Quando conviene chiedere l’annullamento dell’atto di precetto

Introduzione

Un atto di precetto è il preludio di un’azione esecutiva. È una diffida formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine perentorio (non inferiore a dieci giorni), avvertendolo che, in mancanza, procederà a pignorare i suoi beni. È l’ultimo avvertimento prima dell’esecuzione forzata. Sottovalutarne la portata può comportare conseguenze gravi: pignoramento dello stipendio, dell’abitazione, del conto corrente, ipoteche, fermi amministrativi e ulteriori costi di interesse e spese legali. L’imprenditore, il professionista o il privato che riceve una tale intimazione deve sapere come reagire in modo tempestivo e consapevole.

Nel 2024 e 2025 sono intervenute importanti riforme della giustizia (cosiddetta riforma Cartabia e successivi correttivi) che hanno modificato la forma del precetto e introdotto nuovi obblighi, come l’indicazione del domicilio digitale e del giudice competente. Inoltre, la Corte di cassazione ha fornito chiarimenti in tema di nullità dell’atto e sulle modalità di impugnazione (opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi). Infine, sono state riaperte e prorogate misure straordinarie per chi è in difficoltà: la rottamazione-quater (sanatoria delle cartelle), la definizione agevolata dei carichi fiscali, la procedura di sovraindebitamento per i consumatori e la composizione negoziata per le imprese. Tutti questi strumenti possono incidere sulla convenienza di chiedere l’annullamento del precetto o di definire il debito mediante vie alternative.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team di avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nazionale in materia bancaria e tributaria. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia , nonché Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Grazie alla sua qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 , assiste imprenditori nella procedura di composizione negoziata. La sua attività è integrata da commercialisti e consulenti esperti in contenzioso tributario, diritto bancario, piani di ristrutturazione del debito e procedure esecutive.

Il nostro studio offre una difesa completa per debitori e contribuenti: analizziamo la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, predisponiamo ricorsi per opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), chiediamo la sospensione dell’efficacia del titolo e del precetto, avviamo trattative stragiudiziali con banche e società di recupero crediti, predisponiamo piani di rientro, aderiamo a definizioni agevolate e rottamazioni, presentiamo proposte per piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti nell’ambito della legge 3/2012 e seguiamo i clienti nelle procedure di composizione negoziata. La nostra missione è tutelare il debitore e trasformare una situazione di emergenza in un percorso di risanamento.

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1. Contesto normativo: cos’è l’atto di precetto e quando si usa

Per capire quando conviene chiedere l’annullamento del precetto bisogna analizzare le norme che lo disciplinano e le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Le disposizioni principali si trovano nel Codice di procedura civile (C.p.c.), ma per i crediti tributari si applica anche il D.P.R. 602/1973. Vediamo i punti chiave.

1.1 L’atto di precetto nel Codice di procedura civile

Forma e contenuto (art. 480 c.p.c.)

L’art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto consiste in un’ingiunzione al debitore di adempiere l’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo (ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo, un contratto con clausola esecutiva) entro un termine non inferiore a dieci giorni . L’atto deve contenere:

  • l’indicazione delle parti (creditore e debitore);
  • la data di notifica del titolo se avviene separatamente o la trascrizione del titolo nel precetto;
  • l’indicazione del domicilio digitale o della PEC del creditore, affinché l’opposizione possa essere notificata;
  • la designazione del giudice competente (o l’indicazione di non essere in grado di conoscerlo);
  • l’avvertimento che il debitore può rivolgersi a un OCC per le procedure di sovraindebitamento o che può nominare un mediatore;
  • l’avviso che, se non adempie, si procederà a esecuzione forzata.

Con la riforma Cartabia del 2022, modificata dal D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, è stato introdotto l’obbligo di indicare l’elezione di domicilio digitale del creditore. Tuttavia, gli autori e la giurisprudenza ritengono che l’omissione di tali indicazioni non determini nullità dell’atto, poiché l’art. 480 non prevede espressamente una sanzione di nullità per queste omissioni . Sono considerate essenziali, a pena di nullità, soltanto l’ingiunzione a pagare, l’indicazione del titolo e la sottoscrizione dell’avvocato o della parte.

Il termine di dieci giorni può essere abbreviato dal giudice, su istanza del creditore, ai sensi dell’art. 482 c.p.c., quando vi è pericolo nel ritardo (ad esempio se il debitore sta disperdendo i beni).

Efficacia temporale (art. 481 c.p.c.)

Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione . Questo termine è perentorio: una volta scaduto, l’atto non può più essere utilizzato e deve essere notificato nuovamente. Se il debitore propone opposizione all’esecuzione, il termine di novanta giorni resta sospeso fino alla decisione che rigetta l’opposizione . La ratio è evitare che il creditore minacci l’esecuzione e poi attenda mesi o anni prima di procedere, lasciando il debitore in uno stato di incertezza.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’art. 615 c.p.c. prevede che il debitore possa opporsi all’esecuzione quando contesta il diritto del creditore di procedere in via esecutiva o la esistenza/validità del titolo. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente e il giudice può, con ordinanza, sospendere la possibilità di procedere solo se sussistono gravi motivi . Una volta iniziata l’esecuzione (ad esempio con il pignoramento), l’opposizione deve essere proposta al giudice dell’esecuzione con ricorso.

Tra le cause tipiche di opposizione ex art. 615 rientrano: mancanza del titolo esecutivo, titolo nullo o privo di formula esecutiva, titolo inefficace (ad esempio caducato per sentenza), prescrizione dell’obbligazione, impignorabilità dei beni. La giurisprudenza sottolinea che questa forma di opposizione è un giudizio a cognizione piena, in cui si valuta l’esistenza del diritto sostanziale del creditore .

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Se il debitore intende far valere vizi formali del titolo o del precetto – ad esempio, irregolarità nella notificazione del titolo, omessa indicazione di elementi non essenziali, difformità tra importo ingiunto e titolo – la strada è l’opposizione agli atti esecutivi. L’art. 617 c.p.c. stabilisce che l’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto (se l’esecuzione non è ancora iniziata) o entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto se l’esecuzione è in corso . Si tratta di un giudizio più snello che mira a sanare irregolarità formali.

È il giudice a qualificare la domanda: se il debitore contesta la legittimità del titolo o l’esistenza del diritto, l’opposizione sarà qualificata ex art. 615; se contesta vizi formali (inclusa la mancata notificazione del titolo), sarà ex art. 617 . La scelta della corretta forma è essenziale perché i termini e le modalità di impugnazione sono diversi. Ad esempio, la sentenza che decide l’opposizione ex art. 617 è immediatamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., senza appello ordinario.

1.2 La disciplina del precetto per i crediti tributari

Nel settore delle esazioni tributarie il precetto si manifesta attraverso l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte sul reddito). Dopo aver notificato la cartella di pagamento, l’agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) può iniziare l’espropriazione forzata trascorsi sessanta giorni. Tuttavia, se l’espropriazione non viene avviata entro un anno, il concessionario deve notificare un avviso che intima il pagamento entro cinque giorni e questo avviso perde efficacia se l’esecuzione non viene avviata entro un ulteriore anno . Tale intimazione è equiparata al precetto e può essere impugnata con ricorso innanzi alla giurisdizione tributaria o con i rimedi civilistici, a seconda della natura del vizio.

L’art. 77 dello stesso D.P.R. consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per crediti superiori a ventimila euro, senza bisogno di autorizzazione del giudice . È però necessario che l’iscrizione avvenga dopo il decorso dei termini di pagamento e che sia preceduta da comunicazione al debitore.

Rilevano, inoltre, le misure straordinarie come la rottamazione‑quater (sanatoria) e la definizione agevolata dei carichi fiscali. Secondo gli articoli introdotti dalla legge di bilancio 2023 e successivi rinvii, i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione ma non hanno versato le rate entro il 31 dicembre 2024 possono essere riammessi: la domanda telematica doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025 e permette di pagare in un’unica soluzione o in dieci rate scadenti tra luglio 2025 e novembre 2027 . La rottamazione comporta la sospensione di fermi amministrativi, pignoramenti e l’impossibilità di iscrivere nuove ipoteche .

La definizione agevolata delle liti fiscali consente di chiudere contenziosi pendenti pagando una percentuale ridotta del tributo e delle sanzioni; il versamento o la richiesta di definizione interrompe la prescrizione e comporta il riconoscimento del debito . Come vedremo, questo può incidere sulla legittimità del precetto.

1.3 Procedura di sovraindebitamento e composizione negoziata

Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) la legge 3/2012 offre tre procedure: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio . Il debitore, assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC) e da un gestore nominato, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che, se approvato dal tribunale, blocca le procedure esecutive pendenti (compresi i precetti) e consente un pagamento dilazionato e ridotto.

