Introduzione
Ricevere un pignoramento da parte di un creditore, specialmente quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o un ente pubblico, può rappresentare uno shock: oltre al blocco del conto corrente o alla trattenuta di stipendio o pensione, ci si trova di fronte al rischio concreto di perdere beni o crediti. Il pignoramento è l’esecuzione forzata attraverso la quale il creditore si soddisfa su beni o crediti del debitore e costituisce la fase più invasiva dell’intera procedura di riscossione. Per il debitore o il contribuente ciò si traduce in urgenza ed incertezze: si può ancora rateizzare il debito?, è possibile bloccare o sospendere l’atto? quali sono le soluzioni previste dalla legge?
Affrontare un pignoramento senza conoscere i propri diritti e le strategie difensive può portare a errori gravi, come:
- trascurare i termini per proporre opposizione o per chiedere la conversione dell’esecuzione;
- pagare somme non dovute, ad esempio interessi di mora su sanzioni rateizzate che, secondo la Cassazione, non sono dovuti ;
- non considerare limiti impignorabili dello stipendio o della pensione (ad esempio la quota minima impignorabile pari a due volte l’assegno sociale );
- rinunciare ai benefici della rateizzazione del debito prevista dagli articoli 19, 19‑bis e 19‑ter del D.P.R. 602/1973 per i debiti fiscali, che permettono di ottenere fino a 120 rate mensili e sospendono ogni azione esecutiva dalla richiesta fino alla decisione sulla stessa ;
- ignorare la possibilità di chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., sostituendo il bene o i crediti pignorati con una somma di denaro da pagare anche a rate (fino a 48 mensilità ), oppure di avvalersi dei piani di composizione della crisi da sovraindebitamento o della negoziazione assistita della crisi d’impresa.
In questa guida completa analizzeremo in modo dettagliato la normativa, la giurisprudenza e le pratiche più efficaci per rateizzare o sospendere il debito in caso di pignoramento. L’articolo è aggiornato al dicembre 2025 e si basa su fonti ufficiali (codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973, leggi di bilancio, sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale, circolari ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate). Verranno fornite indicazioni pratiche per imprenditori, professionisti e privati che si trovano ad affrontare pignoramenti su immobili, beni mobili, stipendi, pensioni o crediti verso terzi.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, coordina uno staff di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario, tributario ed esecuzioni forzate. Lo studio opera su tutto il territorio nazionale per assistenza e consulenza in materia di cartelle esattoriali, pignoramenti presso terzi, espropriazioni immobiliari e procedure concorsuali. L’avv. Monardo è:
- Cassazionista: ha il titolo per difendere i propri assistiti anche innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con gli organismi autorizzati per predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e del D.Lgs. 83/2022, che ha introdotto la possibilità per l’imprenditore di convocare i creditori su una piattaforma gestita dalle Camere di Commercio con l’assistenza di un esperto indipendente; tale procedura consente di negoziare con banche, fisco e fornitori e prevede la sospensione delle azioni esecutive .
Lo studio dell’avv. Monardo è in grado di:
- analizzare gli atti di pignoramento e verificare la loro legittimità (corretta notifica, esistenza del titolo, rispetto dei limiti di pignorabilità);
- presentare ricorsi e opposizioni al giudice dell’esecuzione, all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o alle commissioni tributarie per sospendere o annullare il pignoramento;
- chiedere la rateizzazione del debito tramite istanza ex art. 19 D.P.R. 602/1973, negoziando piani sostenibili e ottenendo fino a 120 rate mensili ;
- avviare la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., ottenendo dal giudice la sostituzione dei beni pignorati con un importo rateizzato fino a 48 mesi ;
- assistere nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) e nella negoziazione assistita della crisi d’impresa, che consentono la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione del debito ;
- intavolare trattative stragiudiziali con i creditori o con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per concordare soluzioni di saldo e stralcio, definizioni agevolate o piani di rientro.
📩 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo: cos’è il pignoramento e quali sono i limiti di pignorabilità
1.1 Cos’è il pignoramento
Il pignoramento è l’atto mediante il quale si dà inizio all’espropriazione forzata. In ambito civilistico, la disciplina è contenuta nel codice di procedura civile (c.p.c.) agli articoli 491 e seguenti. Quando un creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ecc.) notifica il precetto e il debitore non paga entro il termine (solitamente dieci giorni), l’ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento. Il pignoramento può riguardare:
- Beni mobili (es. automobili, arredi, beni mobili registrati);
- Beni immobili (case, terreni);
- Crediti verso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti, crediti di lavoro, canoni di locazione, ecc.).
La caratteristica comune è che il bene o il credito viene vincolato a tutela del creditore e successivamente sottoposto a vendita all’asta o assegnazione. Tuttavia, il legislatore ha introdotto limiti e tutele per evitare che l’esecuzione incida eccessivamente sui mezzi di sussistenza del debitore.
1.1.1 Pignoramento presso terzi in materia fiscale
Nel sistema della riscossione tributaria la disciplina è in parte derogata dalle norme speciali del D.P.R. 602/1973. L’art. 72‑bis consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di eseguire un pignoramento dei crediti verso terzi mediante ordine di pagamento diretto: l’atto, notificato a debitore e terzo (banca, datore di lavoro), ordina al terzo di versare direttamente all’Agente della riscossione le somme dovute nel termine di 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze ordinarie per le somme future . Il terzo è obbligato a eseguire e, in caso di inottemperanza, risponde solidalmente. Questo rito speciale non prevede la presenza del giudice dell’esecuzione e costituisce un’espropriazione immediata: una giurisprudenza costante ha ritenuto inapplicabile la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. a questa procedura, poiché manca l’intervento del giudice e si verifica una sovrapposizione tra fase espropriativa e satisfattiva .
1.1.2 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti generali alle trattenute sugli stipendi, salari e pensioni. La giurisprudenza conferma che la quota massima pignorabile è un quinto (20 %) del netto mensile. Per le pensioni vi sono ulteriori protezioni: una quota pari a due volte l’assegno sociale è impignorabile, salvo il recupero di crediti alimentari e altre eccezioni. Nel 2025 l’assegno sociale ammonta a 538,69 euro, quindi la quota non pignorabile è 1 077,38 euro . Al di sopra di tale soglia si applica la regola del quinto.
Il D.P.R. 602/1973 contiene poi disposizioni speciali per i pignoramenti esattoriali:
- L’art. 72‑ter stabilisce che per le retribuzioni fino a 2 500 € mensili la trattenuta massima è 1/10 (10 %); tra 2 501 € e 5 000 € la quota è 1/7; oltre i 5 000 € la trattenuta è 1/5 . Questi limiti, introdotti per tutelare maggiormente i lavoratori con redditi medio‑bassi, si applicano solo alle esecuzioni fiscali.
- Sempre l’art. 72‑ter prevede che, se lo stipendio o la pensione è già stato accreditato su un conto corrente prima del pignoramento, l’importo può essere pignorato solo nella parte eccedente tre volte l’assegno sociale (cioè 1 616,07 € nel 2025), a prescindere dai limiti percentuali .
Le norme citate si integrano con l’art. 545 c.p.c. e assicurano che la parte essenziale del reddito del debitore non venga aggredita. È fondamentale, per chi riceve un pignoramento, verificare se le somme trattenute rispettano tali limiti; in caso contrario, è possibile fare opposizione o chiedere la riduzione del pignoramento.
