Non esiste UNA risposta: dipende da chi sei
Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate che contesta redditi da affiliazioni online — commissioni Amazon Associates, programmi di affiliate marketing, link sponsorizzati, collaborazioni con brand tramite piattaforme digitali — e la prima domanda che ti fai è “cosa devo pagare?”. È la domanda sbagliata, o almeno quella prematura. La risposta corretta dipende in modo determinante da chi sei: un lavoratore dipendente che ha guadagnato qualche centinaio di euro nel tempo libero rischia conseguenze diverse da un content creator con partita IVA che gestisce l’affiliate marketing come attività principale, e ancora diverse sono le regole per chi percepisce un sostegno al reddito o una pensione mentre incassa commissioni da piattaforme estere.
Pensa a tre persone che ricevono la stessa lettera con lo stesso importo contestato, 3.200 €: per la prima, dipendente che ha aperto un blog di recensioni per hobby, la questione si può chiudere con una memoria difensiva ben argomentata; per la seconda, che ha aperto partita IVA da un anno ma ha dichiarato in modo incompleto le commissioni estere, il nodo è tecnico e riguarda la qualificazione del reddito; per la terza, percettrice di un sostegno al reddito condizionato a limiti reddituali, la stessa somma può mettere in discussione il beneficio stesso, con conseguenze che vanno oltre il fisco. Stessa lettera, tre partite completamente diverse.
Questo articolo è organizzato per profilo: trova quello che ti riguarda e leggi direttamente la sezione dedicata, oppure percorri prima le regole comuni per capire il quadro generale. I profili trattati sono: il lavoratore dipendente con proventi accessori da affiliazioni; l’autonomo o content creator con partita IVA già attiva; chi ha iniziato per gioco e si è ritrovato, senza accorgersene, oltre la soglia dell’occasionalità; il pensionato o percettore di sostegni al reddito; e chi incassa commissioni da piattaforme e network di affiliazione con sede all’estero.
Vale la pena spendere due parole su perché questa materia sia diventata così delicata negli ultimi anni. Fino a poco tempo fa, i proventi da affiliazione erano un fenomeno di nicchia, difficile da intercettare per l’amministrazione finanziaria: pagamenti frazionati, piattaforme spesso estere, importi individualmente modesti. Oggi la situazione è cambiata radicalmente. Le piattaforme digitali — comprese quelle con sede fuori dall’Italia — sono tenute a trasmettere periodicamente alle autorità fiscali i dati sui pagamenti effettuati ai propri affiliati, e questi dati vengono incrociati in modo automatico con le dichiarazioni presentate. Il risultato è che comunicazioni di irregolarità su questa tipologia di reddito, un tempo rare, sono oggi in costante aumento, e riguardano tanto chi ha agito in mala fede quanto — più spesso di quanto si pensi — chi semplicemente non aveva chiaro l’inquadramento fiscale corretto della propria attività online. Capire subito in quale delle due situazioni ci si trova, e soprattutto in quale profilo tra quelli che vedremo, è ciò che determina se la vicenda si chiude con un chiarimento rapido o si trasforma in un accertamento vero e proprio.
Lo Studio Monardo affronta comunicazioni di irregolarità e accertamenti su redditi digitali con un vantaggio specifico per questa materia: la difesa di un reddito da affiliazioni contestato spesso non si esaurisce nella fase bonaria, ma prosegue nel contenzioso tributario fino ai gradi di legittimità, ed è proprio lì che la competenza di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo diventa determinante, garantendo continuità di strategia dal primo confronto con l’Ufficio fino all’eventuale ricorso in Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e senza perdita di coerenza argomentativa nei passaggi più delicati.
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Va detto, per completezza, che questa incertezza sulla fonte dei dati è essa stessa un elemento difensivo da non trascurare: quando la comunicazione di irregolarità non specifica con chiarezza da quale flusso informativo derivi la contestazione, chiederne conto all’Ufficio è un passaggio legittimo e spesso utile per costruire una risposta più mirata.
Le regole comuni a tutti i profili
Prima di entrare nei singoli profili, è necessario capire cosa sia davvero una comunicazione di irregolarità e su cosa possa fondarsi quando riguarda redditi da affiliazioni online.
Cos’è la comunicazione di irregolarità
La comunicazione di irregolarità — spesso chiamata “avviso bonario” — è l’esito di un controllo che l’Agenzia delle Entrate effettua sulla dichiarazione dei redditi. Nella materia dei redditi digitali possono intrecciarsi due tipi di controllo diversi, ed è essenziale distinguerli perché le conseguenze procedurali cambiano:
- Il controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973), che è un confronto informatico e massivo tra quanto dichiarato e i dati già in possesso del Fisco (CU, F24, ritenute comunicate dai sostituti d’imposta, segnalazioni delle piattaforme). Riguarda tipicamente redditi che il contribuente aveva già indicato ma versato male o non versato, oppure ritenute non coerenti.
- Il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973), più approfondito, in cui l’Ufficio chiede documentazione e confronta la dichiarazione con quanto effettivamente il contribuente può provare. È lo strumento tipico quando l’Agenzia sospetta che redditi da affiliazioni non siano stati dichiarati affatto, magari incrociando i dati con le segnalazioni obbligatorie che le piattaforme digitali devono trasmettere (la normativa europea nota come DAC7).
La differenza non è teorica: se manca la comunicazione di irregolarità dovuta prima di una cartella derivante da controllo formale, la cartella può essere nulla, mentre nel controllo automatizzato l’omissione della comunicazione, quando il debito nasce da importi già esposti in dichiarazione e semplicemente non versati, non sempre travolge l’atto successivo. Distinguere il tipo di controllo che ha originato la tua lettera è il primo passo di qualunque difesa.
Perché le affiliazioni online sono un terreno di controllo in crescita
Il fenomeno dell’affiliate marketing — commissioni per aver generato una vendita o un contatto attraverso un link, un codice sconto, un contenuto sponsorizzato — si è moltiplicato negli ultimi anni, e con esso l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. I dati sui pagamenti digitali, le segnalazioni delle piattaforme (comprese quelle estere, tramite lo scambio automatico di informazioni), i movimenti su conti correnti e wallet elettronici alimentano controlli sempre più mirati. La qualificazione fiscale corretta di questi proventi — reddito diverso occasionale, reddito di lavoro autonomo abituale, o addirittura reddito d’impresa — è il vero terreno di scontro nella maggior parte delle contestazioni, più ancora dell’importo in sé.
La franchigia e le soglie che tutti devono conoscere
Prima di entrare nei profili, tre soglie ricorrono in ogni discussione su redditi da affiliazioni e vale la pena fissarle qui una volta per tutte, perché ogni profilo le richiamerà:
| Soglia | Cosa comporta | Riferimento |
|---|---|---|
| 4.800 € | Sopra questo importo di solo reddito occasionale, l’esonero dalla dichiarazione diventa più difficile da sostenere, salvo che le detrazioni azzerino comunque l’imposta | Art. 13 TUIR |
| 5.000 € | Franchigia annua sopra la quale scattano i contributi INPS Gestione Separata sulla sola eccedenza, per i compensi da lavoro autonomo occasionale | Art. 44 D.L. 269/2003 |
| 85.000 € | Limite di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario per chi ha (o deve aprire) partita IVA | L. 190/2014 e successive modifiche |
Nessuna di queste soglie, da sola, stabilisce se il reddito da affiliazioni sia occasionale o abituale: quella distinzione dipende dalla sistematicità dell’attività, non dall’importo incassato. È un equivoco comune e pericoloso, che vedremo in ogni profilo.
I termini per rispondere e le sanzioni ridotte
Un altro elemento comune a tutti i profili riguarda i tempi e le convenienze economiche della risposta. Per le comunicazioni inviate a partire dal 1° gennaio 2025, il termine per regolarizzare quanto contestato o per presentare osservazioni documentate è di 60 giorni dalla ricezione (in precedenza erano 30), termine che sale a 90 giorni quando la comunicazione riguarda redditi soggetti a tassazione separata o situazioni particolari espressamente previste. Rispettare questo termine non è solo una questione procedurale: chi paga entro la scadenza indicata beneficia di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, mentre chi paga anche un solo giorno dopo perde questo diritto, secondo un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul piano sanzionatorio, dal 1° settembre 2024 la sanzione base per omesso versamento è scesa dal 30% al 25% dell’imposta dovuta; se il contribuente regolarizza nei termini indicati dalla comunicazione, la sanzione si riduce ulteriormente a un terzo o due terzi di quella base, a seconda del tipo di controllo che ha originato la contestazione (rispettivamente 8,33% e 16,67% circa). Per chi si trova a dover valutare se contestare nel merito la qualificazione del reddito o accettare e regolarizzare, questi numeri sono un dato di partenza indispensabile: contestare una qualificazione che ha buone probabilità di essere confermata dall’Ufficio, perdendo nel frattempo il termine per la sanzione ridotta, può rivelarsi una scelta costosa quanto un accertamento vero e proprio. Ecco perché, in ogni profilo che vedremo, la prima valutazione da fare non è “come posso evitare di pagare” ma “qual è la qualificazione realmente sostenibile della mia situazione, e su quella base cosa conviene fare nei tempi previsti”.
