Introduzione
Quando un’azienda entra in una crisi di impresa, il rischio di insolvenza e di aggressioni del patrimonio aumenta rapidamente. Pignoramenti, ipoteche, fermo di beni strumentali, contenziosi fiscali e fallimento sono solo alcune delle conseguenze che possono travolgere l’imprenditore se non si attiva tempestivamente.
La normativa italiana mette a disposizione strumenti per prevenire l’insolvenza, fra cui il piano attestato di risanamento (PAR): un programma negoziale che consente al debitore di proporre ai creditori la ristrutturazione dei debiti e il riequilibrio finanziario dell’azienda. È uno strumento stragiudiziale, flessibile e rapido, che protegge gli atti eseguiti dal rischio di revocatoria e può generare vantaggi fiscali se pubblicato nel Registro delle imprese .
L’argomento è particolarmente rilevante perché:
- Urgenza – i tempi di reazione sono fondamentali; lasciar trascorrere i termini può far decadere la possibilità di impugnare cartelle, ipoteche o pignoramenti e può aggravare la posizione debitoria.
- Errori frequenti – molte aziende redigono piani carenti o non attivano un professionista indipendente, vanificando l’esenzione da revocatoria e rischiando l’annullamento del piano (come ha chiarito la Cassazione nel 2023 ).
- Possibilità di risanamento – un piano ben strutturato consente di negoziare con i creditori, ottenere nuovi finanziamenti, sospendere le esecuzioni e beneficiare di agevolazioni fiscali .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario, societario e tributario.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste i debitori nelle procedure di sovraindebitamento;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del successivo D.Lgs. 136/2024;
- Docente e formatore in corsi accreditati per commercialisti e avvocati sulle procedure di risanamento.
Grazie al lavoro coordinato di avvocati e commercialisti, lo studio offre:
- analisi degli atti e delle notifiche (cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti) per verificare la regolarità formale e sostanziale;
- predisposizione di ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione per bloccare azioni esecutive e cautelari;
- negoziazione con banche e fornitori per ottenere moratorie o stralci del debito;
- strutturazione di piani di rientro sostenibili e conformi alla legge, collaborando con OCC e tribunali;
- assistenza stragiudiziale e giudiziale fino al completamento del piano o all’omologazione di accordi di ristrutturazione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Evoluzione normativa del piano attestato
La disciplina del piano attestato di risanamento (PAR) nasce nel 2005 con l’art. 67 della legge fallimentare (r.d. 267/1942) e viene integralmente riordinata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), adottato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. L’art. 56 CCII specifica che l’imprenditore in crisi o insolvenza può predisporre un piano rivolto ai creditori per risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria .
Il piano deve essere in forma scritta e avere data certa. Deve contenere:
- la situazione economico‑patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie di intervento e i tempi necessari per il riequilibrio;
- l’elenco dei creditori, l’ammontare dei crediti da rinegoziare e lo stato delle trattative, oltre ai creditori estranei e alle risorse destinate al loro pagamento integrale;
- gli apporti di nuova finanza;
- le azioni da eseguire con tempistiche e strumenti di verifica;
- il piano industriale con l’indicazione degli effetti finanziari .
La veridicità dei dati e la fattibilità economica devono essere attestate da un professionista indipendente (iscritto all’albo dei gestori della crisi e revisori legali, non legato da rapporti con il debitore) . L’attestatore deve verificare la coerenza del piano, la veridicità delle scritture e la ragionevole possibilità di risanamento.
Modifiche normative recenti
- D.Lgs. 83/2022 (correttivo) – ha aggiornato il CCII prima dell’entrata in vigore del 2022, mantenendo l’impostazione dell’art. 56 ma precisando i requisiti formali e il ruolo dell’attestatore.
- D.Lgs. 136/2024 (decreto correttivo ter) – ha ulteriormente raffinato la disciplina. Un’interpretazione autentica specifica che le nuove regole si applicano anche alle procedure pendenti, senza necessità di rinnovare atti o misure già adottate . Il decreto modifica alcuni articoli, fra cui l’art. 57 sulle maggioranze necessarie per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 60 sui cosiddetti accordi agevolati e l’art. 166 sull’esenzione dalla revocatoria.
- D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021, ha istituito la composizione negoziata della crisi. L’art. 2 prevede che l’imprenditore con squilibrio patrimoniale può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che favorisca la negoziazione con i creditori; il presupposto è che la ripresa dell’attività sia ragionevolmente perseguibile . Questo strumento può affiancarsi o precedere il piano attestato.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’art. 57 CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione: sono conclusi dall’imprenditore in crisi o insolvenza con creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. L’accordo deve basarsi sul medesimo piano previsto dall’art. 56, accompagnato dalla relazione dell’attestatore e dai documenti di cui all’art. 39 CCII. Deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologa per i crediti già scaduti e 120 giorni dalla scadenza per i crediti non scaduti .
Il decreto correttivo ter ha introdotto accordi agevolati (art. 60 CCII), riducendo al 30 % la percentuale di creditori aderenti quando non sono richieste misure protettive e non è prevista moratoria . Sono previste modalità per estendere gli effetti a determinati creditori (art. 61 CCII), sempre previa attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano.
