La maggior parte dei contribuenti che riceve una comunicazione di irregolarità sulle proprie criptovalute non perde la partita per il merito della pretesa, ma per un errore di comportamento commesso nelle settimane successive alla notifica. Chi ha investito in Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali e si vede recapitare questo avviso spesso reagisce d’istinto: ignora l’atto, paga senza controllare, oppure aspetta la cartella pensando di avere tutto il tempo del mondo. Sono esattamente questi automatismi a trasformare un problema gestibile in un debito consolidato e, nei casi più seri, in un procedimento penale.
Gli errori più frequenti, che vedremo uno per uno in questo articolo, sono:
- Ignorare la comunicazione credendo che non abbia valore legale
- Pagare subito senza verificare i calcoli dell’Agenzia delle Entrate
- Non fornire la documentazione utile nella fase di contraddittorio
- Sottovalutare i profili penali quando l’importo supera le soglie di punibilità
- Lasciar scadere i termini per il pagamento agevolato o il ricorso, aspettando la cartella
- Ignorare i vizi di competenza, notifica o motivazione dell’atto
Lo Studio Monardo segue da tempo il contenzioso legato alla fiscalità delle cripto-attività, un terreno relativamente nuovo dove la prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza si stanno ancora assestando. Questa specializzazione nasce da un dato concreto e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, e la materia delle comunicazioni di irregolarità su criptovalute è oggi uno dei terreni più instabili del contenzioso tributario, dove la linea difensiva costruita in primo grado deve spesso reggere fino all’ultimo grado di giudizio per trovare un principio di diritto chiaro applicabile al caso concreto.
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1. Ignorare la comunicazione credendo che non abbia valore legale
L’errore
Marco riceve via PEC una comunicazione di irregolarità che segnala una plusvalenza da cessione di Bitcoin non indicata nella dichiarazione dei redditi 2023. Legge che “non è un atto impositivo” in qualche articolo trovato online, conclude che si tratti di una semplice segnalazione informale, e la archivia senza rispondere né pagare. Aspetta, come dice a se stesso, “l’atto vero”.
Perché è un errore
La comunicazione di irregolarità (detta anche “avviso bonario”), emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 o di un controllo formale ex art. 36-ter, non è formalmente un avviso di accertamento, ma non per questo è priva di effetti. È il momento in cui l’Agenzia porta a conoscenza del contribuente una pretesa già quantificata, con la possibilità di sanare la posizione a condizioni più favorevoli. Ignorarla significa lasciare che il termine per la definizione agevolata decorra inutilmente e che l’ufficio proceda oltre.
Le conseguenze
Se il contribuente non risponde né paga nei termini, l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo e notifica una cartella di pagamento, con le sanzioni piene (non più ridotte al 10% o al 20%, ma fino al 25-30%) e gli interessi di mora aggiuntivi. La finestra più favorevole per intervenire, quella della fase bonaria, si chiude per sempre. Da quel momento, l’unico strumento resta l’impugnazione della cartella, che richiede di rimettere in discussione anche vizi che in fase bonaria si sarebbero potuti risolvere con una semplice memoria.
Cosa fare invece
Ogni comunicazione relativa a criptovalute va letta con attenzione entro pochi giorni dalla notifica, individuando la norma applicata (36-bis o 36-ter), l’anno d’imposta contestato e l’origine del dato (di solito le informazioni trasmesse dagli exchange o ricostruite da controlli incrociati). Va sempre valutato, prima di ogni altra cosa, se rispondere con memorie difensive, chiedere la rettifica in autotutela, oppure pagare con sanzioni ridotte. Il silenzio non è mai una strategia.
Nella pratica, una risposta anche minima, purché tempestiva, cambia radicalmente la natura del rapporto con l’ufficio: passa da un contribuente inerte, che l’amministrazione tratta come tale, a un soggetto attivo che chiede un confronto sui dati. Anche una semplice richiesta di chiarimenti sul metodo di calcolo utilizzato, presentata entro i termini, sospende nella sostanza l’automatismo verso la cartella e apre uno spazio di dialogo che altrimenti si perde per sempre. Questo primo passo, per quanto semplice, è quello che più spesso viene saltato da chi si sente sopraffatto dalla complessità della materia crypto e finisce per non fare nulla, proprio quando fare qualcosa costerebbe pochissimo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Dal 1° gennaio 2025, per effetto del decreto legislativo 108/2024, il termine per rispondere o pagare in fase bonaria è stato esteso da 30 a 60 giorni (90 se la comunicazione viene inviata tramite intermediario). Molti contribuenti, abituati alla vecchia regola dei 30 giorni, si affrettano a pagare senza verificare nulla, oppure — all’opposto — lasciano passare il vecchio termine per abitudine, senza accorgersi di avere più tempo per costruire una difesa solida.
