Crisi d’impresa e società di capitali: cosa sapere

Introduzione

La crisi d’impresa rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di una società di capitali. Un’errata gestione di questa fase può portare alla perdita del patrimonio aziendale, all’aggressione dei beni personali degli amministratori o degli azionisti e al fallimento dell’attività. Le società di capitali, per la loro struttura (responsabilità limitata, autonomia patrimoniale, governance collegiale), dispongono di strumenti specifici per prevenire, gestire e risolvere la crisi. Tuttavia, l’adozione di tali strumenti richiede una profonda conoscenza delle leggi vigenti, delle procedure concorsuali e delle strategie negoziali. Gli imprenditori devono evitare errori comuni, rispettare termini e formalità, valutare attentamente le soluzioni disponibili e agire tempestivamente per proteggere il patrimonio aziendale e personale.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro completo e aggiornato al dicembre 2025 sulla disciplina della crisi d’impresa nelle società di capitali. L’analisi verrà condotta con un taglio giuridico‑divulgativo: saranno esaminate le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, nonché le soluzioni pratiche più efficaci. Verrà privilegiato il punto di vista del debitore o del contribuente, con un approccio difensivo e orientato alla tutela del patrimonio e alla salvaguardia della continuità aziendale.

Perché il tema è urgente

Molte società di capitali trascurano i primi segnali di squilibrio finanziario (mancanza di liquidità, ritardi nei pagamenti ai fornitori, esposizioni bancarie oltre i fidi). La crisi può degenerare rapidamente: i creditori possono iscrivere ipoteche, avviare azioni esecutive o chiedere la liquidazione giudiziale; gli amministratori possono incorrere in responsabilità civilistiche e penali; l’azienda rischia di perdere valore e posti di lavoro. Conoscere per tempo gli strumenti di gestione della crisi permette di:

  • attivare procedure preventive come la composizione negoziata o il piano attestato di risanamento;
  • negoziare con i creditori accordi di ristrutturazione del debito o transazioni fiscali;
  • presentare piani di concordato (preventivo, minore, semplificato) per salvaguardare la continuità aziendale;
  • evitare l’apertura della liquidazione giudiziale e l’erosione definitiva del patrimonio;
  • ottenere l’esdebitazione e ripartire senza i debiti residui;
  • beneficiare delle definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) offerte dalla legislazione fiscale.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

Questo articolo è stato redatto con la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista di riferimento a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo:

  • è cassazionista, abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte;
  • coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro, con competenze su tutto il territorio nazionale;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), organo che assiste i debitori non fallibili nelle procedure di risanamento;
  • è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021), figura cruciale per assistere le imprese nella composizione negoziata;
  • partecipa come formatore e relatore a convegni giuridici e corsi di aggiornamento.

Lo studio Monardo assiste imprenditori, professionisti e privati in ogni fase della gestione della crisi: analisi degli atti, predisposizione di ricorsi, impugnazioni, richieste di sospensione di pignoramenti e ipoteche, trattative con banche ed enti fiscali, elaborazione di piani di rientro, definizioni agevolate, piani del consumatore e concordati. Grazie all’approccio integrato, il team è in grado di proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci, riducendo i tempi e i costi per il cliente.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: nascita del Codice della crisi

La disciplina della crisi d’impresa è radicalmente mutata con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito la legge fallimentare del 1942. Il codice, frutto della legge delega n. 155/2017, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia e alle necessarie modifiche (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024). Con il codice la procedura di fallimento è stata sostituita dalla liquidazione giudiziale, con l’obiettivo di recuperare in modo ordinato i crediti e allo stesso tempo assicurare al debitore meritevole una seconda opportunità . La definizione di insolvenza (incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni) è stata armonizzata con la nozione europea di crisi, mentre l’avvocato delle definizioni normative (crisi, insolvenza, sovraindebitamento) resta centrale per determinare a quale procedura accedere .

Il codice prevede diverse procedure di regolazione della crisi, ognuna con caratteristiche proprie: la composizione negoziata della crisi (strumento stragiudiziale di prevenzione), il piano attestato di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e, per i soggetti non fallibili, il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ogni procedura ha presupposti, effetti e finalità differenti, come si illustrerà nelle sezioni seguenti.

1.2 Principi generali e definizioni

1.2.1 Crisi, insolvenza e sovraindebitamento

L’art. 2 CCII definisce tre concetti chiave:

  1. Crisi: probabile insolvenza manifestata dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi . La crisi è una fase di tensione finanziaria ma non ancora di insolvenza conclamata.
  2. Insolvenza: stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . L’insolvenza può essere patrimoniale (insufficienza del patrimonio rispetto ai debiti) o finanziaria (mancanza di liquidità) .
  3. Sovraindebitamento: condizione di crisi o di insolvenza del debitore non fallibile che comporta uno squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile, rendendogli difficile o impossibile adempiere ai propri debiti .

La distinzione è fondamentale perché determina l’accesso alle diverse procedure: l’imprenditore in crisi può attivare la composizione negoziata o predisporre un piano attestato; l’imprenditore insolvente può ricorrere al concordato preventivo o, come extrema ratio, alla liquidazione giudiziale; il consumatore sovraindebitato può presentare un piano del consumatore o un concordato minore.

1.2.2 Imprenditore commerciale e minore

L’art. 121 CCII circoscrive l’applicabilità della liquidazione giudiziale all’imprenditore commerciale che non rientra tra i soggetti esclusi (imprenditore minore, agricolo, start‑up innovativa). La norma stabilisce che la procedura si apre solo quando l’imprenditore è insolvente e i debiti complessivi superano 30 000 euro . L’onere di dimostrare la qualifica di imprenditore minore (e quindi l’esenzione dalla liquidazione) grava sul debitore .

1.3 La riforma del 2024 (D.Lgs. 136/2024) e l’attuazione della direttiva UE 2019/1023

Nel 2024 il legislatore ha introdotto il terzo correttivo al CCII con il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. Le modifiche più rilevanti riguardano:

  • Composizione negoziata della crisi: è confermato che possono accedervi anche imprenditori in stato di insolvenza purché non sia stata aperta la liquidazione giudiziale; vengono previsti criteri più stringenti per la nomina dell’esperto e la possibilità di prorogare oltre i 180 giorni l’incarico .
  • Procedure concorsuali: l’art. 84 CCII è modificato per chiarire la distribuzione del valore eccedente il valore di liquidazione nel concordato in continuità, introducendo una regola di priorità relativa che permette di derogare all’ordine di prelazione se una classe di pari grado riceve un trattamento pari o migliore rispetto alle altre .
  • Accesso con riserva (art. 44 CCII): la nuova domanda “prenotativa” consente al debitore di ottenere una protezione immediata depositando una documentazione minimale e integrando successivamente la proposta .
  • Transazione fiscale: il nuovo art. 63 ridefinisce la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato semplificato (falcidia e dilazione dei debiti tributari e contributivi) e consente al tribunale di omologare l’accordo anche in presenza di voto negativo dell’amministrazione se la proposta non è inferiore alla liquidazione .
  • Piani attestati di risanamento: l’obiettivo del piano viene esteso al riequilibrio patrimoniale e vengono introdotte norme sulla prededuzione dei nuovi finanziamenti .
  • Concordato minore: viene previsto il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa e precisata la necessità di un apporto di risorse esterne per i piani liquidatori .