Per gli imprenditori commerciali e agricoli non in stato di insolvenza, il D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata: un percorso volontario di risanamento assistito da un esperto indipendente. L’art. 2 del decreto prevede che l’esperto agevoli le trattative con i creditori e cerchi di raggiungere un accordo per evitare la crisi . Durante questa procedura si possono chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, inclusi i precetti.

2. Giurisprudenza recente: orientamenti aggiornati al 2025

La Corte di cassazione e i giudici di merito hanno emesso importanti pronunce che chiariscono in quali casi l’atto di precetto può essere annullato e quali sono i rimedi corretti. Riassumiamo le decisioni più rilevanti.

2.1 Nullità per mancata notifica del titolo esecutivo: Cass. 21348/2025

Con ordinanza n. 21348 del 25 luglio 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che la mancata o irregolare notifica del titolo esecutivo non incide sul diritto sostanziale del creditore, ma costituisce un vizio formale dell’atto di precetto. Pertanto la contestazione deve essere proposta con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con opposizione all’esecuzione ex art. 615 . La sentenza precisa che contro la decisione del giudice dell’esecuzione resa in sede di art. 617 non è ammesso l’appello ordinario, ma solo il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Inoltre, la Corte ha affermato che la ratifica da parte del cliente non sana il precetto emesso dall’avvocato in assenza di titolo e che una rinuncia parziale al precetto non elimina la nullità .

2.2 Nullità parziale per errore di quantificazione: Cass. 20238/2024

L’ordinanza n. 20238 del 22 luglio 2024 ha affrontato il caso di un precetto che indicava un importo eccedente rispetto al dovuto. La Cassazione ha stabilito che l’errore nel quantificare il credito comporta solo la nullità parziale dell’atto, che resta valido per la somma effettivamente dovuta e per le spese, sanzionando la parte eccedente . Questa decisione ha un impatto pratico: contestare l’intero precetto potrebbe risultare inutile se solo una parte è errata; il giudice può ridurre l’importo mantenendo l’efficacia dell’atto.

2.3 Nullità del precetto su decreto ingiuntivo privo di exequatur: Cass. 31447/2025

Nel novembre 2025 la Cassazione è tornata sul tema della regolarità del precetto fondato su decreto ingiuntivo. Con l’ordinanza n. 31447/2025 ha chiarito che l’atto di precetto basato su un decreto ingiuntivo deve contenere l’indicazione della data di notifica del decreto e della successiva formula esecutiva (il provvedimento con cui il giudice dichiara il decreto provvisoriamente esecutivo). La mancanza di questa indicazione è una nullità non sanabile: il giudice deve annullare l’intero precetto e non è sufficiente che il debitore fosse comunque a conoscenza del decreto . L’ordinanza riafferma la necessità di rispettare formalmente le prescrizioni dell’art. 480 c.p.c. per garantire il diritto di difesa del debitore.

2.4 Effetti dell’annullamento della cartella: Cass. 7159/2025

Con ordinanza n. 7159 del 14 marzo 2025, la Suprema Corte ha affermato che l’annullamento della cartella di pagamento da parte del giudice tributario travolge anche gli atti successivi, come l’intimazione di pagamento e il precetto. La Corte ha inoltre riconosciuto che la presentazione di una domanda di definizione agevolata costituisce riconoscimento del debito e integra un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. . Ne consegue che, in caso di annullamento della cartella, il debitore può contestare l’intimazione o il precetto, e che la richiesta di rottamazione può interrompere i termini di prescrizione rendendo il credito nuovamente esigibile.

2.5 Altre pronunce e principi

  • Formalità non essenziali: numerosi Tribunali e la dottrina hanno affermato che la mancata indicazione del domicilio digitale, del giudice o dell’OCC nel precetto (prevista dalla riforma Cartabia) non comporta nullità ma può determinare l’applicazione del foro di notificazione ai fini dell’opposizione .
  • Notifica inesistente del titolo: Cass. 21348/2025 ha qualificato come vizio formale la mancata notificazione del titolo, da far valere con opposizione ex art. 617 . Ciò comporta che, se il debitore propone erroneamente una opposizione ex art. 615, la domanda è inammissibile.
  • Interesse a impugnare: la giurisprudenza esige che l’opponente dimostri l’interesse concreto all’annullamento (ad esempio, la prospettiva di perdere beni essenziali). In assenza di un pregiudizio reale, l’opposizione può essere dichiarata inammissibile.
  • Spese distratte: pronunce della Cassazione del 2025 hanno stabilito che il precetto per la liquidazione delle spese legali a favore dell’avvocato può essere emesso solo previo rilascio del titolo da parte del giudice; la semplice parcella non è titolo esecutivo.

3. Procedura passo‑passo dopo la notifica del precetto

Ricevere un atto di precetto significa entrare nella fase immediatamente antecedente all’esecuzione forzata. È fondamentale comprendere le scadenze e le azioni possibili. Di seguito forniamo una guida cronologica dal momento della notifica.

3.1 Verifica del contenuto e dell’attendibilità dell’atto

Appena ricevuto il precetto (generalmente tramite ufficiale giudiziario o PEC), il debitore deve:

  1. Verificare la completezza dell’atto: controllare che siano indicate le parti, la data di notifica del titolo, l’ingiunzione a pagare con termine di almeno dieci giorni, la sottoscrizione dell’avvocato o del creditore e le altre formalità (domicilio digitale, giudice competente, avvertenze di legge). La mancanza di uno di questi elementi essenziali può costituire causa di nullità o irregolarità.
  2. Esaminare il titolo esecutivo: accertare che il titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, contratto) sia stato regolarmente notificato e abbia natura esecutiva. Se il titolo non è mai stato notificato o non possiede la formula esecutiva, il precetto è affetto da vizio formale .
  3. Controllare la correttezza del conteggio: verificare il capitale, gli interessi, le spese e le competenze richiesti. Errori di quantificazione possono comportare solo l’annullamento parziale , ma possono costituire anche sintomo di contestazione più ampia.
  4. Valutare la prescrizione: accertare se il credito è prescritto (ad esempio cinque anni per canoni condominiali, dieci anni per crediti ordinari, due anni per bollette). La notifica di un titolo prescritto può essere contestata.
  5. Considerare la pignorabilità dei beni: stipendio, pensione e prima casa sono soggetti a limiti di pignorabilità; alcuni beni sono assolutamente impignorabili (es. sussidi di sostentamento).

3.2 Decisione: pagare, opporsi o negoziare

Dopo la verifica, il debitore deve decidere la strategia più idonea, tenendo conto di tempi, costi e possibilità di successo.

  • Pagare spontaneamente: se il debito è riconosciuto, pagare entro il termine di precetto evita il pignoramento. Si consiglia di saldare con bonifico tracciato e di chiedere quietanza delle spese legali. In caso di pagamento parziale, è opportuno specificare che il residuo non è dovuto o è contestato.
  • Opporsi: se emergono vizi formali o sostanziali, si può proporre una opposizione.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615): per contestare l’inesistenza o invalidità del titolo, prescrizione del diritto, mancato avveramento di una condizione. Deve essere proposta con atto di citazione entro il termine di decadenza (non previsto ma nei fatti occorre agire tempestivamente, comunque prima dell’inizio dell’esecuzione) e consente di chiedere al giudice la sospensione del precetto.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617): per vizi formali del titolo o del precetto (mancata notifica, omessa indicazione della data, incongruenze). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione e consente di bloccare l’esecuzione con domanda di sospensione.
  • Negoziare o aderire a strumenti deflativi: in molti casi, soprattutto per importi elevati o per crediti bancari e fiscali, è possibile avviare trattative con il creditore per una rateizzazione o riduzione del debito. Per i tributi, la rottamazione o la definizione agevolata possono sospendere l’atto e ridurre l’importo. Per privati e professionisti, la procedura di sovraindebitamento permette di proporre un piano del consumatore con pagamento dilazionato e parziale.

3.3 Presentazione dell’opposizione: forma e termini

  1. Opposizione ex art. 615 c.p.c.: se l’esecuzione non è iniziata, l’azione si introduce con atto di citazione davanti al giudice competente (tribunale o giudice di pace a seconda del valore). Il termine per proporre opposizione non è fissato dalla legge, ma è consigliabile agire entro il termine di efficacia del precetto (90 giorni) o comunque prima dell’inizio del pignoramento. Contestualmente si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva.
    Se l’esecuzione è già iniziata (ad esempio è stato notificato un atto di pignoramento), l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione e va depositata entro la prima udienza davanti al giudice esecutivo. La decisione può essere impugnata con appello.
  2. Opposizione ex art. 617 c.p.c.: si propone con atto di citazione se l’esecuzione non è iniziata, entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto; se l’esecuzione è pendente, con ricorso al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto viziato . La sentenza che decide l’opposizione è ricorribile in cassazione.

