Chi vende beni, affitta immobili o presta servizi tramite marketplace e piattaforme digitali — anche se gestite da società con sede fuori dall’Unione Europea — può ricevere dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità basata sui dati che quelle stesse piattaforme sono obbligate a trasmettere al Fisco. Negli ultimi periodi d’imposta questo tipo di segnalazione è diventato progressivamente più frequente, perché il meccanismo di scambio automatico dei dati tra piattaforme e amministrazioni fiscali europee è ormai a regime e produce incroci sistematici su larga scala, non più controlli isolati o mirati a singoli contribuenti. Non è un controllo casuale: è l’effetto diretto dello scambio automatico di informazioni introdotto dalla normativa DAC7, che incrocia in modo sistematico gli incassi dichiarati dal contribuente con quelli comunicati dal gestore della piattaforma. Il rischio principale è lasciar decorrere il termine di risposta senza reagire, trasformando una divergenza spesso sanabile in una cartella di pagamento esecutiva.
Lo Studio Monardo affronta questa materia unendo due competenze distinte: la conoscenza tecnica del meccanismo di scambio dati tra piattaforme e Fisco, propria del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e la capacità di portare la contestazione, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio grazie al ruolo di cassazionista dell’Avvocato titolare.
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Inquadramento normativo
La comunicazione di irregolarità (comunemente detta “avviso bonario”) trova la sua base giuridica generale negli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Il primo riguarda il controllo automatizzato delle dichiarazioni, limitato a riscontri aritmetici e formali sui dati dichiarati; il secondo disciplina il controllo formale, che consente all’Amministrazione di confrontare quanto dichiarato con la documentazione in possesso del contribuente o acquisita da terzi. In entrambi i casi, prima dell’iscrizione a ruolo, la legge impone — salvo eccezioni che vedremo — l’invio di una comunicazione che espone l’esito del controllo e concede al contribuente un termine per fornire chiarimenti o versare quanto dovuto con sanzione ridotta.
Su questo impianto si è innestata negli ultimi anni la normativa DAC7, cioè il D.Lgs. n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514. Tale disciplina impone ai gestori di piattaforme digitali — italiani, europei o extra-UE che operano nei confronti di venditori residenti in Italia o in un altro Stato UE — di raccogliere annualmente i dati identificativi dei venditori e i corrispettivi loro versati per attività di locazione di immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto, comunicandoli all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I dati vengono poi scambiati automaticamente con le altre amministrazioni fiscali europee. È proprio questo flusso di informazioni, incrociato con la dichiarazione dei redditi del contribuente, a generare le comunicazioni di irregolarità oggetto di questa guida.
Va precisato che l’obbligo grava sul gestore della piattaforma, non sul venditore: quest’ultimo riceve conseguenze solo quando i dati trasmessi si discostano da quanto ha dichiarato, oppure quando l’Agenzia rileva che nessuna dichiarazione è stata presentata a fronte di corrispettivi ricevuti. Va inoltre ricordato che, dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato i termini procedurali relativi agli avvisi bonari, portando da 30 a 60 giorni il periodo per pagare o presentare osservazioni, e da 30 a 90 giorni quello riservato alle comunicazioni trasmesse tramite intermediario.
Sul piano normativo, i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2023 e del 30 gennaio 2024 hanno definito le modalità tecniche di trasmissione dei dati (il cosiddetto Messaggio DAC7), i casi di esclusione dall’obbligo di comunicazione — tra cui i venditori con meno di 30 operazioni annue per importi complessivi inferiori a 2.000 €, definiti “Venditori Esclusi” — e le procedure per la registrazione dei gestori tenuti alla comunicazione, inclusi quelli non residenti che assumono un identificativo IIN (Platform Operator Identification Number). È importante comprendere che il meccanismo di scambio non si esaurisce all’interno dei confini nazionali: una volta che il gestore della piattaforma comunica i dati all’autorità fiscale dello Stato membro in cui è registrato, tali informazioni vengono trasmesse automaticamente, entro il mese di febbraio, a tutte le altre amministrazioni fiscali dell’Unione Europea in cui risiedono i venditori interessati. Questo significa che anche un contribuente italiano che opera esclusivamente tramite una piattaforma con sede in un altro Stato membro riceverà comunque i medesimi effetti, perché il dato confluisce nell’Anagrafe tributaria italiana per il tramite dello scambio automatico.
Va inoltre precisato che la disciplina DAC7 si affianca, senza sovrapporsi, ad altri strumenti di cooperazione fiscale internazionale già esistenti, come il CRS (Common Reporting Standard) e la DAC2 per i conti finanziari esteri: mentre questi ultimi riguardano la titolarità di rapporti bancari e finanziari, la DAC7 riguarda specificamente i corrispettivi generati dall’attività di intermediazione digitale. Un contribuente può quindi trovarsi, in astratto, a ricevere segnalazioni originate da entrambi i canali per la medesima operazione economica, circostanza che rende ancora più importante una ricostruzione puntuale e documentata dei flussi contestati prima di rispondere all’Agenzia.