Da dove arrivano i dati che l’Agenzia incrocia
Molti dei destinatari di queste comunicazioni si chiedono come faccia l’Agenzia delle Entrate a conoscere proventi che, magari, non erano mai stati comunicati a nessun intermediario italiano. La risposta, nella maggior parte dei casi recenti, è la normativa nota come DAC7: le piattaforme digitali che facilitano vendite, servizi o attività di affiliazione sono tenute a raccogliere i dati identificativi degli utenti che percepiscono compensi tramite la piattaforma e a trasmetterli periodicamente alle autorità fiscali, incluse quelle di Paesi diversi da quello in cui la piattaforma ha sede, tramite meccanismi di scambio automatico di informazioni. Questo significa che, a differenza di quanto accadeva fino a pochi anni fa, oggi anche una piattaforma con sede fuori dall’Italia può trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate i dati sui compensi erogati a un affiliato residente in Italia, indipendentemente dal fatto che quella piattaforma abbia o meno operato una ritenuta d’acconto o emesso una certificazione fiscale italiana.
È importante però non confondere due piani distinti: l’esistenza di un obbligo di segnalazione a carico della piattaforma non equivale automaticamente alla tassabilità del reddito percepito (che dipende dalle regole ordinarie viste per ciascun profilo), e viceversa l’assenza di una segnalazione DAC7 — perché la piattaforma non rientra nell’ambito di applicazione della norma, o perché i volumi sono sotto le soglie previste per alcuni obblighi informativi specifici — non significa affatto che il reddito percepito non fosse imponibile. Questo doppio equivoco, in un senso e nell’altro, è alla base di molte contestazioni mal gestite: c’è chi si sente “scoperto” solo perché è arrivata una segnalazione, dimenticando che il reddito andava comunque dichiarato anche prima, e c’è chi si sente al sicuro solo perché non ha ricevuto alcuna comunicazione, senza considerare che l’assenza di controlli automatizzati non equivale a regolarità della propria posizione.
Se sei un lavoratore dipendente con proventi accessori da affiliazioni
La tua situazione
Hai un contratto di lavoro subordinato, uno stipendio regolare, e da qualche tempo gestisci un blog, un profilo social o un canale dove inserisci link di affiliazione: recensioni di prodotti, codici sconto, articoli con link Amazon o di altri programmi. I proventi arrivano in modo discontinuo, magari alcuni mesi zero e altri qualche centinaio di euro. Ti riconosci in questo identikit se l’attività non è la tua fonte di reddito principale e la consideri, in buona fede, un’attività secondaria o un hobby monetizzato.
Cosa cambia per te
Per un dipendente, il nodo centrale è la qualificazione come reddito diverso derivante da attività occasionale (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR) oppure come reddito che, per sistematicità, dovrebbe essere trattato come lavoro autonomo abituale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA. La qualificazione dipende dalla frequenza e dalla continuità delle prestazioni, non dal fatto di avere già un altro lavoro: pubblicare contenuti sponsorizzati con cadenza regolare, anche se accanto a un impiego a tempo pieno, può integrare abitualità.
Un elemento che gioca a favore del dipendente occasionale è che, se il reddito complessivo (stipendio più proventi da affiliazioni) resta all’interno delle soglie che consentono l’esonero e le detrazioni assorbono l’eventuale imposta dovuta sui proventi minori, la posizione è più difendibile. Ma attenzione: l’esonero dalla dichiarazione non è mai automatico sopra i 4.800 € di reddito occasionale, ed è un errore diffuso pensare che restare “sotto soglia” significhi non doversi preoccupare.
I numeri
Facciamo un esempio concreto. Un dipendente con reddito da lavoro pari a 24.600 € annui ha incassato nell’anno 3.100 € da commissioni di affiliazione, distribuiti su otto mesi con importi tra 180 € e 620 €. Non ha aperto partita IVA. Se l’attività risulta effettivamente sporadica — poche pubblicazioni, nessuna organizzazione, nessun contratto di collaborazione continuativa con i brand — i 3.100 € rientrano nei redditi diversi ex art. 67 TUIR: si sommano al reddito complessivo e si tassano secondo le aliquote IRPEF ordinarie sulla parte eccedente le detrazioni già assorbite dallo stipendio. Non essendo superata la soglia dei 5.000 €, non scattano nemmeno i contributi INPS Gestione Separata.
Se invece la stessa persona avesse pubblicato contenuti sponsorizzati con cadenza settimanale per l’intero anno, firmando accordi di collaborazione ricorrenti con due o tre brand, l’Agenzia potrebbe sostenere — e spesso lo fa — che l’attività ha carattere abituale, imponendo la riqualificazione come reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, con obbligo di partita IVA retroattivo e conseguenze IVA che si aggiungono a quelle IRPEF.
I rischi specifici
Il rischio principale per il dipendente è proprio questo: credere che “avere già un lavoro” renda automaticamente occasionale l’attività secondaria. Non è così. L’Agenzia guarda alla sistematicità della prestazione, indipendentemente dal fatto che sia l’unica fonte di reddito o una fonte accessoria. Un secondo rischio è sottovalutare l’obbligo dichiarativo quando i proventi, sommati allo stipendio, fanno scattare un debito d’imposta che le detrazioni da lavoro dipendente non riescono più ad assorbire.
Le mosse giuste
- Ricostruisci in modo documentato la frequenza reale delle pubblicazioni e delle collaborazioni: è l’elemento che decide la qualificazione.
- Conserva le ricevute delle piattaforme di affiliazione (dashboard, estratti conto delle commissioni) per l’intero periodo contestato.
- Verifica se il reddito complessivo, sommando stipendio e proventi, superava effettivamente le soglie di esonero prima di rispondere alla comunicazione.
- Se l’attività è stata realmente occasionale, prepara una memoria difensiva che evidenzi discontinuità e assenza di organizzazione.
- Non ignorare i termini di risposta: il silenzio consolida la pretesa dell’Ufficio.
Un dettaglio che spesso si trascura
Va anche ricordato che l’obbligo dichiarativo resta a carico del contribuente indipendentemente dal comportamento della piattaforma: se una piattaforma di affiliazione non emette alcuna certificazione, non opera ritenute o non trasmette dati all’Agenzia, ciò non esonera in alcun modo il percettore del reddito dal dichiararlo autonomamente, ed è proprio in questa area grigia — proventi reali ma privi di documentazione fiscale formale — che si concentra la maggior parte delle contestazioni rivolte a questo profilo. C’è un aspetto che molti dipendenti sottovalutano: le detrazioni per lavoro dipendente, già calcolate automaticamente in busta paga dal datore di lavoro, non coprono in alcun modo l’imposta dovuta sui proventi da affiliazioni, che vanno sommati al reddito complessivo in sede di dichiarazione annuale. Va infine notato che alcune piattaforme di affiliazione italiane, quando operano come sostituti d’imposta, includono i dati nella Certificazione Unica trasmessa all’Agenzia, ma questo non avviene per la generalità dei network internazionali, motivo per cui affidarsi esclusivamente alla dichiarazione precompilata, senza una verifica manuale di tutte le fonti di reddito effettivamente percepite nell’anno, resta uno degli errori più frequenti tra chi si riconosce in questo profilo.
Chi presenta il modello 730 tramite CAF o commercialista deve segnalare espressamente questi proventi, perché non risultano automaticamente nella dichiarazione precompilata se non sono stati comunicati da un sostituto d’imposta tramite Certificazione Unica — cosa che accade solo se le piattaforme di affiliazione hanno operato una ritenuta d’acconto, circostanza tutt’altro che scontata per i pagamenti provenienti da network esteri o da piattaforme che non agiscono come sostituti d’imposta italiani. È proprio questa lacuna informativa, spesso in buona fede, a generare la maggior parte delle comunicazioni di irregolarità che colpiscono questo profilo.
