Comunicazione Di Irregolarità Per Redditi Da Tiktok: Cosa Fare E Difesa Legale

La maggior parte delle comunicazioni di irregolarità per redditi da TikTok non si trasforma in una cartella insostenibile per la gravità dell’evasione contestata, ma per gli errori commessi dal contribuente nei giorni immediatamente successivi alla ricezione. Chi guadagna da contenuti social — fondo cassa creator, bonus per visualizzazioni, live gift convertiti in denaro, sponsorizzazioni, affiliazioni — si trova quasi sempre a gestire questa situazione per la prima volta, senza sapere che ogni risposta scritta, ogni pagamento affrettato, ogni silenzio prolungato può pesare quanto (o più del) reddito non dichiarato.

Gli errori più frequenti quando arriva una comunicazione di irregolarità collegata a proventi da TikTok sono:

  1. Ignorare la comunicazione ritenendola un atto senza conseguenze reali
  2. Pagare subito senza verificare se l’attività era davvero “abituale” o solo occasionale
  3. Non fornire prova dei costi sostenuti, lasciando tassare l’intero incasso lordo
  4. Non giustificare analiticamente gli accrediti ricevuti da TikTok, PayPal, Stripe e sponsor
  5. Aprire la partita IVA in fretta e nel regime sbagliato, pensando che basti “mettersi in regola”
  6. Rispondere da soli all’Agenzia, ammettendo per iscritto elementi che aggravano la posizione

Lo Studio Monardo affronta la materia della comunicazione di irregolarità legata a redditi digitali partendo da un dato strutturale: la difesa efficace richiede di leggere insieme il piano tributario (qualificazione del reddito, regime applicabile, deducibilità dei costi) e quello della riscossione che ne deriva se la comunicazione non trova risposta. Questo è possibile grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare che segue la vicenda dalla prima lettera dell’Agenzia fino, se necessario, alla cartella e al giudizio tributario, senza interruzioni di linea difensiva tra una fase e l’altra.

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Perché la comunicazione di irregolarità sui redditi da TikTok è diversa dalle altre

Prima di entrare nel dettaglio degli errori, è utile capire perché questo tipo di comunicazione si comporta diversamente da un normale avviso bonario su un 730. Nella maggior parte dei casi collegati a redditi digitali, l’Agenzia delle Entrate non si limita al controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 (che verifica solo la coerenza aritmetica di ciò che è stato dichiarato), ma innesca — spesso a valle di indagini finanziarie sui conti correnti, PayPal, Stripe o wallet collegati a TikTok, Meta o altre piattaforme — un controllo che punta a redditi mai dichiarati, non a un semplice errore di calcolo.

Questa differenza cambia tutto: mentre per un errore aritmetico basta di norma pagare con la sanzione ridotta, per un reddito completamente omesso la discussione si sposta su tre terreni che vanno affrontati insieme: se quel reddito andava davvero dichiarato come lavoro abituale, quanto valeva al netto dei costi, e se gli accrediti individuati sui conti corrispondono davvero a compensi imponibili.

L’errore 1: ignorare la comunicazione pensando che non sia vincolante

L’errore. Chi riceve una comunicazione di irregolarità via PEC o raccomandata spesso pensa: “non è una cartella, non è nemmeno un atto impugnabile, posso rispondere quando ho tempo — o anche non rispondere”. Passano le settimane, il termine scade, e la lettera finisce in un cassetto insieme alla convinzione che “se davvero fosse grave, mi avrebbero chiamato”.

Perché è un errore. La comunicazione di irregolarità, che derivi dal controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) o dal controllo formale (art. 36-ter), è per sua natura un atto interlocutorio non autonomamente impugnabile — questo è vero. Ma è anche l’unica finestra in cui il contribuente può correggere l’imposta dovuta pagando una sanzione fortemente ridotta, oppure segnalare errori dell’Ufficio prima che la posizione si cristallizzi in una cartella di pagamento. Il termine per intervenire, che dal 1° gennaio 2025 è stato esteso da 30 a 60 giorni per il controllo automatizzato (e arriva fino a 90 giorni quando la comunicazione è recapitata tramite un professionista delegato), non è un dettaglio procedurale: è il punto di non ritorno tra “posso ancora correggere pagando poco” e “l’Ufficio iscrive a ruolo e io dovrò impugnare in giudizio, con costi di giustizia e tempi molto più lunghi”.

Le conseguenze. Decorso il termine senza risposta né pagamento, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e alla successiva cartella esattoriale. La sanzione, che nella fase di comunicazione poteva essere ridotta a un decimo o a un terzo di quella ordinaria, torna piena — fino al 25-30% dell’imposta accertata, con l’aggravante che la Corte di Cassazione ha più volte confermato la piena legittimità della cartella emessa in questi casi, anche quando il contribuente lamenta di non aver compreso la portata dell’atto ricevuto.

Cosa fare invece. Ogni comunicazione di irregolarità va letta entro pochi giorni dalla ricezione, non entro la scadenza del termine. Solo così c’è margine per verificare se l’importo contestato è corretto, se conviene pagare con la riduzione, se serve un’istanza di autotutela o se occorre predisporre una risposta documentata. Il calendario va fissato dal primo giorno, non dall’ultimo.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il termine decorre dalla data di effettiva ricezione della PEC (o della firma della raccomandata, o del download dal cassetto fiscale se la comunicazione è resa disponibile lì), non dalla data indicata sulla lettera. Verificare la data esatta di recapito può, in alcuni casi limite, allungare il margine di manovra di giorni preziosi.

L’errore 2: pagare subito senza verificare se l’attività era davvero “abituale”

L’errore. Di fronte a una comunicazione che chiede migliaia di euro per compensi TikTok non dichiarati, la reazione istintiva è pagare in fretta pur di chiudere la vicenda, senza chiedersi se quei compensi dovessero davvero essere trattati come reddito da attività abituale (lavoro autonomo o impresa) oppure come reddito occasionale, con conseguenze fiscali molto diverse.

