Quanto costa chiedere l’annullamento del decreto ingiuntivo

Introduzione

Ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo è uno degli incubi peggiori per chi è già in difficoltà economica. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del creditore e senza contraddittorio preventivo, ordina al debitore di pagare una somma di denaro, consegnare beni determinati o consegnare titoli di credito. Se il destinatario non reagisce tempestivamente, il decreto diventa titolo esecutivo: il creditore potrà avviare pignoramenti, sequestri, iscrivere ipoteche sui beni e recarsi presso il conto corrente o lo stipendio.

La perentorietà dei termini e la complessità della procedura sono gli elementi più insidiosi. Il codice di procedura civile fissa un termine ordinario di 40 giorni per proporre l’opposizione (ridotto a dieci giorni se il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo); trascorso tale termine, il decreto acquista forza di giudicato . In alcuni casi l’opposizione può essere proposta oltre la scadenza, ma solo se l’ingiunto dimostra di non aver potuto conoscere tempestivamente la notifica a causa di irregolarità, forza maggiore o caso fortuito , e comunque entro dieci giorni dal primo atto esecutivo.

Oltre ai termini, il destinatario deve conoscere i costi dell’azione. Il legislatore, con il testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), ha previsto un contributo unificato graduato in base al valore della causa, con riduzione del 50 % per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo . La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024) ha introdotto un contributo minimo obbligatorio di 43 € al momento dell’iscrizione a ruolo, pena il rifiuto dell’atto . Gli importi del contributo e dei diritti di copia si sommano alle spese di notifica e agli onorari dell’avvocato, che variano in base al valore e alla complessità della lite.

Questo articolo, lungo e dettagliato, vuole essere una guida aggiornata a dicembre 2025 per chi si chiede quanto costa chiedere l’annullamento o l’opposizione al decreto ingiuntivo. Analizzeremo la normativa, la giurisprudenza più recente, la procedura passo‑passo, le strategie difensive, gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, sovraindebitamento), gli errori da evitare e le simulazioni di costo. Il punto di vista è quello del debitore, che deve difendersi dalla pretesa del creditore e salvaguardare il proprio patrimonio. L’articolo integra la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il decreto correttivo n. 164/2024, che hanno introdotto il procedimento semplificato di cognizione e altre novità.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con anni di esperienza nel recupero dei crediti, nel diritto bancario e tributario e nella gestione della crisi. Patrocinante in Cassazione, coordina uno staff di avvocati civilisti, esperti in esecuzioni forzate, commercialisti e consulenti fiscali con competenze diffuse su tutto il territorio nazionale. Tra le qualifiche dell’avvocato si segnala:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste debitori e imprese nella predisposizione di piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni giudiziali;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, in grado di avviare la procedura di composizione negoziata per le imprese in difficoltà;
  • Cassazionista con abilitazione a patrocinare avanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.

Il team dello Studio Monardo offre assistenza nella analisi dell’atto monitorio e della documentazione allegata, nella redazione dell’atto di opposizione, nella richiesta di sospensione dell’esecuzione (art. 649 c.p.c.) , nelle trattative stragiudiziali con il creditore (transazioni, piani di rientro), e nei percorsi di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata). Grazie alla competenza tributaria può verificare l’accesso alle rottamazioni dei ruoli o alle definizioni agevolate dei carichi fiscali. La presenza di commercialisti permette di analizzare i conti bancari, verificare anatocismo e usura, redigere perizie econometriche e predisporre piani di rientro sostenibili. L’obiettivo è offrire al cliente un’analisi personalizzata e individuare soluzioni tempestive per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e altre azioni esecutive.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere i costi e le strategie dell’opposizione è necessario collocare l’istituto nel suo quadro normativo e giurisprudenziale. La procedura è disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 633‑656) e dal d.P.R. 115/2002 sulla contribuzione unificata. Le novità più recenti sono state introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), dal decreto correttivo n. 164/2024 e dalla legge di bilancio 2025. A ciò si aggiungono importanti pronunce della Corte di Cassazione del 2024 e del 2025, nonché sentenze di merito.

Il decreto ingiuntivo (art. 633 e 641 c.p.c.)

Gli articoli 633 e seguenti regolano il procedimento monitorio: il creditore che vanti un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta (fatture, assegni, cambiali, contratti, estratti di libro), può richiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo. L’art. 641 c.p.c. prevede che, in presenza delle condizioni di legge, il giudice emette un decreto motivato che ordina al debitore di pagare o consegnare entro un termine di 40 giorni (riducibile a dieci o prorogabile fino a sessanta giorni per ragioni particolari) . Il decreto contiene l’avvertimento che, in difetto di opposizione nel termine, esso acquisterà efficacia esecutiva e costituirà titolo per l’iscrizione ipotecaria giudiziale.

Dal 1° gennaio 2023, a seguito della riforma Cartabia, il giudice può dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo anche prima dell’opposizione (art. 648 c.p.c.) se ritiene che vi sia prova scritta del credito o pericoli di dissipa­zione; il debitore dovrà, in tal caso, depositare una cauzione per ottenere la sospensione . L’efficacia provvisoria consente al creditore di iniziare l’esecuzione immediatamente (pignoramento, blocco del conto). Tuttavia il debitore potrà chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) dimostrando la probabilità di accoglimento dell’opposizione o il rischio di danno grave e irreparabile .

L’opposizione (artt. 645 – 648 c.p.c.)

L’art. 645 c.p.c. dispone che l’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto . L’atto deve essere notificato al creditore (ricorrente) e depositato in cancelleria con la prova dell’avvenuta notificazione. Il giudice fissa la prima udienza in tempi ridotti (non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di comparizione) e il processo prosegue secondo le regole del rito ordinario o, dopo la Cartabia, secondo il rito semplificato di cognizione (art. 281‑decies c.p.c.) se ricorrono i presupposti (domanda fondata su prova documentale e non complessa).

Quando il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opposizione non ne sospende automaticamente l’efficacia. Come detto, il debitore deve depositare, unitamente alla citazione, un’istanza motivata di sospensione (art. 649). Il giudice decide con ordinanza non impugnabile se sospendere o meno l’esecuzione provvisoria .

Mancata opposizione e declaratoria di esecutorietà (art. 647 c.p.c.)

Se il debitore non propone opposizione nel termine o se non compare alla prima udienza, l’art. 647 c.p.c. prevede che il giudice, su istanza del creditore, dichiara il decreto esecutivo, liberando la cauzione eventualmente prestata e permettendo l’iscrizione ipotecaria . A questo punto il decreto ha valore di sentenza passata in giudicato e non potrà più essere contestato nel merito. Il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica se vi è dubbio che l’ingiunto non abbia ricevuto il decreto.

Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)

L’opposizione tardiva costituisce un rimedio eccezionale per chi non ha potuto proporre opposizione nel termine di 40 giorni. L’art. 650 c.p.c. la ammette solo se l’ingiunto dimostra (a) l’irregolarità della notifica del decreto, (b) un caso fortuito o (c) la forza maggiore che gli hanno impedito di prendere conoscenza dell’atto . In tal caso, il giudice può sospendere l’esecuzione e revocare il decreto. Tuttavia, il ricorso tardivo deve essere proposto entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione (pignoramento, precetto) e non è ammesso oltre tale termine .

