Introduzione
La Legge 3/2012 (oggi assorbita dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) è la norma che ha permesso a tantissime famiglie, professionisti e piccoli imprenditori di uscire da situazioni insostenibili di sovraindebitamento. Con questa disciplina, il legislatore ha riconosciuto la necessità di dare una seconda opportunità a chi non riesce più a far fronte ai debiti, offrendo strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi, la liquidazione del patrimonio e, soprattutto, la esdebitazione (liberazione dal debito residuo). La domanda che spesso si pongono i debitori è: “Dopo aver pagato secondo la Legge 3, cosa rimane? Quali debiti si estinguono e quali sopravvivono?”.
Perché questo tema è importante
Ignorare i propri diritti e doveri dopo aver intrapreso la procedura prevista dalla Legge 3 può esporre il debitore a rischi concreti:
- Perdita del beneficio dell’esdebitazione per comportamenti non conformi o per omesso rispetto dei termini;
- Sanzioni ed azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) per debiti che non vengono correttamente gestiti;
- Errori procedurali che compromettono la fattibilità del piano e rendono inutile lo sforzo di ricominciare.
In questo articolo approfondito forniremo un quadro completo e aggiornato (dicembre 2025) di ciò che accade dopo il pagamento nel contesto della Legge 3 e del nuovo CCII. Analizzeremo in chiave pratica il percorso della procedura, spiegheremo le norme e le sentenze più recenti, offriremo strategie legali e mostreremo con esempi numerici come funzionano esdebitazione, rottamazioni, piani di rientro e altri strumenti di gestione dei debiti. L’obiettivo è dare al debitore una mappa chiara per chiudere definitivamente i debiti e ripartire.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’articolo è redatto con il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare. L’avvocato Monardo è:
- Avvocato cassazionista e patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Coordinatore di professionisti esperti di diritto bancario e tributario a livello nazionale; segue personalmente le cause più complesse in materia di usura bancaria, anatocismo, contestazioni fiscali e opposizioni a cartelle esattoriali.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): questo gli consente di assistere i debitori nelle pratiche dinanzi agli organismi accreditati e di proporre soluzioni personalizzate.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con esperienza nella composizione negoziata per imprese in difficoltà.
Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono:
- Analizzare l’atto ricevuto (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, pignoramento);
- Individuare le irregolarità e i vizi di forma per predisporre ricorsi e sospensive;
- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con gli istituti di credito piani di rientro e accordi transattivi;
- Predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione;
- Seguire le procedure di liquidazione e richiedere l’esdebitazione;
- Agire in giudizio per impugnare azioni esecutive e tutelare il patrimonio;
- Accompagnare il cliente fino alla chiusura del debito, monitorando ogni fase.
Se stai affrontando debiti insostenibili o hai ricevuto atti di riscossione, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: basta un clic qui di seguito per parlare con un professionista che conosce a fondo queste tematiche.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Evoluzione della disciplina: dalla Legge 3/2012 al CCII
La Legge 3/2012, conosciuta anche come “Legge salva suicidi”, ha introdotto per la prima volta un sistema organico di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Essa consentiva a persone fisiche, professionisti, piccole imprese e imprenditori agricoli di accedere a tre procedure: accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio.
Uno degli aspetti più innovativi era la possibilità di ottenere la esdebitazione al termine della procedura di liquidazione, liberando il debitore da quanto non era stato soddisfatto e permettendogli di ricominciare. La norma di riferimento era l’art. 14 terdecies (poi abrogato), che prevedeva condizioni stringenti: cooperazione con l’OCC, assenza di atti in frode ai creditori, pagamento di una parte dei debiti e ricerca di un’occupazione durante la procedura.
Dal 15 luglio 2022 queste disposizioni sono state abrogate e sostituite dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina oggi tutte le procedure concorsuali. Il CCII ha previsto un sistema più unitario e ha mantenuto l’istituto della esdebitazione con le seguenti novità:
- Art. 280 CCII (Condizioni per l’esdebitazione): stabilisce che il debitore può essere liberato dai debiti residui se non è stato condannato per determinati reati, non ha distratto o dissimulato beni, ha cooperato e non ha già usufruito dell’esdebitazione negli ultimi cinque anni . La norma sottolinea che la concessione del beneficio è subordinata alla verifica di condotte meritevoli e alla mancanza di cause ostative .
- Art. 282 CCII (Esdebitazione di diritto): introduce la liberazione automatica del debitore nella liquidazione controllata. Se la procedura si chiude regolarmente o dopo tre anni dall’apertura, il giudice dichiara l’esdebitazione salvo che il debitore abbia provocato il dissesto con dolo o colpa grave . Il decreto è pubblicato e può essere impugnato entro 30 giorni .
- Art. 283 CCII (Esdebitazione del sovraindebitato incapiente): disciplina il caso di chi non può offrire alcuna utilità ai creditori (incapiente). Prevede che l’esdebitazione sia concessa una sola volta; l’OCC deve verificare l’assenza di atti in frode e monitorare il debitore per tre anni per eventuali nuove utilità .
- Disposizioni transitorie: le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla Legge 3/2012. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile applicare retroattivamente le norme del CCII alle procedure di liquidazione avviate in precedenza . Le regole sull’esdebitazione vigenti al momento dell’apertura della procedura continuano a valere .
Con l’entrata in vigore del CCII, la giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale nel chiarire i dubbi interpretativi, soprattutto sulle condizioni per l’esdebitazione e sulla portata retroattiva delle nuove norme. Vediamo le principali sentenze.
Le sentenze più recenti (Cassazione e tribunali) sulla esdebitazione
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025 n. 30108 – la Corte ha ribadito che le richieste di esdebitazione presentate dopo il 15 luglio 2022 da debitori dichiarati falliti prima di tale data restano disciplinate dalla Legge fallimentare o dalla Legge 3/2012, non dal CCII. L’esdebitazione è parte della fase finale del fallimento/liquidazione e non può essere sganciata dalle regole del procedimento . Il principio affermato impedisce al debitore di invocare la “esdebitazione incapiente” ex art. 283 CCII se non ha richiesto il beneficio previsto dal vecchio art. 142 L.F. o dall’art. 14 terdecies.