Le modifiche del 2024 recepiscono la Direttiva UE 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”), che impone agli Stati membri di predisporre procedure efficaci di ristrutturazione preventiva, facilitare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziaria e assicurare un fresh start per i debitori meritevoli. L’adeguamento ha comportato un rafforzamento della tutela del debitore e una maggiore flessibilità nell’omologazione dei piani.

1.4 Giurisprudenza recente (2024‑2025)

La Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito hanno fornito chiarimenti fondamentali sul CCII:

  1. Supersocietà di fatto: la Cassazione (sentenza 204/2024) ha affermato che l’abuso della società da parte di alcuni soci non esclude l’esistenza di una società di fatto; se le parti hanno costituito originariamente un’aggregazione societaria, la supersocietà di fatto esiste anche se è stata utilizzata in modo distorto . La pronuncia rileva per l’estensione della liquidazione giudiziale a soci di fatto.
  2. Responsabilità del collegio sindacale: la Cassazione (sentenza 1162/2024) ha ricordato che il collegio sindacale deve vigilare non solo sulla regolarità formale ma anche sul rispetto della legge e dello statuto; deve convocare l’assemblea in caso di perdita del capitale e denunciare al tribunale le irregolarità (artt. 2406, 2409 c.c.). L’omissione può integrare concorso nel reato di bancarotta .
  3. Cram down fiscale: con l’ordinanza 27782/2024 le Sezioni Unite hanno stabilito che la locuzione “mancanza di adesione” delle amministrazioni pubbliche comprende anche il voto contrario, consentendo al tribunale di omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche contro il parere negativo dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS quando la proposta è più conveniente della liquidazione . La riforma del 2024 ha recepito questo orientamento .
  4. Transazione fiscale: l’art. 88 CCII, nella versione vigente, permette di falcidiare e dilazionare i debiti fiscali e contributivi nel concordato preventivo; la mancata adesione dell’amministrazione non impedisce l’omologazione quando il piano garantisce un trattamento non inferiore alla liquidazione . Sentenze della Cassazione (ordinanze 35954/2021, 34377/2024) hanno chiarito che l’impugnazione del diniego di transazione fiscale spetta al tribunale fallimentare e che il debitore deve attendere l’espressione dell’amministrazione prima di chiedere l’omologa .
  5. Concordato minore: la Cassazione 28574/2025 ha ribadito che la proposta deve rispettare la par condicio creditorum e l’ordine di prelazione; la Corte d’Appello di Campobasso 2025 ha ammesso l’accesso al concordato minore di un imprenditore cancellato dal registro imprese se è previsto un apporto di risorse esterne .
  6. Liquidazione giudiziale: la Cassazione 25491/2025 ha riconosciuto che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., superando l’impostazione della vecchia legge fallimentare . Altre pronunce hanno confermato che l’insolvenza può essere accertata anche con un solo creditore e che il termine di 30 giorni per ricorrere in Cassazione non è soggetto alla sospensione feriale .

2. Strumenti di prevenzione e regolazione della crisi

Il CCII offre una gamma di strumenti per individuare per tempo la crisi e gestirla in modo ordinato. In questa sezione analizziamo le procedure più rilevanti per le società di capitali: composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, concordato semplificato, concordato minore, liquidazione giudiziale. Saranno esaminati i presupposti, il procedimento e gli effetti di ciascuno.

2.1 Composizione negoziata della crisi

Presupposti e finalità

La composizione negoziata (artt. 12–25‑sexies CCII) è stata introdotta dal D.L. 118/2021 e incorporata nel CCII. Può essere richiesta dall’imprenditore in stato di squilibrio economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Con il correttivo ter del 2024, l’accesso è stato esteso anche all’imprenditore già insolvente purché non sia stata aperta la liquidazione giudiziale . L’istanza si presenta tramite una piattaforma telematica gestita dalle camere di commercio. All’atto della richiesta, il Registro delle imprese nomina un esperto indipendente che assiste le parti nella negoziazione.

L’obiettivo è trovare, sotto la supervisione di un esperto neutrale, una soluzione condivisa con i creditori che permetta all’impresa di superare la crisi. La procedura è stragiudiziale: non comporta l’apertura di un concorso formale; tuttavia, la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese consente al debitore di ottenere misure protettive e cautelari per evitare che i creditori intraprendano azioni esecutive o acquisiscano nuove garanzie . Le misure durano 180 giorni e possono essere prorogate; il correttivo ter ha previsto che l’incarico dell’esperto possa essere prorogato oltre 180 giorni su richiesta delle parti o in presenza di procedimenti pendenti .

Procedura

  1. Domanda: l’imprenditore deposita l’istanza sulla piattaforma telematica allegando informazioni economiche e patrimoniali. La nomina dell’esperto avviene secondo criteri di competenza e indipendenza.
  2. Pubblicazione e misure protettive: la domanda e l’accettazione dell’incarico sono pubblicate nel Registro delle imprese; da quel momento i creditori non possono costituire ipoteche o avviare azioni esecutive senza autorizzazione .
  3. Negoziazione: l’esperto facilita la trattativa tra debitore e creditori per individuare soluzioni (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, conferimento di nuova finanza). L’esperto può chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per adottare misure protettive atipiche e può esprimere pareri sulle proposte.
  4. Esito: se le trattative hanno successo, le parti sottoscrivono un accordo (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, trasferimenti). Se non raggiungono un’intesa, l’imprenditore può accedere ad altre procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale). Le misure protettive cessano con la chiusura della composizione; tuttavia, le operazioni autorizzate restano valide .

Vantaggi e limiti

Vantaggi:

  • Soluzione rapida e flessibile: evita l’apertura di procedure concorsuali e consente di rinegoziare i debiti con minor stigma.
  • Protezione del patrimonio: la pubblicazione nel Registro blocca azioni esecutive e consente di proseguire l’attività .
  • Riduzione dei costi: non è necessaria l’intermediazione di un tribunale; tuttavia è consigliata l’assistenza di professionisti.

Limiti:

  • Assenza di cram down: nel caso di transazione fiscale in composizione negoziata, il diniego dell’Agenzia delle Entrate non può essere superato dal giudice .
  • Durata limitata delle misure protettive; se le trattative falliscono, i creditori possono riavviare le azioni.
  • Necessità di un esperto qualificato; eventuali conflitti o competenze inadeguate possono compromettere le trattative.