Sul piano soggettivo, la platea di venditori interessati dalla DAC7 è molto ampia: comprende sia persone fisiche che operano occasionalmente sia soggetti che svolgono attività d’impresa o professionale in forma abituale, con l’unica eccezione dei venditori che rientrano nelle soglie di esclusione sopra richiamate o che risultano enti governativi, società quotate o grandi gruppi immobiliari con oltre 2.000 unità locate annualmente, categorie per le quali il legislatore ha ritenuto non necessaria la comunicazione analitica. Per la generalità dei privati e delle piccole partite IVA che operano tramite marketplace, invece, l’inclusione nell’obbligo di comunicazione da parte della piattaforma è la regola, non l’eccezione: è quindi opportuno, per chi utilizza abitualmente questi canali, considerare fin dall’inizio che i propri dati economici confluiranno nell’Anagrafe tributaria, indipendentemente dal Paese in cui la piattaforma ha sede legale.
Requisiti e termini
Prima di analizzare i singoli termini, è utile chiarire quali condizioni devono ricorrere perché una comunicazione di irregolarità basata su dati di piattaforme digitali sia effettivamente fondata: l’esistenza di un corrispettivo comunicato dalla piattaforma riferibile al contribuente destinatario dell’atto; una divergenza, totale o parziale, tra tale corrispettivo e quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o, se applicabile, dell’IVA; e l’assenza di cause di esclusione dall’imponibilità, come la natura di mero rimborso spese o la cessione occasionale di beni personali privi del requisito della sistematicità.
Non ogni discrepanza tra dati DAC7 e dichiarazione genera automaticamente una comunicazione di irregolarità impugnabile allo stesso modo. In termini operativi occorre distinguere tre situazioni: la divergenza aritmetica pura (ad esempio un errore di calcolo nella dichiarazione), l’omesso versamento di un’imposta già correttamente dichiarata, e la mancata dichiarazione di corrispettivi che risultano invece comunicati dalla piattaforma. Solo nel terzo caso, e in parte nel primo quando sussistano margini interpretativi, la giurisprudenza riconosce la necessità di un contraddittorio effettivo prima dell’iscrizione a ruolo; nel caso del mero omesso versamento, la Cassazione ha più volte affermato che l’avviso bonario resta una garanzia di cortesia e la sua assenza non travolge la successiva cartella.
I termini da rispettare sono più d’uno e vanno tenuti sotto controllo separatamente, perché la loro natura — perentoria oppure meramente sollecitatoria — cambia gli effetti del mancato rispetto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 60 giorni per pagare con sanzione ridotta (1/3) o presentare osservazioni | Dalla notifica della comunicazione di irregolarità (avvisi elaborati dal 1° gennaio 2025) | Ordinatorio ai fini delle osservazioni, sostanziale ai fini della sanzione ridotta | Decorso il termine, l’Agenzia iscrive a ruolo l’intero importo con sanzione piena (30%) |
| 90 giorni per comunicazioni trasmesse tramite intermediario abilitato | Dalla ricezione telematica da parte dell’intermediario | Analogo al precedente | Stessa conseguenza, riferita al maggior termine concesso |
| 30 giorni per segnalare dati non considerati (controllo formale ex art. 36-ter) | Dal ricevimento della comunicazione | Termine per contraddittorio endoprocedimentale | Se non rispettato, l’ufficio procede sulla base dei soli elementi già in suo possesso |
| Termine di decadenza per l’accertamento (in genere 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione) | Dall’anno di presentazione della dichiarazione contestata | Perentorio | Oltre il termine, l’atto impositivo è nullo per decadenza |
Il termine più critico è quello dei 60 giorni per rispondere alla comunicazione di irregolarità: è in questa finestra che si decide se accettare l’addebito, chiedere una rettifica dei dati, oppure prepararsi a contestare l’atto successivo. Va inoltre ricordato che, se la scadenza cade nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1°-31 agosto), tale sospensione riguarda i termini per il contenzioso e non incide automaticamente sul termine di pagamento con sanzione ridotta, che è un termine di natura sostanziale e non processuale: la distinzione va verificata caso per caso in base alla data di notifica.
Un ulteriore elemento da tenere presente riguarda il termine di decadenza per l’accertamento, che rappresenta il limite temporale entro cui l’Agenzia può ancora agire per l’annualità contestata. Poiché i dati DAC7 relativi a un determinato anno vengono trasmessi solo nel gennaio dell’anno successivo e possono richiedere ulteriori mesi per essere incrociati con le dichiarazioni presentate, capita che le comunicazioni di irregolarità basate su questi dati arrivino a distanza di uno o due anni dall’operazione economica contestata. Questo scarto temporale non incide sulla validità dell’atto, purché resti all’interno del termine di decadenza quinquennale, ma va tenuto presente perché la documentazione a supporto della propria posizione (fatture, riepiloghi, estratti conto) può nel frattempo diventare più difficile da reperire: conservare tali documenti per l’intero periodo di decadenza è quindi una cautela essenziale per chi opera abitualmente su piattaforme digitali.
