Ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo: quali documenti servono e come preparare la difesa

Introduzione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è la principale tutela per il debitore che riceve un’ingiunzione di pagamento. Con un semplice ricorso, il creditore può ottenere dal giudice un decreto che ordina di pagare una somma di denaro, consegnare beni o rilasciare la cosa promessa, senza contraddittorio e sulla base della documentazione depositata. Se l’ingiunto non reagisce in tempo, il decreto diventa esecutivo e può dar luogo a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e alla segnalazione come cattivo pagatore.

Per questo motivo è fondamentale conoscere quali documenti servono per proporre ricorso in opposizione e quali passi seguire per salvaguardare i propri diritti. Un errore nel deposito o il mancato rispetto dei termini può rendere irricevibile la difesa e trasformare un atto “monitorio” provvisorio in un titolo esecutivo definitivo. L’argomento è reso ancora più complesso dalle recenti riforme del processo civile (riforma Cartabia, correttivo 2024, leggi di bilancio) e dagli interventi della giurisprudenza di legittimità.

In queste pagine illustriamo tutti gli aspetti utili per il debitore che deve affrontare un decreto ingiuntivo: dal contenuto obbligatorio del ricorso e dei documenti da allegare, ai termini e alle strategie difensive, fino agli strumenti alternativi come la definizione agevolata (rottamazione-quater), i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione. Il taglio è pratico e aggiornato a dicembre 2025, con riferimenti agli articoli del codice di procedura civile, alle leggi speciali e alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, del Tribunale e della Corte Costituzionale.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è il professionista di riferimento per chi intende contestare un decreto ingiuntivo o gestire debiti e crisi finanziarie. Cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa in base al decreto legge 118/2021.

Grazie a questa struttura, l’Avv. Monardo può:

  • esaminare rapidamente la documentazione (contratti, fatture, estratti conto, decreti ingiuntivi) e verificare la legittimità del credito;
  • predisporre ricorsi in opposizione e richiedere la sospensione della provvisoria esecuzione;
  • rappresentare il debitore davanti al giudice e in sede di mediazione obbligatoria;
  • gestire trattative stragiudiziali per ottenere sconti, dilazioni o chiusure del debito;
  • costruire piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, piani di rientro e procedure di esdebitazione;
  • assistere in rottamazione-quater e definizioni agevolate di cartelle esattoriali;
  • prevenire e bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e iscrizioni a ruolo.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è fondamentale per evitare l’esecuzione forzata e negoziare le soluzioni più vantaggiose.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. La procedura monitoria nel codice di procedura civile

Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633–656 del codice di procedura civile (c.p.c.). Il ricorso può essere presentato da chi vanta un diritto di credito provato da documenti: ad esempio, fatture, estratti autentici di libri contabili, cambiali, assegni, contratti di mutuo, scritture private autenticate. L’articolo 638 c.p.c. prevede che il ricorso indichi gli estremi del credito, i documenti su cui si fonda e gli atti prodotti, che devono essere allegati sin dal deposito . Se l’istante ha un domicilio digitale, la notifica del decreto potrà avvenire tramite posta elettronica certificata.

L’articolo 641 c.p.c. dispone che il giudice provvede entro 30 giorni con un decreto che può ordinare il pagamento della somma o la consegna della cosa. Nel provvedimento il giudice fissa il termine per l’opposizione (di regola 40 giorni), con facoltà di ridurlo fino a 10 giorni o di prorogarlo fino a 60 giorni; se l’ingiunto risiede all’estero, il termine è di almeno 60 giorni . Il decreto deve contenere l’avvertimento che “entro il termine fissato è ammessa opposizione e che, decorso tale termine, il decreto acquista efficacia esecutiva”.

1.2. Opposizione: evoluzione normativa di art. 645 c.p.c.

L’opposizione è regolata dall’articolo 645 c.p.c. La norma, modificata dalla legge 218/2011 e dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e dal correttivo 2024 (d.lgs. 164/2024), stabilisce che l’opposizione si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Secondo il testo vigente, “l’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638 c.p.c., e il giudice, se rileva la competenza, pronuncia decreto che fissa l’udienza di comparizione e assegna all’opponente un termine per la notificazione dell’atto” . Con il correttivo 2024 la formula “atto di citazione” è stata sostituita da “atto introduttivo”, consentendo di introdurre l’opposizione sia con atto di citazione sia con ricorso. Questo consente di utilizzare il rito semplificato di cognizione disciplinato dagli articoli 281‑decies e ss. c.p.c.

L’opposizione non è un nuovo giudizio autonomo ma una fase del procedimento monitorio: lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26727/2024, evidenziando che l’opposizione non costituisce azione di nullità ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione che continua la sequenza procedimentale già avviata dal ricorso monitorio . Ciò comporta che la documentazione depositata nella fase monitoria rimane nel fascicolo anche nella fase di opposizione e in eventuale appello; la Suprema Corte, con ordinanza 27865/2024, ha chiarito che i documenti allegati al ricorso monitorio non possono essere considerati “nuovi”, poiché rientrano nel fascicolo unico del processo .

1.3. Termini e tardiva opposizione

Il termine ordinario di 40 giorni decorre dalla notifica del decreto o, se il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo, dalla notifica dell’atto di precetto. In mancanza di opposizione entro il termine, il decreto diventa irrevocabile e acquista efficacia esecutiva; ma l’articolo 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva se il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, a condizione che l’opponente agisca entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione . La giurisprudenza più recente ribadisce che, per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, il debitore deve provare non solo l’irregolarità della notifica ma anche il nesso causale fra tale irregolarità e l’impossibilità di prendere conoscenza del decreto: la sola nullità della notifica non basta .

1.4. Mediazione obbligatoria ex art. 5‑bis d.lgs. 28/2010

La riforma Cartabia ha introdotto l’articolo 5‑bis nel decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile. La norma, aggiornata al 25 gennaio 2025, stabilisce che, quando un’azione per una delle materie soggette a mediazione obbligatoria (es. contratti bancari, condominio, locazioni, successioni) viene proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha richiesto il decreto . In sede di opposizione il giudice, alla prima udienza, decide sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione e, se constata il mancato esperimento della mediazione, fissa una nuova udienza dopo il termine previsto; se neppure a quella data la mediazione è stata avviata, dichiara l’improcedibilità della domanda e revoca il decreto opposto .