Giurisprudenza dedicata
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7552/2025, ha chiarito che ripetute operazioni di vendita o di attività online su più anni possono di per sé rivelare abitualità, indipendentemente dal fatto che il soggetto svolga anche un altro lavoro come attività principale — un principio applicabile per analogia anche alle affiliazioni ricorrenti.
Se sei un content creator o autonomo con partita IVA già attiva
La tua situazione
Hai già aperto partita IVA, magari in regime forfettario, e l’affiliate marketing è una delle tue fonti di reddito professionale, insieme a sponsorizzazioni, consulenze o vendita di prodotti digitali. La comunicazione di irregolarità che hai ricevuto non riguarda la tua esistenza come professionista — quella è già chiara — ma la corretta esposizione dei compensi, l’applicazione dell’IVA, o la coerenza tra quanto fatturato e quanto effettivamente incassato dalle piattaforme.
Cosa cambia per te
Per chi ha già partita IVA, la partita si sposta dalla qualificazione del reddito (già risolta a monte) alla correttezza formale e sostanziale della dichiarazione: fatturazione di tutte le commissioni incassate, comprese quelle da piattaforme estere; coerenza tra i dati DAC7 trasmessi dai gestori delle piattaforme e quanto dichiarato; rispetto dei limiti del regime forfettario, se applicabile. Un errore ricorrente è omettere dalla fatturazione le commissioni percepite da piattaforme con sede fuori dall’Unione Europea, ritenendo — a torto — che non siano tracciabili o rilevanti fiscalmente in Italia.
Se operi in regime forfettario, verifica sempre che la somma di tutti i compensi da affiliazione, sponsorizzazioni e altre attività professionali non superi la soglia degli 85.000 €: superarla comporta la fuoriuscita dal regime agevolato, con effetti che possono retroagire se il superamento non è stato gestito correttamente.
I numeri
Un content creator in regime forfettario con codice ATECO relativo a servizi pubblicitari online ha fatturato nell’anno 61.400 € tra sponsorizzazioni dirette e commissioni di affiliazione italiane, correttamente esposte. Ha però incassato ulteriori 14.750 € da un network di affiliazione con sede in Irlanda, ritenendo — erroneamente — che si trattasse di proventi “esteri” da gestire separatamente e non ha emesso fattura né li ha inclusi nel reddito imponibile. La comunicazione di irregolarità, generata dall’incrocio tra i dati DAC7 trasmessi dal network estero e la dichiarazione italiana, contesta esattamente questi 14.750 €: la conseguenza non è solo il recupero d’imposta su quella somma, ma la verifica se, sommando 61.400 € più 14.750 € (totale 76.150 €), si sia comunque rimasti sotto la soglia forfettaria — in questo caso sì, ma di poco, e un ulteriore incasso non dichiarato avrebbe potuto far scattare la fuoriuscita dal regime con effetti anche sull’anno successivo.
I rischi specifici
Il rischio più concreto per questo profilo è la doppia contestazione: da un lato l’imposta sul reddito non dichiarato, dall’altro — se il superamento della soglia forfettaria non viene gestito — la perdita retroattiva delle agevolazioni con ricalcolo IVA e contributi su base ordinaria. Un secondo rischio riguarda la deducibilità dei costi: nei controlli automatizzati o formali, l’Ufficio tende a liquidare l’imposta sul lordo, mentre il contribuente ha diritto a far valere i costi effettivamente sostenuti per produrre quel reddito.
Le mosse giuste
- Riconcilia ogni piattaforma di affiliazione utilizzata con le fatture emesse, comprese quelle estere: è il primo controllo che l’Ufficio farà e il primo che dovresti fare tu.
- Verifica il cumulo dei compensi rispetto alla soglia del regime forfettario prima di rispondere alla comunicazione.
- Se emergono commissioni effettivamente non fatturate, valuta gli strumenti di regolarizzazione spontanea prima che la contestazione si trasformi in accertamento.
- Documenta i costi inerenti (strumenti, pubblicità, software) per far valere la tassazione sul netto, non sul lordo, dove la disciplina lo consente.
- Per la costruzione della strategia difensiva, la continuità di un unico difensore dal primo confronto con l’Ufficio fino a un eventuale ricorso in Cassazione, come garantisce l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in qualità di cassazionista, evita di dover ricostruire ex novo l’impostazione difensiva a ogni grado di giudizio.
Un dettaglio che spesso si trascura
Va inoltre considerato che il regime forfettario non è statico nel tempo: il superamento della soglia in corso d’anno produce effetti dal periodo d’imposta successivo se il superamento resta contenuto entro una certa misura, ma può produrre effetti immediati, con fuoriuscita dal regime già nell’anno in corso, se lo sforamento è particolarmente rilevante. Per chi somma compensi da più fonti — sponsorizzazioni dirette, affiliazioni italiane, affiliazioni estere — questo significa che il momento in cui emergono commissioni non dichiarate può retroattivamente spostare l’intera posizione fiscale dell’anno, con effetti a cascata su IVA, contributi previdenziali e imposte dirette che vanno ricostruiti nel loro complesso, non contestazione per contestazione.
Molti professionisti in regime forfettario ritengono che, restando sotto la soglia degli 85.000 €, ogni proprio adempimento sia automaticamente in regola. Non è così: il regime forfettario non esonera dall’obbligo di fatturare correttamente ogni singolo compenso, comprese le commissioni minori e quelle provenienti da piattaforme estere, e non esonera nemmeno dalla corretta applicazione delle norme sull’inversione contabile o sul reverse charge quando il committente (la piattaforma di affiliazione) ha sede fuori dall’Unione Europea. Un errore frequente è considerare i proventi esteri come “fuori campo IVA” per il solo fatto di provenire dall’estero, quando in realtà la disciplina applicabile dipende dalla natura del servizio reso e dal luogo di stabilimento del committente, non dalla semplice provenienza geografica del pagamento.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23741/2025, ha ribadito che, anche nell’ambito di un accertamento induttivo, l’Ufficio deve riconoscere una quota forfettaria di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva, non potendo tassare l’intero lordo incassato senza tener conto dei costi di produzione del reddito.
Se hai iniziato per hobby e ti sei ritrovato oltre la soglia dell’occasionalità
La tua situazione
Non ti consideri un professionista. Hai aperto un canale, un blog o un profilo social qualche anno fa senza alcun progetto commerciale, e con il tempo le collaborazioni e i link di affiliazione sono aumentati fino a generare importi che, con il senno di poi, non erano più occasionali — ma tu non te ne sei accorto, perché il passaggio è stato graduale.
Cosa cambia per te
Questo è il profilo più delicato dal punto di vista della qualificazione fiscale, perché la legge non fissa un limite quantitativo che trasformi automaticamente l’occasionalità in abitualità: a differenza di quanto si crede spesso, non esiste una soglia di 5.000 € che, superata, imponga da sola l’apertura della partita IVA — quella soglia riguarda esclusivamente i contributi INPS. Ciò che conta sono elementi qualitativi: la sistematicità delle pubblicazioni, la ripetizione delle collaborazioni con gli stessi brand, l’esistenza di una programmazione editoriale, l’organizzazione (anche minima) dell’attività.
Per chi ha operato senza rendersi conto del cambio di natura dell’attività, il punto di forza difensivo è spesso la buona fede unita alla ricostruzione puntuale della cronologia: mostrare quando l’attività ha effettivamente assunto i caratteri della sistematicità aiuta a delimitare correttamente il periodo per cui può essere legittimamente contestata l’omessa apertura della partita IVA, evitando che l’Ufficio retrodati la riqualificazione a un periodo in cui l’attività era davvero episodica.
I numeri
Una persona ha iniziato a pubblicare recensioni di prodotti tecnologici nel 2022, con proventi irrisori (280 € nel primo anno). Nel 2023 i proventi sono saliti a 2.900 €, ancora con pubblicazioni saltuarie. Nel 2024 la crescita del pubblico ha portato a collaborazioni fisse con tre brand e pubblicazioni settimanali programmate: i proventi sono arrivati a 9.850 €, senza che la persona abbia mai aperto partita IVA. La comunicazione di irregolarità, riferita al periodo d’imposta 2024, contesta l’intero importo come reddito non dichiarato. La difesa più solida qui non è negare il reddito, ma contestare l’inquadramento: per il 2022 e parte del 2023 l’occasionalità era genuina e difendibile come redditi diversi; per il 2024, con collaborazioni fisse e programmazione editoriale, l’Ufficio ha probabilmente ragione nel sostenere l’abitualità — ma la ricostruzione cronologica permette di isolare correttamente le annualità e di evitare che l’intera pretesa venga trattata in modo indifferenziato.
