Crisi d’impresa e liquidazione giudiziale (fallimento): cosa sapere

INTRODUZIONE

La crisi d’impresa rappresenta una delle situazioni più delicate per qualsiasi imprenditore: dalla piccola ditta individuale alla società strutturata, nessuno è immune da eventi che possono minare la continuità aziendale. In un contesto economico in cui la volatilità dei mercati, l’aumento dei costi e l’incertezza globale continuano a generare pressioni, comprendere le regole giuridiche che disciplinano la liquidazione giudiziale (fallimento) è essenziale per evitare errori fatali e individuare per tempo le soluzioni più adeguate. Da febbraio 2019 il legislatore italiano ha riformato organicamente l’intero sistema concorsuale con l’adozione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) contenuto nel D.Lgs. 14/2019, modificato da tre successivi decreti correttivi. Questa riforma ha inteso superare la visione puramente punitiva del fallimento privilegiando la prevenzione, la continuità aziendale quando possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro e il trattamento uniforme dei creditori . Il nuovo sistema opera su un concetto ampio di “crisi”, definita come situazione di squilibrio economico patrimoniale o finanziario che rende probabile l’insolvenza futura . Ogni imprenditore deve quindi attrezzarsi per prevenire l’insorgere dell’insolvenza e agire tempestivamente.

Perché questo tema è importante

  • Rischi: il mancato controllo della crisi comporta il rischio di apertura della liquidazione giudiziale, con la perdita del patrimonio, l’interruzione dell’attività, le responsabilità personali e penali degli amministratori. È fondamentale conoscere i presupposti, le procedure e le possibilità di difesa per salvaguardare i propri beni e la reputazione.
  • Errori da evitare: molti debitori commettono l’errore di ignorare gli atti notificati (richiesta di liquidazione o intimazioni di pagamento) o di presentare contestazioni non pertinenti. Ritardare la reazione fa perdere preziose opportunità di trattative e di accesso agli strumenti di regolazione anticipata della crisi.
  • Urgenze: la normativa stabilisce termini perentori per presentare memorie difensive, ricorsi, opposizioni o per richiedere procedimenti alternativi. Ogni giorno può essere decisivo per bloccare misure esecutive, sospendere iscrizioni pregiudizievoli e ottenere la ristrutturazione del debito. Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che la tempestività delle eccezioni processuali può evitare l’apertura della liquidazione .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza nel diritto bancario, tributario e fallimentare. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale, specializzati in diritto dell’insolvenza, procedure concorsuali e contenzioso tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre consulenza qualificata e assistenza giudiziale e stragiudiziale per:

  • analizzare e impugnare atti di richiesta di liquidazione, cartelle esattoriali, pignoramenti e provvedimenti cautelari;
  • proporre opposizioni o reclami contro sentenze di liquidazione, eccependo vizi processuali e contestando l’esistenza dei crediti; la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare incidentalmente l’esistenza del credito anche se contestato ;
  • negoziare piani di rientro e soluzioni conciliative, sfruttando le procedure di composizione negoziata e i benefici fiscali legati a definizioni agevolate;
  • predisporre ricorsi e richieste di ammissione a procedure alternative come il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e i piani del consumatore;
  • coordinare interventi con commercialisti e consulenti del lavoro per offrire una visione integrata della crisi.

Come possiamo aiutarti

Se hai ricevuto un ricorso per la liquidazione giudiziale, una intimazione di pagamento o temi di essere insolvente, l’Avv. Monardo può assisterti in ogni fase:

  1. Valutazione dell’atto: analisi della regolarità della notifica, dei presupposti legali e delle prove del credito.
  2. Difesa attiva: predisposizione di memorie, ricorsi in opposizione alla sentenza di liquidazione, reclami contro la sentenza o le azioni esecutive, eccezione di improcedibilità se il creditore non possiede un titolo certo e liquido (come la Cassazione ha riaffermato) .
  3. Richiesta di sospensione: possibilità di chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per permettere la verifica del credito o la trattativa.
  4. Trattative e piani: costruzione di strategie stragiudiziali, piani di ristrutturazione, accordi transattivi con i creditori, accesso alle procedure negoziate introdotte dal D.L. 118/2021 e al concordato minore.
  5. Azioni giudiziali: se necessario, impugnazioni in Cassazione; lo studio assiste in procedure complesse e ha successo anche in giudizio, come dimostrano molte decisioni recenti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

La riforma organica della materia concorsuale è iniziata con la legge delega 155/2017 e si è concretizzata nel D.Lgs. 14/2019, noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il codice ha abrogato la storica legge fallimentare (R.D. 267/1942) e ha introdotto un sistema unificato per tutte le procedure di regolazione della crisi, esteso anche ai consumatori e ai professionisti non fallibili . L’obiettivo era:

  • promuovere la continuità dell’impresa quando possibile, evitando la mera liquidazione;
  • individuare tempestivamente i segnali di crisi attraverso strumenti di allerta e composizione assistita;
  • tutelare i creditori con un trattamento equo e limitare la prededuzione delle spese ;
  • favorire l’utilizzo di mezzi telematici per comunicazioni, notifiche e depositi.