La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’irregolarità della notifica non basta: l’opponente deve provare che proprio a causa della notifica nulla non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto. In un’ordinanza del 10 novembre 2025 (Cass., ord. 29694/2025), la Cassazione ha affermato che la parte deve dimostrare sia l’irregolarità sia il nesso di causalità tra tale vizio e la mancata conoscenza, altrimenti l’opposizione tardiva è inammissibile . In altre parole, chi riceve un atto irregolare ma ne viene comunque a conoscenza non può rimanere inerte confidando nel vizio; deve attivarsi per proporre opposizione nei termini ordinari .

Contributo unificato e spese (d.P.R. 115/2002 e leggi di bilancio)

Il contributo unificato (CU) è la tassa che deve essere pagata al momento dell’iscrizione a ruolo di una causa. È disciplinato dall’art. 13 del d.P.R. 115/2002 e varia in base al valore della domanda. Per l’opposizione a decreto ingiuntivo l’art. 13, comma 3, stabilisce che l’importo è dimezzato rispetto al CU dovuto per un giudizio ordinario di pari valore. La Tabella 2025 del Tribunale di Foggia (presa come riferimento dai tribunali italiani) afferma che per gli opposizioni a decreto ingiuntivo si applica il 50 % del contributo calcolato sugli scaglioni di valore; in caso di domanda riconvenzionale dell’opponente, il valore della causa coincide con il maggiore tra la somma ingiunta e il controcredito dedotto . Lo stesso documento ricorda che, per l’iscrizione a ruolo, è necessario aggiungere il diritto di notifica forfettario (27 €).

Una circolare del Ministero della Giustizia del 27 marzo 2024 ha precisato che la riduzione del 50 % si applica anche quando l’opposizione è proposta con rito semplificato di cognizione (art. 281‑decies c.p.c.). La circolare chiarisce che l’oggetto del processo (opposizione a d.i.) è rilevante ai fini fiscali, non il modulo procedimentale. Pertanto, anche nel rito semplificato, il CU deve essere calcolato in base al valore della domanda e dimezzato .

La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024) ha introdotto l’art. 14, comma 3.1, nel d.P.R. 115/2002, prevedendo che nessuna causa civile può essere iscritta a ruolo senza il pagamento del contributo unificato, fissato in 43 € o nel minore importo previsto per legge . Una circolare del 24 marzo 2025 ha chiarito che gli uffici devono rifiutare l’iscrizione a ruolo in assenza del pagamento minimo e che non è previsto un termine per regolarizzare l’omissione . Un’altra circolare del 24 aprile 2025 ha confermato che, in attesa della delibera del Consiglio dell’ordine sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli uffici possono iscrivere la causa allegando la sola istanza, ma il contributo dovuto sarà retroattivamente a carico dello Stato se l’istanza viene accolta .

Riforma Cartabia e decreto correttivo (d.lgs. 149/2022 e d.lgs. 164/2024)

La riforma Cartabia ha introdotto rilevanti novità nel processo civile: obbligo di mediazione e negoziazione assistita in determinate materie, riduzione dei termini, digitalizzazione delle notifiche, procedimento semplificato di cognizione (Capo III‑quater). Per quanto riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo:

  • Il giudizio di opposizione resta strutturalmente un giudizio ordinario di cognizione, ma l’art. 281‑decies c.p.c. consente di trattare la causa con rito semplificato se la domanda è fondata su prova documentale e non ci sono fatti complessi. Nel rito semplificato la fase introduttiva e la trattazione sono più snelle: il giudice può decidere sulla base degli atti scritti senza prove orali, e le memorie sono ridotte.
  • Il decreto correttivo n. 164/2024 ha esteso l’ambito di applicazione del rito semplificato e ha chiarito, con l’art. 7, comma 1, che l’opposizione a decreto ingiuntivo prosegue secondo le norme del rito ordinario “quando si svolge nelle forme del rito ordinario” – prevedendo, però, la possibilità per il giudice di disporre il rito semplificato se la causa rientra nell’art. 281‑decies. Il correttivo ha inoltre abrogato l’obbligo della formula esecutiva (titoli giudiziali diventano esecutivi di diritto) e modificato i termini per la comparsa di risposta.
  • La riforma ha introdotto tempi accelerati: per le cause promosse dal 1° marzo 2023 la prima udienza deve essere fissata entro 120 giorni dalla notifica e il giudice deve decidere sulla sospensione della provvisoria esecuzione entro 45 giorni.

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e d.lgs. 118/2021)

La legge 3/2012 (norme sul sovraindebitamento e sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento) consente a persone fisiche, imprenditori minori, professionisti e start‑up innovative che non hanno accesso alle procedure concorsuali di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, più volte prorogato) e del d.lgs. 83/2022, queste procedure sono state integrate nel nuovo codice. Il d.l. 118/2021, convertito con modificazioni, ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura volontaria in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore in difficoltà a trovare un accordo con i creditori. Tali strumenti possono affiancare l’opposizione a decreto ingiuntivo perché permettono di ristrutturare o cancellare debiti, ottenere moratorie e bloccare le azioni esecutive.

Giurisprudenza rilevante (2024‑2025)

Sezioni Unite 26727/2024 – ius variandi dell’opposto

Con la sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto un contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità, per il creditore-opposto, di proporre domande alternative o differenti nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione. La Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre, nella comparsa di risposta, domande che trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la domanda originaria (per esempio, domande di arricchimento senza causa o risarcimento per responsabilità precontrattuale) . L’assenza di una domanda riconvenzionale non preclude l’aggiunta di pretese correlate: l’opposto può modificare o sostituire la domanda con un’altra connessa alla medesima vicenda sostanziale, purché non si allarghi l’oggetto del processo e siano rispettati i principi di economia processuale . Questa decisione estende allo schema del giudizio di opposizione i principi elaborati dalle Sezioni Unite nel 2015 (n. 12310/2015) e nel 2018 (n. 22404/2018) in tema di modificazione della domanda .

Cass. ord. 15230/2025 – priorità della decisione sull’inammissibilità

Con ordinanza n. 15230 del 7 giugno 2025, la Terza Sezione civile ha ribadito che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la questione relativa alla ammissibilità dell’opposizione (id est la sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto) deve essere decisa prima di ogni altra questione, persino in caso di cessazione della materia del contendere. Il giudice è tenuto a seguire l’ordine stabilito dall’art. 276 c.p.c.: prima decide sulle questioni di rito e poi sul merito . Ciò significa che l’opposizione può essere dichiarata inammissibile fin dall’udienza di prima comparizione se mancano i presupposti di legge (ad esempio, se il credito non è sorretto da prova scritta o se l’opposizione è tardiva).

Cass. ord. 15634/2025 – cumulo soggettivo improprio

L’ordinanza n. 15634/2025 (11 giugno 2025) ha riconosciuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere proposte, contestualmente, le domande e le eccezioni di terzi estranei alla procedura monitoria, quando siano connesse al rapporto dedotto. La Corte ha aperto al cumulo soggettivo improprio: il terzo che sostiene di avere diritti o interessi confliggenti può intervenire nel giudizio di opposizione e proporre le sue domande in un unico processo, per ragioni di economia processuale . La decisione amplia le possibilità difensive del debitore, che potrà chiamare in causa coddebitori, garanti, cessionari del credito o altri soggetti coinvolti.

