Giorno 0: la lettera che cambia il calendario
C’è un momento preciso in cui la gestione ordinaria di un’attività di dropshipping si interrompe: l’apertura della PEC, o il ritiro della raccomandata, con l’intestazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dell’Agenzia delle Entrate. Da quel giorno — che in questo articolo chiameremo sempre “Giorno 0” — parte un calendario di termini perentori che non aspetta chi non lo conosce. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire; chi lascia scorrere i giorni senza una strategia, spesso scopre solo alla scadenza che alcune porte si sono già chiuse.
Il dropshipping internazionale — il modello in cui l’imprenditore italiano vende online senza gestire fisicamente il magazzino, mentre la merce viaggia direttamente dal fornitore estero (spesso extra-UE) al cliente finale — genera per sua natura più punti di attrito con il Fisco e con la Dogana rispetto al commercio tradizionale: valore doganale dichiarato dal fornitore e non controllato dal venditore italiano, responsabilità solidale per l’obbligazione doganale sorta da un’introduzione irregolare di merci, regimi IOSS/OSS spesso non attivati correttamente, sottofatturazione praticata a monte dal produttore extra-UE. La comunicazione di irregolarità — che può assumere la forma di un invito al contraddittorio, di un processo verbale di constatazione (PVC) o direttamente di un avviso di rettifica — è il punto in cui tutte queste criticità emergono insieme.
Questa timeline ricostruisce, tappa per tappa, cosa succede da qui in avanti: cosa arriva, quando, quali termini si attivano, cosa si può ancora fare e cosa invece si preclude irrimediabilmente lasciando correre i giorni. Lo facciamo partendo da un dato tecnico preciso: la materia dogane-IVA internazionale è terreno di confine tra diritto tributario, diritto doganale unionale e diritto bancario-finanziario, ed è esattamente su questo terreno che si muove lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario — una struttura pensata proprio per le controversie, come quelle daziarie e IVA sulle importazioni, in cui la componente normativa unionale si intreccia con quella fiscale interna.
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La mappa temporale della procedura
Prima di entrare tappa per tappa, è utile avere sotto controllo l’intera sequenza. Ogni contestazione doganale o fiscale legata al dropshipping segue, salvo eccezioni, questo schema: prima una fase istruttoria (verifica, controllo documentale, eventuale verbale), poi un contraddittorio con termini dilatori a favore del contribuente, poi l’eventuale atto impositivo definitivo (avviso di rettifica o accertamento), e infine — se il contribuente non paga né definisce in via agevolata — la fase contenziosa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, con i suoi gradi di giudizio fino alla Cassazione.
La particolarità del dropshipping è che spesso più soggetti sono coinvolti nella stessa vicenda temporale: il venditore italiano, il rappresentante doganale indiretto (lo spedizioniere che presenta la dichiarazione doganale per conto del cliente), talvolta il fornitore extra-UE. Ognuno di questi soggetti può ricevere comunicazioni proprie, con termini che non sempre coincidono, e questo è uno dei motivi per cui la gestione del calendario, in questa materia, è più delicata che altrove.
| Tappa | Cosa succede | Termine di riferimento |
|---|---|---|
| Giorno 0 | Notifica della comunicazione di irregolarità / PVC | — |
| Entro 60 giorni dal Giorno 0 | Contraddittorio preventivo: memorie e documenti | Art. 6-bis L. 212/2000 |
| Dal giorno 61 in poi | Emissione dell’avviso di rettifica/accertamento definitivo | Nessuna emissione prima dei 60 gg salvo urgenza motivata |
| Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (+31 gg se cade nel periodo feriale 1-31 agosto) | Art. 18-21 D.Lgs. 546/1992 |
| Entro lo stesso termine di 60 giorni | Alternativa: istanza di accertamento con adesione (sospende il termine per ulteriori 90 giorni) | D.Lgs. 218/1997 |
| 12-36 mesi dal deposito | Giudizio di primo grado | Variabile per Corte |
| Entro 60 giorni dalla sentenza di I grado | Appello alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado | Art. 51 D.Lgs. 546/1992 |
| Entro 60 giorni dalla sentenza di II grado | Ricorso per Cassazione (solo motivi di legittimità, necessaria assistenza di cassazionista) | Art. 62 D.Lgs. 546/1992 |
Le sezioni che seguono sviluppano ciascuna di queste tappe, con particolare attenzione a cosa cambia — e cosa si perde — se il debitore lascia scadere il termine senza intervenire.
Giorno 0: la comunicazione di irregolarità e la sua natura giuridica
COSA SUCCEDE. Nel dropshipping internazionale la comunicazione di irregolarità arriva quasi sempre in una di queste tre forme: un invito al contraddittorio inviato dall’Agenzia delle Dogane a seguito di un controllo sulla dichiarazione doganale; un processo verbale di constatazione (PVC), redatto al termine di una verifica più approfondita, spesso su segnalazione incrociata con l’Agenzia delle Entrate; oppure, più raramente, direttamente un avviso di rettifica quando l’amministrazione ritiene di avere già elementi sufficienti. Nella prassi più recente, alla luce delle importazioni di modico valore che hanno raggiunto quasi 5,9 miliardi di articoli nel 2025, l’attenzione dell’amministrazione doganale su valore dichiarato e classificazione delle merci nell’e-commerce transfrontaliero è particolarmente elevata, e la riforma che dal 1° luglio 2026 ha eliminato la franchigia daziaria sotto i 150 euro — introducendo un dazio forfettario di 3 euro per articolo — ha reso ancora più frequenti i controlli automatizzati sulle spedizioni di modico valore tipiche del dropshipping.
LA NORMA. Il fondamento della contestazione, nella maggior parte dei casi di dropshipping, riguarda l’articolo 70 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) sul valore di transazione delle merci importate, e l’articolo 71 sugli elementi da aggiungere a tale valore (commissioni, royalties, costi di trasporto). Quando la contestazione riguarda anche l’IVA sulle vendite a distanza, si aggiunge la disciplina IOSS/OSS di derivazione unionale, recepita nel D.Lgs. 83/2021. È bene ricordare, sul piano sistematico, un chiarimento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha inciso profondamente sulla materia: con la sentenza del 12 maggio 2022 nella causa C-714/20, i giudici europei hanno stabilito che <cite index=”8-1″>l’IVA all’importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale in senso stretto, perché l’articolo 5, punto 18, del Codice doganale dell’Unione riserva quella nozione ai soli dazi</cite>. Questo significa, in pratica, che le regole di responsabilità solidale pensate per i dazi non si estendono automaticamente all’IVA all’importazione, un punto che nella difesa fa una differenza sostanziale.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Dal momento della notifica della comunicazione di irregolarità (o del PVC), scatta il termine dilatorio per il contraddittorio, oggi disciplinato dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023. Questo termine non può essere inferiore a 60 giorni, ed è il tempo che la legge riconosce al contribuente per presentare osservazioni o accedere agli atti del fascicolo prima che l’ufficio possa emettere l’atto definitivo. È un termine che sostituisce, ampliandolo, il precedente termine ridotto di 30 giorni che si applicava specificamente ai controlli doganali ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 374/1990.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. In questa fase le opzioni disponibili sono ancora ampie: si può richiedere l’accesso integrale al fascicolo, si possono raccogliere e depositare documenti a sostegno del valore dichiarato (fatture del fornitore, contratti, prove di pagamento, tracciabilità bancaria), si può contestare la riqualificazione doganale della merce se ritenuta errata. È la finestra difensiva più ampia dell’intera procedura, perché intervenire qui significa poter ancora orientare il contenuto dell’atto prima che diventi definitivo. Al contrario, ciò che non è più possibile in questa fase è “sanare” con effetto retroattivo un’irregolarità dichiarativa già consumata: la regolarizzazione volontaria della dichiarazione doganale, ad esempio tramite istanza di parte, è ammessa solo entro il termine triennale dalla dichiarazione originaria e solo se non è già in corso un controllo su quella specifica operazione.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. L’errore più frequente osservato nella prassi è considerare la comunicazione di irregolarità come una richiesta puramente informale, a cui rispondere “quando si ha tempo”, magari dopo aver consultato il commercialista con settimane di ritardo. Il termine di 60 giorni corre dalla notifica, non dalla presa di coscienza del problema, e ogni settimana persa in questa fase è una settimana sottratta alla costruzione della difesa documentale.
QUANTO DURA REALMENTE. Sul piano pratico, gli uffici doganali tendono a chiudere l’istruttoria e a valutare le osservazioni presentate entro qualche settimana dalla scadenza del termine dilatorio, ma non esiste un termine legale che obblighi l’amministrazione a rispondere entro una data precisa: la legge fissa solo il termine minimo di attesa prima dell’emissione dell’atto, non un termine massimo per la sua adozione (fermo restando, per la revisione d’ufficio della dichiarazione doganale, il termine di decadenza triennale dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo).