3.4 Sospensione dell’efficacia del titolo e del precetto

Quando l’opposizione presenta gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecutività del titolo e del precetto. La sospensione è concessa con ordinanza motivata e può essere subordinata alla prestazione di una garanzia (cauzione). Durante la sospensione il creditore non può procedere a pignoramento, ma l’atto conserva efficacia. Se l’opposizione viene respinta, il termine di novanta giorni riprende a decorrere dalla data della sentenza .

Nel procedimento tributario, la sospensione può essere concessa dalla Corte di giustizia tributaria su richiesta del contribuente che impugna l’intimazione o la cartella. L’agente della riscossione deve interrompere le procedure finché la sospensione è efficace.

3.5 Conseguenze dell’inerzia: pignoramento e ulteriori atti esecutivi

Se il debitore non paga e non propone opposizione nei termini, il creditore può iniziare l’esecuzione entro 90 giorni. L’atto successivo è il pignoramento dei beni mobili, immobili o crediti verso terzi (es. stipendio, conto corrente). Seguiranno la vendita o l’assegnazione e la distribuzione del ricavato. I costi aumentano rapidamente (onorari del custode, spese di pubblicità, competenze legali), erodendo la capacità del debitore di risolvere la posizione.

Nel caso di precetti tributari, l’agente della riscossione può avviare il pignoramento presso terzi (stipendio, conto bancario) o procedere ad ipoteca e fermo amministrativo. Tuttavia la legge prevede soglie minime e limiti: ad esempio, l’ipoteca può essere iscritta solo per importi superiori a 20.000 euro e la casa di abitazione principale non può essere pignorata per debiti inferiori a 120.000 euro, salvo ipoteca già iscritta .

3.6 Tempistiche particolari per i precetti tributari

Come visto, l’avviso di intimazione perde efficacia se l’espropriazione non inizia entro un anno . Per questo è essenziale verificare la data di notifica: un precetto notificato a distanza di anni dalla cartella senza che siano state intraprese azioni è inefficace. L’intimazione può essere impugnata innanzi alla corte tributaria entro sessanta giorni, oppure con l’opposizione agli atti esecutivi se i vizi sono formali.

4. Difese e strategie legali per annullare o evitare il precetto

Riuscire ad annullare il precetto può significare salvare beni essenziali e ottenere il tempo per negoziare o definire il debito. Ecco una panoramica delle principali difese e strategie.

4.1 Vizi del titolo e dell’atto di precetto

  1. Mancata o irregolare notifica del titolo: come stabilito dalla Cassazione 21348/2025, la mancata notificazione del titolo esecutivo è un vizio formale da far valere con l’opposizione agli atti . L’assenza del titolo o la sua notificazione difforme comporta la nullità del precetto.
  2. Inesistenza del titolo: se il titolo è un decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva o se la sentenza non è passata in giudicato (o non è esecutiva), l’atto di precetto è nullo. La Cassazione 31447/2025 ha ribadito che nel precetto su decreto ingiuntivo devono comparire la data di notifica e l’ordine di esecutorietà .
  3. Prescrizione del diritto: il precetto deve essere notificato entro il termine prescrizionale del credito. Per i crediti derivanti da sentenze è di dieci anni; per cambiali di tre anni; per canoni di locazione di cinque anni; per tributi varia in base alla tipologia. La notifica della cartella o di un atto interruttivo (come la domanda di rottamazione) interrompe la prescrizione .
  4. Inefficacia per decorso del termine: trascorsi 90 giorni dalla notifica senza avviare l’esecuzione, il precetto perde efficacia . Un nuovo precetto dovrà essere notificato, pena la nullità del pignoramento.
  5. Vizi formali dell’atto: errori nell’indicazione del creditore o del debitore, mancata sottoscrizione dell’avvocato, omissione dell’ingiunzione a pagare, errata indicazione del titolo o sua inesatta trascrizione, errore nel calcolo degli importi, omessa indicazione del giudice competente o del domicilio digitale (questi ultimi non determinano nullità ma possono incidere sulla competenza).
  6. Violazione dei limiti di pignorabilità: se il precetto è finalizzato a pignorare beni non pignorabili (ad esempio la pensione minima o l’indennità di accompagnamento) o importi oltre i limiti legali, il debitore può opporsi.

4.2 Vizi della procedura tributaria

  1. Cartella annullata: se il giudice tributario annulla la cartella di pagamento, l’intimazione e il precetto emessi in seguito sono illegittimi . Il debitore può impugnare l’intimazione per ottenere la cancellazione.
  2. Mancata comunicazione preventiva: l’iscrizione di ipoteca prevista dall’art. 77 DPR 602/1973 richiede che il debitore sia avvertito prima di procedere . L’assenza di tale comunicazione comporta la nullità.
  3. Iscrizione del fermo o pignoramento oltre i limiti: la riscossione non può iscrivere ipoteca per debiti inferiori a 20.000 € e non può pignorare l’abitazione principale se il debito complessivo è inferiore a 120.000 € .
  4. Violazione del termine annuale: l’avviso di intimazione perde efficacia dopo un anno; se l’esecuzione è iniziata dopo tale termine, il pignoramento è nullo .

4.3 Azioni giudiziali: ricorsi e sospensive

Opposizione ex art. 615 c.p.c. e art. 617 c.p.c. sono i principali strumenti per annullare il precetto. È fondamentale affidarsi a un legale esperto che sappia individuare i vizi e redigere un atto di citazione o un ricorso puntuale. In sede giudiziale si chiede l’annullamento del precetto e, in via cautelare, la sospensione. La causa prosegue con istruttoria e decisione di merito. Qualora l’opposizione sia respinta, il giudice liquida le spese a carico del debitore e l’esecuzione riprende.

Nel contenzioso tributario si può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla notifica dell’intimazione o del pignoramento. Il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) depositando garanzia o documenti che dimostrino il pregiudizio grave.

4.4 Riconoscimento e transazioni: rottamazione, piani di rientro e definizioni agevolate

Talvolta la strada più conveniente non è l’annullamento ma la definizione del debito. Vediamo le principali opzioni.

  1. Rottamazione‑quater e definizione agevolata: come già accennato, la rottamazione consente di pagare solo l’imposta e una minima percentuale di interessi di mora (2%), escludendo sanzioni e interessi di riscossione. La riapertura del 2025 ha previsto che chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024 potesse rientrare presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le rate dal 31 luglio 2025 . Durante la procedura sono sospesi fermi e pignoramenti .
  2. Definizione agevolata delle liti fiscali: consente di chiudere un contenzioso pendente a condizioni favorevoli. La domanda di definizione produce effetti interruttivi della prescrizione e costituisce riconoscimento del debito .
  3. Piani di rientro e transazioni stragiudiziali: con banche o creditori privati è possibile ottenere piani di rientro con tassi agevolati, riduzione degli interessi, rinegoziazione di mutui o rimodulazione delle rate. È opportuno documentare la situazione economica e proporre un piano sostenibile per convincere il creditore.
  4. Sovraindebitamento (Legge 3/2012): per i privati non fallibili, il piano del consumatore o l’accordo di composizione consente di ristrutturare i debiti, abbattere interessi e sanzioni, e ottenere la sospensione delle procedure esecutive . È necessario rivolgersi a un OCC e redigere, con l’assistenza di un gestore, una proposta ai creditori. Il tribunale può omologare anche in caso di dissenso di alcuni creditori se il piano è conveniente.
  5. Composizione negoziata per imprese: per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 offre la possibilità di nominare un esperto negoziatore che favorisca accordi con i creditori . Durante le trattative possono essere richieste misure protettive per sospendere le azioni esecutive. Per gli imprenditori agricoli esiste un percorso analogo con regole specifiche.

5. Strumenti alternativi per gestire il debito e prevenire il precetto

Oltre a impugnare il precetto, è possibile prevenire la sua emissione o ridurre gli effetti del debito ricorrendo a strumenti legislativi che favoriscono la composizione e la gestione del debito. Qui esponiamo i principali.

5.1 Rottamazioni e sanatorie fiscali

La rottamazione‑quater è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata con il decreto legge 2025. Consente ai debitori fiscali di estinguere le cartelle senza pagare sanzioni e interessi di mora, ad eccezione di una quota dell’1,5–2% a titolo di rimborso spese. Le scadenze per la presentazione della domanda e il pagamento delle rate cambiano ogni anno; la riapertura del 2025 ha previsto presentazione entro il 30 aprile 2025 e pagamento delle prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, poi a febbraio, maggio, luglio e novembre negli anni 2026–2027 .
Questa misura è vantaggiosa perché sospende le azioni esecutive, rimuove fermi amministrativi e rende possibile la riduzione o la restrizione dell’ipoteca . Tuttavia implica il riconoscimento del debito e l’interruzione della prescrizione .