- Cassazione civile, Sez. I, sentenza 3 giugno 2025 n. 14835 – la Corte ha confermato che le procedure di fallimento o liquidazione aperte prima del 15 luglio 2022 devono seguire la normativa previgente. La domanda di esdebitazione è inseparabile dalla procedura di liquidazione; pertanto il debitore non può chiedere di applicare le nuove disposizioni del CCII. La sentenza chiarisce che la concessione del beneficio richiede la soddisfazione dei creditori secondo le regole originarie e che la nuova disciplina non ha effetto retroattivo .
- Cassazione civile, Sez. I, sentenza 24 ottobre 2024 n. 27562 – questa pronuncia segna un’importante svolta: la Corte ha stabilito che, nella liquidazione controllata prevista dal CCII, non è più necessario garantire una percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Il giudice deve valutare la comportamento del debitore e la qualità della soddisfazione dei creditori; anche un soddisfacimento parziale (superiore all’1 %) può essere sufficiente se non simbolico . La decisione valorizza la meritevolezza e l’equità dell’esdebitazione, abbandonando l’antico requisito della “parte apprezzabile” richiesto dalla Legge 3.
- Tribunale di Brescia, decreto 28 maggio 2025 – il Tribunale ha sottolineato che la prova della cooperazione e dell’assenza di cause ostative spetta al debitore. L’esdebitazione è un beneficio premiale: il giudice deve verificare la meritevolezza sulla base delle fideiussioni rilasciate, dell’impegno a reperire risorse e della puntualità nel fornire documenti. Nel caso esaminato, la richiesta è stata rigettata per mancata prova di condotta meritevole .
Oltre a queste decisioni, molti provvedimenti di merito confermano che l’esdebitazione non libera da tutti i debiti: sono esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, le sanzioni amministrative e penali, i risarcimenti da fatto illecito, i debiti per dolo o colpa grave e alcuni tributi. Vedremo più avanti nel dettaglio quali debiti rimangono.
Requisiti per ottenere l’esdebitazione (confronto Legge 3 vs. CCII)
Per comprendere cosa rimane dopo il pagamento, è essenziale sapere quali condizioni devono essere rispettate affinché il giudice conceda l’esdebitazione. La Legge 3/2012 e il CCII prevedono criteri in parte differenti. La tabella seguente confronta i requisiti principali.
| Requisiti (distinzione tra prima e dopo il 15 luglio 2022) | Legge 3/2012 – art. 14 terdecies | Codice della crisi (art. 280 CCII) |
|---|---|---|
| Collaborazione con l’OCC e il giudice | Il debitore deve cooperare attivamente, fornire documenti, non ritardare la procedura e svolgere attività lavorativa o cercarla . | Deve cooperare, non occultare beni né distrarre il patrimonio. La condizione resta fondamentale . |
| Pagamento di una quota dei debiti | Era richiesta una soddisfazione minima (non quantificata, ma “non simbolica”). Spesso i tribunali chiedevano almeno un pagamento parziale o 10% del credito. | È abolito il requisito della percentuale minima; conta la meritevolezza. Anche un pagamento modesto può bastare . |
| Preclusioni | Non aver provocato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, non aver compiuto atti in frode (es. trasferimenti simulati), non essersi avvalsi di altre esdebitazioni negli ultimi otto anni, non aver commesso reati tributari e fallimentari . | Sono esclusi i condannati per reati societari, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, reati tributari gravi; chi ha distratto beni, tenuto condotte dolose o non cooperative; chi ha già ottenuto due volte l’esdebitazione o una volta negli ultimi cinque anni . |
| Esclusione di determinati debiti | Restano dovuti crediti alimentari, obblighi di mantenimento, risarcimenti derivanti da illecito extra-contrattuale, multe e sanzioni amministrative, debiti fiscali derivanti da comportamenti fraudolenti . | Medesime esclusioni, con l’aggiunta che l’esdebitazione incapiente non si applica ai debiti derivanti da “mala fede” e può essere revocata se entro tre anni sopravvengono utilità . |
| Durata della procedura | La liquidazione durava almeno quattro anni e la chiusura era possibile solo dopo aver liquidato tutti i beni . | La liquidazione controllata dura generalmente tre anni; se entro questo termine non emergono nuovi beni, l’esdebitazione è di diritto . |
Quali debiti rimangono dopo l’esdebitazione
L’esdebitazione non è una cancellazione indiscriminata di tutti i debiti. Restano esclusi dalla liberazione e continuano a essere esigibili:
- Obblighi alimentari e assegni di mantenimento, per esempio somme dovute a coniuge separato o figli;
- Danni extracontrattuali da responsabilità civile (incidenti stradali, diffamazione, lesioni) e risarcimenti da reati;
- Sanzioni penali e amministrative (multe, contravvenzioni, confische);
- Debiti tributari connessi a condotte fraudolente, quali dichiarazioni infedeli, frodi fiscali, indebito utilizzo di crediti di imposta;
- Debiti per ottenimento del credito con dolo o colpa grave, per esempio contratti di finanziamento stipulati falsificando documenti;
- Prestiti non dichiarati e raggiri ai danni dei creditori;
- Eventuali obbligazioni assunte dopo l’apertura della procedura, che restano pienamente esigibili.
Questi debiti, in presenza di esdebitazione, diventano “obbligazioni naturali”: il debitore non può essere costretto al pagamento con azioni esecutive, ma il debito moralmente permane e l’adempimento spontaneo non può essere ripetuto . La dottrina sottolinea che l’esdebitazione produce un effetto sostanziale di inesigibilità: i creditori non possono proseguire o iniziare azioni esecutive, ma il titolo del debito non scompare .
Cosa accade se emergono nuovi beni dopo l’esdebitazione
Il CCII prevede un regime di sorveglianza del debitore incapiente: se entro tre anni dalla chiusura della procedura emergono nuove utilità (eredità, vincite, donazioni), tali somme devono essere destinate ai creditori fino a un limite. L’art. 283 CCII dispone che il sovraindebitato incapiente deve comunicare prontamente all’OCC qualsiasi incremento patrimoniale; il mancato rispetto comporta la revoca del beneficio .
Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto: cosa fare
Quando si riceve una cartella di pagamento, un avviso di intimazione, una notifica di pignoramento o qualsiasi atto di riscossione, è fondamentale non restare inerte. Ecco le fasi da seguire per attivare correttamente gli strumenti della Legge 3 e del CCII.
1. Analisi dell’atto e verifica dei presupposti
- Identificazione dell’atto: si tratta di una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione? di un atto di precetto? di un pignoramento? L’avvocato deve verificare la legittimità (notifica, firma, motivazione) e controllare l’importo dovuto (capitale, interessi, sanzioni, aggio).
- Verifica dei termini: ogni atto contiene scadenze precise. Una cartella esattoriale deve essere impugnata entro 60 giorni per motivi di merito e 20 giorni per il ruolo; un atto di pignoramento va impugnato entro 40 giorni; un’ingiunzione di pagamento entro 30 giorni. Agire oltre questi termini può precludere la difesa.
- Controllo di prescrizione: alcuni debiti (es. tributi locali, contributi previdenziali) possono essere prescritti se non riscossi entro determinati anni (5 o 10 anni). L’avvocato verifica se i termini sono decorsi.
2. Consultazione con un professionista e scelta dello strumento più adatto
Dopo aver analizzato l’atto, è essenziale consultare un professionista esperto. A seconda della situazione, si può:
- Presentare ricorso al giudice competente (Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale) per eccepire vizi formali e chiedere l’annullamento dell’atto;
- Richiedere la sospensione dell’atto in caso di gravi motivi;
- Avviare una procedura di composizione della crisi (accordo del debitore, piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata);
- Adesione a definizioni agevolate come rottamazione-quater o stralcio parziale;
- Negoziare un piano di rientro con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con le banche, eventualmente avvalendosi di consulenti finanziari.
3. Redazione e deposito dell’istanza presso l’OCC
Per attivare la procedura di sovraindebitamento, occorre rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Gli step sono:
- Nomina del gestore: il debitore sceglie un OCC competente (generalmente nel luogo di residenza o sede dell’impresa). L’organismo nomina un gestore della crisi che assisterà il debitore nella predisposizione del piano.
- Raccolta documentale: vengono predisposti i documenti (elenco creditori, atti di disposizione negli ultimi cinque anni, bilanci, dichiarazioni dei redditi, stato di famiglia, conti correnti).
- Relazione particolareggiata del gestore: il gestore redige una relazione che descrive le cause dell’indebitamento, la convenienza della proposta, la meritevolezza e la presenza di eventuali atti in frode .
- Deposito dell’istanza in tribunale: si deposita la proposta (accordo/piano/liquidazione) con la relazione. Il tribunale esamina la completezza e fissa l’udienza.
4. Ottenimento di misure protettive e blocco delle azioni esecutive
Una volta depositata l’istanza, il tribunale può concedere misure protettive che bloccano le procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, sequestri, ipoteche). Per esempio, nell’accordo del debitore e nel piano del consumatore, le misure sono automatiche, mentre nella liquidazione controllata occorre un decreto del giudice.
La sospensione è essenziale per evitare l’aggravarsi della situazione e consente al debitore di negoziare serenamente con i creditori.
5. Omologazione dell’accordo o apertura della liquidazione
Nell’accordo del debitore e nel piano del consumatore, dopo l’approvazione dei creditori (solo per l’accordo) e la valutazione di meritevolezza, il tribunale emette un decreto di omologazione. Da quel momento:
- Il debitore è tenuto a eseguire il piano nei tempi e modi stabiliti;
- I creditori non possono intraprendere azioni diverse da quelle previste;
- Eventuali nuovi debiti sono esclusi dal piano e restano ordinari.
Nella liquidazione controllata, il tribunale nomina il liquidatore e dispone la vendita dei beni. L’eventuale esdebitazione viene concessa dopo la chiusura della procedura (o dopo tre anni) se le condizioni sono rispettate .
6. Pagamento e distribuzione ai creditori
Il pagamento ai creditori avviene secondo l’ordine stabilito dal piano o dalle norme sulla graduazione dei crediti (privilegiati, ipotecari, chirografari). Nel piano del consumatore si può prevedere un pagamento dilazionato. Nella liquidazione il ricavato della vendita viene distribuito proporzionalmente.
Per ottenere l’esdebitazione, il debitore deve rispettare scrupolosamente gli impegni: effettuare i versamenti, collaborare con il liquidatore, evitare atti di frode. Qualsiasi inadempimento può comportare la revoca del beneficio.
7. Istanza di esdebitazione e decreto del giudice
Quando tutti i beni sono stati liquidati e non rimangono utilità da distribuire, il debitore (o d’ufficio) può presentare istanza di esdebitazione al giudice.
Nel regime della Legge 3/2012, l’istanza poteva essere presentata dopo quattro anni dall’apertura e doveva dimostrare l’adempimento di almeno parte dei debiti, la collaborazione e la ricerca di un lavoro .
Con il CCII, l’esdebitazione può essere dichiarata di diritto alla chiusura o, al massimo, dopo tre anni, senza necessità di un’istanza specifica . Tuttavia, il debitore deve comunque rispettare le condizioni dell’art. 280 e non aver provocato il dissesto con dolo o colpa grave .
8. Effetti del decreto di esdebitazione
Una volta emesso il decreto:
- I debiti residui sono inesigibili: i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive, né iscrivere ipoteche. L’obbligazione diventa naturale ;
- Il debitore può ripartire liberamente: cessa l’iscrizione al registro dei protesti e del fallimento;
- Persistono però le obbligazioni escluse (mantenimento, sanzioni, risarcimenti);
- Sorveglianza triennale: se l’esdebitazione è concessa per incapienza, l’OCC vigila per tre anni su eventuali acquisizioni .
9. Cosa fare se la domanda di esdebitazione è rigettata
In caso di rigetto, è possibile impugnare il decreto davanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni (termine fissato dal CCII). Occorre dimostrare l’errore del giudice nella valutazione della meritevolezza o la sussistenza di nuove circostanze.