Cass. sent. 19814/2025 – decorrenza dei termini dalla notifica valida

Con la sentenza n. 19814 del 17 luglio 2025, la Seconda Sezione civile ha affermato che, qualora la prima notifica del decreto ingiuntivo sia nulla e venga rinnovata validamente, il termine per proporre opposizione decorre dalla seconda notifica valida. La Corte ha precisato che una notifica nulla non produce alcun effetto, mentre la seconda rimette in termini l’ingiunto . Tale principio tutela il debitore, che non può subire preclusioni a causa di errori di notifica imputabili al creditore o all’ufficiale giudiziario.

Cass. ord. 29694/2025 – opposizione tardiva e onere probatorio

Come anticipato, l’ordinanza n. 29694/2025 (10 novembre 2025) ha sancito che l’opponente che ricorra all’art. 650 c.p.c. ha un duplice onere probatorio: deve dimostrare (i) la sussistenza di una delle cause tassative (notifica irregolare, caso fortuito, forza maggiore) e (ii) il nesso di causalità tra tale evento e la mancata conoscenza tempestiva del decreto . La sola irregolarità della notificazione non basta; se l’ingiunto avrebbe potuto comunque conoscere il decreto (esempio: giacenza in posta), l’opposizione tardiva è inammissibile.

Cass. sent. 27367/2025 – responsabilità dei soci della s.n.c.

La sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025 (Terza Sezione civile) affronta il tema della responsabilità dei soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo (s.n.c.) destinatari, insieme alla società, di un decreto ingiuntivo. La Corte ha stabilito che, quando il monitorio è emesso in via solidale e diretta nei confronti della società e dei soci, se i soci non propongono opposizione nel termine, il decreto diventa definitivo nei loro confronti e non opera il beneficio della preventiva escussione (beneficium excussionis) . In altre parole, la responsabilità dei soci deriva dal titolo giudiziale definitivo, non dal rapporto sociale; pertanto, la posizione debitoria dei soci è autonoma e non è sospesa dalla successiva opposizione promossa dalla società .

Tribunale Napoli Nord, sent. 4295/2025 – onere della banca nella prova del credito

In una sentenza del 5 dicembre 2025, n. 4295, il Tribunale di Napoli Nord ha revocato un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca cessionaria di crediti, rilevando che l’istituto non aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto, ma solo quelli successivi alla cessione. Il giudice ha stabilito che, nel giudizio di opposizione, la banca deve provare l’intera movimentazione dal momento dell’apertura del conto; la mancanza di una prova completa comporta la revoca del decreto . La pronuncia conferma che l’onere probatorio nel processo di cognizione grava sul creditore opposto e che il decreto ingiuntivo non vale come prova definitiva del credito.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del decreto

Per valutare i costi e le strategie è essenziale comprendere l’iter procedurale dal momento in cui si riceve il decreto ingiuntivo fino alla definizione della controversia. Di seguito vengono descritte le fasi principali, integrate con le novità introdotte dalla riforma Cartabia e con i principali orientamenti giurisprudenziali.

1. Verifica della notifica e decorrenza del termine

Non appena riceve la notifica del decreto, l’ingiunto deve controllare la regolarità della notifica (soggetto notificante, modalità, indirizzo, eventuale compiuta giacenza). Se la notifica è nulla (per esempio perché inviata a un indirizzo errato o perché non contiene il ricorso monitorio), il termine per l’opposizione non decorre e il debitore potrà sollevare eccezioni in sede di opposizione. La Cassazione ha precisato che, qualora la notifica nulla sia rinnovata, la decorrenza parte dalla notifica valida .

In mancanza di irregolarità, il termine ordinario di 40 giorni decorre dalla data di ricezione; se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.) il termine è dieci giorni. Nei rapporti intraeuropei (debitori residenti in altri Paesi UE) il termine può essere esteso a 50 giorni .

Checklist iniziale

  1. Data di notifica: segnalare immediatamente sul calendario il giorno in cui è stata consegnata l’ingiunzione;
  2. Esame del decreto e del ricorso: verificare che siano allegati sia il decreto sia il ricorso monitorio con i documenti; una mancanza può costituire irregolarità e giustificare l’opposizione tardiva;
  3. Tipo di decreto: controllare se il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione;
  4. Termine applicabile: determinare se si applica il termine di 40, 50 o 10 giorni.

2. Assistenza legale e valutazione del credito

Il secondo passo consiste nel consultare un avvocato esperto. L’opposizione a decreto ingiuntivo richiede forma di atto di citazione sottoscritto da un avvocato; pertanto, il fai‑da‑te non è possibile. L’avvocato svolge le seguenti attività:

  • Analisi del credito: verifica l’esistenza del titolo, l’importo richiesto, la prescrizione, la presenza di clausole vessatorie o usurarie, l’esistenza di pagamenti già effettuati o di crediti compensabili.
  • Verifica dei vizi procedurali: controlla l’errata individuazione del foro competente, la mancata indicazione della prova scritta o la carenza di documenti a supporto (come nel caso degli estratti conto incompleti esaminato dal Tribunale di Napoli Nord ).
  • Valutazione delle strategie: decide se convenga contestare integralmente il credito, negoziare una riduzione, proporre azioni riconvenzionali o utilizzare strumenti alternativi (sovraindebitamento, rottamazione).
  • Determinazione dei costi: calcola il contributo unificato (dimezzato), i diritti di notifica, le spese vive (marche da bollo, contributo forfettario di 27 €) e gli onorari professionali.

3. Redazione e notifica dell’atto di opposizione

L’atto di opposizione è una citazione che deve contenere:

  • L’indicazione del giudice adito (lo stesso che ha emesso il decreto);
  • Le generalità delle parti (opponente ed opposto);
  • L’esposizione dei fatti e le eccezioni contro il credito o la procedura (per esempio, prescrizione, nullità del contratto, carenza di prova, anatocismo, usura, difetto di competenza);
  • La richiesta di revoca totale o parziale del decreto e l’eventuale domanda riconvenzionale;
  • L’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con indicazione dei gravi motivi (art. 649 c.p.c.) ;
  • La produzione dei documenti a sostegno della difesa (ricevute di pagamento, estratti conto, contratti, diffide, comunicazioni ecc.).

L’atto deve essere notificato al creditore entro il termine e depositato presso la cancelleria con la ricevuta del pagamento del contributo unificato. Se l’atto contiene una domanda riconvenzionale, occorre determinare il valore più elevato tra la somma ingiunta e il controcredito ai fini del CU .

4. Iscrizione a ruolo e pagamento del contributo

Entro cinque giorni dalla notifica, l’avvocato deve procedere all’iscrizione a ruolo depositando la citazione e i documenti. È necessario allegare la ricevuta di pagamento del contributo unificato dimezzato. A partire dal 1° gennaio 2025, l’ufficio non iscrive la causa se non è versato almeno 43 € ; in alcuni procedimenti minori (es. esecuzioni mobiliari sotto i 2.500 €) la legge prevede importi inferiori.