1.2 Normativa sulla rateizzazione dei debiti fiscali
Il D.P.R. 602/1973, contenente le norme sulla riscossione coattiva, prevede agli articoli 19, 19‑bis e 19‑ter la possibilità per i contribuenti di chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Le disposizioni sono state frequentemente modificate negli ultimi anni, in particolare con il D.Lgs. 110/2024, che ha riformato la riscossione, e con la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). Di seguito si sintetizzano i punti principali.
1.2.1 Art. 19 D.P.R. 602/1973 – Dilazione del pagamento
L’articolo 19 consente al debitore che versi in temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria di chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la dilazione del pagamento dei debiti iscritti a ruolo. Dal 1º gennaio 2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024), la disciplina prevede:
- Per debiti fino a 120 000 €:
- per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026 il numero massimo di rate mensili è 84;
- per le richieste presentate nel 2027‑2028 si sale a 96 rate;
- per le richieste presentate nel 2029 e anni successivi il limite diventa 108 rate .
- Per debiti oltre 120 000 €: il numero massimo di rate è 120; in questo caso l’ammontare della rata è determinato in base ai parametri indicati da un decreto ministeriale che tiene conto del reddito familiare (ISEE) e di indici di affidabilità.
- Presupposti: la dimostrazione della temporanea difficoltà economica può essere fatta allegando l’ISEE o altre dichiarazioni reddituali. L’Agenzia valuta la richiesta anche sulla base dei pagamenti effettuati in passato.
- Effetti sospensivi: dalla data di presentazione della richiesta e fino alla decisione, è sospesa la prescrizione e non possono essere avviate nuove azioni esecutive; se è già in corso un pignoramento, il pagamento della prima rata estingue la procedura esecutiva qualora non sia ancora avvenuta la vendita o l’assegnazione dei beni . È una garanzia fondamentale per il debitore: la rateizzazione blocca ogni pignoramento in corso.
- Decadenza: se il debitore non paga una rata e il ritardo si protrae per più di 5 giorni (secondo la normativa 2025), l’Agenzia dichiara la decadenza dal beneficio; a quel punto la restante somma torna immediatamente esigibile e possono riprendere le azioni esecutive.
1.2.2 Art. 19‑bis e 19‑ter – Altre forme di dilazione e piani di rientro
L’art. 19‑bis riguarda la dilazione per importi iscritti a ruolo in caso di procedure concorsuali. L’art. 19‑ter disciplina la dilazione delle somme oggetto di definizioni agevolate (rottamazioni, saldi e stralci). Per esempio, se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (ad esempio la “rottamazione quater” scaduta a ottobre 2025) ma non riesce a pagare tutte le rate, può chiedere un piano ordinario di dilazione ex art. 19‑ter.
1.2.3 Effetti della rateizzazione sul pignoramento
La rateizzazione non solo sospende le azioni esecutive, ma esclude che il debito oggetto di rateizzazione rientri nella conversione del pignoramento. La Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di rateizzazione del debito erariale, le somme dovute per sanzioni non maturano interessi di mora grazie all’art. 7, co. 2‑sexies e 2‑septies del D.L. 70/2011 . Inoltre, secondo l’interpretazione prevalente, se l’agente della riscossione partecipa a una procedura esecutiva come creditore intervenuto, il credito rateizzato non deve essere inserito nella somma sostitutiva in caso di conversione: la ragione è che la rateizzazione costituisce un vincolo autonomo e sospende l’esigibilità del credito .
1.3 Conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
Quando il pignoramento è già stato notificato, il debitore conserva la facoltà di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. Questa possibilità è disciplinata dall’art. 495 c.p.c., denominata “conversione del pignoramento”. I tratti salienti sono:
- Istanza: la richiesta deve essere presentata prima della vendita o dell’assegnazione e può essere proposta una sola volta. Il debitore deve offrire una somma pari al capitale, agli interessi e alle spese della procedura esecutiva .
- Versamento immediato: al momento della domanda occorre versare almeno un sesto (1/6) della somma dovuta (secondo la formulazione aggiornata al 2025) .
- Rateizzazione: il giudice può concedere al debitore la facoltà di pagare la restante somma in rate mensili, fissandone il numero in base all’importo del debito e alla situazione economica del debitore. Dopo le riforme del 2015 e del 2022, il termine massimo delle rate è stato esteso da 36 mesi a 48 mesi . Il Tribunale deve tener conto della proporzione tra l’importo del debito, le condizioni personali e patrimoniali del debitore e le esigenze del creditore .
- Decadenza: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e le somme versate vengono acquisite alla procedura. Non è possibile ripresentare la domanda di conversione.
- Pignoramenti speciali: come anticipato, la Cassazione ha escluso la possibilità di conversione nei pignoramenti esattoriali ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, poiché la procedura avviene senza l’intervento del giudice; solo con l’eventuale conversione in pignoramento ordinario a seguito di inottemperanza dell’ordine di pagamento è possibile accedere a tale strumento .
La conversione del pignoramento rappresenta un potente strumento difensivo per chi intenda salvaguardare un bene (ad esempio l’abitazione familiare) e preferisca pagare il debito gradualmente. Tuttavia, non sempre è conveniente: occorre valutare l’ammontare complessivo, gli interessi, le spese di procedura e confrontare questa opzione con la rateizzazione fiscale o con altre soluzioni come la composizione della crisi.
1.4 Altre norme rilevanti
Oltre agli articoli specifici citati, meritano di essere richiamate altre disposizioni e novità normative:
- Art. 548 c.p.c.: disciplina l’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi, cioè l’atto con cui il giudice trasferisce definitivamente i crediti pignorati al creditore. Nel pignoramento esattoriale l’ordinanza non sempre è necessaria (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973), ma in caso di inottemperanza o di contestazioni si applicano le norme ordinarie.
- Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024): ha introdotto importanti novità nella riscossione, quali:
- l’accertamento esecutivo generalizzato: per la maggior parte dei tributi nazionali e locali l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni senza dover emettere cartella ;
- il cosiddetto “pignoramento sprint” per i tributi locali: i Comuni possono avviare il pignoramento presso terzi dopo soli 60 giorni anziché 180 ;
- l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di verificare, prima di pagare stipendi superiori a 2 500 €, se il dipendente ha debiti fiscali superiori a 5 000 €; in caso positivo devono sospendere il pagamento e comunicare all’Agente della riscossione per l’eventuale intervento ;
- l’automatismo dello stralcio delle cartelle non riscosse entro cinque anni, con decorrenza dal 2025: i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione si estinguono automaticamente se entro cinque anni non vengono avviate efficaci procedure di recupero .
- Art. 495 bis c.p.c. (introdotto nel 2014): consente la sospensione dell’efficacia esecutiva della vendita quando il prezzo offerto all’asta è inferiore alla stima; pur non riguardando direttamente la rateizzazione, può incidere sul calendario della procedura.
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate e direttive interne: spesso specificano i criteri di accoglimento delle istanze di rateizzazione (ad es. cumulo di più cartelle, soglie minime di rata, obbligo di domiciliazione bancaria). Nel 2023 e nel 2024 l’Agenzia ha chiarito che la soglia minima di rata può essere di 50 € per alcune tipologie di ruoli, con l’obbligo di F24 o addebito diretto .