Perché è un errore. L’ordinamento distingue nettamente i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, prodotti con abitualità, professionalità e organizzazione, dai redditi diversi derivanti da attività occasionale (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), tassati solo al netto e per cassa con ritenuta d’acconto del 20%. La differenza pratica è enorme: apertura di partita IVA, obblighi contributivi presso la Gestione Separata INPS (oggetto della Circolare INPS n. 44/2025, che ha chiarito l’inquadramento previdenziale dei content creator), eventuale applicazione dell’IVA, e una base imponibile calcolata diversamente. Pagare “a scatola chiusa” quanto richiesto significa spesso accettare implicitamente — senza discuterla — la qualificazione più onerosa scelta dall’Ufficio.

Le conseguenze. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel dire che l’abitualità va valutata “nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto”, ma quando è l’Ufficio a muovere la contestazione, elementi come l’apertura di un canale con pubblicazioni regolari, la presenza di sponsorizzazioni ricorrenti o l’organizzazione di attrezzature dedicate possono fondare una presunzione semplice di abitualità, con inversione dell’onere della prova a carico del creator: sarà lui a dover dimostrare, con elementi concreti, il carattere sporadico dell’attività.

Cosa fare invece. Prima di pagare, va ricostruita la cronologia reale dell’attività: quante collaborazioni, con quale regolarità, se esisteva un’organizzazione minima (montaggio professionale, agenzia di gestione, calendario editoriale) o se si trattava di episodi isolati. Solo dopo questa ricostruzione si può decidere se accettare la qualificazione proposta dall’Agenzia o contestarla, chiedendo l’applicazione del regime — spesso più favorevole — dei redditi diversi occasionali.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il rispetto della soglia dei 5.000 euro annui, spesso richiamata come “limite dell’occasionalità”, non basta da sola a escludere l’abitualità quando l’attività richiede un’iscrizione ad albo o presenta indici organizzativi stabili: la Cassazione ha chiarito che quella soglia ha rilievo previdenziale, non è un parametro automatico di qualificazione fiscale.

L’errore 3: non fornire prova dei costi sostenuti, lasciando tassare il lordo

L’errore. Molti content creator, ricevuta la contestazione su un determinato incasso, si concentrano solo sul contestare (o accettare) l’importo del ricavo, dimenticando che quasi sempre esistono costi collegati a quell’attività — attrezzature, software di editing, illuminazione, abbonamenti a piattaforme, quota di un’agenzia di gestione — che non vengono mai portati in deduzione.

Perché è un errore. Tassare l’intero ricavo lordo senza tener conto dei costi sostenuti per produrlo viola il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, ha stabilito che in qualsiasi tipo di accertamento induttivo — analitico-induttivo o induttivo puro — l’Amministrazione deve riconoscere una deduzione dei costi, anche in via forfettaria o presuntiva, correlati ai maggiori ricavi accertati, e la Cassazione ha più volte confermato questo principio anche per accertamenti fondati su indagini bancarie.

Le conseguenze. Senza questa deduzione, l’imponibile su cui viene calcolata l’imposta risulta gonfiato, a volte anche del 20-30% rispetto a quanto dovuto realmente. È l’errore che, tra tutti quelli qui esaminati, produce il danno economico più immediato e più facilmente evitabile, perché non richiede di contestare l’intera pretesa, ma solo di documentare (o quantomeno indicare in via presuntiva) le spese sostenute.

Cosa fare invece. Vanno raccolte fatture, ricevute e abbonamenti relativi a attrezzatura, software, spese di gestione della presenza online (hosting, analytics, campagne pubblicitarie di autopromozione) e, se presente, il compenso trattenuto da un’eventuale agenzia o management. Anche quando la documentazione analitica manca del tutto, va comunque chiesta la deduzione forfettaria, che la giurisprudenza riconosce anche in assenza di prova puntuale di ogni singola spesa.

Il dettaglio che pochi conoscono. In un caso relativo a un professionista privo di documentazione analitica dei costi, la Cassazione ha comunque riconosciuto il diritto alla deduzione forfettaria, chiarendo che l’assenza di scontrini o fatture per ogni voce di spesa non preclude il riconoscimento dei costi quando è ragionevole presumere che, per produrre quel reddito, delle spese siano state comunque sostenute.

L’errore 4: non giustificare analiticamente gli accrediti da TikTok, PayPal e sponsor

L’errore. Quando la comunicazione di irregolarità nasce da un’indagine finanziaria sui conti correnti (o su wallet PayPal, Stripe, conti in valuta estera collegati ai pagamenti delle piattaforme), il contribuente spesso risponde in modo generico: “quei soldi non sono tutti miei”, “parte arrivava da amici”, senza collegare ogni singolo accredito a una causale verificabile.

Perché è un errore. L’art. 32 del DPR 600/1973 pone una presunzione legale relativa: i versamenti non giustificati su conto corrente si presumono reddito imponibile. La Cassazione, con le ordinanze gemelle n. 21220 e n. 21214 del 2025, ha ribadito che questa presunzione si applica pienamente anche ai lavoratori autonomi, non solo ai redditi d’impresa, e con l’ordinanza n. 18273/2025 ha chiarito che spetta al contribuente fornire una prova “analitica e specifica” — non generica — che colleghi ogni versamento contestato alla sua reale natura non imponibile.

Le conseguenze. Una difesa generica (“erano regali”, “erano rimborsi”) viene sistematicamente respinta. La Corte ha più volte cassato sentenze di merito che si erano limitate a una valutazione complessiva delle giustificazioni, imponendo ai giudici tributari di esaminare “in modo analitico e rigoroso” ogni singola prova offerta dal contribuente: questo significa che anche l’Ufficio, e poi eventualmente il giudice, pretendono un riscontro documentale voce per voce, non un racconto complessivo.