1.5. Costi e contributo unificato

L’opposizione comporta il pagamento del contributo unificato (C.U.), variabile in base al valore della controversia, e dei diritti di cancelleria. L’ufficio del Giudice di Pace di Milano, sul proprio sito istituzionale, indica che i documenti da allegare al ricorso di opposizione sono:

  • ricorso in originale;
  • copia notificata del decreto ingiuntivo e dei documenti sui quali si fonda l’opposizione;
  • ricevuta del contributo unificato e dei diritti di cancelleria/spese forfettarie .

Il costo del contributo unificato per le opposizioni al Giudice di Pace varia da 21,50 euro (valore entro 1.100 €) a 118,50 euro (valore fra 5.200,01 € e 10.000 €) , con aggiunta di 27 euro di diritti di cancelleria per cause di valore superiore a 1.033 € . Il pagamento deve avvenire tramite il sistema PagoPA, e dal 1 gennaio 2025 la cancelleria non iscriverà a ruolo i ricorsi privi della prova del pagamento, come imposto dall’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, modificato dalla legge di bilancio 2025 . Gli avvocati hanno l’obbligo del deposito telematico mediante Processo Civile Telematico (PCT) .

1.6. Giurisprudenza di merito e di legittimità: casi recenti

1.6.1. Opposizione con ricorso: Cassazione n. 12905/2025

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, 14 maggio 2025 n. 12905, affronta il caso di un’opposizione introdotta con ricorso anziché con citazione. La Corte ha stabilito che, nel regime introdotto dalla riforma Cartabia, l’opposizione può essere proposta con ricorso quando si adotta il rito semplificato: in tal caso è sufficiente che il deposito del ricorso avvenga entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, anche se la notifica al creditore avviene successivamente . La decisione richiama le pronunce 7354/2025 e 7355/2025, nonché il precedente delle Sezioni Unite n. 758/2022, secondo cui la scelta del rito non influisce sulla tempestività dell’opposizione: ciò che conta è la tempestiva proposizione dell’atto introduttivo davanti al giudice competente.

1.6.2. Cumulo soggettivo improprio: ordinanza n. 15634/2025

La rassegna ufficiale della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione (giugno 2025) riporta l’ordinanza n. 15634/2025. La Corte ha stabilito che è ammissibile l’opposizione che contiene, oltre alle difese e alle domande riconvenzionali dell’ingiunto, la domanda di un soggetto terzo connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria o alla domanda riconvenzionale. In tal caso si configura un “cumulo soggettivo iniziale improprio” e il giudice deve trattare unitariamente le domande connesse . La decisione favorisce l’economia processuale e consente di risolvere in un unico processo questioni tra più soggetti collegate al credito monitorio.

1.6.3. Opposizione tardiva: ordinanza n. 29694/2025

La Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza 29694/2025 che, per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., il debitore deve dimostrare due condizioni cumulative: 1) l’irregolarità o la nullità della notifica del decreto; 2) l’effettiva impossibilità di averne tempestiva conoscenza. Se il debitore apprende del decreto tramite una notifica viziata ma resta inerte, non può invocare l’opposizione tardiva . La pronuncia invita quindi a reagire tempestivamente una volta avuta notizia dell’ingiunzione.

1.6.4. Principio di non dispersione della prova

Un principio costante affermato dalla giurisprudenza, richiamato dalla Cassazione (ord. 27865/2024), è quello della non dispersione della prova: i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo restano acquisiti al fascicolo e possono essere utilizzati anche nella fase di opposizione e nel giudizio d’appello . Questo principio tutela entrambe le parti, evitando che le prove prodotte nella fase monitoria debbano essere ripetute e impedendo che siano considerate “nuove” ai fini delle preclusioni istruttorie.

1.7. Normativa fiscale e di riscossione: definizione agevolata e rottamazione

Nell’ambito dell’opposizione a decreti ingiuntivi aventi ad oggetto tributi, tasse o contributi previdenziali, è opportuno conoscere le misure di definizione agevolata che permettono di regolare il debito senza contestare il titolo.

La Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, art. 1, commi 231–252) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione‑quater). I commi 231–252 consentono di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 . Il debitore deve presentare una dichiarazione entro i termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (originariamente 30 aprile 2023) indicando il numero delle rate (massimo 18) e pagare solo il capitale e le spese di procedura, senza corrispondere sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 18 rate, con scadenze iniziali fissate al 31 luglio e 30 novembre 2023 e rate successive fino al 30 novembre 2027 . Il mancato o tardivo pagamento oltre cinque giorni comporta l’inefficacia della definizione e il ripristino del debito .

La Legge 15/2025, di conversione del decreto‑legge 202/2024 (c.d. “milleproroghe”), ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater, consentendo la riammissione per chi non ha rispettato le scadenze entro il 31 dicembre 2024. Secondo la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, i contribuenti riammessi devono pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 e la seconda entro il 30 novembre 2025; le rate successive (fino a dieci) scadranno il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 .

L’opposizione al decreto ingiuntivo può quindi essere accompagnata, per i debiti fiscali, da una domanda di definizione agevolata o rottamazione che estingue il debito e rende inutile l’esecuzione. Tuttavia, la richiesta di definizione non sospende automaticamente l’efficacia del decreto: è necessario depositare il ricorso in opposizione, chiedere la sospensione dell’esecuzione e, parallelamente, aderire alla definizione agevolata.

1.8. Sovraindebitamento e strumenti di soluzione: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione ed esdebitazione

Per i debitori non fallibili (consumatori, imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative, imprenditori agricoli) il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) disciplina procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’articolo 2 definisce “sovraindebitamento” lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale . Gli articoli 65 e seguenti stabiliscono l’ambito di applicazione delle procedure di composizione: i debitori possono proporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (OCC) .

Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile, senza necessità del loro consenso, che deve essere omologato dal giudice. Al termine del piano, se il debitore adempie, ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). L’accordo di ristrutturazione richiede, invece, l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60 % dei crediti e l’omologazione giudiziale. In entrambi i casi, una volta aperta la procedura, vengono sospese le esecuzioni individuali e i pignoramenti, e il debitore può chiedere la sospensione del decreto ingiuntivo.

Queste procedure, insieme alla liquidazione controllata del patrimonio, rappresentano valide alternative alla mera opposizione: possono portare a una soluzione strutturale del debito, riducendo o rimodulando le somme dovute e consentendo la liberazione del debitore.