Se il debitore chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre allegare l’istanza al Consiglio dell’ordine competente; la circolare del 24 aprile 2025 ha chiarito che la causa può essere iscritta con la sola istanza, ma il contributo sarà comunque dovuto se l’istanza verrà respinta .

5. Prima udienza e rito applicabile

Il giudice fissa la prima udienza di comparizione in tempi più rapidi rispetto al rito ordinario (entro 90 o 120 giorni a seconda dell’organizzazione del tribunale). Durante l’udienza, il giudice valuta la regolarità della notifica, l’ammissibilità dell’opposizione e le richieste di sospensione; se l’opposizione è manifestamente infondata o tardiva, può dichiararla inammissibile applicando l’orientamento della Cassazione .

Dopo la riforma Cartabia, il giudice può scegliere di trattare la causa con rito ordinario o rito semplificato di cognizione. Nel rito semplificato:

  • il giudice stabilisce un calendario ridotto, con termine di 30 giorni per il deposito di note scritte;
  • la causa viene decisa prevalentemente sulla base di documenti e memorie;
  • l’istruttoria orale è limitata (testi solo se indispensabili) e la sentenza è pronunciata in udienza o entro 15 giorni.

Il rito ordinario prevede invece tre memorie successive (art. 171‑bis c.p.c.), l’ammissione di prove orali, consulenze tecniche d’ufficio e una maggiore durata.

6. Istanze istruttorie e prova del credito

Nel giudizio di opposizione l’onere di provare il credito spetta al creditore opposto. Le Sezioni Unite hanno ribadito che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione e non si basa sulla presunzione di validità del decreto. Di conseguenza:

  • Il creditore deve depositare tutti i documenti necessari a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito; in materia bancaria occorrono gli estratti conto completi dalla data di apertura del rapporto .
  • Se l’ingiunto solleva eccezioni relative a interessi usurari, anatocismo, commissioni illegittime o tassi di mora, il creditore deve fornire la prova della corretta applicazione dei tassi.
  • L’ingiunto può chiedere consulenza tecnica d’ufficio per verificare il calcolo degli interessi; può depositare perizie redatte da commercialisti o esperti.
  • È possibile proporre domande riconvenzionali o domande alternative sulla scorta della sentenza 26727/2024 ; ad esempio, il debitore può chiedere la restituzione di somme versate in eccesso o l’accertamento di un arricchimento senza causa.
  • Terzi interessati (cedenti, garanti, coddebitori) possono intervenire nel giudizio per far valere i loro diritti, conformemente all’ordinanza 15634/2025 .

7. Sospensione dell’esecuzione provvisoria e misure cautelari

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, l’ingiunto può presentare un’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. L’istanza deve essere motivata e può essere presentata sia nell’atto di opposizione sia successivamente (purché prima dell’avvio dell’esecuzione). Il giudice decide sulla sospensione con ordinanza non impugnabile quando ricorrono gravi motivi (fumus boni iuris e periculum in mora) . Se la sospensione è concessa, il decreto non potrà essere eseguito fino alla sentenza. In caso contrario, il debitore può depositare cauzione per sospendere l’esecuzione ex art. 648.

Oltre alla sospensione, il debitore può chiedere altre misure cautelari, come l’inibitoria contro il pignoramento o l’iscrizione ipotecaria. Talvolta il giudice può predisporre un piano di rientro condizionato alla sospensione dell’esecuzione, soprattutto in presenza di difese fondate.

8. Decisione e possibili esiti

Il giudizio di opposizione può concludersi con diversi esiti:

  1. Accoglimento integrale: il giudice revoca totalmente il decreto; in tal caso, il creditore perde la tutela monitoria e deve eventualmente instaurare un nuovo giudizio per far valere il credito.
  2. Accoglimento parziale: il giudice revoca parzialmente il decreto (per esempio riducendo l’importo) e condanna il debitore a pagare la somma ritenuta dovuta; spesso condanna il creditore alle spese per la parte di domanda rigettata.
  3. Rigetto dell’opposizione: il giudice conferma il decreto ingiuntivo. In tal caso l’esecuzione può proseguire; il debitore può impugnare la sentenza (appello) e, in ultimo, ricorrere in Cassazione per violazioni di legge.
  4. Inammissibilità: se l’opposizione è proposta oltre il termine o se mancano i presupposti per l’azione, il giudice la dichiara inammissibile e dichiara definitivo il decreto .

In ogni caso, la sentenza viene trasmessa al Pubblico Ministero in sede fallimentare se l’ingiunto è un imprenditore insolvente (art. 9 d.lgs. 149/2022) per valutare l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.

Difese e strategie legali per l’opponente

L’obiettivo principale dell’opposizione è revocare o ridurre il decreto ingiuntivo. La strategia dipenderà dal tipo di credito (bancario, commerciale, fiscale, condominiale), dalla documentazione esistente, dall’ammontare e dalla posizione processuale dell’ingiunto. Ecco le difese più comuni dal punto di vista del debitore:

1. Contestazione della prova scritta e dell’esigibilità del credito

La somma ingiunta deve essere basata su prova scritta e deve essere certa, liquida ed esigibile. L’ingiunto può contestare l’idoneità dei documenti prodotti (ad esempio fatture non accettate, estratti conto parziali, contratti non firmati, ordini di fornitura non sottoscritti). Se il credito deriva da fatture elettroniche, occorre dimostrare l’esistenza del contratto sottostante. La riforma Cartabia, con l’art. 8 del d.lgs. 164/2024, ha previsto che le fatture elettroniche possono costituire piena prova se accompagnate da ordini o conferme d’ordine firmate digitalmente; in assenza di tali elementi l’ingiunto può ottenere la revoca del decreto.

Nel settore bancario, il cliente può contestare anatocismo (capitalizzazione degli interessi) o usura (tassi eccedenti la soglia d’usura). È consigliabile far analizzare i rapporti da un commercialista per verificare l’esatto calcolo degli interessi e delle commissioni. La sentenza del Tribunale di Napoli Nord esemplifica come la mancata produzione di tutti gli estratti conto porti alla revoca del decreto .

2. Eccezioni di prescrizione e decadenza

Molti crediti si prescrivono in cinque o dieci anni; per esempio, le fatture di professionisti si prescrivono in tre anni, i canoni di locazione in cinque, le quote condominiali in cinque, i crediti lavorativi in cinque. Se il decreto si basa su fatture risalenti e il creditore non ha interrotto la prescrizione con una diffida, l’ingiunto può eccepire la prescrizione totale o parziale. Nell’ambito dei contributi previdenziali e fiscali, il d.lgs. 46/1999 prevede termini di decadenza e prescrizione diversi; il Tribunale di Torino, nella sentenza 2120/2025, ha ribadito che l’opposizione avverso avvisi di addebito è inammissibile se proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica .

3. Opposizione per vizi formali

Errori nella notifica (omessa consegna, invio a indirizzo sbagliato, mancata allegazione del ricorso) rendono il decreto inesistente. La Cassazione ha precisato che la semplice irregolarità non basta: serve dimostrare che l’ingiunto non ha potuto avere tempestiva conoscenza dell’atto . È quindi opportuno contestare dettagliatamente la notifica e, se necessario, richiedere l’accesso agli atti presso l’ufficio notifiche.