Il CCII è suddiviso in parti che regolano: (i) gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (strumenti volontari), (ii) la liquidazione giudiziale, (iii) le procedure di sovraindebitamento, (iv) la disciplina degli organi e degli effetti della procedura.

Definizioni chiave

Il codice distingue tra crisi e insolvenza:

  • Crisi: stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza e richiede l’adozione di misure; indica la difficoltà nel far fronte regolarmente alle obbligazioni .
  • Insolvenza: stato definitivo di incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni; legittima l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I decreti correttivi

Il CCII è stato modificato da tre decreti correttivi per adeguare la disciplina alle esigenze pratiche e recepire la direttiva UE 2019/1023:

  1. D.Lgs. 147/2020 (primo correttivo): ha anticipato l’entrata in vigore di alcune norme e ha introdotto precisazioni su misure cautelari, composizione negoziata e responsabilità degli organi.
  2. D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo): ha coordinato la disciplina con il PNRR e la direttiva insolvenza; ha disciplinato la composizione negoziata della crisi d’impresa; ha modificato la procedura di liquidazione giudiziale.
  3. D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo): ha ulteriormente aggiornato il codice risolvendo dubbi interpretativi, potenziando le comunicazioni telematiche e dettando regole sulla durata massima della liquidazione (5 anni prorogabili a 7). È stato specificato che il curatore deve redigere il programma di liquidazione e che il comitato dei creditori può esprimere silenzio-assenso dopo 10 giorni.

1.2 La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione (2025)

La Corte di Cassazione ha interpretato numerosi aspetti del CCII, fornendo orientamenti vincolanti. Di seguito si riportano le decisioni più significative del 2025, che devono essere tenute presenti da chi affronta la procedura:

Sentenza (data, n.)Principio giuridico essenzialeEnte giudicante
Cassazione 24 aprile 2025, n. 10819La revoca della dichiarazione di fallimento in seguito all’ammissione del debitore al concordato non impedisce l’apertura di una nuova liquidazione se il concordato fallisce; la revoca non estingue gli effetti della domanda .Corte di Cassazione
Cassazione 29 settembre 2025, n. 26370Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale il giudice può esaminare in via incidentale la legittimazione del creditore: il credito non deve essere necessariamente liquido o incontestato; è sufficiente la sua esistenza, ma se l’imprenditore lo contesta il giudice deve valutarne l’esistenza .Corte di Cassazione
Cassazione 15 luglio 2025, n. 19591La grave insolvenza può derivare anche dall’inadempimento verso un solo lavoratore (TFR); la natura del credito retributivo evidenzia l’insolvenza .Corte di Cassazione
Cassazione 19 febbraio 2025, n. 4406Nella procedura per la liquidazione giudiziale, quando il credito è contestato il giudice deve compiere una verifica incidentale della sua esistenza; non può limitarsi ad assumere come certo il provvedimento che lo accerta .Corte di Cassazione
Cassazione 25 marzo 2025, n. 7920La notifica della richiesta di liquidazione è valida se effettuata alla sede legale risultante dal registro delle imprese; l’esistenza di altra sede è irrilevante; l’intervenuto pagamento del debito rileva solo se effettuato con data certa prima della pronuncia .Corte di Cassazione
Cassazione 13 luglio 2025, n. 19219Se la corte d’appello rileva che la notifica della domanda di liquidazione è mancata, deve revocare la sentenza e rinviare al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. .Corte di Cassazione
Cassazione 16 settembre 2025, n. 25410La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile contro l’apertura della liquidazione giustifica la condanna del legale rappresentante alle spese; è richiamato il principio di responsabilità professionale .Corte di Cassazione

1.3 Altre fonti normative e circolari

Oltre al CCII e ai correttivi, occorre considerare:

  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento e composizione della crisi): disciplina gli strumenti per i debitori civili e imprenditori minori non fallibili, come piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata.
  • D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021: ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa e la figura dell’Esperto Negoziatore, finalizzati alla ricerca di soluzioni non giudiziali per imprese in crisi.
  • Leggi di stabilità e decreti fiscali: introdotti per fronteggiare emergenze economiche (es. rottamazioni, definizioni agevolate, stralcio di interessi e sanzioni). Questi strumenti permettono di alleggerire i debiti tributari e contributivi, influendo sulle procedure concorsuali.
  • Circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS: forniscono chiarimenti sui piani di pagamento dilazionati e sulle modalità di verifica dei carichi pendenti.
  • Orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e del Ministero della Giustizia in materia di allerta e telematizzazione degli atti.