2. Procedura passo per passo: come reagire alla notifica del decreto ingiuntivo

2.1. Ricezione e verifica del decreto

Non appena riceve la notifica di un decreto ingiuntivo, il debitore deve verificare immediatamente:

  • Data della notifica e decorrenza dei termini: il termine di 40 giorni decorre dalla data di notifica indicata nella relata. In caso di notifica all’estero, il termine è di almeno 60 giorni . Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il termine può decorrere dalla notifica dell’atto di precetto.
  • Competenza del giudice: l’art. 645 richiede che l’opposizione sia proposta allo stesso ufficio che ha emesso il decreto . Se il giudice era incompetente, l’opposizione conterrà l’eccezione di incompetenza.
  • Regolarità formale del decreto: deve indicare il nome delle parti, l’indirizzo per le notifiche, la specifica del credito, l’ammontare delle spese e l’avvertimento sulla facoltà di opposizione. Se mancano elementi essenziali (ad esempio non sono indicati gli estremi dei documenti), si potrà eccepire la nullità.
  • Prova del credito: esaminare i documenti allegati dal creditore per verificare se il credito esiste davvero (contratti, estratti conto, fatture). Spesso i decreti ingiuntivi per mutui, leasing, conti correnti contengono clausole nulle (anatocismo, interessi usurari) o non riportano gli estratti integrali: ciò può costituire un’eccezione di merito.
  • Situazione patrimoniale: valutare se la somma ingiunta può essere pagata, se è opportuno richiedere una definizione agevolata, oppure se occorra intraprendere procedure di sovraindebitamento.

2.2. Raccolta dei documenti per l’opposizione

Per redigere un ricorso efficace occorre predisporre un fascicolo completo. I documenti essenziali sono:

  1. Copia notificata del decreto ingiuntivo: includere la relata di notifica e l’avviso di ricevimento (se notificato a mezzo posta) o la ricevuta PEC.
  2. Contratto o fonte del credito: ad esempio contratto di mutuo, di fornitura, di consulenza, contratto d’opera. In caso di contratti bancari, raccogliere le condizioni generali, i fogli informativi e le eventuali clausole di interessi.
  3. Prova dei pagamenti effettuati: ricevute, bonifici, quietanze. È fondamentale per eccepire il pagamento totale o parziale del credito.
  4. Estratti conto completi: per contestare anatocismo e usura occorre disporre degli estratti dall’apertura del rapporto alla chiusura (la Cassazione ha stabilito che la cessionaria del credito deve produrli interamente per poter ottenere il decreto).
  5. Corrispondenza intercorsa: raccomandate, email, solleciti, richieste di saldo; possono dimostrare contraddizioni o comportamenti abusivi.
  6. Eventuali accordi transattivi o piani di rientro già sottoscritti con il creditore.
  7. Certificazioni reddituali e patrimoniali (se si intende attivare procedure di sovraindebitamento).
  8. Ricevuta del pagamento del contributo unificato e marche da bollo. Il Tribunale di Milano ricorda che il ricorso deve contenere la ricevuta del contributo unificato e dei diritti di cancelleria .

È opportuno predisporre anche un fascicolo telematico in formato PDF‑A, rispettando le specifiche del Processo Civile Telematico, con la sottoscrizione digitale dell’avvocato.

2.3. Scelta del rito e redazione del ricorso

L’opposizione può essere introdotta con atto di citazione o con ricorso, a seconda del rito prescelto:

  • Rito ordinario: l’atto è un atto di citazione a comparire all’udienza. Occorre indicare il giudice adito, le parti, l’oggetto e i motivi dell’opposizione, le conclusioni, i mezzi di prova e i documenti allegati. È necessario fissare la prima udienza nel rispetto del nuovo art. 171‑bis c.p.c., che consente al giudice di differire d’ufficio l’udienza.
  • Rito semplificato di cognizione: introdotto dagli articoli 281‑decies e seguenti, può essere utilizzato per tutte le cause di competenza monocratica, salvo le materie escluse. In tal caso l’opposizione si propone con ricorso depositato in cancelleria; il giudice fissa l’udienza in via decreto e l’opponente deve notificare il ricorso e il decreto entro i termini fissati. La Cassazione ha riconosciuto che il deposito del ricorso entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo è sufficiente per la tempestività .

La redazione del ricorso deve contenere:

  • generalità delle parti e del difensore, con indicazione della PEC;
  • indicazione del decreto ingiuntivo opposto (numero e data);
  • esposizione dei fatti e dei rapporti intercorsi;
  • motivi di opposizione, distinti per punti: vizi formali (incompetenza, mancanza di prova scritta, difetto di legittimazione), vizi sostanziali (inesistenza del credito, prescrizione, nullità di clausole, pagamenti effettuati);
  • richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.), motivando il fumus boni iuris e il periculum in mora;
  • eventuali domande riconvenzionali (compensazione, risarcimento del danno, restituzione di somme, accertamento di nullità), domande di terzi (come nel cumulo soggettivo improprio riconosciuto dall’ordinanza 15634/2025 ), e domande di esecuzione in via esecutiva del proprio credito;
  • indicazione dei mezzi di prova: testi, documenti, consulenze tecniche d’ufficio;
  • richiesta di mediazione se la controversia rientra in una delle materie di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 e se l’avvocato del creditore non ha ancora attivato la procedura;
  • listino delle spese: a fine atto si possono anticipare le spese legali e chiedere la condanna della controparte.

2.4. Deposito e notifica del ricorso

Dopo aver redatto il ricorso, occorre procedere al deposito. Se si utilizza il rito semplificato (ricorso), il deposito avviene in cancelleria (telematica per gli avvocati). Se si utilizza l’atto di citazione, si provvede prima alla notifica e poi al deposito in cancelleria con la prova della notifica.

Per la notifica, l’opponente deve usare i mezzi di cui all’art. 638 c.p.c.: ufficiale giudiziario, PEC se la controparte ha un domicilio digitale, raccomandata internazionale per i residenti all’estero. È importante rispettare il termine assegnato dal giudice nel decreto (nel rito semplificato) o i termini di comparizione stabiliti dal c.p.c. (90 giorni se il luogo di notifica è in Italia, 150 giorni se all’estero).

