Introduzione
Il pignoramento dello stipendio è uno dei rimedi più utilizzati dai creditori per recuperare somme dovute. Questo strumento, sebbene legittimo, può mettere in seria difficoltà chi vive di uno stipendio modesto o addirittura part‑time. I lavoratori a tempo parziale rappresentano una fascia particolarmente vulnerabile: percepiscono un reddito ridotto e spesso devono conciliare orari flessibili con esigenze familiari o di cura. Una trattenuta troppo elevata rischia di compromettere la sussistenza di interi nuclei familiari. È quindi fondamentale conoscere quali sono i limiti di legge, come vengono calcolate le quote pignorabili e quali tutele e soluzioni alternative sono previste dall’ordinamento italiano.
L’articolo che segue è stato redatto con un taglio giuridico‑divulgativo e con un punto di vista privilegiato per il debitore. Verranno esaminati il quadro normativo (Codice di procedura civile, norme sulla riscossione esattoriale, riforme del 2024 e del 2025), la giurisprudenza recente (Corte di Cassazione, Corte costituzionale, tribunali di merito), le procedure e i termini da rispettare, le strategie difensive e le opportunità offerte dalla composizione della crisi da sovraindebitamento. Particolare attenzione sarà riservata ai lavoratori part‑time e agli autonomi con redditi discontinui.
Perché rivolgersi a un professionista
Affrontare un pignoramento senza adeguata assistenza legale può essere rischioso. Spesso i debitori non sono a conoscenza dei propri diritti, dei termini per impugnare gli atti o degli strumenti per ottenere la sospensione o la riduzione delle trattenute. Un errore procedurale o una mancata opposizione nei tempi può pregiudicare in modo definitivo la possibilità di salvaguardare il proprio stipendio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In qualità di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, assiste imprese e privati nella ricerca di soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Il suo studio vanta una consolidata esperienza nel diritto bancario, tributario ed esecutivo.
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- Richieste di sospensione o riduzione delle trattenute in base a condizioni personali (familiare a carico, reddito minimo, preesistenti cessioni del quinto).
- Ricorsi contro pignoramenti esattoriali e contrattazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per rateazioni o definizioni agevolate.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione sono analizzate le principali norme che disciplinano il pignoramento dello stipendio e le sentenze più rilevanti che hanno interpretato tali norme, con aggiornamento a dicembre 2025. Le disposizioni del Codice di procedura civile si intrecciano con quelle della normativa speciale in materia di riscossione dei tributi e con la disciplina delle procedure concorsuali minori. Anche le più recenti riforme (Legge 207/2024, D.L. 19/2024, D.Lgs. 164/2024) e le circolari dell’INPS incidono sulla materia, definendo regole differenti a seconda della natura del credito (ordinario, alimentare, fiscale) e del soggetto datore di lavoro.
1.1 Articolo 545 c.p.c. e la regola del quinto
La norma cardine per comprendere quanto può essere pignorato su uno stipendio è l’art. 545 del Codice di procedura civile, il quale stabilisce la pignorabilità e impignorabilità di determinati crediti. Il settimo comma dispone che, per crediti diversi da quelli alimentari, lo stipendio e il salario possono essere pignorati entro il limite di un quinto (20 %) del loro ammontare. Lo stesso articolo precisa che, quando concorrono più cause di pignoramento sul medesimo reddito (ad esempio un pignoramento ordinario e uno fiscale), la somma complessivamente prelevata non può superare la metà dello stipendio. Quindi, anche in presenza di più creditori, al lavoratore deve rimanere almeno il 50 % del netto mensile.
L’art. 545 contiene anche norme sull’impignorabilità assoluta di alcuni crediti (es. assegni di maternità, assegni familiari) e sulla tutela del minimo vitale per i salari accreditati su conto corrente. In particolare, le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate solo nella parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Poiché l’assegno sociale per il 2025 è pari a € 548,69, il tetto di impignorabilità è di € 1.616,97 : ciò significa che il saldo bancario derivante da stipendi e pensioni fino a questa cifra rimane sempre protetto da pignoramento.
1.2 La disciplina speciale per i crediti fiscali: art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, si applica l’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973, che prevede limiti di pignorabilità differenti a seconda dell’importo netto mensile percepito. Secondo la versione vigente, richiamata dalla circolare INPS n. 130/2025:
- se il reddito da lavoro (o da pensione) non supera 2.500 euro mensili, la quota pignorabile è un decimo (10 %);
- tra 2.500,01 e 5.000 euro mensili è pignorabile un settimo (≈14,29 %);
- oltre 5.000 euro è pignorabile un quinto (20 %) .
La circolare precisa che i limiti si calcolano sulla retribuzione al netto delle trattenute di legge e che, in caso di concorso tra crediti fiscali e altri creditori, la somma complessiva prelevata non può comunque superare la metà dello stipendio .