4. Domande riconvenzionali o alternative

A seguito della sentenza 26727/2024, il debitore può proporre domande riconvenzionali (ad esempio accertamento di nullità contrattuale, risoluzione per inadempimento, risarcimento danni) o domande alternative (arricchimento senza causa, responsabilità precontrattuale) se connesse alla stessa vicenda e idonee a soddisfare l’interesse difensivo . Queste domande possono trasformare l’opposizione in un giudizio più ampio in cui il giudice potrà definire definitivamente i rapporti tra le parti.

5. Chiamata in causa di terzi

Grazie all’ordinanza 15634/2025 il debitore può coinvolgere terzi (garanti, cedenti, coddebitori, assicurazioni) nel processo se le loro posizioni sono connesse al credito monitorio . Ciò consente di ottenere una decisione unitaria, evitare contraddizioni e ridurre i costi processuali. Per esempio, il debitore può chiamare in causa la banca cedente per far valere nullità del contratto originario o la compagnia assicurativa in caso di polizza fideiussoria.

6. Richiesta di mediazione o negoziazione assistita

Alcune materie (condominio, locazioni, contratti bancari, assicurativi e finanziari) richiedono il previo esperimento della mediazione obbligatoria o della negoziazione assistita. Se il creditore non avvia la mediazione prima di depositare il ricorso monitorio o se la mediazione non si svolge, l’opposizione può eccepire tale omissione. Dopo la riforma Cartabia, la mediazione deve svolgersi prima della costituzione in giudizio: la mancata partecipazione ingiustificata può comportare sanzioni e incidenza sulla decisione. Il debitore può altresì proporre di definire il contenzioso attraverso la composizione negoziata (d.l. 118/2021) o la mediazione civile (d.lgs. 28/2010) se ciò consente di ridurre i costi e ottenere un accordo rateizzato.

7. Utilizzo di procedure di sovraindebitamento e rottamazioni

Per i debitori che hanno più debiti e sono in una situazione di sovraindebitamento, l’opposizione può essere integrata da una procedura di piano del consumatore o concordato minore (legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019). Tali procedure consentono di sospendere o bloccare le azioni esecutive, prevedono la falcidia dei debiti e la cancellazione dei residui al termine del piano. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella predisposizione del piano e interagire con l’OCC di riferimento.

Nel campo dei debiti fiscali, il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, quater mini e rottamazione quater bis) che consentono di pagare il capitale senza sanzioni e interessi. Chi riceve un decreto ingiuntivo fondato su cartelle esattoriali può aderire alla rottamazione e chiedere al giudice la sospensione dell’opposizione in attesa della definizione agevolata.

8. Transazioni e piani di rientro

Spesso il creditore è disposto a negoziare un piano di rientro o una transazione per evitare un processo lungo e costoso. Il debitore può proporre il pagamento rateale con riduzione degli interessi o la rinuncia a parte del credito. L’opposizione costituisce un forte mezzo di pressione: se il credito non è blindato, il creditore potrebbe preferire una soluzione extragiudiziale. È importante però tutelarsi con un atto scritto che preveda la rinuncia all’azione e la revoca del decreto.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di crisi

Quando il decreto ingiuntivo riguarda debiti fiscali o bancari di importo elevato, l’opposizione potrebbe non essere sufficiente a risolvere la situazione economica del debitore. In questi casi è necessario valutare strumenti più ampi per uscire dalla crisi. Di seguito una panoramica degli strumenti più rilevanti.

Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali, l’ultima delle quali (rottamazione quater) è stata prevista dalla legge 197/2022 e dalla legge 69/2023. Le rottamazioni consentono di pagare il capitale e le spese di notifica, senza le sanzioni e con interessi ridotti. Per il 2025 è atteso un nuovo provvedimento (rottamazione quinquies o quater bis) che dovrebbe estendere i benefici ai carichi affidati dal 2000 al 2023. L’adesione alla rottamazione blocca le procedure esecutive e, se il decreto ingiuntivo si fonda su cartelle rottamabili, l’opposizione può chiedere la sospensione in attesa dell’esito.

Per accedere alla rottamazione il debitore deve:

  1. consultare il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) e scaricare l’elenco dei carichi affidati;
  2. valutare con un commercialista quali carichi sono definibili;
  3. inviare la domanda di adesione entro la scadenza fissata dal provvedimento (per la rottamazione quater la scadenza era il 30 giugno 2023; per la prossima definizione la data sarà indicata nel decreto);
  4. versare le rate nei termini (fino a 18 rate in cinque anni) e rispettare le scadenze per non decadere.

Saldo e stralcio e stralcio automatico dei mini-carichi

In passato il legislatore ha previsto il saldo e stralcio dei debiti per contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE inferiore a € 20.000) e lo stralcio automatico dei carichi inferiori a € 1.000 riferiti al periodo 2000‑2015. È possibile che nuove misure analoghe siano introdotte anche per il 2026. Se il decreto ingiuntivo si basa su cartelle di importo esiguo, lo stralcio automatico può determinare l’annullamento del decreto.

Piani del consumatore e concordati minori

La legge 3/2012 consente ai consumatori sovraindebitati di proporre un piano del consumatore: l’OCC redige una proposta di soddisfacimento dei creditori basata sul reddito disponibile, che può prevedere la falcidia dei debiti e la cancellazione del residuo. Il giudice omologa il piano se i creditori vengono soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione. Con il concordato minore (d.lgs. 14/2019), applicabile a imprenditori minori, start‑up, professionisti e società di persone, il debitore propone un piano ai creditori che deve essere approvato dalla maggioranza e poi omologato dal tribunale. Durante tali procedure, tutte le azioni esecutive e i procedimenti di esecuzione e monitorii sono sospesi ex lege. L’opposizione al decreto può quindi essere sospesa o assorbita dalla procedura concorsuale.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi per le imprese in difficoltà. L’imprenditore può rivolgersi alla Camera di Commercio per nominare un esperto negoziatore che favorisca un accordo con i creditori. Durante la procedura, su richiesta motivata, il tribunale può concedere misure protettive (sospensione di azioni esecutive e cautelari) e l’impresa può continuare l’attività. Per le imprese minori che ricevono decreti ingiuntivi, la composizione negoziata può essere uno strumento per rinegoziare i debiti e scongiurare l’insolvenza.