Cosa fare invece. Ogni accredito contestato va ricostruito singolarmente: estratto conto della piattaforma (TikTok Creator Fund, dashboard sponsor, PayPal), fattura o nota emessa (se esistente), corrispondenza con il brand o l’agenzia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di avvocato cassazionista che segue la strategia difensiva fin dalle prime battute, imposta questa ricostruzione analitica già nella fase di risposta alla comunicazione, per evitare che la genericità della prima difesa venga poi usata contro il contribuente in un eventuale giudizio.

Il dettaglio che pochi conoscono. La presunzione legale sui versamenti bancari non si estende automaticamente ai prelevamenti per i lavoratori autonomi: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la presunzione sui prelievi non giustificati come reddito occulto vale solo per gli imprenditori, non per chi svolge attività di lavoro autonomo — una distinzione che spesso l’Ufficio, in una prima contestazione, non applica correttamente.

L’errore 5: aprire la partita IVA in fretta e nel regime sbagliato

L’errore. Ricevuta la contestazione, alcuni creator pensano che la soluzione più rapida sia aprire immediatamente la partita IVA e iniziare a fatturare da quel momento, convinti che questo “sani” automaticamente la posizione pregressa.

Perché è un errore. L’apertura della partita IVA riguarda solo il futuro: non incide sulla contestazione relativa ai redditi già percepiti e non dichiarati, che restano regolati dalle norme in vigore all’epoca dei fatti. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 esiste un codice ATECO specifico (73.11.03, “Attività di influencer marketing”) pensato apposta per questa attività: aprire la partita IVA con un codice generico, o scegliere frettolosamente il regime forfettario senza verificare i requisiti (tra cui il limite di compensi e le cause di esclusione), può generare nuove contestazioni proprio sulla corretta collocazione fiscale e previdenziale dell’attività.

Le conseguenze. Un inquadramento affrettato rischia di creare un doppio fronte: da un lato la contestazione originaria sui redditi pregressi, dall’altro un nuovo controllo sulla correttezza del regime scelto per il periodo successivo, con l’INPS che dal 2025 incrocia sistematicamente le dichiarazioni fiscali con le proprie banche dati per individuare i content creator non iscritti alla gestione previdenziale competente.

Cosa fare invece. Prima di aprire la partita IVA, va definita la natura esatta dell’attività (lavoro autonomo abituale, attività d’impresa se assimilabile a un’attività di intermediazione commerciale, o mantenimento del regime di redditi occasionali se effettivamente tale) e la gestione previdenziale corretta tra Gestione Separata INPS, Gestione Commercianti o, nei casi assimilabili al lavoro dello spettacolo, il Fondo ex ENPALS. La regolarizzazione va costruita come un percorso coordinato con la risposta alla comunicazione di irregolarità, non come un atto separato e frettoloso.

Il dettaglio che pochi conoscono. In alcuni casi, la collaborazione con un’azienda per la promozione sistematica di prodotti in cambio di una percentuale sulle vendite (affiliazione) è stata qualificata dalla giurisprudenza di merito come attività assimilabile a quella di agente di commercio, con conseguente produzione di reddito d’impresa e non di lavoro autonomo: una qualificazione che cambia radicalmente sia il regime fiscale sia quello previdenziale applicabile.

L’errore 6: rispondere da soli, ammettendo per iscritto elementi dannosi

L’errore. Nel tentativo di chiarire la propria posizione, molti contribuenti scrivono direttamente all’Agenzia delle Entrate spiegazioni dettagliate e informali — spesso via email o tramite il cassetto fiscale — senza rendersi conto che ogni frase può essere usata come ammissione nel prosieguo del procedimento.

Perché è un errore. Una risposta scritta male, anche in buona fede, può contenere ammissioni difficilmente recuperabili: dichiarare “faccio contenuti da tre anni con costanza” quando si sta cercando di sostenere l’occasionalità dell’attività, oppure fornire cifre approssimative che poi non coincidono con la documentazione bancaria, mina alla radice la strategia difensiva successiva.

Le conseguenze. Una volta che una dichiarazione è stata resa per iscritto all’Amministrazione, diventa un elemento del fascicolo che l’Ufficio — e poi, in sede contenziosa, anche il giudice tributario — può richiamare per smentire una successiva linea difensiva più favorevole. Recuperare credibilità dopo un’ammissione scritta male è molto più difficile che costruire fin dall’inizio una risposta coerente e giuridicamente ponderata.

Cosa fare invece. La risposta alla comunicazione di irregolarità va sempre impostata dopo un’analisi tecnica della documentazione disponibile, valutando con attenzione ogni singola affermazione prima di trasmetterla. Quando gli elementi lo consentono, è preferibile un’istanza di autotutela formale o una risposta strutturata, piuttosto che una spiegazione informale scritta di getto.

Il dettaglio che pochi conoscono. Anche se l’avviso bonario non è formalmente impugnabile in autonomia, i vizi che lo riguardano — motivazione carente, mancata indicazione dei conteggi, errato destinatario della comunicazione — possono comunque essere fatti valere davanti al giudice tributario nel momento in cui, in assenza di risposta soddisfacente, viene notificata la cartella di pagamento: la risposta alla comunicazione, quindi, non è la fine del percorso difensivo ma solo la sua prima fase.

GLI ERRORI IN CIFRE

Le seguenti sono simulazioni numeriche a scopo dimostrativo, costruite su ipotesi realistiche e non su casi realmente seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 — Il costo di ignorare il termine. Ipotesi: comunicazione di irregolarità per 14.600 € di compensi da sponsorizzazioni TikTok non dichiarati nell’anno d’imposta 2023, recapitata il 5 marzo. Se il contribuente paga entro il termine di 60 giorni con la sanzione ridotta a un terzo, l’importo dovuto (oltre imposta e interessi) è di circa 1.215 € di sanzione. Se lascia decorrere il termine e attende la cartella, la sanzione piena al 25% porta l’importo a circa 3.650 €: una differenza di oltre 2.400 € dovuta esclusivamente al mancato rispetto della scadenza.