Importante è anche il comma 2‑bis dell’art. 72‑ter: esso stabilisce che l’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente prima della notifica dell’atto di pignoramento non è pignorabile, per garantire un minimo di liquidità al lavoratore .
1.3 La Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025): pignoramento automatico per i dipendenti pubblici
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, con decorrenza dal 1º luglio 2026, un meccanismo di pignoramento automatico per i dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono verificare se i propri dipendenti percepiscono uno stipendio netto superiore a 2.500 euro e se risultano iscritti a ruoli esattoriali superiori a 5.000 euro . In tal caso, la norma obbliga l’amministrazione a prelevare direttamente una quota dello stipendio e a riversarla al Fisco con le seguenti percentuali:
- un decimo per stipendi fino a 2.500 €;
- un settimo per stipendi da 2.500 a 5.000 €;
- un quinto per stipendi oltre 5.000 € .
La disposizione estende di fatto la disciplina dell’art. 72‑ter alle amministrazioni pubbliche, trasformando il datore di lavoro in esattore. Anche in questo caso rimane salvaguardato il limite complessivo del 50 % in presenza di altri pignoramenti .
1.4 Le riforme del 2024: D.L. 19/2024 e D.Lgs. 164/2024
Il D.L. 19/2024 (convertito in L. 56/2024) ha modificato profondamente la disciplina del pignoramento presso terzi. Tra le novità più rilevanti:
- Nuovi obblighi del terzo pignorato: dall’avvenuta notifica dell’atto, il terzo (datore di lavoro o banca) deve custodire le somme dovute al debitore entro il limite del credito precettato aumentato di 1.000 euro per crediti fino a 1.100 €, di 1.600 € per crediti fino a 3.200 €, o della metà per crediti superiori . Questa riforma sostituisce la precedente formula “credito più la metà”, rendendo la custodia più proporzionata.
- Art. 551‑bis c.p.c.: è stata introdotta una norma che limita l’efficacia del pignoramento a dieci anni se non sopravviene l’assegnazione. In tal modo si evita che vecchi pignoramenti rimangano pendenti indefinitamente .
- Maggiore coordinamento tra giudice e terzo: il terzo pignorato deve comunicare tempestivamente al creditore e al giudice l’ammontare delle somme dovute e iniziare l’accantonamento dal momento della notifica .
Il D.Lgs. 164/2024, noto come “correttivo Cartabia”, ha completato la riforma, intervenendo soprattutto sulla procedura. Fra le innovazioni, ricordiamo:
- l’obbligo di indicare il giudice competente nell’atto di precetto (art. 480 c.p.c. riformato) ;
- l’introduzione del domicilio digitale e dell’invito al debitore a comunicare il proprio indirizzo PEC nei pignoramenti (art. 492 c.p.c.) ;
- l’abrogazione dell’obbligo di notificare al debitore l’iscrizione a ruolo (art. 543 c.p.c.), sostituita dall’onere di notifica al terzo pignorato ;
- la riduzione del deposito per la conversione del pignoramento (da un quinto a un sesto del credito) .
Sebbene tali riforme siano rivolte a tutte le forme di espropriazione, hanno riflessi anche sul pignoramento dello stipendio, specialmente quando il terzo pignorato è un datore di lavoro pubblico o privato.
1.5 La giurisprudenza recente
Cassazione n. 28520/2025 (Sez. III, 27 ottobre 2025)
Questa sentenza, di grande impatto mediatico, riguarda il pignoramento del conto corrente per debiti fiscali. La Corte ha chiarito che, in virtù dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, la banca non deve solo bloccare le somme presenti al momento della notifica, ma anche tutte le somme che maturano entro 60 giorni. Come spiegato nel testo: “la banca, quale terzo pignorato, deve custodire e versare al Fisco tutte le somme che matureranno entro 60 giorni dalla notifica” . Ciò significa che lo stipendio accreditato nel bimestre successivo viene automaticamente prelevato dall’Agente della riscossione, anche se il conto era vuoto al momento del pignoramento .
Per i lavoratori part‑time, spesso pagati a metà mese o con importi variabili, questa pronuncia comporta il rischio che l’intero saldo venga prelevato per soddisfare il debito fiscale, lasciando il debitore senza disponibilità nel periodo. La Cassazione richiama l’importanza di richiedere tempestivamente rateizzazioni o sospensioni prima della maturazione del termine di 60 giorni .