2. Procedura passo‑passo della liquidazione giudiziale

In questa sezione viene illustrata la procedura di liquidazione giudiziale prevista dal CCII, partendo dalla presentazione della domanda fino alla chiusura. Il punto di vista è sempre quello del debitore, che deve sapere come reagire e quali diritti far valere.

2.1 Presentazione della domanda

La procedura di liquidazione giudiziale può essere promossa da:

  1. Creditori: che vantano un credito certo, anche se non liquido o non esigibile; secondo la Cassazione è sufficiente la verosimile esistenza del credito, purché il giudice effettui una verifica incidentale se vi sono contestazioni .
  2. Pubblico Ministero: nei casi previsti dall’art. 37 CCII (gravi violazioni della legge o di obblighi fiscali).
  3. Imprenditore: che si dichiari insolvente e chieda l’apertura della procedura per porre fine all’emorragia di debiti; ciò consente di accedere eventualmente all’esdebitazione.

La domanda si propone con ricorso al tribunale competente (tribunale delle imprese o sezione specializzata) ed è corredata dalla documentazione prevista dall’art. 39 CCII: ultimo bilancio depositato, elenco dei creditori, attestazione sulla composizione negoziata, indicazione di eventuali pendenze fiscali. In caso di società, il ricorso deve essere deliberato dagli amministratori con la partecipazione dei soci se prevista dallo statuto.

2.2 Verifica preliminare e provvedimenti cautelari

Ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale nomina un giudice delegato e fissa l’udienza entro 45 giorni. Può adottare provvedimenti cautelari e conservativi sui beni del debitore (sequestro, nomina di custode), soprattutto se sussistono pericoli di dispersione del patrimonio. Dal momento del deposito si blocca la possibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

2.3 Notifica del ricorso e costituzione del debitore

Il ricorso deve essere notificato al debitore almeno 30 giorni prima dell’udienza tramite PEC alla sede legale o domicilio eletto. La Cassazione ha precisato che la notifica è valida se effettuata alla sede risultante dal Registro delle imprese; l’esistenza di un’altra sede è irrilevante . In difetto, la corte d’appello deve annullare la sentenza e rinviare . Il debitore deve costituirsi depositando una memoria difensiva con documenti per provare la propria solvibilità o contestare il credito.

2.4 L’udienza di discussione

In udienza vengono ascoltate le parti e, se necessario, le prove testimoni. Il giudice può rinviare per il necessario approfondimento e ordinare una perizia sui conti dell’impresa. Se ritiene manifestamente infondata la domanda o l’inesistenza dello stato di insolvenza, rigetta il ricorso con decreto motivato.

2.5 Sentenza di apertura della liquidazione

Quando il tribunale accerta lo stato di insolvenza, pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La sentenza dispone:

  • la nomina del curatore, professionista iscritto all’albo, che avrà il compito di gestire l’attivo, verificare i crediti e liquidare il patrimonio;
  • la nomina del giudice delegato e, se previsto, del comitato dei creditori;
  • l’ordine di deposito dei libri contabili e la convocazione dei creditori per l’accertamento del passivo;
  • il termine entro il quale i creditori e i terzi debitori devono presentare le domande di ammissione al passivo;
  • eventuali provvedimenti cautelari su beni e azioni.

La sentenza è immediatamente esecutiva e produce effetti anche se impugnata; tuttavia, il debitore può proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni. La corte deve verificare se le eccezioni sollevate sono fondate; ad esempio, se la notifica è irregolare, deve annullare la sentenza .

2.6 Effetti dell’apertura

Gli effetti principali della sentenza sono:

  • Sospensione delle azioni esecutive individuali: nessun creditore può proseguire o iniziare azioni esecutive su beni compresi nel patrimonio del fallito.
  • Decadenza degli amministratori: gli amministratori cessano dalla carica e perdono i poteri; la gestione è affidata al curatore.
  • Vessazione dell’esdebitazione: il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dopo la chiusura della procedura, ottenendo la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.
  • Risoluzione dei contratti: alcuni contratti pendenti possono essere sciolti dal curatore se non utili alla procedura; altri (locazioni, appalti) proseguono salvo richiesta di scioglimento da parte dei contraenti.
  • Effetti patrimoniali: vengono acquisiti alla massa attiva i beni presenti e quelli sopravvenuti fino alla chiusura.

2.7 Il ruolo del curatore e del comitato dei creditori

Il curatore è il fulcro della procedura. Deve:

  1. Inventariare i beni del fallito, verificare la contabilità, recuperare i crediti e ricostruire il patrimonio;
  2. Redigere il programma di liquidazione, da sottoporre al giudice delegato e al comitato dei creditori per approvazione entro 60 giorni. Grazie al decreto correttivo 2024, il comitato dei creditori può esprimere il proprio parere entro 10 giorni e il silenzio vale assenso;
  3. Accertare il passivo: raccogliere le domande di ammissione dei creditori, verificare l’esistenza, il titolo e la graduazione dei crediti; predisporre lo stato passivo che il giudice delegato controllerà.

Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore e autorizza gli atti di maggiore rilevanza (vendita di beni, transazioni, assunzione di assistenti). In mancanza di parere, il giudice delegato può provvedere d’ufficio.

2.8 Accertamento del passivo

L’accertamento del passivo avviene con modalità telematiche; i creditori depositano le loro domande entro il termine stabilito, indicando il titolo e la prova. Il curatore e il giudice delegato esaminano le domande e predispongono lo stato passivo. In questa fase, il debitore può contestare i crediti ammettendo fatti estintivi o evidenziando l’inesistenza del debito. La Cassazione ha ribadito che il giudice deve compiere una verifica incidentale dell’esistenza del credito se il debitore lo contesta .

Il creditore insoddisfatto può proporre opposizione allo stato passivo davanti al tribunale, mentre il debitore può impugnare eventuali ammissioni illegittime.

2.9 Vendita dell’attivo e ripartizione

Il curatore vende i beni mobili e immobili secondo le regole delle esecuzioni individuali (asta, vendita telematica). I creditori sono soddisfatti secondo le cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni). Eventuali somme eccedenti vengono attribuite al debitore. Nel programma di liquidazione devono essere indicate le modalità di vendita e il prezzo base; con il terzo correttivo si è previsto l’utilizzo di portali telematici per dare maggiore trasparenza.

2.10 Chiusura della procedura e esdebitazione

La procedura si chiude quando tutto l’attivo è liquidato e il passivo accertato. Grazie al correttivo 2024 la durata massima non può superare 5 anni, prorogabili a 7 in casi eccezionali. Alla chiusura, se il debitore è persona fisica, può chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui), salvo che non abbia commesso reati fallimentari o cause ostative. La sentenza di chiusura rimuove le limitazioni personali e restituisce i beni eventualmente rimasti.

3. Difese e strategie legali per il debitore

L’apertura della procedura di liquidazione non è un destino ineluttabile: esistono numerose strategie per evitarla o attenuarne gli effetti. Di seguito si illustrano le difese più importanti che il debitore può adottare con l’ausilio dell’Avv. Monardo.

3.1 Eccezioni preliminari e formali

  1. Contestazione della notifica: se il ricorso non è stato notificato correttamente o non risulta prova della ricezione, la sentenza può essere annullata; la Cassazione ha evidenziato la necessità di una corretta notifica alla sede legale .
  2. Difetto di legittimazione del creditore: il debitore può eccepire la mancanza di un titolo certo; se il credito è contestato, il giudice deve valutarne l’esistenza .
  3. Mancanza di insolvenza: fornire prova della solvibilità (pagamenti effettuati, piani di rientro) o della temporaneità della crisi. Ad esempio, la Cassazione ha precisato che il pagamento dopo la presentazione del ricorso è rilevante solo se avvenuto con data certa prima della pronuncia .
  4. Domanda di concordato preventivo: se il debitore presenta una domanda di concordato preventivo prima della decisione, la procedura di liquidazione è sospesa; in caso di ammissione, la sentenza di fallimento è revocata. Tuttavia, la revoca non impedisce una nuova liquidazione se il concordato fallisce .

3.2 Ricorso e reclamo

Contro la sentenza di apertura il debitore può proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni; il reclamo sospende gli effetti soltanto se vi è prova di grave danno. La corte può revocare la sentenza e rinviare, come nel caso di mancanza di notifica . Qualora il reclamo venga rigettato, è possibile proporre ricorso per cassazione; tuttavia, la Cassazione ha ammonito che ricorsi manifestamente infondati portano a condanna personale alle spese .

3.3 Strategie per evitare la liquidazione

  1. Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, consente di rivolgersi alla camera di commercio e nominare un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nel trattare con i creditori. È un percorso volontario e riservato, utile a trovare accordi e a proseguire l’attività.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): prevede un’intesa con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi, da omologare in tribunale; permette la continuazione dell’attività e l’esdebitazione parziale.
  3. Concordato preventivo: procedura giudiziale che consente all’imprenditore di proporre un piano di risanamento ai creditori, che può prevedere la continuazione dell’attività, la cessione dei beni o la liquidazione. L’ammissione sospende la procedura di liquidazione .
  4. Piani di risanamento attestati (art. 56 CCII): accordo con i creditori attestato da un professionista indipendente che accerta la veridicità dei dati; offre esenzione dall’azione revocatoria.
  5. Rottamazioni e definizioni agevolate: previste da leggi fiscali per cartelle esattoriali e avvisi bonari; consentono la riduzione delle sanzioni e degli interessi. L’adesione può migliorare la posizione debitoria e scongiurare la liquidazione.
  6. Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito del concordato o dell’accordo è possibile proporre il pagamento parziale di imposte e contributi.
  7. Piano del consumatore e liquidazione controllata (Legge 3/2012): per imprenditori minori e privati non fallibili, un piano approvato dal giudice consente di pagare i debiti secondo le proprie possibilità e ottenere l’esdebitazione.

