Come sospendere le rate con la legge 3 e il Codice della crisi: guida per debitori

Introduzione

L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta diffusione di sovraindebitamento: famiglie e piccoli imprenditori, spesso spinti da eventi imprevisti (crisi aziendali, perdita del lavoro, malattie, emergenze sociali come la pandemia), si ritrovano con finanziamenti, mutui, cartelle esattoriali e bollette arretrate che non riescono più a onorare. Il sovraindebitamento può scatenare pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e l’avvio di procedure esecutive da parte di banche e fisco. Sospendere le rate per avere il tempo di riorganizzare i propri debiti non è un capriccio, ma una necessità per evitare la totale perdita del patrimonio e per riacquisire la propria dignità sociale ed economica.

Dal 2012 l’ordinamento italiano prevede una tutela specifica: la Legge 3/2012 (“Disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento”), abrogata nel 2022 e confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, più volte modificato), consente ai debitori non fallibili di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o un accordo di ristrutturazione con i creditori. Questi strumenti, elaborati con l’aiuto di un Organismo di composizione della crisi (OCC), possono prevedere moratorie (sospensioni) dei pagamenti e falcidie delle posizioni debitorie; depositati in tribunale e, se ritenuti ammissibili, sospendono di diritto gli interessi e le azioni esecutive . Nel 2024 il Decreto correttivo ter (d.lgs. 136/2024) ha reintrodotto la moratoria per i crediti privilegiati con durata fino a due anni , rafforzando la tutela per i debitori e chiarendo che la dilazione può andare oltre i due anni se ciò conviene ai creditori e viene valutato dal giudice .

Sospendere le rate grazie alla legge 3 e al CCII significa non limitarsi a chiedere un rinvio ai creditori, ma avviare una procedura giudiziale che, una volta presentata la proposta, “congela” i procedimenti esecutivi e ferma gli interessi; il debitore, assistito da professionisti esperti, dovrà illustrare come intende rimborsare il dovuto nel tempo, tenendo conto delle proprie reali capacità reddituali. È un percorso complesso ma potentissimo, che richiede competenze tecniche sia in diritto bancario che in diritto tributario.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza nel contenzioso bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nella difesa del debitore. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Ha inoltre conseguito la qualifica di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla combinazione di competenze giuridiche e fiscali, l’Avv. Monardo e il suo staff assistono i debitori in tutte le fasi:

  • analisi degli atti esecutivi e delle cartelle esattoriali;
  • redazione di ricorsi e opposizioni davanti al giudice dell’esecuzione;
  • trattative con banche e agenzie di riscossione per la sospensione o la riduzione dei pagamenti;
  • predisposizione di piani di rientro e domande di omologa di accordi o piani del consumatore;
  • soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi;
  • consulenza specialistica su rottamazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La Legge 3/2012 e la nascita delle procedure di sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto per la prima volta in Italia un sistema organico di composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili al fallimento (consumatori, professionisti, imprenditori minori, start-up innovative, associazioni e fondazioni). Scopo della legge è permettere a persone e famiglie in grave squilibrio patrimoniale di raggiungere una seconda chance, ristrutturando i debiti in base alla reale capacità di pagamento ed evitando che la procedura esecutiva distrugga il patrimonio e la dignità del debitore .

Finalità e definizioni (art. 6)

L’art. 6 definisce sovraindebitamento come la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile … che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni” . Per consumatore si intende la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Queste definizioni delimitano il perimetro di applicazione della normativa.

Presupposti di ammissibilità (art. 7)

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore, depositato attraverso un OCC presso il tribunale competente . L’articolo permette di non soddisfare integralmente i crediti con privilegio, pegno o ipoteca purché il pagamento sia almeno pari a quanto otterrebbero in caso di liquidazione . Inoltre prevede che per tributi europei, IVA e ritenute operate e non versate, il piano può solo prevedere una dilazione del pagamento ; sono quindi esclusi sconti o falcidie.

Il piano deve essere assistito da una relazione particolareggiata dell’OCC che analizza le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore, la solvibilità degli ultimi cinque anni e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria .

Contenuto dell’accordo o del piano (art. 8)

L’art. 8 consente di ristrutturare i debiti mediante qualsiasi forma, anche la cessione dei crediti futuri . La proposta può essere presentata anche senza l’assenso dei creditori e può contenere limitazioni all’uso di strumenti di pagamento o all’accesso al credito . Fino al 2024, il comma 4 permetteva di inserire una moratoria fino a un anno dall’omologazione per pagare i creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca ; in assenza di beni in garanzia da liquidare, questa norma era la base per sospendere le rate di mutui o finanziamenti garantiti.

Deposito della proposta e sospensione delle azioni (artt. 9 e 10)

La proposta deve essere depositata presso il tribunale e, entro tre giorni, trasmessa all’agente della riscossione e agli uffici fiscali . Vanno allegati l’elenco completo dei creditori, l’attestazione di fattibilità e la documentazione reddituale degli ultimi tre anni . Il deposito della proposta sospende il corso degli interessi convenzionali o legali (a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio) . In sede di decreto, il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore . Tale sospensione dura fino al provvedimento di omologazione e sospende anche i termini di prescrizione e decadenza .

1.2 Dal 2022 al 2025: abrogazione della legge 3 e integrazione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con d.lgs. 14/2019, è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022. Esso ha abrogato la legge 3/2012, integrandone gli istituti nelle nuove procedure di composizione delle crisi. Le principali procedure diventano:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII);
  2. Concordato minore (artt. 74-83 CCII);
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-281 CCII) – sostituisce il vecchio fallimento civile.

Il correttivo d.lgs. 83/2022 e, soprattutto, il d.lgs. 136/2024 (correttivo ter) hanno modificato ulteriormente la disciplina.

Moratoria nei pagamenti nel piano del consumatore (art. 67 CCII)

L’art. 67, comma 4, CCII (nel testo originario del 2019) prevedeva che la proposta potesse contenere una moratoria “fino a un anno” per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, con obbligo di corrispondere gli interessi legali. Il d.lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha reintrodotto la moratoria fino a due anni: la proposta può prevedere “una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento” . Nonostante questa formulazione, la dottrina più attenta ha chiarito che il termine non è un “limite invalicabile”: la dilazione può superare i due anni se i creditori vengono messi in condizione di esprimersi e se il piano risulta conveniente . L’art. 70 CCII permette al creditore di contestare la convenienza, ma il giudice può comunque omologare il piano se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione .

Sospensione delle procedure esecutive e degli interessi

Il deposito del piano del consumatore comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi. Nel CCII la disciplina è analoga: il giudice, con il decreto di apertura, ordina la pubblicità della proposta e sospende le azioni esecutive; fino all’omologazione non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive e sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Tale sospensione, definita “misura protettiva”, è uno strumento fondamentale per fermare le rate e i pignoramenti.

1.3 Giurisprudenza di Cassazione sulla moratoria e sulla sospensione delle rate

L’applicazione della legge 3/2012 e del CCII ha generato un ricco contenzioso. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti e la natura della moratoria, stabilendo che il termine annuale (oggi biennale) non è perentorio e che il giudice può approvare piani con dilazioni pluriennali se ciò conviene ai creditori. Di seguito si riassumono le principali pronunce.

Cass. 4451/2018: natura sostanziale della moratoria

La Cassazione ha affermato che la moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati ha natura sostanziale: incide sul termine di esigibilità della prestazione e differisce il pagamento, ma non trasforma la natura del credito . Senza consenso espresso, non è possibile dilatare oltre i termini previsti dalla legge; tuttavia la decisione è stata superata dalle successive pronunce.

Cass. 17834/2019 e 27544/2019: derogabilità del limite annuale

Con le ordinanze 17834/2019 e 27544/2019, la Corte ha chiarito che è possibile prevedere una moratoria superiore a un anno per i crediti privilegiati nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione se si riconosce ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi o di votare sulla proposta . La Corte ha sottolineato che limitare la durata a un solo anno creerebbe disparità e contrasterebbe con il principio del “secondo chance”, per cui la procedura deve offrire una reale prospettiva di recupero .

La sentenza 27544/2019 ha ritenuto ammissibile un piano di oltre 12 anni che prevedeva moratorie e falcidie, ritenendo che il limite di un anno non sia rigido: spetta al giudice valutare se la proposta sia più vantaggiosa per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria . Ciò ha aperto la strada ai piani di lunga durata.