Simulazione 2 — Il costo di non dedurre i costi. Ipotesi: ricavi accertati da attività di content creation per 22.000 €, di cui 6.500 € riconducibili a spese documentabili per attrezzatura, software di montaggio e gestione dei canali. Se il contribuente non presenta alcuna documentazione, l’imponibile resta 22.000 €. Se invece fa valere la deduzione — anche solo in via forfettaria — l’imponibile scende a circa 15.500 €, con un risparmio d’imposta, ai fini IRPEF, stimabile in circa 1.700-2.000 € a seconda dello scaglione applicabile.

Simulazione 3 — Il costo della qualificazione errata. Ipotesi: compensi occasionali da due sole collaborazioni pubblicitarie nell’anno, per un totale di 4.200 €. Se l’Ufficio li qualifica come reddito abituale di lavoro autonomo senza che il contribuente contesti la qualificazione, scattano oneri previdenziali aggiuntivi verso la Gestione Separata INPS, oltre alla necessità di apertura tardiva della partita IVA con relative sanzioni. Se invece si dimostra — con la cronologia reale dell’attività — la natura occasionale, resta dovuta solo l’IRPEF sul netto, con ritenuta d’acconto già operata dal committente nella maggior parte dei casi.

LA MAPPA DEGLI ERRORI

La tabella riepiloga i sei errori esaminati, il momento in cui si commettono e le possibilità di rimedio.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
Ignorare la comunicazioneNei 60-90 giorni dal ricevimentoSanzione piena, iscrizione a ruoloParziale — dipende dai giorni trascorsi
Pagare senza verificare l’abitualitàAl momento del pagamentoRegime fiscale/previdenziale più oneroso accettatoParziale — se non ancora pagato o in autotutela
Non dedurre i costiNella risposta o nel pagamentoImponibile gonfiato, imposta più altaSì — recuperabile anche in fase successiva
Non giustificare gli accrediti bancariNella risposta all’UfficioPresunzione di reddito non superataSì — se la documentazione esiste ancora
Aprire partita IVA nel regime sbagliatoDopo la contestazioneDoppio fronte di controllo (pregresso + futuro)Sì — con riclassificazione tempestiva
Rispondere da soli in modo dannosoNella prima comunicazione scrittaAmmissioni difficili da recuperareParziale — dipende dal contenuto già inviato

LA CHECKLIST PREVENTIVA

Prima di rispondere alla comunicazione di irregolarità o di effettuare qualsiasi pagamento, verifica che:

  • [ ] Hai individuato la data esatta di ricezione della comunicazione (PEC, raccomandata o cassetto fiscale)
  • [ ] Hai calcolato con precisione il termine (60 o 90 giorni a seconda del canale di notifica) entro cui intervenire
  • [ ] Hai verificato se la comunicazione deriva da controllo automatizzato (art. 36-bis), controllo formale (art. 36-ter) o da un’indagine finanziaria sui conti
  • [ ] Hai ricostruito la cronologia reale dell’attività (numero di collaborazioni, regolarità, eventuale organizzazione dedicata)
  • [ ] Hai raccolto la documentazione di ogni singolo accredito contestato (dashboard piattaforme, PayPal, Stripe, bonifici da sponsor)
  • [ ] Hai raccolto le fatture o ricevute relative ai costi sostenuti per l’attività (attrezzatura, software, gestione dei canali)
  • [ ] Hai verificato se l’attività può qualificarsi come occasionale o se presenta indici di abitualità
  • [ ] Hai controllato la posizione previdenziale (Gestione Separata INPS, Gestione Commercianti, Fondo ex ENPALS)
  • [ ] Non hai ancora inviato risposte informali o email che ammettono elementi non verificati
  • [ ] Hai valutato se conviene un’istanza di autotutela prima del pagamento
  • [ ] Hai verificato l’importo esatto della sanzione ridotta applicabile in caso di pagamento tempestivo
  • [ ] Hai considerato l’impatto della vicenda anche sugli anni d’imposta successivi, non solo su quello contestato

E SE L’ERRORE L’HO GIÀ FATTO?

Non tutti gli errori descritti sono irrimediabili. Molto dipende dalla fase in cui ci si trova.

Se hai lasciato scadere il termine ma non è ancora arrivata la cartella: resta possibile presentare un’istanza di autotutela, segnalando eventuali errori dell’Ufficio o allegando la documentazione mancante. Non ripristina automaticamente la sanzione ridotta, ma può comunque incidere sull’importo finale o evitare l’iscrizione a ruolo se la contestazione risulta infondata.

Se hai già pagato senza verificare la qualificazione del reddito: se emergono elementi che dimostrano l’occasionalità dell’attività o l’esistenza di costi non considerati, è possibile valutare un’istanza di rimborso, anche se il percorso è più complesso rispetto a un intervento preventivo.

Se è già arrivata la cartella di pagamento: a questo punto la comunicazione di irregolarità ha esaurito i suoi effetti, ma restano utilizzabili in sede di ricorso i vizi originari — motivazione carente, mancata comunicazione dovuta, errata qualificazione del reddito, mancata deduzione dei costi — che possono essere fatti valere davanti al giudice tributario, nei termini di legge per l’impugnazione.

Se hai già inviato una risposta scritta poco ponderata: non è detto che sia definitivamente pregiudizievole. Va valutato il contenuto specifico di quanto dichiarato e, se necessario, va costruita una linea difensiva che tenga conto di quell’elemento senza lasciare che diventi l’unico punto di riferimento del procedimento.