Va infine segnalato che, quando la comunicazione di irregolarità precede un vero e proprio avviso di accertamento, si aggiunge il termine di 60 giorni previsto per il contraddittorio preventivo generalizzato di cui all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, salva l’esclusione per gli atti sostanzialmente automatizzati: la sovrapposizione di più termini, ciascuno con una propria natura e una propria decorrenza, è uno degli aspetti tecnici più delicati di questa materia e giustifica una verifica puntuale caso per caso prima di decidere come procedere.
Procedura passo-passo
Ricevuta la comunicazione di irregolarità collegata a dati provenienti da una piattaforma digitale estera, il percorso difensivo si articola in fasi precise.
- Verifica formale della comunicazione. Va controllato che l’atto rechi tutti gli elementi previsti dalla legge: anno d’imposta, importi contestati, riferimento normativo (art. 36-bis o 36-ter), termine per rispondere, ufficio competente. L’assenza di uno di questi elementi può costituire un vizio di motivazione rilevante in sede di impugnazione.
- Ricostruzione dei dati trasmessi dalla piattaforma. Occorre richiedere al gestore della piattaforma (o recuperare dal proprio pannello venditore) il riepilogo dei corrispettivi comunicati all’Agenzia per l’anno in contestazione, confrontandolo analiticamente con quanto effettivamente incassato e con quanto dichiarato. Molte piattaforme mettono a disposizione, nell’area riservata del venditore, un report annuale predisposto proprio ai fini DAC7: questo documento, se disponibile, è la fonte più affidabile per la ricostruzione, perché riproduce esattamente i dati trasmessi al Fisco e consente di individuare immediatamente eventuali discordanze rispetto a quanto contestato.
- Distinzione tra reddito imponibile e importi non tassabili. Molti corrispettivi lordi comunicati dalle piattaforme includono voci che non costituiscono reddito imponibile: rimborsi spese, cauzioni restituite, commissioni trattenute dalla piattaforma stessa, vendite di beni personali usati occasionali. Questa distinzione è spesso il punto decisivo della difesa, perché la comunicazione di irregolarità viene generalmente calcolata sull’importo lordo comunicato dalla piattaforma, senza che l’ufficio abbia visibilità sulla composizione analitica di quella somma: è onere del contribuente fornire gli elementi che permettono di isolare la quota effettivamente imponibile.
- Verifica della natura occasionale o imprenditoriale dell’attività. Se le operazioni sono sistematiche e ripetute nel tempo, l’Agenzia può qualificare l’attività come esercizio d’impresa, con conseguente obbligo di apertura di partita IVA e tenuta della contabilità, indipendentemente dall’esistenza di una struttura organizzata. Se invece si tratta di episodi occasionali, la tassazione segue le regole dei redditi diversi, con presupposti diversi. In questa fase è utile ricostruire, oltre al numero delle operazioni, anche altri indici rilevanti: la ripetizione dell’acquisto di beni destinati alla rivendita, la presenza di una gestione organizzata degli ordini o delle spedizioni, l’utilizzo di più canali di vendita in parallelo. Nessuno di questi elementi è da solo decisivo, ma la loro combinazione orienta la qualificazione fiscale dell’attività e, di conseguenza, la strategia difensiva più appropriata.
- Predisposizione della risposta nel termine. Entro 60 (o 90) giorni si può: pagare con sanzione ridotta se l’addebito è fondato; presentare all’ufficio che ha emesso la comunicazione una richiesta di riesame in autotutela, corredata di documentazione, per correggere l’importo prima che diventi definitivo; oppure, se l’atto contiene già una pretesa tributaria specifica e motivata (non un mero invito bonario), valutarne l’impugnazione autonoma davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, competente per territorio in base alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto.
- Valutazione dell’opportunità di un’istanza di adesione. Quando dalla comunicazione di irregolarità dovesse scaturire un successivo avviso di accertamento, prima di procedere con il ricorso può essere utile valutare l’accertamento con adesione, procedimento che consente di discutere con l’ufficio la quantificazione della pretesa e di ottenere, in caso di accordo, una riduzione delle sanzioni applicabili rispetto a quelle previste in caso di mancata definizione.
- Contenuto del ricorso, se necessario. Il ricorso va notificato nei termini di legge, con indicazione dei motivi di fatto e di diritto (errata imputazione dei corrispettivi, violazione del contraddittorio, decadenza, doppia imposizione tra Stati), allegazione della documentazione dei flussi finanziari e, se rilevante, richiesta di sospensione dell’atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile.