Un aspetto che aggrava questo errore, nel caso specifico delle criptovalute, è la convinzione diffusa che l’Agenzia delle Entrate non abbia strumenti reali per ricostruire le operazioni compiute su exchange esteri o su wallet non custoditi da intermediari italiani. È una convinzione superata: gli scambi di informazioni automatici tra amministrazioni fiscali, i controlli incrociati con gli operatori iscritti all’OAM e le segnalazioni internazionali hanno reso queste comunicazioni sempre più frequenti e sempre più puntuali. Trattare la comunicazione come “un tentativo generico” dell’Agenzia, sperando che si areni per mancanza di prove, è una scommessa che negli ultimi anni si è rivelata quasi sempre perdente. L’esperienza insegna che chi ignora la prima comunicazione si trova, qualche mese dopo, a dover gestire una cartella che racchiude non solo l’imposta originaria ma anche sanzioni e interessi che si sarebbero potuti evitare con una semplice risposta tempestiva.
2. Pagare subito senza verificare i calcoli dell’Agenzia delle Entrate
L’errore
Giulia riceve una comunicazione che quantifica una plusvalenza da conversione tra due criptovalute (uno scambio token contro token, senza mai convertire in euro) e, per paura delle sanzioni, paga l’intero importo entro pochi giorni, senza chiedersi se quell’operazione fosse davvero un evento fiscalmente rilevante.
Perché è un errore
Il calcolo delle plusvalenze su cripto-attività è tutt’altro che meccanico. Non ogni movimento tra wallet o tra criptovalute genera una plusvalenza imponibile, e gli algoritmi dell’Agenzia, basati sui dati trasmessi dagli exchange o ricostruiti da controlli incrociati, possono confondere trasferimenti tra wallet dello stesso soggetto con cessioni a titolo oneroso, oppure applicare criteri di valorizzazione (prezzo medio, LIFO, valore al 1° gennaio) diversi da quelli corretti per il caso specifico. La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023 n. 30 ha chiarito diversi aspetti della disciplina, ma restano ampi margini di interpretazione, specie per le annualità precedenti al 2023, quando la materia era regolata solo in via di prassi.
Le conseguenze
Un pagamento affrettato equivale a una rinuncia implicita a contestare l’importo, anche quando il calcolo dell’ufficio è oggettivamente sbagliato. Una volta versato quanto richiesto, tornare indietro con un’istanza di rimborso è molto più difficile e costoso di quanto sarebbe stato contestare la pretesa prima del pagamento. Nei casi più gravi, un pagamento incauto può anche essere interpretato come un’ammissione della propria posizione debitoria in eventuali fasi successive.
Cosa fare invece
Prima di versare un euro, va sempre ricostruito il dettaglio delle operazioni contestate, confrontando i dati dell’Agenzia con i report ufficiali degli exchange (i cosiddetti “tax report”, meglio se su carta intestata della piattaforma) e con lo storico delle transazioni sui wallet. Solo dopo questa verifica ha senso decidere se pagare, contestare in autotutela, oppure rispondere con memorie articolate.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), introdotta dalla legge di bilancio 2023 in sostituzione dell’imposta di bollo per chi detiene crypto fuori dal circuito degli intermediari residenti, viene talvolta confusa dagli stessi uffici con l’imposta sulle plusvalenze da cessione: un contribuente può ricevere una comunicazione che cumula erroneamente le due voci, duplicando di fatto il prelievo su una stessa base imponibile.
È qui che molti compromettono la propria posizione senza nemmeno accorgersene: pagando per intero un importo che avrebbe potuto essere ridotto anche solo del 30-40%, semplicemente perché non hanno dedicato un paio d’ore a confrontare i dati contestati con i propri estratti conto crypto. Questo vale in modo particolare per chi ha operato su più exchange contemporaneamente, oppure per chi ha spostato fondi tra un wallet hardware e una piattaforma di scambio: sono proprio questi movimenti “interni” a essere più spesso scambiati per eventi imponibili dagli algoritmi di controllo, che lavorano su flussi di dati aggregati e non sempre riescono a distinguere un trasferimento di proprietà da un semplice spostamento di custodia. Anche nei casi in cui il calcolo dell’Agenzia risulti sostanzialmente corretto, verificarlo prima di pagare non comporta alcun rischio aggiuntivo: la sanzione ridotta resta valida per l’intero periodo di 60 giorni, quindi qualche settimana dedicata al controllo non fa perdere alcun beneficio, mentre può evitare un esborso superiore al dovuto.
3. Non fornire la documentazione utile nella fase di contraddittorio
L’errore
Luca riceve una comunicazione di irregolarità e, convinto che le sue ragioni siano evidenti, si limita a una telefonata al call center dell’Agenzia, senza depositare nulla di scritto né allegare alcun documento a supporto.
Perché è un errore
La comunicazione di irregolarità nasce, nella maggior parte dei casi, da un controllo automatizzato basato su dati grezzi: se il contribuente non fornisce la documentazione che spiega la propria posizione (report degli exchange, cronologia delle transazioni, prova dei costi di acquisto), l’ufficio procede sulla base delle sole informazioni in suo possesso, che possono essere parziali o distorte. Il momento della comunicazione è, nella pratica, l’ultima occasione realmente efficace per un confronto informale con l’ufficio prima che la pretesa diventi definitiva.
Le conseguenze
Senza una risposta documentata, l’ufficio conferma l’irregolarità e procede all’iscrizione a ruolo. La conseguenza più grave è perdere l’occasione di dimostrare, con dati oggettivi, che la plusvalenza contestata è stata calcolata su un valore sbagliato o che l’operazione non era affatto imponibile — un’occasione che in molti casi non si ripresenta più con la stessa efficacia nelle fasi successive del procedimento.
