Crisi d’impresa e concordato preventivo: guida completa e aggiornata

Introduzione

Il tema della crisi d’impresa è oggi più che mai centrale per imprenditori, professionisti e cittadini. La complessità del diritto fallimentare moderno e la continua evoluzione normativa rendono necessario un approccio integrato per gestire l’insolvenza prima che sfoci in una liquidazione giudiziale. Nel contesto italiano la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha ridisegnato gli strumenti di composizione della crisi, con particolare attenzione al concordato preventivo, alla composizione negoziata e alle procedure di sovraindebitamento. Comprendere quando e come avvalersi di questi strumenti, quali garanzie offrono e quali obblighi impongono è fondamentale per evitare errori che possono compromettere la sopravvivenza dell’azienda o della posizione patrimoniale del debitore.

Perché è importante conoscere il concordato preventivo

Entrare tempestivamente in una procedura di concordato consente di bloccare azioni esecutive, pignoramenti e ipoteche, di pianificare un piano di rientro sostenibile e di evitare la perdita di credibilità nei confronti del mercato. Le statistiche della giurisprudenza dimostrano che un intervento precoce aumenta drasticamente le possibilità di risanamento: il concordato preventivo offre al debitore la possibilità di proporre ai creditori una soddisfazione non inferiore a quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale. L’art. 84 del CCII, che disciplina finalità e tipologie del concordato, stabilisce che l’imprenditore in crisi o insolvente può proporre un piano che preveda la continuità aziendale o la liquidazione dei beni, purché garantisca ai creditori un risultato almeno pari a quello della liquidazione .

Negli ultimi anni la disciplina è stata oggetto di numerosi correttivi. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha sostituito l’espressione “procedure concorsuali” con “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” e ha introdotto obblighi di buona fede e cooperazione per tutti i soggetti coinvolti . La Legge 18/2024 (conversione del decreto “Milleproroghe”) e la Legge 15/2025 hanno poi prorogato e rimodulato i termini per le definizioni agevolate (rottamazione‑quater), consentendo a molti contribuenti di saldare i debiti fiscali versando solo il capitale ed evitando sanzioni e interessi . Parallelamente, le modifiche del D.L. 118/2021 e della Legge 3/2012 hanno rafforzato strumenti come la composizione negoziata e il piano del consumatore, offrendo tutele a imprenditori e consumatori sovraindebitati .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Alla luce di questa complessità normativa, affidarsi a professionisti competenti è decisivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario, tributario e fallimentare. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale che si occupa esclusivamente di tutela del debitore. L’Avv. Monardo ricopre ruoli di rilievo:

  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, con ampia esperienza nella gestione di piani del consumatore e accordi di composizione della crisi;
  • È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e svolge attività di ausiliare del giudice nei procedimenti di sovraindebitamento;
  • È Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a condurre le trattative tra imprenditore e creditori durante la composizione negoziata;
  • Coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e societario, offrendo assistenza sia giudiziale sia stragiudiziale.

Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo è in grado di:

  • Analizzare gli atti di pignoramento, le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento;
  • Redigere ricorsi e opposizioni contro ingiunzioni e atti impositivi;
  • Ottenere sospensive giudiziali e amministrative, negoziare piani di rientro e soluzioni personalizzate;
  • Assistere il debitore nella predisposizione di piani di concordato, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e liquidazioni controllate;
  • Attivare gli strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, stralci, definizioni bonarie) e gestire eventuali richieste di riammissione.

L’obiettivo è proteggere il patrimonio dell’imprenditore o del privato, evitare azioni esecutive e trovare soluzioni definitive alla crisi. Se stai affrontando una situazione debitoria complessa, contatta subito l’Avv. Monardo tramite il modulo qui sotto per ricevere una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha sostituito la legge fallimentare del 1942 e rappresenta il quadro normativo fondamentale per la gestione delle procedure concorsuali. Con l’entrata in vigore del terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) e di numerose leggi integrative, la disciplina del concordato preventivo è stata significativamente ampliata. Di seguito si ripercorrono le norme principali.

1.1 Finalità e tipologie del concordato preventivo (Art. 84 CCII)

L’art. 84 definisce gli obiettivi del concordato: il debitore in crisi o insolvente può proporre un concordato con continuità aziendale o con liquidazione dei beni. Nel primo caso l’impresa continua l’attività, con un piano che può prevedere la cessione, il conferimento o la locazione dell’azienda o di rami di essa; nel secondo caso si procede alla liquidazione dell’attivo. In entrambi i casi, la proposta deve garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale . Il comma 3 impone che, in caso di liquidazione, il piano preveda l’apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10 % dell’attivo per soddisfare creditori chirografari . Nel concordato in continuità, invece, si richiede che i creditori privilegiati siano soddisfatti almeno per il valore di liquidazione e che eventuali utilità ulteriori siano distribuite equamente tra le classi.

1.2 Formazione delle classi di creditori (Art. 85 CCII)

L’art. 85 prevede che il piano possa suddividere i creditori in classi omogenee; la classificazione diventa obbligatoria se non è previsto l’integrale pagamento dei crediti tributari o previdenziali, se esistono garanzie prestate da terzi, se i creditori vengono soddisfatti con utilità diverse dal denaro o se i creditori hanno presentato proposte concorrenti . Nel concordato in continuità, la suddivisione in classi è sempre obbligatoria: i creditori privilegiati (privilegio, pegno o ipoteca) interessati dalla ristrutturazione devono essere classati separatamente e, in particolare, le piccole imprese fornitrici di beni e servizi devono costituire una classe autonoma . La norma chiarisce che il trattamento di ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause di prelazione , evitando che creditori di rango inferiore ricevano una soddisfazione maggiore di quelli di rango superiore .