3.4 Strategie all’interno della procedura

Se la liquidazione è stata già aperta, il debitore può comunque:

  • Proporre concordato fallimentare: accordo con i creditori per chiudere anticipatamente la procedura, presentando una proposta che preveda il pagamento di una percentuale sui crediti o la cessione di beni.
  • Opporsi all’ammissione di crediti: fornendo prove di estinzione o prescrizione.
  • Richiedere l’esdebitazione una volta chiusa la procedura.
  • Collaborare col curatore per dimostrare buona fede e ottenere la liberazione dai debiti.

4. Strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale

La normativa mette a disposizione diversi strumenti per evitare l’insolvenza o per gestirla in modo meno traumatico. Di seguito una panoramica.

4.1 La composizione negoziata della crisi d’impresa

È un istituto introdotto dal D.L. 118/2021 che affida a un esperto indipendente il compito di aiutare l’imprenditore a trovare un accordo con i creditori. L’imprenditore conserva la gestione, ma l’esperto assiste nelle trattative e redige una relazione. Se l’accordo riesce, si può evitare il ricorso alla liquidazione; se fallisce, l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali con il beneficio di aver svolto gli adempimenti di allerta.

4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Previsti dagli artt. 57 e seguenti CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti consentono al debitore di trattare con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. La proposta deve contenere un piano industriale e un’evidenza del pagamento integrale dei creditori estranei; la convenienza è attestata da un professionista. L’accordo, una volta omologato, è vincolante anche per i creditori dissenzienti.

4.3 Il concordato preventivo

Il concordato preventivo permette all’imprenditore di presentare ai creditori un piano per il risanamento o la liquidazione del patrimonio. Il piano può essere in continuità (con prosecuzione dell’attività) o liquidatorio. Dopo il deposito della proposta, il tribunale concede un termine per il deposito del piano e della documentazione. Segue la votazione dei creditori. Una volta approvato e omologato, il fallimento viene evitato. Se il concordato fallisce, i creditori possono però chiedere la liquidazione .

4.4 Piani di risanamento attestati

Disciplinati dall’art. 56 CCII, sono accordi sottoscritti dall’imprenditore con i creditori che garantiscono il riequilibrio economico dell’azienda e sono assistiti dalla relazione di un professionista. Offrono l’esenzione dall’azione revocatoria e la possibilità di ottenere nuova finanza.

4.5 Procedure di sovraindebitamento

Per i soggetti che non possono fallire (consumatori, professionisti, imprenditori minori) la Legge 3/2012, coordinata con il CCII, offre tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: destinato ai consumatori sovraindebitati, consente di pagare i debiti secondo le proprie possibilità con l’omologazione del tribunale.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: simile al piano ma destinato a professionisti e imprenditori minori.
  3. Liquidazione controllata dei beni: procedura simile al fallimento ma semplificata, che consente la liberazione dei debiti residui.

4.6 Rottamazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diversi provvedimenti per permettere la rottamazione delle cartelle esattoriali, la definizione agevolata di avvisi bonari e lo stralcio di interessi e sanzioni. Tali misure, regolamentate da leggi annuali di bilancio e decreti emergenziali, consentono di ridurre gli importi dovuti e di dilazionare i pagamenti. L’adesione può migliorare la solvibilità dell’imprenditore e costituire una valida alternativa alla procedura concorsuale. È fondamentale monitorare le scadenze e presentare domanda entro i termini.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori e professionisti sottovalutano la portata delle norme concorsuali e commettono errori che aggravano la posizione debitoria. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare i segnali di crisi: trascurare la redazione del budget, non monitorare i flussi di cassa, ritardare i pagamenti fiscali. Il CCII invita a un controllo preventivo e all’utilizzo degli strumenti di allerta.
  2. Non rispondere agli atti notificati: la mancata costituzione comporta la perdita del diritto di contestare il credito; la Cassazione ritiene che il giudice possa procedere anche in assenza del debitore .
  3. Presentare ricorsi infondati: i ricorsi pretestuosi possono portare a condanne alle spese personali .
  4. Non accedere alle procedure alternative: rinunciare alla composizione negoziata, al concordato o all’accordo di ristrutturazione può condurre direttamente alla liquidazione.
  5. Trascurare i debiti fiscali e contributivi: l’Erario e l’INPS hanno un peso rilevante e possono agire autonomamente; è opportuno definire i carichi mediante rottamazioni o transazioni.
  6. Occultare beni o distrarre patrimonio: comportamenti puniti penalmente e civilmente; compromettono la possibilità di ottenere l’esdebitazione.