Cosa fare invece
Va predisposta una risposta scritta, corredata da tutta la documentazione disponibile: cronologia completa delle transazioni, report ufficiali degli exchange, prova della data e del prezzo di acquisto degli asset, eventuale documentazione relativa a trasferimenti tra wallet propri (che non generano plusvalenza). Ogni voce contestata va riscontrata puntualmente, spiegando perché il dato dell’Agenzia è incompleto o errato.
Quando la documentazione ufficiale dell’exchange non è più disponibile — capita spesso con piattaforme che hanno cessato l’attività o modificato le proprie policy di conservazione dei dati — è comunque possibile ricostruire le operazioni attraverso l’esplorazione diretta della blockchain, che registra in modo pubblico e immutabile ogni transazione, o attraverso estratti bancari che documentano i bonifici di provvista iniziale. La mancanza del documento “ideale” non deve mai portare a rinunciare del tutto alla difesa: quasi sempre esiste un percorso alternativo per ricostruire la sostanza economica delle operazioni contestate, anche quando la fonte più comoda non è più disponibile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il decreto legislativo 219/2023 ha introdotto nello Statuto del contribuente (art. 6-bis, L. 212/2000) l’obbligo generalizzato di un contraddittorio informato ed effettivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. Questo significa che, quando la questione non è meramente aritmetica ma richiede una valutazione (come spesso accade per le cripto-attività), il contribuente ha il diritto di essere sentito prima che la pretesa si consolidi, e l’eventuale omissione di questo passaggio può essere fatta valere come vizio dell’intera procedura.
Il punto che sfugge quasi sempre a chi si trova in questa situazione è che la documentazione utile non si limita ai soli report degli exchange. Anche la ricostruzione narrativa delle operazioni, se coerente e verificabile, ha un peso concreto: spiegare per iscritto la sequenza delle transazioni, la ragione di un trasferimento tra wallet, la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto iniziale delle criptovalute, aiuta l’ufficio a inquadrare correttamente una posizione che, vista solo attraverso i dati grezzi, può apparire più grave di quanto sia in realtà. Molti contribuenti, per timore di “aggravare” la propria posizione fornendo troppi dettagli, scelgono il silenzio o risposte generiche: è un timore quasi sempre infondato, perché un’esposizione chiara e documentata gioca a favore del contribuente, mentre il silenzio lascia che sia l’ufficio a interpretare unilateralmente i dati a propria disposizione.
4. Sottovalutare i profili penali quando l’importo supera le soglie di punibilità
L’errore
Andrea, che ha realizzato plusvalenze significative su criptovalute per diversi anni senza dichiararle, riceve una comunicazione di irregolarità e la tratta come una questione puramente fiscale, senza considerare che l’importo evaso, sommato su più annualità, possa superare le soglie penalmente rilevanti.
Perché è un errore
L’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 punisce il reato di dichiarazione infedele quando l’imposta evasa supera determinate soglie di punibilità. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’omessa indicazione dei proventi da criptovalute, comprese le operazioni collegate a NFT, può integrare questo reato quando il valore convertito in euro supera le soglie previste dalla norma (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8269/2025). Chi riceve una comunicazione di irregolarità per importi elevati non sta quindi affrontando solo una questione di sanzioni amministrative, ma un possibile procedimento penale parallelo.
Le conseguenze
È la conseguenza più grave tra quelle esaminate in questo articolo: oltre alla pena detentiva prevista dal reato tributario, la condanna comporta pene accessorie come l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il patrimonio del contribuente può inoltre essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo equivalente all’imposta evasa. Su questo fronte, però, la giurisprudenza recente ha posto un limite importante: la Cassazione ha annullato un sequestro probatorio disposto direttamente sulle criptovalute per un controvalore pari all’imposta evasa, affermando che i Bitcoin non possono essere equiparati alla valuta legale ai fini di un sequestro per equivalente, proprio per la loro volatilità e per l’assenza di corso legale (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1760/2025).
Cosa fare invece
Quando gli importi in gioco lasciano intravedere il superamento delle soglie penali, la risposta alla comunicazione di irregolarità va coordinata con una valutazione tecnica dei profili penal-tributari, valutando strumenti come il ravvedimento operoso, che può incidere sulla configurabilità stessa del reato quando interviene prima dell’avvio di verifiche e accessi formali. Non è mai consigliabile affrontare da soli, o con il solo commercialista, una posizione che potrebbe avere rilevanza penale.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione ha precisato che l’errore sull’interpretazione della disciplina fiscale delle criptovalute non esclude automaticamente la responsabilità penale, a meno che non venga dimostrato che tale errore fosse “inevitabile” per il contribuente (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8269/2025) — un principio che rende ancora più delicata la posizione di chi, in buona fede, ha semplicemente ignorato l’esistenza dell’obbligo dichiarativo negli anni in cui la disciplina non era ancora consolidata.