I rischi specifici
Il rischio più grave per questo profilo è la riqualificazione retroattiva su più annualità, che porta con sé non solo l’IRPEF non versata ma anche l’IVA non applicata sulle prestazioni che, con il senno di poi, erano abituali, oltre alle sanzioni per omessa apertura della partita IVA. Un secondo rischio è che l’assenza di scritture contabili complichi la dimostrazione dei costi sostenuti, portando a una tassazione sul lordo particolarmente penalizzante.
Le mosse giuste
- Ricostruisci con date precise quando l’attività è passata da episodica a sistematica: contratti, accordi scritti o anche semplici scambi di email con i brand sono prove preziose.
- Non presentare un’unica narrazione uniforme per tutte le annualità contestate se la situazione è realmente cambiata nel tempo: la distinzione per periodo è la chiave difensiva.
- Valuta, per il periodo in cui l’attività era già sistematica, l’apertura tardiva della partita IVA con regolarizzazione spontanea, per limitare le sanzioni rispetto a un accertamento pieno.
- Raccogli ogni documento che dimostri l’assenza di organizzazione nel periodo iniziale (nessun sito professionale, nessun team, pubblicazioni saltuarie).
- Rispondi alla comunicazione entro i termini, anche solo con un’istanza di autotutela che chieda la rivalutazione della cronologia.
Un dettaglio che spesso si trascura
Va anche detto che questo profilo, più degli altri, subisce l’incertezza normativa: mentre per un’attività chiaramente commerciale (una vendita ripetuta di beni fisici, ad esempio) i criteri di riferimento sono ormai consolidati dalla giurisprudenza, per l’attività di affiliazione — che unisce elementi di creazione di contenuti, promozione e intermediazione commerciale — la qualificazione richiede quasi sempre un esame caso per caso, senza automatismi. Questo rende ancora più importante, per chi si riconosce in questo profilo, non affidarsi a regole generiche lette online, ma far valutare la propria situazione specifica alla luce degli elementi di fatto realmente presenti.
Un errore comune in questo profilo è pensare che, non avendo mai emesso una fattura né firmato un vero contratto, l’attività resti per definizione “informale” e quindi occasionale. La giurisprudenza tributaria guarda alla sostanza, non alla forma: la programmazione editoriale, la ripetizione sistematica delle collaborazioni con gli stessi brand, persino la presenza di un calendario di pubblicazione concordato via email o chat sono elementi che, insieme, possono costituire prova di abitualità anche in assenza di qualunque documento formale. Per questo la ricostruzione cronologica richiesta a questo profilo non può limitarsi ai soli dati contabili (che spesso non esistono), ma deve includere ogni traccia — screenshot di accordi, cronologia delle pubblicazioni, scambi con i brand — che permetta di fissare con precisione il momento in cui l’attività ha cambiato natura.
Giurisprudenza dedicata
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7552/2025, ha affermato che l’abitualità di un’attività online si desume dall’elevato numero di operazioni ripetute in più anni, un principio che nella pratica implica anche l’esame separato di ciascuna annualità per verificare quando, effettivamente, la sistematicità si sia consolidata.
Se sei pensionato o percettore di un sostegno al reddito
La tua situazione
Percepisci una pensione, oppure un sostegno al reddito condizionato — come l’Assegno di Inclusione o simili misure — e nel tempo libero hai iniziato a guadagnare qualcosa con link di affiliazione, recensioni o un piccolo canale social. La comunicazione di irregolarità ti preoccupa non solo per l’imposta richiesta, ma perché temi che possa incidere sul beneficio che percepisci.
Cosa cambia per te
Per questo profilo la posta in gioco è doppia. Da un lato ci sono le regole fiscali generali già viste per gli altri profili: qualificazione del reddito, soglie, obbligo dichiarativo. Dall’altro, se percepisci misure di sostegno condizionate a limiti ISEE o reddituali, un reddito da affiliazioni non dichiarato — anche modesto — può configurare una dichiarazione non veritiera ai fini del beneficio, con conseguenze che vanno oltre il piano tributario e possono comportare la revoca della misura e, nei casi più gravi, rilievi ulteriori. È essenziale distinguere le due questioni e non affrontarle come se fossero la stessa cosa: la comunicazione di irregolarità riguarda il fisco, ma il suo esito può riverberarsi sulla posizione previdenziale o assistenziale.
Per i pensionati senza altre misure condizionate, invece, la questione resta sostanzialmente fiscale: i proventi da affiliazioni si sommano alla pensione ai fini IRPEF secondo le stesse regole viste per il profilo del dipendente, salvo verificare se l’attività abbia carattere occasionale o abituale.
I numeri
Una persona percettrice di un sostegno al reddito ha incassato 1.850 € in un anno da commissioni di affiliazione su un blog personale, senza dichiararli. La comunicazione di irregolarità contesta l’omessa dichiarazione IRPEF su tale importo: l’imposta dovuta, considerando l’aliquota minima, è contenuta — poche centinaia di euro tra imposta e sanzione ridotta. Ma il problema reale non è quella cifra: se il regolamento della misura di sostegno impone la dichiarazione di ogni provento, anche minimo, ai fini della verifica dei requisiti, l’omissione rilevata dal Fisco può innescare una segnalazione separata all’ente che eroga il beneficio, con una verifica autonoma che può portare, nei casi più seri, alla sospensione o revoca della misura per il periodo in cui il requisito reddituale non era rispettato.
I rischi specifici
Il rischio specifico di questo profilo è sottovalutare le conseguenze extra-fiscali: concentrarsi solo sull’imposta contestata e ignorare che la stessa comunicazione può attivare controlli incrociati con l’ente previdenziale o assistenziale che eroga il sostegno. Un secondo rischio, per i pensionati, è non considerare che anche importi modesti, sommati alla pensione, possono superare le soglie di esonero dalla dichiarazione che si ritenevano applicabili.
Le mosse giuste
- Distingui subito, con l’aiuto di chi ti assiste, l’aspetto fiscale da quello previdenziale/assistenziale: sono due binari con conseguenze diverse.
- Se percepisci un sostegno condizionato, verifica il regolamento specifico della misura sulla dichiarazione dei redditi accessori, prima di rispondere alla comunicazione fiscale.
- Regolarizza quanto dovuto sul piano fiscale nei termini previsti, per beneficiare delle sanzioni ridotte.
- Se temi ripercussioni sul beneficio, valuta una comunicazione proattiva e documentata all’ente competente, piuttosto che attendere una segnalazione automatica.
- Conserva ogni prova della modestia e discontinuità dell’attività, utile in entrambi i procedimenti.
Un dettaglio che spesso si trascura
Chi percepisce una misura di sostegno condizionata spesso non sa che la verifica dei requisiti reddituali non avviene una sola volta, all’atto della domanda, ma può essere ripetuta periodicamente durante l’erogazione del beneficio, con controlli incrociati tra le banche dati fiscali e quelle previdenziali/assistenziali. Questo significa che un reddito da affiliazioni emerso oggi tramite una comunicazione di irregolarità relativa a un’annualità passata può riaprire la valutazione dei requisiti anche per periodi successivi a quello contestato, se la stessa fonte di reddito è proseguita nel tempo. È un motivo in più per non limitarsi a “chiudere” la pratica fiscale relativa all’anno contestato, ma per verificare se la stessa attività sia proseguita, e in che misura, negli anni successivi.
Giurisprudenza dedicata
In materia di controllo automatizzato, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 989/2025) ha ricordato che l’obbligo di motivazione delle pretese derivanti da controlli automatizzati si considera soddisfatto con il richiamo alla dichiarazione stessa, un principio che vale anche quando il contribuente è un pensionato o un percettore di sostegni, e che rende poco efficace contestare la sola carenza di motivazione senza affrontare il merito della pretesa.
Se ricevi commissioni da piattaforme o network di affiliazione con sede all’estero
La tua situazione
Le tue commissioni non arrivano solo da programmi italiani: lavori con network internazionali, marketplace esteri, piattaforme con sede in altri Paesi dell’Unione Europea o fuori dall’UE. I pagamenti arrivano tramite bonifico internazionale, PayPal, o piattaforme di pagamento digitale, spesso in valuta estera.
Cosa cambia per te
Per questo profilo si aggiungono due questioni che gli altri profili non affrontano: la tassazione in Italia dei proventi esteri, che vale comunque per il principio della tassazione mondiale del reddito per i residenti fiscali italiani, e — in alcuni casi — gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) se i compensi transitano o restano depositati su conti o wallet esteri, anche digitali. Il fatto che il pagamento provenga da una piattaforma con sede fuori dall’Italia non esclude in alcun modo l’obbligo di dichiarare quel reddito qui: è uno degli equivoci più diffusi e più pericolosi tra chi lavora con network internazionali di affiliazione.