Entro 60 giorni: il contraddittorio preventivo e la costruzione della prova
COSA SUCCEDE. Superato il Giorno 0, la procedura entra in una nuova fase, quella in cui il contribuente ha il diritto — e nella pratica la necessità — di far valere le proprie ragioni prima che l’atto diventi definitivo. Nel dropshipping internazionale, questa è spesso la fase in cui si gioca l’intero esito della vicenda, perché la contestazione riguarda tipicamente il valore doganale dichiarato e le prove che lo sostengono.
LA NORMA. La giurisprudenza più recente ha rafforzato, non indebolito, questo obbligo di contraddittorio. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 dicembre 2024, n. 33498, ha ribadito che <cite index=”16-1″>in caso di contestazione sul valore doganale l’Agenzia delle Dogane deve avviare un contraddittorio preventivo con l’importatore, e solo se dopo aver sentito l’operatore l’ufficio conserva fondati dubbi sul valore dichiarato può procedere alla rettifica della dichiarazione</cite>. Si tratta di un principio di portata pratica notevole: significa che l’amministrazione non può limitarsi a un confronto statistico con banche dati di valori medi, ma deve realmente valutare le controdeduzioni specifiche fornite dall’importatore. Coerentemente, la giurisprudenza ha chiarito che l’onere della prova, una volta sorti “fondati dubbi” sul valore dichiarato, si sposta sull’importatore, che deve dimostrare documentalmente la correttezza del prezzo indicato, anche senza che sia necessaria un’ispezione fisica della merce da parte della Dogana.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Il termine dei 60 giorni previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente è un termine dilatorio a favore del contribuente: prima della sua scadenza, salvo comprovate ragioni di urgenza specificamente motivate, l’ufficio non può notificare l’atto definitivo. Questo termine è oggi perentorio anche nella fase di appello del giudizio tributario: un’ordinanza della Cassazione del 2025 (n. 27138) ha confermato che l’ufficio deve rispettare lo stesso termine dilatorio di 60 giorni per la chiusura del contraddittorio anche quando l’accertamento viene definito dopo un rinvio, e che l’atto emesso in violazione di questo termine, senza urgenza motivata, è nullo — nullità che, come chiarito dalla stessa Corte, non viene sanata dal solo fatto che il contribuente abbia comunque presentato osservazioni.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. In questa finestra, per un’impresa di dropshipping, gli strumenti difensivi concreti includono: la produzione della corrispondenza commerciale con il fornitore extra-UE, le fatture di acquisto originali (non quelle eventualmente “adattate” per la dogana da intermediari poco scrupolosi), le prove di pagamento tracciabile del prezzo realmente corrisposto, e — quando la contestazione riguarda royalties o commissioni non incluse nel valore — la documentazione contrattuale che chiarisca la natura di eventuali commissioni d’acquisto, che restano escluse dal valore doganale solo se l’agente ha stipulato il contratto per conto dell’importatore e le commissioni sono indicate separatamente in fattura, come confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 32573/2025. Questa è la finestra in cui la qualità della documentazione prodotta pesa più di ogni argomento giuridico astratto.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. L’errore ricorrente è affidarsi a spiegazioni generiche (“il fornitore cinese fa sempre così”, “è la prassi del settore”) invece che a prova documentale puntuale. Un altro errore frequente, specifico del dropshipping, è non distinguere tra la propria posizione di venditore e quella dell’eventuale rappresentante doganale indiretto che ha materialmente presentato la dichiarazione: la responsabilità solidale per i dazi si applica quando è provato che il soggetto sapeva o doveva ragionevolmente sapere dell’irregolarità dell’introduzione, un elemento che va contestato specificamente, non dato per scontato.
QUANTO DURA REALMENTE. I 60 giorni sono un minimo di legge, non un termine fisso: se il contribuente presenta osservazioni articolate e documentate, capita che l’ufficio richieda tempo aggiuntivo per valutarle, prolungando la fase istruttoria anche di alcune settimane oltre la scadenza formale — tempo che, va detto, gioca generalmente a favore del contribuente ben preparato, perché consente approfondimenti ulteriori prima della definizione dell’atto.
Dal giorno 61: l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento
COSA SUCCEDE. Da questo momento in poi, se l’ufficio ritiene di avere elementi sufficienti nonostante le osservazioni presentate (o in assenza di osservazioni), emette l’atto definitivo: un avviso di rettifica dell’accertamento doganale, oppure — quando la contestazione riguarda anche profili IVA o reddituali collegati — un avviso di accertamento vero e proprio dell’Agenzia delle Entrate. Nel dropshipping questi due atti possono viaggiare paralleli, perché la stessa condotta (sottofatturazione, mancata iscrizione al regime IOSS, omessa fatturazione della cessione considerata rilevante in Italia) genera conseguenze sia sul fronte doganale sia su quello dell’imposizione diretta e IVA.
LA NORMA. L’atto deve essere motivato in modo puntuale, indicando gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, e deve tenere conto — quando applicabile — del principio unionale di proporzionalità delle sanzioni. Su questo punto la giurisprudenza più recente ha segnato una svolta significativa: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, ha stabilito che <cite index=”13-1″>la confisca doganale non può essere applicata automaticamente quando l’operatore ha già provveduto al versamento dell’IVA all’importazione e della sanzione amministrativa, perché in quel caso la confisca realizzerebbe una violazione del principio di proporzionalità</cite>, ribadendo inoltre che l’IVA non può essere equiparata a un diritto di confine assimilabile ai dazi. Sulla stessa linea, in materia di determinazione del valore doganale, la Cassazione (sentenza n. 32989/2024) ha affermato che il giudice di merito deve sempre valutare la proporzionalità della sanzione applicata, potendo disapplicare la norma sanzionatoria interna se ritenuta eccessivamente onerosa rispetto ai principi europei.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Dalla notifica di questo atto parte il termine per l’eventuale impugnazione, di cui parliamo nella tappa successiva. È importante segnalare, per il dropshipping, un termine di decadenza a monte: la revisione d’ufficio della dichiarazione doganale, quando conseguente a un controllo, deve essere notificata a pena di decadenza entro tre anni dalla data in cui l’accertamento doganale è divenuto definitivo.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. Ricevuto l’atto, le strade percorribili sono sostanzialmente tre, ciascuna con termini e conseguenze diverse: impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende il termine per il ricorso per ulteriori 90 giorni e consente una eventuale riduzione delle sanzioni in caso di definizione concordata; oppure, se l’importo non è contestato nel merito ma si vuole solo beneficiare di sanzioni ridotte, valutare gli strumenti deflattivi previsti dalla normativa vigente. Nessuna di queste tre strade è preclusiva delle altre, se attivata nei tempi corretti: presentare l’istanza di adesione, ad esempio, non impedisce di impugnare successivamente se la trattativa non va a buon fine.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. L’errore più grave, in questa tappa, è considerare l’atto “già perso” e quindi ignorarlo, magari confidando che la Dogana o l’Agenzia “si dimentichino” della pratica in mezzo a migliaia di controlli sull’e-commerce. Non succede: superato il termine di impugnazione, l’atto diventa definitivo e il credito passa alla fase di riscossione, con conseguenze molto più difficili da gestire (iscrizione a ruolo, cartella di pagamento, possibili misure cautelari).
QUANTO DURA REALMENTE. Il tempo che intercorre tra la chiusura del contraddittorio e la notifica effettiva dell’atto varia molto in base al carico di lavoro dell’ufficio: nella prassi osservata, per contestazioni doganali di media complessità, si va da poche settimane fino a qualche mese, sempre nel rispetto del termine di decadenza triennale sopra richiamato.
Entro 60 giorni dalla notifica: il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
COSA SUCCEDE. Da questo momento il calendario torna a correre con un termine strettissimo e non negoziabile. Ricevuto l’avviso di rettifica o di accertamento, il debitore ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente (quella del luogo dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto).