1.5 Pignoramento immobiliare e tutela della prima casa
Uno dei temi più delicati riguarda la possibilità dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di pignorare l’immobile in cui il debitore risiede. L’art. 76 D.P.R. 602/1973, modificato dalla Legge 69/2013 (c.d. “decreto del fare”), prevede alcune condizioni che rendono impignorabile l’unico immobile adibito ad abitazione principale. In particolare, l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se:
- il creditore è la Agenzia delle Entrate‑Riscossione (la protezione non si applica ai creditori privati) ;
- l’immobile è l’unica proprietà del debitore ;
- l’abitazione è accatastata come civile abitazione e non rientra nelle categorie di lusso (A/8 e A/9) ;
- il debitore vi risiede anagraficamente ;
- il debito è inferiore a 120 000 € .
Se tutte queste condizioni ricorrono, l’Agente della riscossione non può pignorare l’immobile. Per debiti compresi fra 20 000 € e 120 000 €, l’Agenzia può iscrivere un’ipoteca sull’immobile senza procedere all’espropriazione . Soltanto per importi superiori a 120 000 € (e in assenza di altre proprietà) è consentito procedere alla vendita forzata . Per i creditori privati, invece, la prima casa non è protetta e possono essere applicate le regole ordinarie; tuttavia il fisco può sempre intervenire in un’esecuzione immobiliare promossa da terzi, ai sensi dell’art. 499 c.p.c., per soddisfare il proprio credito .
La Corte di Cassazione ha confermato che questa protezione si applica retroattivamente ai procedimenti in corso (sent. 19270/2014) e che resta esclusa nelle ipotesi di misure cautelari legate a reati tributari (sent. 30342/2021) . Un’ordinanza del 16 dicembre 2024 (n. 32759) ha ribadito che la prima casa è impignorabile quando l’immobile è l’unico e rientra nelle caratteristiche descritte .
È importante sottolineare che la protezione riguarda solo l’espropriazione forzata; rimane invece possibile pignorare l’immobile se il debitore ha altre case o se l’immobile è classificato come bene di lusso. Inoltre, la tutela non impedisce al fisco di iscrivere ipoteca o di agire in sede di concordato preventivo o fallimento.
2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica del pignoramento
La tempestività è uno dei fattori determinanti per difendersi efficacemente. Vediamo quindi come deve muoversi il debitore a seconda delle diverse fasi:
2.1 Verifica della notifica e del titolo
- Controllare la notifica della cartella o del precetto: in assenza di regolare notifica dell’atto presupposto (cartella, avviso di accertamento, decreto ingiuntivo) il pignoramento è nullo. Occorre verificare la data di notifica, i soggetti notificanti e le modalità (raccomandata, PEC, deposito nella casa comunale, ecc.).
- Verificare l’esistenza del titolo esecutivo: specialmente dal 2025, la cartella può essere sostituita dall’avviso di accertamento divenuto esecutivo dopo 60 giorni . Tuttavia l’ente deve indicare chiaramente l’importo, la data di esecutività e gli atti di riferimento. Errori in tali indicazioni possono rendere invalido il pignoramento.
- Analizzare l’importo: verificare se comprende sanzioni, interessi e spese. In caso di rateizzazione già concessa, controllare che il ruolo pignorato non sia già sospeso; come ricordato, un credito erariale rateizzato non deve essere incluso nella somma sostitutiva .
2.2 Scelta della strategia
Una volta verificato che il pignoramento è legittimo, occorre scegliere tra diverse alternative:
- Chiedere la rateizzazione del debito: se il debito è fiscale e il debitore versa in temporanea difficoltà, l’istanza ex art. 19 D.P.R. 602/1973 rappresenta la soluzione più rapida. Va presentata all’Agente della riscossione, allegando documentazione reddituale. Dal momento della presentazione sono sospese le azioni esecutive e, una volta accettata, la prima rata estingue il pignoramento .
- Presentare domanda di conversione ex art. 495 c.p.c.: se il pignoramento è ordinario (non esattoriale) o se il pignoramento fiscale è stato trasformato in procedura giudiziaria per inottemperanza, si può chiedere al giudice di sostituire i beni con una somma da pagare anche a rate (max 48 mesi). Occorre versare subito almeno 1/6 e dimostrare di poter pagare il residuo .
- Proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: qualora vi siano vizi nel titolo, nella notifica o nella procedura (ad esempio violazione dei limiti di pignorabilità, prescrizione del credito, inesistenza del titolo), si può presentare un’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. avanti al giudice competente. L’opposizione sospende l’esecuzione se il giudice concede la sospensione. Lo studio dell’avv. Monardo analizza la documentazione per individuare i punti di impugnazione.
- Accedere a procedure di sovraindebitamento: se il debitore (persona fisica non fallibile, consumatore o professionista) è in stato di insolvenza o sovraindebitamento, può presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti presso un Organismo di Composizione della Crisi. L’ammissione alla procedura comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive e consente di pagare i creditori sulla base di un piano commisurato alla propria capacità contributiva .
- Ricorrere alla negoziazione della crisi d’impresa (solo per imprenditori): con l’assistenza di un esperto negoziatore (norme D.L. 118/2021 e D.Lgs. 83/2022), l’imprenditore può convocare i creditori e proporre una soluzione negoziale. Durante le trattative sono sospese le azioni esecutive .
2.3 Presentazione dell’istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973
- Preparazione della domanda: la richiesta deve indicare i dati del debitore, l’importo del ruolo, la situazione economica e il numero di rate desiderato. È necessario allegare i documenti che attestino la temporanea difficoltà economica: ISEE, dichiarazioni dei redditi, bilanci aziendali, eventuali spese mediche straordinarie.
- Modalità di presentazione: la domanda può essere trasmessa online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (area riservata “rateizza adesso”), via PEC o tramite gli sportelli. Per importi fino a 120 000 € la procedura è automatica; per importi superiori occorre un’istruttoria più approfondita.
- Pagamento della prima rata: una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento, il contribuente deve pagare la prima rata. Il pagamento determina l’estinzione del pignoramento in corso, se non è ancora avvenuta la vendita o l’assegnazione . Le rate successive devono essere pagate nei termini (generalmente entro fine mese). La mancata regolarità comporta la decadenza.
- Durata e importo delle rate: il numero di rate è determinato dalla legge (84, 96, 108 o 120), ma il debitore può chiedere un numero inferiore. L’importo minimo della rata è in genere di 50 €, salvo diverse disposizioni. Per importi significativi la rata viene calcolata in proporzione al debito.
- Rinegoziazioni: in caso di peggioramento della situazione economica, è possibile chiedere un allungamento del piano (fino al limite massimo consentito) oppure la sospensione temporanea. Alcune circolari ammettono la ristrutturazione del piano in caso di perdita del lavoro o grave malattia.
2.4 Procedura di conversione ex art. 495 c.p.c.
- Istanza al giudice dell’esecuzione: la domanda di conversione deve essere presentata presso il tribunale competente per la procedura esecutiva, prima che abbia luogo la vendita o l’assegnazione. Va depositata l’offerta in denaro (almeno 1/6 della somma dovuta) e indicato il numero di rate richieste.
- Audizione delle parti: il giudice fissa un’udienza in cui ascolta il debitore e i creditori. Può essere richiesta la documentazione attestante la capacità di pagamento.