Un secondo elemento tecnico riguarda la titolarità del reddito: la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell’imputazione fiscale, conta la situazione di fatto del possesso del reddito, anche quando questo emerge solo a livello indiziario dai movimenti finanziari — un principio che rende più difficile sostenere che un provento estero “non era davvero tuo” se i flussi finanziari lo collegano a te.
I numeri
Un affiliate marketer ha incassato nell’anno 18.600 € da un network con sede fuori dall’Unione Europea, accreditati su un conto PayPal e successivamente trasferiti su un conto corrente italiano in più tranche. Non ha dichiarato l’importo, ritenendo che, non essendo un pagamento “italiano”, non fosse tracciabile. La comunicazione di irregolarità, generata dall’incrocio tra i dati di scambio automatico di informazioni finanziarie e i movimenti bancari, contesta l’intero importo. In questo caso il nodo difensivo non è se il reddito vada tassato in Italia — quasi certamente sì, essendo la persona fiscalmente residente — ma quale sia la corretta qualificazione (redditi diversi, lavoro autonomo abituale, o impresa) e se siano stati rispettati gli eventuali obblighi di monitoraggio se somme sono transitate o rimaste depositate su strumenti esteri per importi e periodi rilevanti.
I rischi specifici
Il rischio più serio per questo profilo è il cumulo di violazioni: all’omessa dichiarazione del reddito si può aggiungere l’omesso monitoraggio fiscale se i fondi sono rimasti su conti o wallet esteri, con sanzioni che si sommano a quelle sul reddito non dichiarato. Un secondo rischio è che l’assenza di comunicazioni DAC7 da parte di alcune piattaforme extra-UE non equivalga affatto a irrilevanza fiscale: l’assenza di segnalazione automatica non significa che il reddito non fosse imponibile, significa solo che quel flusso non rientrava nell’obbligo informativo del gestore.
Le mosse giuste
- Ricostruisci l’intero percorso del denaro: dalla piattaforma estera al conto di arrivo, con tutte le tappe intermedie, per poter rispondere puntualmente a ogni contestazione.
- Verifica se, per importo e durata della giacenza, siano scattati obblighi di monitoraggio fiscale sui conti o wallet esteri utilizzati.
- Non dare per scontato che l’assenza di segnalazione automatica della piattaforma equivalga a non tassabilità del reddito.
- Valuta con attenzione la qualificazione del reddito (occasionale, abituale, d’impresa), perché da essa dipendono sia le imposte dirette sia l’eventuale IVA.
- Se emergono violazioni pregresse su più annualità, valuta gli strumenti di regolarizzazione disponibili prima che intervenga un accertamento formale.
Un dettaglio che spesso si trascura
Va aggiunto un ulteriore livello di complessità per chi lavora con più network contemporaneamente, situazione tutt’altro che rara nell’affiliate marketing professionale: se le commissioni arrivano da piattaforme con sede in Paesi diversi, ciascuna con le proprie regole su ritenute, valuta di pagamento e modalità di trasferimento, la ricostruzione dei flussi finanziari richiede un lavoro puntuale piattaforma per piattaforma, perché generalizzare l’intera posizione secondo il trattamento previsto per una sola di esse rischia di produrre una difesa incompleta o, peggio, internamente contraddittoria di fronte all’Ufficio.
Vale infine la pena ricordare che questa lacuna informativa riguarda in modo particolare i pagamenti gestiti tramite intermediari di pagamento digitali (wallet elettronici, servizi di trasferimento internazionale) che non sempre operano come sostituti d’imposta italiani, e che quindi non trasmettono alcun dato alla dichiarazione precompilata, lasciando l’intero onere della corretta esposizione del reddito al contribuente stesso.
Un aspetto tecnico che sfugge a molti riguarda la differenza tra ricevere un pagamento dall’estero e detenere fondi all’estero. Non è la provenienza del pagamento a far scattare gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma l’eventuale giacenza di quei fondi su strumenti esteri per un periodo significativo: se le somme arrivano su un conto o wallet estero e vengono trasferite rapidamente su un conto italiano, la questione resta essenzialmente di natura reddituale; se invece restano depositate all’estero, anche su strumenti di pagamento digitali, per l’intero periodo d’imposta o parte rilevante di esso, possono aggiungersi obblighi dichiarativi specifici nel quadro RW, con sanzioni autonome rispetto a quelle sul reddito non dichiarato. Distinguere questi due piani, spesso confusi tra loro, è un passaggio tecnico che può cambiare sensibilmente l’entità complessiva della contestazione.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, con la sentenza n. 9445/2025, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 37 DPR 600/1973, conta la situazione di fatto del possesso del reddito, anche a livello indiziario, un principio centrale quando i proventi da affiliazioni estere emergono da movimenti finanziari più che da comunicazioni dirette delle piattaforme.
Tre comunicazioni, tre esiti diversi
Per rendere concreto quanto visto finora, confrontiamo tre situazioni reali applicate allo stesso importo contestato di partenza, per mostrare come lo stesso numero possa avere esiti radicalmente diversi a seconda del profilo.
Caso 1 — Dipendente occasionale. Reddito da affiliazioni contestato: 3.400 €, distribuiti su sei mesi, nessuna partita IVA, nessuna collaborazione fissa. Con una ricostruzione documentata della discontinuità, l’importo resta qualificabile come reddito diverso occasionale: l’esito atteso è il pagamento dell’imposta dovuta con sanzione ridotta, senza riqualificazione dell’attività.
Caso 2 — Autonomo con partita IVA in regime forfettario. Stesso importo, 3.400 €, ma relativo a commissioni da un network estero non fatturate mentre il resto dell’attività era già regolarmente fatturato. Qui l’imposta si somma a quanto già dichiarato, e il vero rischio da verificare è se il cumulo con gli altri compensi abbia superato la soglia forfettaria: se sì, le conseguenze vanno oltre i 3.400 € e coinvolgono l’intero anno d’imposta.
Caso 3 — Percettore di un sostegno al reddito. Stesso importo, 3.400 €, non dichiarato da chi percepisce una misura di sostegno condizionata. L’imposta dovuta è modesta, ma la vera partita si gioca sulla verifica dei requisiti reddituali della misura: qui l’esito fiscale è secondario rispetto al rischio di revoca o sospensione del beneficio per il periodo in cui il reddito non dichiarato avrebbe fatto superare i limiti previsti.
Caso 4 — Hobbista cresciuto oltre la soglia. Stesso importo, 3.400 €, ma relativo all’ultimo dei tre anni in cui l’attività, partita come hobby, è diventata sistematica con collaborazioni fisse. Qui l’imposta sui 3.400 € è probabilmente dovuta secondo le regole del lavoro autonomo abituale, ma l’esito complessivo della vicenda dipende da cosa succede alle due annualità precedenti, in cui gli importi — più contenuti e realmente occasionali — vanno difesi con una qualificazione diversa: la vera partita si gioca sulla capacità di separare correttamente i tre anni, non sul singolo importo contestato per l’ultimo.
Caso 5 — Proventi da network estero. Stesso importo, 3.400 €, accreditato su un conto PayPal da un network di affiliazione extra-UE e successivamente trasferito su un conto italiano nell’arco di poche settimane. Qui la qualificazione del reddito segue le stesse regole viste per gli altri profili (occasionale o abituale, a seconda della sistematicità), ma si aggiunge una verifica supplementare: se i fondi non sono rimasti a lungo sul conto estero, l’esito si limita alla componente reddituale; se invece parte della somma è rimasta depositata all’estero per un periodo significativo, occorre valutare anche l’eventuale omesso monitoraggio fiscale, che aggiunge un capitolo sanzionatorio autonomo alla vicenda.
Stesso numero, cinque strategie difensive completamente diverse: è la dimostrazione più diretta di perché il profilo, prima ancora dell’importo, determina l’approccio corretto.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Non sempre la situazione è pura. Capita spesso di trovarsi a cavallo tra due profili, e le regole vanno combinate con attenzione.
Dipendente con partita IVA accessoria. Chi lavora come dipendente ma ha aperto partita IVA per gestire in modo strutturato l’attività di affiliazione applica le regole del profilo “autonomo con partita IVA” per quella parte di reddito, mentre lo stipendio resta soggetto alle regole ordinarie del lavoro dipendente. L’errore da evitare è mescolare i due regimi: i proventi da affiliazione fatturati con partita IVA non possono essere trattati come redditi diversi occasionali, anche se l’attività principale resta il lavoro dipendente.