Esenzione dalla revocatoria e dai reati
Per incentivare l’afflusso di nuova finanza e la collaborazione dei creditori, il CCII riconosce importanti esenzioni:
- Art. 166 CCII – Stabilisce che atti, pagamenti e garanzie realizzati in esecuzione del piano attestato o del piano di gruppo (art. 284) non sono soggetti all’azione revocatoria. L’esclusione opera anche per l’azione revocatoria ordinaria , salvo che l’attestatore o il debitore abbiano agito con dolo o colpa grave e il creditore ne fosse a conoscenza . La tutela riguarda anche gli atti eseguiti in esecuzione di concordati preventivi, accordi di ristrutturazione omologati o piani di ristrutturazione omologati .
- Art. 324 CCII – In ambito penale, prevede che le disposizioni sui reati di bancarotta preferenziale e semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato o di un piano attestato . Ciò significa che i pagamenti ai creditori secondo il piano non integrano bancarotta preferenziale.
Vantaggi fiscali
L’art. 88 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede che non costituiscono sopravvenienze attive le riduzioni di debiti derivanti da concordato, accordi di ristrutturazione omologati o piani attestati pubblicati nel registro delle imprese. Il comma 4‑ter dispone che, in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione o piano attestato pubblicato, la riduzione dei debiti non concorre a formare il reddito imponibile oltre le perdite pregresse . La detassazione si applica anche ai piani attestati ex art. 56 CCII quando sono pubblicati , come chiarito dall’interpello n. 222/2024 dell’Agenzia delle Entrate: le sopravvenienze attive derivanti dai piani ex art. 56 possono beneficiare dell’agevolazione fiscale se il piano viene pubblicato nel registro delle imprese .
1.2 Giurisprudenza rilevante
Controllo ex ante e idoneità del piano
- Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 – La Suprema Corte ha stabilito che l’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti eseguiti in un piano attestato non opera automaticamente: il giudice deve compiere un controllo ex ante sulla concreta idoneità del piano a permettere il risanamento. Se il piano è manifestamente inadeguato, l’esenzione non opera e gli atti possono essere revocati. La Corte ha evidenziato che la riforma del 2012 ha imposto all’attestatore il dovere di verificare sia la veridicità dei dati aziendali sia la fattibilità economica .
- Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018 – La Corte ha affrontato il caso di un pegno costituito nell’ambito di un piano attestato. Ha precisato che l’attestazione non può essere un mero adempimento formale: occorre un giudizio di ragionevolezza sulla capacità del piano di riequilibrare la posizione finanziaria. La tutela dalla revocatoria esige che il piano non sia utilizzato per favorire taluni creditori a scapito di altri .
- Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2023, n. 36401 – Il Supremo Collegio ha ricordato che l’attestatore svolge un ruolo centrale nell’assicurare trasparenza ai creditori. Ha ribadito che il debitore che propone un concordato o un piano attestato rinuncia alla riservatezza: il professionista deve fornire ai creditori tutte le informazioni necessarie sullo stato economico e finanziario dell’azienda. Omissioni gravi nella relazione possono comportare l’annullamento del piano ; nel caso concreto, la Cassazione ha confermato la revoca di un concordato perché l’attestatore non aveva segnalato prelievi e crediti inesistenti .
- Cass. civ., Sez. tributaria, 24 ottobre 2025, n. 28313 – La Corte ha affermato che il ricorso a strumenti di regolazione della crisi, come il piano attestato e successivamente il concordato preventivo, può costituire circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione di “società di comodo” prevista dall’art. 30 L. 724/1994. Il giudice tributario può quindi riconoscere che la crisi d’impresa e il ricorso ai piani attestati hanno impedito il conseguimento di ricavi minimi; ciò consente di evitare l’applicazione della disciplina sulle società non operative .
1.3 Altre norme correlate
- Art. 39 CCII – Impone al debitore che richiede l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati) di depositare una serie di documenti: bilancio, elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali sui beni, elenco dei beni ceduti e delle controparti contrattuali, documenti fiscali e contabili, dichiarazione dei redditi, rapporto sulla situazione economico‑finanziaria. Questi documenti sono presupposto per la valutazione del piano da parte del professionista attestatore e dei creditori.
- Art. 166 CCII – Già citato, garantisce l’esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi del piano .
- Art. 324 CCII – Esenta dai reati di bancarotta le operazioni eseguite in esecuzione del piano attestato .
- Art. 88 TUIR (comma 4‑ter) – Prevede la detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da piani attestati pubblicati nel registro delle imprese .
2. Procedura passo‑passo per redigere e attuare un piano attestato
2.1 Valutazione della crisi e scelta dello strumento
- Rilevazione tempestiva della crisi – L’imprenditore deve monitorare costantemente gli indicatori di crisi (perdita di capitale, tensione finanziaria, difficoltà di accesso al credito, insolvenze verso fornitori o fisco). Le procedure d’allerta e la composizione negoziata, introdotte dal D.L. 118/2021, incentivano a individuare in anticipo gli squilibri patrimoniali.
- Confronto con professionisti esperti – È consigliabile coinvolgere subito un consulente legale e un commercialista per valutare se il piano attestato è lo strumento più adatto o se siano preferibili accordi di ristrutturazione, concordati, composizione negoziata o procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012). In caso di debiti misti (creditori pubblici e finanziari), può essere utile affiancare al piano anche la transazione fiscale e contributiva.