Cass. 17391/2020: la dilazione influisce sulla convenienza

Nel 2020 la Cassazione ha ribadito che la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati incide sulla valutazione della convenienza del piano da parte dei creditori; il giudice può omologare il piano se ritiene che la proposta consenta ai creditori di recuperare più di quanto otterrebbero in caso di liquidazione .

Cass. 576/2024: dilazioni oltre cinque o sette anni

Con l’ordinanza 21 febbraio 2024, n. 576, la Cassazione ha esplicitato che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile una dilazione di pagamento anche superiore a cinque o sette anni per i crediti assistiti da privilegio, purché i creditori possano esprimersi sulla proposta e il giudice valuti che i loro interessi siano meglio tutelati . La massima sottolinea che la convenienza del piano resta riservata ai creditori e che non esiste un limite rigido alla durata; ciò anticipa la successiva modifica normativa del 2024.

Cass. 9549/2025: il termine annuale (ora biennale) è un dies a quo

La recente ordinanza 11 aprile 2025, n. 9549 ha fornito un’interpretazione definitiva: il termine annuale (ora biennale) ex art. 8, comma 4, legge 3/2012 e art. 67, comma 4, CCII non indica il momento entro cui i crediti privilegiati devono essere integralmente soddisfatti, ma solo il momento a partire dal quale il debitore deve iniziare a pagare. Il pagamento può proseguire oltre un anno (o due) se il piano è conveniente . La Corte esclude che, quando la moratoria supera un anno e si prevede anche una falcidia, debba applicarsi per analogia il meccanismo del voto previsto per il concordato preventivo: nel piano del consumatore i creditori non hanno diritto di voto, ma possono contestare la convenienza e il giudice decide . Questa pronuncia conferma la natura flessibile della moratoria e rafforza la tutela del debitore.

Cass. 5157/2025: legittimazione al reclamo

Infine, la sentenza 5157/2025 ha chiarito che possono proporre reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore solo i soggetti che hanno partecipato al procedimento; i terzi creditori che non hanno ricevuto notifica possono impugnare solo se dimostrano di non essere stati informati . Ciò limita l’uso strumentale del reclamo e conferisce certezza agli accordi omologati.

1.4 Normativa emergenziale su rottamazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali

Accanto alle procedure da sovraindebitamento, dal 2016 in avanti il legislatore ha introdotto vari strumenti di definizione agevolata per sanare i debiti con il fisco e l’agente della riscossione. Tra questi:

  • Rottamazione ter (2018) e Rottamazione quater (Legge 197/2022);
  • Saldo e stralcio (Legge 145/2018);
  • Definizione agevolata delle liti tributarie (Legge 197/2022 e d.lgs. 119/2023);
  • Transazione fiscale e accertamento con adesione.

Nel 2023 e nel 2024, la rottamazione quater ha consentito ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere interessi, sanzioni o somme aggiuntive. Si poteva pagare in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate distribuite su cinque anni, con scadenze trimestrali; la legge prevedeva una tolleranza di cinque giorni per i ritardi . Coloro che non avevano pagato le prime rate entro il 15 dicembre 2023 sono stati riammessi pagando entro il 31 marzo 2024; successivi decreti hanno prorogato le scadenze al 15 marzo e al 15 settembre 2024 e permesso una riammissione ulteriore entro il 30 aprile 2025 . La rottamazione resta un’opportunità per ridurre i debiti fiscali e sospendere le azioni di recupero, anche in combinazione con i piani del consumatore.

1.5 Altre normative emergenziali e provvedimenti temporanei

Negli anni della pandemia di Covid‑19 il legislatore è intervenuto con una serie di decreti‑legge emergenziali che hanno avuto un impatto diretto sulla gestione dei debiti e sulla sospensione delle rate. Pur essendo misure temporanee, hanno inciso sul rapporto tra debitori e creditori e hanno introdotto principi che si riflettono nel successivo sviluppo del diritto concorsuale.

  1. Sospensione dei mutui sulla prima casa (Fondo Gasparrini) – l’art. 54 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha esteso l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, consentendo anche a lavoratori autonomi e professionisti danneggiati dall’emergenza di sospendere le rate fino a 18 mesi. Il decreto ha eliminato il requisito dei 30.000 € di reddito e ha coperto la quota interessi al 50 % tramite il Fondo. Questa misura, prorogata dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e successivi provvedimenti, ha permesso a migliaia di famiglie di evitare la decadenza dal mutuo e ha creato un precedente importante: la sospensione può essere finanziata da un fondo pubblico senza oneri per il debitore.
  2. Moratoria ABI per PMI e famiglie – nel marzo 2020 l’Associazione Bancaria Italiana, in accordo con le associazioni di categoria, ha introdotto una moratoria volontaria sui finanziamenti alle piccole e medie imprese. Le banche hanno sospeso per 12 mesi il pagamento delle rate dei prestiti e dei leasing, spostando il piano di ammortamento in coda. La moratoria è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 e ha interessato anche i mutui delle famiglie. Pur non avendo forza di legge, la moratoria ABI è stata richiamata da diversi decreti ministeriali e ha costituito un riferimento per il CCII nella previsione della moratoria biennale.
  3. Fondo centrale di garanzia e sospensione per le imprese – il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha introdotto garanzie statali sui prestiti alle imprese fino a 30.000 € e ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere. L’art. 56 ha stabilito che fino al 30 settembre 2020 (termine poi prorogato) le banche non potessero revocare i fidi e dovessero sospendere i pagamenti di mutui e leasing per le PMI che ne facessero richiesta. La sospensione non pregiudicava la classificazione del credito e non comportava segnalazioni negative; questo principio viene oggi richiamato nelle procedure di sovraindebitamento per escludere che la domanda di piano comporti automaticamente la revoca delle linee di credito.
  4. Blocco delle procedure esecutive sulla prima casa – il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) ha introdotto, all’art. 4, il blocco delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa fino al 31 dicembre 2020, poi più volte prorogato fino al 30 giugno 2021. L’agente della riscossione non poteva procedere a pignoramento di immobili destinati ad abitazione principale del debitore. Questa misura, benché limitata nel tempo, ha anticipato l’idea, fatta propria dal CCII, di proteggere la prima casa per consentire la continuazione del nucleo familiare, salvo ipoteca a garanzia di mutuo.
  5. Sospensione dei termini nei procedimenti esecutivi e nelle riscossioni – i decreti Cura Italia e Rilancio hanno sospeso i termini dei procedimenti esecutivi e notificazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Durante il lockdown non potevano essere avviati o proseguiti pignoramenti e aste giudiziarie. Molti tribunali hanno rinviato le aste immobiliari e i giudizi di opposizione. Queste sospensioni hanno ridato respiro ai debitori e hanno influito sulla tempistica delle procedure da sovraindebitamento, spesso rinviando udienze e depositi.
  6. Rimodulazione dei termini per rottamazioni e saldo e stralcio – la legislazione emergenziale ha prorogato più volte le scadenze per le definizioni agevolate introdotte tra il 2018 e il 2022. In particolare, la legge 176/2020 ha previsto che il mancato pagamento delle rate di rottamazione e saldo e stralcio entro il 10 dicembre 2020 non comportasse la decadenza immediata, consentendo ai contribuenti di recuperare fino al 2021. Tale flessibilità ha influenzato le strategie difensive dei debitori nel combinare procedure concorsuali e definizioni agevolate.

Queste misure emergenziali mostrano come il legislatore, in situazioni di crisi, sia disposto a sospendere o dilazionare i pagamenti per evitare una catena di insolvenze. Anche se la maggior parte di questi provvedimenti ha cessato di avere efficacia, la loro logica – proteggere la prima casa, consentire moratorie più lunghe, evitare segnalazioni negative – ha guidato la riforma del CCII e continua a ispirare l’interpretazione giurisprudenziale in materia di moratorie.