Va inoltre ricordato che le soglie di punibilità dell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 si calcolano sull’imposta evasa nel singolo periodo d’imposta, non sul cumulo di più annualità: questo significa che chi ha omesso di dichiarare plusvalenze modeste ma ripetute nel tempo potrebbe restare, anno per anno, sotto la soglia penale, mentre chi ha realizzato un’unica plusvalenza consistente in un solo anno d’imposta rischia di superarla anche con un singolo episodio. È un calcolo che va sempre fatto anno per anno e non “a occhio” sul totale complessivo, perché una valutazione approssimativa può portare sia a sottovalutare un rischio reale, sia a temere conseguenze penali che, correttamente calcolate, non sussistono.
5. Lasciar scadere i termini per il pagamento agevolato o il ricorso, aspettando la cartella
L’errore
Sara, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, decide di “aspettare e vedere cosa succede”, confidando che l’Agenzia si dimentichi della sua posizione o che arrivi qualche sanatoria generale prima che la situazione si aggravi.
Perché è un errore
I termini previsti dalla legge per rispondere, pagare con sanzioni ridotte o presentare ricorso non sono indicativi: sono perentori. Decorso il termine (oggi 60 giorni dalla notifica per la generalità dei casi, 30 giorni per i redditi a tassazione separata), l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo senza ulteriori avvisi. La Corte di Cassazione ha del resto affermato che, quando l’irregolarità emerge da dati certi e privi di margini interpretativi (come un omesso versamento evidente), l’avviso bonario può anche non essere seguito da ulteriori solleciti prima della cartella (Cass. ord. n. 25169/2025).
Le conseguenze
Il costo dell’inerzia è quantificabile e cresce nel tempo. Le sanzioni ordinarie, che in fase bonaria sono ridotte (tipicamente al 10% o al 20% dell’imposta), tornano alla misura piena una volta emessa la cartella (fino al 25-30%), a cui si aggiungono gli interessi di mora e, se il debito non viene comunque pagato, le misure cautelari ed esecutive dell’agente della riscossione: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti.
Cosa fare invece
Va fissata, non appena arriva la comunicazione, una data limite concreta entro cui decidere la strategia: pagamento agevolato, istanza di autotutela, oppure impugnazione diretta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. La comunicazione di irregolarità, secondo un orientamento ormai consolidato della Cassazione, è impugnabile autonomamente, senza dover attendere la cartella, ogni volta che porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita con le relative ragioni di fatto e di diritto (Cass. ord. n. 18974/2021).
Il dettaglio che pochi conoscono
Impugnare subito la comunicazione di irregolarità, anziché aspettare la cartella, permette di affrontare il merito della contestazione in un momento in cui la difesa dispone di più elementi freschi e non ancora consolidati in un titolo esecutivo — ma questa scelta va sempre ponderata caso per caso, perché in alcune circostanze può essere più efficace concentrare gli sforzi difensivi sulla fase successiva, quando la posizione dell’ufficio è già cristallizzata in un atto più stabile da contestare.
L’esperienza insegna che il calcolo dei termini, in materia di criptovalute, riserva spesso una sorpresa ulteriore: quando la comunicazione viene inviata tramite un intermediario o un CAF, il termine per pagare o rispondere si estende fino a 90 giorni, ma la data da cui far decorrere questo termine non sempre coincide con quella percepita dal contribuente, che magari viene a conoscenza della comunicazione solo quando l’intermediario gliela inoltra, con settimane di ritardo rispetto alla ricezione originaria. Verificare con precisione, fin dal primo giorno, la data reale di decorrenza dei termini è un passaggio che troppi trascurano, salvo poi accorgersi, quando è troppo tardi, di aver calcolato male la scadenza e di aver perso la finestra più favorevole per intervenire.
6. Ignorare i vizi di competenza, notifica o motivazione dell’atto
L’errore
Paolo riceve una comunicazione di irregolarità e si concentra esclusivamente sul contenuto economico della contestazione, senza mai verificare se l’atto sia stato emesso dall’ufficio competente, se la notifica sia avvenuta correttamente e se la motivazione sia sufficiente a comprendere la pretesa.
Perché è un errore
Non tutte le irregolarità che rendono contestabile un atto riguardano il merito della pretesa fiscale. L’art. 36 del DPR 600/1973 e il D.Lgs. 241/1997 individuano regole precise sulla competenza territoriale dell’ufficio che deve emettere la comunicazione, di norma quello del domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta interessato; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha annullato una cartella derivante da un avviso bonario emesso da un ufficio privo di competenza secondo queste regole. Analogamente, un’irregolarità di notifica o una motivazione insufficiente possono rendere l’intero atto viziato, a prescindere da chi abbia ragione sul merito.
Le conseguenze
Trascurare questi profili significa rinunciare a un motivo di ricorso spesso più solido e più rapido da far valere rispetto alla contestazione nel merito, specie quando i dati sulle criptovalute sono complessi da ricostruire. La Cassazione ha confermato, in più occasioni, che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio diverso da quello competente è nulla (Cass. n. 11660/2024 e n. 11790/2024), e che l’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale, quando dovuta, comporta la nullità della cartella successiva (Cass. n. 6248/2024).
Cosa fare invece
Ogni comunicazione va analizzata anche sul piano formale, prima ancora che sul merito: verifica dell’ufficio emittente, della correttezza della notifica, della presenza di una motivazione che consenta di comprendere concretamente la pretesa e le ragioni della rettifica. Questi vizi vanno sempre fatti valere insieme alle contestazioni di merito, mai in alternativa, per massimizzare le possibilità di successo del ricorso.