- Analisi preliminare – Occorre raccogliere i dati contabili e patrimoniali, determinare l’entità del passivo, verificare la continuità aziendale e prevedere se l’azienda può risanarsi con l’apporto di nuova finanza. Una valutazione superficiale può portare alla redazione di piani inidonei, esponendo l’imprenditore al rischio di revoca .
2.2 Redazione del piano
- Forma scritta e data certa – Il piano deve essere formalizzato in un documento con data certa (es. firma digitale o registrazione). Gli atti unilaterali e i contratti esecutivi devono anch’essi avere data certa .
- Contenuto analitico – L’art. 56 richiede un contenuto tipico: descrizione dettagliata della situazione economico‑patrimoniale, cause della crisi, strategie di intervento con tempi e strumenti di verifica, elenco dei creditori e dei crediti da rinegoziare, indicazione dei creditori estranei e delle risorse per la loro soddisfazione, indicazione della nuova finanza e piano industriale con effetti finanziari .
- Coinvolgimento del professionista attestatore – Il professionista deve essere indipendente (iscritto all’albo dei gestori della crisi, revisori legali, senza legami con il debitore). Egli verifica la veridicità dei dati, la realizzabilità del piano e la coerenza delle previsioni finanziarie . La sua relazione attesta che il piano è idoneo a consentire il risanamento e che i dati sono veritieri.
- Negoziazione con i creditori – Sebbene il piano sia stragiudiziale, è essenziale che i principali creditori (banche, fornitori strategici, Erario) conoscano la reale situazione e condividano le linee del piano. La giurisprudenza richiede che il piano non sia collusivo né volto a favorire taluni creditori; un’informazione completa evita contestazioni future .
- Pubblicazione nel registro delle imprese (facoltativa) – La pubblicazione tutela i terzi e consente di beneficiare della detassazione delle sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88 TUIR . Se il debitore preferisce mantenere la riservatezza, può omettere la pubblicazione; tuttavia la mancanza di pubblicazione comporta la tassazione delle riduzioni di debito e può rendere più difficile dimostrare la data certa.
2.3 Attestazione del piano
L’attestatore deve redigere una relazione in cui:
- analizza la situazione patrimoniale e conferma la veridicità delle scritture contabili;
- verifica la fattibilità economica del piano, basandosi su ragionevoli previsioni di mercato e sull’attitudine dell’impresa a generare flussi di cassa;
- esprime un giudizio indipendente sulla capacità del piano di risanare la posizione debitoria;
- dichiara l’assenza di conflitti di interessi;
- sottoscrive la relazione con data certa.
Secondo la giurisprudenza, l’attestatore non può limitarsi a controllare la presenza formale dei dati; deve valutarne l’attendibilità e denunciare eventuali omissioni, poiché in caso contrario risponde per dolo o colpa grave . Un’attestazione superficiale può portare alla revoca del piano .
2.4 Esecuzione del piano e monitoraggio
- Implementazione – Una volta condiviso con i creditori e attestato, il piano deve essere attuato. Gli atti e i pagamenti eseguiti in conformità al piano godono della protezione ex art. 166 e non possono essere revocati .
- Monitoraggio – È necessario monitorare periodicamente l’andamento rispetto alle previsioni. Se si registrano scostamenti rilevanti, occorre prevedere misure correttive (tagli di costi, ulteriori apporti di finanza, modifiche alle scadenze) e, se necessario, rinegoziare il piano con i creditori. L’art. 58 CCII consente la rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione o la modifica del piano, previa nuova attestazione e, se si tratta di accordi, nuova omologazione .
- Chiusura – Quando gli obiettivi del piano sono raggiunti e i debiti rinegoziati sono stati pagati, l’impresa può tornare alla gestione ordinaria. In caso di insuccesso, è possibile accedere ad altri strumenti (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore o procedure di liquidazione giudiziale).
2.5 Termini e scadenze
- Termini per il deposito – L’art. 39 CCII non fissa termini rigidi per il deposito del piano, ma richiede che i documenti siano aggiornati. È opportuno depositare il piano e la relazione attestata contestualmente alla sottoscrizione degli accordi con i creditori o prima dell’esecuzione degli atti.
- Tempi di pagamento dei creditori estranei – Gli accordi di ristrutturazione ex art. 57 devono prevedere il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologa per i debiti già scaduti e 120 giorni dalla scadenza per i debiti non scaduti .
- Durata del piano – La durata varia in base alla complessità del risanamento. In genere si va da 12 a 36 mesi. Una durata eccessiva può essere considerata indice di inidoneità se non supportata da previsioni credibili.
2.6 Diritti del debitore
- Protezione degli atti – Gli atti, pagamenti e garanzie eseguiti in esecuzione del piano non possono essere revocati . Ciò protegge l’imprenditore da azioni dei curatori fallimentari o da creditori che potrebbero altrimenti agire.
- Esenzione da responsabilità penale – I pagamenti e le operazioni effettuate in esecuzione del piano sono esentate dai reati di bancarotta preferenziale e semplice .
- Agevolazioni fiscali – Le riduzioni di debito generate dal piano attestato pubblicato nel registro delle imprese non concorrono al reddito .
- Facoltà di mantenere la riservatezza – Il piano è uno strumento negoziale privato. La pubblicazione nel registro è facoltativa e può essere omessa per ragioni di riservatezza, salvo rinunciare ai benefici fiscali.
3. Difese e strategie legali per il debitore
L’utilizzo del piano attestato non esaurisce le possibilità di tutela del debitore. Di seguito sono illustrati alcuni strumenti difensivi e strategie legali.