Errori comuni e consigli pratici

Il giudizio di opposizione è un percorso tecnico che richiede precisione e tempestività. Molti debitori commettono errori che compromettono la loro difesa. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica o ritirare tardi la raccomandata. La notifica per posta raccomandata si perfeziona con la compiuta giacenza (dopo 10 giorni di deposito presso l’ufficio postale) anche se il destinatario non ritira il plico. È inutile non ritirare la notifica; al contrario, si rischia di far decorrere i termini e perdere ogni possibilità di opposizione.
  2. Proporre l’opposizione oltre i termini. Il termine di 40 (o 10) giorni è perentorio: scaduto, l’opposizione è inammissibile e l’unico rimedio resta l’art. 650 (opposizione tardiva), più oneroso da provare . È fondamentale consultare un avvocato immediatamente.
  3. Non pagare il contributo unificato. Dal 2025 l’iscrizione a ruolo senza pagamento del CU (almeno 43 €) non è ammessa . Se il pagamento è omesso o inferiore al dovuto, la causa non viene iscritta e il termine potrebbe scadere. È necessario calcolare l’importo e versarlo tramite PagoPA prima del deposito.
  4. Non allegare tutti i documenti. L’opposizione deve essere supportata da documenti: ricevute, contratti, estratti conto, e-mail. L’assenza di documenti può compromettere la prova e aumentare i costi processuali.
  5. Trascurare la mediazione obbligatoria. In materia di condominio, locazione, contratti bancari, assicurativi e finanziari, la mediazione è obbligatoria; la sua omissione comporta l’improcedibilità della domanda. È importante verificare se il decreto riguarda tali materie e avviare la procedura di mediazione prima dell’udienza.
  6. Confondere l’atto di precetto con il decreto. Il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere in base al titolo esecutivo. L’opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) è distinta dall’opposizione al decreto; può essere proposta anche se il termine per l’opposizione al decreto è scaduto, ma riguarda solo vizi formali del precetto (non il merito). È fondamentale scegliere il rimedio corretto.
  7. Sottovalutare l’esecuzione provvisoria. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il creditore può iniziare a pignorare subito. È necessario depositare l’istanza di sospensione con gravi motivi .
  8. Agire senza un professionista. La materia è complessa e richiede conoscenza della procedura civile, della giurisprudenza recente e delle normative fiscali e bancarie. Un avvocato esperto può salvare il debitore da errori fatali e ridurre i costi complessivi.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la comprensione dei dati e dei termini, si propongono alcune tabelle con informazioni sintetiche. I valori del contributo unificato sono aggiornati a dicembre 2025 e tengono conto della riduzione del 50 % per l’opposizione a decreto ingiuntivo .

Tabella 1 – Contributo unificato (valori ordinari e dimezzati)

Scaglione di valore della causa (euro)Contributo unificato ordinarioContributo per opposizione (50 %)Note
Fino a 1.100 €€ 43€ 21,50Importo minimo; dal 2025 non si iscrive la causa senza 43 €
Oltre 1.100 e fino a 5.200€ 98€ 49
Oltre 5.200 e fino a 26.000€ 259€ 129,50
Oltre 26.000 e fino a 52.000€ 506€ 253
Oltre 52.000 e fino a 260.000€ 759€ 379,50
Oltre 260.000 e fino a 520.000€ 1.214€ 607
Oltre 520.000€ 1.686€ 843

Nota: a questi importi vanno aggiunti il diritto di notifica forfettario di € 27 e l’eventuale marca da bollo per il rilascio di copie autentiche. In caso di domanda riconvenzionale, il contributo è calcolato sul valore più elevato .

Tabella 2 – Norme principali e termini

NormaOggettoPrincipali effetti
Art. 641 c.p.c.Emissione del decreto ingiuntivoIl giudice emette il decreto se la domanda è fondata; fissa il termine di 40 gg. (riducibile a 10 gg.) per l’opposizione .
Art. 645 c.p.c.OpposizioneL’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso giudice; la causa prosegue secondo il rito ordinario o il rito semplificato .
Art. 647 c.p.c.Esecutorietà per mancata opposizioneSe l’ingiunto non propone opposizione o non compare, il giudice dichiara il decreto esecutivo .
Art. 648 c.p.c.Provvisoria esecuzioneIl giudice può concedere la provvisoria esecuzione del decreto quando la prova del credito è scritta; il debitore può sospenderla con cauzione.
Art. 649 c.p.c.Sospensione dell’esecuzioneIl giudice, su istanza dell’ingiunto e per gravi motivi, può sospendere la provvisoria esecuzione con ordinanza non impugnabile .
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardivaL’opposizione oltre il termine è ammessa solo in caso di mancata conoscenza del decreto per notificazione irregolare, caso fortuito o forza maggiore; deve essere proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione .
Art. 281‑decies c.p.c.Rito semplificato di cognizioneProcedimento introdotto dal d.lgs. 149/2022; consente la trattazione semplificata delle cause fondate su prova documentale. L’opposizione può essere trattata con rito semplificato.
Art. 13 d.P.R. 115/2002Contributo unificatoStabilisce gli scaglioni di valore e la riduzione del 50 % per le opposizioni a decreto ingiuntivo .
Art. 14 d.P.R. 115/2002Pagamento del contributoDopo la legge 207/2024, la causa non è iscritta se non è versato almeno 43 € o il minor importo previsto .
Sentenza Cass. 26727/2024Ius variandi dell’oppostoL’opposto può proporre domande alternative connesse al medesimo interesse .
Ordinanza Cass. 15230/2025Priorità dell’inammissibilitàL’ammissibilità dell’opposizione va valutata prima di ogni altra questione .
Ordinanza Cass. 15634/2025Cumulo soggettivo improprioConsentito l’intervento di terzi con domande connesse .
Sentenza Cass. 19814/2025Decorrenza dei terminiIn caso di notifica nulla seguita da notifica valida, il termine decorre dalla seconda notifica .
Ordinanza Cass. 29694/2025Opposizione tardivaOnere di dimostrare l’irregolarità della notifica e il nesso causale .
Sentenza Cass. 27367/2025Soci illimitatamente responsabiliI soci della s.n.c. che non propongono opposizione perdono il beneficium excussionis .
Sent. Trib. Napoli Nord 4295/2025Prova del credito bancarioLa banca deve produrre tutti gli estratti conto; in caso contrario il decreto è revocato .

Tabella 3 – Principali strategie difensive

StrategiaNormativa/giurisprudenza di riferimentoEffetto
Contestare la prova scritta (mancanza di contratto, fatture non firmate, estratti conto incompleti)Art. 633 e 645 c.p.c.; Trib. Napoli Nord 4295/2025Possibile revoca del decreto per difetto di prova
Eccepire prescrizione o decadenzaArtt. 2934 ss. c.c.; d.lgs. 46/1999Limitazione o estinzione del credito
Sollevare vizi di notifica e chiedere opposizione tardivaArt. 650 c.p.c.; Cass. 29694/2025Riapertura dei termini; sospensione dell’esecuzione
Proporre domande riconvenzionali o alternativeCass. 26727/2024Ampliare l’oggetto del giudizio e ottenere restituzioni o risarcimenti
Chiamare in causa terzi (garanti, cedenti, coddebitori)Cass. 15634/2025Decisione unitaria e maggiore tutela
Chiedere la sospensione della provvisoria esecuzioneArtt. 648 e 649 c.p.c.Blocco della esecuzione in presenza di gravi motivi
Avviare mediazione o negoziazioneD.lgs. 28/2010; d.lgs. 149/2022Possibile riduzione del contenzioso e accordo rateizzato
Aderire a rottamazioni o definizioni agevolateLeggi di bilancio successive; l. 197/2022Riduzione dei debiti fiscali e sospensione delle procedure
Attivare procedure di sovraindebitamentoLegge 3/2012; d.lgs. 14/2019Falcidia dei debiti, sospensione delle azioni esecutive, esdebitazione

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando inizia a decorre il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo?
Il termine ordinario di 40 giorni decorre dal giorno della notifica del decreto; se il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo, il termine è di dieci giorni . Per i residenti all’estero il termine può essere di 50 giorni. Se la notifica è nulla o inesistente e viene rinnovata, il termine decorre dalla seconda notifica valida . In caso di notifica irregolare, l’opposizione tardiva può essere proposta entro dieci giorni dal primo atto esecutivo .