Corte Costituzionale n. 248/2015
La Corte Costituzionale ha affrontato il tema del pignoramento dello stipendio di importo modesto e della possibile violazione del diritto al minimo vitale. Con la sentenza n. 248/2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c., affermando che il limite di un quinto è ragionevole e non impone al legislatore di prevedere ulteriori franchigie. La Corte ha osservato che non esiste un diritto costituzionale ad un “minimo vitale” ulteriore rispetto a quanto già tutelato dalla legge e che la protezione della dignità del lavoratore è affidata anche agli strumenti assistenziali e previdenziali . Questa posizione resta valida anche nel 2025: per quanto ridotto sia lo stipendio (anche part‑time), il creditore può pignorare fino a un quinto, fatta salva la franchigia del triplo dell’assegno sociale sul conto corrente.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 124/2025
Nel contesto delle procedure di liquidazione controllata (ex art. 268 CCII), il Tribunale di Reggio Emilia ha affrontato il caso di un nucleo familiare con un coniuge che lavorava part‑time a tempo determinato, percependo una retribuzione netta di 200 euro mensili . Il giudice ha evidenziato che lo stipendio part‑time serve a contribuire alle spese di mantenimento del nucleo familiare e, quindi, non può essere integralmente destinato ai creditori. In particolare, ha richiamato l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che esclude dalla procedura di liquidazione lo stipendio necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia . Di conseguenza, le trattenute per pignoramento e cessione del quinto non sono opponibili alla procedura e devono essere sospese .
Questa pronuncia conferma che, se il debitore accede a una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata), i pignoramenti in corso vengono bloccati fino alla definizione della procedura. Tale garanzia è particolarmente rilevante per i lavoratori part‑time con redditi molto bassi.
Ulteriori sentenze significative
Oltre ai pronunciamenti citati, si segnalano:
- Cass. Sez. Unite n. 1545/2017: ha chiarito che la quota del TFR e delle indennità di fine rapporto rientra nelle somme pignorabili entro il limite del quinto e non è protetta da ulteriori franchigie.
- Cass. Sez. I n. 27544/2019: ha affermato che i piani di ristrutturazione nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento possono avere durata superiore a cinque anni, purché garantiscano il miglior soddisfacimento dei creditori e tutelino il tenore di vita dignitoso del debitore .
- Tribunale di Nola, sentenza n. 91/2025: ha omologato un piano del consumatore nel quale il debitore aveva lavorato part‑time per diversi anni con stipendi medi di 800 euro mensili . Il giudice ha riconosciuto l’assenza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento e ha sospeso l’esecuzione forzata pendente .
Queste pronunce rafforzano l’orientamento giurisprudenziale volto a bilanciare il diritto dei creditori con la necessità di non compromettere la dignità del lavoratore debitore.
2. Procedura passo‑passo del pignoramento dello stipendio
Per capire come difendersi è essenziale conoscere cosa accade dalla notifica dell’atto di pignoramento fino all’assegnazione delle somme. Di seguito viene descritto il procedimento con focus sui lavoratori part‑time.
2.1 Notifica del precetto e dell’atto di pignoramento
- Titolo esecutivo: il creditore deve essere munito di un titolo valido (sentenza, decreto ingiuntivo, accertamento tributario definitivo). Senza titolo non può procedere all’esecuzione.
- Atto di precetto: il creditore intima al debitore di pagare entro 10 giorni. L’atto deve contenere il giudice competente (art. 480 c.p.c. riformato) e l’invito al debitore ad indicare un domicilio digitale .
- Atto di pignoramento presso terzi: trascorsi 10 giorni senza pagamento, l’ufficiale giudiziario notifica al datore di lavoro (terzo pignorato) e al debitore l’atto di pignoramento, con indicazione dell’udienza di comparizione e dell’importo precettato. Dal momento della notifica, il datore di lavoro è tenuto a custodire le somme nei limiti indicati dalla nuova formulazione dell’art. 546 c.p.c. (crediti aumentati di 1.000 €, 1.600 € o della metà, a seconda degli scaglioni) .
2.2 Obblighi del datore di lavoro (terzo pignorato)
Alla ricezione dell’atto, il datore di lavoro deve:
- Dichiarare (mediante PEC o raccomandata) l’esistenza del rapporto di lavoro, l’ammontare della retribuzione netta, l’eventuale presenza di altre trattenute (cessioni del quinto, pignoramenti in corso).
- Accantonare le somme dovute al debitore nei limiti indicati; se il pignoramento riguarda un credito fiscale, applica le aliquote dell’art. 72‑ter (1/10, 1/7, 1/5). Se si tratta di crediti ordinari, l’aliquota è il 20 %.
- Non corrispondere le somme al creditore fino a quando il giudice non emette l’ordinanza di assegnazione o, in caso di pignoramento esattoriale, fino a quando non riceve l’ordine di versamento dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
2.3 Udienza e ordinanza di assegnazione
All’udienza fissata nell’atto di pignoramento il giudice verifica la regolarità degli atti e le dichiarazioni del terzo. Se tutto è in regola, emette un’ordinanza di assegnazione con la quale dispone che il datore di lavoro versi le trattenute al creditore fino a estinzione del debito.