- Ordinanza: il giudice emette un’ordinanza di conversione con la quale stabilisce la somma da versare (comprensiva di capitale, interessi e spese) e le modalità di pagamento, nonché l’importo delle rate e le date di scadenza (massimo 48 mesi) . Può essere disposto il sequestro dei beni a garanzia del credito fino al pagamento dell’ultima rata.
- Pagamento delle rate: il debitore deve versare puntualmente le rate presso la cancelleria o tramite bonifico dedicato. In caso di ritardo superiore a 15 giorni è dichiarata la decadenza e la procedura esecutiva riprende. Le somme già versate restano acquisite alla procedura e non vengono restituite.
2.5 Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
Se il pignoramento presenta irregolarità, il debitore può proporre due tipi di opposizione:
- Opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione): si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio per prescrizione del credito, estinzione per pagamento, mancanza del titolo esecutivo. L’opposizione sospende l’esecuzione solo se il giudice concede la sospensione con ordinanza motivata.
- Opposizione ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi): si contestano i vizi formali del pignoramento, come l’omessa o irregolare notificazione, l’indicazione errata delle somme o la violazione dei limiti di pignorabilità. Anche in questo caso, la sospensione è discrezionale.
L’opposizione è un procedimento giudiziario vero e proprio, con costi e tempi. Richiede prove documentali e, spesso, consulenza tecnica. Tuttavia, può essere decisiva per annullare un pignoramento illegittimo e ottenere la restituzione delle somme trattenute.
2.6 Procedura di sovraindebitamento
La Legge 3/2012 (riformata dal D.Lgs. 14/2019 e successivamente integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) consente alle persone fisiche e agli imprenditori non fallibili di gestire il sovraindebitamento attraverso tre strumenti principali:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il piano viene proposto con l’assistenza di un OCC e può prevedere il pagamento parziale dei debiti con eventuale falcidia degli interessi e delle sanzioni. Una volta omologato dal tribunale, il piano è vincolante per tutti i creditori e comporta la sospensione delle azioni esecutive .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto a professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative. Richiede il consenso della maggioranza dei creditori in termini di valore. Anche l’accordo, una volta omologato, sospende le esecuzioni e può prevedere sconti significativi sul debito.
- Liquidazione controllata: nel caso in cui il debitore non riesca a proporre un piano o un accordo, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio. Dopo la liquidazione e la ripartizione ai creditori, si ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Dal 2022 è stata introdotta la cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente, che consente anche a chi non possiede beni di liberarsi dai debiti previa verifica di meritevolezza .
L’accesso a tali procedure richiede la dichiarazione di sovraindebitamento, la nomina di un gestore o di un organismo e l’elaborazione di un piano di pagamento. Il ruolo dell’avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è fondamentale per predisporre documenti, negoziare con i creditori e assistere il debitore durante l’omologazione.
3. Difese e strategie legali per rateizzare, sospendere o contestare il pignoramento
3.1 Rateizzazione del debito erariale
Quando il debito è fiscale, l’istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 è la prima linea difensiva. Vediamo alcuni aspetti pratici:
3.1.1 Quando conviene chiedere la rateizzazione
La rateizzazione è conveniente quando:
- il debito è eccessivo per essere pagato in un’unica soluzione ma non tanto alto da richiedere procedure di sovraindebitamento;
- non vi sono vizi tali da giustificare un’opposizione (es. la notifica è regolare e il debito è effettivamente dovuto);
- il contribuente dispone di redditi sufficienti a sostenere le rate. Ricordiamo che la rata minima può essere di 50 € e che il numero massimo di rate dipende dall’importo del debito ;
- il pignoramento è appena iniziato o si è in fase di preavviso: la richiesta sospende l’esecuzione e, se accolta, blocca definitivamente la procedura.
3.1.2 Come calcolare la rata
Ecco un esempio pratico: il sig. Luigi ha un debito erariale di 40 000 €. La normativa vigente prevede, per importi inferiori a 120 000 €, un massimo di 84 rate se la richiesta è presentata nel 2025‑2026. Luigi sceglie 60 rate; l’importo della rata sarà calcolato applicando l’interesse legale (che nel 2025 è del 2,5 %) sulla somma residua. Se la rata mensile supera la soglia sostenibile, Luigi può chiedere un numero di rate maggiore, fino a 84, riducendo l’importo della rata. È consigliabile consultare un professionista per simulare diversi scenari.
3.1.3 Pagamento e decadenza
È essenziale pagare puntualmente: il mancato pagamento di una rata, prorogato oltre i 5 giorni, comporta la decadenza. In tal caso, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. In passato la decadenza si verificava con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive; il nuovo regime del 2025 ha introdotto maggiori severità per scoraggiare inadempimenti.
3.1.4 Interessi sulle sanzioni
La Cassazione ha ribadito che, quando le somme iscritte a ruolo sono oggetto di rateizzazione, non sono dovuti interessi di mora sulle sanzioni. La massima 33948/2023 ha affermato che l’art. 7, co. 2‑sexies e 2‑septies del D.L. 70/2011 esclude la maturazione di interessi sulle sanzioni rateizzate . Ciò significa che l’Agenzia non può pretendere interessi di mora sui carichi sanzionatori; l’importo deve essere ricalcolato e, se necessario, contestato.
3.1.5 Rateizzazione e pignoramento
Il pagamento della prima rata estingue il pignoramento se non c’è stata ancora vendita o assegnazione . È opportuno, quindi, presentare la domanda e pagare la prima rata prima dell’asta o dell’assegnazione. Se invece la vendita è già stata effettuata, la rateizzazione non restituisce i beni ma consente comunque di dilazionare l’importo residuo.
3.1.6 Rateizzazione e conversione
Se il debito erariale è già stato rateizzato, non può essere inserito nel calcolo della somma sostitutiva nella conversione del pignoramento. Il tribunale di Oristano, in un caso del 2018 analizzato sul portale In Executivis, ha ritenuto che la conversione non deve comprendere i crediti rateizzati perché la rateizzazione sospende l’esigibilità . L’esclusione evita che il debitore debba pagare due volte lo stesso importo (nel pignoramento e nella rateizzazione).
3.2 Conversione del pignoramento
La conversione è una strategia particolarmente utile per salvare un bene (ad es. la casa) o per evitare l’assegnazione di crediti a un altro creditore. Alcune indicazioni pratiche:
3.2.1 Quando conviene
La conversione è indicata quando il pignoramento ha ad oggetto un bene dal valore affettivo o strategico (ad esempio la prima casa, un’immobile strumentale all’attività produttiva) e il debitore dispone di risorse per pagare il debito in un lasso di tempo ragionevole (fino a 48 mesi). Se il debito è contenuto, potrebbe essere più semplice pagarlo direttamente o tramite rateizzazione fiscale; se il debito è elevato e il bene non è essenziale, la conversione potrebbe non essere conveniente, poiché è necessario versare un sesto subito e gli interessi della conversione sono superiori a quelli della rateizzazione.