Un controllo formale spesso trascurato riguarda la modalità di notifica: molte comunicazioni relative a criptovalute vengono inviate via PEC, e un difetto nella procedura di notifica telematica (ad esempio un indirizzo PEC non più attivo, o una ricevuta di consegna mancante) può costituire un vizio autonomo, del tutto indipendente dalla fondatezza della pretesa fiscale. Anche quando il contribuente sa perfettamente di aver ricevuto l’atto, verificare che la procedura di notifica sia stata rispettata in ogni suo passaggio resta un controllo che richiede pochi minuti e che può risultare decisivo in sede di ricorso.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione ha chiarito che il controllo automatizzato (36-bis) è legittimo solo quando l’irregolarità emerge da dati certi e non richiede valutazioni discrezionali; se l’ufficio lo utilizza per risolvere questioni giuridicamente complesse — come spesso accade proprio per le criptovalute, dove la qualificazione di un’operazione può essere tutt’altro che scontata — la procedura è viziata e la cartella conseguente può essere annullata (Cass. ord. n. 28785/2025).
Questo principio ha una ricaduta pratica molto concreta per chi riceve una comunicazione relativa a criptovalute: se la contestazione richiede di stabilire se un’operazione fosse un semplice trasferimento tra wallet propri oppure una cessione a titolo oneroso, quella non è più una verifica “cartolare” ma una valutazione di merito, che l’ufficio non potrebbe risolvere con un controllo automatizzato senza un adeguato contraddittorio. È un argomento difensivo che va sempre verificato prima di concentrarsi esclusivamente sul calcolo dell’imposta, perché può portare all’annullamento dell’intera pretesa a prescindere da chi abbia ragione sul merito economico della questione.
Gli errori in cifre
Per capire quanto pesano, in concreto, questi errori, è utile confrontare tre scenari a partire da una stessa situazione di base: una plusvalenza da cessione di criptovalute di 17.800 €, non dichiarata nel modello Redditi relativo all’anno d’imposta 2023, corrispondente a un’imposta sostitutiva del 26% pari a 4.628 €.
Simulazione 1 — Il contribuente ignora la comunicazione. Ricevuta la comunicazione di irregolarità con sanzione ridotta al 10% (463 €), non risponde e non paga. Decorsi i 60 giorni, l’Agenzia iscrive a ruolo l’intero importo con sanzione piena al 30% (1.388 €) più interessi di mora. Il debito complessivo sale da circa 5.091 € a oltre 6.200 €, a cui si aggiungono gli aggi di riscossione se la cartella non viene pagata nei termini successivi.
Simulazione 2 — Il contribuente paga subito senza verificare i calcoli. La stessa plusvalenza di 17.800 € include, in realtà, un trasferimento di 6.000 € tra due wallet appartenenti allo stesso soggetto, erroneamente conteggiato dall’algoritmo dell’Agenzia come cessione a titolo oneroso. Pagando senza controllare, il contribuente versa un’imposta calcolata su una base imponibile reale di soli 11.800 €, con una differenza di circa 1.560 € versati senza che fossero dovuti — recuperabili solo con una successiva istanza di rimborso, procedura più lunga e incerta rispetto alla contestazione preventiva.
Simulazione 3 — Il contribuente risponde con documentazione e contesta i vizi formali. Verificando i dati con il report dell’exchange, dimostra che 6.000 € del valore contestato derivano da un trasferimento interno non imponibile. L’imposta dovuta si riduce a 3.068 € (26% su 11.800 €), con sanzione ridotta al 10% se pagata nei termini bonari (307 €): un risparmio complessivo, rispetto alla prima simulazione, di oltre 3.000 €.
Simulazione 4 — L’importo contestato è più elevato e tocca la soglia penale. Ipotesi diversa: un contribuente non ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2022, plusvalenze da criptovalute per un controvalore di 420.000 €, con un’imposta evasa pari a 109.200 €, superiore alla soglia di punibilità prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Se il contribuente tratta la comunicazione come una mera pendenza fiscale e si limita a pagare, rischia comunque l’avvio di un procedimento penale parallelo, perché il pagamento tardivo non estingue automaticamente il reato già perfezionato con la presentazione della dichiarazione infedele. Se invece la posizione viene gestita per tempo, valutando la tempestività di un ravvedimento operoso prima che siano iniziate verifiche formali, la stessa condotta può incidere sulla configurabilità del reato o sul trattamento sanzionatorio complessivo: la differenza tra le due strade non si misura in euro risparmiati, ma nella possibilità stessa di evitare un procedimento penale.
