Introduzione
La crisi d’impresa è un fenomeno complesso che interessa sia le imprese di grandi dimensioni sia le piccole e medie realtà produttive e commerciali. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), del Decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 e dei successivi correttivi, il legislatore ha disegnato una serie di strumenti che mirano a intercettare tempestivamente i segnali di crisi e a permettere al debitore di ristrutturare i propri debiti. In un contesto dove le banche rappresentano spesso i principali creditori e gli affidamenti bancari costituiscono la linfa vitale per molte aziende, conoscere gli strumenti di ristrutturazione del debito e i diritti riconosciuti ai debitori è fondamentale per affrontare una fase delicata senza aggravare ulteriormente la situazione.
Perché il tema è importante
- Rischi economici e patrimoniali: la crisi può comportare la perdita della capacità operativa dell’azienda, la messa in mora da parte dei creditori e, nei casi più gravi, la liquidazione giudiziale. Conoscere e utilizzare gli strumenti normativi corretti consente di evitare la disperdita del patrimonio e di salvaguardare la continuità aziendale.
- Errori da evitare: ignorare i segnali di squilibrio finanziario, non comunicare tempestivamente con le banche, oppure proporre piani non credibili può compromettere l’accesso agli strumenti di composizione negoziata e ostacolare la concessione delle misure protettive.
- Urgenze e tempistiche: alcune procedure prevedono termini stringenti per presentare il piano, depositare la documentazione e ottenere l’omologazione. È quindi essenziale agire tempestivamente e con il supporto di professionisti esperti.
Anticipazione delle soluzioni trattate
L’articolo si focalizzerà su:
- Accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento – strumenti stragiudiziali che permettono di negoziare con i creditori, evitando la liquidazione giudiziale. Verranno analizzate le condizioni di accesso, le percentuali di adesione e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 e dal D.Lgs. 83/2022.
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – nuova procedura introdotta dall’art. 64‑bis CCII che consente, in presenza di tutte le classi di creditori favorevoli, di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga al principio della par condicio creditorum .
- Convenzioni di moratoria e transazioni fiscali – strumenti temporanei per sospendere le azioni esecutive e per negoziare con l’erario e gli enti previdenziali, disciplinati dagli artt. 62 e 63 CCII .
- Piano del consumatore e esdebitazione – procedura destinata alle persone fisiche non fallibili e regolata dalla Legge 3/2012, fondamentale per imprenditori agricoli, professionisti e consumatori sovraindebitati .
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – percorso assistito da un esperto indipendente per favorire la continuità aziendale, introdotto durante la pandemia e oggi codificato nel CCII .
- Difese giudiziali e contenzioso bancario – casi in cui le banche revocano gli affidamenti o concedono credito in modo abusivo; le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, come le sentenze n. 20725/2025, n. 21048/2025 e n. 30418/2025, danno importanti indicazioni sulle responsabilità degli istituti finanziari .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e specializzato in diritto bancario e tributario, guida un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutto il territorio nazionale. La sua esperienza si estende su diversi fronti:
- Cassazionista: è abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle magistrature superiori, competenza decisiva per intraprendere giudizi di legittimità o questioni costituzionali.
- Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario: dirige una rete di consulenti che opera per la tutela del debitore in ogni fase delle procedure di ristrutturazione del debito.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e svolge la funzione di OCC (Organismo di Composizione della Crisi), offrendo un supporto fondamentale a consumatori e microimprese sovraindebitate.
- Professionista fiduciario di un OCC: l’Avv. Monardo può essere designato per assistere i debitori nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con i creditori.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: ha acquisito la specifica abilitazione prevista dal decreto per assistere le imprese nella composizione negoziata e nella predisposizione del piano di risanamento.
Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff supportano i debitori in modo concreto e operativo:
- Analisi degli atti: valutazione degli affidamenti bancari, dei contratti di mutuo o leasing e individuazione di irregolarità (usura, anatocismo, interessi indeducibili, illegittima revoca degli affidamenti).
- Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi per sospendere cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi e azioni esecutive; difesa in giudizio contro le banche; impugnazione degli estratti di ruolo.
- Trattative e piani di rientro: negoziazione di accordi con banche e Agenzia delle Entrate‑Riscossione, predisposizione di piani di rientro sostenibili e partecipazione alle transazioni fiscali.
- Procedure giudiziali e stragiudiziali: assistenza nella presentazione di accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, concordati minori, liquidazione controllata, esdebitazione; gestione delle eventuali opposizioni dei creditori.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha sostituito la vecchia Legge fallimentare e introdotto un complesso quadro di strumenti per prevenire e gestire la crisi. La disciplina è stata più volte modificata, da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. “terzo correttivo”) e dal D.Lgs. 83/2022. Di seguito le norme rilevanti per i debitori che desiderano ristrutturare i debiti bancari.
1.1.1 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
L’articolo 56 CCII disciplina il piano attestato di risanamento, uno strumento stragiudiziale che permette all’imprenditore in crisi o insolvenza di elaborare un programma di risanamento rivolto ai creditori. Il piano deve:
- Avere data certa e descrivere la situazione economico‑finanziaria dell’impresa, le cause della crisi e le strategie per superarla .
- Contenere l’elenco dei creditori e l’ammontare dei debiti da rinegoziare, nonché indicare le risorse destinate al pagamento integrale dei creditori estranei .
- Prevedere eventuali apporti di finanza nuova, i tempi delle azioni da compiere e il piano industriale con analisi dei costi, dei ricavi attesi e del fabbisogno finanziario .
- Essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano .
- Gli atti e i contratti in esecuzione del piano devono avere data certa e prova scritta .
Il vantaggio principale del piano attestato consiste nell’irrevocabilità degli atti compiuti in sua esecuzione, cioè gli atti non potranno essere revocati se successivamente si aprirà una procedura di liquidazione giudiziale. Ciò incentiva i creditori a partecipare alla ristrutturazione, poiché il piano offre certezza delle operazioni e prevenzione delle revocatorie.
Requisiti per il piano attestato
- Stato di crisi o insolvenza: il piano è destinato a imprese che manifestano uno squilibrio patrimoniale o finanziario, ma che hanno concrete possibilità di risanamento.
- Partecipazione volontaria dei creditori: l’imprenditore negozia individualmente con ciascun creditore; non è prevista una votazione, ma la fattibilità del piano è legata alla disponibilità dei creditori a rinegoziare.
- Natura stragiudiziale: non richiede l’intervento del tribunale, salvo che l’imprenditore chieda l’applicazione di misure protettive ex art. 54 CCII. Le misure proteggono il patrimonio dell’impresa da azioni esecutive durante le trattative e impediscono ai creditori di risolvere unilateralmente i contratti in corso.
Il piano attestato è particolarmente utile quando l’impresa presenta una crisi reversibile e possiede credibilità presso le banche, che accettano di rinegoziare alle condizioni proposte. Tuttavia, essendo stragiudiziale, non obbliga i creditori dissenzienti, i quali potrebbero comunque avviare azioni esecutive.