Pensionato con collaborazioni continuative. Un pensionato che ha trasformato l’attività di affiliazione in qualcosa di sistematico e organizzato — magari con più canali e collaborazioni fisse — non può più invocare le regole di occasionalità viste nel profilo dedicato ai pensionati: si applicano le regole del profilo “hobbista cresciuto oltre la soglia”, con l’aggravante di dover verificare anche gli effetti sull’eventuale sostegno percepito.
Autonomo che incassa anche da piattaforme estere. Chi ha già partita IVA e riceve sia commissioni italiane regolarmente fatturate sia commissioni da network esteri deve applicare cumulativamente le regole del profilo “partita IVA attiva” e quelle del profilo “piattaforme estere”: la verifica della soglia forfettaria deve includere anche i proventi esteri, e gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale vanno valutati separatamente.
Percettore di sostegno con collaborazioni su piattaforme estere. Chi combina le caratteristiche del profilo “sostegno al reddito” con quelle del profilo “piattaforme estere” affronta la situazione potenzialmente più complessa tra tutte: da un lato la verifica fiscale sul reddito estero non dichiarato, dall’altro il rischio sul beneficio percepito, e in mezzo la necessità di ricostruire con precisione i flussi finanziari internazionali per evitare che l’incertezza sulla provenienza dei fondi aggravi entrambe le contestazioni. In questi casi la priorità assoluta è la ricostruzione documentale completa, perché ogni ambiguità residua tende a essere interpretata a sfavore del contribuente su entrambi i fronti.
In tutti i casi misti, la regola pratica è la stessa: individua quale parte del reddito ricade in quale profilo, e applica a ciascuna parte le regole corrispondenti, senza generalizzare l’intera posizione secondo un solo modello.
Il confronto tra profili
Guardare i cinque profili fianco a fianco aiuta a cogliere un elemento che, isolando ciascuna sezione, rischia di restare implicito: la qualificazione del reddito è quasi sempre il vero terreno di scontro, indipendentemente dal profilo, mentre le conseguenze pratiche di quella qualificazione — obbligo di partita IVA, effetti su un beneficio, obblighi di monitoraggio — cambiano radicalmente a seconda di chi sei. Questo significa che la strategia difensiva più efficace nella maggior parte dei casi non è negare il reddito percepito, quasi sempre difficile da sostenere quando i dati bancari o delle piattaforme sono chiari, ma argomentare con precisione la natura di quel reddito e le conseguenze corrette che ne derivano per la propria situazione specifica.
| Aspetto | Dipendente occasionale | Autonomo con P.IVA | Hobbista oltre soglia | Pensionato/sostegno | Piattaforme estere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualificazione tipica | Reddito diverso (art. 67 TUIR) | Lavoro autonomo abituale (art. 53 TUIR) | Da verificare per periodo | Reddito diverso, salvo abitualità | Dipende dalla sistematicità |
| Obbligo P.IVA | No, se realmente occasionale | Già assolto | Possibile, solo dal periodo di abitualità | No, se occasionale | Dipende dalla qualificazione |
| Rischio principale | Sottovalutare le soglie | Cumulo soglia forfettaria | Riqualificazione retroattiva multi-annualità | Effetti sul beneficio percepito | Cumulo con obblighi di monitoraggio |
| Priorità difensiva | Provare la discontinuità | Riconciliare fatture e piattaforme | Ricostruire la cronologia | Distinguere fisco da beneficio | Ricostruire i flussi finanziari |
| Termine di risposta tipico | 60 giorni dalla ricezione | 60 giorni dalla ricezione | 60 giorni dalla ricezione | 60 giorni dalla ricezione | 60 giorni dalla ricezione |
Cosa preparare prima di rispondere, profilo per profilo
Prima di affrontare la risposta alla comunicazione — sia essa una memoria difensiva, un’istanza di autotutela o il semplice pagamento con sanzione ridotta — vale la pena raccogliere in anticipo la documentazione più utile per ciascun profilo, per non doverla cercare sotto la pressione dei termini di legge.
Per il dipendente occasionale: gli estratti conto o le dashboard delle piattaforme di affiliazione utilizzate, con evidenza degli importi e delle date di accredito; le buste paga dell’anno contestato, utili per verificare l’incidenza delle detrazioni sul reddito complessivo; ogni comunicazione o accordo, anche informale, che dimostri la natura sporadica delle collaborazioni.
Per l’autonomo con partita IVA: il registro delle fatture emesse per l’anno contestato; gli estratti delle piattaforme di affiliazione, italiane ed estere, da confrontare voce per voce con quanto fatturato; la documentazione dei costi sostenuti per l’attività (abbonamenti, pubblicità, strumenti), utile per far valere la deduzione sul reddito netto.
Per l’hobbista cresciuto oltre la soglia: ogni traccia temporale disponibile — screenshot delle pubblicazioni, accordi via email, cronologia dei contenuti sponsorizzati — organizzata in ordine cronologico per dimostrare quando l’attività ha effettivamente cambiato natura; gli estratti delle piattaforme utilizzate per ciascuna annualità coinvolta.
Per il pensionato o percettore di sostegni: il cedolino della pensione o la documentazione relativa alla misura di sostegno percepita, per verificare l’incidenza dei proventi contestati sui requisiti reddituali; il regolamento specifico della misura, se applicabile, relativo alla dichiarazione dei redditi accessori.
Per chi opera con piattaforme estere: la ricostruzione completa dei flussi finanziari, dal pagamento della piattaforma fino all’arrivo dei fondi su un conto italiano, con evidenza di ogni passaggio intermedio (wallet digitali, conti esteri, conversioni valutarie); la documentazione relativa a eventuali giacenze su strumenti esteri, utile per valutare la sussistenza di obblighi di monitoraggio fiscale.
Avere questa documentazione pronta prima di scrivere la risposta non è un dettaglio organizzativo: è ciò che permette di costruire un’argomentazione puntuale invece di una difesa generica, ed è spesso la differenza tra una comunicazione che si chiude in fase bonaria e una che si trasforma in un accertamento vero e proprio.
Gli errori trasversali da evitare, qualunque sia il tuo profilo
Al di là delle specificità di ciascun profilo, ci sono alcuni errori che ricorrono trasversalmente in chi affronta una comunicazione di irregolarità su redditi da affiliazioni, ed è utile elencarli in un unico punto perché nessuno ne è davvero immune.
Ignorare la comunicazione sperando che si risolva da sola. È l’errore più costoso in assoluto: il mancato riscontro nei termini non sospende nulla, anzi consolida la pretesa dell’Ufficio e apre la strada diretta all’iscrizione a ruolo, con la perdita di ogni beneficio sanzionatorio legato alla regolarizzazione spontanea.
Rispondere solo sul piano emotivo, senza documentazione. Sostenere in una memoria che l’attività “era solo un hobby” senza portare alcun elemento a supporto — screenshot, accordi, cronologia delle pubblicazioni — equivale, agli occhi dell’Ufficio, a non aver risposto affatto nel merito.
Trattare tutte le annualità contestate come se fossero identiche. Come visto nel profilo dell’hobbista cresciuto oltre la soglia, ma valido in realtà per chiunque riceva una contestazione su più anni, ogni annualità può avere caratteristiche diverse e merita una valutazione separata, non una risposta cumulativa indifferenziata.
Confondere la fase bonaria con un accertamento vero e proprio. La comunicazione di irregolarità non è ancora un atto impositivo definitivo: è un momento di confronto che, se gestito bene, può evitare l’apertura di un accertamento più complesso e costoso da contestare in un secondo momento.
Sottovalutare gli effetti collaterali, fiscali o non fiscali. Che si tratti dell’incidenza sul regime forfettario, degli obblighi di monitoraggio fiscale o degli effetti su un beneficio percepito, ogni profilo ha una “seconda conseguenza” che si aggiunge a quella fiscale diretta, e ignorarla nella risposta iniziale può costringere ad affrontarla più avanti, in condizioni meno favorevoli.
Aspettare che arrivi la cartella prima di cercare assistenza. La fase della comunicazione di irregolarità è quella in cui esistono più margini di manovra, sanzioni ridotte comprese: rimandare l’assistenza qualificata alla fase della cartella significa spesso affrontare la stessa vicenda con strumenti difensivi più limitati e costi, anche in termini di sanzioni, più elevati.
Le domande trasversali
Cosa succede se cambio profilo durante la procedura, ad esempio apro partita IVA dopo aver ricevuto la comunicazione? L’apertura della partita IVA non cancella la contestazione relativa al periodo precedente, ma può essere un elemento utile per dimostrare la buona fede e la volontà di regolarizzare la propria posizione per il futuro; il periodo contestato resta comunque da difendere secondo le regole applicabili a quel momento.