1.6 Raccordo con la normativa europea e direttiva sull’insolvenza

L’ordinamento italiano si inserisce in un contesto europeo che promuove la ristrutturazione precoce delle imprese e la seconda opportunità per il debitore onesto. Due atti dell’Unione europea sono particolarmente rilevanti:

  1. Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza – il regolamento, vigente dal 26 giugno 2017, stabilisce criteri uniformi per determinare la competenza giurisdizionale e l’efficacia transfrontaliera delle procedure di insolvenza. Per le procedure aperte in Italia, come il piano del consumatore o il concordato minore, il regolamento prevede che le misure protettive e gli effetti della sentenza di omologa siano riconosciuti negli altri Stati membri in cui il debitore possiede beni o sedi secondarie. Ciò è fondamentale per i debitori che hanno immobili o conti all’estero: la sospensione delle azioni esecutive operata dal tribunale italiano si estende in Europa.
  2. Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva e sulla seconda opportunità – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022, la direttiva prevede che gli Stati membri mettano a disposizione procedure che permettano ai debitori in difficoltà di ristrutturare i debiti in modo efficace. Tra i principi spiccano: (a) la possibilità di sospendere le azioni esecutive per un periodo iniziale di quattro mesi prorogabile, (b) la previsione di piani di ristrutturazione con durate flessibili e (c) l’accesso alla liberazione dai debiti residui entro tre anni per gli imprenditori onesti. Il CCII, con l’introduzione del piano del consumatore e della composizione negoziata, recepisce questi principi: la moratoria biennale e la possibilità di dilazioni ultrannuali sono coerenti con l’obiettivo europeo di salvare l’attività economica e preservare l’occupazione.
  3. Regolamento (UE) 2018/1727 sulle misure di protezione dei consumatori – sebbene non riguardi specificamente l’insolvenza, questo regolamento richiede agli Stati membri di garantire che la protezione dei consumatori sia coordinata nelle politiche creditizie. Nel contesto del sovraindebitamento, ciò si traduce nell’obbligo di informare in modo chiaro i debitori sui rischi dei contratti di credito e nell’adozione di misure preventive per evitare il ricorso eccessivo al credito revolving. Le autorità nazionali, come Bankitalia, hanno emanato circolari che invitano gli intermediari a proporre soluzioni di ristrutturazione prima di intraprendere azioni esecutive.

L’armonizzazione europea ha influenzato profondamente la giurisprudenza italiana. Le pronunce della Cassazione che ammettono dilazioni oltre i due anni e piani di lunga durata si basano anche sui principi di proporzionalità e di seconda opportunità delineati dalla direttiva 2019/1023. Questo consente ai debitori di beneficiare di una protezione omogenea nel mercato unico e alle imprese di evitare la chiusura a causa di temporanee difficoltà di liquidità.

1.7 Prospettive di riforma e interventi futuri

Nonostante le numerose modifiche normative degli ultimi anni, il tema della sospensione delle rate e del sovraindebitamento resta in continua evoluzione. Alla fine del 2025, il legislatore sta valutando ulteriori interventi, spinto sia dalle richieste degli operatori che dall’esigenza di adeguare il CCII alle best practice europee. Tra le prospettive di riforma più discusse vi sono:

  1. Digitalizzazione delle procedure e piattaforme telematiche – si propone di creare un portale unico per la gestione delle procedure di sovraindebitamento, con caricamento online delle istanze, fascicolo telematico e comunicazioni automatizzate ai creditori. Questo ridurrebbe i tempi di deposito, permetterebbe un monitoraggio trasparente dei pagamenti e semplificherebbe il lavoro degli OCC. La digitalizzazione potrebbe anche consentire l’integrazione con i registri delle esecuzioni per evitare duplicazioni e per gestire la pubblicità legale.
  2. Unificazione degli elenchi dei gestori e degli OCC – attualmente gli OCC sono numerosi e spesso territoriali. Si discute di costituire un albo nazionale dei gestori, con criteri uniformi di selezione e formazione continua. Ciò garantirebbe una maggiore qualità delle relazioni e una distribuzione più equa dei casi. L’albo unico potrebbe essere gestito dal Ministero della Giustizia con supporto delle Camere di commercio.
  3. Estensione della moratoria fino a tre anni – alcune proposte di legge prevedono di portare a tre anni la moratoria per i crediti privilegiati, in particolare per i mutui prima casa. La motivazione è consentire ai debitori di recuperare liquidità in periodi di crisi economica prolungata. Tale estensione potrebbe essere subordinata alla valutazione di sostenibilità da parte del giudice e alla possibilità per i creditori di proporre soluzioni alternative (come la rinegoziazione del tasso).
  4. Falcidia dei tributi europei e iva – sebbene attualmente per IVA, tributi UE e ritenute operate ma non versate sia possibile solo la dilazione, la dottrina propone di consentire in alcuni casi una falcidia, soprattutto se il carico fiscale risulta sproporzionato rispetto alla capacità reddituale. Ciò richiederebbe una modifica legislativa in deroga alla disciplina europea, ma potrebbe risolvere situazioni in cui la sola dilazione rende impossibile il piano.
  5. Fondi di garanzia per le prime rate – si discute di creare un fondo di garanzia che intervenga durante il periodo di moratoria per pagare una quota delle rate sospese, riducendo la maturazione degli interessi. Il fondo sarebbe alimentato da contributi pubblici e privati e ridurrebbe l’esposizione delle banche, incentivando l’approvazione di piani a lungo termine.
  6. Incentivi fiscali per le transazioni – un’altra proposta è concedere agevolazioni fiscali a banche e creditori che accettano piani di ristrutturazione con falcidia; ad esempio, la deducibilità immediata delle perdite su crediti ceduti o ristrutturati. Questo potrebbe favorire la stipula di accordi e diminuire il contenzioso.

Questi scenari dimostrano che il legislatore è consapevole della complessità delle crisi da sovraindebitamento e che la sospensione delle rate, lungi dall’essere un beneficio temporaneo, è parte di una politica economica più ampia che mira a salvaguardare la stabilità sociale ed economica.

2 Procedura passo per passo per sospendere le rate

La sospensione delle rate mediante il piano del consumatore (o l’accordo di ristrutturazione) non avviene automaticamente con una semplice richiesta. È un percorso normato che si articola in varie fasi. Di seguito una guida operativa.

2.1 Analisi della posizione debitoria e scelta dello strumento

  1. Raccolta documenti: il debitore deve raccogliere tutti i contratti di finanziamento, mutui, cartelle esattoriali, estratti conto, atti esecutivi, notifiche e ogni documento che provi i debiti e la propria situazione patrimoniale e reddituale. È necessario predisporre un inventario completo di beni mobili, immobili, partecipazioni, veicoli, conti correnti, redditi futuri.
  2. Verifica dei presupposti: un professionista valuta se il debitore rientra tra i soggetti ammessi alle procedure (consumatore, imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa). Si verificano eventuali cause di inammissibilità: ad esempio, aver già beneficiato di una procedura nei cinque anni precedenti o aver fornito documentazione insufficiente .
  3. Scelta della procedura: si confrontano i vari strumenti:
  4. Piano del consumatore (art. 67 CCII): per persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per finalità estranee all’attività d’impresa; non richiede il voto dei creditori e consente moratorie e falcidie. Adatto a privati e professionisti.
  5. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): prevede la votazione dei creditori e la necessità della maggioranza; è utile per imprenditori minori e liberi professionisti con debiti anche con l’erario.
  6. Concordato minore (artt. 74-83 CCII): aperto ai soggetti diversi dal consumatore che non superano le soglie dimensionali del concordato preventivo; richiede il voto delle classi di creditori e permette la continuazione dell’attività.
  7. Liquidazione controllata (artt. 268-281 CCII): consente al debitore di liberarsi dei debiti attraverso la liquidazione del patrimonio residuo; è l’ultima ratio quando non si può presentare un piano.
  8. Verifica di rottamazioni e definizioni: si esamina se i debiti fiscali possono essere inclusi in definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio); ciò può ridurre l’importo dovuto prima di formulare il piano.

2.2 Redazione del piano e intervento dell’OCC

  1. Nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC): il debitore presenta l’istanza di nomina presso un OCC del circondario del tribunale competente. L’OCC assegna un professionista (gestore della crisi) che assiste il debitore nel redigere la proposta e svolge una funzione di garante della trasparenza.
  2. Predisposizione della relazione particolareggiata: come richiesto dall’art. 7, comma 3-bis, l’OCC redige una relazione che indica: cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, solvibilità negli ultimi cinque anni, eventuali atti in frode ai creditori e convenienza della proposta rispetto alla liquidazione . La relazione deve essere veritiera e dettagliata; la mancanza di informazioni può determinare l’inammissibilità.
  3. Formazione del piano: il piano del consumatore deve indicare:
  4. l’elenco dei creditori e l’ammontare dei debiti;
  5. le modalità di pagamento e le tempistiche (rateazione, moratorie, eventuali falcidie);
  6. le garanzie offerte (se esistono terzi garanti);
  7. l’eventuale cessione di beni o reimpiego di redditi futuri;
  8. il trattamento dei crediti privilegiati e chirografari (in linea con l’art. 67 CCII);
  9. il calendario dei pagamenti e l’ammontare delle rate.
  10. Previsione di moratoria: se il debitore possiede mutui o finanziamenti garantiti da ipoteca/pegno, il piano può prevedere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati . Gli interessi legali sulle rate sospese maturano, ma il pagamento è differito.
  11. Calcolo di convenienza: il piano deve dimostrare che i creditori riceveranno almeno quanto avrebbero ottenuto in caso di liquidazione controllata. Si effettua un raffronto tra valore di mercato dei beni e somme che sarebbero distribuite dopo le spese di procedura, considerando tempi e costi della liquidazione. In caso di dilazione pluriennale, la convenienza deve includere il valore attualizzato dei pagamenti futuri.
  12. Deposito della proposta: il piano, con tutti gli allegati, viene depositato presso il tribunale; l’OCC lo trasmette all’agente della riscossione e agli uffici fiscali entro tre giorni .