- Gestione del contraddittorio con l’ufficio prima dell’atto impositivo successivo. Se dalla comunicazione di irregolarità dovesse seguire un vero e proprio avviso di accertamento, dal 18 gennaio 2024 opera il contraddittorio preventivo generalizzato previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, con termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni — regola tuttavia esclusa per i controlli automatizzati e sostanzialmente automatizzati, categoria in cui può rientrare proprio il controllo ex art. 36-bis.
Un punto dove si sbaglia spesso è confondere la comunicazione di irregolarità con un atto definitivo e pagare senza verificare i dati sottostanti. Un secondo errore ricorrente è lasciar decorrere il termine di 60 giorni senza attivare alcuna interlocuzione con l’ufficio, perdendo così la possibilità di correggere l’importo con la riduzione di sanzione prevista dalla legge. Un terzo errore, meno evidente ma altrettanto frequente, consiste nel rispondere all’ufficio con osservazioni generiche, non supportate da documentazione puntuale: una richiesta di autotutela priva di riscontri analitici (riepiloghi della piattaforma, estratti conto, fatture d’acquisto) viene quasi sempre respinta, anche quando la posizione di fondo del contribuente è corretta, semplicemente perché l’ufficio non dispone degli elementi necessari per accogliere la rettifica.
- Monitoraggio delle annualità successive. Una volta gestita la comunicazione relativa a un determinato anno d’imposta, è opportuno verificare se la medesima situazione si sia ripetuta negli anni successivi, poiché l’Agenzia tende a replicare i controlli basati su dati DAC7 per le annualità seguenti quando rileva una prima discrepanza: prevenire la reiterazione della contestazione, correggendo per il futuro le modalità di dichiarazione dei corrispettivi, evita che lo stesso problema si ripresenti in modo automatico anno dopo anno.
Verifiche sul campo
Due esempi numerici aiutano a comprendere come si affronta concretamente una comunicazione di questo tipo.
Esempio 1 — Locazione breve tramite piattaforma estera. Un contribuente ha incassato nel 2024, tramite una piattaforma di intermediazione turistica con sede in un altro Stato UE, corrispettivi lordi per 18.750 €. La piattaforma ha comunicato tale importo all’Agenzia delle Entrate ai sensi della DAC7. In dichiarazione il contribuente aveva indicato solo 14.200 €, per un errore nel riporto dei dati dal riepilogo annuale della piattaforma. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 14 marzo 2026, contesta la differenza di 4.550 € più imposta e sanzione ridotta. Verificando il riepilogo, emerge che la differenza corrisponde esattamente alle commissioni di intermediazione trattenute dalla piattaforma prima dell’accredito, comunicate al lordo ma già dedotte nel calcolo del contribuente: la richiesta di autotutela documentata, presentata entro il termine, porta alla rettifica dell’importo dovuto.
Esempio 2 — Vendita ripetuta di beni tramite marketplace estero. Un contribuente ha effettuato, tra il 2023 e il 2024, 340 vendite di prodotti tramite un marketplace con sede extra-UE, per un incasso complessivo comunicato di 61.300 €. Nessun reddito da tale attività risultava dichiarato. La comunicazione di irregolarità, notificata il 22 gennaio 2026, ipotizza omessa dichiarazione di redditi diversi con recupero d’imposta, sanzioni e interessi. L’analisi della frequenza e della sistematicità delle vendite (oltre 300 operazioni in due anni, con acquisto ricorrente di merce da rivendere) fa emergere elementi tipici dell’esercizio d’impresa più che della vendita occasionale di beni personali: in questo scenario la difesa si concentra non sulla contestazione dell’esistenza di un reddito imponibile, ma sulla corretta determinazione della base imponibile al netto dei costi di acquisto documentati e sulla verifica del rispetto del contraddittorio preventivo prima di un eventuale successivo accertamento.
Esempio 3 — Doppia segnalazione da due piattaforme diverse. Un contribuente vende gli stessi articoli di artigianato sia su una piattaforma con sede in Irlanda sia su un marketplace con sede extra-UE, elencando spesso il medesimo prodotto su entrambe per aumentare la visibilità, ma rimuovendo l’annuncio duplicato non appena avviene la vendita. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 9 febbraio 2026, somma i corrispettivi comunicati da entrambe le piattaforme per un totale di 27.900 €, superiore di 6.400 € rispetto agli incassi realmente percepiti secondo la ricostruzione dei conti correnti collegati. Il confronto analitico tra gli ordini registrati su ciascuna piattaforma e i relativi accrediti bancari consente di individuare le operazioni conteggiate due volte e di predisporre un’istanza di autotutela che isola l’importo duplicato prima che si consolidi in un’iscrizione a ruolo.
Casi particolari
Esistono situazioni che si discostano dallo schema generale appena descritto e che richiedono un approccio differenziato.