2. Quanto costa presentare l’opposizione?
Il costo principale è il contributo unificato, che varia in base al valore della causa e, per l’opposizione, è dimezzato. Ad esempio, per un credito di € 10.000 il CU ordinario è 259 €; l’opposizione costa 129,50 € . A questo importo si sommano il diritto di notifica (27 €), i diritti di copia e gli onorari dell’avvocato, che dipendono dal valore e dalla complessità. Dal 2025 è obbligatorio versare almeno 43 € al momento dell’iscrizione a ruolo .

3. Posso oppormi senza avvocato?
No. L’opposizione deve essere proposta con atto di citazione redatto e sottoscritto da un avvocato. Il fai‑da‑te non è consentito. Solo in cause davanti al giudice di pace di valore inferiore a € 1.100, quando non sono previste udienze, è possibile procedere senza difensore.

4. Cosa succede se non mi oppongo entro 40 giorni?
Se non presenti opposizione entro il termine, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore potrà procedere con pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Potrai proporre solo opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) se dimostri che la notifica era irregolare o che non hai potuto conoscere l’atto . L’opposizione tardiva deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

5. Posso pagare dopo aver ricevuto il decreto e evitare l’opposizione?
Sì. Se ritieni di dovere la somma e non vuoi contestarla, puoi pagare volontariamente entro il termine; l’opposizione non è necessaria. Tuttavia è consigliabile verificare il calcolo degli interessi e delle spese. Se paghi la somma ingiunta più le spese liquidate dal giudice, l’esecuzione non avrà luogo. Conserva la prova del pagamento.

6. Cosa devo fare se l’importo ingiunto non è corretto?
Puoi presentare opposizione chiedendo la riduzione del decreto. In giudizio potrai dimostrare i pagamenti già effettuati, la prescrizione di alcune rate, l’applicazione di interessi usurari o la nullità delle clausole. Il giudice potrà revocare parzialmente il decreto e ridurre l’importo.

7. È obbligatoria la mediazione?
La mediazione è obbligatoria per alcune materie (condominio, locazione, contratti bancari, finanziari e assicurativi). Se il decreto si fonda su uno di questi rapporti, è necessario avviare la mediazione prima della costituzione in giudizio; altrimenti il giudice dichiara l’improcedibilità. La negoziazione assistita è obbligatoria per le controversie di pagamento inferiori a € 50.000 tra imprese e consumatori.

8. Quali documenti devo allegare all’opposizione?
È importante allegare tutti i documenti utili: contratto sottostante, ricevute di pagamento, estratti conto, fatture, corrispondenza, eventuali perizie. Se contestate l’applicazione di interessi usurari o la determinazione del saldo, è utile allegare una perizia econometrica redatta da un commercialista. Nel settore bancario, le sentenze richiedono la produzione degli estratti conto completi .

9. Posso proporre nuove domande in giudizio?
Sì. In base alla sentenza della Cassazione n. 26727/2024, l’opposto (creditore) può proporre domande alternative o modificare la domanda, purché siano collegate al medesimo interesse che giustificava la richiesta originaria . L’opponente può formulare domande riconvenzionali, come l’accertamento di un controcredito o la richiesta di restituzione di somme pagate in eccesso. È possibile anche chiamare in causa terzi .

10. Se il decreto riguarda più soggetti, ognuno deve opporsi?
Sì. Ogni debitore destinatario del decreto deve proporre la propria opposizione. La Cassazione (sent. 27367/2025) ha stabilito che i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. che non propongono opposizione perdono il beneficio della preventiva escussione e rimangono obbligati in via diretta . Pertanto, anche se la società propone opposizione, i soci devono proporre la propria per evitare che il decreto diventi definitivo nei loro confronti.

11. Posso oppormi anche dopo aver subito un pignoramento?
Sì, ma solo in due casi: (i) con l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) se dimostri che la notifica del decreto era irregolare o che non hai potuto conoscerla tempestivamente ; (ii) con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se ritieni che il pignoramento sia illegittimo o viziato. In ogni caso, conviene agire tempestivamente e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

12. Il giudice può sospendere il decreto senza cauzione?
Sì. L’art. 649 prevede che il giudice può sospendere l’esecuzione provvisoria per gravi motivi senza richiedere cauzione . Tuttavia, se l’istanza viene respinta, il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di cauzione ex art. 648. La decisione è discrezionale e non impugnabile.

13. Cosa accade se la causa passa al rito semplificato?
Nel rito semplificato di cognizione (art. 281‑decies c.p.c.) le parti depositano memorie e documenti in tempi molto brevi; la causa viene decisa senza istruttoria orale salvo casi eccezionali. Il giudice può dichiarare immediatamente la controversia matura per la decisione se ritiene sufficiente la prova documentale. L’opposizione con rito semplificato può essere vantaggiosa in termini di costi (meno udienze, minori spese legali) ma richiede una difesa preparata fin dall’inizio.

14. Che differenza c’è tra opposizione al decreto e opposizione al precetto?
L’opposizione al decreto ingiuntivo contesta il merito e mira a far revocare o modificare il titolo. L’opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) contesta solo l’atto che intima il pagamento sulla base di un titolo già definitivo (sentenza, decreto esecutivo). Se il decreto è diventato definitivo per mancata opposizione, puoi opporre solo vizi formali del precetto (per esempio, inesistenza del titolo, difformità tra titolo e precetto, importi errati). Non potrai più contestare l’esistenza del credito.

15. È possibile rateizzare o definire stragiudizialmente il debito?
Sì. Molti creditori preferiscono definire il contenzioso con un piano di rientro o una transazione per evitare l’incertezza del giudizio. Il debitore può proporre la rateizzazione della somma ingiunta con rinuncia agli interessi o la falcidia parziale. In caso di debiti fiscali, è possibile aderire alle rottamazioni o richiedere la rateizzazione ordinaria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

16. Posso utilizzare la procedura di sovraindebitamento per bloccare il decreto?
Sì. Presentando un piano del consumatore o un concordato minore, il debitore può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e dei procedimenti monitori. Una volta omologato, il piano prevede il pagamento parziale dei debiti; i creditori che hanno ottenuto decreti ingiuntivi dovranno adeguarsi al piano e rinunciare all’eccedenza.

17. Cosa succede se non pago il contributo unificato corretto?
Dal 2025 la mancata corresponsione del contributo unificato dovuto comporta la non iscrizione a ruolo della causa . Non è prevista la possibilità di regolarizzare in un secondo momento. Se il contributo è versato in misura inferiore, l’iscrizione è rifiutata. Per questo è importante calcolare con precisione l’importo (dimezzato per l’opposizione) e allegare la ricevuta di pagamento.

18. Cosa succede se il creditore non presenta tutta la documentazione in causa?
Nel giudizio di opposizione l’onere della prova ricade sul creditore opposto. Se non produce tutti i documenti necessari (come estratti conto completi nel caso di crediti bancari), il giudice può revocare il decreto . L’opponente deve sollevare l’eccezione e chiedere la prova completa; in mancanza, il credito può essere dichiarato insussistente.