LA NORMA. Il termine è disciplinato dall’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992. Va sottolineato con la massima attenzione un punto spesso frainteso: la sospensione feriale dei termini processuali riguarda esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno — non 45 giorni, non altre finestre diverse. Se il termine di 60 giorni cade, anche solo in parte, all’interno di questo periodo, il decorso si sospende per i giorni corrispondenti e riprende dal 1° settembre.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Un esempio numerico aiuta a fissare il meccanismo: un avviso di rettifica notificato il 25 agosto vede il computo dei 60 giorni iniziare effettivamente il 1° settembre, con scadenza al 30° giorno di ottobre di quello stesso anno (salvo lo slittamento al primo giorno feriale utile se la scadenza cade di sabato o domenica). Se invece l’atto viene notificato, ad esempio, il 15 luglio, senza sovrapposizioni con il periodo feriale il termine scade il 13 settembre. Sul piano probatorio, la Cassazione ha di recente ribadito, con l’ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025, che <cite index=”42-1″>il rispetto del termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto impugnato, da provare tramite documentazione, costituisce condizione dell’azione di impugnazione</cite>, e che l’eventuale inammissibilità del ricorso per mancato deposito della prova della tempestività è rilevabile d’ufficio dal giudice: la data di notifica va sempre documentata con precisione, non lasciata a una stima approssimativa.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. In questa finestra, oltre a proporre ricorso, si può contestualmente chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se il pagamento immediato produrrebbe un danno grave e irreparabile — istanza che va motivata e documentata con la stessa cura del ricorso principale. Nel merito, per il dropshipping, i motivi di ricorso più efficaci riguardano tipicamente: la violazione del contraddittorio preventivo (se non correttamente svolto o se l’atto è stato emesso prima dei 60 giorni senza urgenza motivata); l’erronea determinazione del valore doganale; la non imputabilità soggettiva dell’irregolarità quando il venditore italiano dimostri di non sapere né di dover ragionevolmente sapere dell’introduzione irregolare della merce; la sproporzione della sanzione applicata rispetto ai principi unionali.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Il calcolo errato del termine è, nella pratica, l’errore più frequente e più costoso: confondere la sospensione feriale con periodi diversi da agosto, calcolare i 60 giorni dalla presa di conoscenza sostanziale del problema invece che dalla data di notifica formale, o depositare il ricorso senza conservare prova della tempestività dell’invio. Ognuno di questi errori, se non corretto in tempo, produce l’inammissibilità del ricorso indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni di merito.
QUANTO DURA REALMENTE. Il termine di 60 giorni è fisso per legge e non ammette proroghe discrezionali, salvo l’effetto sospensivo dell’istanza di adesione (tappa successiva) o del periodo feriale.
L’alternativa parallela: l’accertamento con adesione
COSA SUCCEDE. Da questo momento in poi la procedura entra in una nuova fase, quella in cui il debitore può scegliere — in alternativa o come tentativo preliminare rispetto al ricorso — di richiedere un confronto diretto con l’ufficio per definire la controversia in via amministrativa, evitando il contenzioso o quantomeno riducendone la portata.
LA NORMA. L’istituto, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, è distinto dal contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis dello Statuto del contribuente: quest’ultimo opera nella fase pre-accertativa, mentre l’accertamento con adesione interviene dopo la notifica dell’atto, come strumento deflattivo del contenzioso.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. La presentazione dell’istanza di adesione, entro il termine ordinario di impugnazione, sospende il termine per il ricorso per ulteriori 90 giorni, portando il termine complessivo a disposizione del contribuente fino a 91 giorni dalla notifica dell’atto (60 giorni ordinari + 31 giorni di sospensione, sommati agli effetti dell’eventuale sospensione feriale se applicabile). Se l’adesione si perfeziona con il versamento delle somme concordate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, le sanzioni sono generalmente ridotte rispetto a quelle irrogate nell’atto originario.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. Questa finestra è particolarmente indicata quando la contestazione riguarda elementi in parte fondati (ad esempio un errore di classificazione doganale realmente commesso dal fornitore) ma la sanzione applicata appare sproporzionata: l’adesione consente di negoziare sia l’importo del tributo sia, soprattutto, la misura sanzionatoria, alla luce anche dei principi di proporzionalità ormai consolidati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Presentare l’istanza di adesione senza avere già raccolto e valutato tutta la documentazione difensiva, sperando che sia l’ufficio a “trovare” elementi a favore del contribuente: l’adesione è una trattativa, non un riesame d’ufficio, e va affrontata con la stessa preparazione tecnica di un ricorso.
QUANTO DURA REALMENTE. L’incontro (o gli incontri) di adesione si svolgono generalmente entro 60-90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ma nulla vieta che, se la posizione è complessa (come spesso accade nel dropshipping con più soggetti coinvolti), si protraggano oltre questo orizzonte, sempre nel rispetto del termine di sospensione dei 90 giorni ai fini del ricorso. Ogni scelta procedurale in questa fase — ricorso diretto o tentativo di adesione — va calibrata sul singolo caso, valutando importi, prove disponibili e margini reali di trattativa con l’ufficio.
Dal 61° giorno in poi: il giudizio di primo grado
COSA SUCCEDE. Depositato il ricorso, la procedura entra in una fase più lenta ma non meno delicata: la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado fissa l’udienza, l’ufficio si costituisce con le proprie controdeduzioni, ed eventualmente si svolge un’istruttoria documentale.
LA NORMA. Il giudizio di primo grado è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992. Un punto rilevante emerso dalla giurisprudenza più recente riguarda i limiti del giudizio: la Cassazione ha chiarito nel 2025 che il giudice tributario non può estendere il proprio esame oltre le motivazioni contenute nell’atto impugnato, né accogliere motivi che eludano la funzione tipica del processo tributario, trattandosi di un giudizio delimitato dal contenuto dell’atto dell’amministrazione e dai motivi specificamente esposti nel ricorso. Questo significa, in pratica, che la qualità e la completezza dei motivi di ricorso depositati nel termine di 60 giorni condizionano l’intero sviluppo successivo del giudizio: motivi non dedotti in tempo non possono essere introdotti successivamente se non nei limitati casi previsti dalla legge.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Non esiste un termine legale fisso per la fissazione dell’udienza né per la pubblicazione della sentenza, ma la legge disciplina i termini per il deposito di documenti e memorie integrative nel corso del giudizio (generalmente 20 giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di documenti, 10 giorni per le memorie illustrative, termini che vanno rispettati con puntualità per evitare l’inutilizzabilità della produzione tardiva).
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. In questa fase, la finestra difensiva si sposta dal terreno amministrativo a quello squisitamente processuale: si possono depositare memorie integrative, produrre ulteriore documentazione a sostegno delle prove già offerte in ricorso, richiedere l’ammissione di eventuali consulenze tecniche quando la contestazione riguardi profili tecnici di classificazione merceologica delle merci.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Considerare il giudizio di primo grado come una formalità e trascurare la puntualità nei depositi documentali: la giurisprudenza ha confermato che le prove, anche se acquisite irritualmente, non sono automaticamente inutilizzabili salvo che la loro acquisizione abbia violato diritti fondamentali, ma questo non significa che si possa prescindere dal rispetto dei termini processuali per il loro deposito tempestivo.
QUANTO DURA REALMENTE. I tempi medi del giudizio di primo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria variano sensibilmente in base al carico dell’ufficio giudiziario territorialmente competente, ma nella prassi osservata su controversie di questa natura non è raro attendere diversi mesi, anche oltre un anno, tra il deposito del ricorso e la pubblicazione della sentenza.
Entro 60 giorni dalla sentenza: l’appello
COSA SUCCEDE. Se la sentenza di primo grado è sfavorevole, in tutto o in parte, il calendario riparte da zero con un nuovo termine di 60 giorni per proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
LA NORMA. L’appello è disciplinato dall’articolo 51 del D.Lgs. 546/1992. In questa fase è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 36/2025, che ha mitigato la rigidità precedente sulla procura alle liti: la Corte ha dichiarato illegittima la norma che vietava di sanare in appello l’assenza di procura quando dovuta a cause non imputabili alla parte, aprendo quindi la possibilità di rimediare, in casi eccezionali, a un vizio formale di rappresentanza tecnica non sanato in primo grado.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Il termine di 60 giorni decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado a cura di una delle parti; in mancanza di notificazione, si applica il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo sospensione feriale se ricade nel periodo 1-31 agosto.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. In appello, l’ammissione di nuove prove è limitata: sono ammesse solo se indispensabili ai fini della decisione o se la parte dimostra di non averle potute produrre in primo grado per causa a essa non imputabile. Questo rende ancora più decisiva la qualità della produzione documentale già effettuata nelle fasi precedenti: chi ha costruito bene il fascicolo fin dal contraddittorio preventivo arriva in appello in una posizione molto più solida.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Sottovalutare i vizi formali dell’atto di appello, come la sottoscrizione o la procura: proprio su questo punto la Cassazione, con l’ordinanza n. 27138/2025, ha precisato che l’inammissibilità per vizio di sottoscrizione non opera automaticamente se il difetto non è materiale o totale, ma resta comunque un profilo su cui è meglio non lasciare margini di dubbio predisponendo l’atto con la massima cura formale.
QUANTO DURA REALMENTE. Il secondo grado di giudizio richiede mediamente, secondo le stime più diffuse nella prassi professionale, tra i 24 e i 36 mesi complessivi, considerando i tempi di costituzione, l’eventuale fase istruttoria e la fissazione dell’udienza di discussione.