5.2 Ravvedimento operoso e rateizzazione ordinaria

Per i tributi in fase di accertamento, il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente violazioni fiscali con sanzioni ridotte. Le dilazioni ordinarie dell’Agenzia Entrate Riscossione consentono di pagare il debito in un massimo di 72 rate mensili (o 120 rate in casi di grave difficoltà economica). La rateizzazione impedisce l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca e sospende le procedure esecutive fintanto che le rate vengono pagate.

5.3 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è pensata per coloro che non possono accedere a procedure concorsuali ordinarie (famiglie, professionisti, start‑up, imprenditori agricoli). Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori. Permette di ristrutturare il debito senza l’assenso dei creditori, se il giudice ritiene che il piano sia più conveniente della liquidazione. Il debitore può ottenere un importante stralcio del debito e il pagamento dilazionato.
  • Accordo di composizione della crisi: richiede il voto dei creditori e consente la sospensione delle azioni esecutive una volta depositata la proposta.
  • Liquidazione del patrimonio: comporta la vendita di tutti i beni del debitore per pagare i creditori; al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione.

Grazie a queste procedure il debitore può bloccare precetti e pignoramenti e ripartire dopo un percorso di risanamento .

5.4 Composizione negoziata per imprese (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è rivolta alle imprese in crisi che vogliono prevenire l’insolvenza. Un esperto indipendente, iscritto presso le Camere di commercio, coadiuva l’imprenditore nel predisporre un piano di risanamento e nella negoziazione con i creditori . La presentazione dell’istanza consente di chiedere misure protettive (es. sospensione di precetti e pignoramenti) e di ricorrere al giudice per autorizzare il pagamento dei debiti pregressi, la continuazione dell’attività o l’ottenimento di finanziamenti prededucibili. Questa procedura è complementare al codice della crisi e può sfociare in un concordato semplificato o in un accordo di ristrutturazione.

5.5 Altri strumenti: saldo e stralcio, accordi transattivi e piani personalizzati

Molti creditori, specialmente banche e finanziarie, preferiscono evitare lunghe procedure esecutive e sono disponibili a concordare un saldo e stralcio: pagamento immediato di una parte del debito in cambio della rinuncia al residuo. In alternativa, si possono concordare piani personalizzati con tassi più bassi e dilazioni pluriennali. È fondamentale presentare al creditore una documentazione completa sulla propria situazione economica per dimostrare la convenienza dell’accordo.

6. Errori comuni e consigli pratici

Ricevere un precetto può generare stress e spingere ad azioni impulsive. Ecco alcuni errori da evitare e consigli utili.

6.1 Errori da non commettere

  1. Ignorare la notifica: molti lasciano scadere i termini senza consultare un professionista. È invece essenziale reagire immediatamente per verificare se ci sono vizi e per sfruttare i 20 giorni dell’opposizione ex art. 617.
  2. Confondere le opposizioni: utilizzare l’art. 615 al posto del 617 (o viceversa) può portare all’inammissibilità del ricorso . È sempre il giudice a qualificare la domanda, ma proporre una forma errata può causare ritardi.
  3. Pagare senza riserva: effettuare un pagamento senza specificare che si tratta di pagamento parziale e che il debito resta contestato può equivalere a riconoscere l’intero importo.
  4. Non verificare la prescrizione: molti crediti sono ormai prescritti ma i debitori pagano ugualmente. Bisogna controllare il termine di prescrizione (5, 10 anni o altro).
  5. Trascurare strumenti alternativi: rinegoziazione, rottamazione, sovraindebitamento. Spesso un’adesione tempestiva alla rottamazione o alla composizione negoziata consente di ridurre il debito e sospendere l’esecuzione.
  6. Non considerare i limiti di pignorabilità: stipendio, pensione e beni essenziali sono tutelati. È importante fare valere l’impignorabilità o i limiti previsti dalla legge.

6.2 Consigli per tutelarsi

  1. Raccogliere tutta la documentazione: titolo esecutivo, notifiche, conteggi. Più informazioni ha l’avvocato, più facile sarà individuare i vizi.
  2. Controllare le comunicazioni: PEC, raccomandate e messaggi via posta devono essere gestiti con attenzione. La notifica può avvenire anche tramite messo e depositata presso l’ufficio postale.
  3. Consultare subito un professionista: l’assistenza legale è indispensabile per scegliere tra pagamento, opposizione o altre procedure. Un avvocato esperto conosce la giurisprudenza aggiornata e può valutare la convenienza di un ricorso .
  4. Calcolare i costi: proporre opposizione comporta spese di contributo unificato e onorari. Tuttavia un annullamento evita costi ben superiori legati al pignoramento.
  5. Valutare la negoziazione: contattare il creditore per proporre un piano di pagamento prima che parta l’esecuzione può essere vantaggioso per entrambe le parti.
  6. Considerare gli strumenti deflativi: se il debito è fiscale, valutare la rottamazione, la rateizzazione, o la definizione agevolata. Se il debito è bancario o professionale e si è in stato di sovraindebitamento, valutare le procedure di cui alla legge 3/2012.

7. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle che sintetizzano le norme principali, le opposizioni, gli strumenti alternativi e i termini.

Tabella 1 – Norme principali sull’atto di precetto

NormativaOggettoTermini e punti chiave
Art. 480 c.p.c.Forma del precettoIngiunzione a pagare entro ≥10 giorni; deve indicare titolo, parti, domicilio digitale; omissioni non essenziali non comportano nullità
Art. 481 c.p.c.Efficacia temporalePrecetto perde efficacia dopo 90 giorni se l’esecuzione non inizia; termine sospeso in caso di opposizione
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneContesta il diritto del creditore; si propone prima dell’esecuzione con citazione, dopo l’esecuzione con ricorso; il giudice può sospendere
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviContesta vizi formali del titolo/precetto; va proposta entro 20 giorni; sentenza impugnabile in cassazione
Art. 50 DPR 602/1973Intimazione di pagamento (precetto tributario)Espropriazione dopo 60 giorni dalla cartella; avviso di intimazione di 5 giorni; perde efficacia dopo un anno
Art. 77 DPR 602/1973Ipoteca su immobiliIscrizione ipotecaria per debiti > 20.000 €; richiede comunicazione preventiva
Cass. 21348/2025Mancata notifica del titoloÈ vizio formale da far valere con opposizione agli atti; sentenza non appellabile
Cass. 20238/2024Errore di quantificazioneComporta nullità parziale; l’atto resta valido per la somma dovuta
Cass. 31447/2025Precetto su decreto ingiuntivoDeve contenere data di notifica e exequatur; omissione produce nullità non sanabile
Cass. 7159/2025Annullamento cartella e definizione agevolataAnnullamento travolge intimazione e precetto; domanda di definizione interrompe prescrizione e riconosce il debito

Tabella 2 – Confronto tra opposizioni ex art. 615 e art. 617 c.p.c.

CaratteristicaArt. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione)Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti)
OggettoContesta il diritto del creditore o la validità del titoloContesta vizi formali del titolo o del precetto
FormaCitazione se l’esecuzione non è iniziata; ricorso se iniziataCitazione (esecuzione non iniziata) o ricorso (se iniziata)
TermineNon espressamente previsto, ma deve essere proposta prima dell’esecuzione o al più tardi prima della vendita20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza dell’atto viziato
EsitoPuò annullare l’intero titolo e precetto; sospende l’esecuzione in presenza di gravi motiviPuò annullare l’atto viziato; sospende su istanza; decisione impugnabile solo in cassazione
Ambito d’applicazioneTitolo inesistente, prescritto, nullo; impignorabilitàMancata notifica, errori di forma, difformità tra titolo e precetto

Tabella 3 – Strumenti alternativi per gestire il debito

StrumentoDestinatariVantaggiScadenze/Termini
Rottamazione‑quaterContribuenti con cartelle affidate fino al 31/12/2022Estinzione del debito con pagamento di imposta e 2% interessi; sospensione di pignoramenti e fermiDomanda entro 30/04/2025; rate fino al 30/11/2027
Definizione agevolata liti fiscaliContribuenti con cause pendentiRiduzione delle sanzioni e interessi; riconoscimento debito; interruzione prescrizioneTermini variabili in base alle leggi annuali
Rateizzazione Agenzia Entrate RiscossioneContribuenti con cartelle esecutivePagamento in 72–120 rate; sospensione pignoramentiRichiesta entro 60 giorni dalla notifica o successivamente con possibile decadenza
Piano del consumatore (Legge 3/2012)Consumatori sovraindebitatiRiduzione e dilazione del debito; sospensione esecuzioniIstanza tramite OCC; durata variabile
Accordo di composizione della crisiProfessionisti e piccoli imprenditoriSospensione esecuzioni; accordo con i creditori; possibile votazioneProposta tramite OCC; votazione dei creditori
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in crisiEsperto negoziatore; misure protettive; continuità aziendaleDomanda presso la CCIAA; durata fino a 180 giorni prolungabile
Saldo e stralcio/accordo transattivoDebitori con banche e finanziarieSconto sul debito; estinzione rapida; fine del contenziosoTrattativa libera; dipende da accordo

8. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’atto di precetto?