In ogni caso, conviene prevenire il rigetto curando scrupolosamente la documentazione e dimostrando, sin dall’inizio, l’impossibilità di soddisfare completamente i creditori.
Difese e strategie legali
L’adozione di una procedura di composizione della crisi non esclude il ricorso a difese tradizionali contro atti illegittimi o viziati. Il punto di vista del debitore, difeso da professionisti esperti, deve coniugare la tutela immediata (annullare o sospendere l’atto) con la soluzione strutturale (accesso alla Legge 3/CCII). Ecco le principali strategie.
1. Impugnazione di cartelle esattoriali e atti di pignoramento
Prima di aderire a un piano di rientro, è opportuno valutare la legittimità degli atti:
- Vizi di notifica: la cartella può essere nulla se non è stata notificata correttamente. È possibile eccepire l’inesistenza o l’irregolarità della notifica, per esempio se consegnata a un indirizzo errato o a soggetti non abilitati.
- Decadenza e prescrizione: molti tributi (Imu, Tarsu, multe) si prescrivono in 5 anni, i contributi Inps in 5 o 10 anni a seconda della natura. È possibile eccepire la prescrizione e ottenere l’annullamento del debito.
- Difetto di motivazione: l’atto deve contenere l’indicazione del credito e delle norme applicate; se generico o incomprensibile può essere annullato.
- Interpello tra giurisdizioni: in caso di cumulo di sanzioni tributarie e contributive, può essere utile sollevare questioni di competenza giurisdizionale.
2. Richieste di sospensione e di rateizzazione
In presenza di gravi motivi o di ricorso in corso, è possibile chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione la sospensione della riscossione o la rateizzazione del debito. La normativa consente piani di rientro fino a 72 rate mensili (120 in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà), con garanzie ridotte per importi sotto 60 mila euro.
La sospensione evita l’aggravamento del debito e consente di definire il piano o aderire a una sanatoria.
3. Adesione a definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazione-quater, saldo e stralcio, stralcio parziale dei debiti sotto 1.000 euro). Tali misure permettono di pagare solo il capitale e le spese di notifica, rinunciando a sanzioni e interessi.
La rottamazione-quater, prevista dalla Legge 197/2022 e successivamente riaperta, consente la regolarizzazione dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli rientrati in precedenti rottamazioni decadute. Il contribuente paga solo capitale e aggio; le sanzioni e gli interessi di mora sono stralciati . Il termine originario (30 giugno 2023) è stato più volte prorogato; Legge 18/2024 ha spostato la scadenza al 15 marzo 2024 per le prime tre rate e il D.Lgs 108/2024 ha posticipato la quinta rata al 15 settembre 2024 .
La definizione agevolata prevede un pagamento massimo in 18 rate con tolleranza di 5 giorni; l’omesso o tardivo pagamento comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive .
4. Scelta tra accordo del debitore, piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata
A seconda della natura dei debiti e della posizione patrimoniale, occorre scegliere la procedura più adatta:
- Accordo del debitore (Legge 3/2012): riservato a debitori con debiti anche di natura imprenditoriale non superiore a 500 mila euro (ora confluito nel concordato minore). Richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% del credito; prevede la sospensione delle azioni esecutive e l’adempimento concordato.
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche con debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Non necessita del voto dei creditori e viene omologato dal tribunale se ritenuto conveniente.
- Concordato minore (art. 74 CCII): sostituisce l’accordo del debitore ed è rivolto a imprenditori sotto soglia (fatturato inferiore a due milioni di euro, debiti non superiori a due milioni, massimo dieci dipendenti). Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ma garantisce la sospensione delle azioni esecutive.
- Liquidazione controllata (art. 268 CCII): prevede la vendita di tutti i beni del debitore sotto la direzione di un liquidatore. È la via obbligata per chi non può proporre un piano o non ha la maggioranza dei consensi. Consente l’esdebitazione di diritto dopo tre anni .
L’Avv. Monardo aiuta a valutare quale procedura offre i maggiori vantaggi e a redigere un piano realistico che possa essere approvato dai creditori e omologato dal tribunale.
5. Strumenti di prevenzione e negoziazione
Oltre alle procedure giudiziali, è possibile adottare misure stragiudiziali per ridurre o rateizzare il debito:
- Rinegoziazione dei finanziamenti con le banche, richiedendo la sospensione delle rate (ex moratoria Covid) o l’allungamento dei piani di ammortamento;
- Cessione del quinto o delegazione di pagamento con tassi controllati e durata compatibile con il reddito;
- Concordati stragiudiziali con fornitori e clienti, finalizzati a rinegoziare debiti commerciali o a dilazionare pagamenti;
- Transazioni fiscali in sede di accertamento con adesione, con riduzione di sanzioni e interessi;
- Assistenza di un esperto negoziatore (D.L. 118/2021) per imprese, che facilita il dialogo con banche e fornitori ed evita l’apertura della procedura concorsuale.
6. Aspetti fiscali e patrimoniali
È importante valutare le conseguenze fiscali della procedura. I creditori che rinunciano a parte del credito devono rilevarlo a bilancio; il debitore deve considerare l’eventuale tassazione di plusvalenze da cessioni. In caso di esdebitazione, la quota di debito non soddisfatta non costituisce reddito imponibile per il debitore (lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate in varie circolari).
Dal punto di vista patrimoniale, si consiglia:
- Monitorare le donazioni: la legge prevede la revoca di donazioni compiute negli ultimi cinque anni se lesive dei creditori;
- Evitare cessioni simulate: la distrazione di beni comporta l’esclusione dall’esdebitazione ;
- Proteggere l’abitazione principale: in alcune regioni è possibile costituire un fondo patrimoniale o stipulare un contratto di mantenimento per proteggere l’immobile. Tuttavia, tali strumenti non devono essere finalizzati a frodare i creditori.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione incapiente, accordi di ristrutturazione
Oltre alle procedure concorsuali, esistono altri strumenti per ridurre il carico debitorio. Conoscere queste opzioni permette di scegliere la soluzione più efficiente.
Rottamazione-quater e definizioni agevolate
La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione-quater: una nuova sanatoria per cartelle affidate alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022. Essa consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica. Le sanzioni e gli interessi vengono cancellati .