L’atto notificato deve contenere tutti gli allegati depositati e la prova di pagamento del contributo unificato. La mancata notifica determina l’inefficacia del ricorso, ma – come stabilito dalla Cassazione 12905/2025 – nel rito semplificato la notifica può avvenire anche dopo la scadenza del termine di 40 giorni, purché il deposito sia tempestivo .

2.5. Udienza, sospensione e mediazione

Alla prima udienza il giudice può:

  • dichiarare l’improcedibilità se l’atto è carente (es. mancanza di procura) o se non è stato instaurato il contraddittorio;
  • decidere sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto: l’art. 648 c.p.c. consente al giudice di concedere o revocare la provvisoria esecuzione, subordinando eventualmente la sospensione alla prestazione di una cauzione. La richiesta deve essere adeguatamente motivata, dimostrando l’apparente fondatezza dell’opposizione e il rischio di danni gravi e irreparabili;
  • fissare i termini per le memorie ex artt. 171‑ter e 183 c.p.c. e l’udienza di trattazione;
  • verificare se la causa rientra nelle materie soggette a mediazione obbligatoria e se chi doveva attivarla lo ha fatto. Se la mediazione non è stata iniziata, il giudice, come previsto dall’art. 5‑bis, rinvia la causa e invita la parte a presentare la domanda entro quindici giorni . In mancanza, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto.

Se il giudice sospende l’efficacia esecutiva, il debitore è protetto da pignoramenti e sequestri fino alla definizione del processo. In caso contrario, potrà comunque proporre istanza di sospensione dell’esecuzione forzata davanti al giudice dell’esecuzione.

2.6. Istruttoria e decisione

Il procedimento prosegue secondo le regole del rito prescelto. Nel rito ordinario le parti depositano memorie ex art. 171‑ter c.p.c.; nel rito semplificato, memorie e repliche vengono presentate in tempi più brevi, e il giudice può decidere allo stato degli atti o fissare un’udienza di escussione dei testimoni e di discussione orale.

Durante l’istruttoria, le parti possono:

  • produrre ulteriori documenti: grazie al principio di non dispersione, i documenti depositati nel monitorio restano utilizzabili . È possibile anche introdurre nuovi documenti, purché ne sia giustificata la tardiva produzione (es. prova di pagamento recente o documenti ottenuti da terzi).
  • proporre eccezioni e domande riconvenzionali: ad esempio, eccepire la nullità del contratto per mancata indicazione del TAEG, chiedere la restituzione di somme corrisposte in eccesso, opporre la compensazione con controcrediti.
  • chiedere consulenze tecniche: nei contenziosi bancari si chiedono spesso C.T.U. contabili per la verifica degli interessi usurari e anatocistici.

Il giudice, al termine della fase istruttoria, emette sentenza che può revocare integralmente il decreto, confermarlo in tutto o in parte, o modificare l’importo. Le spese seguono la soccombenza. La decisione è appellabile entro 30 giorni dalla notifica oppure entro sei mesi dalla pubblicazione.

3. Difese e strategie legali: come contestare efficacemente un decreto ingiuntivo

3.1. Vizi formali

  1. Incompetenza territoriale o per valore: se il decreto è stato emesso da un giudice privo di competenza, l’opposizione deve contenere l’eccezione. Ad esempio, per crediti consumeristici è competente il giudice del luogo di residenza del consumatore.
  2. Mancanza di sottoscrizione del ricorso o del decreto: il decreto deve essere firmato digitalmente dal giudice; la mancata sottoscrizione ne determina la nullità.
  3. Difetto di prova scritta: il credito deve essere documentato; se il creditore ha depositato solo estratti conto sintetici o fatture non accettate, l’opponente può eccepire l’insufficienza della prova (artt. 634 e 638 c.p.c.).
  4. Irregolarità della notifica: notifiche effettuate a indirizzo errato, a mani di persona non abilitata, o tramite posta senza avviso di ricevimento. L’irregolarità consente l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ma deve essere provata .

3.2. Contestazioni di merito

  1. Inesistenza o estinzione del credito: dimostrare che il debito è inesistente o estinto (pagamento integrale, compensazione, remissione, prescrizione). Il pagamento anche parziale va provato con quietanze, bonifici, estratti conto.
  2. Prescrizione: molti crediti (canoni, bollette) si prescrivono in 5 anni; quelli bancari in 10 anni. Se il decreto si basa su fatture di oltre cinque anni prima, l’opponente può eccepire la prescrizione.
  3. Nullità del contratto: nei contratti finanziari si può far valere l’usura (art. 1815 c.c.), il difetto di forma scritta, l’assenza dell’indicazione del tasso effettivo globale (TAEG); nei contratti di appalto, la mancanza di collaudo; nei contratti di locazione, l’assenza di registrazione.
  4. Interessi e anatocismo: nelle controversie bancarie occorre verificare se gli interessi applicati superano il tasso soglia usura e se è stato applicato l’anatocismo (capitalizzazione degli interessi) senza accordo scritto.
  5. Inadempimento del creditore: se il decreto richiede la consegna di beni o il pagamento del prezzo di una fornitura, è possibile eccepire vizi dell’opera, difetti di conformità, mancata esecuzione della prestazione.
  6. Sovraindebitamento e non meritevolezza: nelle opposizioni legate a contratti di finanziamento al consumo, il debitore può evidenziare l’eccessiva onerosità e la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio (art. 124‑bis T.U.B.).

3.3. Domande riconvenzionali e cumulo soggettivo

L’opponente può proporre domande riconvenzionali volte a ottenere la restituzione di somme, il risarcimento del danno o l’accertamento di diritti, nei limiti della competenza del giudice. Con l’ordinanza n. 15634/2025 la Cassazione ha ammesso la possibilità di introdurre, con l’atto di opposizione, anche la domanda di un soggetto terzo connessa al rapporto, realizzando un “cumulo soggettivo improprio” . Ciò consente, ad esempio, al garante di chiedere in riconvenzione la ripartizione del debito tra i coobbligati o a un socio di chiedere il risarcimento nei confronti degli altri soci.

3.4. Sospensione della provvisoria esecuzione

Se il decreto ingiuntivo è dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opponente può chiedere al giudice (art. 649 c.p.c.) di sospendere l’esecuzione fino alla sentenza. La sospensione è concessa quando ricorrono gravi motivi, ad esempio l’evidente infondatezza del credito, la prescrizione o la prova di pagamento. Il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione (fideiussione bancaria o deposito) per garantire il creditore in caso di soccombenza.