1.3 Contenuto del piano (Art. 87 CCII)

L’art. 87 elenca gli elementi che il piano di concordato deve contenere, tra cui:

  • identificazione dell’impresa e dei soggetti correlati;
  • cause e dimensioni della crisi;
  • esposizione del valore di liquidazione e delle modalità di realizzo degli attivi;
  • descrizione dettagliata della ristrutturazione del debito (falcidia e dilazioni);
  • piano finanziario, con entrate e uscite, nuovi finanziamenti, costi e ricavi attesi;
  • indicazione di misure per gestire eventi imprevisti;
  • elenco delle classi di creditori, dei creditori non soggetti alla proposta e delle eventuali utilità diverse dal denaro .

Il debitore deve inoltre depositare una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la convenienza per ciascun creditore rispetto alla liquidazione .

1.4 Moratoria per i creditori privilegiati (Art. 86 CCII)

Il concordato in continuità può prevedere una moratoria nei pagamenti dei creditori privilegiati (privilegio, pegno o ipoteca). Questa moratoria non può essere concessa quando è prevista la liquidazione dei beni, mentre nel concordato in continuità gli interessi legali possono essere sospesi fino a sei mesi dall’omologazione . Il terzo correttivo ha eliminato il precedente limite di due anni, ma l’art. 109 continua a garantire ai privilegiati il diritto di voto se il piano prevede pagamenti oltre i 180 giorni .

1.5 Trattamento dei crediti tributari e contributivi (Art. 88 CCII)

L’art. 88 introduce la transazione fiscale all’interno del concordato. Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, dei contributi previdenziali e degli accessori. Il piano deve assicurare che l’Erario e gli enti previdenziali ricevano un importo non inferiore al valore di liquidazione e rispetti l’ordine delle prelazioni; la convenienza deve essere attestata dal professionista indipendente . Se la proposta non è approvata dagli uffici fiscali, il tribunale può comunque omologarla (cram down) quando la soddisfazione proposta è superiore alla liquidazione e sono rispettate determinate condizioni di legge .

1.6 Transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione (Art. 63 CCII)

L’art. 63, modificato dal D.Lgs. 136/2024, disciplina le transazioni fiscali negli accordi di ristrutturazione. Durante le trattative l’imprenditore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, dei contributi previdenziali e dei relativi accessori, con l’obbligo per il professionista attestatore di certificare la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione . La proposta di transazione deve essere depositata con la documentazione contabile e la dichiarazione sostitutiva attestante la veridicità dei dati . L’adesione degli uffici fiscali equivale a sottoscrizione dell’accordo; qualora l’Amministrazione finanziaria non aderisca, il tribunale può omologare l’accordo in assenza di adesione se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, se il credito degli altri aderenti rappresenta almeno un quarto dei crediti complessivi e se il fisco riceve almeno il 50 % (o il 60 % in assenza di altri aderenti) del proprio credito . La norma stabilisce quindi un cram down fiscale per garantire la fattibilità degli accordi, evitando che la mancata adesione del fisco paralizzi le ristrutturazioni.

1.7 Maggioranze e omologazione del concordato (Artt. 109 e 112 CCII)

Per l’approvazione del concordato è necessaria la votazione dei creditori. L’art. 109 prevede che il concordato sia approvato se la maggioranza dei creditori ammessi esprime voto favorevole e, se esistono classi, la maggioranza delle classi vota a favore; nel concordato in continuità è richiesta l’approvazione di tutte le classi o, in caso contrario, il ricorso alle regole del cram down . L’art. 112 stabilisce i criteri di omologazione: il tribunale verifica la regolarità della procedura, la validità della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la fattibilità del piano. In continuità, se una classe dissente, la corte può comunque omologare purché il valore di liquidazione sia integralmente destinato a quella classe e il piano sia approvato dalla maggioranza dei crediti .

1.8 Altre disposizioni rilevanti

  • Art. 46 CCII (Effetti della domanda di accesso) – Dopo la presentazione della domanda di concordato e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere solo atti urgenti e straordinari con autorizzazione del tribunale; gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e possono essere revocati . I crediti derivanti da tali atti sono considerati prededucibili; nel contempo i creditori non possono acquisire nuove garanzie e le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti sono inefficaci.
  • Art. 25‑sexies CCII (Concordato semplificato) – Se l’esperto della composizione negoziata dichiara l’impossibilità di trovare soluzioni, l’imprenditore può presentare, entro 60 giorni, una proposta di concordato semplificato con cessione dei beni. La proposta è comunicata ai creditori; il tribunale omologa se il piano non pregiudica i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità anche minima .

2. Procedura negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, un percorso di risanamento extragiudiziale. L’imprenditore che presenta l’istanza al registro delle imprese chiede la nomina di un esperto indipendente per gestire le trattative. All’atto della nomina, il debitore può richiedere misure protettive: sono sospesi i procedimenti esecutivi e cautelari e i creditori non possono acquisire garanzie per obbligazioni preesistenti . L’imprenditore deve depositare presso il tribunale la richiesta di conferma di tali misure entro determinati termini, allegando una situazione economico‑patrimoniale aggiornata e una lista di creditori .

3. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La disciplina della crisi da sovraindebitamento consente anche ai soggetti non fallibili (privati, professionisti, start‑up, imprese agricole) di accedere a strumenti di esdebitazione. Tra questi spiccano il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione controllata.