2.3 Provvedimenti del giudice e sospensione immediata delle rate

  1. Decreto di apertura e misure protettive: il giudice, verificata la completezza della documentazione, emette decreto di apertura. Il decreto dispone la pubblicità della proposta, ordina la trascrizione (se sono previsti beni immobili da liquidare) e sospende tutte le azioni esecutive individuali avviate dai creditori . È questo provvedimento che consente la sospensione immediata delle rate: le banche devono bloccare i pagamenti automatici, l’agente della riscossione interrompe i pignoramenti e i fermi amministrativi, i creditori non possono iscrivere ipoteche.
  2. Durata della sospensione: la sospensione dura fino alla data in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo; durante tale periodo le prescrizioni restano sospese e non decorrono termini di decadenza .
  3. Obblighi del debitore: durante la pendenza del procedimento, il debitore deve rispettare gli obblighi di informazione e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice . L’inosservanza può comportare la revoca delle misure protettive.

2.4 Audizione dei creditori e fase di omologazione

  1. Comunicazione ai creditori: i creditori vengono avvisati dell’udienza e possono depositare osservazioni entro determinati termini . Nel piano del consumatore essi non hanno diritto di voto, ma possono presentare contestazioni di convenienza, soprattutto se la proposta prevede falcidie o moratorie prolungate.
  2. Udienza: il giudice ascolta il debitore, l’OCC e i creditori; verifica la correttezza della procedura, l’esistenza di atti in frode e la meritevolezza del debitore. La meritevolezza è valutata sulla base della relazione OCC: comportamenti gravemente imprudenti o fraudolenti possono portare al rigetto.
  3. Omologa del piano: se la proposta è ammissibile e i creditori non formulano contestazioni fondate sulla convenienza, il giudice omologa il piano con sentenza. Secondo l’art. 70 CCII, anche se un creditore contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare il piano se ritiene che il creditore riceverà un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile con la liquidazione .
  4. Effetti dell’omologa: la sentenza di omologazione rende il piano obbligatorio per tutti i creditori, anche se non hanno aderito o hanno contestato. Eventuali garanzie personali (fideiussioni) non possono essere escusse per importi superiori a quanto previsto dal piano. In seguito all’omologa, le misure protettive vengono sostituite dai divieti di azione esecutiva previsti dal piano e continuano fino all’esecuzione completa.
  5. Eventuali reclami: la sentenza può essere impugnata con reclamo entro 15 giorni solo dalle parti che hanno partecipato al procedimento (art. 51 CCII) . I creditori che non hanno ricevuto correttamente la comunicazione possono impugnare, ma devono dimostrare la mancata notifica.

2.5 Esecuzione del piano e chiusura della procedura

  1. Pagamento delle rate: una volta omologato il piano, il debitore deve iniziare i pagamenti secondo il calendario previsto. Per i crediti privilegiati soggetti a moratoria, il pagamento delle rate inizia alla scadenza del periodo (uno o due anni) e può protrarsi per diversi anni; la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di dilazioni superiori a cinque o sette anni se ciò risulta conveniente .
  2. Verifica dell’OCC: l’OCC o il commissario giudiziale controlla l’esecuzione del piano, riceve i pagamenti dal debitore e li distribuisce ai creditori. Eventuali eventi imprevisti (malattia, perdita del lavoro) che incidano sulla capacità di pagamento devono essere comunicati per tempo per poter chiedere modifiche al piano.
  3. Esdebitazione: al termine dell’esecuzione, il giudice dichiara la procedura chiusa ed emette un provvedimento di esdebitazione, che libera il debitore dai debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione è concessa anche nella liquidazione controllata a certe condizioni; essa rappresenta l’obiettivo finale della procedura: permettere al debitore di ripartire senza il peso del passato.

2.6 Misure protettive, misure cautelari e atti successivi

La distinzione tra misure protettive e misure cautelari è fondamentale per comprendere l’effettiva portata della sospensione delle rate. Le prime derivano automaticamente dal deposito della domanda di piano o di accordo; le seconde sono provvedimenti ulteriori che il giudice può adottare per garantire il buon esito della procedura.

  1. Misure protettive – l’art. 54 CCII prevede che, dal momento in cui l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese o comunicata ai creditori, sono sospese le azioni esecutive individuali e non possono essere intraprese nuove iniziative cautelari o conservative. Questo significa che i pignoramenti in corso vengono sospesi, le aste giudiziarie rimangono ferme e le banche devono bloccare i piani di ammortamento. Le misure protettive operano erga omnes: valgono per tutti i creditori, anche se non hanno ricevuto comunicazione diretta. La loro durata è limitata: cessano con la decisione che dichiara l’inammissibilità o, se il piano viene omologato, sono sostituite dai divieti previsti dal piano.
  2. Misure cautelari – oltre alle misure protettive, il giudice può emettere ordini specifici per preservare il patrimonio. Ad esempio, può vietare al debitore di alienare beni mobili registrati o di stipulare contratti che compromettano la solvibilità; può autorizzare la sospensione di contratti onerosi (leasing, forniture) o disporre il sequestro conservativo di somme destinate ai creditori. Le misure cautelari sono adottate caso per caso e richiedono un’istruttoria; mirano a evitare comportamenti fraudolenti e a garantire la par condicio creditorum.
  3. Revoca delle misure per comportamento scorretto – se, durante la procedura, il debitore nasconde beni, effettua pagamenti preferenziali o omette informazioni rilevanti nella relazione OCC, il giudice può revocare le misure protettive, dichiarare improcedibile la domanda e autorizzare la ripresa delle esecuzioni. È quindi essenziale collaborare in modo trasparente con l’OCC e i creditori.
  4. Modifica del piano e misure integrative – l’art. 74 CCII consente al debitore di modificare la proposta prima dell’omologa se emergono circostanze sopravvenute. La modifica comporta una nuova valutazione da parte dell’OCC e, se rilevante, una nuova comunicazione ai creditori. Durante la pendenza della procedura possono essere richieste misure protettive integrative, ad esempio per sospendere una procedura esecutiva sopraggiunta o per evitare l’escussione di un fideiussore.
  5. Rapporto con le segnalazioni creditizie – molte banche segnalano i debitori che presentano istanza di sovraindebitamento alle centrali rischi. Tuttavia tali segnalazioni non dovrebbero essere negative: la sospensione delle rate è un diritto legale e la presentazione del piano non equivale a insolvenza colposa. L’OCC può sollecitare la banca a evitare segnalazioni pregiudizievoli; in caso di segnalazioni illegittime, è possibile proporre ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2.7 Obblighi dopo l’omologazione, controlli e modifiche

Una volta omologato il piano, il debitore non può disinteressarsi della procedura: la sospensione delle rate cede il passo a un periodo di adempimento vigilato.

  1. Rispetto del calendario dei pagamenti – il debitore deve versare le rate secondo il calendario indicato nella sentenza. Se le rate decorrono dopo la moratoria, occorre accantonare tempestivamente le somme necessarie. Eventuali ritardi anche di pochi giorni possono provocare la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
  2. Comunicazioni periodiche – spesso il piano prevede che il debitore trasmetta all’OCC o al commissario giudiziale documentazione reddituale (buste paga, bilanci) con cadenza semestrale o annuale. Ciò serve a verificare se il reddito è aumentato; in tal caso le rate potrebbero essere adeguate in aumento a favore dei creditori. È un obbligo che richiede attenzione.
  3. Divieto di contrarre nuovi debiti – salvo autorizzazione, il debitore non può accendere nuovi finanziamenti o utilizzare carte revolving che possano pregiudicare la fattibilità del piano. La violazione di questo divieto può determinare la revoca dell’omologa.
  4. Eventi straordinari e richiesta di modifica – qualora si verifichino eventi imprevedibili (perdita del lavoro, malattia grave, calamità naturale) che impediscono di rispettare il calendario, il debitore può chiedere al giudice la modifica del piano. È necessario dimostrare l’impossibilità sopravvenuta e presentare un nuovo piano sostenibile. La giurisprudenza ammette la modifica anche dopo l’omologa se sussistono gravi motivi e se i creditori non subiscono un pregiudizio eccessivo.
  5. Monitoraggio dei beni e revoca dell’esdebitazione – nei casi più gravi, se dopo l’esdebitazione emergono beni non dichiarati o si scopre che il debitore ha commesso frodi, il giudice può revocare l’esdebitazione. Pertanto, l’obbligo di correttezza permane anche dopo la chiusura della procedura: la liberazione dai debiti non legittima comportamenti fraudolenti.
  6. Effetti sulla reputazione finanziaria – sebbene la procedura sia pubblica, l’esdebitazione permette al debitore di tornare sul mercato del credito. Le banche valutano positivamente la chiusura della procedura e la dimostrazione di aver rispettato il piano. È consigliabile conservare la documentazione che attesta l’adempimento, da esibire in future richieste di prestito.