3.5. Mediazione e negoziazione assistita

Nei giudizi aventi ad oggetto materie per le quali la legge impone la mediazione obbligatoria (contratti bancari e finanziari, diritti reali, condominio, successioni, locazioni, affitto di azienda, comodato, responsabilità medica e sanitaria), la mediazione si svolge solo dopo che il giudice decide sulle istanze di provvisoria esecuzione . La parte che ha proposto il decreto deve attivare la procedura di mediazione entro il termine fissato dal giudice.

Se la mediazione non conduce all’accordo, il processo riprende; se invece le parti raggiungono un accordo, lo stesso costituisce titolo esecutivo. La mediazione può essere un’occasione per rinegoziare il debito, ottenere dilazioni e riduzioni, sospendere le azioni esecutive e salvaguardare il rating del debitore.

Oltre alla mediazione, la negoziazione assistita (d.l. 132/2014) può essere utilizzata per cercare un accordo prima dell’instaurazione del giudizio o contestualmente all’opposizione.

3.6. Opposizione tardiva e rimedi successivi

Quando l’opposizione è proposta oltre il termine, occorre rispettare i requisiti dell’art. 650 c.p.c. e dimostrare l’irregolarità della notifica e la mancanza di tempestiva conoscenza del decreto . In difetto, l’opposizione è inammissibile e l’unico rimedio è l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per contestare vizi propri del precetto o del pignoramento.

L’opposizione tardiva non può essere proposta dopo dieci giorni dal primo atto di esecuzione; trascorso tale termine, il debitore può esperire solo l’opposizione all’esecuzione, invocando la nullità del titolo per vizi originari o sopravvenuti.

4. Strumenti alternativi e complementari alla contestazione

Quando il debitore riconosce il debito o desidera evitarne il contenzioso, esistono strumenti che consentono di ridurre, rateizzare o cancellare l’obbligazione. Di seguito i principali.

4.1. Definizione agevolata dei carichi a ruolo (Rottamazione‑quater)

Come visto, la definizione agevolata introdotta dalla legge 197/2022 consente di estinguere debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di procedura, con l’azzeramento di sanzioni, interessi e aggio .

4.1.1. Chi può aderire

Possono aderire alla rottamazione‑quater i debitori con carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 , anche se già oggetto di rateizzazione o contenzioso. La procedura è aperta sia a persone fisiche sia a imprese e professionisti.

4.1.2. Come aderire

La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tramite procedura telematica, indicando i carichi che si intende definire e il numero di rate (massimo 18). Il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi inclusi . L’AdER invia una comunicazione con l’importo da versare e i moduli di pagamento.

4.1.3. Termini di pagamento e riammissione 2025

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 (scaduto);
  • in 18 rate: la prima e la seconda (10 % ciascuna) scadevano il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027 .

La Legge 15/2025 consente la riammissione per coloro che erano decaduti per mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024: la prima rata è fissata al 31 luglio 2025 e la seconda al 30 novembre 2025 . Le rate successive proseguiranno nel 2026 e 2027.

4.1.4. Vantaggi e limiti

La definizione agevolata consente di risparmiare una parte consistente del debito (sanzioni e interessi) e di sospendere le azioni esecutive, compresi i pignoramenti. Tuttavia:

  • non si applica ai debiti derivanti da sentenze penali di condanna e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
  • l’adesione non sospende, di per sé, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. È quindi opportuno presentare ricorso per opposizione e chiedere la sospensione;
  • il mancato o tardivo pagamento oltre cinque giorni determina la decadenza .

4.2. Stralcio dei debiti fino a 1.000 € (commi 222–230)

La legge 197/2022 prevede anche lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 € affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Lo stralcio comporta la cancellazione d’ufficio senza bisogno di domanda. Restano esclusi i debiti per multe stradali e alcune entrate locali.

4.3. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani del consumatore (d.lgs. 14/2019)

Come anticipato, il Codice della crisi d’impresa disciplina tre procedure:

  1. Piano del consumatore: riservato ai consumatori (persone fisiche con debiti di natura non professionale) che si trovano in stato di sovraindebitamento. Il piano viene proposto con l’assistenza di un OCC e contiene un progetto di soddisfacimento dei creditori in base alle reali capacità reddituali. Non richiede il consenso dei creditori ma deve essere omologato dal giudice. Con l’omologazione vengono sospese le azioni esecutive e, al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto a imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative e consumatori. Richiede l’approvazione di almeno il 60 % dei crediti; una volta omologato, vincola tutti i creditori e sospende le azioni esecutive.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: destinata a chi non può proporre un piano o accordo sostenibile. Consiste nella liquidazione di tutti i beni (salvo quelli impignorabili), con la possibilità di ottenere l’esdebitazione residua dopo tre anni.

Per accedere a queste procedure occorre rivolgersi a un Gestore della crisi iscritto all’albo e depositare una relazione sull’indebitamento. L’apertura della procedura determina l’inibizione di pignoramenti e la sospensione di decreti ingiuntivi; pertanto può essere conveniente per debitori sovraindebitati che rischiano azioni esecutive multiple.

4.4. Transazione fiscale, saldo e stralcio e piani personalizzati

Oltre agli strumenti codificati, è possibile negoziare direttamente con il creditore un accordo transattivo (saldo e stralcio) per estinguere il debito con un pagamento ridotto o dilazionato. Gli istituti bancari e finanziari, soprattutto in presenza di criticità nei documenti o di rischi giudiziari (es. anatocismo, usura), sono spesso disponibili a trattare. L’intervento di un avvocato esperto consente di evidenziare le contestazioni e ottenere riduzioni significative.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un decreto ingiuntivo richiede precisione e tempestività. Di seguito alcuni errori da evitare e consigli utili:

  1. Ignorare la notifica: molti debitori sottovalutano il decreto, ritenendolo un semplice sollecito. Trascorsi i termini, il decreto diventa esecutivo e le conseguenze possono essere gravi.
  2. Deposito tardivo o incompleto: la mancata presentazione del ricorso entro i 40 giorni, o la mancanza di documenti essenziali (ricorso originale, copia del decreto, contributo unificato), comporta l’inammissibilità .
  3. Affidarsi a modelli standard: ogni decreto ha peculiarità; l’opposizione deve essere personalizzata. Copiare atti senza adeguato adattamento rischia di omettere difese decisive.
  4. Non richiedere la sospensione: se il decreto è esecutivo, occorre chiedere subito la sospensione, allegando documenti che dimostrino l’insussistenza del credito. In difetto il creditore potrà procedere a pignoramento.
  5. Trascurare la mediazione: nelle materie obbligatorie la mancata attivazione determina l’improcedibilità . È quindi fondamentale monitorare le scadenze e depositare la domanda di mediazione.
  6. Non valutare strumenti alternativi: a volte la contestazione in giudizio non conviene; è preferibile aderire a rottamazioni, transazioni o procedure di sovraindebitamento. Una consulenza preventiva permette di scegliere la strategia più vantaggiosa.
  7. Omettere eccezioni: alcune eccezioni (prescrizione, incompetenza) devono essere sollevate a pena di decadenza nella comparsa di risposta. Una difesa superficiale può pregiudicare diritti importanti.
  8. Sottovalutare le spese: il processo comporta costi. Prima di agire, è bene valutare se il possibile risparmio giustifica l’investimento legale.
  9. Perdere la documentazione: tutti i documenti devono essere conservati e allegati. La mancanza di una ricevuta può annullare un’eccezione di pagamento.
  10. Rinunciare senza consultare un professionista: solo un avvocato esperto può valutare la validità del decreto, gli errori del creditore e le opportunità di accordo.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Articoli del c.p.c. e punti principali

ArticoloContenuto chiaveOsservazioni
633 c.p.c.Presupposti del decreto ingiuntivo; crediti per somme di denaro o consegna di cose fungibili; prova scritta.Il decreto può essere chiesto anche per consegna di cose mobili determinate.
638 c.p.c.Contenuto del ricorso; indicazione del credito e documenti allegati .Il ricorso deve contenere l’elezione di domicilio o l’indirizzo PEC per notifiche.
641 c.p.c.Emissione del decreto; termini per l’opposizione (di norma 40 giorni, riducibile a 10 o estendibile a 60) .Il giudice liquida le spese e avverte dell’opposizione.
645 c.p.c.Opposizione; l’atto introduttivo è notificato al ricorrente; il giudice fissa l’udienza .Dal 2024 è ammesso anche il rito semplificato con ricorso.
648 c.p.c.Provvisoria esecuzione e sospensione; il giudice decide su richiesta dell’opponente o d’ufficio.Può subordinare la sospensione a cauzione.
649 c.p.c.Effetti dell’opposizione; sospende l’efficacia esecutiva se il giudice concede la sospensione.In assenza di sospensione, l’esecuzione prosegue.
650 c.p.c.Opposizione tardiva per irregolare notifica, caso fortuito o forza maggiore .Si propone entro dieci giorni dal primo atto esecutivo.
5‑bis d.lgs. 28/2010Mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di presentare la domanda grava sulla parte che ha chiesto il decreto .La mancata mediazione determina l’improcedibilità.

6.2. Termini procedurali essenziali

FaseTermineRiferimenti
Notifica del decreto ingiuntivoInizio del termine per l’opposizione (di regola 40 giorni)Art. 641 c.p.c.
Deposito dell’opposizione40 giorni dalla notifica (o da atto di precetto)Art. 645 c.p.c.
Notifica del ricorsoTermini fissati dal giudice (rito semplificato) o c.p.c. (rito ordinario)Artt. 171‑bis e 163 c.p.c.
Mediazione obbligatoriaDomanda entro il termine fissato dal giudice; nuovo deposito entro 15 giorni se non avviataArt. 5‑bis d.lgs. 28/2010
Opposizione tardivaEntro 10 giorni dal primo atto esecutivoArt. 650 c.p.c.
Pagamento rata rottamazione (riammissione 2025)31 luglio 2025 (prima rata), 30 novembre 2025 (seconda rata), poi trimestrale fino al 2027Legge 15/2025

6.3. Contributo unificato per opposizione al Giudice di Pace (valori 2025)

Valore della causaContributo unificatoDiritti di cancelleriaNorma
≤ 1.100 €21,50 €Nessunod.P.R. 115/2002 art. 13
1.100,01 € – 5.000 €49 €Nessunod.P.R. 115/2002 art. 13
5.200,01 € – 10.000 €118,50 €Nessunod.P.R. 115/2002 art. 13
> 1.033 €C.U. variabile; aggiungere 27 € di diritti di cancelleria27 €d.P.R. 115/2002 art. 14