3.1 Piano del consumatore (Art. 12‑bis e 12‑ter)

Il piano del consumatore consente a chi non svolge attività imprenditoriale di proporre un piano di rientro ai creditori, senza necessità di consenso da parte loro. Il giudice convoca i creditori e può sospendere le procedure esecutive. Se il piano appare idoneo a soddisfare almeno quanto avrebbero ottenuto in liquidazione, il giudice lo omologa; la sentenza è pubblicata e vincola tutti i creditori anteriori . Dopo l’omologazione, i creditori anteriori non possono avviare o proseguire azioni esecutive né acquisire titoli di prelazione; nuovi creditori non possono agire sui beni oggetto del piano . L’omologa è revocata se il consumatore non paga le rate o compie atti di frode.

3.2 Liquidazione controllata (Art. 14‑ter)

L’istanza di liquidazione controllata permette al debitore sovraindebitato di liquidare tutto il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. L’istanza deve contenere un inventario dei beni e una relazione che descrive le cause dell’indebitamento, la capacità reddituale e la storia della crisi. Sono escluse dalla liquidazione le entrate impignorabili (stipendi, crediti alimentari), i beni necessari al sostentamento e gli strumenti di lavoro . Dopo la presentazione l’accumulo di interessi si sospende e il giudice nomina il liquidatore.

3.3 Giurisprudenza in materia di sovraindebitamento

  • Cassazione n. 5157/2025 – La Corte ha stabilito che solo i soggetti formalmente intervenuti all’udienza di omologazione del piano del consumatore possono proporre ricorso per Cassazione. Tuttavia, un creditore che non ha ricevuto la dovuta comunicazione acquisisce eccezionale legittimazione a impugnare .
  • Cassazione n. 11448/2025 – Un’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di liquidazione dei beni (art. 14‑ter) non è un provvedimento definitivo e quindi non può essere impugnato in Cassazione ex art. 111 Cost. .
  • Cassazione n. 17508/2025 – Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, per calcolare il limite di 50 000 euro di debiti scaduti si considerano anche i finanziamenti postergati dei soci ex art. 2467 c.c. .
  • Cassazione n. 17721/2025 – Nel concordato minore il tribunale può richiedere al debitore di depositare un fondo spese ma la mancata costituzione di tale fondo non comporta automaticamente la revoca dell’ammissione; essa incide solo sulla fattibilità del piano .

4. Giurisprudenza sulla disciplina del concordato preventivo

L’interpretazione giurisprudenziale ha arricchito la disciplina del concordato con principi fondamentali:

  • Cram down fiscale – La Cassazione n. 27782/2024 ha chiarito che il tribunale può omologare un concordato anche in presenza di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, purché la proposta assicuri all’erario un trattamento più conveniente rispetto alla liquidazione . Tale decisione rafforza l’efficacia dell’art. 88 consentendo di superare l’opposizione dell’Amministrazione.
  • Superamento delle contestazioni tardive – Con Cassazione n. 34372/2024 la Suprema Corte ha affermato che, se durante l’adunanza dei creditori nessuno contesta l’ammissione al voto di un creditore, il giudice non è tenuto a emettere un provvedimento autonomo e non vi è omissione di pronuncia . Ciò rende fondamentale l’attenzione dei creditori alla fase di verifica dei crediti.
  • Individuazione del periodo sospetto – La Cassazione n. 12148/2025 ha stabilito che, se il concordato viene presentato prima dell’entrata in vigore dell’art. 69‑bis e successivamente si apre la liquidazione giudiziale, per stabilire il periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie ci si deve riferire alla data di presentazione della domanda di concordato .
  • Prededuzione dei crediti fiscali – La Cassazione n. 10307/2025 ha escluso la prededuzione “in funzione” per i crediti fiscali sorti durante l’esecuzione del concordato dopo la sua chiusura; solo le spese funzionali alla procedura godono della prededuzione . La pronuncia delimita la portata dell’art. 6 del CCII ed evita che i debiti fiscali della gestione ordinaria siano pagati prima degli altri.

5. Definizione agevolata (Rottamazione‑quater) e provvedimenti fiscali recenti

Per i debiti fiscali iscritti a ruolo, il Legislatore ha previsto negli ultimi anni numerose rottamazioni e definizioni agevolate. La rottamazione‑quater introdotta con la Legge di bilancio 2023 e prorogata dalle successive leggi consente di estinguere le cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando soltanto il capitale e le spese esecutive, senza interessi e sanzioni. La definizione prevede il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate con interessi al 2 % annuo .

L’emendamento approvato nel decreto Milleproroghe 2024 (Legge 18/2024) ha riaperto i termini di adesione per chi era decaduto: le domande di riammissione alla rottamazione‑quater possono essere presentate fino al 30 aprile 2025 . I contribuenti ammessi riceveranno una comunicazione con l’ammontare dovuto, le scadenze e i bollettini di pagamento . Per i territori colpiti dall’alluvione del 2023 i termini sono stati prorogati di tre mesi e diverse leggi successive (Legge 18/2024, D.Lgs. 108/2024) hanno rinviato alcune rate al 2024 e al 2025 . È importante ricordare che il mancato pagamento di una rata oltre i cinque giorni di tolleranza comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono considerati acconto .

Sebbene la definizione agevolata non sia uno strumento concorsuale, rientra nelle strategie difensive perché permette di alleggerire il carico fiscale senza ricorrere al concordato. Nel prosieguo dell’articolo verrà illustrato come integrare la rottamazione con il concordato per massimizzare i benefici.