Quando invece il termine di decadenza per l’azione dell’Ufficio è definitivamente maturato (tipicamente due anni dal termine di presentazione della dichiarazione per il controllo formale, termini più ampi per l’accertamento vero e proprio), la contestazione può risultare tardiva e quindi illegittima: un elemento che va sempre verificato prima di rassegnarsi al pagamento.

LE DOMANDE DI CHI TEME DI AVER SBAGLIATO

“Ho lasciato passare i 60 giorni: è finita?” Non necessariamente. Puoi ancora intervenire con un’istanza di autotutela o, se arriva la cartella, con un ricorso che faccia valere i vizi dell’atto originario. Hai perso solo la possibilità della sanzione ridotta automatica.

“Ho già risposto dicendo che pubblico contenuti regolarmente da anni: mi sono danneggiato da solo?” Dipende dal contesto. Se stavi cercando di sostenere l’occasionalità, quella dichiarazione pesa, ma non è automaticamente decisiva: contano anche gli altri elementi oggettivi (numero reale di collaborazioni, importi, organizzazione).

“Ho pagato tutto quello che mi chiedevano senza discutere: posso tornare indietro?” Se emergono elementi che dimostrano che l’importo era eccessivo — costi non dedotti, qualificazione errata — è possibile valutare un’istanza di rimborso, anche se il pagamento spontaneo rende il percorso più complesso.

“Non ho conservato nessuna prova delle spese sostenute: sono perduto?” No. La giurisprudenza riconosce comunque, in molti casi, una deduzione forfettaria dei costi anche in assenza di documentazione analitica per ogni voce di spesa.

“Ho aperto la partita IVA nel regime sbagliato dopo aver ricevuto la comunicazione: aggravo la mia posizione?” Non automaticamente, ma va sistemata al più presto, perché un doppio errore (sul pregresso e sul futuro) complica la difesa complessiva e può generare nuove contestazioni parallele.

“Posso ancora fare qualcosa se la cartella è già stata notificata da poco?” Sì: entro i termini di legge per l’impugnazione resta possibile presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria, facendo valere sia i vizi formali sia quelli sostanziali della pretesa.

GLI ERRORI DAVANTI AI GIUDICI

Ecco cosa è successo, secondo la giurisprudenza più recente, a chi ha commesso o subito gli errori sopra descritti.

Sull’obbligo di risposta e sulla motivazione della cartella da controllo automatizzato: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31.072/2024, ha ribadito che ogni atto impositivo deve essere motivato per consentire al contribuente di comprendere la pretesa, ma quando la cartella deriva da un controllo automatizzato il richiamo alla dichiarazione presentata è sufficiente, perché il contribuente ne conosce già il contenuto — un principio che rende quasi sempre infruttuosa la sola contestazione formale della motivazione.

Sulla cartella emessa senza previa comunicazione di irregolarità: con la sentenza n. 18078 dell’1 luglio 2024, la Cassazione ha chiarito che la cartella è comunque valida, anche senza comunicazione preventiva, quando il debito nasce da importi già esposti in dichiarazione e semplicemente non versati — situazione diversa da quella dei redditi mai dichiarati, dove la comunicazione resta la sede naturale per intervenire prima della cartella.

Sull’abitualità come requisito da valutare ex ante: un orientamento consolidato della Cassazione, ribadito nella sentenza n. 11535 del 30 aprile 2024, afferma che il rispetto della soglia dei 5.000 euro annui non basta a qualificare un’attività come occasionale quando sono presenti indici organizzativi stabili, e che tali indici possono fondare una presunzione semplice di abitualità con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Sulla riqualificazione in base alla realtà effettiva del rapporto: con la sentenza n. 17019 del 25 giugno 2025, la Cassazione ha confermato che i giudici devono guardare alle modalità reali di svolgimento dell’attività, non al nome dato al rapporto dalle parti — principio applicabile per analogia anche alla qualificazione dei compensi da content creation.

Sulla presunzione legale bancaria estesa al lavoro autonomo: le ordinanze gemelle n. 21220 e n. 21214 del 30 luglio 2025 hanno riaffermato la piena applicabilità della presunzione di reddito sui versamenti bancari non giustificati anche ai professionisti e lavoratori autonomi, oltre che agli imprenditori.

Sulla natura analitica e non generica della prova contraria: con l’ordinanza n. 21108 del 29 luglio 2024, relativa a un professionista sottoposto ad accertamento bancario, la Cassazione ha cassato con rinvio una decisione di merito che aveva valutato in modo generico le giustificazioni fornite dal contribuente, imponendo un esame analitico e rigoroso di ogni singola prova.

Sull’irrilevanza della presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato illegittima l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione secondo cui i prelevamenti non giustificati costituiscono reddito occulto, presunzione che resta invece valida solo per gli imprenditori — principio più volte richiamato dalla Cassazione anche nelle pronunce più recenti.

Sulla deduzione dei costi anche in accertamento analitico-induttivo: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, ha imposto il riconoscimento di una deduzione dei costi — anche in via forfettaria — in qualsiasi tipo di accertamento induttivo, principio poi applicato dalla Cassazione anche in un caso relativo a un professionista privo di documentazione analitica (ordinanza n. 12541/2025).

Sull’uso dei contenuti social come prova della capacità contributiva: in ambito penale-tributario, la Cassazione (sentenza n. 38800/2024) ha ammesso la piena legittimità dell’acquisizione di fotografie e contenuti pubblicati sui social network come elementi utili a ricostruire il reddito effettivo e la capacità contributiva del contribuente, quando lo stile di vita ostentato appare incompatibile con i redditi dichiarati.