1.1.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono patti stipulati tra l’imprenditore in crisi e i creditori rappresentanti una determinata percentuale del debito, successivamente omologati dal tribunale. Rispetto al piano attestato, l’accordo prevede un intervento giudiziale e può produrre effetti anche sui creditori non aderenti.
- Art. 57 CCII (accordo ordinario): l’imprenditore può concludere accordi con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei debiti, garantendo il pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza naturale del debito . Il piano dev’essere attestato da un professionista indipendente che certifichi veridicità dei dati e fattibilità.
- Art. 60 CCII (accordo agevolato): prevede un quorum ridotto al 30 % quando l’imprenditore non richiede misure protettive e non propone moratorie ai creditori non aderenti . In tal caso il debitore deve garantire il pagamento integrale dei dissenzienti alle scadenze originarie, offrendo la rinuncia alla protezione come contropartita.
- Art. 61 CCII (accordo ad efficacia estesa): consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, a condizione che la proposta sia non liquidatoria (assicuri la continuità aziendale), che i creditori rappresentanti almeno il 75 % del credito nella categoria abbiano aderito, e che i non aderenti ricevano almeno quanto otterrebbero in liquidazione . L’estensione richiede la corretta informazione di tutti i creditori della categoria e l’invito a partecipare alle trattative; i non aderenti possono proporre opposizione che il tribunale esamina in sede di omologazione .
Categorie e votazione
La disciplina impone di dividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici. Ad esempio, le banche con ipoteche sono una classe distinta rispetto ai fornitori chirografari. Gli accordi ordinari si basano su percentuali globali, mentre quelli ad efficacia estesa e i PRO (art. 64‑bis) richiedono l’approvazione per classi.
Moratoria (art. 62 CCII)
La convenzione di moratoria consente di sospendere temporaneamente i diritti dei creditori di agire esecutivamente o revocare gli affidamenti. Per essere efficace anche verso i creditori non aderenti occorre che:
- I creditori della stessa categoria siano informati e messi in grado di partecipare alle trattative;
- Almeno il 75 % dei crediti della categoria aderisca alla moratoria;
- I non aderenti non siano trattati peggio rispetto alla liquidazione ;
- Un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati e la idoneità dell’accordo .
La convenzione di moratoria può prevedere la sospensione dei pagamenti, la rinuncia degli aderenti ad agire in giudizio o a revocare linee di credito. Non può però imporre nuovi obblighi di finanziamento a carico dei non aderenti; si tratta di un patto di non aggressione temporaneo .
Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII)
Durante le trattative per un accordo o un PRO, il debitore può proporre all’erario e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. È necessario allegare la relazione dell’attestatore che certifichi che il trattamento proposto non è peggiore della liquidazione giudiziale . Se l’amministrazione rifiuta la proposta, il tribunale può comunque omologarla quando:
- La proposta ha carattere non liquidatorio;
- I creditori diversi dall’amministrazione pubblica rappresentano almeno il 25 % dei crediti;
- L’erario riceve almeno un importo non inferiore al 50 % (o 60 % in assenza di altri creditori) dei crediti fiscali e il pagamento avviene entro dieci anni .
La transazione fiscale non è ammessa se il debitore ha già proposto analoga transazione nei cinque anni precedenti o se oltre l’80 % delle passività deriva da debiti fiscali o contributivi causati da omissione, frode o dolo .
1.1.3 Effetti degli accordi e misure protettive (artt. 64 e 54 CCII)
L’articolo 64 CCII coordina gli effetti degli accordi con la disciplina societaria. A partire dal deposito della domanda di omologazione o dalla richiesta di misure protettive:
- I creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione, se non concordati ;
- Non si applicano le norme del codice civile che impongono la riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482‑bis, 2482‑ter c.c.) ;
- Non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale ;
- I contratti in corso non possono essere risolti o modificati unilateralmente a causa del deposito della domanda o delle misure protettive .
Le misure protettive, disciplinate dall’art. 54, hanno natura cautelare e possono essere concesse dal tribunale su richiesta dell’imprenditore, impedendo ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e di revocare linee di credito. Hanno durata massima di 12 mesi, prorogabili nel caso di PRO.
1.1.4 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64‑bis CCII)
Introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e rivisto dal D.Lgs. 136/2024, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) si posiziona tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo, con l’obiettivo di consentire una distribuzione del valore generato dal piano anche in deroga alla par condicio creditorum.
I requisiti salienti del PRO sono:
- Imprenditore commerciale in stato di crisi o insolvenza ma privo dei requisiti per l’accesso al concordato semplificato .
- Possibilità di soddisfare i creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., quindi con distribuzioni non proporzionali, purché la proposta sia approvata all’unanimità delle classi .
- Pagamento integrale entro 30 giorni dei crediti privilegiati ex art. 2751‑bis n. 1 c.c. (salari, trattamenti di fine rapporto) .
- Professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano .
- Il tribunale nomina un commissario giudiziale, verifica la regolarità della proposta e adotta provvedimenti sui contratti e sulle misure protettive .
- L’imprenditore mantiene l’amministrazione ordinaria e straordinaria sotto il controllo del commissario giudiziale .
- La proposta è approvata se, in ogni classe, votano favorevolmente almeno la maggioranza dei crediti ammessi al voto o, in alternativa, i due terzi dei votanti purché rappresentino almeno metà dei crediti della classe .
- Il tribunale omologa il piano anche in presenza di opposizioni se il credito del dissenziente è soddisfatto in misura almeno pari a quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale .
Il PRO è particolarmente adatto a imprese medio‑grandi con debiti bancari importanti, in quanto consente di gestire in modo flessibile la distribuzione del patrimonio e di ottenere il consenso di classi omogenee di creditori.
1.1.5 Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59 CCII)
L’articolo 59 tutela i coobbligati, i fideiussori e i soci illimitatamente responsabili. In sintesi:
- Ai creditori che hanno aderito all’accordo di ristrutturazione si applica l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione del debito principale libera i fideiussori .
- Se l’accordo è esteso ai creditori non aderenti, i diritti verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso restano impregiudicati .
- Gli accordi di ristrutturazione delle società producono effetti sui soci illimitatamente responsabili salvo patto contrario; se i soci hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo .
Questa norma consente ai creditori di agire contro i garanti anche quando l’accordo prevede una riduzione del debito principale, salvo che la remissione sia estesa anche ai fideiussori. È quindi fondamentale valutare attentamente le garanzie prestate da soci e terzi e negoziare eventuali liberazioni.
1.1.6 Liquidazione controllata e procedure minori
Oltre ai piani e agli accordi, il CCII disciplina la liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento) e la liquidazione controllata, destinata a imprenditori minori e professionisti. Sebbene non siano oggetto diretto di questo articolo, è utile ricordare che in caso di insuccesso dei piani di ristrutturazione, il debitore può comunque ottenere l’esdebitazione dopo aver ceduto i beni ai creditori e aver soddisfatto i debiti secondo la procedura.