3.2.2 Fattori considerati dal giudice
In base alla giurisprudenza, il giudice valuta diversi elementi per stabilire la durata e l’accettazione della rateizzazione nella conversione:
- Importo del debito: maggiore è la somma, maggiore potrà essere il numero delle rate;
- Situazione economica del debitore: il giudice tiene conto della capacità reddituale e patrimoniale. In una sentenza del 2018, la Cassazione ha affermato che il giudice deve bilanciare l’interesse del creditore a soddisfarsi rapidamente con la necessità del debitore di conservare il bene ;
- Circostanze personali: età, numero di familiari a carico, condizioni di salute, esigenze abitative;
- Eventuali pagamenti già effettuati: se il debitore ha già pagato una parte delle spese di procedura o delle somme pignorate, il giudice può concedere un piano più lungo.
3.2.3 Esclusione nel pignoramento esattoriale speciale
Come visto, quando il pignoramento è effettuato tramite l’ordine di pagamento diretto ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, non è possibile chiedere la conversione in quanto il procedimento avviene senza il giudice dell’esecuzione . Tuttavia, se l’ordine di pagamento non viene adempiuto dal terzo e si apre la procedura ordinaria con il giudice, l’istituto della conversione può essere applicato.
3.3 Opposizione all’esecuzione e riduzione del pignoramento
Nel valutare la difesa, è essenziale considerare la prescrizione e l’inesistenza del titolo. Molte cartelle esattoriali si prescrivono in 3, 5 o 10 anni a seconda della natura del tributo (per esempio i contributi previdenziali hanno prescrizione quinquennale). Se il pignoramento si basa su crediti prescritti, l’opposizione può portare all’annullamento. Inoltre, la notifica difettosa dell’avviso o della cartella (notifica per irreperibilità senza deposito, o notifica a persona diversa dal destinatario) comporta la nullità dell’atto.
Un’altra strategia è la richiesta di riduzione del pignoramento per violazione dei limiti di pignorabilità. Se l’Agenzia o il creditore eccede il quinto dello stipendio o non rispetta le soglie 1/10 – 1/7 – 1/5, il debitore può chiedere al giudice di ridurre la trattenuta, con effetto retroattivo. La Corte di Cassazione riconosce che il giudice può adeguare le trattenute in qualunque momento della procedura.
3.4 Soluzioni alternative: rottamazioni, saldo e stralcio, definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate, che consentono di pagare solo il debito principale e le spese, stralciando sanzioni e interessi. Le rottamazioni (es. “rottamazione quater” 2023‑2025) offrono piani di pagamento fino a 18 rate in 5 anni; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici. Spesso, dopo la decadenza, il contribuente può chiedere la rateizzazione ordinaria ex art. 19. È quindi essenziale valutare se aderire a una definizione agevolata o ricorrere direttamente alla rateizzazione.
3.5 Procedure concorsuali e composizione della crisi
Come spiegato, le procedure di sovraindebitamento e la negoziazione assistita consentono di ridurre il debito complessivo e di ottenere la sospensione delle azioni esecutive. In tali procedure è possibile proporre una falcidia del debito (ad esempio pagamento del 40 %) e ottenere l’esdebitazione alla fine. Per le imprese l’esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 guida le trattative con l’obiettivo di evitare il fallimento e preservare la continuità aziendale .
3.6 Trattative stragiudiziali
In alcuni casi è possibile negoziare direttamente con il creditore (banca, finanziaria, fornitore) o con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Gli accordi possono prevedere:
- Riduzioni del debito con saldo e stralcio;
- Accordi di rientro con pagamenti dilazionati;
- Rinuncia parziale alle sanzioni in cambio di un pagamento immediato.
L’avv. Monardo e il suo team assistono i debitori nella raccolta della documentazione, nella redazione della proposta e nelle trattative. In molti casi un accordo stragiudiziale è più rapido e meno oneroso di una lunga procedura giudiziale.
3.7 Giurisprudenza significativa in tema di pignoramento e rateizzazione
Per comprendere l’evoluzione dell’istituto e orientare le proprie scelte difensive, è utile richiamare alcune pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali che hanno segnato la materia negli ultimi anni:
- Cass., Sez. Un., sent. 19270/2014 — La Suprema Corte ha stabilito che il divieto di pignoramento dell’unica abitazione principale previsto dall’art. 76 D.P.R. 602/1973 si applica anche alle procedure esecutive in corso al momento dell’entrata in vigore della L. 69/2013. La norma è stata considerata processuale e quindi retroattiva .
- Cass., ord. 32759/2024 — L’ordinanza del 16 dicembre 2024 ha ribadito che la tutela della prima casa opera solo se l’immobile è l’unico di proprietà, non di lusso, e il debitore vi risiede anagraficamente. La Corte ha sottolineato che il limite dei 120 000 € di debito rimane vincolante: oltre tale soglia, l’espropriazione è possibile .
- Cass., sent. 30342/2021 — Nel contesto di un sequestro preventivo per reati tributari, la Cassazione ha chiarito che la protezione della prima casa non si applica alle misure cautelari penali. Pertanto, se il bene è oggetto di sequestro per evasione fiscale, può essere confiscato anche se ricorrono le condizioni dell’art. 76 .
- Cass., sent. 20706/2018 — In materia di pignoramento esattoriale, la Corte ha affermato che la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. non è applicabile quando l’esecuzione avviene mediante l’ordine di pagamento diretto di cui all’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, poiché la procedura avviene senza l’intervento del giudice dell’esecuzione . La pronuncia è stata richiamata anche dai tribunali nel 2025 per rigettare istanze di conversione nei pignoramenti fiscali.
- Cass., ord. 33948/2023 — La Corte ha stabilito che, in caso di rateizzazione dei ruoli, non maturano interessi di mora sulle sanzioni. Le somme richieste devono essere ricalcolate escludendo gli interessi moratori .
- Tribunale di Oristano, ordinanza 2018 — Il tribunale ha definito i criteri per determinare il numero delle rate nella conversione del pignoramento: devono essere valutati l’ammontare del debito, la capacità economica del debitore e le esigenze del creditore. Il tribunale ha concesso un massimo di 36 rate (oggi 48) e ha escluso che i debiti rateizzati ex art. 19 debbano essere inclusi nella somma sostitutiva .
- Corte costituzionale, sent. 245/2019 — Pur non direttamente riferita alla rateizzazione, questa decisione ha ritenuto legittima la disciplina dell’art. 72‑ter che prevede trattenute maggiori a seconda della fascia di reddito. La Consulta ha affermato che la graduazione delle trattenute (1/10, 1/7, 1/5) non viola i principi di uguaglianza perché proporzionata alla capacità contributiva.
- Cass., sent. 9479/2023 — In tema di clausole abusive nei contratti bancari, la Corte ha consentito di opporsi a un decreto ingiuntivo anche dopo un lungo periodo, aprendo spiragli per contestare il titolo esecutivo e sospendere il pignoramento . Sebbene non riguardi direttamente la rateizzazione, questa pronuncia evidenzia come il controllo sulle clausole contrattuali possa incidere sull’esecuzione forzata.
Queste pronunce delineano una giurisprudenza che tende a tutelare il debitore quando la procedura esecutiva viola limiti o garanzie essenziali. È fondamentale tenerne conto quando si valuta se chiedere la rateizzazione, la conversione o proporre opposizione.
4. Errori comuni e consigli pratici
1. Ignorare le notifiche: spesso i debitori non aprono le raccomandate o non consultano la PEC. Le notifiche di cartelle, avvisi di accertamento e pignoramenti vengono considerate perfezionate anche se non lette. È fondamentale aprire e archiviare ogni comunicazione per non perdere termini.