Piattaforma con sede extra-UE priva di rappresentante fiscale in Italia. Quando il gestore non ha un punto di contatto in uno Stato membro, i dati possono comunque giungere all’Agenzia tramite accordi di cooperazione internazionale equivalenti alla DAC7 (standard OCSE); in questi casi la ricostruzione dei flussi è più complessa e richiede spesso la richiesta diretta della documentazione al venditore, non essendo sempre disponibile un riepilogo ufficiale certificato.
Doppia comunicazione da più piattaforme per la stessa attività. Se un venditore opera su più marketplace contemporaneamente, l’Agenzia può ricevere comunicazioni distinte che, sommate, generano una contestazione superiore al reddito effettivo se non vengono eliminate le duplicazioni (ad esempio articoli elencati su più piattaforme ma venduti una sola volta).
Vendita di beni personali usati, non riconducibile ad attività d’impresa. La cessione occasionale di oggetti propri, anche per importi significativi, non genera reddito imponibile se manca l’elemento della sistematicità e dell’organizzazione: l’onere di dimostrare tale natura occasionale ricade però sul contribuente, che deve conservare la prova d’acquisto o comunque elementi che colleghino il bene venduto al proprio patrimonio personale.
Redditi da locazione di immobili situati in Italia percepiti tramite piattaforma estera. In questo caso si aggiunge la questione della cedolare secca eventualmente applicabile e della corretta ritenuta operata dall’intermediario, spesso oggetto di comunicazioni di irregolarità distinte rispetto a quelle sui corrispettivi.
Attività prestata tramite piattaforme di lavoro digitale (gig economy). Chi presta servizi personali attraverso piattaforme di intermediazione — dalla consulenza freelance ai servizi di consegna — rientra nell’ambito applicativo della DAC7 al pari dei venditori di beni. In questi casi la comunicazione di irregolarità richiede di verificare con attenzione se i compensi comunicati siano già stati oggetto di ritenuta d’acconto da parte di un committente italiano, situazione che eviterebbe una doppia contestazione sullo stesso reddito.
Contribuente che ha cambiato residenza fiscale durante il periodo contestato. Quando il trasferimento di residenza è avvenuto nel corso dell’anno d’imposta oggetto della comunicazione, occorre verificare quale quota dei corrispettivi comunicati sia riferibile al periodo di effettiva residenza fiscale in Italia, poiché l’imponibilità in Italia dei redditi da piattaforme digitali segue le regole generali di territorialità e residenza, non la sola circostanza che il dato sia confluito nell’Anagrafe tributaria italiana.
Venditore già titolare di partita IVA per un’attività diversa da quella svolta sulla piattaforma. In questi casi occorre stabilire se i corrispettivi comunicati dal marketplace siano riconducibili all’attività già esercitata in regime di partita IVA — e quindi già soggetti a un diverso inquadramento contabile e fiscale — oppure costituiscano un’attività autonoma, occasionale o meno, da qualificare separatamente. La sovrapposizione tra le due sfere è un elemento che l’ufficio raramente valuta in modo analitico in sede di prima comunicazione, ed è quindi tipicamente il contribuente a dover fornire la ricostruzione corretta.
Su questo tipo di controversie, dove la contestazione nasce da un incrocio automatizzato di dati e può evolvere in un contenzioso vero e proprio, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista consente di impostare fin dal primo grado una strategia difensiva coerente con gli orientamenti più recenti della Suprema Corte, evitando impostazioni che potrebbero rivelarsi inefficaci nei gradi successivi di giudizio.
Domande frequenti
Ho ricevuto la comunicazione ma i dati della piattaforma sono sbagliati: cosa faccio? Si può presentare una richiesta di autotutela all’ufficio che ha emesso la comunicazione, allegando la documentazione che dimostra l’errore (riepiloghi della piattaforma, estratti conto, fatture). È il canale più rapido quando l’errore è oggettivo e documentabile, e non richiede necessariamente il ricorso al giudice tributario.
La comunicazione di irregolarità è impugnabile davanti al giudice tributario? Dipende dal suo contenuto. Se si limita a un invito bonario a versare con sanzione ridotta, senza esplicitare una pretesa tributaria definitiva, la giurisprudenza prevalente la considera non autonomamente impugnabile. Se invece espone una pretesa specifica e motivata, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di impugnarla autonomamente, fermo restando che tale scelta va valutata caso per caso con l’assistenza di un legale.
Cosa succede se pago subito senza verificare i dati? Il pagamento con sanzione ridotta chiude la posizione per l’anno d’imposta contestato, ma preclude la possibilità di contestare successivamente l’importo versato. Per questo è opportuno verificare i dati prima di procedere, specie quando la differenza tra dichiarato e comunicato è significativa.
La vendita occasionale online rischia sempre di essere considerata attività d’impresa? No. Conta la sistematicità: episodi isolati o la liquidazione di beni personali non configurano impresa. Il rischio aumenta con il numero di operazioni, la ripetitività nel tempo e l’eventuale acquisto di beni con finalità di rivendita, elementi che l’Agenzia valuta nel complesso.