1.2 Legge 3/2012 (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento)
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 fornisce strumenti per la gestione del sovraindebitamento di consumatori, professionisti e imprese non soggette al fallimento. Le norme principali sono confluite nel CCII (Titolo IV, Capo II), ma continuano ad applicarsi a chi ha presentato domande sotto la previgente disciplina. Elementi salienti:
- La legge permette al debitore di concludere un accordo con i creditori o di presentare un piano del consumatore per soddisfare, anche parzialmente, i debiti . Il piano può prevedere la riduzione dei crediti privilegiati, purché il pagamento non sia inferiore al valore di realizzo in liquidazione .
- La proposta deve essere depositata presso il tribunale con il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che verifica la documentazione e nomina un gestore .
- Sono cause di inammissibilità: aver usufruito di una procedura analoga nei cinque anni precedenti, essere stati revocati per dolo o colpa grave, o fornire documentazione incompleta .
- I creditori aderenti non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive; i creditori non aderenti sono vincolati dalla proposta se rappresentano la maggioranza dei crediti e se il trattamento offerto non è inferiore alla liquidazione.
- L’art. 69 CCII, che recepisce la legge 3/2012, vieta al consumatore di accedere alla procedura se ha ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o se ha causato il sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode . La Cassazione ha chiarito che la banca non è tenuta a indagare oltre le dichiarazioni del consumatore circa la capacità di rimborso (sentenza 20725/2025) .
La procedura offre la possibilità di ottenere l’esdebitazione integrale dei debiti residui, ma prevede un rigoroso controllo sulla buona fede del debitore; ciò è particolarmente rilevante per chi ha contratto debiti bancari e altre passività personali.
1.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e successive modifiche)
Il Decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche dalla Legge 147/2021 e integrato nel CCII, ha introdotto la composizione negoziata: un percorso volontario, stragiudiziale e assistito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio . È destinato alle imprese in squilibrio patrimoniale o economico che, tuttavia, presentano concrete prospettive di risanamento.
I punti salienti della composizione negoziata sono:
- Nomina dell’esperto: l’imprenditore presenta un’istanza alla Camera di Commercio; un esperto indipendente viene scelto tra coloro che possiedono requisiti di comprovata esperienza e onorabilità .
- Piattaforma telematica: l’accesso è supportato da una piattaforma nazionale con un test pratico per autovalutare la situazione aziendale e una checklist di documenti .
- Ruolo dell’esperto: assiste le trattative tra imprenditore, creditori e eventuali altri stakeholders; può proporre la cessione dell’azienda, la ristrutturazione del debito, la moratoria o altri interventi .
- Misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale di impedire azioni esecutive e sospendere obbligazioni; le misure durano 180 giorni e sono prorogabili.
- Intervento del tribunale: se le trattative hanno esito positivo si perfeziona un accordo, altrimenti l’imprenditore può accedere a un concordato semplificato o a una procedura liquidatoria.
Questa procedura è particolarmente utile per le imprese piccole e medie, poiché consente di negoziare con i creditori in un contesto riservato e con l’ausilio di un esperto imparziale.
1.4 Giurisprudenza recente sulla ristrutturazione del debito bancario
1.4.1 Valutazione della meritevolezza del consumatore e obblighi della banca
La Suprema Corte ha precisato la portata degli obblighi degli istituti di credito quando erogano finanziamenti a consumatori e microimprese:
- Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 2025 n. 20725 – La banca, nel valutare l’accesso del consumatore al credito, non è tenuta a svolgere verifiche ulteriori rispetto alle dichiarazioni del cliente. La questione della “responsabilità per concessione abusiva del credito” non incide sulla valutazione di meritevolezza del consumatore nella procedura di ristrutturazione; tale giudizio spetta al tribunale e non è sindacabile in Cassazione .
- Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2025 n. 21048 – La responsabilità della banca per non aver valutato la capacità di rimborso del debitore non esclude la colpa grave del consumatore. Pertanto, anche se la banca ha concesso credito in modo imprudente, il consumatore può essere dichiarato non meritevole del beneficio dell’esdebitazione qualora abbia agito con dolo o colpa grave .
1.4.2 Sovraindebitamento e successione
- Cassazione civile, sez. I, 18 novembre 2025 n. 30418 – L’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può presentare un piano del consumatore in luogo del defunto. Mancando lo stato di sovraindebitamento in capo all’erede, la procedura non è esperibile .
1.4.3 Revoca degli affidamenti bancari
- Tribunale di Cagliari, 3 settembre 2025 – La banca che chiede il rientro immediato dalle linee di credito deve provare la revoca degli affidamenti. Senza tale prova, la domanda di pagamento del debito è infondata e la cartella esattoriale va annullata . Questa pronuncia sottolinea la necessità per le banche di comunicare formalmente la revoca e di rispettare il termine di preavviso previsto nei contratti.
Queste decisioni mostrano come la giurisprudenza sia sensibile alla tutela del debitore, ma allo stesso tempo richieda buona fede e trasparenza: la ristrutturazione del debito non può essere utilizzata per eludere gli obblighi se il debitore ha agito con colpa grave o dolo.
2. Procedura passo‑passo: dalla crisi alla ristrutturazione del debito
Gestire una crisi d’impresa richiede un approccio sistematico. Di seguito una guida pratica che illustra le fasi principali, con riferimento sia alle situazioni in cui la banca avvia un’azione di recupero sia a quelle in cui è il debitore a prendere l’iniziativa.
2.1 Analisi preliminare e segnali di crisi
- Rilevazione degli squilibri finanziari: analizzare i bilanci e i flussi di cassa per individuare riduzioni di margine operativo, ritardi nei pagamenti ai fornitori, aumento dell’indebitamento bancario o esposizione verso l’Erario.
- Verifica degli affidamenti bancari: controllare i contratti di fido e mutuo per valutare le clausole di revoca, la presenza di tassi usurari, anatocismo o clausole vessatorie. Una corretta due diligence può rivelare illeciti e fornire basi per contestare la legittimità del debito.
- Stima del patrimonio disponibile: censire i beni aziendali e personali, inclusi immobili, crediti verso terzi, partecipazioni e beni strumentali. Una valutazione patrimoniale è necessaria per capire quali risorse destinare al piano di ristrutturazione.
- Assistenza professionale: rivolgersi a un avvocato esperto in diritto bancario e fallimentare e, se necessario, a un commercialista o a un OCC. L’assistenza professionale evita errori formali e consente di costruire un piano realistico.
2.2 Notifica delle pretese bancarie e prime contromisure
Quando la banca pretende il rientro immediato:
- Richiesta di rientro e revoca degli affidamenti: la banca deve notificare formalmente la revoca del fido. In mancanza, la richiesta può essere contestata, come ribadito dal Tribunale di Cagliari .
- Contestazione degli interessi e dell’usura: se il tasso effettivo globale supera le soglie antiusura, si può chiedere la rideterminazione del saldo e contestare il titolo.
- Istanza di sospensione dell’azione esecutiva: in presenza di un piano di ristrutturazione o di un accordo in via di definizione, il tribunale può concedere misure protettive che impediscono alla banca di proseguire le azioni esecutive.