2. Aspettare troppo: l’errore più frequente è aspettare l’arrivo del pignoramento prima di agire. Invece, molti problemi si risolvono subito dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento. Presentare la rateizzazione prima che si avvii l’esecuzione evita la perdita di somme.
3. Chiedere troppe rate: se si richiede il massimo delle rate disponibili (ad esempio 84) senza considerare la propria capacità di pagamento, si rischia la decadenza per un piccolo ritardo. È meglio scegliere un numero sostenibile e prevedere un margine di sicurezza.
4. Non allegare la documentazione: l’istanza di rateizzazione deve essere corredata da ISEE o altri documenti reddituali. Un’istanza generica viene respinta e fa perdere tempo prezioso.
5. Trascurare le procedure alternative: per chi ha più debiti (mutuo, finanziarie, cartelle), la rateizzazione del singolo debito può essere insufficiente. In questi casi conviene valutare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, che consente di gestire tutti i debiti in modo unitario.
6. Non farsi assistere da un professionista: la normativa e la giurisprudenza sulla riscossione sono complesse e in continua evoluzione. Un avvocato esperto può individuare vizi dell’atto, valutare la convenienza delle diverse soluzioni, assistere nella stesura di piani sostenibili e difendere davanti al giudice.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Norme e limiti principali
| Normativa / fonte | Contenuto essenziale | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 19 D.P.R. 602/1973 | Rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo: fino a 84 rate per richieste 2025‑26, 96 per 2027‑28, 108 dal 2029; fino a 120 rate per debiti >120 000 €; sospende la prescrizione e blocca le azioni esecutive | D.P.R. 602/1973 |
| Art. 19‑ter D.P.R. 602/1973 | Rateizzazione delle somme di definizioni agevolate (rottamazioni) | D.P.R. 602/1973 |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento dei crediti verso terzi con ordine di pagamento diretto; notifica al debitore e al terzo; pagamento entro 60 giorni per le somme maturate | D.P.R. 602/1973 |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni nelle procedure esattoriali: 1/10 fino a 2 500 €, 1/7 da 2 501 € a 5 000 €, 1/5 oltre 5 000 € . Tutela del triplo della pensione sociale per conti correnti | D.P.R. 602/1973 |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti generali di pignorabilità di stipendio e pensione: massimo 1/5; per le pensioni la parte pari a due volte l’assegno sociale è impignorabile | c.p.c. |
| Art. 495 c.p.c. | Conversione del pignoramento: deposito di almeno un sesto del debito, rateizzazione fino a 48 mesi , decadenza per mancato pagamento; applicabile solo se interviene il giudice | c.p.c. |
| Cass. 33948/2023 | In caso di rateizzazione delle sanzioni erariali, non sono dovuti interessi di mora | Corte di Cassazione |
| Cass. 20706/2018 (massima richiamata nel 2025) | La conversione del pignoramento non si applica al rito speciale dell’ordine di pagamento ex art. 72‑bis, poiché mancano l’ordinanza di assegnazione e l’intervento del giudice | Corte di Cassazione |
5.2 Procedura e termini
| Fase / azione | Termini e adempimenti |
|---|---|
| Notifica del titolo (cartella o avviso di accertamento esecutivo) | Il debitore ha 60 giorni per pagare o impugnare; dal 2025, per molti tributi l’avviso di accertamento sostituisce la cartella |
| Decorrenza dell’esecuzione | Trascorso il termine, l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento; per tributi locali, dal 2025 i comuni possono agire dopo 60 giorni (pignoramento sprint) |
| Presentazione dell’istanza di rateizzazione | Può essere presentata in qualsiasi momento dopo la notifica della cartella e prima della vendita; sospende la prescrizione e le azioni esecutive |
| Pagamento della prima rata | Dà luogo all’estinzione del pignoramento se non sono avvenute vendita o assegnazione |
| Decadenza dalla rateizzazione | Mancato pagamento di una rata per più di 5 giorni comporta decadenza e riattivazione dell’esecuzione |
| Conversione del pignoramento | Deve essere richiesta prima della vendita; richiede il versamento di 1/6 e consente fino a 48 rate |
| Opposizione all’esecuzione / agli atti | Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato (per opposizioni ex art. 617 c.p.c.); i termini possono variare per le opposizioni ex art. 615 |
6. Domande frequenti (FAQ)
- Si può rateizzare un pignoramento dello stipendio? — Sì. Se il debito è fiscale, è possibile presentare un’istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973; il pagamento della prima rata sospende il pignoramento . Per debiti privati, si può chiedere la conversione ex art. 495 c.p.c. o negoziare con il creditore.
- Quanto tempo ho per chiedere la rateizzazione dopo il pignoramento? — Non vi è un termine fisso, ma è consigliabile presentare l’istanza subito dopo la notifica del pignoramento e prima della vendita o dell’assegnazione. Il ritardo può rendere vana la richiesta.
- È possibile rateizzare anche i debiti derivanti da multe stradali? — Sì, anche le sanzioni amministrative iscritte a ruolo possono essere rateizzate; secondo la Cassazione, in questo caso non sono dovuti interessi di mora sulle sanzioni rateizzate .
- In quanti anni posso dilazionare il debito? — Per debiti fino a 120 000 € si può arrivare fino a 84 rate (7 anni) per richieste presentate nel biennio 2025‑26; 96 rate (8 anni) per 2027‑28; 108 rate (9 anni) dal 2029. Per debiti superiori a 120 000 € si può ottenere fino a 120 rate (10 anni) .
- Posso chiedere la rateizzazione se ho già una rateizzazione decaduta? — Sì, ma occorre versare le rate scadute e fornire garanzie aggiuntive. L’Agente della riscossione può richiedere il pagamento integrale delle rate scadute o la presentazione di fideiussioni.
- La rateizzazione blocca l’iscrizione di ipoteche? — Sì. Dalla presentazione dell’istanza e fino al pagamento della prima rata l’Agente non può iscrivere ipoteche o fermi amministrativi. Dopo il pagamento della prima rata, ogni misura cautelare già iscritta (es. fermo auto) viene revocata .
- Cosa succede se non pago due rate consecutive? — Dal 2025 è prevista la decadenza per il mancato pagamento di una sola rata protratta oltre 5 giorni; quindi l’Agente può revocare la rateizzazione e riprendere le azioni esecutive.
- Posso chiedere la rateizzazione anche se ho un contratto di lavoro a tempo determinato? — Sì, l’istanza può essere presentata da chiunque, indipendentemente dal tipo di contratto. Tuttavia la capacità di pagamento viene valutata sulla base del reddito; un contratto precario potrebbe indurre l’Agente a richiedere garanzie o un numero di rate ridotto.
- La conversione del pignoramento può essere concessa più volte? — No. L’art. 495 c.p.c. prevede che l’istanza di conversione può essere proposta una sola volta e solo prima della vendita .
- Cosa fare se il terzo (datore di lavoro o banca) trattiene più del dovuto? — È possibile presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per far ridurre la quota di trattenuta. In alternativa si può contestare l’atto all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione segnalando la violazione dei limiti di pignorabilità .
- Posso oppormi al pignoramento se il debito è prescritto? — Sì. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta se il credito si è prescritto (ad es. 3 anni per sanzioni amministrative, 5 anni per contributi INPS, 10 anni per imposte erariali). La prescrizione deve essere sollevata entro i termini e dimostrata.