La mappa degli errori
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Ignorare la comunicazione | Ricezione dell’atto | Iscrizione a ruolo, sanzioni piene | Parziale (impugnazione cartella) |
| Pagare senza verificare | Entro i termini bonari | Versamento di somme non dovute | Parziale (istanza di rimborso) |
| Non fornire documentazione | Fase di contraddittorio | Conferma dell’irregolarità | Parziale (ricorso successivo) |
| Sottovalutare i profili penali | Ricezione o risposta | Procedimento penale, sequestri | Sì, se gestito per tempo |
| Lasciare scadere i termini | Decorrenza dei 60/30 giorni | Perdita delle sanzioni ridotte | No, una volta scaduti |
| Ignorare i vizi formali | Analisi dell’atto | Rinuncia a un motivo di ricorso solido | Sì, se rilevato in tempo |
La checklist preventiva
Prima di agire su una comunicazione di irregolarità relativa a criptovalute, verifica che:
- ☐ Hai individuato la norma applicata (art. 36-bis o 36-ter DPR 600/1973)
- ☐ Hai verificato l’anno d’imposta e l’ufficio che ha emesso l’atto
- ☐ Hai controllato la data di notifica e calcolato con precisione la scadenza dei termini
- ☐ Hai richiesto e conservato i report ufficiali degli exchange utilizzati
- ☐ Hai ricostruito la cronologia completa delle operazioni contestate
- ☐ Hai distinto i trasferimenti tra wallet propri dalle cessioni a titolo oneroso
- ☐ Hai verificato se la plusvalenza contestata supera la soglia annua di esenzione di 2.000 €
- ☐ Hai stimato se l’importo complessivo, su più annualità, possa avvicinarsi alle soglie penali
- ☐ Hai controllato la competenza territoriale dell’ufficio emittente
- ☐ Hai valutato se la motivazione dell’atto è sufficiente a comprendere la pretesa
- ☐ Hai considerato l’ipotesi di un’istanza di autotutela prima di ogni altra azione
- ☐ Hai valutato, in caso di importi elevati, un confronto con un professionista prima di rispondere
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutte le situazioni descritte in questo articolo sono irrimediabili, ma la possibilità di recuperare la posizione dipende molto dalla fase in cui ci si trova.
Se hai ignorato la comunicazione e non è ancora arrivata la cartella, è quasi sempre possibile intervenire con un’istanza di autotutela o con un pagamento tardivo, valutando se i termini di decadenza dell’azione accertativa siano nel frattempo maturati a tuo favore. Se la cartella è già stata notificata, resta aperta la strada del ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni, nel quale far valere sia i vizi formali dell’iter procedimentale (mancata comunicazione preventiva quando dovuta, incompetenza dell’ufficio) sia le contestazioni di merito sul calcolo delle plusvalenze.
Se hai pagato un importo che ritieni non dovuto, resta possibile presentare un’istanza di rimborso, dimostrando con la documentazione dell’exchange che l’operazione contestata non generava una plusvalenza imponibile o che il calcolo era errato. È una strada più lenta di quella preventiva, ma non preclusa.
Se l’importo evaso, sommato su più anni, si avvicina o supera le soglie penali, la situazione richiede una valutazione urgente e specifica, perché le vie d’uscita esistono ma vanno percorse rapidamente: dal ravvedimento operoso, se ancora tempestivamente praticabile, fino alla costruzione di una linea difensiva coerente sin dalla fase delle indagini preliminari, per evitare che errori procedurali della difesa si sommino a quelli già commessi in sede dichiarativa.
Se il termine per il ricorso è già scaduto e la cartella è divenuta definitiva, gli spazi si riducono sensibilmente: restano da verificare eventuali vizi assoluti di notifica (che possono rendere la cartella opponibile anche oltre i termini ordinari) e la possibilità di accedere a strumenti di rateizzazione o alle definizioni agevolate quando disponibili.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho ricevuto la comunicazione due mesi fa e non ho fatto nulla: è già troppo tardi? Dipende dai termini applicabili al tuo caso (60 giorni dalla notifica, salvo i 30 giorni per i redditi a tassazione separata). Se sono già scaduti, verifica se è arrivata l’iscrizione a ruolo: se non ancora, un’istanza di autotutela può ancora avere margini di successo.
Ho pagato l’intero importo per paura, ma penso che il calcolo fosse sbagliato: posso fare qualcosa? Sì, resta possibile presentare un’istanza di rimborso, supportata dalla documentazione che dimostra l’errore di calcolo. Non è la strada più semplice, ma non è preclusa.
La mia plusvalenza non dichiarata è di circa 25.000 €: rischio conseguenze penali? Va verificato l’importo dell’imposta evasa (non della plusvalenza) e se, sommata ad altre annualità non dichiarate, si avvicina alle soglie di punibilità previste dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. È un accertamento che richiede un’analisi tecnica puntuale, da fare subito.
Ho ricevuto la comunicazione ma l’ho notificata a un vecchio indirizzo dove non abito più da anni: è valida? Va verificato se la notifica è avvenuta secondo le regole corrette e se l’Agenzia era a conoscenza del tuo effettivo domicilio fiscale. Un vizio di notifica può rendere l’intero atto contestabile.
Ho scambiato una criptovaluta con un’altra senza mai convertire in euro: dovevo dichiararlo? Dipende dalla natura specifica dell’operazione e dal periodo d’imposta: la disciplina si è evoluta nel tempo e non tutte le conversioni tra token generano automaticamente una plusvalenza imponibile. È un punto che merita sempre una verifica puntuale prima di rispondere alla comunicazione.