2.2 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

Il piano attestato di risanamento (PAR) è uno strumento stragiudiziale che consente all’imprenditore in crisi o insolvenza di negoziare un percorso di ristrutturazione con i creditori. Nasce come istituto della legge fallimentare (art. 67, comma 3, lett. d) e viene trasfuso nel CCII all’art. 56 . Con il correttivo ter del 2024, la portata del piano è stata ampliata: ora mira anche al riequilibrio patrimoniale, oltre a quello economico e finanziario, ed è possibile ottenere la prededuzione per i nuovi finanziamenti .

Caratteristiche

  • Accordo privatistico: il piano è un accordo volontario tra debitore e creditori; non richiede l’approvazione di un tribunale e non comporta votazioni. È redatto in forma scritta con data certa (registrazione, autenticazione o pubblicazione), affinché gli atti eseguiti in sua esecuzione siano esenti da revocatoria .
  • Contenuti obbligatori: la norma elenca una serie di informazioni: rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, iniziative per il risanamento, elenco dei creditori, indicazione dei nuovi finanziamenti, modalità di rimborso, piani alternativi e piano industriale .
  • Attestazione indipendente: un professionista indipendente (commercialista, revisore o avvocato) deve asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, assumendo responsabilità civili e penali .
  • Benefici legali: gli atti eseguiti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria (art. 166 CCII) e i nuovi finanziamenti godono della prededuzione. Inoltre, le sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti non sono tassate nella misura eccedente le perdite fiscali . Gli amministratori sono esenti dai reati di bancarotta per atti compiuti in esecuzione di un piano attestato .

Procedura e best practice

  1. Analisi preliminare: valutare la fattibilità del risanamento, l’entità dei debiti, la capacità di generare flussi di cassa, la necessità di nuova finanza.
  2. Redazione del piano: predisporre un documento dettagliato con i contenuti previsti dall’art. 56 (descrizione della crisi, interventi, creditori, tempistiche, piano industriale). È consigliato l’ausilio di professionisti (avvocati, commercialisti) per garantire conformità.
  3. Attestazione: scegliere un attestatore indipendente con competenza nel settore; l’attestazione deve essere completa e trasparente.
  4. Pubblicazione/registrazione: per ottenere la tutela dalle azioni revocatorie è necessario conferire data certa al piano (registrazione, autenticazione o iscrizione nel registro delle imprese).
  5. Esecuzione: attuare le misure previste, monitorare i risultati, apportare eventuali correzioni. In caso di scostamenti rilevanti occorre ricorrere ai piani alternativi previsti.

Quando conviene il PAR

Il piano attestato è indicato quando:

  • l’impresa è ancora in grado di generare flussi di cassa sufficienti a sostenere un piano di rientro;
  • i creditori sono disponibili a trattare senza l’intervento del tribunale;
  • si vuole evitare lo stigma di una procedura concorsuale e mantenere la riservatezza;
  • si intende beneficiare della neutralizzazione fiscale delle sopravvenienze attive e dell’esenzione dalle azioni revocatorie.

2.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e 63 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione sono contratti stipulati tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60 % dei crediti per i “ordinari” o il 75 % per gli “agevolati”) che vengono omologati dal tribunale. Con il correttivo ter, l’art. 63 è stato completamente riscritto per disciplinare la transazione fiscale e consentire l’omologazione forzata in presenza di voto contrario delle amministrazioni pubbliche .

Caratteri generali

  • Tipologie: si distinguono gli accordi “puri” (art. 57 CCII), gli accordi “agevolati” (art. 60 CCII), gli accordi “estesi” (art. 61 CCII) e gli accordi “di gruppo”. Le regole di maggioranza variano a seconda della tipologia.
  • Transazione fiscale (art. 63 CCII): consente di falcidiare e dilazionare i debiti tributari e contributivi; il debitore presenta una proposta alle amministrazioni. Il nuovo art. 63 prevede che, se le amministrazioni non rispondono entro 90 giorni (prorogabili di 60), o esprimono voto contrario, il tribunale può omologare l’accordo se la soddisfazione offerta non è inferiore a quella ottenibile con la liquidazione e se sono rispettate alcune soglie (pagamento almeno del 50 % del credito pubblico, o 60 % se i creditori privati rappresentano meno del 25 % dei crediti complessivi) .
  • Omologazione forzata (cram down): grazie all’orientamento della Cassazione e al correttivo ter, il tribunale può omologare l’accordo anche in presenza di voto negativo delle amministrazioni pubbliche .
  • Benefici: l’accordo omologato è vincolante per tutti i creditori coinvolti; consente la sospensione delle azioni esecutive e prevede la prededuzione dei nuovi finanziamenti. L’omologazione estende gli effetti anche ai creditori dissenzienti ma limita la revocabilità degli atti.

Procedura

  1. Proposta e adesioni: il debitore formula un accordo che deve essere sottoscritto da creditori rappresentanti le soglie di legge. Il piano deve essere asseverato da un professionista e depositato presso il tribunale.
  2. Transazione fiscale: per i debiti fiscali e contributivi, il debitore presenta la proposta all’Agenzia delle Entrate e all’INPS allegando una relazione di un professionista che attesti la convenienza .
  3. Omologazione: il tribunale verifica la regolarità della procedura, la convenienza per i creditori e l’assenza di pregiudizio per i creditori estranei. Se l’amministrazione fiscale non aderisce ma la proposta è più conveniente della liquidazione, il giudice può omologare l’accordo (cram down). Le sentenze 35954/2021 e 34377/2024 precisano che l’istanza di omologa non può essere presentata prima della scadenza del termine per la risposta delle amministrazioni .
  4. Esecuzione: una volta omologato, l’accordo è vincolante e i creditori non possono agire individualmente. In caso di inadempimento, possono riprendere le azioni esecutive.

2.4 Concordato preventivo (art. 84–114 CCII)

Il concordato preventivo è lo strumento centrale per permettere a un imprenditore in crisi o insolvenza di preservare l’azienda e salvaguardare il valore creato . Consiste nella presentazione di un piano che offre ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in liquidazione giudiziale. La procedura si apre con una domanda depositata presso il tribunale e prosegue con l’approvazione dei creditori e l’omologazione da parte del giudice.

Tipologie di concordato

  1. Concordato in continuità aziendale: il piano prevede la prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta. La continuazione dell’impresa consente di preservare i posti di lavoro e di massimizzare il valore del patrimonio. Nel concordato in continuità, i creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché ricevano almeno quanto spetterebbe in liquidazione . Il valore eccedente rispetto alla liquidazione può essere distribuito anche a creditori di rango inferiore, a condizione che all’interno della stessa classe di pari grado nessun creditore riceva meno degli altri e che le classi inferiori ricevano un trattamento non superiore . Questa regola di priorità relativa consente la flessibilità necessaria per premiare i creditori disposti a sostenere la continuità aziendale.
  2. Concordato liquidatorio: prevede la liquidazione del patrimonio, con l’apporto di risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10 % e garantiscano ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al 20 % . È indicato quando la prosecuzione dell’attività non è sostenibile.
  3. Concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII): introdotto dal D.L. 118/2021, consente la liquidazione del patrimonio quando la composizione negoziata si conclude senza accordo e l’imprenditore decide di liquidare in modo rapido i beni. La proposta è asseverata da un esperto e prevede la ripartizione del ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione; i creditori non votano ma possono proporre opposizioni.

