Quando conta più quello che dicono i giudici che quello che dice la legge
Chi riceve una comunicazione di irregolarità collegata a un contratto di locazione commerciale — che si tratti di una sanzione per registrazione tardiva, di una contestazione sull’applicazione della cedolare secca o dell’esito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi — si scontra quasi sempre con un testo di legge che, da solo, non basta a capire cosa fare. La materia della tardiva registrazione dei contratti di locazione pluriennali è un caso da manuale: per anni l’Agenzia delle Entrate ha applicato un criterio di calcolo delle sanzioni che la Cassazione contestava sistematicamente, fino a quando, nel 2025, l’Amministrazione si è dovuta allineare. Lo stesso vale per l’impugnabilità della comunicazione di irregolarità in sé: la norma tributaria elenca gli atti impugnabili in modo apparentemente tassativo, ma è stata l’elaborazione della Suprema Corte, negli anni, a stabilire quando e come il contribuente possa reagire subito, senza attendere la cartella di pagamento. In questo tipo di contenzioso, insomma, conoscere la legge non basta: bisogna conoscere come i giudici l’hanno applicata, corretta, e talvolta ribaltata.
Questo articolo ricostruisce l’orientamento consolidato e le questioni ancora aperte attraverso le pronunce più significative degli ultimi anni, traducendo ogni principio giuridico nella sua ricaduta pratica per chi gestisce — o subisce — una locazione commerciale.
Lo Studio Monardo può seguire il contenzioso su comunicazioni di irregolarità e locazioni commerciali proprio perché la materia richiede la lettura combinata di due piani — quello tributario del controllo formale e automatizzato, e quello civilistico della validità del contratto di locazione — un incrocio che il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario dell’Avvocato è strutturato per affrontare senza soluzione di continuità tra le due materie.
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Il quadro normativo in breve
Prima di affrontare la giurisprudenza serve fissare, in modo sintetico, i tre pilastri su cui si muovono le pronunce che vedremo.
Il primo è l’imposta di registro sui contratti di locazione, disciplinata dal Testo Unico approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). L’articolo 17 del TUR impone la registrazione dei contratti di locazione di immobili entro trenta giorni dalla stipula o dalla decorrenza, con versamento dell’imposta commisurata al canone pattuito; per i contratti pluriennali il contribuente può scegliere di versare l’imposta anno per anno oppure in unica soluzione per l’intera durata. L’articolo 69 dello stesso TUR sanziona l’omessa o tardiva registrazione: la sanzione ordinaria è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, ridotta al 45% (minimo 150 euro) se la registrazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine. Il nodo interpretativo — su cui la giurisprudenza ha lavorato a lungo — riguarda la base di calcolo di questa sanzione quando il contratto è pluriennale e il contribuente ha optato per il pagamento annuale dell’imposta.
Il secondo pilastro è quello dei controlli fiscali automatizzati e formali: l’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disciplina la liquidazione automatica delle dichiarazioni (controllo aritmetico e formale sui dati dichiarati), mentre l’articolo 36-ter dello stesso decreto disciplina il controllo formale vero e proprio, che consente all’Amministrazione di confrontare quanto dichiarato con la documentazione che il contribuente è tenuto a conservare. In entrambi i casi, prima di procedere alla riscossione, l’ente impositore invia al contribuente una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto “avviso bonario”), che indica l’esito del controllo e consente al contribuente di fornire chiarimenti o di pagare con sanzioni ridotte. Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha esteso da trenta a sessanta giorni il termine per rispondere a queste comunicazioni, con effetto sulle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A questi due pilastri si aggiunge un correttivo che spesso sfugge a chi si trova per la prima volta davanti a una comunicazione di irregolarità: il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la tardiva registrazione — o altre irregolarità dichiarative collegate alla locazione — pagando sanzioni ridotte in misura progressiva a seconda del tempo trascorso dalla violazione. Il ravvedimento resta praticabile finché non sia stata notificata la comunicazione di irregolarità o, a seconda dei casi, finché non sia iniziata un’attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza: una volta ricevuto l’avviso bonario, la finestra per il ravvedimento sulla specifica violazione contestata si restringe drasticamente, ed è per questo che intervenire subito, appena ci si accorge di un ritardo nella registrazione, è quasi sempre più conveniente che attendere l’iniziativa dell’Amministrazione. Va poi ricordato l’articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui l’Amministrazione è tenuta a invitare il contribuente a fornire chiarimenti quando dalla liquidazione emerga un’incertezza su un dato rilevante della dichiarazione: un obbligo di correttezza procedimentale che, come si vedrà, la Cassazione ha spesso richiamato per rafforzare le garanzie del contribuente nella fase che precede la cartella di pagamento.
Il terzo pilastro riguarda l’imposta sostitutiva della cedolare secca, introdotta dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per le locazioni ad uso abitativo. La norma esclude espressamente l’applicazione della cedolare secca quando il locatore agisce nell’ambito di un’attività d’impresa, arte o professione; nulla dice, testualmente, sulla natura del conduttore, ed è proprio su questo silenzio che si è sviluppato uno dei contrasti più rilevanti tra prassi dell’Agenzia e orientamento della Cassazione. Per gli immobili commerciali in senso stretto — categoria catastale C/1, negozi e botteghe — la cedolare secca ha avuto un’applicazione solo transitoria, limitata ai contratti stipulati nel 2019.