Dal 2024, grazie alla riforma Cartabia, il mancato deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo da parte del creditore rende inefficace il pignoramento solo nei confronti dei terzi per i quali l’avviso non è stato notificato . Il debitore può eccepire l’inefficacia se il creditore non rispetta tali adempimenti.
2.4 Calcolo della quota pignorabile per un lavoratore part‑time
Per calcolare la quota pignorabile su uno stipendio part‑time occorre:
- Determinare il netto mensile, sottraendo le ritenute fiscali e previdenziali.
- Verificare la natura del credito: se si tratta di crediti ordinari (banche, finanziarie, fornitori) applica il 20 %; se sono crediti alimentari, la quota può essere fino al 50 % (ma il giudice modula la percentuale in base alle esigenze di mantenimento); se sono crediti fiscali applica le soglie 10 % / 1/7 / 1/5 .
- Considerare eventuali cessioni del quinto: la cessione del quinto ha priorità rispetto al pignoramento. Se il lavoratore ha già ceduto un quinto dello stipendio, il nuovo pignoramento può portare alla trattenuta di ulteriori somme fino al limite complessivo del 50 %.
- Applicare la franchigia dell’assegno sociale per le somme accreditate sul conto corrente: la banca deve lasciare al debitore almeno € 1.616,97 (2025) dal saldo degli accrediti .
2.5 Pignoramento presso l’INPS e prestazioni sostitutive del reddito
Oltre allo stipendio, possono essere pignorate alcune prestazioni erogate dall’INPS: indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione, maternità e altre indennità sostitutive della retribuzione. La circolare INPS n. 130/2025 stabilisce che:
- le prestazioni assistenziali (maternità, assegni familiari, sussidi funerari) sono impignorabili, salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso fino a un quinto ;
- le prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, CIG) sono pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura fissata dal giudice per crediti alimentari ;
- per i pignoramenti esattoriali vale sempre la regola 10 % / 1/7 / 1/5 con limite cumulativo della metà .
3. Difese e strategie legali del debitore
Chi riceve un atto di pignoramento non deve arrendersi: l’ordinamento mette a disposizione diversi strumenti per contestare l’esecuzione, ridurre o sospendere le trattenute e ricercare soluzioni sostenibili. Di seguito le principali difese.
3.1 Verifica dei vizi formali e opposizione all’esecuzione
L’atto di pignoramento può essere annullato per diversi motivi: mancanza o nullità del titolo esecutivo, vizi nel precetto, omessa indicazione del giudice competente, errori nell’indicazione della somma dovuta, mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo dopo la riforma Cartabia. Il debitore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., quando si contesta l’esistenza del diritto del creditore ad agire (ad esempio perché il debito è prescritto). L’opposizione si propone davanti al giudice dell’esecuzione entro il termine di 20 giorni dalla prima esecuzione o dalla conoscenza del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se si contestano irregolarità formali dell’atto. Il termine è di 20 giorni dalla notifica o, in mancanza, dalla conoscenza dell’atto.
- Incidentale di cognizione: il giudice può sospendere l’esecuzione ex art. 623 c.p.c. se ritiene sussistente un danno grave e difficilmente riparabile.
L’assistenza di un avvocato esperto è essenziale per verificare la sussistenza dei vizi e redigere correttamente l’opposizione.
3.2 Richiesta di sospensione o riduzione delle trattenute
Il lavoratore debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione o all’Agente della riscossione:
- La sospensione del pignoramento in caso di rateizzazione del debito fiscale: il pagamento della prima rata determina la sospensione degli atti esecutivi e cautelari finché il piano è in regola .
- La riduzione della quota pignorata: il giudice può modulare l’aliquota in base alle esigenze di mantenimento del debitore, specialmente quando esistono familiari a carico o quando il lavoratore part‑time percepisce un reddito molto basso. L’art. 545 c.p.c. consente al giudice di ridurre la quota in presenza di crediti alimentari e di tenere conto delle concorrenti cessioni del quinto.
3.3 Rateizzazione e definizione agevolata dei debiti fiscali
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione offre la possibilità di definire i debiti tramite:
- Rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (o 120 in caso di grave difficoltà economica). La richiesta può essere presentata anche dopo l’avvio del pignoramento; il versamento della prima rata sospende l’esecuzione.
- Definizioni agevolate e rottamazioni: periodicamente, il legislatore introduce misure di condono con riduzione di sanzioni e interessi (rottamazione quater 2023, rottamazione quater bis 2024, ecc.). Chi aderisce può ottenere la sospensione dei pignoramenti.
- Saldo e stralcio per soggetti con ISEE sotto una certa soglia, che consente il pagamento di una percentuale ridotta del debito.