2.3 Scelta dello strumento di regolazione della crisi
| Strumento | Obiettivo | Quorum dei creditori | Ruolo del tribunale | Vantaggi principali |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56) | Risanare l’impresa e prevenire la liquidazione, assicurando l’irrevocabilità degli atti | Nessun quorum; accordo individuale con i creditori | Non richiede omologazione salvo richiesta di misure protettive | Rapidità, riservatezza, flessibilità nelle trattative |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61) | Rinegoziare i debiti con un quorum dei creditori; possibili effetti sui non aderenti | 60 % (accordo ordinario) ; 30 % (agevolato) ; 75 % per categoria (esteso) | Omologazione del tribunale; verifica di regolarità e opposizioni | Possibilità di vincolare i creditori non aderenti; protezione dalle azioni esecutive |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (64‑bis) | Distribuire il valore anche derogando alla par condicio; prevedere classi e maggioranze | Unanimità delle classi (con cram‑down per dissenzienti se soddisfatti come in liquidazione ) | Omologazione del tribunale con commissario giudiziale | Flessibilità nella distribuzione; possibile cram‑down; controllo del commissario |
| Convenzione di moratoria (art. 62) | Sospendere temporaneamente azioni e revoche degli affidamenti | 75 % dei crediti della categoria | Non richiede omologazione, ma possibile opposizione dei non aderenti | Rapidità, prevenzione di azioni esecutive, patto di non aggressione |
| Transazione su crediti tributari (art. 63) | Ridurre o dilazionare i debiti fiscali e contributivi | Non definito; l’Amministrazione valuta caso per caso | Omologazione possibile in assenza di adesione se sussistono requisiti | Importante per riequilibrare la posizione fiscale e accedere alle agevolazioni |
| Procedura di composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Intavolare trattative assistite da esperto indipendente per prevenire l’insolvenza | Nessun quorum; accordi raggiunti con i creditori | L’esperto coadiuva l’imprenditore; il tribunale interviene solo per misure protettive | Supporto esperto, flessibilità, protezione riservata |
| Piano del consumatore (Legge 3/2012) | Ridurre o dilazionare debiti personali, ottenere l’esdebitazione | Maggioranza dei crediti; esame di meritevolezza | Omologazione del tribunale con giudizio sulla buona fede | Rilevante per privati, professionisti e soci che abbiano garantito con beni personali |
La scelta dello strumento dipende dalle dimensioni dell’impresa, dalla struttura del debito, dalla disponibilità dei creditori e dalla natura della crisi (reversibile o irreversibile). È essenziale un’analisi approfondita con un professionista per valutare la soluzione più idonea.
2.4 Predisposizione del piano e documentazione
Indipendentemente dallo strumento prescelto, il debitore deve raccogliere una serie di documenti:
- Elenco dei creditori e ammontare dei debiti: distinzione per tipo di credito (ipotecario, chirografario, privilegiato) e indicazione di eventuali garanzie prestate.
- Stato patrimoniale e situazione economica: relazioni finanziarie, conti economici, flussi di cassa previsionali, indicatori DSCR (Debt Service Coverage Ratio) per dimostrare la sostenibilità del piano.
- Descrizione delle cause della crisi e strategie: individuare errori gestionali, calo del mercato, eventi straordinari e definire misure correttive (riduzione dei costi, cessione di rami d’azienda, aumento di capitale, conversione del debito in equity).
- Attestazione di un professionista indipendente: obbligatoria per piani attestati, accordi e PRO; deve certificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano . L’attestatore assume un ruolo di garanzia sia per il debitore sia per i creditori.
- Proposta di trattamento dei crediti fiscali e contributivi: se è prevista una transazione fiscale, occorre presentare la relazione dell’attestatore che dimostri l’assenza di deterioramento rispetto alla liquidazione .
- Eventuale piano industriale: necessario per piani di risanamento e PRO; illustra l’andamento futuro, i ricavi stimati, i costi da sostenere e le misure di rilancio.
2.5 Presentazione della domanda e concessione delle misure protettive
- Per accordi e PRO: il debitore presenta al tribunale un ricorso con la proposta di accordo, il piano e la documentazione prescritta. Il tribunale verifica la regolarità formale e può concedere misure protettive che sospendono azioni esecutive e interdittive (come la revoca di affidamenti) .
- Per la composizione negoziata: la richiesta è indirizzata alla Camera di Commercio tramite la piattaforma telematica. L’esperto verifica la completezza della documentazione e convoca le parti. Il tribunale può concedere misure protettive su richiesta dell’imprenditore, solitamente per un periodo di 180 giorni.
- Per il piano del consumatore: il ricorso è depositato presso il tribunale competente; il giudice, dopo aver verificato la completezza della documentazione, nomina un OCC e fissa l’udienza. Nel frattempo, può sospendere le procedure esecutive.
2.6 Votazione e omologazione
La fase decisiva consiste nell’approvazione da parte dei creditori e nell’omologazione del tribunale.
2.6.1 Accordi di ristrutturazione
- Raccolta delle adesioni: l’imprenditore ottiene le dichiarazioni di consenso dei creditori. Nelle convenzioni di moratoria e negli accordi estesi, i creditori devono essere informati e invitati a partecipare. La soglia del 60 %, 30 % o 75 % deve essere raggiunta in rapporto ai crediti ammessi.
- Deposito al tribunale: il debitore deposita l’elenco delle adesioni e la relazione dell’attestatore. I creditori che non hanno aderito possono presentare opposizione entro il termine stabilito. Il tribunale valuta la ritualità della procedura e la correttezza della formazione delle classi (se previste) e si pronuncia sull’omologazione.
- Effetti dell’omologazione: dalla data della sentenza, gli accordi diventano vincolanti anche per i creditori non aderenti (nei casi previsti) e gli atti eseguiti sono irrevocabili.
2.6.2 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
- Votazioni per classi: si applicano le norme del concordato preventivo. Nelle classi in cui i creditori privilegiati sono soddisfatti integralmente entro 180 giorni (30 giorni per i crediti del personale), essi non votano . Per le altre classi, la proposta è approvata con la maggioranza dei crediti ammessi o, in mancanza, con i due terzi dei votanti rappresentanti almeno la metà dei crediti della classe .
- Cram‑down: se un creditore dissenziente eccepisce la scarsa convenienza del piano, il tribunale può omologare ugualmente se il dissenziente riceve un importo non inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione . Questo strumento consente di superare l’opposizione di minoranze strategiche, garantendo al contempo la tutela del credito minimo.
2.6.3 Piano del consumatore e accordo di sovraindebitamento
- Verifica della meritevolezza: il giudice valuta la buona fede del consumatore e l’assenza di dolo o colpa grave. Se il consumatore ha ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti o ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, la procedura è inammissibile .
- Omologazione: se non ci sono opposizioni o se il giudice le respinge, il piano viene omologato. Da quel momento i creditori sono vincolati alla proposta, anche se non hanno votato o sono dissenzienti, purché ricevano quanto spetterebbe in liquidazione.