Va infine ricordato un elemento procedurale che ricorre in tutte le vicende ricostruite in questo articolo: la modalità di notifica della comunicazione di irregolarità e dell’eventuale cartella di pagamento successiva. Trattandosi di atti che incidono sui termini di decadenza per la difesa del contribuente, la loro corretta notifica — a mezzo PEC per i soggetti obbligati a possederla, o secondo le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile per gli altri — è un presupposto che va sempre verificato per primo: un vizio di notifica può, in alcuni casi, incidere sulla decorrenza stessa dei termini di impugnazione o di ravvedimento, spostando l’intero calendario difensivo rispetto a quanto risulterebbe da una lettura solo formale della data apposta sull’atto.
L’orientamento consolidato
Su tre punti la giurisprudenza di legittimità ha raggiunto, negli ultimi anni, una linea sufficientemente stabile da poter orientare le scelte difensive senza il timore di un ribaltamento imminente.
Primo principio: la sanzione per tardiva registrazione dei contratti pluriennali si calcola sulla prima annualità, non sull’intera durata. La vicenda nasce da una prassi dell’Agenzia delle Entrate, cristallizzata nella Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, secondo cui la sanzione del 120% andava applicata all’imposta calcolata sull’intero valore del contratto pluriennale, anche quando il contribuente aveva scelto — come è sua facoltà — di versare l’imposta anno per anno. La Cassazione ha smontato questa lettura con ben sei pronunce nel solo 2024 (ordinanze nn. 1981, 2357, 2585, 2606, 10504 e 17657), tutte nello stesso senso: se il contribuente ha optato per il pagamento annuale, la sanzione da omessa o tardiva registrazione deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, non all’imposta virtualmente dovuta per l’intera durata del rapporto. In altre parole: chi ha stipulato una locazione commerciale pluriennale e ha scelto di pagare l’imposta di registro anno per anno, se arriva tardi alla registrazione, non deve temere una sanzione calcolata su sei o nove anni di canone, ma solo sulla prima annualità. La ricaduta pratica è enorme in termini di importi: su un contratto sessennale con canone annuo di 12.000 euro, la differenza tra sanzionare l’intera durata o la sola prima annualità può significare una sanzione più che sestuplicata nel primo caso rispetto al secondo. Va inoltre chiarito che questo principio non riguarda soltanto le sanzioni già irrogate: incide anche sul calcolo che l’ufficio deve fare in sede di riliquidazione quando il contribuente si ravvede tardivamente, e sul quantum che è legittimo pretendere in un accertamento con adesione o in una conciliazione giudiziale. Chi gestisce più contratti di locazione commerciale — pensiamo a chi possiede un portafoglio di immobili C/1 dati in affitto a più conduttori — deve quindi verificare, per ciascun contratto pluriennale registrato in ritardo, quale modalità di versamento dell’imposta sia stata scelta all’origine: è proprio questa scelta, spesso adottata senza consapevolezza delle conseguenze sanzionatorie, a determinare oggi la base di calcolo corretta.
Secondo principio: la comunicazione di irregolarità è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non compare nell’elenco tassativo dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992. La Cassazione ha costruito questo principio per gradi, a partire dalla sentenza n. 7344/2012 e dall’ordinanza n. 17010/2012, secondo cui la comunicazione ex articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva già compiuta, è immediatamente impugnabile. Il principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 3315/2016 e, in modo ancora più netto, dalla sentenza n. 18974/2021, che ha chiarito come ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica — con l’esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese — sia impugnabile, senza che serva una forma autoritativa tipica. Il principio, calato nella pratica, significa che: chi riceve un avviso bonario relativo, ad esempio, a un errore nella dichiarazione dei redditi da locazione commerciale non è costretto ad attendere la cartella di pagamento per far valere le proprie ragioni davanti al giudice; può — se lo ritiene strategicamente utile — impugnare subito la comunicazione stessa. Questo principio ha una ricaduta ulteriore, spesso trascurata: se la comunicazione di irregolarità è impugnabile perché porta a conoscenza una pretesa tributaria compiuta, allora il contribuente che sceglie di impugnarla deve rispettare i termini di decadenza propri del processo tributario (sessanta giorni dalla notifica, secondo la regola generale dell’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992), pena l’inammissibilità del ricorso su quello specifico atto — fermo restando, come si vedrà nella prima questione aperta, che l’inerzia su questo fronte non preclude la difesa sulla cartella successiva.
Terzo principio: l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare l’esito del controllo formale prima di iscrivere a ruolo, e la sua omissione rende nulla la successiva cartella. L’articolo 36-ter, comma 4, del D.P.R. 600/1973 impone questo passaggio come garanzia di contraddittorio preventivo. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 16163 del 16 giugno 2025, secondo cui l’obbligo di comunicazione sussiste anche quando il contribuente non abbia collaborato in fase di controllo, e con le pronunce nn. 14699/2024 e 11790/2024, che hanno confermato la stessa linea. Pronunce meno recenti ma tuttora richiamate (Cass. n. 15312/2014) avevano già affermato la nullità della cartella emessa senza la preventiva comunicazione. La ricaduta pratica: una cartella di pagamento che segua un controllo formale su una dichiarazione relativa a redditi da locazione commerciale, senza che sia stata prima notificata la comunicazione di irregolarità, è attaccabile per nullità procedurale, indipendentemente dal merito della pretesa. Questo principio va tenuto distinto dal controllo automatizzato ex articolo 36-bis, per il quale la comunicazione preventiva non è sempre configurata come condizione di validità nello stesso modo rigoroso: la distinzione tra le due tipologie di controllo — automatizzato e formale — è quindi il primo elemento da verificare quando si riceve una cartella non preceduta da alcun avviso, perché determina se la mancanza della comunicazione sia o meno, di per sé, un vizio invalidante.