19. Posso chiedere il risarcimento dei danni se il decreto è infondato?
Sì. Se il creditore agisce in mala fede o con colpa grave, l’ingiunto può chiedere la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. Ad esempio, se il decreto viene emesso per un credito prescritto o per un importo inesistente, l’opponente può chiedere il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

20. Quali sono i tempi medi del processo di opposizione?
Dipende dal rito e dal carico del tribunale. Con il rito semplificato, la causa può essere definita in sei mesi; con il rito ordinario può durare uno o due anni. I tempi si allungano se sono necessarie prove testimoniali, consulenze tecniche o se il giudice concede rinvii per mediazione o trattative. L’appello può aggiungere altri 8‑12 mesi; il ricorso per Cassazione circa due anni.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio i costi e gli effetti dell’opposizione, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici. I numeri sono approssimativi e non sostituiscono il calcolo puntuale da effettuarsi con l’avvocato.

Simulazione A – Credito commerciale di 10.000 €

  • Situazione: un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo per € 10.000. Il debitore contesta la qualità dei prodotti e l’importo; riceve la notifica il 15 gennaio 2025.
  • Termine: il termine per opporsi scade il 24 febbraio 2025 (40 giorni). L’opponente notifica la citazione il 20 febbraio e la iscrive a ruolo il 25 febbraio.
  • Contributo unificato: il CU ordinario per cause da € 5.200 a € 26.000 è di € 259; per l’opposizione è ridotto a € 129,50 . A questo si aggiunge il diritto di notifica (€ 27) e le spese vive (circa € 15).
  • Onorari dell’avvocato: per una causa di valore medio gli onorari possono variare da € 1.200 a € 2.000 + IVA, a seconda della complessità e della durata. Se si sceglie il rito semplificato, gli onorari possono essere leggermente inferiori.
  • Eventuali ulteriori spese: perizia tecnica (se serve contestare interessi o difettosità), spese di mediazione (mediamente € 400–600).
  • Esito: Se la prova è insufficiente, il giudice può revocare il decreto; se invece accoglie parzialmente, potrebbe condannare il debitore a pagare € 6.000 e compensare le spese.

Simulazione B – Decreto provvisoriamente esecutivo per 50.000 € (credito bancario)

  • Situazione: una banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 50.000 a carico di un imprenditore. La notifica avviene il 1° marzo 2025; il creditore minaccia pignoramento del conto.
  • Termine: l’opposizione deve essere proposta entro 10 giorni (11 marzo). L’avvocato deposita l’atto di citazione con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.).
  • Contributo unificato: per il valore da € 26.000 a € 52.000 il CU ordinario è € 506; l’opposizione costa € 253 . Sommandovi la marca forfettaria e le spese di notifica, si raggiungono circa € 300.
  • Cauzione per sospensione: se il giudice non sospende l’esecuzione senza cauzione, può richiedere un deposito pari all’importo richiesto o a una parte (es. € 10.000). La cauzione sarà restituita se l’opposizione verrà accolta.
  • Onorari dell’avvocato: per cause di valore medio-alto gli onorari possono variare tra € 3.000 e € 5.000 + IVA, aumentabili se sono necessarie perizie bancarie.
  • Esito: Il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene fondate le contestazioni (anatocismo, usura, mancanza di estratti conto completi). In mancanza di prova la banca può vedere il decreto revocato .

Simulazione C – Decreto a carico di una s.n.c. e soci per 120.000 €

  • Situazione: un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo solidale nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili. La società propone opposizione nel termine; i soci, convinti di poter invocare il beneficium excussionis, non si oppongono.
  • Conseguenze: secondo la Cassazione, i soci non possono invocare il beneficio della preventiva escussione; il decreto diventa definitivo nei loro confronti . Pertanto il creditore potrà agire direttamente sul patrimonio dei soci, anche se la società ottiene la revoca del decreto.
  • Costi: se i soci avessero presentato opposizione, avrebbero dovuto versare il contributo unificato sul valore della causa (€ 759 ordinario; € 379,50 dimezzato). L’onorario degli avvocati sarebbe stato ridotto se la difesa fosse stata congiunta. L’inadempienza nel proporre l’opposizione può quindi costare caro.

Simulazione D – Opposizione tardiva dopo notifica nulla

  • Situazione: un artigiano riceve un atto di pignoramento in aprile 2025 per un decreto ingiuntivo mai notificato. Si presenta agli atti e scopre che il decreto era stato notificato un anno prima a un indirizzo errato. Propone opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro dieci giorni dal pignoramento.
  • Onere probatorio: l’artigiano deve dimostrare sia la notifica nulla (es. cartolina di ritorno recante indirizzo sbagliato) sia l’impossibilità di conoscere l’atto (es. assenza di comunicazioni). La Cassazione impone la prova del nesso di causalità .
  • Contributo unificato: si applica sempre il contributo dimezzato sulla base del valore del decreto; se il decreto era inferiore a € 5.200, il CU è € 98 ordinario, ridotto a € 49.
  • Esito: se la prova è sufficiente, il giudice revoca il decreto e restituisce la cauzione; se invece il debitore era in grado di conoscere la notifica (es. giacenza presso l’ufficio postale), l’opposizione viene dichiarata inammissibile.

Conclusione

L’annullamento o la revoca di un decreto ingiuntivo è un’operazione complessa che richiede tempestività, competenza giuridica e analisi approfondita delle prove. La normativa prevede termini rigidi e oneri contributivi crescenti; allo stesso tempo, offre numerosi strumenti per tutelare il debitore: opposizione ordinaria, opposizione tardiva, sospensione della provvisoria esecuzione, mediazione, negoziazione assistita, procedure di sovraindebitamento e rottamazioni fiscali. Le più recenti riforme processuali (Cartabia e correttivo 2024) hanno introdotto il rito semplificato e hanno ampliato lo jus variandi dell’opposto, permettendo di proporre domande alternative e di coinvolgere terzi.

La giurisprudenza del 2024‑2025 ha fornito importanti chiarimenti: le Sezioni Unite hanno ammesso le domande alternative del creditore ; la Cassazione ha imposto il rispetto dell’ordine delle questioni , ha consentito il cumulo soggettivo improprio , ha stabilito che il termine decorre dalla notifica valida , ha precisato l’onere probatorio nell’opposizione tardiva e ha escluso il beneficium excussionis per i soci che non si oppongono . Questi principi, insieme alle sentenze di merito come quella del Tribunale di Napoli Nord , offrono al debitore strumenti solidi per difendersi.

Agire in modo tempestivo, con il supporto di professionisti competenti, permette non solo di ridurre i costi (evitando la definitività del decreto) ma anche di negoziare soluzioni sostenibili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza completa: dalla valutazione preliminare alla redazione dell’atto di opposizione, dalla richiesta di sospensione all’eventuale transazione, fino all’accesso alle procedure di sovraindebitamento e alla difesa in Cassazione. Conoscere la normativa, le scadenze e le strategie consente al debitore di trasformare un provvedimento monitorio in un’occasione per ristrutturare i propri debiti e ripartire.

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