È consigliabile presentare la domanda di rateizzazione prima dell’udienza di assegnazione, in modo da bloccare l’esecuzione. Nel frattempo, il lavoratore deve dimostrare la propria situazione reddituale e familiare.
3.4 Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Per chi non riesce a far fronte ai debiti (fiscali, bancari, alimentari) e subisce già uno o più pignoramenti, la composizione della crisi da sovraindebitamento offre una via di uscita. Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 2022 e modificato nel 2023–2025, sono previste tre procedure:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre un piano che soddisfi i creditori in modo sostenibile, anche con falcidie (riduzioni del capitale). Durante la procedura i pignoramenti sono sospesi; se il piano è omologato, si procede alla sua esecuzione sotto controllo del Gestore . I pignoramenti riprendono solo se il piano viene revocato.
- Accordo di composizione della crisi: destinato a debitori con partita IVA o piccoli imprenditori. Richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale. Anche in questo caso l’accesso sospende i pignoramenti.
- Liquidazione controllata (già “liquidazione del patrimonio”): comporta la vendita dei beni del debitore; il reddito da lavoro, tuttavia, resta nella disponibilità del debitore nei limiti fissati dal giudice per garantire il sostentamento della famiglia . Dopo tre anni, se il debitore collabora, può ottenere l’esdebitazione e ripartire senza i debiti residui.
L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, segue i clienti in tutte le fasi della procedura, predisponendo la documentazione necessaria, interlocutore con l’OCC e rappresentando il debitore in udienza.
3.5 Altri strumenti: interpelli e cessioni del quinto
La cessione del quinto dello stipendio, prevista dal T.U. bancario, è un contratto di prestito in virtù del quale il lavoratore cede al finanziatore fino a un quinto dello stipendio. La cessione ha priorità sui pignoramenti: se è in corso, il datore di lavoro deve accantonare prima la rata della cessione e solo sulla somma residua applicare le trattenute dei creditori pignoratizi. Tuttavia, la cessione consuma già il 20 % del reddito; per un lavoratore part‑time con stipendio di 700 euro mensili, la rata della cessione sarà circa 140 euro; un eventuale pignoramento ordinario potrà prelevare al massimo un altro 20 % (140 euro), ma la somma delle trattenute non potrà superare il 50 % del netto (350 euro).
La presenza di più pignoramenti e cessioni richiede una gestione attenta. Il giudice può ridurre le trattenute per salvaguardare la quota minima di sostentamento; per questo è opportuno presentare una relazione reddituale dettagliata.
4. Strumenti alternativi per chi ha uno stipendio part‑time
Oltre alle difese in sede esecutiva, esistono strumenti che permettono di rinegoziare o ridurre i debiti prima che si arrivi al pignoramento o per interrompere un’esecuzione in corso.
4.1 Rottamazioni, sanatorie e saldo e stralcio
Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse definizioni agevolate per i debiti fiscali (rottamazioni). In genere, tali misure consentono di pagare l’imposta senza interessi e sanzioni oppure in forma ridotta. Ad esempio, la “Rottamazione quater bis” prevista dal D.L. 119/2023, prorogata anche nel 2024–2025, permette di saldare cartelle fino al 2015 pagando solo l’imposta e una piccola quota di aggio. L’adesione comporta la sospensione dei pignoramenti fino all’esito della procedura. Analoga opportunità è offerta dal saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro: l’importo dovuto viene ridotto al 16 %, 20 % o 35 % del capitale.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Come visto, i piani di ristrutturazione nell’ambito del sovraindebitamento consentono di ristrutturare tutti i debiti, incluse le cartelle esattoriali e i finanziamenti bancari. Per un lavoratore part‑time con reddito ridotto, questa procedura è spesso l’unica via per evitare il prelievo di una quota eccessiva dello stipendio. Il piano può prevedere una rata mensile sostenibile, lasciando al debitore quanto necessario per vivere dignitosamente e distribuendo ai creditori l’eccedenza.
4.3 Prestiti consolidamento e transazioni stragiudiziali
Prima di subire un pignoramento, il debitore può negoziare con i creditori una ristrutturazione stragiudiziale del debito: ad esempio, estinguendo più finanziamenti con un unico prestito di consolidamento, oppure ottenendo una dilazione extragiudiziale con l’agenzia di recupero crediti. Queste soluzioni richiedono tuttavia una valutazione attenta (TAN, TAEG, penali) e la consulenza di un professionista.
4.4 Soluzioni per le imprese e i professionisti
Se il lavoratore è un professionista con partita IVA o un piccolo imprenditore che percepisce compensi in modo discontinuo, può accedere agli strumenti della composizione negoziata della crisi o dell’accordo di ristrutturazione per soggetti minori. La Legge 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, figura in cui rientra l’avv. Monardo, che assiste l’imprenditore nella ricerca di accordi con i creditori e nella predisposizione di un piano sostenibile, scongiurando l’esecuzione forzata.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che aggravano la loro situazione. Ecco i principali da evitare:
- Ignorare gli atti: non aprire le raccomandate o non ritirare le notifiche può comportare la decadenza dai termini per impugnare. È meglio conoscere subito l’entità del debito e valutare le opzioni.