A questi tre principi se ne affianca un quarto, di matrice più civilistica ma strettamente collegato: la mancata registrazione del contratto di locazione può incidere sulla sua stessa validità, con conseguenze patrimoniali per entrambe le parti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024, ha affermato che, dichiarata la nullità di un contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni versati fino a quel momento, fermo restando che il locatore può opporre l’eccezione di arricchimento senza causa per ottenere comunque un ristoro commisurato al godimento di fatto goduto dal conduttore. In altre parole: chi ha gestito per anni un immobile commerciale con un contratto mai registrato, magari confidando in un rapporto di fatto consolidato con il conduttore, rischia — se la nullità viene fatta valere — di dover restituire quanto incassato, salva la possibilità di recuperare un importo equivalente al valore locativo di mercato attraverso l’azione di arricchimento senza causa. È un rischio che si somma, e non sostituisce, alle sanzioni tributarie per omessa registrazione: il piano fiscale e quello civilistico corrono paralleli e vanno entrambi tenuti sotto controllo quando si interviene su un contratto irregolare.
Le questioni aperte
La comunicazione di irregolarità va sempre impugnata subito, o si può attendere la cartella?
LA QUESTIONE. Chi riceve un avviso bonario si trova davanti a un bivio pratico: impugnarlo entro i termini (oggi sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 2025 in avanti, ai sensi del D.Lgs. 108/2024), oppure ignorarlo e attendere l’eventuale cartella di pagamento per giocare lì le proprie difese. La scelta non è indifferente, perché comporta strategie difensive diverse e termini di decadenza diversi.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Da un lato, come visto, la giurisprudenza riconosce che la comunicazione di irregolarità è autonomamente impugnabile (Cass. nn. 7344/2012, 3315/2016, 18974/2021). Dall’altro lato, però, una linea altrettanto consolidata — culminata nell’ordinanza n. 7226 del 2026 — ha chiarito che l’omessa impugnazione della comunicazione non preclude la successiva contestazione della cartella: l’avviso bonario resta, in questa prospettiva, una mera comunicazione informativa, non un atto che il contribuente sia obbligato a impugnare a pena di decadenza dalle proprie difese. La Cassazione, con la già citata pronuncia n. 2092/2025, ha ulteriormente precisato che dalla mancata risposta alla comunicazione — o persino dalla sua omissione da parte dell’ufficio, quando non dovuta — non discende automaticamente la nullità dell’atto di riscossione, trattandosi di un mero riscontro cartolare privo di valutazione giuridica autonoma. Va segnalato che questa pronuncia si riferisce specificamente alle ipotesi in cui la comunicazione non era neppure dovuta secondo la disciplina applicabile al caso concreto: non contraddice quindi il principio, visto sopra, secondo cui l’omissione della comunicazione — quando è invece obbligatoria — rende nulla la cartella successiva. Sono due situazioni diverse che vanno tenute distinte con attenzione in fase di difesa, perché richiamare la pronuncia sbagliata rischia di indebolire, anziché rafforzare, la posizione del contribuente.
Un profilo collegato, spesso sottovalutato, riguarda cosa accada al contratto stesso quando la registrazione manca del tutto, non solo con ritardo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15891 del 13 giugno 2025, si è occupata di un contratto di locazione stipulato per iscritto ma mai registrato, chiarendo i limiti della cosiddetta “riconduzione a congruità” — il meccanismo, introdotto dalla riforma del 2016, che consente in alcuni casi di rideterminare il canone sulla base degli accordi territoriali anziché dichiarare senz’altro nullo il contratto. La Corte ha stabilito criteri applicabili distinti a seconda che il contratto sia stato stipulato prima o dopo l’entrata in vigore della riforma, respingendo un’interpretazione troppo estensiva che avrebbe consentito al conduttore di ottenere sempre la rideterminazione del canone anche in assenza di registrazione. Cosa significa per te: se ti trovi in una situazione di contratto mai registrato, la conseguenza non è automaticamente la nullità con restituzione integrale dei canoni né automaticamente la riconduzione a congruità; dipende dalla data di stipula e dal regime normativo applicabile ratione temporis, un accertamento che va condotto caso per caso prima di scegliere la strategia difensiva.
SE C’È CONTRASTO. Il contrasto qui è più apparente che reale, e va sciolto distinguendo i piani: impugnare subito è una facoltà, non un onere a pena di decadenza; ma è una facoltà che conviene esercitare ogni volta che la comunicazione contenga un errore evidente o una pretesa manifestamente infondata, perché consente di bloccare il procedimento prima che si formi il titolo esecutivo. L’assunzione prudenziale, in assenza di elementi che consiglino diversamente, è: rispondere sempre nei termini con memorie e documenti quando l’irregolarità è contestabile nel merito, riservando l’impugnazione giudiziale ai casi in cui la comunicazione contenga un errore di diritto o di fatto non sanabile in sede di contraddittorio amministrativo.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità su un contratto di locazione commerciale — ad esempio per un presunto disallineamento tra canone dichiarato e canone registrato — hai comunque la possibilità di far valere le tue ragioni anche più avanti, alla cartella; ma aspettare senza fare nulla, quando l’errore è evidente fin da subito, significa solo perdere tempo e lasciare che la pretesa si consolidi. Verificare con attenzione ogni comunicazione entro i termini di legge resta la scelta più prudente, a prescindere dalla facoltà di rimandare la battaglia.