Procedura passo‑passo per accedere al concordato preventivo

La procedura di concordato si articola in fasi precise, disciplinate dal CCII e arricchite dalla prassi giurisprudenziale. Di seguito una panoramica schematica orientata al debitore.

1. Valutazione preliminare e segnalazione della crisi

  1. Diagnosi della crisi – L’imprenditore deve monitorare i segnali di crisi, come ritardi nei pagamenti, mancanza di liquidità, perdite ricorrenti, rapporti deteriorati con i creditori. Il terzo correttivo ha imposto ai sindaci e ai revisori l’obbligo di segnalare tempestivamente tali segnali e di attivare l’organo di controllo .
  2. Consultazione del professionista – È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto per valutare la fattibilità di un concordato. Il professionista analizza la situazione economica, la struttura del debito e le possibilità di ristrutturazione.
  3. Scelta dello strumento – Oltre al concordato, esistono gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata, le definizioni agevolate e il sovraindebitamento. Il professionista aiuta a individuare la procedura più adatta alla situazione.

2. Preparazione della domanda di concordato

  1. Raccolta della documentazione – Il debitore deve predisporre bilanci, contabilità aggiornata, elenco dei creditori, inventario dei beni, stati patrimoniali e relazione sulla situazione economico‑finanziaria.
  2. Attestazione del professionista indipendente – Un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali redige una relazione asseverata che certifica la veridicità dei dati e attesta la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione .
  3. Redazione del piano – Il piano deve descrivere dettagliatamente le modalità di soddisfacimento dei creditori, i mezzi finanziari, le tempistiche, gli eventuali apporti di capitale e i piani industriali. Nel concordato in continuità va indicata l’organizzazione dell’azienda e i risultati attesi per i primi tre anni.
  4. Formazione delle classi – Se necessario, i creditori sono suddivisi in classi secondo l’art. 85; ad esempio, i creditori privilegiati sono suddivisi in base al tipo di privilegio e i “piccoli fornitori” costituiscono una classe separata .
  5. Trattamento dei tributi – Se si intende proporre un pagamento dilazionato delle imposte o dei contributi, occorre predisporre una transazione fiscale ai sensi degli artt. 88 e 63 CCII .
  6. Deposito della domanda – La domanda si deposita presso il tribunale competente con l’indicazione della richiesta di “concordato in bianco” (con riserva) oppure direttamente con il piano. Il deposito produce effetti protettivi: i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni e non possono acquisire nuove garanzie .

3. Fase di ammissione e adunanza dei creditori

  1. Decreto di apertura – Il tribunale verifica la completezza della domanda e ammette il debitore alla procedura con un decreto. Nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale (che sarà il garante della regolarità della procedura).
  2. Notifica ai creditori – Il commissario comunica ai creditori l’esistenza della procedura e invita a presentare le proprie domande di ammissione al passivo entro un termine prefissato.
  3. Adunanza e votazione – I creditori sono convocati in adunanza per esaminare la proposta e votare. L’approvazione richiede le maggioranze indicate all’art. 109 . I creditori che non partecipano alla votazione si considerano astenuti.
  4. Gestione delle contestazioni – Eventuali contestazioni sulla posizione di un creditore devono essere sollevate in sede di adunanza; se non vengono proposte, il giudice non è tenuto a pronunciarsi su di esse, come chiarito dalla Cassazione .

4. Fase di omologazione

  1. Verifica di regolarità – Il tribunale esamina se la procedura è stata rispettata (depositi, comunicazioni, votazioni) e se il piano è ammissibile.
  2. Cram down e omologazione – In presenza di voto negativo dell’Erario o di alcune classi dissenzienti, il tribunale può comunque omologare il concordato se ricorrono i presupposti dell’art. 112 CCII (distribuzione dell’intero valore di liquidazione alla classe dissenziente, approvazione da parte della maggioranza dei creditori, equità del piano) . La Cassazione ha confermato la possibilità del cram down fiscale anche in caso di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate .
  3. Decreto di omologazione – Se il piano è omologato, il giudice pubblica il decreto e ordina l’esecuzione. I creditori non possono più intraprendere azioni esecutive per i crediti anteriori. Eventuali ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti decadono .

5. Esecuzione del piano

  1. Adempimento – Il debitore deve eseguire il piano versando le rate, cedendo i beni o proseguendo l’attività secondo quanto previsto. La legge richiede un rendiconto periodico al commissario e al giudice.
  2. Modifiche del piano – Se sopravvengono fatti imprevisti, il debitore può richiedere la modifica del piano; tale modifica va approvata dai creditori e omologata dal tribunale.
  3. Chiusura – Terminata l’esecuzione, il giudice pronuncia il decreto di chiusura. Se il piano prevede la continuità e l’azienda ritorna in bonis, l’imprenditore riprende la piena disponibilità dei beni. La Cassazione ha precisato che i crediti fiscali sorti dopo la chiusura del concordato non beneficiano di prededuzione .

Difese e strategie legali

L’approccio migliore alla crisi dipende dalla situazione dell’impresa e dalla natura dei debiti. Seguono alcune strategie concrete che lo Studio Monardo può proporre.