- Lasciare lo stipendio sul conto pignorato: dopo un pignoramento presso terzi, il conto corrente diventa una “scatola” che cattura gli accrediti per 60 giorni . È opportuno aprire un nuovo conto su cui accrediti non pignorati (es. conto intestato a un familiare) o richiedere il pagamento in contanti, nei limiti di legge.
- Confondere cessione del quinto e pignoramento: la cessione del quinto è un contratto volontario; il pignoramento è un atto coercitivo. Spesso le persone pensano di poter evitare un pignoramento avendo già una cessione, ma la somma trattenuta può comunque arrivare al 50 %.
- Non dichiarare i carichi familiari: il giudice può ridurre la quota pignorata in presenza di figli o coniuge a carico. È necessario documentare le spese di mantenimento e produrre l’ISEE.
- Ricorrere a soluzioni miracolose: molte società promettono di cancellare i debiti senza base legale. Affidarsi a professionisti qualificati evita truffe e perdite di denaro.
Consigli operativi
- Controlla lo stipendio netto: verifica in busta paga tutte le trattenute (INPS, INAIL, IRPEF) per calcolare correttamente la quota pignorabile.
- Chiedi al datore di lavoro il dettaglio delle trattenute: il datore deve indicare l’entità della cessione del quinto e degli eventuali pignoramenti già in corso.
- Presenta subito domanda di rateizzazione o definizione agevolata se il debito è fiscale. La sospensione scatta con il pagamento della prima rata.
- Valuta la procedura di sovraindebitamento se il debito complessivo è elevato e non riesci a sostenere le trattenute. Rivolgiti a un OCC o a un gestore della crisi.
- Mantieni la documentazione: conservare ricevute, estratti conto, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, buste paga e notifiche è fondamentale per difendersi.
6. Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione, sono riportate alcune tabelle che sintetizzano norme, percentuali e termini. Le voci sono brevi per facilitarne la lettura.
6.1 Limiti di pignorabilità a seconda della natura del credito
| Natura del credito | Percentuale pignorabile su stipendio netto | Note principali |
|---|---|---|
| Crediti ordinari (banche, finanziarie, privati) | 20 % (1/5) | Massimo un quinto dello stipendio; se concorrono più pignoramenti, la somma non può superare il 50 %. |
| Crediti alimentari (mantenimento figli, coniuge) | fino al 50 % | La quota è determinata dal giudice in relazione alle esigenze di mantenimento del debitore e dei familiari. |
| Crediti fiscali (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) | 10 % fino a € 2.500; 1/7 tra € 2.500 e € 5.000; 20 % oltre € 5.000 | Limiti ex art. 72‑ter d.P.R. 602/1973; si calcolano sul netto mensile . |
| Prestazioni sostitutive (NASpI, CIG) | 20 % | Le prestazioni di sostegno al reddito sono pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari; per crediti fiscali valgono le soglie di cui sopra . |
| Cessione del quinto | 20 % | Ha priorità sul pignoramento; assieme ad altri pignoramenti non può superare il 50 % dello stipendio. |
6.2 Franchigie e importi impignorabili
| Fattispecie | Importo impignorabile | Fonte |
|---|---|---|
| Saldo bancario derivante da stipendi/pensioni (prima della notifica) | Triplo dell’assegno sociale (2025: € 1.616,97) | Art. 545 c.p.c. 7º co.; Brocardi |
| Ultimo stipendio accreditato sul conto corrente prima della notifica | Integrale (non pignorabile) | Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973, comma 2‑bis |
| Indennità di maternità, assegni familiari, sussidi assistenziali | Impignorabili | Circolare INPS n. 130/2025 |
| Compenso da lavoro necessario al sostentamento del debitore nella liquidazione controllata | Escluso dalla procedura | Art. 268 CCII; Trib. Reggio Emilia |
6.3 Tempi e termini essenziali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Pagamento dopo precetto | 10 giorni dalla notifica | Art. 480 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | 20 giorni dall’atto o dalla prima esecuzione | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato | Art. 617 c.p.c. |
| Termine di 60 giorni per il “blocco” delle somme in conto | 60 giorni dalla notifica del pignoramento (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973) | Cass. 28520/2025 |
| Durata massima del pignoramento senza assegnazione | 10 anni | Art. 551‑bis c.p.c., introdotto dal D.L. 19/2024 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Possono pignorare lo stipendio se lavoro part‑time?