La sanzione per tardiva registrazione va calcolata sull’intero contratto o sulla prima annualità?
LA QUESTIONE. Come anticipato, questo è stato per oltre un decennio il terreno di scontro più concreto tra prassi amministrativa e giurisprudenza, con conseguenze economiche dirette e spesso pesanti per chi gestisce locazioni commerciali pluriennali.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La Cassazione ha ripetuto lo stesso principio in sei ordinanze del 2024 (nn. 1981, 2357, 2585, 2606, 10504, 17657): la sanzione ex articolo 69 del TUR, in caso di tardiva registrazione di un contratto pluriennale con imposta versata anno per anno, va rapportata all’imposta dovuta sulla singola annualità e non all’imposta virtuale sull’intera durata contrattuale. La Corte ha richiamato, a sostegno di questa lettura, anche un’ordinanza della Corte Costituzionale che valorizza la coerenza tra il criterio di calcolo dell’imposta principale e quello della sanzione collegata.
SE C’È CONTRASTO. Il contrasto, in questo caso, non è più tra sezioni della Cassazione, ma si è risolto: con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente abbandonato l’interpretazione della Circolare 26/E del 2011 e si è allineata all’orientamento della Suprema Corte, riconoscendo che la sanzione per tardiva registrazione dei contratti pluriennali va calcolata sulla sola prima annualità quando il pagamento è stato scelto anno per anno. È una delle rare ipotesi in cui il contrasto storico tra prassi e giurisprudenza si è chiuso a favore del contribuente in modo esplicito e ufficiale, e va tenuto presente l’assunzione prudenziale per i procedimenti ancora pendenti relativi a periodi precedenti alla Risoluzione: il criterio corretto, oggi pacifico, resta comunque quello della prima annualità, applicabile anche retroattivamente nei giudizi in corso.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai ricevuto — o ricevi oggi — una comunicazione o una cartella che sanziona la tardiva registrazione di un contratto di locazione commerciale pluriennale calcolando la sanzione sull’intero valore contrattuale anziché sulla prima annualità (quando avevi scelto il pagamento annuale dell’imposta), hai oggi un argomento difensivo solido e ormai riconosciuto anche dall’Amministrazione finanziaria: puoi contestare il calcolo e chiedere la rideterminazione della sanzione sulla base del solo primo anno. Va precisato che il beneficio di questo criterio dipende dalla scelta effettivamente compiuta al momento della registrazione: se il contribuente ha invece optato, fin dall’origine, per il versamento dell’imposta in unica soluzione sull’intera durata del contratto, la base di calcolo della sanzione resta correttamente quella dell’intero periodo, perché in quel caso l’imposta principale dovuta è già commisurata a tutta la durata contrattuale e non vi è alcuna sproporzione da correggere. La verifica preliminare, quindi, riguarda sempre il modello RLI o RR presentato in sede di registrazione, che attesta quale opzione di versamento sia stata effettivamente scelta.
La cedolare secca si può applicare alla locazione commerciale, e cosa succede se l’Agenzia contesta l’opzione?
LA QUESTIONE. Molti operatori confondono due piani distinti: l’applicabilità della cedolare secca quando il conduttore è una società o un professionista (locazione formalmente abitativa ma con conduttore “commerciale”), e l’applicabilità della cedolare agli immobili commerciali in senso proprio (categoria catastale C/1). Le comunicazioni di irregolarità che contestano l’uso della cedolare secca su contratti collegati ad attività commerciali nascono spesso proprio da questa sovrapposizione.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Sul primo piano, la Cassazione ha preso una posizione netta e favorevole al contribuente: con la sentenza n. 12395/2024 e con le successive pronunce nn. 12076 e 12079 del 7 maggio 2025, ha stabilito che il locatore persona fisica “privato” può optare per la cedolare secca anche quando il conduttore è una società o un lavoratore autonomo, purché l’immobile sia effettivamente destinato ad uso abitativo (ad esempio come alloggio per dipendenti o collaboratori). La Corte ha chiarito che l’esclusione della cedolare secca prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011 riguarda esclusivamente la posizione del locatore — se agisce o meno nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale — mentre la natura giuridica del conduttore è del tutto irrilevante. Sul secondo piano, invece, la cedolare secca per gli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe, con superficie fino a 600 mq) ha avuto un’applicazione solo transitoria, limitata ai contratti stipulati nel corso del 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 59, della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018): un’interpello recente ha confermato che, esauriti gli effetti temporali di quella norma, l’opzione non può essere riattivata in occasione di proroghe successive di contratti stipulati in anni diversi dal 2019.