1. Sospensione e impugnazione di cartelle e atti esecutivi

  • Ricorso cautelare – Alla notifica di una cartella esattoriale o di un pignoramento, è possibile proporre ricorso al giudice (tributario o civile) chiedendo la sospensione delle azioni esecutive. Il giudice valuta la fondatezza del ricorso e, se sussistono gravi motivi, sospende il pagamento. Contestualmente si può procedere alla richiesta di composizione negoziata o concordato.
  • Vizi formali e sostanziali – Le cartelle possono essere annullate se mancano di sottoscrizione, di motivazione o se il debito è prescritto. Il professionista esamina le notifiche e le annualità per rilevare eventuali decadute.
  • Impugnazione di fermi e ipoteche – L’ipoteca iscritta senza preavviso o per somme inferiori a 20 000 euro è illegittima; il fermo amministrativo può essere annullato se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa.

2. Trattative stragiudiziali e accordi di ristrutturazione

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) – Gli ADR consentono di ristrutturare i debiti con l’approvazione di creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Gli accordi possono prevedere pagamenti dilazionati, remissioni parziali e conversione del debito in partecipazioni. L’art. 63 consente di includere nella ristrutturazione la transazione fiscale .
  • Convenzione di moratoria – È un accordo con la maggioranza dei creditori che sospende temporaneamente i pagamenti e consente all’impresa di riorganizzarsi. Può essere utilizzata come strumento preliminare prima di accedere al concordato.
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Introdotto dal D.Lgs. 83/2022, il PRO consente di presentare un piano che diventa efficace anche nei confronti dei creditori dissenzienti. Prevede percentuali di consenso minori rispetto all’ADR e può includere la transazione fiscale.

3. Composizione negoziata

  • Nomina dell’esperto – L’imprenditore in difficoltà può presentare istanza alla Camera di commercio per la nomina di un esperto. L’esperto assiste nella ricerca di soluzioni che evitino la crisi irreversibile. Le misure protettive ottenute con la composizione negoziata sospendono temporaneamente le esecuzioni .
  • Accordi con i creditori – Con l’assistenza dell’esperto si negoziano ristrutturazioni del debito, cessioni di rami d’azienda, conferimenti e finanziamenti ponte. Se le trattative falliscono, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato previsto dall’art. 25‑sexies .

4. Sovraindebitamento di privati e professionisti

  • Piano del consumatore – Soluzione per privati e professionisti con debiti personali. Consente di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione dei debiti residui dopo l’esecuzione del piano .
  • Accordo di composizione della crisi – Necessita dell’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % ed è gestito dall’OCC. Prevede falcidie e dilazioni simili al concordato.
  • Liquidazione controllata – Permette di liberarsi totalmente dei debiti con la liquidazione del patrimonio e, in alcuni casi, di ottenere l’esdebitazione dopo tre anni dalla chiusura .

5. Definizione agevolata e rottamazione

  • Rottamazione‑quater – Consente di estinguere cartelle affidate tra il 2000 e il 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive . Lo Studio assiste nella verifica dei carichi, nella presentazione della domanda e nell’eventuale riammissione entro il 30 aprile 2025.
  • Saldo e stralcio – Per i contribuenti in difficoltà economica con ISEE basso, la legge consente la riduzione ulteriore delle sanzioni e degli interessi. Lo Studio valuta i requisiti e presenta l’istanza.
  • Transazione fiscale autonoma – In alternativa alla rottamazione, il debitore può proporre un piano di rientro all’Agenzia delle Entrate, ottenendo riduzioni di sanzioni e interessi con tempi di pagamento fino a dieci anni.

6. Prevenzione di responsabilità degli amministratori

La riforma del CCII ha rafforzato i doveri degli amministratori e dei sindaci nel rilevare tempestivamente la crisi. La mancata segnalazione può comportare responsabilità per i danni subiti dai creditori. Lo Studio Monardo assiste gli organi sociali nell’adempimento degli obblighi informativi e nella predisposizione di assetti organizzativi idonei.

7. Protezione del patrimonio personale

  • Fondo patrimoniale e trust – In presenza di rischi elevati, è possibile costituire strumenti di tutela del patrimonio come fondi patrimoniali o trust; questi atti devono però essere predisposti prima dello stato di insolvenza per evitare contestazioni di revocatoria.
  • Esdebitazione – Dopo l’esecuzione del concordato o della liquidazione controllata, il debitore può chiedere la cancellazione dei debiti residui. Ciò consente di ripartire con una “nuova vita economica” senza l’ombra delle vecchie passività.

Strumenti alternativi e complementari

1. Accordi di ristrutturazione e piani attestati

Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57–61 CCII) richiedono l’adesione della maggioranza dei crediti e offrono l’efficacia erga omnes con l’omologazione. Consentono di rimodulare i debiti e includere apporti di capitale. I piani attestati di risanamento sono documenti sottoscritti da professionisti che attestano l’idoneità della manovra a consentire il risanamento; non richiedono adesioni dei creditori ma non producono effetti protettivi di legge.

2. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Il PRO è uno strumento introdotto per le imprese in crisi che necessitano di un intervento più incisivo dell’ADR ma meno oneroso del concordato. Richiede l’approvazione di creditori che rappresentano almeno il 50 % e diventa efficace anche nei confronti dei dissenzienti; può utilizzare il cram down per i creditori pubblici e contempla la suddivisione in classi.

3. Concordato semplificato

Quando la composizione negoziata non porta a risultati, l’imprenditore può proporre un concordato semplificato ai sensi dell’art. 25‑sexies CCII. Il piano deve cedere i beni e assicurare un’utilità ai creditori; il tribunale nomina un ausiliario e decide l’omologazione solo sulla base della relazione dell’esperto . Questo strumento consente una soluzione rapida e meno formale rispetto al concordato tradizionale.