3 Difese e strategie legali per sospendere o ridurre le rate

La sospensione delle rate attraverso il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione non è l’unica strategia. Spesso è opportuno affiancare altri rimedi giudiziali e amministrativi. Questa sezione illustra le principali difese a disposizione dei debitori.

3.1 Opposizione a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento

Prima di avviare la procedura da sovraindebitamento è importante verificare la legittimità dei debiti. Molte cartelle esattoriali contengono vizi di notifica, errori di calcolo, prescrizioni. L’Avv. Monardo esamina ogni atto e valuta:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.) se il pignoramento o la procedura esecutiva è viziata;
  • Opposizione all’esecuzione per contestare l’esistenza del credito o l’illegittimità degli interessi;
  • Ricorso contro l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo illegittimo.

L’annullamento di cartelle o l’eliminazione di sanzioni può ridurre notevolmente l’ammontare da inserire nel piano del consumatore.

3.2 Sospensione amministrativa delle rate fiscali: rottamazione e definizione agevolata

Come anticipato, la rottamazione quater consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione con il pagamento delle sole imposte e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. È possibile pagare in 18 rate in cinque anni con scadenze trimestrali; la legge prevede una tolleranza di cinque giorni . Nei casi di decadenza si può chiedere la riammissione presentando domanda entro i termini previsti; il legislatore ha esteso la scadenza al 30 aprile 2025 . Per i contribuenti con contenziosi pendenti, la definizione agevolata delle liti tributarie permette di chiudere la lite versando solo l’imposta (senza sanzioni) se si tratta di primo grado, o una percentuale se il contribuente è soccombente.

Queste definizioni possono essere combinate con il piano del consumatore: i debiti rottamati possono essere inseriti nel piano con importi ridotti, rendendo il piano più sostenibile. Tuttavia occorre rispettare le scadenze di legge; il mancato pagamento di una rata della rottamazione comporta la decadenza e la perdita dei benefici, ma è possibile rientrare se la normativa consente la riammissione.

3.3 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

Nel contesto del CCII, il trattamento dei crediti fiscali e contributivi ha una disciplina specifica. L’art. 63 CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, prevede che, nei piani di ristrutturazione e negli accordi di ristrutturazione, il debitore possa proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali; il creditore pubblico (Agenzia delle Entrate o INPS) deve esprimersi entro 90 giorni . Se il creditore pubblico non aderisce, la proposta può comunque essere omologata se il giudice ritiene la transazione più conveniente rispetto alla liquidazione.

La transazione fiscale consente quindi di ridurre sanzioni e interessi e ottenere una dilazione. È uno strumento complesso che richiede un’attenta analisi delle norme (art. 63 CCII, art. 182-ter l.f.) e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. L’Avv. Monardo assiste i debitori nella presentazione della domanda di transazione, negoziando con l’Agenzia e inserendo la proposta all’interno del piano.

3.4 Accordi stragiudiziali con banche e finanziarie

Molti debitori possiedono mutui ipotecari o finanziamenti con tassi elevati. Prima di ricorrere al piano del consumatore può essere conveniente tentare un accordo stragiudiziale con la banca:

  • Rinegoziazione del mutuo: si chiede un allungamento della durata o una sospensione temporanea delle rate (es. 12 mesi) – la cosiddetta moratoria ABI. È una soluzione negoziale che non richiede intervento del giudice ma che spesso viene concessa solo a clienti meritevoli.
  • Saldo e stralcio con cessione del credito: si negozia con la banca il pagamento di una somma a saldo del debito residuo, magari con l’intervento di un fondo specializzato che acquista il credito a prezzo scontato.

Gli accordi stragiudiziali non sospendono automaticamente le azioni esecutive; per questo è utile utilizzarli in combinazione con la procedura da sovraindebitamento.

3.5 Eccezioni procedurali e contestazioni di notifica

Un’altra strategia consiste nel contestare la notifica degli atti. Se la cartella esattoriale o il pignoramento non è stato notificato correttamente, si può proporre opposizione per difetto di notifica entro termini ristretti. In caso di successo, il debito viene annullato o deve essere rinotificato; nel frattempo si ottiene la sospensione delle azioni esecutive. È essenziale agire tempestivamente: la notifica non corretta deve essere contestata entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto per atti amministrativi o 30 giorni per quelli giudiziari. L’Avv. Monardo esamina ogni documento per individuare tali vizi.

3.6 Procedura di negoziazione assistita e composizione negoziata

Per gli imprenditori (anche sotto-soglia e agricole) il CCII prevede la composizione negoziata della crisi, introdotta dal d.l. 118/2021. È una procedura volontaria in cui l’imprenditore, con l’aiuto di un esperto negoziatore nominato dalla Camera di Commercio, negozia con i creditori per prevenire l’insolvenza. L’accordo può prevedere una moratoria sui debiti, la rimodulazione dei contratti, l’accesso a nuovi finanziamenti prededucibili. Il decreto correttivo 2024 ha introdotto la figura della piccola impresa e ha previsto un accordo transattivo per i debiti fiscali . Sebbene orientato alle imprese, questo istituto può influenzare anche i debitori civili che sono soci di imprese minori.

4 Strumenti alternativi al piano del consumatore per sospendere e risolvere i debiti

Oltre al piano del consumatore, l’ordinamento offre diverse soluzioni per sospendere o ridurre i debiti. Questa sezione ne illustra le caratteristiche principali, fornendo una panoramica comparativa.

4.1 Concordato minore (artt. 74-83 CCII)

Il concordato minore è destinato a imprenditori minori, professionisti, imprese agricole e start-up innovative. Richiede la formazione di classi di creditori e la votazione, ma prevede un meccanismo semplificato rispetto al concordato preventivo. Consente moratorie, falcidie e l’eventuale prosecuzione dell’attività. I creditori privilegiati devono essere soddisfatti almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione; anche qui è possibile prevedere moratorie oltre il termine di due anni se la proposta è conveniente.

4.2 Liquidazione controllata (artt. 268-281 CCII)

La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) è la procedura a cui si ricorre quando il piano del consumatore o l’accordo non sono praticabili. Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni, che vengono liquidati da un commissario. In cambio ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. La legge prevede la possibilità di mantenere i beni necessari al sostentamento (stipendio minimo, beni essenziali) e salvaguarda la prima casa se il valore è contenuto. Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e gli interessi.

4.3 Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

L’esdebitazione del debitore incapiente è una novità introdotta dal CCII che consente a chi non possiede alcun patrimonio o reddito sufficiente per pagare i creditori di ottenere la liberazione dai debiti in tre anni. È riservata a persone fisiche con reddito al di sotto di determinate soglie e richiede il deposito di una relazione dell’OCC. Durante il triennio il debitore deve dimostrare di aver collaborato, cercato occupazione e tenuto comportamenti corretti. È un istituto di estrema importanza per persone senza beni.

4.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-66 CCII)

L’accordo di ristrutturazione richiede la votazione dei creditori e una maggioranza qualificata. È destinato a debitori diversi dal consumatore e consente di tagliare i debiti chirografari, dilazionare quelli privilegiati e prevedere transazioni fiscali. L’accordo è omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori aderenti. Come per il piano del consumatore, il deposito della domanda sospende le azioni esecutive e gli interessi.

4.5 Saldo e stralcio e piani di rientro stragiudiziali

Il saldo e stralcio consiste nel pagamento di una somma a saldo e a stralcio del debito, con un accordo transattivo tra debitore e creditore (spesso un fondo che ha acquistato il credito deteriorato). Non è disciplinato da una norma specifica ma è una prassi diffusa. Per i debiti fiscali, la legge 145/2018 ha previsto una procedura di saldo e stralcio dei carichi inferiori a 1.000 euro, mentre per i debiti contributivi Inps ci sono normative ad hoc. Questi strumenti non garantiscono di per sé la sospensione delle rate ma, se combinati con una richiesta di piano del consumatore, possono ridurre l’importo complessivo.