Sulla qualificazione come reddito d’impresa nel caso delle affiliazioni: il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024, ha riconosciuto che un influencer che collabora in modo continuativo con un’azienda, promuovendo la vendita dei suoi prodotti in cambio di una percentuale sulle vendite, svolge un’attività assimilabile a quella dell’agente di commercio, produttiva di reddito d’impresa.

Sulla deducibilità dei costi specifici dell’attività di content creation: la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 468/2024, ha riconosciuto la deducibilità, in capo a un’influencer del settore moda, dei costi sostenuti per l’acquisto di capi d’abbigliamento funzionali all’attività, confermando che le spese specificamente collegate alla produzione dei contenuti vanno considerate ai fini della determinazione del reddito imponibile.

COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

Di fronte a una comunicazione di irregolarità legata a redditi da TikTok o da altre piattaforme digitali, lo Studio Monardo mette in campo strumenti mirati sia sul fronte della prevenzione dell’errore sia su quello del rimedio, quando l’errore è già stato commesso:

  1. Analizziamo la comunicazione ricevuta per distinguere se deriva da controllo automatizzato, controllo formale o indagine finanziaria, individuando fin da subito la strategia più adatta.
  2. Calcoliamo con precisione i termini di decadenza e di risposta applicabili al caso concreto, evitando che il tempo giochi contro il contribuente.
  3. Ricostruiamo la cronologia reale dell’attività svolta, per verificare se sussistono i presupposti dell’abitualità o se l’attività può essere correttamente qualificata come occasionale.
  4. Verifichiamo la presenza di costi deducibili, anche quando la documentazione analitica è incompleta, facendo valere il diritto alla deduzione forfettaria riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.
  5. Ricostruiamo analiticamente gli accrediti bancari contestati, collegando ogni movimento alla sua reale causale per superare la presunzione legale prevista dall’art. 32 del DPR 600/1973.
  6. Verifichiamo la corretta collocazione previdenziale dell’attività, tra Gestione Separata INPS, Gestione Commercianti o altre forme applicabili, prima che l’errore si aggravi.
  7. Predisponiamo la risposta formale alla comunicazione di irregolarità o l’istanza di autotutela, evitando le ammissioni generiche che indebolirebbero una futura difesa in giudizio.
  8. Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo se restano margini di intervento — autotutela tardiva, istanza di rimborso, contestazione dei vizi originari in sede di ricorso contro la cartella.
  9. Coordiniamo l’aspetto tributario con quello previdenziale e, se necessario, con quello societario, attraverso lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo.
  10. Costruiamo la strategia difensiva con continuità, dalla prima risposta all’Agenzia fino, se la vicenda dovesse proseguire, ai gradi successivi del giudizio tributario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Proprio la natura di cassazionista dell’Avvocato assume un peso particolare in questa materia: quando un errore commesso nella fase della comunicazione di irregolarità si trasforma in cartella e poi in contenzioso, la possibilità di seguire la stessa linea difensiva, con lo stesso difensore, fino all’ultimo grado di giudizio evita le rotture di strategia che spesso indeboliscono le difese affidate a professionisti diversi in fasi diverse. Questa continuità si accompagna al lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti analizzano insieme lo stesso caso, garantendo che l’aspetto strettamente tributario e quello contabile-previdenziale procedano in modo coerente fin dalla prima risposta all’Agenzia delle Entrate.

I redditi da TikTok e la fiscalità internazionale: un profilo spesso trascurato

Un aspetto che complica ulteriormente la gestione della comunicazione di irregolarità legata a compensi da TikTok, rispetto a un normale avviso bonario su redditi “interni”, riguarda l’origine spesso estera dei pagamenti. Il Creator Fund e i programmi di monetizzazione delle piattaforme social sono generalmente gestiti da società con sede fuori dal territorio italiano (spesso in Irlanda o in altri Paesi europei), così come molte sponsorizzazioni arrivano da brand esteri o vengono intermediate da agenzie internazionali. Questo elemento introduce almeno tre profili che, nella pratica, vengono quasi sempre trascurati da chi affronta da solo la comunicazione ricevuta.

Il primo riguarda l’obbligo di dichiarazione worldwide. Chi è fiscalmente residente in Italia deve dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, indipendentemente dal Paese da cui parte il pagamento: la circostanza che il bonifico arrivi da una società estera non esclude in alcun modo l’obbligo dichiarativo, e anzi è proprio l’origine estera dei flussi finanziari a rendere più complesso, per l’Agenzia delle Entrate, il controllo automatizzato — motivo per cui in questi casi si ricorre più spesso a un’indagine finanziaria mirata piuttosto che al solo controllo cartolare.

Il secondo riguarda il quadro RW e il monitoraggio fiscale. Se il creator detiene conti correnti, wallet PayPal o Stripe collegati a piattaforme estere, o conti bancari aperti direttamente all’estero per ricevere i pagamenti, può scattare l’obbligo di compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi, distinto e autonomo rispetto all’obbligo di dichiarare il reddito prodotto. La mancata compilazione del quadro RW, quando dovuta, genera una sanzione ulteriore rispetto a quella collegata al reddito non dichiarato, ed è un profilo che una comunicazione di irregolarità concentrata sul solo reddito spesso non evidenzia, ma che può riemergere in un controllo successivo.

Il terzo riguarda le convenzioni contro le doppie imposizioni. Quando sul compenso pagato da un committente estero è già stata applicata una ritenuta nel Paese di provenienza, il creator può, in presenza dei presupposti previsti dalla convenzione bilaterale applicabile, evitare la doppia tassazione sullo stesso reddito attraverso il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Questo meccanismo, però, va attivato correttamente in dichiarazione: se il contribuente si limita a “non dichiarare nulla” pensando che l’imposta sia già stata pagata altrove, l’Agenzia contesterà comunque l’omessa dichiarazione in Italia, lasciando poi al contribuente l’onere di dimostrare, con la documentazione estera, il diritto al credito d’imposta.