Sì. La legge non distingue tra lavoro full‑time o part‑time. Ciò che conta è il netto mensile percepito: i crediti ordinari possono prelevare fino a un quinto, mentre il Fisco applica le percentuali di cui all’art. 72‑ter . Tuttavia, le trattenute complessive non possono superare il 50 % dello stipendio. - Se guadagno 700 euro al mese, quanto possono pignorare?
Per crediti ordinari, la quota massima pignorabile è 140 euro (1/5). Se il debitore ha una cessione del quinto in corso, il nuovo pignoramento può prelevare un ulteriore 20 % fino a raggiungere il 50 % complessivo. Per crediti fiscali, la quota è 10 % (70 euro). In ogni caso, il datore di lavoro deve garantire che il lavoratore percepisca almeno metà dello stipendio. - La banca può prelevare tutto lo stipendio accreditato sul mio conto part‑time?
No. Le somme accreditate a titolo di stipendio sono pignorabili solo nella parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (€ 1.616,97 nel 2025) . Inoltre, la banca deve lasciare integra l’ultima mensilità accreditata prima della notifica . - Se ricevo il pignoramento del conto corrente e il mio saldo è zero, cosa succede ai bonifici futuri?
A seguito della sentenza Cass. 28520/2025, la banca deve trattenere non solo le somme presenti ma anche quelle che maturano nei 60 giorni successivi . Ciò include anche lo stipendio part‑time accreditato nel periodo. È consigliabile chiedere subito la rateizzazione del debito per sospendere il pignoramento . - Possono pignorare l’indennità NASpI o la cassa integrazione?
Le prestazioni di sostegno al reddito sono pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e secondo le soglie dell’art. 72‑ter per crediti fiscali . Le indennità assistenziali (maternità, assegni familiari) sono impignorabili . - Cosa fare se nel frattempo ho trovato un nuovo lavoro full‑time?
Occorre comunicare la variazione al datore di lavoro e al giudice dell’esecuzione. Le trattenute verranno ricalcolate sul nuovo stipendio, ma rimane valida la regola del quinto. Se il nuovo stipendio supera 2.500 euro e vi sono debiti fiscali, il datore di lavoro potrebbe applicare l’aliquota del 10 % o 1/7. - Come si calcola il quinto con tredicesima o quattordicesima?
La tredicesima e quattordicesima mensilità sono trattate come stipendio e possono essere pignorate proporzionalmente. Nel calcolo del 50 % complessivo rientrano anche queste mensilità. Nelle procedure di sovraindebitamento, il giudice può ordinare che tredicesima e quattordicesima siano versate alla massa dei creditori . - È possibile avere più pignoramenti contemporaneamente?
Sì, ma il cumulo non può superare il 50 % dello stipendio. I pignoramenti successivi si accodano in base all’ordine temporale. Se è in corso una cessione del quinto, essa ha priorità. In presenza di più creditori, è consigliabile presentare opposizione per ridurre le trattenute o aderire a un piano di sovraindebitamento. - Il giudice può ridurre la quota pignorata?
Sì, soprattutto quando esistono figli o coniuge a carico. L’art. 545 c.p.c. consente al giudice di modulare la percentuale tenendo conto delle esigenze di vita del debitore. È importante presentare documenti che attestino le spese essenziali (affitto, spese mediche, istruzione). - Cosa succede se non ritiro la raccomandata con l’atto di pignoramento?
La notifica per compiuta giacenza produce comunque effetti. Dal momento in cui l’atto è depositato presso l’ufficio postale decorrono i termini per presentare opposizione. Ignorare l’atto espone al rischio di perdere la possibilità di difesa. - Posso chiedere al datore di lavoro di rateizzare direttamente le somme?
No. Il datore di lavoro è vincolato all’ordinanza del giudice o all’ordine dell’Agenzia delle Entrate. Può però segnalare al giudice che il dipendente percepisce un reddito part‑time e che ulteriori trattenute comprometterebbero il minimo vitale. - Se mi licenziano, il pignoramento continua sul TFR?
Il TFR è pignorabile entro il limite del quinto secondo l’orientamento costante della Cassazione. Se il pignoramento è già in corso, il datore di lavoro deve trattenere le somme dovute e versarle al creditore. Il lavoratore può chiedere al giudice di modulare la trattenuta se il TFR costituisce l’unica fonte di sostentamento. - La pensione di reversibilità è pignorabile?
Le pensioni sono assimilate allo stipendio per quanto riguarda la pignorabilità. Si applicano pertanto il limite di un quinto e la franchigia del doppio dell’assegno sociale. Le pensioni assistenziali (invalidità civile, indennità di accompagnamento) sono invece impignorabili. - Il pignoramento si estingue con il fallimento o la liquidazione controllata?
Nelle procedure concorsuali maggiori (fallimento) e minori (liquidazione controllata), le azioni esecutive individuali sono sospese e i pignoramenti diventano inefficaci . I creditori devono insinuarsi al passivo della procedura. Se il debitore ottiene l’esdebitazione, i debiti residui vengono cancellati. - Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario?