Entro 60 giorni dalla sentenza di appello: il ricorso per Cassazione
COSA SUCCEDE. Se anche il giudizio di appello si conclude sfavorevolmente, resta l’ultima via: il ricorso per Cassazione, ammesso però solo per motivi di legittimità (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, vizi di motivazione nei limiti previsti), non per un riesame del merito della vicenda.
LA NORMA. L’articolo 62 del D.Lgs. 546/1992 rinvia, per il giudizio di legittimità, alle norme del codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione. È un dettaglio spesso ignorato ma decisivo: per il ricorso per Cassazione è necessaria l’assistenza di un avvocato cassazionista, cioè abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori — un requisito che commercialisti e altri professionisti non avvocati, per quanto abilitati nel merito, non possono soddisfare.
I TERMINI CHE SI ATTIVANO. Anche qui il termine è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza di appello (o sei mesi dalla pubblicazione, in assenza di notificazione), sempre soggetto alla sospensione feriale di agosto.
COSA PUÒ FARE IL DEBITORE ORA. In questa fase l’unica strada realmente percorribile è affidare la redazione del ricorso a un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, che possa isolare con precisione i motivi di legittimità effettivamente censurabili — tipicamente, nel contenzioso doganale e IVA sul dropshipping, la violazione delle norme unionali sul valore in dogana, l’erronea applicazione dei principi di proporzionalità sanzionatoria, o vizi procedurali sul contraddittorio non sanati nei gradi precedenti.
L’ERRORE TIPICO DI QUESTA FASE. Arrivare in Cassazione con un fascicolo probatorio costruito male fin dall’inizio: il giudizio di legittimità non consente di introdurre nuovi elementi di fatto, quindi ogni lacuna nella prova raccolta al Giorno 0 o nel contraddittorio preventivo si ripercuote, amplificata, fino a questo ultimo grado.
QUANTO DURA REALMENTE. Il giudizio di Cassazione ha una durata generalmente compresa tra i 24 e i 48 mesi, in funzione del ruolo della sezione competente e della complessità delle questioni giuridiche sollevate: complessivamente, un contenzioso che attraversa tutti e tre i gradi può durare, in casi non eccezionali, dai 6 agli 8 anni.
La stessa procedura, due calendari
Per capire davvero cosa cambia tra agire subito e rimandare, è utile mettere a confronto due sviluppi paralleli della stessa vicenda, con date reali e importi non arrotondati. Si tratta, va precisato, di simulazioni dimostrative costruite per illustrare il meccanismo dei termini, non di casi reali seguiti dallo studio.
Ipotesi di partenza (comune a entrambi i calendari). Un’impresa individuale italiana gestisce dropshipping da fornitore extra-UE, con valore dichiarato in dogana su un lotto di spedizioni pari a 8.350 €. L’Agenzia delle Dogane, incrociando i dati con il database dei valori medi statistici per quella voce doganale, contesta una sottofatturazione, stimando il valore reale in 19.870 €. Il 14 marzo viene notificato l’invito al contraddittorio.
Calendario A — l’impresa che agisce alle finestre giuste.
- 14 marzo: notifica dell’invito al contraddittorio. Il termine di 60 giorni scade il 13 maggio.
- Entro il 30 marzo: l’impresa raccoglie la documentazione (fatture originali del fornitore, bonifici bancari tracciabili, corrispondenza commerciale) e incarica un difensore.
- 25 aprile: deposito delle osservazioni difensive, con prova documentale del prezzo realmente pagato e contestazione puntuale del criterio statistico usato dalla Dogana per stimare il valore.
- 20 giugno: l’ufficio, valutate le osservazioni, riduce la contestazione: riconosce che 6.200 € del valore originariamente stimato non trovano riscontro nelle prove, ma mantiene una differenza di 4.100 € su cui i documenti prodotti non fugano ogni dubbio. Notifica un avviso di rettifica per questo importo residuo.
- 15 luglio: entro 60 giorni (senza sovrapposizioni con il periodo feriale, essendo lo stesso termine di 60 giorni interamente compreso prima del 1° agosto), l’impresa presenta istanza di accertamento con adesione, sospendendo il termine di impugnazione per ulteriori 90 giorni.
- 10 settembre: in sede di adesione, sanzione ridotta e definizione della controversia con pagamento rateale.
Calendario B — l’impresa che lascia correre i giorni.
- 14 marzo: stessa notifica, stesso termine di 60 giorni fino al 13 maggio.
- Nessuna risposta viene depositata: l’imprenditore ritiene la comunicazione “una formalità” e continua l’attività ordinaria.
- 13 maggio: scade il termine per il contraddittorio senza osservazioni.
- 30 giugno: l’ufficio, senza elementi difensivi da valutare, emette avviso di rettifica sull’intero valore stimato di 19.870 €, con sanzione piena, non ridotta da alcuna trattativa.
- 30 agosto: il termine di 60 giorni per il ricorso, che sarebbe scaduto il 29 agosto, slitta per effetto della sospensione feriale (1-31 agosto) a fine settembre — ma l’imprenditore, ignaro anche di questo meccanismo, deposita il ricorso il 3 ottobre, oltre il nuovo termine.
- Il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività: l’atto diventa definitivo sull’intero importo contestato, con sanzione piena e nessuna possibilità di ulteriore negoziazione, se non tramite gli strumenti di definizione agevolata eventualmente disponibili in fase di riscossione — molto meno favorevoli di un’adesione tempestiva.
La differenza tra i due esiti non nasce da argomenti giuridici diversi, ma dal rispetto — o dalla perdita — delle stesse identiche finestre temporali.
I binari paralleli: come cambia la timeline con un rimedio attivato
Il calendario descritto finora rappresenta il percorso “lineare”. Nella pratica del dropshipping, tuttavia, esistono almeno tre situazioni che deviano il calendario su binari diversi, ed è importante conoscerle perché modificano radicalmente i tempi e le strategie disponibili.
Primo binario: la regolarizzazione volontaria prima di qualsiasi controllo. Se l’irregolarità (ad esempio la mancata iscrizione al regime IOSS per vendite a distanza da extra-UE) viene individuata dall’impresa stessa prima che sia notificata alcuna comunicazione, è possibile attivare una regolarizzazione spontanea della dichiarazione doganale, ammessa entro il termine triennale dalla dichiarazione originaria, purché non sia già in corso un controllo su quella specifica operazione. Questo binario, se percorribile, comprime enormemente i tempi e le conseguenze sanzionatorie rispetto a chi subisce la contestazione.
Secondo binario: la contestazione che coinvolge anche il rappresentante doganale indiretto. Quando la Dogana individua responsabilità solidali (ad esempio a carico di consulenti o spedizionieri doganali che hanno partecipato consapevolmente all’introduzione irregolare), la timeline si dirama: ciascun soggetto riceve una propria comunicazione, con termini propri, e le rispettive difese — pur riguardando lo stesso fatto storico — devono essere coordinate per evitare che le posizioni processuali dei diversi soggetti si contraddicano a vicenda, indebolendo ciascuna difesa. Questo è un profilo su cui, nel dropshipping più strutturato, la sinergia tra difesa legale e consulenza fiscale diventa determinante.
Terzo binario: la contestazione che si estende dal piano doganale a quello penale-tributario. Quando la sottofatturazione supera determinate soglie quantitative e ricorrono elementi di dolo, la fattispecie può rilevare anche ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 sulla dichiarazione infedele: in questi casi il calendario amministrativo-tributario prosegue parallelamente a un procedimento penale con termini e regole completamente autonomi, che richiede coordinamento tra la strategia tributaria e quella penale fin dalle prime fasi.
Le 5 finestre critiche del dropshipping internazionale
Ricapitolando l’intera timeline, ci sono cinque momenti in cui agire — o non agire — cambia concretamente l’esito della vicenda:
- I 60 giorni del contraddittorio preventivo dal Giorno 0. È la finestra in cui si costruisce (o si perde per sempre) la prova documentale del valore realmente pagato.
- La verifica della data esatta di notifica dell’atto definitivo. Da questa data, e non da quando ci si accorge del problema, decorre il termine per ogni scelta successiva.
- La sospensione feriale, solo dal 1° al 31 agosto. Un errore di calcolo su questo punto, per quanto marginale sembri, produce l’inammissibilità dell’intero ricorso.
- La scelta tra ricorso diretto e istanza di adesione, entro il termine ordinario. Presentare l’istanza in tempo apre 90 giorni aggiuntivi di trattativa senza precludere il ricorso successivo.
- La qualità della produzione documentale nei primi due gradi di giudizio. In appello e in Cassazione le lacune probatorie iniziali diventano quasi impossibili da colmare.
Le domande sul tempo
Sono passati 45 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità: posso ancora presentare osservazioni? Sì: il termine dilatorio previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente è di almeno 60 giorni, quindi fino alla scadenza esatta le osservazioni restano pienamente ammissibili e l’ufficio è tenuto a valutarle prima di emettere l’atto definitivo.