Contenuto del piano (art. 87 CCII)

Il piano di concordato deve contenere una serie di informazioni essenziali :

  1. Dati dell’impresa (attività, passività, parti correlate, situazione economico-finanziaria);
  2. Cause della crisi e strategie di intervento;
  3. Valore di liquidazione e valore in continuità;
  4. Modalità di ristrutturazione (cessione di beni, conversione, operazioni straordinarie);
  5. Piano finanziario e industriale con ricavi, costi, fabbisogni e coperture;
  6. Finanza nuova necessaria e garanzie;
  7. Azioni risarcitorie e recuperatorie;
  8. Misure correttive in caso di scostamenti;
  9. Parti interessate e classi dei creditori.

La domanda può essere presentata con riserva (art. 44 CCII) depositando solo alcuni documenti; il debitore deve integrare entro 30–60 giorni. La pubblicazione produce gli effetti protettivi immediati, con sospensione delle azioni esecutive. La procedura si conclude con la votazione dei creditori e l’omologazione del tribunale.

Transazione fiscale nel concordato (art. 88 CCII)

Il piano può includere una transazione fiscale: falcidia o dilazione di imposte, interessi e sanzioni. La proposta viene presentata all’Agenzia delle Entrate e all’INPS; se le amministrazioni non rispondono entro 90 giorni o esprimono voto contrario ma la proposta è più conveniente della liquidazione, il tribunale può omologare il concordato “in mancanza di adesione” . Questa disciplina, chiarita dalle Sezioni Unite con l’ordinanza 27782/2024, consente di superare il veto del fisco e rende più efficace la procedura .

Vantaggi per il debitore

  • Protezione immediata: dalla pubblicazione della domanda, vengono sospese le azioni esecutive e i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione.
  • Continuità aziendale: è favorita perché preserva il valore dell’impresa e i posti di lavoro; il piano può prevedere la vendita dell’azienda a terzi, l’affitto o la cessione di rami.
  • Gestione del debito fiscale: la transazione consente di falcidiare imposte e contributi; il cram down fiscale permette l’omologazione anche contro il voto contrario.
  • Prededuzione di nuova finanza: i finanziatori che apportano nuove risorse godono della prededuzione in caso di successiva liquidazione.

Rischi e obblighi

L’inosservanza dei presupposti e dei contenuti del piano può comportare l’inammissibilità della domanda o la revoca della procedura. L’imprenditore e l’attestatore devono agire con diligenza: falsità o omissioni nelle relazioni possono integrare reato (bancarotta semplice o fraudolenta). Il collegio sindacale deve vigilare sulla gestione e convocare l’assemblea se la perdita del capitale supera un terzo; l’omissione comporta responsabilità .

2.5 Concordato minore (artt. 74–83 CCII)

Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati non soggetti alle procedure maggiori (imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, start‑up innovativa). Consente di proseguire l’attività salvaguardando il patrimonio personale. La procedura è introdotta nella Parte III del CCII e costituisce l’evoluzione dell’accordo di composizione della crisi della legge 3/2012.

Presupposti e proposta (art. 74 CCII)

Possono presentare una proposta di concordato minore i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII (imprenditore minore, agricolo, start‑up) in stato di sovraindebitamento. La proposta è ammessa solo se consente di proseguire l’attività o, in caso di liquidazione, se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori . La proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti, la suddivisione in classi e qualsiasi forma di soddisfazione .

Documentazione e trattamento dei crediti (art. 75 CCII)

Il debitore deve allegare alla domanda il piano, i bilanci e le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, l’elenco dei creditori e delle garanzie, gli atti di straordinaria amministrazione e la documentazione sui redditi familiari . I crediti privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente se ricevono almeno il valore di liquidazione. Il comma II‑bis consente di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa .

Domanda e attività dell’OCC (art. 76 CCII)

La domanda è presentata tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla convenienza del piano . Con il deposito, il corso degli interessi si sospende fino alla chiusura della procedura; le azioni esecutive individuali possono essere sospese dal giudice. .

Voto e omologazione (artt. 79–80 CCII)

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi; l’assenso si presume in caso di mancata risposta . Il giudice omologa il piano se la proposta è ammissibile, fattibile e approvata; può omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria se la proposta è più conveniente della liquidazione .

Effetti e tutele

L’apertura della procedura sospende le azioni esecutive individuali e i sequestri; il debitore continua a gestire l’impresa sotto la supervisione del giudice. In caso di esito positivo, il piano consente di ridurre i debiti e proseguire l’attività. In caso di rigetto o revoca, si apre la liquidazione controllata. Il concordato minore protegge il patrimonio personale (prima casa) e consente la prosecuzione dell’attività .

2.6 Liquidazione giudiziale (Titolo V CCII)

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che ha sostituito il fallimento. È l’extrema ratio per l’imprenditore insolvente che non ha potuto o voluto accedere a soluzioni negoziali o per il quale le altre procedure sono fallite. Il CCII dedica il Titolo V agli artt. 121–278: qui riassumiamo gli aspetti principali per le società di capitali.

Presupposti (art. 121 CCII)

La procedura si applica all’imprenditore commerciale che non rientra tra i soggetti esclusi (imprenditori minori, agricoli, start‑up) e che si trova in stato di insolvenza . È richiesto un debito complessivo superiore a 30 000 euro; l’istanza può essere presentata dal debitore, da un creditore o dal pubblico ministero . La cassazione ha affermato che l’insolvenza può emergere anche da un unico debito (ad esempio un salario arretrato) .

Sentenza di apertura (art. 49 CCII)

Il tribunale verifica i presupposti e pronuncia una sentenza che dichiara aperta la liquidazione, nomina un giudice delegato e un curatore, ordina la consegna delle scritture contabili e fissa il termine per l’insinuazione al passivo . La sentenza è immediatamente esecutiva; il curatore prende possesso dei beni e sospende pagamenti e contratti.

Reclamo, impugnazioni e sospensione (artt. 50–52 CCII)

La parte interessata può proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni; l’appello contro la sentenza di apertura non sospende l’esecutività ma la corte può adottare misure cautelari . Il ricorso in Cassazione deve essere proposto entro 30 giorni ed è un termine speciale non soggetto a sospensione feriale . Durante il reclamo o l’appello, il debitore può chiedere la sospensione della procedura .