2.7 Esecuzione del piano e controlli
Una volta omologato, il piano deve essere attuato secondo le modalità e i tempi previsti. Il rispetto delle scadenze è fondamentale per evitare la risoluzione della procedura e l’apertura della liquidazione. Elementi chiave:
- Monitoraggio periodico: l’imprenditore deve fornire rendiconti periodici all’attestatore, al commissario giudiziale (nel PRO) o all’OCC (nel piano del consumatore). Eventuali scostamenti devono essere segnalati tempestivamente.
- Pagamenti ai creditori: seguono l’ordine e le percentuali previste dal piano. I creditori privileggiati devono essere soddisfatti integralmente entro i termini (30 o 180 giorni) nel PRO .
- Nuova finanza: eventuali finanziamenti concessi in esecuzione del piano beneficiano della prededuzione. È consigliabile formalizzare sempre per iscritto i nuovi apporti e depositarli presso il registro imprese.
- Verifica finale: al termine del piano, il tribunale (o l’OCC) verifica l’adempimento e dichiara la chiusura della procedura. Nel sovraindebitamento, è possibile ottenere l’esdebitazione residua.
3. Difese e strategie legali contro le pretese bancarie
3.1 Contestazione del saldo bancario e dell’usura
Le banche devono rispettare le normative vigenti sul calcolo degli interessi e sull’usura. Il debitore può far valere:
- Anatocismo: pratica di capitalizzare gli interessi con periodicità inferiore a quella annuale. La legge di stabilità 2014 ha vietato l’anatocismo trimestrale e i piani di rientro non possono prevedere la capitalizzazione degli interessi.
- Tasso usurario: se il tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal MEF è superato, gli interessi sono nulli e il finanziamento dev’essere ricondotto al tasso legale. La Cassazione ha più volte affermato che il superamento del TEGM comporta la nullità della clausola e l’obbligo di restituire gli interessi indebitamente percepiti.
- Commissione di massimo scoperto (CMS): da molti anni la CMS è vietata o fortemente limitata; se applicata in modo non giustificato può ridurre sensibilmente il saldo dovuto.
3.2 Nullità delle fideiussioni e clausole abusive
Molte banche hanno utilizzato fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI del 2002, dichiarato contrario alla concorrenza dall’Autorità Garante. Il debitore può chiedere la nullità parziale o totale della fideiussione, con la conseguente liberazione del garante. Le clausole abusive più frequenti sono:
- Clausola di reviviscenza: impegna il fideiussore a pagare anche se il debito principale è stato estinto; ritenuta illegittima.
- Clausola di sopravvivenza: prevede che il fideiussore resti obbligato nonostante la risoluzione del contratto principale.
- Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.: impone al fideiussore di rinunciare ai termini per agire contro il debitore.
La nullità di queste clausole può ridurre o annullare l’esposizione dei garanti.
3.3 Abusiva concessione del credito e responsabilità della banca
L’“abuso del credito” si verifica quando la banca concede finanziamenti senza valutare adeguatamente la capacità di rimborso del cliente, alimentando un indebitamento che porta inevitabilmente all’insolvenza. La giurisprudenza ritiene la banca responsabile per i danni causati dal finanziamento imprudente. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione n. 21048/2025, tale responsabilità non elimina la colpa grave del consumatore che ha concorso alla formazione del sovraindebitamento . Per far valere l’abuso del credito occorre dimostrare che:
- La banca era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole dell’incapacità del debitore di rimborsare;
- Ha continuato a erogare credito o non ha revocato l’affidamento;
- Il finanziamento ha aggravato la posizione debitoria e ha causato danni.
L’azione può portare al risarcimento del danno e alla riduzione del debito, ma richiede una prova rigorosa.
3.4 Azioni per la revoca delle ipoteche e dei privilegi
Nel contesto della crisi d’impresa, può essere opportuno chiedere la cancellazione o la riduzione delle garanzie reali quando il valore del bene è inferiore al debito garantito. Gli artt. 2740 e 2741 c.c. attribuiscono ai creditori la possibilità di agire su tutti i beni del debitore; tuttavia, in sede di PRO, il tribunale può autorizzare la vendita di beni ipotecati con il consenso del creditore privilegiato, purché la garanzia sia trasferita sul prezzo.
3.5 Difesa contro la revoca degli affidamenti bancari
La banca può revocare le linee di credito quando sussiste una giusta causa (ad esempio insolvenza, peggioramento del merito creditizio). Tuttavia, deve rispettare le clausole contrattuali e inviare preavviso. Se la revoca è immotivata o non comunicata correttamente, il debitore può opporsi e chiedere il ripristino delle linee. Il Tribunale di Cagliari ha annullato la pretesa della banca in assenza di prova della revoca .
3.6 Strumenti processuali: ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo e azione di accertamento
- Opposizione a decreto ingiuntivo: quando la banca richiede il pagamento del saldo mediante decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni. È fondamentale depositare consulenze tecniche di parte che evidenzino usura, anatocismo e la nullità delle clausole.
- Azione di accertamento negativo del debito: il debitore può citare la banca per far dichiarare la nullità o l’inesistenza del debito. Questa azione è utile quando non è stata avviata un’azione monitoria ma si intende definire la questione in via preventiva.
- Reclamo cautelare: se la banca minaccia l’esecuzione o la vendita di beni, è possibile chiedere al tribunale la sospensione dell’efficacia esecutiva in attesa della definizione della causa.
3.7 Soluzioni stragiudiziali e accordi transattivi
Spesso la soluzione migliore è un accordo transattivo negoziato con la banca. Alcune indicazioni pratiche:
- Fornire un quadro completo: predisporre un dossier con analisi dei flussi di cassa, piano industriale e proposta di rientro credibile.
- Offerta transattiva: proporre un saldo e stralcio o una ristrutturazione con riduzione dell’importo e dilazione. Le banche sono spesso disponibili ad accettare offerte superiori alla prospettiva di recupero in sede di liquidazione.
- Garanzie aggiuntive: fornire garanzie reali o personali (ad esempio ipoteca su un bene non soggetto a ipoteca) può facilitare l’accordo.
- Mediazione: utilizzare la mediazione civile (obbligatoria per contratti bancari) o l’arbitrato bancario, per trovare un’intesa con l’ausilio di un mediatore.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Oltre agli accordi previsti dal CCII, esistono altri strumenti, spesso introdotti con leggi annuali di bilancio, che consentono di regolarizzare i debiti con l’Erario e con gli enti previdenziali. Di seguito una panoramica.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle
Negli ultimi anni il legislatore ha varato numerose procedure di “rottamazione” delle cartelle esattoriali e di definizione agevolata. Le versioni più recenti (ad esempio la Rottamazione‑quater introdotta con la Legge di Bilancio 2023) prevedono:
- Stralcio degli interessi e sanzioni: il contribuente paga solo le imposte e i contributi, oltre agli interessi legali.
- Rateizzazione: possibilità di suddividere il pagamento in 18 rate su cinque anni; il mancato versamento di una sola rata determina la decadenza.