Se non rispondo entro il termine, cosa accade? Decorsi i 60 (o 90) giorni, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dell’intero importo, con sanzione piena anziché ridotta, e successiva notifica della cartella di pagamento. È sempre preferibile attivarsi entro il termine, anche solo per richiedere una proroga istruttoria o presentare osservazioni parziali.
I dati raccolti da una piattaforma estera sono davvero attendibili e vincolanti per l’Agenzia? No, non in modo assoluto: sono elementi presuntivi che l’ufficio utilizza come punto di partenza, ma il contribuente ha sempre diritto di fornire prova contraria e di dimostrare la diversa natura o il diverso ammontare dei flussi contestati.
Posso essere sanzionato penalmente per una comunicazione di irregolarità legata a una piattaforma digitale? Di regola no: la comunicazione di irregolarità è un atto amministrativo che riguarda il recupero dell’imposta, delle sanzioni tributarie e degli interessi. Profili penali possono emergere solo in presenza di soglie di evasione particolarmente elevate e di ulteriori elementi tipici dei reati tributari, situazione ben diversa dalla generalità dei casi originati da un semplice incrocio di dati DAC7.
Cosa cambia se la piattaforma ha sede fuori dall’Unione Europea? Il meccanismo di raccolta dei dati può variare a seconda che il Paese extra-UE abbia sottoscritto accordi equivalenti alla DAC7 in base agli standard OCSE, ma dal punto di vista del venditore italiano l’effetto pratico è lo stesso: se i dati confluiscono nell’Anagrafe tributaria italiana, la comunicazione di irregolarità segue le medesime regole procedurali già esaminate.
Che differenza c’è tra la comunicazione di irregolarità e la cartella di pagamento? La comunicazione di irregolarità è un atto endoprocedimentale che anticipa l’eventuale iscrizione a ruolo, concedendo al contribuente la possibilità di pagare con sanzione ridotta o di fornire chiarimenti prima che la pretesa diventi definitiva. La cartella di pagamento, invece, è l’atto con cui l’Agente della riscossione intima il pagamento di quanto iscritto a ruolo: una volta notificata, i margini per una definizione agevolata si riducono sensibilmente ed è necessario valutare tempestivamente un’eventuale opposizione.
Posso rateizzare l’importo richiesto con la comunicazione di irregolarità? Sì. La legge consente di rateizzare gli importi dovuti a seguito di comunicazione di irregolarità, con un numero di rate che varia in base all’ammontare complessivo, mantenendo comunque il beneficio della sanzione ridotta a condizione che il piano di rateazione venga rispettato puntualmente; il mancato pagamento anche di una sola rata, oltre un limitato margine di tolleranza previsto dalla legge, comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo.
Il quadro giurisprudenziale
La materia delle comunicazioni di irregolarità collegate a dati di terzi, incluse quelle originate da piattaforme digitali, è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni. Si tratta in gran parte di pronunce maturate su fattispecie di controllo automatizzato o formale in senso generale, applicabili per analogia anche al caso specifico delle segnalazioni basate su dati DAC7, insieme a un primo nucleo di decisioni più direttamente riferite alla qualificazione fiscale delle attività svolte tramite piattaforme digitali. Ecco i riferimenti più rilevanti, con il principio di diritto riformulato.
- Cass., ord. n. 15957/2025 — La comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, quando espone una pretesa specifica e motivata nei confronti del contribuente.
- Cass. n. 2092/2025 — Se il contribuente impugna sia la comunicazione di irregolarità sia la successiva cartella di pagamento, quest’ultima costituisce una pretesa nuova che sostituisce la prima, la quale perde autonoma rilevanza giuridica una volta che l’atto impositivo successivo viene notificato.
- Cass., ord. n. 25169/2025 — Quando dal controllo automatizzato emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento, senza margini interpretativi sui dati dichiarati, la comunicazione preventiva non è condizione di validità della successiva cartella di pagamento.
- Cass. n. 15312/2014 — La comunicazione di irregolarità, quando dovuta perché il controllo formale evidenzia incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, costituisce garanzia essenziale del contraddittorio; la sua omissione rende illegittima la cartella emessa di conseguenza.
- Cass., ord. n. 33344/2019 — Il contraddittorio preventivo nei controlli automatizzati non è sempre obbligatorio: l’obbligo di comunicare le irregolarità sussiste solo quando emergano discrepanze o incertezze interpretative, non in presenza di errori evidenti.
- Cass., ord. n. 18078/2024 — La comunicazione preventiva è necessaria solo in presenza di errori o incongruenze nella dichiarazione; se la pretesa deriva da un mancato versamento o da una mera divergenza aritmetica, la cartella resta valida anche senza avviso bonario.
- Cass. n. 18974/2021 — Ogni atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica, con le concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sostengono, è impugnabile a prescindere dalla sua qualificazione formale come invito bonario.