4. Misure premiali e finanziamenti ponte

Il CCII prevede misure incentivanti come l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili per sostenere l’impresa durante la procedura; tali finanziamenti sono garantiti dalla preferenza nel pagamento. Vi sono inoltre meccanismi di immunità penale per gli imprenditori che si attivano in tempo per gestire la crisi, evitando responsabilità per bancarotta semplice.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Attendere troppo a lungo – Molti imprenditori si rivolgono al professionista quando i creditori hanno già avviato pignoramenti. Intervenire prima consente di accedere a strumenti come la composizione negoziata, che offre protezione e spazio di manovra.
  2. Ignorare la transazione fiscale – Non prendere in considerazione la transazione su tributi e contributi impedisce spesso l’approvazione del piano. È fondamentale proporre un pagamento che rispetti i criteri di convenienza per il fisco .
  3. Redigere piani generici – Il piano deve essere dettagliato, veritiero e supportato da dati contabili. La mancanza di un business plan realistico porta alla dichiarazione di inammissibilità.
  4. Non coinvolgere i fornitori – I fornitori strategici devono essere coinvolti nelle classi e nelle trattative, poiché il mantenimento dei rapporti è essenziale per la continuità aziendale.
  5. Tralasciare i beni personali – La gestione della crisi richiede anche la tutela del patrimonio personale dell’imprenditore; occorre valutare soluzioni come il fondo patrimoniale prima che i creditori agiscano.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano i principali riferimenti normativi, termini e strumenti difensivi. I testi sono ridotti a parole chiave per mantenere la chiarezza.

Tabella 1 – Articoli essenziali del CCII per il concordato preventivo

ArticoloContenuto sinteticoRiferimenti normativi
Art. 84Finalità del concordato, continuità o liquidazione; risorse esterne ≥10 %, tutela privilegiati
Art. 85Suddivisione dei creditori in classi; obbligo per crediti fiscali, garantiti, proponenti e utilità non monetarie; obbligo in continuità
Art. 86Moratoria per creditori privilegiati fino a 6 mesi; esclusa in liquidazione
Art. 87Contenuto del piano: cause della crisi, valore di liquidazione, modalità di soddisfacimento, flussi finanziari, classi, imprevisti
Art. 88Trattamento dei tributi e contributi nel concordato; transazione e cram down fiscale
Art. 109Maggioranze per l’approvazione; maggioranza dei crediti e delle classi; obbligo di approvazione di tutte le classi in continuità
Art. 112Omologazione: verifica regolarità, ammissibilità, cram down, condizioni per la continuità
Art. 46Effetti della domanda: sospensione esecuzioni, atti urgenti autorizzati, prededuzione dei crediti, inefficacia delle ipoteche recenti
Art. 25‑sexiesConcordato semplificato: procedura rapida dopo la composizione negoziata; cessione dei beni e utilità minima

Tabella 2 – Strumenti alternativi e loro caratteristiche principali

StrumentoAdesione creditoriCaratteristiche e vantaggiCitazioni
Accordo di ristrutturazione (ADR)≥60 % creditoriContratto con efficacia verso i dissenzienti; possibile transazione fiscale; rapido
Piano attestato di risanamentoNon richiede consensoDocumento predisposto con attestazione; nessuna protezione dalle esecuzioniN/A
PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione)≥50 % creditoriEfficacia erga omnes con omologazione; cram down fiscale; flessibileN/A
Concordato semplificatoNessuna votazioneProposta dopo composizione negoziata; cessione beni; utilità minima ai creditori
Piano del consumatoreNon richiede consensoSospende esecuzioni; omologazione giudiziale; tutela privati e professionisti
Liquidazione controllataNon richiede consensoLiquidazione totale; esclusi beni impignorabili; possibile esdebitazione
Rottamazione‑quaterDomanda all’AgenziaEstinzione cartelle 2000‑2022 con pagamento solo di capitale e spese; rate fino a 5 anni; proroghe

Tabella 3 – Principali termini procedurali

FaseTermineRiferimenti
Deposito del concordato con riserva120 giorni (prorogabili) per depositare il piano completoArt. 44 CCII
Deposito proposta di transazione fiscaleEntro 90 giorni dal deposito; proroga di 60 giorni se modificata
Approvazione accordo di ristrutturazione90 giorni per l’adesione; possibili proroghe
Composizione negoziata – richiesta misure protettiveEntro 30 giorni dalla nomina dell’esperto depositare la domanda in tribunale
Rottamazione‑quaterDomanda di riammissione entro 30 aprile 2025; pagamento in 18 rate

FAQ (Domande frequenti)

1. Quali sono i requisiti per accedere al concordato preventivo?

È necessario essere imprenditori (anche agricoli) che si trovano in stato di crisi o insolvenza. Non possono accedere le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o già sottoposte a liquidazione giudiziale. La crisi deve essere documentata con bilanci e contabilità aggiornata. Inoltre, non devono sussistere cause di inammissibilità previste dall’art. 84, come condanne per bancarotta.

2. Posso richiedere il concordato se ho già ricevuto una cartella esattoriale?

Sì. Il deposito della domanda di concordato sospende la maggior parte delle azioni esecutive, incluse le cartelle di pagamento. Tuttavia, è opportuno valutare se la definizione agevolata (rottamazione) rappresenti una soluzione più rapida per i debiti fiscali.

3. È possibile cancellare interamente i debiti con il concordato?