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali sono i documenti indispensabili per l’opposizione a decreto ingiuntivo?
    Occorrono: il ricorso originale, la copia notificata del decreto ingiuntivo con relata di notifica, i documenti su cui si fonda l’opposizione (contratti, estratti conto, quietanze), e la prova del pagamento del contributo unificato . È utile allegare tutte le comunicazioni intercorse con il creditore.
  2. Entro quanto tempo devo proporre l’opposizione?
    In generale entro 40 giorni dalla notifica del decreto . Il termine può essere ridotto o aumentato dal giudice. Se il debitore risiede all’estero, il termine è di almeno 60 giorni. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il termine può decorrere dal precetto.
  3. Posso oppormi senza avvocato?
    Davanti al Giudice di Pace è ammessa l’autodifesa per cause di valore fino a 1.100 €; per cause superiori è necessaria l’assistenza di un avvocato . Davanti al Tribunale l’assistenza legale è obbligatoria.
  4. Cosa succede se perdo il termine di 40 giorni?
    Se il termine scade, il decreto diventa esecutivo. Si può proporre opposizione tardiva solo se si dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore . Altrimenti l’unico rimedio è l’opposizione all’esecuzione (artt. 615–617 c.p.c.).
  5. È possibile sospendere il decreto ingiuntivo?
    Sì. Con l’opposizione si può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.). Il giudice decide sui gravi motivi e può subordinare la sospensione a cauzione. Fino alla decisione, il creditore può procedere all’esecuzione.
  6. Devo avviare la mediazione obbligatoria?
    Se la controversia rientra tra le materie di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 (es. contratti bancari, locazioni, successioni), la mediazione va avviata dopo la prima udienza, su ordine del giudice. L’onere di presentare la domanda grava su chi ha chiesto il decreto . Se la mediazione non è esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto.
  7. Quali sono i costi dell’opposizione?
    Si paga il contributo unificato in base al valore della controversia (da 21,50 € a 118,50 € per le cause davanti al Giudice di Pace) più i diritti di cancelleria (27 €) per cause superiori a 1.033 € . Occorre inoltre considerare gli onorari dell’avvocato.
  8. Posso depositare il ricorso per posta o via PEC?
    Per i non avvocati, il ricorso può essere depositato a mano o inviato a mezzo raccomandata presso la cancelleria competente. Gli avvocati devono utilizzare il deposito telematico attraverso il PCT .
  9. Posso presentare controcrediti e domande riconvenzionali?
    Sì. Nell’opposizione si possono proporre domande riconvenzionali (ad esempio, chiedere la restituzione di somme, il risarcimento del danno o la compensazione). È anche possibile proporre la domanda di un soggetto terzo connessa alla vicenda, come ammesso dall’ordinanza 15634/2025 .
  10. Cosa comporta l’ordinanza Cassazione 15634/2025 sul “cumulo soggettivo improprio”?
    La Cassazione ha stabilito che l’opposizione può contenere anche la domanda di un terzo connessa alla domanda monitoria o alla domanda riconvenzionale, realizzando un cumulo soggettivo improprio . Ciò consente di risolvere questioni tra più soggetti in un unico processo, favorendo l’economia processuale.
  11. Posso utilizzare la rottamazione dei debiti per estinguere il decreto ingiuntivo?
    La definizione agevolata (rottamazione‑quater) consente di pagare solo il capitale e le spese, estinguendo sanzioni e interessi . Se il decreto ingiuntivo riguarda un debito iscritto a ruolo, l’adesione alla rottamazione estingue il debito e rende inutile l’esecuzione. È comunque opportuno presentare opposizione e chiedere la sospensione per evitare pignoramenti durante la procedura.
  12. Che cos’è il piano del consumatore?
    È una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per consumatori che consente di presentare un piano di rientro sostenibile senza necessità di consenso dei creditori, con sospensione delle azioni esecutive e, al termine, esdebitazione. L’accesso richiede l’assistenza di un OCC e l’omologazione del giudice. È disciplinato dagli artt. 65 ss. del d.lgs. 14/2019 .
  13. È possibile proporre opposizione e contemporaneamente richiedere la procedura di sovraindebitamento?
    Sì. L’opposizione riguarda la legittimità del credito; la procedura di sovraindebitamento affronta la situazione globale del debitore. Spesso è opportuno contestare il decreto per guadagnare tempo e, nel frattempo, avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione con l’OCC.
  14. Cosa accade se il creditore non produce tutti i documenti?
    Se il creditore non allega la prova scritta del credito (come richiesto dagli artt. 633 e 638 c.p.c.), l’opponente può eccepire la mancanza di prova e chiedere la revoca del decreto. Inoltre, può chiedere alla controparte l’esibizione di documenti (art. 210 c.p.c.) e l’acquisizione di estratti conto integrali.
  15. L’opposizione può estendersi ai decreti ingiuntivi tributari (ad esempio avvisi di accertamento esecutivi)?
    La procedura monitoria non si applica alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. Per tali atti occorre proporre ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) entro i termini previsti dal d.lgs. 546/1992 oppure aderire alla definizione agevolata. Tuttavia, se un avviso di accertamento è integrato da un decreto ingiuntivo civilistico (ad esempio per contributi previdenziali), l’opposizione può essere presentata in sede civile.
  16. Posso chiedere la compensazione con crediti nei confronti del creditore?
    Sì, è possibile eccepire la compensazione con controcrediti certi, liquidi ed esigibili. L’eccezione va sollevata nel ricorso di opposizione e supportata dalla documentazione.
  17. Il giudice può condannare alle spese anche se il decreto viene revocato?
    Sì. Le spese seguono la soccombenza: se l’opponente ottiene la revoca del decreto, il creditore può essere condannato al pagamento delle spese processuali. Se il decreto viene confermato, le spese saranno poste a carico dell’opponente.
  18. Che differenza c’è tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione?
    L’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) mira a contestare il titolo monitorio; l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore a procedere in via esecutiva. Se l’opposizione monitoria è inammissibile o tardiva, il debitore può solo contestare fatti sopravvenuti o vizi del precetto in sede esecutiva.
  19. Che cosa comporta l’opposizione davanti al Giudice di Pace rispetto al Tribunale?
    Davanti al Giudice di Pace il procedimento ha termini più brevi e costi ridotti. Per cause di valore non superiore a 1.100 € è ammessa la difesa personale; oltre tale limite occorre un avvocato. La competenza dipende dal valore e dalla materia.
  20. Posso richiedere il gratuito patrocinio?
    Sì, se si possiedono i requisiti reddituali previsti dalla legge, è possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato. In tal caso non si paga il contributo unificato e le spese legali vengono anticipate dallo Stato. La domanda va presentata all’Ordine degli Avvocati competente.

8. Esempi pratici e simulazioni

8.1. Esempio di opposizione a decreto ingiuntivo per fatture non pagate

Fatti: La società Alfa riceve un decreto ingiuntivo di 8.000 € per fatture non pagate relative a forniture di materiale. Le fatture risalgono a oltre 5 anni prima e contengono voci di interessi moratori del 10 %. La società ritiene di aver già pagato parte della somma e di non dover pagare gli interessi.

Documenti raccolti:

  • Contratto di fornitura e condizioni generali;
  • Copia delle fatture con dettaglio delle date;
  • Ricevute di bonifico per pagamenti parziali per 4.000 €;
  • Estratti conto bancari che attestano i bonifici;
  • Corrispondenza email in cui la fornitrice riconosce la ricezione dei pagamenti;
  • Ricevuta del pagamento del contributo unificato (118,50 €) .

Redazione del ricorso: L’avvocato formula i seguenti motivi:

  1. Prescrizione quinquennale: le fatture sono anteriori a cinque anni dalla notifica, quindi il credito per interessi è prescritto.
  2. Pagamento parziale: prodotta documentazione dei bonifici per 4.000 €, chiedendo l’eccezione di pagamento parziale.
  3. Nullità delle clausole di interessi moratori: il tasso del 10 % è superiore ai limiti di legge; inoltre il contratto non prevede gli interessi di mora.
  4. Richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e di mediazione obbligatoria.
  5. Domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni dovuti alla segnalazione alla centrale rischi.