Il governo ha successivamente riaperto i termini: i contribuenti decaduti dalle precedenti sanatorie hanno potuto rientrare entro il 30 aprile 2025 . Le scadenze di pagamento delle prime rate sono state differite dalla Legge 18/2024 e dal D.Lgs 108/2024 .
Il regime prevede:
- Pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate (con scadenze trimestrali: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre).
- Tolleranza di 5 giorni per il versamento: il pagamento effettuato entro questo termine non comporta decadenza.
- Esclusione di ruoli relativi a risorse proprie dell’UE (dazi, Iva all’importazione), recupero aiuti di Stato, multe per sentenze della Corte di Giustizia, pronunce contabili.
- Effetti: finché il pagamento avviene regolarmente, l’Agenzia non può avviare nuove azioni esecutive; in caso di decadenza, i benefici si perdono e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto .
Stralcio parziale (art. 1 comma 222 Legge 197/2022)
La stessa legge ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con cancellazione totale di interessi e sanzioni e, per i tributi locali, anche del capitale. Lo stralcio è avvenuto il 31 marzo 2023 e ha alleggerito molte posizioni pendenti.
Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti
Il piano del consumatore è rivolto a persone fisiche sovraindebitate che hanno contratto debiti per esigenze familiari, sanitarie, abitative. Non richiede il consenso dei creditori; il tribunale verifica la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e lo omologa se il debitore è meritevole. L’esdebitazione è concessa alla fine del piano, che può prevedere pagamenti dilazionati fino a 5–6 anni.
L’accordo di ristrutturazione (oggi concordato minore nel CCII) consente agli imprenditori sotto soglia di proporre ai creditori un piano di rientro con riduzione del debito. Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti. Consente di cedere l’azienda o parte di essa, rinegoziare i finanziamenti e proteggere i beni funzionali all’attività.
In entrambi i casi, l’assistenza di un professionista è cruciale per predisporre un piano realistico e convincente. L’OCC svolge il ruolo di mediatore e verifica la fattibilità.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
L’art. 283 CCII consente al debitore incapiente – privo di beni e con reddito pari o inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare – di ottenere l’esdebitazione di diritto. Occorre dimostrare:
- di aver elencato tutti i creditori e gli atti di disposizione;
- di non aver distratto beni o aggravato il dissesto con dolo o colpa grave;
- di non aver già ottenuto l’esdebitazione ex art. 283;
- di essere residente da almeno un anno nel circondario del tribunale che decide.
Il giudice, verificati i presupposti e sentito l’OCC, concede l’esdebitazione con decreto che viene comunicato ai creditori. L’OCC monitora l’eventuale sopravvenienza di utilità per tre anni .
Composizione negoziata per la crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, strumento destinato alle imprese in difficoltà (anche medie) che intendono prevenire il dissesto. Il debitore nomina un esperto (iscritto in appositi elenchi), il quale facilita la negoziazione con banche, fornitori, agenzie fiscali. Lo scopo è trovare soluzioni volte a salvaguardare la continuità aziendale, come la dilazione dei debiti, la cessione di rami d’azienda o la conversione dei crediti in capitale.
Questa procedura, pur non rientrando nel sovraindebitamento civile, può essere usata in parallelo o propedeutica all’accesso al concordato minore. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, assiste le aziende nella scelta di questa via.
Accordi stragiudiziali e mediazioni
Spesso è possibile evitare l’apertura di una procedura concorsuale ricorrendo a accordi stragiudiziali o mediazioni. Gli operatori bancari e i creditori preferiscono recuperare almeno una parte dei propri crediti in tempi rapidi, piuttosto che attendere la fine di una liquidazione.
Tra gli strumenti disponibili:
- Transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate per la definizione di avvisi bonari o accertamenti;
- Mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010), obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari;
- Accordi con finanziarie per la chiusura a saldo e stralcio dei prestiti personali con sconti fino al 60–70% sul residuo.
Errori comuni e consigli pratici
Affrontare una procedura di sovraindebitamento richiede attenzione. Gli errori più frequenti possono compromettere l’esito positivo. Ecco cosa evitare:
- Ignorare le notifiche: non ritirare gli atti o rimandare la lettura può determinare la decadenza dei termini per impugnare. È fondamentale ritirare la posta anche se si sospetta un atto sgradito.
- Presentare documenti incompleti: l’OCC e il tribunale richiedono un dossier completo. Omettere anche un solo conto corrente o un bene può essere interpretato come malafede e comportare il rigetto della domanda .
- Pagare i creditori in via preferenziale: l’effetto par condicio creditorum impone che i pagamenti avvengano in modo proporzionale. Anticipare somme ad alcuni creditori, magari amici o parenti, configura atto in frode e impedisce l’esdebitazione .
- Vendere beni sottocosto o donare: le cessioni a titolo gratuito o a prezzo irrisorio negli ultimi cinque anni possono essere revocate.
- Promettere piani irrealistici: proporre rate che non si possono sostenere porta al fallimento del piano. Meglio calibrare la proposta su redditi certi e documentati.
- Sottovalutare l’importanza di un professionista: la procedura è complessa e richiede competenze giuridiche e contabili. Affidarsi a consulenti non qualificati può costare caro.
Consigli pratici
- Richiedi subito una consulenza: non aspettare che scadano i termini. L’Avv. Monardo può valutare se conviene impugnare l’atto o ricorrere alla composizione della crisi.
- Raccogli ogni documento: prepara l’elenco dei debiti, delle garanzie, del patrimonio, dei redditi, includendo qualsiasi pignoramento già in atto.
- Sii trasparente: collaborare con l’OCC è fondamentale. Qualsiasi omissione può essere interpretata come intento fraudolento.
- Valuta i tempi: la procedura può durare anni. Considera l’impatto sul tuo lavoro, sulla tua famiglia e sulle tue prospettive di reddito.