Il concordato consente di proporre falcidie (riduzioni) e dilazioni ma non sempre comporta l’azzeramento dei debiti. Il piano deve garantire ai creditori un valore almeno pari alla liquidazione giudiziale, e i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente per il valore di liquidazione. Solo dopo l’esecuzione del piano è possibile ottenere l’esdebitazione residua.

4. Cosa succede se i creditori non approvano il piano?

Se le maggioranze non vengono raggiunte, l’imprenditore può presentare una nuova proposta o optare per strumenti alternativi. In alcuni casi il tribunale può imporre l’omologazione (cram down) se la proposta è conveniente per i creditori dissenzienti .

5. Cosa sono le classi di creditori e perché sono importanti?

Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi omogenei. La formazione delle classi consente di proporre trattamenti differenziati e di far approvare il piano anche in presenza di alcuni dissensi. Nel concordato in continuità la classificazione è obbligatoria .

6. Posso continuare l’attività durante il concordato?

Nel concordato in continuità l’impresa continua a operare. È necessario predisporre un piano aziendale, indicare i flussi finanziari e coinvolgere i fornitori. Gli atti straordinari devono essere autorizzati dal giudice o dal commissario. .

7. Che differenza c’è tra concordato con continuità e concordato liquidatorio?

Nel concordato con continuità l’impresa prosegue l’attività, con l’obiettivo di preservare l’azienda e i posti di lavoro; la soddisfazione dei creditori deriva dai flussi futuri e dalla gestione. Nel concordato liquidatorio si procede alla cessione e alla liquidazione degli asset. In entrambi i casi i creditori devono ricevere almeno il valore di liquidazione.

8. Come funziona la transazione fiscale?

La transazione fiscale permette di pagare parzialmente o dilazionare il pagamento di tributi e contributi. È necessario allegare la relazione del professionista che attesti la convenienza e depositare la proposta secondo l’art. 63 . Se l’Erario non aderisce, il tribunale può omologare ugualmente l’accordo se sono rispettate le condizioni di legge .

9. Cosa succede ai beni personali dell’imprenditore?

Nel concordato i beni personali non sono automaticamente inclusi, ma se l’imprenditore ha prestato garanzie personali (fideiussioni) i creditori possono agire sul suo patrimonio. È consigliabile predisporre strumenti di tutela (fondo patrimoniale, trust) prima di incorrere nell’insolvenza.

10. È possibile revocare un concordato omologato?

Sì, se emergono fatti nuovi come sopravvenienze attive non dichiarate o se il debitore non rispetta le obbligazioni. I creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale. La revoca comporta la perdita dei benefici ottenuti.

11. Quali sono le responsabilità dell’amministratore nelle società in crisi?

L’amministratore deve attivare gli organi di controllo in presenza di segnali di crisi e adottare misure per preservare la continuità aziendale. La mancata attivazione può generare responsabilità risarcitoria nei confronti dei creditori e sanzioni penali. Le riforme hanno rafforzato gli obblighi di segnalazione .

12. Cosa prevede il concordato minore per gli imprenditori sotto soglia?

Il concordato minore è una procedura semplificata per microimprese e imprenditori agricoli. Prevede costi ridotti e la nomina del giudice del tribunale di prossimità. La Cassazione ha precisato che il tribunale può richiedere un fondo spese ma la sua mancata costituzione non comporta la revoca automatica .

13. È possibile integrare il concordato con la rottamazione?

Sì. Per i debiti fiscali rientranti nella definizione agevolata è consigliabile valutare la rottamazione‑quater. Estinguere i carichi rottamabili riduce l’ammontare dei debiti da inserire nel concordato e aumenta le possibilità di omologa.

14. Cosa succede se non rispetto una rata della rottamazione?

Il mancato pagamento oltre i cinque giorni di tolleranza comporta la decadenza dalla definizione agevolata; le somme versate rimangono a titolo di acconto . È quindi fondamentale pianificare i pagamenti e monitorare le scadenze.

15. Quali vantaggi offre la composizione negoziata rispetto al concordato?

La composizione negoziata è volontaria, non necessita di votazione e consente all’imprenditore di esplorare soluzioni consensuali con i creditori, mantenendo un maggiore controllo. Offre misure protettive immediate e, se fallisce, permette di accedere al concordato semplificato. È indicata per crisi reversibili o per ristrutturazioni complesse.

16. I finanziamenti ricevuti durante il concordato sono prededucibili?

I finanziamenti autorizzati dal giudice delegato sono prededucibili e quindi pagati prima degli altri debiti. Tuttavia, la Cassazione ha escluso la prededuzione per crediti fiscali sorti durante l’esecuzione del concordato una volta chiuso .

17. Cosa significa “periodo sospetto” e perché è rilevante?

Il periodo sospetto è il lasso di tempo antecedente la procedura nel quale alcuni atti compiuti dall’imprenditore possono essere revocati in quanto pregiudizievoli per i creditori. La Cassazione ha stabilito che, se il concordato è stato presentato prima dell’entrata in vigore dell’art. 69‑bis, il termine iniziale del periodo sospetto coincide con la data di presentazione della domanda di concordato .

18. È necessario coinvolgere i lavoratori nel concordato?

Sì. La legge prevede la consultazione obbligatoria delle rappresentanze sindacali aziendali quando il piano prevede modifiche alle condizioni di lavoro, licenziamenti collettivi o cessioni di ramo d’azienda. La mancata consultazione può rendere invalido il piano.

19. Come vengono trattati i crediti garantiti da fideiussioni?

I creditori titolari di garanzie prestate da terzi devono essere classati separatamente e possono essere soddisfatti con utilità diverse dal denaro. Le fideiussioni restano valide e il garante può essere escusso per la parte di credito non soddisfatta dal concordato.

