale inferiore al quinto, salvo decisione del giudice su istanza di riduzione.
13. Posso evitare il pignoramento aderendo a una rottamazione?
Sì. Se il pignoramento riguarda debiti tributari, aderire a una definizione agevolata (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio) sospende la procedura. È necessario presentare la domanda entro i termini e pagare le rate previste.
14. Cos’è il piano del consumatore e come può aiutarmi?
Il piano del consumatore, previsto dalla legge 3/2012, permette al debitore non imprenditore di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile dei debiti. Durante la procedura, i pignoramenti sono sospesi e, al termine, il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui. Per attivare il piano bisogna rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC) che nomina un gestore (l’Avv. Monardo è iscritto agli elenchi) .
15. Esistono debiti per cui si può pignorare più di un quinto?
Sì. I crediti alimentari (mantenimento per figli o coniuge) possono essere pignorati oltre il quinto con autorizzazione del giudice . Inoltre, se concorrono più cause di pignoramento (ad esempio crediti alimentari e tributi), la somma delle trattenute può superare il quinto ma non la metà dello stipendio .
16. I compensi degli amministratori di società sono pignorabili?
Sì. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che i compensi degli amministratori di società sono pignorabili senza i limiti del quinto, poiché non si tratta di lavoro subordinato . In questi casi il creditore può ottenere l’intero emolumento, salvo accordi diversi.
17. Cosa devo fare se non ricevo la notifica del pignoramento?
Se il pignoramento è stato eseguito senza la tua notifica, puoi chiedere al giudice l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione, poiché la notifica al debitore è requisito essenziale. La Cassazione ha chiarito che la mancanza di notifica rende il pignoramento inesistente .
18. È possibile sospendere il pignoramento in attesa di un ricorso?
Sì. Presentando un’opposizione al giudice dell’esecuzione o aderendo a una procedura di sovraindebitamento, è possibile chiedere la sospensione del pignoramento. Il giudice valuta le ragioni e può sospendere l’esecuzione se sussistono motivi gravi.
19. Cosa comporta l’esdebitazione?
L’esdebitazione è la cancellazione definitiva dei debiti non pagati al termine della procedura di sovraindebitamento. Il debitore che ottiene l’esdebitazione non è più tenuto a pagare i creditori residui, anche se i debiti non sono stati integralmente soddisfatti. L’esdebitazione consente di ripartire pulito, senza pignoramenti né segnalazioni.
20. Quale professionista può assistermi nella procedura di composizione della crisi?
Solo i professionisti iscritti negli elenchi ministeriali (avvocati, commercialisti, notai) possono agire come gestori della crisi. L’Avv. Monardo è gestore iscritto e professionista fiduciario di un OCC; può quindi predisporre la domanda, rappresentarti davanti al giudice e seguire l’intera procedura.
8. Simulazioni pratiche e calcoli
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento su uno stipendio di 800 €, proponiamo alcune simulazioni basate su diverse tipologie di debiti e sulla presenza di altre trattenute. I calcoli sono indicativi e non sostituiscono la consulenza professionale.
8.1 Debito ordinario con unica trattenuta
- Stipendio netto: 800 €
- Percentuale pignorabile: 1/5 = 20 %
- Quota mensile pignorata: 800 € × 20 % = 160 €
- Stipendio residuo: 640 €
In questo caso il pignoramento è calcolato direttamente sulla retribuzione netta e non ci sono altre trattenute. Il datore dovrà versare 160 € al creditore ogni mese sino a estinzione del debito.
8.2 Debito tributario di 4.000 € (Agenzia Entrate Riscossione)
- Stipendio netto: 800 €
- Importo del debito: 4.000 € (fascia 2.500‑5.000 €)
- Percentuale pignorabile (art. 72‑ter): 1/7 ≈ 14,29 %
- Quota mensile pignorata: 800 € × 14,29 % ≈ 114,32 €
- Durata del pignoramento: 4.000 € / 114,32 € ≈ 35 mesi (circa 3 anni)
Ricordiamo che, aderendo a una rottamazione o a una rateizzazione, il pignoramento può essere sospeso e la durata complessiva potrebbe essere ridotta.