Il pignoramento esattoriale è promosso dalla pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) e segue le regole degli artt. 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973, con percentuali più basse (10 %, 1/7, 1/5) e possibilità di procedere senza intervento del giudice. Il pignoramento ordinario, invece, richiede l’ordinanza di assegnazione del giudice e la percentuale fissa del quinto. In entrambi i casi opera il limite del 50 % e la franchigia dell’assegno sociale.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Le seguenti simulazioni illustrano come si applicano i limiti di pignorabilità su uno stipendio part‑time. Le cifre sono indicative e non tengono conto di eventuali assegni familiari o detrazioni.
8.1 Esempio 1: dipendente part‑time con stipendio netto di 800 € e debito ordinario
- Netto mensile: 800 €
- Quota pignorabile (1/5): 160 €
- Importo percepito dal lavoratore: 640 €
Se il lavoratore ha una cessione del quinto di 100 €, la trattenuta per pignoramento sarà comunque 160 €, ma la somma complessiva trattenuta (100 € + 160 € = 260 €) non può superare il 50 % di 800 € (400 €). Pertanto il giudice potrebbe ridurre il pignoramento a 300 € in totale.
8.2 Esempio 2: dipendente part‑time con stipendio netto di 1.200 €, debito con Agenzia delle Entrate
- Netto mensile: 1.200 €
- Percentuale ex art. 72‑ter: 10 % (poiché < 2.500 €)
- Quota pignorabile: 120 €
- Importo percepito: 1.080 €
Se l’atto di pignoramento viene notificato alla banca e il saldo del conto è di 1.500 €, la banca dovrà lasciare 1.616,97 € come franchigia; quindi, essendo il saldo inferiore a tale importo, non preleverà nulla.
8.3 Esempio 3: lavoratore pubblico part‑time (netto 2.800 €) e debiti fiscali > 5.000 €
Dal 2026, l’amministrazione pubblica dovrà applicare automaticamente il pignoramento ai sensi della L. 207/2024. Supponiamo:
- Netto mensile: 2.800 €
- Debito fiscale: 10.000 €
- Aliquota: 1/7 (per retribuzioni tra 2.500 € e 5.000 €)
- Quota pignorabile: 400 € (2.800 ÷ 7)
Se il lavoratore ha anche una cessione del quinto (560 €), la somma complessiva trattenuta sarà 960 €. Poiché supera il 50 % dello stipendio (1.400 €), l’ufficio dovrà ridurre la trattenuta pignoratizia a 280 € per non eccedere la metà.
8.4 Esempio 4: lavoratore part‑time con retribuzione di 200 € e procedura di liquidazione controllata
Nel caso analizzato dal Tribunale di Reggio Emilia, la lavoratrice percepiva 200 € netti e contribuiva alle spese familiari. Il giudice ha escluso tale somma dalla liquidazione e ha sospeso le trattenute . In simili situazioni, la procedura di sovraindebitamento è lo strumento più efficace per tutelare il minimo vitale.
8.5 Esempio 5: conto corrente pignorato e stipendio accreditato dopo la notifica
Supponiamo che il lavoratore percepisca 1.000 € netti e abbia un conto vuoto. La banca riceve l’atto di pignoramento fiscale il 1º aprile. Il 20 aprile viene accreditato lo stipendio. In base alla Cass. 28520/2025, la banca deve trattenere le somme accreditate entro 60 giorni . Dunque l’intero stipendio di 1.000 € sarà vincolato a favore dell’Agenzia delle Entrate, eccettuata la parte eventualmente protetta dalla franchigia dell’assegno sociale se il saldo complessivo supera 1.616,97 €. Per evitare ciò, il debitore dovrebbe chiedere la rateizzazione prima dell’accredito o pretendere il pagamento dello stipendio in contanti.
Conclusioni
Il pignoramento dello stipendio rappresenta un’arma efficace per i creditori ma può avere effetti devastanti per chi vive di un reddito part‑time. La legge fissa percentuali massime (il quinto per i crediti ordinari e una scala 10 %‑1/7‑1/5 per i crediti fiscali), protegge una porzione del conto corrente (triplo dell’assegno sociale) e prevede la sospensione dei pignoramenti nelle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, le riforme del 2024 e del 2025 hanno introdotto ulteriori obblighi per i datori di lavoro e le banche, rendendo il quadro più complesso.
Per difendersi in modo efficace è necessario agire tempestivamente: controllare la regolarità degli atti, presentare opposizioni nei termini, richiedere rateizzazioni o rottamazioni per i debiti fiscali, valutare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il supporto di un professionista esperto può fare la differenza tra la perdita definitiva di una parte consistente dello stipendio e la possibilità di salvaguardare il proprio tenore di vita.
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