Posso rispondere alla comunicazione di irregolarità direttamente online, senza un professionista? È tecnicamente possibile fornire chiarimenti tramite i canali telematici dell’Agenzia, ma la qualificazione corretta del reddito — che è il vero terreno di scontro nella maggior parte dei casi legati alle affiliazioni — richiede una valutazione tecnica che raramente conviene affrontare senza assistenza, soprattutto quando gli importi o le annualità coinvolte sono più di una.
Se non rispondo affatto, cosa succede? Il mancato riscontro nei termini indicati (tipicamente 60 giorni dalla ricezione) porta alla conferma della pretesa e, in assenza di pagamento, all’iscrizione a ruolo con successiva cartella di pagamento, con perdita delle sanzioni ridotte previste per chi regolarizza spontaneamente.
La comunicazione di irregolarità è impugnabile davanti al giudice tributario? L’orientamento più recente della giurisprudenza, contrariamente all’impostazione più risalente che la considerava un atto meramente interlocutorio, riconosce che la comunicazione, quando contiene già la quantificazione della pretesa e le ragioni giuridiche, può essere impugnata; resta comunque una scelta da valutare caso per caso, perché in molte situazioni conviene prima esaurire il confronto in fase amministrativa.
Cosa succede se, nel frattempo, ricevo anche una contestazione IVA collegata alla stessa attività? Le due questioni — imposte dirette e IVA — nascono spesso dallo stesso fatto (l’attività di affiliazione non correttamente dichiarata) ma seguono procedure distinte, sia pure con termini e logiche simili; è essenziale coordinare la risposta a entrambe per evitare che argomentazioni difensive contrastanti indeboliscano la posizione complessiva.
Se la comunicazione riguarda più annualità insieme, devo rispondere in un unico blocco o posso trattarle separatamente? Conviene quasi sempre trattarle separatamente, soprattutto per i profili in cui l’attività è cambiata nel tempo (come l’hobbista cresciuto oltre la soglia): un’unica risposta indifferenziata rischia di trasferire alle annualità più deboli difensivamente la forza argomentativa di quelle più solide, e viceversa di indebolire tutto il blocco se anche una sola annualità presenta criticità reali.
Posso chiedere una rateizzazione se, dopo la verifica, risulta che devo effettivamente pagare? Sì, le somme dovute a seguito di una comunicazione di irregolarità possono generalmente essere rateizzate secondo le regole ordinarie previste per gli avvisi bonari, un’opzione da valutare soprattutto quando l’importo complessivo, sommando più annualità o più profili come nei casi misti, risulta significativo.
Se la comunicazione si trasforma in accertamento vero e proprio
Non sempre la fase bonaria si chiude con un pagamento o con l’accoglimento delle osservazioni presentate. Se l’Ufficio non ritiene sufficienti i chiarimenti forniti, o se emergono elementi ulteriori nel corso dell’istruttoria, la comunicazione di irregolarità può essere seguita da un vero e proprio avviso di accertamento, con conseguenze diverse rispetto alla semplice fase bonaria.
Il primo cambiamento riguarda il contraddittorio. Dal 2024, con la riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023, il contraddittorio preventivo è divenuto obbligatorio in via generale anche per gli accertamenti “a tavolino” basati su controlli documentali, superando l’impostazione più restrittiva che la Cassazione a Sezioni Unite aveva adottato nel 2015. Questo significa che, prima di emettere un avviso di accertamento vero e proprio, l’Ufficio deve comunicare al contribuente lo schema dell’atto che intende adottare e attendere le sue osservazioni entro un termine specifico: un contraddittorio non rispettato può costituire, di per sé, un vizio dell’accertamento successivo, un argomento difensivo che si affianca, senza sostituirlo, a quello sul merito della qualificazione del reddito.
Il secondo cambiamento riguarda l’onere della prova. Mentre nella fase della comunicazione di irregolarità il contribuente può limitarsi a fornire chiarimenti e documentazione a supporto della propria posizione, in un accertamento fondato su presunzioni — specie se induttivo puro — l’onere di dimostrare che il reddito ricostruito dall’Ufficio non corrisponde alla realtà si sposta più incisivamente sul contribuente, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. È un motivo ulteriore per non affrontare la fase bonaria con superficialità: la documentazione raccolta e presentata in quella fase resta spesso la base sulla quale si costruisce, se necessario, anche la difesa nella fase successiva.
Il terzo cambiamento riguarda i tempi e gli strumenti deflativi. Un avviso di accertamento, a differenza della comunicazione di irregolarità, può essere impugnato davanti al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica — termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, l’unico periodo di sospensione riconosciuto dalla legge, indipendentemente da quanto si legga talvolta in modo impreciso online — oppure può essere oggetto di un’istanza di adesione, che consente di negoziare con l’Ufficio la pretesa e beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle piene applicate in caso di accertamento definitivo. La scelta tra impugnazione e adesione dipende dalla solidità degli argomenti difensivi disponibili per il profilo specifico, ed è una valutazione che va fatta caso per caso, non secondo uno schema valido per tutti.
In ogni caso, affrontare bene la fase della comunicazione di irregolarità resta la strategia più efficiente: non solo per la possibilità di chiudere la vicenda con sanzioni ridotte, ma perché la qualità della risposta fornita in quella fase condiziona, nel bene e nel male, l’intero sviluppo successivo della vicenda, qualora questa dovesse proseguire.
La giurisprudenza profilo per profilo
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti per la materia, organizzati secondo il profilo a cui si applicano con maggiore pertinenza.
Per tutti i profili — motivazione e procedura degli atti da controllo automatizzato. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 989 del 15 aprile 2025, ha ribadito che la motivazione delle pretese derivanti da controlli ex art. 36-bis si considera soddisfatta con il richiamo alla dichiarazione, richiamando a sua volta l’orientamento della Cassazione (ordinanza n. 31.072/2024) sulla sufficienza della motivazione per relationem in questi casi.
Per il profilo dipendente e autonomo — cartelle senza comunicazione preventiva. La Cassazione, con la sentenza n. 18078 dell’1 luglio 2024, ha stabilito che la cartella di pagamento da controllo automatizzato resta valida anche senza comunicazione di irregolarità preventiva, quando il debito deriva da importi già esposti in dichiarazione e semplicemente non versati — un principio da tenere presente per chi aveva dichiarato correttamente i redditi da affiliazione ma non aveva versato l’imposta dovuta.
Per il profilo hobbista e piattaforme estere — abitualità delle vendite e attività online. La Cassazione, con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, ha affermato che l’elevato numero di operazioni ripetute su piattaforme digitali in più anni rivela di per sé l’abitualità dell’attività, un principio applicato dai giudici anche a chi non ha una struttura organizzata in senso tradizionale.
Per il profilo autonomo con partita IVA — deducibilità dei costi in caso di accertamento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 23741/2025, ha ribadito che l’Ufficio, anche nell’accertamento induttivo, deve riconoscere una quota forfettaria di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva, evitando la tassazione integrale del lordo incassato.
Per il profilo piattaforme estere — titolarità sostanziale del reddito. La Cassazione, con la sentenza n. 9445/2025, ha chiarito che, ai fini dell’imputazione del reddito, prevale la situazione di fatto del possesso, anche desunta da elementi indiziari, un principio decisivo quando i proventi transitano su più strumenti di pagamento prima di arrivare al contribuente.
Per il profilo hobbista e autonomo — vendite di beni personali non tassabili. La Cassazione, con la sentenza n. 10117/2023, ha ribadito che la vendita occasionale di beni personali, senza intento di rivendita sistematica, non genera reddito imponibile: un principio utile, per analogia, quando parte dei proventi contestati derivi da episodi realmente non commerciali.
Per il profilo autonomo con partita IVA — onere della prova nell’accertamento induttivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30470 del 19 novembre 2025, ha affermato che, in tema di rettifica dei redditi, l’amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni non qualificate quando l’accertamento è induttivo puro, spostando sul contribuente l’onere di dimostrare che l’imponibile ricostruito non corrisponde alla realtà — motivo per cui la documentazione difensiva è decisiva fin dalla fase della comunicazione di irregolarità.
Per tutti i profili — sanzioni ridotte in caso di comunicazione omessa o irregolare. La Cassazione ha affermato che, anche in assenza di una previsione esplicita in tal senso, la mancata o irregolare comunicazione di irregolarità dà comunque diritto, in determinate condizioni, all’applicazione delle sanzioni nella misura ridotta, un principio che può essere invocato quando la comunicazione ricevuta presenta vizi formali significativi.