Questi tre profili — worldwide taxation, quadro RW, credito per imposte estere — non sostituiscono l’analisi sugli errori già esaminati, ma si intrecciano con essa: un creator che riceve pagamenti da TikTok Ireland o da agenzie estere, e che nello stesso tempo commette uno o più degli errori descritti nei paragrafi precedenti, rischia una contestazione su più fronti contemporaneamente, con sanzioni che si sommano invece di sovrapporsi.

Il regime IVA per chi produce contenuti: un ulteriore livello di complessità

Accanto alla qualificazione IRPEF del reddito, la comunicazione di irregolarità può riguardare anche profili IVA, disciplinati dall’art. 54-bis del DPR 633/1972 per il controllo automatizzato e coordinati con l’art. 36-ter per il controllo formale sulle imposte dirette. Chi svolge l’attività di content creation in modo abituale, superata la soglia di esonero prevista per il regime forfettario, è tenuto ad applicare l’IVA sulle prestazioni rese, comprese — quando riconducibili a prestazioni di servizi verso committenti esteri — le regole di territorialità che spesso escludono l’applicazione dell’IVA italiana ma richiedono comunque l’emissione della fattura e gli adempimenti comunicativi previsti (esterometro, dichiarazione IVA).

Un errore frequente, collegato a quelli già esaminati, è ritenere che l’attività rientri automaticamente nel regime forfettario solo perché i compensi annui non superano, isolatamente considerati, la soglia di 65.000 euro. Il regime forfettario prevede infatti cause di esclusione (ad esempio la partecipazione contestuale a società di persone o a srl trasparenti, o lo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti di un ex datore di lavoro) che vanno sempre verificate prima di dare per scontata l’applicabilità del regime più favorevole. Quando la comunicazione di irregolarità riguarda anche l’IVA, la difesa deve quindi muoversi su due binari IRPEF e IVA, che seguono presunzioni e termini in parte diversi: un aspetto che, ancora una volta, richiede una lettura tecnica coordinata piuttosto che una risposta isolata a ciascun rilievo.

Ulteriori simulazioni pratiche

Simulazione 4 — L’impatto del quadro RW dimenticato. Ipotesi: un creator riceve per due anni i pagamenti del Creator Fund su un conto PayPal collegato a un istituto di pagamento estero, senza mai compilare il quadro RW. Oltre alla ripresa a tassazione del reddito non dichiarato (circa 9.000 € nel biennio), l’Ufficio applica la sanzione autonoma per l’omesso monitoraggio fiscale, che si aggiunge — separatamente — alla sanzione sul reddito, con un ulteriore aggravio stimabile in alcune centinaia di euro a seconda del valore medio detenuto sul conto estero nei due periodi d’imposta.

Simulazione 5 — Il credito d’imposta non attivato. Ipotesi: un content creator riceve 8.000 € da un brand con sede in un Paese con cui l’Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni, e su quel compenso è già stata applicata all’estero una ritenuta del 10% (800 €). Se il contribuente non dichiara nulla in Italia, l’Ufficio contesta l’intero importo come reddito omesso, senza applicare alcun credito. Se invece il contribuente dichiara correttamente il reddito e fa valere, con la documentazione estera, il credito d’imposta per l’importo già trattenuto, l’imposta italiana dovuta si riduce esattamente della somma già versata all’estero, evitando la doppia imposizione sullo stesso reddito.

Altre domande frequenti

“I pagamenti che ricevo da TikTok arrivano da una società irlandese: devo dichiararli comunque in Italia?” Sì, se sei fiscalmente residente in Italia: la residenza fiscale, non la sede del pagatore, determina l’obbligo dichiarativo sul reddito complessivo mondiale.

“Ho un conto PayPal collegato ai pagamenti delle piattaforme: devo indicarlo da qualche parte oltre al reddito?” Va verificato se ricorrono i presupposti per la compilazione del quadro RW, obbligo distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione del reddito percepito, la cui omissione genera una sanzione a sé stante.

“Se ho già pagato le tasse all’estero su un compenso, devo pagarle di nuovo in Italia?” Non sull’intero importo: in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, hai diritto a un credito d’imposta per quanto già versato all’estero, ma solo se dichiari correttamente il reddito in Italia e documenti l’imposta estera pagata.

Un’ultima considerazione sui tempi

Va infine ricordato che, quando la vicenda dovesse proseguire fino a un eventuale giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria, i termini processuali restano sospesi, come per ogni procedimento civile e tributario, esclusivamente nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, per effetto della sospensione feriale dei termini: un dato spesso frainteso, e che non va confuso con proroghe più ampie talvolta circolanti in modo informale.

Perché l’Agenzia delle Entrate sa già dei tuoi guadagni TikTok: l’obbligo DAC7

Un elemento che spiega perché negli ultimi due anni le comunicazioni di irregolarità collegate a redditi da piattaforme digitali siano diventate molto più frequenti e mirate riguarda la Direttiva europea nota come DAC7, recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023. Questa normativa obbliga gli operatori di piattaforma digitale — comprese quelle di social media che remunerano i creator, oltre ai marketplace e alle piattaforme di intermediazione immobiliare — a comunicare periodicamente alle autorità fiscali competenti i dati identificativi dei venditori/creator e l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo di riferimento.

Questo significa, in concreto, che l’Agenzia delle Entrate riceve oggi in modo strutturato e automatico informazioni che prima doveva ricostruire con indagini finanziarie mirate e più dispendiose. Le comunicazioni di irregolarità che nascono da questi flussi informativi presentano quindi una caratteristica precisa: l’importo indicato dall’Ufficio come “reddito non dichiarato” non è quasi mai una stima approssimativa, ma corrisponde spesso, con buona precisione, ai dati trasmessi direttamente dalla piattaforma stessa. Questo riduce molto lo spazio per contestare l’esistenza del compenso in sé, e sposta l’attenzione difensiva proprio sui temi qui esaminati: qualificazione del reddito (abituale o occasionale), deduzione dei costi, corretta applicazione delle convenzioni internazionali quando il pagamento arriva dall’estero.