- Proteggi i tuoi beni essenziali: informati sulla possibilità di mantenere l’abitazione principale, il veicolo necessario all’attività, gli strumenti di lavoro.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Sintesi di norme e termini rilevanti
| Argomento | Riferimento normativo | Punto chiave | Termine/condizione |
|---|---|---|---|
| Esdebitazione (Vecchia legge) | Art. 14 terdecies Legge 3/2012 (abrogato) | Richiede collaborazione, pagamento di parte del debito, assenza di frode, ricerca di lavoro | Istanza dopo almeno 4 anni; credito residuo diventa inesigibile ma il titolo resta; esclusi debiti alimentari, risarcimenti, sanzioni |
| Esdebitazione (CCII) | Art. 280–283 CCII | Condizioni negative: niente reati fallimentari o tributari gravi, niente distrazioni, niente ostacoli alla procedura, non aver usufruito di due esdebitazioni, meritevolezza | Esdebitazione di diritto dopo chiusura o 3 anni nella liquidazione; la sorveglianza dura 3 anni per incapienti |
| Esclusioni dai debiti esdebitabili | Art. 14 terdecies comma 5 e art. 280 CCII | Rimangono obblighi alimentari, risarcimenti da illecito, sanzioni, debiti per condotte fraudolente | Persistono anche dopo l’esdebitazione; possono essere oggetto di azioni esecutive |
| Rottamazione-quater | Legge 197/2022; Legge 18/2024; D.Lgs 108/2024 | Permette di saldare solo capitale e oneri di notifica; cancella sanzioni e interessi | Domanda entro 30 aprile 2025; pagamento in 18 rate con scadenze trimestrali; decadenza in caso di mancato pagamento |
| Stralcio debiti fino a 1.000 € | Art. 1 comma 222–226 Legge 197/2022 | Cancellazione automatica di debiti fino a 1.000 € affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 | Avvenuto il 31 marzo 2023; non riguarda le sanzioni per violazioni di norme europee |
| Durata liquidazione controllata | Art. 268–282 CCII | Liquidazione dei beni sotto controllo del tribunale | Esdebitazione dopo 3 anni o alla chiusura |
Tabella 2 – Confronto tra procedure di composizione della crisi
| Procedura | Soggetti ammessi | Consenso creditori | Durata / esdebitazione | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche con debiti per esigenze personali/familiari | Non richiesto; decide il giudice sulla convenienza | Durata 3–6 anni; esdebitazione finale se il piano è rispettato | Niente votazione; tutela la prima casa; possibile falcidia di tributi; sospensione esecuzioni |
| Accordo del debitore / Concordato minore | Debitori non fallibili, professionisti, imprese sotto soglia | Richiesto il voto favorevole del 60 % dei crediti | Durata variabile; esdebitazione alla fine del piano | Possibilità di rinegoziare debiti aziendali; continuità dell’attività; sterilizzazione interessi |
| Liquidazione controllata | Debitori incapaci di proporre un piano; falliti; incapienti | Non si richiede voto; il giudice dispone la vendita dei beni | Dura 3 anni; esdebitazione di diritto salvo cause ostative | Consentita la liquidazione dell’abitazione principale; possibile mantenere redditi impignorabili; sospensione azioni |
| Esdebitazione incapiente | Persone senza beni e con reddito minimo | Non vi sono creditori da soddisfare | Esdebitazione concessa subito; durata 3 anni di sorveglianza | Permette di ripartire senza versare nulla; monitora sopravvenienze |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi (soglia variabile) | Accordo volontario con banche e fornitori | Durata 6–12 mesi; non è prevista esdebitazione ma continuità | Previene la liquidazione; riduce costi; salvaguarda l’azienda |
Domande e risposte (FAQ)
1. Cos’è l’esdebitazione e quali effetti produce?
L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui ottenibile al termine di una procedura di liquidazione. Con il vecchio art. 14 terdecies Legge 3/2012, era un beneficio discrezionale del giudice subordinato a varie condizioni; oggi, con il CCII, può essere automatica nelle procedure di liquidazione controllata e per incapienti. L’effetto principale è che i debiti non soddisfatti diventano inesigibili: i creditori non possono agire esecutivamente, ma il titolo non si estingue .
2. Quali debiti non rientrano nell’esdebitazione?
Restano dovuti gli obblighi di mantenimento, i danni extracontrattuali, le sanzioni penali e amministrative, i debiti derivanti da frode fiscale o dolo, e le obbligazioni assunte dopo l’apertura della procedura . Tali debiti restano esigibili e possono essere oggetto di azione esecutiva.
3. È obbligatorio pagare una percentuale minima ai creditori per ottenere l’esdebitazione?
Nel vecchio regime era richiesta una soddisfazione non simbolica dei creditori. La Cassazione 27562/2024 ha chiarito che, con il CCII, non esiste più una percentuale minima: il giudice valuta la meritevolezza e l’effettiva utilità offerta ai creditori, anche se modesta .
4. Cosa accade se ricevo un atto di pignoramento mentre sto preparando il piano?
È possibile chiedere al tribunale una misura protettiva che sospenda il pignoramento finché la proposta non viene valutata. In alternativa, si può negoziare con l’Agente della Riscossione un piano rateale o aderire a una definizione agevolata.
5. Chi può accedere al piano del consumatore?
Solo le persone fisiche che hanno contratto debiti per ragioni non legate all’attività d’impresa o professionale. Sono esclusi gli imprenditori, anche agricoli; per costoro è prevista la liquidazione controllata o il concordato minore.
6. Cosa succede all’abitazione principale nella liquidazione controllata?
Nel vecchio sistema la casa poteva essere venduta; oggi, il giudice può consentire al debitore e alla sua famiglia di continuare a vivere nell’abitazione fino a sei mesi dopo la vendita, o di concordare con i creditori il mantenimento dell’immobile se è l’unico bene essenziale. Tuttavia, se l’ipoteca supera il valore del bene, la vendita può essere evitata perché non arreca utilità ai creditori.
7. È possibile cancellare i debiti con l’Agenzia delle Entrate tramite la Legge 3?
Sì, i debiti fiscali rientrano nelle procedure di sovraindebitamento; tuttavia l’Agenzia può opporsi se ritiene la proposta non conveniente. Nella procedura di liquidazione controllata, i crediti tributari sono collocati in posizione privilegiata e possono essere falcidiati solo in parte. Le definizioni agevolate (rottamazione) possono ridurre notevolmente sanzioni e interessi .
8. Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?
I costi variano in base alla complessità. Occorre considerare la parcella del professionista, il compenso dell’OCC (calcolato in percentuale sul valore dei debiti), e le spese di giustizia. Molti organismi prevedono tariffari agevolati e la possibilità di rateizzare i compensi. In ogni caso, il beneficio dell’esdebitazione compensa l’investimento.
9. Posso scegliere l’OCC o viene assegnato?
Il debitore può scegliere l’Organismo di Composizione della Crisi tra quelli iscritti presso il Ministero della Giustizia. La scelta può influire sui tempi e sulla qualità del servizio. L’Avv. Monardo collabora con OCC di fiducia e può suggerire l’organismo più efficiente.
10. Quali documenti devo preparare per l’istanza?
Tra i documenti principali: elenco dei creditori, elenco dei beni, atti di disposizione degli ultimi cinque anni, contratto di locazione o proprietà dell’immobile, dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto bancari, stato di famiglia, eventuali procedure esecutive pendenti. L’accuratezza dell’elenco è fondamentale per la meritevolezza.
11. Cosa succede se, dopo l’esdebitazione, ricevo una grande eredità?
Se l’esdebitazione è stata concessa come incapiente (art. 283 CCII), devi informare l’OCC: la somma ricevuta andrà in parte ai creditori per tre anni . Se si tratta di un’altra forma di esdebitazione, potrai liberamente disporre dell’eredità, salvo eventuali azioni revocatorie per atti compiuti prima della procedura.
12. Posso ottenere l’esdebitazione più di una volta?
È possibile ottenere l’esdebitazione solo due volte nella vita, e non di seguito: deve trascorrere un periodo di almeno cinque anni tra un’esdebitazione e l’altra . Per la procedura dell’incapiente, l’esdebitazione può essere concessa una sola volta .
13. Quali sono le differenze tra concordato minore e liquidazione controllata?
Il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori (50+1 del valore) e consente la continuità aziendale. Il debitore può proporre la falcidia di alcuni crediti e la ristrutturazione dell’impresa. La liquidazione controllata, invece, comporta la vendita di tutti i beni e la chiusura dell’attività; è destinata a chi non può presentare un piano o ha troppi debiti. Tuttavia, consente l’esdebitazione automatica dopo tre anni .
14. In quali casi conviene aderire alla rottamazione piuttosto che a una procedura di sovraindebitamento?
La rottamazione-quater conviene se i debiti sono principalmente fiscali e rientrano nei ruoli ammissibili: permette di pagare solo il capitale senza avviare la procedura concorsuale. Tuttavia, se i debiti sono elevati e coinvolgono più soggetti (banche, finanziarie, privati), una procedura di sovraindebitamento garantisce una gestione unitaria e la possibilità di falcidiare anche i creditori non pubblici. In molti casi si possono combinare entrambi gli strumenti: si aderisce alla rottamazione per i ruoli ammissibili e si inseriscono i restanti debiti nel piano del consumatore o nel concordato minore.
15. Cosa succede se non rispetto le rate del piano?
Il mancato rispetto delle rate comporta la risoluzione del piano e la revoca dell’esdebitazione. I creditori tornano a poter agire per l’intero importo residuo, dedotti i versamenti effettuati. È quindi fondamentale prevedere rate sostenibili e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà al gestore della crisi.
16. I soci di una società fallita possono accedere all’esdebitazione per i debiti sociali?
I soci illimitatamente responsabili (es. società di persone) possono accedere all’esdebitazione solo per i debiti personali. L’esdebitazione non libera la società dai debiti; per quest’ultima è possibile avviare una procedura di liquidazione controllata. Se la società è stata dichiarata fallita prima del 15 luglio 2022, continuerà ad applicarsi la normativa fallimentare; la Cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva del CCII .
17. È possibile presentare domanda di esdebitazione senza aver attivato una procedura di liquidazione?
No. L’esdebitazione è parte integrante della procedura di liquidazione. Non è una procedura autonoma: occorre aver avviato la liquidazione e venduto i beni, oppure essere incapiente ai sensi dell’art. 283 .
18. Qual è il ruolo del gestore della crisi?
Il gestore, nominato dall’OCC, assiste il debitore nella predisposizione della proposta, verifica i documenti, redige la relazione per il giudice e cura i rapporti con i creditori. Durante la liquidazione, collabora con il liquidatore. È una figura chiave per il buon esito della procedura.
19. Cosa si intende per “meritevolezza” del debitore?
Per ottenere l’esdebitazione, il debitore deve dimostrare di non aver aggravato il dissesto con comportamenti dolosi o colposi, di aver collaborato con il gestore e i creditori e di essersi adoperato per cercare un lavoro o aumentare le proprie entrate . La meritevolezza è un requisito valutato discrezionalmente dal giudice e incide fortemente sull’esito.
20. Che differenza c’è tra obbligazione naturale e obbligazione civile?
L’obbligazione naturale è un dovere morale giuridicamente non tutelabile in sede giudiziaria. I debiti residui dopo l’esdebitazione diventano obbligazioni naturali: se il debitore decide di pagarli volontariamente, non può poi pretendere la restituzione. L’obbligazione civile, invece, è tutelata: il creditore può agire in giudizio per ottenerne l’adempimento.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, proponiamo tre simulazioni che illustrano, con numeri, come cambia la situazione del debitore prima e dopo l’adesione alla Legge 3/CCII e all’esdebitazione. I dati sono ipotetici ma basati su fattispecie comuni.
Simulazione 1 – Piano del consumatore con esdebitazione finale
Scenario: Maria ha 42 anni, lavora come impiegata con reddito netto di 1.400 €/mese. Ha accumulato debiti per 80.000 € con banche (tre prestiti e due carte di credito) e 15.000 € di cartelle esattoriali per multe e tasse automobilistiche. Non possiede immobili; vive in affitto con il figlio minorenne. Non ci sono atti di frode e la causa del sovraindebitamento è la perdita del lavoro di pochi anni fa e spese mediche inattese.
Passaggi:
- Analisi e scelta della procedura: l’Avv. Monardo consiglia il piano del consumatore perché i debiti derivano da esigenze familiari.