Esdebitazione e fresh start (artt. 278 ss. CCII)

Al termine della liquidazione, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) se è meritevole e ha soddisfatto i creditori nella misura possibile. La Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della simultaneità tra chiusura della liquidazione ed esdebitazione, ritenendo che l’art. 281 CCII potrebbe contrastare con la direttiva europea sul fresh start .

2.7 Altri strumenti per soggetti non fallibili: piano del consumatore e liquidazione controllata

Per completezza, si ricordano gli strumenti destinati ai consumatori e alle piccole imprese non fallibili:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII): procedura sostitutiva del piano del consumatore della legge 3/2012. Consente a privati e lavoratori dipendenti di proporre un piano di rientro, con pagamento parziale e rateale dei debiti, approvato dal tribunale. Può prevedere la rinegoziazione dei mutui e la liquidazione di alcuni beni; il giudice può anche disporre l’esdebitazione immediata.
  • Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII): procedura analoga alla liquidazione giudiziale ma rivolta a consumatori e piccoli imprenditori non fallibili. Consente di liquidare i beni sotto la supervisione di un liquidatore; al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione.

3. Procedure operative: cosa accade dopo la notifica di un atto

Quando una società di capitali riceve la notifica di un atto di natura esattoriale (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, decreto ingiuntivo) o una richiesta di apertura di liquidazione giudiziale, il tempo è un fattore determinante. In questa sezione descriviamo passo‑passo le attività che il debitore deve porre in essere, i termini da rispettare e i diritti da esercitare.

3.1 Notifica di un atto esattoriale: termini e difese

Controllo dell’atto

  1. Verifica della notifica: controllare se la cartella o l’avviso sono stati notificati correttamente. Errori nella notifica (mancata indicazione dell’indirizzo, notifica a soggetto diverso, inesatta determinazione della data) possono rendere nullo l’atto.
  2. Esame del contenuto: controllare la descrizione del debito, la data di iscrizione a ruolo, gli interessi e le sanzioni. Verificare se il debito è prescritto o se sono stati applicati interessi usurari.
  3. Controllo delle deleghe: verificare se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha agito entro i termini; la mancata notifica di preavviso di fermo o ipoteca può rendere illegittime le iscrizioni.

Termini per l’impugnazione

  • 60 giorni per ricorrere contro l’avviso di accertamento innanzi alla corte di giustizia tributaria; il termine decorre dalla notifica.
  • 40 giorni per impugnare la cartella di pagamento che fa riferimento a un accertamento già definitivo; in questo caso si possono eccepire solo vizi della notifica o dell’iscrizione a ruolo.
  • 30 giorni per proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice dell’esecuzione quando si tratta di pignoramenti immobiliari, mobiliari o presso terzi.
  • 20 giorni (termine ridotto) per impugnare la comunicazione di ipoteca o fermo amministrativo.

Difese e strategie

  • Eccezione di prescrizione: verificare la prescrizione dei crediti (5 anni per tributi erariali, 10 anni per contributi previdenziali). La prescrizione può essere interrotta solo da atti notificati al debitore.
  • Vizi formali: contestare la notifica, la motivazione o la quantificazione del debito; richiedere l’annullamento per difetto di motivazione o per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
  • Transazione fiscale o definizione agevolata: proporre all’Agenzia delle Entrate la definizione agevolata dei carichi (rottamazione, saldo e stralcio), se disponibile; in alternativa, presentare un’istanza di transazione ex art. 63 CCII.
  • Rateizzazione o pianificazione: chiedere la rateizzazione del debito se l’impresa è ancora in bonis; predisporre un piano di rientro assistito da professionisti.

3.2 Notifica di una richiesta di liquidazione giudiziale

Se un creditore o il pubblico ministero chiede l’apertura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore deve reagire tempestivamente per evitare l’estrema ratio:

  1. Verifica dei presupposti: controllare se l’impresa è realmente insolvente e se rientra tra i soggetti fallibili; contestare la competenza se si tratta di un imprenditore minore o agricolo.
  2. Presentazione di controdeduzioni: depositare una memoria difensiva entro il termine assegnato dal tribunale, dimostrando la solvibilità, la presenza di asset e la disponibilità a pagare o a ristrutturare il debito.
  3. Domanda di concordato con riserva: per evitare la pronuncia immediata di liquidazione, il debitore può presentare una domanda di concordato preventivo con riserva (art. 44 CCII), ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e tempo per elaborare il piano .
  4. Deposito di un piano attestato o accordo di ristrutturazione: dimostrare che l’impresa è in grado di ristrutturare i debiti attraverso accordi con i creditori.
  5. Nomina dell’esperto e composizione negoziata: richiedere la composizione negoziata per guadagnare tempo e tentare la risoluzione stragiudiziale.

3.3 Procedura di transazione fiscale: ripresentare o impugnare il diniego

Nel contesto del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, la proposta di transazione fiscale può essere respinta dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS. In tal caso, il debitore deve sapere come procedere :

  1. Analisi del diniego: valutare la motivazione del rigetto, la congruità del parere e il rispetto del termine di 90 giorni. La mancanza di motivazione o la tardività equivalgono a silenzio-assenso .
  2. Ripresentazione della proposta: è possibile modificare gli elementi contestati (ad esempio innalzare l’offerta, migliorare le garanzie) e ripresentare la proposta; se la norma non vieta la ripresentazione, conviene farlo per evitare contenziosi.
  3. Ricorso al tribunale fallimentare: se la proposta è conveniente e l’amministrazione insiste nel rifiuto, è possibile chiedere l’omologazione forzata (cram down) ex art. 88 o 63 CCII . L’istanza deve essere proposta davanti al tribunale fallimentare entro il termine per l’opposizione; l’amministrazione può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica .
  4. Impugnazione del diniego in assenza di cram down: nella composizione negoziata o in fattispecie prive di cram down, il diniego può essere impugnato solo se viziato da eccesso di potere o violazione di legge; in caso contrario, resta definitivo .

3.4 Difese contro pignoramenti e ipoteche

Quando l’Agente della riscossione dispone un pignoramento o iscrive un’ipoteca, è possibile adottare le seguenti strategie:

  • Ricorso in opposizione: impugnare il pignoramento per vizi della notifica o per prescrizione del debito; chiedere la sospensione urgente al giudice dell’esecuzione.
  • Sospensione in pendenza di procedura concorsuale: una volta presentata la domanda di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o concordato minore, il giudice può sospendere le azioni esecutive . L’art. 78 CCII prevede la sospensione anche nella procedura di concordato minore.
  • Domanda cautelare in composizione negoziata: l’imprenditore può chiedere al tribunale di inibire i pignoramenti durante le trattative, depositando l’istanza di misure protettive ex art. 18 CCII e dimostrando l’utilità per la prosecuzione dell’attività .