4.6 Ristrutturazione del debito con piattaforme di peer-to-peer lending

In alcuni casi, il debitore può ricorrere a piattaforme di prestito tra privati per consolidare i debiti. Questa strategia non sospende le rate ma consente di ridurre il tasso di interesse e accorpare i debiti in un’unica soluzione con rata più bassa. È una soluzione da valutare con prudenza, anche perché richiede la capacità di accesso al credito.

5 Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: molte persone ignorano le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o della banca. Ciò accelera i pignoramenti. È importante conservare tutte le notifiche e controllare i termini per proporre opposizione. Una notifica viziata può portare all’annullamento del debito.
  2. Rivolgersi ai “guru” dell’anticartella: esistono società che promettono magicamente di cancellare i debiti senza ricorrere alle procedure ufficiali. Spesso applicano parcelle elevate e non forniscono soluzioni concrete. Affidatevi a professionisti abilitati e riconosciuti (avvocati, commercialisti, OCC).
  3. Presentare piani irrealistici: un piano del consumatore con rate troppo alte o durata irrealistica verrà respinto. È fondamentale basare il piano sulla capacità reddituale reale e includere eventuali terzi garanti. Il giudice verifica la fattibilità tramite la relazione dell’OCC .
  4. Omettere beni o redditi: nascondere beni (es. immobili all’estero, conti in criptovalute) è gravissimo: comporta l’inammissibilità della proposta e può integrare reati di bancarotta. Tutte le attività devono essere dichiarate.
  5. Non pagare le rate successive alla moratoria: la sospensione non significa cancellazione: al termine della moratoria bisogna essere puntuali con i pagamenti. Il mancato rispetto delle rate comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.
  6. Sottovalutare la transazione fiscale: alcuni debitori non includono i debiti fiscali nel piano, pensando di saldarli a parte. È invece utile includerli per beneficiare di dilazioni o falcidie e ottenere un piano integrato.
  7. Non sfruttare le definizioni agevolate: la rottamazione e la definizione delle liti tributarie sono opportunità preziose per ridurre l’importo dei debiti. Perderle significa pagare somme maggiori.
  8. Non aggiornarsi sulle modifiche normative: la disciplina del sovraindebitamento è in continua evoluzione. Nel 2024 il correttivo ter ha reintrodotto la moratoria biennale ; nuove modifiche potrebbero intervenire. Un professionista deve monitorare costantemente la normativa per applicare le soluzioni più recenti.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme del sovraindebitamento e loro contenuto

Norma / articoloOggettoContenuto essenziale
Legge 3/2012, art. 6Finalità e definizioniDefinisce il sovraindebitamento come squilibrio patrimoniale e qualifica il consumatore; consente l’accordo o il piano del consumatore per soggetti non fallibili .
Legge 3/2012, art. 7Presupposti di ammissibilitàIl debitore può proporre un accordo con l’assistenza dell’OCC; non è necessario pagare integralmente i crediti privilegiati se si offre un importo almeno pari alla liquidazione; per IVA e tributi UE si può solo dilazionare .
Legge 3/2012, art. 8Contenuto dell’accordo/pianoLa proposta può prevedere moratoria fino a 1 anno per i crediti privilegiati ; può includere limitazioni all’uso del credito e prevede cessione di beni e crediti futuri.
Legge 3/2012, art. 9Deposito della propostaLa proposta deve essere depositata presso il tribunale e comunicata all’agente della riscossione; sospende gli interessi convenzionali e legali .
Legge 3/2012, art. 10Procedimento e misure protettiveIl giudice fissa l’udienza e ordina la sospensione delle azioni esecutive individuali fino all’omologa ; sospende prescrizioni e decadenze .
CCII art. 67 (come modif. d.lgs. 136/2024)Piano del consumatorePrevede la moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati ; la dilazione può superare tale termine se il piano è conveniente .
CCII art. 70Apertura e omologazione del pianoIl giudice può omologare il piano anche in presenza di contestazioni se ritiene che il creditore riceverà un importo non inferiore alla liquidazione .
Cass. 9549/2025Interpretazione della moratoriaIl termine annuale/biennale è un dies a quo: il pagamento dei crediti privilegiati deve iniziare entro il termine, ma può proseguire oltre; non c’è diritto di voto per i creditori privilegiati .
Rottamazione quaterDefinizione agevolataConsente di pagare i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 senza sanzioni e interessi; pagamento in 18 rate in 5 anni con tolleranza di 5 giorni; riammissione possibile fino al 30 aprile 2025 .

6.2 Termini e scadenze principali

Procedura / istitutoTermine / scadenzaNote
Presentazione del piano del consumatoreNon oltre 60 giorni tra deposito della proposta e udienzaL’OCC deve depositare la proposta e la relazione entro tre giorni dall’istanza .
Moratoria per crediti privilegiati (legge 3/2012)Fino a 1 anno dall’omologazioneSecondo Cass. 9549/2025 il termine indica solo l’inizio dei pagamenti .
Moratoria per crediti privilegiati (CCII)Fino a 2 anni dall’omologazioneDilazioni oltre i due anni possibili se più convenienti .
Opposizione a cartelle / atti esecutivi20 giorni (atti tributari) – 30 giorni (atti giudiziari)Per contestare la notifica o l’esistenza del credito.
Rottamazione quater – pagamento prima rata31 ottobre 2023 (una soluzione) o 18 rate trimestrali fino al 2028Tolleranza di 5 giorni ; riammissione entro 30 aprile 2025.
Reclamo contro la sentenza di omologa15 giorni dalla notificaAmmissibile solo per le parti del procedimento; terzi non notificati possono reclamare se dimostrano la mancata informazione.

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiLimiti
Piano del consumatoreSospensione immediata delle azioni esecutive e degli interessi; moratoria fino a 2 anni; possibilità di dilazioni pluriennali; esdebitazione finale.Non devono esserci comportamenti fraudolenti; richiede relazione OCC; i creditori possono contestare la convenienza; obbligo di iniziare i pagamenti entro il termine.
Accordo di ristrutturazioneSospensione delle azioni esecutive; riduzione dei debiti; transazione fiscale; partecipazione dei creditori.Necessità di maggioranza qualificata; rischio di rigetto se i creditori pubblici non aderiscono.
Concordato minorePossibilità di continuare l’attività d’impresa; moratorie e falcidie; voto delle classi di creditori.Richiede la votazione; complessità maggiore; costi più elevati.
Liquidazione controllataLiberazione totale dai debiti; tutela beni essenziali; procedura alternativa se il piano non è sostenibile.Perdita del patrimonio; tempi più lunghi; minore controllo del debitore.
Esdebitazione del debitore incapienteLiberazione dai debiti senza pagamenti se non vi sono beni né redditi; tutela di chi è privo di mezzi.È concessa solo in casi di povertà estrema; dura tre anni; richiede collaborazione attiva.
Rottamazione quater e definizioni agevolateRiduzione di sanzioni e interessi; rateazione; sospensione temporanea delle azioni di riscossione.Decadenza se non si rispettano le scadenze; non sempre cumulabile con altre procedure; non applicabile a tributi europei e IVA.
Accordi stragiudiziali (rinegoziazione, saldo e stralcio)Possibilità di ridurre il debito o sospendere le rate con accordo privato; flessibilità; velocità.Nessun effetto automatico sulle azioni esecutive; dipende dalla volontà dei creditori; richiede capacità di pagamento immediata o parziale.