- Il pignoramento esattoriale può essere impugnato perché non c’è l’intervento del giudice? — La procedura ex art. 72‑bis è legittima perché la legge prevede l’ordine di pagamento diretto. Tuttavia, se l’Agenzia non rispetta i limiti di pignorabilità o non notifica correttamente gli atti, il pignoramento può essere impugnato .
- Le pensioni inferiori a 1 000 € sono pignorabili? — No. Dal 2025 la legge prevede che le pensioni inferiori a 1 000 € sono impignorabili. Per quelle superiori, resta impignorabile la quota pari a due volte l’assegno sociale .
- Cosa succede ai debiti dopo cinque anni se non viene riscossa la cartella? — Secondo la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), a partire dal 2025 le cartelle non riscosse entro cinque anni vengono cancellate automaticamente (discarico automatico) .
- Che differenza c’è tra rateizzazione e definizione agevolata? — La rateizzazione ex art. 19 consente di pagare l’intero debito suddividendolo in rate, compresi interessi e sanzioni (salvo interessi di mora sulle sanzioni). La definizione agevolata, invece, permette di pagare solo il debito principale e parte delle sanzioni con uno sconto. Tuttavia, se si decade dalla definizione, si può rientrare in una rateizzazione ordinaria.
- È possibile presentare la domanda di rateizzazione per un debito già oggetto di procedura concorsuale? — In presenza di fallimento o concordato preventivo la disciplina è diversa: l’istanza va rivolta al curatore e l’Agente non può procedere in via autonoma. In generale, i carichi tributari concorsuali possono essere rateizzati ex art. 19‑bis solo con l’autorizzazione del giudice delegato.
- Posso ricorrere alla negoziazione della crisi d’impresa se ho debiti fiscali? — Sì. La negoziazione assistita consente di coinvolgere l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e l’INPS tra i creditori e, in alcuni casi, di proporre un pagamento dilazionato o una falcidia. Dal 2024 la transazione fiscale è stata estesa anche ai tributi locali .
- Cosa succede se il pignoramento riguarda un conto cointestato? — La Cassazione ha ribadito che il pignoramento colpisce solo la quota del conto intestata al debitore (di norma il 50 % in un conto cointestato a due persone). Il co‑intestatario può proporre opposizione per liberare la propria quota. Inoltre, per i pignoramenti esattoriali si applicano le tutele dell’art. 72‑ter (triplo dell’assegno sociale) .
- Qual è la differenza tra pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare? — Nel pignoramento presso terzi si aggrediscono crediti o somme di denaro detenute da terzi (stipendi, conti correnti), mentre nel pignoramento immobiliare si espropriano beni immobili con vendita all’asta. I tempi e le procedure sono diversi: l’espropriazione immobiliare richiede perizia, pubblicità, aste; quella presso terzi è più rapida, specie se esattoriale.
- Posso chiedere la sospensione del pignoramento senza rateizzare? — Sì. Se vi sono vizi procedurali o il bene pignorato è sproporzionato rispetto al debito, si può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione. Tuttavia, salvo irregolarità evidenti, è necessario fornire garanzie.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le conseguenze della rateizzazione e della conversione, proponiamo alcune simulazioni.
7.1 Simulazione di rateizzazione di un debito fiscale
Scenario: la sig.ra Maria, residente a Catanzaro, riceve nel novembre 2025 un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per un debito di 80 000 € relativo a imposte e sanzioni. Il pignoramento riguarda una trattenuta sul suo stipendio di 2 800 € netti mensili. Maria desidera verificare se è possibile rateizzare il debito e sospendere la trattenuta.
- Analisi dei limiti: secondo l’art. 72‑ter, per stipendi tra 2 501 € e 5 000 € la quota pignorabile è 1/7 (circa 14,29 %) . Per uno stipendio netto di 2 800 €, la trattenuta massima sarebbe 2 800 × 1/7 ≈ 400 €. Se l’Agenzia trattiene oltre 400 €, c’è violazione dei limiti.
- Istanza di rateizzazione: Maria presenta immediatamente l’istanza di rateizzazione ex art. 19. L’importo (80 000 €) rientra nel limite sotto i 120 000 €, quindi può ottenere fino a 84 rate. Maria chiede 72 rate da circa 1 111 €, con un interesse legale del 2,5 %. La rata è superiore alla trattenuta; tuttavia, il beneficio principale è la sospensione del pignoramento: al pagamento della prima rata (1 111 €) il pignoramento sullo stipendio verrà revocato e Maria pagherà direttamente tramite F24.
- Conseguenze: 72 rate comportano un piano di 6 anni. Se Maria non paga una rata, decade dal beneficio e l’Agenzia può ripristinare il pignoramento. Tuttavia, Maria sceglie di domiciliare i pagamenti e inserire la rata nel proprio budget mensile; il sacrificio è maggiore ma evita che un quinto dello stipendio venga trattenuto a tempo indeterminato.
7.2 Simulazione di conversione del pignoramento immobiliare
Scenario: il sig. Enrico ha un debito di 150 000 € nei confronti della banca; l’immobile di famiglia (valore perizia 220 000 €) è stato pignorato. Enrico decide di chiedere la conversione. Egli deposita una somma iniziale pari a 1/6 del debito (25 000 €) e chiede di pagare il residuo in 48 rate da circa 2 604 € (al netto degli interessi). Il giudice valuta la situazione: Enrico è padre di due figli, percepisce un reddito stabile e non ci sono altri immobili. La banca si oppone sostenendo che il credito è garantito da ipoteca e che la conversione allungherebbe i tempi. Il giudice, bilanciando gli interessi, decide di concedere 36 rate. Enrico dovrà quindi pagare 36 rate da circa 3 472 €; se anche una sola rata non verrà saldata, la procedura riprenderà e le somme pagate saranno acquisite alla procedura. Enrico potrà così conservare l’immobile purché rispetti tutte le scadenze.
7.3 Simulazione di opposizione per prescrizione
Scenario: la sig.ra Sabrina riceve nel 2025 un pignoramento esattoriale di 5 000 € per contributi previdenziali INPS relativi al 2017. Sabrina non ha ricevuto alcuna notifica interruttiva negli ultimi anni. L’avv. Monardo verifica la documentazione e constata che il credito si è prescritto (i contributi si prescrivono in 5 anni). Viene presentata opposizione ex art. 615 c.p.c. Il giudice sospende l’esecuzione e, all’esito del giudizio, annulla il pignoramento per intervenuta prescrizione. Sabrina recupera le somme trattenute e non deve rateizzare nulla.
7.4 Simulazione di procedura di sovraindebitamento
Scenario: il sig. Antonio, commerciante, ha debiti con il fisco per 200 000 €, mutui e finanziarie per 300 000 €, stipendi arretrati e fornitori. La somma complessiva supera 600 000 €. Non avendo beni sufficienti, Antonio rischia il fallimento. Con l’aiuto dell’avv. Monardo, Antonio presenta un accordo di ristrutturazione dei debiti presso l’OCC. Propone di pagare il 40 % del debito in 120 rate (10 anni), conferendo i proventi dell’attività e l’unico immobile. L’OCC nomina un gestore che certifica la fattibilità, i creditori votano a favore e il tribunale omologa l’accordo. Durante l’intera procedura, tutte le esecuzioni (pignoramenti inclusi) sono sospese. Antonio riesce a mantenere l’attività, paga una parte dei debiti e ottiene l’esdebitazione al termine.