Consigli pratici

  • Documentare ogni operazione: mantenere la contabilità aggiornata, preservare le fatture, i contratti e i documenti bancari.
  • Affidarsi a professionisti: un avvocato esperto può individuare la soluzione più adatta; la collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro è determinante.
  • Avviare trattative tempestive: contattare i creditori prima che la crisi degeneri; spesso un accordo stragiudiziale è più rapido e meno oneroso.
  • Seguire le opportunità normative: monitorare bandi, incentivi, rottamazioni e definizioni agevolate che periodicamente permettono di alleggerire il carico debitorio.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali del CCII

ArticoloOggettoContenuto sintetico
Art. 2 CCIIDefinizioniIntroduce la definizione di crisi come stato di difficoltà che rende probabile l’insolvenza .
Art. 37 CCIIIniziativa del Pubblico MinisteroStabilisce quando il PM può chiedere la liquidazione giudiziale per violazioni di legge.
Art. 39 CCIIDocumenti da depositareElenca i documenti che il debitore deve allegare al ricorso: bilancio, elenco creditori, relazioni, ecc.
Art. 45 CCIIEffetti dell’aperturaRegola la sospensione delle azioni esecutive, la cessazione degli amministratori, l’acquisizione dei beni.
Art. 48‑62 CCIICuratore e comitato dei creditoriDisciplinano la nomina, i compiti, le responsabilità del curatore e del comitato.
Art. 84‑88 CCIIConcordato preventivoRegola la procedura e le varie forme di concordato.
Art. 56‑57 CCIIPiani attestati e accordi di ristrutturazioneNorme sugli accordi con i creditori e sulla loro omologazione.
Art. 182-bis L.F.Transazione fiscaleConsente il pagamento parziale di imposte e contributi nell’ambito del concordato.

6.2 Tempi e scadenze principali

Fase proceduraleTermineRiferimenti
Deposito del ricorsoIl ricorso è depositato dal creditore o dal debitore; non vi è un termine prefissato.
Notifica al debitoreAlmeno 30 giorni prima dell’udienzaLa notifica deve avvenire alla sede legale; l’inesistenza di altre sedi è irrilevante .
Udienza di discussioneEntro 45 giorni dal depositoFissata dal presidente del tribunale.
Reclamo contro la sentenza30 giorni dalla notificaPresentato alla corte d’appello; può sospendere gli effetti della sentenza.
Durata della procedura5 anni (prorogabile a 7)Come previsto dal decreto correttivo 2024.

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizione breveBenefici per il debitore
Concordato preventivoPiano presentato ai creditori per la continuità o liquidazioneSospende la procedura, evita la liquidazione
Accordo di ristrutturazioneAccordo con almeno il 60% dei creditoriSalva l’azienda, evita dichiarazione di insolvenza
Composizione negoziataTrattativa assistita da un espertoMantiene il controllo dell’azienda, favorisce l’intesa
Piano del consumatorePer privati e microimpreseRistruttura i debiti con pagamento sostenibile
Rottamazioni e definizioni agevolateNorme fiscali per la riduzione delle cartelleRiduce l’importo dovuto e le sanzioni

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito vengono riportate alcune domande frequenti che imprenditori, professionisti e privati si pongono in materia di crisi d’impresa e liquidazione giudiziale, con risposte concise ma esaustive. Le FAQ hanno l’obiettivo di chiarire dubbi pratici e fornire spunti utili. Il contenuto è aggiornato a dicembre 2025.

1. Che differenza c’è tra crisi e insolvenza?

La crisi è uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza futura, ma non implica ancora l’impossibilità di adempiere. L’insolvenza è invece la definitiva incapacità di pagare regolarmente i debiti; solo in presenza di insolvenza si può aprire la liquidazione giudiziale .

2. Quando un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale?

Il creditore può presentare ricorso anche se il credito non è liquido o non è ancora esigibile; è sufficiente che il credito appaia esistente. Tuttavia, se il debitore contesta l’esistenza del debito, il giudice deve valutarne l’esistenza in via incidentale .

3. Posso pagare il debito dopo la presentazione del ricorso per evitare la sentenza?

Il pagamento è rilevante solo se effettuato con data certa prima della pronuncia della sentenza; pagamenti tardivi non impediscono la dichiarazione di insolvenza .

4. Che succede se il ricorso mi è stato notificato a un indirizzo errato?

Se la notifica non è stata effettuata alla sede legale o la comunicazione è viziata, la sentenza può essere annullata. La corte d’appello deve revocare la decisione e rinviare al primo giudice .