3.1 Contestare le pretese illegittime dei creditori
- Verifica formale degli atti – Molte notifiche di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e pignoramenti soffrono di vizi formali (mancata notifica, carenza di motivazione, prescrizione). Un controllo tecnico permette di opporsi entro i termini (30 giorni per le cartelle, 20 giorni per avvisi di accertamento) ed evitare l’avvio di procedure esecutive.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Se il creditore avvia pignoramenti o ipoteche in violazione del piano, il debitore può proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione. La giurisprudenza riconosce che la stipula del piano e la sua esecuzione costituiscono una circostanza oggettiva che impedisce l’operatività di determinati parametri fiscali (società di comodo) .
- Istanza di sospensione – In presenza di un piano o di un accordo di ristrutturazione, è possibile chiedere al giudice la sospensione delle esecuzioni individuali; ciò può avvenire anche nell’ambito della composizione negoziata (art. 18 D.L. 118/2021), che consente di ottenere misure protettive per un periodo massimo di 12 mesi.
3.2 Utilizzare la transazione fiscale e contributiva
La transazione fiscale (art. 63 CCII) consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e altri enti previdenziali la riduzione o rateazione dei debiti tributari e contributivi nell’ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione. Il piano deve prevedere:
- il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute operate e non versate;
- il pagamento parziale o dilazionato degli altri tributi e contributi;
- la presentazione di un’apposita relazione asseverata dal professionista indipendente.
La transazione fiscale offre vantaggi (estinzione del debito con riduzioni e rateizzazioni), ma richiede la valutazione dell’ente e il rispetto dei criteri di convenienza.
3.3 Proteggere gli atti mediante la data certa e la pubblicazione
Per beneficiare dell’esenzione da revocatoria, è fondamentale che gli atti esecutivi del piano abbiano data certa e siano collegati al piano attestato. La Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare ex ante la capacità del piano di risanare l’impresa . Se il piano è carente o l’attestazione è viziata, gli atti possono essere revocati. La pubblicazione del piano nel registro delle imprese rafforza la prova della data e facilita l’accesso ai benefici fiscali .
3.4 Ruolo del professionista e responsabilità
L’attestatore risponde per dolo o colpa grave in caso di attestazione infedele o omissiva . Se il piano viene revocato o l’attestazione risulta inattendibile, il professionista può essere chiamato a rispondere anche civilmente per i danni subiti dai creditori. È quindi essenziale scegliere un professionista esperto e indipendente.
3.5 Coordinamento con altri strumenti
- Composizione negoziata – Consente di ottenere misure protettive e la nomina di un esperto che assiste nelle trattative . Può essere utilizzata prima della redazione del piano o contemporaneamente per negoziare la ristrutturazione.
- Accordi di ristrutturazione (art. 57) – Se il piano coinvolge la maggioranza dei crediti (60 %, ridotti al 30 % negli accordi agevolati ) e si desidera l’omologa del tribunale, gli accordi offrono maggiore certezza e permettono di estendere gli effetti ai creditori dissenzienti (art. 61 CCII).
- Concordato preventivo e concordato minore – Procedure concorsuali che richiedono l’omologazione del tribunale e prevedono la votazione dei creditori. Possono essere utilizzate quando la situazione di insolvenza è più grave o quando si necessita di misure protettive estese.
- Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi (L. 3/2012) – Riservati alle persone fisiche o soci illimitatamente responsabili non fallibili. Prevedono l’intervento dell’OCC e l’omologazione del tribunale; non è richiesto il voto dei creditori per il piano del consumatore.
3.6 Vantaggi e limiti del piano attestato
Vantaggi:
- Strumento rapido e flessibile;
- Non richiede l’omologazione del tribunale e non coinvolge l’intero ceto creditorio;
- Esenzione da revocatoria e da responsabilità penale ;
- Possibilità di mantenere la riservatezza;
- Agevolazioni fiscali sulle sopravvenienze attive .
Limiti:
- Necessità di un’attestazione rigorosa e costosa;
- Manca l’efficacia verso i creditori non aderenti (solo i creditori che partecipano sono vincolati);
- Non offre misure protettive automatiche (a differenza del concordato);
- Non prevede la prededuzione dei nuovi finanziamenti (a differenza del concordato);
- Se il piano fallisce, gli atti esecutivi possono diventare oggetto di contestazioni.
4. Strumenti alternativi e integrativi
4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) sono contratti sottoscritti con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti (ridotti al 30 % negli accordi agevolati). Sono soggetti a omologazione del tribunale e devono assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni . Offrono maggiore stabilità perché consentono di estendere gli effetti a categorie di creditori dissenzienti (art. 61). Come il piano attestato, gli atti esecutivi sono protetti da revocatoria e bancarotta (art. 166 e 324). L’accordo agevolato consente misure minori ma richiede un’adesione più bassa .
4.2 Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO)
Introdotto dal D.Lgs. 83/2022, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) richiede l’adesione dei creditori rappresentanti almeno il 50 % dei crediti ed è destinato alle imprese in continuità aziendale. Il tribunale omologa il piano anche in presenza di opposizioni, purché sia garantita una soglia minima di soddisfacimento dei creditori.
4.3 Concordato preventivo e concordato minore
Il concordato preventivo consente di proporre ai creditori un pagamento parziale o dilazionato dei debiti ed è soggetto al voto delle classi dei creditori e all’omologazione del tribunale. Offre misure protettive automatiche e possibilità di moratoria.