Ho ricevuto l’avviso di rettifica il 20 luglio: quando scade davvero il termine per il ricorso? Il termine ordinario di 60 giorni, calcolato dal 20 luglio, cadrebbe a metà settembre includendo però l’intero periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: il computo va quindi effettuato sommando i giorni residui prima del 1° agosto ai giorni che ripartono dal 1° settembre, un calcolo che richiede attenzione puntuale e che è sempre opportuno far verificare da un professionista prima di considerarlo definitivo.
Quanto dura in tutto una controversia di questo tipo se arriva fino in Cassazione? Nella prassi osservata, un contenzioso che attraversa tutti e tre i gradi di giudizio può richiedere complessivamente dai 6 agli 8 anni, con punte anche superiori nei casi più complessi.
Posso ancora attivare l’accertamento con adesione se ho già superato i 20 giorni dalla notifica dell’atto? Sì: l’istanza di adesione può essere presentata fino alla scadenza del termine ordinario per il ricorso (60 giorni dalla notifica), non entro un termine più breve; una volta presentata, sospende il termine di impugnazione per ulteriori 90 giorni.
Se il rappresentante doganale indiretto ha già ricevuto una contestazione, significa automaticamente che sono responsabile anche io come venditore? No: la responsabilità solidale richiede la prova che il soggetto coinvolto sapesse o dovesse ragionevolmente sapere dell’irregolarità dell’introduzione della merce, un elemento che l’amministrazione deve dimostrare caso per caso e che può essere specificamente contestato in sede difensiva.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e normativi più rilevanti richiamati in questa timeline, con il principio di diritto riformulato e la rilevanza specifica per il dropshipping internazionale.
- CGUE, sentenza C-454/10. Relativa a un venditore UE che, tramite piattaforma di e-commerce, operava in dropshipping con merce proveniente dalla Cina: <cite index=”2-1″>la Corte ha stabilito che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per l’introduzione irregolare di merci anche chi, pur senza partecipare direttamente all’introduzione, vi ha preso parte come intermediario nella conclusione dei contratti di vendita, qualora sapesse o dovesse ragionevolmente sapere che l’introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare</cite>. È la pronuncia fondativa della responsabilità del venditore in dropshipping.
- CGUE, sentenza 12 maggio 2022, C-714/20. Chiarisce che l’IVA all’importazione non rientra nella nozione tecnica di obbligazione doganale, distinguendo il regime di responsabilità solidale applicabile ai dazi da quello applicabile all’IVA interna sull’importazione.
- Corte Costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 93. Esclude l’automatismo della confisca doganale quando l’operatore ha già versato IVA e sanzione, ribadendo il principio di proporzionalità e la non assimilabilità dell’IVA ai dazi doganali in senso proprio.
- Cassazione, sentenza 20 dicembre 2024, n. 33498. Impone all’Agenzia delle Dogane un contraddittorio preventivo effettivo prima di rettificare il valore doganale dichiarato, condizionando la legittimità della rettifica alla persistenza di fondati dubbi dopo aver sentito l’operatore.
- Cassazione, sentenza n. 32573/2025. Chiarisce i criteri di esclusione delle commissioni d’acquisto dal valore doganale e l’inclusione delle royalties quando il licenziante esercita un controllo sulla produzione che va oltre la mera qualità, ribadendo l’obbligo del giudice di valutare la proporzionalità delle sanzioni.
- Cassazione, sentenza n. 32989/2024. In un caso di contestazione su commissioni, assistenza tecnica e royalties non incluse nel valore in dogana, ha rinviato al giudice di merito la valutazione sulla proporzionalità della sanzione, applicabile anche disapplicando la norma sanzionatoria interna se eccessivamente onerosa rispetto ai principi UE.
- Cassazione, sentenza n. 33017/2024. Interviene sulle condizioni per includere royalties e commissioni d’acquisto nella base imponibile doganale, distinguendo puntualmente le fattispecie escluse da quelle da assoggettare a dazio.
- Cassazione, sentenza n. 13005/2026. Conferma la responsabilità solidale di consulenti doganali per i dazi pretesi nei confronti dell’importatore, quando risulti provato che gli stessi sapevano o dovevano ragionevolmente sapere della irregolare introduzione delle merci, in un caso di riclassificazione doganale di componenti importati.
- Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 18284/2024. Ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione del rapporto tra IVA interna e IVA all’importazione, questione decisa poi dalla sentenza costituzionale n. 93/2025 sopra richiamata.
- Cassazione, ordinanza n. 27138/2025. Conferma che l’ufficio deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni per il contraddittorio anche in fase di riedizione dell’accertamento, con nullità dell’atto emesso prima di tale termine senza urgenza motivata, e chiarisce i limiti dell’inammissibilità per vizi di sottoscrizione degli atti processuali.
- Cassazione, ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025. Impone al contribuente l’onere di documentare la tempestività del ricorso rispetto al termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, con rilevabilità d’ufficio dell’eventuale inammissibilità.
- Corte Costituzionale, sentenza n. 36/2025. Ammette, in casi eccezionali e per cause non imputabili alla parte, la sanatoria in appello dell’assenza di procura alle liti, mitigando un profilo di rigidità formale del processo tributario.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel dropshipping internazionale non basta reagire a una singola scadenza: la vicenda si sviluppa su più fronti — doganale, IVA, talvolta reddituale e penale-tributario — che vanno gestiti in coordinamento fin dal primo giorno. Ecco, in concreto, cosa fa lo Studio Monardo quando affianca un’impresa in questa fase:
- Verifichiamo la data esatta di notifica della comunicazione di irregolarità e ricostruiamo il calendario completo dei termini applicabili al caso, compresa l’eventuale incidenza della sospensione feriale (1-31 agosto).
- Analizziamo il fascicolo doganale, richiedendo l’accesso integrale agli atti e verificando la correttezza del metodo utilizzato dall’ufficio per determinare il valore doganale contestato.
- Raccogliamo e organizziamo la documentazione probatoria: fatture del fornitore extra-UE, contratti, prove di pagamento tracciabile, corrispondenza commerciale, distinguendo con precisione la posizione del venditore da quella di eventuali intermediari doganali coinvolti.
- Rediggiamo le osservazioni difensive nella fase di contraddittorio preventivo, articolando puntualmente le contestazioni al metodo statistico o presuntivo eventualmente utilizzato dall’amministrazione.
- Valutiamo, caso per caso, l’opportunità di attivare l’istanza di accertamento con adesione, calcolando con esattezza gli effetti sospensivi sul termine di impugnazione.
- Prediamo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando la trattativa in adesione non porta a un risultato soddisfacente, curando in particolare i motivi relativi alla violazione del contraddittorio e alla sproporzione sanzionatoria.
- Coordiniamo, quando necessario, la difesa tributaria con eventuali profili penal-tributari collegati alla stessa condotta contestata, evitando che le due strategie si sovrappongano in modo dannoso.
- Curiamo il giudizio di appello, verificando puntualmente i requisiti formali degli atti (procura, sottoscrizione) alla luce degli sviluppi più recenti della giurisprudenza costituzionale.
- Assistiamo il ricorso per Cassazione, isolando i motivi di legittimità effettivamente sostenibili sulla base del fascicolo probatorio costruito nei gradi precedenti.
- Manteniamo la stessa linea difensiva e lo stesso team dal primo contatto fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi nel corso della procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel contenzioso doganale e IVA sul dropshipping internazionale, in particolare, pesa in modo specifico il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la materia intreccia costantemente normativa doganale unionale, disciplina IVA sulle vendite a distanza e tracciabilità dei flussi finanziari internazionali, un terreno su cui la sinergia tra avvocati e commercialisti dello staff consente di affrontare insieme, nello stesso momento e sullo stesso caso, sia il profilo giuridico-processuale sia quello contabile-finanziario della vicenda. La qualifica di cassazionista garantisce inoltre la continuità della strategia difensiva dal primo contraddittorio fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, senza necessità di affidare il caso a un nuovo difensore quando la vicenda giunge in Cassazione — un elemento che, in controversie che possono durare anni, pesa concretamente sulla coerenza della linea difensiva adottata fin dall’inizio.
Approfondimento: perché il dropshipping moltiplica i rischi doganali e IVA
Prima di chiudere, vale la pena tornare su un punto strutturale che spiega perché, in questo modello di business più che in altri, la comunicazione di irregolarità arriva con una frequenza e una complessità superiori alla media del commercio elettronico tradizionale.