4. Difese e strategie legali per società di capitali

4.1 Responsabilità degli amministratori e organi di controllo

Gli amministratori delle società di capitali (S.p.A., S.r.l.) hanno l’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale e di attivarsi tempestivamente quando emerge una crisi. Il collegio sindacale deve vigilare sull’operato degli amministratori e segnalare eventuali irregolarità. La Cassazione ha sottolineato che gli amministratori e i sindaci possono rispondere per bancarotta semplice se omettono di convocare l’assemblea, di denunciare perdite o di promuovere l’azione di responsabilità . Pertanto:

  • gli amministratori devono predisporre strumenti di allerta interna, monitorare indicatori di crisi e attivare tempestivamente procedure di composizione negoziata;
  • il collegio sindacale deve richiedere la convocazione dell’assemblea (artt. 2406 e 2446 c.c.) quando risulta la perdita del capitale e deve segnalare al tribunale le irregolarità gravi (art. 2409 c.c.);
  • in caso di ritardo nell’attivazione, gli amministratori e i sindaci possono essere chiamati a rispondere verso i creditori e la società.

4.2 Piani finanziari e industriali: la due diligence preventiva

Una corretta gestione della crisi richiede la predisposizione di piani finanziari e industriali realistici, basati su analisi dei flussi di cassa, scenario di mercato, costi e ricavi, investimenti necessari. Nel concordato preventivo il piano industriale costituisce parte integrante della proposta . Gli investitori e i tribunali verificano la veridicità dei dati e la fattibilità delle proiezioni; errori o omissioni possono compromettere l’omologazione. È quindi essenziale affidare la redazione a professionisti esperti di financial modelling e turnaround management.

4.3 Gestione dei rapporti con banche e fornitori

La crisi d’impresa si riflette sui rapporti con istituti di credito e fornitori. Alcune strategie utili:

  • Rinegoziazione dei contratti di finanziamento: ottenere l’allungamento delle scadenze, la sospensione delle rate o la conversione del debito in strumenti partecipativi.
  • Intervento delle autorità di vigilanza: in composizione negoziata, le banche devono motivare la revoca di linee di credito e ripristinare quelle sospese se le misure protettive sono confermate .
  • Pagamenti selettivi autorizzati: richiedere al tribunale l’autorizzazione al pagamento di fornitori strategici per assicurare la continuità dell’attività; tali pagamenti, se autorizzati, non sono revocabili.
  • Accordi di standstill: sottoscrivere con i maggiori fornitori un accordo di sospensione dei pagamenti, in attesa della definizione di un piano complessivo.

4.4 Difesa in sede penale e fiscale

Gli errori nella gestione della crisi possono avere ricadute penali (bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) e fiscali (evasione, omesso versamento). È fondamentale:

  • evitare operazioni distrattive o fittizie che possano essere revocate o integrare reato;
  • predisporre puntuale documentazione per giustificare pagamenti, garanzie e cessioni;
  • monitorare la normativa fiscale per accedere a definizioni agevolate (rottamazioni, ravvedimento operoso) e pagare gli F24 dei tributi correnti;
  • chiedere l’assistenza di professionisti per predisporre denunce di reati commessi da terzi e per difendersi da contestazioni ingiuste.

5. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e altre procedure

Le società in crisi possono accedere ad ulteriori strumenti previsti dalla legge tributaria e speciale per regolarizzare la posizione fiscale e contributiva:

5.1 Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli

Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto diverse definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (ad esempio “rottamazione quater”, “saldo e stralcio”). Tali procedure consentono di pagare i debiti fiscali con riduzioni di sanzioni e interessi e in più rate. Il contribuente che presenta domanda ottiene la sospensione delle procedure esecutive relative ai carichi inclusi e, una volta pagata la prima o unica rata, l’annullamento delle misure cautelari relative ai carichi rottamati. L’adesione a una definizione agevolata non preclude la possibilità di avvalersi contemporaneamente di procedure concorsuali, ma occorre coordinare i due strumenti con l’assistenza di professionisti.

5.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Introdotto dal D.Lgs. 13 febbraio 2024, n. 13, il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5,16 milioni di euro e con indici di affidabilità fiscale (ISA). Consente di stabilire in anticipo il reddito su cui pagare le imposte per due anni (biennio 2024‑2025), in cambio di premialità come l’esenzione dagli accertamenti. Sebbene non rientri tra le procedure concorsuali, il CPB può incidere sulla pianificazione della crisi, poiché la determinazione preventiva del reddito riduce l’incertezza fiscale. La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate (accesso limitato) disciplina le modalità di adesione e pagamento.

5.3 Procedure di esdebitazione per l’imprenditore persona fisica

Oltre al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, l’imprenditore persona fisica può accedere all’esdebitazione al termine della liquidazione giudiziale (art. 278 ss. CCII) o della liquidazione controllata per i debitori non fallibili. L’esdebitazione consente di ottenere una “seconda possibilità” e ripartire senza debiti residui, ma richiede che il debitore sia meritevole, abbia collaborato con il curatore e abbia messo a disposizione tutto il patrimonio. La Cassazione ha posto quesiti di legittimità sull’obbligo di decidere la richiesta contestualmente alla chiusura della liquidazione .

6. Errori comuni e consigli pratici

La gestione della crisi d’impresa è un percorso complesso. Di seguito si elencano gli errori più frequenti commessi dalle società di capitali e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare i segnali della crisi: molte imprese aspettano troppo tempo prima di chiedere aiuto, aggravando l’indebitamento. Consiglio: predisporre un sistema di monitoraggio (controllo di gestione, flussi di cassa, indicatori di crisi) e attivarsi tempestivamente.
  2. Sottovalutare le responsabilità degli amministratori: gli amministratori che continuano la gestione in perdita o occultano la crisi rischiano responsabilità civili e penali. Consiglio: convocare l’assemblea, valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, coinvolgere il collegio sindacale.
  3. Non valutare tutte le opzioni: alcuni imprenditori si dirigono subito verso il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale senza esplorare piani attestati o composizione negoziata. Consiglio: consultare professionisti per scegliere lo strumento più adatto.
  4. Omettere la transazione fiscale: spesso si presenta un concordato senza proporre la transazione, perdendo la possibilità di falcidiare e dilazionare i debiti fiscali. Consiglio: integrare sempre la transazione fiscale nel piano e utilizzare il cram down se necessario .
  5. Gestire autonomamente la crisi: la complessità della normativa richiede il supporto di avvocati e commercialisti esperti; agire senza consulenza può portare a inammissibilità o responsabilità. Consiglio: affidarsi a professionisti qualificati come l’Avv. Monardo e il suo staff.
  6. Non considerare le definizioni agevolate: le rottamazioni possono ridurre significativamente il debito; ignorarle comporta il pagamento di interessi e sanzioni. Consiglio: valutare sempre l’adesione alle definizioni agevolate compatibilmente con la procedura concorsuale.

7. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si presentano alcune tabelle di sintesi (con parole chiave e numeri per motivi di layout, evitando frasi lunghe) sulle norme, i termini e gli strumenti difensivi.

7.1 Norme principali del CCII

StrumentoArticoli CCIIPresupposti/Contenuti chiave
Composizione negoziata12–25‑sexiesSquilibrio finanziario; nomina di esperto; misure protettive 180 giorni; possibile estensione oltre 180 giorni .
Piano attestato di risanamento56Accordo stragiudiziale; contenuti obbligatori (situazione economico‑patrimoniale, cause della crisi, iniziative, elenco creditori, piano industriale) ; attestazione indipendente; esenzione da revocatoria .
Accordi di ristrutturazione57–63Adesione di almeno 60–75 % dei crediti; transazione fiscale; cram down fiscale ; omologazione vincolante.
Concordato preventivo84–114Stato di crisi/insolvenza; concordato in continuità o liquidatorio; priorità relativa; contenuti del piano (art. 87) ; transazione fiscale (art. 88) .
Concordato minore74–83Per imprenditori minori, agricoli, professionisti; proposta con continuità o apporto esterno ; voto maggioranza crediti ; omologa anche contro voto del fisco .
Liquidazione giudiziale121–278Insolvenza dell’imprenditore; debiti > 30 000 € ; sentenza di apertura (art. 49) ; reclamo e impugnazioni (artt. 50–52) ; esdebitazione (art. 278 ss.).

7.2 Termini principali

ProceduraTermineDescrizione
Transazione fiscale90 giorni (+60)Risposta dell’amministrazione alla proposta; decorso il termine senza risposta si considera mancanza di adesione .
Impugnazione diniego transazione30 giorniOpposizione del fisco alla richiesta di omologa (art. 63 CCII) .
Concordato con riserva30–60 giorniTermine per integrare la domanda con i documenti mancanti .
Reclamo contro la liquidazione giudiziale30 giorniRicorso alla corte d’appello contro il decreto che respinge o ammette la procedura .
Ricorso in Cassazione30 giorniTermine speciale non soggetto a sospensione feriale .

7.3 Strumenti difensivi e sanzioni

AzioneStrumento difensivoBenefici
Cartella/avviso esattorialeRicorso tributario; istanza di annullamento o sgravio; definizione agevolataAnnullamento del debito; sospensione di pignoramenti; riduzione di sanzioni e interessi.
Richiesta di liquidazione giudizialeMemoria difensiva; domanda di concordato con riserva; composizione negoziataBlocco della procedura; tempo per predisporre un piano.
Diniego di transazione fiscaleRipresentazione della proposta; ricorso al tribunale per omologazione forzataPossibilità di ottenere il cram down; falcidia e dilazione dei debiti .
Pignoramento/ipotecaOpposizione ex artt. 615, 617 c.p.c.; istanza di sospensione nelle procedure concorsualiAnnullamento o sospensione; tutela della prima casa e dei beni strumentali .

8. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la crisi d’impresa? È lo stato in cui l’impresa non dispone di flussi di cassa sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Anticipare la crisi consente di attivare strumenti di prevenzione e di evitare l’insolvenza .
  2. Quando si parla di insolvenza? Quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; l’insolvenza può essere patrimoniale o finanziaria .
  3. Che differenza c’è tra piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione? Il piano attestato è un accordo stragiudiziale non soggetto a votazione, con esenzione da revocatoria e fiscalità agevolata . L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di una maggioranza di creditori, è omologato dal tribunale e può prevedere il cram down fiscale .
  4. È obbligatorio costituire classi di creditori nel concordato preventivo? Sì, il piano deve suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed economica; la regola della priorità relativa consente di distribuire il valore eccedente in deroga all’ordine di prelazione .
  5. Posso falcidiare i debiti fiscali nel concordato? Sì, l’art. 88 CCII consente la falcidia di imposte, interessi e sanzioni; l’amministrazione deve esprimersi entro 90 giorni e il tribunale può omologare anche contro il voto negativo .
  6. Chi può accedere al concordato minore? Gli imprenditori minori, agricoli, professionisti e start‑up innovative in stato di sovraindebitamento . Il piano deve prevedere la continuazione dell’attività o un apporto esterno; i creditori votano e il giudice omologa .
  7. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata? Permette di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto, sospende le azioni esecutive e può essere convertita in un’altra procedura se fallisce .
  8. Quanto dura la composizione negoziata? La durata standard è di 180 giorni, ma può essere prorogata oltre tale termine con accordo delle parti e se pendono procedimenti .
  9. Cosa succede se il concordato preventivo non è approvato? Se il piano non ottiene le maggioranze o non viene omologato, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. È quindi essenziale predisporre un piano realistico e coinvolgere i creditori strategici.
  10. Posso tutelare la prima casa nel concordato minore? Sì, l’art. 75 comma II‑bis consente di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa .
  11. Che ruolo ha il collegio sindacale nella crisi? Deve vigilare sulla gestione, segnalare irregolarità e convocare l’assemblea; l’omissione comporta responsabilità civile e penale .
  12. Quali sono i rischi per l’attestatore? L’attestatore risponde civilmente e penalmente se attesta dati falsi o omette informazioni; la legge prevede la reclusione per l’attestatore mendace .
  13. Posso combinare la definizione agevolata con il concordato preventivo? Sì, ma occorre coordinare le due procedure. Il debito incluso nella definizione non può essere successivamente falcidiato; è consigliato richiedere la definizione solo per i carichi non inclusi nel concordato.
  14. Come funzionano i finanziamenti prededucibili? Sono finanziamenti erogati in esecuzione di un piano attestato o di un concordato, autorizzati dal tribunale; godono di prededuzione e quindi sono soddisfatti in via prioritaria anche in caso di liquidazione .
  15. È possibile ottenere l’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale? Sì, ma occorre presentare istanza e dimostrare la meritevolezza. La Corte di Cassazione ha rimesso alla Consulta la questione della tempistica dell’esdebitazione .
  16. Chi decide sulla transazione contributiva? Il D.Lgs. 136/2024 attribuisce la competenza ai direttori regionali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS; l’ente deve rispondere entro 90 giorni e può delegare i direttori provinciali .
  17. Che succede se i creditori non rispondono nella procedura di concordato minore? L’assenso è presunto; se nessun creditore formula opposizione, la proposta si considera approvata .
  18. La cancellazione dal registro delle imprese preclude il concordato minore? No, secondo la Corte d’Appello di Campobasso 2025, l’imprenditore cancellato può accedere al concordato minore con apporto di finanza esterna perché negarlo sarebbe discriminatorio .
  19. Che differenza c’è tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata? La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali insolventi; la liquidazione controllata riguarda consumatori e piccoli imprenditori non fallibili. La liquidazione giudiziale è gestita da un curatore e prevede una procedura più complessa; la liquidazione controllata ha un liquidatore e regole più semplificate.
  20. Che cos’è la priorità relativa? È la regola introdotta dalla riforma del 2024 che permette di distribuire il valore eccedente la liquidazione a creditori di grado inferiore se le classi di pari grado non ricevono un trattamento peggiore .