Il concordato minore (per le imprese sotto soglia) è disciplinato nel CCII e prevede procedure più semplificate; può essere utilizzato anche dalle persone fisiche imprenditori. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) consente di liquidare i beni rapidamente all’esito della composizione negoziata.
4.4 Composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012)
Per i soggetti non fallibili (consumatori, start-up innovative, professionisti, soci illimitatamente responsabili) la Legge 3/2012 ha previsto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. Sono gestiti dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) e omologati dal tribunale. Il piano del consumatore non prevede il voto dei creditori ed è omologato dal giudice se il debitore dimostra di potere adempiere con regolarità; la Cassazione ha chiarito che il piano del consumatore è autonomo e non assimilabile al concordato【965207580103116†screenshot】.
4.5 Rottamazioni e definizioni agevolate
Il legislatore ha periodicamente introdotto definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (le cosiddette rottamazioni). Tali misure permettono di saldare i debiti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione senza interessi e sanzioni. È importante valutare se convenga aderire alla rottamazione o includere i debiti fiscali in un piano attestato; in alcune circostanze, la definizione agevolata può essere integrata nel piano per alleggerire l’esposizione complessiva.
4.6 Esdebitazione dell’imprenditore incapiente
L’art. 282 CCII disciplina l’esdebitazione dell’imprenditore incapiente (c.d. «fresh start»): consente all’imprenditore di liberarsi dai debiti residui dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, a condizione che abbia cooperato con gli organi della procedura e non abbia commesso atti dolosi. Questa misura può essere utilizzata come ultima ratio quando il piano attestato o altri strumenti non risultino praticabili.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare la necessità dell’attestatore – L’attestatore non è un mero certificatore formale; deve esprimere un giudizio tecnico sulla fattibilità del piano. Una relazione generica o carente può causare la revoca del piano .
- Omettere informazioni rilevanti – L’imprenditore deve fornire all’attestatore e ai creditori tutte le informazioni, anche quelle sfavorevoli. La Corte di Cassazione ha ribadito che la riservatezza aziendale cede il passo alla tutela dei creditori .
- Non pubblicare il piano – La mancata pubblicazione comporta la perdita dell’agevolazione fiscale sulle sopravvenienze attive . Valutare se la riservatezza valga il costo fiscale.
- Redigere un piano troppo ottimistico – Previsioni eccessivamente favorevoli possono far apparire il piano inattendibile; in caso di scostamento, i creditori potrebbero richiedere la risoluzione o agire in giudizio. È opportuno basarsi su analisi prudenziali e prevedere misure correttive.
- Ignorare i creditori estranei – Il piano deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei alle scadenze pattuite; in mancanza, gli atti potrebbero essere revocati (art. 166) e i creditori potrebbero promuovere azioni esecutive.
- Trascurare la gestione fiscale – È necessario coordinare il piano con eventuali transazioni fiscali o rottamazioni; la mancata programmazione può generare nuovi debiti e interessi.
- Confondere gli strumenti – Il piano attestato non è un concordato e non offre misure protettive automatiche. In presenza di azioni esecutive imminenti può essere preferibile avvalersi di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo.
- Mancata comunicazione con i creditori – Un piano imposto senza confronto rischia di fallire; è consigliabile instaurare un dialogo trasparente e documentato.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Normativa di riferimento
| Articolo/norma | Contenuto chiave | Riferimenti ufficiali |
|---|---|---|
| Art. 56 CCII – Piano attestato | Consente all’imprenditore in crisi o insolvenza di predisporre un piano rivolto ai creditori che indichi situazione patrimoniale, cause della crisi, strategie, elenco dei creditori, nuova finanza e piano industriale; richiede forma scritta, data certa e attestatione di un professionista indipendente . | CCII, D.Lgs. 14/2019, art. 56. |
| Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione | Richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti (30 % per gli accordi agevolati). Il piano deve essere analogo a quello dell’art. 56 e assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni . | CCII, art. 57; art. 60 (accordi agevolati) . |
| Art. 166 CCII – Esenzione da revocatoria | Gli atti, pagamenti e garanzie eseguiti in esecuzione del piano attestato (o dei piani di gruppo) non sono revocabili, salvo dolo o colpa grave di attestatore o debitore e conoscenza del creditore . | CCII, art. 166. |
| Art. 324 CCII – Esenzioni dai reati di bancarotta | Le norme sui reati di bancarotta preferenziale e semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni eseguite in esecuzione del piano attestato o di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione . | CCII, art. 324. |
| Art. 88 TUIR, comma 4‑ter | Le riduzioni di debiti derivanti da concordati, accordi di ristrutturazione o piani attestati pubblicati nel registro imprese non costituiscono sopravvenienze attive oltre le perdite pregresse . | D.P.R. 917/1986, art. 88, comma 4‑ter. |
| D.L. 118/2021, art. 2 | Introduce la composizione negoziata: l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto quando l’impresa è in difficoltà ma è possibile ragionevolmente il risanamento; l’esperto facilita le trattative con i creditori . | D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021). |
6.2 Fasi del piano attestato e principali scadenze