8.3 Presenza di cessione del quinto e nuovo pignoramento
- Stipendio netto: 800 €
- Cessione del quinto: 20 % = 160 €
- Quota residua disponibile per pignoramenti: la metà dello stipendio (50 %) è 400 €; sottraendo la cessione del quinto (160 €) restano 240 € come massimale per eventuali pignoramenti. Poiché il pignoramento ordinario massimo è 160 €, è teoricamente possibile un ulteriore pignoramento, ma il giudice potrebbe ridurre la quota per evitare eccessivi prelievi.
- In presenza di due pignoramenti (ad esempio tributo e credito ordinario), il datore dovrà ripartire i 240 € residui tra i creditori, rispettando le percentuali di legge (ad esempio 114 € per il tributo e 126 € per il credito ordinario). Qualora il cumulo superi la metà dello stipendio, si può chiedere la riduzione.
8.4 Istanza di riduzione su stipendio di 800 €
Se il lavoratore dimostra che la trattenuta di 160 € compromette la sopravvivenza sua e della famiglia (per esempio perché deve pagare un affitto elevato, ha figli a carico o ha spese mediche), può presentare istanza di riduzione. Il giudice può ridurre la quota pignorata a, per esempio, 100 € mensili, prolungando la durata del pignoramento ma garantendo una vita dignitosa.
8.5 Effetto del nuovo limite di impignorabilità delle pensioni
Per chi percepisce pensione minima, il nuovo limite introdotto dalla legge 142/2022 garantisce l’impignorabilità di un importo pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.600 € nel 2025) . Supponiamo che un pensionato riceva 1.800 € di pensione mensile:
- Quota impignorabile: 1.616 € (doppio dell’assegno sociale 2025, ipotesi) o comunque minimo 1.000 €;
- Parte eccedente: 1.800 € – 1.616 € = 184 €;
- Quota pignorabile: 184 € × 20 % = 36,80 € per i crediti ordinari, oppure 26,29 € se il pignoramento è dell’AER in fascia 2.500‑5.000 €. Il resto della pensione rimane intatto.
Conclusione
Il pignoramento dello stipendio è uno strumento potentissimo nelle mani del creditore ma, come abbiamo visto, la legge prevede limiti stringenti a tutela del lavoratore e del pensionato. Con uno stipendio netto di 800 €, la quota pignorabile non può superare 160 € per i debiti ordinari e deve rispettare i limiti complessivi in caso di più trattenute . Per i debiti tributari, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare 1/10 o 1/7 a seconda dell’ammontare del debito . Le pensioni godono di una tutela rafforzata grazie al doppio dell’assegno sociale come soglia impignorabile .
Abbiamo visto che la procedura esecutiva prevede passaggi formali precisi: notifica del titolo e del precetto, atto di pignoramento presso terzi, dichiarazione del datore e ordinanza di assegnazione. Vizi procedurali come la mancata notifica possono comportare l’inesistenza del pignoramento . I debitori hanno a disposizione strumenti di difesa (opposizione all’esecuzione, agli atti, istanza di riduzione) e soluzioni alternative (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio) che consentono di sospendere o azzerare i pignoramenti. La giurisprudenza, dalla Corte costituzionale alle Sezioni Unite della Cassazione, ribadisce costantemente l’importanza di bilanciare il diritto del creditore con quello del debitore a un’esistenza dignitosa.
Se ti trovi in questa situazione, non affrontarla da solo. Il tempismo è determinante: una contestazione tardiva può diventare inefficace. Affidati a professionisti competenti che conoscano bene la materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, può analizzare la tua posizione, verificare la legittimità degli atti, predisporre ricorsi efficaci e guidarti nella scelta dello strumento più adatto (trattativa, rateizzazione, rottamazione, piano del consumatore, ecc.).
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