8. Approfondimenti sulle diverse forme di pignoramento
Sebbene l’argomento centrale di questa guida sia la rateizzazione in presenza di un pignoramento, per completezza è utile distinguere tra le diverse forme di pignoramento previste dalla legge. Ogni tipologia ha peculiarità proprie che possono incidere sulla possibilità di rateizzare o di ricorrere alla conversione.
8.1 Pignoramento mobiliare
Il pignoramento mobiliare è l’espropriazione di beni mobili (ad esempio mobili, gioielli, autovetture, contanti in casa) ed è regolato dagli artt. 492‑512 c.p.c. La procedura inizia con l’accesso dell’ufficiale giudiziario presso la residenza o sede del debitore, la redazione del verbale di pignoramento e l’apposizione dei sigilli. Il debitore può evitare la vendita versando la somma dovuta maggiorata delle spese prima dell’asta oppure può chiedere la conversione ex art. 495 c.p.c. In caso di debiti fiscali, la rateizzazione sospende l’esecuzione e impedisce il pignoramento dei beni mobili.
Nel pignoramento mobiliare, il valore dei beni spesso non copre l’intero debito; per questo motivo il creditore può cumulare diversi pignoramenti. Tra i beni impignorabili vi sono gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o dell’impresa nei limiti di quanto necessario per il sostentamento del debitore e della famiglia (art. 515 c.p.c.), nonché i beni elencati dall’art. 514 c.p.c. (abiti, biancheria, letti, frigorifero, ecc.). Il diritto di chiedere la rateizzazione sussiste anche dopo il pignoramento mobiliare: la presentazione dell’istanza ex art. 19 D.P.R. 602/1973 sospende l’esecuzione e consente di evitare l’asta.
8.2 Pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare è disciplinato dagli artt. 555‑564 c.p.c. Dopo il pignoramento dell’immobile, l’esecuzione prevede la perizia, le pubblicazioni di vendita, l’asta e l’aggiudicazione. Il debitore può depositare un piano di rientro o proporre la conversione. Inoltre, se ricorrono le condizioni dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 (immobile unico, civile abitazione, residenza, debito sotto i 120 000 €), l’Agente della riscossione non può procedere . Per debiti compresi tra 20 000 € e 120 000 €, è invece consentita l’iscrizione ipotecaria . Nel pignoramento immobiliare, la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 non solo sospende la vendita ma, una volta pagata la prima rata, estingue l’esecuzione se la vendita non è ancora avvenuta .
8.3 Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi consiste nell’espropriare crediti che il debitore vanta verso un terzo (datore di lavoro, banca, cliente). La disciplina generale è negli artt. 543‑554 c.p.c., mentre per i debiti fiscali interviene l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, che consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di emettere un ordine di pagamento diretto. Il terzo è obbligato a trattenere e versare le somme all’Agente entro 60 giorni . La rateizzazione ex art. 19 può essere chiesta anche dopo la notifica dell’ordine di pagamento; il pagamento della prima rata estingue la procedura se l’assegnazione non è stata ancora pronunciata.
Nel pignoramento presso terzi, è fondamentale verificare i limiti di pignorabilità: l’art. 545 c.p.c. per crediti privati e l’art. 72‑ter per debiti fiscali fissano le percentuali massime (1/10, 1/7, 1/5). Il terzo deve rispettare tali limiti; in caso contrario, il debitore può chiedere la riduzione.
8.4 Interferenza con la cessione del quinto
Spesso i dipendenti hanno in corso una cessione del quinto dello stipendio. La cessione del quinto è un contratto con cui il lavoratore cede anticipatamente un quinto del proprio stipendio a un finanziatore. In presenza di un pignoramento, la trattenuta per la cessione del quinto viene sommata a quella per il pignoramento, rispettando però il tetto complessivo di un quinto. Per i debiti fiscali, la trattenuta può arrivare a 1/5 anche se esiste una cessione del quinto; la quota spettante al finanziatore si riduce proporzionalmente. L’art. 72‑ter consente quindi un prelievo complessivo fino a 20 %, ma solo se il reddito supera la soglia. In presenza di una rateizzazione, il prelievo si sospende e l’importo residuo continua a essere pagato al finanziatore.
8.5 Fondi patrimoniali e trust
Alcuni debitori pensano di proteggere il patrimonio costituendo un fondo patrimoniale (artt. 167‑171 c.c.) o un trust. Il fondo patrimoniale vincola determinati beni per i bisogni della famiglia e li rende impignorabili solo per debiti estranei a tali bisogni. Tuttavia, per i debiti fiscali o professionali il pignoramento è possibile se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia. Inoltre, la Cassazione ritiene che la costituzione di un fondo patrimoniale poco prima dell’insorgere dei debiti possa essere considerata atto in frode ai creditori e quindi revocabile. Analoghe considerazioni valgono per i trust autodichiarati: l’Agenzia delle Entrate e i tribunali sono sempre più severi nel disconoscere tali strumenti se la finalità è elusiva.
In definitiva, se si teme il pignoramento è consigliabile agire tempestivamente con gli strumenti legali di rateizzazione, opposizione o composizione della crisi, piuttosto che ricorrere a strumenti di protezione patrimoniale che potrebbero essere impugnati e considerati fraudolenti.
9. Conclusione
La possibilità di rateizzare il debito oggetto di pignoramento rappresenta una tutela fondamentale per il debitore, che evita la perdita di beni essenziali e può affrontare gli obblighi fiscali in modo sostenibile. La normativa italiana, attraverso gli articoli 19 e 19‑ter del D.P.R. 602/1973, consente di dilazionare i debiti fino a 120 rate e sospende la prescrizione e le azioni esecutive . L’art. 495 c.p.c. offre l’istituto della conversione del pignoramento, che permette di sostituire il bene con una somma di denaro da pagare anche a rate . I limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 garantiscono che la trattenuta non superi un quinto dello stipendio o della pensione e che le pensioni minime restino impignorabili .
L’aggiornamento normativo del 2025 ha introdotto novità rilevanti: accertamento esecutivo generalizzato, pignoramento sprint per i tributi locali, stralcio automatico delle cartelle dopo cinque anni e nuovi obblighi per i datori di lavoro pubblici . Anche la giurisprudenza ha offerto importanti chiarimenti: la Cassazione ha stabilito che gli interessi di mora non sono dovuti sulle sanzioni rateizzate e ha escluso la conversione nel rito speciale dell’ordine di pagamento .
Davanti a un pignoramento, è fondamentale agire tempestivamente e valutare tutte le strategie: dalla rateizzazione alle opposizioni, dalla conversione alla composizione della crisi. Ogni situazione è diversa: solo l’analisi attenta degli atti, del titolo e della posizione economica permette di scegliere la soluzione più adatta. L’assistenza di un professionista esperto è decisiva per evitare errori, negoziare piani sostenibili e ottenere la sospensione dell’esecuzione. Lo studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie alla competenza in diritto bancario, tributario e sovraindebitamento, è un punto di riferimento per chi desidera tutelare il proprio patrimonio e trovare soluzioni legali concrete ed efficaci.
📞 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff multidisciplinare analizzeranno la tua situazione, verificheranno la legittimità del pignoramento e ti proporranno strategie legali tempestive per difenderti e rateizzare il tuo debito.