9. Simulazioni pratiche e numeriche

9.1 Caso di concordato preventivo in continuità

Scenario: la società Alfa S.r.l. (settore manifatturiero), con passivo di 2 milioni di euro e attivo di 1,2 milioni, versa in stato di insolvenza. I debiti includono 600 000 € verso l’Agenzia delle Entrate, 400 000 € verso banche garantiti da ipoteca su immobili aziendali, 500 000 € verso fornitori e 500 000 € verso altri creditori chirografari. L’azienda ha un portafoglio ordini e può continuare l’attività con un’iniezione di 300 000 € di nuova finanza. Il valore di liquidazione stimato è 800 000 €.

Piano proposto:

  1. Classi di creditori: classe 1 (banche garantite da ipoteca), classe 2 (Agenzia delle Entrate e INPS), classe 3 (fornitori privilegiati), classe 4 (creditori chirografari).
  2. Finanza nuova: un fondo di private equity apporta 300 000 € con diritto di prededuzione.
  3. Transazione fiscale: proposta di pagamento del 50 % del debito tributario in cinque anni; falcidia di sanzioni e interessi; dilazione a tassi agevolati.
  4. Distribuzione del valore eccedente: il valore derivante dalla continuità aziendale (2 milioni di euro di ricavi previsti e 300 000 € di nuova finanza) supera il valore di liquidazione. Applicando la priorità relativa, la società propone di destinare parte del valore eccedente ai creditori chirografari (classe 4) riconoscendo loro il 30 % del credito, mentre le classi 1–3 ricevono il 100 % del valore di liquidazione e il 70 % del valore eccedente, garantendo che all’interno di ciascuna classe nessun creditore riceva meno degli altri .
  5. Piano industriale: prevede riorganizzazione della produzione, taglio di costi non essenziali, sviluppo di nuovi mercati, digitalizzazione e investimenti in ricerca. La proiezione indica ricavi per 2,5 milioni e margine operativo lordo del 20 % nei successivi tre anni.

Risultati attesi: grazie alla continuità aziendale, i creditori ricevono complessivamente 1,2 milioni di euro (valore di liquidazione) + 300 000 € di nuova finanza + quota di valore eccedente; i creditori chirografari ottengono il 30 % (150 000 €) anziché nulla in liquidazione. L’Agenzia delle Entrate approva la transazione fiscale; se esprimesse voto negativo, il tribunale potrebbe omologare comunque la proposta (cram down) poiché la soddisfazione offerta è superiore alla liquidazione .

9.2 Caso di piano attestato di risanamento

Scenario: la società Beta S.p.A., operante nel settore edilizio, presenta un passivo di 5 milioni di euro ma dispone di un patrimonio immobiliare e di contratti futuri che consentono un riequilibrio nel medio periodo. L’azionista principale è disposto a conferire 1 milione di euro di nuova finanza. La società non vuole ricorrere a una procedura concorsuale per evitare lo stigma.

Piano:

  1. Redazione del piano: viene predisposto un documento che descrive la situazione economica e patrimoniale, identifica le cause della crisi (ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, aumento del costo dei materiali), prevede la cessione di un asset non strategico (un capannone), la riduzione dei costi, il rifinanziamento dei debiti bancari e la rinegoziazione con i fornitori.
  2. Attestazione indipendente: un dottore commercialista certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. L’attestazione evidenzia che, grazie alla nuova finanza e alla cessione dell’asset, l’azienda potrà ridurre i debiti del 40 % e riequilibrare i flussi di cassa entro 24 mesi.
  3. Accordo con i creditori: le banche accettano di convertire parte dei crediti in strumenti partecipativi e di estendere i fidi; i fornitori accettano un pagamento dilazionato. Non vi è bisogno dell’omologazione giudiziale.
  4. Pubblicazione nel Registro delle imprese: il piano è registrato per conferire data certa e consentire l’esenzione dalla revocatoria.

Risultati attesi: la società evita l’apertura di una procedura concorsuale, beneficia della prededuzione per i nuovi finanziamenti e, grazie alla pubblicazione, i pagamenti effettuati in esecuzione del piano non possono essere revocati. La flessibilità del piano consente di adeguarlo se la congiuntura di mercato varia.

9.3 Caso di concordato minore

Scenario: un artigiano (imprenditore minore) accumula debiti per 200 000 € verso banche, 50 000 € di contributi INPS e 30 000 € verso fornitori. Il suo laboratorio è dato in locazione; possiede una casa ipotecata a garanzia di un mutuo residuo di 80 000 €. Il reddito corrente è insufficiente a pagare i debiti, ma la continuità dell’attività artigianale è possibile se le scadenze vengono dilazionate.

Proposta di concordato minore:

  1. Continuità: l’artigiano propone di proseguire l’attività e di pagare i creditori con un piano di 5 anni. L’eventuale apporto esterno proviene da un parente che conferisce 20 000 €.
  2. Trattamento del mutuo ipotecario: grazie all’art. 75 II‑bis, il debitore può continuare a pagare le rate del mutuo sulla prima casa senza dover venderla .
  3. Suddivisione in classi: i creditori garantiti (banca) sono soddisfatti al 100 %; i creditori privilegiati (INPS) ricevono il 60 %; i chirografari ricevono il 30 %. La proposta include la falcidia delle sanzioni e degli interessi.
  4. Approvazione: la maggioranza dei crediti (65 %) aderisce; l’assenso del Fisco non arriva entro 30 giorni, per cui si considera tacitamente espresso . Il giudice omologa il piano.

Risultati attesi: l’artigiano evita la liquidazione controllata, mantiene la prima casa, continua l’attività e salda i debiti in misura sostenibile. In caso di inadempimento, potrà essere richiesto l’intervento del liquidatore.

Conclusione

La crisi d’impresa non è sinonimo di fine dell’attività ma può rappresentare una opportunità di ristrutturazione e ripartenza. Le società di capitali devono conoscere gli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e agire tempestivamente. Il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo e il concordato minore sono strumenti flessibili che permettono di negoziare con i creditori, ridurre i debiti e salvaguardare la continuità aziendale. La liquidazione giudiziale resta l’ultima ratio per le imprese insolventi e comporta l’uscita dal mercato, ma offre la possibilità di esdebitazione.

L’importanza di agire tempestivamente non può essere sottolineata abbastanza: ignorare i primi segnali di crisi, ritardare le decisioni o affidarsi a soluzioni improvvisate può aggravare i debiti e compromettere definitivamente la società. Un professionista esperto può guidare l’imprenditore nella scelta della procedura più adatta, nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con creditori e fisco.

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