- Cass., sez. V, sent. n. 7552/2025 — La vendita online sistematica di un numero elevato di prodotti in un breve arco temporale tramite marketplace integra esercizio d’impresa ai fini fiscali, anche in assenza di un magazzino o di una struttura organizzata in senso tradizionale.
- Cass., SS.UU., sent. n. 21271/2025 — La violazione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente dimostra concretamente, tramite la cosiddetta prova di resistenza, quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere e che gli stessi avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- Cass. n. 7966/2024 — Le nuove regole sul contraddittorio preventivo generalizzato introdotte dalla riforma dello Statuto del contribuente non si applicano retroattivamente agli accertamenti formatisi prima del 18 gennaio 2024.
- Cass., SS.UU., sent. n. 30051/2024 — È stato riconosciuto in via generale il potere dell’Amministrazione finanziaria di esercitare l’autotutela sostitutiva, ossia di correggere un proprio atto impositivo viziato sostituendolo con uno nuovo, entro i limiti della decadenza.
- Cass. n. 19849/2021 — Il semplice omesso monitoraggio fiscale di disponibilità detenute all’estero (quadro RW), da solo, non comporta automaticamente conseguenze di rilievo penale, dovendosi distinguere dalle ipotesi di effettiva evasione d’imposta.
- Cass. n. 11849/2023 e n. 28077/2024 — In caso di violazioni ripetute su più annualità d’imposta, il calcolo delle sanzioni deve seguire il principio del cumulo giuridico, più favorevole al contribuente, e non quello del cumulo puramente materiale delle singole sanzioni.
Questi orientamenti, letti insieme, delineano un principio guida chiaro: la comunicazione di irregolarità legata a dati di piattaforme digitali non va né ignorata né accettata passivamente, perché la sua sorte — e quella degli atti che eventualmente ne conseguono — dipende in larga parte da come il contribuente reagisce nei termini e da quanto è in grado di documentare la reale natura dei flussi contestati.
Va inoltre osservato che questo quadro giurisprudenziale è ancora in evoluzione, proprio perché la DAC7 è una fonte di dati relativamente recente (il primo periodo di comunicazione obbligatoria è l’anno 2023) e le prime comunicazioni di irregolarità basate su di essa hanno iniziato a raggiungere i contribuenti solo negli ultimi periodi d’imposta. Ci si può quindi attendere, nei prossimi anni, un affinamento degli orientamenti specificamente dedicati a questa tipologia di dati, in particolare sui criteri per distinguere la vendita occasionale di beni personali dall’esercizio sistematico di un’attività d’impresa nel contesto dei marketplace online, e sul trattamento delle duplicazioni di dati provenienti da più piattaforme per la medesima operazione economica. Fino a quel momento, i principi generali elaborati dalla Cassazione in materia di controlli automatizzati, controlli formali e contraddittorio endoprocedimentale restano il punto di riferimento più solido a cui ancorare la strategia difensiva.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità originata da dati di piattaforme digitali estere, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di verifica e difesa strutturato:
- Analizziamo la comunicazione ricevuta, verificandone la completezza formale e il rispetto dei termini di legge previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973.
- Ricostruiamo i dati trasmessi dalla piattaforma, confrontandoli analiticamente con gli incassi effettivi e con quanto dichiarato dal contribuente per individuare eventuali errori o duplicazioni.
- Distinguiamo gli importi imponibili da quelli non tassabili all’interno dei corrispettivi lordi comunicati, isolando commissioni, rimborsi e cauzioni indebitamente ricompresi nella contestazione.
- Valutiamo la natura occasionale o imprenditoriale dell’attività svolta, esaminando numero, frequenza e organizzazione delle operazioni per stabilire il corretto regime fiscale applicabile e prevenire contestazioni sull’apertura tardiva di partita IVA.
- Individuiamo eventuali duplicazioni di dati quando lo stesso venditore opera su più piattaforme contemporaneamente, per evitare che corrispettivi relativi a un’unica operazione economica vengano contestati due volte.
- Predisponiamo istanze di autotutela documentate da presentare all’ufficio competente entro i termini utili, per correggere l’importo prima dell’iscrizione a ruolo.
- Verifichiamo il rispetto del contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente, quando la comunicazione preluda a un successivo avviso di accertamento.
- Impugniamo la comunicazione o l’atto impositivo successivo davanti alla Corte di giustizia tributaria competente, quando la contestazione presenti vizi di motivazione, di procedura o di merito.
- Richiediamo la sospensione dell’atto in presenza dei presupposti di legge, per evitare l’avvio di azioni di riscossione durante il contenzioso.
- Coordiniamo la strategia con la componente contabile e finanziaria della posizione del contribuente, per prevenire ricadute su annualità successive.