- Accesso condizionato: la domanda dev’essere presentata entro termini perentori (solitamente 30 aprile dell’anno in corso). È consigliabile verificare se la singola cartella rientra nel periodo di riferimento.
Le definizioni agevolate sono compatibili con i piani di ristrutturazione? Generalmente sì, purché il debito residuo sia inserito nella transazione fiscale o nel piano del consumatore. È essenziale coordinare i pagamenti per non creare sovrapposizioni.
4.2 Piani del consumatore e accordi di sovraindebitamento
Per i soggetti non fallibili, il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti personali, comprese le esposizioni con le banche. Un esempio pratico:
- Esempio: il sig. Rossi, professionista, ha debiti per 300.000 € (200.000 € verso la banca per mutuo ipotecario, 50.000 € verso l’erario e 50.000 € verso fornitori). Svolge l’attività professionale come persona fisica e rientra quindi nella Legge 3/2012. Con l’aiuto di un OCC presenta un piano del consumatore che prevede la vendita volontaria di un immobile non strumentale e la dilazione del debito residuo su 6 anni. Offre un pagamento al 60 % ai fornitori e al 70 % al fisco, mentre continua a pagare regolarmente il mutuo ipotecario. Se il tribunale accerta la buona fede e omologa il piano, i creditori sono vincolati e, al termine, il sig. Rossi può ottenere l’esdebitazione del residuo.
4.3 Concordato preventivo e concordato semplificato
Quando la situazione di insolvenza è irreversibile ma è possibile preservare il valore dell’azienda, l’imprenditore può ricorrere al concordato preventivo (che, con il CCII, include il concordato in continuità e il concordato liquidatorio). Il concordato consente di:
- Continuare l’attività aziendale o liquidare i beni in modo ordinato;
- Pagare i creditori secondo una proposta votata dalle classi e omologata dal tribunale;
- Ottenere la release dalle obbligazioni al termine dell’esecuzione del concordato.
Con il D.L. 118/2021 è stato introdotto anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, riservato ai casi in cui la composizione negoziata fallisca e non sia possibile proporre un concordato ordinario. Si tratta di una procedura più snella, con ridotte formalità e senza votazione dei creditori, in cui la proposta è formulata dal debitore e approvata direttamente dal tribunale.
4.4 Esdebitazione del debitore incapiente
Il CCII e la Legge 3/2012 prevedono l’esdebitazione per il soggetto persona fisica che, a seguito della liquidazione controllata, non riesca a pagare integralmente i crediti. La legge consente al giudice di dichiarare l’esdebitazione se:
- Il debitore è meritevole e ha collaborato lealmente;
- Non ha percepito redditi o ha percepito redditi sotto la soglia di povertà;
- Sono trascorsi quattro anni dalla chiusura della procedura senza che siano sopraggiunte risorse per pagare i creditori.
L’esdebitazione rappresenta una “seconda chance” per ripartire senza il peso dei debiti residui.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Ritardare l’intervento
Molti imprenditori e professionisti attendono troppo prima di rivolgersi a un avvocato o a un OCC. Anticipare l’analisi della crisi permette di accedere a strumenti come il piano attestato o la composizione negoziata, che sono efficaci solo se la situazione non è precipitata in insolvenza conclamata. Quando emergono i primi segnali (ad esempio mancato pagamento di fornitori o tasse), è opportuno intervenire.
5.2 Non presentare una documentazione completa
Le domande per accordi o piani del consumatore vengono spesso respinte per incompletezza della documentazione. La Legge 3/2012 prevede che la proposta sia inammissibile se il debitore non deposita la lista dei creditori, l’inventario dei beni, le dichiarazioni fiscali, la documentazione sui redditi e gli atti compiuti negli ultimi cinque anni . È consigliabile predisporre un fascicolo ordinato e aggiornato.
5.3 Sottovalutare i debiti fiscali e contributivi
Una parte rilevante dell’indebitamento delle imprese è verso l’Erario e gli enti previdenziali. Ignorare queste posizioni può compromettere il successo del piano. La transazione fiscale richiede un’analisi accurata dei debiti e la predisposizione di una proposta sostenibile, con il supporto dell’attestatore .
5.4 Non coinvolgere i soci e i garanti
L’art. 59 CCII chiarisce che i fideiussori e i soci illimitatamente responsabili restano obbligati salvo patto contrario . Trascurare di coinvolgerli nelle trattative può portare a contenziosi e ad azioni esecutive nei loro confronti. È buona norma discutere la ristrutturazione con i soci e concordare eventuali liberazioni delle garanzie.
5.5 Ignorare gli obblighi di informativa verso il commissario e l’attestatore
Nel PRO e nel concordato l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa ma deve informare il commissario giudiziale prima di compiere atti di straordinaria amministrazione . La mancata comunicazione può comportare la revoca delle misure protettive o la declaratoria di inammissibilità. È fondamentale mantenere una linea di dialogo trasparente con il commissario, l’OCC e l’attestatore.
5.6 Non valutare gli effetti sui contratti in corso
L’avvio di una procedura di ristrutturazione non deve comportare la rottura dei rapporti commerciali essenziali. L’art. 64 CCII vieta ai creditori di risolvere unilateralmente i contratti in corso per il solo fatto della domanda , ma è necessario garantire il pagamento regolare delle forniture essenziali. Una negoziazione preventiva con i fornitori evita interruzioni della produzione.
6. Domande e risposte frequenti (FAQ)
6.1 Cos’è la crisi d’impresa secondo la normativa italiana?
Per il CCII la crisi è la condizione di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza e richiede interventi per il risanamento. Gli indicatori della crisi includono squilibri nei flussi di cassa, ritardo nei pagamenti, ricorso a credito a breve per finanziare investimenti, perdita del patrimonio netto e incapacità di far fronte ai debiti nei termini.
6.2 Qual è la differenza tra crisi e insolvenza?
La insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e si manifesta con inadempimenti gravi (ad esempio protesti o pignoramenti). La crisi è uno stato precedente, reversibile, che può essere affrontato con strumenti di ristrutturazione. Alcune procedure sono accessibili solo in stato di crisi (piano attestato, composizione negoziata), mentre altre richiedono l’insolvenza (concordato, liquidazione giudiziale).
6.3 Come si calcola la percentuale di adesione per gli accordi?
Il quorum si calcola sull’ammontare dei crediti ammessi. Ad esempio, se l’imprenditore ha debiti per 1 milione di euro e intende stipulare un accordo ordinario, deve ottenere il consenso di creditori che rappresentino almeno 600.000 € di crediti. Per l’accordo agevolato basta il 30 % (300.000 €), ma in tal caso non può richiedere la moratoria o le misure protettive .
6.4 Cosa succede se un creditore si oppone all’omologazione?
Il creditore dissenziente può eccepire la non convenienza della proposta. Nel PRO, il tribunale può comunque omologare se il dissenziente è soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione . Negli accordi ordinari, se l’opposizione riguarda vizi procedurali (ad esempio mancata informazione), il tribunale può respingere l’omologazione.