SE C’È CONTRASTO. Sul primo piano — cedolare secca e conduttore-impresa — l’Agenzia delle Entrate ha per lungo tempo mantenuto una prassi restrittiva, tanto da rendere necessario un question time parlamentare nel settembre 2025 in cui il Ministero ha riconosciuto la forte divergenza tra prassi e giurisprudenza senza però modificare formalmente le istruzioni operative. Risulta inoltre pendente, con ordinanza interlocutoria che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, un chiarimento specifico sulla cedolare secca per le locazioni a uso foresteria: un segnale che la materia, pur con un orientamento di legittimità ormai stabile su più pronunce, non è considerata definitivamente chiusa nemmeno dalla stessa Cassazione. L’assunzione prudenziale: chi applica la cedolare secca con conduttore-impresa su immobile effettivamente abitativo può oggi contare su un orientamento di legittimità solido e ripetuto, ma deve mettere in conto un contenzioso con l’Agenzia, che nella prassi non si è ancora adeguata.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se gestisci come persona fisica un immobile abitativo locato a un’impresa per uso foresteria dei dipendenti, e l’Agenzia ha contestato l’applicazione della cedolare secca disconoscendola con una comunicazione di irregolarità, hai un orientamento di Cassazione recente e ripetuto a tuo favore, da far valere sia in sede di contraddittorio che, se necessario, in giudizio. Se invece l’immobile è un negozio o una bottega locato per attività commerciale in senso proprio, la cedolare secca non è oggi applicabile fuori dalla finestra transitoria del 2019, e una comunicazione di irregolarità su questo punto ha basi normative solide che vanno affrontate diversamente. In questo secondo scenario la difesa non può fare leva sull’orientamento di legittimità appena descritto — che riguarda solo la posizione del conduttore rispetto a un immobile abitativo — ma deve concentrarsi su altri elementi: la data di stipula o di eventuale proroga del contratto, l’effettiva categoria catastale dell’immobile (che può essere stata accatastata in modo non corrispondente all’uso reale) e la verifica che l’opzione sia stata comunicata correttamente tramite modello RLI nella finestra temporale in cui era ammessa. È un errore frequente, e spesso in buona fede, quello di confondere le due situazioni: proprio per questo la comunicazione di irregolarità va sempre letta con attenzione per capire su quale dei due piani — conduttore-impresa su immobile abitativo, oppure immobile C/1 in senso proprio — l’Agenzia stia effettivamente contestando l’opzione.
La pronuncia più recente e rilevante
Tra le pronunce esaminate, quella che merita un approfondimento a sé è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16163 del 16 giugno 2025, perché tocca il cuore del contraddittorio procedimentale nel controllo formale delle dichiarazioni, un tema che si intreccia direttamente con la gestione dei redditi da locazione commerciale.
Il contesto è quello di un contribuente destinatario di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, senza che fosse stata previamente notificata la comunicazione di irregolarità prevista dal comma 4 dello stesso articolo. La difesa erariale sosteneva che, in assenza di collaborazione del contribuente in fase di controllo — mancata risposta a richieste istruttorie, documentazione non fornita — l’obbligo di comunicazione preventiva potesse considerarsi attenuato o comunque non decisivo ai fini della validità dell’atto di riscossione.
La Cassazione ha respinto questa impostazione in termini piani: l’obbligo di comunicare l’esito del controllo formale prima dell’iscrizione a ruolo sussiste a prescindere dal comportamento collaborativo o meno del contribuente durante l’istruttoria. La ratio della norma, ha spiegato la Corte, è quella di garantire in ogni caso un momento di contraddittorio effettivo prima che la pretesa si consolidi in un titolo esecutivo, e questo momento non può essere sacrificato sull’altare dell’efficienza amministrativa nemmeno quando il contribuente non ha risposto alle sollecitazioni istruttorie precedenti. Cosa cambia rispetto a prima: la pronuncia consolida — senza lasciare margini interpretativi residui — la linea già tracciata da Cass. n. 15312/2014 e dalle successive pronunce del 2024 (nn. 14699 e 11790), rendendo oggi molto difficile per l’Amministrazione sostenere la validità di una cartella da controllo formale priva della preventiva comunicazione di irregolarità, qualunque sia stata la condotta del contribuente nella fase precedente. Per chi si difende da una contestazione relativa a redditi da locazione commerciale accertati con controllo formale, questo significa avere un motivo di nullità procedurale autonomo, verificabile per primo e indipendente dal merito della pretesa fiscale.
Vale la pena sottolineare un aspetto pratico di questa pronuncia: la Corte non ha richiesto al contribuente di dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall’omessa comunicazione, né di provare che, se l’avviso bonario fosse stato inviato, l’esito del controllo sarebbe stato diverso. La nullità discende dalla semplice violazione della sequenza procedimentale prevista dalla norma, a tutela di un diritto di contraddittorio che la Cassazione considera indisponibile anche a fronte di un contribuente poco collaborativo. Questo orientamento va quindi verificato per primo, in ordine di priorità, ogni volta che si riceve una cartella relativa a redditi da locazione commerciale accertati tramite controllo formale: prima ancora di entrare nel merito della pretesa, occorre controllare se la sequenza — comunicazione, termine per rispondere, iscrizione a ruolo — sia stata rispettata nella forma prevista dalla legge.
I principi applicati ai casi reali
Per capire come questi principi si traducono in pratica, è utile applicarli a situazioni-tipo con dati concreti — non casi reali dello Studio, ma esercizi dimostrativi costruiti per mostrare l’effetto pratico della giurisprudenza vista finora.