- Seguiamo il procedimento fino al grado di giudizio necessario, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo contatto con l’ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia come questa, dove la contestazione nasce spesso da un semplice atto amministrativo ma può evolvere fino al contenzioso di legittimità, è proprio la qualifica di cassazionista a garantire continuità di strategia: lo stesso difensore segue la pratica dalla verifica iniziale della comunicazione fino, se necessario, al giudizio davanti alla Corte di Cassazione, senza interruzioni di linea difensiva tra un grado e l’altro. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano congiuntamente sullo stesso caso per garantire che la ricostruzione contabile dei flussi e l’impostazione giuridica della difesa procedano in modo coordinato.
Come prevenire future comunicazioni di irregolarità
Chi opera abitualmente su piattaforme digitali può ridurre significativamente il rischio di ricevere contestazioni future adottando alcune accortezze operative, utili sia a chi svolge attività d’impresa sia a chi vende occasionalmente beni personali.
Verificare in anticipo la classificazione delle proprie operazioni presso ciascuna piattaforma utilizzata. Piattaforme diverse possono classificare in modo differente la stessa tipologia di transazione ai fini della comunicazione DAC7 (ad esempio distinguendo tra vendita di beni e prestazione di servizi): comprendere in anticipo come la propria attività viene classificata consente di anticipare eventuali discrepanze rispetto all’inquadramento fiscale che il contribuente intende adottare in dichiarazione.
Riconciliare periodicamente i dati della piattaforma con la propria dichiarazione. Anziché attendere la comunicazione dell’Agenzia, è consigliabile scaricare periodicamente (anche trimestralmente) il riepilogo dei corrispettivi messo a disposizione dalla piattaforma e confrontarlo con quanto si intende dichiarare, individuando per tempo eventuali discrepanze dovute a commissioni, rimborsi o resi.
Conservare la documentazione di supporto per l’intero periodo di decadenza. Fatture d’acquisto, prove della natura personale dei beni ceduti, contratti con la piattaforma ed estratti conto vanno conservati per almeno cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, poiché è proprio questa documentazione a fare la differenza in caso di successiva contestazione basata su dati DAC7.
Valutare per tempo l’inquadramento fiscale dell’attività. Chi si accorge di aver superato, o di essere prossimo a superare, le soglie che qualificano l’attività come sistematica e organizzata dovrebbe valutare l’apertura di partita IVA prima che sia l’Agenzia a rilevare la discrepanza, potendo così beneficiare di regimi fiscali agevolati e di una gestione più ordinata degli adempimenti, anziché subire una contestazione retroattiva con recupero d’imposta e sanzioni su più annualità.
Prestare attenzione alla vendita su più piattaforme contemporaneamente. Chi utilizza più canali per lo stesso prodotto dovrebbe tenere una registrazione interna delle vendite effettivamente concluse su ciascuna piattaforma, in modo da poter dimostrare rapidamente, in caso di contestazione, l’eventuale duplicazione dei dati comunicati.
Richiedere una verifica preventiva della propria posizione quando i volumi di vendita crescono in modo significativo. Nel momento in cui l’attività svolta su una o più piattaforme digitali comincia a crescere in termini di frequenza e di corrispettivi, una verifica preventiva della coerenza tra dati economici reali, dati comunicati dalla piattaforma e inquadramento fiscale adottato consente di intervenire prima che sia l’Agenzia, tramite l’incrocio automatico dei dati DAC7, a rilevare la discrepanza.
Chiusura
Una comunicazione di irregolarità legata a dati di piattaforme digitali estere non è, di per sé, una condanna: è un momento procedurale che offre al contribuente una finestra concreta per verificare, correggere o contestare quanto rilevato dall’incrocio automatico delle informazioni. La differenza tra una posizione risolta in poche settimane e un contenzioso lungo anni si gioca quasi sempre nei primi 60 giorni, nella capacità di ricostruire con precisione i flussi contestati e di distinguere, all’interno di importi spesso elevati e comunicati al lordo, ciò che è realmente imponibile da ciò che non lo è.
Proprio perché la materia intreccia normativa fiscale, disciplina bancaria e procedura tributaria — e proprio perché una comunicazione mal gestita può trasformarsi in un vero e proprio contenzioso davanti al giudice tributario, fino ai gradi di legittimità — lo Studio Monardo affronta questi casi con un approccio che unisce il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario alla possibilità di seguire la pratica, con lo stesso difensore cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio se la controversia dovesse richiederlo. Verificheremo la comunicazione ricevuta, ricostruiremo i dati sottostanti e costruiremo, insieme al contribuente, la linea difensiva più coerente con la sua concreta situazione.
Che si tratti di una divergenza dovuta a un semplice errore di riporto, di una duplicazione tra più piattaforme o di una più complessa questione di qualificazione tra vendita occasionale e attività d’impresa, ogni situazione richiede una lettura puntuale dei dati prima ancora che una risposta formale all’ufficio: è questo il primo passo da cui parte qualunque difesa efficace.
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