| Fase | Descrizione | Termini indicativi |
|---|---|---|
| Analisi preliminare | Raccolta dei dati contabili e patrimoniali, analisi delle cause della crisi, valutazione della continuità aziendale. | Immediata, preferibilmente entro qualche settimana dalla rilevazione della crisi. |
| Predisposizione del piano | Stesura del documento con contenuti previsti dall’art. 56 e indicazione di nuova finanza, creditori da rinegoziare, strategie; forma scritta e data certa . | 1–2 mesi (dipende dalla complessità). |
| Attestazione | Verifica e relazione da parte del professionista indipendente; analisi della fattibilità e veridicità dei dati . | 2–3 settimane. |
| Negoziazione con i creditori | Incontri e comunicazioni con banche, fornitori e creditori fiscali; eventuale modifica del piano in base ai feedback. | Variabile (alcuni mesi). |
| Pubblicazione nel registro imprese (facoltativa) | Deposito del piano e dell’attestazione per ottenere le agevolazioni fiscali ; non obbligatorio, ma consigliato. | Contestuale alla firma del piano o immediatamente dopo. |
| Esecuzione e monitoraggio | Attuazione delle misure previste; monitoraggio dei flussi di cassa e degli scostamenti; eventuali modifiche o rinegoziazioni (art. 58). | Durata del piano (12–36 mesi). |
| Chiusura | Verifica del raggiungimento degli obiettivi; eventuale accesso ad altri strumenti in caso di insuccesso. | Alla fine del periodo previsto. |
6.3 Confronto tra strumenti
| Strumento | Adesione dei creditori | Omologazione | Misure protettive | Vantaggi | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Nessun quorum; coinvolge solo i creditori che aderiscono. | Non è richiesta. | Non automatiche, ma gli atti sono protetti da revocatoria ; nessuna sospensione delle azioni esecutive. | Rapidità, flessibilità, riservatezza; esenzione da revocatoria e reati; agevolazioni fiscali se pubblicato . | Non vincola i creditori estranei; non concede misure protettive automatiche; necessità di attestatore. |
| Accordo di ristrutturazione | Almeno 60 % dei crediti (30 % negli accordi agevolati) . | Richiede omologa del tribunale. | Il debitore può chiedere misure protettive; atti esecutivi protetti da revocatoria. | Può estendere gli effetti a creditori non aderenti (art. 61); conferisce maggiore certezza giuridica. | Richiede quorum elevato; tempi più lunghi e costi maggiori (omologa); pubblicità della procedura. |
| PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) | Almeno 50 % dei crediti. | Sì (omologa). | Prevede misure protettive. | Combina flessibilità del piano con l’efficacia erga omnes; adatto alla continuità aziendale. | Complessità procedurale; costi di omologa. |
| Concordato preventivo/minore | Votazione delle classi di creditori; necessaria approvazione della maggioranza per classi. | Sì, con controllo giudiziale. | Misure protettive automatiche; moratoria sui debiti. | Estende gli effetti a tutti i creditori; possibilità di proseguire l’attività. | Maggiori formalità; procedura pubblica e più onerosa; rischio di fallimento in caso di voto contrario. |
| Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore/accordo) | Nessun quorum nel piano del consumatore; 60 % nell’accordo. | Omologa del tribunale. | Sospensione automatica delle azioni esecutive. | Accessibile alle persone fisiche e alle micro-imprese; consente falcidia e rateizzazioni. | Limitata ai soggetti non fallibili; l’esdebitazione è subordinata al rispetto delle condizioni di legge. |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Il piano attestato può essere utilizzato da tutte le imprese?
Sì, è aperto alle imprese di ogni dimensione in stato di crisi o insolvenza. Tuttavia, richiede la continuità dell’attività e la possibilità di risanamento; per imprese prive di prospettive, può essere preferibile un concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale. - È necessario coinvolgere tutti i creditori?
No, il piano può essere rivolto solo ad alcuni creditori. Tuttavia, devono essere previsti mezzi per pagare integralmente i creditori estranei e per evitare contestazioni future. - Serve l’omologazione del tribunale?
No, il piano attestato non richiede omologazione. La validità e l’efficacia derivano dalla sottoscrizione delle parti e dall’attestazione del professionista. - Qual è il ruolo del professionista attestatore?
Il professionista verifica la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano . Deve essere indipendente e responsabile per dolo o colpa grave. La sua relazione è fondamentale per l’esenzione da revocatoria . - Che differenza c’è tra piano attestato e accordo di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione richiede la maggioranza qualificata dei creditori (60 % o 30 % negli accordi agevolati) e l’omologazione del tribunale ; estende i suoi effetti anche ai creditori non aderenti. Il piano attestato è più rapido, non richiede omologa e non vincola i creditori estranei. - Se non pubblico il piano nel registro delle imprese, perdo tutti i benefici?
No. L’esenzione da revocatoria e da reati opera comunque. Tuttavia, la detassazione delle sopravvenienze attive prevista dall’art. 88 TUIR si applica solo se il piano è pubblicato . - Come si calcola la percentuale di adesione negli accordi di ristrutturazione?
Si considera il valore nominale dei crediti alla data di sottoscrizione dell’accordo. I creditori muniti di privilegi o garanzie votano per l’intero importo dei loro crediti, salvo quanto verrà soddisfatto da garanzie reali. - È possibile modificare un piano attestato già eseguito?
Sì. Se emergono circostanze che rendono inattuabile il piano, è possibile rinegoziarlo con i creditori; l’accordo modificativo deve essere attestato nuovamente e, se riguarda un accordo di ristrutturazione, deve essere omologato . - Il piano protegge da tutte le azioni esecutive?