È un atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, minacciando l’esecuzione forzata. Deve contenere l’ingiunzione a pagare, il titolo esecutivo e la sottoscrizione .

2. Quanto tempo ha efficacia un precetto?

Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non viene iniziata entro 90 giorni dalla notifica . Se il debitore propone opposizione, il termine si sospende.

3. Quando posso oppormi all’atto di precetto?

Se contesti la validità del titolo o il diritto del creditore (es. prescrizione, titolo nullo), devi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Se rilevi vizi formali (mancata notifica del titolo, errori nell’atto), devi proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), entro 20 giorni dalla notifica .

4. È sufficiente un errore nel calcolo per annullare il precetto?

No. Se l’importo indicato è superiore al dovuto, la nullità è solo parziale: il precetto resta valido per l’importo corretto . Solo errori gravi che incidono sulla struttura dell’atto possono determinarne la nullità integrale.

5. Cosa succede se il titolo non è stato notificato?

La mancata notifica del titolo esecutivo è un vizio formale che va fatto valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. . La Cassazione ha chiarito che non si può ricorrere all’art. 615.

6. Posso oppormi se l’atto non riporta il giudice competente o il domicilio digitale?

L’omissione del giudice competente e del domicilio digitale, introdotti dalla riforma Cartabia, non comporta nullità, ma può incidere sulla competenza territoriale . È comunque buona prassi contestare l’atto se l’omissione rende difficile l’esercizio della difesa.

7. Il precetto tributario (intimazione) ha le stesse regole?

La disciplina è diversa. L’Agente della riscossione può procedere all’esecuzione dopo 60 giorni dalla cartella; l’intimazione di pagamento perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro un anno . Si applicano sia le norme tributarie sia quelle civilistiche, quindi si può proporre ricorso tributario o opposizione ex art. 617 per vizi formali.

8. Posso richiedere la sospensione del precetto?

Sì, in sede di opposizione puoi chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del titolo e del precetto. Devi allegare gravi motivi e, se necessario, prestare garanzia. In ambito tributario si può chiedere la sospensione all’autorità tributaria o al giudice .

9. Cosa accade dopo il pignoramento se non ho opposto il precetto?

Se non hai opposto il precetto e il creditore inizia il pignoramento, puoi ancora proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato oppure opposizione tardiva in base a fatti sopravvenuti. Tuttavia la tua posizione si indebolisce e i costi aumentano.

10. Come funziona la rottamazione?

Consiste nel pagamento dei tributi iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi di mora. Deve essere richiesta telematicamente e consente di rateizzare il debito. La rottamazione sospende fermi e pignoramenti . Se non rispetti le scadenze, decadi dal beneficio e riprendono le azioni esecutive.

11. Posso rientrare nella rottamazione se ho perso le rate precedenti?

Sì. La riapertura 2025 ha consentito ai contribuenti che erano decaduti entro il 31 dicembre 2024 di rientrare presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le nuove rate .

12. La definizione agevolata interrompe la prescrizione?

Sì. La Cassazione 7159/2025 ha stabilito che la richiesta di definizione agevolata costituisce riconoscimento del debito e atto interruttivo della prescrizione .

13. Posso aderire al piano del consumatore se ho debiti tributari?

Sì. La legge 3/2012 consente di inserire i debiti fiscali nei piani di sovraindebitamento. È possibile ottenere uno sconto e la dilazione del pagamento , ma l’accordo deve essere ritenuto più conveniente della liquidazione.

14. L’ipoteca esattoriale può essere iscritta per qualsiasi importo?

No. L’art. 77 DPR 602/1973 prevede che l’ipoteca possa essere iscritta solo per crediti superiori a 20.000 € e che il debitore sia previamente informato . Inoltre, se il debito complessivo è inferiore a 120.000 €, non può essere espropriata la prima casa.

15. È possibile chiedere il saldo e stralcio con le banche?

Molte banche accettano proposte di saldo e stralcio per chiudere contenziosi: paghi subito una percentuale del debito in cambio della rinuncia all’esecuzione. È un accordo transattivo extragiudiziale.

16. Posso proporre un accordo dopo il pignoramento?

È possibile, ma più difficile. Una volta iniziato il pignoramento, il creditore tende a proseguire per recuperare il credito. Tuttavia, se dimostri di avere risorse per pagare subito una parte, potresti convincerlo a rinunciare al pignoramento. Puoi anche chiedere al giudice la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma pari al debito e alle spese.

17. Come faccio a sapere se il mio bene è impignorabile?

Devi consultare la legislazione: alcuni beni sono impignorabili (es. alimenti, vestiti, beni sacri, animali da compagnia). La prima casa non è pignorabile per debiti fiscali inferiori a 120.000 € e se l’immobile non è di lusso . Lo stipendio è pignorabile nei limiti di un quinto (o fino a un settimo per stipendi bassi).

18. I vizi formali sanano se conosco comunque il titolo?

No. La Cassazione ha specificato che la conoscenza informale del titolo non sana la mancata notifica o l’omessa indicazione dell’exequatur nel precetto . Il rispetto delle formalità è essenziale per assicurare la certezza del diritto e la possibilità di difesa.

19. Cosa accade se il precetto è inefficace e il creditore procede comunque?

Se il credito notifica un pignoramento dopo la scadenza dei 90 giorni o senza rinnovare un precetto nullo, l’atto di pignoramento è nullo. Il debitore può opporvisi ex art. 617 c.p.c. e chiedere l’annullamento del pignoramento.

20. Posso recuperare le spese legali sostenute se l’opposizione viene accolta?

Sì. Se il giudice accoglie l’opposizione e annulla il precetto, condanna il creditore al pagamento delle spese legali (onorario dell’avvocato, contributo unificato, eventuali perizie). In caso di rigetto, il debitore può essere condannato alle spese.

9. Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio come le regole si applicano nella pratica, proponiamo alcune simulazioni concrete. I nomi sono inventati, ma i numeri rispecchiano situazioni frequenti. Le cifre sono approssimative e non sostituiscono un calcolo personalizzato.

Simulazione 1 – Precetto bancario con errore di quantificazione

Scenario: Maria riceve un atto di precetto da parte della banca per 50.000 €, relativo a un mutuo in sofferenza. Nel precetto sono richiesti 47.000 € di capitale residuo, 5.000 € di interessi moratori e 3.000 € di spese legali. Maria ritiene che alcune rate siano state già pagate e che gli interessi moratori siano calcolati al tasso massimo. Inoltre, la banca non allega la copia del contratto di mutuo.

Analisi:

  • Verificando l’atto si rileva che nel precetto manca la data di notifica del titolo (contratto di mutuo con clausola esecutiva). Questa omissione costituisce vizio formale e si fa valere con opposizione ex art. 617 .
  • Anche un errore di quantificazione produce nullità parziale: l’atto resta valido per la parte corretta, ma l’importo indebito deve essere eliminato .
  • Essendo un contratto bancario, Maria può tentare un piano di rientro o un saldo e stralcio, dimostrando con documenti l’avvenuto pagamento di alcune rate.

Azioni consigliate:

  1. Incaricare subito un avvocato per verificare la posizione debitoria e proporre opposizione agli atti entro 20 giorni, chiedendo la sospensione.
  2. Depositare documenti che attestino i pagamenti già eseguiti e l’eventuale usura dei tassi.
  3. Contattare la banca per valutare una transazione: se l’opposizione evidenzia vizi, la banca potrebbe accettare un pagamento ridotto.

Esito possibile: il giudice accerta che la banca non ha notificato il titolo e annulla il precetto. La banca notifica un nuovo precetto con importo corretto oppure accetta un accordo con Maria riducendo gli interessi. Maria evita il pignoramento della sua abitazione.