Ho lasciato passare i termini per il pagamento agevolato: perdo per sempre la possibilità di ridurre le sanzioni? Nella fase bonaria sì, quella riduzione specifica non è più applicabile. Restano però altri strumenti, come l’accertamento con adesione o le definizioni agevolate quando disponibili, che possono comunque ridurre l’importo finale dovuto.
La comunicazione riguarda un anno d’imposta molto vecchio, anteriore al 2023: posso dire che allora l’obbligo non esisteva ancora? È un’argomentazione che molti tentano, ma la giurisprudenza più recente ha chiarito che l’obbligo di monitoraggio fiscale sulle criptovalute detenute all’estero sussisteva, sia pure ricavato in via interpretativa dalla prassi, anche prima della riforma del 2023. Non è quindi un argomento su cui fare affidamento da solo, ma va comunque valutato insieme agli altri elementi della difesa, perché può incidere sulla misura delle sanzioni applicabili.
Ho ricevuto la comunicazione ma il mio commercialista mi ha detto di aspettare la cartella per vedere cosa succede: è un consiglio corretto? Non è mai la scelta più prudente. Aspettare la cartella significa rinunciare, quasi sempre, alla sanzione ridotta della fase bonaria e alla possibilità di un confronto informale con l’ufficio prima che il debito diventi esecutivo. Anche quando si ritiene la pretesa infondata, rispondere o impugnare subito resta la strada più efficace.
Gli errori davanti ai giudici
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 1760/2025 (ud. 20 novembre 2024, dep. 15 gennaio 2025). Chi ha subito un sequestro probatorio di Bitcoin quantificato come equivalente dell’imposta evasa ha ottenuto l’annullamento della misura, perché i giudici hanno chiarito che le criptovalute non hanno corso legale e il loro valore, soggetto a forti oscillazioni, non può essere trattato come denaro contante ai fini di un sequestro per equivalente. È rilevante perché dimostra che, anche in ambito penale, la natura peculiare degli asset digitali impone cautele che il fisco talvolta ignora nella fretta di agire.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8269/2025 (dep. 28 febbraio 2025). Un artista digitale che non aveva dichiarato i proventi ricevuti in Ethereum dalla vendita di NFT delle proprie opere si è visto confermare il sequestro preventivo per dichiarazione infedele. È rilevante perché stabilisce che i proventi da cripto-attività, se superano le soglie di punibilità una volta convertiti in euro, integrano il reato a prescindere dalla loro forma “non monetaria”.
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 29649/2024. Riguarda un caso di intermediazione finanziaria abusiva con raccolta di fondi promettendo investimenti in criptovalute inesistenti. È rilevante perché segna il confine, spesso frainteso, tra l’irregolarità fiscale del singolo investitore e la ben più grave responsabilità di chi organizza raccolte di capitali non autorizzate.
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Modena, sent. n. 582/2025 (dep. 17 dicembre 2025). Ha affermato che l’obbligo di monitoraggio fiscale sulle criptovalute detenute tramite soggetti esteri sussiste anche per le annualità precedenti al 2023, quando la norma non le menzionava espressamente. È rilevante perché smentisce l’idea, diffusa tra molti contribuenti, che gli obblighi dichiarativi sulle crypto siano nati solo con la riforma del 2023.
Cass. ord. n. 18974/2021. Ha chiarito, in linea con un orientamento ormai consolidato, che ogni atto con cui l’Agenzia comunica una pretesa tributaria definita, comprese le sue ragioni di fatto e diritto, è immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche quando si presenta in forma di invito bonario e non di atto autoritativo. È la base giuridica che consente di contestare subito una comunicazione di irregolarità, senza attendere la cartella.
Cass. ord. n. 28785/2025. Ha ribadito che il controllo automatizzato (36-bis) è utilizzabile solo quando l’irregolarità emerge da dati certi, non da valutazioni discrezionali; in un caso relativo a un credito d’imposta disconosciuto senza contraddittorio, la cartella è stata annullata. È rilevante per le criptovalute perché la qualificazione di molte operazioni (trasferimenti tra wallet, permute tra token) richiede spesso proprio quel tipo di valutazione che il 36-bis non consente di svolgere.
Cass. ord. n. 25169/2025 (13 febbraio 2025). Ha affermato che l’avviso bonario non è sempre necessario quando l’irregolarità riguarda un omesso o insufficiente versamento privo di margini interpretativi. È rilevante perché delimita i casi, non così frequenti nelle criptovalute vista la loro complessità intrinseca, in cui l’assenza della fase bonaria non comporta la nullità della cartella successiva.
Cass. n. 6248/2024. Ha confermato che l’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale rende nulla la cartella successiva, perché quel passaggio rappresenta l’ultimo momento di confronto tra fisco e contribuente prima della riscossione coattiva. È rilevante come argomento difensivo autonomo, distinto dal merito della pretesa.
Cass. n. 11660/2024 e n. 11790/2024. Hanno stabilito che l’iscrizione a ruolo eseguita da un ufficio territorialmente incompetente è nulla. È rilevante perché offre un motivo di ricorso spesso trascurato da chi si concentra solo sul merito della plusvalenza contestata.
Cass. ord. n. 19914/2025 (17 luglio 2025). In materia di redditi soggetti a tassazione separata, ha ricordato che l’art. 1, comma 412, della L. 311/2004 impone l’invio dell’avviso bonario a pena di nullità dell’atto successivo. È rilevante per chi ha ricevuto proventi da criptovalute qualificabili come redditi diversi soggetti a regole particolari di tassazione.