Un errore ulteriore, collegato a quelli già descritti, consiste nel sottovalutare che questi dati sono già nella disponibilità dell’Agenzia prima ancora dell’invio della comunicazione: impostare una risposta che nega genericamente l’esistenza dei compensi, quando l’Ufficio dispone già dei dati trasmessi dalla piattaforma, indebolisce fin dall’inizio la credibilità della difesa. La strategia efficace, in questi casi, non è negare l’esistenza del reddito riportato dalla piattaforma, ma discutere la sua corretta qualificazione fiscale e il calcolo dell’imponibile netto.

I doni virtuali nelle dirette (live gift): un caso specifico

Una categoria di provento tipica di TikTok e delle altre piattaforme che offrono dirette in streaming merita un approfondimento a parte: i doni virtuali (i cosiddetti “gift”) che gli spettatori inviano durante le live e che il creator può convertire in denaro. Dal punto di vista fiscale, questi importi non sono liberalità prive di rilevanza reddituale, come talvolta si crede, ma compensi corrisposti in ragione dell’attività di intrattenimento svolta, riconducibili — quando l’attività è abituale — al medesimo regime dei redditi da lavoro autonomo o assimilato applicabile agli altri proventi da content creation.

La contestazione su questa voce presenta una difficoltà pratica ulteriore rispetto a una sponsorizzazione con contratto scritto: i gift sono numerosissimi, di importo unitario spesso minimo, ed è la piattaforma — non il singolo spettatore — a operare la conversione e l’eventuale accredito al creator al netto della propria commissione. Nella difesa, questo significa che il punto di partenza corretto non è il valore lordo dei doni virtuali visualizzato all’interno dell’app, ma l’importo effettivamente accreditato al creator dopo la trattenuta della piattaforma, che va sempre verificato sui report messi a disposizione dal servizio stesso. Confondere i due valori — errore molto comune perché l’app mostra in modo prominente i doni ricevuti, non l’incasso netto — porta a discutere una contestazione basata su un imponibile lordo superiore a quello realmente percepito.

Le tempistiche tipiche del procedimento

Comprendere la sequenza temporale aiuta a capire in quale fase ci si trova e quali strumenti restano ancora disponibili.

Fase 1 — Raccolta dati (prima della comunicazione). L’Agenzia incrocia i dati trasmessi dalle piattaforme (obbligo DAC7), le informazioni bancarie disponibili e, se del caso, avvia un’indagine finanziaria mirata. Questa fase non è visibile al contribuente.

Fase 2 — Comunicazione di irregolarità. Recapitata via PEC, raccomandata o resa disponibile nel cassetto fiscale. Da questo momento decorre il termine di 60 giorni (90 per le comunicazioni recapitate al professionista delegato) per pagare con sanzione ridotta o presentare osservazioni/istanza di autotutela.

Fase 3 — Iscrizione a ruolo e cartella. Se il termine decorre senza risposta né pagamento, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo. La cartella di pagamento viene notificata successivamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro i termini di decadenza previsti per il tipo di controllo effettuato.

Fase 4 — Eventuale ricorso. Contro la cartella è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, facendo valere sia i vizi formali dell’atto sia le questioni sostanziali relative alla qualificazione del reddito e al calcolo dell’imponibile, entro il termine di legge, tenendo conto della sospensione feriale dei termini che opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Fase 5 — Gradi successivi. In caso di soccombenza, la vicenda può proseguire in appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, infine, con ricorso per cassazione: è in questa fase che la continuità difensiva garantita da un unico professionista abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte assume il massimo rilievo pratico.

Ancora domande frequenti

“La comunicazione che ho ricevuto riporta un importo diverso da quello che risulta dal mio account TikTok: come mi comporto?” Va richiesto e confrontato il report ufficiale dei compensi messo a disposizione dalla piattaforma per il periodo contestato, distinguendo sempre tra valore lordo mostrato nell’app e importo netto effettivamente accreditato, prima di rispondere all’Ufficio.

“Ho ricevuto sia sponsorizzazioni sia doni virtuali dalle dirette: vanno trattati allo stesso modo?” Dal punto di vista della qualificazione reddituale generale sì, se l’attività nel suo complesso presenta i caratteri dell’abitualità, ma la ricostruzione dell’imponibile va fatta voce per voce, perché le modalità di determinazione del netto (trattenute di piattaforma, eventuali ritenute d’acconto dello sponsor) sono diverse.

“Devo preoccuparmi anche degli anni precedenti a quello indicato nella comunicazione?” Dipende dai termini di decadenza applicabili: se l’attività non dichiarata è proseguita per più anni, è opportuno verificare l’intera posizione, perché un controllo su un’annualità può facilmente estendersi, in un secondo momento, alle annualità limitrofe non ancora prescritte.

Perché affidarsi allo Studio Monardo per una comunicazione di irregolarità su redditi digitali

La materia dei redditi da content creation e da piattaforme come TikTok si colloca all’incrocio tra qualificazione tributaria del reddito, disciplina previdenziale in continua evoluzione (basti pensare all’introduzione, solo dal 2025, di un codice ATECO dedicato) e riscossione coattiva quando la comunicazione di irregolarità non trova risposta adeguata. Proprio per questo lo Studio Monardo affronta ogni comunicazione ricevuta partendo da un’analisi che tiene insieme questi tre piani, grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario e alla possibilità, garantita dalla qualifica di cassazionista dell’Avvocato, di seguire la vicenda senza soluzione di continuità fino all’ultimo grado di giudizio, se la difesa dovesse rendersi necessaria.

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