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. È davvero possibile sospendere le rate dei finanziamenti con la legge 3/2012 o il piano del consumatore?
    Sì. Quando si deposita una proposta di piano del consumatore o di accordo di ristrutturazione presso il tribunale, il giudice emette un decreto che sospende le azioni esecutive e blocca gli interessi . Le banche devono quindi interrompere i piani di ammortamento e non possono chiedere pagamenti durante il periodo protetto. Tuttavia, i pagamenti riprenderanno secondo il calendario previsto nel piano.
  2. La sospensione cancella anche gli interessi?
    No. L’art. 9, comma 3-quater, prevede che il deposito della proposta sospende il corso degli interessi convenzionali o legali soltanto ai fini del concorso . In pratica gli interessi cessano di maturare per i creditori chirografari; per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio gli interessi continuano a maturare e saranno dovuti alla ripresa dei pagamenti.
  3. Quanto dura la moratoria per i mutui ipotecari?
    Nel regime della legge 3/2012 la moratoria può durare fino a un anno ; nel CCII, dopo il correttivo del 2024, la moratoria può durare fino a due anni . Tuttavia la giurisprudenza (Cass. 9549/2025) ha precisato che questo termine indica solo il momento in cui il debitore deve iniziare a pagare, ma non limita la durata complessiva della dilazione .
  4. È necessario il consenso dei creditori per approvare il piano del consumatore?
    No. A differenza dell’accordo di ristrutturazione e del concordato minore, nel piano del consumatore i creditori non hanno diritto di voto. Possono solo presentare osservazioni e contestare la convenienza . Il giudice valuta la proposta e decide se omologarla anche in presenza di contestazioni .
  5. Posso inserire tutti i miei debiti nel piano, compresi quelli fiscali?
    Sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere inseriti. Tuttavia, per tributi europei, IVA e ritenute operate e non versate, la legge consente solo la dilazione, non la falcidia . Con il CCII è possibile proporre una transazione fiscale (art. 63) che riduce sanzioni e interessi .
  6. Che succede se non pago una rata del piano?
    Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio del piano e la ripresa immediata delle azioni esecutive. In tal caso il piano può essere revocato e i creditori tornano a chiedere l’intero debito. È quindi essenziale essere puntuali e, in caso di imprevisti, chiedere una modifica del piano.
  7. Posso acquistare beni (ad esempio un’auto) durante la procedura?
    No, salvo autorizzazione del giudice. Dal deposito della proposta fino all’omologazione, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci . Anche dopo l’omologa, il piano può prevedere limitazioni all’accesso al credito .
  8. Quanto tempo impiega l’intera procedura?
    Dalla presentazione dell’istanza all’omologa possono trascorrere tra 3 e 9 mesi, a seconda del carico del tribunale e della complessità del piano. A ciò va aggiunto il periodo di moratoria (1 o 2 anni) e la durata del piano, che può estendersi anche oltre cinque anni se autorizzato dal giudice .
  9. La procedura è pubblica?
    Sì. La proposta e il decreto di apertura vengono pubblicati nel registro delle imprese se il debitore esercita attività commerciale e possono essere consultati dai creditori . Tuttavia la procedura è meno invasiva della liquidazione e tutela la privacy rispetto al fallimento.
  10. Cosa succede alle garanzie e alle fideiussioni?
    Il piano del consumatore non impedisce ai creditori di agire contro i fideiussori. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che, una volta omologato, il piano delimiti l’importo per cui il creditore può rivalersi; la fideiussione non può essere escussa per somme superiori a quelle riconosciute nel piano.
  11. È possibile presentare più di un piano del consumatore?
    La legge vieta di accedere alla procedura se si è beneficiato di un’altra procedura da sovraindebitamento nei cinque anni precedenti . Tuttavia è possibile riproporre un piano se la prima procedura è stata revocata per fatti non imputabili al debitore.
  12. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?
    Nel piano del consumatore non è previsto il voto dei creditori e l’iter è più semplice, mentre nel concordato minore il debitore deve ottenere l’approvazione delle classi di creditori; è destinato a imprese minori e consente la prosecuzione dell’attività.
  13. La moratoria vale anche per i contratti di leasing e noleggio?
    Il piano può prevedere la sospensione dei pagamenti dei contratti di leasing e la restituzione del bene. Tuttavia, se il debitore intende mantenere il bene, dovrà corrispondere le rate secondo la moratoria prevista nel piano. La sospensione non si applica automaticamente ai contratti di noleggio, che possono essere risolti.
  14. Cosa succede se i creditori non vengono informati della procedura?
    Se un creditore non riceve la comunicazione e non può presentare osservazioni, può proporre reclamo contro la sentenza di omologa dimostrando la mancata notifica . Tuttavia il termine per il reclamo resta di 15 giorni dalla conoscenza della sentenza.
  15. È possibile inserire anche debiti futuri?
    Sì. La legge consente di prevedere la cessione di crediti futuri e di includere nel piano i debiti derivanti da contratti già stipulati, purché determinabili .
  16. Come influisce la separazione o il divorzio sul piano?
    Le obbligazioni alimentari e i crediti relativi a mantenimento di coniuge e figli sono impignorabili e devono essere pagati regolarmente; non possono essere oggetto di falcidia. In caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa può far valere il proprio diritto di abitazione.
  17. Il piano del consumatore tutela la prima casa?
    Di regola sì. Se il bene è gravato da ipoteca, la casa può essere mantenuta prevedendo una moratoria sui pagamenti e poi il rimborso progressivo del mutuo. Tuttavia, se il valore della casa è eccessivo rispetto al debito, il giudice può richiedere la liquidazione del bene per tutelare i creditori.
  18. Cosa succede ai debiti con fideiussore?
    Il piano non estingue le obbligazioni del fideiussore, ma la banca potrà escutere il garante solo per quanto previsto nel piano; se il debitore paga regolarmente, il fideiussore non verrà coinvolto. È consigliabile informare il garante e valutare eventuali accordi per evitare contenziosi.
  19. La procedura è costosa?
    Sì, comporta costi di nomina dell’OCC, compenso del gestore della crisi, spese di giustizia e parcella dell’avvocato. Tuttavia tali costi sono generalmente inferiori alle somme risparmiate grazie alla sospensione degli interessi e alle falcidie. Alcuni tribunali consentono il pagamento rateale delle spese.
  20. L’entrata in vigore del CCII ha modificato anche le vecchie procedure pendenti?
    Sì. Le procedure avviate dopo il 15 luglio 2022 sono regolate dal CCII. Quelle pendenti prima di tale data continuano a essere disciplinate dalla legge 3/2012 fino alla loro conclusione, ma possono essere convertite al nuovo regime con il consenso delle parti. La giurisprudenza applica i principi di flessibilità della moratoria anche alle procedure pendenti, come indicato da Cass. 9549/2025 .
  21. Che differenza c’è tra misure protettive e misure cautelari?
    Le misure protettive operano automaticamente dal deposito della domanda: sospendono tutte le azioni esecutive e gli atti cautelari dei creditori, impedendo nuovi pignoramenti o sequestri. Le misure cautelari sono invece provvedimenti specifici che il giudice può adottare per impedire al debitore di compiere atti di disposizione (ad esempio la vendita di un immobile) o per ordinare la restituzione di somme. Le misure cautelari non sono sempre necessarie, ma vengono applicate quando vi è il rischio di pregiudizio ai creditori.
  22. Posso chiedere la sospensione delle rate anche se ho un co‑debitore o un fideiussore?
    Sì, ma occorre valutare attentamente le conseguenze. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione non impediscono ai creditori di agire contro il co‑debitore o il garante. Per proteggere il terzo, è possibile prevedere nel piano un accordo che definisca anche la posizione del fideiussore; in mancanza, il garante dovrà continuare a pagare secondo gli impegni assunti. Talvolta il garante può essere coinvolto nella procedura e contribuire con un apporto finanziario, rendendo più conveniente il piano per i creditori.
  23. Se durante la procedura ricevo un’eredità o vinco un premio, cosa accade?
    Tutte le sopravvenienze attive (eredità, donazioni, vincite) devono essere comunicate all’OCC. In linea di principio, esse entrano a far parte del patrimonio disponibile per il soddisfacimento dei creditori. Il giudice può disporre l’integrazione del piano per distribuire una parte di queste somme; se l’importo è elevato, può essere necessario rinegoziare le rate o procedere al pagamento anticipato dei crediti privilegiati. Nascondere tali entrate costituisce motivo di revoca delle misure e di decadenza.
  24. La procedura di sovraindebitamento influisce sul permesso di soggiorno o sulla cittadinanza?
    No. L’accesso alla procedura non incide sulla posizione amministrativa dello straniero né comporta conseguenze sulla richiesta di cittadinanza. Tuttavia l’esecuzione di pignoramenti o l’insolvenza possono essere valutati dall’amministrazione ai fini della sussistenza dei mezzi economici. È quindi consigliabile avviare la procedura per dimostrare di aver intrapreso un percorso legale di ristrutturazione del debito.
  25. È possibile ottenere un nuovo finanziamento durante la moratoria?
    In linea generale no, salvo autorizzazione del giudice. Durante la moratoria il debitore deve concentrare le risorse sulla predisposizione del piano e sul pagamento dei debiti ricompresi nella proposta. Eventuali nuovi finanziamenti (ad esempio per riparare la casa o acquistare un mezzo per lavoro) devono essere motivati e autorizzati dal giudice o concordati con l’OCC; la banca dovrà valutare il rischio e potrebbe chiedere garanzie aggiuntive. Dopo l’omologazione e l’avvio regolare dei pagamenti, le banche possono concedere credito se il profilo del debitore è migliorato e se le nuove rate non compromettono la fattibilità del piano.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come la sospensione delle rate e la ristrutturazione dei debiti funzionano nella pratica, presentiamo alcune simulazioni. Le cifre sono indicative e hanno scopo esemplificativo.