Cass. ord. n. 29674/2025. Ha chiarito che la procedura del 36-bis è legittima quando la discrepanza è meramente “cartolare”, cioè desumibile dai soli dati dichiarati, ma diventa illegittima quando l’ufficio la utilizza per risolvere questioni interpretative complesse. È un principio centrale per distinguere, nelle comunicazioni relative a criptovalute, i casi in cui la procedura semplificata è legittima da quelli in cui non lo è.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità sulle criptovalute, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, sia per intercettare l’errore prima che si consolidi, sia per intervenire quando il termine più favorevole è già scaduto:
- Analizziamo l’atto ricevuto, individuando la norma applicata, l’ufficio emittente e la correttezza della notifica, prima ancora di entrare nel merito della pretesa.
- Ricostruiamo la cronologia completa delle operazioni contestate, confrontando i dati dell’Agenzia con i report ufficiali degli exchange e con lo storico dei wallet, per individuare eventuali errori di calcolo o duplicazioni.
- Distinguiamo i trasferimenti tra wallet propri dalle cessioni a titolo oneroso, un passaggio tecnico che spesso fa la differenza tra una plusvalenza reale e un dato mal interpretato dagli algoritmi di controllo.
- Predisponiamo memorie difensive documentate da presentare in fase di contraddittorio, quando la contestazione lo consente, per evitare l’iscrizione a ruolo.
- Valutiamo, quando ricorrono i presupposti, l’impugnazione immediata della comunicazione di irregolarità davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, senza attendere la notifica della cartella.
- Verifichiamo la competenza territoriale dell’ufficio e i vizi formali dell’atto, un fronte difensivo spesso più rapido ed efficace della sola contestazione di merito.
- Quando il termine più favorevole è già decorso, impugniamo la cartella di pagamento, facendo valere sia i vizi procedurali sia le contestazioni sostanziali sul calcolo delle plusvalenze.
- Quando l’importo evaso si avvicina alle soglie penali, coordiniamo la risposta fiscale con una valutazione tecnica dei profili penal-tributari, per evitare che una gestione superficiale della fase bonaria aggravi una posizione già delicata.
- Verifichiamo la praticabilità del ravvedimento operoso o dell’accertamento con adesione, quando possono ridurre concretamente l’esposizione del contribuente.
- Presentiamo istanze di rimborso quando emerge che somme già versate non erano dovute, sulla base della documentazione raccolta.
- Controlliamo il calcolo puntuale delle soglie di punibilità, anno per anno, per evitare tanto le sottovalutazioni quanto gli allarmismi ingiustificati.
- Seguiamo la posizione anche nelle fasi successive, dall’eventuale accertamento con adesione fino al ricorso in Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione, con lo stesso impianto difensivo costruito fin dalla prima risposta alla comunicazione di irregolarità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Proprio la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare su questa materia: quando un errore commesso in fase di comunicazione di irregolarità non viene corretto in tempo e la contestazione prosegue fino ai gradi successivi di giudizio, la continuità della strategia difensiva — lo stesso impianto argomentativo, sostenuto dallo stesso team dal primo grado fino, se necessario, alla Corte di Cassazione — diventa determinante per non disperdere il lavoro svolto nelle fasi precedenti. Il coordinamento con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti consente inoltre di affrontare in modo unitario sia gli aspetti tecnico-contabili del calcolo delle plusvalenze, sia quelli più propriamente giuridici e processuali.
Chiusura
Lo Studio Monardo si occupa da tempo di comunicazioni di irregolarità e accertamenti legati alle criptovalute proprio perché questa materia richiede una combinazione di competenze non scontata: la capacità di seguire il contenzioso tributario fino all’ultimo grado di giudizio, propria del cassazionista, unita al lavoro di uno staff multidisciplinare in grado di ricostruire con precisione tecnica operazioni complesse come i trasferimenti tra wallet o le permute tra token.
Gli errori descritti in questo articolo — dall’ignorare l’atto al pagare senza verificare, dal trascurare i profili penali al lasciar scadere i termini — hanno in comune una cosa: sono quasi tutti reversibili se affrontati per tempo, e quasi tutti irreversibili se lasciati decantare. La differenza, nella maggior parte dei casi, la fa la rapidità con cui si decide di intervenire.
Vale la pena ribadire un ultimo punto, valido per chiunque si trovi a fronteggiare una comunicazione di questo tipo: la materia delle criptovalute non è ancora un terreno stabile, né dal punto di vista normativo né da quello giurisprudenziale. Le pronunce esaminate in questo articolo, molte delle quali risalenti solo a pochi mesi fa, dimostrano che i confini tra ciò che è dovuto e ciò che non lo è, tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che resta nell’ambito amministrativo, si stanno ancora definendo caso per caso. Proprio per questo, affidarsi a un’improvvisazione o a informazioni generiche trovate online espone a un rischio concreto di errore, mentre una difesa costruita su misura, che tenga conto dell’evoluzione più recente della materia, resta lo strumento più solido per affrontare la situazione senza subire conseguenze superiori al dovuto.
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