Simulazione 2 – Intimazione di pagamento tributaria e rottamazione

Scenario: Giovanni, artigiano, riceve nel marzo 2025 un’avviso di intimazione da Agenzia Entrate‑Riscossione per 35.000 € relativi a Iva e contributi 2018. Nell’ottobre 2019 aveva ricevuto la cartella ma non aveva pagato. Nel 2023 aveva aderito alla rottamazione, ma era decaduto perché non aveva versato le rate. L’avviso intima il pagamento entro 5 giorni.

Analisi:

  • La cartella risale a più di cinque anni prima; bisogna valutare se vi siano prescrizioni. Tuttavia la domanda di rottamazione depositata nel 2023 ha interrotto la prescrizione .
  • L’intimazione è stata notificata entro un anno dalla decadenza? Se l’avviso è stato notificato dopo oltre un anno dalla cartella senza azioni, potrebbe essere inefficace .
  • La rottamazione-quater riaperta nel 2025 consente a Giovanni di essere riammesso presentando domanda entro il 30 aprile 2025 .
  • L’adesione sospende pignoramenti e ipoteche .

Azioni consigliate:

  1. Proporre immediatamente ricorso alla Corte di giustizia tributaria per contestare la nullità dell’intimazione; chiedere la sospensione in attesa dell’esito.
  2. Presentare domanda di riammissione alla rottamazione entro la scadenza; ciò blocca l’esecuzione e permette di pagare il debito in dieci rate.
  3. Valutare la possibilità di inserire i debiti nel piano del consumatore se la situazione economica è compromessa.

Esito possibile: la corte tributaria sospende l’intimazione. L’agente della riscossione congela il pignoramento. Giovanni ottiene la riammissione alla rottamazione e paga il debito in rate ridotte senza sanzioni e interessi di mora.

Simulazione 3 – Sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: Laura, insegnante, ha debiti per 80.000 € con banche e 20.000 € di tributi. Dopo essere rimasta senza lavoro per alcuni mesi, non riesce più a pagare le rate. Riceve un precetto per 30.000 € da una finanziaria. Ha una casa non di lusso, unica abitazione, e un’auto. Non ha altri beni rilevanti.

Analisi:

  • Laura non può ricorrere a procedure concorsuali fallimentari. Può accedere alla procedura di sovraindebitamento come consumatrice .
  • Con il piano del consumatore può proporre ai creditori un rimborso del 40% del debito in 5 anni (ad esempio 40.000 € totali con rate da 667 € al mese).
  • Durante la procedura, il giudice può sospendere l’efficacia dei precetti e dei pignoramenti. I creditori non possono iscrivere ipoteche né procedere a esecuzioni.
  • La prima casa è impignorabile per debiti tributari inferiori a 120.000 €; per debiti bancari può essere pignorata, ma è possibile chiedere la conversione del pignoramento.

Azioni consigliate:

  1. Presentare istanza all’OCC per nominare un gestore della crisi. Redigere con il professionista un piano del consumatore realistico.
  2. Depositare la proposta in tribunale e richiedere la sospensione delle procedure esecutive.
  3. In alternativa, contattare la finanziaria per un accordo transattivo (saldo e stralcio) se i creditori sono pochi e disponibili.

Esito possibile: il giudice omologa il piano del consumatore. Laura paga 40.000 € in 5 anni, i restanti 60.000 € vengono stralciati. Le azioni esecutive, incluso il precetto, sono bloccate per la durata del piano.

10. Conclusione

L’atto di precetto rappresenta uno snodo cruciale tra il credito e l’esecuzione forzata. Se gestito con superficialità può condurre a pignoramenti, ipoteche e a un aggravio di costi; se affrontato correttamente può diventare l’occasione per far valere vizi, ridurre il debito o ristrutturare la propria posizione. Le norme del codice di procedura civile e del DPR 602/1973, lette alla luce della recente giurisprudenza, fissano regole chiare sui requisiti formali del precetto, sulle cause di nullità e sui tempi per agire.

Le pronunce più aggiornate – come le ordinanze della Cassazione nn. 21348/2025, 20238/2024, 31447/2025 e 7159/2025 – offrono spunti preziosi: la mancata notifica del titolo è vizio formale da far valere con l’opposizione agli atti; l’errore di quantificazione produce nullità parziale; il precetto su decreto ingiuntivo deve contenere la data di notifica e il provvedimento che lo rende esecutivo; l’annullamento della cartella e la definizione agevolata incidono sulla legittimità del precetto. Conoscere questi principi consente al debitore di tutelarsi efficacemente.

In parallelo, la normativa offre numerosi strumenti per evitare l’esecuzione: dalle rottamazioni fiscali alle rateizzazioni, dalle procedure di sovraindebitamento ai piani di rientro personalizzati, fino alla composizione negoziata per le imprese. Valutare queste opzioni richiede competenza tecnica e una visione strategica della posizione debitoria.

Per questo è fondamentale agire tempestivamente e affiancarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare il tuo precetto, individuare i vizi, presentare opposizioni efficaci, predisporre ricorsi tributari, ottenere sospensioni e negoziare soluzioni sostenibili. Grazie all’esperienza nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento, lo studio offre un’assistenza integrata e personalizzata.

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11. Approfondimenti normativi e giurisprudenziali

Per arricchire ulteriormente la comprensione del tema, dedichiamo un’analisi sistematica ad altri profili normativi e ad alcune pronunce che, pur non essendo direttamente citate in precedenza, contribuiscono a delineare il quadro complessivo dell’atto di precetto e delle procedure esecutive. Questa sezione fornisce spunti utili sia ai professionisti del settore sia ai debitori che desiderano conoscere i propri diritti e doveri.

11.1 Il titolo esecutivo e la sua natura

Il precetto può essere emesso solo sulla base di un titolo esecutivo valido ai sensi dell’art. 474 c.p.c. I titoli si distinguono in giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, provvedimenti di volontaria giurisdizione dotati di efficacia esecutiva), stragiudiziali (cambiali, assegni bancari, scritture private autenticate contenenti obbligazioni pecuniarie) e atti ricevuti da notaio. È fondamentale che il titolo abbia natura esecutiva e che sia stato notificato al debitore insieme alla formula esecutiva, salvo i casi in cui la notificazione del titolo e del precetto avviene contestualmente.

La giurisprudenza ha chiarito che non sono titoli esecutivi le semplici fatture, preventivi o parcelle professionali. Per gli onorari degli avvocati e professionisti è necessario ottenere un provvedimento di liquidazione (ad esempio un decreto di pagamento) o una sentenza di condanna. Altre pronunce hanno precisato che la concessione del beneficio del termine o del pactum de non petendo non priva il titolo della sua efficacia esecutiva, ma comporta solo una sospensione dell’esecuzione fino alla scadenza del termine pattuito.

11.2 Le notifiche: forma, luogo e vizi

La notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve rispettare le regole degli artt. 137 e ss. c.p.c.: può avvenire tramite ufficiale giudiziario, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (se la legge lo consente), tramite PEC, oppure con notifica telematica. La notifica telematica è obbligatoria tra professionisti e imprese dotati di domicilio digitale; per i privati si applica solo se l’indirizzo PEC è registrato. La mancata osservanza delle regole sulla notifica (ad esempio notifica fatta a soggetto diverso dal destinatario, indirizzo errato, mancanza di relata) comporta la nullità della notifica, che può essere sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione.

I vizi della notifica del titolo o del precetto rientrano nel regime dell’opposizione agli atti esecutivi. La Cassazione ha ribadito che la notifica inesistente non può essere sanata neppure dalla costituzione del destinatario e rende inefficace l’atto; la notifica nulla, invece, è sanata se il destinatario si costituisce e deduce il vizio (principio di conversione degli atti). Gli stessi principi si applicano alla notifica del pignoramento.

11.3 Effetti dell’opposizione: sospensione, conversione e riduzione del pignoramento

Quando il debitore propone opposizione e chiede la sospensione, il giudice valuta la fondatezza prima facie e i gravi motivi allegati. In presenza di un serio fumus (probabile accoglimento) e di un danno grave e irreparabile per il debitore, l’esecuzione può essere sospesa totalmente. In alternativa, il giudice può limitarsi a disporre che la vendita dei beni sia rinviata o che venga conservata una parte del patrimonio per garantire la soddisfazione del creditore.

Oltre alla sospensione, il debitore ha a disposizione altri strumenti processuali:

  • Conversione del pignoramento: ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il debitore può sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito, agli interessi e alle spese; il giudice dispone la liberazione dei beni. Questa procedura è utile quando si intende salvare la prima casa o evitare la vendita di un bene strumentale per l’attività.
  • Riduzione del pignoramento: l’art. 496 consente di chiedere che il pignoramento sia ridotto se riguarda beni di valore eccedente rispetto al credito; il giudice può limitare la procedura a beni di valore sufficiente o modificare le quote pignorate (ad esempio, riducendo il prelievo sullo stipendio).