La frattura tra chi vende e chi dichiara in dogana. Nel dropshipping “puro”, il venditore italiano non ha mai in mano fisicamente la merce: non la vede, non la pesa, non la confeziona. La dichiarazione doganale — con il valore, la classificazione tariffaria, l’origine dichiarata — viene compilata dal fornitore extra-UE o da uno spedizioniere che agisce su istruzioni ricevute a distanza, spesso in una lingua diversa dall’italiano e con standard documentali molto eterogenei. Questo significa che l’imprenditore italiano può ritrovarsi debitore solidale di un’obbligazione doganale generata da una dichiarazione che non ha mai visto prima della contestazione. È esattamente lo scenario disegnato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-454/10: la responsabilità non richiede la partecipazione materiale all’introduzione irregolare, basta la partecipazione come intermediario nella conclusione dei contratti di vendita, unita alla conoscenza (anche solo colposa, nella forma del “dovesse ragionevolmente sapere”) dell’irregolarità.
La proliferazione dei regimi IVA applicabili. A seconda che il fornitore sia extra-UE o intra-UE, che il valore della singola spedizione sia sopra o sotto i 150 euro, che il cliente finale sia un consumatore o un altro operatore economico, che il venditore sia iscritto o meno ai regimi IOSS e OSS, cambiano radicalmente le regole di applicazione dell’IVA e il soggetto tenuto a versarla. Un errore anche solo nella scelta del regime applicabile — non necessariamente nel calcolo delle imposte — è sufficiente a generare una contestazione, perché l’amministrazione, di fronte a un regime non attivato correttamente, tende a ricostruire l’operazione secondo lo schema più oneroso per il contribuente, salvo prova contraria.
L’effetto della riforma sul de minimis. Fino al 30 giugno 2026, le spedizioni di valore inferiore a 150 euro godevano della franchigia daziaria, pur restando soggette a IVA secondo le regole IOSS. Dal 1° luglio 2026, questa franchigia è stata soppressa e sostituita, fino al 2028, da un dazio forfettario di 3 euro per articolo. Per chi opera in dropshipping con spedizioni singole di basso valore — la configurazione tipica di questo modello di business — questo significa un adempimento dichiarativo aggiuntivo su ogni singola spedizione, con margini di errore proporzionalmente più ampi rispetto al passato e, di conseguenza, un rischio di contestazione più frequente proprio sulle operazioni di importo più contenuto, che in precedenza restavano sotto la soglia di attenzione degli uffici doganali.
Il ruolo delle banche dati statistiche nei controlli. Le autorità doganali, per individuare sospetti di sottofatturazione, utilizzano sempre più spesso banche dati che raccolgono migliaia di dichiarazioni di importazione relative alla stessa voce doganale, elaborando un valore medio statistico di riferimento. Se il valore dichiarato si discosta significativamente da questo dato, scatta la contestazione. È un meccanismo utile per individuare anomalie su larga scala, ma che presenta un limite strutturale riconosciuto anche dalla soft law internazionale elaborata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane: un valore medio statistico non può, da solo, sostituire la prova concreta del prezzo realmente pagato per quella specifica transazione. È un argomento difensivo che, se supportato da prova documentale solida, ha un peso concreto nel contraddittorio preventivo, proprio perché sposta il confronto dal terreno statistico a quello della prova specifica.
Guida pratica: cosa preparare prima di rispondere alla comunicazione di irregolarità
Chi riceve una comunicazione di irregolarità legata al dropshipping internazionale si trova spesso a dover reperire, in tempi stretti, documentazione che normalmente non tiene organizzata in modo sistematico, perché la logistica è affidata al fornitore estero. Ecco, in sintesi, cosa è opportuno iniziare a raccogliere fin dai primi giorni successivi alla notifica.
Documentazione relativa al fornitore. Copia dei contratti o degli accordi commerciali con il fornitore extra-UE (anche se conclusi tramite piattaforma digitale e non tramite un contratto formale scritto); fatture di acquisto originali emesse dal fornitore, non rielaborate; ogni comunicazione scambiata con il fornitore relativa a prezzi, condizioni di resa (Incoterms) e modalità di spedizione.
Documentazione relativa ai pagamenti. Estratti conto bancari o di carta di credito aziendale che dimostrino i pagamenti effettuati al fornitore, con importi coerenti con quelli indicati in fattura; eventuali ricevute di pagamento tramite sistemi di pagamento internazionale (bonifici SWIFT, piattaforme di pagamento digitale) che consentano di ricostruire il flusso finanziario reale dell’operazione.
Documentazione relativa alla vendita al cliente finale. Ordini ricevuti dai clienti, con prezzo di vendita al pubblico, per dimostrare la coerenza economica complessiva dell’operazione (un prezzo di vendita finale molto più alto del valore doganale dichiarato, se non giustificato da margini realistici di intermediazione, è spesso proprio l’elemento che genera il sospetto iniziale, quindi va spiegato con dati concreti, non con semplici affermazioni).
Documentazione relativa alla logistica. Tracking delle spedizioni, documenti di trasporto (lettere di vettura, bill of lading quando applicabile), eventuali dichiarazioni doganali di cui si sia in possesso, anche se compilate da terzi.
Verifica della propria posizione IVA. Controllo dell’eventuale iscrizione ai regimi IOSS o OSS, con relativa documentazione delle dichiarazioni periodiche presentate; se non si è iscritti a nessun regime speciale, verifica di come è stata trattata l’IVA sulle vendite contestate nella contabilità ordinaria.
Questa raccolta documentale, se avviata nei primissimi giorni successivi alla notifica, consente di arrivare alla scadenza dei 60 giorni del contraddittorio preventivo con un fascicolo difensivo completo, invece di rincorrere documenti dell’ultimo minuto o, peggio, di scoprire che alcuni di essi — magari in possesso solo del fornitore estero — richiedono tempi di reperimento incompatibili con il termine di legge.
Ulteriori domande sul tempo
Ho attivato tardivamente l’iscrizione al regime IOSS: posso regolarizzare le vendite già effettuate prima della comunicazione di irregolarità? La regolarizzazione spontanea è possibile solo se non è già iniziato un controllo sulle specifiche operazioni interessate; se la comunicazione di irregolarità è già stata notificata, la finestra per la regolarizzazione “spontanea” con i benefici di legge si è chiusa per quelle operazioni, mentre resta aperta per le vendite successive non ancora oggetto di contestazione.
Il termine di tre anni per la revisione d’ufficio della dichiarazione doganale riguarda anche l’IVA, o solo i dazi? Riguarda l’accertamento doganale in generale, ma è opportuno ricordare che, per effetto della distinzione tra dazi e IVA all’importazione chiarita dalla giurisprudenza europea, i termini di decadenza e i regimi di responsabilità solidale applicabili ai due tributi non sono sempre identici: è un punto da verificare caso per caso con l’atto specifico ricevuto.
Se la contestazione riguarda anche il fornitore extra-UE, posso coinvolgerlo nella mia difesa? Il fornitore extra-UE, non essendo soggetto alla giurisdizione tributaria italiana salvo specifiche ipotesi, non è di norma parte del procedimento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria italiana; tuttavia, la documentazione fornita dal fornitore (fatture, corrispondenza, conferme di prezzo) resta centrale come prova a proprio favore, ed è quindi opportuno mantenere un canale di comunicazione attivo con il fornitore fin dai primi giorni della vicenda per ottenere tempestivamente ogni documento utile.
Cosa succede se pago subito l’importo richiesto nell’avviso, senza impugnarlo? Il pagamento, di regola, non preclude automaticamente la possibilità di successiva impugnazione se effettuato nei termini e con espressa riserva, ma è un profilo tecnico che va valutato con attenzione caso per caso, perché in alcune ipotesi il pagamento senza riserve può essere interpretato come acquiescenza rispetto alla pretesa: prima di procedere a un versamento è sempre opportuno verificare con un professionista se conviene pagare, impugnare, oppure attivare l’adesione per ottenere una riduzione della sanzione mantenendo comunque la certezza della definizione.
Ho ricevuto contestazioni per più spedizioni diverse, con date di notifica differenti: i termini corrono separatamente? Sì: ogni atto ha una propria data di notifica e un proprio termine di impugnazione autonomo, anche se le diverse spedizioni riguardano la stessa attività di dropshipping e potrebbero essere oggetto di una strategia difensiva unitaria nel merito; è quindi essenziale tenere un calendario separato e aggiornato per ciascun atto ricevuto, per evitare che la scadenza di uno si perda di vista mentre si segue quella di un altro.
I profili di responsabilità: chi risponde di cosa, nel tempo
Un aspetto che la timeline da sola non rende immediatamente evidente riguarda la distribuzione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti in un’operazione di dropshipping internazionale, e come questa distribuzione si rifletta sui tempi e sulle strategie processuali di ciascuno.