6.5 Posso continuare a utilizzare le linee di credito durante la procedura?
Sì, a condizione di ottenere l’accordo della banca e rispettare le misure protettive. L’art. 64 CCII stabilisce che i creditori non possono risolvere i contratti in corso per il solo fatto della domanda . Nel PRO, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare il commissario giudiziale .
6.6 È possibile rinegoziare solo una parte dei debiti?
Sì. Il piano può prevedere il pagamento integrale di alcuni crediti (ad esempio quelli privilegiati) e la ristrutturazione di altri. Nel piano attestato, il debitore sceglie con quali creditori negoziare; nel PRO occorre suddividere i creditori in classi e proporre trattamenti differenziati, rispettando il principio di pari trattamento all’interno della classe e la regola del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione.
6.7 Cosa significa cram‑down?
È il potere del tribunale di imporre l’omologazione di un piano nonostante l’opposizione di una classe o di alcuni creditori, purché siano soddisfatti i requisiti di legge (miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione). Il cram‑down impedisce a minoranze di bloccare piani vantaggiosi per la maggioranza.
6.8 Devo includere i crediti futuri nel piano?
Sì. È necessario prevedere le obbligazioni in corso e i debiti che potrebbero maturare (ad esempio rate di leasing non ancora scadute). In mancanza, il piano potrebbe essere considerato inattendibile e non omologato.
6.9 Gli accordi di ristrutturazione precludono l’accesso a successive procedure?
No, ma è prevista la preclusione quinquennale: se un imprenditore ha già concluso un accordo o un piano del consumatore nei cinque anni precedenti, non può accedere nuovamente alla procedura . Inoltre, per i debitori persone fisiche, l’esdebitazione può essere ottenuta una sola volta ogni cinque anni.
6.10 Qual è il ruolo del giudice nel piano del consumatore?
Il giudice verifica la completezza della documentazione, la meritevolezza del consumatore e l’assenza di cause di inammissibilità. Controlla la fattibilità del piano e l’equilibrio della proposta rispetto ai diritti dei creditori. Se approva, il piano è vincolante per tutti, anche per i creditori dissenzienti.
6.11 Posso includere i debiti verso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione?
Sì. I debiti fiscali e contributivi possono essere ristrutturati tramite la transazione fiscale (art. 63 CCII). Se l’amministrazione non aderisce, il tribunale può comunque omologare la proposta se ricorrono i requisiti previsti .
6.12 È possibile ottenere un prestito durante la procedura?
Sì, ma occorre l’autorizzazione del commissario giudiziale (nel PRO) o del giudice. I finanziamenti prededucibili sono ammessi solo se indispensabili per la continuità aziendale e devono essere indicati nel piano. .
6.13 Che differenza c’è tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione?
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che prevede la liquidazione o la continuità aziendale con votazione dei creditori e controlli più rigorosi. Gli accordi di ristrutturazione sono patti privatistici omologati dal tribunale che permettono trattamenti più flessibili e non richiedono la cessazione dell’attività.
6.14 Posso scegliere di utilizzare la composizione negoziata solo per valutare la mia situazione?
Sì. La composizione negoziata consente un periodo di analisi assistita da un esperto per valutare la sostenibilità del business. Al termine delle trattative, l’imprenditore può decidere di proseguire con un accordo, un PRO o, se necessario, una procedura liquidatoria.
6.15 Quanto dura mediamente un accordo di ristrutturazione?
La durata dipende dalla complessità della struttura debitoria e dalla disponibilità dei creditori. In media, dalla predisposizione del piano all’omologazione possono trascorrere 4‑12 mesi. Il programma di pagamento può estendersi fino a cinque anni (o dieci anni per debiti fiscali) .
6.16 Il debitore può essere sanzionato se non rispetta il piano?
Sì. Se l’imprenditore non adempie al piano o commette atti in frode ai creditori, il tribunale revoca l’omologazione e apre la liquidazione giudiziale. I creditori possono agire immediatamente per il recupero del credito.
6.17 Come vengono trattati i contratti essenziali?
Nel PRO e negli accordi, i contratti essenziali (ad esempio forniture energetiche, contratti di leasing necessari per la produzione) non possono essere risolti o modificati dai creditori per il solo fatto del deposito della domanda . L’imprenditore deve però continuare a pagare le rate correnti.
6.18 Cosa succede se l’imprenditore muore durante la procedura?
La procedura può proseguire, ma la Cassazione n. 30418/2025 ha chiarito che gli eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario non possono presentare un piano del consumatore in luogo del defunto . In tal caso, si apre la liquidazione del patrimonio ereditario.
6.19 In caso di più fideiussori, la remissione del debito libera tutti?
L’art. 59 CCII richiamando l’art. 1239 c.c. stabilisce che la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori . Se la remissione è accordata a uno solo dei fideiussori, gli altri restano obbligati per la parte residua.
6.20 Posso agire contro la banca per danni se ha concesso credito in modo imprudente?
Sì, ma occorre dimostrare l’abuso del credito: la banca deve aver concesso o mantenuto il finanziamento pur conoscendo l’incapacità di rimborso. L’azione può portare al risarcimento danni. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che la responsabilità della banca non elimina la colpa grave del debitore .
7. Simulazioni pratiche e casi reali
7.1 Simulazione di accordo di ristrutturazione ordinario
Scenario: un’azienda metalmeccanica ha debiti per 2 milioni di euro: 1 milione verso la banca (mutui e affidamenti), 500.000 € verso fornitori chirografari e 500.000 € verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. L’azienda dispone di macchinari del valore di 700.000 €, un immobile ipotecato del valore di 500.000 € e crediti verso clienti per 300.000 €. L’attività è in crisi ma può essere rilanciata con investimenti in digitalizzazione.
- Scelta dello strumento: la società opta per un accordo di ristrutturazione ordinario ai sensi dell’art. 57 CCII. Intende pagare interamente i fornitori chirografari e proporre una riduzione del debito bancario del 30 %, con dilazione a 5 anni. Per i debiti fiscali propone una transazione con pagamento al 60 % in 8 anni.
- Negoziazione con la banca: la banca accetta di ridurre il debito a 700.000 €, in cambio di una garanzia su un nuovo immobile del socio. Consente una dilazione a 60 rate trimestrali con interesse al tasso euribor +2 %.
- Raccolta delle adesioni: la società ottiene il consenso di creditori rappresentanti il 70 % del totale (1,4 milioni su 2). I fornitori chirografari aderiscono completamente, mentre l’INPS rimane in dubbio; l’Agenzia delle Entrate accetta parzialmente la proposta.
- Transazione fiscale: l’attestatore dimostra che la proposta consente al fisco di ottenere un importo superiore a quello ricavabile in liquidazione, depositando la relazione . Sebbene l’erario non aderisca, il tribunale omologa l’accordo in base all’art. 63 CCII .