11.4 Interventi della Corte costituzionale e dell’Unione Europea

La Corte costituzionale è intervenuta più volte in tema di esecuzione forzata per garantire la tutela dei diritti fondamentali. Una sentenza del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui consentiva il pignoramento dell’assegno sociale oltre il limite di un quinto, considerando che tali somme servono a garantire un’esistenza dignitosa. La Corte ha anche stabilito che il pignoramento della pensione deve avvenire tramite accredito su conti dedicati, con garanzie di tracciabilità.

Sul versante europeo, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata più volte sulla compatibilità delle normative nazionali con la tutela dei consumatori. In particolare, ha affermato che i giudici nazionali devono vigilare affinché le clausole abusive nei contratti di mutuo o di credito al consumo non siano fatte valere tramite titoli esecutivi. Ciò significa che, nel valutare la validità del precetto, il giudice deve controllare se il titolo derivi da un contratto con clausole abusive e, in tal caso, disapplicare la clausola. Questa giurisprudenza europea rafforza la posizione del debitore consumatore.

11.5 Prassi dell’Agenzia Entrate‑Riscossione

L’Agenzia Entrate‑Riscossione (AdER) adotta prassi interne in tema di notifiche e riscossione che devono rispettare i principi di trasparenza e le norme del DPR 602/1973. In passato AdER notificava l’intimazione di pagamento (precetto tributario) anche via PEC senza allegare la cartella originaria. Alcune pronunce di merito hanno ritenuto che tale prassi sia illegittima perché priva il destinatario della possibilità di conoscere i dettagli del debito. La migliore prassi prevede che l’intimazione contenga gli estremi della cartella, l’indicazione dei tributi e delle sanzioni e che sia corredato da estratto di ruolo o riepilogo dei carichi.

In materia di rottamazioni, AdER deve inviare un prospetto con le rate e gli importi dovuti, indicando la scadenza e le modalità di versamento (bollettini precompilati). Se il debitore salda le rate con ritardo non superiore a cinque giorni, la legge (art. 1, comma 243, L. 197/2022) prevede un lieve periodo di tolleranza; superato tale termine, si decade dal beneficio e riprendono le azioni esecutive.

11.6 Ulteriori sentenze rilevanti

Oltre alle pronunce già citate, merita ricordare:

  • Cass. civ. Sez. III, sent. n. 31985/2023: ha stabilito che il creditore che notifica un precetto sulla base di un assegno protestato deve allegare l’originale dell’assegno o la copia autentica, e non è sufficiente la sola fotocopia.
  • Cass. civ. Sez. II, sent. n. 14762/2020: ha chiarito che la notifica del precetto a persona diversa dal debitore (ad esempio al coniuge) è nulla e che la costituzione del debitore non sana automaticamente il vizio.
  • Cass. civ. Sez. VI‑III, ord. n. 11036/2019: ha affrontato il caso dell’importo indicato in euro errato a causa della conversione da lire; la Corte ha ritenuto che l’errore di calcolo non comporta nullità se il titolo consente di comprendere l’importo dovuto.
  • Sentenze dei giudici tributari 2023–2025: varie corti di giustizia tributaria hanno accolto ricorsi contro intimazioni di pagamento quando l’AdER non ha rispettato il termine annuale o non ha allegato la cartella originaria, dichiarando nulle le intimazioni e i pignoramenti.

12. Implicazioni pratiche per imprese e professionisti

Finora abbiamo analizzato il precetto prevalentemente dal punto di vista del consumatore o del contribuente. Tuttavia, anche le imprese e i professionisti possono trovarsi destinatari di precetti o, più spesso, essere nella posizione di creditori che devono valersi di tali strumenti per recuperare i propri crediti. Questa sezione offre considerazioni utili per entrambi i versanti.

12.1 Precetto e recupero crediti per imprenditori e professionisti

Imprese e professionisti spesso devono recuperare crediti da clienti morosi. Il precetto è lo strumento più rapido ed efficace, ma deve essere utilizzato con correttezza per evitare contestazioni:

  • Titolo esecutivo: prima di procedere all’emissione del precetto, occorre assicurarsi di disporre di un titolo esecutivo. Per professionisti come avvocati e commercialisti, non è sufficiente una parcella: serve un decreto di pagamento o una sentenza che liquidi le competenze.
  • Calcolo di interessi e spese: è consigliabile allegare un preciso prospetto che indichi come sono stati calcolati gli interessi (tasso legale o convenzionale) e le spese (spese vive di notifica, contributo unificato, onorari). Un errore può portare a una nullità parziale e ad azioni di responsabilità professionale.
  • Scelta del domicilio digitale: l’indicazione del proprio domicilio digitale (PEC) nel precetto consente al debitore di notificare eventuali opposizioni, ma se non viene indicato il creditore rischia che l’opposizione sia proposta nel foro del luogo di notificazione dell’atto .
  • Condotta corretta nelle trattative: prima di notificare il precetto è buona prassi inviare solleciti bonari e tentare una composizione amichevole. Questo dimostra correttezza e può prevenire opposizioni basate sulla violazione del principio di buona fede nelle trattative.

12.2 Le imprese debitrici: rischi di continuità aziendale e rimedi

Quando l’impresa è debitrice, l’emissione di un precetto può minacciare la continuità aziendale. Pignoramenti di macchinari o conti correnti possono paralizzare la produzione. In questo contesto l’ordinamento offre diversi strumenti:

  • Composizione negoziata: già illustrata, consente all’imprenditore di dialogare con i creditori con l’assistenza di un esperto e di chiedere la sospensione delle azioni esecutive. È uno strumento flessibile per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono accordi stipulati con la maggioranza dei creditori (almeno il 60% dei crediti) e omologati dal tribunale. Consentono la falcidia dei debiti e impediscono azioni esecutive individuali.
  • Concordato preventivo e concordato semplificato: procedure concorsuali che permettono di proporre ai creditori un piano di pagamento, tutelate dal divieto di azioni esecutive individuali. Possono essere utilizzate dalle imprese in stato di crisi o insolvenza.

L’imprenditore deve valutare attentamente i costi e i benefici di ciascuna procedura e farsi assistere da professionisti (commercialisti, avvocati, advisor) per redigere business plan e piani di ristrutturazione credibili.

12.3 Piani fiscali per imprenditori e professionisti

Le imprese hanno maggiori possibilità di negoziare i debiti fiscali grazie a normative specifiche:

  • Transazioni fiscali nei concordati e negli accordi di ristrutturazione: consentono di ridurre gli importi dovuti all’erario e di ottenere una dilazione.
  • Rateazioni straordinarie AdER: fino a 120 rate, con la possibilità di proroga in caso di ulteriore difficoltà.
  • Compensazione: le imprese possono compensare crediti IVA con debiti fiscali, riducendo l’esposizione.
  • Utilizzo del ravvedimento operoso: può essere un rimedio per sanare violazioni in fase di accertamento, evitando la successiva emissione di cartelle e precetti.

13. Ruolo del giudice e strategie processuali

Comprendere come ragiona il giudice nell’esaminare un’opposizione è fondamentale per impostare una strategia vincente. Alcune regole di esperienza e orientamenti giurisprudenziali aiutano a prevedere l’esito del giudizio.

13.1 Onere della prova e presunzioni

Nel processo di opposizione all’esecuzione, il debitore è attore in senso formale e sostanziale: deve allegare e provare i fatti che sostengono la sua domanda (ad esempio, l’inesistenza del titolo, la prescrizione, il pagamento). Il creditore, convenuto, deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo e l’ammontare del credito. È buona prassi allegare le ricevute di pagamento, la corrispondenza con il creditore, estratti conto e ogni documento utile. La giurisprudenza ritiene che la semplice contestazione generica non basta: occorre indicare specificamente i vizi.

13.2 Gravi motivi per la sospensione

Il giudice valuta i gravi motivi (art. 624 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione; art. 623 per la sospensione dell’esecuzione fondata su titolo giudiziale). Questi includono la probabile fondatezza del ricorso, l’irreparabilità del danno (ad esempio la perdita della casa familiare), la sproporzione tra il valore dei beni pignorati e il credito. Un buon ricorso dovrebbe dimostrare con dati e documenti il pericolo concreto e immediato.