5. Quanto dura la procedura di liquidazione?

La durata massima è fissata in 5 anni, prorogabili a 7 solo in casi eccezionali secondo il terzo correttivo al CCII.

6. Quali sono gli effetti immediati della sentenza di liquidazione?

La sentenza determina la sospensione delle azioni esecutive individuali, l’interdizione dagli organi societari, la nomina del curatore e l’acquisizione dei beni alla massa .

7. In caso di contestazione, come posso difendermi dai creditori?

È possibile eccepire l’inesistenza o la prescrizione del credito, contestare l’irregolarità della notifica, depositare prove di solvibilità o presentare un concordato preventivo. Il supporto di un avvocato è essenziale per predisporre le memorie.

8. Posso continuare l’attività dopo l’apertura della liquidazione?

In generale la gestione passa al curatore; tuttavia, in alcuni casi il curatore può proseguire temporaneamente l’attività se funzionale alla migliore liquidazione. La continuazione in proprio da parte dell’imprenditore non è ammessa.

9. È possibile evitare il fallimento presentando un concordato?

Sì. La presentazione di una domanda di concordato preventivo sospende la procedura di liquidazione; se il concordato viene approvato e omologato, la sentenza di fallimento è revocata. Tuttavia, se il piano fallisce, i creditori possono presentare una nuova istanza di liquidazione .

10. Cosa accade ai contratti in corso?

Il curatore può sciogliere o subentrare nei contratti pendenti; la scelta si basa sulla convenienza per la massa. In assenza di decisione, alcuni contratti (es. forniture essenziali) proseguono.

11. Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e composizione negoziata?

L’accordo di ristrutturazione presuppone un’intesa con almeno il 60% dei creditori e l’omologazione da parte del tribunale. La composizione negoziata, invece, è un percorso assistito da un esperto che mira a raggiungere un accordo volontario con i creditori senza necessità di percentuali prestabilite. Quest’ultima è meno formale e può sfociare in un accordo definitivo o in altre procedure.

12. È possibile ottenere la cancellazione delle cartelle esattoriali?

La cancellazione totale è rara; tuttavia, le rottamazioni e le definizioni agevolate consentono la riduzione di sanzioni e interessi. In alcune leggi recenti è previsto lo stralcio dei debiti inferiori a un certo importo, ma bisogna rispettare requisiti e scadenze.

13. Quali sono le responsabilità degli amministratori?

Gli amministratori hanno l’obbligo di monitorare la crisi e attivarsi tempestivamente. In caso di inerte o colpevole ritardo, rispondono con il proprio patrimonio. La liquidazione giudiziale può generare responsabilità penali per bancarotta fraudolenta se sono distratti beni o alterate le scritture.

14. Che cos’è la prededuzione?

La prededuzione indica l’attribuzione di privilegi a determinati crediti sorti dopo l’apertura della procedura (es. onorari del curatore). Il CCII ha limitato l’estensione della prededuzione per evitare discriminazioni e abusi .

15. Come funziona l’esdebitazione?

Alla chiusura della procedura, l’imprenditore persona fisica può chiedere al giudice la liberazione dai debiti residui, dimostrando di aver cooperato con il curatore e di non aver commesso reati fallimentari. L’esdebitazione consente di ripartire senza le passività pregresse.

16. Quali sono le novità del decreto correttivo 2024 per i curatori?

Il decreto ha introdotto l’obbligo per il curatore di consultare banche dati per rintracciare il patrimonio, ha agevolato l’utilizzo di PEC e strumenti telematici e ha ridotto i tempi per l’approvazione del programma di liquidazione, prevedendo il silenzio-assenso del comitato dei creditori.

17. Posso aderire alla rottamazione se è in corso la liquidazione?

Sì, l’imprenditore o il curatore possono aderire alla rottamazione o definizione agevolata dei debiti fiscali. I debiti rottamati confluiscono nella massa e le somme risparmiate migliorano la capienza per i creditori.

18. Cosa accade se l’imprenditore non collabora con il curatore?

La mancata collaborazione può comportare sanzioni, perdita del diritto all’esdebitazione e responsabilità penale per bancarotta semplice o fraudolenta.

19. Un lavoratore può chiedere da solo il fallimento del datore?

Sì. La Cassazione ha chiarito che l’inadempimento verso un solo lavoratore (ad esempio, mancato pagamento del TFR) può rivelare lo stato di insolvenza e legittimare la domanda di liquidazione .

20. Quali sono i costi della procedura?

I costi includono il compenso del curatore, le spese per le pubblicazioni e la gestione, le imposte sulle vendite. Le spese sono pagate in prededuzione. L’assistenza legale dell’Avv. Monardo prevede un preventivo chiaro e piani di pagamento personalizzati.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funziona la liquidazione giudiziale e quali soluzioni possono essere adottate, presentiamo tre scenari di esempio. Si tratta di casi semplificati ma realistici, che illustrano l’interazione tra la normativa e la strategia difensiva. Tutti i dati sono ipotetici.