- Omologazione e esecuzione: il tribunale omologa l’accordo; le misure protettive proteggono la società dalle azioni esecutive. L’azienda inizia a eseguire il piano, cede un magazzino per raccogliere 200.000 €, investe 100.000 € in digitalizzazione e assume un consulente per la riorganizzazione. Dopo quattro anni la società recupera la marginalità e conclude i pagamenti.
7.2 Simulazione di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Scenario: una catena di ristorazione possiede 15 locali in franchising e ha debiti per 5 milioni di euro, di cui 3 milioni verso le banche (con ipoteche sui locali), 1 milione verso fornitori e 1 milione verso l’erario. L’azienda ha subito un drastico calo di fatturato a causa della pandemia ma ha prospettive di ripresa grazie all’aumento del food delivery.
- Classi di creditori: si individuano tre classi:
- Classe A: banche con ipoteca (3 milioni);
- Classe B: fornitori e locatori (1 milione);
- Classe C: Agenzia delle Entrate e INPS (1 milione).
- Proposta di piano: l’impresa propone un PRO. Per la classe A offre il pagamento del 70 % del credito in 5 anni con interessi al tasso legale; per la classe B propone il 60 % in 3 anni; per la classe C propone il 55 % in 8 anni con interessi legali e garanzie ipotecarie su un nuovo immobile.
- Votazione:
- Classe A: votano favorevolmente banche che rappresentano il 80 % del credito; i creditori privilegiati accettano di essere pagati entro 180 giorni, quindi non votano .
- Classe B: l’85 % vota a favore.
- Classe C: l’Agenzia delle Entrate vota contro, l’INPS a favore.
- Opposizione dell’Agenzia delle Entrate: l’agenzia eccepisce la non convenienza. Il tribunale verifica che la proposta garantisce al fisco un importo maggiore rispetto alla liquidazione. Applica il cram‑down e omologa il piano .
- Esecuzione: l’azienda riconverte alcuni locali in dark kitchen, vende due locali non redditizi e investe in marketing online. Dopo sei anni, grazie alla ripresa del settore, chiude la procedura con successo.
7.3 Simulazione di composizione negoziata della crisi
Scenario: una società agricola familiare con debiti per 800.000 € (300.000 € con la banca, 200.000 € con fornitori, 150.000 € con l’erario e 150.000 € verso il consorzio agrario) subisce due annate di cattivi raccolti e ha difficoltà a rispettare le scadenze.
- Richiesta di composizione negoziata: il legale presenta l’istanza alla Camera di Commercio. L’esperto incaricato valuta la posizione patrimoniale e redige una relazione preliminare .
- Incontri con i creditori:
- La banca accetta di sospendere le rate del mutuo per un anno e di rinegoziare il fido in cambio della vendita di un terreno non coltivato.
- Il consorzio agrario offre una dilazione di 24 mesi e si impegna a fornire sementi e fertilizzanti a prezzi scontati.
- L’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento integrale dei tributi, ma accetta una dilazione di cinque anni previa garanzia ipotecaria.
- Predisposizione del piano: con l’aiuto dell’esperto, la società elabora un piano di ristrutturazione stragiudiziale, senza accesso alle misure protettive. I fornitori chirografari sono soddisfatti al 60 %, le banche al 70 % e l’erario al 100 % in cinque anni. Il piano prevede la conversione di un vecchio capannone in agriturismo per generare nuova finanza.
- Conclusione: l’accordo viene sottoscritto da tutti i creditori rilevanti, e la società recupera la sua redditività grazie all’aumento del turismo rurale.
7.4 Caso reale (basato su pronunce 2025)
Nel 2025 la Corte di Cassazione ha affrontato diversi casi legati alla ristrutturazione del debito bancario:
- Caso 1 – Fideiussore non liberato: una società in crisi aveva stipulato un accordo di ristrutturazione che riduceva il debito principale. La banca ha continuato a perseguire il fideiussore. La Cassazione ha confermato che i fideiussori non sono automaticamente liberati dalla remissione del debito se non espressamente previsto nell’accordo .
- Caso 2 – Consumatore non meritevole: un privato aveva contratto numerosi prestiti al consumo senza reddito adeguato e aveva falsificato le buste paga. Il tribunale ha rigettato il piano del consumatore per colpa grave; la Cassazione ha confermato, ritenendo irrilevante la mancanza di controllo della banca .
- Caso 3 – Revoca di affidamenti: un imprenditore aveva ricevuto una cartella per rientro immediato delle linee di credito. Il Tribunale di Cagliari ha annullato la pretesa in quanto la banca non aveva dimostrato di aver notificato la revoca . La decisione mostra come la tutela del debitore passi anche attraverso la contestazione delle formalità bancarie.
8. Conclusioni
8.1 Sintesi e riflessioni
La gestione della crisi d’impresa richiede un approccio multidisciplinare che coniughi competenze legali, economiche e negoziali. Le norme introdotte dal CCII, dal D.L. 118/2021 e dalla Legge 3/2012 offrono un ventaglio di strumenti per prevenire il dissesto e salvaguardare la continuità aziendale. Gli accordi di ristrutturazione, i piani attestati, le moratorie, le transazioni fiscali e i PRO consentono al debitore di rinegoziare i debiti bancari in modo sostenibile, mentre la composizione negoziata rappresenta un’alternativa flessibile e riservata per affrontare le difficoltà prima che degenerino.
La giurisprudenza recente conferma una tendenza equilibrata: da un lato tutela il debitore, impedendo alle banche di agire in assenza di formalità come la revoca degli affidamenti , dall’altro richiede buona fede e meritevolezza, escludendo i soggetti che hanno causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave . Il cram‑down introdotto nel PRO consente di superare l’opposizione dei creditori dissenzienti, garantendo al tempo stesso il miglior soddisfacimento possibile.
8.2 Importanza dell’intervento tempestivo e professionale
La tempistica è cruciale. Agire in anticipo permette di sfruttare i piani attestati, le moratorie e la composizione negoziata, strumenti meno invasivi che offrono margini di negoziazione più ampi. Ritardare l’intervento può condurre alla liquidazione giudiziale e a un maggior sacrificio patrimoniale. Inoltre, la complessità delle procedure e la necessità di documentazione completa richiedono l’assistenza di professionisti qualificati.
8.3 Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono in grado di accompagnarti in ogni fase:
- Valutazione iniziale: analisi degli affidamenti bancari, verifica di usura e anatocismo, esame dei contratti e delle garanzie; identificazione dello strumento più adatto (piano attestato, accordo, PRO, composizione negoziata).
- Predisposizione del piano: redazione della documentazione richiesta, negoziazione con le banche, predisposizione della relazione attestata e preparazione della transazione fiscale.
- Assistenza giudiziale e stragiudiziale: deposito del ricorso, richiesta delle misure protettive, gestione delle opposizioni, rappresentanza in tribunale, mediazione con i creditori e l’Agenzia delle Entrate.
- Esecuzione e monitoraggio: supporto nella fase attuativa, controllo del rispetto degli impegni, revisione del piano in caso di imprevisti e protezione del patrimonio.
Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre una tutela completa che integra l’approccio legale con quello economico e contabile.
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