Simulazione 1 — Sanzione da tardiva registrazione, contratto pluriennale. Un contratto di locazione commerciale di sei anni, canone annuo di 18.700 euro, viene registrato con 95 giorni di ritardo rispetto al termine di legge, avendo il contribuente optato per il versamento dell’imposta di registro anno per anno (imposta annua pari al 2% del canone, quindi 374 euro). Applicando l’interpretazione superata dell’Agenzia (imposta sull’intera durata contrattuale, pari a 6 x 374 = 2.244 euro), la sanzione al 120% sarebbe stata di 2.692,80 euro. Alla luce delle sei ordinanze del 2024 e della Risoluzione 56/2025, la sanzione corretta va invece calcolata sulla sola imposta della prima annualità (374 euro): il 120% di questa somma è pari a 448,80 euro. La differenza — oltre 2.200 euro — misura concretamente cosa significhi, per un locatore commerciale, avere ragione sulla base di calcolo. Se lo stesso locatore avesse invece scelto, all’origine, di versare l’imposta in un’unica soluzione per l’intera durata del contratto, la sanzione sull’intero importo (2.692,80 euro) sarebbe stata corretta e non contestabile su questo profilo: la differenza tra le due situazioni dipende interamente dalla scelta di versamento fatta in sede di registrazione, non dalla durata del contratto in sé.
Simulazione 2 — Comunicazione di irregolarità su controllo formale senza preavviso. Un contribuente riceve direttamente una cartella di pagamento relativa a un controllo formale sui redditi dichiarati da un immobile locato a uso ufficio, senza aver mai ricevuto in precedenza la comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 36-ter. Alla luce dell’ordinanza n. 16163/2025 e delle pronunce del 2024 richiamate in questo articolo, la cartella è attaccabile per nullità procedurale autonoma, a prescindere dal fatto che la pretesa tributaria di merito sia o meno fondata: l’omissione della comunicazione preventiva è, di per sé, motivo sufficiente di impugnazione.
Simulazione 3 — Cedolare secca contestata su locazione con conduttore-impresa. Un locatore persona fisica ha applicato la cedolare secca a un contratto di locazione di un appartamento destinato dalla società conduttrice ad alloggio per un proprio dirigente. L’Agenzia notifica una comunicazione di irregolarità disconoscendo l’opzione, sul presupposto che il conduttore sia una società. Alla luce di Cass. n. 12395/2024 e delle ordinanze nn. 12076 e 12079/2025, il contribuente ha un argomento difensivo solido: la natura del conduttore è irrilevante, ciò che conta è la destinazione abitativa effettiva dell’immobile e la natura non imprenditoriale del locatore. La comunicazione, se contestata su questa sola base, ha buone probabilità di essere superata in sede di contraddittorio o, se necessario, in giudizio.
Simulazione 4 — Ravvedimento operoso prima della comunicazione di irregolarità. Un locatore si accorge, di propria iniziativa, di non aver registrato entro i termini un contratto di locazione commerciale annuale con canone di 9.600 euro (imposta di registro dovuta: 192 euro), a 20 giorni dalla scadenza del termine di legge e prima di aver ricevuto qualunque comunicazione dall’Agenzia. Attivando il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 in questa fase, la sanzione ridotta applicabile è sensibilmente inferiore rispetto sia al 45% previsto per la registrazione tardiva entro 30 giorni sia, a maggior ragione, al 120% previsto oltre tale termine se il ravvedimento non viene attivato per tempo. La differenza pratica tra intervenire spontaneamente e attendere l’iniziativa dell’ufficio è, ancora una volta, sostanziale: chi si ravvede prima della comunicazione di irregolarità paga sanzioni ridotte in base al tempo trascorso; chi aspetta la comunicazione perde questa possibilità sulla violazione specifica già individuata dall’Amministrazione.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro giurisprudenziale ricostruito in questo articolo è riassunto qui sotto, con gli estremi di ciascuna pronuncia, la questione decisa e la sua rilevanza pratica per chi gestisce o subisce una locazione commerciale.
| Pronuncia | Questione decisa | Rilevanza pratica |
|---|---|---|
| Cass. ordd. nn. 1981, 2357, 2585, 2606, 10504, 17657/2024 | Sanzione tardiva registrazione va calcolata sulla prima annualità se l’imposta è versata anno per anno | Riduce drasticamente la sanzione sui contratti pluriennali |
| Risoluzione AdE n. 56/2025 | L’Agenzia recepisce l’orientamento della Cassazione sulla base di calcolo della sanzione | Consolida definitivamente il principio anche in via amministrativa |
| Cass. ord. n. 32696/2024 (16.12.2024) | Nullità del contratto per difetto di forma scritta e mancata registrazione: il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni | Incide sui rapporti tra le parti quando il contratto non è mai stato registrato |
| Cass. ord. n. 15891/2025 (13.6.2025) | Limiti alla “riconduzione a congruità” per contratti non registrati | Chiarisce i rimedi disponibili sui contratti stipulati ma non registrati |
| Cass. n. 2092/2025 | La comunicazione di irregolarità da controllo formale è un mero riscontro cartolare, non un atto autoritativo | Ridimensiona le conseguenze di eventuali vizi formali minori della comunicazione |
| Cass. sent. n. 7344/2012; ord. n. 17010/2012 | La comunicazione ex art. 36-bis è immediatamente impugnabile | Base storica del principio di autonoma impugnabilità |
| Cass. ord. n. 3315/2016 | Conferma dell’impugnabilità dell’avviso bonario per principi costituzionali | Rafforza la tutela del contribuente in sede di contraddittorio |
| Cass. sent. n. 18974/2021 | Ogni atto che porti a conoscenza una pretesa tributaria specifica è impugnabile, oltre l’elenco dell’art. 19 | Estende la tutela a comunicazioni non tipizzate |
| Cass. ord. n. 7226/2026 | L’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude la contestazione della cartella successiva | Chiarisce che impugnare subito è una facoltà, non un onere a pena di decadenza |
| Cass. ord. n. 16163/2025 (16.6.2025) | Obbligo di comunicare l’esito del controllo formale prima dell’iscrizione a ruolo, anche senza collaborazione del contribuente | Motivo autonomo di nullità della cartella da controllo formale |
| Cass. ordd. nn. 14699/2024 e 11790/2024 | Confermano l’obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella | Consolidano il principio della pronuncia precedente |
| Cass. sent. n. 12395/2024 | Cedolare secca applicabile dal locatore privato anche con conduttore che agisce professionalmente | Estende l’ambito soggettivo della cedolare secca |
| Cass. ordd. nn. 12076 e 12079/2025 (7.5.2025) | Confermano che la natura del conduttore (impresa) è irrilevante ai fini della cedolare secca, se l’immobile resta abitativo | Consolida il principio a favore del locatore privato |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza ricostruita emergono alcuni principi pratici che vale la pena tenere a portata di mano.