Caso A: Piccola impresa in difficoltà temporanea

Situazione: Una piccola azienda artigiana con 5 dipendenti accumula debiti fiscali di 100 000 € e debiti commerciali di 80 000 €. I creditori depositano un ricorso per la liquidazione giudiziale. Il titolare ritiene di poter risanare l’attività grazie a un nuovo contratto imminente.

Strategia:

  1. L’avvocato contesta l’insolvenza dimostrando che i pagamenti di alcuni debiti sono stati effettuati dopo il deposito del ricorso e che il nuovo contratto apporterà liquidità sufficiente a breve. Viene depositata copia dell’accordo preliminare.
  2. In udienza, si chiede la concessione di un termine per depositare una domanda di concordato preventivo in continuità e si presenta contestualmente la domanda di accesso alla composizione negoziata.
  3. I creditori sono coinvolti in un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento del 60% dei loro crediti in 5 anni e la cessione di un immobile non strumentale. Lo Stato accetta la transazione fiscale con pagamento del 40% dei tributi.

Esito: Il tribunale sospende la procedura per valutare il concordato; dopo la votazione favorevole dei creditori e l’omologazione, la liquidazione è evitata. L’azienda continua l’attività e i debiti vengono ridotti.

Caso B: Contestazione del credito e revoca della sentenza

Situazione: Un professionista è destinatario di un ricorso per liquidazione giudiziale basato su un presunto debito bancario di 50 000 €. Il professionista contesta l’esistenza del debito, sostenendo di aver già saldato il finanziamento.

Strategia:

  1. L’avvocato rileva che la notifica del ricorso è stata effettuata alla vecchia sede dello studio. Si solleva eccezione di nullità e si produce prova dell’avvenuto pagamento del finanziamento con data certa.
  2. Viene presentato reclamo contro la sentenza di apertura, deducendo la carenza di notifica e l’inesistenza del credito. Si invocano le sentenze della Cassazione che impongono al giudice di compiere una verifica incidentale del credito .

Esito: La corte d’appello accoglie il reclamo, revoca la sentenza e rinvia al tribunale. Il creditore non riesce a dimostrare l’esistenza del debito e il ricorso viene rigettato. Il professionista evita la liquidazione.

Caso C: Mancato pagamento del lavoratore e apertura della liquidazione

Situazione: Un datore di lavoro non paga il TFR a un dipendente per 6 000 €. Il lavoratore, unico creditore, presenta ricorso per liquidazione giudiziale.

Strategia:

  1. Il datore di lavoro tenta di dimostrare che la mancata liquidazione del TFR è dovuta a un momentaneo problema di cassa e che gli altri debiti sono regolarmente pagati.
  2. Tuttavia, l’azienda ha già ricevuto diversi solleciti dall’Agenzia delle Entrate e non ha aderito alle precedenti rottamazioni, accumulando sanzioni.

Esito: Il tribunale, richiamando il principio secondo cui l’inadempimento verso un solo lavoratore può rivelare l’insolvenza , accerta lo stato di insolvenza e apre la procedura. Il datore di lavoro, consigliato dall’avvocato, propone un concordato fallimentare che prevede il pagamento del 50% dei crediti tramite la vendita di un capannone. I creditori votano a favore e la procedura si conclude dopo 3 anni.

CONCLUSIONE

La riforma concorsuale e la giurisprudenza più recente hanno profondamente trasformato il diritto dell’insolvenza, spostando l’attenzione dalla mera punizione del debitore alla prevenzione e alla gestione responsabile della crisi. Conoscere la distinzione tra crisi e insolvenza, sapere come si articola la procedura di liquidazione giudiziale e quali alternative sono disponibili, consente agli imprenditori e ai professionisti di proteggere la propria attività e il proprio patrimonio.

Nel corpo di questo articolo abbiamo analizzato il contesto normativo, le sentenze più significative del 2025, i passaggi procedurali e le strategie difensive. Abbiamo descritto gli strumenti alternativi come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata e le rottamazioni fiscali. Attraverso simulazioni pratiche abbiamo visto come la tempestività e la scelta della procedura idonea possano cambiare radicalmente l’esito di una crisi.

Resta fondamentale agire in maniera tempestiva e con l’assistenza di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad offrirti un supporto personalizzato: dall’analisi dell’atto alla stesura di memorie difensive, dalla negoziazione con i creditori alla predisposizione di piani di rientro e ricorsi. Con competenze specifiche in diritto bancario, tributario e fallimentare, lo studio può bloccare azioni esecutive, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e aiutarti a ripartire grazie all’esdebitazione.

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