No. Il piano non comporta misure protettive automatiche. Tuttavia, gli atti eseguiti in base al piano non sono revocabili . Per sospendere le azioni esecutive è possibile chiedere misure protettive nella composizione negoziata o in un accordo di ristrutturazione. - Il piano attesta può prevedere la conversione di crediti in capitale?
Sì, è possibile proporre operazioni di conversione del debito in equity (debt‑equity swap). In tal caso, occorre tenere conto delle norme societarie e fiscali (ad esempio, la disciplina sul recesso dei soci e le eventuali plusvalenze). - Posso includere i debiti fiscali e contributivi?
Sì. È possibile inserire nel piano una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Il piano dovrà garantire il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute e proporre una soddisfazione ragionevole per gli altri tributi; sarà necessaria l’asseverazione del professionista indipendente. - I soci illimitatamente responsabili sono coperti dal piano?
Gli effetti del piano non si estendono automaticamente ai soci illimitatamente responsabili. In caso di società di persone, è preferibile stipulare anche un accordo con i soci o accedere a procedure concorsuali (concordato preventivo) per estendere gli effetti. - Cosa succede se il piano non viene rispettato?
Se l’imprenditore non rispetta i pagamenti o le azioni previste, i creditori possono risolvere l’accordo e agire esecutivamente. In caso di grave inadempimento, gli atti possono perdere l’esenzione dalla revocatoria e l’attestatore può essere chiamato a rispondere. È quindi essenziale monitorare costantemente l’attuazione. - È possibile avere più piani attestati in successione?
Sì, ma occorre valutare la coerenza fra i piani e la loro efficacia. La Cassazione ha evidenziato che l’uso reiterato di piani e concordati può essere sintomo di insolvenza irreversibile; il giudice deve valutare se sussistono circostanze oggettive che impediscono la produttività dell’impresa . - Come si coordinano piano attestato e composizione negoziata?
La composizione negoziata (D.L. 118/2021) può essere avviata prima del piano per individuare soluzioni e ottenere misure protettive . L’esperto nominato può facilitare la redazione del piano e la negoziazione con i creditori; al termine, l’imprenditore può scegliere di proseguire con un piano attestato o con un accordo di ristrutturazione. - Quali sanzioni per un attestatore infedele?
L’attestatore risponde civilmente per i danni cagionati ai creditori e penalmente per falso in attestazione (art. 342 CCII). Può inoltre essere radiato dall’albo dei gestori della crisi. - Il piano può coinvolgere crediti garantiti da pegno o ipoteca?
Sì, ma il consenso del creditore è essenziale. In caso di pegno o ipoteca, il piano deve assicurare un trattamento coerente con il valore della garanzia; la Cassazione ha sottolineato che il piano non può essere strumento per favorire un creditore garantito a scapito degli altri . - Esistono limiti alla durata del piano del consumatore?
La Cassazione ha ritenuto che non esistano limiti intrinseci alla durata del piano del consumatore, purché il debitore dimostri la possibilità di adempiere. Il giudice deve valutare la congruità della proposta in rapporto al reddito e alle esigenze di vita【965207580103116†screenshot】. - È possibile integrare la rottamazione delle cartelle nel piano?
Sì, è possibile coordinare la definizione agevolata con il piano attestato. L’eventuale saldo dovrà essere inserito nel piano e attestato dal professionista, tenendo conto dei termini previsti dalla normativa sulla rottamazione. - Il piano attestato è soggetto a controllo del curatore in caso di fallimento successivo?
Sì. Se l’impresa fallisce dopo l’esecuzione del piano, il curatore può verificare la validità e l’attuazione del piano. Gli atti esecutivi restano esenti da revocatoria , ma il curatore può esercitare azioni di responsabilità contro l’attestatore e contro l’imprenditore per eventuali frodi.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Simulazione n. 1 – Piano attestato con stralcio del 40 % dei debiti
Scenario: La società Alfa S.r.l. ha debiti per 1 milione di euro: 600 000 € verso banche, 200 000 € verso fornitori e 200 000 € verso l’Agenzia delle Entrate. Ha un patrimonio immobiliare di 300 000 € e un fatturato annuo di 800 000 €. L’azienda presenta un forte calo di ricavi ma ha commesse in corso che, se portate a termine, genereranno flussi di cassa adeguati.
Passaggi:
- Analisi della crisi: i consulenti rilevano una riduzione del margine operativo e un debito bancario con tassi elevati.
- Predisposizione del piano: si propone un piano di 3 anni con continuità aziendale. Il piano prevede l’apporto di nuova finanza da parte dei soci (100 000 €), la cessione di un immobile non strumentale (stimato 250 000 €) e la rinegoziazione del debito bancario con un taglio del 40 %.
- Attestazione: il professionista attesta che, grazie alla nuova finanza e alla cessione dell’immobile, l’azienda potrà ridurre l’esposizione e generare cash flow positivo entro 12 mesi.
- Negoziazione: le banche accettano di ridurre il loro credito a 360 000 € (stralcio del 40 %) in cambio di un piano di rimborso su 3 anni con garanzia ipotecaria sugli immobili residui. I fornitori accettano una dilazione di 2 anni senza interessi. Con l’Agenzia delle Entrate viene conclusa una transazione fiscale: pagamento integrale di IVA e ritenute e rateizzazione del restante debito in 5 anni con un abbattimento del 30 % sulle sanzioni.