8.1 Simulazione 1 – Famiglia con mutuo ipotecario e debiti fiscali

Situazione iniziale:
– Mutuo sulla prima casa: residuo 150.000 €, rata mensile 800 €.
– Prestiti al consumo e carte di credito: 25.000 €, rata mensile 450 €.
– Cartelle esattoriali (tributi e sanzioni): 40.000 €, interessi e sanzioni per 15.000 €.
– Reddito familiare netto: 2.000 € mensili.

Obiettivi: sospendere le rate, salvare la casa, ridurre i debiti fiscali.

Piano proposto:
– Presentazione di piano del consumatore. La relazione OCC attesta la meritevolezza e la convenienza.
Moratoria di 2 anni sui crediti privilegiati: il mutuo non verrà pagato per 24 mesi . Gli interessi legali maturano ma saranno corrisposti successivamente. Le rate del mutuo (800 € mensili) vengono sospese, liberando risorse per la famiglia.
Rottamazione quater per i debiti fiscali: l’importo di 55.000 € (40.000 di imposta e 15.000 tra sanzioni e interessi) viene ridotto a 40.000 € (solo imposte). L’importo viene inserito nel piano.
– Pagamento dei debiti chirografari (prestiti al consumo) tramite un’unica rata mensile di 200 € per 7 anni.
– Pagamento del mutuo dopo la moratoria: rate ridotte a 600 € per 15 anni, con integrazione di 200 € mensili per coprire gli interessi legali maturati durante la moratoria.
– Pagamento del debito fiscale in 10 anni con rate di 350 € mensili.
– Esdebitazione finale dopo 15 anni.

Risultato: La famiglia sospende le rate per 2 anni, ottiene un forte alleggerimento del debito fiscale grazie alla rottamazione e paga rate sostenibili (350 € + 200 € + 600 € = 1.150 € mensili) rispettando il limite di 2/3 del reddito disponibile; salva la casa e ottiene l’esdebitazione al termine.

8.2 Simulazione 2 – Professionista con debiti verso l’INPS e fornitori

Situazione iniziale:
– Debiti verso fornitori: 80.000 €.
– Debiti previdenziali (INPS) non pagati: 35.000 €.
– Autovettura di proprietà, valore 15.000 €.
– Reddito annuale medio ultimi 3 anni: 25.000 €.

Obiettivi: sospendere le azioni esecutive dell’INPS, preservare l’attività, rateizzare i debiti.

Procedura scelta: accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII).

Piano:
– Inclusione di tutti i debiti.
Moratoria di due anni sui debiti previdenziali; proposta di pagamento in 8 anni con riduzione del 20% degli interessi e sanzioni grazie alla transazione fiscale .
– Pagamento dei debiti verso fornitori in 6 anni con rate crescenti.
– Cessione della vettura come garanzia.
– Contributo di un terzo garante (famiglia) di 10.000 €.

Risultato: l’accordo viene votato favorevolmente dai creditori (INPS compreso) perché riceveranno più di quanto otterrebbero in caso di liquidazione. Le azioni esecutive vengono sospese e il professionista continua l’attività senza interruzioni. Dopo 8 anni ottiene l’esdebitazione.

8.3 Simulazione 3 – Studente con prestiti universitari e microdebiti

Situazione iniziale:
– Prestito per master: 20.000 €, rata mensile 250 €.
– Carta revolving: 4.000 €, interessi al 20%.
– Piccole cartelle esattoriali per bolli auto: 1.200 €.
– Reddito: stage retribuito 700 €/mese.

Obiettivo: ridurre la rata e sospendere i pagamenti per trovare un lavoro stabile.

Soluzione: piano del consumatore con moratoria annuale.

Piano:
Moratoria di 1 anno sui prestiti. Durante questo periodo lo studente non paga nulla e cerca un lavoro.
– Dopo l’anno, il piano prevede il pagamento del prestito universitario in 10 anni con rate di 150 €.
– La carta revolving viene estinta con un accordo saldo e stralcio: il debitore paga 2.500 € con il supporto dei genitori.
– Le cartelle auto vengono pagate tramite rottamazione quater (ridotte a 1.000 €).

Risultato: grazie alla moratoria, lo studente ha tempo per stabilizzarsi professionalmente. I creditori vengono pagati in misura maggiore rispetto all’ipotesi di insolvenza, e il giudice omologa il piano. Se il reddito aumenta, l’importo delle rate può essere adeguato.

8.4 Simulazione 4 – Imprenditore con beni all’estero e creditori transfrontalieri

Situazione iniziale:
– Piccola impresa individuale in Italia nel settore dell’arredamento; debiti verso fornitori italiani per 120.000 € e verso una banca tedesca per 70.000 € (finanziamento per l’acquisto di macchinari in Germania).
– Proprietà immobiliare (magazzino) in Germania del valore di 90.000 € gravata da ipoteca a favore della banca tedesca.
– Debiti fiscali in Italia per IVA non versata: 30.000 €.
– Fatturato in diminuzione a causa della concorrenza internazionale; reddito netto annuo 35.000 €.

Obiettivo: evitare l’esecuzione immobiliare in Germania, sospendere le rate bancarie e ristrutturare i debiti commerciali e fiscali.

Procedura scelta: l’imprenditore non può utilizzare il piano del consumatore ma ricorre a un concordato minore con transazione fiscale, beneficiando della cooperazione giudiziaria europea prevista dal regolamento 2015/848.

Piano:
– Deposito della domanda di concordato presso il tribunale italiano con richiesta di misure protettive internazionali; ai sensi del regolamento UE 2015/848, la comunicazione viene trasmessa ai creditori esteri e alle autorità tedesche.
Moratoria di due anni sui debiti ipotecari: la banca tedesca non può procedere all’esecuzione sul magazzino in Germania; il pagamento del mutuo riprenderà a partire dal terzo anno con rate di 600 € per 10 anni, assicurando alla banca un soddisfacimento superiore al valore di realizzo forzoso.
– Vendita volontaria del magazzino al quinto anno del piano con autorizzazione del giudice italiano; il ricavato (al netto dell’ipoteca) sarà distribuito ai creditori.
– Debiti verso fornitori: pagamento del 60 % in otto anni con rate crescenti, prevedendo la cessione ai creditori di un contratto di fornitura esclusiva per tre anni.
– Debiti fiscali: transazione fiscale con pagamento del 50 % dell’IVA in cinque anni; l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole perché il piano consente un recupero superiore alla liquidazione .
– Nomina di un professionista tedesco come corrispondente per gestire la pubblicità in Germania.

Risultato: grazie all’applicazione del regolamento UE, le misure protettive disposte dal tribunale italiano sono riconosciute in Germania; la banca non può procedere all’esecuzione ipotecaria e accetta il piano perché la vendita volontaria del magazzino garantisce un recupero maggiore. I fornitori italiani ottengono un recupero del 60 % anziché rischiare una liquidazione e mantengono un cliente. La procedura dimostra che i piani di ristrutturazione italiani possono avere effetti transfrontalieri, permettendo di sospendere le rate e proteggere i beni anche all’estero.

9 Conclusione

La sospensione delle rate attraverso le procedure di sovraindebitamento non è una mera dilazione concessa in via di favore, ma un diritto riconosciuto dalla legge a chi si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale non imputabile a colpa grave. La Legge 3/2012 prima e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza poi hanno messo a disposizione dei debitori strumenti efficaci per bloccare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti e ottenere una seconda occasione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che la moratoria annuale o biennale non è un limite invalicabile, ma solo l’inizio del periodo in cui devono essere avviati i pagamenti ; possono essere previsti piani di lunga durata se la proposta risulta più conveniente per i creditori e se a questi è data la possibilità di contestare la convenienza .

Agire tempestivamente è fondamentale: attendere l’ultimo momento può far perdere la possibilità di proporre un piano, di aderire a rottamazioni o di contestare vizi di notifica. La corretta impostazione della procedura, la verifica dei presupposti, l’elaborazione di un piano realistico e la gestione delle relazioni con i creditori richiedono competenze giuridiche e contabili specialistiche.

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