20. Qual è il ruolo del commissario giudiziale?

Il commissario vigila sul rispetto della procedura, verifica i crediti, convoca i creditori e redige relazioni periodiche. È figura imparziale che rappresenta gli interessi della massa dei creditori e collabora con il giudice e il debitore.

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1 – Microimpresa con debiti fiscali e bancari

Scenario: Un imprenditore individuale gestisce una piccola azienda artigiana. Ha debiti fiscali di 150 000 euro (cartelle affidate tra il 2015 e il 2021), mutui bancari per 200 000 euro e fornitori da 50 000 euro. L’azienda genera un utile annuo di 50 000 euro. L’imprenditore teme il pignoramento del laboratorio.

Soluzione proposta dallo Studio Monardo:

  1. Definizione agevolata: Verifica se i debiti fiscali rientrano nella rottamazione‑quater. Se sì, presenta domanda per estinguere il debito fiscale pagando solo il capitale (150 000 euro) in 18 rate; ciò riduce l’indebitamento complessivo.
  2. Accordo con la banca: Negozia con la banca un allungamento del mutuo e la rinuncia a eventuali sanzioni; l’accordo può essere formalizzato in un piano attestato.
  3. Concordato in continuità: Presenta domanda di concordato con continuità per ristrutturare il debito residuo. Propone ai fornitori una soddisfazione del 60 % (30 000 euro) da pagare in 5 anni e ai creditori chirografari il 30 % derivante dai flussi aziendali. Il piano prevede un apporto di risorse esterne di 20 000 euro (5 % dell’attivo) per rispettare il requisito dell’art. 84 .
  4. Esdebitazione finale: Dopo l’esecuzione del piano, l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione per eventuali debiti residui.

Caso 2 – Società di capitali con crisi irreversibile

Scenario: Una società a responsabilità limitata nel settore edile ha debiti verso fornitori (300 000 euro), banche (1 milione di euro con mutuo ipotecario), dipendenti (50 000 euro per stipendi arretrati) e debiti fiscali (250 000 euro). L’attivo è costituito da macchinari, veicoli e crediti commerciali per 400 000 euro. Non vi sono prospettive di continuità.

Soluzione proposta:

  1. Valutazione di continuità: Analisi della possibilità di continuare l’attività. Con flussi in perdita e contratti in scadenza, si opta per un concordato liquidatorio.
  2. Formazione delle classi: Classificazione dei creditori privilegiati (banche ipotecarie, dipendenti), dei fornitori e del fisco. Proposta di soddisfazione totale dei dipendenti (privilegio art. 2751 bis c.c.) e pagamento alle banche del valore di realizzo dei beni dati in garanzia. Ai fornitori e al fisco si propone il 20 % derivante dalla liquidazione.
  3. Moratoria per le banche: Richiesta di moratoria per 6 mesi su mutui ipotecari ai sensi dell’art. 86 per consentire la vendita dei beni alle migliori condizioni.
  4. Omologazione con cram down: Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il tribunale può omologare comunque il concordato grazie all’art. 112 e alla giurisprudenza .

Caso 3 – Professionista con debiti personali

Scenario: Un avvocato ha accumulato 80 000 euro di debiti tributari, 30 000 euro di contributi previdenziali e 20 000 euro di debiti personali. Non possiede beni immobili ma ha un reddito netto annuo di 40 000 euro.

Soluzione:

  1. Piano del consumatore: Presenta un piano del consumatore ai sensi dell’art. 12‑bis; propone il pagamento di 60 000 euro in 5 anni (12 000 euro annui) e la falcidia del residuo. Il giudice convoca i creditori e può sospendere le esecuzioni. .
  2. Esdebitazione: Se il piano è omologato e l’avvocato rispetta i pagamenti, dopo 5 anni ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. I creditori non possono intraprendere nuove azioni sui beni personali .
  3. Tutela previdenziale: Gli enti previdenziali rientrano nel piano, con pagamento dilazionato e falcidia degli interessi. L’adesione dell’INPS è necessaria ma, in caso di voto contrario, il giudice può omologare se ricorrono le condizioni dell’art. 63 .

Conclusione

La crisi d’impresa è un fenomeno complesso che richiede una conoscenza approfondita della normativa e della giurisprudenza più recente. La riforma del Codice della crisi e l’introduzione di strumenti come il concordato preventivo, la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, i piani del consumatore e le definizioni agevolate hanno ampliato le opportunità per imprenditori e cittadini di risolvere la propria esposizione debitoria. Tuttavia, la corretta attivazione di questi strumenti richiede un’analisi attenta e una strategia su misura.

Lo Studio Legale Monardo mette a disposizione l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare per accompagnare il debitore in ogni fase: dalla valutazione della crisi alla scelta della procedura, dalla redazione del piano alla difesa giudiziale. L’aggiornamento continuo sulle ultime sentenze della Cassazione (come il cram down fiscale , la gestione del periodo sospetto e la prededuzione dei crediti ) consente allo Studio di offrire soluzioni efficaci e innovative.

Agire tempestivamente è essenziale: la tempestività consente di accedere agli strumenti agevolativi, di negoziare con i creditori e di evitare azioni esecutive. Se sei in difficoltà con debiti fiscali, bancari o commerciali, non aspettare l’ultimo momento. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno analizzare la tua situazione, difenderti con strategie legali concrete e bloccate le azioni esecutive, pignoramenti e ipoteche.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!