Il venditore italiano come “importatore presunto”. Nella maggior parte delle configurazioni di dropshipping da extra-UE verso consumatori italiani o europei, il venditore che gestisce il sito e-commerce viene qualificato, ai fini IVA, come “fornitore presunto” quando opera nell’ambito di determinati regimi (IOSS, marketplace facilitati), assumendo direttamente l’obbligo di applicare e versare l’IVA sulla vendita a distanza, indipendentemente dal fatto che non gestisca fisicamente la merce. Questo significa che la comunicazione di irregolarità può colpire il venditore anche per condotte materialmente compiute da altri soggetti della filiera, semplicemente perché la norma attribuisce a lui la qualifica di soggetto d’imposta. È un punto che va sempre verificato con attenzione fin dal Giorno 0, perché la qualificazione soggettiva della propria posizione (fornitore presunto, importatore, semplice intermediario commerciale) determina quali argomenti difensivi sono effettivamente disponibili.
Il rappresentante doganale indiretto. Quando la dichiarazione doganale viene presentata da uno spedizioniere o da un consulente doganale in nome proprio ma per conto dell’importatore, questo soggetto assume una responsabilità che, secondo la giurisprudenza più recente, può estendersi anche ai dazi in via solidale con l’importatore, ma non necessariamente all’IVA all’importazione, stante la distinzione tra i due tributi ribadita dalla Corte di Giustizia UE. È una distinzione tecnica che nella pratica fa una differenza economica rilevante, perché l’IVA all’importazione rappresenta spesso la componente più significativa della pretesa complessiva.
Il produttore o fornitore extra-UE. Pur restando generalmente fuori dalla giurisdizione tributaria italiana, la condotta del fornitore extra-UE — in particolare quando emette fatture con valori non corrispondenti al prezzo realmente pattuito, pratica peraltro diffusa e spesso proposta come “servizio” dagli stessi fornitori di alcune piattaforme di commercio all’ingrosso — è all’origine della gran parte delle contestazioni che poi ricadono, sul piano della responsabilità tributaria, sul venditore italiano. Ecco perché, nella fase di selezione dei fornitori, è opportuno diffidare di chi propone spontaneamente pratiche di sottofatturazione: il rischio economico di quella pratica, alla fine della filiera, ricade quasi sempre su chi in Italia risulta soggetto passivo d’imposta.
Le piattaforme di intermediazione (marketplace). Quando la vendita avviene tramite un marketplace che agisce come “fornitore presunto” ai fini IVA per le operazioni intermediate, parte della responsabilità sull’applicazione dell’IVA si sposta sulla piattaforma stessa; questo non esclude però che il venditore possa comunque essere chiamato a rispondere per la componente doganale (dazi, classificazione, valore) dell’operazione, che resta normalmente estranea agli obblighi assunti dal marketplace.
Il coordinamento tra procedimento tributario e procedimento penale: una timeline nella timeline
Quando la sottofatturazione o l’irregolare dichiarazione doganale raggiungono soglie quantitative rilevanti e si accompagnano a elementi di consapevolezza della condotta, la vicenda può assumere anche una dimensione penale-tributaria, che corre su un binario temporale distinto ma con punti di contatto significativi rispetto al procedimento amministrativo-tributario descritto finora.
Come si intrecciano i due piani. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Dogana o dalla Guardia di Finanza, quando emergono elementi di potenziale rilevanza penale, viene trasmesso alla Procura della Repubblica competente, che apre un proprio fascicolo con tempi e regole del tutto autonomi rispetto a quelli del contenzioso tributario. Questo significa che, mentre sul piano tributario il debitore sta calcolando i 60 giorni per il contraddittorio o per il ricorso, sul piano penale potrebbe già essere in corso un’indagine di cui, nella fase iniziale, l’interessato potrebbe non avere piena contezza.
Perché la coerenza tra le due difese è essenziale. Dichiarazioni rese in sede di contraddittorio tributario, documenti prodotti per giustificare il valore doganale, ammissioni anche parziali fatte nel tentativo di ottenere condizioni più favorevoli in sede di adesione: tutti questi elementi, se non attentamente calibrati, possono essere utilizzati anche nel procedimento penale parallelo. È uno dei motivi per cui, quando la vicenda presenta questi profili, è indispensabile che la strategia tributaria e quella penale siano definite in modo coordinato fin dalle primissime fasi, e non gestite da professionisti che non comunicano tra loro.
I termini di prescrizione penale non coincidono con quelli tributari. Mentre l’accertamento tributario e doganale è soggetto ai termini di decadenza descritti nelle tappe precedenti (tipicamente il termine triennale per la revisione doganale, più ampi termini per l’accertamento IVA e sui redditi), il reato di dichiarazione infedele ex articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 ha propri termini di prescrizione, calcolati secondo le regole generali del codice penale, che possono estendersi oltre l’orizzonte temporale della vicenda puramente tributaria. Questo significa che, anche quando il contenzioso tributario si è concluso con una definizione (ad esempio tramite adesione), il profilo penale può restare aperto per un periodo più lungo, ed è quindi opportuno non considerare mai la definizione tributaria come automaticamente risolutiva anche sul piano penale.
I binari paralleli, in dettaglio: cosa cambia effettivamente nei tempi
Riprendendo il tema dei binari paralleli già introdotto, è utile chiarire con maggiore precisione gli effetti temporali concreti di ciascuna deviazione dal percorso lineare descritto nella timeline principale.
Se si attiva la regolarizzazione spontanea prima del controllo: i tempi si comprimono drasticamente. Non c’è contraddittorio da attendere, non c’è atto da impugnare: la regolarizzazione si perfeziona con la presentazione dell’istanza e il versamento di quanto dovuto, con sanzioni ridotte rispetto a quelle applicabili in caso di accertamento. È, in assoluto, il binario più favorevole in termini di tempo e di costo complessivo, ma è percorribile solo finché non è stato notificato alcun atto di controllo sulla specifica operazione.
Se sono coinvolti più soggetti solidalmente responsabili: i tempi si allungano, perché ciascun soggetto ha propri termini di notifica e di impugnazione, e una strategia difensiva davvero efficace richiede il coordinamento tra le diverse posizioni per evitare che le difese si contraddicano. Nella pratica, questo può significare che, mentre la posizione del venditore italiano è già arrivata in fase di ricorso, quella del rappresentante doganale indiretto è ancora nella fase di contraddittorio preventivo, con la necessità di monitorare contemporaneamente calendari diversi per lo stesso fatto storico.
Se emergono profili penal-tributari: i tempi si allungano ulteriormente e si moltiplicano i soggetti procedenti (Procura, oltre alla Dogana e all’Agenzia delle Entrate), con la necessità di calendari paralleli tenuti costantemente aggiornati e di una strategia difensiva unitaria che tenga conto degli effetti reciproci tra i procedimenti.
Perché la tempestività conta più della perfezione della difesa
Un’osservazione che vale la pena mettere nero su bianco, a chiusura di questa ricostruzione cronologica: nella prassi delle controversie doganali e IVA sul dropshipping internazionale, non è raro osservare situazioni in cui argomenti di merito solidi vengono vanificati da un solo errore procedurale — un termine calcolato male, una prova depositata fuori tempo, un’istanza presentata un giorno dopo la scadenza. Questo non significa che la qualità degli argomenti di merito sia irrilevante: significa che, in questa materia più che in altre, la tempestività è la condizione senza la quale nessun argomento di merito, per quanto fondato, può essere fatto valere. È per questo che l’intera struttura di questo articolo ha seguito il calendario, tappa per tappa, invece di limitarsi a elencare gli argomenti difensivi astrattamente disponibili: conoscere gli argomenti senza conoscere i tempi entro cui farli valere è, in questa materia, un vantaggio solo parziale.
Uno sguardo comparato: come cambiano i tempi tra Paesi UE
Un ultimo elemento utile a chi opera in dropshipping su più mercati europei riguarda le differenze, non sempre note, tra i tempi procedurali applicabili in Italia e quelli di altri Stati membri, pur nell’ambito della disciplina doganale unionale comune. Il Codice Doganale dell’Unione fissa regole armonizzate sul valore in dogana, sulla classificazione tariffaria e sul regime IOSS/OSS, ma lascia ai singoli Stati membri margini significativi di autonomia procedurale sui termini di contraddittorio, sulle modalità di notifica degli atti e sui tempi del contenzioso tributario interno. Questo significa che un’impresa italiana che vende in dropshipping verso più Paesi UE, e che riceve contestazioni da autorità doganali di Stati membri diversi per operazioni analoghe, può trovarsi a gestire calendari con termini di lunghezza e struttura differenti, pur muovendosi all’interno dello stesso quadro normativo doganale unionale di base. È un ulteriore motivo per cui, quando la propria attività ha una proiezione realmente internazionale e non solo verso l’Italia, la mappatura preventiva dei termini applicabili in ciascun mercato di destinazione della merce diventa parte integrante di una gestione del rischio doganale e fiscale davvero completa, e non un dettaglio da affrontare solo dopo che la prima contestazione è già arrivata.