- Se hai registrato in ritardo un contratto pluriennale con pagamento annuale dell’imposta, la sanzione va calcolata solo sulla prima annualità, non sull’intero contratto: un argomento oggi riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate.
- La comunicazione di irregolarità è impugnabile subito, ma non sei obbligato a impugnarla: puoi anche attendere la cartella e difenderti lì, salvo che l’errore sia così evidente da convenire un’impugnazione immediata.
- Se non hai mai ricevuto la comunicazione di irregolarità prima di una cartella da controllo formale, la cartella è nulla per vizio procedurale, a prescindere dal merito della pretesa.
- La cedolare secca resta applicabile anche con conduttore-impresa, purché l’immobile sia effettivamente abitativo e il locatore sia persona fisica che non agisce professionalmente.
- Per gli immobili commerciali in senso proprio (C/1), la cedolare secca non è oggi applicabile fuori dalla finestra transitoria dei contratti stipulati nel 2019.
- Un contratto di locazione mai registrato può essere dichiarato nullo, con conseguente diritto del conduttore alla restituzione dei canoni versati, salva l’eccezione di arricchimento senza causa da parte del locatore.
- Il termine per rispondere alle comunicazioni di irregolarità è oggi di sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, non più trenta.
- Il ravvedimento operoso, attivato prima di ricevere qualunque comunicazione, riduce le sanzioni in misura molto più significativa rispetto a chi aspetta l’iniziativa dell’Agenzia: verificare per tempo eventuali ritardi di registrazione conviene sempre, prima che arrivi l’avviso bonario.
- Distinguere sempre tra controllo automatizzato (art. 36-bis) e controllo formale (art. 36-ter) prima di valutare se l’assenza della comunicazione preventiva sia, di per sé, un motivo di nullità della cartella: le due discipline, pur simili, non sono identiche sotto questo profilo.
Nel loro insieme, questi principi disegnano una linea di condotta chiara per chi gestisce locazioni commerciali: verificare tempestivamente ogni scadenza di registrazione, intervenire in autotutela o con ravvedimento prima che arrivi una comunicazione, e — quando la comunicazione arriva comunque — leggerla con attenzione per capire su quale dei fronti fin qui esaminati si giochi effettivamente la difesa, prima di decidere se rispondere in sede amministrativa, impugnare subito, o attendere l’eventuale cartella.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità per un contratto di locazione commerciale registrato in ritardo: devo pagare subito quanto richiesto? Non necessariamente. Verifica prima come è stata calcolata la sanzione: se il contratto è pluriennale e hai scelto il pagamento annuale dell’imposta, alla luce delle ordinanze della Cassazione del 2024 e della Risoluzione 56/2025 la sanzione va rapportata alla sola prima annualità, non all’intero contratto.
Posso ignorare l’avviso bonario e aspettare la cartella? Puoi farlo — l’ordinanza n. 7226/2026 conferma che l’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude la contestazione successiva della cartella — ma non è la scelta più prudente quando l’errore è evidente: rispondere nei termini, oggi sessanta giorni per le comunicazioni più recenti, permette di correggere l’irregolarità prima che si consolidi.
La cartella che ho ricevuto non è stata preceduta da alcun avviso bonario: è valida? Se la cartella deriva da un controllo formale ex articolo 36-ter, l’assenza della comunicazione preventiva è, alla luce dell’ordinanza n. 16163/2025, un motivo autonomo di nullità, indipendente dal fatto che tu abbia o meno collaborato durante l’istruttoria.
Posso applicare la cedolare secca se affitto un appartamento a una società che lo destina ai propri dipendenti? Sì, secondo l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 12395/2024, ordinanze nn. 12076 e 12079/2025): ciò che conta è che tu, come locatore, non agisca nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale e che l’immobile mantenga una destinazione abitativa effettiva.
Il mio negozio (categoria C/1) può ancora beneficiare della cedolare secca? In via ordinaria no: quel regime è stato applicabile solo ai contratti stipulati nel 2019, e non è stato riattivato per le proroghe successive relative a contratti di anni diversi.
Mi sono accorto da solo di un ritardo nella registrazione, prima di ricevere qualsiasi comunicazione: conviene aspettare o intervenire subito? Conviene intervenire subito con il ravvedimento operoso: le sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 sono più favorevoli quanto prima si regolarizza la posizione, e questa possibilità si riduce sensibilmente una volta che l’Amministrazione abbia già avviato un controllo o notificato una comunicazione sulla specifica violazione.