Per il profilo autonomo con partita IVA — contraddittorio preventivo. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24823/2015, avevano limitato l’obbligo del contraddittorio preventivo ai soli accertamenti da accesso, ispezione o verifica in loco; la riforma successiva (D.Lgs. 219/2023) ha esteso l’obbligo di contraddittorio in via generale, rendendolo oggi un presidio difensivo utilizzabile anche nei controlli “a tavolino” tipici delle contestazioni sui redditi digitali.
Per il profilo piattaforme estere e hobbista — utilizzabilità dei dati delle piattaforme. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto che le informazioni sulle transazioni fornite dai gestori di marketplace digitali sono pienamente utilizzabili come elementi presuntivi per la ricostruzione del reddito non dichiarato, un principio che oggi si è ulteriormente rafforzato con l’introduzione degli obblighi di comunicazione DAC7.
Per il profilo autonomo con traduzioni/servizi digitali assimilabili — onere di documentazione dei prelievi e degli incassi esteri. In materia di incassi su piattaforme estere per servizi resi online, la giurisprudenza tributaria di merito ha più volte richiamato l’onere del contribuente di documentare adeguatamente i flussi finanziari provenienti dall’estero per evitare che vengano trattati come redditi occulti non giustificati.
Per il profilo dipendente e hobbista — sanzioni ridotte anche in caso di comunicazione irregolare o omessa oltre i termini di decadenza. La giurisprudenza tributaria ha chiarito che, quando l’avviso bonario relativo a un controllo formale viene notificato oltre il termine di decadenza previsto (due anni dal termine di presentazione della dichiarazione), la pretesa può essere illegittima per intervenuta decadenza, un rilievo che nella pratica dei redditi da affiliazione, spesso contestati a distanza di più anni dall’annualità di riferimento, merita sempre una verifica puntuale prima di ogni altra valutazione di merito.
Per il profilo autonomo con partita IVA e piattaforme estere — qualificazione come impresa in presenza di organizzazione strutturata. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il discrimine tra lavoro autonomo e reddito d’impresa nell’ambito delle attività digitali risiede nella presenza di una struttura organizzata di mezzi e collaboratori: un content creator o affiliate marketer che si limita a valorizzare la propria immagine e i propri contenuti resta generalmente nell’ambito del lavoro autonomo, mentre l’impiego sistematico di collaboratori, fornitori o strumenti organizzati in forma imprenditoriale può far scattare la riqualificazione come reddito d’impresa, con conseguenze significative anche sul piano previdenziale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Affrontare una comunicazione di irregolarità su redditi da affiliazioni online richiede competenze che si intrecciano — diritto tributario, procedura di accertamento, e spesso anche profili bancari quando i proventi transitano su più strumenti di pagamento. Ecco, in concreto, cosa lo Studio Monardo può fare per ciascun profilo:
- Analizziamo la comunicazione ricevuta per individuare se derivi da un controllo automatizzato o formale, verificando la correttezza procedurale dell’atto e i termini di decadenza applicabili.
- Ricostruiamo la cronologia dell’attività di affiliazione, distinguendo i periodi in cui essa era realmente occasionale da quelli in cui ha assunto carattere sistematico, per delimitare correttamente la pretesa contestabile.
- Verifichiamo la qualificazione fiscale proposta dall’Ufficio — reddito diverso, lavoro autonomo, reddito d’impresa — confrontandola con gli elementi di fatto (frequenza, organizzazione, continuità delle collaborazioni).
- Per chi ha partita IVA, riconciliamo le fatture emesse con i dati di tutte le piattaforme di affiliazione utilizzate, comprese quelle estere, individuando eventuali scostamenti prima che li individui l’Ufficio.
- Per i percettori di sostegni al reddito, distinguiamo la posizione fiscale da quella relativa al beneficio percepito, valutando con attenzione le eventuali comunicazioni da inoltrare agli enti competenti.
- Per chi opera con network esteri, ricostruiamo i flussi finanziari dal pagamento della piattaforma fino all’arrivo dei fondi in Italia, verificando anche gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale non rispettati.
- Predisponiamo la memoria difensiva o l’istanza di autotutela nei termini previsti, documentando ogni elemento a sostegno della qualificazione corretta del reddito.
- Facciamo valere il diritto alla deduzione dei costi inerenti l’attività, per evitare che la tassazione avvenga sul lordo incassato anziché sul reddito netto effettivo.
- Se la comunicazione presenta vizi procedurali, li segnaliamo tempestivamente, incluse le ipotesi in cui l’omissione della comunicazione dovuta possa incidere sulla legittimità di una successiva cartella.
- Se la vicenda prosegue in contenzioso, seguiamo il caso dal ricorso di primo grado fino, ove necessario, alla Corte di Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata fin dal primo momento.
Ognuno di questi interventi viene calibrato sul profilo specifico descritto in questo articolo: per un dipendente con proventi occasionali, il lavoro si concentra soprattutto sulla ricostruzione della discontinuità e sulla verifica delle soglie; per un professionista con partita IVA, sulla riconciliazione contabile tra piattaforme e fatturato; per chi si trova a cavallo tra più profili, sulla separazione analitica di ciascuna componente del reddito contestato, evitando che la debolezza di una parte della posizione contamini quella, più solida, delle altre.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Ognuna di queste cinque componenti trova applicazione concreta nella materia trattata: il profilo bancario e tributario coordinato a livello nazionale è determinante quando la contestazione coinvolge flussi finanziari complessi, come nel caso delle piattaforme estere; la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventa rilevante nei casi in cui la posizione fiscale contestata si intreccia con una situazione di sovraindebitamento personale, non infrequente quando le somme richieste dall’Agenzia si sommano ad altre difficoltà economiche; l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa entra in gioco per chi, tra i profili trattati, opera con una struttura più vicina all’attività d’impresa che al lavoro autonomo puro. Per la materia trattata in questo articolo, l’abilitazione che pesa maggiormente è quella di cassazionista: le contestazioni sui redditi da affiliazioni online, quando la qualificazione fiscale è contestata, raramente si esauriscono nella fase bonaria o nel primo grado di giudizio, e la possibilità di seguire l’intero percorso difensivo — dalla risposta alla comunicazione fino, se necessario, al giudizio di legittimità — con lo stesso impianto argomentativo è spesso ciò che fa la differenza nell’esito finale. A supporto, lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di affrontare in modo coordinato sia il profilo strettamente giuridico sia quello contabile-fiscale, imprescindibile quando si tratta di riconciliare piattaforme, fatture e flussi finanziari internazionali.
Il primo passo è capire il tuo profilo, il secondo è agire secondo le tue regole
Abbiamo visto cinque profili diversi — dipendente occasionale, autonomo con partita IVA, hobbista cresciuto oltre la soglia, pensionato o percettore di sostegni, e chi lavora con piattaforme estere — e in ognuno la stessa comunicazione di irregolarità può richiedere una strategia completamente diversa. Il primo passo, prima di qualunque risposta all’Agenzia delle Entrate, è capire con precisione in quale profilo ti riconosci, perché è da lì che dipende ogni scelta successiva: cosa contestare, cosa documentare, quali termini rispettare. Il secondo passo è agire secondo le regole specifiche del tuo profilo, senza applicare meccanicamente soluzioni pensate per situazioni diverse dalla tua.
La materia dei redditi digitali da affiliazione è tra quelle in cui l’inquadramento tecnico — più ancora dell’importo contestato — decide l’esito della vicenda, ed è proprio su questo terreno che la competenza di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, unita al lavoro coordinato dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, permette di costruire una difesa coerente dal primo confronto con l’Ufficio fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.
Che tu ti riconosca nel dipendente che ha monetizzato un hobby, nel professionista che gestisce l’affiliate marketing come attività strutturata, in chi si è ritrovato senza accorgersene oltre la soglia dell’occasionalità, in chi percepisce un sostegno al reddito insieme a qualche provento accessorio, o in chi lavora con network internazionali, la lettura di questo articolo dovrebbe averti dato un punto fermo: la comunicazione che hai ricevuto non va letta come un numero da pagare o contestare in astratto, ma come il punto di partenza per una valutazione costruita sulla tua situazione reale, con i suoi tempi, le sue soglie e le sue conseguenze specifiche. È esattamente questo il lavoro che uno studio legale specializzato in materia tributaria può fare al tuo fianco, evitando sia l’errore di sottovalutare una contestazione realmente fondata, sia quello, altrettanto costoso, di accettare passivamente una qualificazione del reddito che invece meriterebbe di essere discussa.
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