- Redazione del piano: propone di versare 300 € al mese per 5 anni (18.000 € totali) destinati a soddisfare parzialmente i creditori; le cartelle vengono inserite nella definizione agevolata (rottamazione) pagando solo capitale e spese (5.000 €).
- Omologazione: il giudice valuta che l’importo offerto è superiore alla liquidazione (in cui i creditori prenderebbero pochissimo) e omologa il piano.
- Esecuzione del piano: Maria paga regolarmente le rate e partecipa a un corso di formazione per aumentare il reddito. Dopo cinque anni, versa 18.000 € in totale; le cartelle sono state chiuse con la rottamazione.
- Esdebitazione: il giudice concede l’esdebitazione: i debiti residui di circa 77.000 € diventano inesigibili. Maria riparte senza pendenze.
Risultati:
- Debito iniziale: 95.000 €;
- Pagamenti effettuati: 23.000 € (18.000 € piano + 5.000 € rottamazione);
- Risparmio ottenuto: 72.000 € liberati;
- Durata: 5 anni + esdebitazione;
- Debiti rimasti: obbligazioni naturali, non esigibili.
Simulazione 2 – Liquidazione controllata con vendita dell’abitazione e esdebitazione di diritto
Scenario: Luigi, piccolo imprenditore, ha debiti per 500.000 € (mutuo ipotecario, finanziamenti aziendali, contributi previdenziali). Possiede una casa del valore di 200.000 € con ipoteca da 150.000 €. L’azienda non è più operativa. I creditori hanno iniziato pignoramenti.
Passaggi:
- Apertura della liquidazione: Luigi dichiara l’insolvenza e avvia la liquidazione controllata; nomina l’OCC.
- Vendita dei beni: la casa viene venduta all’asta per 210.000 €; il mutuo (150.000 €) è integralmente soddisfatto; restano 60.000 € da distribuire ai creditori chirografari (che vantano 350.000 €).
- Durata: la procedura dura tre anni. Luigi collabora, cerca lavoro e consegue un reddito da 1.000 € mensili; versa 30.000 € in tre anni a titolo di contributo ai creditori.
- Esdebitazione di diritto: trascorsi tre anni, il giudice dichiara l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII .
- Obblighi successivi: Luigi deve comunicare eventuali eredità o vincite per tre anni; in caso contrario, l’esdebitazione può essere revocata .
Risultati:
- Debito iniziale: 500.000 €;
- Valore distribuito: 90.000 € (60.000 € ricavato dalla casa + 30.000 € contributo);
- Debiti residui: 410.000 €, divenuti inesigibili;
- Durata totale: 3 anni;
- Effetti: Luigi riparte privo di debiti, ma perde la casa.
Simulazione 3 – Rottamazione-quater e stralcio combinati con piano del consumatore
Scenario: Anna, maestra di scuola, ha debiti per 25.000 € con l’Agenzia delle Entrate (Irpef arretrata, multe, bolli) e 15.000 € con una banca. Vuole evitare la procedura concorsuale.
Passaggi:
- Adesione alla rottamazione-quater: Anna presenta domanda entro il termine (aprile 2025) . I debiti affidati al 30 giugno 2022 ammontano a 20.000 €; con la rottamazione, paga solo capitale e oneri di notifica (circa 16.000 €) in 18 rate da 888 €.
- Stralcio parziale: i debiti fino a 1.000 € vengono automaticamente cancellati. Risparmia 1.200 €.
- Accordo con la banca: per i 15.000 €, avvia una trattativa e propone un saldo e stralcio di 9.000 € in tre anni.
- Piano del consumatore residuale: per eventuali importi non compresi (interessi, sanzioni), Anna valuta con l’Avv. Monardo l’adozione di un mini piano del consumatore per dilazionare i restanti 5.000 € in cinque anni.
Risultati:
- Debito iniziale: 40.000 €;
- Pagamenti programmati: 16.000 € (rottamazione) + 9.000 € (saldo e stralcio) + 5.000 € (piano del consumatore) = 30.000 €;
- Risparmio: 10.000 € oltre all’azzeramento degli interessi e sanzioni;
- Durata: 3–5 anni;
- Non è richiesta l’esdebitazione perché non si ricorre alla liquidazione.
Conclusione
Nel corso di questo articolo abbiamo analizzato in maniera approfondita cosa succede dopo il pagamento nell’ambito della Legge 3/2012 e del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Abbiamo visto che l’esdebitazione rappresenta la possibilità di ottenere una vera ripartenza: al termine del piano o della liquidazione, i debiti residui diventano inesigibili, consentendo di uscire dal tunnel del sovraindebitamento e ricostruire il proprio futuro.
Il quadro normativo è complesso e in continua evoluzione: la transizione dal vecchio regime della Legge 3 al CCII ha eliminato l’obbligo di pagare una percentuale minima ai creditori , ha introdotto l’esdebitazione di diritto e ha limitato la retroattività delle nuove norme . Le sentenze della Cassazione del 2024–2025 hanno chiarito che le procedure iniziate prima del 15 luglio 2022 restano soggette alla disciplina precedente .
Scegliere il giusto strumento – dal piano del consumatore alla liquidazione controllata, dalla rottamazione-quater alla composizione negoziata – richiede una valutazione attenta dei debiti, del patrimonio e delle prospettive di reddito. Il professionista ha un ruolo decisivo nel guidare il debitore, proteggendo i suoi diritti e ottimizzando il risultato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono specializzati in materia di sovraindebitamento, diritto bancario e tributario. Essendo cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo conosce a fondo la prassi dei tribunali e degli OCC e può proporre le soluzioni più efficaci per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e per impugnare cartelle esattoriali. Il suo studio offre assistenza completa in tutte le fasi: analisi degli atti, redazione del piano, assistenza nelle udienze, negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate e con le banche, e tutela giudiziale.
Non affrontare da solo la crisi: la legge prevede strumenti potenti per risolvere i debiti e molte persone li stanno utilizzando con successo. Agisci subito: ogni giorno perso può significare l’aggravarsi degli interessi, l’inizio di una procedura esecutiva o la perdita di un’occasione di sanatoria.
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