La cartella che ho ricevuto riguarda un controllo automatizzato, non un controllo formale: valgono le stesse regole sulla comunicazione preventiva? Non esattamente: la disciplina del controllo automatizzato (art. 36-bis) e quella del controllo formale (art. 36-ter) non sono identiche sotto il profilo delle conseguenze dell’omessa comunicazione, ed è per questo che la prima verifica, di fronte a una cartella non preceduta da avviso bonario, riguarda proprio quale tipo di controllo abbia dato origine alla pretesa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità collegata a una locazione commerciale, lo Studio Monardo mette in campo un percorso di verifica e difesa costruito su questi orientamenti giurisprudenziali, senza dare per scontato nulla che non sia già emerso dalla ricostruzione della vicenda concreta:
- Verifichiamo il calcolo della sanzione per tardiva registrazione, confrontandolo con il criterio della prima annualità stabilito dalla Cassazione e recepito dalla Risoluzione 56/2025.
- Analizziamo la comunicazione di irregolarità per individuare vizi formali o sostanziali che ne consentano l’impugnazione autonoma o la contestazione in sede di contraddittorio.
- Controlliamo la sequenza procedimentale che ha preceduto un’eventuale cartella, per verificare se sia stata rispettata la preventiva comunicazione dell’esito del controllo formale.
- Ricostruiamo la storia della registrazione del contratto, per accertare se vi siano i presupposti per contestare una nullità o per applicare il ravvedimento operoso.
- Valutiamo l’applicabilità della cedolare secca al caso concreto, distinguendo la posizione del locatore da quella del conduttore alla luce degli orientamenti più recenti.
- Predisponiamo memorie difensive da presentare in sede di contraddittorio amministrativo, prima che la pretesa si consolidi in cartella.
- Impugniamo, quando conviene, la comunicazione di irregolarità davanti al giudice tributario, o la cartella successiva, scegliendo la sede più efficace caso per caso.
- Coordiniamo gli aspetti civilistici e fiscali della vicenda, quando la contestazione tributaria si intreccia con la validità stessa del contratto di locazione.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, mantenendo la stessa linea difensiva dal contraddittorio amministrativo fino all’eventuale giudizio di legittimità.
- Monitoriamo l’evoluzione della prassi dell’Agenzia, segnalando tempestivamente quando un chiarimento ufficiale (come è avvenuto con la Risoluzione 56/2025) rafforza la posizione del contribuente.
Ognuno di questi passaggi richiede una verifica documentale puntuale: il modello di registrazione originario, le ricevute di versamento dell’imposta, la comunicazione ricevuta e, quando esiste, la cartella successiva. È dal confronto tra questi documenti e i principi ricostruiti in questo articolo che emerge, caso per caso, se la pretesa dell’Amministrazione sia corretta, parzialmente corretta o del tutto da contestare — e quale sia, tra risposta in autotutela, impugnazione immediata o attesa della cartella, la strada più efficace per la singola situazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, dove gli orientamenti nascono, si consolidano e talvolta vengono recepiti dalla stessa Amministrazione finanziaria nell’arco di pochi anni, la qualifica di cassazionista assume un peso specifico: significa poter seguire la stessa strategia difensiva, con lo stesso difensore, dal contraddittorio amministrativo fino all’eventuale giudizio davanti alla Corte di Cassazione, senza soluzione di continuità e senza dover ricostruire da capo l’impostazione difensiva a ogni grado. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti collaborano sullo stesso fascicolo per intercettare tanto i profili giuridico-procedurali quanto quelli di calcolo fiscale che, come si è visto, sono spesso decisivi.
Chiusura
Le pronunce ricostruite in questo articolo mostrano una cosa precisa: nella materia della locazione commerciale, il confine tra sanzione dovuta e sanzione da contestare, tra cartella valida e cartella nulla, tra cedolare secca legittima e cedolare secca contestabile passa quasi sempre attraverso un principio di diritto elaborato dalla Cassazione più che attraverso la lettura isolata della norma. È esattamente questo tipo di lavoro — verificare gli orientamenti aggiornati, tradurli nella situazione concreta e costruire la difesa più efficace — che lo Studio Monardo offre a chi si trova a gestire una comunicazione di irregolarità collegata a una locazione commerciale, facendo leva sul percorso da cassazionista dell’Avvocato per garantire continuità di strategia dal primo contraddittorio fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, con il supporto dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per ogni profilo di calcolo e di merito.
Ogni situazione, come si è visto attraverso le pronunce esaminate, ha caratteristiche proprie: la base di calcolo della sanzione dipende dalla modalità di versamento scelta all’origine, la validità della cartella dipende dal tipo di controllo e dal rispetto della sequenza procedimentale, l’applicabilità della cedolare secca dipende dalla combinazione tra natura del locatore, natura del conduttore e destinazione effettiva dell’immobile. Nessuna di queste valutazioni può essere fatta in astratto: richiede sempre la lettura congiunta della comunicazione ricevuta, della documentazione contrattuale e degli orientamenti più aggiornati, che — come dimostra la stessa evoluzione della Risoluzione 56/2025 — possono cambiare anche nell’arco di pochi mesi.
📩 Non lasciare che i termini di risposta scadano: scrivici subito, i riferimenti completi dello Studio sono in fondo a questa pagina.