- Esecuzione: l’azienda vende l’immobile entro 6 mesi (ottenendo 240 000 €), versa 100 000 € dai soci e inizia a rimborsare i crediti. Al termine dei 3 anni, i debiti sono stati ridotti a 600 000 €, l’azienda ha raggiunto un margine operativo lordo sufficiente e ha ripreso l’accesso al credito.
Risultati:
– Debito totale prima del piano: 1 000 000 €
– Debito dopo il piano: 600 000 € (stralcio del 40 %)
– Nuova finanza (soci + vendita): 340 000 €
– Vantaggi fiscali: la riduzione di 400 000 € non costituisce sopravvenienza attiva, poiché il piano è stato pubblicato nel registro imprese .
8.2 Simulazione n. 2 – Piano non idoneo e revocatoria
Scenario: La società Beta S.p.A. presenta un piano attestato che prevede il pagamento del 10 % dei debiti verso tutti i creditori entro 10 anni, basato su proiezioni di ricavi irrealistiche. L’attestatore si limita a riportare i dati contabili senza verificare la sostenibilità del piano. Dopo 2 anni, l’azienda non riesce a rispettare i pagamenti e viene dichiarata insolvente.
Esito: Il curatore chiede la revocatoria di alcune vendite di immobili effettuate in esecuzione del piano. Il tribunale accoglie la domanda: il piano è manifestamente inidoneo e l’attestazione non è attendibile, come sottolineato dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 13719/2016) . Gli atti vengono dichiarati inefficaci e l’acquirente deve restituire il bene o il relativo valore. L’attestatore viene citato per responsabilità professionale.
Lezione: un piano inattendibile e un’attestazione superficiale espongono l’imprenditore a gravi rischi. È fondamentale che le previsioni siano realistiche e che l’attestatore svolga un controllo rigoroso.
8.3 Simulazione n. 3 – Uso combinato di piano attestato e composizione negoziata
Scenario: La società Gamma opera nel settore turistico e subisce una drastica diminuzione di fatturato per eventi straordinari. Temendo azioni esecutive, attiva la composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021 .
Procedura:
- Presenta istanza alla Camera di commercio e viene nominato un esperto.
- Ottiene misure protettive per 6 mesi, durante i quali avvia trattative con banche e fornitori.
- Con l’aiuto dell’esperto, elabora un piano attestato che prevede la conversione di parte del debito bancario in capitale e la cessione di una branca d’azienda a un investitore esterno.
- Le banche accettano di convertire 200 000 € di crediti in quote societarie; i fornitori accettano uno stralcio del 20 %.
- Il piano viene pubblicato nel registro delle imprese; le sopravvenienze generate dalla riduzione dei debiti non sono tassate .
- Al termine delle trattative, l’azienda richiede la revoca delle misure protettive e avvia l’esecuzione del piano.
Risultati: la società si risana, evita il fallimento e mantiene la continuità aziendale. Il ricorso alla composizione negoziata ha consentito di congelare le azioni esecutive durante la fase più delicata e di acquisire il supporto di un esperto indipendente.
9. Sentenze recenti e massime ufficiali
| Sentenza | Corte | Principio | Fonti |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 | Corte di Cassazione | L’esenzione dalla revocatoria per gli atti esecutivi del piano attestato richiede un controllo ex ante sulla concreta idoneità del piano; la presenza dell’attestazione non basta. Il giudice può revocare gli atti se il piano è manifestamente insufficiente . | Corte Suprema di Cassazione, sez. I |
| Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018 | Corte di Cassazione | L’attestazione deve basarsi su un giudizio di ragionevolezza; non basta un controllo formale. Il piano non può essere usato per favorire taluni creditori a scapito di altri . | Corte Suprema di Cassazione, sez. I |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2023, n. 36401 | Corte di Cassazione | Il debitore che propone un piano o un concordato rinuncia alla riservatezza; l’attestatore deve fornire ai creditori tutte le informazioni utili. Omessi controlli e omissioni gravi comportano la revoca del piano . | Corte Suprema di Cassazione, sez. I |
| Cass. civ., Sez. Tributaria, 24 ottobre 2025, n. 28313 | Corte di Cassazione | Il ricorso a un piano attestato e, successivamente, a un concordato preventivo può costituire circostanza oggettiva per superare la presunzione di società non operativa ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994 . | Corte Suprema di Cassazione, sez. tributaria |
Conclusione
La crisi d’impresa non è una condizione irreversibile; con strumenti adeguati e il supporto di professionisti qualificati, è possibile salvare l’azienda, proteggere il patrimonio e ristrutturare il debito. Il piano attestato di risanamento costituisce uno dei principali strumenti negoziali del Codice della crisi d’impresa: consente di concordare con i creditori un percorso di rientro, beneficia di importanti esenzioni dalla revocatoria e dalla responsabilità penale e può generare vantaggi fiscali se pubblicato .
Tuttavia, il PAR richiede rigore: il contenuto deve essere analitico e attestato da un professionista indipendente ; il giudice può revocare gli atti se il piano è manifestamente inidoneo . È fondamentale coinvolgere tempestivamente un team multidisciplinare per evitare errori, negoziare con i creditori e scegliere lo strumento più adatto (accordi di ristrutturazione, concordati, composizione negoziata o sovraindebitamento).
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