13.3 Possibili esiti del giudizio

Il giudizio di opposizione può concludersi con diverse pronunce:

  • Accoglimento integrale: annullamento del precetto e, se del caso, del titolo esecutivo. Il giudice condanna il creditore alle spese e cancella il pignoramento.
  • Accoglimento parziale: riduzione dell’importo ingiunto o declaratoria di nullità parziale (ad esempio, eliminazione di interessi non dovuti). Il precetto resta valido per la parte residua .
  • Rigetto: conferma del precetto; se il debitore era in colpa grave, il giudice può condannarlo al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).
  • Estinzione per rinuncia o accordo: le parti possono accordarsi in qualsiasi momento; la rinuncia al precetto estingue il giudizio.

13.4 Impugnazioni e rimedi successivi

La sentenza che decide l’opposizione ex art. 615 è appellabile nei termini ordinari (30 giorni dalla notifica). La sentenza sull’opposizione ex art. 617, invece, non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.; ciò impone di articolare fin da subito tutte le censure possibili, perché non ci sarà un secondo grado di merito.

14. Nuove domande frequenti

Per completare la panoramica, proponiamo ulteriori quesiti che riflettono dubbi ricorrenti.

21. Cosa differenzia il titolo esecutivo giudiziale da quello stragiudiziale?

Il titolo giudiziale è emesso da un giudice (sentenza, decreto ingiuntivo, provvedimento di separazione), mentre quello stragiudiziale deriva da atti privati con efficacia esecutiva (cambiali, assegni, contratti autenticati). La forma incide sulla procedura di notifica e sulla possibilità di opposizione.

22. Posso impugnare l’atto di precetto se è firmato da un avvocato privo di procura?

La procura ad litem o la procura alle liti devono essere conferite per atto separato o a margine del precetto. La mancanza della procura non implica nullità del precetto, ma l’avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente. Il debitore può però contestare la legittimazione del creditore se quest’ultimo non prova di aver incaricato l’avvocato.

23. La notifica del precetto può essere effettuata all’estero?

Se il debitore risiede all’estero, la notifica va eseguita secondo le norme della convenzione dell’Aja del 1965 o dei regolamenti europei (Regolamento UE 2020/1784). I tempi sono più lunghi e il termine di efficacia del precetto decorre dalla data di notifica. È opportuno indicare nel precetto l’autorità competente e il luogo di notificazione.

24. Cosa succede se il debitore non ha beni pignorabili?

Se il debitore non possiede beni pignorabili o percepisce solo redditi impignorabili, l’esecuzione non può essere proseguita. Tuttavia il precetto può essere notificato per interrompere la prescrizione. Il creditore può valutare di iscrivere ipoteca su beni futuri. Per evitare tale situazione, il debitore può proporre soluzioni transattive o presentare una procedura di sovraindebitamento.

25. Il precetto può essere notificato a mezzo PEC?

Sì, se il destinatario è un professionista, un’impresa o se ha un indirizzo PEC registrato in un pubblico elenco. La notifica via PEC è considerata perfezionata al momento dell’accettazione da parte del server di posta e fa decorrere i termini per l’opposizione.

26. In caso di morte del debitore, cosa accade al precetto?

Il precetto notificato al defunto è nullo. Il creditore deve notificare un nuovo precetto agli eredi entro l’anno successivo all’apertura della successione. Gli eredi possono accettare l’eredità con beneficio di inventario ed evitare la confusione dei patrimoni.

27. Le spese legali nel precetto devono essere giustificate?

Sì. Il creditore deve indicare nel precetto anche le spese sostenute per l’atto e per eventuali notifiche precedenti. Tali spese devono essere congrue e documentate. In mancanza di specificazione, il giudice può ridurle o eliminarle.

28. Posso depositare l’opposizione presso qualsiasi tribunale?

No. La competenza è stabilita dagli artt. 26–27 c.p.c. per l’esecuzione: in generale è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’esecuzione (es. luogo in cui si trovano i beni). Se nel precetto manca l’indicazione del giudice, l’opposizione può essere depositata presso il giudice del luogo di notificazione, ma il giudice può dichiarare l’incompetenza .

29. Il pignoramento può essere annullato se il precetto è nullo?

Sì. L’opposizione ex art. 617 consente di contestare il pignoramento se il precetto era inefficace o nullo. Il giudice annullerà gli atti susseguenti e ordinerà la cancellazione delle eventuali trascrizioni.

30. Cosa succede se il creditore rinuncia al precetto?

Il creditore può rinunciare al precetto prima dell’inizio dell’esecuzione. In tal caso l’atto viene meno e il debitore non è più soggetto a pignoramento. Tuttavia il creditore può notificare un nuovo precetto finché il credito non è prescritto. La rinuncia può avvenire anche a seguito di un accordo o di un pagamento parziale.

15. Ulteriore simulazione – Conflitto tra precetto e sovraindebitamento

Scenario: Roberto, commerciante, ha debiti personali per 150.000 € con fornitori e per 50.000 € con l’Agenzia delle Entrate. Ha chiuso l’attività a causa della pandemia e vive con un piccolo reddito da lavoro autonomo. Nell’aprile 2025 riceve un precetto da un fornitore per 80.000 €. Nel frattempo ha avviato con l’OCC la procedura di accordo di composizione della crisi, ottenendo dal giudice la sospensione di tutte le azioni esecutive. Il creditore, ignorando la procedura, notifica comunque l’atto di precetto.

Analisi:

  • Roberto ha diritto alla sospensione delle azioni esecutive in forza della procedura di sovraindebitamento. Ai sensi dell’art. 54 del Codice della crisi, la sospensione si estende anche ai precetti notificati successivamente.
  • Il precetto notificato durante la sospensione è inefficace e può essere impugnato con opposizione agli atti, chiedendo l’annullamento.
  • Il creditore può partecipare all’accordo di composizione depositando la propria domanda di ammissione e votando. Se l’accordo non verrà approvato, potrà tornare a procedere in via esecutiva.

Azioni consigliate:

  1. Segnalare al creditore la procedura pendente e invitarlo a partecipare al tavolo negoziale.
  2. Depositare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del precetto.
  3. Continuare la procedura di sovraindebitamento e presentare un piano credibile che permetta di pagare ai fornitori una quota proporzionata alle risorse disponibili.

Esito possibile: il giudice annulla il precetto. Roberto, assistito dall’OCC, ottiene l’omologazione dell’accordo con un rimborso del 30% dei debiti in 6 anni. Gli altri fornitori aderiscono e la procedura gli consente di ripartire con una nuova attività.

16. Riflessioni conclusive e prospettive future

L’esecuzione forzata è un terreno complesso in cui si incontrano le esigenze del creditore di recuperare il proprio credito e i diritti del debitore a una tutela effettiva. La disciplina dell’atto di precetto, pur essendo storicamente consolidata, ha subito significative evoluzioni con le riforme recenti che mirano a rendere la procedura più efficiente e digitale. L’introduzione del domicilio digitale, l’obbligo di indicare l’OCC e il giudice competente, l’allargamento dell’uso della PEC e la possibilità di far valere vizi formali tramite strumenti rapidi evidenziano l’intenzione del legislatore di equilibrare rapidità e garanzie.

La giurisprudenza della Cassazione nel 2024–2025 ha chiarito che i vizi formali (mancata notifica del titolo, omissione dell’exequatur) devono essere fatti valere con l’opposizione agli atti, mentre per contestare la sostanza del credito occorre l’opposizione all’esecuzione. Questa distinzione, apparentemente tecnica, ha ricadute pratiche rilevanti: termini più brevi, limiti all’impugnazione e diverse conseguenze economiche. Le pronunce sulla nullità parziale per errori di quantificazione e sulla irrilevanza di formalità non essenziali offrono un quadro più equilibrato per entrambe le parti.

In futuro, ci si può attendere ulteriori sviluppi normativi e giurisprudenziali. L’Unione Europea sta spingendo per una maggiore digitalizzazione del processo esecutivo e per la tutela dei consumatori contro clausole abusive. Il legislatore italiano dovrà probabilmente adattare la disciplina ai nuovi strumenti digitali (come la blockchain per la conservazione dei titoli) e alle esigenze di semplificazione procedurale. Anche le procedure di composizione negoziata e di sovraindebitamento dovrebbero essere rese più accessibili, con una maggiore cooperazione tra giudici, OCC e creditori.

Per i debitori, il messaggio più importante rimane invariato: non aspettare. Davanti a un precetto o a un’intimazione, agire subito significa poter far valere i propri diritti, evitare spese ulteriori e trovare soluzioni che consentano di salvaguardare il patrimonio e la serenità familiare o aziendale. L’Avv. Monardo e il suo staff continuano a monitorare tutte le novità normative e giurisprudenziali per offrire ai clienti la difesa più efficace e aggiornata. Rivolgersi a professionisti competenti non è un costo ma un investimento nella propria sicurezza giuridica.

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