Anche per questo, la logica che ha guidato l’intera struttura di questo articolo — leggere ogni situazione a partire dal calendario dei termini applicabili, prima ancora che dal merito delle singole contestazioni — resta il criterio più affidabile per orientarsi in una materia che intreccia normativa unionale, disciplina doganale interna e disciplina IVA nazionale, tre livelli normativi che raramente condividono gli stessi tempi procedurali, ma che convergono tutti sulla stessa vicenda quando si tratta di dropshipping internazionale.
Le domande che restano più spesso senza risposta
Chiudiamo questa timeline con alcune situazioni pratiche, ricorrenti nell’esperienza di chi gestisce dropshipping internazionale, che meritano una parola in più rispetto a quanto già chiarito nelle sezioni precedenti.
Ho ricevuto la comunicazione tramite PEC ma non l’ho aperta subito: quando inizia davvero a decorrere il termine? Per le notifiche a mezzo PEC, il termine decorre dal momento in cui la comunicazione si considera legalmente conosciuta secondo le regole sulla notificazione telematica degli atti tributari, che normalmente coincide con la data di consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, indipendentemente dal momento in cui il messaggio viene effettivamente aperto e letto. Non aprire la PEC, quindi, non sposta in avanti il termine: è una delle ragioni per cui è essenziale controllare con regolarità la propria casella PEC aziendale, soprattutto quando si opera in settori, come il dropshipping internazionale, esposti a un livello di controllo più elevato rispetto alla media.
La comunicazione è indirizzata alla mia partita IVA individuale, ma opero anche tramite una società: cambia qualcosa? Sì, in modo sostanziale: la titolarità soggettiva dell’obbligazione tributaria e doganale segue la forma giuridica effettivamente utilizzata per le singole operazioni contestate, e un eventuale disallineamento tra il soggetto formalmente titolare delle importazioni e quello che gestisce operativamente le vendite può costituire, a seconda dei casi, sia un argomento difensivo sia un ulteriore profilo di complessità da chiarire fin dalle prime fasi del contraddittorio.
Posso continuare a operare in dropshipping mentre la controversia è in corso? Di regola sì, salvo che l’atto non disponga specifiche misure interdittive (ipotesi non frequente nella fase amministrativa, più probabile solo in presenza di gravi profili penali); tuttavia, è fortemente consigliabile, nelle more della definizione della controversia, rivedere le proprie procedure operative (scelta dei fornitori, gestione della documentazione, iscrizione ai regimi IVA corretti) per evitare che le stesse criticità contestate si ripropongano su nuove operazioni, complicando ulteriormente la propria posizione complessiva nei confronti dell’amministrazione.
Che differenza c’è, in termini di tempo, tra una contestazione solo doganale e una che coinvolge anche l’Agenzia delle Entrate? Quando la contestazione riguarda esclusivamente il valore doganale o la classificazione tariffaria, il procedimento resta interamente nell’ambito della competenza dell’Agenzia delle Dogane, con i termini descritti in questo articolo. Quando invece la stessa condotta viene ripresa anche ai fini IVA nazionale o delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle Entrate può emettere un proprio autonomo avviso di accertamento, con termini di decadenza e di impugnazione distinti da quelli doganali (generalmente più ampi, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo ipotesi di raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti): questo comporta, nella pratica, la necessità di monitorare contemporaneamente due calendari distinti per la stessa vicenda economica sottostante.
Conoscere in anticipo questi scenari, prima ancora che si presentino concretamente, è ciò che permette di trasformare la ricezione di una comunicazione di irregolarità da un evento improvviso e disorientante a un passaggio gestibile secondo un percorso definito, con termini noti e scelte da compiere in modo consapevole ad ogni tappa.
Nota finale sul metodo
Questa ricostruzione cronologica non sostituisce, ovviamente, l’analisi del singolo atto ricevuto: ogni comunicazione di irregolarità porta con sé elementi specifici — la voce doganale contestata, l’entità della differenza di valore rilevata, la presenza o meno di altri soggetti coinvolti, l’eventuale sovrapposizione con profili IVA o penal-tributari — che possono modificare, anche sensibilmente, i tempi e le strategie effettivamente percorribili rispetto allo schema generale qui descritto. Il valore di una timeline come questa sta nel fornire una mappa complessiva entro cui collocare, fin dal primo giorno, la propria situazione specifica: sapere che esiste un termine di 60 giorni per il contraddittorio, che la sospensione feriale copre solo il mese di agosto, che l’istanza di adesione apre una finestra aggiuntiva di 90 giorni, permette di programmare le proprie mosse invece di scoprirle una alla volta, sotto la pressione di scadenze che nel frattempo continuano a correre.
Vale la pena ribadire, in chiusura, un ultimo punto pratico che ricorre in quasi ogni fase di questa timeline: la distinzione tra termini dilatori (quelli che impongono all’amministrazione di attendere, come i 60 giorni del contraddittorio preventivo) e termini decadenziali a carico del contribuente (quelli che, se superati, precludono definitivamente una determinata facoltà, come i 60 giorni per il ricorso). Confondere questi due tipi di termine è, nella pratica osservata su questa materia, una delle cause più frequenti di errori procedurali evitabili: i primi lavorano a favore di chi riceve la comunicazione, i secondi contro chi lascia trascorrere il tempo senza agire. Tenerli distinti, fin dalla lettura del primo atto ricevuto, è il primo passo di qualsiasi strategia difensiva efficace in materia di dropshipping internazionale.
E vale infine la pena di ricordare che, in una materia dove i termini sono spesso più decisivi degli argomenti di merito, la scelta del momento in cui farsi affiancare da un professionista conta quanto la scelta del professionista stesso: rivolgersi a chi conosce questa specifica timeline fin dal Giorno 0, invece che soltanto quando l’atto definitivo è già stato notificato, è ciò che nella pratica fa la differenza tra una difesa costruita con calma sulle prove giuste e una difesa costruita in emergenza, negli ultimi giorni utili prima di una scadenza che, a quel punto, non lascia più margine di manovra.
In definitiva, la comunicazione di irregolarità per dropshipping internazionale non è un punto di arrivo, ma l’apertura di un percorso scandito da termini precisi, ciascuno dei quali va rispettato per mantenere aperte le opzioni difensive più favorevoli. Conoscere questo percorso in anticipo, tappa per tappa, è la prima e più concreta forma di tutela a disposizione di chi opera in questo settore.
Riepilogo del calendario essenziale
Per chi desidera un riferimento rapido da tenere sott’occhio nei giorni immediatamente successivi alla notifica, questo è il riepilogo essenziale dei termini trattati in questo articolo: 60 giorni, non inferiori, per il contraddittorio preventivo dalla notifica della comunicazione di irregolarità; 60 giorni dalla notifica dell’atto definitivo per proporre ricorso o, in alternativa, per presentare istanza di accertamento con adesione; 90 giorni aggiuntivi di sospensione se l’istanza di adesione viene presentata in tempo; sospensione feriale dei termini processuali limitata al periodo 1-31 agosto di ogni anno; 60 giorni dalla sentenza di primo grado per l’appello; 60 giorni dalla sentenza di appello per il ricorso in Cassazione, da affidare obbligatoriamente a un avvocato cassazionista; tre anni come termine di decadenza per la revisione d’ufficio della dichiarazione doganale, decorrenti dalla data in cui l’accertamento doganale è divenuto definitivo. Tenere questo schema a portata di mano, insieme alla data esatta di notifica di ogni singolo atto ricevuto, è il modo più semplice per non perdere, per una semplice distrazione, una finestra difensiva che la legge mette a disposizione solo per un tempo limitato e non recuperabile.
Questo schema, però, resta un punto di partenza generale: la verifica puntuale di ciascun termine sul proprio caso specifico, alla luce del tipo esatto di atto ricevuto e della normativa applicabile alla data della notifica, richiede sempre un controllo professionale mirato, che tenga conto anche delle evoluzioni normative più recenti in una materia — quella doganale e IVA sull’e-commerce internazionale — in continuo aggiornamento, come dimostra proprio la recente riforma sulle spedizioni di modico valore entrata in vigore nel luglio 2026.
Chiusura: il tempo come risorsa da non sprecare
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore in questa materia, ed è quasi sempre quella più sprecata. Ogni tappa di questa timeline — dal Giorno 0 fino all’eventuale ultimo grado di giudizio — apre una finestra difensiva che si richiude in modo automatico, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni di merito.
Lo Studio Monardo affronta le controversie sul dropshipping internazionale proprio a partire da questa logica temporale: la competenza in diritto bancario e tributario dello staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato consente di leggere fin dal primo giorno gli elementi doganali, fiscali e finanziari della vicenda, mentre la qualifica di cassazionista garantisce continuità della strategia qualora la controversia debba percorrere l’intero iter fino in Cassazione.
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