Esito atteso: Il giudice potrebbe revocare il decreto per l’assenza di prova del credito residuo, dichiarare prescritto il diritto agli interessi, riconoscere il pagamento parziale e ridurre l’importo a 4.000 € o meno. In caso di accordo in mediazione, le parti potrebbero concordare un saldo e stralcio.

8.2. Esempio di opposizione per mutuo bancario con clausole anatocistiche

Fatti: Il signor Beta riceve un decreto ingiuntivo da 60.000 € per rate di mutuo arretrate. Il contratto contiene una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Beta sospetta che siano stati applicati interessi usurari e anatocistici.

Documenti raccolti:

  • Contratto di mutuo con piano di ammortamento;
  • Estratti conto completi dal momento dell’erogazione;
  • Comunicazioni bancarie relative alle rate;
  • Perizia di un consulente tecnico che calcola il tasso effettivo globale e l’anatocismo;
  • Contributo unificato pagato secondo lo scaglione di valore (valore 60.000 €: contributo 518 € al tribunale).

Ricorso: L’avvocato eccepisce:

  1. Nullità della clausola di anatocismo perché non è stata espressamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.;
  2. Usura oggettiva: il tasso applicato supera il tasso soglia usura calcolato trimestralmente dalla Banca d’Italia;
  3. Difetto di prova del credito: la banca non ha depositato gli estratti conto integrali; richiama la giurisprudenza che impone alla cessionaria di produrli ;
  4. Richiesta di sospensione del decreto e nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per il ricalcolo degli interessi;
  5. Domanda di ripetizione delle somme pagate in eccesso.

Esito: Il giudice potrebbe sospendere la provvisoria esecuzione, nominare un CTU e, in esito alla consulenza, ridurre notevolmente il credito ingiunto. In mediazione la banca potrebbe proporre un saldo e stralcio.

8.3. Esempio di sovraindebitamento e piano del consumatore

Fatti: La signora Gamma ha debiti per 40.000 € derivanti da prestiti personali, carte di credito e bollette non pagate. Riceve un decreto ingiuntivo per 10.000 € da un finanziatore. Non ha beni di rilievo, un reddito mensile di 1.100 € e vive in affitto.

Strategia: Oltre a proporre opposizione al decreto (contestando interessi usurari e commissioni illegittime), la signora Gamma si rivolge all’OCC e avvia una procedura di piano del consumatore. Presenta un piano di restituzione in 5 anni, con rate compatibili con il suo reddito (200 € al mese). Il giudice sospende le azioni esecutive, compreso il decreto ingiuntivo, e omologa il piano. Al termine, la signora paga circa 12.000 € e ottiene l’esdebitazione sui debiti residui.

Vantaggi: Il piano consente di contenere gli importi dovuti, bloccare pignoramenti e cancellare i debiti residui. L’opposizione al decreto protegge la signora fino all’omologazione e può portare a un ridimensionamento del credito.

9. Sentenze e provvedimenti utili (selezione)

Per approfondire ulteriormente, riportiamo alcune sentenze e provvedimenti istituzionali recenti citati nell’articolo. In fondo sono indicate le fonti ufficiali (Corte di Cassazione, ministeri) da cui sono tratte.

Anno e numeroOggettoPrincipioFonte
Cass., Sez. Unite, 31 ottobre 2024, n. 26727Natura dell’opposizioneL’opposizione non è azione di nullità ma fase ulteriore del procedimento monitorio; i documenti depositati restano nel fascicolo .Corte di Cassazione – massime ufficiali
Cass., Sez. II, 14 maggio 2025, n. 12905Opposizione con ricorsoNel rito semplificato il deposito del ricorso entro 40 giorni è sufficiente, anche se la notifica al creditore avviene dopo .Sentenza integrale
Cass., ord. 29694/2025Opposizione tardivaL’opposizione tardiva richiede prova cumulativa di irregolarità della notifica e del nesso causale; l’inerzia dopo la conoscenza del decreto preclude la tutela .Massima su avvocatoandreani.it
Cass., ord. 27865/2024Non dispersione della provaI documenti prodotti con il ricorso monitorio restano nel fascicolo anche in appello; non sono “nuovi” .Corte di Cassazione
Cass., ord. 15634/2025Cumulo soggettivo improprioÈ ammissibile l’opposizione che contiene la domanda di un terzo connessa alla domanda monitoria o alla riconvenzionale, realizzando un “cumulo soggettivo improprio” .Rassegna ufficiale giugno 2025
Tribunale di Milano – Giudice di Pace (sito istituzionale)Documenti necessariL’opposizione richiede ricorso originale, copia del decreto e documenti, e ricevuta del contributo unificato .Ministero della Giustizia
D.Lgs. 28/2010, art. 5‑bisMediazione obbligatoriaNelle opposizioni a decreto ingiuntivo la parte che ha chiesto il decreto deve presentare la domanda di mediazione, pena improcedibilità .Brocardi – testo coordinato
Legge 197/2022, commi 231–252Definizione agevolataLa rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese ; sono eliminate sanzioni e interessi .Circolare MEF 27/1/2023 n. 2
Legge 15/2025Riammissione rottamazioneRiapre i termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater; prime rate 31 luglio e 30 novembre 2025 .AdER – comunicazioni ufficiali

Conclusione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti e impedire che un titolo monitorio diventi un titolo esecutivo definitivo. La procedura è governata da termini perentori, richiede la predisposizione di documenti precisi e implica la conoscenza di regole processuali, come la possibilità di utilizzare il rito semplificato, l’obbligo di mediazione in determinate materie e le condizioni per la sospensione della provvisoria esecuzione.

Come mostrato, la giurisprudenza recente ha arricchito la disciplina: ha affermato la natura non autonoma dell’opposizione, ha consentito l’introduzione di domande di soggetti terzi e ha chiarito i presupposti dell’opposizione tardiva. Parallelamente, le riforme normative (Cartabia e correttivo 2024) hanno introdotto l’atto di ricorso come mezzo di impugnazione e hanno spostato l’onere della mediazione sul creditore. Le novità fiscali come la rottamazione‑quater e la riammissione 2025 offrono ai debitori alternative per definire il debito fuori dal contenzioso.

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